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| Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 2 febbraio 2006, n. 31 |  | Disciplina  del  riscontro  diagnostico  sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  I lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa  apparente  e  i  feti deceduti anch'essi senza causa apparente dopo   la  venticinquesima  settimana  di  gestazione  devono  essere prontamente  sottoposti  con  il  consenso  di  entrambi i genitori a riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri autorizzati secondo i criteri  individuati  nell'articolo  2, a cui sono inviati gli organi prelevati.  Le  informazioni  relative alla gravidanza, allo sviluppo fetale  e al parto e, nel caso di sindrome della morte improvvisa del lattante  (SIDS), alle situazioni ambientali e familiari in cui si e' verificato  il  decesso,  raccolte  con un'indagine familiare, devono essere  accuratamente  registrate  e  vagliate,  per il completamento diagnostico  e per finalita' scientifiche, dall'ostetrico-ginecologo, dal  neonatologo,  dal pediatra curanti e dall'anatomo patologo sulla base dei protocolli internazionali.
 2. Il riscontro diagnostico di cui al comma 1 e' effettuato secondo il   protocollo   diagnostico   predisposto   dalla   prima  cattedra dell'Istituto  di  anatomia patologica dell'Universita' di Milano. Il suddetto  protocollo,  per  essere applicabile, deve essere approvato dal Ministero della salute.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I criteri per l'autorizzazione dei centri di cui all'articolo 1 sono  definiti,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 2.  Entro  centottanta  giorni  dall'adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni provvedono ad individuare, sul loro territorio, i centri  scientifici,  di  carattere universitario od ospedaliero, che svolgono  la  funzione  di  centri  di  riferimento  per il riscontro diagnostico   dei   lattanti  deceduti  improvvisamente  senza  causa apparente  entro  un  anno  di  vita  e dei feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione.
 3.  Per  l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 31.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I risultati delle indagini svolte ai sensi dell'articolo 1 sono comunicati  dai  centri autorizzati alla prima cattedra dell'Istituto di  anatomia  patologica dell'Universita' di Milano che, nel rispetto delle   regole  sul  trattamento  dei  dati  personali,  provvede  ad istituire  una  banca  dati  nazionale  e  a trasmettere i dati cosi' raccolti  alla regione competente per territorio, ai medici curanti e ai parenti delle vittime.
 2.  Per  l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Le  autorita'  sanitarie  nazionali  e  regionali  provvedono, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio:
 a) a  promuovere  campagne  di sensibilizzazione e di prevenzione per  garantire una corretta informazione sulle problematiche connesse alla SIDS e ai casi di morte del feto senza causa apparente;
 b) a  predisporre appositi programmi di ricerca multidisciplinari che  comprendano  lo  studio dei casi sul piano anamnestico, clinico, laboratoristico, anatomo patologico, istologico.
 2.  Il  Ministero  della  salute, in collaborazione con le societa' scientifiche  interessate  e con le associazioni dei genitori, previa intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare le linee guida per la prevenzione della SIDS.
 3. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di  cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e   successive  modificazioni,  provvede  affinche'  ogni  ostetrico, ginecologo, pediatra, neonatologo, anatomo patologo, istologo, medico di  base  e  personale  infermieristico consegua crediti formativi in materia di SIDS.
 4. Al fine di garantire una migliore assistenza ai nuclei familiari colpiti da casi di SIDS o di morte del feto senza causa apparente, le regioni   possono  prevedere  progetti  di  sostegno  psicologico  ai familiari   delle  vittime,  anche  facilitando  i  contatti  con  le associazioni delle famiglie toccate da esperienze analoghe.
 5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Si riportano il testo degli articoli 16-bis e 16-ter
 del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
 della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
 della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421),  pubblicato  nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 305 del
 30 dicembre 1992:
 «Art.  16-bis  (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
 presente   decreto,   la   formazione   continua  comprende
 l'aggiornamento  professionale  e la formazione permanente.
 L'aggiornamento  professionale e' l'attivita' successiva al
 corso  di  diploma,  laurea,  specializzazione,  formazione
 complementare,  formazione  specifica in medicina generale,
 diretta   ad   adeguare   per   tutto   l'arco  della  vita
 professionale  le  conoscenze  professionali. La formazione
 permanente  comprende le attivita' finalizzate a migliorare
 le   competenze   e   le   abilita'  cliniche,  tecniche  e
 manageriali  e  i comportamenti degli operatori sanitari al
 progresso  scientifico  e  tecnologico  con  l'obiettivo di
 garantire    efficacia,    appropriatezza,   sicurezza   ed
 efficienza  alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
 nazionale.
 2.  La  formazione  continua  consiste  in attivita' di
 qualificazione    specifica    per    i   diversi   profili
 professionali,   attraverso   la  partecipazione  a  corsi,
 convegni,  seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
 private  accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
 soggiorni  di  studio  e  la partecipazione a studi clinici
 controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
 di  sviluppo.  La  formazione continua di cui al comma 1 e'
 sviluppata  sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
 in   misura   prevalente,  in  programmi  finalizzati  agli
 obiettivi  prioritari  del  Piano sanitario nazionale e del
 Piano   sanitario   regionale  nelle  forme  e  secondo  le
 modalita'   indicate  dalla  commissione  di  cui  all'art.
 16-ter.».
