| 
| Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 3 febbraio 2006 |  | Disposizioni   di   attuazione   della   disciplina   in  materia  di comunicazione   politica   e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di informazione  relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006. (Deliberazione n. 29/06/CSP). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del 1° febbraio  2006  ed  in  particolare  nella  sua  prosecuzione  del 3 febbraio 2006;
 Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
 Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali  e  referendarie  e  per  la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
 Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che  emana  il  Codice  di  autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
 Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,   concernente   «testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per l'elezione della Camera dei deputati», e successive modificazioni;
 Visto  il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «testo  unico  delle  leggi  recanti  norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;
 Visti  la  legge  27 dicembre  2001,  n.  459,  recante  «Norme per l'esercizio  del  diritto  di  voto  dei cittadini italiani residenti all'estero»  e il regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
 Vista  la  legge  21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche alle norme  per  l'elezione  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;
 Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione  dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
 Vista  la  delibera  n.  22/06/CSP  del  1° febbraio  2006, recante «Disposizioni  applicative  delle  norme  e  dei  principi vigenti in materia  di  comunicazione  politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;
 Rilevato  che  nei  giorni  9  e  10 aprile  2006  avranno luogo le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
 Udita  la  relazione  dei  Commissari,  Giancarlo Innocenzi Botti e Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Finalita' e ambito di applicazione
 1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28, come modificata dalla legge 6 novembre  2003,  n.  313,  in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi  di  informazione,  si  riferiscono  alle  consultazioni per le elezioni  della  Camera  dei  deputati  e del Senato della Repubblica fissate  per  i  giorni 9 e 10 aprile 2006 e si applicano su tutto il territorio  nazionale  nei  confronti  delle emittenti che esercitano l'attivita'  di  radiodiffusione  televisiva e sonora privata e della stampa  quotidiana  e  periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno  effetto  dalla  data  di  indizione dei comizi per le elezioni della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
 |  |  |  | Art. 2. Soggetti politici
 1. Ai  fini  del  presente  Capo  I,  in  applicazione  della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:
 I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
 a) le  forze  politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
 b) le  forze  politiche,  diverse da quelle di cui alla lettera a),  che  siano  presenti  con almeno un rappresentante al Parlamento europeo;
 c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel  Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle  minoranze  linguistiche  indicate  dall'art.  2,  della  legge 15 dicembre 1999, n. 482;
 II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
 a) le  liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali  da  interessare  almeno  un  quarto  del  totale  degli elettori  e le relative coalizioni, secondo quanto previsto dall'art. 14-bis,  comma  3,  secondo  periodo del decreto del Presidente della Repubblica  30 marzo  1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli  altri, da almeno due liste presentate in piu' di un quarto delle circoscrizioni  elettorali  sia  della Camera, sia del Senato, di cui almeno  una  lista  sia  compresa fra i soggetti di cui al precedente punto I, lettera a);
 b) le  liste politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.
 |  |  |  | Art. 3. Riparto degli spazi di comunicazione politica
 1.  Ai  fini  del  presente  Capo  I,  in  applicazione della legge 22 febbraio  2000,  n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore  del  presente  provvedimento  e  la  data  di  chiusura delle campagne  elettorali,  gli  spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica  nazionale  privata  dedica  alla  comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
 a) nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di convocazione dei comizi  elettorali  e la data di presentazione delle candidature, per l'ottanta  per  cento  e in modo paritario tra i soggetti politici di cui  all'art.  2,  comma  1,  punto I), lettera a), e per il restante venti  per  cento,  ai  soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettere b) e c) in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento;
 b) nel  periodo  intercorrente tra la data di presentazione delle candidature  e  quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario,  per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui all'art.  2,  comma  1, punto II), lettera a). Il tempo relativo alle liste  e'  ripartito  a meta' tra le liste concorrenti per l'elezione della  Camera  e  per  l'altra  meta'  tra  le  liste concorrenti per l'elezione  al  Senato.  Sia  il  tempo riservato alle coalizioni che quello  riservato  alle liste e' ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a ciascuna coalizione sono  da  esse ripartiti fra le liste componenti, in modo che nessuna forza  politica  puo'  essere presente, con propri esponenti, in piu' della  meta'  delle  trasmissioni,  salvo  che  il  numero  di  liste componenti  una  coalizione  sia  tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad essa spettanti.
