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| Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 19 gennaio 2006 |  | Mercati  al  dettaglio  dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione   fissa   per  clienti  residenziali  e  per  clienti  non residenziali  (mercati  n.  1  e  n.  2 fra quelli identificati dalla raccomandazione    della   Commissione   europea   n.   2003/311/CE): Identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 33/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' Nella sua riunione di Consiglio del 19 gennaio 2006;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 Vista  la  Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche, relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto   dalla   direttiva   2002/21/CE,   dell'11 febbraio   2003, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
 Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale e' stato approvato il regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 141 del 20 giugno 2001,  come  modificata  dalla  delibera n. 335 marzo CONS pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  240  del 15 ottobre 2003;
 Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5 maggio  2004,  recante «Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio 2004   e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
 Vista  la  delibera  n.  320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
 Vista  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio  2005, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
 Vista  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno  2005, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;
 Vista   la   delibera   n.  453/03/CONS,  recante  il  «Regolamento concernente  la  procedura  di  consultazione  di cui all'art. 11 del decreto   legislativo  1° agosto  2003,  n.  259»,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
 Vista  la  delibera  n. 69/05/CONS, recante «consultazione pubblica sulla   identificazione   ed   analisi   dei   mercati  al  dettaglio dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa per clienti   residenziali  e  non  residenziali,  sulla  valutazione  di sussistenza  del  significativo  potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che  dispongono  di  un  tale  potere (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e  dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 2005, n. 50;
 Vista  la  delibera  n. 373/05/CONS concernente una «Modifica della delibera   n.   118/04/CONS   recante  «Disciplina  dei  procedimenti istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
 Sentita, in data 23 marzo 2005, la societa' Fastweb S.p.A.;
 Sentite, in data 31 marzo 2005, in audizione congiunta, le societa' Albacom S.p.A. e Tele2 Italia S.p.A.;
 Sentite,  in  data  1° aprile  2005,  in  audizione  congiunta,  le societa'    Eutelia    S.p.A.,   Tiscali   Italia   S.r.l.   e   Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
 Sentita, in data 1° aprile 2005, la societa' Telecom Italia S.p.A.;
 Visti   i   contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla consultazione pubblica;
 Vista  la  delibera  n.  85/98 del 22 dicembre 1998, concernente le condizioni  economiche  di  offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;
 Vista  la  delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei  meccanismi  concorrenziali  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;
 Vista  la  delibera  n.  171/99  concernente  la regolamentazione e controllo  dei  prezzi  dei  servizi  di  telefonia vocale offerti da Telecom  Italia  a  partire  dal  1° agosto  1999,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;
 Vista  la  delibera  n.  197/99,  del 7 settembre 1999, concernente «Identificazione  di  organismi  di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;
 Vista   la   delibera   n.   274/99,   concernente   i  criteri  di ammissibilita'  di  pacchetti  tariffari  ai  fini della verifica del vincolo  di  «price  cap»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269;
 Vista la delibera n. 847/00/CONS, recante «Revisione dei valori del sistema  di  price  cap»  di  cui alla delibera n. 171/99, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2000, n. 303;
 Vista la delibera n. 469/01/CONS, recante «Revisione dei valori del sistema  di  price cap di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti  prodotti dall'applicazione del sub-cap relativo a contributi e  canoni  di  cui  alla  delibera  n. 847/00/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;
 Vista  la  delibera  n.  152/02/CONS  del  15 maggio  2002, recante «Misure  atte  a  garantire  la  piena  applicazione del principio di parita'  di  trattamento  interna ed esterna da parte degli operatori aventi  notevole  forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 27 giugno 2002, n. 153;
 Vista  la  propria  delibera  n.  350/02/CONS  del 6 novembre 2002, concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole  forza di mercato per l'anno 2000» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 27 novembre 2002;
 Vista  la propria delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione di  organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per   l'anno   2001»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 12 giugno 2003, n. 134;
 Considerato  che  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003 n. 259, recante   «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»,  all'art.  71 sancisce  che  «l'Autorita'  assicura  che informazioni trasparenti e aggiornate   in  merito  ai  prezzi  e  alle  tariffe,  nonche'  alle condizioni  generali  vigenti  in  materia  di  accesso  e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili» - da  parte  di  tutte  le  imprese operanti sul mercato - «agli utenti finali    e   ai   consumatori,   conformemente   alle   disposizioni dell'allegato n. 5.»;
 Considerato  che le misure contenute, inter alia, nelle delibere n. 78/02/CONS,  n.  179/03/CSP,  n.  254/04/CSP,  n.  314/00/CONS  e  n. 330/01/CONS  impongono  -  alle imprese di telecomunicazione operanti nei  mercati  dell'accesso  alla rete telefonica pubblica per clienti residenziali  e  non  residenziali - la pubblicazione di informazioni inerenti  i  prezzi  e  le tariffe, nonche' le condizioni generali di fornitura  dei  servizi  telefonici accessibili al pubblico, in linea con quanto disposto nell'allegato 5 del Codice.
 Considerata  la  consultazione  pubblica  di  cui  alla delibera n. 69/05/CONS,   le   risultanze   della   medesima   e  le  valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A al presente provvedimento;
 Considerata  l'analisi  di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato B al presente provvedimento;
 Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato richiesto ai sensi degli artt. 8 e 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e pervenuto in data 14 novembre 2005 relativo allo  schema  di  provvedimento  concernente  i «mercati al dettaglio dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa per clienti  residenziali  e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n.  2 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE) -  Identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di  imprese  con  significativo  potere  di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari»;
 Considerato   che  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del mercato:
 a)   «valuta   pienamente   opportuna  l'inclusione  delle  linee analogiche e digitali (ISDN) negli stessi mercati»;
 b) «ritiene, allo stato, tale differenziazione [l'identificazione di  due  distinti  mercati  in  ragione della tipologia di clientela, residenziale  o  business]  fondata, in particolare in considerazione delle  attuali  differenze  di  prezzo  nell'offerta  dei servizi tra clienti   residenziali   e  non  residenziali»,  mentre  «non  appare ragionevole   operare   un'ulteriore   differenziazione  nel  mercato dell'accesso  alla  PSTN per la clientela non residenziale», in linea con quanto affermato nello schema di provvedimento;
 c)  «condivide  le  conclusioni  dello schema di provvedimento in relazione  all'esclusione  dal  mercato summenzionato dell'accesso da rete mobile»;
 d)   «con   riferimento  all'identificazione  dell'operatore  che detiene  significativo  potere  di  mercato, condivide le conclusioni raggiunte  nello  schema  di provvedimento in esame» e sottolinea «il carattere  di  eccezionale  stabilita'  della  descritta posizione di dominanza»;
 Considerato,  peraltro, che l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,  sebbene  abbia  formulato  le  proprie  considerazioni limitatamente  agli  aspetti del provvedimento in esame relativi alla configurazione  dei  mercati  rilevanti  e alla identificazione delle condizioni  di  concorrenzialita'  sugli stessi, osserva, da un lato, che  e'  «particolarmente  condivisibile  l'introduzione  di forme di rivendita  all'ingrosso  del  canone di accesso, che, sommandosi alle altre forme di accesso all'ingrosso, appaiono consentire una maggiore possibilita'  di  competizione  nell'offerta  di  servizi  finali  di telecomunicazioni»  e,  dall'altro  lato,  rileva  che  «nel  caso di importanti  mutamenti  della  tradizionale  struttura di prezzo per i servizi   retail,  dovuta  ad  esempio  alla  diffusione  di  offerte commerciali  in  bundle  delle  sue  componenti fissa e variabile, la posizione  di  mercato  di  un  operatore  verticalmente  integrato e caratterizzato  da  un  quasi monopolio nell'accesso a monte e da una posizione di forte dominanza nei mercati dei servizi a valle non puo' che rafforzarsi su entrambi i livelli di competizione»;
 Vista   la  lettera  della  Commissione  europea  SG-Greffe  (2005) D/206081  del  9 novembre 2005, relativa allo schema di provvedimento concernente i «mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica  in  postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non  residenziali  (mercati  n.  1 e n. 2 della raccomandazione della Commissione  europea n. 2003/311/CE) - Identificazione ed analisi dei mercati,  valutazione  di  sussistenza  di  imprese con significativo potere  di  mercato  ed  individuazione degli obblighi regolamentari» adottato  dall'Autorita'  in  data  5 ottobre  2005 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 10 ottobre 2005;
 Considerato  che la Commissione, nella propria lettera, rileva che, «secondo  quanto  stabilito  dall'art.  7,  comma  5, della direttiva 2002/21/CE,  l'Autorita'  puo'  adottare la decisone finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione»;
 Udita  la  relazione  dei  Commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 a) «Autorita»,  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 b) «Codice»,   il   «Codice   delle  comunicazioni  elettroniche» adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 c) «operatore   notificato»,   l'operatore   di  rete  telefonica pubblica  fissa  identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore   avente   significativo  potere  di  mercato  nel  mercato nazionale  al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione  fissa per clienti residenziali e del mercato nazionale al dettaglio  dell'accesso  alla  rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali;
 d) «Wholesale  Line  Rental»  (di  seguito  WLR),  il servizio di rivendita del canone all'ingrosso;
 e) «servizi   accessori»   al   WLR,   i  servizi  connessi  alla commercializzazione dello stesso;
 f) «servizi  correlati»,  i servizi associati alla funzione d'uso dell'accesso  alla  rete  telefonica  pubblica  in  postazione fissa, ovvero quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche;
 g) «clienti   residenziali»,  le  persone  fisiche  residenti  in abitazioni   private   che  generalmente  acquistano  i  servizi  per finalita'  diverse  da  quelle  imprenditoriali o professionali e che riportano  il  proprio  codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore;
 h) «clienti   non   residenziali»,   le  persone  giuridiche  che acquistano   i  servizi  per  finalita'  di  tipo  imprenditoriale  o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA.
 |  |  |  | Art. 2. Identificazione e definizione dei mercati rilevanti
 1.  L'Autorita' definisce il mercato al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali (mercato  n.  1  della  Raccomandazione  della Commissione europea n. 2003/311/CE)  come  la  domanda, da parte dell'utenza residenziale, e l'offerta  di  servizi  di  accesso  in  postazione  fissa  alla rete telefonica  pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati a prescindere dalla tecnologia sottostante.
 2.  Il  mercato  al  dettaglio  dell'accesso  alla  rete telefonica pubblica  in  postazione fissa per clienti residenziali ha dimensione geografica nazionale.
 3.  L'Autorita' definisce il mercato al dettaglio dell'accesso alla rete   telefonica  pubblica  in  postazione  fissa  per  clienti  non residenziali  (mercato  n.  2 della Raccomandazione della Commissione europea  n.  2003/311/CE)  come  la domanda, da parte dell'utenza non residenziale,  e  l'offerta di servizi di accesso in postazione fissa alla  rete  telefonica  pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche  e  servizi  correlati  a  prescindere  dalla  tecnologia sottostante.
 4.  Il  mercato  al  dettaglio  dell'accesso  alla  rete telefonica pubblica   in  postazione  fissa  per  clienti  non  residenziali  ha dimensione geografica nazionale.
 |  |  |  | Art. 3. Identificazione e notifica degli operatori
 aventi significativo potere di mercato
 1.  Nel  mercato  nazionale  al  dettaglio  dell'accesso  alla rete telefonica  pubblica in postazione fissa per clienti residenziali non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
 2.  L'operatore  Telecom  Italia  S.p.A.  detiene  un significativo potere  di  mercato  nel  mercato nazionale al dettaglio dell'accesso alla  rete  telefonica  pubblica  in  postazione  fissa  per  clienti residenziali,  ai  sensi dell'art. 17 del codice, ed e' notificato ai sensi dell'art. 52 del codice.
 3.  Nel  mercato  nazionale  al  dettaglio  dell'accesso  alla rete telefonica  pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
 4.  L'operatore  Telecom  Italia  S.p.A.  detiene  un significativo potere  di  mercato  nel  mercato nazionale al dettaglio dell'accesso alla  rete  telefonica  pubblica  in postazione fissa per clienti non residenziali,  ai  sensi dell'art. 17 del codice, ed e' notificato ai sensi dell'art. 52 del codice.
 |  |  |  | Art. 4. Obblighi in capo all'operatore notificato
 quale avente significato potere di mercato
 1.  Ai  sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n.  249  del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a Telecom Italia in qualita'  di  operatore  avente  significativo  potere di mercato nei mercati  di  cui  all'art.  2  gli  obblighi  descritti  nei seguenti articoli del Capo II del presente provvedimento.
 2.  Le linee guida e le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritte nel successivo Capo III.
 3.  Ove  non  diversamente specificato, gli obblighi dell'operatore notificato  di  cui al presente provvedimento si applicano egualmente ai servizi di accesso residenziale e non residenziale.
 |  |  |  | Art. 5. Obbligo in materia di accesso e di uso
 di determinate risorse di rete
 1.  Telecom  Italia e' soggetta all'obbligo in materia di accesso e di  uso  di  determinate  risorse  di rete, ai sensi dell'art. 49 del Codice,  che  consiste  nell'offerta  del  servizio WLR e dei servizi accessori,  cosi' come definiti all'art. 1. Telecom Italia garantisce la fornitura del WLR presso gli stadi di linea attualmente non aperti ai servizi di accesso disaggregato (full unbundling e shared access).
 2.  Telecom  Italia  fornisce il servizio WLR e i servizi accessori indipendentemente  dalla  finalita' d'uso che l'operatore richiedente intende farne.
 |  |  |  | Art. 6. Obbligo di trasparenza
 1.  Ai  sensi  dell'art.  46 del codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo  di  trasparenza  nell'offerta  del  servizio  WLR  e dei servizi    accessori,   con   riferimento,   in   particolare,   alla pubblicazione  di  un'Offerta  di riferimento a validita' annuale, da sottoporre  all'approvazione dell'Autorita', contenente dettagliate e disaggregate  condizioni  tecnico-economiche e modalita' di fornitura garantite da adeguate penali.
 2.  Con riferimento ai servizi WLR, Telecom Italia pubblica su base annuale,   entro   il   31 ottobre  di  ciascun  anno,  l'Offerta  di riferimento  relativa  all'anno  successivo.  L'Autorita' provvede ad approvarla con eventuali modifiche.
 3.  Con  riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia,  sulla base di quanto indicato dall'Autorita', predispone uno SLA  contenente il dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning e  assurance  per  ciascun elemento del WLR e dei servizi accessori e degli  standard  di qualita' adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
 |  |  |  | Art. 7. Obbligo di non discriminazione
 1.  Telecom  Italia e' soggetta all'obbligo di non discriminazione, ai  sensi dell'art. 47 del codice, nella fornitura del servizio WLR e dei servizi accessori.
 2.  Telecom Italia applica, per la fornitura del servizio WLR e dei servizi   accessori,   condizioni   di  natura  economica  e  tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di operatori che offrono  servizi  equivalenti  e  fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni  alle  stesse  condizioni  di  quelle  che fornisce alle proprie  divisioni  commerciali, alle societa' ad essa collegate o da essa controllate.
 3.  Telecom  Italia  -  ai  sensi dell'art. 2, comma 12, lettera f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1, comma 8, della legge  n.  249  del  31 luglio  1997  -  adotta  adeguate  misure  di separazione  amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni  che erogano il servizio WLR e i servizi accessori, volte a garantire  il  rispetto  dell'obbligo  di  non discriminazione. A tal fine,  Telecom  Italia  garantisce  che il personale incaricato della gestione  dei  servizi  all'ingrosso  sia diverso dal personale delle divisioni  commerciali,  che  le  divisioni  commerciali  non abbiano accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei servizi  intermedi  di Telecom Italia, che le divisioni preposte alla fornitura   dei   servizi   all'ingrosso  trattino  le  richieste  di attivazione,  ripristino  e  disattivazione  del  servizio  WLR e dei servizi  accessori  da  parte  degli  operatori  alternativi  in modo equivalente  rispetto  alle  analoghe  richieste  di servizi avanzate dalle proprie divisioni commerciali.
 4.  Telecom  Italia  fornisce il servizio WLR e i servizi accessori mediante  l'impiego  delle  medesime  tecnologie di accesso alla rete telefonica  pubblica  che offre alle proprie divisioni commerciali, a societa'  collegate o controllate per la predisposizione di servizi a livello retail.
 |  |  |  | Art. 8. Obbligo di separazione contabile
 1.  Ai  sensi  dell'art.  48 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo  di separazione contabile, prevedendo che la contabilita' regolatoria   riporti  rendiconti  del  capitale  impiegato  e  conti economici   separati   per   ciascun   servizio  di  accesso  fornito all'ingrosso   (aggregato   regolatorio   accesso)   e  al  dettaglio (aggregato  regolatorio  commerciale), corredati da transfer charge e prezzi  di  trasferimento  interni.  La  contabilita' reca inoltre un formato  di dettaglio che evidenzia, per i transfer charge relativi a ciascun  servizio,  le quantita' vendute e i prezzi unitari praticati (canoni  e  contributi).  Telecom  Italia  introduce,  nell'aggregato regolatorio  accesso,  un conto economico, un rendiconto del capitale impiegato  e  un  formato di dettaglio specifici per la fornitura del servizio WLR e dei servizi accessori.
 |  |  |  | Art. 9. Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi
 1.  Telecom  Italia e' soggetta, nella fornitura del servizio WLR e dei servizi accessori, all'obbligo in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi ai sensi dell'art. 50 del codice.
 2.  I  prezzi  del  servizio  WLR sono determinati sulla base della metodologia retail minus, a partire dai canoni di abbonamento vigenti per i clienti residenziali e per i clienti non residenziali.
 3.  I  prezzi  dei servizi accessori al servizio WLR sono ottenuti, nel   rispetto   del   principio   della   parita'   di   trattamento interna-esterna,  dai  costi  effettivamente sostenuti dall'operatore notificato,  sulla  base  dei  costi  pertinenti ai servizi erogati e della remunerazione del capitale investito.
 |  |  |  | Art. 10. Obbligo di controllo dei prezzi
 e di contabilita' dei costi
 1.  Nella  fornitura  dei  servizi  di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ai clienti residenziali e ai clienti non residenziali, Telecom Italia e' soggetta al controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi ai sensi dell'art. 67 del Codice.
 2.  Il  controllo  dei prezzi di cui al comma precedente e' attuato adottando  il  meccanismo  di  programmazione  pluriennale dei prezzi massimi  (price  cap) attraverso un vincolo complessivo alla modifica del valore economico del paniere dei consumi dei servizi di accesso.
 3.  Il  meccanismo  del  price cap e' applicato separatamente per i servizi  forniti nel mercato nazionale al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e   nel   mercato  nazionale  al  dettaglio  dell'accesso  alla  rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali.
 4.   L'ottemperanza  agli  obblighi  di  controllo  dei  prezzi  e' verificata  attraverso  l'impiego  di  panieri,  distinti  per  i due mercati  rilevanti,  composti dai servizi di accesso forniti su linee sia analogiche che digitali.
 5.   Telecom  Italia  applica  necessari  ed  adeguati  sistemi  di contabilita'  dei  costi  in  base al metodo e alla forma specificate dall'Autorita'. Telecom Italia riporta nella contabilita' regolatoria i  rendiconti del capitale impiegato e i conti economici separati per ciascun servizio di accesso residenziale e non residenziale.
 |  |  |  | Art. 11. Obbligo di non privilegiare ingiustamente
 determinati clienti finali
 1.  Nella  fornitura  dei  servizi  di accesso alla rete telefonica pubblica   in   postazione   fissa  ai  clienti  residenziali  e  non residenziali,   Telecom   Italia   e'  soggetta  all'obbligo  di  non privilegiare  ingiustamente  determinati  clienti  finali,  ai  sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice.
 2.  Telecom  Italia  deve applicare condizioni simili a transazioni equivalenti  e  condizioni  dissimili  a transazioni non equivalenti. L'operatore  notificato puo' offrire differenti condizioni economiche e  tecniche a differenti gruppi di utenti, solo a condizione che tali differenze  siano giustificate in modo oggettivo, come nel caso delle c.d. «fasce sociali».
 |  |  |  | Art. 12. Obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti
 1.  Telecom  Italia  e'  soggetta,  nella  fornitura dei servizi di accesso  alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ai clienti residenziali e non residenziali, all'obbligo di non accorpare in modo indebito  i  servizi  offerti,  ai  sensi  dell'art. 67, comma 2, del Codice.
 |  |  |  | Art. 13. Linee guida per l'implementazione degli obblighi
 in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
 1.  Le modalita' tecniche ed economiche di offerta del servizio WLR e  dei servizi accessori sono definite nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art. 21.
 2.   Telecom   Italia   predispone   un  sistema  automatizzato  di amministrazione  delle  attivita'  di  provisioning  e  assurance che permetta  agli  operatori  acquirenti  del servizio WLR e dei servizi accessori  di  gestire la commercializzazione al cliente finale della linea di accesso.
 3.  Telecom  Italia,  tenuto conto di quanto indicato al successivo art.  15  comma  6,  implementa  le  procedure per il passaggio degli utenti  tra differenti operatori senza disservizi per gli utenti, con l'applicazione  di  adeguate  penali.  Telecom  Italia  predispone  i meccanismi di monitoraggio del grado di servizio offerto.
 |  |  |  | Art. 14. Linee guida per l'implementazione dell'obbligo di trasparenza
 1.   Nell'Offerta   di   riferimento  Telecom  Italia  pubblica  le condizioni  economiche,  le  caratteristiche  tecniche e il contratto standard  di  fornitura  del  servizio  WLR  e dei servizi accessori, nonche'  un  Service level agreement, comprensivo del tasso di errata attivazione,  tale  da consentire la replicabilita' dell'intera gamma di  servizi  finali  che  Telecom  Italia  offre  ai  propri  clienti residenziali  ed  ai propri clienti non residenziali. In particolare, assicura che:
 a) le modalita' di gestione di provisioning prevedano la notifica agli  operatori  alternativi  della data di effettiva attivazione del servizio  WLR  con  un  preavviso  da  stabilirsi  in sede del tavolo tecnico  di cui all'art. 21, al fine di permettere a questi ultimi di predisporre i propri sistemi e le proprie attivita';
 b) i  sistemi  informatizzati  di  provisioning  ed assurance del servizio  WLR  e  dei  servizi  accessori rechino traccia di tutte le tempistiche  relative  alle  attivita'  richieste,  permettendo  agli operatori  alternativi  di  verificare  il  rispetto  dello SLA ed il pagamento delle penali associate;
 c) i  sistemi  di  assurance  mantengano  traccia  delle  singole comunicazioni,  del  referente  di  Telecom  Italia, delle causali di guasto individuate e delle tempistiche di lavorazione;
 d) i  sistemi  informatizzati  di  provisioning  ed assurance del servizio  WLR  e  dei  servizi  accessori  prevedano  le procedure di passaggio dei clienti finali tra operatori.
 |  |  |  | Art. 15. Linee guida per l'implementazione dell'obbligo
 di non discriminazione
 1.  Al  fine  di  consentire la verifica della non discriminazione, Telecom   Italia   presenta   un'adeguata  e  periodica  reportistica all'Autorita'   che  documenti  i  tempi  di  fornitura,  ripristino, disattivazione  e disponibilita' dei servizi WLR, nonche' dei servizi di accesso, usati internamente dalle proprie divisioni commerciali.
 2.  La  reportistica,  di  cui  al  comma precedente, e' presentata semestralmente e da' evidenza, per ciascun mese, dei tempi medi ed il 95  percentile  dei  tempi  effettivamente forniti, nonche' dei tempi previsti  nelle offerte di servizi intermedi e garantiti internamente alle divisioni commerciali, evidenziando:
 a) volume di ordinativi ricevuti;
 b) volume di ordinativi rifiutati con le relative motivazioni;
 c)  tempo  medio  tra ricezione dell'ordinativo e accettazione da parte di Telecom Italia;
 d) tempo medio tra accettazione dell'ordinativo e attivazione del servizio;
 e)  percentuale  di  linee che hanno subito danni in un specifico periodo;
 f)  tempo  medio  tra  apertura  di  ticket per guasto e chiusura guasto.
 3.  Telecom Italia prevede che i tempi di provisioning ed assurance ed  i  tempi di disponibilita' siano espressi in termini di giorni di calendario  ed  ore  effettive e che le penali siano definite in modo proporzionale  al  canone  ed  al numero di giorni o ore di ritardo o disservizio.
 4. Telecom Italia indica specifiche procedure di disattivazione del servizio, secondo tempistiche coerenti con il principio di parita' di trattamento  interna-esterna, corredate da apposite penali, di natura progressiva su base temporale.
 5.  Telecom Italia prevede nello SLA, su indicazione dell'operatore richiedente,  modalita'  di  attivazione  sincronizzata e di gestione unificata  dei guasti e della fatturazione relativamente a differenti sedi-cliente.
 6.  Telecom Italia formula specifiche procedure per la gestione del passaggio  di  un  cliente finale da un fornitore ad un altro, atte a minimizzare  il  disservizio  all'utenza finale ed a garantire uguali opportunita'  competitive tra gli operatori nel mercato a valle. Tali procedure prevedono:
 a) che  la  richiesta  di  migrazione  sia comunicata dal cliente finale   all'operatore   verso   cui   intende  migrare  (di  seguito «recipient»);
 b) che l'operatore recipient trasmetta la richiesta di migrazione a Telecom Italia;
 c) che Telecom Italia comunichi detta richiesta all'operatore che cede il cliente (di seguito «donating»);
 d) che  nel  caso  il cliente abbia attivo il servizio WLR con un operatore  alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a  10 giorni dalla data di comunicazione all'operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio;
 e) che    la   procedura   di   disattivazione   sia   interrotta dall'operatore  donating  qualora quest'ultimo, effettuate le proprie verifiche   con   il   cliente   finale,  comunichi  la  volonta'  di quest'ultimo di non recedere dal servizio;
 f) che  Telecom  Italia dia evidenza al recipient della eventuale interruzione della procedura di migrazione;
 g) che,  allo  scadere del termine di cui al punto d), in assenza di  ulteriori  comunicazioni  da  parte  del donating, Telecom Italia esegua  e  notifichi  l'avvenuta  operazione  di  migrazione  sia  al donating che al recipient;
 h) che  i  termini  di  cui al punto d) non si applichino qualora l'operatore   donating  sia  Telecom  Italia,  essendo  le  verifiche amministrative gia' previste nel processo di attivazione del servizio WLR.
 |  |  |  | Art. 16. Linee guida per l'implementazione dell'obbligo
 di separazione contabile
 1.  La  separazione  contabile  adottata  dall'operatore notificato garantisce  l'evidenza  separata  dei  seguenti aggregati regolatori: accesso e commerciale.
 2.  Il  conto  economico  del servizio WLR e dei servizi accessori, incluso  nell'aggregato  regolatorio accesso, da' evidenza dei ricavi disaggregati  per  tipologia  di  servizio  al dettaglio, nonche' dei relativi  costi.  Il conto economico riporta il dettaglio dei costi e degli ammortamenti relativi alla fornitura dei servizi in esame.
 3.  Il  rendiconto  del  capitale  impiegato del servizio WLR e dei servizi   accessori,   incluso  nell'aggregato  regolatorio  accesso, riporta,   oltre  al  valore  delle  immobilizzazioni,  il  dettaglio dell'attivo circolante e delle passivita' relative alla fornitura dei servizi in esame.
 4. Gli obblighi di separazione contabile previsti dalla delibera n. 152 febbraio CONS restano in vigore.
 |  |  |  | Art. 17. Linee guida per l'implementazione degli obblighi
 in materia di controllo dei prezzi
 1.  L'ammontare  del  valore del minus che Telecom Italia riconosce nella  fornitura  del  servizio WLR e' stabilito, per gli anni 2006 e 2007,  nella  misura  del 12%. Tale percentuale e' unica e si applica indistintamente  a  tutte le tipologie di canone sia residenziale che non residenziale.
 2. I prezzi dei servizi accessori al WLR sono fissati, per gli anni 2006  e  2007  sulla  base  dei  costi  pertinenti ai servizi erogati inclusa una congrua remunerazione del capitale investito.
 |  |  |  | Art. 18. Linee guida per l'implementazione degli obblighi
 in materia di contabilita' dei costi
 1.   Telecom   Italia   adotta   per  la  contabilita'  regolatoria dell'aggregato  accesso  la  metodologia disciplinata nell'ambito dei servizi  di  accesso disaggregato alla rete locale (mercato n. 11 tra quelli  identificati  dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE).
 2.  Nell'ambito  dell'aggregato regolatorio accesso, Telecom Italia riporta  separatamente  e in maniera disaggregata i costi di rete per la fornitura del servizio WLR.
 |  |  |  | Art. 19. Condizioni attuative per l'implementazione
 degli obblighi di controllo dei prezzi
 e di contabilita' dei costi
 1.  Ai  contributi  e  canoni  dei  servizi di accesso destinati ai clienti  residenziali e non residenziali, offerti da Telecom Italia e inclusi  nei  panieri di riferimento, si applica, per gli anni 2006 e 2007,  un meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di  un  vincolo  complessivo  alla  modifica del valore economico del paniere  dei  consumi  di tali servizi (price cap), come disciplinato dal presente articolo.
 2. Per ciascun paniere il vincolo e' definito nella misura di IPC X (cap),  dove  IPC  (indice  dei  prezzi  al consumo) e' la variazione percentuale  su  base  annua  dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) rilevato dall'Istat e il  fattore  X  e'  il  tasso di variazione di produttivita' relativo all'insieme  dei  servizi  inclusi nei panieri di appartenenza, cosi' come definito nei successivi commi 4 e 6.
 3. L'ottemperanza agli obblighi di controllo dei prezzi (contributi e  canoni)  e'  verificata sui seguenti panieri, ognuno pertinente al mercato rilevante di riferimento:
 a) Paniere dei servizi di accesso residenziale;
 b) Paniere dei servizi di accesso non residenziale.
 4.  La  variazione  percentuale  annua  programmata  dei prezzi del paniere  dei servizi di accesso per i clienti residenziali e' fissata in IPC-IPC.
 5.  La  variazione  percentuale  annua  programmata  dei prezzi del paniere  dei  servizi  di  accesso  per i clienti non residenziali e' fissata in IPC-0%.
 6. Le modalita' applicative per la verifica dei vincoli di cap sono stabilite come segue:
 a)  per  ciascun  paniere  sono  considerate  le  informazioni di consumo (numero di attivazioni e consistenze medie annuali), distinte per servizio, di tutta la clientela;
 b)  i  valori iniziali su cui computare le variazioni percentuali annuali  sono i prezzi (contributi e canoni) al pubblico praticati da Telecom  Italia al 31 dicembre di ogni anno per i servizi inclusi nei panieri;
 c)  i panieri dei consumi di riferimento relativamente al periodo che  intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente a  quello in corso sono trasmessi all'Autorita' entro il 1° giugno di ogni  anno,  accompagnati  da un'autocertificazione della veridicita' dei  dati  e  della  loro  congruenza  rispetto  ai dati contabili da predisporre allo scopo;
 d)  il valore medio effettivo dei panieri sottoposti al price cap risultante  al  termine di ciascun anno deve essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere. Per valore  medio  effettivo  del  paniere si intende la somma dei valori giornalieri  del  paniere  per  ciascun  giorno  dell'anno. Il valore giornaliero  del  paniere  e'  uguale al valore del paniere ai prezzi vigenti  nel  giorno  diviso  per  il numero di giorni dell'anno. Per valore  iniziale  del  paniere  si  intende  il  valore  del  paniere calcolato  sulla base dei prezzi vigenti nell'ultimo giorno dell'anno precedente.  Per  valore  finale  del  paniere  si  intende il valore iniziale  del  paniere  moltiplicato  per  (1 + il valore del cap sul paniere dei servizi);
 e)  qualora  l'Autorita' verifichi che il vincolo di cui al primo capoverso  della  precedente lettera f), non sia stato rispettato, la differenza  tra  il  valore  medio  effettivo  risultante  al termine dell'anno  e  la media tra il valore iniziale ed il valore finale del paniere  dovra'  essere restituita ai clienti di Telecom Italia sulla base di criteri e modalita' definiti dall'Autorita';
 f)  qualora  dal  computo  del  price  cap dei singoli panieri si realizzino nel corso di un anno riduzioni di spesa superiori a quelle imposte  o  incrementi  di  spesa  inferiori  a  quelli  permessi, la differenza  e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo;
 g)  qualora, invece, nel corso di un anno si realizzino riduzioni di spesa inferiori a quelle imposte o incrementi di spesa superiori a quelli permessi, non dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti  del  quadro normativo o alla variazione degli obblighi del servizio   universale,   la   differenza,  maggiorata  del  100%,  e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo;
 h)  le  variazioni  dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri di riferimento   che  non  comportino  variazioni  della  struttura  del paniere, sono comunicate da Telecom Italia all'Autorita' entro il 60° giorno   precedente   la  data  di  commercializzazione  dei  servizi medesimi.  L'Autorita'  si  pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della proposta;
 i)  l'introduzione nel corso del meccanismo di price cap di nuove modalita'  di  offerta dei servizi inclusi nei panieri che comportino la modifica della struttura dei panieri dei consumi di riferimento e' comunicata  da  Telecom  Italia  all'Autorita'  entro  il  90° giorno precedente  la  data  di  commercializzazione  dei  servizi medesimi. L'Autorita'  si  pronuncia  entro  60  giorni  dal  ricevimento della proposta;
 j)  l'anno  di riferimento per l'applicazione dei vincoli del cap e' dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 k)  la verifica del rispetto dei vincoli imposti e' effettuata al termine di ogni anno di riferimento.
 7.  Le  modalita'  per  la  transizione  dal  modello  di price cap attualmente vigente ai modelli previsti nel presente provvedimento ed in  altri  successivi  saranno  oggetto  del  tavolo  tecnico  di cui all'art. 21.
 8.  Gli  obblighi  previsti  dalla delibera n. 152 febbraio CONS in materia  di separazione contabile e contabilita' dei costi restano in vigore.
 |  |  |  | Art. 20. Condizioni attuative per l'implementazione dell'obbligo
 di non accorpare in modo indebito i servizi offerti
 1.  Telecom  Italia  e'  autorizzata,  a  partire  dal  90°  giorno successivo  all'effettivo  avvio  del  servizio  WLR  nel mercato dei servizi di accesso per clienti residenziali, a proporre sul mercato i servizi  di  accesso destinati ai clienti residenziali congiuntamente ad altri servizi, secondo le modalita' previste dal comma successivo.
 2. Telecom Italia, nell'offrire congiuntamente i servizi di accesso per i clienti residenziali con altri servizi di telecomunicazione, e' tenuta ad aggregare tali servizi in modo ragionevole, a garantire che i   servizi   oggetto   dell'offerta   congiunta  siano  acquistabili separatamente  dal  cliente  finale  e  a  sottoporre  le  condizioni economiche  dell'offerta  all'Autorita'.  L'Autorita' verifichera' la non  predatorieta'  delle offerte con opportuni test di prezzo mentre la  ragionevolezza  dell'offerta  sara'  valutata  sulla  base  della contiguita' merceologica dei beni aggregati e della loro appartenenza a mercati sottoposti a regolamentazione ex ante.
 3.  Telecom  Italia  e'  autorizzata,  a  partire  dal  90°  giorno successivo  all'effettivo  avvio  del  servizio  WLR  nel mercato dei servizi  di  accesso  per  clienti  non  residenziali, a proporre sul mercato  i  servizi  di accesso destinati ai clienti non residenziali congiuntamente  ad  altri  servizi, secondo le modalita' previste dal comma successivo.
 4. Telecom Italia, nell'offrire congiuntamente i servizi di accesso per    i    clienti   non   residenziali   con   altri   servizi   di telecomunicazione,  e'  tenuta  ad  aggregare  tali  servizi  in modo ragionevole, a garantire che i servizi oggetto dell'offerta congiunta siano acquistabili separatamente dal cliente finale e a sottoporre le condizioni   economiche   dell'offerta   all'Autorita'.   L'Autorita' verifichera' la non predatorieta' delle offerte con opportuni test di prezzo  mentre  la  ragionevolezza  dell'offerta sara' valutata sulla base  della  contiguita' merceologica dei beni aggregati e della loro appartenenza a mercati sottoposti a regolamentazione ex ante.
 |  |  |  | Art. 21. Fasi per l'implementazione del WLR e dei servizi accessori
 1.  Telecom  Italia, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente   provvedimento,  comunica  all'Autorita'  la  proposta  per l'Offerta  di riferimento del servizio WLR e dei servizi accessori ed i  relativi  schemi  di  contabilita'  regolatoria,  in  accordo agli obblighi di cui al capo II e alle linee guida di cui al capo III.
 2.  L'Autorita',  entro  e  non  oltre 30 giorni dalla notifica del presente  provvedimento,  tenuto  conto  del carattere innovativo dei servizi   in  questione,  avvia  un  tavolo  tecnico  con  tutti  gli operatori, con la finalita' di chiarire e precisare tutti gli aspetti tecnici,  economici  e contabili propedeutici all'implementazione del servizio WLR.
 3. All'esito dei lavori del tavolo tecnico, e comunque non oltre 60 giorni   dall'istituzione  del  medesimo,  l'Autorita'  definisce,  e comunica   a  Telecom  Italia,  gli  schemi  per  la  predisposizione dell'Offerta  di  riferimento  per  i  servizi  WLR  e della relativa contabilita' regolatoria.
 4.  Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, Telecom Italia pubblica l'offerta di riferimento per i servizi WLR.
 5.   L'Autorita'  approva  con  eventuali  modifiche  l'offerta  di riferimento per i servizi WLR.
 |  |  |  | Art. 22. Disposizioni finali
 1.  Le valutazioni dell'Autorita' all'esito dell'analisi di mercato e  delle  risultanze  della  consultazione  pubblica  sono  riportate nell'allegato  A  al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
 2.  La  revisione  degli  obblighi di cui al Capo II della presente delibera  avverra'  nell'ambito  delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice.
 3.  Restano  fermi  gli  obblighi vigenti in capo agli operatori di telecomunicazioni  in  materia  di  trasparenza e pubblicazione delle informazioni.
 La  presente delibera e' trasmessa alla Commissione europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.
 Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR  del  Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 La  presente  delibera  e'  notificata alla societa' Telecom Italia s.p.a.,  ed  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  dell'Autorita'  e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
 Roma, 19 gennaio 2006
 Il presidente
 Calabro'
 Il commissario relatore
 D'Angelo
 Il commissario relatore
 Mannoni
 Il segretario generale
 Viola
 |  |  |  | Allegato A ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 33/06/CONS
 SINTESI  DELLE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI E RELATIVE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'  IN MERITO ALLA IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI AL DETTAGLIO DELL'ACCESSO ALLA RETE TELEFONICA PUBBLICA IN POSTAZIONE FISSA  PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI, SULLA VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI E SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE IMPRESE CHE  DISPONGONO  DI  UN  TALE  POTERE (MERCATI N. 1 E N. 2 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI RILEVANTI DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE EUROPEA).
 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
 
 1.  Nel  corso  del  2002 le istituzioni europee hanno adottato il nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
 
 2.  Il  nuovo  quadro  regolamentare  si  basa  sulle  seguenti  5 direttive:
 a.   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" (1);
 b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni" (2);
 c.  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio relativa all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate,  e  all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso" (3);
 d.  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di  comunicazione  elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale" (4);
 e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati" (5).
 
