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| Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI |  | PROVVEDIMENTO 1 febbraio 2006 |  | Disposizioni   in   materia   di   comunicazione  politica,  messaggi autogestiti  e  informazione  della  concessionaria  pubblica nonche' tribune  elettorali  per  le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile  2006.  (Disposizioni  approvate  dalla  Commissione  nella seduta del 1° febbraio 2006). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
 Premesso che  nei  giorni  9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica:
 a) visti,  quanto  alla  potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
 b) visti,  quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse forze  politiche  nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche' alla tutela delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni televisive,  l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1  della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della  vigente  Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997 e 11 marzo 2003;
 c) viste,    quanto    alla    disciplina    delle   trasmissioni radiotelevisive  in  periodo  elettorale e le relative potesta' della Commissione,  la  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, e le successive modificazioni;   nonche',   per   l'illustrazione   delle   fasi  del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
 d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
 e) visti,  quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato  della Repubblica, il decreto del Presidente della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
 f) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
 Dispone nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa' concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di seguito:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
 1.  Le  disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne  per  le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.
 2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni  elettorali  regionali,  amministrative o referendarie, saranno   applicate   le   disposizioni  di  attuazione  della  legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
 |  |  |  | Art. 2. Tipologia della programmazione RAI
 in periodo elettorale
 1.   Nel   periodo   di  vigenza  del  presente  provvedimento,  la programmazione   radiotelevisiva   nazionale   della   RAI  ha  luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
 a) la  comunicazione  politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge  22 febbraio  2000,  n.  28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio,  interviste  ed  ogni  altra  forma  che consenta il raffronto  tra  soggetti politici aventi diritto a norma dell'art. 3. Essa  si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla   Commissione,  di  cui  agli  articoli 9  e  12  del  presente provvedimento,  nonche'  le conferenze-stampa di cui all'art. 10 e le conferenze-dibattito di cui all'art. 11, e con le eventuali ulteriori trasmissioni  televisive  e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;
 b) i  messaggi  politici  autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della  legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalita' di cui all'art. 5;
 c) l'informazione   e'  assicurata  mediante  i  notiziari  ed  i relativi   approfondimenti,   purche'  la  loro  responsabilita'  sia ricondotta  a  quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai  sensi  dell'art.  10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 6;
 d) in  tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di  evidente  rilevanza  politica  ed  elettorale  ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
 |  |  |  | Art. 3. Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione
 nazionale autonomamente disposte dalla RAI
 1.  Nel  periodo  di  vigenza  del  presente  provvedimento  la RAI programma   trasmissioni   di  comunicazione  politica  a  diffusione nazionale.
 2.  Nelle  trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione  delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
 a) nei  confronti  delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
 b) nei  confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla  lettera  a),  che  hanno  eletto  con proprio simbolo almeno un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo;
 c) nei  confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle  lettere a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante  nel  Parlamento  nazionale  e che sono oggettivamente riferibili  ad  una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
 d) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei Deputati e del Gruppo   Misto   del   Senato  della  Repubblica,  i  cui  Presidenti individuano  d'intesa  fra  loro, secondo criteri che contemperino le esigenze  di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche  diverse  da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.
 3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, i tempi sono ripartiti per l'80%  e  in  modo  paritario ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), e per il 20% agli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 2,  lettere  b),  c) e d) in proporzione alla consistenza di ciascuna forza  politica nelle assemblee di riferimento, a partire da un tempo minimo  di  presenza fissato in tre minuti, assegnato alla componente meno consistente del Gruppo Misto.
 4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la presentazione  delle  candidature  e la mezzanotte del secondo giorno precedente  la  data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
 a) alle  liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali  da  interessare  almeno  un  quarto  del  totale  degli elettori   e   alle  relative  coalizioni,  secondo  quanto  previsto dall'art. 14 bis, comma 3, secondo periodo del dcereto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra  gli  altri,  da almeno due liste presentate in piu' di un quarto delle  circoscrizioni elettorali sia della Camera, sia del Senato, di cui  almeno  una lista sia compresa fra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a);
 b) le  liste  riferite  a  minoranze  linguistiche, eventualmente presentate  anche  in  una  sola circoscrizione hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nella regione in cui e' presente la minoranza linguistica stessa.
