| IL DIRIGENTE della direzione provinciale del lavoro
 di Ferrara
 Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive   modificazioni  ed integrazioni;
 Vista  la  legge  17 luglio  1975,  n. 400, recante norme intese ad uniformare   ed   accelerare  le  procedure  di  liquidazione  coatta amministrativa delle cooperative;
 Visto  il  decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con cui si e' riordinata la vigilanza per gli enti cooperativi;
 Visto  il  decreto  6 marzo  1996  della  Direzione  generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la  quale  e'  stato  demandato  agli Uffici provinciali del lavoro e della  massima  occupazione,  ora  Direzioni  provinciali del lavoro, l'adozione  dei  provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;
 Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile che disciplina lo scioglimento   per  atto  d'autorita'  senza  nomina  di  commissario liquidatore;
 Visto  il  decreto  17 luglio  2003  del  Ministero delle attivita' produttive di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo  bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti  d'ufficio  ex  art.  2544 (oggi 2545-septiesdecies) del codice civile;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della cooperazione;
 Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra  i Ministeri  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e delle attivita' produttive che in via transitoria ha mantenuto in capo alle Direzioni provinciali  del  lavoro  le  competenze in materia di vigilanza alle imprese cooperative;
 Esaminata   la   documentazione   agli  atti  di  questa  Direzione provinciale  del lavoro, da cui risulta che le sottoelencate societa' cooperative  non  depositano  i  bilanci di esercizio da oltre cinque anni  e le poste attive ricomprese nei bilanci sono esclusivamente di natura mobiliare;
 Ritenuto  di  non  dare  corso  all'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio  di  cui  alla  circolare  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31 del 20 marzo 1981 stante il lungo periodo di inattivita' delle cooperative sottoelencate;
 Verificata  in  tali  ipotesi  l'applicabilita'  del citato decreto ministeriale 17 luglio 2003;
 Decreta la  cancellazione  dal  Registro  delle  imprese di Ferrara, ai sensi dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile  senza  nomina  di commissario   liquidatore   delle  societa'  cooperative  di  seguito elencate:
 1)  societa'  cooperativa  «Agricola  Bondenese a r.l.», con sede legale  in  Bondeno, costituita il 23 febbraio 1965 per rogito notaio dott. Colombo Bignozzi, ultimo bilancio depositato relativo al 1967;
 2) societa' cooperativa «Consorzio Cooperative Agricole Ferraresi C.C.A.F.  a  r.l.»,  con sede legale in Ferrara, via Mascheraio n. 6, costituita  il  10 maggio 1961 per rogito notaio dott. Luigi Barbaro, non risultano depositati bilanci di esercizio.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Ferrara, 12 maggio 2005
 Il dirigente: De Rogatis
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