Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 12 gennaio 2006
Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 4/06/CONS).

L'AUTORITA'

NELLA sua riunioni di Consiglio del 12 gennaio 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 1999;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni
elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05;
VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell' 11 luglio 2005;
VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
VISTA la delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;
VISTA la delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 256 del 2 novembre 2000;
VISTA la delibera n. 13/00/CIR, recante "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 303 del 30 dicembre 2000;
VISTA la delibera n. 14/00/CIR, recante "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2001;
VISTA la delibera n. 15/01/CIR, recante "Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2001;
VISTA la delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001;
VISTA la delibera 24/01/CIR, recante "Disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre 2001, n. 292;
VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 87 del 13 aprile 2002;
VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 56 del 8 aprile 2003;
VISTA la delibera n. 3/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 68 del 22 marzo 2003;
VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 198 del 27 agosto 2003;
VISTA la delibera n. 3/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004;
VISTA la delibera n. 1/05/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;
VISTA la delibera n. 49/05/CIR recante "Interpretazione della delibera n. 1/05/CIR: disposizioni concernenti le modalita' di gestione del servizio di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia S.p.A." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2005;
VISTA la delibera n. 415/04/CONS del 1° dicembre 2004, recante "Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19 gennaio 2005;
SENTITE, in data 16 febbraio 2005, le societa' Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. (congiuntamente);
SENTITA, in data 17 febbraio 2005, la societa' Tele 2 Italia S.p.A.;
SENTITA, in data 17 febbraio 2005, la societa' Telecom Italia S.p.A. TIM Italia S.p.A.;
VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;
CONSIDERATA la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 415/04/CONS, le risultanze della medesima e le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A alla presente delibera ed il relativo sub allegato A1 contenente il modello di determinazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato;
CONSIDERATA l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato B al presente provvedimento;
VISTO il parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 21 ottobre 2005, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (Mercato n. 11 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data 16 settembre 2005 e trasmesso all'AGCM in data 21 settembre 2005;
CONSIDERATO che in merito alla definizione del mercato rilevante, 1'AGCM, condivide la scelta di non includere nel mercato rilevante sia i servizi di accesso attraverso altre portanti trasmissive (fibra ottica o infrastrutture di nuova generazione), sia i servizi di accesso di tipo hitstream, anche se, con riferimento a questa seconda tipologia di servizi, l'AGCM sottolinea l'esistenza di caratteristiche di contiguita' con i servizi di unbundling, dovute all'evoluzione tecnologica che consente l'utilizzo di diverse forme di accesso per la fornitura all'utenza finale di servizi convergenti che in via prospettica dovranno essere attentamente valutate sotto il profilo concorrenziale;
CONSIDERATO che, relativamente agli obblighi di trasparenza, non discriminazione, orientamento al costo e di separazione contabile ed amministrativa, l'AGCM concorda con gli strumenti regolamentari che l'Autorita' intende adottare per garantirne la piena applicazione e che l'AGCM ritiene, inoltre, estremamente significativa la scelta di non limitare l'impiego delle linee in shared access ed in full unbundling a specifiche finalita' d'uso per la tipologia dei servizi ammessi e di utenza servita, cio' al fine di consentire un adeguato sviluppo di prodotti e servizi innovativi;
CONSIDERATO che, in merito alla fissazione delle condizioni economiche, l'AGCM esprime il proprio apprezzamento circa l'adozione di un meccanismo di network cap per i servizi di unbundling, condividendo, in particolare, l'articolazione in panieri quale misura finalizzata ad impedire pratiche di sussidi incrociati anticoncorrenziali ed altresi' che, ai fini dell'individuazione dei prezzi di partenza e dei vincoli di riduzione del meccanismo di network cap, l'AGCM concorda con l'utilizzo della metodologia a costi storici pienamente allocati;
VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2005) D/205874 del 21 ottobre 2005, relativa allo schema di provvedimento concernente "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (Mercato n. 11 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data 16 settembre 2005 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 1° dicembre 2005;
CONSIDERATO che la Commissione Europea rileva, nella propria lettera, che la regolamentazione dello shared access - in assenza di servizi voce - deve essere coerente con la regolamentazione del full unbundling in termini di costi e funzionalita' tecniche;
CONSIDERATO che la Commissione Europea comunica, nella propria lettera, di non avere commenti sull'analisi di mercato e che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l'Autorita' puo' adottare la decisone finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione;
CONSIDERATO che, in merito alle condizioni economiche del servizio di shared access in assenza di contratto telefonico con Telecom Italia, la regolamentazione previgente (delibere n. 2/03/CIR e n. 3/04/CIR) prevedeva, al fine di incentivarne la diffusione, il mantenimento del costo dello shared access anche nel caso in cui il cliente finale decideva di rinunciare al contratto telefonico con Telecom Italia e CONSIDERATO che l'Autorita' si era riservata di rivedere tali misure alla luce dell'effettivo sviluppo del servizio di shared access;
CONSIDERATO il consistente sviluppo registrato dal servizio di shared access, e RITENUTO pertanto opportuno abrogare le misure transitorie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 3) della delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 2 comma 15 della delibera 3/04/CIR e prevedere che, nel caso in cui l'utente receda dal contratto di servizio di telefonia vocale con Telecom Italia, le condizioni tecniche ed economiche del servizio di shared access si mutano in quelle del servizio di unbundling dati;
RITENUTO che il servizio di unbundling dati e' soggetto alle medesime condizioni economiche e gestionali del servizio di full unbundling, e mantiene la medesima catena impiantistica del servizio di shared access, in quanto non sussistono ragioni tecniche che richiedano l'adozione della catena impiantistica del full unbundling quando, in assenza di un contratto telefonico del cliente con Telecom Italia, l'operatore fornisce i propri servizi in banda dati corrispondendo il canone del unbundling dati;
CONSIDERATO che le condizioni attuative degli obblighi regolamentari per la gestione del passaggio tra operatori previste agli artt. 17, 18 e 20 del presente provvedimento, nonche' le misure a garanzia dei diritti degli utenti finali, delineate alla sezione 4.4 dell'allegato A al presente provvedimento, incidono sugli aspetti gestionali dei servizi di accesso disaggregato, allo stato regolati sulla base di accordi negoziali bilaterali tra l'operatore notificato e gli operatori alternativi, e tra gli operatori alternativi stessi e che l'adozione delle nuove modalita' gestionali comportera' pertanto una rinegoziazione delle procedure di attivazione, disattivazione e passaggio delle linee con l'operatore notificato, da avviare a partire dall'approvazione del presente provvedimento;
CONSIDERATO che gli obblighi regolamentari di cui al capo II del presente provvedimento rimarranno in vigore fino al termine della successiva analisi di mercato e che viene fatta salva la possibilita', per l'Autorita', di procedere, nei casi motivati, ad un'attivita' di verifica e revisione delle condizioni attuative, di cui al capo III del presente provvedimento;
RITENUTO che, con riferimento alle condizioni attuative degli obblighi regolamentari per la gestione del passaggio tra operatori previste agli artt. 17, 18 e 20, nonche' alle misure a garanzia dei diritti degli utenti finali, delineate alla sezione 4.4 dell'allegato A, le modalita' di effettiva implementazione di tali misure verranno verificate dall'Autorita', anche mediante interlocuzione con le associazioni dei consumatori e gli operatori, e RITENUTO pertanto opportuno che l'Autorita', nel corso del processo di implementazione, laddove ne ravveda la necessita', riveda tali misure al fine di introdurre adeguamenti e correttivi che garantiscano effettivamente, da un lato, il diritto degli utenti finali di scegliere il proprio operatore di accesso e, dall'altro lato, condizioni di equa ed effettiva competizione tra gli operatori;
UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
DELIBERA
Art. 1.
(Definizioni e riferimenti)

1. Ai fini del presente testo si intende per:
a) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c) "operatore alternativo": un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata, diversa dall'operatore notificato, gia' OLO (Other Licensed Operator);
d) "operatore notificato", l'operatore di rete telefonica pubblica fissa identificato come operatore avente significativo potere di mercato nel mercato rilevante dell'accesso disaggregato all'ingrosso ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali;
e) "accesso disaggregato alla rete locale", i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale metallica e di accesso condiviso alla rete locale metallica;
f) "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
g) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;
h) "servizi di accesso disaggregato", i servizi che consentono agli operatori alternativi l'utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della rete dell'operatore notificato, nonche' i relativi servizi accessori e sostitutivi;
i) "servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale" (c.d. full unbundling), il servizio di accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
j) "servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale", (c.d. sub-loop unbundling) il servizio di accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
k) "servizio di accesso condiviso" (c.d. shared access), il servizio di accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della porzione di spettro superiore a 32kHz disponibile sulla coppia elicoidale metallica. In tale porzione di spettro, l'operatore che ha richiesto l'accesso condiviso fornisce servizi basati su tecnologia xDSL, mentre la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica;
l) "servizio di unbundling dati", il servizio di accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato con l'uso della porzione di spettro superiore a 32kHz disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la porzione inferiore dello spettro non viene utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica; la catena impiantistica in centrale e' la medesima del servizio di shared access;
m) "co-locazione", il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell'operatore notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
n) "prolungamento dell'accesso in fibra ottica", il servizio che consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte dell'operatore notificato di un portante in fibra ottica tra il sito SL ed il sito SGU oppure tra l'SL ed un sito SL verso cui esistono portanti e cavidotti diretti, qualora non sia possibile offrire il servizio di prolungamento dell'accesso presso il sito SGU;
o) "canale numerico", il servizio che consiste nella fornitura all'operatore alternativo di un flusso numerico con velocita' di cifra a 34 Mbit/s tra la sede del cliente e la centrale dell'operatore notificato di competenza ove e' fruibile il servizio di co-locazione, ovvero sino al sito dell'operatore alternativo posto nelle immediate vicinanze al sito della centrale dell'operatore notificato;
p) "HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN)": un sistema Radio LAN con le caratteristiche previste dagli standard ETSI EN 300 652 ed ETS 300-836-1 e successive evoluzioni, operante nelle bande a 5 GHz;
q) "Radio Local Area Network (Radio LAN o R-LAN)": un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati di tipo Short Range Device (SRD), secondo le caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 - 2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150 - 5.350 MHz, 5.470 -5.725 MHz (brevemente banda a 5 GHz); tale sistema e' anche noto come Wide Band Data Transmission System nei rilevanti standard ETSI;
r) "Short Range Device (SRD)": dispositivo a radiofrequenza a corto raggio, rispondente alle caratteristiche di cui alla Raccomandazione ERC/REC 70-03.
2. Le definizioni dei termini tecnici riportati nel presente testo sono contenute nel Glossario e Definizioni annessi rispettivamente alle appendici A e B dell'Allegato A alla presente delibera.
3. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice.
 
Art. 2.
(Identificazione del mercato rilevante
e degli operatori aventi significativo potere di mercato)

1. L'Autorita' adotta l'analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, svolta tenendo in massima considerazione la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche e le Linee Direttrici, ai sensi dell'art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Il testo dell'analisi di mercato e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e nel relativo sub allegato A1 e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
3. L'analisi di impatto della regolamentazione e' riportata nell'allegato B alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
4. Il mercato rilevante dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE) e' definito come la domanda e l'offerta dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di servizi di accesso disaggregato alla sottorete rete locale e di servizi di accesso condiviso.
5. Il mercato di cui al precedente comma 4 ha dimensione geografica nazionale.
6. Nel mercato di cui al precedente comma 4 non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
7. Ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore Telecom Italia S.p.A. e' notificato quale detentore di significativo potere di mercato nel mercato di cui al precedente comma 4.
 
Art. 3.
(Obblighi in capo all' operatore notificato
quale avente significativo potere di mercato)

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a Telecom Italia in qualita' di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato di cui all'art. 2 gli obblighi descritti nei seguenti articoli del Capo II del presente provvedimento.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritti nel successivo Capo III.
3. Ove non diversamente specificato, gli obblighi dell'operatore notificato di cui al presente provvedimento si applicano egualmente ai servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, ai servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale nonche' ai servizi di accesso condiviso.
 
Art. 4.
(Obblighi in materia di accesso e di uso
di determinate risorse di rete)

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse della propria rete di accesso locale metallica, con specifico riferimento alla fornitura, agli operatori alternativi, dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso.
2. Ai sensi dell'art 49 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori di co-locazione, prolungamento dell'accesso con portante in fibra e canale numerico, quest'ultimo unicamente in caso di indisponibilita' comprovata dei servizi di accesso disaggregato.
3. Nella fornitura del servizio di accesso disaggregato, l'operatore notificato non opera discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale e apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN.
 
Art. 5.
(Obblighi di trasparenza)

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 4, con riferimento, in particolare, alla pubblicazione di un'Offerta di Riferimento a validita' annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Autorita', contenente dettagliate condizioni tecnico-economiche e modalita' di fornitura garantite da adeguate penali.
2. Telecom Italia pubblica su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo.
3. L'Offerta di Riferimento presenta le condizioni economiche, tecniche e di fornitura dettagliate e disaggregate per ciascun servizio.
4. L'Offerta di Riferimento include idonei Service Level Agreement, differenziati in SLA base e SLA premium, ed e' sottoposta all'approvazione dell'Autorita'.
5. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia predispone SLA contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning e assurance per ciascun elemento del servizio e degli standard di qualita' adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
6. L'Offerta approvata ha validita' annuale a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
 
Art. 6.
(Obblighi di non discriminazione)

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia e' sottoposta all'obbligo di non discriminazione con riferimento alle modalita' tecnico-economiche di
fornitura dei servizi di accesso disaggregato nei confronti di altri operatori e delle proprie funzioni commerciali, cioe' di applicare condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e di fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie funzioni commerciali, a societa' controllate, controllanti, collegate o consociate.
2. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi, Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle societa' collegate o controllate.
3. Telecom Italia garantisce nel mercato all'ingrosso tempi di provisioning e assurance migliorativi rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio.
4. Nel caso di fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il tramite di societa' collegate o controllate, l'operatore notificato e' tenuto al rispetto del principio di non discriminazione, che si sostanzia nell'applicare le medesime condizioni alle proprie divisioni commerciali ovvero alle societa' controllate e collegate ed agli altri soggetti autorizzati.
 
Art. 7.
(Obblighi di separazione contabile)

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia e' sottoposta all'obbligo di separazione contabile, prevedendo che la contabilita' regolatoria riporti stati patrimoniali e conti economici separati per ciascun servizio di accesso fornito all'ingrosso e commerciale, corredati da transfer charge e prezzi di trasferimento interni.
2. Nel caso di fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il tramite di societa' collegate o controllate, l'operatore notificato e' tenuto al regime di separazione contabile che evidenzi l'insussistenza di sussidi incrociati.
 
Art. 8.
(Obblighi di separazione amministrativa)

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. f della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1 comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, Telecom Italia e' sottoposta all'obbligo di separazione amministrativa, prevedendo che il personale incaricato della gestione dei servizi di accesso all'ingrosso sia diverso dal personale impiegato nelle divisioni commerciali, che le divisioni commerciali non abbiano accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei servizi di accesso all'ingrosso, che le divisioni demandate alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso trattino le richieste di attivazione, ripristino e disattivazione dei servizi di accesso da parte degli operatori alternativi in modo uniforme ed indistinguibile dai servizi di accesso forniti alle proprie divisioni commerciali.
 