 5.  Nelle  trasmissioni  di  cui  agli  articoli 5  e  9,  il tempo disponibile  e'  riservato  per  il  50% alle liste e per il 50% alle coalizioni  di  cui  al  comma  4, lettera a); il tempo relativo alle liste  e' a sua volta riservato per il 50% alle liste concorrenti per l'elezione  della  Camera  e  per  il  50%  a  quelle concorrenti per l'elezione  del  Senato;  tanto  il  tempo  riservato alle coalizioni quanto   quello  riservato  alle  liste  e'  ripartito  con  criterio paritario  fra  tutti  i  soggetti  concorrenti:  i tempi assegnati a ciascuna  coalizione  sono da esse ripartiti fra le liste componenti, tenendo presente i principi stabiliti all'art. 9;
 6.   In   rapporto   al  numero  dei  partecipanti  ed  agli  spazi disponibili,  il  principio  delle  pari  opportunita' tra gli aventi diritto  puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,  anche  nell'ambito  di  un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi'   possibile   realizzare   trasmissioni  anche  mediante  la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
 7.  In  ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione  politica  nei  confronti  dei soggetti politici aventi diritto  deve  essere  effettuata  su  base  settimanale,  garantendo l'applicazione  dei  principi  di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
 8.  Le  trasmissioni  di  cui al presente articolo sono sospese nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2006.
 9.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo  deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 |  |  |  | Art. 4. Disciplina relativa ai titolari
 di cariche politico-istituzionali
 1.  Durante  il  periodo  di  vigenza  della  presente  delibera, i candidati  alle  elezioni  e  gli  esponenti  dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti,  per  il  ruolo  che  ricoprono  o hanno ricoperto nelle istituzioni  nell'ultimo  anno, possono partecipare alle trasmissioni della  concessionaria  pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalita'   previste   per  i  rappresentanti  delle  liste  e  delle coalizioni.
 |  |  |  | Art. 5. Messaggi autogestiti
 1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  ed  all'art.  2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento;
 2. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera,  la  RAI  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni   ed   alla  Commissione,  il  numero  giornaliero  dei contenitori  destinati  ai  messaggi  autogestiti  di cui all'art. 4, comma  3,  della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28,  nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire  piu'  di  una  fascia  oraria. La comunicazione della RAI e' valutata  dalla  Commissione  con le modalita' di cui all'art. 14 del presente provvedimento.
 3.  Gli  spazi  per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art.  3,  comma  4,  lettera  a),  secondo  i  principi stabiliti all'art.  3,  comma  5,  i  quali  ne  beneficiano  a seguito di loro specifica   richiesta  presentata  alla  RAI  entro  i  sette  giorni successivi  allo  scadere  dell'ultimo  termine  per la presentazione delle  candidature.  In  tale  richiesta  e'  indicata  la  durata di ciascuno  dei  messaggi  richiesti  ed  e' specificato se ed in quale misura  il  richiedente  intende  avvalersi  delle strutture tecniche della  RAI,  ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in  proprio,  purche'  con  tecniche  e standard equivalenti a quelli abituali  della  RAI.  I  messaggi prodotti con il contributo tecnico della  RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivo  e  radiofonico  predisposti  dalla  RAI nella sua sede di Roma.
 4.  Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 3, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
 5.  Per  quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si   applicano   le  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della  legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 6.  La RAI provvede a comunicare i recapiti dell'ufficio competente e il responsabile del procedimento.
 |  |  |  | Art. 6. Informazione
 1.  Nel  periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi  dalla  RAI  ed  i  relativi  programmi di approfondimento si conformano   con   particolare  rigore  all'obiettivo  di  assicurare all'elettorato  la  piu'  ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle  modalita'  di  svolgimento della competizione elettorale, e ai criteri     di    tutela    del    pluralismo,    dell'imparzialita', dell'indipendenza,  della  obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche.
 2.  I  direttori  responsabili  dei  programmi  di  cui al presente articolo,  nonche' i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera  particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino  anche  indirettamente situazioni di vantaggio per alcune delle  liste e delle coalizioni concorrenti, considerando non solo le presenze  e  le  posizioni  di  candidati e esponenti politici, ma le posizioni  di  contenuto  politico espresse da soggetti e persone non direttamente    partecipanti   alla   competizione   elettorale.   In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione   di   poter  attribuire,  in  base  alla  conduzione  del programma,  specifici  orientamenti  politici  ai  conduttori  o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso  ingiustificato  di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.
 3.  I  programmi  di  approfondimento  informativo, qualora in essi assuma  carattere  rilevante  l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilita'   di   espressione   delle  diverse  coalizioni  di  cui all'articolo  3, comma 4, lettera a) e complessivamente ad assicurare l'equilibrata   presenza   dei  soggetti  politici  concorrenti  alle elezioni,  sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste  concorrenti, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera.
