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| Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 2 febbraio 2006 |  | Istituzione  del  Fondo  di  solidarieta'  per gli acquirenti di beni immobili  da  costruire,  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Vista  la  legge  2 agosto 2004, n. 210, recante «Delega al Governo per  la  tutela dei diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire»;
 Visto l'art. 3, comma 1, lettera f) della legge n. 210 del 2004, il quale  detta  principi  e  criteri  direttivi per l'istituzione di un Fondo  di  solidarieta'  a  beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza  del  costruttore  che abbia comportato l'apertura di procedure  implicanti  una  situazione  di  crisi del costruttore non conclusa  alla  data del 31 dicembre 1993, ne' aperta successivamente alla  data  di  pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno subito  la  perdita  di  somme  di denaro o di altri beni e non hanno conseguito  il  diritto  di  proprieta'  o  altro  diritto  reale  di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore o  l'acquisto  della  titolarita' di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;
 Visto  l'art.  3,  comma 1, lettere g), h), i) ed l) della legge n. 210  del  2004,  il  quale  detta principi e criteri direttivi per il reperimento   delle   risorse   destinate  ad  alimentare  il  Fondo, l'individuazione  del gestore del Fondo, l'articolazione del Fondo in sezioni  autonome,  la  disciplina dei requisiti e delle modalita' di accesso ai contributi del Fondo;
 Visto  l'art.  12  del  decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante:  «Disposizioni  per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti  degli immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004,  n.  210,  che  istituisce  il  Fondo  di  solidarieta' per gli acquirenti degli immobili da costruire;
 Visto l'art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che stabilisce i requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo;
 Visto l'art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede la struttura ed il funzionamento del Fondo;
 Visto l'art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita' di gestione del Fondo;
 Visto l'art. 17 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che istituisce il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo  di  procurare  il rilascio e di provvedere alla consegna della prescritta fideiussione;
 Visto l'art. 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina  le  modalita'  di  accesso  alle  prestazioni del Fondo e l'istruttoria sulle domande;
 Visto,  in particolare, l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno  2005,  n.  122,  il  quale  dispone  che  con  decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalita', anche  telematiche,  di  presentazione  della domanda ed al contenuto della  documentazione  da  allegare  a questa, nonche' in merito allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al medesimo articolo;
 Visto,  in particolare, l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno  2005,  n. 122, secondo il quale la domanda di accesso alle prestazioni  del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena  di  decadenza,  entro  il  termine  di  sei  mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6;
 Visto,  in particolare, l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno  2005,  n.  122,  il  quale  prevede  che,  con  il decreto interministeriale  di  cui  al  comma  6,  e'  costituito un apposito comitato il cui parere puo' essere acquisito dal quale il gestore del Fondo  al  fine  di  determinare,  nello  svolgimento  dell'attivita' istruttoria, criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:
 a)  per  «acquirente»,  per  «costruttore»,  per  «situazione  di crisi»,  per «immobili da costruire» le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;
 b)  per  «decreto  legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;
 c)  per  «Fondo»,  il Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni  immobili  da  costruire di cui all'art. 12, punto 1 del decreto legislativo;
 d) per «Gestore», la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a.
 |  |  |  | Art. 2. Presentazione della domanda
 1.  La  domanda  di  accesso al Fondo e' presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 13 del decreto legislativo, utilizzando  il  modulo  di  cui all'allegato A del presente decreto, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 2. La domanda per l'accesso al Fondo puo' essere presentata:
 a)   per   via  telematica,  utilizzando  il  modulo  interattivo disponibile sul sito Internet del gestore;
 b)  per  consegna  diretta  presso  la  sede  del gestore, che ne rilascia ricevuta;
 c)   a  mezzo  plico  raccomandato  con  avviso  di  ricevimento, inoltrato alla sede del gestore.
 3.  I dati contenuti nelle domande vengono elaborati dal gestore al fine   di  fornire  le  informazioni  propedeutiche  alla  successiva definizione  delle  aree  territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome  del  Fondo  con il decreto di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo.
