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| Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 3 novembre 2005 |  | Criteri  di  riparto  del  Fondo  di  cui  al  comma  100 della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  destinato  alle erogazioni dei prestiti fiduciari in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto  l'art.  4  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, recante disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed in particolare:
 il  comma 99 che prevede la concessione di prestiti fiduciari per il  finanziamento  degli  studi  agli  studenti  capaci  e meritevoli iscritti  ai  corsi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
 il  comma 100 che prevede l'istituzione di un apposito fondo, con dotazione,  definita nel successivo comma 102, per l'anno 2004 pari a 10.000.000  euro,  finalizzato  alla  costituzione  di  garanzie  sul rimborso  di  prestiti  fiduciari  nonche',  alla corresponsione agli studenti  capaci  e meritevoli privi di mezzi, di contributi in conto interessi  per  il  rimborso  dei  predetti  prestiti, concessi dalle banche  o  da  intermediari  finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del citato testo unico n. 385/1993;
 Vista  la  sentenza  della  Corte costituzionale n. 308/2004 con la quale viene dichiarata l'illegittimita', in particolare, dell'art. 4, comma 101, della richiamata legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 Viste  le  note  del  Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca, rispettivamente  del  16  e  17 dicembre  2004, dalle quali emerge la conservazione in bilancio della somma di 10.000.000 di euro stanziati per  l'esercizio finanziario 2004 sul fondo di garanzia sopra citato, per consentirne l'utilizzazione nel successivo esercizio finanziario;
 Vista  la legge 14 maggio 2005, n. 80 recante «Conversione in legge con  modificazioni,  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», ed in particolare l'art. 6, comma 7  nel  quale e' stabilito che il fondo di garanzia previsto all'art. 4, comma 100 della legge n. 350 del 2003 sia ripartito tra le regioni e  le  province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sulla base dei criteri  ed  indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato  e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
 Ritenuta  la  necessita' di adottare i previsti criteri e indirizzi per la gestione del Fondo di garanzia citato;
 Visto   il   regolamento   di   cui   al   decreto   del   Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n  509,  recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, cosi' come modificato dal decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle Accademie di belle   arti,   dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia nazionale  di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le industrie  artistiche,  dei  Conservatori  di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;
 Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con la  legge  22 novembre  2002,  n.  268  e in particolare l'art. 6 che stabilisce  che  i  diplomi  rilasciati  dalle  Istituzioni  di  alta formazione artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al regolamento n. 509/1999;
 Visto  che  il successivo art. 6 stabilisce che agli studenti delle Istituzioni  di  cui  all'art.  1 si applicano le disposizioni di cui alla  legge  quadro  in  materia di diritto allo studio universitario 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni;
 Vista  la  legge  11 ottobre  1986,  n.  697 recante disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
 Visto  il  decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 «Regolamento recante  riordino  della  disciplina  delle  scuole di cui alla legge 11 ottobre  1986,  n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96,  lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127» ed in particolare l'art.  1,  comma  2  che  stabilisce  che  le  scuole  superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano titoli di studio, equipollenti ai diplomi di laurea in scienze della mediazione linguistica;
 Visto  l'art.  6, comma 4 del citato decreto ministeriale n. 38 del 2002  che  dispone che in favore degli iscritti ai corsi si applicano le  norme  vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni;
 Ritenuto che tra i beneficiari dei prestiti d'onore rientrino anche gli studenti iscritti alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica, gli studenti iscritti alle Scuole superiori per mediatori linguistici;
 Visto  l'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e  successive  modificazioni,  che disciplina l'elenco speciale degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia;
 Vista  l'intesa  sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Destinazione del Fondo
 1.  I  trasferimenti  sul Fondo di cui all'art. 4, comma 100, della legge  24 dicembre 2003, n. 350, sono destinati dalle regioni e dalle province  autonome  alla  costituzione  di  garanzie sul rimborso dei prestiti  fiduciari  concessi  agli  studenti  capaci e meritevoli ai sensi   della   legge   2 dicembre   1991,  n.  390  e  dei  relativi provvedimenti  attuativi,  iscritti  ai  corsi  di cui al decreto del Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ai  corsi  delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai corsi delle Scuole  superiori  per  mediatori  linguistici,  di  cui  al  decreto ministeriale  10 gennaio  2002,  n.  38,  nonche' alla concessione di contributi  in  conto interessi nel caso in cui gli studenti capaci e meritevoli siano privi di mezzi.