Art. 9.
(Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi)

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia e' soggetta ad obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi per i servizi di accesso disaggregato.
2. I prezzi dei servizi di accesso disaggregato sono ottenuti, nel rispetto del principio della parita' di trattamento interno-esterno, dai costi storici effettivamente sostenuti dall'operatore notificato, sulla base dei costi pertinenti ai servizi erogati e della remunerazione del capitale investito, in misura fissata dall'Autorita' al successivo Capo III.
3. Il prezzo di ciascun servizio di accesso e' giustificato dai relativi costi pertinenti i quali sono esposti in maniera dettagliata nel documento di contabilita' regolatoria congiuntamente ai criteri di allocazione dei costi ai servizi.
4. La contabilita' regolatoria reca il conto economico, lo stato patrimoniale e un formato contabile recante quantita' e prezzi unitari trasferiti internamente ed esternamente per ciascun servizio di accesso.
5. Telecom Italia nella propria contabilita' regolatoria da' evidenza separata dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato per la fornitura dei servizi di accesso nell'aggregato regolatorio Accesso.
 
Art. 10.
(Servizio di accesso disaggregato)

1. Il servizio di accesso disaggregato prevede la fornitura del circuito tra il permutatore di "confine", installato nell'area di co-locazione della centrale di stadio di linea, ed il punto terminale del raccordo di utente, nel caso di servizi presso la sede dell'utente, o tra il permutatore di "confine" e l'ultimo armadio di distribuzione, nel caso di servizi in tecnologia DECT.
2. L'operatore notificato effettua una verifica sulla continuita' elettrica e sulla qualita' delle linee al momento della richiesta da parte di un operatore alternativo.
3. La verifica e' fatta sulla base dei criteri per l'inserimento in rete degli apparati, resi noti a cura dell'operatore notificato per ciascuna tecnologia trasmissiva di accesso e tipologia di collegamento.
4. L'operatore notificato garantisce la continuita' elettrica tra il punto finale ed il punto iniziale della tratta, nonche' la rispondenza ai parametri trasmissivi per i quali la linea e' stata qualificata.
5. Le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento ammissibili sono almeno le seguenti:
a) sistemi a bassa velocita' quali ad es. POTS ed Euro-ISDN;
b) sistemi ISDN secondo le norme ETSI ETS 300 011 ed ETSI TS 102 080;
c) tecnologie ADSL quali: ADSL FDD over POTS racc. ITU-T G.992.1 annesso par. A.1.3, sistemi ITU-T G.992.2, sistemi ADSL2 FDD over POTS racc.
ITU-T G.992.3 annesso par. A.1.3, sistemi ADSL2+ FDD over POTS racc.
ITU-T G.992.5 annesso par. A.1.3, sistemi ETSI TS 101 388 V.1.3.1 (Maggio 2002), par. 4.1.2;
d) sistemi trasmissivi ad elevata velocita' quali HDSL 2B1Q 1168kbit/s ETSI TS 101 135 V1.4.1 - ETR 152, ADSL DMT ETR 328, G.Lite, ETSI TS 101 135 V.1.5.1 ITU G.991.1, VDSL ETSI-TS 101 270-1 V1.3.1 (Giugno 2003) ed ETSI-TS 101 270-2 V1.2.1 (Giugno 2003), SHDSL ETSI TS 101 524 V1.2.1 (Marzo 2003);
e) accesso alle radio-base DECT secondo le norme ETSI TS 102 080, ETSI TS 101 135 V.1.5.1 e ITU G.991.1.
f) ogni altra tecnologia trasmissiva con maschere spettrali compatibili con quelle di una tecnologia gia' prevista.
6. In caso sia richiesta l'introduzione di tecnologie trasmissive con caratteristiche spettrali diverse da quelle precedenti, l'Autorita' riesaminera' i criteri di spectrum management congiuntamente con gli operatori in un opportuno tavolo tecnico.
7. Non vi sono limitazioni alla tipologia di apparati trasmissivi che gli operatori installano sulla coppia/coppie richieste purche' questi siano certificati e rispondano agli standard internazionali ammessi secondo quanto ai commi 5 e 6.
 
Art. 11.
(Servizio di accesso condiviso)

1. L'accesso condiviso consente la realizzazione nella parte alta dello spettro di servizi (voce e dati) con tecnologie xDSL di un operatore alternativo, mentre la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica da parte dell'operatore notificato.
2. Il servizio di acceso condiviso, nel caso di splitter di centrale a carico dell'operatore richiedente, include la fornitura delle componenti di rete dal permutatore principale al ripartitore di "confine" e da quest'ultimo al permutatore principale.
3. L'operatore notificato provvede alla fornitura opzionale dello splitter in centrale a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo, da pubblicare nell'offerta di riferimento. In tale caso il servizio di accesso condiviso include la fornitura delle sole componenti di rete dal permutatore principale al ripartitore di "confine".
4. L'operatore notificato e' responsabile del rispetto dei livelli di qualita' garantiti per i parametri fisici della linea tra il punto terminale del raccordo di utente ed il permutatore di "confine", nonche', nel caso di splitter di centrale fornito dall'operatore richiedente, della gestione del raccordo dal ripartitore di "confine" al permutatore principale.
5. L'accesso condiviso e' realizzato in due modalita':
a. Trasmissione di servizi xDSL in condivisione con servizi POTS (c.d. xDSL su POTS);
b. Trasmissione di servizi ADSL in condivisione con servizi ISDN (c.d. xDSL su ISDN).
6. Per il servizio di ADSL su linea ISDN, la fornitura del servizio xDSL avviene predisponendo una seconda linea in accesso disaggregato condiviso.
7. Gli operatori concordano modalita' gestionali congiunte per i casi di riparazione guasti della linea di fonia e/o della banda dati che richiedono la temporanea disattivazione della linea.
 
Art. 12.
(Servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale)

1. Il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale prevede la fornitura in noleggio e manutenzione della parte dei collegamenti metallici della rete di distribuzione che collega il punto terminale della rete nella sede dell'utente ad un punto di sezionamento, armadio di distribuzione, tra la rete primaria (dal permutatore urbano all'armadio di distribuzione stesso) e la rete secondaria (dall'armadio di distribuzione ai distributori, interni o esterni agli edifici) della rete telefonica pubblica fissa.
 
Art. 13.
(Servizio di co-locazione)

1. Il servizio di co-locazione e' offerto nelle seguenti modalita':
a. A.FISICO A - in sala interna:
La co-locazione avviene in un locale separato dagli ambienti in cui sono presenti gli apparati dell'operatore notif icato, esclusivamente adibito all'accesso degli operatori richiedenti, eventualmente condiviso da piu' operatori. L'operatore notificato:
1) prevede spazi di co-locazione tecnologicamente attrezzati, inclusivi del servizio di condizionamento e di fornitura dell'energia, che permettono di installare armadi con una modularita' di tipo N3 (600X300X2200 mm);
2) prevede che gli spazi siano condivisi senza barriere tra operatori e siano organizzati in strutture di fila che consentano la distribuzione dell'alimentazione elettrica e l'attestazione degli apparati;
3) concorda con gli operatori richiedenti le norme che regolano la gestione (accessi, pulizia, manutenzione delle opere edili e degli impianti civili, security, safety, etc.) degli spazi oggetto di co-locazione;
4) fornisce una stazione di energia, prevedendo, se del caso ampliamenti alla propria stazione energia. Se necessario l'operatore notificato effettua ampliamenti alla propria stazione di energia per soddisfare le esigenze degli operatori co-locati.
b. FISICO B - esterno:
La co-locazione delle strutture degli operatori e' realizzata in un apposito "cabinet/armadio" nei pressi dei siti dell'operatore notificato (recinto di centrale), eventualmente sul terreno dello stesso operatore notificato. Laddove non sia possibile la realizzazione della co-locazione all'interno del recinto di centrale dell'operatore notificato, l'operatore richiedente individua un sito esterno al recinto di centrale.
Per i restanti aspetti si rimanda a quanto previsto per la co-locazione di tipo FISICO A.
c. VIRTUALE A
Tale modalita' di co-locazione consiste nella possibilita' di co-locare apparati di proprieta' degli operatori alternativi con manutenzione a cura dell'operatore notificato; il servizio puo' essere fornito senza spazi ed accessi dedicati all'operatore richiedente.
d. VIRTUALE B
Tale modalita' di co-locazione consiste nella possibilita' da parte dell'operatore richiedente di affittare apparati dell'operatore notificato, che quindi ne cura anche la manutenzione. Il servizio non prevede spazi ed accessi dedicati all'operatore richiedente.
e. VIRTUALE C (co-mingling)
Tale modalita' di co-locazione consiste nella possibilita' di co-locare, in locali dell'operatore notificato, apparati di proprieta' dell'operatore richiedente conmanutenzione a cura dello stesso. In tale caso l'operatore concorrente e quello notificato condividono spazi ed accessi.
2. Ciascun operatore richiedente:
a) assicura che le proprie apparecchiature soddisfino i necessari requisiti in termini di dissipazione termica per ciascun armadio, compatibilita' elettromagnetica degli apparati/sistemi di telecomunicazioni (marcatura CE), equipotenzialita' degli impianti di terra, conformita' dei criteri installativi con quelli dell'operatore notificato, conformita' della cablatura a criteri di sicurezza (afumex).
b) accetta gli standard aziendali in termini di security e safety.
c) in caso di documentata indisponibilita' da parte dell'operatore notificato di fornire la propria stazione di energia in modo condiviso, realizza una propria stazione di energia, separatamente o congiuntamente con altri operatori. In tal caso l'operatore notificato fornisce le proprie infrastrutture civili al fine di facilitare tale realizzazione.
Le norme di dettaglio che disciplinano l'attestazione dei cavi, l'installazione degli apparati, la realizzazione e gestione dei punti di consegna, ecc., sono concordate fra le parti.
3. Le modalita' di co-locazione di cui al comma 1, fatta eccezione per la co-locazione virtuale con acquisto degli apparati da parte dell'operatore notificato, sono accessorie alla fornitura di tutti i servizi di interconnessione.
 
Art. 14.
(Servizio di canale numerico)

1. L'operatore notificato fornisce il servizio di canale numerico tra il punto terminale del raccordo d'utente e l'interfaccia di consegna all'operatore richiedente. La fornitura del servizio include l'apparato in sede d'utente e garantisce un flusso numerico simmetrico punto-punto a velocita' costante.
2. Il servizio di canale numerico e' previsto con interfaccia di consegna presso la centrale SL di riferimento, con interfaccia di consegna presso la centrale SGU di riferimento e con interfaccia di consegna presso un sito dell'operatore richiedente nelle immediate vicinanze della centrale.
3. L'operatore notificato, in sostituzione alla disaggregazione fisica, ha l'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico con interfaccia di consegna presso la centrale SL di riferimento nei casi in cui l'operatore e' co-locato in una centrale SL e l'utente non e' raggiungibile tramite un accesso fisico (ad es. perche' rilegato con MUX).
4. L'operatore notificato, in sostituzione alla disaggregazione fisica, ha l'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico con interfaccia di consegna presso la centrale SGU di riferimento (o nelle sue immediate vicinanze) nei casi in cui non e' possibile alcuna forma di co-locazione presso la centrale SL e l'operatore e' colocato nella centrale SGU di riferimento (o nelle sue immediate vicinanze).
5. Il servizio di canale numerico e' offerto con velocita' Nx64Kbps, 2Mbps, NxSHDSL fino a 9,2Mbps e 34Mbps.
6. L'offerta di canale numerico reca la disponibilita' annua del servizio ed i parametri di qualita' specificati nelle Racc. ITU-T G.821 / G.826 G.823 / G.825 e G.822.
7. L'operatore notificato prevede per il provisioning ed assurance livelli di SLA e penali almeno analoghi a quelli previsti per il servizio di segmenti terminali di linee affittate di uguale capacita'.
 
Art. 15.
(Servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra)

1. Il servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra prevede la fornitura di fibra ottica spenta tra una centrale di stadio di linea dell'operatore notificato e la centrale SGU di competenza o tra due centrali di stadio di linea dell'operatore notificato tra cui esistano infrastrutture civili dirette (cavidotti e portanti).
2. In caso di comprovata indisponibilita' del servizio, per assenza di risorse di rete, l'operatore notificato ha l'obbligo di:
a. offrire la condivisione delle infrastrutture civili al fine di permettere all'operatore richiedente di installare la propria infrastruttura trasmissiva;
b. offrire un servizio di co-locazione sui propri siti per l'installazione degli apparati di trasmissione dell'operatore al fine di consentire a quest'ultimo la realizzazione del prolungamento attraverso l'utilizzo di portanti fisici o di portanti radio.
3. L'operatore notificato inserisce nell'Offerta di Riferimento i servizi di condivisione delle sue infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi e l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore autorizzato. In particolare sono oggetto di offerta:
a. cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, pali, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi basati su portanti fisici;
b. tralicci, recinti per shelter, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi basati su portanti radio.
 
Art. 16.
(Condizioni generali di offerta)

1. I contenuti dei contratti per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato sono negoziati dalle parti nel rispetto della presente delibera e delle disposizioni del Codice.
2. L'operatore notificato fornisce i servizi di accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente ivi attestato e dall'utilizzo per cui vengono richiesti. Nel rispetto dei limiti delle risorse di rete esistenti e pianificate, nonche' delle pertinenti norme tecniche e delle condizioni di corretto funzionamento della rete e' specificamente ammesso l'uso dei servizi di accesso disaggregato al fine di produrre segmenti terminali di line affittate da impiegare per servizi a clienti finali o ad altri operatori.
3. Nell'ambito delle negoziazioni del contratto per la fornitura del servizio di accesso disaggregato, l'operatore notificato fornisce con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria per il processo di valutazione da parte dell'operatore delle condizioni tecniche di utilizzabilita' di tale servizio.
4. Durante la vigenza del contratto l'operatore notificato fornisce senza ritardi agli operatori che ne fanno richiesta ogni informazione sulle risorse della rete di accesso utile alla loro pianificazione commerciale.
5. Il contratto tra l'operatore notificato e l'operatore richiedente costituisce in capo a quest'ultimo un diritto di uso dell'infrastruttura dell'operatore notificato, nei limiti di quanto in esso stabilito conformemente alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorita' e del Codice.
6. La durata del contratto di fornitura di un servizio di accesso disaggregato relativo al singolo cliente e' determinata sulla base della durata del contratto tra l'operatore alternativo e tale cliente.
7. Ogni operatore fornisce alla clientela un'adeguata informativa circa i servizi forniti, le relative condizioni economiche e contrattuali e circa le eventuali restrizioni derivanti dal cambiamento di operatore quale, ad esempio, l'impossibilita' di usufruire della prestazione di "carrier selection".
8. Le parti adottano idonee procedure per la salvaguardia dei dati personali del cliente.
 