 |  |  |  | Art. 3. Documentazione da allegare alla domanda
 1. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
 a) copia del documento d'identita';
 b)  copia  del  contratto preliminare di vendita, ovvero di altro atto  o  contratto  che  abbia  o possa avere per effetto l'acquisto, l'assegnazione  o  comunque iltrasferimento non immediato, a se' o ad un   proprio  parente  in  primo  grado,  della  proprieta'  o  della titolarita'  di  un  diritto  reale di godimento su di un immobile da costruire;
 c)  atto  che  certifichi l'esistenza di procedure implicanti una situazione  di  crisi  del  costruttore  non ancora conclusa in epoca antecedente  al  31 dicembre  1993,  ne'  aperta  successivamente  al 21 luglio  2005. Tale situazione puo' essere rappresentata da uno dei seguenti documenti:
 1)   copia  della  sentenza  di  fallimento  o  della  sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ovvero certificato rilasciato dal  registro  delle  imprese  attestante il ricorrere delle predette situazioni di crisi;
 2)  copia  del  decreto  che  dichiara  aperta  la procedura di concordato preventivo;
 3)  copia  del  decreto  che  dispone  la  liquidazione  coatta amministrativa  o l'amministrazione straordinaria, ovvero certificato rilasciato  dal  registro  delle imprese, attestante l'apertura delle predette procedure;
 4)  certificato  rilasciato  dalla  cancelleria  del  tribunale competente o dal registro delle imprese, attestante la pendenza della procedura  di  fallimento, ovvero di concordato preventivo, ovvero di liquidazione   coatta   amministrativa,   ovvero  di  amministrazione straordinaria  alla  data  del  31 dicembre  1993, nel caso in cui le stesse siano iniziate anteriormente a tale data;
 d)  prova documentale della sussistenza della perdita di somme di denaro  versate  o  di  altri  beni  trasferiti  al  costruttore come corrispettivo   per  l'acquisto  o  l'assegnazione  dell'immobile  da costruire; a tal fine costituisce prova anche copia del provvedimento che  ha accertato definitivamente il credito nell'ambito di una delle procedure indicate nella lettera c), n. 4) del presente articolo o la comunicazione di tale provvedimento proveniente dal competente organo della procedura;
 e)   fuori   dai  casi  previsti  dalla  successiva  lettera  f), dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di mancato acquisto, ovvero di mancato trasferimento, ovvero di mancata  assegnazione  della  proprieta' o di altro diritto reale sul bene;
 f)  nel  caso  di  acquisto  o assegnazione della proprieta' o di altro diritto reale sul bene per effetto di accordi negoziali con gli organi della procedura, copia di tali accordi e dell'atto di acquisto o  assegnazione  dai  quali  risulti  il  maggior  prezzo corrisposto rispetto  a  quello  originariamente  pattuito;  ovvero,  nel caso di acquisto o assegnazione della proprieta' o di altro diritto reale sul bene per asta pubblica o da terzi aggiudicatari, copia del decreto di trasferimento  o  dell'atto  di acquisto dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito;
 g)  in  caso  di  somme  corrisposte  al  competente organo della procedura  a seguito del positivo esperimento dell'azione revocatoria fallimentare,   copia   della   sentenza   anche  non  definitiva  di accoglimento  della  azione revocatoria proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 h)   certificazione   attestante  che  per  l'immobile  e'  stato richiesto il permesso di costruire o la concessione edilizia.
 2.   Qualora  non  venga  trasmessa  unitamente  alla  domanda,  la documentazione  di  cui  al  comma  1  e'  consegnata  a  mezzo plico raccomandato  con  avviso  di  ricevimento o tramite consegna diretta presso  la  sede  del  gestore,  nel  termine comunicato dal medesimo gestore.
 |  |  |  | Art. 4. Istruttoria e delibera sulle domande
 1.  Il  gestore  esamina le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione  e  verifica  la  sussistenza  dei  presupposti  e  dei requisiti   per   l'accoglimento   delle   stesse,  richiedendo,  ove necessario, eventuali chiarimenti.
 2.   Il   gestore,   all'esito  dell'istruttoria,  accoglie,  anche parzialmente, l'istanza ovvero respinge la stessa.
 3.  Il gestore, anche su motivata richiesta degli interessati, puo' disporre la revoca o la riforma dei provvedimenti gia' adottati.
 |  |  |  | Art. 5. Trattamento dei dati personali
 1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i  dati  personali  raccolti  dal gestore potranno   essere   trattati,   anche   con   strumenti  informatici, esclusivamente  nell'ambito  e  per  le  finalita' di cui al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 6. Determinazione dell'ammontare massimo
 complessivo delle somme da erogare
 1.  Il  gestore,  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  del termine di presentazione  delle  richieste  di  indennizzo da parte degli aventi diritto e salve le risultanze della successiva attivita' istruttoria, determina  per  ciascuna  sezione, dandone preventiva informazione al comitato  del  Fondo,  l'ammontare massimo complessivo delle somme da erogare   a   titolo  di  indennizzo  e,  sulla  base  delle  risorse globalmente  imputate  a  ciascuna sezione per effetto del versamento della prima annualita' del contributo obbligatorio di cui all'art. 17 del  decreto legislativo, la prima quota percentuale di indennizzo da erogare a ciascuno degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. Accesso in quota
 1.  Nei  successivi  anni  di  riferimento,  il gestore, in caso di disponibilita'   finanziarie   insufficienti,   determina  la  misura percentuale  degli  indennizzi  da  erogare  a  ciascuno degli aventi diritto.