 3.  Con  riferimento al procedimento in esame, particolare rilievo rivestono altri tre atti:
 a. la Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti dei prodotti  e  dei  servizi  nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle  comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure  ex  ante,  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE adottata 1'11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione) (6);
 b.  le  Linee guida della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro   normativo   comunitario   per   le  reti  ed  i  servizi  di comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio 2002 (di seguito, le Linee guida) (7);
 c.  la  Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003 (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7) (8).
 
 4. Il nuovo quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la  direttiva  servizio  universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito, anche il Codice) (9).
 
 5.  La  Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni elettroniche   le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma  3,  e  l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno  Stato  membro,  ove  ricorrano  particolari  circostanze,  possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
 6.  Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le  Autorita'  Nazionali di Regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita)  devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi dei mercati  di  cui  agli  artt.  14,  15  e  16 della direttiva quadro, recepiti  rispettivamente  dagli  art.  17,  18 e 19 del Codice delle comunicazioni  elettroniche.  L'art.  14, in particolare, attribuisce alle  ANR  il  compito  di  svolgere le analisi sul grado di sviluppo della  concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione come mercati  rilevanti  per  accertare  se  le  imprese  che  vi  operano dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente,  di  un  significativo potere di mercato.
 
 7.   Merita   un  cenno,  infine,  la  Posizione  Comune  adottata dall'European Regulators Group (ERG) sull'approccio da seguire per la definizione  di  rimedi  appropriati  nel  nuovo quadro regolamentare delle  comunicazioni  elettroniche,  approvata  il  1 aprile 2004. Il documento  ha  l'obiettivo di favorire, anche in relazione all'ultima fase   del  processo  regolamentare  (quella  della  definizione  dei rimedi),  un  approccio  armonico  nell'applicazione del nuovo quadro regolamentare da parte delle Autorita' nazionali di regolamentazione, in linea con il principio di proporzionalita' del diritto comunitario e  con  gli  obiettivi  fondamentali di promuovere la concorrenza, di contribuire  allo  sviluppo  del  mercato interno e di promuovere gli interessi  dei  cittadini  europei,  definiti  all'articolo  8  della direttiva quadro.
 
 8.  Il  nuovo  quadro  regolamentare  sancisce  la convergenza tra disciplina   regolamentare   e   disciplina   antitrust,   sopratutto attraverso  la  definizione dell'analogia tra significativo potere di mercato   e   posizione   dominante.  Infatti,  la  direttiva  quadro (considerando  25)  indica  che  "la  definizione di quota di mercato significativa  di  cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile  nelle  prime  fasi  di  liberalizzazione dei mercati in quanto soglia  che  fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata  per  tenere  conto  di  realta' di mercato piu' complesse e dinamiche.  Per  tale  motivo  la  definizione  di  cui alla presente direttiva   e'   equivalente  alla  nozione  di  posizione  dominante enucleata  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  e  del Tribunale  di  primo  grado  delle  Comunita'  europee",  laddove per posizione  dominante  si  intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la  persistenza  di  una  concorrenza  effettiva  sul  mercato di cui trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere  comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori" (10).
 
 9.  Il  percorso  che  il  nuovo  quadro regolamentare delinea per l'analisi  sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le Autorita'  procedano  dapprima  alla definizione del mercato, sia per quanto   riguarda  i  mercati  identificati  dalla  Commissione  come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio'  che  concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale lista.  Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi regolamentari.  Gli  artt.  18  e  19  del Codice delle comunicazioni elettroniche  prevedono,  in  applicazione  degli artt. 15 e 16 della direttiva   quadro,  che  la  definizione  dei  mercati  rilevanti  e l'analisi  degli  stessi  guida  debbano  essere condotte tenendo nel massimo  conto  la Raccomandazione e le Linee. In tal senso, la quota di  mercato sara' uno degli elementi da prendere in considerazione al fine  della  verifica  della  sussistenza di una posizione dominante, dovendo  le  ANR  analizzare  tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.
 
 10. Gli obblighi regolamentari imposti in esito a ciascuna analisi di  mercato  rimarranno  in  vigore  fino  al termine dell'analisi di mercato  successiva (11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita'  di  revisione e verifica, qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
 
 11.  Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute   negli   artt.   6  e  7  della  direttiva  quadro,  nella Raccomandazione  all'art.  7,  negli  artt.  11 e 12 del Codice delle comunicazioni  elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS  (12)  e  n.  453/03/CONS  (13).  In  particolare,  viene previsto  che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano  un  impatto  rilevante  sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di  provvedimento,  cosi'  come  definito  dall'art. 1, comma 2 della delibera  n.  453/03/CONS,  entro  i  termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.
 
 12.  Relativamente  ai  servizi al dettaglio forniti da postazione fissa, la Raccomandazione individua i seguenti mercati:
 1.  Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali;
 2.  Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali;
 3.   Servizi  telefonici  locali  e/o  nazionali  disponibili  al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 4.  Servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 5.   Servizi  telefonici  locali  e/o  nazionali  disponibili  al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
 6.  Servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.
 
 13.  La  regolamentazione  dei  servizi  offerti nei mercati sopra elencati  introdotta  ai  sensi  del  precedente quadro normativo, e' stata  ed  e' tuttora, salvo rare eccezioni, di carattere trasversale fra   i   mercati  indicati,  nel  senso  che  la  gran  parte  delle disposizioni  emanate hanno tipicamente riguardato contemporaneamente i  servizi di accesso e quelli a traffico cosi' come quelli riservati alla clientela residenziale e non residenziale.
 
 14.  Di  seguito,  si  richiamano  brevemente  i provvedimenti che l'Autorita' ha fino ad oggi adottato nei mercati indicati.
 
 15.  In  primo  luogo,  si ricorda che il processo di riequilibrio tariffario  e'  stato  avviato  con la delibera n. 85/98 (14), cui ha fatto  seguito la delibera n. 101/99 con la quale e' stato realizzato l'intervento tariffario da parte dell'Autorita' e sono stati definiti i tempi per lo svolgimento delle attivita' di controllo dei prezzi di Telecom Italia attraverso il criterio del controllo preventivo, sulla base del rispetto di un vincolo triennale di price cap.
 
 16. I criteri e i parametri del modello sono stati determinati con la  delibera  n.  171/99,  nella  quale l'Autorita' ha identificato i mercati  cui  applicare  il  price  cap.  (15) Negli anni successivi, l'Autorita'  e'  intervenuta con ulteriori provvedimenti, tra i quali le  delibere  nn.  847/00/CONS, 469/O1/CONS, 47/03/CONS e 289/03/CONS (16).
 
 17. Infine, particolare rilievo assume la delibera n. 152/02/CONS, recante  "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi  notevole  forza  di  mercato  nella  telefonia  fissa"  (17), adottata  dall'Autorita'  il  15  maggio  2002,  in  cui  sono  stati disciplinati  i  principi  della  parita'  di trattamento e della non discriminazione attraverso la declinazione dei criteri da seguire per la   verifica   dei   prezzi   delle   offerte   dei  servizi  finali dell'operatore notifrcato (18).
 2. LA DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
 
 18. La presente consultazione ha ad oggetto i mercati relativi ai:
 a) servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali;
 b) servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali.
 
 19.  Si ritiene opportuno evidenziare che il mercato rilevante del prodotto/servizio  comprende  "i  prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente  intercambiabili,  in  funzione  non solo delle loro caratteristiche  obiettive,  grazie alle quali sono atti a soddisfare bisogni costanti dei consumatori, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati,  ma  anche  in  funzione  della domanda e dell'offerta sul mercato  in questione" (19). In tal senso, i prodotti o i servizi che sono  solo  scarsamente  o relativamente intercambiabili tra loro non fanno parte dello stesso mercato.
 
 20.  Una  volta  definito  il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, si e' proceduto alla definizione dello stesso dal punto di  vista  geografico in base "all'area in cui le imprese interessate sono  attive  nell'offerta  e  domanda  dei  prodotti  o  servizi  in questione,  in  cui  le  condizioni  di  concorrenza  sono  simili  o sufficientemente  omogenee  e  che  puo'  essere  distinta dalle aree adiacenti,  in  cui  le  condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse" (20).
 
 21.  Nello  svolgimento  dell'analisi finalizzata alla definizione del  mercato  rilevante,  sono  state  tenute  in  massimo  conto  la Raccomandazione  e  le  Linee guida. Sulla base di quanto indicato in queste  ultime,  si e' proceduto ad analizzare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta.
 
 22.  Per  quanto riguarda la definizione merceologica del mercato, la   sostituibilita'   della   domanda   consente  di  verificare  la possibilita'  che  i  consumatori  sostituiscano  un  prodotto  o  un servizio  con  un  altro  in  seguito  ad  un  incremento  modesto ma significativo  e non temporaneo del prezzo, mentre la sostituibilita' dell'offerta  permette  di  valutare  la possibilita' che imprese non attive  sul  mercato  possano  decidere  di  entrarvi a seguito di un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo.
 
 23.  Con  riferimento  al  mercato  geografico, la sostituibilita' della   domanda   va   valutata   sulla  base  delle  preferenze  dei consumatori,  nonche'  dei modelli geografici di acquisto, mentre dal punto di vista dell'offerta si tratta di ampliare l'area geografica a quei  fornitori  che  decidessero  di  entrare  sul mercato a seguito dell'aumento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo.
 
 24.  Infine,  l'interesse del consumatore e' essenzialmente quello di  instaurare  una  comunicazione  interpersonale  in  tempo  reale. Pertanto,  in  applicazione del principio di neutralita' tecnologica, l'analisi prescinde dal mezzo trasmissivo utilizzato per se'.
 2.1. IL MERCATO MERCEOLOGICO
 
 25.  Nella Raccomandazione, il mercato al dettaglio dei servizi di accesso  alla  rete  telefonica  forniti  in  postazione  fissa viene descritto  come  la "fornitura di una connessione o di un accesso (in postazione  o  indirizzo  fisso)  alla  rete  telefonica pubblica per effettuare  e/o  ricevere  chiamate  telefoniche e servizi correlati" (par.  4.2.1  della  Raccomandazione). A prescindere dalla tecnologia sottostante,  i  servizi di accesso sono quindi quelli che consentono al  cliente  finale  di  accedere ai servizi telefonici (vocali) e di collegarsi  anche  a  Internet  nella modalita' dial-up, senza alcuna modifica della rete di telecomunicazione commutata. La funzione d'uso e' dunque quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e di usufruire dei servizi correlati.
 
 26.  Al  fine  di  identificare  i  possibili mercati del prodotto appare necessario considerare se:
 - il  mercato  dell'accesso  alla  rete  telefonica in postazione fissa  (per servizi vocali) destinato alla clientela residenziale sia distinto   da   quello  dell'accesso  destinato  alla  clientela  non residenziale;
 - il  mercato  dell'accesso  alla  rete  telefonica in postazione fissa  (per  servizi  vocali)  sia  distinto  da  quello dell'accesso mobile;
 - il  mercato  dell'accesso  analogico  debba  essere considerato distinto da quello dell'accesso digitale.
 2.1.1. Articolazione per tipologia di clientela
 
 27.  In  genere  le  offerte  degli  operatori  si distinguono tra offerte indirizzate alla clientela residenziale e offerte indirizzate alla clientela non residenziale.
 
 28. In tali offerte, i clienti residenziali sono identificati come le  persone  fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano  i servizi per finalita' diverse da quelle imprenditoriali o  professionali  e  che  riportano  il  proprio  codice  fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore.
 
 29.  I  clienti non residenziali sono invece le persone giuridiche che  acquistano  i  servizi  per  finalita' di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA.
 
 30.  La distinzione tra clienti residenziali e non residenziali in base  all'identificativo  fiscale,  introdotta  durante il periodo di monopolio  legale precedente alla liberalizzazione del 1998, continua a   caratterizzare  l'offerta  degli  operatori.  Il  verificarsi  di fenomeni  di  "personal  arbitrage"  dal  lato  della domanda (cioe', l'acquisto  da  parte  di  un  gruppo  di  utenti  di servizi che gli operatori  intendevano  destinare  ad  un altro gruppo di utenti) non costituisce  una  condizione  sufficiente  per concludere che accesso residenziale  ed  accesso  non  residenziale appartengano allo stesso mercato.
 
 31. Inoltre, anche se da un punto di vista strettamente funzionale il  servizio e' lo stesso per le due tipologie di utenti, le esigenze complessive   in  termini  di  qualita'  del  servizio  e  assistenza differiscono  sostanzialmente passando dalla clientela residenziale a quella non residenziale.
 
 32.  Queste caratteristiche fanno si' che gli operatori tendano ad organizzare   la  propria  offerta  in  funzione  delle  due  diverse tipologie  di  clientela,  che  vengono  indirizzate  con  specifiche politiche  commerciali  e di marketing. Di conseguenza, le condizioni contrattuali,  in  termini  di  opzioni speciali e servizi aggiuntivi offerti, differiscono tra clientela residenziale e non residenziale.
 
 33.  Dal  lato dell'offerta, si ritiene che sia improbabile che un operatore  che  fornisce  servizi di accesso alle imprese risponda ad eventuali aumenti di prezzo praticati da un ipotetico monopolista sul mercato dei servizi di accesso per la clientela residenziale entrando sul  mercato residenziale (e viceversa), in quanto le caratteristiche dei  servizi  e  la  necessaria struttura organizzativa (commerciale, marketing,  distribuzione,  etc.)  per sviluppare e gestire l'offerta possono essere significativamente diverse (21).
 
 34.  In conclusione, il diverso identificativo fiscale del cliente e'  un segnale esogeno a cui corrispondono caratteristiche economiche distinte,  e  non  uno  strumento  artificiale  per  discriminare tra tipologie  di  clientela  che  altrimenti apparterrebbero allo stesso mercato.
 2.1.2. Accesso da rete fissa e accesso da rete mobile
 
 35.  Dal lato della domanda l'accesso mobile puo' essere percepito dagli  utenti, soprattutto da parte dei clienti residenziali, come un sostituto dell'accesso fisso.
 
 36.  Per  quanto  riguarda  questi ultimi, l'ISTAT riporta che nel periodo  1997-2002  la  percentuale di famiglie con telefono fisso e' scesa dal 90,4% del 1997 all'83,0% del 2002, mentre la percentuale di famiglie  con  telefono cellulare e' cresciuta, nello stesso periodo, dal 27,3% al 75,4%. Di fatto, come mostrano anche recenti indagini di mercato, la maggior parte dei possessori di cellulari ne fa uso anche all'interno  della  propria  abitazione  sia per ragioni di comodita' (es.  disponibilita'  di rubrica), sia per ragioni di convenienza (in particolare   per  le  chiamate  verso  telefoni  mobili).  Tuttavia, l'abbandono  della  linea  fissa  a  favore dell'uso esclusivo di una linea   mobile   rimane  un  fenomeno  ancora  marginale  e  riguarda innanzitutto   le   seconde  case  (Figura  1).  Cio'  e'  spiegabile attraverso  le sostanziali differenze di funzionalita' (la mobilita', a  fronte  pero'  di minore affidabilita' e facilita' di fruizione di servizi Internet) e di costi di rete.
 
 ---->   VEDERE FIGURA 1 A PAG. 22 DELLA G.U.  <----
 
 37. Per quanto riguarda i clienti non residenziali, rilevazioni di mercato  mostrano  che  l'utilizzo  di  telefoni  cellulari aziendali (intestati  o  pagati  dalle  imprese) presenta una diffusione ancora significativamente  inferiore  a  quella nelle famiglie. Si stima che circa  il  43% delle imprese con telefono fisso disponga di almeno un telefono  cellulare  aziendale  (con  un'incidenza  che cresce con la dimensione  aziendale).  Anche  per  la clientela non residenziale le linee fisse e quelle mobili presentano, dunque, un elevato livello di complementarita'.
 
 38. In questa situazione e' improbabile che un incremento modesto, ma  significativo,  e  non temporaneo del prezzo dell'accesso di rete fissa  da parte di un ipotetico monopolista provochi una sostituzione dell'accesso  fisso con quello mobile tale da rendere inefficace tale aumento.  Alla luce delle evidenze sopra riportate, coerentemente con la  separazione identificata dalla Commissione e nonostante l'impatto sull'evoluzione   degli   accessi  di  rete  fissa,  si  puo'  quindi concludere   che   il  mercato  dell'accesso  alla  rete  mobile  non costituisce  per  il momento un chiaro sostituto dell'accesso di rete fissa e va quindi considerato distinto.
 2.1.3. Accessi analogici ed accessi digitali
 
 39.  Le  offerte  al  pubblico  di  servizi  d'accesso  alla  rete telefonica  si distinguono tipicamente in analogiche e digitali (ISDN - Integrated Service Digital Network).
 
 40.  Attraverso  la  linea  analogica  viene  reso  disponibile un singolo  canale  voce a 4 kHz per l'utilizzo di servizi di telefonia, ma  utilizzabile  (alternativamente)  anche per l'accesso commutato a Internet (dial-up) con velocita' fino a 56 kbit/s, oltre a servizi di facsimile.
 
 41.  Attraverso  la linea digitale vengono invece resi disponibili piu'  canali  voce,  oltre  alla  possibilita'  d'usufruire  di altri servizi non fruibili tramite una linea analogica.
 
 42.   L'interfaccia   ISDN  base  (ISDN-BRI)  permette  di  fruire contemporaneamente  di  due canali a 64kbit/s per l'accesso alla rete commutata oltre ad un canale a 16 kbit/s per la segnalazione. Qualora i  due  canali vengano utilizzati contemporaneamente per collegamenti Internet, la velocita' puo' risultare piu' che raddoppiata.
 
 43.  Attraverso  l'interfaccia  ISDN  Primaria  (ISDN-PRA) vengono invece  realizzati fino a 30 canali voce/dati a 64 Kbit/s e un canale di segnalazione a 64 kbit/s su una portante a 2 Mbit/s.
 
 44.  Per  quanto riguarda i clienti residenziali, occorre valutare la sostituibilita' tra linee analogiche e linee digitali ISDN-BRI (la capacita'   delle  linee  ISDN-PRA  e'  tale  che  esse  non  vengono acquistate  che  da  clienti  non  residenziali). La ricognizione dei prezzi  di  mercato  mostra  che  due linee analogiche risultino piu' costose di una linea ISDN-BRI, che assicura prestazioni superiori sia in termini di velocita' trasmissione dati in modalita' dial-up sia in termini  flessibilita' d'uso. Inoltre, il differenziale di prezzo tra una  linea analogica ed un linea digitale e' sufficientemente ridotto (attorno  al  35%)  da  far  concludere che un innalzamento di prezzo attorno al 10% da parte di un ipotetico monopolista sul mercato degli accessi  analogici porterebbe ad una migrazione verso gli accessi con prestazioni  superiori  di  una  frazione  consistente  degli  utenti analogici.
 
 45. Oltre che per questa sostituibilita' (asimmetrica, dal momento che  un  aumento  del prezzo delle linee digitali non produrrebbe gli stessi  effetti di migrazione nella direzione opposta) dal lato della domanda, la sostanziale sostituibilita' dal lato dell'offerta portano alla  conclusione che gli accessi analogici e quelli digitali possono essere  considerati  parte  dello stesso mercato ai fini dell'analisi del mercato dell'accesso residenziali.
 
 46.  Per  quanto riguarda il mercato non-residenziale, sebbene dal lato della domanda l'anello nella catena di sostituzione tra ISDN-BRI e  ISDN-PRA appaia meno stretto di quello tra linea analogica e linea ISDN-BRI,  considerazioni  attinenti  alla  sostituibilita'  dal lato dell'offerta  portano  a considerare nello stesso mercato gli accessi analogici ed entrambi i tipi di accessi digitali.
 2.2. IL MERCATO GEOGRAFICO
 
 47.  Come  indicato  nelle  Linee  guida  "per definire un mercato geografico  non  e'  necessario  che le condizioni di concorrenza tra operatori  o  fornitori  dei servizi siano perfettamente omogenee. E' sufficiente  che  esse siano simili o sufficientemente omogenee, e si puo'  quindi  ritenere  che  solo  le aree in cui le condizioni della concorrenza  sono  eterogenee  non costituiscono un mercato uniforme" (22).
 
 48. Inoltre, sempre secondo le Linee guida (punto 59), nel mercato delle   telecomunicazioni   la   dimensione  geografica  del  mercato rilevante  viene  determinata  tradizionalmente in base a due criteri principali: l'area di copertura della rete e l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere.
 
 49.  Per quanto concerne specificatamente il mercato dell'accesso, esiste  un operatore - Telecom Italia - che copre l'intero territorio nazionale  con  la  propria offerta di servizi di accesso analogici e digitali.  L'effettiva disponibilita' di accessi alternativi a quelli di  Telecom  Italia  e'  tuttora limitata alle aree ove gli operatori alternativi  hanno  realizzato  gli  investimenti necessari per poter offrire  il  servizio  (mediante  la  costruzione  di  infrastrutture proprietarie sostitutive di quelle di Telecom Italia, oppure mediante la modalita' dell'ULL).
 
 50.  Di  conseguenza  la  pressione competitiva varia innanzitutto passando  dalle  aree  senza  infrastrutture alternative a quelle con infrastrutture  alternative e, all'interno di queste, in funzione del numero  di  operatori  che  hanno effettivamente attivato una propria offerta.
 
 51.  Per quanto riguarda il livello di diffusione degli accessi in ULL,  a  fine  giugno 2004, le linee attivate (al lordo di successive disattivazioni)  sono  circa  700.000.  Lo  stato dell'accessibilita' dell'offerta   in   unbundling   all'ottobre   2004   per  i  clienti residenziali  e  ed  i clienti non residenziali e' sintetizzato nelle Figura e nella Figura rispettivamente.
 
 ---->   VEDERE FIGURE 2 E 3 A PAG. 25 E A PAG 26 DELLA G.U.  <----
 
 52.  A  fine  2003,  l'infrastruttura  in  fibra ottica di Fastweb (presente nelle stesse aree ove e' disponibile l'ULL) era in grado di raggiungere  il  15% della clientela residenziale (famiglie) e il 17% della  clientela  non  residenziale  (imprese).  Oltre a rilevare una progressiva  riduzione  dell'incidenza  degli accessi in fibra ottica rispetto  a  quelli  in ULL, occorre anche sottolineare che in questo caso l'accesso riguarda solo in forma marginale il semplice accesso a servizi  vocali  e  di  norma  comprende,  invece,  anche l'accesso a Internet  a  banda larga (per clienti residenziali e non) e quello ai servizi televisivi (sempre piu' frequentemente, ma solo per i clienti residenziali).
 
 53.  D'altra parte, in tutte le aree geografiche per le quali sono stati  raccolti  dati  puntuali  a  meta'  2003  si rilevano quote di mercato   dei  nuovi  entranti,  in  termini  di  numero  di  accessi residenziali  (vedi  infra),  largamente  inferiori al 10%. Tale dato porta   a   concludere   che,   anche   ove  esistano  infrastrutture alternative/disponibilita'  per  ULL,  non  si sono create condizioni concorrenziali   diverse   da  quelle  riscontrabili  nel  resto  del territorio.
 
 54.  Alla  luce  delle  considerazioni  appena svolte, l'Autorita' ritiene  che  la dimensione geografica del mercato di riferimento sia nazionale.
 2.3. CONCLUSIONI
 
 55.   Sulla  base  delle  considerazioni  esposte  nei  precedenti paragrafi,  l'Autorita'  ritiene  di  individuare  i seguenti mercati rilevanti  concernenti  i  servizi  di  accesso  alla rete telefonica pubblica da postazione fissa:
 1. accesso per clienti residenziali (analogico e ISDN-BRI);
 2.  accesso  per  clienti non residenziali (analogico, ISDN-BRI e ISDN-PRA).
 
 56.  L'Autorita' ritiene altresi' che la dimensione geografica dei mercati individuati sia nazionale.
 1.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare due mercati  rilevanti, quello dell'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa (analogica e digitale) per clienti residenziali e quello dell'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa (analogica  e digitale) ove la distinzione tra clienti residenziali e non residenziali e' basata sull'identificativo fiscale?
 Osservazioni degli operatori
 
 57.  Gli  operatori  intervenuti  in  risposta  alla consultazione pubblica   approvata   dal   Consiglio  dell'Autorita'  con  delibera 69/05/CONS  condividono  l'orientamento  espresso  dall'Autorita'  in merito  all'individuazione  di  un  mercato al dettaglio dell'accesso alla  rete  telefonica  pubblica  per utenti residenziali distinto da quello   destinato   agli  utenti  non  residenziali.  Gli  operatori condividono,  altresi', l'orientamento dell'Autorita' di non ampliare il  perimetro del mercato dell'accesso in postazione fissa alle forme di accesso consentite dalla rete mobile. Infine, nessuna obiezione e' stata  sollevata  in  merito  all'individuazione  di un unico mercato dell'accesso per le linee analogiche (PSTN) e digitali (ISDN).
 
 58.   Sempre   con   riferimento   alla  distinzione  tra  mercato dell'accesso  per  utenti  residenziali  e  non residenziali, Telecom Italia  ritiene  che  tale  segmentazione  della  clientela  non  sia conclusiva  e che l'Autorita' avrebbe dovuto analizzare le differenze esistenti  tra  il segmento della Grande Clientela Affari (GCA) ed il resto  della  clientela  non  residenziale":  in particolare, Telecom Italia "non condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare un unico   mercato   dell'accesso   alla  rete  telefonica  pubblica  da postazione  fissa  (analogica  e  digitale)  per l'intero insieme dei clienti non residenziali, ritenendo necessaria l'individuazione di un segmento distinto per la Grande Clientela Affari (GCA)".
 
 59.  Un  gruppo  di  operatori  (Wind,  Tiscali, Eutelia, Albacom, Atlanet,  Colt,  Tele2,  Welcome  Italia) non ritiene "appropriata la definizione  utilizzata  per l'ambito merceologico", in quanto appare atta  ad  escludere  i  servizi  VoIP. Gli operatori ritengono che la definizione  formulata  dall'Autorita'  (paragrafo 25: "a prescindere dalla tecnologia sottostante, i servizi di accesso sono quindi quelli che  consentono  al  cliente finale di accedere ai servizi telefonici (vocali)  e  di  collegarsi anche a Internet nella modalita' dial-up, senza  alcuna  modifica  della rete di telecomunicazione commutata.") non  sia conforme "con le indicazioni fornite dalla Commissione nella Raccomandazione sui Mercati Rilevanti ne' rispettosa del principio di neutralita' tecnologica proprio del NQR in quanto pare consentire una esclusione  diretta  dal  mercato dei servizi di accesso voce a banda larga  in  tecnologia  VoIP".  La  relazione alla Raccomandazione, al punto  4.1  comma  2, propone una distinzione "unicamente tra servizi vocali  e  non vocali - tra l'altro viene esplicitamente chiarito che tale  distinzione non comporta la definizione di due mercati separati -   indipendentemente  dalle  modalita'  di  fornitura  del  servizio (accesso  POTS,  accesso  xDSL,  accesso in fibra...)". Pertanto, gli operatori  chiedono che i mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica  pubblica  in postazione fissa - per utenti residenziali e utenti  non  residenziali  - siano definiti in modo tale da includere "tutti i servizi di accesso in postazione fissa tali da consentire la fornitura  di servizi vocali, in quanto cio' che guida la definizione del  mercato  e'  il servizio offerto (servizio di accesso ai servizi vocali  da  postazione  fissa)  e  non  la modalita' di offerta dello stesso".
 Valutazione dell'Autorita'
 
 60. Per quanto riguarda la richiesta avanzata da Telecom Italia di articolare   il   mercato  dell'accesso  destinato  agli  utenti  non residenziali  su due livelli, distinguendo la grande clientela affari dal resto della clientela non residenziale, l'Autorita' non condivide tale valutazione e rileva quanto segue.
 
 61.  In  primo  luogo,  la  definizione del mercato merceologico e geografico  cosi'  come individuata dall'Autorita' e' in linea con la piu'  consolidata  tradizione in materia di analisi antitrust. In tal senso, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha, anche  di  recente,  fatto  propria  tale  definizione:  "il presente procedimento  ha  preso in considerazione i comportamenti commerciali di  Telecom  Italia  nell'offerta  di  tali  servizi [accesso, fonia, trasmissione  dati  e  accesso  ad internet] al complesso dell'utenza business, in quanto distinta dalla clientela residenziale, in ragione della diversita' delle esigenze espresse dai due tipi di domanda e di quella  delle modalita', anche economiche, dell'offerta di servizi di comunicazione.  Cio' premesso, proprio l'analisi istruttoria compiuta non  consente  di  operare  ulteriori  distinzioni  all'interno della clientela  business,  in  quanto  nella maggior parte dei casi non e' dato  riscontrare  una  rilevante  diversita'  nei servizi offerti ai piccoli  e medi clienti, rispetto a quelli diretti verso la clientela di   maggiori  dimensioni"  (punto  309  del  prov.  13752,  A/351  - Comportamenti abusivi di Telecom Italia, del 16 novembre 2004).
 
 62.  In  linea  con  le  indicazioni  della  Commissione  europea, l'Autorita'  rileva,  in  secondo  luogo,  che  e'  dall'esame  delle funzioni d'uso di un servizio, ossia dalle caratteristiche economiche del   bene   e   dal   bisogno   soddisfatto,   che  deriva  l'esatta individuazione  del  perimetro  merceologico dei mercati. Nel caso di specie,  nell'ambito  degli utenti non residenziali, l'Autorita', per procedere  ad  una eventuale separazione del mercato dell'accesso per la  grande  clientela affari dal resto degli utenti non residenziali, avrebbe  dovuto  individuare  caratteristiche  diverse  del  prodotto domandato dai diversi tipi di clientela. Ma cio', come rilevato anche dall'AGCM,  non  appare  possibile  in quanto nella maggior parte dei casi  non  e'  dato  riscontrare una rilevante diversita' nei servizi offerti alle varie tipologie di clientela non residenziale.
 
 63. L'Autorita' osserva infine che una eventuale segmentazione dei mercati non appare comunque suscettibile di modificare le conclusioni raggiunte   dall'analisi  relativa  all'individuazione  dei  soggetti dotati  di  significativo  potere di mercato, in considerazione della circostanza  che  Telecom  Italia risulterebbe in ogni caso dominante nei mercati cosi' definiti.
 
 64.  In  conclusione,  ai fini dell'analisi regolamentare non sono emersi  elementi  tali  da  sostenere  una diversa e piu' restrittiva definizione  dei mercati in esame rispetto a quanto individuato dalla Commissione  europea  nell'ambito  della  Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti.
 
 65.   Per   le   ragioni   sopra   espresse,  l'Autorita'  ritiene conclusivamente che i mercati merceologici rilevanti siano:
 1.  il  mercato  dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa (analogica e digitale) per clienti residenziali;
 2.  il  mercato  dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa (analogica e digitale) per clienti non residenziali.
 
 66. Per quanto concerne i servizi offerti tramite tecnologia VoIP, l'Autorita'  ritiene che - allo stato di diffusione di tali servizi - essi  non  rientrino  nei  mercati  (residenziale e non residenziale) dell'accesso  alla  rete  telefonica  pubblica commutata. Difatti, il servizio  di  accesso  alla  rete  telefonica pubblica commutata ed i servizi  di  accesso voce forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie VoIP  non  appaiono  pienamente  sostituibili,  in  quanto finora con questi  ultimi non sono possibili talune prestazioni invece garantite dall'accesso  PSTN  (ad  esempio,  l'accesso ai numeri di emergenza). Piu'  in  generale,  a  differenza  dei  servizi  di  accesso su reti tradizionali,  i  servizi forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie VoIP  non  condividono, ad oggi e prevedibilmente nell'arco temporale di  riferimento  della  presente  analisi,  i  medesimi  standard  di qualita'  garantiti dalle rete di accesso PSTN e ISDN. Dal lato della domanda,  si  nota  invece  che  il  passaggio dell'utente ai servizi offerti  tramite  tecnologia  VoIP  implica  l'acquisto  di  apparati aggiuntivi quali il modem.
 
 67.  Le  forme  di  accesso  mediante  tecnologie  VoIP  prevedono generalmente  che  il  cliente  disponga  di  un collegamento a larga banda.  In  tal  senso,  la fornitura di un accesso VoIP e' una delle prestazioni  possibili  attraverso  la  connessione a banda larga. In altri  termini,  esiste una domanda di un bundle di tali servizi, tra cui eventualmente la telefonia su IP: non e' questa la caratteristica della  domanda di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa.
 
 68.  D'altro  canto, l'Autorita' osserva che, in Italia, al giugno 2005, vi erano quasi 5,4 milioni di connessioni (linee) a banda larga da  rete  fissa,  delle  quali  4 milioni installate negli ultimi due anni,  a fronte delle quali il numero complessivo di linee di accesso PSTN  e  ISDN  e'  rimasto  sostanzialmente  stabile,  intorno  ai 24 milioni.  Dunque,  e'  lecito  ritenere che - anche ipotizzando, come mera  congettura  teorica,  che  ogni  nuovo  accesso  a  larga banda implichi  l'acquisizione dei servizi VoIP - la dinamica degli accessi a  banda  larga  abbia  avuto  uno  sviluppo  con  caratteristiche di complementarita', piuttosto che di sostituzione.
 
 69.  Da  ultimo  si  rappresenta  che  l'Autorita' ha avviato, con delibera  26/05/CONS, una consultazione pubblica concernente proposte di  interventi regolamentari in merito alla fornitura di servizi VOIP (voice  over  internet protocol), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 179 del 3 agosto 2005.
 2.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  considerare nazionale il mercato geografico?
 Osservazioni degli operatori
 
 70.    Telecom    Italia,    pur    condividendo    l'orientamento dell'Autorita',  sottolinea la presenza di alcune aree geografiche (i principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma  e Torino) in cui la concorrenza nei mercati dell'accesso retail e'  piu' sviluppata della media nazionale, grazie alla concentrazione delle  infrastrutture di accesso alternative in fibra e della domanda di linee in unbundling.
 
 71.  Wind,  Tiscali  e  Eutelia,  nonche'  Albacom, Atlanet, Colt, Tele2,  Welcome  Italia ritengono che la posizione dell'Autorita' sia corroborata   dalla   presenza  di  condizioni  omogenee  sull'intero territorio  nazionale  sia  nella  gamma dei prodotti offerti sia nei prezzi  praticati  alla clientela finale: anche le aree urbane dove i clienti  finali  dispongono  di  diverse reti di accesso, gli scenari competitivi  non  presentano  delle specificita' tali da giustificare l'individuazione di mercati locali.
 