Art. 17. (Modalita' e tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato)

1. La fornitura dei servizi di accesso disaggregato da parte dell'operatore notificato, con riguardo alla gestione delle priorita' e dei tempi di fornitura, nonche' alle caratteristiche tecniche e di qualita' del servizio, avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parita' di trattamento interno-esterno. In particolare, il provisionig avviene nei medesimi tempi garantiti alle proprie divisioni commerciali, a societa' controllate, controllanti, collegate o consociate.
2. Nel trasferimento dell'accesso al cliente dall'operatore notificato all'operatore richiedente e viceversa i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo, per non generare discriminazioni tra clienti diversi e recare disservizio al cliente.
3. La richiesta di un servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore richiedente contiene:
a. la tipologia di servizio di accesso disaggregato richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore alternativo intende utilizzare;
b. la data attesa di consegna;
c. l'eventuale sincronizzazione con la richiesta di portabilita' del numero;
d. l'eventuale sincronizzazione con altre richieste di servizi di accesso disaggregato presso la stessa sede cliente o altre sedi cliente di interesse;
e. l'anagrafica del servizio richiesto.
4. L'operatore richiedente conserva copia scritta della richiesta del servizio di accesso da parte del cliente attestante la volonta' di quest'ultimo di recedere dai contratti preesistenti ed in caso di contestazioni la esibisce alle parti interessate.
5. Le parti concordano il calendario per l'effettuazione delle verifiche tecniche necessarie a garantire la salvaguardia dell'integrita' della rete per la tipologia di accesso richiesto e si impegnano a realizzare congiuntamente tali verifiche. L'effettuazione delle attivita' di verifica da parte dell'operatore che richiede il servizio e' certificata da parte dell'operatore notificato. Tale attivita' non puo' in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura del servizio di accesso richiesto.
6. Fermo restando l'obbligo di fornitura del servizio sostitutivo di canale numerico, il rifiuto da parte dell'operatore notificato di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale e' giustificato esclusivamente nei casi in cui:
a. non vi sia disponibilita' di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio;
b. sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio.
7. In ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato sia respinta, l'operatore notificato fornisce all'operatore richiedente adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto.
8. L'operatore notificato prevede soluzioni alternative di co-locazione (ad esempio co-mingling) e soluzioni di co-locazione virtuale, al fine di consentire comunque l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, in particolar modo anche nei siti dove non e' ancora resa disponibile la co-locazione fisica.
9. Le richieste dei servizi di accesso disaggregato sono soddisfatte a cura dell'operatore notificato in base all'ordine (data e ora) di presentazione delle stesse, indipendentemente dal fatto che esse provengano dalle proprie divisioni commerciali, da societa' controllate, controllanti, collegate o consociate o da operatori concorrenti.
10. Le parti si impegnano a prevedere procedure idonee ad assicurare che gli interventi di manutenzione e risoluzione dei guasti a cura dell'operatore notificato siano effettuati in maniera rapida ed efficiente. I tempi di intervento e di riparazione previsti da tali procedure, calcolati dal momento in cui e' segnalato il guasto, devono essere pari a quelli che l'operatore notificato garantisce alle proprie divisioni commerciali, a societa' controllate, controllanti, collegate o consociate.
11. L'operatore notificato garantisce la possibilita' per l'operatore alternativo di corrispondere il prezzo complessivo relativo all'attivita' di predisposizione dei siti di co-locazione entro 24 mesi dalla data di realizzazione della medesima, tramite la corresponsione di quote mensili per ciascun collegamento attivato in ULL/SA. La quota mensile per linea attivata e' determinata dal costo complessivo dell'offerta, diviso per il numero di linee ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo scadere dei 24 mesi, l'operatore corrisponde all'operatore notificato l'eventuale valore residuo, cioe' il valore complessivo al netto delle quote mensili gia' versate.
12. L'operatore notificato garantisce all'operatore alternativo che ha richiesto l'accesso ad un dato sito, la possibilita' di acquisire immediatamente, indipendentemente dal livello di avanzamento delle attivita' di predisposizione del sito stesso, qualsiasi cliente dell'operatore notificato presso quel sito avvalendosi delle infrastrutture dell'operatore notificato ed al medesimo prezzo previsto per il servizio di accesso disaggregato prescelto. Dall'acquisizione del cliente fino alla presa di consegna del sito, per i servizi voce e dati offerti attraverso le proprie infrastrutture, l'operatore notificato pratica i prezzi relativi ai corrispondenti servizi regolamentati, impegnandosi a garantire, per quanto possibile, la continuita' dei servizi all'utente finale.
13. In caso di richiesta di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di shared access, di unbundling dati e full unbundling, l'operatore notificato garantisce all'operatore che ha effettuato la richiesta, per tutto il periodo tra la richiesta stessa e l'effettiva consegna dell'ampliamento, la possibilita' di poter acquisire immediatamente nuovi clienti. A tal fine, fino alla consegna degli ampliamenti ai permutatori, i prezzi degli elementi di accesso sono equiparati a quelli dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato mentre i servizi di traffico vocale e dati sono forniti alle condizioni economiche previste dalla regolamentazione vigente.
 
Art. 18.
(Principi generali per il passaggio dei clienti tra gli operatori)

1. Le procedure di passaggio delle linee di accesso disaggregato (condiviso e completamente disaggregato) sono concordate preventivamente tra gli operatori, incluso l'operatore notificato. Le procedure concordate negli SLA dei servizi di unbundling per la gestione della migrazione dei clienti finali da un operatore ad un altro sono volte a minimizzare il disservizio all'utenza finale e a garantire uguali opportunita' competitive tra gli operatori nel mercato a valle. Tali procedure prevedono:
a) che la richiesta di migrazione possa essere comunicata dal cliente finale all'operatore verso cui intende migrare ("recipient");
b) che l'operatore recipient trasmetta la richiesta di migrazione a Telecom Italia;
c) che Telecom Italia comunichi, senza indugio, detta richiesta all'operatore che cede il cliente ("donating");
d) che nel caso il cliente abbia attivi servizi bitstream con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 10 giorni solari dalla data di comunicazione all'operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
e) che nel caso il cliente abbia attivi servizi di unbundling (ULL e SA) con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 20 giorni solari dalla data di comunicazione all'operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
f) che la procedura di disattivazione sia interrotta dall'operatore donating qualora quest'ultimo, effettuate le proprie verifiche con il cliente finale, comunichi la volonta' di quest'ultimo di non recedere dal servizio;
g) che Telecom Italia dia evidenza al recipient, senza indugio, della eventuale interruzione della procedura di migrazione;
h) che, allo scadere del termine di cui ai punti d) ed e), in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del donating, Telecom Italia esegua e notifichi l'avvenuta operazione di migrazione sia al donating che al recipient;
i) che i termini di cui ai punti d) ed e) non si applichino qualora l'operatore donating sia Telecom Italia, essendo le verifiche amministrative gia' previste nel processo di attivazione dei servizi;
j) che, in caso di rientro in Telecom Italia, l'utente possa, a sua scelta, inoltrare la richiesta di disattivazione anche all'operatore donating secondo le modalita' di cui all'articolo 19.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 per l'attivazione dei servizi di accesso disaggregato qualora l'operatore donating sia Telecom Italia, in caso di comunicazione al recipient da parte del cliente della volonta' di passaggio ad altro operatore, qualora l'operatore donating sia diverso da Telecom Italia ed impieghi servizi di accesso disaggregato, la richiesta reca le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione del servizo di accesso disaggregato;
c) indicazione dell'operatore donor e data di sottoscrizione del contratto con quest'ultimo;
d) data richiesta per la disattivazione del servizio.
 
Art. 19.
(Procedure per la disattivazione
dei servizi di accesso disaggregato)

1. Nel caso di recesso del cliente dal contratto concluso con l'operatore alternativo, quest'ultimo e' tenuto a restituire il controllo dell'accesso all'operatore notificato nei termini e modalita' previste al presente articolo. Se il recesso e' a causa di trasloco da parte del cliente, l'obbligo di restituzione della linea e' sospeso per un periodo di 30 giorni, al fine di consentire al cliente subentrante di scegliere se continuare ad usufruire del servizio da parte dell'operatore alternativo.
2. Qualora, l'operatore alternativo titolare del contratto con il cliente finale riceva da quest'ultimo la comunicazione contenente la sua volonta' di recedere dal servizio di accesso con l'indicazione della data per la cessazione del servizio medesimo, la inoltra senza indugio all'operatore notificato, secondo le modalita' di cui al comma 4, e comunque nel termine utile per rispettare la volonta' dell'utente in linea con quanto previsto dal contratto per i tempi di preavviso.
3. Nel caso in cui il recesso avvenga in assenza di richieste di number portability verso altro operatore, l'operatore a cui il numero ritorna in disponibilita' si impegna a non riutilizzarlo per un periodo di almeno 30 giorni, cio' al fine di consentire che l'operatore che ha acquisito il cliente precedentemente intestatario del numero possa a sua volta in tale lasso di tempo richiederne la portabilita'. In tal senso, tutti gli operatori stipulano accordi bilaterali di gestione diretta della portabilita' del numero che garantiscano, tra l'altro, il passaggio degli utenti tra operatori che impiegano i servizi di accesso disaggregato.
4. L'operatore alternativo che riceve la richiesta di disattivazione del servizio di accesso disaggregato accompagnata dalla richiesta di portabilita' del numero con rientro nella rete dell'operatore notificato la invia in formato elettronico all'operatore notificato indicando:
a. Anagrafica del cliente
b. Modalita' di cessazione
c. Indirizzo
d. Posizione dell'operatore al permutatore
e. Recapito alternativo cliente (Facoltativo)
f. Data di cessazione
5. L'operatore notificato invia entro il giorno della ricezione della richiesta l'accettazione e invia, al piu' tardi entro i tre giorni lavorativi precedenti la data di cessazione, la notifica di validazione o di rifiuto, specificando la causale del rifiuto.
6. Entro la data di cessazione l'operatore notificato invia la notifica di espletamento per consentire all'operatore concorrente di effettuare sui propri sistemi la deconfigurazione del cliente e completare il rilascio della risorsa.
7. Sono previste tra le causali specifiche di rifiuto nel caso di richiesta di cessazione con rientro:
a. la mancata accettazione del riallaccio della linea da parte del cliente contattato dall'operatore notificato. In questo caso l'operatore concorrente si impegna a ricontattare il cliente per verifiche.
b. impossibilita' tecnica di gestire il rientro del cliente sulla propria rete da parte dell'operatore notificato, il quale comunichera' tale impossibilita' all'operatore concorrente affinche' questi possa informare il cliente dell'impossibilita' di rientro nella rete dell'operatore notificato.
8. Nel caso di irreperibilita' o indisponibilita' del cliente, l'operatore notificato modifica la data di disattivazione, laddove tali irreperibilita' o indisponibilita', nei limiti dell'ordinaria diligenza, non siano state risolte.
 
Art. 20.
(Procedure per il passaggio tra operatori)

1. Le procedure di passaggio delle linee di accesso disaggregato (condiviso e completamente disaggregato) rispettano i seguenti criteri:
a. La richiesta di accesso completamente disaggregato da parte di un operatore alternativo determina la cessazione automatica di qualsiasi altro servizio finale, dell'operatore notificato o di altro operatore, fornito sulla linea dall'operatore notificato o da altro operatore (mediante servizi di accesso disaggregato o di larga banda o di altri servizi all'ingrosso).
b. La richiesta di accesso disaggregato condiviso da parte di un operatore alternativo determina la cessazione automatica di qualsiasi servizio finale in tecnologia xDSL precedentemente fornito sulla linea dall'operatore notificato o da altro operatore (mediante servizi di accesso disaggregato condiviso o di larga banda o di altri servizi all'ingrosso).
c. Le richieste di servizi di accesso disaggregato condiviso su linee gia' fornite in accesso completamente disaggregato ad un altro operatore alternativo sono respinte, fatto salvo il caso in cui il servizio di accesso disaggregato condiviso non si configuri come servizio di unbundling dati. Quest'ultimo e' trattato alla stregua del normale servizio di unbundling.
2. Gli operatori concordano le modalita' di comunicazione delle richieste di attivazione (da parte del recipient) e di interruzione dell'attivazione (da parte del donating), producendo, in caso di contestazione, idonea documentazione attestante la volonta' del cliente in forma scritta di recedere dal precedente contratto ed attivare i nuovi servizi o di mantenere il contratto con l'operatore precedente.
3. Le procedure di passaggio tra operatori e migrazione tra servizi diversi garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio per l'utente finale, in particolare:
a. l'operatore notificato, in caso di cambio di tecnologia nell'ambito del contratto con un medesimo operatore garantisce la sincronizzazione delle operazioni di cambio di fornitura in accordo con le richieste dell'operatore richiedente; nel caso di passaggio da accesso condiviso ad accesso dedicato l'operatore richiedente fissa se e quando cambiare le infrastrutture soggiacenti al servizio.
b. l'operatore notificato, al fine di minimizzare il tempo di disservizio del cliente in caso di passaggio del cliente tra gli operatori alternativi, si impegna a sincronizzare le attivita' di attivazione e disattivazione dei servizi previo accordo tra gli operatori interessati.
 
Art. 21.
(Condizioni generali di offerta del servizio di co-locazione)

1. Con riferimento ai servizi di energia elettrica e condizionamento, l'operatore notificato fornisce evidenza, ad ognuno degli operatori che hanno sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio, nonche' i criteri di scelta dei servizi di energia elettrica e condizionamento adottati nell'ambito degli studi di fattibilita', prevedendo l'eventualita' per l'operatore co-locato di derogarvi su base negoziale.
2. L'operatore notificato prevede, altresi', la possibilita' di installare, a cura degli operatori co-locati, misuratori di energia che consentano di sostenere i costi di energia elettrica non sulla base della potenza assorbita dichiarata all'operatore notificato ma sulla base degli effettivi consumi.
3. Le condizioni economiche relative ai servizi di energia sono formulate sulla base del principio di non discriminazione interno-esterno. Eventuali costi aggiuntivi a quelli direttamente sostenuti verso i fornitori di energia sono ripartiti su tutti i consumi, inclusi quelli relativi alla fornitura per usi interni.
4. L'operatore notificato esplicita nell'Offerta di Riferimento:
a. la possibilita' per gli operatori co-locati di installare negli spazi di co-locazione apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, che, nel rispetto degli standard internazionali, non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete (compatibilita' dei servizi);
b. la possibilita' di richiedere i servizi di co-locazione virtuale (incluso il comingling) anche indipendentemente dalla disponibilita' di risorse per la co-locazione fisica di un sito di Telecom Italia;
c. le condizioni tecnico-economiche per la realizzazione e gestione delle infrastrutture necessarie all'interconnessione tra due operatori co-locati nel medesimo sito;
d. la disponibilita' del servizio di co-locazione virtuale A e B per gli apparati di raccolta xDSL gia' impiegati dall'operatore notificato ovvero quelli rispondenti agli standard tecnici di compatibilita' spettrale, elettromagnetica ed ambientale previsti per la co-locazione e per i quali l'operatore notificato e' in grado di effettuare la manutenzione;
e. la formulazione di una proposta per il servizio di sopralluogo dei siti di centrale sulla base di un contributo una tantum ed un costo orario.
5. L'operatore notificato e l'operatore che richiede il servizio di co-locazione garantiscono, nell'ambito delle rispettive attivita', la sistemazione a regola d'arte degli spazi destinati alla co-locazione delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato.
6. L'operatore notificato garantisce il pieno accesso a dette attrezzature agli incaricati dell'operatore.
7. Ciascun operatore garantisce che le proprie attrezzature co-locate nei locali dell'operatore notificato soddisfino i requisiti concordati per la gestione degli spazi e l'ospitalita' delle suddette attrezzature.
8. Ove siano disponibili spazi inutilizzati, e' possibile per l'operatore alternativo richiedere l'ampliamento dei propri spazi ovvero dei collegamenti dalla sala operatore alla sala permutatore dell'operatore notificato senza alcun processo di pianificazione. Le attivita' di ampliamento saranno realizzate dall'operatore notificato entro 45 giorni se sono necessarie opere infrastrutturali, entro 15 giorni se tali opere non sono necessarie.
9. Operatori co-locati, nel rispetto dei limiti tecnici concordati secondo quanto all'art. 13, possono installare nei siti di co-locazione apparati finalizzati a realizzare il rilegamento con la propria rete, senza limitazioni riguardo alle tecnologie trasmissive e di commutazione utilizzate.
10. L'operatore notificato fornisce a condizioni trasparenti ed orientate al costo il servizio di raccordo interno di centrale tra gli apparati degli operatori presenti nel sito, inclusi i propri, indipendentemente dalla tipologia di co-locazione e dall'uso del raccordo, assicurando livelli di SLA e penali analoghi a quelli previsti per i flussi di interconnessione.
11. Gli operatori in co-locazione fisica hanno la facolta' di subaffittare parte dei propri spazi ad operatori terzi, impegnandosi, a nome di questi ultimi, al rispetto degli obblighi concordati con l'operatore notificato ai sensi dell'art. 13. In particolare, la presenza di eventuali operatori subaffittuari non deve comportare per l'operatore notificato oneri gestionali diversi da quelli relativi alla presenza dei soli operatori in co-locazione. A tal fine, il personale e gli apparati dell'operatore subaffittuario rispettano i medesimi impegni e vincoli concordati tra l'operatore notificato e l'operatore affittuario sotto la diretta responsabilita' di quest'ultimo.
 