 2.  L'eventuale  assenza  di  un  soggetto  politico non pregiudica l'intervento   nelle   trasmissioni  degli  altri  soggetti,  ma  non determina  un  aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso  della  trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
 3.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti televisive  nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore   7  e  le  ore  24  e  dalle  emittenti  radiofoniche  nazionali all'interno  della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno  successivo,  in modo da garantire l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti politici, oltre che  nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati   almeno  sette  giorni  prima,  anche  a  mezzo  telefax, all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni.  Le eventuali variazioni  dei  predetti  calendari  sono tempestivamente comunicate all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni. Ove possibile, tali  trasmissioni  sono  diffuse  con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
 4.  E'  possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai   partecipanti,   assicurando,   comunque,  imparzialita'  e  pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
 5.   Ai   programmi   di  comunicazione  politica  sui  temi  della consultazione  elettorale  di  cui  all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino candidate  in  altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali competizioni  non  e'  comunque  consentito,  nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
 6.  Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilita'  di una specifica testata, sono sospese nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2006.
 |  |  |  | Art. 4. Conferenze-dibattito dei rappresentanti
 delle coalizioni nazionali
 1.  Le  emittenti  televisive  nazionali  private hanno facolta' di trasmettere, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, negli abituali  programmi di approfondimento informativo di cui all'art. 9, in  aggiunta  ai  programmi di cui al precedente art. 3, una serie di conferenze-dibattito   a   cui  partecipano,  in  contraddittorio,  i rappresentanti delle coalizioni di liste collegate di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera a).
 2.  Per  tutto  quanto  attiene alla struttura, all'organizzazione, alle  modalita' di svolgimento e al numero e ai soggetti partecipanti si  rinvia  alle  disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per  le  conferenze-dibattito  dei  rappresentanti  delle  coalizioni nazionali   trasmesse  dalla  concessionaria  del  servizio  pubblico generale radiotelevisivo.
 3.  Un  giornalista  scelto  dall'emittente  televisiva  modera  la conferenza-dibattito  con  modalita' analoghe a quelle previste dalle disposizioni  della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui al precedente comma 2.
 4.  Le  emittenti  televisive  nazionali private possono, altresi', richiedere   alla   concessionaria  del  servizio  pubblico  generale radiotelevisivo     di     trasmettere     in     contemporanea    le conferenze-dibattito   diffuse  in  diretta  dalla  Rai,  purche'  si impegnino    a    trasmettere    integralmente    il    ciclo   delle conferenze-dibattito previste.
 |  |  |  | Art. 5. Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
 1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale, le emittenti   radiofoniche   e  televisive  nazionali  private  possono trasmettere  messaggi  politici  autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
 |  |  |  | Art. 6. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici
 autogestiti a titolo gratuito
 1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  emittenti  di  cui  all'art.  5,  comma 1, osservano le seguenti   modalita',   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita'  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
 b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 c)  i  messaggi  non  possono  interrompere  altri programmi, ne' essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente  a  partire  dalla  prima:  prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;
 d)  i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 e)  ciascun  messaggio  puo'  essere  trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
 f)  nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
 g)  ogni  messaggio  reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.