 72.  In tal senso, Fastweb osserva altresi' che anche le modalita' di  svolgimento  delle gare di appalto nazionali dei clienti business concorrono a sostegno dell'orientamento espresso dall'Autorita'.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 73.  L'Autorita'  e'  consapevole  che nel territorio nazionale ci sono  aree in cui vi e' una diversa diffusione dei servizi di accesso commercializzati  agli utenti finali sulla base delle linee acquisite nel   mercato   all'ingrosso   dell'accesso  disaggregato  alla  rete metallica,  cosi'  come  vi  e'  un  diverso  livello  di sviluppo di infrastrutture   alternative   (in   particolare  in  fibra  ottica). Tuttavia,  le  condizioni di offerta dei servizi di accesso destinati agli  utenti finali sono omogenee su tutto il territorio italiano. In particolare,  sebbene  i  servizi  di accesso offerti dagli operatori alternativi  non  siano  disponibili in diverse aree del paese, tutti gli operatori in questione competono con i servizi di accesso forniti da  Telecom  Italia, disponibili sull'intero territorio alle medesime condizioni  economiche  e  tecniche.  Del  resto, anche gli operatori alternativi  adottano  politiche  di  prezzo  omogenee sul territorio coperto.
 
 74.  Anzi  negli  ultimi  anni,  la  scomparsa di alcuni operatori regionali,  e  l'aggregazione  di essi in gestori nazionali ha reso i mercati  in  oggetto vieppiu' caratterizzati da un concorrenza estesa all'intero territorio del Paese.
 
 75.    Di    conseguenza,   la   sopra   evidenziata   disomogenea caratterizzazione  territoriale  dei  mercati  dell'accesso alla rete telefonica pubblica per utenti residenziali e non residenziali non si traduce  in  una segmentazione territoriale del contesto competitivo: le  politiche  commerciali  adottate  dagli  operatori  presenti  nel mercato sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
 
 76.  L'Autorita'  ritiene  inoltre che le menzionate condizioni di mercato  non  dovrebbero subire sostanziali modifiche nell'intervallo di tempo di riferimento della presente analisi di mercato.
 Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' conferma l'orientamento  espresso  nel documento di consultazione pubblica: il mercato   dell'accesso  alla  rete  telefonica  pubblica  per  utenti residenziali  e il mercato dell'accesso alla rete telefonica pubblica per  gli  utenti  non  residenziali  si  caratterizzano  come mercati nazionali.
 3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 
 77. L'analisi svolta nei successivi paragrafi segue le indicazioni contenute  nelle Linee guida e nella Raccomandazione. In particolare, sono  stati  presi  in  considerazione  i  seguenti  criteri  per  la valutazione del significativo potere di mercato:
 1. quote di mercato;
 2.  ulteriori  criteri,  tra i quali: controllo di infrastrutture difficili  da duplicare e barriere all'ingresso, le economie di scala e densita', le barriere al cambiamento da parte degli utenti finali.
 2.4. QUOTE DI MERCATO
 2.4.1. Mercati dell'accesso per clienti residenziali
 
 78.  La  Figura  riassume  l'andamento della dimensione totale del mercato dell'accesso per clienti residenziali, espressa in termini di linee  equivalenti  (un accesso ISDN-BRI e' equivalente a due accessi analogici su rame), tra il 2000 ed il 2003.
 ---->   VEDERE FIGURA 4 A PAG. 33 DELLA G.U.  <----
 
 79.  In  termini di linee equivalenti, al 2003 la quota di mercato attribuibile a Telecom Italia era pari a circa il 98%, in calo di due punti  percentuali  rispetto al dato di fine 2001, quando pero' l'ULL era   ancora   in  fase  di  avvio.  Il  secondo  e  terzo  operatore (rispettivamente Fastweb e Wind) detengono una quota attorno all' 1%, mentre  gli  operatori  minori  presentano  quote del tutto marginali (Tabella ).
 
 Tabella 1. Quote di mercato - Linee equivalenti (2000-2003)
 
 =====================================================================
 Linee equivalenti    |   2000    |   2001   |   2002   |   2003 =====================================================================
 Telecom Italia     |   100%    |   100%   |   99%    |   98%
 Fastweb         |    0%     |    0%    |    1%    |    1%
 Wind          |    0%     |    0%    |    0%    |    1%
 Altri          |    0%     |    0%    |    0%    |    0%
 TOTALE         |   100%    |   100%   |   100%   |   100%
 
 
 Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati forniti dagli operatori.
 
 80.  Qualora si proceda a calcolare le quote di mercato in termini di  clienti,  non  si  riscontrano sostanziali differenze rispetto al calcolo  in  base  alle  linee  equivalenti:  la  quota di mercato di Telecom  Italia risulta lievemente inferiore per effetto della minore incidenza delle linee ISDN.
 
 81.  Una  buona  parte  del  2% degli accessi forniti da operatori diversi  da  Telecom  Italia  e' incluso in pacchetti che comprendono servizi   diversi  dall'accesso  alla  rete  pubblica  commutata  (in particolare, servizi Internet a larga banda e servizi televisivi). In questi  casi il cliente solitamente paga un prezzo mensile fisso, che remunera  l'insieme  dei  servizi  forniti,  senza  che sia possibile individuare  in  modo  diretto  l'esborso  dovuto  per il servizio di accesso  telefonico.  Cio',  da  un  lato,  dimostra  che  il mercato dell'accesso telefonico per se e' difficilmente contendibile da parte di  nuovi  entranti,  anche  in  presenza di obblighi circa l'ULL, e, dall'altro  lato, rende difficile l'eventuale valutazione delle quote di  mercato in termini di ricavi. Comunque, vista la distribuzione di queste ultime in termini di volumi, la loro valutazione in termini di ricavi  non  appare  necessaria  dato  lo  squilibrio  riscontrato in termini  di  volumi  ed  il  fatto  che  si  tratta  di  un  servizio "omogeneo", cioe' ove la possibilita' di differenziazione qualitativa sembra limitata.
 
 82.  Al  fine  di  convalidare la definizione del mercato, che non prevede  una distinzione tra tecnologia impiegata per l'accesso o una ripartizione   territoriale  del  mercato,  e'  utile  impiegare  gli elementi  raccolti  nel  corso  dell'analisi per valutare le quote di mercato in termini di tipologia di accesso (analogico vs. digitale) e di  segmentazione  territoriale  (sei  principali distretti vs. resto d'Italia).
 
 83.  Per  quanto  riguarda  il primo aspetto, si evidenzia come la quota  di  mercato di Telecom Italia sia sostanzialmente pari al 100% per  quanto  riguarda  gli  accessi digitali, anche per effetto della scelta   dell'operatore  Wind  che  offriva  nel  2003  solo  accessi analogici alla clientela residenziale. La quota di mercato di Telecom Italia   sugli   accessi  analogici  e'  di  conseguenza  leggermente inferiore alla media complessiva sopra rilevata.
 
 84.  Per quanto riguarda il secondo aspetto, sono stati analizzati singolarmente  i  sei  principali  distretti  telefonici italiani. In termini  di  linee  equivalenti  la  quota  di mercato dell'operatore Telecom Italia variava a meta' 2003 dal 92% di Milano e Genova al 97% di  Napoli  (Tabella  ,  i  dati  per il 2003 si riferiscono al primo semestre).  Nelle  restanti  aree  territoriali  la  quota di Telecom Italia risulta superiore al 99%.
 
 Tabella 2. Quote di mercato Telecom Italia - Distretti (2000-2003)
 
 =====================================================================
 Distretti       |   2000    |   2001   |    2002    |   2003 =====================================================================
 Roma         |   100%    |   100%   |    97%     |   94%
 Milano        |   100%    |   98%    |    94%     |   92%
 Napoli        |   100%    |   100%   |    99%     |   97%
 Torino        |   100%    |   99%    |    98%     |   96%
 Bologna        |   100%    |   100%   |   97%95%   |
 Genova        |   100%    |   99%    |    95%     |   92%
 Altri distretti    |   100%    |   100%   |    100%    |   99%
 TOTALE        |   100%    |   100%   |    99%     |   98%
 
 Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati forniti dagli operatori.
 
 85. Dal punto di vista prospettico, nel breve-medio periodo non si prevedono  rilevanti  cambiamenti  dal  punto  di vista del bacino di utenza (clienti e linee equivalenti).
 
 86.  Allo  stesso  tempo,  nonostante  lo  sviluppo  di  soluzioni tecnologiche  innovative (VoIP, VoDSL, soluzioni su fibra ottica), si ritiene  che  il loro impatto di breve e medio periodo sul mercato in esame rimarra' ancora limitato.
 
 87. Lo scenario evolutivo appare strettamente legato allo sviluppo dell'ULL,   innanzitutto   nelle   attuali   aree   di  copertura  e, successivamente,  attraverso l'estensione della copertura verso nuove aree.  A  fine 2005 e' possibile ipotizzare una quota complessiva dei concorrenti di Telecom Italia al massimo attorno a 6-8% in termini di linee equivalenti.
 
 88.  In  conclusione,  conformemente  al  paragrafo 75 delle Linee Direttrici,  vista  l'esistenza di una quota di mercato sensibilmente superiore  al  50%,  si puo' presumere che Telecom Italia detenga una posizione   di   dominanza   individuale  nel  mercato  al  dettaglio dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica da postazione fissa per clienti residenziali.
 2.4.2. Mercato dell'accesso per clienti non residenziali
 
 89.  La  Figura  riassume l'andamento della dimensione del mercato totale  dell'accesso  per  clienti non residenziali tra il 2000 ed il 2003 in termini di linee equivalenti.
 Figura 5. Consistenze - Linee equivalenti (2000-2003*)
 ---->   VEDERE FIGURA 5 A PAG. 36 DELLA G.U.  <----
 
 Fonte: elaborazioni dell'autorita' su dati forniti dagli operatori.
 90.   A   differenza  del  mercato  residenziale,  si  osserva  un progressivo  incremento  del  numero  di  linee,  in  particolare per effetto  della  crescita  delle  linee  ISDN.  Ancor  piu'  di quanto riscontrato  per  gli  utenti residenziali, si osserva che la maggior parte  degli  accessi  ULL  destinati alla clientela non residenziale viene  attualmente  utilizzato  per  offrire servizi integrati voce e dati.
 
 91.  A  meta'  del  2003  la quota di mercato (in termini di linee equivalenti)  attribuibile  a Telecom Italia era pari a circa il 96%, in  calo  di  tre  punti  percentuali  rispetto al dato di fine 2001, quando  pero'  l'ULL  era ancora in fase di avvio. Il secondo e terzo operatore  (rispettivamente  Fastweb e Wind) detengono una quota pari al  3%  e  all'  1%, mentre gli operatori minori presentano quote del tutto marginali (Tabella ).
 
 Tabella 3. Quote di mercato - Linee equivalenti (2000-2003)
 
 =====================================================================
 Linee equivalenti                |2000|2001|2002|2003 =====================================================================
 Telecom Italia                  |100%|99% |97% |96% ---------------------------------------------------------------------
 Fastweb                     | 0% | 1% | 2% | 3% ---------------------------------------------------------------------
 Wind                       | 0% | 0% |<1% | 1% ---------------------------------------------------------------------
 Altri                      | 0% | 0% |<1% |<1% ---------------------------------------------------------------------
 TOTALE                      |100%|100%|100%|100% ---------------------------------------------------------------------
 Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati    |    |    |    |
 forniti dagli operatori.             |    |    |    |
 
 92. Espressa in termini di clienti, la quota di mercato di Telecom Italia risulta lievemente superiore (il cliente medio dei concorrenti acquista un numero maggiore di linee equivalenti).
 
 93.  Per quanto riguarda una valutazione delle quote di mercato in ricavi, valgono le stesse considerazioni svolte al paragrafo 81.
 
 94.  Al  fine  di  convalidare la definizione del mercato, che non prevede  una distinzione tra tecnologia impiegata per l'accesso o una ripartizione   territoriale  del  mercato,  e'  utile  impiegare  gli elementi  raccolti  nel  corso  dell'analisi per valutare le quote di mercato in termini di tipologia di accesso (analogico vs. digitale) e di  segmentazione  territoriale  (sei  principali distretti vs. resto d'Italia).
 
 95.  Per  quanto riguarda il primo aspetto, non ci sono differenze sostanziali  tra  la  quota  di mercato di Telecom Italia tra accessi analogici  e  digitali.  Per quanto riguarda il secondo aspetto, sono stati  analizzati singolarmente i sei principali distretti telefonici italiani.  In  termini  di  linee  equivalenti  la  quota  di mercato dell'operatore Telecom Italia a meta' del 2003 e' superiore al 90% in tutti  i  distretti  salvo  Genova e Milano (Tabella ). In questi due distretti,  i  primi  ove  Fastweb  ha  realizzato  una  rete  locale d'accesso  alternativa  in  fibra  ottica, la quota di Telecom Italia rimane  comunque  attorno  a  5  volte maggiore rispetto al totale di tutti  gli  altri  operatori.  Pur riconoscendo dunque che a Genova e Milano   il   livello  concorrenziale  nel  mercato  dell'accesso  e' superiore  a  quello  nei  restanti maggiori distretti e a quello nel resto del paese, non appare plausibile concludere che la capacita' di Telecom   Italia  di  agire  indipendentemente  dai  concorrenti  sia significativamente inferiore in confronto alle altre aree del paese.
 
 Tabella 4. Quote di mercato Telecom Italia - Distretti (2000-2003)
 
 =====================================================================
 Distretti       |   2000    |   2001    |   2002    |   2003 =====================================================================
 Roma         |   100%    |    99%    |    95%    |   91%
 Milano        |    99%    |    94%    |    88%    |   86%
 Napoli        |   100%    |   100%    |    96%    |   93%
 Torino        |   100%    |    98%    |    93%    |   90%
 Bologna        |   100%    |   100%    |    95%    |   90%
 Genova        |   100%    |    97%    |    86%    |   83%
 Altri distretti    |   100%    |   100%    |   100%    |   99%
 TOTALE        |   100%    |    99%    |    97%    |   96%
 
 Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati forniti dagli operatori.
 
 96.  Dal  punto  di  vista  prospettico,  sebbene  nel breve-medio periodo  sia  possibile  un  ulteriore  leggero  aumento  del  numero complessivo  di  linee  non  residenziali, non si prevedono rilevanti cambiamenti  dal punto di vista del bacino di utenza (clienti e linee equivalenti).
 
 97.  Allo  stesso  tempo,  nonostante  lo  sviluppo  di  soluzioni tecnologiche  innovative  (VoIP VoDSL, soluzioni su fibra ottica), si ritiene  che  il loro impatto di breve e medio periodo sul mercato in esame rimarra' ancora limitato.
 
 98. Lo scenario evolutivo appare strettamente legato allo sviluppo dell'ULL,   innanzitutto   nelle   attuali   aree   di  copertura  e, successivamente,  attraverso l'estensione della copertura verso nuove aree.  A  fine 2005 e' possibile ipotizzare una quota complessiva dei concorrenti  di Telecom Italia al massimo attorno a 10% in termini di linee equivalenti.
 
 99.  In  conclusione,  conformemente  al  paragrafo 75 delle Linee Direttrici,  vista  l'esistenza di una quota di mercato sensibilmente superiore  al  50%,  si puo' presumere che Telecom Italia detenga una posizione   di   dominanza   individuale  nel  mercato  al  dettaglio dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica da postazione fissa per clienti non residenziali.
 2.5. CRITERI DIVERSI DALLA QUOTA DI MERCATO
 
 100.  La presenza di una quota di mercato superiore al 50% segnala di per se' - salvo casi eccezionali - l'esistenza di una posizione di dominanza  in  capo al soggetto che la detiene (23). Sebbene la quota di  mercato sia quasi pari al 100% nei mercati in oggetto, si ritiene tuttavia  opportuno effettuare anche un'analisi delle caratteristiche economiche  dei mercati rilevanti al fine di escludere la presenza di circostanze   eccezionali   che   possano   portare  a  rigettare  la presunzione  di  dominanza.  A  tal  fine,  sono stati presi in esame alcuni  criteri  aggiuntivi,  quali:  il  controllo di infrastrutture difficili da duplicare e barriere all'entrata; le economie di scala e di  densita'  e  le  barriere  al  cambiamento  da parte degli utenti finali.  Si  e'  inoltre proceduto ad un confronto tra la performance dei  mercato italiani dell'accesso (residenziale e non) con gli altri paesi europei.
 2.5.1.  Controllo  di  infrastrutture  difficili  da  duplicare  e barriere all'entrata
 
 101.  L'esistenza  di  ingenti costi irrecuperabili (sunk cost) in caso   di   uscita   dal   mercato   caratterizza  il  settore  delle telecomunicazioni  e  in  particolare  la realizzazione delle reti di accesso.
 
 102.  Le  opere  civili  e tecniche necessarie a stendere una rete d'accesso  richiedono  investimenti  ingenti e, in genere, comportano tempi  di realizzazione particolarmente lunghi. Inoltre, l'intervallo temporale tra il sostenimento dei costi e la realizzazione dei ricavi rende  particolarmente  rischioso dal punto finanziario l'ingresso in mercati  nei  quali  e' presente l'operatore storico (ex-monopolista) che, invece, dispone delle risorse finanziare necessarie per i propri investimenti   (e,   potenzialmente,  per  esercitare  una  pressione competitiva sui prezzi). Quest'ultima considerazione vale, seppure in misura  minore,  anche  per un entrante parzialmente infrastrutturato che faccia uso dell'ULL.
 
 103.  La rete di accesso di Telecom Italia e' stata realizzata nel corso  di  un  arco temporale molto lungo e, a fine 2003, consiste di circa  27  milioni  di  linee  equivalenti  attive,  per un numero di doppini  che  viene  stimato  in  circa  50  milioni. Questo conferma l'impossibilita'   di   duplicazione  in  tempi  brevi  di  una  tale infrastruttura.
 
 104. Complessivamente, il numero di canali voce attivati dai nuovi entranti a fine 2003 era di circa 1 milione di unita' (circa la meta' dei quali relativi alla clientela residenziale).
 
 105.  Sebbene  in alcune aree metropolitane un operatore (Fastweb) abbia  realizzato  delle infrastrutture in fibra ottica relativamente capillari  per  consentire  l'accesso  diretto  anche  alla clientela residenziale,  va  osservato  che tali risorse sono state reperite in larga misura attraverso un processo di quotazione avviato in una fase congiunturale   particolarmente   positiva   per   il  settore  delle telecomunicazioni.  Si  ricordi  inoltre che la realizzazione di tali opere   e'  stata  agevolata  dalla  possibilita'  di  utilizzare  le infrastrutture   civili  realizzate  dall'operatore  incumbent  nelle citta' maggiori a meta' degli anni '90 (cfr. causa Seat Pagine Gialle -  Cecchi  Gori  Communications,  C.1458)  per  l'offerta  di servizi innovativi di tipo televisivo.
 
 106. Di conseguenza, non sussistono elementi per supporre che tale modello  (infrastruttura  in  fibra  ottica  fino alla sede d'utente) possa  essere  agevolmente  replicato da parte di altri operatori nel breve e medio periodo, sia nelle stesse aree sia in nuove aree.
 
 107.  Riguardo  all'accesso  diretto  in  ULL,  il  numero  ancora limitato  di  operatori  attivi  e  la ridotta copertura territoriale sembrano  invece  dimostrare che esso non sia sufficiente, almeno nel breve-medio periodo, a ridurre sensibilmente le barriere all'ingresso nei   due  mercati  in  oggetto,  legate  soprattutto  al  fatto  che permangano   costi   fissi   non   trascurabili  legati  all'ULL  (in particolare, costi di co-locazione e attivazione). L'esiguo numero di operatori   attualmente   presenti   e'  prova  della  permanenza  di significative barriere all'ingresso.
 
 108.  Si  ritiene quindi che dal punto di vista della creazione di infrastrutture  totalmente/parzialmente (utilizzo di ULL) alternative alla  rete  Telecom  Italia  di  accesso alla rete pubblica commutata permangano  delle  rilevanti barriere all'ingresso legate all'entita' degli investimenti richiesti e ai tempi di realizzazione per entrambe le tipologie di clientela.
 2.5.2. Economie di scala e densita'
 
 109.  Le  reti  d'accesso  fisse,  oltre a richiedere investimenti irrecuperabili,  sono  caratterizzate  dalla  presenza  di  rilevanti economie di scala. L'entita' dei costi di installazione, indivisibili e   fissi,   fa   si'  che  il  costo  medio  per  utente  diminuisca sensibilmente  al  crescere  del numero degli accessi. Dato che buona parte  dei  costi fissi ed indivisibili hanno ambito locale (con cio' si  intende  che  sono associati ad elementi di rete che si trovano a poca  distanza  dalla  sede  di  utente), le riduzioni dei costi medi associate  ai volumi prodotti sono strettamente connesse non tanto al numero  di  clienti per se' quanto al numero di clienti per unita' di superficie (economie di densita).
 
 110.   Economie  di  scala/densita'  caratterizzano  non  solo  la funzione di produzione di un operatore completamente infrastrutturato ma  anche, seppure in misura minore, la realizzazione di accessi alla rete   telefonica   attraverso   offerte   all'ingrosso   di  accesso disaggregato  alla rete in rame. In effetti, l'operatore alternativo, per  fornire  il  servizio  di  accesso ha una struttura di costi che risente  sia  di  costi  fissi (predisposizione del sito, apparati in co-locazione,  schede  per  l'accesso)  sia  di  costi ricorrenti che devono  essere  affrontati  per  fornire  il  servizio  (fitti per la co-locazione, gestione e manutenzione per gli impianti) a prescindere dal numero effettivo di clienti.
 
 111.   Il   consulente   indipendente   Between/IDATE  ha  stimato l'importanza  delle  economie  di  scala/densita'  nei due mercati in oggetto.  Per  quanto  riguarda  l'accesso  per clienti residenziali, l'analisi  condotta  mostra  che,  concentrandosi  su  siti che hanno almeno  10.000  linee  residenziali  (cioe'  situati  in zone ad alta densita'  abitativa)  sia necessario raggiungere una penetrazione tra 1'8 ed il 10% sulle linee residenziali per raggiungere il pareggio di bilancio  considerando un ricavo pari al canone attualmente richiesto da  Telecom  Italia.  Per  quanto  riguarda l'accesso per clienti non residenziali,  l'analisi  condotta mostra che, concentrandosi su siti che  hanno  almeno 3.000 linee non residenziali (cioe' situati in cd. business  districts),  sia  necessario  raggiungere  una penetrazione intorno  al  10%  sulle  linee  non  residenziali  per raggiungere il pareggio   di   bilancio   considerando  un  ricavo  pari  al  canone attualmente richiesto da Telecom Italia.
 2.5.3. Barriere al cambiamento da parte degli utenti finali
 
 112.   Una   misura   indiretta  della  presenza  di  barriere  al cambiamento  e'  gia' stata proposta quando si sono discusse le quote di  mercato: pure in presenza di un'offerta ULL, il numero di clienti residenziali  che  hanno  sostituito  Telecom Italia con un operatore alternativo  e' a fine 2003 pari a circa 400.000 unita' (al lordo dei clienti  che  hanno  successivamente  disattivato il servizio fornito loro  grazie  all'ULL). Il numero di clienti non residenziali e' pari alla  stessa data a 150.000; cio' dimostra un processo di apertura di tale  mercato  ancora  piuttosto  difficoltoso. Al 30 giugno 2004, il totale  delle  linee  in ULL - attivate sempre al lordo di successive disattivazioni  -  e'  pari  a  697.530  (il  numero  di linee in ULL disattivate e' stimabile attorno al 10% del totale).
 
 113.  Parte  di queste fenomeno puo' essere spiegato dai costi del distacco  da  Telecom  Italia.  Ad  esempio, se tale distacco avviene durante  i  primi  12 mesi dall'attivazione del servizio, l'utente e' tenuto al pagamento del canone mensile per il residuo dell'anno.
 
 114.  Per  quanto  riguarda  la  consapevolezza  dell'esistenza di alternative a Telecom Italia da parte di clienti residenziali, mentre e'  ampiamente  diffusa  la  conoscenza di un'offerta alternativa per quanto  riguarda  la  disponibilita'  di servizi alternativi a quelli dell'incumbent  per  il  traffico - conoscenza di almeno un operatore alternativo  superiore  all'80%  -  sono  ancora  meno  del  50%  gli individui  che  si  dichiarano  a  conoscenza  della  possibilita' di distaccarsi  completamente da Telecom Italia (rilevazione AGCOM su un campione di 2008 individui rappresentativo della popolazione italiana tra  i  15  e  i  74 anni svolta nel febbraio 2004). Un numero ancora inferiore  di  individui  e'  inoltre  pienamente  consapevole  delle implicazioni e condizioni di tale distacco.
 
 115.  Sempre dalla rilevazione condotta da AGCOM emerge come - una volta che gli intervistati venivano messi a conoscenza dell'effettiva possibilita'   di   distacco  dall'operatore  storico  -  vi  sia  un significativo  interesse  per  la  possibilita'  di definire un unico rapporto    contrattuale    con    il   fornitore   di   servizi   di telecomunicazione  (accesso  e  traffico).  Per  quanto  riguarda gli accessi  residenziali,  esiste  dunque  ancora  una certa inerzia che genera problemi di dominanza individuale da parte dell'ex-monopolista legale.
 
 116.  Per  quanto  riguarda la conoscenza di offerte alternative a quelle  di  Telecom  Italia  tra  utenti  non residenziali, questa e' leggermente  superiore  rispetto  a  quella  dei clienti residenziali (sondaggio  su  un  campione  di 1734 imprese con tre o piu' addetti, rappresentativo  del corrispondente universo). Infatti, sono circa il 70%  le  aziende  con 3 e piu' addetti che si dichiarano a conoscenza della  possibilita'  di  distaccarsi  completamente da Telecom Italia (rilevazione  AGCOM,  febbraio  2004).  Sono comunque meno del 70% le aziende  pienamente  consapevoli  delle  implicazioni e condizioni di tale   distacco.   Anche   per  gli  utenti  non  residenziali  dalla rilevazione  condotta  da  AGCOM  emerge come vi sia un significativo interesse   per   la  possibilita'  di  definire  un  unico  rapporto contrattuale con il fornitore di servizi di telecomunicazione.
 2.6. CONCLUSIONI
 
 117.  Alla  luce delle evidenze presentate in questo documento, si puo'  concludere  che  non  esistano  ragioni  sufficienti,  anche in un'ottica  prospettica,  a  modificare  la  presunzione  di dominanza individuale in capo a Telecom Italia nei seguenti mercati:
 
 1.   mercato  al  dettaglio  dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica da postazione fissa per clienti residenziali;
 
 2.   mercato  al  dettaglio  dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica da postazione fissa per clienti non residenziali.
 
 3.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di identificare Telecom  Italia  quale  unico  operatore  detentore  di significativo potere di mercato nei due mercati rilevanti?
 Osservazioni degli operatori
 
 118.  Telecom  Italia  pur  riconoscendo di avere quote di mercato elevate  nei diversi mercati rilevanti identificati (per tipologia di clientela  e  area geografica), tuttavia sottolinea che la diffusione dell'accesso  diretto e le misure di regolamentazione ex ante vigenti nei  corrispondenti mercati wholesale (n. 11) stanno progressivamente accrescendo  il  grado  di concorrenzialita' dei mercati dell'accesso retail.
 
 119.  In  merito  ai  criteri  addizionali a quello delle quote di mercato   indicati   nelle   Linee   Guida  per  la  valutazione  del significativo  potere  di  mercato  detenuto  da  un'impresa, Telecom Italia  ritiene  che  alcune  considerazioni dell'Autorita' non siano condivisibili.  In  particolare,  con  riferimento  al  controllo  di infrastrutture  difficili  da  duplicare  e  barriere all'entrata, le valutazioni   concernenti  la  presenza  di  costi  non  recuperabili assumerebbero  rilievo  esclusivamente  nei mercati wholesale, mentre nei  mercati  retail,  l'Autorita'  "avrebbe dovuto piu' propriamente analizzare  gli  eventuali  ostacoli  non  transitori all'entrata nei mercati dell'accesso retail limitandosi ai soli aspetti commerciali e operativi  relativi dell'acquisizione dell'unbundling (e non a quelli relativi alla posa di nuove reti di accesso)".
 
 120.   Con  riferimento  al  criterio  delle  economie  di  scala, l'operatore  rileva  altresi'  che  "i  presunti  vantaggi  di  scala detenuti dall'incumbent rispetto ai concorrenti - peraltro compensati dalle legacy tecnologiche (come, ad esempio, la disponibilita' di una rete  di  accesso  in  rame)  e  regolamentari (come, ad esempio, gli obblighi  di  servizio  universale  che  impongono  di servire aree e clienti  non  remunerativi)  -  non  sono  stati,  tuttavia,  tali da impedire   agli   OLO  di  investire  in  infrastrutture  di  accesso alternative,   almeno   nei   principali   distretti  telefonici.  E' verosimile  che  la  struttura  di  costo degli OLO sara' sempre piu' efficiente grazie alla progressiva acquisizione di nuova clientela."
 
 121.  Con  riferimento alle barriere al cambiamento da parte degli utenti finali, e precisamente alla norma contenuta nell'art. 3, comma 2,  delle  condizioni  generali  di  abbonamento,  Telecom Italia "fa notare  (come rilevato dalla stessa Autorita' al paragrafo 36) che il numero  delle  cessazioni  di linee e' superiore a quello delle nuove richieste.  Di  conseguenza,  la  probabilita' che un cliente Telecom Italia  da  meno  di  12  mesi  voglia  passare  in  ULL con un altro operatore e' pressoche' nulla" (24).
 
 122.  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Tele2  e  Welcome Italia, nonche' Eutelia,  Tiscali  e  Wind,  e  ancora Rita, Fastweb e MCI concordano invece con l'analisi svolta dall'Autorita' in merito alla valutazione del  grado  di  concorrenzialita'  dei mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica per gli utenti residenziali e non residenziali.
 
 123.  Per  quanto  riguarda  le  barriere  all'entrata nei mercati dell'accesso, Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia, nonche' Eutelia, Tiscali e Wind evidenziano che gli elevati "investimenti che pur  vengono  realizzati  (dagli  operatori  alternativi)  al fine di connettere  la  clientela  direttamente alla propria rete non possono evidentemente  essere realizzati a tappeto ma sono effettuati in modo limitato   su  selezionate  aree  territoriali  e,  nella  stragrande maggioranza  dei  casi,  comunque  usufruendo del servizio di accesso disaggregato  offerto  sulla rete dell'operatore dominante. Tuttavia, anche  il  ricorso  a  tale  servizio  wholesale  richiede  rilevanti investimenti  e  lunghi  tempi  di  rientro,  per  cui, in ogni caso, permangono  elevate  barriere  all'ingresso  ma  anche all'uscita dal mercato  dell'accesso  diretto".  Per quanto riguarda, le barriere al cambiamento  da  parte  degli  utenti  finali,  i  medesimi operatori sottolineano le difficolta' che ad oggi ancora esistono per i clienti serviti   in  unbundling  al  cambio  di  fornitore,  a  causa  delle problematiche  operative  che  si rilevano nelle attuali procedure di attivazione dei servizi e di cambio operatore.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 124.  In  primo  luogo,  l'Autorita' ha proceduto ad aggiornare le quote   di   mercato  detenute  dai  diversi  operatori  nei  mercati dell'accesso  alla rete telefonica pubblica per utenti residenziali e utenti  non  residenziali.  Come e' possibile osservare dalla Tabella 1bis  e dalla Tabella 2bis, Telecom Italia mantiene tutt'ora oltre il 95%  del  mercato  residenziale  e  piu'  del  93%  del  mercato  non residenziale.
 Tab. 1bis - Quote di mercato nell'accesso per utenti residenziali
 
 |     2003     |    2004     |    1H2005
 Telecom Italia     |      98      |     97      |      96
 Fastweb         |      1       |      1      |       2
 Wind          |      1       |      2      |       2
 Other          |      0       |      0      |      <1
 TOTALE         |     100      |     100     |      100
 Fonte: stime AGCom per il 2004 e il primo semestre 2005 (1H2005)
 Tab.   2bis  -  Quote  di  mercato  nell'accesso  per  utenti  non residenziali =====================================================================
 |     2003     |    2004     |    1H2005 =====================================================================
 Telecom Italia     |      96      |     95      |      94
 Fastweb         |      3       |      3      |      3-4
 Wind          |      1       |      2      |      2-3
 Other          |      <1      |    <1<1     |
 TOTALE         |     100      |     100     |      100
 Fonte: stime AGCom per il 2004 e il primo semestre 2005 (1H2005)
 125.  Tali  dati  aggiornati  dimostrano in modo incontrovertibile che,  nonostante  il  processo  di  liberalizzazione del settore, nei mercati  dell'accesso  la  posizione  di  Telecom  Italia  rimane  di assoluto controllo.
 
 126.  Inoltre,  come  gia'  esposto,  Telecom  Italia  e'  l'unico operatore  ad  essere  integrato in tutti i mercati che compongono la filiera  del  settore  delle  telecomunicazioni  fisse;  esso gode in particolare di una posizione di sostanziale monopolio, a monte, nella rete  locale  di accesso (mercato n. 11), infrastruttura quest'ultima difficilmente duplicabile da parte degli altri gestori.
 
 127.  Telecom  Italia  gode  quindi di rilevanti vantaggi connessi alla  sussistenza  di  economie  di  scala e di densita', nonche', in quanto  operatore  storico, dall'esistenza di significativi switching costs  che,  ceteris  paribus, rendono assai viscoso il passaggio dei consumatori agli operatori concorrenti.
 
 3.  DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 3.1.  PRINCIPI  E  RIFERIMENTI  NORMATIVI  PER  LA  DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI
 
 128.   Ai   sensi   del  vigente  quadro  normativo,  l'Autorita', individuati  i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di  un'impresa,  e'  chiamata  a  imporre  misure  regolamentari  e a valutare  l'opportunita'  di  mantenere,  modificare  o  revocare gli obblighi in vigore.
 
 129.  Le  direttive  europee (in particolare, per i due mercati in esame,   la   direttiva   Servizio  Universale),  la  Raccomandazione (paragrafo   3.4.)   e   le  Linee  guida  (capitolo  4.)  forniscono indicazioni  chiare  e dettagliate sul percorso che l'Autorita' segue nell'imposizione   degli   obblighi  normativi  alle  imprese  aventi significativo potere di mercato.
 
 130.  Una volta individuata una situazione di significativo potere di  mercato  in  un  mercato  rilevante,  l'Autorita'  e'  tenuta  ad applicare  almeno  un  obbligo  regolamentare all'operatore dominante (paragrafo  114  delle  Linee  guida) ed e' chiamata a verificare che ogni   correttivo  imposto  sia  compatibile  con  il  "principio  di proporzionalita'", ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione  della concorrenza accertata e sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui  all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice  delle  comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice"); tale principio  e'  ripreso  dalle  Linee  guida  (paragrafi  117 e 118) e declinato,  con  specifico  riferimento  agli obblighi applicabili ai mercati  al  dettaglio,  all'articolo  17,  comma  2, della direttiva Servizio Universale e all'articolo 67, comma 2, del Codice. A livello nazionale,  l'articolo  13, comma 8, del Codice prevede, inoltre, che l'Autorita'   effettui  un'analisi  di  impatto  regolamentare  degli obblighi introdotti.
 
 131.  Con  specifico riferimento alle prime fasi di attuazione del nuovo   quadro,   in  cui  risultano  ancora  operanti  gli  obblighi regolamentari   fissati   ai  sensi  del  quadro  ONP  (Open  Network Provision),   le   Autorita'   non  potranno  revocare  gli  obblighi preesistenti  "[... ] senza dimostrare chiaramente che detti obblighi hanno  raggiunto lo scopo e non hanno piu' ragione di esistere [...]" (paragrafo  119  delle Linee guida); l'attivita' di imposizione degli obblighi  non puo', pertanto, prescindere da una verifica di coerenza del  regime  vigente  con  le  condizioni concorrenziali che emergono dall'analisi   dei   singoli   mercati   rilevanti   e   si   risolve sostanzialmente   in   una   conferma   ovvero   in   una   modifica, un'integrazione o una rimozione dei vincoli preesistenti.
 
 132.   Altra  importante  indicazione  fornita  dal  nuovo  quadro (articolo  17,  comma  1,  della  direttiva  Servizio  Universale  ed articolo  67,  comma  1, del Codice) in relazione all'applicazione di obblighi  regolamentari  nei mercati destinati agli utenti finali, e' quella secondo cui l'introduzione di obblighi a livello di servizi al dettaglio  potra'  essere  definita soltanto ove gli obblighi imposti sui   mercati   all'ingrosso   non   siano  ritenuti  sufficienti  al conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro.
 