Art. 22.
(Modulo standard per co-locazione)

1. Il modulo standard per co-locazione e' costituito dallo spazio necessario per l'installazione da parte dell'operatore di 2 telai di dimensioni 600x300x2200 mm, ovvero di 1 telaio di dimensioni 600x600x2200 mm, comprendente i necessari spazi di accesso e manovra, come definiti dagli standard ETSI, per una superficie pari ad almeno 4 metri quadri. Nel caso di doppio telaio 600x300x2200 mm, i telai sono collocati, ove possibile, in modo contiguo sulla stessa fila, mentre nel caso di telai bifronte, i telai sono disposti in modo che sia garantita l'accessibilita' anteriore e posteriore. Fanno parte del modulo base gli spazi occupati dal permutatore di confine lato operatori per l'attestazione di almeno 2000 coppie metalliche, oppure, su richiesta dell'operatore, 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonche' dal permutatore ottico per almeno 20 fibre.
2. In relazione a ciascun modulo standard, deve essere garantita una dissipazione di potenza fino a 2 kilowatt. L'installazione di apparati che prevedono una dissipazione superiore e' soggetta a specifica analisi di fattibilita'.
3. La definizione del suddetto modulo standard non preclude la possibilita' per l'operatore alternativo di installare telai di dimensioni diverse, purche' gli spazi occupati e le dissipazioni ad essi relative siano compatibili con spazi e dissipazioni definiti ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Relativamente al servizio di co-locazione virtuale A e B, l'operatore notificato indica la lista degli apparati DSLAM certificati di cui e' in grado di gestire la manutenzione, tale lista include almeno tutti gli apparati impiegati da quest'ultimo.
5. In merito al servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte dell'operatore notificato, l'operatore notificato fornisce tutte le tipologie di apparati impiegate per i propri servizi xDSL e fissa la modularita' minima del numero di linee acquistabili pari al numero di linee gestite da una singola scheda modem.
6. Relativamente ai servizi di co-locazione in co-mingling, l'operatore notificato permette l'installazione negli spazi di co-locazione di qualsiasi apparato utilizzato per servizi di accesso disaggregato nel rispetto delle norme tecniche e di compatibilita' spettrale, elettromagnetica ed ambientale prefissate ai sensi dell'art. 13.
 
Art. 23.
(Subentro in spazi di co-locazione)

1. L'operatore notificato inserisce nell'Offerta di Riferimento la possibilita' di subentro totale o parziale da parte di un operatore alternativo (operatore cessionario) in spazi di co-locazione contrattualizzati da un terzo operatore (operatore cedente).
2. Il subentro e' subordinato all'accordo tra operatore cedente ed operatore cessionario.
3. Nell'ipotesi di subentro, nella fase preliminare di verifica, di un operatore su uno spazio di co-locazione precedentemente assegnato ad altro operatore, l'operatore notificato non puo' utilizzare in proprio gli spazi o risorse resi disponibili dall'operatore cedente.
4. L'operatore notificato aggiorna i database delle risorse di co-locazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di efficacia del contratto di cessione dando evidenza in tale database degli eventuali spazi contrattualizzati ma non ancora presi in consegna dall'operatore richiedente.
5. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i moduli richiesti per la fornitura di servizi ai propri utenti entro 6 mesi dalla disponibilita' degli stessi. Nel caso di mancato utilizzo di un modulo, gli operatori sono tenuti a fornire all'Autorita' evidenza che esso verra' utilizzato entro 30 giorni. In caso contrario, tale modulo verra' dichiarato disponibile per altri operatori
 
Art. 24.
(Condizioni generali di offerta relative all'accesso
disaggregato alla sottorete locale)

1. L'operatore notificato mette a disposizione lo spazio fisico e le risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalita' ragionevoli, le apparecchiature pertinenti degli operatori che intendono usufruire del servizio di accesso alla sottorete locale.
2. L'operatore notificato rende altresi' disponibili le risorse connesse alla fornitura dell'accesso disaggregato alla sottorete locale, in particolare gli spazi per l'ubicazione degli apparati del soggetto richiedente, i cavi di collegamento e i sistemi informatici pertinenti, il cui accesso e' necessario a un beneficiario per fornire i servizi su base concorrenziale ed equa.
3. Gli elementi minimi necessari che sono resi disponibili dall'operatore notificato sono:
a. informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici intermedi della rete locale;
b. informazioni relative a disponibilita' di sottoreti locali in parti specifiche della rete di accesso;
c. condizioni tecniche relative all'accesso alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della sottorete locale;
d. procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso;
e. servizi di co-locazione nei punti di accesso alla sottorete locale dove per "colocazione" si intende la messa a disposizione dello spazio fisico e delle risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalita' ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un beneficiario;
f. opzioni di co-locazione nei siti di cui al precedente punto;
g. caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere installate;
h. condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti;
i. norme di sicurezza;
j. norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio limitato nei punti di accesso alla sottorete locale.
 
Art. 25.
(Condizioni per l'offerta wholesale del servizio
di accesso disaggregato)

1. Gli operatori titolari di un contratto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore notificato, hanno facolta' di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di accesso rivolte ad altri operatori.
2. In caso di contestazione gli operatori, secondo le procedure concordate tra operatore notificato ed operatori concorrenti, producono copia del contratto sottoscritto con il cliente finale all'operatore notificato, o, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con l'operatore notificato, copia della manifestazione di volonta' del cliente di recedere dal contratto con l'operatore notificato.
3. L'operatore notificato e' tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di modalita' e termini della fornitura dei servizi di accesso disaggregato stabilite dal presente provvedimento.
4. In caso di richiesta di portabilita' del numero contestuale alla richiesta di accesso disaggregato, l'ordinativo inviato all'operatore notificato indica l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore recipient.
 
Art. 26.
(Aspetti procedurali)

1. Le fasi procedurali per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato e di quelli di co-locazione sono:
a. pubblicazione (sul sito dedicato ai servizi wholesale) da parte dell'operatore notificato delle informazioni su siti ed infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione;
b. richiesta da parte degli operatori all'operatore notificato dei servizi di accesso disaggregato o di co-locazione nell'area di interesse;
c. fornitura delle informazioni di cui al punto b) sui siti e le infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione in adempimento agli obblighi informativi;
d. avvio dello studio di fattibilita' da parte dell'operatore notificato su richiesta dell'operatore alternativo;
e. risposta da parte dell'operatore notificato circa la fattibilita', con il dettaglio degli oneri necessari debitamente giustificati;
f. richiesta da parte dell'operatore alternativo all'operatore notificato della fornitura del servizio;
g. avvio attivita' operativa per la fornitura del servizio richiesto;
h. consegna del servizio e collaudo.
2. La fornitura dei diversi servizi di accesso disaggregato e di co-locazione avviene con modalita' prestabilite e senza indebiti ritardi, nel rispetto del Service Level Agreement.
 
Art. 27.
(Fornitura di informazioni su siti ed infrastrutture
sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato)

1. L'operatore notificato predispone ed aggiorna una banca dati contenente le informazioni sulle disponibilita' di spazi di co-locazione nei singoli siti e su ciascuno Stadio di Linea aperto all'unbundling con il dettaglio dell'occupazione degli spazi per moduli unbundling e interconnessione, con indicazioni di tipo anagrafico e tipologia degli impianti di condizionamento ed energia, con indicazioni sul livello di riempimento dei permutatori e l'occupazione di coppie al permutatore.
2. Il database prevede le indicazioni circa la possibilita' di ampliare il sito per moduli unbundling e interconnessione, distinguendo i casi in cui lo spazio e' disponibile o e' necessario l'ampliamento della sala, gli spazi modulo gia' predisposti liberi o liberabili e le coppie al permutatore libere e liberabili secondo quanto all'art 23 comma 6 della presente delibera; il database tiene conto anche delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori.
3. Tale database include altresi' le informazioni relative alla disponibilita' di portanti in fibra ottica per il servizio di prolungamento dell'accesso su fibra ottica, sulla disponibilita' di infrastrutture civili (cavidotti, pozzetti, camerette, pali, etc.) all'interno delle quali l'operatore alternativo puo' installare la propria infrastruttura trasmissiva.
4. Il database riporta le consistenze di ciascun segmento della rete di accesso (numero di coppie posate nella rete primaria e secondaria) ed il numero di coppie attive dettagliate per ciascuna tecnologia trasmissiva ammessa (ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, HDB3), nonche' il numero e la copertura geografica degli armadi corrispondenti agli stadi di linea aperti all'ULL ed il numero di settori di cavo primario afferenti a ciascun armadio.
5. Il database riporta le aree di copertura della rete di accesso tramite gli elementi della rete primaria e i civici serviti e servibili dalla rete secondaria correlata, i dati relativi alla lunghezza puntuale dei cavi di rete primaria e secondaria, inclusivi delle caratteristiche fisiche dei cavi impiegati (diametro dei conduttori, tipo di isolamento, ecc.).
6. Il database deve consentire agli operatori, con l'ausilio delle sole tabelle dal manuale delle procedure di unbundling dell'Offerta di Riferimento, la verifica di disponibilita' di un particolare servizio di accesso ad una data velocita' trasmissiva su una data linea. Il database riporta in dettaglio tutti i parametri necessari a tale fine ed e' aggiornato entro 5 giorni lavorativi dalla variazione della disponibilita' delle risorse della rete di accesso e di co-locazione.
7. L'operatore notificato pubblica e comunica all'Autorita', con almeno due mesi di anticipo rispetto all'avvio dei lavori, le attivita' di ampliamenti/modifiche di porzioni di rete, ed, in particolare, l'elenco degli stadi di linea che intende aprire al servizio xDSL e delle aree in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete.
8. L'operatore notificato prevede l'accesso in tempo reale da parte degli operatori alle informazioni aggiornate di cui al presente articolo attraverso gli strumenti informatici di fornitura dei servizi di unbundling e shared access.
9. L'operatore notificato comunica su base bimestrale all'Autorita' copia integrale del database di cui al presente articolo.
 
Art. 28.
(Modalita' di adempimento degli obblighi informativi)

1. Oltre all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui all'art. 27., l'operatore notificato fornisce, su richiesta dell'operatore alternativo, entro 5 giorni lavorativi, almeno le seguenti informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione:
a. elenco, comprensivo della denominazione convenzionale del sito utilizzata dall'operatore notificato e ubicazione geografica dei siti di co-locazione;
b. mappe relative all'area servita da ciascun sito;
c. numero di linee attestate in relazione a ciascun sito;
d. archi di numerazione afferenti a ciascun sito;
e. centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito.
2. L'operatore notificato fornisce altresi', a seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'Offerta di Riferimento per i servizi di co-locazione o di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, entro 5 giorni lavorativi, le informazioni circa gli spazi e le tipologie di co-locazione disponibili in relazione a ciascun sito, secondo le modalita' indicate dai provvedimenti dell'Autorita'.
3. L'operatore notificato ha l'obbligo di soddisfare ogni ulteriore ragionevole richiesta da parte degli operatori interessati di informazione utili a valutare l'adesione ai servizi di accesso disaggregato e di co-locazione.
4. La procedura contenuta nei contratti con gli operatori richiedenti l'accesso disaggregato prevede la fornitura all'operatore notificato da parte degli operatori concorrenti delle informazioni dettagliate circa le rispettive esigenze di spazi di colocazione con almeno sei mesi di anticipo
 
Art. 29.
(Studio di fattibilita)

1. L'operatore notificato comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni, lo studio di fattibilita' relativo ai siti nelle aree d'interesse di quest'ultimo. In caso di esito positivo, riporta una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, con particolare riferimento all'attuale capacita' di fornitura di servizi di alimentazione e condizionamento ed all'eventuale necessita' di ampliamento dei relativi impianti, ovvero di realizzazione di ulteriori impianti, nonche' fornisce il preventivo economico per l'allestimento dei siti; in caso di esito negativo, fornisce un'adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilita', nonche' indicazioni di fattibilita' relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione.
2. L'operatore notificato ha l'obbligo di fornire ogni approfondimento richiesto dall'operatore utile alla valutazione tecnico/economica degli studi di fattibilita' e dei preventivi presentati. Entro 15 giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilita', l'operatore puo' richiedere all'operatore notificato la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative, eventualmente con il ricorso a soggetti terzi diversi da quelli individuati dall'operatore notificato.
3. L'operatore notificato valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva dettagliatamente e per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore.
4. L'operatore notificato adotta ogni misura utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti di mercato, ivi incluse le condizioni praticate all'operatore notificato per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti di mercato, nonche' a fornire agli operatori documentata evidenza dei costi effettivamente sostenuti e delle fatture pagate a soggetti terzi fornitori per l'espletamento dei lavori di allestimento dei siti indicati nei preventivi.
5. L'operatore notificato fornisce, su richiesta dell'Autorita' o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonche' delle proposte pervenute dai diversi fornitori.
 
Art. 30.
(Gestione degli ordinativi per servizi di accesso
disaggregato alla rete locale)

1. Le modalita' di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste sono improntate alla massima efficienza ed adottano, ove compatibili, i piu' evoluti mezzi di comunicazione informatici.
2. L'operatore che richiede la fornitura di un servizio di accesso disaggregato o di un servizio di canale numerico trasmette all'operatore notificato un ordine di lavorazione in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax), nel quale riporta esclusivamente i dati indicati dall'Autorita'.
3. L'operatore alternativo che richiede il servizio di accesso disaggregato, quale responsabile del rapporto col cliente, conserva l'originale dell'ordine trasmesso all'operatore notificato, unitamente alla documentazione relativa al contratto con il proprio cliente e, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con altro operatore alternativo o con l'operatore notificato che si e' rivolto direttamente al recipient, alla manifestazione di volonta' di tale cliente di recedere dal contratto con l'operatore precedente.
4. Laddove previsto dalla normativa vigente, l'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato comunica al cliente le informazioni di cui all'art. 4 del d.lgs. 185 del 1999, prima dell'inoltro dell'ordine all'operatore notificato.
5. In caso di richiesta contestuale della prestazione di portabilita' del numero, l'operatore notificato gestisce le richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e modalita' di attivazione della prestazione di accesso disaggregato e portabilita' del numero.
6. L'obbligo di portabilita' del numero e' indipendente dalla tipologia di servizio di accesso eventualmente richiesto.
7. L'operatore notificato, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi, attiva la prestazione all'abbonato nei tempi e secondo le modalita' stabilite al presente provvedimento.
8. L'operatore notificato comunica all'operatore alternativo con 5 giorni di anticipo la data e l'ora di attivazione del servizio di accesso disaggregato e, ove richiesto, del servizio di portabilita' del numero.
9. Nel caso di contestazione da parte del cliente finale e di verifica della mancanza di un contratto valido con l'operatore che ha richiesto il servizio di accesso, nonche' di verifica della mancanza di una idonea dichiarazione attestante la volonta' di recedere dal contratto con l'operatore preesistente, l'operatore che ha richiesto il servizio di accesso sostiene le spese per il ripristino dell'accesso del cliente finale all'operatore di accesso preesistente.
 