 |  |  |  | Art. 7. Comunicazioni delle emittenti nazionali
 e dei soggetti politici
 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del  presente provvedimento, le emittenti di cui all'art. 6, comma 1, che  intendono  trasmettere  messaggi  politici  autogestiti a titolo gratuito:
 a)  rendono  pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato  l'emittente  nazionale  informa  i  soggetti politici che presso  la  sua  sede,  di  cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento, che  puo'  essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare  il  modello  MAG/1/EN,  reso  disponibile  nel  sito  web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
 b)  inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  il  documento  di  cui alla lettera a), nonche' possibilmente  con  almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva   del   documento   stesso  con  riguardo  al  numero  dei contenitori  e  alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile  nel  predetto  sito  web  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 2.  A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano  alle emittenti e alla stessa  Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i  relativi  recapiti, la durata dei messaggi, nonche' dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione.  A  tale fine, puo' anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN,  reso  disponibile nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 |  |  |  | Art. 8. Sorteggio e collocazione dei messaggi
 politici autogestiti a titolo gratuito
 1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
 2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata  secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
 |  |  |  | Art. 9. Programmi di informazione trasmessi
 sulle emittenti nazionali
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento  e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di   garantire   la   parita'   di  trattamento,  l'obiettivita',  la correttezza   e   la   completezza,   l'equita'   e   la   lealta'  e l'imparzialita' dell'informazione e la pluralita' dei punti di vista, e  di  assicurare  all'elettorato  la  piu'  ampia  informazione  sui soggetti,   sui   temi   e   sulle  modalita'  di  svolgimento  della competizione  elettorale,  tenuto  conto  del  servizio  di interesse generale  dell'attivita' di informazione radiotelevisiva, i programmi di  informazione  trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali   private,   riconducibili   alla  responsabilita'  di  una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
 a)  la  presenza  di  candidati, esponenti di partiti e movimenti politici,  membri  del  Governo,  delle giunte e consigli regionali e degli  enti locali e' ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare  la  completezza  e  l'imparzialita'  dell'informazione su fatti  od  eventi  di  interesse  giornalistico legati all'attualita' della cronaca ed evitando un uso ingiustificato delle riprese;
 b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone   indicate   alla   lettera   a),   questioni  relative  alla competizione  elettorale,  le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati  nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo,  anche  con  riferimento  alle pari opportunita' tra i due sessi,  evitando  sproporzioni  nelle  cronache e nelle riprese delle persone  indicate  alla  lettera  a).  Resta salva per l'emittente la liberta'  di  commento  e  di  critica che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione,  salvaguardi  comunque  il  rispetto delle persone;
 c)  fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei  programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di  maggiore  ascolto,  qualora  in  essi  assuma carattere rilevante l'esposizione  di  opinioni  e  valutazioni  politiche, anche su temi programmatici  della  campagna elettorale, dovranno essere garantiti, su  base  paritaria, l'accesso e la possibilita' di espressione delle coalizioni  e  complessivamente  assicurata, nel corso della campagna elettorale,  la  presenza  equilibrata  dei  soggetti politici di cui all'art.  2,  in  forma  di  equilibrato  contraddittorio,  sia tra i rappresentanti  delle  coalizioni  sia  tra gli esponenti delle liste concorrenti,  nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera;
 d)  le  emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare  all'Autorita',  con  cadenza  settimanale,  il calendario delle trasmissioni di cui alla precedente lettera c) e all'art. 4.
 2.  In  tutte  le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione  politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e dai programmi  di  informazione  e'  vietata  la  presenza  di candidati, esponenti  di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte  e  consigli  regionali e degli enti locali nei termini e alle condizioni  di  cui  al  comma  1 del presente articolo e non possono essere  trattati  temi  di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardano vicende o fatti personali di personaggi politici.
 3.  Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma  1,  in  qualunque trasmissione  radiotelevisiva,  diversa  da  quelle  di comunicazione politica  e  dai  messaggi  politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
 4.  Direttori  dei  programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi  ad  un  comportamento  corretto  ed  imparziale,  anche in rapporto  alle  modalita' di partecipazione e selezione del pubblico, tale  da  non  influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.