 133.   In  questo  caso,  la  possibilita'  di  definire  obblighi aggiuntivi  e' amplissima: l'articolo 67, comma 2, del Codice segnala i principali ostacoli concorrenziali che possono incidere sui mercati al  dettaglio  (prezzi  eccessivi e prezzi predatori, blocco o limiti nell'accesso al mercato da parte dei concorrenti, discriminazione tra clienti  finali,  indebito  accorpamento dei servizi offerti, etc.) e indica   in   modo   non   tassativo   alcuni   possibili  correttivi regolamentari  (massimali  di  prezzo,  controllo del singolo prezzo, obblighi  di  orientamento  al  costo,  etc.);  la  condizione  posta all'esercizio  del  potere  regolamentare dell'Autorita' e' quella di definire  obblighi e strumenti applicativi in linea con gli obiettivi del nuovo quadro.
 
 134.  In  coerenza con i riferimenti sopra richiamati, l'Autorita' ha  proceduto alla definizione degli obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia, in ragione della posizione di significativo potere di mercato  detenuta  dalla  medesima  impresa  sui mercati dell'accesso telefonico,   riconducibili   ai   mercati   n.   1   e  n.  2  della Raccomandazione, in base al seguente processo:
 a)  analisi  dei potenziali problemi concorrenziali connessi alla posizione dominante nei mercati rilevanti;
 b)   valutazione   dell'efficacia   della   regolamentazione  dei corrispondenti mercati all'ingrosso (wholesale);
 c)  declinazione  dei  nuovi  obblighi,  a partire dagli obblighi vigenti nei mercati rilevanti ai sensi del regime regolamentare ONP.
 3.2.   I   POTENZIALI  PROBLEMI  CONCORRENZIALI  CONSEGUENTI  ALLA POSIZIONE DOMINANTE SUI MERCATI RILEVANTI.
 
 135.  Il  significativo  potere  di  mercato  accertato  in capo a Telecom  Italia  nei  mercati  n.  1  e  n.  2  della Raccomandazione costituisce    il    presupposto   per   l'attuazione   di   pratiche anti-competitive  volte  a  distorcere  la  concorrenza  nei  mercati dell'accesso alla rete pubblica commutata e ad estendere la dominanza nei  mercati  orizzontalmente e verticalmente collegati. Peraltro, la posizione  di significativo potere di mercato detenuta dalla medesima societa'  nei  relativi mercati all'ingrosso consentirebbe di attuare politiche  commerciali  volte  a  rafforzare  il  potere detenuto nei mercati  oggetto della presente analisi (25). L'Autorita' ha pertanto esaminato,   sulla  base  della  tradizionale  tassonomia  di  natura antitrust,  i comportamenti anticoncorrenziali volti a perseguire tre categorie di obiettivi:
 a. estensione della dominanza in mercati verticalmente integrati;
 b.   estensione   della   dominanza  in  mercati  orizzontalmente integrati;
 c. esercizio della dominanza sul singolo mercato.
 3.2.1.   Estensione   della  dominanza  in  mercati  verticalmente integrati
 
 136.  La  concomitante  posizione di dominanza detenuta da Telecom Italia  sui  mercati  all'ingrosso  dell'accesso e sui corrispondenti mercati  al dettaglio, consente all'operatore di distorcere a proprio favore  le  dinamiche  concorrenziali  nei  mercati  dell'accesso  al dettaglio,   agendo   sulla  disponibilita'  e  sulle  condizioni  di fornitura  dei  fattori  produttivi  indispensabili  per  le  imprese concorrenti (elementi di rete e risorse correlate).
 
 137.  L'operatore  dominante  puo' negare l'accesso alla rete e ai fattori  produttivi  e  rifiutare  ogni  forma  di negoziazione o, in subordine,   puo'  definire  termini  e  condizioni  contrattuali  di fornitura irragionevoli, tali da tradursi in un sostanziale rifiuto a fornire detti input.
 
 138.  Altri  comportamenti suscettibili di incidere sui mercati al dettaglio  sono  riferibili  alle  specifiche condizioni di fornitura degli   input:   tempi   di   provisioning   e  standard  qualitativi discriminatori  rispetto a quelli riconosciuti alle proprie divisioni commerciali,   bundling   di  servizi/prestazioni  che  impongono  al concorrente  di  acquistare  prestazioni  non  necessarie  e  che  si risolvono  in  un indebito aumento dei costi, configurazioni tecniche che  limitano la capacita' di differenziazione dei prodotti finali da parte delle imprese concorrenti.
 
 139.  Un altro tipo di comportamenti anticoncorrenziali, attuabili in  virtu'  dell'integrazione  verticale dell'operatore dominante, e' quello   del   possibile   scambio  di  informazioni  tra  le  unita' organizzative   preposte   alla  gestione  della  rete  e  le  unita' organizzative  commerciali  di  Telecom  Italia, che puo' determinare condizioni discriminatorie nei mercati al dettaglio.
 
 140.  Al fine di ovviare ai comportamenti anticompetitivi connessi all'integrazione  verticale,  il  nuovo  quadro regolamentare mette a disposizione dell'Autorita' una serie di strumenti quali gli obblighi di  trasparenza,  non discriminazione, separazione contabile, accesso ed  uso  degli  elementi di rete, controllo dei prezzi e contabilita' dei costi.
 
 141.   Relativamente  alla  possibilita'  per  Telecom  Italia  di estendere  sui mercati al dettaglio la propria posizione di dominanza detenuta  anche  sui mercati all'ingrosso, attraverso una modulazione delle  relazioni  tra  i prezzi dei servizi all'ingrosso e quelli dei corrispondenti  servizi  al  dettaglio,  l'Autorita'  e'  chiamata ad intervenire al fine di evitare fenomeni di compressione dei margini a scapito  delle imprese concorrenti tali da estromettere gli operatori alternativi   dal   mercato  al  dettaglio.  Gli  effetti  di  questi comportamenti   (price   squeeze)  possono  essere  evitati  mediante l'applicazione  di  strumenti di regolamentazione e controllo ex ante dei prezzi delle offerte al dettaglio dell'operatore dominante.
 3.2.2.  Estensione  della  dominanza  su  mercati  orizzontalmente integrati
 
 142.  Un  operatore che risulta essere dominante su un determinato mercato  al  dettaglio  dispone di diverse soluzioni per estendere la dominanza   sui   mercati   orizzontalmente   integrati.  L'operatore dominante  potrebbe praticare dei sussidi incrociati, fissando prezzi ingiustificatamente  elevati  per  i servizi di accesso e in tal modo sovvenzionare  il  prezzo di altri servizi offerti in concorrenza con altre  imprese, al fine di conquistare (o difendere) quote di mercato nel  settore collegato. Altrimenti, l'operatore potrebbe far leva sul potere  detenuto  nella  vendita  dei  servizi di accesso per imporre condizioni  eccessivamente onerose anche nella vendita di altri beni, e   conseguire   quindi   elevati   ritorni  unitari.  Tali  pratiche anticompetitive  possono  essere  attuate  con  la predisposizione di condizioni  contrattuali  che  prevedono la vendita congiunta di piu' prodotti (c.d. bundling dei servizi).
 3.2.3. Esercizio della dominanza sul singolo mercato
 
 143.  A  prescindere  dai problemi concorrenziali conseguenti alla concomitante posizione dominante su due o piu' mercati (nella duplice accezione  sopra  descritta dell'integrazione verticale/orizzontale), la  semplice  posizione dominante sui mercati individuati costituisce comunque    la    condizione   per   una   serie   di   comportamenti anticoncorrenziali.  Vi  e',  infatti,  la  possibilita' di praticare comportamenti  che  ostacolino  o  impediscano  l'ingresso di imprese concorrenti  sul  mercato  in  questione  (ad  esempio,  mediante  la definizione  di  condizioni  contrattuali o tecniche che vincolino la liberta'  di  scelta  del  cliente  finale),  di  definire condizioni economiche   e  di  fornitura  sproporzionate  (prezzi  eccessivi)  e discriminatorie  nel trattamento della clientela finale, di sfruttare la   posizione   dominante  per  definire  insufficienti  livelli  di investimenti  in  infrastrutture  e  produrre,  conseguentemente,  un peggioramento della qualita' dei servizi finali.
 
 4. Si condividono le valutazioni dell'Autorita' circa i potenziali problemi  concorrenziali  connessi  alla  posizione  di significativo potere  di  mercato  detenuta da Telecom Italia nei mercati rilevanti individuati?
 Osservazioni degli operatori
 
 144.  Quanto  alle  osservazioni circa la struttura concorrenziale dei   mercati   in  esame,  Telecom  Italia  ritiene  che  "l'attuale regolamentazione  dei  servizi  di  accesso  retail  (n.  1 e n. 2) e wholesale  (n.  11)  ai  servizi  telefonici  della  rete pubblica in postazione  fissa  (o  anche  una attenuazione degli attuali obblighi ex-ante)  e'  sufficiente  ad  impedire  che  i  potenziali  problemi concorrenziali  rilevati  dall'Autorita'  ....  vengano  tradotti  in pratiche anti-competitive da parte dell'incumbent".
 
 145. Gli operatori concorrenti (anche OLO) intervenuti in risposta alla   consultazione   pubblica   concordano   con   le   valutazioni dell'Autorita'  circa  i  potenziali problemi concorrenziali connessi alla posizione di significativo potere di mercato detenuta da Telecom Italia nei mercati rilevanti individuati.
 
 146.  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Tele2  e  Welcome Italia, nonche' Eutelia,  Tiscali  e  Wind,  concordano  con le considerazioni svolte dall'Autorita'  in  merito  ai  potenziali  problemi concorrenziali e segnalano  alcuni  comportamenti posti in essere dall'incumbent che a loro avviso si configurano come anticompetitivi:
 a)  estensione  verticale  del  potere  di  mercato  detenuto nei servizi  di  accesso  all'ingrosso  - "Telecom Italia ha sfruttato il potere  di monopolio detenuto sul mercato dei servizi di accesso voce all'ingrosso  per  impedire  prima  e  ritardare  poi, l'ingresso sul mercato al dettaglio degli operatori alternativi";
 b)  estensione  orizzontale  del  potere  di mercato detenuto nei servizi  di  accesso voce - "Telecom Italia dal 2002 offre ai clienti che  utilizzano  il  proprio  servizio di accesso, minuti di traffico gratuito.  Attraverso tale strategia l'operatore ex monopolista ha di fatto  incrementato  il  price  squeeze  esistente  tra il canone del servizio  di  accesso  voce  ed  il  costo  del  servizio  di accesso disaggregato  ed  ha  al  contempo  rafforzato  il  proprio potere di mercato  sui  servizi di comunicazione riducendo gli incentivi per la clientela a siglare contratti di CPS";
 c) dominanza sul singolo mercato - "Telecom Italia ha abusato del potere  di  mercato  detenuto sui servizi di accesso voce per imporre condizioni contrattuali discriminatorie nei confronti degli operatori alternativi  e dei consumatori finali. In particolare all'interno del procedimento  A/351  e'  emerso  con  chiarezza  come  Telecom Italia vincolasse  le  proprie  offerte  alla  sottoscrizione  da  parte del cliente  finali  di  clausole  contrattuali vincolanti, punitive o di esclusiva.  In  secondo  luogo,  sempre  all'interno del procedimento A/351  e'  emersa  l'abitudine  di  Telecom  Italia  di praticare per servizi  omologhi  prezzi notevolmente differenti (discriminazione di prezzo)   nel   caso   di  propri  clienti  contattati  da  operatori alternativi o nei confronti dei clienti di altri operatori".
 
 147. Sempre con riferimento all'assetto concorrenziale dei mercati in   esame,   Fastweb   imputa   all'operatore   storico  i  seguenti comportamenti anticompetitivi:
 a)  Telecom  Italia ostacolerebbe l'attivazione e la gestione dei clienti  multisede  e  multitecnologia  degli OLO in quanto essa, per alcune  tipologie di servizi (es. ISDN), non rende disponibile alcuna attivita'  di coordinamento e programmazione, e, nei casi in cui pure sia presente un'offerta wholesale, la stessa e' a titolo oneroso;
 b) Telecom Italia renderebbe difficoltosa la gestione delle linee ISDN  di back up richieste dai clienti affari degli OLO, laddove tali linee  sono  acquisibili  e gestibili unicamente tramite la divisione retail  di  Telecom Italia causando notevoli ritardi nell'attivazione (l'ordinativo  deve  necessariamente  essere  effettuato  dal singolo cliente e non dall'OLO) e disservizi alla clientela;
 c)  le  divisioni  commerciali  di  Telecom  Italia  attuerebbero un'incessante  attivita' di win back, utilizzando abusivamente i dati in possesso della divisione wholesale.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 148. L'Autorita' ha esaminato l'assetto concorrenziale dei mercati in  esame  e  quindi  i  comportamenti  che un operatore in posizione dominante  avrebbe  modo di porre in essere. In particolare, in linea con  quanto  sostenuto dalla Commissione europea, l'Autorita' ritiene che  la  regolamentazione  ex-ante deve basarsi sia su considerazioni prospettiche  sia  sui  comportamenti  assunti  dagli  operatori  nel passato.  Le  risposte  pervenute  dagli  operatori portano ulteriore sostegno   all'impostazione   dell'Autorita',  evidenziando  passati, presenti  ed  eventuali futuri comportamenti anticoncorrenziali posti in essere da Telecom Italia.
 
 149.   L'obiettivo  dell'Autorita'  e'  quello  di  anticipare  la manifestazione  di  un  particolare  problema  competitivo attraverso l'analisi  degli  incentivi detenuti dall'operatore che dispone di un significativo  potere  di mercato e di individuare, di conseguenza, i rimedi  piu'  appropriati.  L'Autorita',  cosi'  facendo,  acquisisce elementi  importanti  per  valutare  la  proporzionalita'  dei rimedi imposti e massimizzare l'efficacia dell'intervento regolamentare.
 
 150.   In  particolare,  sono  emersi  evidenti  i  legami  tra  i comportamenti  posti  in  essere  dall'incumbent  o che comunque tale operatore potrebbe in futuro praticare e la sua posizione nei mercati oggetto  della  presente analisi, nonche' quella nei mercati a monte, ed in particolare nell'accesso alla rete fissa di telecomunicazioni.
 
 151.  L'Autorita' nel definire puntualmente i rimedi regolamentari che  massimizzano  il benessere sociale terra' quindi in debito conto di tali circostanze.
 3.3. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI ALL'INGROSSO
 
 152.  In  assenza  di  intervento  regolamentare,  la posizione di significativo  potere  di  mercato  detenuta  da  Telecom  Italia nei mercati  dell'accesso all'ingrosso, in virtu' del possesso dell'unica rete   di   accesso   presente   sull'intero   territorio  nazionale, consentirebbe alla medesima societa' di attuare politiche commerciali volte  a  rafforzare  il potere detenuto nei mercati al dettaglio. In particolare,  l'operatore  dominante  avrebbe  interesse  a  impedire l'accesso  di  altri  operatori  alla  rete e a preservare le rendite generate  non  solo  nel  mercato  dell'accesso destinato agli utenti finali,  ma  anche  in  quelli  dei  servizi  a  traffico. Al fine di neutralizzare  tali  comportamenti  anticompetitivi  e  di ridurre le barriere   all'ingresso  nel  mercato  dell'accesso,  l'Autorita'  ha obbligato    Telecom   Italia,   nell'ambito   del   vecchio   quadro regolamentare, a consentire l'accesso disaggregato alla rete locale e forme di accesso indiretto, ovverosia la selezione e preselezione del vettore.
 
 153.  La  regolamentazione  dell'accesso  disaggregato  alla  rete locale  e' in corso di revisione nell'ambito delle analisi di mercato condotte ai sensi del nuovo quadro regolamentare. In data 18/01/2005, l'Autorita'  ha  pubblicato  sul  sito  web la consultazione pubblica sulla   identificazione   ed   analisi   del   mercato   dell'accesso disaggregato  all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle reti  e  sotto  reti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda   larga   e   vocali,  sulla  valutazione  di  sussistenza  del significativo  potere  di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono di  un  tale  potere  (mercato  n.  11  fra quelli identificati dalla Raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi della Commissione europea). All'esito di tale analisi, l'Autorita' ha espresso l'orientamento di notificare nuovamente Telecom Italia quale operatore  con  significativo  potere  di  mercato  e  di mantenere i principali  obblighi  imposti  all'operatore  storico nell'ambito del vecchio quadro regolamentare.
 
 154.  La  valutazione  degli  strumenti  normativi predisposti per l'accesso  disaggregato  alla  rete  locale  e'  positiva.  L'offerta commerciale  di  Telecom Italia relativa al servizio di unbundling e' disponibile  nel  mercato  italiano  dall'inizio del 2002. Da allora, fino al giugno 2004, Telecom Italia ha predisposto e consegnato oltre 1000 siti, la copertura potenziale del servizio ha raggiunto circa il 25%  della  popolazione,  e  gli  operatori new comer hanno acquisito 697.530  linee,  pari al 2,62% delle linee complessivamente attive in Italia.  Nell'Unione  europea,  l'unico  paese  che osserva un numero maggiore  di linee cedute in unbundling e' la Germania, con 1.627.846 linee  (pari  al  4,34% delle linee totali), ma va considerato che il servizio e' disponibile dal 1998.
 
 155.    Tuttavia,    nonostante   la   diffusione   del   servizio dell'unbundling,   il   mercato  dell'accesso  in  Italia  e'  ancora fortemente  concentrato.  Telecom  Italia  deteneva,  a fine 2003, il controllo  del  98%  delle  linee  residenziali  e il 96% delle linee affari complessivamente attive in Italia.
 
 156.  Tali  risultati  sono  spiegabili  alla  luce  del fatto che l'accesso   disaggregato   alla  rete  locale  richiede  un  adeguato intervallo   temporale   per   dispiegare   pienamente   gli  effetti pro-competitivi   e  consentire  agli  operatori  nuovi  entranti  la possibilita'  di  erodere sostanziali quote di mercato all'incumbent. Inoltre,  il  modello di concorrenza basato sull'unbundling del local loop  implica  considerevoli  investimenti  fissi  (parte  dei  quali rappresentano   dei  costi  irrecuperabili  in  caso  di  uscita  dal mercato),   che  rendono  maggiore,  ceteris  paribus,  il  grado  di incertezza   e   la  rischiosita'  delle  attivita'  degli  operatori alternativi. Peraltro, a livello europeo, va considerato che, sebbene i  servizi  di  accesso disaggregato della rete metallica siano stati introdotti  come  misura  pro-competitiva  nei  mercati  dei  servizi vocali,  in  seguito,  tale misura e' stata utilizzata principalmente come  leva  per  stimolare  la concorrenza nel mercato dei servizi di trasmissione dati a larga banda.
 
 157.  Pertanto,  l'accesso  disaggregato  alla  rete  locale,  pur rappresentando un utile strumento regolamentare, non e' sufficiente a consentire,  nel  breve  periodo, un sostanziale accesso alla rete da parte  degli  operatori alternativi e a promuovere la concorrenza nei mercati dei servizi di accesso destinati agli utenti finali.
 
 158. L'altro strumento utilizzato dall'Autorita' per regolamentare i  mercati relativi alla fornitura all'ingrosso di servizi sulle reti telefoniche   pubbliche  in  postazione  fissa  e'  costituito  dagli obblighi  in  materia  di  accesso  indiretto, ovverosia l'offerta di servizi  di selezione e preselezione del vettore (Carrier selection - CS  - e Carrier pre-selection - CPS). Tali forme di accesso mettono a disposizione di un operatore alternativo a Telecom Italia un servizio di  interconnessione  che  include  le funzionalita' ed i segmenti di rete  pubblica commutata necessari per la prima parte della chiamata. A  fine  2003,  3.700.000  utenti  hanno  stipulato  un  contratto di preselezione   del   vettore   con   un  operatore  alternativo  e  i sottoscrittori di un contratto di selezione superavano gli 8 milioni, prova  di  un  indubbio  successo  della  regolamentazione specifica. Tuttavia,  la  CS  e  la CPS, che l'Autorita' e' tenuta a imporre, ai sensi  dell'art.  69  del  Codice, anche nell'ambito del nuovo quadro regolamentare,  costituiscono  degli obblighi a livello wholesale che indirizzano  specifici  problemi competitivi nei mercati al dettaglio dei  servizi  telefonici  (locali, nazionali e internazionali) mentre non incidono direttamente sui servizi di accesso e sul relativo grado di competizione.
 
 159.  In  sintesi,  l'Autorita'  valuta  positivamente i risultati ottenuti  dai  singoli  strumenti regolamentari (accesso disaggregato alla  rete locale e selezione e preselezione del vettore) vigenti nei mercati  all'ingrosso  relativi  alla fornitura di servizi di accesso sulle  reti  telefoniche  pubbliche  in  postazione  fissa,  tuttavia ritiene  che  tali  misure  non  siano sufficienti a neutralizzare il potere  di  mercato  detenuto  da  Telecom Italia nella fornitura dei servizi  di  accesso  destinati  agli utenti finali e a promuovere un mercato dell'accesso al dettaglio aperto e competitivo.
 
 5.  L'Autorita'  ritiene  che  i  rimedi  in  vigore  nei  mercati all'ingrosso   siano   necessari   ma  insufficienti  per  assicurare condizioni  concorrenziali  nei mercati dell'accesso al dettaglio. Si condivide tale valutazione?
 Osservazioni degli operatori
 
 160.  Telecom Italia ha risposto alle domande n. 5 e n. 6 in forma congiunta, sostenendo quanto segue:
 a)  i  rimedi in vigore nei mercati all'ingrosso e gli interventi straordinari  per  lo  sviluppo del mercato attuati da Telecom Italia sono  sufficienti  per  assicurare  lo sviluppo della concorrenza nei mercati  a  valle  dell'accesso al dettaglio: i vigenti provvedimenti regolamentari  sul  mercato wholesale, in termini di servizi, prezzi, SLA  e  penali, sono atti a garantire ad un operatore nuovo entrante, che  voglia  dotarsi  di una propria infrastruttura di rete, di poter operare con successo sul mercato dell'accesso.
 b)  "la  doppia  regolamentazione,  all'ingrosso  e al dettaglio, porta  ad  una  distorsione di mercato in cui la regolamentazione sul mercato  retail  dell'accesso,  di  fatto, impone i prezzi anche alla generalita'  degli operatori che operano nel mercato". Telecom Italia prosegue nella valutazione ricordando che "la stessa Autorita', nella delibera  n. 3/03/CIR aveva evidenziato che la scarsa contendibilita' del  mercato  dell'accesso  dipendeva  sia  dalla struttura dei costi degli  OLO  sia  dai  prezzi  retail non sufficientemente elevati (in grado  di garantire ritorni sugli investimenti giudicati appetibili). Tuttavia,  i  prezzi al dettaglio non sono fissati da Telecom Italia, ma  soggetti  ad  un  meccanismo di price cap, confermato e inasprito dalla   presente   delibera".  L'operatore  storico  sostiene  dunque l'eliminazione del doppio livello di regolamentazione. Tale passaggio produrrebbe il benefico effetto di rendere i mercati al dettaglio per i servizi di accesso piu' contendibili.
 
 161.  Gli  altri  operatori intervenuti condividono l'orientamento dell'Autorita'   secondo   cui   i   rimedi  in  vigore  nei  mercati all'ingrosso   siano  necessari,  ma  allo  stato  insufficienti  per assicurare  condizioni  concorrenziali  nei  mercati  dell'accesso al dettaglio.  Le posizioni degli operatori alternativi all'incumbent si differenziano  tra  loro  nella  modulazione, tra livello wholesale e retail, dei rimedi necessari per assicurare condizioni concorrenziali nei mercati dell'accesso al dettaglio, come esposto nella domanda 6.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 162.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della direttiva Servizio Universale  ed  articolo  67,  comma  1,  del  Codice,  in  relazione all'applicazione di obblighi regolamentari nei mercati destinati agli utenti  finali,  l'introduzione  di  obblighi a livello di servizi al dettaglio  puo'  essere definita ove gli obblighi imposti sui mercati all'ingrosso  non  siano  ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro.
 
 163.  Per  quanto  concerne  questi ultimi, la regolamentazione in materia  di  accesso  alla  rete telefonica, e segnatamente l'accesso disaggregato  alla rete metallica, e' in vigore da quasi quattro anni e  il  servizio  e' effettivamente fornito da tre anni (a partire dal settembre  2002);  nel  corso di questo periodo il numero di linee di accesso  gestite  direttamente dall'operatore incumbent e' lentamente diminuito  (cfr. dati sulle quote di mercato riportati nel capitolo 3 -  Valutazione  del  significativo  potere di mercato). Tuttavia allo stato  attuale  il  75%  della  popolazione  italiana  e il 70% delle imprese nazionali (cfr. figura 2 e figura 3) non dispongono ancora di infrastrutture  di  accesso  alternative a quella di Telecom Italia e non  possono  quindi usufruire di servizi di accesso forniti su linee di  accesso  acquisite  in  modalita'  unbundling.  La  posizione  di dominanza  detenuta da Telecom Italia presenta dunque caratteristiche di  stabilita';  cio'  in  conseguenza  delle  menzionate difficolta' tecniche  ed  economiche che gli operatori concorrenti incontrano nel duplicare le infrastrutture di rete di Telecom Italia.
 
 164.   Di   conseguenza,  nel  confermare  la  necessita'  di  una regolamentazione  dei  servizi  di  accesso all'ingrosso, l'Autorita' ritiene  altresi'  che,  allo  stato,  tali  misure regolamentari non riescono,  da  sole,  a  liberalizzare  completamente la fornitura di servizi  di telecomunicazioni fisse agli utenti; da un lato, esse non prevengono  l'applicazione  di  prezzi,  nell'accesso, eccessivamente gravosi  per  la  clientela  finale  e,  dall'altro,  non  riescono a stimolare sufficientemente l'ingresso di concorrenti in tale segmento di attivita'.
 
 165.  In tal senso, l'Autorita' ritiene necessario il mantenimento del  meccanismo  di price cap nei mercati retail dell'accesso; questo e'  realizzato  con  il  duplice obiettivo di promuovere l'efficienza allocativa  e  di stimolare l'efficienza produttiva dell'operatore in posizione dominante.
 
 166.  In  conclusione, l'Autorita' non concorda con le valutazioni di   Telecom   Italia  in  merito  all'opportunita'  di  superare  la regolamentazione  del  mercato  retail  rimuovendo  il meccanismo del price cap. Visti gli assetti concorrenziali dei mercati dell'accesso, si  ritiene di dover intervenire simultaneamente a livello wholesale, per   promuovere  ulteriormente  l'apertura  della  rete  di  accesso all'utilizzo  di  altri  operatori (e sviluppare cosi' la concorrenza tra  operatori), e a livello retail, per garantire il controllo delle condizioni  economiche  e  tecniche  imposte dall'operatore dominante agli   utenti   finali  (cosi'  da  salvaguardare  il  benessere  del consumatore).
 
 167.  Constatato  che  i  rimedi  nei  mercati  all'ingrosso  sono necessari  ma  insufficienti  ad assicurare condizioni concorrenziali nei  mercati  dell'accesso  al dettaglio, l'Autorita' puo' percorrere diverse  strade  per  promuovere  l'apertura  della  rete  di accesso all'utilizzo   di   altri   operatori  e  controllare  le  condizioni economiche  e  tecniche  imposte dall'operatore dominante agli utenti finali:  imporre ulteriori obblighi al livello wholesale, ricorrere a forme  di  regolamentazione dei mercati retail oppure prescrivere una combinazione di obblighi a livello wholesale e a livello retail.
 
 168. In assenza di intervento regolamentare, i potenziali problemi concorrenziali  che  potrebbero derivare dalla posizione di dominanza detenuta da Telecom Italia simultaneamente nel mercato dei servizi di accesso   forniti  all'ingrosso  e  al  dettaglio  attengono  all'uso esclusivo  della  rete  e dall'imposizione di prezzi sproporzionati e non  commisurati  ai  costi.  Pertanto, il regolatore deve promuovere l'apertura della rete di accesso all'utilizzo di altri operatori e il controllo    delle   condizioni   economiche   e   tecniche   imposte dall'operatore dominante agli utenti finali.
 
 169. Alla luce della duplice natura dei problemi concorrenziali e, conseguentemente,   degli   obiettivi,  ovverosia  corretta  gestione dell'accesso  alla  rete  e  gestione  del  potere  di  mercato nella fornitura  dei  servizi  al dettaglio, sembra opportuno indirizzare i meccanismi  concorrenziali  utilizzando contemporaneamente obblighi a livello  wholesale e a livello retail. In questo modo, l'obiettivo di apertura  della rete all'ingresso di altri operatori sara' perseguito con strumenti a tutela degli operatori alternativi e il controllo del potere di mercato detenuto da Telecom Italia nel mercato dell'accesso al  dettaglio  sara' disciplinato con strumenti a tutela degli utenti finali.  In  sintesi,  ciascun  obiettivo  verra'  perseguito con uno specifico strumento regolamentare.
 
 170.  Peraltro,  nel  momento  in cui i rimedi vigenti nei mercati all'ingrosso   sono   considerati   necessari   ma   insufficienti  e simultaneamente  viene  constatata  la  necessita'  di  indirizzare i problemi  concorrenziali  relativi all'accesso alla rete con obblighi di  natura  wholesale,  ne  deriva  la  necessita' di ricercare delle ulteriori  misure volte a consentire l'utilizzo della rete di Telecom Italia ad altri operatori.
 
 171. Pertanto, l'Autorita' considera opportuno mantenere il doppio livello   di   regolamentazione   attualmente   in   vigore,   quello all'ingrosso  e  quello  al  dettaglio,  e  dal  momento  in  cui  la regolamentazione  all'ingrosso  risulta  insufficiente, si propone di individuare   strumenti   addizionali  per  permettere  una  maggiore apertura  della rete di Telecom Italia. Del resto, si rileva che fino ad   ora,   sia   in   Italia  sia  negli  altri  paesi  europei,  la regolamentazione  dei  mercati  dell'accesso  all'ingrosso  e' sempre stata accompagnata da quella dei mercati destinati agli utenti finali e i deficit di concorrenza nel mercato dell'accesso all'ingrosso sono stati  sempre  regolamentati  introducendo addizionali obblighi a tal livello.
 
 6.  L'Autorita' considera opportuno mantenere il doppio livello di regolamentazione   dell'accesso,  quello  all'ingrosso  e  quello  al dettaglio,  e  dal  momento  in cui la regolamentazione all 'ingrosso risulta   insufficiente,   si   propone   di   individuare  strumenti addizionali  per  consentire  l'accesso degli operatori alternativi a tali   servizi  e  accelerare,  di  conseguenza,  lo  sviluppo  della concorrenza nel mercato finale. Si condivide tale impostazione?
 Osservazioni degli operatori
 
 172.  Le osservazioni di Telecom Italia circa il doppio livello di regolamentazione  sono  gia' state riportate in risposta alla domanda precedente.   Quanto   agli   operatori   concorrenti,  Fastweb,  nel condividere  l'orientamento  espresso  dall'Autorita',  indica alcuni obblighi  di dettaglio in capo a Telecom Italia che una volta imposti sarebbero in grado di agevolare l'accesso degli operatori alternativi ai servizi di accesso all'ingrosso, imprimendo cosi' un'accelerazione allo sviluppo della concorrenza nel mercato finale:
 - nell'ambito  della  fornitura dei collegamenti wholesale per la clientela  finale  OLO,  l'obbligo  di  garantire "il coordinamento a titolo  gratuito  per  i  clienti multisede e multitecnologia OLO con riferimento  alle  attivita' di provisioning, gestione e fatturazione di tale tipologia di clientela, per tutte le modalita' di attivazione e per qualsiasi tecnologia utilizzata";
 - l'obbligo  di  fornitura  agli  OLO  dei  collegamenti  ISDN in modalita'    wholesale    a    titolo    gratuito   con   riferimento all'attivazione,  gestione  guasti  e  fatturazione,  rimovendo,  nel contempo, gli attuali vincoli contrattuali
 - il  divieto  di  svolgere  alcuna  forma  di  win  back  per un determinato periodo di tempo (almeno 6 mesi).
 
 173.  Eutelia,  Tiscali e Wind condividono l'orientamento espresso dall'Autorita'   e  sottolineano  che  i  nuovi  obblighi  a  livello wholesale   andrebbero   imposti  dall'Autorita'  "con  l'intento  di promuovere  ed incentivare proprio lo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato  in  quanto una reale contendibilita' del mercato finale dei  servizi  di accesso puo' essere perseguita unicamente attraverso l'utilizzo  di  tali  servizi  all'ingrosso".  Inoltre,  le  societa' riterrebbero  inappropriato e non giustificato, anche qualora fossero introdotti   nuovi   e  piu'  stringenti  obblighi  all'ingrosso,  un arretramento della regolazione dai mercati al dettaglio.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 174.  Nella risposta alla domanda posta in consultazione pubblica, Fastweb  individua  alcuni  strumenti  regolamentari  addizionali che potrebbero essere introdotti per facilitare l'accesso degli operatori alternativi   alle   reti  di  Telecom  Italia,  e,  di  conseguenza, accelerare   lo   sviluppo  della  concorrenza  nel  mercato  finale. L'Autorita'  osserva  che  le  misure  proposte  nei  punti  a)  e b) inciderebbero  prevalentemente  sul mercato dell'accesso disaggregato alla  rete  telefonica pubblica dell'operatore storico. In tal senso, gli  obblighi  individuati  da  Fastweb  inciderebbero  su  un  altro mercato,  peraltro  gia'  oggetto  di  specifiche  e  rigorose misure regolamentari  (26). Inoltre, l'insieme delle misure proposte avrebbe un impatto limitato considerata la natura del problema concorrenziale individuato  e  pertanto  potrebbe  risultare  non  proporzionato, in quanto insufficiente a rimuovere gli ostacoli alla concorrenza.
 
 175.  Stante  quanto  rilevato alla domanda precedente - ossia che l'attuale  regolamentazione  wholesale  dei  servizi  di  accesso sia necessaria  ma  non sufficiente, almeno nell'orizzonte di riferimento della  presente  analisi,  a  liberalizzare  i  servizi  di accesso - l'Autorita',  cosi'  come  realizzato  dalla  gran  parte delle altre autorita'  nazionali,  ritiene  necessario imporre ulteriori obblighi per i servizi all'ingrosso.
 3.4. LA PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DELL'ACCESSO ALLA RETE   TELEFONICA   PUBBLICA   IN   POSTAZIONE   FISSA,  PER  CLIENTI RESIDENZIALI E PER CLIENTI NON RESIDENZIALI.
 
 176.  Le  caratteristiche  strutturali  delle  reti  di accesso in postazione  fissa  e  la posizione di dominanza riscontrata in capo a Telecom  Italia  nel  mercato  dei  servizi  di  accesso al dettaglio richiedono  la  predisposizione di un quadro regolamentare articolato su  due  livelli:  nel  primo,  si  regolano  le modalita' di accesso all'infrastruttura da parte degli operatori alternativi e nel secondo si  pongono  le condizioni per attivare forme di controllo del potere detenuto  dall'operatore nel mercato destinato agli utenti finali. In altre  parole,  la  regolamentazione si confronta, da un lato, con la gestione  dell'accesso degli operatori alternativi all'infrastruttura dell'operatore  dominante,  e,  dall'altro,  con  il  controllo delle condizioni  economiche  e  tecniche  relative  ai  servizi di accesso destinati  agli  utenti finali. La regolamentazione deve rispondere a una  logica  unitaria che assicuri il controllo del potere di mercato del   proprietario   della  rete,  l'adozione  di  strumenti  atti  a incentivare    l'uso   efficiente   delle   risorse   e   l'effettiva realizzazione di meccanismi concorrenziali nel mercato finale.
 
 177. A tal fine, l'Autorita' ritiene opportuno integrare il novero dei  rimedi  regolamentari  a  livello  wholesale  individuati  dalle direttive  comunitarie  e richiamati al precedente paragrafo 4.3, con l'obbligo di fornire il servizio di rivendita del canone all'ingrosso a  condizioni prestabilite, al fine di promuovere l'accesso alla rete di operatori alternativi, e di mantenere, a livello retail, il regime di  price  cap,  con  le  modifiche  di seguito descritte, al fine di evitare l'applicazione di prezzi eccessivi.
 
 178. Prima di esaminare le diverse motivazioni e di specificare il dettaglio   degli  obblighi  proposti,  appare  utile  illustrare  le motivazioni che hanno condotto l'Autorita' (secondo una ricostruzione seguita   peraltro  anche  da  altre  Autorita'  di  regolamentazione europee),  a  proporre  la introduzione dell'obbligo di fornitura del servizio  di  rivendita  del  canone  all'ingrosso  nell'ambito della presente   analisi  e  non  nell'ambito  dei  rimedi  individuati  in relazione  al mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (mercato n.  11  della raccomandazione UE sui mercati rilevanti). Al riguardo, si rileva che il servizio di rivendita del canone all'ingrosso e' uno strumento  che,  attraverso  l'apertura  della rete di Telecom Italia all'ingresso  di  altri  operatori  di  telecomunicazioni  si risolve sostanzialmente  nell'obbligo  per  la  medesima  Telecom  Italia  di predisporre  la  fornitura di un servizio di accesso all'ingrosso del tutto   nuovo,   in   quanto   non  previsto  nel  precedente  regime regolamentare  ONP  (Open  Network  Provision)  e  si  pone  come  un ulteriore  mezzo  per  la promozione dello sviluppo della concorrenza nel  mercato  dei  servizi  di  accesso  agli  utenti finali. Esso e' pertanto uno strumento che, agendo a livello di servizi all'ingrosso, indirizza  un  tipico  problema concorrenziale (l'uso esclusivo della propria  rete  da  parte  dell'operatore  dominante)  riscontrato nei mercati al dettaglio oggetto della presente analisi.
 
