IL DIRIGENTE della direzione provinciale del lavoro di Ferrara Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, recante norme intese ad uniformare ed accelerare le procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con cui si e' riordinata la vigilanza per gli enti cooperativi; Visto il decreto 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale e' stato demandato agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile che disciplina lo scioglimento per atto d'autorita' senza nomina di commissario liquidatore; Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attivita' produttive di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 (oggi 2545-septiesdecies) del codice civile; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione; Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e delle attivita' produttive che in via transitoria ha mantenuto in capo alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza alle imprese cooperative; Esaminata la documentazione agli atti di questa Direzione provinciale del lavoro, da cui risulta che le sottoelencate societa' cooperative non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e le poste attive ricomprese nei bilanci sono esclusivamente di natura mobiliare; Ritenuto di non dare corso all'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio di cui alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31 del 20 marzo 1981 stante il lungo periodo di inattivita' delle cooperative sottoelencate; Verificata in tali ipotesi l'applicabilita' del citato decreto ministeriale 17 luglio 2003; Decreta la cancellazione dal Registro delle imprese di Ferrara, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle societa' cooperative di seguito elencate: 1) societa' cooperativa «Agricola Bondenese a r.l.», con sede legale in Bondeno, costituita il 23 febbraio 1965 per rogito notaio dott. Colombo Bignozzi, ultimo bilancio depositato relativo al 1967; 2) societa' cooperativa «Consorzio Cooperative Agricole Ferraresi C.C.A.F. a r.l.», con sede legale in Ferrara, via Mascheraio n. 6, costituita il 10 maggio 1961 per rogito notaio dott. Luigi Barbaro, non risultano depositati bilanci di esercizio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ferrara, 12 maggio 2005 Il dirigente: De Rogatis |