 5.  Correttezza  ed  imparzialita'  devono  essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque   soggetto   anche   non   direttamente  partecipante  alla competizione elettorale.
 6.  Nelle  trasmissioni  di  cui  al  presente  articolo  non  sono consentiti  interventi  video  o  audio  in diretta non preannunciati all'inizio delle medesime.
 |  |  |  | Art. 10. Illustrazione delle modalita' di voto
 1.   Nei   trenta   giorni   precedenti   il   voto   le  emittenti radiotelevisive    nazionali   private   illustrano   le   principali caratteristiche  delle  elezioni  politiche previste per i giorni 9 e 10 aprile  2006  con  particolare riferimento al sistema elettorale e alle  modalita'  di  espressione  del  voto  ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', e per i malati intrasportabili.
 |  |  |  | Art. 11. Programmi diffusi all'estero
 1.  Le  emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono diffusi   all'estero   pongono   particolare   cura   nell'assicurare un'informazione  articolata  e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione  estero,  sul  dibattito  politico, sulle informazioni relative  al  sistema  elettorale, sulle modalita' di espressione del voto  nella  medesima  circoscrizione  estero  e  sulle  modalita' di partecipazione  dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.
 2.  Le  emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono ricevuti all'estero assicurano adeguata informazione ai cittadini che votano nella circoscrizione estero.
 3.   In  caso  di  soggetti  esercenti  piu'  reti  televisive  con diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente articolo  si  intendono  riferiti  alla  rete di maggior copertura ed ascolto.
 |  |  |  | Art. 12. Programmi di comunicazione politica
 1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma  1,  lettera  c),  del codice di autoregolamentazione di cui al decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004,  che le emittenti  televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata  in  vigore  del presente provvedimento e la chiusura delle campagne  elettorali  devono  consentire  una  effettiva  parita'  di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
 2.  L'eventuale  assenza  di  un  soggetto  politico non pregiudica l'intervento   nelle   trasmissioni  degli  altri  soggetti,  ma  non determina  un  aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso  della  trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
 3.  La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1.
 4.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in  modo  da  garantire  l'applicazione  dei principi di equita' e di parita'  di  trattamento  tra  i  soggetti  politici anche attraverso analoghe   opportunita'   di  ascolto.  I  calendari  delle  predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non  costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che  ne  informa  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali  variazioni  dei  predetti  calendari  sono tempestivamente comunicate  al  predetto  organo,  che  ne informa l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse  con  modalita'  che  ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
 5.  E'  possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai   partecipanti,   assicurando,   comunque,  imparzialita'  e  pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
 6.   Ai   programmi   di  comunicazione  politica  sui  temi  della consultazione  elettorale  di  cui  all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino candidate  in  altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali competizioni  non  e'  comunque  consentito,  nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
 |  |  |  | Art. 13. Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
 1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale, le emittenti   radiofoniche  e  televisive  locali  possono  trasmettere messaggi  politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
 2.  Per  la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  osservano le seguenti modalita',  stabilite  sulla  base  dei  criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita'  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
 b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 c)  i  messaggi  non  possono  interrompere  altri programmi, ne' essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo  di  sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente  a  partire  dalla  prima:  prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;
 d)  i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 e)  nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
 f)  ogni  messaggio  per  tutta  la  sua  durata reca la dicitura «messaggio   elettorale  gratuito»  con  l'indicazione  del  soggetto politico committente.