 179.  Cio'  detto,  l'analisi  del  mercato  relativo  all'accesso disaggregato  alla  rete  locale  non  e' sembrata la sede idonea per l'eventuale  introduzione  dell'obbligo  di fornitura del servizio di rivendita  del  canone  all'ingrosso;  la  definizione  puntuale  del mercato  n.  11 fornita dalla citata Raccomandazione infatti riporta, anche attraverso l'esplicito richiamo al Regolamento CE n. 2887/2000, ad obblighi regolamentari gia' esistenti e dettagliatamente descritti nel  precedente regime regolamentare ONP e profondamente divergenti - sia  per  quanto concerne gli elementi di rete ed i servizi ancillari coinvolti,  sia  per  quanto concerne le modalita' di definizione dei prezzi  -  rispetto  all'eventuale  regime  regolamentare  del  nuovo servizio all'ingrosso.
 
 180.  In  ossequio  al  "principio di proporzionalita'", in cui e' richiesto   che   ciascun  obbligo  sia  basato  sulla  natura  della restrizione  della concorrenza accertata e sia giustificato alla luce degli  obiettivi  fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare, l'Autorita'  ha  quindi ritenuto opportuno considerare l'introduzione di tale obbligo nell'analisi dei mercati 1 e 2.
 
 181.  E' il caso di ricordare, al riguardo, le indicazioni fornite dal nuovo quadro (articoli 16 e 17, comma 1, della direttiva Servizio Universale  ed  articolo  67,  comma  1,  del  Codice)  in  relazione all'applicazione  di obblighi regolamentari sui mercati riconducibili ai  servizi  di  accesso  ed uso della rete telefonica pubblica fissa (ivi  compresi  quindi i mercati in esame); tali norme dispongono che l'introduzione  di  obblighi a livello di servizi al dettaglio potra' essere  definita  soltanto  ove  gli  obblighi  imposti  sui  mercati all'ingrosso  non  siano  ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro.
 
 182.   Assunta   quindi   la  proposta  di  imporre  (rectius,  di confermare)  gli obblighi a livello wholesale descritti nei documenti di  consultazione  pubblica  relativi  ai  mercati  8, 9, 10 e 11, in occasione  dell'analisi di mercato relative ai mercati 1 e 2 si rende necessario, preliminarmente alla conferma (ovvero alla integrazione o alla  rimozione) degli obblighi regolamentari a livello di servizi al dettaglio,  verificare  se  la  introduzione  di  ulteriori  rimedi a livello  wholesale possa ritenersi sufficiente a risolvere i problemi concorrenziali sopra richiamati.
 
 183.  L'articolo  17,  comma  1,  lett.  b)  (art. 67 comma 1, del codice),  e'  ancora  piu'  chiaro  nell'individuare  negli  obblighi previsti  dalla direttiva 2002/19 (direttiva accesso), la valutazione propedeutica  da effettuare in relazione alla declinazione dei rimedi regolamentari al dettaglio.
 
 184.  In  base a tali considerazioni, l'Autorita' ritiene di dover procedere  alla proposta di introduzione del servizio all'ingrosso di rivendita del canone in occasione della presente analisi.
 
 LIVELLO WHOLESALE
 3.4.1.  Obblighi  in  materia  di  accesso e di uso di determinate risorse
 
 185. Un significativo problema competitivo nei mercati dei servizi di  accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa, per clienti  residenziali  e  per clienti non residenziali, e' costituito dalla  presenza  di elevate barriere all'ingresso di nuovi operatori. Tali barriere derivano dalla presenza di costi irrecuperabili in caso di   uscita  dal  mercato,  di  economie  di  scala  e  di  densita'. L'Autorita',  in  linea  con  quanto  espresso  da altre autorita' di regolamentazione  nazionali  e  sopranazionali, dagli operatori e dai tecnici,  ritiene  che  nel  breve  periodo  non  sia  economicamente ipotizzabile la duplicazione delle reti di accesso. La costruzione di una nuova rete metallica di accesso e' improbabile, anche a fronte di un  significativo  e non temporaneo aumento del prezzo dei servizi di accesso disaggregato, per via degli onerosi costi fissi iniziali. Non sarebbe  economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano nel  mercato  duplicare  integralmente  ed  entro  tempi  accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente (27).  Semmai,  gli operatori meno infrastrutturati potrebbero essere interessati  nella  costruzione di una nuova rete di accesso in fibra ottica,  tuttavia  l'installazione  di  una  nuova  rete su una parte significativa  del territorio italiano richiederebbe un considerevole lasso  di  tempo  e pertanto non modificherebbe l'assetto competitivo del  mercato  in esame nell'intervallo temporale di riferimento della presente analisi (28).
 
 186.  L'operatore dominante, consapevole dell'esistenza di elevate barriere  all'ingresso  nel  mercato, avrebbe dunque la convenienza a negare l'accesso di altri operatori alla rete e ai fattori produttivi collegati  o,  in subordine, avrebbe l'interesse a definire termini e condizioni  contrattuali di fornitura irragionevoli, tali da tradursi in un sostanziale rifiuto a fornire detti input. L'Autorita', al fine di  consentire  l'accesso  e  l'utilizzo,  da  parte  degli operatori alternativi,  della rete di accesso di Telecom Italia e di promuovere un  mercato  aperto  e competitivo per i servizi di accesso destinati agli  utenti  finali,  ha  considerato  l'introduzione,  in  aggiunta all'obbligo  di fornire il servizio di accesso disaggregato alla rete locale,  del  servizio  di  rivendita  del canone all'ingrosso (WLR - Wholesale line rental), ovvero l'offerta di linee di accesso da parte dell'operatore proprietario della rete agli operatori concorrenti.
 
 187.  L'WLR  consentirebbe  l'entrata  nel mercato dell'accesso al dettaglio  di  nuovi  operatori  senza  che quest'ultimi realizzino i considerevoli  investimenti necessari per l'unbundling e con un grado di   rischio   relativamente   contenuto.   L'introduzione   dell'WLR produrrebbe  diversi  benefici  per  gli  utenti  finali  e  per  gli operatori  meno  infrastrutturati.  In  primo luogo, il benessere dei consumatori  sarebbe  positivamente influenzato dall'incremento nella scelta  degli  operatori  presso  cui  acquistare  i  servizi.  A tal riguardo  si  nota che, al momento, gli utenti scelgono, di fatto tra tre  operatori  alternativi:  il 99% delle linee cedute in unbundling sono  nella  disponibilita'  di Wind s.p.a., Fastweb s.p.a. e Albacom s.p.a.,   e   quest'ultimo   ha   predisposto   offerte   commerciali esclusivamente   per   il   mercato   dell'accesso  dei  clienti  non residenziali.
 
 188.  Molti  utenti  finali avrebbero anche modo di conseguire dei risparmi  nei costi di transazione: gli utenti che hanno stipulato un contratto con gli operatori concorrenti per la fornitura del servizio di  CPS  (e  CS)  continuano  ad  acquistare  i servizi di accesso da Telecom  Italia  e  pagano  due  bollette  (quella di Telecom Italia, relativa  al canone, e quella dell'operatore alternativo, relativa ai servizi di traffico) generando una duplicazione dei costi transattivi (29). La valutazione dell'importanza della fatturazione congiunta dei servizi di accesso e di traffico nelle scelte di consumo degli utenti finali   (c.d.   one-stop-shopping)   e'   stata  oggetto  di  studio nell'indagine  di  mercato  svolta dall'Autorita' nel 2003. L'instant survey   ha  rilevato  che  "ricevere  e  pagare  un'unica  bolletta, utilizzando  operatori diversi per la linea telefonica e il traffico" e'  abbastanza  o  molto importante, rispettivamente, per il 21% e il 37,5%.  Inoltre, il campione intervistato ha dichiarato che "ricevere e  pagare  un'unica  bolletta,  utilizzando  operatori diversi per la linea  telefonica, il traffico e i servizi Internet (ADSL o meno)" e' abbastanza  o  molto  importante,  rispettivamente, per il 20,8% e il 33,9%.  Infine,  il  54,4%  degli intervistati ha dichiarato che "non cambio  operatore  perche'  dovrei  comunque  continuare a pagare due bollette: per il canone Telecom e per le telefonate (con l'altro)".
 
 189.  La  possibilita'  di  fatturare  i  servizi  di accesso e di traffico  rappresenterebbe  un vantaggio non solo per il consumatore, ma   anche   per   gli   operatori  concorrenti  di  Telecom  Italia. Innanzitutto,  l'operatore  che dispone sia dell'WLR che della CS/CPS assumerebbe  il  controllo dell'intera filiera produttiva. In secondo luogo,  la bolletta unica permetterebbe all'operatore di stabilizzare il  rapporto  contrattuale  con  il  cliente (c.d. fidelizzazione del cliente) e di diminuire i tassi di defezione (c.d. churn rate).
 
 190.  Il  principale  problema  legato  all'introduzione  dell'WLR deriva   dall'impatto   di   tale   misura   sugli   incentivi,  dati all'operatore  incumbent  e  agli  operatori  new corner, a investire nella  manutenzione  delle  infrastrutture  di  accesso  esistenti  e nell'installazione  di  reti basate sull'unbundling. Gli investimenti degli   operatori   dipenderanno   dai  prezzi  assoluti  e  relativi dell'accesso disaggregato alla rete locale, del servizio di rivendita del canone all'ingrosso e del canone per gli utenti finali. Tuttavia, l'esistenza  di  queste  difficolta' induce il regolatore non tanto a precludere la fornitura del servizio di WLR, ma a definire un sistema dei  prezzi  bilanciato:  il  livello  del prezzo di ciascun servizio dovra'  essere  fissato  in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di promuovere   la   concorrenza   tra   reti   (che  richiede  un  alto differenziale  tra  i  prezzi  del  WLR e dell'ULL) e di stimolare la competizione  nei  servizi  (che richiede un alto differenziale tra i prezzi del canone e dell'WLR).
 
 191.  Peraltro,  il  servizio di rivendita del canone all'ingrosso non   deve   essere   considerato   in  contrapposizione  all'accesso disaggregato  alla  rete  locale,  ma  piuttosto  come  un  passaggio propedeutico  (intermedio). Infatti, l'operatore alternativo potrebbe investire  nell'WLR  per  costituire  una  base  di  clienti,  in  un ragionevole  lasso  di  tempo  e con un grado di rischio contenuto, e successivamente,  forte  della  presenza  nel mercato dell'accesso al dettaglio,  in  infrastrutture  per  l'unbundling. E' bene notare che l'operatore  nuovo entrante, una volta costituita la base di clienti, manterrebbe  l'incentivo  a investire in nuove infrastrutture poiche' il controllo diretto della rete consente di sviluppare una pluralita' di  offerte  commerciali  sia  per  i  servizi tradizionali che per i servizi  innovativi,  sia  per i servizi voce che per quelli dati. In altre  parole,  l'operatore  che ricorre all'ULL compete non solo sui prezzi ma anche sulla gamma dei servizi offerti.
 
 192.  L'wholesale  line  rental  si  configura,  dunque,  come  un servizio   complementare  all'accesso  in  modalita'  unbundling.  Le imprese potrebbero decidere un piano degli investimenti basato su due tempi,  in  cui  dapprima ricorrono all'WLR e successivamente all'ULL (c.d.   complementarita'   temporale),  oppure  articolato  per  aree geografiche,   cosi'   da  offrire  servizi  di  accesso  in  ULL  in determinate   aree   e   1'WLR  nelle  altre  (c.d.  complementarita' spaziale).  Infine,  le imprese che offrono i servizi di accesso agli utenti  finali sia in modalita' ULL sia in base all'WLR integrano due modelli  di  business,  quello  facility-based e quello fondato sulla concorrenza tra servizi, ampliando cosi' i servizi forniti.
 
 193.  Infine,  l'Autorita'  osserva  che  l'obbligo  di offrire il servizio  di  rivendita  del  canone  all'ingrosso convive con quello dell'unbundling  in  diversi  paesi  europei  (Irlanda,  Regno Unito, Danimarca).  Inoltre,  altre  autorita'  di  regolamentazione europee (Anacom  in  Portogallo,  ART  in  Francia,  RTR in Austria, RegTP in Germania  e  PTS  in  Svezia)  hanno  espresso  l'orientamento, nelle analisi  di mercato pubblicate di recente nell'ambito del processo di recepimento del nuovo quadro regolamentare, di introdurre l'WLR.
 
 194.  L'Autorita',  considerati  tutti  i  profili concorrenziali, ritiene  opportuno  introdurre  in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornire il servizio di rivendita del canone ali' ingrosso.
 
 7.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di introdurre in capo  a  Telecom Italia l'obbligo di fornire il servizio di rivendita del canone all 'ingrosso?
 
 Si  esprima  una valutazione circa la possibilita' di condizionare l'obbligo  di  fornitura  dell'WLR  al  grado di sviluppo dell'ULL ed eventualmente  di  limitare  sotto  il profilo temporale la validita' dell'obbligo.
 Osservazioni degli operatori
 
 195. Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'Autorita' di introdurre  l'obbligo  di fornire il servizio di rivendita del canone all'ingrosso     a    condizioni    prestabilite:    "tale    obbligo comporterebbe,..., il fallimento per via regolamentare dei modelli di business  basati  sull'accesso diretto al cliente finale, causando un drastico rallentamento/annullamento dello sviluppo e dell'innovazione delle  infrastrutture  di  accesso  (con  effetti anche sulla mancata riduzione del digital divide)". L'introduzione del WLR costituirebbe, a  parere  dell'operatore incumbent, un disincentivo allo sviluppo di infrastrutture  alternative  e  all'innovazione dei servizi. Inoltre, Telecom  Italia  considera discutibili gli effetti pro-competitivi di tale  misura,  adducendo, inter alia, le seguenti argomentazioni: "e' improbabile  che  gli  OLO  riescano  effettivamente  a competere sul pricing  a  meno  che  il  WLR non venga offerto con una riduzione di prezzo   molto   rilevante   (rendendo,  in  tal  caso,  ancora  meno profittevoli gli investimenti in infrastrutture alternative) rispetto al  canone  retail";  considerate  le esperienze in materia dei paesi europei   che  finora  hanno  imposto  il  WLR,  "non  e'  realistico ipotizzare   un  aumento  del  numero  degli  operatori  per  effetto dell'introduzione  del  WLR";  la  c.d.  bolletta  unica,  consentita dall'introduzione  del  WLR,  "non e' percepita come un beneficio dai consumatori",  come  si  puo'  dedurre dal caso danese e come risulta dall'indagine  Doxa  (dicembre  2004)  sui  clienti  (residenziali  e business) che acquistano il servizio di accesso da Telecom Italia, (i clienti   che  non  cambierebbero  operatore  a  causa  della  doppia fatturazione  sono  il 3% nel mercato residenziale e 1,9% nel mercato business).  Infine, Telecom Italia ha obiettato che l'implementazione del  WLR  e'  costosa  e  time consuming, nonche' rappresenterebbe un danno potenziale per lo sviluppo di reti a banda larga.
 
 196.  Fastweb  condivide le considerazioni espresse dall'Autorita' in  merito alla persistenza di elevate barriere all'ingresso di nuovi operatori  nei  mercati oggetto di valutazione, tuttavia, non ritiene condivisibile   la   proposta  di  introdurre,  quale  nuovo  obbligo regolamentare  in capo a Telecom Italia, la fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso. La misura proposta e' considerata: inadeguata  a  promuovere  la  concorrenza nei servizi di accesso, in quanto    non    consente    un'autonomia   dall'incumbent   ed   una differenziazione  dell'offerta  e  consentirebbe  solo  l'offerta  di servizi  di  fonia  tradizionali;  foriera di rilevanti ripercussioni sulle politiche di infrastrutturazione degli operatori che, nel corso di  questi  anni,  hanno fondato le proprie strategie di competizione nei  confronti  dell'operatore  ex monopolista sulla creazione di una propria  infrastruttura  alternativa. Fastweb conclude sostenendo che il  servizio di rivendita del canone all'ingrosso non dovrebbe essere imposto  come  obbligo  in  capo  a Telecom Italia. In subordine, ove l'Autorita'  valutasse  di  introdurre comunque tale servizio, il WLR dovrebbe  essere oggetto dei seguenti vincoli: "1. il servizio di WLR dovrebbe   essere   disponibile   solo   nelle  aree  dove  l'accesso disaggregato non e' attivo, ovvero dove non e' presente alcun cliente in  ULL;  2.  nel caso in cui il servizio ULL venisse attivato in una nuova  centrale  introdurre l'impegno per gli eventuali operatori con precedenti  clienti  WLR  di  migrare,  entro  6  mesi, gli stessi in modalita'  ULL;  3.  la  fornitura  del  servizio WLR dovrebbe essere limitata a due anni."
 
 197.  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Tele2 e Welcome Italia concordano pienamente  con l'orientamento dell'Autorita' di introdurre in capo a Telecom  Italia  l'obbligo  di  fornire  il servizio di rivendita del canone  all'ingrosso e dissentono decisamente riguardo l'eventualita' di  condizionare  l'obbligo di fornitura del WLR al grado di sviluppo dell'ULL  ovvero nel tempo. Le societa' sottolineano che un eventuale condizionamento  dell'obbligo  del WLR alla disponibilita' geografica dell'ULL  sarebbe in contraddizione con la definizione geografica del mercato  proposta  dall'Autorita'.  Per  quanto  riguarda l'eventuale limitazione  temporale  della  validita' dell'obbligo, rammentano che l'attuale  meccanismo  di analisi dei mercati prevede gia' di per se' un  limite temporale dei singoli obblighi, in quanto questi rimangono in  vigore  per  un  periodo  di  18  mesi  salva  la possibilita' di revisione   e  verifica  in  capo  all'Autorita'  qualora  lo  reputi necessario.
 
 198.  Eutelia,  Tiscali e Wind non sono pregiudizialmente contrari all'introduzione  del  servizio di rivendita del canone all'ingrosso, ma   solo   nella   misura   in   cui  venga  realmente  implementata l'affermazione dell'Autorita' per cui "non deve essere considerato in contrapposizione   all'accesso  disaggregato  alla  rete  locale,  ma piuttosto come un passaggio propedeutico (intermedio)". Gli operatori concordano  circa  la necessita', in caso di introduzione del WLR, di definire  un  sistema  dei  prezzi  bilanciato  tra le varie forme di accesso  e  che  il  corretto inserimento del WLR, dal punto di vista degli   incentivi   sul  mercato,  e'  essenzialmente  una  questione economica.  Nell'accettare  tale impostazione, tuttavia, chiedono che vengano salvaguardati gli investimenti in unbundling, dal momento che costituiscono  una  risorsa fondamentale per il Paese. Tale obiettivo puo'   essere   perseguito  con  diverse  modalita'  alternative:  a) rimandare    alla    prossima    analisi   di   mercato   l'effettiva implementazione del WLR, per dar modo all'unbundling di svilupparsi e di   raggiungere  una  soglia  critica;  b)  ponendo  delle  barriere geografiche  o  dei  vincoli  di copertura per l'utilizzo del WLR; c) fissando  condizioni  economiche  per  il  WLR  che  garantiscano  la replicabilita' rispetto al servizio di ULL.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 199.  L'Autorita'  ritiene  che l'analisi dei mercati dell'accesso alla  rete  pubblica  per utenti residenziali e non residenziali e la natura  dei problemi concorrenziali individuati indichino chiaramente la  necessita' di una integrazione nella regolamentazione dei mercati in  esame.  In  particolare,  l'analisi  dei mercati ha dimostrato la necessita'  di  interventi  ulteriori  che  incidano  da subito ed in maniera   significativa   sulla  posizione  di  dominio  nell'accesso detenuta  dell'operatore  incumbent,  stimolando  la  concorrenza tra operatori ed, in ultima istanza, aumentando il benessere sociale.
 
 200.  L'introduzione  dell'obbligo  di  fornitura  del servizio di rivendita   del   canone   all'ingrosso   (WLR)  risulta  una  misura riconosciuta,  a  livello  comunitario,  come idonea ad accelerare la competizione nei mercati in esame, favorendo l'utilizzo della rete di accesso di Telecom Italia da parte degli operatori alternativi.
 
 201. Tuttavia, l'Autorita' nell'indirizzare gli specifici problemi concorrenziali individuati, ovvero (i) l'assenza di un'ampia gamma di operatori tra cui i clienti finali possono scegliere il fornitore dei servizi  di  accesso  e  (ii) la presenza di barriere all'ingresso di nuovi operatori, ritiene di dovere salvaguardare l'obiettivo di lungo periodo  costituito  dallo  sviluppo  della concorrenza tra operatori infrastrutturati.  Pertanto,  l'Autorita'  intende imporre, in capo a Telecom  Italia, l'obbligo di fornitura del WLR solo presso gli stadi di  linea  attualmente  non aperti ai servizi di accesso disaggregato (full unbundling e shared access), contemperando cosi' l'obiettivo di sviluppare   una   concorrenza  tra  operatori  infrastrutturati  con l'obiettivo  di non scoraggiare comunque altre forme di competizione, basate sulla concorrenza di prezzo e la rivendita dei servizi.
 
 202.  In  particolare,  l'imposizione all'impresa notificata della fornitura  del  servizio  di  rivendita del canone all'ingrosso nelle aree  in  cui  l'unbundling  non  e'  sviluppato,  viene  considerata dall'Autorita'  come  il  fattore  necessario affinche' i concorrenti possano   procedere   lungo   la  cosiddetta  scala  delle  dotazioni infrastrutturali per giungere a livelli di infrastrutturazione sempre maggiori.  La  modulazione  dell'obbligo  in  ragione  del  grado  di sviluppo  del  servizio  di  accesso  disaggregato  alla  rete locale assicura  che  il  servizio  di rivendita del canone all'ingrosso non risulti  in  contrapposizione  all'unbundling,  nel  senso che non ne ostacoli  lo  sviluppo,  scoraggiando gli investimenti da parte degli operatori alternativi (30).
 
 203.  Inoltre,  per  questa via, l'Autorita' intende assicurare ai consumatori   finali   il  beneficio  di  disporre  di  un  fornitore alternativo. Come visto, Telecom Italia, che detiene ad oggi oltre il 90%  dei  mercati  in esame, e' ampiamente dominante e le offerte dei concorrenti   sono   notevolmente   limitate   nella   loro  portata, principalmente   a   causa   del  fatto  che  i  servizi  di  accesso disaggregato  alla rete locale sono effettivamente disponibili in una parte  del  territorio.  L'Autorita'  dunque osserva che l'accesso in modalita'    unbundling,    nell'arco    temporale   di   riferimento dell'analisi,  sara' utilizzato solo dai clienti residenti nelle zone servite  dalle  centrali  di  Telecom  Italia, che quindi sarebbero i soli,  in  assenza dell'introduzione di nuovi obblighi, a beneficiare della  possibilita'  di  scelta  per  il loro fornitore di servizi di accesso  e  della  possibilita'  di  ricevere  una bolletta unica per servizi  di  accesso  e  servizi di traffico telefonico. L'obbligo di fornitura  del  WLR nelle zone dove i servizi di accesso in modalita' unbundling  non  sono  ancora  stati  implementati,  colma tale vuoto offrendo,  nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, ai consumatori la possibilita' di scegliere tra diversi operatori per soddisfare  la  loro domanda di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa.
 
 204.  Peraltro, l'introduzione del WLR consentira', nelle suddette zone,  di  rendere  ancora  piu'  efficace il servizio di selezione e preselezione  del  vettore.  Tale  servizio  ha permesso uno sviluppo significativo  della  concorrenza nei mercati del traffico vocale, ma alcune   difficolta'   continuano   a  limitare  la  possibilita'  di sviluppare  una concorrenza effettiva. Conformemente a quanto esposto nel  documento di consultazione pubblica, l'Autorita' ha identificato l'impossibilita' per un operatore alternativo di proporre una fattura unica  ai  loro  abbonati  in  carrier  pre-selection  (CPS) come una barriera all'entrata sul mercato.
 
 205.  Tra  gli  altri  benefici  attesi dall'introduzione del WLR, l'Autorita'   ha   individuato  il  superamento  di  alcuni  vantaggi commerciali  di cui gode Telecom Italia, quali l'accesso privilegiato alle  informazioni  sulla  clientela e la disponibilita' di un canale preferenziale  per le attivita' di promozione, grazie all'invio della propria  bolletta  per  l'abbonamento  ai  clienti  che fruiscono, in modalita'  CPS,  dei  servizi di traffico offerti da altri operatori. Gli operatori che utilizzeranno il WLR per fornire servizi di accesso al   dettaglio   avranno   modo   di   recuperare  questo  svantaggio competitivo, gia' colmato nelle zone coperte dall'unbundling.
 
 206.  Pertanto,  la  fornitura del WLR nelle zone in cui l'accesso disaggregato alla rete locale non e' sviluppato rappresenta la misura piu'  efficace  ed  equilibrata  per  promuovere  lo  sviluppo  della concorrenza  tra operatori nei mercati dell'accesso e al contempo non scoraggiare  il  modello  di  business  basato sulla competizione nei servizi.
 
 207.  Alla  luce  di quanto detto, l'Autorita' non concorda con le posizioni  espresse da Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia circa  l'impossibilita'  di modulare la fornitura del WLR al grado di sviluppo  dell'ULL,  mentre  e'  consapevole  del fatto che l'attuale meccanismo  di  analisi dei mercati prevede gia' di per se' un limite temporale  dei singoli obblighi, in quanto questi rimangono in vigore durante  18  mesi,  salva  la possibilita' di revisione e verifica in capo  all'Autorita'  qualora lo reputi necessario. Ne' la definizione di  un obbligo limitato alle centrali aperte all'unbundling altera la definizione  del  mercato,  dal  momento che le condizioni di offerta (con  la dominanza di Telecom Italia in tutte le aree, incluse quelle dove  e'  aperto l'ULL) e di domanda non risultano significativamente differenziate sul territorio nazionale.
 
 208.  Infine,  l'Autorita'  osserva  che  l'obbligo  di offrire il servizio  di  rivendita  del  canone  all'ingrosso convive con quello dell'unbundling  in  diversi  paesi  europei  (Irlanda,  Regno Unito, Danimarca)  e che altre autorita' di regolamentazione europee (Anacom in  Portogallo,  ART  in Francia, RTR in Austria, RegTP in Germania e PTS  in  Svezia)  hanno deciso, nell'ambito delle analisi dei mercati dell'accesso  destinati agli utenti finali, di introdurre il servizio di WLR.
 
 209.  L'Autorita' e' consapevole che la fornitura del servizio WLR richiede la definizione di complesse procedure e un'intensa attivita' di  coordinamento  tra gli operatori coinvolti, nonche' la necessita' di  monitorare  sulla  negoziazione tra le parti e sullo sviluppo del prodotto,  cosicche'  svolgera' un ruolo attivo nella predisposizione dei manuali del servizio.
 
 210.  L'Autorita'  ritiene  conclusivamente  di  imporre a Telecom Italia  l'obbligo  di  offrire  il  servizio  di rivendita del canone all'ingrosso ai sensi della normativa in materia di accesso (art. 49, comma 1, del Codice), e che tale servizio deve essere offerto, presso gli  stadi  di  linea  attualmente  non  aperti ai servizi di accesso disaggregato  (full  unbundling  e  shared  access),  secondo  quanto stabilito dall' Autorita' (31).
 3.4.2.   Obblighi   in  materia  di  controllo  dei  prezzi  e  di contabilita' dei costi
 
 211.  L'offerta  del servizio di rivendita del canone all'ingrosso comprende  l'affitto  mensile  della  linea  di accesso all'operatore alternativo,  nonche'  la  fornitura  dei  servizi  di  attivazione e trasferimento della linea e di altri servizi accessori.
 
 212.  I  prezzi  dei servizi in esame possono essere determinati a partire  dai  costi sostenuti per la loro fornitura oppure dal prezzo finale di vendita, adottando la metodologia retail minus. L'approccio basato  sui  costi  richiede  l'identificazione,  in dettaglio, delle singole  voci  di  costo, il cui valore e' calcolato con un'analitica contabilita'  dei  costi  (per  esempio,  con una procedura bottom-up ispirata  sul  principio  dei  costi  incrementali di lungo periodo). L'approccio  retail  minus  determina  il  valore  del  servizio  WLR depurando  il  prezzo  del  canone  per  l'utente  finale  dei  costi sostenuti  dall'incumbent  per la commercializzazione del servizio al dettaglio. I due sistemi di formazione dei prezzi sono equivalenti se ogni  voce  di  costo  e' correttamente imputata. Tuttavia, il metodo retail  minus  sembra  preferibile,  per  la  relativa semplicita' di gestione  e per una maggiore trasparenza, rispetto alle regole basate sui   costi.   Inoltre,   il   metodo  retail  minus,  come  rilevato dall'autorita' di regolamentazione irlandese (Comreg), rappresenta "a pragmatic  means  of  introducing  WLR  to the market while accepting uncertainty concerning underlying costs" (32).
 
 213.  Peraltro,  le  autorita'  di  regolamentazione  nazionali in Europa  hanno  adottato  in  prevalenza  il  metodo  retail minus. Ad eccezione dell'autorita' di regolazione britannica, che ha optato per la  metodologia  cost  plus, le autorita' irlandese, danese, tedesca, portoghese,  austriaca, francese e svedese hanno adottato (o espresso l'intenzione di adottare) il metodo retail minus nella formazione del prezzo del servizio di rivendita del canone all'ingrosso.
 
 214.  In  sintesi,  l'Autorita' ha individuato due metodologie per determinare   i   prezzi   del   servizio  di  rivendita  del  canone all'ingrosso  e  consentire  la  congrua  remunerazione  dei  servizi prestati  all'operatore  notificato,  ovverosia  quella  cost-based e quella  basata  sul retail minus. Considerate le caratteristiche e le possibilita'  di  implementazione  immediata di ciascuna metodologia, l'Autorita'  intende  adottare la metodologia basata sulla regola del retail minus.
 
 8.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  adottare la metodologia  retail  minus  per  determinare i prezzi del servizio di rivendita   del   canone   all'ingrosso   e   dei  servizi  accessori propedeutici alla commercializzazione dell'WLR?
 Osservazioni degli operatori
 
 215.  Telecom  Italia,  considerata l'esigenza di realizzare delle procedure ad hoc per tale tipologia di servizio ed i costi aggiuntivi che   ne   derivano,   ritiene   "inadeguata   una   metodologia   di determinazione  del  prezzo di tipo retail minus" e propende "per una metodologia  di  tipo  cost  plus che consenta il recupero di tutti i costi  sostenuti  per  l'eventuale predisposizione e l'erogazione del servizio": la "fornitura del servizio WLR non comporterebbe, infatti, per  Telecom  Italia, solo dei "minus" associati ai risparmi di costi di  commercializzazione, ma anche dei "plus" associati alle rilevanti attivita'  da espletare per la realizzazione e la fornitura del nuovo servizio agli OLO (costi di set up)".
 
 216.   Fastweb   ritiene   che  il  riferimento  di  prezzo  nella determinazione  delle  tariffe  del servizio di wholesale line rental non  possa  essere  costituito  dal  solo  valore  del canone mensile relativo  alla  fornitura  del  servizio  di accesso disaggregato, ma debba  tener  conto di tutti i costi relativi alla fornitura da parte OLO  del  collegamento  al  cliente  finale  in modalita' unbundling, ammontare largamente superiore ai 7,5€ di canone mensile.
 
 217.  Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia ritengono che "lo  strumento  del  WLR avrebbe una maggior efficacia nel consentire l'apertura  del  mercato  dell'accesso  ai  potenziali concorrenti se l'Autorita'   seguisse   l'esempio   dell'Ofcom   nel   Regno   Unito implementando un principio di cost based" . Tuttavia, "in pratica, un approccio  retail  minus  appare  comunque preferibile sia per la sua diffusa  adozione  in altri paesi, europei e non, che rende possibili benchmark  internazionali,  sia  perche'  limita  la possibilita' che Telecom  Italia  ritardi  strategicamente  l'introduzione del WLR non rendendo  disponibili  le  informazioni  di  costo  con  il dettaglio necessario  per  porre  in  essere  un approccio bottom-up basato sui costi".
 
 218.  Eutelia,  Tiscali  e  Wind  concordano con l'adozione di una metodologia  retail  minus  per  la  determinazione  del  prezzo  del servizio  WLR,  ma  ritengono  fondamentale  che  tale  adozione  sia abbinata  all'introduzione  di  un  test  di  prezzo che verifichi la replicabilita'  del  nuovo  servizio  all'ingrosso  nei confronti del servizio di unbundling.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 219.  L'Autorita'  conferma la proposta di adottare la metodologia retail  minus  per  la  determinazione  dei  prezzi  del  servizio di rivendita  del  canone all'ingrosso (WLR), in quanto tale metodologia costituisce  il  modo  piu'  efficace  e  relativamente  semplice  di introdurre  ex-novo il WLR nel mercato. L'Autorita' ha considerato la possibilita' di adottare una metodologia del tipo cost-plus, ma, come riconosciuto  da  molti operatori, tale metodologia richiederebbe una quantita'  di  informazioni relativamente maggiore rispetto al retail minus,  la  cui acquisizione potrebbe ritardare, anche di molti mesi, la commercializzazione del servizio.
 
 220.  L'Autorita'  ritiene inoltre che la prima fase di attuazione fornira'  tutte  le  informazioni  e  gli  elementi  necessari per un eventuale futuro passaggio alla metodo cost-plus, che tuttavia potra' avvenire  solo  nell'ambito di una nuova analisi del mercato, qualora l'obbligo di fornitura del WLR venisse confermato.
 
 221.  L'Autorita'  concorda  peraltro con le valutazioni di quegli operatori  che  invitano  a  considerare  tutti i costi sostenuti per l'eventuale  predisposizione  e  l'erogazione del servizio, inclusi i costi di set-up del servizio.
 
 222.  In  generale,  l'Autorita' individua, in via preliminare, le seguenti  categorie di costi associati all'introduzione del WLR: a) i costi  fissi  legati  alla  costruzione  dei  database  e degli altri strumenti   necessari   per  gestire  gli  ordini  provenienti  dagli operatori  alternativi (set-up del servizio); b) i costi fissi legati alla  costruzione  del  rapporto  bilaterale con il singolo operatore alternativo  (set-up del rapporto commerciale); c) i costi una tantum per  il  trasferimento della linea; d) i costi ricorrenti legati alla gestione  e all'amministrazione del singolo cliente ed alla fornitura della linea (inclusi i servizi accessori) su base mensile.
 
 223.   La   metodologia  retail  minus  e'  applicabile  ai  costi ricorrenti,  in quanto nel mercato finale si formano i prezzi solo di questi servizi, mentre gli altri costi saranno determinati sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
 
 224.  Al fine dell'individuazione delle diverse tipologie di costo e  della  loro  valorizzazione, cosi' come della definizione di tutti gli  elementi  attuativi per la determinazione del valore dell'intero sistema  di  WLR,  l'Autorita' intende istituire, entro trenta giorni dalla  notifica  del  presente  provvedimento,  un tavolo tecnico. La costituzione  del  tavolo  tecnico  appare  necessaria  per  la  piu' generale   definizione   degli  aspetti  di  implementazione  per  la fornitura  di un nuovo servizio. In particolare, il tavolo tecnico si dovra'   occupare  delle  questioni  relative  alla  definizione  dei dettagli  relativi  ai contenuti ed alle modalita' di implementazione del  WLR  e  dei  servizi  accessori, della valorizzazione dei citati costi, della reportistica del servizio WLR, nonche' della separazione contabile (cfr. infra).
 
 225. L'approccio retail minus determina il valore del servizio WLR depurando  il  prezzo  del  canone  per  l'utente  finale  dei  costi sostenuti  dall'incumbent  nella  commercializzazione  del  servizio. Telecom  Italia non deve sostenere, nel momento in cui non offre piu' il  servizio  di  accesso  all'utente  finale, ad esempio, i costi di marketing  e  pubblicitari, i costi per lo sviluppo e la gestione dei prodotti, quelli relativi alle vendite e alle promozioni e i costi di fatturazione.  La  determinazione  del  valore  di queste voci non e' agevole in quanto Telecom Italia sostiene tali costi per la fornitura di diversi servizi. La contabilita' regolatoria e' un utile strumento per determinare tale valore.
 