 «Art.  16-ter  (Commissione nazionale per la formazione
 continua).  - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da
 emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
 vigore  del  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
 nominata   una  Commissione  nazionale  per  la  formazione
 continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e'
 presieduta  dal  Ministro  della  salute  ed e' composta da
 quattro  vicepresidenti,  di  cui uno nominato dal Ministro
 della    salute,    uno   dal   Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della  ricerca,  uno  dalla Conferenza
 permanente  dei  Presidenti  delle regioni e delle province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, uno rappresentato dal
 presidente  della  Federazione  nazionale  degli ordini dei
 medici   chirurghi   e   degli   odontolatri,   nonche'  da
 venticinque membri, di cui due designati dal Ministro della
 salute,  due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
 e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica,
 uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro
 per  gli  affari regionali, sei dalla Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  della
 Conferenza  permanente dei presidenti delle regioni e delle
 province  autonome,  due  dalla Federazione nazionale degli
 ordini  dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla
 Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  farmacisti, uno
 dalla   Federazione   nazionale  degli  ordini  dei  medici
 veterinari,  uno  dalla  Federazione  nazionale dei collegi
 infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
 d'infanzia,  uno  dalla  Federazione  nazionale dei collegi
 delle  ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni
 dell'area  della  riabilitazione  di  cui  all'art. 2 della
 legge  10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle
 professioni  dell'area  tecnico-sanitaria di cui all'art. 3
 della  citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni
 delle   professioni  dell'area  della  prevenzione  di  cui
 all'art.  4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
 Federazione  nazionale  degli ordini dei biologi, uno dalla
 Federazione  nazionale  degli  ordini degli psicologi e uno
 dalla  Federazione  nazionale degli ordini dei chimici. Con
 il  medesimo  decreto  sono  disciplinate  le  modalita' di
 consultazione  delle categorie professionali interessate in
 ordine alle materie di competenza della Commissione.
 2.  La  Commissione  di  cui  al comma 1 definisce, con
 programmazione  pluriennale,  sentita  la  Conferenza per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento   e   Bolzano   nonche'   gli  ordini  e  i  collegi
 professionali   interessati,  gli  obiettivi  formativi  di
 interesse   nazionale,  con  particolare  riferimento  alla
 elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
 relativi  percorsi  diagnostico-terapeutici. La Commissione
 definisce   i   crediti   formativi   che   devono   essere
 complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
 arco  di  tempo,  gli  indirizzi  per la organizzazione dei
 programmi  di  formazione  predisposti  a livello regionale
 nonche'  i  criteri e gli strumenti per il riconoscimento e
 la  valutazione  delle esperienze formative. La Commissione
 definisce  altresi'  i requisiti per l'accreditamento delle
 societa'  scientifiche  nonche'  dei  soggetti  pubblici  e
 privati  che  svolgono  attivita'  formative e procede alla
 verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
 3.   Le   regioni,   prevedendo  appropriate  forme  di
 partecipazione  degli  ordini  e dei collegi professionali,
 provvedono  alla  programmazione  e alla organizzazione dei
 programmi  regionali per la formazione continua, concorrono
 alla  individuazione degli obiettivi formativi di interesse
 nazionale  di  cui  al  comma  2,  elaborano  gli obiettivi
 formativi  di  specifico interesse regionale, accreditano i
 progetti  di  formazione  di  rilievo  regionale  secondo i
 criteri  di  cui  al  comma 2. Le regioni predispongono una
 relazione   annuale   sulle   attivita'  formative  svolte,
 trasmessa  alla  Commissione  nazionale,  anche  al fine di
 garantire  il  monitoraggio  dello  stato di attuazione dei
 programmi regionali di formazione continua.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Agli  oneri  derivanti dagli articoli 2 e 3, pari a 67.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 2 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 396):
 Presentato  dal  sen.  Calderoli  ed  altri il 5 luglio
 2001.
 Assegnato  alla  12ª  commissione (Igiene e sanita), in
 sede   referente,  il  23  agosto  2001  con  parere  delle
 commissioni  1ª, 2ª, 5ª, 7ª e parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato  dalla 12ª commissione, in sede referente, il
 20 giugno 2002; 3, 9, 11, 30 luglio 2002; 27 maggio 2003.
 Assegnato  nuovamente  alla  12ª  commissione,  in sede
 deliberante, il 24 giugno 2003 con parere delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante ed
 approvato il 29 luglio 2003.
 Camera dei deputati (atto n. 4248):
 Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
 sede  referente,  il  4  settembre  2003  con  pareri delle
 commissioni  I,  II, V, VII e parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato  dalla  XII  commissione  il 22 ottobre 2003;
 4-11  novembre  2003;  2  dicembre 2003; 27 gennaio 2004; 3
 febbraio  2004;  20 aprile  2004; 11 maggio 2004; 16 giugno
 2004.
 Relazione  presentata  il  13  settembre  2004 (atto n.
 4248-A-relatore on. Ercole).
 Esaminato  in  aula il 7 e 9 febbraio 2005 e approvato,
 con modificazioni, il 10 febbraio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 396-B):
 Assegnato  alla  12ª  commissione (Igiene e sanita), in
 sede  deliberante,  il  24  febbraio  2005 con pareri delle
 commissioni  1ª, 2ª, 5ª, 7ª e parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato  dalla  12ª  commissione,  il  2 marzo 2005 e
 approvato con modificazioni il 20 dicembre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 4248-B):
 Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
 sede  legislativa, in data 12 gennaio 2006 con pareri delle
 commissioni V e VII.
 Esaminato  dalla  XII  commissione il 17 gennaio 2006 e
 approvato il 18 gennaio 2006.
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