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| Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 24 gennaio 2006 |  | Ricostituzione  delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, di cui  ai  decreti  del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005, 5 ottobre 2005 e 9 novembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione  dell'accordo  relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3;
 Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2001,  n.  22, recante disciplina  delle  scorte  di  riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'art. 7;
 Visto   il  manuale  per  la  gestione  dell'emergenza  energetica, approvato  nell'anno  2003,  di  cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
 Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile 2005,  n.  17307  recante  fissazione  dei  quantitativi  di prodotti petroliferi  da  mantenere  a scorte nel Paese nell'anno in corso (di seguito: il decreto ministeriale 14 aprile 2005);
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 9 settembre   2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale  -  n.  224  del  26 settembre 2005, recante riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a seguito dell'emergenza energetica  dovuta all'uragano Katrina, in attuazione dell'art. 7 del decreto  legislativo  31 gennaio  2001, n. 22 (di seguito: il decreto ministeriale 9 settembre 2005);
 Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 5 ottobre 2005,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del  21 ottobre  2005,  recante  proroga della riduzione delle scorte obbligatorie  di  prodotti petroliferi di cui al decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  9 settembre 2005 (di seguito il decreto ministeriale 5 ottobre 2005);
 Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 novembre 2005,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del  16 dicembre 2005, recante mantenimento delle misure di riduzione delle  scorte  obbligatorie di prodotti petroliferi di cui ai decreti del  Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005 e 5 ottobre 2005 (di seguito il decreto ministeriale 9 novembre 2005);
 Vista la raccomandazione della Commissione europea 7 dicembre 2005, relativa  allo  svincolo  delle  scorte  di  petrolio  di sicurezza a seguito   dell'interruzione   delle  forniture  causata  dall'uragano Katrina,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L326/37 del 13 dicembre 2005;
 Considerato  che l'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito: l'AIE), nel valutare positivamente gli effetti dell'azione coordinata di  risposta  all'emergenza  provocata  dagli uragani Katrina e Rita, iniziata  il  2 settembre  2005, ha deciso con comunicazioni del 15 e del  21 dicembre  2005 di porre termine a tale azione a decorrere dal 22 dicembre  2005  prevedendo  che  la  ricostituzione  delle  scorte obbligatorie  di  prodotti  petroliferi  avvenga  con  la  necessaria flessibilita'   nel   corso   dell'anno   2006,  tenuto  conto  della stagionalita' della domanda;
 Considerato  che  il  decreto  ministeriale  9 novembre  2005,  nel mantenere  la  misura  della  riduzione  delle scorte obbligatorie di prodotti  petroliferi  conseguita  al 2 novembre 2005, dispone che la ricostituzione  delle  scorte  medesime avvenga non prima di tre mesi dalla  data  dello  stesso  decreto  ministeriale  e  in accordo alle decisioni assunte dall'AIE;
 Ritenuto  necessario  procedere  gradualmente  alla  ricostituzione dell'ammontare  complessivo  delle  scorte  di  riserva  di  prodotti petroliferi, ridotte per un ammontare complessivo pari a:
 categoria I (benzine): 353.056 tonnellate;
 categoria III (oli combustibili) 308.352 tonnellate;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ricostituzione delle scorte petrolifere di riserva
 1.   La   ricostituzione   delle  scorte  di  riserva  di  prodotti petroliferi,  ridotte  per  un  ammontare  complessivo pari a 661.408 tonnellate  indicato  dai  decreti  ministeriali  9 settembre  2005 e 5 ottobre  2005,  avviene  a  decorrere dalle ore 0,00 del 9 febbraio 2006  e  termina  alle  ore  24,  del 30 giugno 2006 con i tempi, gli ammontari e le ripartizioni di prodotti indicati nel seguito.
 2.  L'ammontare  della  ricostituzione  di  scorte  petrolifere  di riserva  da  conseguire per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 9 febbraio 2006 e termina alle ore 24, del 30 aprile 2006 e' pari a:
 categoria I (benzine): 176.528 tonnellate;
 categoria III (oli combustibili): 154.176 tonnellate.
 3.  L'ammontare  della  ricostituzione  di  scorte  petrolifere  di riserva  da  conseguire per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 1° maggio  2006  e termina alle ore 24, del 30 giugno 2006 e' tale da raggiungere un ammontare complessivo pari a:
 categoria I (benzine): 353.056 tonnellate;
 categoria III (oli combustibili): 308.352 tonnellate.
 |  |  |  | Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Con  note  della  Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive viene comunicata a ciascun  soggetto tenuto all'obbligo l'ammontare della ricostituzione delle  scorte  obbligatorie  di  prodotti  petroliferi  da conseguire secondo i tempi e per i quantitativi indicati all'art. 1 del presente provvedimento, ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 2005.
 2.  Il  presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
 Roma, 24 gennaio 2006
 Il Ministro: Scajola
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