 |  |  |  | Art. 14. Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti
 politici relative ai messaggi politici autogestiti
 a titolo gratuito
 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del  presente  provvedimento,  le emittenti radiofoniche e televisive locali   che  trasmettono  messaggi  politici  autogestiti  a  titolo gratuito:
 a)  rendono  pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato  l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la  sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e  la  persona  da  contattare,  e' depositato un documento, che puo' essere   reso   disponibile   anche   sul  sito  web  dell'emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare   i   modelli  MAG/1/EN  resi  disponibili  nel  sito  web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
 b)  inviano,  anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  Comitato regionale  per  le  comunicazioni  o, ove non costituito, al Comitato regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al  numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 2.  A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore  del  presente provvedimento e fino al giorno di presentazione delle  candidature,  i  soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti  e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove   non   costituiti,   ai   Comitati   regionali   per  i  servizi radiotelevisivi,  che  ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,   le  proprie  richieste,  indicando  il  responsabile elettorale  e  i  relativi  recapiti, la durata dei messaggi, nonche' dichiarando  di  presentare  candidature in almeno una circoscrizione interessata  dalla  consultazione.  A tale fine, possono anche essere utilizzati  i modelli MAG/3/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 |  |  |  | Art. 15. Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti
 a titolo gratuito
 1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  ove  non diversamente   regolamentato,  approva  la  proposta  del  competente Comitato  regionale  per  le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi,  ai fini della fissazione  del  numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da  ripartire  tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse   disponibili   previste   dal  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni  adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  concernente  la  ripartizione  tra le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  della somma stanziata per l'anno 2006.
 |  |  |  | Art. 16. Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti
 a titolo gratuito
 1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del  Comitato  regionale  per le comunicazioni o, ove non costituito, del  Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
 2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata,  sempre  alla presenza di un funzionario del Comitato di cui  al  comma  1,  secondo  un criterio di rotazione a scalare di un posto  all'interno  di  ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
 |  |  |  | Art. 17. Messaggi politici autogestiti a pagamento
 1.  Nel  periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente   provvedimento   e   quella   di  chiusura  della  campagna elettorale,  le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali possono trasmettere  messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art.  2,  comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
 2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma   1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  devono assicurare   condizioni   economiche  uniformi  a  tutti  i  soggetti politici.
 3.  Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino a  tutto  il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi  politici  di  cui  al  comma  1  sono tenute a dare notizia dell'offerta  dei  relativi  spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno  una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
 4.  Nell'avviso  di  cui  al  comma  3  le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede,  della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di  fax,  e'  depositato  un  documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
 a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con l'indicazione  del  termine  ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
 c) le  tariffe  per  l'accesso  a  tali spazi quali autonomamente determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva locale;
 d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
 5.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto  delle  prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
 6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
 7.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a praticare,  per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore  al  70%  del  listino di pubblicita' tabellare. I soggetti politici   interessati  possono  richiedere  di  verificare  in  modo documentale  i  listini  tabellari  in  relazione ai quali sono state determinate  le  condizioni  praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
 8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati  per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
 9.  La  prima  messa  in  onda  dell'avviso  di  cui ai commi 3 e 4 costituisce  condizione  essenziale  per  la  diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
 10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1  devono  essere  preceduti  e  seguiti  da un annuncio in audio del seguente   contenuto:   «Messaggio   elettorale   a  pagamento»,  con l'indicazione del soggetto politico committente.
 11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura:  «Messaggio  elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.
 12.  Le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali non possono stipulare  contratti  per  la  cessione di spazi relativi ai messaggi politici  autogestiti  a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli  candidati  per  importi  superiori al 75% di quelli previsti dalla  normativa  in  materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
 |  |  |  | Art. 18. Trasmissioni in contemporanea
 1.  Le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali che effettuano trasmissioni   in   contemporanea   con   una  copertura  complessiva coincidente  con  quella  legislativamente  prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004 e al presente  Capo  II  esclusivamente  per le ore di trasmissione non in contemporanea.
 |  |  |  | Art. 19. Programmi di informazione trasmessi
 sulle emittenti locali
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento  e  fino  alla  chiusura  delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle  comunicazioni  8 aprile  2004,  le  emittenti  radiofoniche  e televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo,  attraverso la parita'   di   trattamento,   l'obiettivita',   la   correttezza,  la completezza,  la  lealta', l'imparzialita', l'equita' e la pluralita' dei  punti  di  vista;  a tal fine, quando vengono trattate questioni relative   alla  consultazione  elettorale,  deve  essere  assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici.