 4.   La   RAI   comunica   alla  Commissione  il  calendario  delle trasmissioni di cui al presente articolo.
 |  |  |  | Art. 7. Programmi dell'Accesso
 1.  I  programmi  nazionali  e  regionali dell'accesso sono sospesi dalla  data  di  convocazione  dei  comizi  elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.
 |  |  |  | Art. 8. Illustrazione delle modalita' di voto
 e presentazione delle liste
 1.  A  far  luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente   delibera,   la  RAI  predispone  e  trasmette  una  scheda televisiva  e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per  la  presentazione  delle  candidature  e la sottoscrizione delle liste.  Nei  trenta  giorni  precedenti  il  voto la RAI predispone e trasmette  altresi'  una  scheda  televisiva  e  una  radiofonica che illustrano  le  principali  caratteristiche  delle elezioni politiche previste  per  il  9  e 10 aprile 2006 con particolare riferimento al sistema  elettorale  ed  alle  modalita' di espressione del voto, ivi comprese  le  speciali  modalita'  di  voto previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
 2.  Le  schede  o  i  programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi  anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune,  prevedendo  la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
 |  |  |  | Art. 9. Tribune elettorali
 1.  In  riferimento  alle  elezioni  politiche  previste per il 9 e 10 aprile 2006 la RAI organizza e trasmette in orari di buon ascolto, preferibilmente  prima  o  dopo  i  principali  telegiornali, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con  la  formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra  tre  e  sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando   comunque  di  assicurare  un  rapporto  equilibrato  fra  i rappresentanti di coalizioni diverse.
 2.   Alle   tribune   di   cui   al  presente  articolo,  trasmesse anteriormente  allo  spirare  del  termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici  individuati  all'art.  3, comma 2, secondo quanto stabilito all'art. 3 comma 3.
 3.   Alle   tribune   di   cui   al  presente  articolo,  trasmesse successivamente  allo  spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici  individuati aventi diritto secondo quanto previsto all'art. 3 comma 4, lettera a).
 4.  Alle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
 5.  Alle  coalizioni,  nel  loro  complesso,  e' assegnato un tempo uguale  a quello complessivamente riservato alle liste, ulteriormente ripartito,   su   base   paritaria,  per  ciascuna  delle  coalizioni concorrenti,  e  suddiviso  in  un  ciclo  di  tribune,  comunque non superiore a dieci, della durata non superiore a 45 minuti ciascuna.
 6.  Alle  tribune  elettorali  di  coalizione  prendono  parte  due esponenti  di forze politiche diverse per ciascuna coalizione. Nessun esponente   puo'   partecipare  a  piu'  della  meta'  delle  tribune elettorali   spettanti  alla  relativa  coalizione  e  nessuna  forza politica  puo'  essere  presente, con propri esponenti, in piu' della meta'  delle  tribune  medesime.  E'  possibile  derogare al predetto limite  qualora  il numero di liste componenti una coalizione non sia tale  da  coprire,  su  questa  base,  il  numero di presenze ad essa spettanti nelle tribune elettorali.
 7.  Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.
 8.  La  ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo' proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
 9.    L'organizzazione   e   la   conduzione   delle   trasmissioni radiofoniche,  tenendo  conto  della  specificita'  del  mezzo,  deve tuttavia   conformarsi   quanto   piu   possibile  alle  trasmissioni televisive.  L'orario  delle  trasmissioni  e' determinato in modo da garantire  in  linea  di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
 10. Tutte  le  tribune  sono  trasmesse di regola in diretta, salvo diverso  accordo  tra  tutti  i  partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed  avviene  contestualmente  per tutti i soggetti che prendono parte alla  trasmissione.  Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il   conduttore  ha  l'obbligo,  all'inizio  della  trasmissione,  di dichiarare che si tratta di una registrazione.
 11.   L'eventuale   rinuncia   di  un  soggetto  avente  diritto  a partecipare  alle  tribune  non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi,  anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento   del   tempo   loro   spettante.   Nelle  trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.
 12. La  ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle  indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
 13.Le   ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  tribune  sono delegate  alla  Direzione  delle  tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che   ne   viene  fatta  richiesta.  Si  applicano  in  proposito  le disposizioni dell'art. 14.
 |  |  |  | Art. 10. Conferenza-stampa
 dei rappresentanti nazionali di lista
 1.  La  RAI  predispone  e  trasmette,  negli  ultimi dodici giorni precedenti  il  voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'art. 9, una conferenza-stampa  per  ciascuna delle liste di cui all'art. 3, comma 4, lettera a).
 2.  A  ciascuna  conferenza-stampa  prende  parte il rappresentante nazionale della lista, il quale puo' delegare altre persone anche non candidate. Non si applica la lettera b) dell'art. 3, comma 4.