 226.  Inoltre,  il  prezzo dell'WLR deve essere fissato tenendo in dovuta  considerazione  non solo il canone pagato dall'utente finale, ma  anche  il costo di noleggio mensile del doppino di rame acquisito in modalita' ULL. Il prezzo relativo dell'WLR determina gli incentivi sia per promuovere la concorrenza basata sulle reti sia per stimolare la  concorrenza tra servizi. La determinazione del prezzo relativo e' basata   su   numerose   informazioni  concernenti  le  decisioni  di investimento  degli  operatori nel mercato dell'accesso al dettaglio, che  pero'  le  imprese difficilmente divulgano. Al fine di ovviare a questi  problemi  informativi, l'Autorita' puo' fare riferimento alle soluzioni  adottate dalle altre autorita' europee di regolamentazione in materia di accesso alla rete fissa.
 
 9. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare lo sconto (minus),  sulla  base  delle  informazioni  desunte  dal  sistema  di contabilita'  regolatoria  e  tenendo  in considerazione le decisioni adottate  dalle  ANR  europee?  Si  indichi  altresi' il valore dello sconto ritenuto piu' appropriato.
 Osservazioni degli operatori
 
 227.  Telecom  Italia  "ritiene che la mera definizione del prezzo del  WLR  sulla  base di uno sconto sul prezzo retail non consenta di remunerare  i  costi  totali  sostenuti per la fornitura del servizio wholesale  nel  suo complesso" e evidenzia che "le informazioni della separazione  contabile,  non potendo considerare i costi di attivita' non ancora sostenute, non sono in grado di fornire indicazioni per la fissazione  del  prezzo del WLR; pertanto, l'eventuale determinazione del  prezzo  del WLR richiedera' valutazioni specifiche, che dovranno basarsi  su una dettagliata analisi delle attivita' sottostanti". "Le specificita'   dei   diversi  paesi  della  UE  rendono  inoltre  non "proporzionato"   ne'   utilizzabile  il  ricorso  a  metodologie  di benchmarking europeo per la determinazione del prezzo del WLR."
 
 228.  Gli  altri  operatori,  ed in particolare Eutelia, Tiscali e Wind, rimandano a quanto esposto in risposta alla domanda n. 8.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 229.   L'Autorita'  -  considerata  la  doppia  natura  dei  costi necessari  alla  fornitura  del  sistema  del  WLR,  ovvero  i  costi ricorrenti  associati  all'affitto mensile della linea di accesso e i costi  fissi  associati  all'impianto  del  servizio di rivendita del canone all'ingrosso - ha determinato i seguenti valori.
 
 230.  Per  quanto  riguarda  il  servizio  di rivendita del canone all'ingrosso,  inteso  come l'affitto mensile della linea di accesso, l'Autorita',  sulla  base  di un benchmark internazionale limitato ai Paesi europei che hanno introdotto e disciplinato il servizio di WLR, nonche'  tenuto conto degli attuali prezzi dei servizi di unbundling, ritiene  congruo  fissare  un  valore  del minus pari al 12% cosi' da sviluppare una maggiore competizione nel mercato dell'accesso senza - al  contempo  -  disincentivare  lo  sviluppo  dell'unbundling.  Tale percentuale  e'  unica  e  sia  applica  indistintamente  a  tutte le tipologie di canone sia residenziale che non residenziale.
 
 231.  Per  quanto  riguarda  i costi fissi ed una tantum associati all'impianto  del  servizio  di  rivendita  del  canone all'ingrosso, l'esatta  quantificazione  dei  relativi  prezzi  verra' calcolata, a valle    dell'istituzione    del    tavolo    tecnico,   in   seguito all'implementazione delle procedure di offerta del servizio, anche in ragione  del  numero  e  delle  caratteristiche  degli  operatori che manifesteranno l'interesse alla commercializzazione del WLR.
 3.4.3. Obbligo di non discriminazione
 
 232.  L'operatore  di rete che detiene un significativo potere nel mercato  dell'accesso  potrebbe attuare, nella fornitura del servizio di  rivendita  del  canone  all'ingrosso,  condizioni discriminatorie volte   a   mettere  in  una  posizione  di  vantaggio  la  divisione commerciale  interna  e  ad alterare la concorrenza tra gli operatori alternativi.   Gli  obblighi  in  materia  di  controllo  dei  prezzi impediscono  l'attuazione  di  forme  di discriminazione basate sulla manovra   delle   condizioni  economiche.  Tuttavia,  Telecom  Italia potrebbe  fornire  informazioni  parziali,  con  un  diverso grado di accuratezza  o  con  una  diversa  tempistica,  e  servizi di diversa qualita'  a  seconda  dell'acquirente.  Inoltre,  l'operatore di rete potrebbe  introdurre  clausole  vessatorie e imporre nei contratti di fornitura  condizioni  sproporzionate  e  eccessivamente  onerose  in termini,  ad esempio, di depositi a titolo di cauzione e di controlli delle  capacita'  finanziarie.  Tali  contratti  potrebbero contenere penalita'  (eccessive)  in  caso  di  recesso  e  ostacoli  di natura amministrativa all'interruzione del rapporto.
 
 233.  L'Autorita'  pertanto  intende  imporre  un  obbligo  di non discriminazione  nella fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso.  L'art.  10  della  direttiva  accesso  recita che "gli obblighi  di  non  discriminazione  garantiscono, in particolare, che l'operatore    applichi   condizioni   equivalenti   in   circostanze equivalenti  nei  confronti  di  altre  imprese  che  offrono servizi equivalenti,   e   inoltre  che  esso  fornisca  a  terzi  servizi  e informazioni  garantendo condizioni e un livello di qualita' identici a  quelli  che  assicura  per  i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali."
 
 234.  In  particolare,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  imporre a Telecom  Italia  l'obbligo  di  pubblicare  sul  proprio  sito web il contratto   standard   di   fornitura   del   servizio  di  rivendita dell'accesso all'ingrosso. Il contratto dovra' contenere:
 a)  i  termini  di  inizio  e  fine del contratto, con incluse le motivazioni  e  i  tempi  previsti  per recedere dal rapporto, sia da parte del venditore che dell'acquirente;
 b) le condizioni tecniche di fornitura del servizio;
 c) le modalita' di gestione, incluse le procedure di richiesta di attivazione  del  servizio da parte dell'acquirente e i tempi massimi di evasione delle richieste da parte del venditore;
 d) le modalita' d'uso del servizio;
 e) le norme relative ai diritti di proprieta' intellettuale;
 f)  le  condizioni  economiche,  le  modalita'  e  i  termini  di pagamento, le garanzie (depositi etc.) richieste.
 
 10.   Si   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'  di  imporre l'obbligo  di  non  discriminazione  nella  fornitura del servizio di rivendita  del  canone  all'ingrosso  in  capo  a Telecom Italia e in particolare  l'obbligo  di  pubblicare,  con  il  grado  di dettaglio previsto  al paragrafo 234, il contratto di fornitura del servizio in esame?
 
 11.   Si   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'  di  imporre l'obbligo  di  trasparenza  nella fornitura del servizio di rivendita del  canone all'ingrosso in capo a Telecom Italia e in particolare di includere  le  condizioni  economiche  e  tecniche,  con  il grado di dettaglio  previsto  al  paragrafo  248,  nell'Offerta di riferimento pubblicata annualmente?
 
 235.  In  considerazione della stretta interconnessione tra le due questione  poste con le domande 10 e 11, nonche' del fatto che alcuni operatori  hanno  risposto  unitamente  alle  medesime domande, si e' preferito dare conto di questi aspetti in forma congiunta.
 Osservazioni degli operatori
 
 236.  Telecom Italia ritiene che i principi di non discriminazione e  trasparenza  potrebbero  trovare  attuazione attraverso l'adozione delle misure indicate dall'Autorita'.
 
 237. Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia concordano con l'orientamento   dell'Autorita'   di  imporre  gli  obblighi  di  non discriminazione   e  trasparenza  nella  fornitura  del  servizio  di rivendita  del canone all'ingrosso in capo a Telecom Italia. Tuttavia la pubblicazione del contratto standard risponde ad una necessita' di trasparenza:  "Come  garanzia  all'obbligo  di non discriminazione si reputa  necessaria,  in  virtu'  del  principio  di  trasparenza,  la pubblicazione    periodica    da   parte   di   Telecom   Italia   di statistiche/indicatori   di   performance,   stabiliti   da   codesta Autorita', nella fornitura delle linee analogiche e digitali sia alle proprie  divisioni commerciali che agli altri operatori attraverso il WLR  con un dettaglio tale che dimostri come la qualita' del servizio usufruito  dai concorrenti sia la stessa fornita al proprio interno". Gli  operatori ritengono altresi' auspicabile l'apertura di un tavolo tecnico  per  definire  le  modalita'  attuative  della fornitura del servizio di WLR.
 
 238.   Eutelia,   Tiscali   e   Wind  "condividono  l'orientamento dell'Autorita'    circa   l'imposizione   degli   obblighi   di   non discriminazione  e  di  trasparenza  nella  fornitura del servizio di rivendita  del  canone  all'ingrosso in capo a Telecom Italia secondo quanto  riportato nei relativi paragrafi, ma ritengono sia necessario precisare meglio alcune condizioni a riguardo. Infatti, se da un lato e'  assolutamente  condivisibile  la  proposta di imposizione di tali obblighi   all'operatore   dominante,   e'  pero',  dall'altro  lato, importante  che  essi vengano specificati con un livello di dettaglio adeguato,   al   fine   di  evitare  contenziosi  interpretativi  che potrebbero  rallentare  l'uso del servizio". In particolare, Eutelia, Tiscali  e Wind si soffermano su "le problematiche legate al servizio WLR,  soprattutto  in  relazione  alla gestione delle numerazioni non geografiche,   al   fine  di  dettagliare  al  meglio  le  specifiche necessarie nei contratti".
 Valutazione dell'Autorita'
 
 239.   L'Autorita'   ritiene   opportuno  introdurre  obblighi  di trasparenza  e  non discriminazione in capo all'operatore notificato. In  primo  luogo,  l'introduzione  dell'obbligo  di trasparenza nella fornitura  del  servizio  WLR  appare  necessario  in  quanto Telecom Italia,  in  virtu'  del  significativo  potere  detenuto nei mercati rilevanti,  potrebbe  astenersi  dal fornire determinate informazioni oppure  potrebbe  dare informazioni parziali, con un diverso grado di accuratezza o con una diversa tempistica, agli operatori alternativi. Tale  comportamento impedirebbe il corretto funzionamento del mercato e  ostacolerebbe  l'azione  degli  operatori  alternativi. Al fine di scongiurare  l'attuazione  delle  suddette  pratiche anticompetitive, l'Autorita'  ritiene  quindi  necessario  introdurre  un  obbligo  di trasparenza  in capo a Telecom Italia nella fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso.
 
 240.  In secondo luogo, Telecom Italia dovra' applicare condizioni equivalenti  in  circostanze  equivalenti  nei  confronti delle altre imprese  che  offrono servizi equivalenti, e dovra' inoltre fornire a terzi  servizi  e  informazioni garantendo condizioni e un livello di qualita'  identici  a  quelli  che  assicura  per  i  propri servizi. L'obiettivo  dell'Autorita'  nell'introduzione  dell'obbligo  di  non discriminazione  e'  quello  di  evitare che vengano attuate pratiche discriminatorie  volte  ad  alterare la concorrenza tra gli operatori alternativi  ed  a mettere in una posizione di vantaggio la divisione commerciale interna di Telecom Italia.
 
 241.  La  pubblicazione  del  contratto  standard di fornitura del servizio  WLR  contribuisce  a  garantire, da un lato, la trasparenza negli  scambi  commerciali,  e  dall'altro,  le  medesime  condizioni economiche  e  tecniche  ai  diversi  operatori alternativi che fanno richiesta del servizio.
 
 242.  Con  riferimento  al  duplice  ruolo  di  Telecom Italia, di fornitore  dei  servizi  intermedi  e  di competitore nel mercato dei servizi  finali, l'Autorita' concorda con gli operatori alternativi a Telecom  Italia  sulla  necessita'  di  introdurre ulteriori obblighi rispetto  alla  pubblicazione  del contratto standard di fornitura, e ritiene  necessario  prevedere misure specifiche relative ai tempi di transizione nel passaggio dei clienti da Telecom Italia all'operatore alternativo,  ed  impedire  che Telecom Italia ostacoli la migrazione dei clienti ai servizi degli altri operatori.
 
 243.  In  particolare,  l'Autorita' vuole imporre a Telecom Italia l'obbligo  di  presentare  un'Offerta  di  riferimento per il WLR e i servizi accessori pubblicata annualmente in cui saranno incluse tutte le  informazioni  relative  alle  condizioni  economiche  e  tecniche relative  alla  fornitura del servizio di rivendita del WLR. La lista completa  delle  informazioni  rilevanti  emergera'  al momento della definizione  dettagliata  del  processo di fornitura del WLR, a valle del lavoro che sara' compiuto dal citato tavolo tecnico. In generale, l'Offerta   di  riferimento  dovra'  contenere  una  descrizione  del servizio   offerto,   articolata   nelle   varie  componenti,  e  una descrizione delle condizioni economiche e tecniche, inclusi i prezzi.
 
 244.  Al  fine di permettere la verifica della non discriminazione interna-esterna,  Telecom  Italia dovra' definire inoltre un apposito Service   Level   Agreement   e   presentare   adeguata  e  periodica reportistica  all'Autorita'  che  documenti  i  tempi  di  fornitura, ripristino,  disattivazione  e  disponibilita' di tutti i servizi WLR usati   internamente   dalle   proprie  divisioni  commerciali.  Tale reportistica, da presentarsi semestralmente, dovra' evidenziare tempi medi ed il 95° percentile dei tempi effettivamente forniti, nonche' i tempi  previsti  nelle  offerte  di  servizi  intermedi  e  garantiti internamente alle divisioni commerciali, evidenziando, tra l'altro:
 a. Volume di ordinativi ricevuti;
 b. Volume di ordinativi rifiutati;
 c.  Tempo  medio  tra ricezione dell'ordinativo e accettazione da parte di TI;
 d. Tempo medio tra accettazione dell'ordinativo e attivazione del servizio;
 e.  Percentuale  di  linee che hanno subito danni in un specifico periodo;
 f.  Tempo  medio  tra  apertura  di  ticket per guasto e chiusura guasto.
 
 245. Altri aspetti concernenti le informazioni che dovranno essere fornite  da  Telecom Italia saranno comunque disciplinati nell'ambito del citato tavolo tecnico istituito a valle della presente delibera.
 3.4.4. Obbligo di trasparenza
 
 246.  Telecom  Italia, in virtu' del significativo potere detenuto nel  mercato  rilevante,  potrebbe  astenersi dal fornire determinate informazioni  oppure  potrebbe  dare  informazioni  parziali,  con un diverso  grado  di  accuratezza  o  con  una diversa tempistica, agli operatori  alternativi.  Tale  comportamento  impedirebbe il corretto funzionamento  del  mercato  e ostacolerebbe l'azione degli operatori alternativi.
 
 247.   L'Autorita'   pertanto   intende   imporre  un  obbligo  di trasparenza  nella  fornitura  del  servizio  di rivendita del canone all'ingrosso. L'art. 9 della direttiva accesso recita come segue: "1. Le  autorita'  nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo    8    obblighi    di    trasparenza    in   relazione all'interconnessione  e/o  all'accesso,  obbligando  gli  operatori a rendere  pubbliche  determinate  informazioni  quali  informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini  e  condizioni  per la fornitura e per l'uso, e prezzi. 2. In particolare,  quando  un operatore e' assoggettato ad obblighi di non discriminazione, le ANR possono esigere che egli pubblichi un'offerta di  riferimento  sufficientemente  disaggregata  per garantire che le imprese  non  debbano  pagare  per risorse non necessarie ai fini del servizio  richiesto  e  in  cui  figuri una descrizione delle offerte suddivisa  per  componenti  in  funzione  delle esigenze del mercato, corredata  dei  relativi  termini,  condizioni  e prezzi. L'autorita' nazionale di regolamentazione puo' tra l'altro imporre modifiche alle offerte  di  riferimento  per  dare  effetto agli obblighi imposti ai sensi della presente direttiva."
 
 248.  In  particolare,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  imporre a Telecom  Italia  l'obbligo  di  includere nell'Offerta di riferimento pubblicata  annualmente  le  informazioni  relative  alla  condizioni economiche  e  tecniche  relative  alla  fornitura  del  servizio  di rivendita  dell'accesso  all'ingrosso.  Il  grado di dettaglio minimo richiesto e' il seguente:
 a)  procedure  di  ordinazione,  dettagliate per singolo servizio (PSTN  e ISDN), per tipologia di richiesta (ad esempio attivazione di una  nuova linea o di una linea aggiuntiva, potenziamento della linea esistente e infine trasferimento della linea);
 b)  procedure  per  l'acquisizione  di  informazioni tecniche (ad esempio, relative all'identificazione della linea);
 c) procedure per la fatturazione e gestione dei crediti;
 d) gestione delle informazioni rilevanti per il cliente (customer enquiry process, customer authorisation form);
 e) service level agreement.
 11.   Si   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'  di  imporre l'obbligo  di  trasparenza  nella fornitura del servizio di rivendita del  canone all'ingrosso in capo a Telecom Italia e in particolare di
 |  |  |  | includere  le  condizioni  economiche  e  tecniche,  con  il grado di dettaglio  previsto  al  paragrafo  248,  nell'Offerta di riferimento pubblicata annualmente? 
 249.  In  considerazione della stretta interconnessione tra le due questione  poste con le domande 10 e 11, nonche' del fatto che alcuni operatori  hanno  risposto  unitamente  alle  medesime domande, si e' preferito  dare  conto  di  questi  aspetti  in forma congiunta (vedi supra).
 3.4.5. Obbligo di separazione contabile
 
 250. Gli obblighi di trasparenza e non discriminazione, regole che l'Autorita' intende imporre nella fornitura del servizio di rivendita all'ingrosso   del   canone,   producono   effetti   positivi   sulla competitivita'  del mercato: facilitano le contrattazioni, riducono i margini  di  contenzioso,  garantiscono le medesime informazioni agli operatori  che  chiedono  accesso  alle reti. Al fine di agevolare la verifica  dell'osservanza  dei  suddetti  obblighi  e  di individuare eventuali  pratiche tariffarie predatorie, prezzi eccessivi o sussidi incrociati  abusivi,  l'Autorita' ritiene opportuno imporre l'obbligo di  separazione contabile in relazione alle attivita' di accesso e di interconnessione.
 
 251.  L'obbligo  di  separazione  contabile  si configura come uno strumento   complementare   a   quelli   di   non  discriminazione  e trasparenza, in quanto, nell'ambito di un'impresa multiprodotto, solo una contabilita' industriale che imputi i diversi costi di produzione ai   singoli   servizi  consente  il  monitoraggio  delle  condizioni economiche.
 
 252.   Pertanto,  risulta  necessario  che  l'operatore  dominante predisponga  un  sistema  di  contabilita'  separata per i servizi di accesso  al  fine  di  mettere  in  evidenza  le  componenti di costo pertinenti  ai  servizi  in  esame, distinte anche da quelle relative alla  fornitura  di  servizi  che  utilizzano  le tecnologie R-LAN, e consentirne la certificazione da parte di un revisore indipendente.
 
 253.  I  costi  dei  servizi  di accesso devono essere determinati considerando  i  costi  di  ammortamento, costi del personale e costi esterni  relativi  ai  soli  cespiti  necessari  per la fornitura del servizio  di  accesso in rame. Vanno, pertanto, escluse le componenti di costo non necessarie alla realizzazione del servizio stesso.
 
 12.   Si   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'  di  imporre l'obbligo  di  separazione  contabile in capo a Telecom Italia nella, fornitura dei servizi di accesso?
 Osservazioni degli operatori
 
 254.    Telecom   Italia   ribadisce   la   propria   contrarieta' all'imposizione  dell'obbligo  di  separazione  contabile sui mercati retail in quanto non previsto dalla Direttiva Servizio Universale. La societa'  conferma  inoltre  la  propria contrarieta' all'imposizione dell'obbligo  di  vendita  all'ingrosso del canone e, di conseguenza, dell'eventuale obbligo di separazione contabile per tale servizio.
 
 255.  Fastweb  condivide  l'orientamento  espresso dall'Autorita', mentre  Albacom,  Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia, condividendo anch'essi  tale  orientamento,  chiedono  che l'Autorita' assicuri la pubblicazione   tempestiva   di  informazioni  contabili  dettagliate relative all'Aggregato Regolatorio Accesso.
 
 256.   Eutelia,   Tiscali   e   Wind   condividono  l'orientamento dell'Autorita'  di imporre l'obbligo di separazione contabile in capo a  Telecom  Italia  nella fornitura dei servizi di accesso, in quanto ritengono  che tale obbligo costituisca uno "strumento complementare" necessario  in  tutti  i  mercati  in  cui l'operatore ex-monopolista risulti  ancora dominante e dunque notificato come SMP. Gli operatori rimandano  alla  risposta fornita alla domanda n. 16 per la specifica delle   caratteristiche  che,  a  loro  giudizio,  devono  costituire quest'obbligo.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 257.   L'Autorita'  ha  proposto  l'introduzione  dell'obbligo  di separazione  contabile  relativamente  al  servizio  WLR  al  fine di agevolare   la   verifica   dell'osservanza  degli  obblighi  di  non discriminazione  e  trasparenza.  L'obiettivo perseguito e' quello di definire  una  contabilita' industriale che imputi i diversi costi di produzione  ai  singoli  servizi  e,  di  conseguenza, disporre delle informazioni  necessarie  per  monitorare  le condizioni economiche e tecniche del WLR.
 
 258.  L'Autorita', anche in considerazione del fatto che tutti gli operatori alternativi a Telecom Italia hanno condiviso le valutazioni esposte  nell'ambito della domanda in esame, conferma l'intenzione di imporre l'obbligo di separazione contabile per il servizio WLR.
 
 259.   A   differenza  di  quanto  sostenuto  da  Telecom  Italia, l'imposizione  dell'obbligo  di separazione contabile e, in generale, di  fornitura  del  WLR  e' pienamente legittima perche' questa viene introdotta  (come  esposto  in precedenza) ai sensi dell'articolo 49, comma   1,   del   Codice,   che   afferma  testualmente:  "Ai  sensi dell'articolo   45,   l'Autorita'  puo'  imporre  agli  operatori  di accogliere  richieste  ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati  elementi  di  rete  e  risorse correlate, in particolare qualora  verifichi  che  il  rifiuto  di  concedere  l'accesso  o  la previsione  di  termini  e  condizioni  non  ragionevoli  di  effetto equivalente   ostacolerebbero   lo   sviluppo   di   una  concorrenza sostenibile  sul  mercato  al  dettaglio  e  sarebbero  contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori puo' essere imposto, tra l'altro:  ...lett.  d)  di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinche' terze parti possano formulare offerte; ...".
 
 260. Cio' posto, Telecom Italia sara' tenuta a produrre la propria proposta  di  contabilita'  regolatoria in accordo alle previsioni di cui  alla  presente  delibera  entro  e non oltre trenta giorni dalla notifica  del  provvedimento;  cio'  anche  in  considerazione  della necessita'  di  introdurre  con  tempestivita'  il  WLR in Italia. In coerenza  con  quanto  disciplinato negli altri mercati rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche cosi' come individuati dalla Commissione  europea  (in particolare mercati 11 e 12) Telecom Italia adottera'  per  l'aggregato regolatorio accesso il criterio contabile dei costi storici (HCA).
 
 261.  Con  riguardo alla tempistica, l'Autorita' ritiene che entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento debba essere, come  detto,  istituito  un  tavolo  tecnico  che avra', tra l'altro, l'obiettivo di:
 a. definire i dettagli relativi ai contenuti ed alle modalita' di implementazione del WLR e dei servizi accessori;
 b.  identificare  tutti  gli  elementi che compongono lo SLA e la relativa reportistica del WLR e dei servizi accessori;
 c. analizzare gli aspetti di contabilita' regolatoria inerenti il WLR e i servizi accessori;
 d.  risolvere  le  eventuali  problematiche  relative  ai servizi legati  al  WLR,  quali  la  fatturazione  delle  chiamate  verso  le numerazioni   non   geografiche  e  la  fruibilita'  dei  servizi  di segreteria telefonica.
 
 262. In ogni caso, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,  Telecom  Italia  e'  tenuta  a  presentare la propria Offerta di riferimento del servizio WLR per l'anno 2006.
 
 263.  L'Autorita'  approvera',  eventualmente  con  modifiche,  la proposta  di  Telecom Italia anche tenendo conto delle risultanze del tavolo tecnico.
 
 264.  A  regime,  Telecom Italia sara' tenuta a pubblicare su base annuale,   entro   il  31  ottobre  di  ciascun  anno,  l'Offerta  di riferimento relativa all'anno successivo.
 
 LIVELLO RETAIL
 3.4.6. Il quadro regolamentare
 
 265.  Al  fine  di  tutelare  gli  utenti  finali e la concorrenza all'interno  dei  mercati  definiti  nel  capitolo  2  della presente proposta   di  provvedimento,  l'Autorita'  ritiene  di  imporre  nei confronti dell'operatore detentore di significativo potere di mercato obblighi volti a:
 
 a.  prevenire  l'applicazione  ai  servizi al dettaglio di prezzi eccessivi;
 b.  impedire  la  fissazione  di prezzi predatori che limitino la concorrenza;
 c.  proibire l'aggregazione di offerte di servizi che abbiano per effetto la restrizione della concorrenza;
 d. garantire la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni e delle condizioni di offerta.
 
 266.  L'efficace applicazione di tali obblighi presuppone anche la definizione  di  adeguati  sistemi  di  contabilita'  dei  costi e di separazione   contabile,   di  cui  al  punto  3.4.5,  finalizzati  a verificare  la  non  discriminazione  e  la  parita'  di  trattamento interna-esterna,  nonche'  di  obblighi  di  comunicazione anticipata delle condizioni di offerta dei servizi.
 
 267.  L'Autorita', tenuto conto dei rimedi introdotti ai sensi del regime  ONP  (ancora  in  vigore,  ai  sensi  dell'articolo  16 della direttiva  Servizio  Universale  recepita dall'art. 66 del Codice) ed anche  alla  luce  degli  esiti  delle analisi effettuate sui mercati oggetto  della  presente analisi, ritiene opportuno riconfermare tali obblighi apportando, tuttavia, delle integrazioni.
 3.4.7.  Obbligo  di  non  applicare prezzi eccessivi. Il regime di price cap.
 
 268.  Con  la delibera n. 171/99 i prezzi dei servizi di accesso e di   telefonia   vocale   praticati  da  Telecom  Italia  sono  stati assoggettati  per  il triennio 2000-2002 a un meccanismo di controllo pluriennale  dei  prezzi  massimi  (price  cap),  con  l'obiettivo di stimolare, nella fase di transizione verso un mercato concorrenziale, la rimodulazione dei prezzi dell'operatore ex-monopolista, laddove le dinamiche  competitive risultavano ancora embrionali, ed ottenere, al contempo,  livelli  di  prezzo  volti  a  tutelare  la  clientela che utilizzava  le  offerte generalizzate. Il meccanismo di funzionamento del  price  cap  e'  stato successivamente rivisto con le delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS.
 
 269.   Allo   scadere  del  primo  triennio  di  applicazione  del meccanismo,  l'Autorita'  con la delibera n. 289/03/CONS ha rilevato, sulla  base  delle  analisi  di  mercato  condotte,  la necessita' di mantenere  per  il  periodo  2003-2006  gli obblighi di controllo dei prezzi  massimi  dei  servizi  al  dettaglio di telefonia vocale, con l'impegno  di  rivedere  l'intera materia alla luce degli esiti delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro normativo (art. 6, comma 1, della delibera n. 289/03/CONS).
 
 270.  In  ragione  del differente grado di sviluppo concorrenziale dei  diversi  servizi  sottoposti  al  vincolo  di  price  cap, si e' peraltro  provveduto  a  modificare  la  composizione  dei panieri di riferimento.
 
 271.  Conseguentemente,  la  soluzione adottata e' stata quella di definire tre panieri distinti (servizi di accesso, servizi a traffico commutato e chiamate fisso-mobile), la cui valorizzazione, effettuata con  i  prezzi  del  listino  generalizzato  e  pesata  attraverso  i rispettivi  panieri  di consumo, e' stata sottoposta ad uno specifico price  cap,  elaborato  sulla  base  delle  condizioni concorrenziali presenti nel relativo segmento.
 
 272. In particolare, per quanto riguarda il paniere dei servizi di accesso,  composto  dai  contributi di attivazione e/o trasloco della linea  (PSTN  e  ISDN)  e  dai canoni di abbonamento (PSTN e ISDN), e distinto  tra  clientela  residenziale  e  affari, con la delibera n. 289/03/CONS  e'  stato  introdotto un cap annuale pari a IPC - 0%, e, relativamente  al  sottoinsieme  costituito dai canoni di abbonamento per  clienti  residenziali,  un  sub  cap  pari a IPC - IPC (c.d. "di salvaguardia"),  onde  evitare  che, in caso di eventuali cambiamenti del  contesto  concorrenziale,  Telecom Italia potesse incrementare i propri  prezzi  al  dettaglio  e  trarre  maggiore  profitti  a danno dell'utenza   finale.   L'introduzione   del  sub  cap  e'  risultata necessaria  in  quanto  l'Autorita'  ha  registrato  che  nel periodo precedente  l'approvazione della delibera, gli aumenti dei prezzi dei servizi  di  accesso  sono  stati  concentrati,  prevalentemente, sui canoni di abbonamento della clientela residenziale.
 
 273.  Sulla  base di quanto premesso, e alla luce delle risultanze delle  analisi dei mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica in  postazione  fissa,  che individuano mercati dell'accesso distinti per  i  clienti  residenziali  e quelli non residenziali, l'Autorita' ritiene  necessario  mantenere  la distinzione dei panieri operata in base  alla  tipologia  degli  utenti. Ciascun paniere e' composto dai contributi di attivazione e/ trasloco della linea (PSTN e ISDN) e dai canoni di abbonamento (PSTN e ISDN).
 
 274.  Peraltro, le analisi di mercato e la valutazione concernente la  sussistenza  di  un'impresa  dominante  nei due mercati rilevanti accertano  che l'attuale struttura del mercato dei servizi di accesso retail   continua   ad   essere  caratterizzata  da  una  sostanziale situazione  di limitata concorrenza, con il mantenimento di una quota di  mercato  molto  elevata  da  parte  di  Telecom Italia. Pertanto, l'Autorita'  ritiene  opportuno  mantenere un meccanismo di controllo dei prezzi basato sul price cap, volto a impedire a Telecom Italia la possibilita'  di  praticare  prezzi  eccessivi  nella  fornitura  dei servizi di accesso agli utenti finali.
 
 275.  Per quanto riguarda la determinazione del cap, ovverosia del vincolo  alla  variazione percentuale annuale consentita per i prezzi dei  servizi  di  accesso,  l'Autorita'  osserva che i dati contenuti nell'ultimo   bilancio   di   contabilita'   regolatoria  disponibile dimostrano la presenza di elevati margini di profitto nella fornitura di  tali  servizi  da  parte  di  Telecom  Italia,  sia per i clienti residenziali  che  per  i  clienti non residenziali. Ne deriva che la fissazione di un vincolo piu' stringente in capo a Telecom Italia non comprometterebbe  la  redditivita'  delle  attivita'  in  esame, e si risolverebbe in una maggiore tutela dei consumatori.
 
 276.  Pertanto, l'Autorita' ritiene opportuno fissare in IPC - IPC i valori relativi alle variazioni percentuali annuali programmate dei panieri  dei  servizi di accesso, sia per gli utenti residenziali che non residenziali.
 
 13.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di consentire la variazione  percentuale annuale programmata per i prezzi dei servizi, destinati   sia   agli   utenti  residenziali  sia  agli  utenti  non residenziali,  contenuti  nei  panieri  dell'accesso  nella misura di IPC-IPC?
 Osservazioni degli operatori
 
 277. Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire  la  variazione percentuale annuale programmata per i prezzi dei  servizi,  destinati sia agli utenti residenziali sia agli utenti non residenziali, dei panieri dell'accesso nella misura di IPC - IPC. Inoltre,   Telecom   Italia  richiede  che  il  differente  grado  di concorrenza  registrato  nei  mercati  dei clienti residenziali e non residenziali    debba    trovare   riscontro   in   una   conseguente differenziazione  delle  misure  regolamentari,  sia  in  termini  di tipologia  di  remedies  (price  cap)  che di limiti di prezzo (cap). Telecom Italia ritiene che lo sviluppo dello scenario competitivo sia tale  da  consentire  l'eliminazione del meccanismo di price cap gia' nella  presente  tornata  di  analisi di mercato (come del resto gia' accaduto in numerosi paesi della UE15).
 
 278.  Eutelia,  Tiscali  e  Wind,  nonche' Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia, condividono la proposta dell'AGCOM di imporre un  "safeguard  cap"  sul  paniere dei servizi di accesso per clienti residenziali   e   non   residenziali.   Anche  gli  altri  operatori intervenuti  in risposta alla consultazione pubblica (Fastweb, Rita e MCI)  condividono  l'orientamento  dell'Autorita'  di  consentire  la predetta  variazione percentuale annuale programmata per i prezzi dei servizi di accesso.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 279.  Le  analisi  dei  mercati  dell'accesso alla rete telefonica pubblica  e  le  valutazioni concernenti la sussistenza di un'impresa dominante nei due mercati rilevanti accertano che l'attuale struttura dei  mercati  dei  servizi di accesso retail e' caratterizzata da una sostanziale  situazione  di limitata concorrenza, con il mantenimento di  una  quota  di  mercato  molto elevata, superiore al 90%, in capo all'operatore  storico.  La  struttura  concorrenziale dei mercati in esame - che presenta peraltro caratteristiche di stabilita' nel tempo -  non  e'  tale da impedire a Telecom Italia di applicare prezzi dei servizi al dettaglio eccessivamente gravosi per i consumatori finali. Inoltre,   tale   assetto   concorrenziale,   caratterizzato  da  una elevatissima   concentrazione   (basti   pensare   che   l'indice  di Herfindahl-Hischmann  e' comunque superiore a 8.700 punti), e' comune ad entrambi i mercati oggetto della presente analisi.
 
 280. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto da Telecom Italia, l'Autorita'  ritiene  necessario  mantenere  una  forma  di controllo regolamentare  dei  prezzi  al fine di tutelare i consumatori. In tal senso   il   meccanismo   di   price   cap,   forma  quest'ultima  di regolamentazione basata su una variazione percentuale programmata dei prezzi  dei  beni  scambiati  nel  mercato,  appare lo strumento piu' idoneo  a  massimizzare  il benessere sociale. Tale strumento risulta infatti particolarmente adeguato alle condizioni dei mercati in esame in  quanto,  nel fissare un limite superiore ai prezzi (ovvero per il tasso  di  crescita  degli  stessi), da un lato, fornisce sufficienti garanzie  nel  controllo  dei  prezzi  e,  dall'altro  lato,  concede all'impresa  regolata  una  certa  liberta'  nel fissare i prezzi dei singoli servizi offerti.
 
 281.  Per  quanto riguarda l'individuazione dei beni sottoposti al vincolo  dei  prezzi,  l'Autorita'  osserva  che  i  panieri derivano direttamente  dalla  definizione  dei mercati dell'accesso fornite in precedenza.  Dal  momento  che  i mercati merceologici rilevanti sono quello dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per  clienti  residenziali e quello dell'accesso alla rete telefonica pubblica   in   postazione   fissa   per  clienti  non  residenziali, l'Autorita'  ha  distinto  i  panieri  in  base  alla tipologia degli utenti.
 
 282. Proprio in virtu' dello stretto legame tra la definizione del perimetro merceologico (e geografico) del mercato e la dimensione del paniere  dei servizi sottoposti al vincolo del price cap, l'Autorita' non  ritiene  corretto  ampliare  l'insieme  dei servizi disciplinati sottoposti  al vincolo di price cap a servizi che non appartengono al mercato  dell'accesso.  Pertanto,  ciascun  paniere  e'  composto dai contributi  di  attivazione  e/o trasloco della linea (PSTN e ISDN) e dai canoni di abbonamento (PSTN e ISDN).
 
 283.  Per quanto riguarda la determinazione del cap, ovverosia del limite  massimo  di  variazione  percentuale annuale consentita per i prezzi  dei  servizi  di  accesso,  l'Autorita'  osserva che i prezzi dell'accesso praticati da Telecom Italia consentono il pieno recupero dei  costi sottostanti il servizio, inclusa una congrua remunerazione del  capitale  investito. Il meccanismo di controllo della variazione percentuale  annuale  programmata  dei  prezzi dei servizi di accesso deve  pertanto  garantire  una fondamentale stabilita' dei prezzi nel corso dei prossimi anni.
 
