| 
| Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2006 |  | Ulteriori  interventi  di  protezione civile diretti a fronteggiare i danni  conseguenti  agli eccezionali eventi atmosferici, verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto. (Ordinanza n. 3492). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323  del 5 novembre 2003 e n. 3361 del-l'8 luglio 2004, adottate per fronteggiare  i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi   il   giorno  8 settembre  2003  nel  territorio  della provincia di Taranto;
 Vista  la  nota  del  15 dicembre  2005, con la quale il presidente della  regione  Puglia  -  commissario  delegato  per  gli interventi straordinari  ed  urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3323/2003 e successive   modifiche   ed  integrazioni,  in  considerazione  della scadenza  dello  stato  di emergenza, fissata al 31 dicembre 2005, ha rappresentato  l'esigenza  che  siano  disciplinate le ulteriori fasi realizzative  delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il  definitivo  superamento  del  contesto  critico determinato dagli eventi atmosferici dell'8 settembre 2003;
 Considerato   che   permane   una   diffusa   situazione  di  crisi suscettibile  di  determinare  gravi  pregiudizi  alla collettivita', sicche' occorre adottare ogni utile iniziativa finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo e maggiori danni a persone o a cose;
 Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di assicurare continuita' alle attivita'  poste  in  essere  in  regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui consentire   al  commissario  delegato  di  procedere  al  definitivo completamento  degli interventi finalizzati al definitivo superamento del  contesto  critico  in  atto  nel  territorio  della provincia di Taranto;
 Acquisita l'intesa della regione Puglia;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  presidente  della  regione  Puglia  e'  confermato, fino al 31 dicembre   2006,   commissario  delegato  e  provvede,  in  regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di  tutte  le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto  critico  determinatosi  a  seguito degli eventi atmosferici verificatisi   il   giorno  8 settembre  2003  nel  territorio  della provincia di Taranto.
 2.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  il  commissario  delegato e' autorizzato ad avvalersi dei soggetti  attuatori e del personale gia' operante presso la struttura commissariale,  ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle  vigenti  disposizioni in materia, nonche' della collaborazione degli  uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni  periferiche  dello Stato, ai sensi dell'ordinanza di protezione   civile   n.   3323/2003,   e   successive  modifiche  ed integrazioni.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  Commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Il   commissario   delegato   trasmette   trimestralmente   al Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche',  al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 gennaio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
 |  |  |  |  |