 2.  Resta  comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e di  critica,  che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere  comunitario  di  cui  all'art.  16,  comma  5, della legge 6 agosto  1990,  n.  223,  e  all'art.  1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  come definite all'art. 2, comma 1, lettera q), n.  3,  del  decreto  legislativo  31 luglio  2005,  n.  177, possono esprimere  i  principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
 3.  Nel  periodo  di  cui  al  comma  1,  in qualunque trasmissione radiotelevisiva  diversa  da  quelle  di comunicazione politica e dai messaggi  politici  autogestiti,  e'  vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
 4.  Direttori  dei  programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi  ad  un  comportamento  corretto  ed  imparziale,  anche in rapporto  alle  modalita' di partecipazione e selezione del pubblico, tale  da  non  influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.
 5.  Correttezza  ed  imparzialita'  devono  essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque   soggetto   anche   non   direttamente  partecipante  alla competizione elettorale.
 |  |  |  | Art. 20. Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
 1.   Ai   fini  del  presente  provvedimento,  le  trasmissioni  in contemporanea  da  parte  di emittenti locali che operano in circuiti nazionali  comunque  denominati sono considerate come trasmissioni in ambito  nazionale;  il  consorzio  costituito  per  la  gestione  del circuito  o,  in  difetto,  le  singole emittenti che fanno parte del circuito,  sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti  nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresi'  alle  emittenti  autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
 2.  Ai  fini  del  presente provvedimento, il circuito nazionale si determina  con  riferimento  all'art.  2,  comma  1,  lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
 3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione  autonoma,  le  disposizioni  previste  per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
 4.   Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle  violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
 |  |  |  | Art. 21. Imprese radiofoniche di partiti politici
 1.  In  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art.  6  della legge 22 febbraio  2000,  n.  28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente  titolo  non  si  applicano  alle imprese di radiodiffusione sonora  che  risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma  2,  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e' comunque  vietata  la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
 2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare  l'impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
 |  |  |  | Art. 22. Conservazione delle registrazioni
 1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le registrazioni  della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di  violazione  di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della    legge    22 febbraio    2000,   n.   28,   del   codice   di autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle comunicazioni  8 aprile  2004,  della  legge  20 luglio 2004, n. 215, nonche'   di   quelle  emanate  dalla  Commissione  parlamentare  per l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi dal presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 23. Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi
 politici elettorali su quotidiani e periodici
 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano  diffondere  a  qualsiasi  titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della  legge  22 febbraio  2000,  n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un  apposito  comunicato  pubblicato sulla stessa testata interessata alla  diffusione  di  messaggi  politici  elettorali.  Per  la stampa periodica  si  tiene  conto  della  data  di effettiva distribuzione, desumibile  dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di  quella  di  copertina.  Ove  in  ragione della periodicita' della testata  non  sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto  il  comunicato  preventivo,  la diffusione dei messaggi non potra'  avere  inizio  che  dal numero successivo a quello recante la pubblicazione  del  comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia  stato  pubblicato,  nel  termine prescritto e nei modi di cui al comma  2,  su  altra  testata,  quotidiana  o  periodica,  di analoga diffusione.
 2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita' grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed il  numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e' depositato   un   documento  analitico,  consultabile  su  richiesta, concernente:
 a)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi con puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 b)  le  tariffe  per  l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
 c)  ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento tecnico rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
 3.  Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi  per  messaggi  politici  elettorali  le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
 4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
 5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del presente  atto  le  testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e le  pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al comma 2.