Art. 31.
(Capacita' di evasione giornaliera minima degli ordinativi
per servizi di accesso disaggregato)

1. La capacita' di evasione giornaliera minima di ordinativi relativi a servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e' fissata in 10.000 ordinativi per giorno lavorativo.
2. La capacita' di evasione giornaliera minima fissata al precedente comma e' da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni di Number Portability associate e contestuali alla richiesta di servizi di accesso disaggregato.
3. L'Autorita' si riserva di rivedere il numero minimo di attivazioni giornaliere ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in conformita' con le esigenze del mercato.
 
Art. 32.
(Informazioni sul calendario delle attivita'
di allestimento dei siti di co-locazione)

1. L'operatore notificato fornisce agli operatori interessati, a cadenza mensile, una informativa dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento in relazione a ciascun sito di co-locazione, contenente almeno le seguenti informazioni:
a. data di conferma degli ordinativi;
b. regime amministrativo applicato allo svolgimento dei lavori e indicazione della data di richiesta delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni edilizie alle Amministrazioni competenti;
c. data indicativa di prevista consegna.
2. L'operatore notificato fornisce agli operatori l'indicazione puntuale della data di ingresso in ciascun sito di co-locazione, con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi, nel caso di sito di nuovo allestimento, e di 5 giorni lavorativi, nel caso di predisposizione di nuovo modulo in un sito gia' operativo.
 
Art. 33.
(Qualificazione xDSL: vincoli sulla velocita)

1. Telecom Italia certifica la velocita' xDSL per ciascuna coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato, restituendo, a richiesta, l'indicazione della massima velocita' garantita con la tecnologia indicata dall'operatore. Tale attivita' e' fornita senza la corresponsione di contributi.
2. Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato xDSL con velocita' superiore a quella certificata in fase di attivazione e' tenuto a darne comunicazione all'operatore notificato solo in fase di richiesta di ripristino guasti, ai fini delle attivita' di assurance sulla stessa.
 
Art. 34.
(Aspetti economici - Principi generali)

1. Le condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono definite nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo.
2. Il tasso di remunerazione del capitale impiegato per i servizi di accesso dell'operatore notificato e' pari a 10,2 %.
3. I prezzi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono basati sui costi effettivamente sostenuti nel rispetto del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui all'art. 36. del presente provvedimento. In particolare, con riferimento ai servizi orientati al costo, si precisa che:
a. I prezzi di locazione dei siti sono pari al costo medio a metro quadrato sostenuto dall'operatore notificato ed esposto in contabilita' regolatoria; il costo complessivo e' valutato per la sola parte di pertinenza dell'operatore richiedente con l'esclusione delle aree non necessarie all'operatore stesso per la fornitura del proprio servizio;
b. I prezzi dei servizi accessori dell'offerta di co-locazione, inclusi gli apparati forniti da Telecom Italia nell'ambito del servizio di co-locazione virtuale, sono formulati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni di cui alla contabilita' regolatoria dell'operatore notificato;
c. Per il servizio di ADSL su linea ISDN, gli oneri per la seconda linea in accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio sono equiparati a quelli del servizio di accesso condiviso.
d. Il prezzo dell'attivita' di riordino dei permutatori e' pari al costo dell'attivita' ripartito tra tutti gli operatori in modo proporzionale al numero di posizioni assegnate a ciascuno, incluse quelle dell'operatore notificato.
 
Art. 35.
(Principi generali e struttura dei costi
del servizio di accesso condiviso)

1. La struttura del prezzo del servizio di accesso condiviso e' articolata in un canone mensile ed in contributi "una tantum" relativi ad attivita' a vuoto e attivita' in centrale.
2. I costi ammessi ai fini della determinazione del prezzo del servizio di accesso condiviso sono esclusivamente quelli incrementali imputabili alla fornitura del servizio.
3. Il valore del canone e' legato solo ai costi di fornitura del servizio di accesso condiviso aggiuntivi rispetto a quelli legati alla fornitura del servizio di telefonia vocale e non contiene i costi comuni. I costi comuni sono quelli legati a tutti gli elementi della rete di distribuzione ed alle attivita' svolte per la fornitura del servizio di telefonia vocale e che sono gia' coperti dalle tariffe relative a tali servizi.
4. Telecom Italia introduce un servizio di accesso disaggregato dedicato relativo alla gestione dei soli servizi xDSL (unbundling dati). Gli spazi impiegati al permutatore dell'operatore notificato sono i medesimi di quelli impiegati nel sevizio di accesso disaggregato condiviso.
5. Nel caso in cui l'operatore abbia richiesto il servizio di accesso condiviso, qualora l'utente disdica il contratto di accesso al dettaglio con l'operatore notificato, il canone per il servizio diventera' quello relativo al servizio di accesso unbundling dati. Poiche' la migrazione non si accompagna a variazioni catene impiantistiche, non e' dovuto alcun contributo di trasformazione.
6. L'operatore notificato introduce condizioni gestionali di provisioning ed assurance per il servizio di accesso disaggregato dedicato relativo alla gestione dei soli servizi xDSL identiche a quelle previste per i servizi di full unbundling. Le condizioni economiche del servizio unbundling dati sono le medesime di quelle previste per il servizio di full unbundling ed il servizio e' fornito su linea attiva e non attiva.
 
Art. 36.
(Network Cap)

1. I canoni ed i contributi per i servizi di accesso disaggregato sono regolati per gli anni 2006 e 2007 dal meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi (network cap) di cui al presente articolo.
2. Sono definiti i seguenti panieri:
a. Paniere A
i. Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL;
ii. Contributo fornitura per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL;
iii. Contributo fornitura coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL;
iv. Contributo disattivazione singola coppia metalliche per servizio ULL;
v. Contributo disattivazione due coppie metalliche per servizio ULL;
vi. Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio ULL;
vii. Contributo rimozione della coppia metallica per servizio ULL;
viii. Contributo per intervento di assurance in SLA plus;
ix. Contributo in caso di permute nell'attivazione una singola coppia non attiva per servizio ULL;
x. Contributo in caso di permute nell'attivazione due coppie non attiva per servizio ULL;
xi. Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL;
xii. Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL;
xiii. Canone mensile per coppia ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL;
xiv. Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL;
xv. Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL;
xvi. Contributi fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL;
xvii. Contributi fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi HDSL, ISDN PRA;
xviii. Contributo in caso di permute nell'attivazione una singola coppia non attiva per servizio ULL a livello sottorete locale;
xix. Contributo in caso di permute nell'attivazione due coppie non attive per servizio ULL a livello sottorete locale;
xx. Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL a livello sottorete locale;
xxi. Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL a livello sottorete locale;
xxii. Canone mensile per coppia ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL in ULL a livello sottorete locale;
xxiii. Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA a livello sottorete locale;
xxiv. Contributo disattivazione singola coppia metallica a livello sottorete locale;
xxv. Contributo disattivazione due coppie metalliche a livello sottorete locale;
xxvi. Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza a livello sottorete locale;
xxvii. Contributo rimozione della coppia metallica a livello sottorete locale. b. Paniere B
i. Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito dall'operatore;
ii. Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito da Telecom Italia;
iii. Contributo di trasformazione da accesso condiviso a full unbundling;
iv. Contributo di predisposizione splitter al permutatore;
v. Contributo per fornitura a vuoto per servizio di accesso condiviso;
vi. Contributo per manutenzione a vuoto per servizio accesso condiviso;
vii. Canone mensile accesso condiviso;
viii. Contributo di disattivazione del servizio di accesso condiviso;
ix. Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio accesso condiviso;
x. Contributo rimozione della coppia metallica per servizio accesso condiviso.
c. Paniere C
i. Contributo attivazione prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
ii. Contributo di fornitura a vuoto prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
iii. Contributo di manutenzione a vuoto prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
iv. Canone mensile prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
v. Contributo di disattivazione prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
d. Paniere D
i. Contributo attivazione canale numerico presso SL (distinto per velocita);
ii. Contributo attivazione canale numerico presso SGU (distinto per velocita);
iii. Contributo di manutenzione a vuoto del canale numerico;
iv. Contributo di fornitura a vuoto del canale numerico;
v. Canone mensile canale numerico presso SL (distinto per velocita);
vi. Canone mensile canale numerico presso SGU (per fasce chilometriche e velocita);
vii. Contributo di disattivazione canale numerico (distinto per velocita);
3. Ai fini dell'approvazione dell'offerta per l'anno 2006, le quantita' di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2004 - 30 giugno 2005, mentre i prezzi di riferimento sono quelli pubblicati nell'offerta 2005. Ai fini dell'approvazione per l'anno 2007, le quantita' di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2005 - 30 giugno 2006.
4. Ai fini dell'approvazione dell'offerta di ciascun anno il valore del singolo paniere e' calcolato prima come prodotto delle quantita' di riferimento per i prezzi vigenti e poi come prodotto delle quantita' di riferimento per i prezzi proposti. La variazione percentuale del valore di ciascun paniere e' soggetta ad uno specifico vincolo definito nella misura di IPC X (cap), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) e X il livello di variazione di produttivita' dell'insieme dei servizi e degli elementi appartenenti allo stesso paniere.
5. Il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del network cap e', per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni delle quantita' di riferimento.
6. I prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.
7. L'operatore notificato, ogni anno, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorita', le quantita' di servizi vendute relative a ciascun paniere, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento).
8. La veridicita' dei dati prodotti e' autocertificata da Telecom Italia, che ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice, nelle forme e modalita' previste ai sensi del dPR 403/98.
9. La verifica da parte dell'Autorita' del rispetto dei vincoli di variazione di prezzo avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento che, a tal fine, deve essere pubblicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta. Ove non diversamente previsto, le eventuali modifiche dell'Offerta di Riferimento disposte dall'Autorita' entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno di validita' dell'offerta.
10. Sulla base dell'andamento dei costi di contabilita' e dei pesi relativi degli elementi appartenenti ai panieri, i valori dei vincoli di cap per gli anni 2006 e 2007 sono:
a. Paniere a): IPC -4,75%;
b. Paniere b): IPC -4,75%;
c. Paniere c): IPC -4,75%;
d. Paniere d): IPC -4,75%;
11. Ai canoni mensili di ciascun servizio si applica, come vincolo di sub cap, il vincolo di riduzione relativo al paniere corrispondente.
12. Ai contributi relativi alle attivita' di manutenzione a vuoto e SLA plus, si applica, come vincolo di sub cap, il vincolo di riduzione relativo al paniere corrispondente.
13. Ove si delineino comportamenti anticompetitivi nelle politiche di prezzo dell'operatore notificato, l'Autorita' si riserva di intervenire richiedendo, nel rispetto dei vincoli di cap, la riformulazione dei prezzi dei panieri corrispondenti.
14. I servizi non inclusi nel meccanismo di controllo del prezzi restano soggetti all'obbligo di orientamento al costo sulla base della contabilita' regolatoria.
 
Art. 37.
(Separazione contabile ed amministrativa)

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, in linea con l'art. 2 comma 12 lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995 e con l'art. 1 comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, sono ribaditi gli obblighi di separazione amministrativa e contabile gia' in capo all'operatore notificato, come specificati dall'art. 2 della delibera n.152/02/CONS.
2. L'operatore notificato e' tenuto ad assicurare la realizzazione, mediante opportune misure organizzative soggette a verifica da parte dell'Autorita', della separazione amministrativa e contabile tra le unita' organizzative preposte alla vendita dei servizi finali e quelle preposte alla gestione della rete di trasporto ed accesso.
3. L'operatore notificato provvede affinche' le misure adottate garantiscano:
a) che la fornitura di servizi di accesso alle proprie unita' organizzative commerciali e di rete avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS;
b) che la fornitura di servizi di accesso avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori alternativi e alle unita' organizzative interne o a societa' collegate o controllate;
c) che la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di servizi di accesso sia condotta da personale di unita' organizzative distinte da quelle commerciali che offrono i servizi finali;
d) che la gestione di dati e informazioni relative ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;
e) che i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attivita' commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unita' organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.
4. Telecom Italia, nell'esecuzione degli accordi interni di cui alla lett. a) del comma precedente assicura la parita' di trattamento interna/esterna sugli aspetti di fornitura dei servizi (provisioning) e di garanzia della qualita' e rispondenza alle specifiche tecniche delle attivita' necessarie alla realizzazione degli stessi (assurance). Le condizioni generali di fornitura e i valori degli indicatori di qualita' contenuti negli ordinativi interni per ciascun servizio all'ingrosso fornito dalle unita' di rete di Telecom Italia alle proprie unita' commerciali sono le medesime offerte agli operatori alternativi per i corrispondenti servizi di rete.
5. La separazione contabile ed amministrativa adottata dall'operatore notificato garantisce una opportuna visibilita' dei centri di costo delle funzioni operative di rete distinti da quelli delle attivita' commerciali. I dati contabili prodotti devono riportare in dettaglio l'evidenza separata dei dati relativi ai trasferimenti interni tra le unita' commerciali e quelle di fornitura di servizi all'ingrosso.
6. L'operatore notificato deve inoltre comunicare all'Autorita' le modalita' e le condizioni di fornitura previste negli ordinativi interni e negli accordi tra funzioni di rete ed operatori alternativi, ivi inclusi gli indicatori di qualita' di cui al comma 3, lett. a, nonche' ogni altra informazione necessaria a verificare la parita' di trattamento.
7. Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di una relazione periodica da parte dell'operatore notificato. Tale relazione, da presentarsi ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa dei valori degli indicatori di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia possibile verificare la qualita' erogata alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi che fanno uso dei medesimi beni intermedi.
8. L'operatore notificato, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilita' una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori, in possesso delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato.
 
Art. 38.
(Contenuti dell'Offerta di Riferimento)

1. L'Offerta di Riferimento contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei seguenti servizi:
a. servizio di accesso disaggregato alla rete metallica;
b. servizi di co-locazione ed altri servizi accessori;
c. servizio di prolungamento dell'accesso;
d. servizio di canale numerico;
e. servizio di accesso condiviso;
f. servizio di accesso alla sottorete locale;
g. servizio di raccordi interni di centrale;
I servizi accessori di cui al punto b) includono, tra l'altro, gli apparati xDSL per la co-locazione virtuale con acquisto degli apparati a carico dell'operatore notificato, il servizio di riordino dei permutatori.
Con riferimento ai prezzi dei servizi di co-locazione "a progetto", uno specifico e separato allegato dell'Offerta di Riferimento riporta prezzi indicativi unitari per ciascuna possibile attivita' oggetto di preventivo.
2. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale di procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali:
a) per la effettiva operativita' dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
b) per la richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione, contemplando anche la possibilita' di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione;
c) per la cessione da parte di un operatore ad un altro operatore del proprio contratto di co-locazione sottoscritto con l'operatore notificato;
d) per consentire all'operatore di effettuare, direttamente o mediante soggetti terzi appositamente designati, sopralluoghi presso i siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonche' presso i siti per i quali lo studio di fattibilita' abbia dato esito negativo;
e) per la raccolta e gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
3. Le procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono atte ad assicurare almeno:
a) la fornitura di Number Portability anche in relazione alle numerazioni secondarie associate ai servizi ISDN dell'operatore notificato;
b) la possibilita' di richiedere separatamente la disattivazione della prestazione di Number Portability o dei servizi di accesso disaggregato, ancorche' precedentemente richiesti in modalita' congiunta e relativi al medesimo cliente;
c) adeguati meccanismi per la sincronizzazione fra piu' ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza multilinea e/o multinumero e/o multisede, per il servizio di accesso disaggregato e per le eventuali richieste di Number Portability;
d) la possibilita', su richiesta del cliente, di variazione della destinazione d'uso di un servizio di accesso disaggregato, senza necessita' di cessazione del servizio di accesso disaggregato esistente e dell'eventuale prestazione di Number Portability associata.
e) la migrazione del cliente senza disservizi da servizi di accesso disaggregato condiviso a servizi di accesso completamente disaggregato e vice-versa.
 