 |  |  |  | Art. 2. Criteri di ripartizione del Fondo
 1.  Per  la ripartizione del fondo previsto dalla legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  pari a 10.000.000 euro, tra le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  viene  utilizzato come parametro di riferimento  il  numero  degli  studenti  iscritti, e regolarmente in corso,  nell'anno  accademico 2003-2004, ai corsi delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che  hanno  sede  legale  nel  territorio  di riferimento. A tal fine vengono utilizzati i dati attualmente in possesso del M.I.U.R. e resi pubblici sul sito dello stesso Dicastero - Direzione generale studi e programmazione - Servizio statistico II.
 2.   La   ripartizione  e'  effettuata  con  decreto  del  Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca ed e' trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per i successivi atti.
 |  |  |  | Art. 3. Beneficiari
 1.  Possono  accedere  ai prestiti fiduciari, di cui all'art. 1 gli studenti capaci e meritevoli ai sensi dell'art. 1 iscritti:
 a)  al  terzo  anno  dei  corsi  di  laurea  triennale, dei corsi accademici  di  I  livello  e  delle  Scuole  superiori per mediatori linguistici;
 b)  agli  ultimi  tre  anni  dei  corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
 c)  ai  corsi  di  laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello;
 d) ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
 e) ai corsi di dottorato di ricerca;
 f)  ai  master  di cui all'art. 3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999,  n.  509  e all'art. 3, comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.
 2.  Ciascuna  regione  e provincia autonoma, sentite le istituzioni presso la quali sono attivati i corsi di cui all'art. 1, in relazione alla specificita' del proprio territorio e della conseguente politica economico-sociale,   individua,  nei  bandi  pubblici  relativi  alle procedure   ed  ai  requisiti  necessari  per  accedere  ai  prestiti fiduciari, eventuali priorita' sia per il livello di studio sia per i settori scientifico-disciplinari di riferimento.
 3.  I  bandi  di  cui  al comma 2 individuano anche le modalita' di restituzione dei prestiti e disciplinano le procedure di recupero dei crediti in caso di insolvenza.
 |  |  |  | Art. 4. Oggetto ed efficacia della garanzia
 1. La garanzia di cui all'art. 4, comma 100, della legge n. 350 del 2003,  assiste  il  prestito fiduciario concesso allo studente per il pagamento  delle  rate  di rimborso del prestito stesso, per il quale non possono essere richieste ulteriori garanzie.
 2.  L'efficacia  della  garanzia decorre, in via automatica e senza ulteriori   formalita',   dalla   data  di  erogazione  del  prestito fiduciario.
 |  |  |  | Art. 5. Verifica dei risultati
 1.  Le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, decorsi diciotto  mesi  dalla  erogazione  del Fondo, presentano al Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, una relazione che illustri quanto segue:
 numero  dei prestiti concessi, distinti per tipologia di corsi di studio;
 numero  di richieste presentate e ritenute ammissibili sulla base dei rispettivi bandi;
 importi medi corrisposti;
 caratteristiche   dei  prestiti  concessi  (tasso  di  interesse, condizioni di restituzione ecc.);
 contributi  in  conto interessi agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi secondo quanto previsto dal comma 100 della richiamata legge n. 350/2003;
 risorse proprie;
 risorse di cui al Fondo.
 2.  La  mancata  attivazione  entro ventiquattro mesi, del Fondo di garanzia,  erogato  a ciascuna regione e provincia autonoma autorizza il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca a revocare  l'assegnazione  della  quota  non  attivata.  Le  eventuali complessive  risorse  recuperate  sono,  conseguentemente, trasferite alle  regioni  e  province autonome che dimostrino di non aver potuto soddisfare  le  richieste  presentate  dagli  studenti per carenza di risorse finanziarie, malgrado l'impegno di risorse proprie.
 |  |  |  | Art. 6. Adempimenti di legge
 3.  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di legge.
 Roma, 3 novembre 2005
 Il Ministro: Moratti Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 399
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