 284. Per quanto riguarda i servizi di accesso destinati ai clienti residenziali,  l'Autorita'  conferma  nella  misura  di  IPC - IPC il valore  relativo  alla variazione percentuale annuale programmata del paniere dei servizi di accesso destinati ai clienti residenziali.
 
 285.  Invece,  per  i  servizi  di  accesso  alla  rete telefonica pubblica  destinati  ai clienti non residenziali, l'Autorita' ritiene che,  al  fine  di  sostenere la competizione di medio-lungo periodo, ossia  quella  basata  sullo  sviluppo di proprie infrastrutture, sia possibile   un   parziale  allentamento  del  vincolo  di  price  cap precedentemente  proposto  in  IPC-IPC,  riportandolo alla situazione vigente,  ossia  IPC-O. In altri termini, la dinamica di competizione di   prezzo   che   ne   risulta,  consentendo  maggiori  margini  di profittabilita'  agli  operatori,  permette ai concorrenti di Telecom Italia   di  acquisire  risorse  addizionali,  necessarie  alla  loro strategia di investimento in infrastrutture.
 
 286.  L'Autorita'  ritiene  infine  che  il  controllo  dei prezzi realizzato  con  il  meccanismo  del  price  cap  nella misura appena indicata  sia  proporzionato  in  quanto  impedisce  la formazione di prezzi  ingiustificatamente  elevati  e  si applica esclusivamente ai servizi   oggetto   della  presente  analisi.  Inoltre,  i  costi  di attuazione  di  tale  obbligo  sono  molto  contenuti  e  sicuramente inferiori ai benefici che ne scaturiscono.
 
 287.  Il  regime  di  controllo dei prezzi dei servizi inclusi nel presente  provvedimento rimane in vigore fino allo svolgimento di una nuova  analisi  di  mercato, che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Codice,  sara'  effettuata  "a  seguito  di  ogni aggiornamento della raccomandazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione" e "in ogni caso, ogni diciotto mesi".
 
 288.  In  questa  sede,  l'Autorita' ribadisce che, come affermato nella   suddetta  delibera,  "qualora  si  riscontri  un'effettiva  e capillare   disponibilita'   sull'intero   territorio   nazionale  di soluzioni  di  accesso wholesale, basate principalmente su servizi di accesso  disaggregato,  ovvero  su  altre  soluzioni complementari di accesso  wholesale  e  tali  da assicurare la presenza sul mercato di offerte  finali di accesso da parte di altri operatori economicamente sostenibili", l'Autorita' potra' valutare l'opportunita' di procedere all'allentamento   dei  vincoli  imposti  a  tutela  della  clientela residenziale e non residenziale.
 
 14.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli obblighi  concernenti  la  durata del meccanismo di price cap fino al completamento  delle  successive analisi di mercato da effettuare con le modalita' e i tempi previsti dall'art. 19 del Codice?
 Osservazioni degli operatori
 
 289.  Telecom  Italia  auspica  -  qualora  non  venga  accolta la richiesta  di  abrogazione  dell'attuale  meccanismo  di  price cap - "l'introduzione  di una "sunset clause", che stabilisca l'abrogazione definitiva  del  price  cap  (comunque  modificato  rispetto a quello vigente,  come  specificato  in  precedenza)  al  termine del periodo 2003-06   stabilito  dalla  delibera  289/03/CONS  e  dalla  delibera 47/03/CONS.  In ogni caso, Telecom Italia non ritiene ammissibile una variazione  in  senso  peggiorativo  del  meccanismo  di price cap in vigore, attraverso l'introduzione di ulteriori vincoli; al contrario, si ritiene che sussistano tutte le condizioni per attenuare i vincoli di  cap  secondo  le  modalita'  esposte in precedenza, tenendo anche conto  della  regolamentazione a livello il mercato wholesale e dello sviluppo dei principali operatori concorrenti".
 
 290. Eutelia, Tiscali e Wind nonche' Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia ritengono "ragionevole ipotizzare che la sussistenza di  una effettiva e capillare disponibilita' sul territorio nazionale di   soluzioni   di  accesso  wholesale"  non  possa  ragionevolmente verificarsi  nei  prossimi  diciotto mesi sia attraverso soluzioni di accesso  disaggregato  (in  considerazione  degli  attuali  tassi  di crescita),  sia attraverso soluzioni di accesso wholesale alternative ipotizzate   nel   presente   documento   (WLR)   che   richiederanno ragionevolmente  tempi  non  brevi  per la effettiva implementazione. Alla  luce  di  quanto sopra gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita'.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 291. L'articolo 19, comma 2, del Codice sancisce che le analisi di mercato sono effettuate: "...b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione; c) in ogni caso, ogni diciotto mesi".
 
 292.  Il Codice pertanto stabilisce il limite massimo di validita' degli   obblighi   imposti   a  seguito  delle  analisi  di  mercato. L'Autorita'   avrebbe   modo   dunque   di   modulare   gli  obblighi esclusivamente  nell'ambito  dell'orizzonte  temporale di riferimento della presente analisi.
 
 293.  Cio'  considerato, l'Autorita' non concorda con la richiesta di  Telecom  Italia  circa l'introduzione di una "sunset clause", che stabilisca  l'abrogazione  definitiva  del  price  cap. Infatti, come ripetutamente  esposto  nel  corso  della  presente  analisi, Telecom Italia,  nonostante  il  processo  di  liberalizzazione  del settore, detiene  ancora  una  posizione  di  assoluto controllo - stabile nel tempo  -  dei  mercati  dell'accesso,  sia a monte (mercato 11) che a valle  (mercati  1-2).  Inoltre,  le misure regolamentari individuate nell'ambito  del  presente  provvedimento, data la complessita' delle procedure  di implementazione del servizio di WLR e i tempi necessari per  la  sua  commercializzazione,  richiedono un adeguato intervallo temporale  per  dispiegare  pienamente gli effetti pro-competitivi al cui scopo sono state introdotte.
 
 294.  Le  modalita'  applicative del meccanismo di price cap per i servizi   di  accesso  e  di  traffico  stabiliscono,  come  previsto dall'Autorita' nella delibera n. 289/03/CONS e 847/00/CONS, che:
 a)  i panieri, composti dalle informazioni di consumo di tutta la clientela,  siano  distinti,  oltre che per servizio, per segmento di clientela  residenziale e non residenziale, per fasce orarie coerenti con le modalita' di tariffazione;
 b)  i  valori iniziali su cui computare le variazioni percentuali annuali  siano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia al 31 dicembre di ogni anno per i servizi inclusi nei panieri;
 c)  i panieri dei consumi di riferimento relativamente al periodo che  intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello in corso siano trasmessi all'Autorita' entro il 1° giugno di ogni  anno,  accompagnati  da un'autocertificazione della veridicita' dei  dati  e  della  loro  congruenza  rispetto  ai dati contabili da predispone allo scopo;
 d)  i  prezzi  praticati  a seguito della sottoscrizione da parte della  clientela  di  specifiche  offerte  tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non siano computati ai fini del meccanismo di price cap;
 e)  i volumi di traffico offerti alla clientela a titolo gratuito non siano conteggiati al fine del rispetto dei vincoli di cap;
 f)  il valore medio effettivo dei panieri sottoposti al price cap risultante  al termine di ciascun anno debba essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere. Per valore  medio  effettivo  del  paniere si intende la somma dei valori giornalieri  del  paniere  per  ciascun  giorno  dell'anno. Il valore giornaliero  del  paniere  e'  uguale al valore del paniere ai prezzi vigenti  nel  giorno  diviso  per  il numero di giorni dell'anno. Per valore  iniziale  del  paniere  si  intende  il  valore  del  paniere calcolato  sulla base dei prezzi vigenti nell'ultimo giorno dell'anno precedente.  Per  valore  finale  del  paniere  si  intende il valore iniziale  del  paniere  moltiplicato  per  (1 + il valore del cap sul paniere dei servizi);
 g)  qualora  l'Autorita' verifichi che il vincolo di cui al primo capoverso  della  precedente lettera f), non sia stato rispettato, la differenza  tra  il  valore  medio  effettivo  risultante  al termine dell'anno  e  la media tra il valore iniziale ed il valore finale del paniere  dovra'  essere restituita ai clienti di Telecom Italia sulla base di criteri e modalita' definiti dall'Autorita';
 h)  qualora  dal  computo  del  price  cap dei singoli panieri si realizzino nel corso di un anno riduzioni di spesa superiori a quelle imposte  o  incrementi  di  spesa  inferiori  a  quelli  permessi, la differenza  e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo;
 i)  qualora, invece, nel corso di un anno si realizzino riduzioni di spesa inferiori a quelle imposte o incrementi di spesa superiori a quelli permessi, non dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti  del  quadro normativo o alla variazione degli obblighi del servizio   universale,   la   differenza,  maggiorata  del  100%,  e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo;
 j)  i prezzi praticati al pubblico per le chiamate su numerazioni geografiche,  fatta salva l'articolazione fra chiamate distrettuali e interdistrettuali,  non sono differenziati sul territorio nazionale e non  dipendono  dalla  tipologia di traffico ovvero dall'operatore di terminazione;  rimane  ferma  la possibilita' di articolare il prezzo delle chiamate interdistrettuali sulla base della distanza;
 k)  le  variazioni  dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri di riferimento   che  non  comportino  variazioni  della  struttura  del paniere,  sono  comunicate  da  Telecom  Italia all'Autorita', che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della proposta;
 l)  l'introduzione nel corso del meccanismo di price cap di nuove modalita'  di  offerta dei servizi inclusi nei panieri che comportino la modifica della struttura dei panieri dei consumi di riferimento e' comunicata  all'Autorita',  che  si  pronuncia  entro  60  giorni dal ricevimento della proposta;
 m)  l'anno  di riferimento per l'applicazione dei vincoli del cap e' dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 n)  la verifica del rispetto dei vincoli imposti e' effettuata al termine di ogni anno di riferimento.
 
 295.  L'Autorita'  ritiene  che  le  modalita' di applicazione del meccanismo  di  controllo pluriennale dei prezzi, cosi' come previste dalle  delibere  n.  289/03/CONS e n. 847/00/CONS, risultino adeguate per  i  servizi  inclusi nei mercati rilevanti oggetto della presente analisi.  L'Autorita'  avra' cura di selezionare i criteri pertinenti per la verifica del price cap per i panieri dell'accesso.
 
 15.  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli obblighi  concernenti  le modalita' di applicazione del meccanismo di controllo  pluriennale  dei  prezzi  ai  servizi  inclusi nei mercati rilevanti definiti dall'Autorita' nella presente delibera, cosi' come previste dalle delibere n. 289/03/CONS e n. 847/00/CONS?
 Osservazioni degli operatori
 
 296.   Telecom  Italia  propone  l'abolizione  del  meccanismo  di controllo  pluriennale dei prezzi nei mercati. In subordine - come si evince  dalla risposta alla domanda n. 10 alla consultazione pubblica "sulla  identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione  fissa  per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese  ivi  operanti  e  sugli  obblighi  regolamentari  cui  vanno soggette  le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 3 e n.  5  fra  quelli  identificati  dalla  raccomandazione  sui mercati rilevanti  dei  prodotti  e  dei  servizi della commissione europea)" approvata  con  delibera  n. 410/04/CONS - svolge alcune osservazioni sulle  modalita'  applicative, in particolare circa i criteri e), f), i), j), k) e l).
 
 297.  Le  societa' Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia, nonche'  Eutelia,  Tiscali  e  Wind,  pur  non  essendo  in  grado di esprimere  una  valutazione  piena  sull'efficacia  dei meccanismi di controllo  attualmente  individuati  della  delibere 289/03/CONS e n. 847/00/CONS,  non  essendo  parte in causa dell'analisi relativa alla corretta  applicazione  del  price  cap,  ritengono che essi appaiono ragionevolmente  adatti a garantire una modalita' di applicazione del price  cap  coerente  con gli obiettivi regolamentari di tutela della utenza finale e della concorrenza sul mercato dell'accesso. Anche gli altri  operatori  intervenuti in risposta alla consultazione pubblica (Fastweb,  Rita  e  MCI) condividono le modalita' di applicazione del meccanismo    di    controllo   pluriennale   dei   prezzi   adottate dall'Autorita'.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 298.  L'Autorita'  ha  introdotto,  a  partire  dal  1999  (con la delibera  n.  171/99),  il meccanismo del price cap come strumento di controllo  dei  prezzi  dei  servizi di accesso e di telefonia vocale praticati   da   Telecom  Italia.  In  quella  sede,  l'Autorita'  ha disciplinato, inter alfa, le modalita' applicative e il meccanismo di funzionamento  del  price  cap,  ossia  ha  declinato tutti i criteri utilizzati  ai  fini  del  computo  della  variazione percentuale dei prezzi effettivamente intervenuta nell'anno. Le modalita' applicative sono state poi successivamente riviste con la delibera n. 847/00/CONS (artt. 3 e 4).
 
 299.  L'Autorita',  alla luce dell'esperienza maturata nel periodo 2000-2005,  in  cui  le  modalita'  di  applicazione  sono  risultate adeguate  e  funzionali  alle  attivita'  di  vigilanza in materia di verifica delle condizioni economiche di offerta al pubblico praticate da  Telecom Italia, intende quindi confermare la metodologia adottata e l'insieme dei criteri utilizzati.
 3.4.8.  Trasparenza  e  pubblicazione  delle  informazioni e delle condizioni di offerta.
 
 300.  L'articolo 71 del Codice stabilisce che l'Autorita' assicura che "informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe,  nonche'  alle  condizioni  generali  vigenti  in materia di accesso  e  di  uso  dei  servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori".
 
 301. Nel caso di un operatore con significativo potere di mercato, la  conoscenza delle condizioni praticate e' necessaria anche al fine di   verificare   che  l'operatore  dominante  non  ponga  in  essere comportamenti anticompetitivi.
 
 302. Gli aspetti da considerare riguardano:
 
 a)  l'obbligo generale di pubblicare le condizioni economiche, le condizioni  di  fornitura  ed  i termini delle offerte commerciali di servizi   relativi   ai   mercati  nei  quali  l'operatore  e'  stato identificato quale operatore avente significativo potere di mercato;
 
 b)  il momento della pubblicazione delle informazioni riguardanti modifiche o l'introduzione di nuove offerte.
 
 303.  L'Autorita'  ritiene che, anche in ossequio all'obiettivo di cui  all'art. 13, comma 6, lettera d) del Codice, occorra intervenire sull'operatore  con  significativo  potere  di mercato assicurando la trasparenza  dei  prezzi  delle offerte e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
 
 304. L'Autorita' ritiene opportuno imporre l'obbligo all'operatore dominante   della  pubblicazione  delle  informazioni  relative  alle condizioni  economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di tutte  le  offerte  commerciali  nella  stessa  giornata di avvio sul mercato  di  una  nuova  offerta  ovvero  nel giorno di decorrenza di variazioni ad offerte gia' presenti sul mercato.
 
 305.  In  merito  alla  comunicazione  al  pubblico delle offerte, l'Autorita'   ritiene   opportuno   imporre  all'operatore  dominante l'obbligo   di  rendere  pubblici  i  prezzi  applicati  per  ciascun servizio,  le  condizioni  ed  i  termini  di  fornitura per tutte le offerte.
 
 306.  L'obbligo  di  cui  al punto precedente e' assolto per mezzo della  pubblicazione,  di  quanto  richiesto, sul proprio sito web. I prezzi,  le  condizioni  ed  i  termini  di fornitura dovranno essere quelli  per  i  quali  si  sia  concluso l'iter di verifica ex ante e dovranno  essere pubblicate riportando la data in cui sono entrate in vigore.
 
 307.  Rimane  fermo  l'obbligo previsto dall'art. 70, comma 4, del Codice  posto a tutela degli utenti finali, di informare gli abbonati a  qualunque  titolo  con adeguato preavviso, non inferiore a un mese rispetto  alla  data  della  loro  attuazione,  della  modifica delle condizioni  contrattuali  per  essi  in  vigore,  compresa  quindi la modifica degli schemi di prezzo e dei prezzi.
 
 16.  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' relativamente agli obblighi di trasparenza e pubblicazione delle informazioni da imporre in merito alle offerte commerciali proposte dall'operatore dominante?
 Osservazioni degli operatori
 
 308.  Telecom  Italia  ritiene  che "la tutela generalizzata degli utenti  finali  attraverso  la  trasparenza  e la pubblicazione delle informazioni di prezzo e' un obbligo in capo a tutti gli operatori, e non solo per l'operatore SMP, ai sensi degli artt. 70 e 71 del Codice delle Comunicazioni.
 
 309. Si richiede, pertanto, che quanto previsto dalla legislazione nazionale   (d.l.   n.   259  del  1/8/2003)  trovi  riscontro  nelle conclusioni  dell'Autorita',  che  si  limita  a  riferire  l'obbligo succitato ad un solo operatore.
 
 310.  In  ogni caso, da tali obblighi dovrebbero essere escluse le offerte  rivolte  ai  "grandi  clienti affari" (GCA), i quali possono acquisire  in  maniera  piu' specifica le informazioni commerciali di cui   trattasi   con   molteplici   canali  commerciali  e  strutture organizzative  spesso  a  loro  esclusivamente  dedicate  e  di cui i principali operatori sono dotati.
 
 311. In particolare l'imposizione dell'obbligo della pubblicazione delle  informazioni  sulle  offerte  destinate  alla  GCA,  di  fatto impedirebbe  un'effettiva concorrenza su tale segmento di mercato che richiede  un'elevata  tempestivita' e riservatezza delle proposizioni commerciali".
 
 312.  Fastweb "condivide l'orientamento espresso dall'Autorita' in ordine  alla  necessita'  di confermare gli attuali obblighi posti in capo  a  TI con riferimento alla trasparenza verso i consumatori e di introdurre nuovi remedies (quali ad esempio la pubblicazione di tutte le  offerte retail) volti a garantire maggiormente la trasparenza nei confronti  degli  OLO  delle  offerte  commerciali di TI. Si ritiene, quindi,  che  l'Autorita'  debba  valutare, in aggiunta a quanto gia' individuato  nel documento sottoposto a consultazione, l'introduzione di  ulteriori  remedies, recependo in via definitiva e come rimedio a carattere  regolatorio  (dopo  aver apportato le opportune modifiche) quelle  misure  che  TI  si  e'  gia'  impegnata a rispettare dinanzi all'Autorita' Antitrust nell'ambito del procedimento A/351". Inoltre, l'operatore  propone  ulteriori  misure  nel  campo  delle regole per assicurare  il  rispetto  della  replicabilita'  delle offerte, degli obblighi  di  trasparenza  nei  confronti  della  clientela  e  degli obblighi di trasparenza nei confronti degli altri operatori.
 
 313.  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Tele2  e  Welcome Italia, nonche' Eutelia,  Tiscali  e  Wind  ricordano che "il mercato dell'accesso e' indubbiamente  il  mercato  piu'  problematico  dal  punto  di  vista concorrenziale,  in  ragione del controllo da parte di Telecom Italia di  un'infrastruttura  essenziale,  che si traduce in un monopolio di fatto  da parte dell'operatore dominante non scalfibile nel breve ne' nel   medio   periodo.  Questa  constatazione  porta  a  sottolineare innanzitutto  la  necessita'  di  rafforzare  gli  obblighi su questi mercati  retail".  In  particolare,  oltre  agli  obblighi  delineati dall'Autorita',  gli operatori sottolineano l'importanza dell'obbligo di comunicazione anticipata delle offerte all'Autorita'. Al riguardo, richiedono  che  tale  obbligo debba essere espressamente confermato, con  un  anticipo di 30 giorni rispetto all'avvio dell'offerta, e che venga  introdotto  uno  strumento  di controllo aggiuntivo, ovvero la pubblicazione  delle  decisioni  di  autorizzazione delle offerte sul sito  web.  Inoltre,  gli  operatori  propongono  ulteriori misure in materia di trasparenza, separazione contabile e non discriminazione.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 314.  L'Autorita',  relativamente  agli  obblighi di trasparenza e pubblicazione  delle  informazioni  (circa  le  condizioni  d'uso) da imporre  in  merito  alle  offerte commerciali dei servizi di accesso proposte  dall'operatore  dominante, ha proposto di imporre l'obbligo della  pubblicazione  delle  informazioni  relative  alle  condizioni economiche,  alle  condizioni  di fornitura ed ai termini di tutte le offerte commerciali nella stessa giornata di avvio sul mercato di una nuova  offerta  ovvero  nel  giorno  di  decorrenza  di variazioni ad offerte  gia'  presenti  sul  mercato,  nonche'  l'obbligo di rendere pubblici  i prezzi applicati per ciascun servizio, le condizioni ed i termini di fornitura per tutte le offerte. I prezzi, le condizioni ed i  termini  di  fornitura  dovranno  essere quelli per i quali si sia concluso  l'iter  di  verifica  ex  ante e dovranno essere pubblicate riportando  la  data  in  cui  entrano  in  vigore. Peraltro, ai fini dell'espletamento  delle  verifiche  ex-ante  (del rispetto del price cap),   l'Autorita'  ha  confermato  gli  obblighi  di  comunicazione anticipata delle condizioni di offerta dei servizi (par. 267), ovvero l'obbligo  in  capo a Telecom Italia di comunicare le variazioni alle condizioni  economiche  e tecniche che intende modificare con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'entrata in vigore.
 
 315.   Tali  obblighi  rispondono  all'esigenza  di  garantire  ai consumatori informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e  alle tariffe, e sono strumentali alla verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso il listino generalizzato (controllo del vincolo di price cap).
 
 316. Per quanto riguarda la disciplina puntuale delle informazioni che devono essere fornite da tutti gli operatori di telecomunicazioni attivi  nel  mercato  dei  servizi  di  accesso,  incluso l'operatore notificato,   essa   verra'   declinata  in  una  prossima  decisione dell'Autorita'.
 
 317. Gli operatori alternativi a Telecom Italia hanno proposto, in sede  di  consultazione,  una serie di obblighi aggiuntivi al fine di rendere  la regolamentazione nei mercati dell'accesso piu' stringente e  hanno manifestato la necessita' di vedere ribaditi alcuni obblighi nel nuovo quadro regolamentare.
 
 318.  Con  riferimento  all'obbligo  di  separazione  contabile  e contabilita'  dei  costi,  si  osserva  quanto  segue. L'Autorita' ha introdotto   l'obbligo  di  separazione  contabile  relativamente  al servizio  WLR  al fine di agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi  di  non  discriminazione  e trasparenza nella fornitura dei servizi  di  WLR.  In  coerenza  con  quanto disciplinato negli altri mercati  rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche cosi' come  individuati  dalla  Commissione europea (in particolare mercati nn.  11  e  12),  Telecom  Italia  adottera'  per  il servizio WLR il criterio   contabile   dei   costi  storici  (HCA).  Considerato  che l'obiettivo   perseguito  e'  quello  di  definire  una  contabilita' industriale  che  imputi  i  diversi  costi  di produzione ai singoli servizi e, di conseguenza, disporre delle informazioni necessarie per monitorare  le  condizioni economiche e tecniche del WLR, l'aggregato regolatorio accesso fornira' informazioni sia sulle attivita' di rete sia   sulle   attivita'   commerciali.   L'Autorita'  avra'  cosi'  a disposizione  tutte  le informazioni necessarie per valutare non solo la  congruita'  delle  condizioni  economiche  del  WLR, ma anche per vigilare  sulle  tariffe dei servizi di accesso destinati agli utenti finali.  Cio'  in  ossequio  dell'art.  67,  comma  4, del Codice che stabilisce: "4. L'Autorita' provvede affinche' ogni impresa, soggetta a  regolamentazione  delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli  al  dettaglio,  applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilita'  dei  costi.  L'Autorita' puo' specificare la forma e il metodo   contabile  da  utilizzare.  La  conformita'  al  sistema  di contabilita'  dei  costi  e'  verificata da un organismo indipendente dalle  parti  interessate,  avente  specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'.   L'Autorita'   provvede   affinche'  ogni  anno  sia pubblicata una dichiarazione di conformita'".
 
 319.  Con riferimento alla necessita' di ribadire l'obbligo di non discriminazione  anche  al  livello  di regolamentazione retail e non solo  nella  fornitura  dei servizi di accesso wholesale, l'Autorita' osserva  che  le  norme volte ad assicurare la parita' di trattamento nella  fornitura dei servizi di rete alla sua divisione commerciale e agli  altri  operatori  offerenti  servizi  di accesso verranno (e in effetti  sono) disciplinate nei mercati dell'accesso all'ingrosso (in particolare  il  mercato  n.  11,  ma  anche  il  n.  12),  nonche' - nell'ambito  della  presente analisi - nella fornitura dei servizi di rivendita   del   canone  all'ingrosso.  Quanto  alla  necessita'  di precisare  che  tutte  le  offerte  di Telecom Italia devono superare l'apposito test di prezzo, che - come rilevato dagli stessi operatori -  mira  a  verificare la non sussistenza di comportamenti abusivi di tipo  predatorio, l'Autorita' ritiene che il meccanismo del price cap -  unitamente all'obbligo di separazione contabile e contabilita' dei costi (cfr. supra) - sia sufficiente a scongiurare tali comportamenti abusivi:  infatti, in un mercato caratterizzato da elevatissime quote in capo all'incumbent e dalla presenza di pochi operatori concorrenti (ovvero  il caso dei mercati dell'accesso), l'operatore dominante non ha  incentivi  a praticare prezzi sottocosto per conquistare quote di mercato,  in  quanto a fronte di un minimo incremento nelle quantita' vendute,  soffrirebbe  di  ingenti  perdite  dovute  al  minor ricavo unitario.  Del  resto,  proprio  sulla base di queste valutazioni, la regolamentazione  in  vigore  non  prevede alcun test di prezzo per i servizi di accesso (sia canone che costi di attivazione). L'Autorita' osserva  peraltro  che  tali comportamenti predatori saranno impediti dall'introduzione  del WLR, laddove disponibile. Infatti, nel momento in  cui  Telecom  Italia fornisce il servizio di rivendita del canone all'ingrosso a un prezzo fissato con la metodologia del retail minus, ogni  riduzione  nel  canone  dei  servizi  di accesso destinato agli utenti  finali  verra'  automaticamente  trasferita anche sui servizi all'ingrosso  destinati  agli operatori alternativi. I test di prezzo risulteranno  invece  necessari - e pertanto saranno introdotti - nel momento  in  cui  Telecom  Italia  potra'  proporre offerte congiunte access-traffico. In tal senso si vede la risposta alla domanda n. 17.
 
 320.  Piuttosto,  l'Autorita' ritiene necessario imporre a Telecom Italia l'obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati utenti finali.  L'operatore  dominante  deve  applicare  condizioni simili a transazioni  equivalenti  e  condizioni  dissimili  a transazioni non equivalenti.  Cio'  non  vuol  dire  che l'operatore non puo' offrire differenti  condizioni  economiche  e tecniche a differenti gruppi di utenti,  ma  che  tali  differenze devono essere giustificate in modo oggettivo. Tale obbligo e' introdotto ai sensi dell'art. 67, comma 2, del  Codice.  Con  riferimento  agli ulteriori obblighi in materia di trasparenza,  in  particolare  l'imposizione  dell'obbligo  in capo a Telecom  Italia di pubblicare le informazioni sulle offerte destinate alla  GCA,  l'Autorita'  ritiene  tale  misura  non corrispondente al perimetro merceologico del mercato dell'accesso destinato agli utenti non  residenziali,  e  osserva  che potrebbe risultare eccessivamente penalizzante  per  Telecom  Italia. D'altro canto, viene ribadito che Telecom   Italia  e'  tenuta  a  comunicare  all'Autorita'  tutte  le condizioni  economiche  e  tecniche per l'espletamento delle relative verifiche ex-ante.
 
 321.  Infine,  l'Autorita',  in  merito alla richiesta avanzata da alcuni  operatori  di pubblicare le decisioni di autorizzazione delle offerte  sul  proprio sito web osserva che Telecom Italia qualora non ottemperasse  all'obbligo  summenzionato di comunicazione di tutte le offerte   che  intende  introdurre  nel  mercato,  andrebbe  incontro all'irrogazione  di  una  sanzione  amministrativa  -  come  previsto all'art.  98,  commi  8  e  9,  del  Codice. L'Autorita' ritiene tale prescrizione sufficiente. D'altro canto, l'Autorita' ha registrato la proposta  degli  operatori  e  valutera'  l'opportunita'  di  rendere pubbliche  queste  informazioni  al  fine  di  garantire  la  massima trasparenza dell'attivita' amministrativa.
 3.4.9. Offerte congiunte di servizi e/o prodotti.
 
 322.  Molti  operatori di telecomunicazioni promuovono lo sviluppo di offerte aggregate di servizi sui mercati al dettaglio di telefonia vocale.  L'articolo  67  del Codice sancisce che l'Autorita', qualora accerti, in esito alle analisi di mercato, la presenza di imprese che dispongono  di  notevole  forza di mercato, possa impedire che queste "accorpino in modo indebito i servizi offerti".
 
 323.  L'offerta  congiunta  di servizi non rappresenta a priori un ostacolo  alla  concorrenza e non pre-costituisce necessariamente una lesione  degli  interessi  del  consumatore  finale.  Il  bundling di servizi  e'  improprio  se  viene  utilizzato per far leva sul potere detenuto  nella  vendita  dei servizi di accesso e imporre condizioni eccessivamente  onerose  anche  nella vendita di altri beni oppure se cela pratiche predatone (finalizzate all'erosione di quote di mercato in  un  determinato  segmento). L'offerta congiunta potrebbe altresi' condurre   a  una  diminuzione  nella  trasparenza  delle  condizioni economiche   di  offerta.  D'altra  parte,  il  consumatore  potrebbe ricavare  utilita'  dall'acquisto  congiunto di beni, nella misura in cui  beneficia  di  migliori  condizioni economiche e di una maggiore facilita' di acquisizione dei servizi.
 
 324.  Considerati  i  rilevanti  effetti  sulla  concorrenza e sul benessere  del  consumatore  che derivano dall'attuazione di pratiche commerciali  basate  sull'offerta  congiunta  di servizi, l'Autorita' ritiene opportuno adottare ex-ante delle misure regolamentari volte a indirizzare  i  potenziali  problemi concorrenziali. Tra le possibili forme   di  intervento,  le  autorita'  di  regolamentazione  possono richiedere, inter alia: di giustificare in modo oggettivo la proposta di  bundle;  di  assicurare la trasparenza dell'offerta, imponendo la vendita  disaggregata  dei servizi; di rendere disponibili agli altri operatori  tutti gli elementi necessari alla fornitura del bundle; di rendere   disponibile   a  livello  wholesale  l'offerta  commerciale destinata  agli  utenti  finali; l'orientamento al costo dell'offerta economica relativa al bundle. Un altro obbligo potrebbe vertere sulla predisposizione di opportune verifiche (test di prezzo) finalizzate a prevenire,    nella   formazione   dei   prezzi   finali   da   parte dell'incumbent,  l'insorgenza di fenomeni di compressione dei margini a  scapito degli operatori concorrenti, garantendo a questi ultimi di competere   a   parita'  di  condizioni  economiche  con  l'operatore dominante sui mercati dei servizi finali.
 
 325. L'Autorita', considerati i potenziali problemi concorrenziali derivanti  dall'offerta  congiunta  di servizi e le diverse misure di regolamentazione  a  disposizione, ritiene opportuno imporre a carico dell'operatore dominante gli obblighi: a) di assicurare che i servizi non  siano aggregati in modo irragionevole; b) di rendere disponibile agli  utenti  finali  separatamente  ciascun  servizio che compone il pacchetto;  c) di consentire all'Autorita' le opportune verifiche dei test  di  prezzo  volte  ad  assicurare  che le condizioni economiche dell'offerta,  da un lato, permettano il recupero dei costi di rete e dei  costi  commerciali  da  parte  di Telecom Italia, e, dall'altro, siano replicabili a un operatore alternativo efficiente che opera nei medesimi mercati.
 
 17.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di consentire a Telecom  Italia  l'offerta  congiunta di diversi servizi purche' tali servizi  siano  aggregati  in  modo  ragionevole,  siano acquistabili separatamente   dall'utente   finale   e   le  condizioni  economiche dell'offerta  superino  le  opportune  verifiche  dei  test di prezzo predisposte dall'Autorita'?
 Osservazioni degli operatori
 
 326.  Telecom  Italia  condivide  l'impostazione  dell'Autorita' a condizione  che  vengano  definite  ex  ante:  (i)  le  modalita'  di applicazione  pratica  del  "criterio  di  ragionevolezza", e (ii) la metodologia  degli  eventuali  "test  di  prezzo" da applicare per le diverse  tipologie  di  clientela (GCA, P&MCA e CR) e di offerte (per adesione e negoziate).
 
 327.  Eutelia,  Tiscali  e  Wind,  nonche' Albacom, Atlanet, Colt, Tele2  e Welcome Italia, esprimono perplessita' "circa l'orientamento dell'Autorita'  di consentire a Telecom Italia l'offerta congiunta di diversi  servizi"  anche  laddove  tali servizi vengano "aggregati in modo ragionevole, siano acquistabili separatamente dall'utente finale e   le  condizioni  economiche  dell'offerta  superino  le  opportune verifiche   dei  test  di  prezzo  predisposti  dall'Autorita'".  Gli operatori   rilevano   che   tali  condizioni  sono  suscettibili  di interpretazione     arbitraria     (con    particolare    riferimento all'aggregazione  di servizi "in modo ragionevole") e lasciano quindi spazio  a  comportamenti da parte di Telecom Italia pericolosi per lo sviluppo  della  concorrenza".  A  loro  avviso,  "la  strumentazione attualmente  adottata  per  valutare  l'ammissibilita'  delle offerte congiunte  appare  lacunosa  alla  luce  dell'evoluzione prevista del mercato   e   richiede   un   aggiornamento  che  tenga  conto  delle caratteristiche  strutturali  del  mercato (in particolare in termini delle diversita' tra operatori alternativi e operatore incumbent)". I suddetti  operatori,  peraltro,  ritengono  carenti "gli strumenti in vigore   per   valutare  l'ammissibilita'  delle  offerte  congiunte. L'attuale struttura dei test di prezzo presenta delle evidenti lacune che  possono  assumere  una  criticita'  ancora  maggiore nell'ambito dell'evoluzione   previste   delle   offerte   in   bundling".   Cio' considerato,  le societa' richiedono "di confermare su Telecom Italia l'obbligo  di  non  praticare  offerte  congiunte  tra il servizio di accesso  voce  ed  altri prodotti/servizi regolamentati e non, sino a che  non  si  sara' concluso positivamente il procedimento ad hoc per meglio  valutare e precisare le modalita' di applicazione del test di prezzo  in  caso  di  offerte congiunte, incluse quelle che includono anche servizi non regolamentati".
 
 328.  Fastweb,  la  cui  analisi  in larga parte si sovrappone con quella  svolta  dagli  altri operatori alternativi a Telecom Italia e giunge alle medesime conclusioni, si sofferma altresi' sulle pratiche anticompetitive  che  l'impresa  dominante avrebbe modo di realizzare nel caso venisse rimosso il divieto di bundling.
 
 329.   Rita   e'   l'unico   operatore  che  condivide  pienamente l'orientamento dell'Autorita'.
 Valutazione dell'Autorita'
 
 330.  L'Autorita'  osserva  che l'impossibilita' per gli operatori alternativi  di proporre offerte congiunte per i servizi di accesso e i  servizi  di  traffico  contrasta  con  lo  sviluppo nel mercato di pacchetti  tariffari innovativi che commercializzano servizi diversi. Il  divieto posto a Telecom Italia di offrire offerte congiunte per i servizi di accesso e traffico concorre nella stessa direzione.
 
 331.   Tuttavia,  l'impossibilita'  tecnica  per  l'insieme  degli operatori alternativi di proporre offerte congiunte accesso-voce alla maggioranza   dei   consumatori  italiani  e  il  vincolo  di  natura regolamentare  imposto  a  Telecom Italia limitano la possibilita' di innovazione  in  materia  tariffaria  e  di  servizi  da  parte degli soggetti  attivi  nel mercato della telefonia fissa, con l'effetto di rallentare  il  dinamismo  e  l'innovazione nel mercato e di porre un vincolo alla massimizzazione del benessere sociale.
 
 332.  L'Autorita',  come  esposto  nel  documento di consultazione pubblica,  ritiene che l'offerta congiunta di servizi non rappresenti a   priori   un  ostacolo  alla  concorrenza  e  non  pre-costituisce necessariamente  una  lesione degli interessi del consumatore finale. Il  bundling di servizi e' improprio se viene utilizzato per far leva sul  potere  detenuto  nella vendita dei servizi di accesso e imporre condizioni  eccessivamente  onerose anche nella vendita di altri beni oppure  se cela pratiche predatone (finalizzate all'erosione di quote di  mercato in un determinato segmento). L'offerta congiunta potrebbe altresi'   condurre   a   una  diminuzione  nella  trasparenza  delle condizioni  economiche  di  offerta.  D'altra  parte,  il consumatore potrebbe  ricavare  utilita'  dall'acquisto  congiunto di beni, nella misura  in cui beneficia di migliori condizioni economiche (derivanti dall'economie  conseguite dal fornitore che, proponendo pacchetti, e' in  grado  di  evitare  la  duplicazione di alcune attivita) e di una maggiore facilita' di acquisizione dei servizi.
 