Art. 39.
(Service Level Agreement e Penali)

1. L'offerta di riferimento riporta in allegato una proposta di Service Level Agreement (SLA) contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualita' ed alle modalita' di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, anche con riferimento ai tempi di fornitura massimi stabiliti.
2. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel Service Level Agreement e' soggetto a sanzioni pecuniarie e al pagamento di penali tali da limitare possibili pratiche anticoncorrenziali.
3. I termini e le condizioni contenuti in tale Service Level Agreement dovranno, laddove applicabili, essere consistenti con i livelli di servizio offerti da parte dell'operatore notificato alle proprie divisioni commerciali ed alla propria clientela finale.
4. Le modalita' di trasmissione e di gestione delle richieste di assurance per i servizi di accesso disaggregato condiviso e di full unbundling e di co-locazione sono definite su criteri di massima efficienza ed adottano i piu' evoluti mezzi di comunicazione informatici.
5. L'Offerta di Riferimento contiene anche uno SLA di assurance migliorativo su base chiamata e le relative penali, nonche' condizioni di SLA di assurance garantiti nel 100% dei casi per il servizio di Shared Access.
6. Il Service Level Agreement per i servizi di co-locazione, prevede tempi certi di consegna, garantiti da penali, per gli studi di fattibilita' dei servizi di predisposizione dei siti e di raccordi interni di centrale e tempi massimi di intervento per la realizzazione e l'assistenza tecnica;
7. Per i raccordi interni di centrale, i tempi di provisioning e le penali sono quelle previste nel Service Level Agreement per servizi di co-locazione;
8. Il Service Level Agreement prevede i seguenti tempi massimi di fornitura per i servizi di accesso disaggregato: Provisioning Servizio Tempo
|95% dei casi| 100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Rete metallica: coppia attiva | 7gg solari| 10gg solari --------------------------------------------------------------------- Rete metallica: coppia non attiva | | (GNR-PBX) | 7gg solari| 10gg solari --------------------------------------------------------------------- Rete metallica: coppia non attiva | 7gg solari|10gg solari attiva --------------------------------------------------------------------- Prolungamento dell'accesso in fibra | | ottica | 5gg solari| 20gg solari --------------------------------------------------------------------- Canale numerico | 15gg solari| 20gg solari

L'operatore notificato, nel rispetto di quanto all'art. 6 comma 4, in caso di riduzione nei tempi di fornitura dei servizi di accesso all'utenza finale, aggiorna le tempistiche di attivazione di cui alla presente tabella garantendo comunque tempi di attivazione per il 100% dei casi migliorativi rispetto a quelli forniti alla propria clientela finale.
9. I tempi massimi di fornitura per il servizio di co-locazione sono i seguenti: =====================================================================
Servizio | SLA ===================================================================== Offerta per servizi di | co-locazione e interni tra |Entro 15 giorni lavorativi per Operatori |raccordi nell'100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Valutazione del rischio per la | sicurezza e salute dei lavoratori | --------------------------------------------------------------------- Analisi della documentazione |Entro 15 gg lavorativi nel 80% dei tecnica fornita dall'Operatore |casi --------------------------------------------------------------------- Verifiche delle ditte degli | Operatori | ---------------------------------------------------------------------
|Esiti delle verifiche comunicati
|all'Operatore entro 21 giorni
|lavorativi della ricezione delle
|richieste per almeno l'80% dei
|casi condizionatamente a: •
|Ricezione da parte di Telecom
|Italia di tutte le informazioni
|necessarie all'indentificazione
|delle ditte nell'ambito della fase
|negoziale precedente la Processo di Qulificazione |formalizzazione delle offerte per comprensivo delle valutazioni di |la predisposizione dei esiti da base, Economico/finanziaria e |parte di T.I. . n. totale di tecnico organizzativa. Processo di|richieste di verifica del subappalto |qulificazione/verifiche du comprensivo di analisi documentale|subappalto mensili (da parte di verifiche tecniche |tutti gli operatori) --------------------------------------------------------------------- Provisioning per il servizio di | colocazione in sala interna | --------------------------------------------------------------------- Servizio di co-locazione con | strutture da realizzare e | materiali da approvvigionare per |Entro 90 giorni lavorativi nel sito specifico |100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento di raccordi e/o | incremento di moduli con opere | infrastrutturali da realizzare e | materiali da approvvigionare su | sito gia' adeguato (comprende | eventuale predisposizione | pots/splitter)?Entro 45 giorni | lavorativi nel 100% dei casi | --------------------------------------------------------------------- Realizzazione di raccordi interni | tra Operatori in sale diverse | Ampliamento di raccordi e/o | incremento di moduli senza | realizzazione di opere | infrastrutturali e senza |Entro 15 giorni lavorativi nel approvvigionamento di materiali |100% dei casi. --------------------------------------------------------------------- Provisioning per il servizio di | co-locazione in shelter | --------------------------------------------------------------------- Servizio di co-locazione in | shelter con strutture da | realizzare e materiali da |Entro 90 giorni lavorativi nel approvvigionare per sito specifico|100% dei casi. --------------------------------------------------------------------- Ampliamento di raccordi e/o | incremento di moduli con opere | infrastrutturali da realizzare e | materiali da approvvigionare | (comprende eventuale | predisposizione | pots/splitter). Realizzazione di | raccordi interni tra Operatori in |Entro 45 giorni lavorativi nel sale diverse |100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento senza opere | infrastrutturali con materiale di | consumo per cui non e' necessario |Entro 15 giorni lavorativi nel approvvigionamento specifico |100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Provisioning per il servizio di | co-locazione in sito adiacente o | nelle immediate vicinanze | --------------------------------------------------------------------- Realizzazione con materiale da |Entro 90 giorni lavorative approvvigionare per sito specifico|nell'80% dei casi. --------------------------------------------------------------------- Ampliamento senza opere | infrastrutturali e con materiali | da approvvigionare per sito | specifico (comprende eventuale |Entro 30 giorni lavorativi predisposizione pots/splitter) |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento con materiali di | consumo per cui non e' necessario |Entro 20 giorni lavorativi approvvigionamento specifico |nell'80% dei casi. --------------------------------------------------------------------- Provisioning per il servizio di | colocazione virtuale | --------------------------------------------------------------------- Co-locazione con acquisto ed | installazione dell'apparato a cura|Entro 60 giorni lavorativi dell'Operatore |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Co-locazione con acquisto ed | installazione dell'apparato a cura|Entro 90 giorni lavoratori di Telecom Italia |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento nella stessa sala con | opere infrastrutturali su | raccordo esistente con materiali | da approvvigionare per sito | specifico (comprende eventuale |Entro 30 giorni lavorativi predisposizione pots/splitter) |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Realizzazione di raccordi interni | tra Operatori entrambi co-locati | nella medesima sala in modalita' |Entro 30 giorni lavorativi virtuale o co-mingling |nell'100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento nella stessa sala | senza opere infrastrutturali con | materiale di consumo per cui non | e' necessario approvvigionamento |Entro 15 giorni lavorativi specifico |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Provisioning per il servizio di | colocazione nelle immediate | vicinanze dell'armadio di | distribuzione di Telecom Italia | per servizi di accesso | disaggregato alla sottorete locale| metallica | --------------------------------------------------------------------- Realizzazione con materiale da |Entro 40 giorni lavorative approvvigionare per sito specifico|nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento con materiali di | consumo per cui non e' necessario |Entro 30 giorni lavorativi approvvigionamento specifico |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Provisioning per servizio di | co-mingling | --------------------------------------------------------------------- Servizio di co-locazione con | strutture da realizzare e | materiali da approvvigionare per |Entro 60 giorni lavorativi sito specifico |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento nella stessa sala con | opere infrastrutturali su raccordo| esistente con materiali da | approvvigionare per sito | specifico(comprende eventuale |Entro 30 giorni lavorativi predisposizione pots/splitter) |nell'80% dei casi. --------------------------------------------------------------------- Realizzazione di raccordi interni | tra Operatori se entrambi sono | colocati nella medesima sala in |Entro 30 giorni lavorativi modalita' virtuale o co-mingling |nell'100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento nella stessa sala | senza opere infrastrutturali con | materiale di consumo per cui non | e' necessario approvigionamento |Entro 15 giorni lavorativi opere specifico |nell'80% dei casi

10. I tempi di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore, ovvero, in caso sia richiesto uno studio di fattibilita', al termine dello SLA di consegna dello studio di fattibilita'. Il conteggio dei giorni, ai fini del calcolo delle penali di fornitura, resta sospeso dalla data di consegna dello studio di fattibilita' alla risposta dell'operatore, senza tuttavia azzerarsi anche in caso di accettazione.
11. Qualora l'operatore notificato non rispetti i tempi massimi di consegna, corrispondera' all'operatore una penale pari a: =====================================================================
Ritardo | Penale =====================================================================
|100% canone mensile del servizio 8-15 giorni solari |richiesto per ogni giorno di ritardo ---------------------------------------------------------------------
|200% canone mensile del servizio 16-30 giorni solari |richiesto per ogni giorno di ritardo ---------------------------------------------------------------------
|A1 200% del canone mensile si
|aggiunge il 200% canone giornaliero Oltre il 30-esimo giorno solare|per ciascun giorno di ritardo

12. L'operatore notificato adotta livelli progressivi di penali giornaliere, per i ritardi sui tempi di fornitura dei moduli di co-locazione, sulla base di quanto riportato nella successiva tabella. I valori indicati sono definiti assumendo il rapporto tra i tempi di ritardo per la fornitura dei moduli e i relativi tempi massimi proporzionale al rapporto tra i tempi di ritardo e i relativi tempi massimi per la fornitura dei servizi ULL. Le penali indicate, pertanto, corrispondono rispettivamente al 30%, 50% e 100% del totale dell'importo contrattuale allo scadere di ciascuna soglia temporale. =====================================================================
|Penale giornaliera espressa rispetto al Ritardo nei tempi diconsegna| totale dell'importo contrattuale ===================================================================== Al di sotto di 18 giorni | 1,67% --------------------------------------------------------------------- tra il 19 e 63 giorni | 0,44% --------------------------------------------------------------------- tra 64 e 135 giorni | 0,69% --------------------------------------------------------------------- oltre 135 giorni | 0,74%

13. Il Service Level Agreement per l'attivita' di manutenzione correttiva e' indicato nelle tabelle seguenti, relative ai vari servizi di accesso disaggregato:

Assurance per accesso disaggregato alla rete locale metallica:
Key Performance Indicator % guasti riparati SLA Entro lo stesso giorno della segnalazione |Lun-ven|70% --------------------------------------------------------------------- Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla | | segnalazione |Lun-ven|95%

SLA Plus Assurance:
8 h lavorative per il 95% delle richieste
(orario lavorativo: 8-20 lun-ven; 8-16 sab)
(orario richiesta interventi: 8-18,30 lun-ven; 8-14 sab) 12 ore lavorative nel 100% dei casi

Assurance per canale numerico: Servizio |Key Performance Indicator % guasti riparati | SLA 2 Mb/s |4,5 h lavorative | 100% > 2 Mb/s |8 ore lavorative | 100%

Assurance per accesso disaggregato alla sottorete di distribuzione
metallica:
Key Performance Indicator % guasti SLA riparati Entro lo stesso giorno della segnalazione | Lun-ven | 70% --------------------------------------------------------------------- Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla | | segnalazione | Lun-ven | 95% --------------------------------------------------------------------- Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla | | segnalazione | Lun-ven | 100%

Assurance per accesso disaggregato condiviso
alla rete di distribuzione (Shared Access):
Key Performance Indicator % guasti SLA riparati =====================================================================
| Key Performance | |
| Indicator % guasti | |
Servizio | riparati | Segnalazione guasto | SLA ===================================================================== Fibra ottica|Entro 12 ore |8-16 lun-ven | 90% ---------------------------------------------------------------------
| |16-8 lun-ven 0-24 |
|Entro 16 ore |sab-dom-FI | 90% ---------------------------------------------------------------------
|Entro 24 ore |8-16 lun-ven | 100%
In caso di variazioni dei tempi di ripristino previsti dalle proprie offerte retail, l'operatore notificato garantisce, nel rispetto di quanto all'art. 6, comma 4, che i tempi di ripristino di cui alle precedenti tabelle siano comunque inferiori a quelli previsti per la propria clientela finale.
14. In caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino indicati, l'operatore notificato corrisponde all'Operatore le penali descritte nel seguito, da corrispondere con cadenza trimestrale:
a. Penali per assurance per il servizio di accesso disaggregato alla rete metallica, accesso disaggregato alla sottorete metallica e acceso disaggregato condiviso alla rete metallica: 100% del canone mensile ogni 2 giorni di ritardo
b. Penali per assurance per i servizi di canale numerico: Ritardo Penale come % del canone mensile =====================================================================
Ritardo | Penale come % del canone mensile ===================================================================== 4 ore |25% 5-8 ore |100% 8-10 ore |200%

Ogni ora oltre la decima 200% del canone mensile + 200% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo
c. Penali per assurance peri servizi di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo: =====================================================================
Ritardo | Penale come % del canone mensile ===================================================================== 4 ore |10% 5-8 ore |25% 9-10 ore |50% 11-15 ore |100%

Ogni ora oltre la quindicesima^100% del canone mensile + 100% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo
d. Penali nel caso di SLA plus Assurance: viene calcolato un importo, aggiuntivo rispetto a quello determinato per il ritardo di ripristino, calcolato in termini di riduzione percentuale progressiva dell'importo totale dovuto per il monte interventi per i quali e' stato richiesto lo SLA Plus, seconde le regole della tabella successiva: =====================================================================
Livello di servizio raggiunto(a |
consuntivazione o trimestrale) | Penale =====================================================================
|l% dell'importo pattuito per ogni Fino a -5% |pp di scostamento; ---------------------------------------------------------------------
|2% dell'importo pattuito per ogni Da-5% a-10% |pp di scostamento; ---------------------------------------------------------------------
|3% dell'importo pattuito per ogni Da-10% a-15% |pp di scostamento ---------------------------------------------------------------------
|4% dell'importo pattuito per ogni Oltre -15% |pp di scostamento

15. Il Service Level Agreement per l'attivita' di manutenzione dei servizi di co-ocazione e' indicato nelle tabelle seguenti:

Assurance per servizio di co-locazione virtuale:
Key Performance Indicator SLA Tempo di inizio intervento presso la sala |8 ore |90% dei casi
|12 ore |100% dei casi

Assurance per i raccordi interni fra Operatori:
Key Performance Indicator SLA Tempo di ripristino dei | | | raccordi |8-16 lun-ven |10 ore|100% ---------------------------------------------------------------------
|16-8 lun-ven; 0-24 | |
|sab-dom-FI |14 ore|100%

16. Le penali previste in caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino di cui al comma precedente sono le seguenti:

Penali per servizio di co-locazione virtuale: =====================================================================
Ritardo di espletamento | % prezzo intervento ===================================================================== Fino a 4 ore lavorative |50% Oltre 4 ore lavorative |80% Oltre 8 ore lavorative |100%

Penali per i raccordi interni fra Operatori: =====================================================================
Ritardo di espletamento | % canone annuo ===================================================================== Per ogni ora |2%

17. Telecom Italia introduce penali sul rispetto dei tempi di ripristino per tutti i servizi di co-locazione, laddove attualmente non siano previste (in sala interna, in shelter, in sito adiacente, co-mingling).
 