 2.  Il  gestore,  in relazione a quanto previsto dal comma 1, tiene conto   delle   entrate   del   Fondo  rappresentate  dal  contributo obbligatorio  a carico dei soggetti di cui all'art. 1, lettera b) del decreto  legislativo,  nonche' delle richieste gia' soddisfatte anche parzialmente  e  delle  spese di gestione. Il contributo obbligatorio viene  versato  in  unica  soluzione  dai  soggetti che rilasciano la fideiussione  sulla  base  di un valore di fideiussione che, ai sensi dell'art.  2  del  decreto  legislativo, corrisponde alle somme ed al valore  di  ogni  altro  eventuale  corrispettivo che il costruttore, persona  fisica  o  giuridica,  ha  riscosso o deve ancora riscuotere dall'acquirente   prima   dell'acquisto,   dell'assegnazione   o  del trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento. In caso di aumento dell'importo garantito, e' dovuto il differenziale del  contributo,  da  versarsi  entro  il  mese  successivo  a quello dell'integrazione  e  con riferimento all'aliquota in quel momento in vigore.
 3.   Il   gestore,  entro  i  tre  mesi  successivi  alla  chiusura dell'esercizio  precedente,  determina  le ulteriori quote annuali di indennizzo,  senza  ulteriori  aggravi per il Fondo, tenendo altresi' conto  delle  variazioni  della misura annua del contributo e del suo gettito  effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.
 4.  Le  determinazioni  di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo vengono comunicate al comitato.
 |  |  |  | Art. 8. Pagamento degli indennizzi
 1.  La corresponsione delle somme in favore degli aventi diritto e' effettuata  dal  gestore  mediante assegno circolare non trasferibile ovvero mediante bonifico su conto corrente postale o bancario.
 |  |  |  | Art. 9. Contabilita' e rendiconto di gestione
 1.  Il  gestore  tiene  contabilita'  e  scritture  separate per le operazioni  attinenti alla gestione del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti   di   beni   immobili   da  costruire,  nonche'  separata amministrazione  dei  beni  ad  esso  pertinenti, in modo che risulti identificato  il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.
 2.  Il rendiconto della gestione del Fondo viene redatto secondo le modalita'  stabilite  nella  concessione  stipulata  con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 3.  Il  rendiconto approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a., accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da  una  relazione  dello  stesso consiglio sull'attivita' svolta, e' immediatamente  trasmesso  al  Ministero concedente per il successivo inoltro alla Corte dei conti.
 |  |  |  | Art. 10. Composizione e funzionamento del comitato del Fondo
 di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire
 1.  Presso  la  Consap S.p.a. e' istituito il comitato del Fondo di solidarieta'  per  gli  acquirenti  di beni immobili da costruire. Il comitato e' composto da:
 a) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
 b) un rappresentante del Ministero della giustizia;
 c) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
 d) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI);
 e) un  rappresentante  dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);
 f) un   rappresentante  dell'Associazione  nazionale  costruttori edili (ANCE);
 g) un rappresentante dell'Assocond - Conafi;
 h) un rappresentante di Consap S.p.a.
 Il   comitato   e'  presieduto  dal  rappresentante  del  Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  I  componenti  il  comitato  sono nominati, per la durata di un triennio,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.
 3.  Ai  fini della validita' delle sedute del comitato e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta e' redatto apposito processo verbale.
 4.  L'ufficio  di  segreteria  del  comitato  e'  composto  da  due rappresentanti della Consap.
 5.  Con  decreto  del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le entita' e   le  modalita'  di  corresponsione,  a  valere  sul  Fondo,  delle indennita' ai componenti del comitato e dell'ufficio di segreteria.
 |  |  |  | Art. 11. Pareri del comitato
 1.  Il comitato, su richiesta del gestore, esprime parere in ordine alla  determinazione  delle  linee guida e dei criteri di valutazione uniformi   in   merito   a  situazioni  e  documentazioni  ricorrenti nell'espletamento  dell'attivita' istruttoria, nonche' in relazione a specifici quesiti avanzati dallo stesso gestore.
 2.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso ai competenti organi di controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 2 febbraio 2006
 Il Ministro della giustizia
 Castelli
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 13 a pag. 16   <----
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