 3.  Ciascuna  conferenza-stampa ha la durata di trenta minuti ed e' trasmessa  tra  le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia  trasmessa piu' di una conferenza- stampa, le trasmissioni devono essere  consecutive.  A ciascuna conferenza stampa prendono parte tre giornalisti, non appartenenti alla RAI. Il rappresentante della lista partecipante   alla  conferenza  stampa  propone  un  elenco  di  tre giornalisti  di  tre testate diverse dal quale e' estratto a sorte un giornalista.  Gli  altri  due giornalisti sono scelti dalla Direzione delle  tribune  e  dei  servizi  parlamentari della RAI. La Direzione delle  tribune  e  dei  Servizi parlamentari della RAI sottopone alla Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  entro  dieci  giorni dalla data della prima conferenza-stampa  l'elenco  dei giornalisti e ne attende la ratifica ed  entro  una  settimana  dalla data di ciascuna conferenza-stampa i nomi  dei  giornalisti  invitati.  Il  Presidente,  su parere unanime dell'Ufficio  di  Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, puo' disporre la sostituzione di uno o piu' giornalisti.
 4.  Le conferenze-stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso  accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione e' effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono  parte  alla  trasmissione.  Qualora  le  tribune  non siano riprese  in  diretta,  il  conduttore  ha  l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
 5.  L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa e' determinato secondo il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento Nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime  le  conferenze  dei soggetti attualmente non rappresentati. In caso  di  pari  rappresentanti  si procede per sorteggio. Il ciclo di conferenze   stampa   si  conclude  con  una  conferenza  stampa  del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 |  |  |  | Art. 11. Conferenze-dibattito dei rappresentanti
 delle coalizioni nazionali
 1.  La  RAI  predispone e trasmette, nelle ultime quattro settimane precedenti  il  voto,  negli  abituali  programmi  di approfondimento informativo  di  cui  all'art.  6,  in  aggiunta  alle tribune di cui all'art.  9 e alle conferenze-stampa di cui all'art. 10, una serie di conferenze-dibattito   cui   partecipano   i   rappresentanti   delle coalizioni  di  liste  collegate, di cui all'art. 3, comma 4, lettera a).
 2.  I  rappresentanti  della  coalizione,  al  fine  di  consentire l'equilibrata e completa informazione sui componenti della coalizione stessa,  sono individuati dalla coalizione e comunicati dal suo capo. In ogni caso, la prima e l'ultima conferenza-dibattito sono riservate ai  confronti fra i capi delle coalizioni, individuati secondo quanto previsto  dall'art.  14 bis, comma 3, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
 3.    A    ciascuna    conferenza-dibattito   prendono   parte   in contraddittorio, secondo le modalita' di cui al comma 4, un esponente per ciascuna coalizione.
 4.  Ciascuna  conferenza  dibattito  ha la durata di circa un'ora e quindici  ed  e'  trasmessa  tra  le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, possibilmente  in  date  diverse da quelle delle conferenze-stampa di cui all'art. 10 e comunque in orari non coincidenti. Ad essa prendono parte  due  giornalisti. Ciascun capo di coalizione partecipante alla conferenza  dibattito  propone  un  elenco  di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale e' estratto a sorte un giornalista.
 5.  La  conferenza-dibattito, moderata da un giornalista della RAI, che  deve garantire il rigoroso rispetto dei tempi, si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio e correttezza e  la parita' dei tempi a disposizione dei capi coalizione. Gli altri giornalisti  presenti  pongono  domande,  rivolte  ad entrambi i capi coalizione, della durata non superiore a 30 secondi.
 6.  Le  conferenze-dibattito  sono  trasmesse in diretta, la RAI e' tenuta  a  consentirne  la trasmissione, anche in contemporanea, alle emittenti   private   che  lo  richiedano,  purche'  si  impegnino  a trasmettere   integralmente   il   ciclo  delle  conferenze-dibattito previste.
 7. La formazione delle coppie di intervistati, qualora i capi delle coalizioni  aventi  diritto  siano  piu'  di  due, e' determinata per sorteggio.  Il  calendario  delle trasmissioni e' proposto dalla RAI, fatta  salva  la  possibilita'  del  Presidente  della Commissione di chiederne  la  modifica su conforme parere dell'Ufficio di presidenza integrato  dai  rappresentanti  dei  gruppi,  in modo da far svolgere nelle  date  piu' vicine alla votazione le conferenze dibattito tra i capi delle coalizioni che fanno riferimento ai gruppi parlamentari di maggior consistenza nel Parlamento nazionale uscente.