Art. 40.
Disposizioni transitorie
1. L'operatore notificato applica per gli anni 2005 e 2006 una riduzione del 30% su canoni e contributi dei circuiti di prolungamento dell'accesso in fibra.
 
Art. 41.
Disposizioni finali

1. Telecom Italia ripubblica la propria Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato per l'anno 2006 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 2.
2. Il processo di implementazione delle procedure di passaggio concordate tra gli operatori, di cui agli artt. 17, 18 e 20, e' avviato da Telecom Italia alla notifica del presente provvedimento, coinvolgendo tutti gli operatori interessati, e viene vigilato dall'Autorita' che, qualora lo ritenga necessario, sentite anche le associazioni dei consumatori, si riserva di introdurre eventuali adeguamenti e correttivi, prima che le procedure divengano operative.
3. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia.
4. Il presente provvedimento e' trasmesso alla Commissione Europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione Europea.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.

Roma, 12 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro'

IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D'Angelo Stefano Mannoni

Per attestazione di conformita' a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
 
Allegato A
(Alla delibera 4/06/CONS) MERCATO DELL'ACCESSO DISAGGREGATO ALL'INGROSSO (IVI COMPRESO
L'ACCESSO CONDIVISO) ALLE RETI E SOTTORETI METALLICHE, AI FINI
DELLA FORNITURA DI SERVIZI A BANDA LARGA E VOCALI (MERCATO N. 11
FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
EUROPEA N. 2003/311/CE):

IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DI
IMPRESE CON SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO ED INDIVIDUAZIONE
DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI.
1. INTRODUZIONE

1.1. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
1. L'Autorita' ha avviato il 19 gennaio 2005, con la delibera n. 415/04/CONS, la consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento in merito all'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche disponendo lo svolgimento di una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione dagli organismi di telecomunicazioni portatori di interessi nel mercato dei servizi di accesso.
2. In risposta alla consultazione pubblica hanno prodotto i propri contributi le associazioni @IIP ed Assoprovider e gli operatori Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 Italia S.p.A., Tiscali Italia S.r.L., Telecom Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.
3. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso delle audizioni del 16 febbraio 2005 con Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali S.r.L., Wind Telecomunicazioni S.p.A., del 17 febbraio 2005 con Tele 2 Italia S.p.A. e del 17 febbraio 2005 con Telecom Italia S.p.A.
4. Il presente documento integra la proposta di provvedimento di cui all'allegato B della delibera n. 415/05/CONS "Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)" con la sintesi delle osservazioni formulate dagli operatori in sede di consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorita'. Il presente documento, adottato dall'Autorita' in data 16 settembre 2005, e' stato trasmesso all'Autorita' Antitrust ed alla Commissione Europea ai sensi degli artt. 19, comma 1 e 12, comma 6 del Codice.

1.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
5. Il 24 aprile 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
6. Il nuovo quadro regolamentare si compone principalmente di 5 direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare si tratta dei seguenti documenti:
a. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" 1;
b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"2;
c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"3;
d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. direttiva servizio universale"4;
e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"5.
7. Inoltre, ed ai fini del presente provvedimento, particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
a. la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secolo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata 1'11 febbraio 2003(6)(di seguito, la Raccomandazione);
b. le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 20027 (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 20038 (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
8. Il quadro normativo sopra delineato ed, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal d.lgs. 259/03 del 1 ° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"9 (di seguito, anche il Codice).
9. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l' art. 7, comma 4, della direttiva quadro, inoltre, prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
10. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorita' nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'art. 14, in particolare, attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato.
11. Il nuovo quadro regolamentare riconosce il termine della fase di liberalizzazione dei mercati e sancisce la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust, in primo luogo attraverso la definizione dell'analogia tra significativo potere di mercato e posizione dominante. Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che "la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realta' di mercato piu' complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva e' equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee", laddove per posizione dominante si intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilita' di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori" (10)
12. Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi sulla concorrenzialita' dei mercati, richiede che le Autorita' procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio' che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le Autorita' introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato sara' uno degli elementi da prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante, dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.
13. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di mercato successiva (11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita' di revisione e verifica
delle specifiche modalita' attuative degli obblighi imposti qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
14. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella Raccomandazione sull'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS12 e n. 453/03/CONS13. In particolare, viene previsto che, qualora
l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, cosi' come definito dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.

La regolamentazione nazionale
15. Per quanto riguarda il quadro della regolamentazione nazionale, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, l'Autorita) ha avviato la regolazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale nel 1998, in attuazione delle direttive n. 97/33/CE e n. 98/10/CE ed in anticipo rispetto al regolamento n. 2887/2000 del dicembre 2000.
16. La disciplina ONP (Open Network Provision), su cui si basava il precedente quadro regolamentare, imponeva all'operatore notificato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete, anche in punti diversi da quelli terminali di rete (art. 4, comma 2, della direttiva n. 97/33/CE e art. 16, comma 1, della direttiva n. 98/10/CE, ripresi dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 318/97) e attribuiva alle Autorita' di regolamentazione il potere di intervenire, su richiesta delle parti ovvero di propria iniziativa, per assicurare condizioni di accesso alla rete eque, ragionevoli e non discriminatorie (art. 16, comma 1, della direttiva n. 98/10/CE, recepito dall'art. 5, comma 6, del d.P.R. n. 318/97).
17. A livello nazionale, peraltro, il decreto ministeriale 23 aprile 1998 aveva introdotto in capo all'operatore notificato l'obbligo di prevedere, all'interno della propria offerta d'interconnessione, le condizioni per l'accesso a livello periferico di rete e a livello di rete di distribuzione (art. 14, comma 11, lett. a), punti 1 e 2). Dunque, l'obbligo di fornitura non era limitato ad uno specifico portante trasmissivo.
18. Sulla base di tali indicazioni e dell'attivita' istruttoria condotta (delibera n. 1/CIR/98) con l'obiettivo di definire le condizioni tecniche, economiche e procedurali per l'attuazione degli obblighi d'accesso in capo a Telecom Italia, operatore notificato, l'Autorita' ha definito le linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e per la promozione della diffusione di servizi innovativi (delibera n. 2/00/CIR).
19. L'Autorita' ha ritenuto che la fornitura di servizi di accesso disaggregato costituisse il presupposto regolamentare sia per il completamento del percorso di apertura alla concorrenza del mercato dei servizi tradizionali di telefonia fissa (e, piu' specificamente, dei servizi di traffico e di accesso per la clientela finale), sia per la diffusione concorrenziale dei servizi innovativi a larga banda in tecnologia DSL.
20. L'articolo 4 della delibera n. 2/00/CIR descrive un'ampia gamma di servizi di accesso disaggregato e di servizi accessori disponibili per gli operatori titolari di licenza individuale di rete fissa: servizi di accesso al doppino in rame e alla fibra ottica (cd. accesso fisico); diverse soluzioni di accesso logico, finalizzate a superare eventuali impedimenti di carattere tecnico alla fornitura dell'accesso fisico (canale numerico) o ad accelerare i tempi d'ingresso sul mercato da parte degli operatori alternativi (prolungamento dell'accesso); servizi di co-locazione fisica e virtuale, indispensabili per l'effettiva fruizione dei servizi di accesso disaggregato da parte degli operatori alternativi.
21. In base alla delibera n. 2/00/CIR, Telecom Italia, in considerazione della condizione di monopolista di fatto nel mercato dell'accesso, e' tenuta a pubblicare un'offerta annuale di riferimento delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei predetti servizi; le condizioni economiche sono definite, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nel rispetto del principio di orientamento ai costi, secondo la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti (art. 8).
22. La delibera n. 2/00/CIR prevede disposizioni di dettaglio anche in merito agli aspetti contrattuali e di provisioning, allo scopo di accelerare il processo d'implementazione del servizio (articoli 6 e 7). In particolare, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare, in allegato all'offerta di riferimento, e sottoporre alla valutazione dell'Autorita', un Service Leve/. Agreements ed un manuale di procedure per ciascun servizio fornito. L'Autorita', infine, ha previsto una pluralita' di clausole di revisione degli obblighi regolamentari in relazione ad alcuni servizi (accesso disaggregato alla rete in fibra ottica, prolungamento dell'accesso, canale virtuale permanente) sulla base dell'evoluzione del contesto concorrenziale.
23. Le delibere n. 13/00/CIR, n. 15/01/CIR e n. 24/01/CIR completano le disposizioni attuative volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse d'accesso e a migliorare l'efficienza del processo d'implementazione.(14) Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni regolamentari, l'Autorita' ha istituito (delibera n. 5/00/CIR) una specifica Unita' per il Monitoraggio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Tale unita' ha gestito tutte le procedure di selezione e allocazione degli spazi di co-locazione, ha svolto attivita' ispettiva sulle attivita' di predisposizione di detti spazi da parte di Telecom Italia ed ha fornito agli operatori indirizzi interpretativi della normativa vigente.
24. Parallelamente alle attivita' regolamentari e di monitoraggio del processo d'implementazione, l'Autorita' ha esercitato, a partire dalla prima offerta pubblicata da Telecom Italia nel 2000, le proprie competenze in materia di analisi delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. Gli interventi dell'Autorita' hanno condotto ad una progressiva riduzione dei prezzi per i vari servizi di accesso disaggregato.
25. In tale percorso, un particolare rilievo assume la delibera n. 3/03/CIR, per le sue numerose implicazioni regolamentari, immediate e prospettiche. Per quanto riguarda i servizi di accesso disaggregato alla rete locale, la delibera ha introdotto criteri di dettaglio per l'applicazione al canone mensile del doppino in rame del principio dell'orientamento al costo, con una particolare attenzione alla salvaguardia del principio di non discriminazione e alle esigenze di replicabilita' da parte degli operatori alternativi. L'applicazione di tali indicazioni ha indotto Telecom Italia a fissare per il 2003 un canone mensile per il collegamento in rame (pari a 8,3 euro/mese) che costituisce il best price europeo.

1.3. GLI INTERVENTI RECENTI DELL'AUTORITA' PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO (IMPEGNI ASSUNTI DA TELECOM ITALIA NELL'AMBITO DEL CASO A351)
26. Durante lo svolgimento del procedimento istruttorio, l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha completato il proprio procedimento A351 per la verifica di comportamenti abusivi messi in campo da Telecom Italia nei mercati dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa, della fornitura di linee affittate e mercato dell'interconnessione su rete fissa. Nell'ambito del procedimento A351 Telecom Italia ha sottoscritto con alcuni operatori alcuni impegni finalizzati al miglioramento del quadro concorrenziale nel settore delle telecomunicazioni. Di seguito, e' riepilogata la parte di tali impegni che appare avere rilevanza nel mercato oggetto della presente analisi.
27. In via generale, al fine di assicurare la trasparenza delle offerte e la continuita' del servizio, con riferimento alle soluzioni relative alla clientela business di grandi dimensioni non riconducibile a offerte standardizzate in ragione della specificita' e della dimensione economica e/o territoriale della domanda e clientela PA, Telecom Italia si e' impegnata a:
"garantire, nel caso di transizione ad una infrastruttura concorrente, la continuita' del servizio, concedendo al concorrente l'uso interinale della rete e dei servizi di Telecom Italia fino allo scadere del bimestre successivo alla data di disdetta del contratto (e fino allo scadere del secondo bimestre successivo alla data di disdetta del contratto nel caso di clienti PA), cosi' permettendo la fatturazione immediata della clientela da parte del concorrente";
"assicurare ai concorrenti, a titolo non oneroso, la centralizzazione e il coordinamento delle attivita' di attivazione dei collegamenti e di gestione guasti attraverso la costituzione all'interno della Direzione Wholesale di una "Funzione di interfaccia concorrenti ". Cio' in modo da garantire ai concorrenti la possibilita' di configurare i propri clienti multi sede come un unico cliente al quale afferiscono piu' sedi e piu' tipologie di collegamenti (CVP, ADSL wholesale, ISDN, linee affittate, eventualmente comprensive di prestazioni aggiuntive quali RPVD) nonche' di scegliere la modalita' piu' consona di fatturazione".
28. Telecom Italia ha, inoltre, assunto alcuni impegni per il biennio 2005-2006 volti a incentivare l'accelerazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
29. In particolare, "a tutti gli operatori che hanno sottoscritto o sottoscriveranno i contratti di Colocazione e Unbundling del Local Loop (ULL) e/o Shared Access", Telecom Italia "offre condizioni promozionali per la realizzazione di investimenti in infrastrutture alternative relativi all'attivazione di nuovi siti in ULL/SA (ivi compresi i siti gia' richiesti ma tuttora non attivati) a fronte di adeguate garanzie di pagamento".
30. Sulla base delle specifiche esigenze concordate con 1'OLO, Telecom Italia si impegna a "progettare e realizzare nei tempi piu' brevi (tipicamente 3 mesi nel caso di realizzazione di un nuovo sito) le seguenti infrastrutture di rete:
Sito Operatore presso centrale stadio di linea (SL) di Telecom Italia, con spazi tecnologici, servizi di condizionamento ed energia, permutatore urbano dedicato all'OLO ed eventualmente ripartitore ottico dedicato all'OLO (Servizio di Colocazione);
Apparati TLC necessari (ad es. Concentratori per accessi di fonia POTS e ISDN, DSLAM per accessi xDSL a larga banda, Apparati di trasmissione);
Predisposizione del collegamento interno di centrale tra il permutatore Telecom Italia ed il permutatore OLO (o tra i Ripartitori ottici)".
31. L'offerta di TI prevede, inoltre, su richiesta dell'OLO, la realizzazione di una rete di consegna del traffico al punto di presenza (PoP) dell'Operatore presente a livello metropolitano o distrettuale ed eventualmente la realizzazione di rete metropolitana di raccolta (MAN) dalle centrali di Telecom Italia al PoP dell'Operatore o altra soluzione trasmissiva concordata.
32. L'offerta, a cui gli operatori possono aderire per un arco di 12 mesi a partire dall' 1/1/2005 e per un numero complessivo massimo predefinito di 1000 siti, si caratterizza per i seguenti elementi:
a) "la possibilita' per l'OLO di corrispondere il prezzo complessivo entro 24 mesi dalla data di realizzazione della medesima da parte di Telecom Italia, tramite la corresponsione di quote mensili per ciascun collegamento attivato in ULL/SA, in aggiunta al canone ULL/SA. La quota mensile per cliente attivato e' determinata dal costo complessivo dell'offerta, diviso per il numero dei clienti ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo scadere dei 24 mesi, l'Operatore corrisponde a Telecom Italia l'eventuale valore residuo, cioe' il valore complessivo al netto delle quote mensili gia' versate";
b) "la possibilita' per l'OLO di acquisire immediatamente in ULL (cosiddetto ULL virtuale) - con un tempo tecnico di preavviso massimo di 30 giorni -, attraverso la rete Telecom Italia e al medesimo costo indicato sopra, qualsiasi collegamento di clienti ubicati nell'area di centrale del sito contrattato. Tale servizio consentira' al concorrente di offrire alla propria clientela con linee attestate nell'area del sito, una offerta complessiva di accesso e traffico di fonia";
c) "l'impegno di Telecom Italia, nel caso in cui l'Operatore debba integrare l'offerta di fonia con servizi aggiuntivi gia' prestati da Telecom Italia al cliente finale, di concordare con l'OLO le migliori modalita' economiche e tecniche per assicurare la continuita' del servizio";
d) "l'azzeramento del contributo di qualificazione xDSL della coppia sulle nuove linee attivate";
e) "l'impegno di Telecom Italia a non aumentare il canone mensile di unbundling al disopra del prezzo di 8,3 € almeno fino al 31/12/2006";
f) "il riconoscimento su base mensile, in via eccezionale per le finalita' sopra richiamate e per il periodo che intercorre dal 1/1/2005 al 31/12/2006, di un bonus equivalente a 9,66/anno, per ogni linea gia' esistente o attivata in modalita' unbundling nel periodo di vigenza dell'offerta".
33. Telecom Italia, "nel caso in cui un operatore concorrente intenda realizzare autonomamente l'allestimento dei siti e la rete di collegamento con i propri PoP", si e' impegnata inoltre ad offrire "speciali modalita' di pagamento dei costi necessari all'allestimento di un nuovo sito per OLO nell'edificio di centrale SL di Telecom Italia (costi di set up: edilizia, stazioni di energia, allestimento permutatore, ecc)", mantenendo le condizioni economiche e gli sconti elencati al punto precedente.
34. Telecom Italia si e' inoltre impegnata, nei siti oggetto di ULL, a procedere all'ampliamento dei permutatori urbani nei casi di saturazione o di limitata disponibilita' di risorse (coppie) per lo sviluppo, condividendone i costi relativi con gli OLO presenti nel sito.
35. Relativamente ai circuiti di backhauling, Telecom Italia si impegnata a "ridurre per il biennio 2005-2006 del 30% i prezzi di listino. La riduzione riguardera' sia i circuiti di rilegamento e i collegamenti in fibra tra SGU(15) e SL (PAFO(16) ecc), sia i circuiti e i collegamenti in fibra che collegano SGU o SL ai siti dell'operatore."

