Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 24 gennaio 2006
Ricostituzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, di cui ai decreti del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005, 5 ottobre 2005 e 9 novembre 2005.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'art. 7;
Visto il manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile 2005, n. 17307 recante fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso (di seguito: il decreto ministeriale 14 aprile 2005);
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, recante riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a seguito dell'emergenza energetica dovuta all'uragano Katrina, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 (di seguito: il decreto ministeriale 9 settembre 2005);
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 5 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 21 ottobre 2005, recante proroga della riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005 (di seguito il decreto ministeriale 5 ottobre 2005);
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 16 dicembre 2005, recante mantenimento delle misure di riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di cui ai decreti del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005 e 5 ottobre 2005 (di seguito il decreto ministeriale 9 novembre 2005);
Vista la raccomandazione della Commissione europea 7 dicembre 2005, relativa allo svincolo delle scorte di petrolio di sicurezza a seguito dell'interruzione delle forniture causata dall'uragano Katrina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L326/37 del 13 dicembre 2005;
Considerato che l'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito: l'AIE), nel valutare positivamente gli effetti dell'azione coordinata di risposta all'emergenza provocata dagli uragani Katrina e Rita, iniziata il 2 settembre 2005, ha deciso con comunicazioni del 15 e del 21 dicembre 2005 di porre termine a tale azione a decorrere dal 22 dicembre 2005 prevedendo che la ricostituzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi avvenga con la necessaria flessibilita' nel corso dell'anno 2006, tenuto conto della stagionalita' della domanda;
Considerato che il decreto ministeriale 9 novembre 2005, nel mantenere la misura della riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi conseguita al 2 novembre 2005, dispone che la ricostituzione delle scorte medesime avvenga non prima di tre mesi dalla data dello stesso decreto ministeriale e in accordo alle decisioni assunte dall'AIE;
Ritenuto necessario procedere gradualmente alla ricostituzione dell'ammontare complessivo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ridotte per un ammontare complessivo pari a:
categoria I (benzine): 353.056 tonnellate;
categoria III (oli combustibili) 308.352 tonnellate;
Decreta:
Art. 1.
Ricostituzione delle scorte petrolifere di riserva
1. La ricostituzione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ridotte per un ammontare complessivo pari a 661.408 tonnellate indicato dai decreti ministeriali 9 settembre 2005 e 5 ottobre 2005, avviene a decorrere dalle ore 0,00 del 9 febbraio 2006 e termina alle ore 24, del 30 giugno 2006 con i tempi, gli ammontari e le ripartizioni di prodotti indicati nel seguito.
2. L'ammontare della ricostituzione di scorte petrolifere di riserva da conseguire per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 9 febbraio 2006 e termina alle ore 24, del 30 aprile 2006 e' pari a:
categoria I (benzine): 176.528 tonnellate;
categoria III (oli combustibili): 154.176 tonnellate.
3. L'ammontare della ricostituzione di scorte petrolifere di riserva da conseguire per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 1° maggio 2006 e termina alle ore 24, del 30 giugno 2006 e' tale da raggiungere un ammontare complessivo pari a:
categoria I (benzine): 353.056 tonnellate;
categoria III (oli combustibili): 308.352 tonnellate.
 
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Con note della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive viene comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo l'ammontare della ricostituzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi da conseguire secondo i tempi e per i quantitativi indicati all'art. 1 del presente provvedimento, ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 2005.
2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
Roma, 24 gennaio 2006
Il Ministro: Scajola
 
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