Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2006
Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici, verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto. (Ordinanza n. 3492).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003 e n. 3361 del-l'8 luglio 2004, adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;
Vista la nota del 15 dicembre 2005, con la quale il presidente della regione Puglia - commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3323/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione della scadenza dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2005, ha rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto critico determinato dagli eventi atmosferici dell'8 settembre 2003;
Considerato che permane una diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre adottare ogni utile iniziativa finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo e maggiori danni a persone o a cose;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in atto nel territorio della provincia di Taranto;
Acquisita l'intesa della regione Puglia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Puglia e' confermato, fino al 31 dicembre 2006, commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi dei soggetti attuatori e del personale gia' operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3323/2003, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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