 8.  Il numero di conferenze dibattito e' di cinque se le coalizioni aventi  diritto  sono  pari a due. Qualora il numero delle coalizioni aventi  diritto  fossero  superiori  a  due,  ciascuna  coalizione ha comunque diritto ad almeno tre conferenze dibattito con ciascun altra coalizione.
 |  |  |  | Art. 12. Trasmissioni per la circoscrizione estero
 1.  A  far  luogo  almeno dal quinto giorno dall'approvazione della seguente  delibera,  la  Direzione  di  Rai  Intemational, sentita la Direzione tribune e Servizi parlamentari, nel rispetto della missione editoriale  assegnatagli  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni   Stato-Rai  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 luglio 1997 e decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002),  predispone  una  scheda televisiva che sara' trasmessa da Rai International  e  da Rai Uno e il cui testo sara' pubblicato sul sito web  della  RAI,  e  una  scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali  di  Radio  Uno  e  nelle  trasmissioni  per  gli  italiani all'estero,   che   illustrano   gli   adempimenti  previsti  per  la presentazione  delle liste nella circoscrizione estero. Con le stesse modalita',  nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero sono predisposte e trasmesse una  scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche  delle  elezioni  per  il  rinnovo  della  Camera dei deputati  ed il Senato della Repubblica previste per il 9 e 10 aprile con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalita' di espressione del voto nella circoscrizione estero.
 2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i  programmi  di  approfondimento  diffusi da Rai International e dai canali  nazionali  della  RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura   nell'assicurare   un'informazione  articolata  e  completa  ai cittadini  che  votano  nella  circoscrizione  estero  sul  dibattito politico,   sulle   modalita'   di   espressione   del   voto   nella circoscrizione   estero  e  sulle  modalita'  di  partecipazione  dei cittadini   di  italiani  residenti  all'estero  alla  vita  politica nazionale.  Allo stesso scopo, Rai International realizza e trasmette nello   stesso   periodo  un'apposita  programmazione,  che  si  deve informare   rigorosamente   alle   disposizioni   e  ai  criteri  per l'informazione stabiliti dall'art. 6.
 3.  La  Direzione  di Rai International, sentita la Direzione delle tribune  e  dei  Servizi  parlamentari,  realizza  almeno una tribuna elettorale   televisiva   e   una   radiofonica  per  ciascuna  delle ripartizioni  della circoscrizione estero di cui al comma 1 dell'art. 6  della  legge  27 dicembre  2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti  delle  liste che presentano candidati alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, nelle forme e con le modalita' previste  dall'art.  9. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalita' idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive,  esse sono trasmesse da Rai International e replicate con collocazioni  in  palinsesto  tali  da  garantire  la visione di piu' repliche,  in  orari  di  buon  ascolto  su  tutta  la superficie dei territori   delle  ripartizioni  alle  quali  si  riferisce  ciascuna tribuna.  Le  Tribune elettorali riferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto comma 1  dell'articolo  6 della legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO.
 4.  Al  fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la  possibilita'  di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva  in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di  cui  agli  articoli 9,  10  e  11,  siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i  soggetti  politici  aventi  diritto,  ed  assicura  che  le stesse trasmissioni,  in  particolare  quelle  di cui agli articoli 10 e 11, siano per quanto possibile collocate in palinsesto su RAIUNO.
 5.  Nei  trenta  giorni  precedenti il primo giorno previsto per le votazioni  nella  circoscrizione estero, la Direzione delle tribune e dei  Servizi  parlamentari predisporra' una striscia quotidiana della durata  di quindici minuti sulla campagna elettorale, con particolare riferimento    alla    campagna    condotta   dai   candidati   della circoscrizione. Questa trasmissione andra' in onda su RAIUNO e su Rai International.
 |  |  |  | Art. 13. Trasmissioni per i non udenti
 1.  Nel  periodo  successivo  alla presentazione delle liste la RAI cura  la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei  programmi  delle  liste  e  delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.
 2.  I  messaggi  autogestiti  di  cui  all'art.  5  possono  essere organizzati,  su  richiesta  della  forza  politica  interessata, con modalita'  che  ne  consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
 |  |  |  | Art. 14. Comunicazioni e consultazione della Commissione
 1.  I  calendari  delle Tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono  preventivamente  trasmessi  alla  Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
 2.  Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di  Presidenza,  tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per  l'attuazione  della  presente delibera, in particolare valutando gli  atti  di  cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 |  |  |  | Art. 15. Responsabilita' del Consiglio d'Amministrazione
 e del Direttore generale
 1.  Il  Consiglio  d'Amministrazione ed il Direttore generale della RAI  sono  impegnati,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
 2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli  indirizzi  della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 Roma, 1° febbraio 2006
 Il Presidente: Gentiloni Silveri
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