 333.  In  questo  quadro,  la  commercializzazione del servizio di rivendita   del   canone   all'ingrosso  permettera'  agli  operatori alternativi  di  Telecom  Italia che utilizzano il servizio CS/CPS di proporre offerte congiunte accesso-voce. Infatti, il WLR si configura come  un  servizio complementare a quello di selezione e preselezione del  vettore,  che consentira' di imprimere un significativo sviluppo della concorrenza nei mercati della telefonia fissa.
 
 334.  Tuttavia,  nel  momento  in  cui  gli  operatori alternativi avranno  la possibilita' di proporre offerte congiunte, i presupposti teorici  del  divieto  di  bundling  imposto  all'operatore dominante vengono     meno.     Pertanto,     contestualmente     all'effettiva commercializzazione  del  servizio  WLR,  l'Autorita'  avra'  modo di rimuovere il divieto di bundling posto in capo a Telecom Italia. Tale misura,  che  rappresenta  un  ulteriore  passo nella direzione della piena  liberalizzazione del settore, garantendo a tutti gli operatori uguali opportunita'.
 
 335.  Infine,  l'Autorita'  nota  che  la rimozione del divieto e' conforme  allo  spirito del nuovo quadro regolamentare che privilegia l'intervento sui mercati all'ingrosso.
 
 336.   Alla  luce  di  tali  considerazioni,  l'Autorita'  ritiene opportuno  consentire a Telecom Italia, una volta che il servizio del WLR  sara' effettivamente commercializzato, di offrire congiuntamente i  servizi di accesso, per i clienti residenziali e per i clienti non residenziali,  con  altri  servizi di telecomunicazione. Nel proporre offerte congiunte, Telecom Italia e' tenuta ad aggregare tali servizi in  modo  ragionevole, a garantire che i servizi oggetto dell'offerta congiunta  siano  acquistabili  separatamente  dall'utente finale e a garantire  la  non  predatorieta'  delle  offerte.  Pertanto, Telecom Italia    sottoporra'    le    condizioni   economiche   dell'offerta all'Autorita',  che verifichera' il rispetto dei suddetti vincoli: in particolare,  l'Autorita'  verifichera'  la  non  predatorieta' delle offerte  con  opportuni  test  di  prezzo  mentre  la  ragionevolezza dell'offerta sara' valutata sulla base della contiguita' merceologica dei  beni  aggregati e della loro appartenenza a mercati sottoposti a regolamentazione ex-ante.
 
 5. ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
 
 337. L'analisi di impatto regolamentare e' presentata all'allegato B  del  presente  provvedimento.  Alla  luce delle considerazioni ivi svolte, l'Autorita' ritiene che i benefici attesi dall'adozione delle misure in oggetto, con particolare riguardo all'utenza finale ed alla concorrenza, appaiono superiori ai costi per l'impresa interessata al presente  provvedimento,  essenzialmente riconducibili ai suoi minori ricavi.
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 (1) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
 (2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
 (3) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
 (4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
 (5)  In  GUCE  L  201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste
 direttive  deve  aggiungersi la direttiva della Commissione
 europea  sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
 di   comunicazione   elettronica   del  16  settembre  2002
 (2002/77/CE,  c.d.  "direttiva  concorrenza", in CUCE L 249
 del  17  settembre  2002,  pag.  21),  la  decisione  della
 Commissione  europea  del  29 luglio 2002 che istituisce il
 gruppo  dei  "Regolatori europei per le reti e i servizi di
 comunicazione  elettronica" (2002/627/CE, in CUCE L 200 del
 30  luglio  2002, pag. 38), come modificata dalla decisione
 della  Commissione n. 2004/641/CE del 14 settembre 2004, la
 decisione  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 7
 marzo  2002  relativa  ad un quadro normativo in materia di
 spettro  radio  nella  Comunita' europea (676/2002/CE, c.d.
 "decisione  spettro  radio",  in  CUCE  L 108 del 24 aprile
 2002,   pag.  1)  e  il  Regolamento  relativo  all'accesso
 disaggregato   alla   rete  locale  del  18  dicembre  2000
 (2887/2000/CE, in CUCE L 336 del 30 dicembre 2000, pag. 4).
 (6) In GUCE L 114 del 8 maggio 2003, pag. 45.
 (7) In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.
 (8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
 (9)  Pubblicato  nella  Gazzetta ufficiale della Repubblica
 italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
 il 16 settembre 2003.
 (10)  Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa n.
 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 ss.
 (11)  Da  effettuarsi,  in  ogni  caso,  ogni diciotto mesi
 (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).
 (12)  Delibera  del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e
 integrazioni   al   regolamento  concernente  l'accesso  ai
 documenti,   approvato   con   delibera   n.   217/01/CONS"
 pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
 (13)  Delibera  del  23 dicembre 2003, recante "Regolamento
 concernente   la   procedura   di   consultazione   di  cui
 all'articolo  11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
 259"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 Italiana   del   28  gennaio  2004,  n.  22  (14)  In  tale
 provvedimento,  l'Autorita'  ha  stabilito,  tra  le  altre
 disposizioni,  la  determinazione  dei  canoni  mensili  di
 abbonamento   al   servizio   telefonico,   delle   tariffe
 telefoniche   interurbane   e   delle  tariffe  telefoniche
 internazionali.  Inoltre,  tra  le  linee  di indirizzo, e'
 stata  prevista l'introduzione di strumenti per incentivare
 l'incremento  della  produttivita' dell'operatore dominante
 su  differenti  mercati  di  servizi  (accesso  e traffico)
 attraverso   la   costruzione  di  metodi  incentivanti  di
 controllo   dei   prezzi  (price  cap),  differenziati  per
 categorie di utenza e di servizio.
 (15) In tale delibera, l'Autorita' ha limitato il price cap
 ai   seguenti   servizi   di  telefonia  di  base  (paniere
 generale): a) attivazione e trasloco linea (PSTN, ISDN); b)
 abbonamento   al   servizio  telefonico  (PSTN,  ISDN);  c)
 telefonia  urbana;  d)  telefonia interurbana; e) telefonia
 internazionale.  Inoltre,  l'Autorita' ha fissato specifici
 sub cap per i seguenti servizi e categorie di clientela: a)
 clientela   residenziale  -  comprensivo  dei  servizi  del
 paniere generale; b) contributi di attivazione e/o trasloco
 linea  (PSTN  e  ISDN)  e  canoni mensili (PSTN e ISDN); c)
 telefonia urbana.
 (16)  L'Autorita'  ha  previsto  un'articolazione del nuovo
 meccanismo  di price cap su piu' panieri riducendo cosi' le
 possibilita'  di  sussidi  indebiti  tra  servizi  a minore
 effettivita'  concorrenziale  e quelli maggiormente esposti
 al  mercato.  I panieri individuati sono: a) il paniere dei
 servizi di accesso, che include i canoni di abbonamento e i
 contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN);
 b)  il  paniere  dei servizi a traffico commutato, composto
 dalle  chiamate  distrettuali  e  interdistrettuali;  c) il
 paniere  delle  chiamate fisso-mobile (per la sola quota di
 retention di Telecom Italia).
 (17)  Pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana del 27 giugno 2002, n. 153.
 (18) In particolare, le verifiche, effettuate mediante test
 di  prezzo  che  si  basano su dati di costo ricavati dalla
 contabilita' regolatoria e dall'Offerta di Interconnessione
 di   Riferimento,   hanno  la  finalita'  di  valutare  sia
 l'orientamento  al  costo  dei  prezzi  dei servizi offerti
 dall'operatore notificato, sia la replicabilita' di offerte
 analoghe da parte di un operatore concorrente efficiente.
 (19)  Causa  C-333/94  P  Tetra Pak/Commissione in Raccolta
 I-5951.
 (20)  Causa  C-27/76 United Brands/Commissione in Raccolta,
 1978, pp. 207 ss.
 (21)  Come  evidenziato  anche  nella Raccomandazione (par.
 4.2.1).
 (22) Paragrafo 56 delle Linee guida.
 (23) Cfr. paragrafo 75 delle Linee guida.
 (24)  Condizioni  generali di abbonamento, art. 3, comma 2:
 "Qualora  il  cliente receda dall'Abbonamento nel corso del
 primo  anno  di attivazione, sara' comunque tenuto a pagare
 il canone di abbonamento per l'intero anno."
 (25) Vedi la consultazione pubblica sul mercato dei servizi
 di   "Accesso   disaggregato   all'ingrosso  (ivi  compreso
 l'accesso  condiviso)  alle reti e sottoreti metalliche, ai
 fini  della  fornitura  di servizi a banda larga e vocali",
 pubblicato sul sito web dell'Autorita' il giorno 18 gennaio
 2004.
 (26)  In tale ambito l'Autorita' e' intervenuta anche sugli
 aspetti  sollevati  dall'operatore. Ad esempio, nell'ambito
 delle  analisi  dei  mercati  n.  11 e n.12, l'Autorita' ha
 ritenuto  utile  prevedere,  in  merito  alla  gestione dei
 clienti  multisede  e  multi-tecnologia, che Telecom Italia
 introduca  modalita' di attivazione sincronizzata tra tutte
 le  sedi  del  cliente  nonche'  la  gestione unificata dei
 guasti  e della fatturazione, indipendentemente dai servizi
 intermedi  impiegati  dall'operatore nelle singole sedi del
 cliente.
 (27)  Vedi anche la raccomandazione 417 del 25 maggio 2000,
 considerato  8:  "per  i  nuovi  operatori non risulterebbe
 economicamente valido duplicare nella sua interezza e in un
 lasso  di  tempo  ragionevole  l'infrastruttura  di accesso
 all'anello   locale   in  doppino  di  rame  dell'operatore
 storico".
 (28)  Per  le  reti di accesso in fibra ottica, il recupero
 degli  investimenti  e'  facilitata  dall'esistenza  di una
 numerosa clientela potenziale che domanda, oltre ai servizi
 telefonici   commutati,   anche   servizi   dati  e  video.
 L'incidenza  degli  investimenti sui costi unitari potrebbe
 essere  ragionevolmente  contenuta  non  solo  grazie  alle
 economie di scala conseguibili nella fornitura del servizio
 vocale, ma anche grazie allo sfruttamento delle economie di
 gamma  derivanti  dall'offerta  congiunta  di servizi voce,
 dati e video. Tale ragionamento e' attuale nelle principali
 aree  urbane italiane, sebbene le recenti innovazioni nella
 trasmissione dei video su adsl abbiano reso piu' incerta la
 redditivita' degli investimenti in fibra ottica.
 (29)  Si  rammenta  comunque  che la c.d. bolletta unica e'
 gia'  disponibile per tutti quegli utenti che accedono alla
 rete  telefonica  pubblica con linee acquisite in modalita'
 unbundling, e per tutti i clienti di Telecom Italia.
 (30)  L'Autorita'  segnala che, a giugno 2005, il numero di
 linee  in  unbundling  attivate dagli operatori alternativi
 era pari a 1.052.000.
 (31)  "Ai  sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre
 agli  operatori  di  accogliere  richieste  ragionevoli  di
 accesso  ed  autorizzare  l'uso  di determinati elementi di
 rete  e risorse correlate, in particolare qualora verifichi
 che  il  rifiuto  di concedere l'accesso o la previsione di
 termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente
 ostacolerebbero  lo sviluppo di una concorrenza sostenibile
 sul   mercato   al  dettaglio  e  sarebbero  contrari  agli
 interessi  dell'utente  finale.  Agli operatori puo' essere
 imposto,  tra  l'altro:...lett  d) di garantire determinati
 servizi   all'ingrosso   necessari  affinche'  terze  parti
 possano  formulare  offerte; ... . L'art. 45, richiamato al
 comma  1  dell'articolo  49  sancisce:  "Qualora,  in esito
 all'analisi  del  mercato  realizzata a norma dell'articolo
 19,   un'impresa   sia  designata  come  detentrice  di  un
 significativo  potere  di  mercato in un mercato specifico,
 l'Autorita'  impone,  in  funzione  delle  circostanze, gli
 obblighi  previsti agli articoli 46 (obbligo di trasparenza
 -  N.d.R),  47 (obbligo di non discriminazione - N.d.R), 48
 (obbligo  di separazione contabile - N.d.R), 49 (obbligo in
 materia  di accesso e di uso di determinate risorse di rete
 - N.d.R) e 50 (obbligo in materia di controllo dei prezzi e
 di contabilita' dei costi- N.d.R)".
 (32)   Vedi   Commission   for   communications  regulation
 (ComReg),  document  No.  04/94 del 1° settembre 2004, pag.
 56.
 |  |  |  | Allegato B ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 33/06/CONS
 
 ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
 
 ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
 
 L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare:
 
 a)  l'ambito dell'intervento regolamentare proposto, con particolare riferimento  alle  categorie  di soggetti coinvolti, sia direttamente sia indirettamente;
 b)  gli  obiettivi  generali  e  specifici  del  provvedimento,  sia immediati  sia  di  medio/lungo  periodo,  indicando  contestualmente l'orizzonte   temporale  in  cui  i  risultati  auspicati  dovrebbero realizzarsi;
 c)   la   metodologia  adottata  per  l'analisi  dell'impatto  della regolamentazione;
 d)  l'impatto  dell'intervento regolamentare sui destinatari diretti ed   indiretti,   inclusa  la  pubblica  amministrazione,  attraverso l'analisi delle categorie di costi e benefici economici e finanziari, nonche'  una  valutazione  dell'effettivo  rispetto  del principio di proporzionalita'.
 
 A. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI INTERVENTO; DESTINATARI INDIRETTI E DIRETTI
 
 A.1 Ambito oggettivo di intervento
 
 L'ambito  di  intervento  oggettivo  e'  identificato dai due mercati rilevanti oggetto della presente analisi, ovvero il mercato nazionale al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa  per  clienti  residenziali e il mercato nazionale al dettaglio dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali.
 
 A.2 Ambito soggettivo di intervento
 
 L'Autorita'  ha  individuato i potenziali problemi concorrenziali nel mercato  dell'accesso  alla  rete  telefonica  pubblica in postazione fissa  per  clienti residenziali e nel mercato dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali. Tali   problemi   potenziali   sono   costituiti   da   comportamenti anticoncorrenziali che l'operatore detentore di una notevole forza di mercato  potrebbe  attuare  al  fine di perseguire l'estensione della dominanza  in  mercati  verticalmente  integrati,  l'estensione della dominanza  in  mercati  orizzontalmente  integrati, l'esercizio della dominanza sul singolo mercato.
 
 Considerata  la  natura  dei  potenziali  problemi  concorrenziali  e constatato   che   i   rimedi   nei   mercati  all'ingrosso  (accesso disaggregato alla rete metallica e, in misura marginale, i servizi di selezione e preselezione del vettore) sono necessari ma insufficienti ad  assicurare  condizioni concorrenziali nei mercati dell'accesso al dettaglio,    l'Autorita'   ha   ritenuto   di   dovere   intervenire simultaneamente  a  livello  wholesale,  per promuovere ulteriormente l'apertura  della  rete  di  accesso all'utilizzo di altre imprese (e sviluppare  cosi'  la concorrenza tra operatori), e a livello retail, per  garantire  il  controllo  delle condizioni economiche e tecniche imposte   dall'operatore  dominante  agli  utenti  finali  (cosi'  da salvaguardare il benessere del consumatore).
 
 In particolare, a livello wholesale, l'Autorita' ha imposto in capo a Telecom  Italia  l'obbligo  di offrire, nelle aree in cui il servizio all'ingrosso  di  accesso  disaggregato  alla  rete  metallica non e' sviluppato,  il  servizio di rivendita del canone all'ingrosso (WLR), ai  sensi  della  normativa  in  materia  di  accesso  e  di  uso  di determinate  risorse  di  rete  (art.  49, comma 1, del Codice), e ha previsto  che,  nel fornire tale servizio, deve rispettare i seguenti obblighi:
 a) obbligo di trasparenza (ex art. 46 del Codice);
 b) obbligo di non discriminazione (ex art. 47 del Codice);
 c)  obbligo  di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi (ex art. 50 del Codice);
 d) obbligo di separazione contabile (ex art.48 del Codice).
 
 A  livello retail, al fine di tutelare gli utenti finali, l'Autorita' ha imposto, ai sensi dell'art. 67 del Codice, i seguenti obblighi:
 a) obbligo di controllo dei prezzi praticati ai clienti residenziali e non residenziali;
 b)  obbligo  di  non  privilegiare  ingiustamente determinati utenti finali;
 c) obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti.
 
 Pertanto,   l'ambito  di  intervento  soggettivo  e'  costituito  dai destinatari   diretti   e   indiretti   delle   misure  regolamentari introdotte.
 
 I  destinatari  diretti  dell'insieme  degli  obblighi  imposti  sono molteplici.  I  piu' importanti sono rappresentati dai clienti finali residenziali  e  non  residenziali  che  usufruiscono  dei servizi di accesso  alla  rete  telefonica  pubblica  in  postazione  fissa  per effettuare  e/o  ricevere  chiamate  telefoniche  e servizi correlati quali  il  servizio  di  fac-simile  e  di  trasmissione  dati.  Tali soggetti,  in  seguito  all'introduzione  delle  misure regolamentari proposte,  beneficiano  del  controllo  delle condizioni economiche e della possibilita' di scegliere tra una piu' vasta gamma di operatori per l'acquisizione dei servizi di accesso.
 
 Ad  essi  devono  essere  aggiunti  gli utenti che attualmente non si avvalgono  di  servizi  di  accesso  alla rete telefonica pubblica in postazione  fissa,  ma che in seguito alla riduzione dei prezzi reali praticati sul mercato dei servizi di accesso per clienti residenziali in  virtu'  del  presente  provvedimento, decideranno di avvalersi di tali  servizi  in quanto commercializzati ad un livello inferiore del loro prezzo di riserva.
 
 Tra  i  destinatari  diretti  rientrano anche le imprese presenti nel mercato  al  dettaglio  dei  servizi  di accesso alla rete telefonica pubblica,  ovvero  gli  operatori di comunicazione che dispongono, in toto o in parte, di una rete di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa.
 
 Tra  i destinatari indiretti rientrano, nella misura in cui l'insieme degli  obblighi  imposti  a  livello wholesale promuove ulteriormente l'apertura  della  rete  di  accesso  all'utilizzo di altri operatori (sviluppando  cosi'  la concorrenza), le imprese presenti nei mercati al   dettaglio   dei  servizi  telefonici  per  le  chiamate  locali, nazionali,  internazionali  e per le chiamate destinate verso clienti della  rete  mobile,  che  non  dispongono  di  una infrastruttura di accesso  installata  sull'intero  territorio nazionale atta a offrire servizi   di   accesso   per   clienti  residenziali  e  clienti  non residenziali.  Tali  imprese, grazie all'introduzione dell'obbligo di fornitura  del  servizio di rivendita del canone all'ingrosso in capo all'operatore  notificato  nelle  aree  in  cui  l'unbundling  non e' sviluppato,  beneficeranno  della possibilita' di entrare nel mercato dell'accesso. Ovviamente, la rimozione delle barriere all'entrata nel mercato conseguita con l'introduzione del WLR potrebbe favorire anche la  costituzione e l'ingresso di imprese attualmente non presenti nel mercato dei servizi di telecomunicazione.
 
 B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
 
 B.1 Obiettivi generali di breve-medio periodo
 
 Il  provvedimento  oggetto  di  questa analisi persegue gli obiettivi stabiliti  dal  nuovo  quadro regolamentare e recepiti nel Codice. In particolare, l'Autorita' (ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Codice) promuove  "la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati: a)  assicurando  che  gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo  beneficio  sul  piano  della  scelta,  del  prezzo  e  della qualita';   b)   garantendo  che  non  abbiano  luogo  distorsioni  e restrizioni   della   concorrenza  nel  settore  delle  comunicazioni elettroniche;  c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in  materia  di  infrastrutture  e  promuovendo  l'innovazione  e  lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica ...".
 
 Inoltre,  l'art.  13, comma 6, impone all'Autorita' di promuovere gli interessi dei cittadini e di garantire la tutela dei consumatori.
 
 Peraltro,  l'Autorita'  e'  chiamata a verificare che ogni correttivo imposto  sia  compatibile  con  il  "principio  di proporzionalita'", ovvero  che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza  accertata  e  sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali   perseguiti   con   l'azione   regolamentare   di   cui all'articolo  8  della  direttiva  Quadro  e agli articoli 4 e 13 del Codice;  tale principio e' ripreso dalle Linee guida (paragrafi 117 e 118).
 
 B.2 Obiettivi specifici di breve-medio periodo
 
 Tra gli obiettivi specifici degli interventi regolamentari previsti a livello  retail  nell'ambito  del  presente  provvedimento,  vi e' il controllo  dei  prezzi  dei  servizi destinati ai consumatori, ovvero impedire  che  l'operatore  notificato applichi condizioni economiche sproporzionate  nei  mercati al dettaglio dei servizi di accesso alla rete   telefonica   pubblica   in   postazione   fissa,  per  clienti residenziali  e  per  clienti  non  residenziali. L'imposizione di un controllo  dei  prezzi  all'impresa  notificata, attuato adottando il meccanismo  pluriennale  di  controllo  basato sulla fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei panieri di consumi   dei   servizi  di  accesso  in  esame  (price  cap),  viene considerato  la  modalita'  piu' efficace e al contempo meno invasiva per garantire ai consumatori finali prezzi congrui.
 
 Tra gli obiettivi specifici degli interventi regolamentari previsti a livello  wholesale  nell'ambito  del presente provvedimento, vi e' la riduzione  delle  barriere  all'ingresso nei mercati al dettaglio dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, per clienti residenziali e per clienti non residenziali. La riduzione delle barriere all'ingresso, attuata imponendo all'impresa notificata la  fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso nelle aree  in  cui  l'unbundling  non  e' sviluppato, viene considerata il primo  passo  necessario  affinche'  i  concorrenti possano procedere lungo  la  cosiddetta  scala  delle  dotazioni  infrastrutturali  per giungere   a  livelli  di  infrastrutturazione  sempre  maggiori.  La modulazione  dell'obbligo  in  ragione  del  grado  di  sviluppo  del servizio  di  accesso  disaggregato  alla rete locale assicura che il servizio   di  rivendita  del  canone  all'ingrosso  non  risulti  in contrapposizione  all'unbundling,  nel  senso  che non ne ostacoli lo sviluppo,  scoraggiando  gli  investimenti  da  parte degli operatori alternativi.  In altri termini, l'Autorita' contempera l'obiettivo di sviluppare   una   concorrenza  tra  operatori  infrastrutturati  con l'obiettivo  di non scoraggiare comunque altre forme di competizione, basate sulla concorrenza di prezzo e la rivendita dei servizi.
 
 C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA
 
 Metodologia impiegata per l'analisi dell'impatto regolamentare
 
 La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e' volta  all'individuazione  dei  benefici  e  dei  costi  derivanti ai destinatari  diretti  e indiretti delle misure regolamentari previste per   il  mercato  dell'accesso  alla  rete  telefonica  pubblica  in postazione   fissa   per   clienti  residenziali  e  per  il  mercato dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali.
 
 Le  tecniche  di  calcolo  utilizzate per questo tipo di analisi sono solitamente  di tipo statistico e vengono condotte mediante l'analisi di   alcuni  indicatori  in  grado  di  evidenziare  l'impatto  della regolamentazione.
 
 In taluni casi, i benefici netti derivanti dalla misura regolamentare sono  identificabili  in  ragione  degli effetti competitivi generati dall'incremento  dell'offerta  di  servizi,  ma non quantificabili in quanto  la  numerosita' dei soggetti economici coinvolti e' elevata e le informazioni circa i benefici ad essi derivanti sono difficilmente reperibili.
 
 Il  mercato oggetto di analisi e' caratterizzato da una situazione di sostanziale  monopolio  di fatto nel quale un unico operatore detiene quote  di  mercato,  nella  fornitura  di  servizi  di accesso sia ai clienti  residenziali  sia ai clienti non residenziali, ben superiori al  90%.  La  fornitura  al  dettaglio dei servizi di accesso dipende dalla  disponibilita'  della rete di accesso, la cui duplicazione non e'  praticabile,  nel  breve  e medio periodo, sull'intero territorio nazionale  per  via degli onerosi costi fissi iniziali. Tuttavia, gli operatori  di  telecomunicazione  hanno  costruito in alcune zone del Paese  reti  di  accesso  in  modalita'  unbundling,  determinando le condizioni  per  un  intervento regolamentare differenziato a seconda del  grado  di sviluppo dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.  L'analisi  dell'impatto  regolamentare  e'  pertanto volta a quantificare  e  qualificare  il  benessere sociale in una situazione monopolistica.
 
 D. IMPATTO DELL'INTERVENTO REGOLAMENTARE
 
 D.1 Impatto sulla pubblica amministrazione
 
 Il   provvedimento   ha   un   impatto   indiretto   sulla   pubblica amministrazione  in  qualita'  di utente finale di servizi di accesso offerti  attraverso  la rete di distribuzione in rame. Non si ritiene che  il  provvedimento  abbia  un  impatto  specifico  sulla pubblica amministrazione  rispetto  agli  altri  utenti  finali  presenti  nei mercati al dettaglio delle comunicazioni elettroniche.
 
 D.2 Impatto sui destinatari diretti e indiretti
 
 L'impatto  della  misura  regolamentare  sui  destinatari  diretti e' determinabile  in  modo  puntuale  nel mercato dell'accesso alla rete telefonica  pubblica  in  postazione fissa per clienti residenziali e nel  mercato dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa  per  clienti  non  residenziali.  A  fine 2004, Telecom Italia forniva  collegamenti  di  accesso  a  circa 17, 5 milioni di clienti residenziali  e  a  oltre  6  milioni di clienti non residenziali. Il valore  del  paniere  dei  servizi  di  accesso  alla rete telefonica pubblica   in   postazione   fissa  fornisce  da  un  lato  i  ricavi all'ingrosso  dell'operatore  detentore  di  significativo  potere di mercato e dall'altro la spesa sostenuta dalla domanda.
 
 In  applicazione  degli  obblighi  previsti  dagli  artt. 49 e 50 del Codice,  la  misura  regolamentare  proposta prevede la fornitura dei servizi   di   accesso   a  clienti  residenziali  e  a  clienti  non residenziali  a  predefinite condizioni tecniche nonche' a condizioni economiche  soggette al controllo pluriennale dei prezzi (price cap). I  prezzi  dell'operatore  dominante  per la fornitura dei servizi di accesso  destinati a clienti non residenziali, in virtu' del cap pari a  IPC-0,  potrebbero  incrementare,  nel  periodo di efficacia della misura,  in  termini  nominali  e rimanere immutati in termini reali, mentre  i  prezzi  dell'operatore  dominante per i servizi di accesso destinati  a  clienti  residenziali,  in virtu' del cap fissato nella misura  di  IPC-IPC,  potranno  al  massimo, nel periodo di efficacia della  misura,  rimanere  immutati  in  termini  nominali  e dovranno diminuire   in  termini  reali.  In  base  ai  dati  di  contabilita' regolatoria,  tali  vincoli  non  compromettono la redditivita' delle attivita'   in   esame,   ma  raggiungono  lo  scopo  di  tutelare  i consumatori.   Infatti,   in  assenza  dei  vincoli  alla  variazione percentuale  dei  prezzi,  Telecom Italia avrebbe modo di estrarre le rendite  derivanti dalle posizioni di assoluto controllo detenute nei mercati in esame, imponendo prezzi eccessivi ai consumatori.
 
 Un altro beneficio derivante dal nuovo quadro regolamentare delineato nel  presente  provvedimento  e'  connesso all'imposizione, in capo a Telecom  Italia,  dell'obbligo  di  non  accorpare in modo indebito i servizi  offerti.  In  virtu'  di  questo  obbligo,  viene rimosso il divieto   per   Telecom  Italia  di  vendere  i  servizi  di  accesso congiuntamente   ad   altri  servizi.  Tale  provvedimento  mette  il consumatore  nelle  condizioni  di beneficiare di migliori condizioni economiche  (derivanti  dall'economie  conseguite  dal fornitore che, proponendo  pacchetti,  e'  in  grado  di  evitare la duplicazione di alcune  attivita)  e  di  una  maggiore facilita' di acquisizione dei servizi.  Allo  stesso  tempo, considerati i limiti imposti a Telecom Italia  nella  proposizione  delle  offerte congiunte (l'operatore e' tenuto ad aggregare tali servizi in modo ragionevole, a garantire che i   servizi   oggetto   dell'offerta   congiunta  siano  acquistabili separatamente   dall'utente  finale  e  a  sottoporre  le  condizioni economiche   dell'offerta   all'Autorita',   che   verifichera',  con opportuni  test  di  prezzo, la non predatorieta' e la ragionevolezza dell'offerta), tale obbligo garantira' gli operatori concorrenti, nei confronti  dell'eventuale adozione di pratiche predatorie da parte di Telecom Italia.
 
 L'analisi costi benefici dell'intervento regolamentare deve tenere in considerazione  anche  gli  effetti  sui destinatari finali derivanti dall'introduzione  degli  obblighi  in  materia  di  accesso e uso di determinate  risorse di rete nelle aree in cui il servizio di accesso disaggregato non e' sviluppato.
 
 A  seguito  dell'introduzione  dell'obbligo di fornitura del servizio del  canone all'ingrosso, in primo luogo, molti utenti finali avranno modo di conseguire dei risparmi nei costi di transazione: al momento, gli  utenti  che  hanno  stipulato  un  contratto  con  gli operatori concorrenti  per  la  fornitura  del  servizio  di CPS, continuano ad acquistare i servizi di accesso da Telecom Italia e quindi pagano due bollette  (quella  di  Telecom  Italia,  relativa al canone, e quella dell'operatore   alternativo,   relativa   ai  servizi  di  traffico) generando  una duplicazione dei costi transattivi. Con l'introduzione del  WLR,  i  consumatori  avranno  modo di pagare un'unica bolletta, qualora  ritenessero  di  aderire  all'offerta dei servizi di accesso degli  operatori  alternativi  basata  sull'acquisto  della  linea in modalita' WLR (1).
 
 Il  benessere  dei  consumatori,  in  secondo luogo, e' positivamente influenzato  della possibilita' di scegliere tra una piu' vasta gamma di operatori per l'acquisizione dei servizi di accesso. Al momento, i clienti finali scelgono, di fatto, tra tre operatori alternativi, uno dei  quali  ha  predisposto offerte commerciali esclusivamente per il mercato   dell'accesso   dei  clienti  non  residenziali.  A  seguito dell'introduzione  del WLR e' lecito ritenere che molte delle imprese presenti  nei  mercati  al  dettaglio  dei  servizi telefonici per le chiamate   locali,   nazionali,  internazionali  e  per  le  chiamate destinate  verso clienti della rete mobile, che non sono proprietarie di  infrastrutture di accesso in tutto il (o in parte del) territorio nazionale,  decideranno,  rispettivamente,  di entrare nel mercato in esame  o  di  ampliare la copertura geografica dei servizi di accesso offerti. A sostegno della menzionata argomentazione, l'Autorita' nota che,  tra  gli  operatori  intervenuti in risposta alla consultazione pubblica  e  favorevoli  all'introduzione  del WLR, 8 attualmente non offrono servizi di accesso e 2 offrono servizi di accesso solo su una parte del territorio.
 
 In  terzo  luogo,  i consumatori finali potrebbero beneficiare, oltre dei  vantaggi  summenzionati,  di  una  riduzione  dei  prezzi finali indotta  dalla  maggiore  competizione nella fornitura dei servizi di accesso.
 
 La  possibilita'  di  fatturare  i  servizi  di accesso e di traffico dovrebbe  rappresentare  un vantaggio non solo per il consumatore, ma anche  per gli operatori concorrenti di Telecom Italia. Innanzitutto, l'operatore  che  dispone  sia  dell'WLR che della CS/CPS sara' nelle condizioni  di  assumere il controllo dell'intera filiera produttiva. Inoltre,  la  bolletta  unica  dovrebbe  permettere  all'operatore di stabilizzare   il   rapporto   contrattuale   con  il  cliente  (c.d. fidelizzazione del cliente) e di diminuire i tassi di defezione (c.d. churn  rate)  (2).  Infine,  il  WLR  consente  agli  operatori  meno infrastrutturati  (e  anche alle imprese non presenti nel mercato dei servizi  di  telecomunicazione) l'entrata nel mercato dell'accesso al dettaglio   senza   dover  realizzare  i  considerevoli  investimenti necessari  per l'unbundling: di conseguenza, gli investimenti avranno un grado di rischio relativamente contenuto.
 
 A fronte dei vantaggi di cui godono i destinatari diretti e indiretti dell'intervento  regolamentare  declinato nel presente provvedimento, l'Autorita'    ha    valutato    attentamente   i   costi   derivanti dall'implementazione del WLR. Tali costi, pur considerevoli in valore assoluto,  sono comunque notevolmente inferiori al valore complessivo dei  panieri  dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione  fissa,  e  del  tutto  ragionevoli considerati i benefici prodotti dall'implementazione del WLR.
 
 In  conclusione,  sulla  base  dell'analisi  dei costi e dei benefici derivanti dall'attuazione del nuovo quadro regolamentare previsto per il  mercato  al dettaglio dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica  destinato  ai  clienti  residenziali  e  per  il mercato al dettaglio  dei  servizi  di  accesso  alla  rete  telefonica pubblica destinato  ai  clienti  non  residenziali,  l'Autorita'  ritiene  che l'intervento proposto nel presente provvedimento sia in linea con gli obiettivi   previsti   dal   Codice  (promozione  della  concorrenza, dell'innovazione  e dello sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, nonche' tutela del consumatore finale).
 
 D.3 Proporzionalita' delle misure
 
 L'Autorita' osserva che l'insieme dei rimedi proposti nell'ambito del presente  provvedimento  sono  proporzionati, ovvero che gli obblighi siano  giustificati alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con  l'azione  regolamentare (come visto in precedenza) e sono basati sulla natura della restrizione della concorrenza accertata.
 
 Con riferimento alla natura della restrizione accertata, gli obblighi a livello wholesale, ovvero l'obbligo di fornitura del WLR nelle zone in cui non e' sviluppato l'unbundling, indirizzano specificatamente i problemi  legati  all'insufficiente  grado di concorrenza riscontrati nei  mercati al dettaglio dell'accesso, particolarmente marcati nelle zone  in  cui non sono disponibili i servizi di accesso disaggregato. Tale  obbligo promuove ulteriormente l'apertura della rete di accesso di   Telecom   Italia  all'utilizzo  di  altre  imprese,  si  applica esclusivamente  ai  servizi  oggetto  della  presente  analisi  e  e' peraltro  necessario  in  quanto  l'accesso  disaggregato  alla  rete locale,  pur  rappresentando un utile strumento regolamentare, non e' sufficiente  a  consentire, nel breve periodo, un sostanziale accesso alla  rete  da  parte  degli  operatori alternativi e a promuovere la concorrenza  nei mercati dei servizi di accesso destinati agli utenti finali:  cio'  e'  vero  soprattutto in virtu' del fatto che 1'ULL e' effettivamente  disponibile  solo  in parte del territorio nazionale. Pertanto,   la   fornitura  del  WLR  nelle  zone  in  cui  l'accesso disaggregato alla rete locale non e' sviluppato rappresenta la misura piu'  efficace e al contempo meno invasiva per promuovere lo sviluppo della  concorrenza  tra  operatori nei mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica per clienti residenziali e non residenziali.
 
 Per quanto riguarda i problemi concorrenziali a livello retail (inter alia,   l'applicazione   di  condizioni  economiche  e  di  fornitura sproporzionate  e  discriminatorie  nel  trattamento  della clientela finale),  il  controllo  dei  prezzi realizzato con il meccanismo del price  cap  nella  misura  indicata  risulta  proporzionato in quanto impedisce la formazione di prezzi ingiustificatamente elevati, lascia un  congruo  margine  di  flessibilita' all'operatore incumbent, e si applica  esclusivamente  ai  servizi  oggetto della presente analisi. Inoltre, i costi di attuazione di tale obbligo sono molto contenuti e sicuramente  inferiori ai benefici che ne scaturiscono. Analogamente, l'obbligo   di  non  privilegiare  ingiustamente  determinati  utenti risulta  proporzionato  in quanto, nel perseguire uno degli obiettivi del  Codice,  si  applica  esclusivamente  ai  servizi  oggetto della presente analisi e ha costi di attuazione molto contenuti.
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 (1)  Si  rammenta  che  la  c.d.  bolletta  unica  e'  gia'
 disponibile  per tutti quegli utenti che accedono alla rete
 telefonica   pubblica  con  linee  acquisite  in  modalita'
 unbundling, e per tutti i clienti di Telecom Italia.
 (2) Cfr. nota precedente.
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