 6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici elettorali  durante  la  consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto  del  termine  stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello  stesso  comma  per  le  testate  periodiche, la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
 |  |  |  | Art. 24. Pubblicazione di messaggi politici elettorali
 su quotidiani e periodici
 1.  I  messaggi  politici  elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio  2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo modalita'  uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio   elettorale»  con  l'indicazione  del  soggetto  politico committente.
 2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle  elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 |  |  |  | Art. 25. Organi ufficiali di stampa dei partiti
 1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in  condizioni  di  parita'  ai  relativi spazi non si applicano agli organi  ufficiali  di  stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste e candidati.
 2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale  quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai sensi  dell'art.  5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi  indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
 3.  I  partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti  a  fornire  con  tempestivita'  all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  ogni  indicazione  necessaria a qualificare gli organi  ufficiali  di  stampa  dei  partiti e dei movimenti politici, nonche' le stampe elettorali di coalizioni, liste, candidati.
 |  |  |  | Art. 26. Divieto di sondaggi politici ed elettorali
 1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque   diffondere   i  risultati,  anche  parziali,  di  sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di  voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in  un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi', la  pubblicazione  e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in  modo  sistematico  a  determinate  categorie  di soggetti perche' esprimano  con  qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi  forma  le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
 2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione   integrale  o  parziale  dei  risultati  dei  sondaggi politici   deve  essere  obbligatoriamente  corredata  da  una  «nota informativa»  che  ne  costituisce  parte  integrante  e  contiene le seguenti indicazioni, di cui e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
 a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
 b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
 c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se  si  tratta  di  «sondaggio  rappresentativo»  o di «sondaggio non rappresentativo»;
 d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
 e)   il   numero  delle  persone  interpellate  e  l'universo  di riferimento;
 f)  il  testo  integrale  delle  domande  rivolte  o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
 g)  la  percentuale  delle  persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
 h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
 3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella loro  integralita'  e  corredati  della  «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e' sempre evidenziata con apposito riquadro.
 5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione  televisiva,  la  «nota  informativa» di cui al comma 2 viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e  appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
 6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
 |  |  |  | Art. 27. Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
 1.  I  Comitati  regionali  per  le comunicazioni o, ove questi non siano  stati  ancora  costituiti,  i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,  assolvono,  nell'ambito  territoriale di rispettiva competenza,  oltre  a  quelli  previsti  agli articoli 14, 15 e 16, i seguenti compiti:
 a)  di  vigilanza  sulla  corretta  e uniforme applicazione della legislazione  vigente,  del  codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento   da   parte  delle  emittenti  locali,  nonche'  delle disposizioni  dettate  per  la  concessionaria  del servizio pubblico generale   radiotelevisivo   dalla   Commissione   parlamentare   per l'indirizzo  generale  e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
 b)  di  accertamento  delle  eventuali violazioni, trasmettendo i relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.
 |  |  |  | Art. 28. Procedimenti sanzionatori
 1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.  28  e  del  codice  di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate dalla   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono  perseguite  d'ufficio dall'Autorita', al fine dell'adozione dei provvedimenti  previsti  dall'art.  10  e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare tali  violazioni  entro  il  termine  perentorio  di dieci giorni dal fatto.
 2.  Il  Consiglio  nazionale  degli  utenti presso l'Autorita' puo' denunciare  comportamenti  in violazione delle disposizioni di cui al Capo   II   della   22 febbraio   2000,   n.   28,   del   codice  di autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle comunicazioni  8 aprile  2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
 3.  La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax,  all'Autorita',  all'emittente  privata o all'editore presso cui  e'  avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le  comunicazioni  ovvero,  ove  il  predetto  organo  non sia ancora costituito,  al  Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo  della  Guardia  di  finanza nella cui competenza territoriale rientra  il  domicilio  dell'emittente  o  dell'editore.  Il predetto Gruppo   della   Guardia   di   finanza   provvede  al  ritiro  delle registrazioni  interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
 4.  La  denuncia  indirizzata  all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta   in   maniera   leggibile   e   va  accompagnata  dalla documentazione  comprovante  l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
 5.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni segnalate,   completa,   rispettivamente,  di  data  e  orario  della trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione.
 6.  Qualora  la  denuncia  non  contenga  gli elementi previsti dai precedenti  commi  4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio  avvia  l'istruttoria,  dando,  comunque,  precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.
 7.   L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed  editori  di  giornali  e periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,  del  Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorita'   stessa.   Adotta   i   propri  provvedimenti  entro  le quarantotto  ore  successive all'accertamento della violazione o alla denuncia,  fatta  salva  l'ipotesi  dell'adeguamento  spontaneo  agli obblighi  di  legge  da  parte  delle  emittenti  televisive  e degli editori, con contestuale informativa all'Autorita'.
 8.   I   procedimenti   riguardanti  le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali  per  le  comunicazioni,  ovvero,  ove  questi non si siano ancora   costituiti,   dai   Comitati   regionali   per   i   servizi radiotelevisivi,  che  formulano  le  relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10.
 9.  Il  Gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di  emittenti radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1, provvede  entro  le  dodici  ore  successive  all'acquisizione  delle registrazioni  e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del competente  Comitato  di  cui  al  comma 8, dandone immediato avviso, anche   a   mezzo   telefax,  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni.
 10.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  8 procede ad una istruttoria sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  lo  stesso Comitato trasmette  atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il  competente  Gruppo della Guardia di finanza, all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  che provvede, in deroga ai termini e alle  modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  entro  le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e  supporti  presso  gli uffici del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorita' medesima.
 11.   In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8  segnala tempestivamente  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le attivita'  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
 12.  Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano,   a   richiesta,   con   i  Comitati  regionali  per  le comunicazioni,  o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
 13.  Le  emittenti  radiotelevisive private e gli editori di stampa sono  tenuti  al  rispetto  delle  disposizioni  dettate dal presente provvedimento,  adeguando  la  propria  attivita' di programmazione e pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti.
 14.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31  e  32,  della  legge  31 luglio  1997, n. 249 e a norma dell'art. 11-quinquies,  comma  3,  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto  dalla  legge  6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresi', l'attuazione    delle    disposizioni   emanate   dalla   Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi  anche  per  le finalita' di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 15.  Nell'ipotesi  in  cui il provvedimento dell'Autorita' contenga una  misura  ripristinatoria  della  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione,  come  individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  le  emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono  tenuti  ad  adempiere  nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento  medesimo  e,  comunque,  nella  prima  trasmissione  o pubblicazione utile.
 16.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515  per  le  violazioni  delle disposizioni  della  legge  medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge  22 febbraio  2000,  n.  28, ovvero delle relative disposizioni dettate  dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di  attuazione  dettate  con  il  presente  provvedimento,  non  sono evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita'.
 17.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ipotesi di  accertamento  delle  violazioni  delle  disposizioni recate dalla legge  22 febbraio  2000,  n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relative allo svolgimento delle campagne per le elezioni della Camera dei  deputati  e  del  Senato  delle  Repubblica di cui alla presente delibera  nei  confronti  delle  imprese che agiscono nei settori del sistema  integrato  delle  comunicazioni  di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo  al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7,  comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo   dei  medesimi,  procede  all'esercizio  della  competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.
 |  |  |  | Art. 29. Norme finali
 1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della   campagna   elettorale   con  altre  consultazioni  elettorali amministrative  o  referendarie  saranno applicate le disposizioni di attuazione  della  legge  22 febbraio  2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
 2.  Il  presente  provvedimento  entra  in  vigore  dalla  data  di indizione  dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica  disposta  con decreto del Presidente della Repubblica.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  ed  e'  resa disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it
 Roma, 3 febbraio 2006
 Il Presidente
 Calabro'
 Il Commissario relatore
 Lauria
 Il Commissario relatore
 Botti
 |  |  |  |  |