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
36. Il nuovo quadro regolamentare si fonda sul principio che i mercati da assoggettare a regolamentazione siano definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.
37. Nell'applicare tale approccio, l'Autorita' riconosce la particolare importanza della valutazione del contesto competitivo in termini prospettici e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione, rispettando, al contempo, il principio di neutralita' tecnologica.
38. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati, e' l'utilizzo del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito, TMI), volto a valutare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offertai(17).
39. Il test viene applicato per stabilire se un contenuto ma significativo incremento non transitorio del prezzo (Small but Significant Non transitory Increase in Price, SSNIP)
all'interno del mercato partendo dalla sua definizione piu' restrittiva sia dal punto merceologico che geografico possa spingere i consumatori ad optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo e' il caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono considerati appartenenti allo stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del prezzo sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico monopolista.
40. Salvo casi eccezionali18, l'Autorita' applica il test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al 5-10% e il corrispondente periodo nel quale tale variazione si realizza sia pari a 18 mesi (cioe', la periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato).
41. Nell'analisi del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida, considera altresi' la concorrenza potenziale.
42. Una volta identificato il perimetro del mercato nella sua dimensione merceologica, il passo successivo nel processo di definizione dei mercati e' la valutazione della loro dimensione geografica. Secondo la disciplina della concorrenza, il mercato geografico rilevante consiste in un'area in cui le condizioni concorrenziali (caratteristiche della
domanda dei prodotti/servizi in questione e delle imprese attive/potenzialmente attive nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da permettere di distinguerla da aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
43. Per giungere alla definizione di tale area geografica l'Autorita', oltre che ad utilizzare la medesima metodologia prima discussa circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta, tiene conto di: a) l'area coperta dalle reti di comunicazione in questione; b) l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere.
44. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo, ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante, in quanto caratterizzati da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso, ii) assenza di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato - verso condizioni di concorrenza effettiva, e iii) insufficienza dell'applicazione della disciplina antitrust ad assicurare un corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo, l'Autorita' analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati delle comunicazioni elettroniche definiti nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.
45. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione, in quanto ex ante e quindi prospettica, non e' necessariamente coincidente con quella a cui si arriva pur applicando i medesimi metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.
Descrizione del servizio: l'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali
46. L'accesso disaggregato alla rete di telecomunicazioni consiste nella fornitura ad altri operatori di servizi di accesso da parte dell'operatore proprietario di una rete locale. La Raccomandazione delimita il mercato in esame alle sole reti e alle sotto reti metalliche (ossia contraddistinte da collegamenti in rame; il cd. doppino)
47. Per quanto riguarda i servizi oggetto della presente analisi, essi spaziano da quelli vocali a quelli dati. Lo scopo della disaggregazione della rete locale e', infatti, quello di fornire, agli operatori che non posseggono un'infrastruttura di accesso, l'opportunita' di offrire direttamente servizi di comunicazione ai singoli utenti: gli operatori che acquisiscono la disponibilita' delle linee hanno modo di sviluppare una pluralita' di offerte commerciali sia per i servizi tradizionali che per i servizi innovativi, sia per i servizi voce che per quelli dati.
48. Dunque, l'accesso disaggregato della rete locale rappresenta un input necessario per fornire l'accesso ai servizi di telefonia vocale e al contempo e' una delle modalita' di accesso per la fornitura di servizi a banda larga.
49. Le soluzioni tecniche che permettono l'accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche (19) sono classificabili in due categorie: accesso di tipo fisico e accesso di tipo logico.
50. L'accesso di tipo fisico consente al proprietario della rete locale di fornire ad un altro operatore l'accesso alla sede dell'utente a partire da un punto intermedio della rete locale, situato tra la terminazione d'utente ed il punto di attestazione lato utente sulla centrale locale. In particolare in questo caso, la fornitura da parte del proprietario della infrastruttura dell'accesso alla propria rete locale o alla sottorete locale autorizza l'operatore richiedente all'uso di tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica. L'accesso completamente disaggregato alla rete locale (full unbundling o anche unbundling del local loop) e l'accesso completamente disaggregato alla sotto rete locale (sub-loop unbundling) sono i servizi commercializzati nel mercato italiano che rientrano nella suddetta definizione. La figura 1 illustra la struttura della rete di distribuzione in rame dell'operatore Telecom Italia.

----> VEDERE IMMAGINE A PAG. 74 DELLA G.U. <----

51. L'accesso di tipo logico consente al proprietario della rete di fornire ad un altro operatore un flusso numerico con caratteristiche determinate, inclusi sia il mezzo che i sistemi trasmissivi. In questo caso, la fornitura da parte del proprietario dell'infrastruttura dell'accesso alla propria rete locale o alla sottorete locale autorizza l'operatore richiedente all'uso della banda non locale (destinata al traffico dati) dello spettro disponibile. La rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore proprietario della rete per fornire al pubblico i servizi vocali. L'accesso condiviso alla rete locale (shared access) e' il servizio commercializzato nel mercato italiano che rientra nella suddetta definizione. Le figure 2a e 2b illustrano il servizio di accesso condiviso offerto da Telecom Italia.

----> VEDERE IMMAGINE ALLE PAGG. 75-76 DELLA G.U. <----

52. Le diverse soluzioni di accesso disaggregato sono offerte con caratteristiche tecniche espresse in funzione della destinazione d'uso e dello stato (attiva o non attiva) della coppia(20).
53. In sintesi, il full unbundling, il sub-loop unbundling e lo shared access sono le diverse soluzioni tecniche che consentono agli operatori di telecomunicazioni concorrenti (cd. OLO) l'accesso disaggregato alla rete in rame in capo all'operatore storico.
54. Per poter adoperare i servizi di accesso disaggregato, gli operatori necessitano di alcuni servizi aventi carattere accessorio, quali la co-locazione, il prolungamento dell'accesso, il canale numerico, i servizi per la gestione dei locali e dei raccordi interni di centrale, nonche' le specifiche attivita' di manutenzione(21), che completano l'offerta di accesso disaggregato all'ingrosso destinata agli operatori detti alternativi o entranti.
55. I servizi di co-locazione possono essere realizzati con diverse soluzioni: la fisica, la virtuale ed il co-mingling.
56. I servizi di co-locazione fisica prevedono l'installazione degli apparati degli operatori entranti in un locale, condivisibile tra piu' operatori, all'interno del sito di centrale dell'operatore proprietario della rete. La co-locazione fisica puo' essere realizzata anche con l'installazione degli apparati in appositi shelter, condivisibili tra piu' operatori, posizionati comunque all'interno del recinto di centrale dell'operatore proprietario della rete. I servizi di co-locazione fisica prevedono, infine, la co-locazione in sito adiacente al recinto di centrale, la co-locazione nelle immediate vicinanze al recinto di centrale e la co-locazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione. Nel primo caso, l'operatore proprietario della rete, su richiesta dell'operatore entrante, individuera' un sito adiacente dell' autocommutatore nel quale si realizza l'interconnessione tra il cavo dell'operatore richiedente ed il proprio. L'interconnessione avviene tramite giunto o ripartitore ottico. Il secondo ed il terzo servizio sono invece dedicati solo ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale ed alla sottorete locale rispettivamente.
57. I servizi di co-locazione virtuale, invece, possono essere realizzati con acquisto ed installazione dell'apparato a cura dell'operatore entrante oppure con acquisto ed installazione dell'apparato a cura dell'operatore proprietario di rete.
58. Il co-mingling, infine, e' un servizio di co-locazione in sala comune tra operatori entranti ed operatore gestore di rete. E' funzionale ai servizi di accesso disaggregato e di accesso condiviso ai collegamenti in rame, accesso disaggregato ai collegamenti in fibra, canale numerico e prolungamento dell'accesso.
59. Per quanto riguarda i raccordi interni di centrale, nel caso in cui un operatore entrante richieda dei collegamenti con un altro operatore co-locato nella medesima sede, ma in un'altra sala (sale interne o shelter), o con propri apparati co-locati nella medesima sede, ma in sale diverse (sale interne o shelter), l'operatore proprietario della rete offre la realizzazione e la manutenzione dei raccordi in cavo necessari. Altri servizi accessori sono legati alla gestione dei locali (pulizia, condizionamento, elettricita) e sono variamente articolati in funzione delle scelte degli operatori entranti.
60. Il servizio di prolungamento dell'accesso consiste nella fornitura da parte del gestore della rete di accesso di un collegamento fra un SL in cui l'operatore entrante fruisce dei servizi di accesso disaggregato e l'SGU di competenza. L'operatore entrante deve risultare co-locato anche a livello di SGU secondo le modalita' di co-locazione sopra descritte. Il servizio puo' essere fornito mediante canale numerico o su portante trasmissivo in fibra.
61. Il servizio di canale numerico consiste nella fornitura da parte dell'operatore proprietario della rete di una capacita' trasmissiva tra un apparato dell'operatore entrante e la sede d'utente. La fornitura di tale servizio si configura come servizio sostitutivo dell'accesso al mezzo fisico, ed e' condizionata all'indisponibilita' di quest'ultimo a causa della presenza di multiplatori nella rete di accesso o di assenza di spazi di colocazione allo stadio di linea (SL). In quest'ultimo caso l'operatore gestore di rete fornira' un canale numerico fino allo stadio di gruppo urbano (SGU) di competenza.
62. Occorre, infine,osservare che tra i servizi di accesso disaggregato alla rete locale attualmente offerti nel mercato italiano delle telecomunicazioni rientra anche l'accesso disaggregato alla rete in fibra ottica. L'analisi che condurra' alla definizione del mercato valutera' l'opportunita' di estendere il perimetro del mercato dell'accesso disaggregato a questo diverso portante trasmissivo rispetto alle reti e sottoreti metalliche. Tecnicamente, come nel caso della rete metallica, gli operatori possono richiedere l'accesso sia alla tratta intera sia a tratte intermedie. In Italia, Telecom Italia offre il servizio di accesso disaggregato in fibra della propria rete di distribuzione. La figura 3 illustra la struttura della rete di distribuzione in fibra ottica di Telecom Italia.

----> VEDERE IMMAGINE A PAG. 78 DELLA G.U. <----

2.1. IL MERCATO DEL PRODOTTO
63. La Raccomandazione include, fra i mercati rilevanti da analizzare ai fini di una eventuale regolamentazione ex ante, il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (cd. mercato n.11). Tale mercato comprende quindi i servizi di accesso (fisico e logico) alla rete pubblica di telecomunicazioni in rame offerti agli operatori ai fini della fornitura di servizi finali di telefonia e dati.
64. Ai fini della definizione merceologica del prodotto, in via preliminare, appare di interesse l'analisi dei mercati retail che si situano a valle rispetto al mercato in esame; infatti la Raccomandazione testualmente afferma che "Il punto di partenza, per la definizione e l'individuazione dei mercati, e' la caratterizzazione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilita' sul lato della domanda e dell'offerta. Una volta caratterizzati e definiti i mercati al dettaglio che comportano domanda e offerta per gli utenti finali, e' opportuno individuare mercati all'ingrosso rilevanti, cioe' mercati che comportano la domanda e l'offerta di prodotti a terzi interessati a rifornire gli utenti finali"(22).
65. Il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche insiste sui mercati retail che consentono al cliente finale di accedere ai servizi telefonici (vocali) e dati attraverso la rete telefonica pubblica, dove la funzione d'uso e' quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e di usufruire dei servizi correlati. Ai sensi del art. 1, comma 1, lett. bb) del Codice delle comunicazioni elettroniche i "servizi telefonici abilitati dalla rete telefonica pubblica" sono riconducibili alle "comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati tra punti terminali di rete".
66. Pertanto, il servizio in esame rappresenta un bene intermedio essenziale per i servizi nei mercati retail dell'accesso alla rete telefonica in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati 1-2), nonche' i mercati, non individuati dalla Raccomandazione, dell'accesso ad Internet, in modalita' dial-up ed a banda larga.
67. L'utente finale accede ai servizi telefonici e dati utilizzando diversi mezzi trasmissivi (coppia simmetrica in rame - c.d. doppino -, fibra ottica, radio). In Italia, l'accesso alla rete telefonica pubblica agli utenti finali viene offerto prevalentemente utilizzando la coppia simmetrica in rame e, in misura residuale, la fibra ottica.
68. Nel periodo 2000-2004, il numero complessivo di linee di accesso in rame e' rimasto sostanzialmente stabile, ma a fronte di un decremento delle linee controllate da Telecom Italia (POTS), gli accessi in modalita' unbundling hanno registrato tassi di crescita via via piu' elevati.
69. Ad inizio del luglio 2004, il numero totale di linee di accesso in rame, residenziali e non residenziali, era stimabile in circa 27.294.000. Telecom Italia, proprietaria della rete, commercializzava direttamente circa 26.596.000 linee mentre gli altri operatori licenziatari gestivano le 698.000 linee rimanenti, acquisite in modalita' unbundling.(23)
70. Per quanto riguarda invece la rete in fibra ottica, a fronte di una estesa rete in tale modalita' trasmissiva in capo all'incumbent (a fine 2001, la rete di accesso in fibra ottica di Telecom Italia aveva un'estensione di circa 417.000 km-fibra(24), negli ultimi anni un'impresa (Fastweb) ha investito significativamente in infrastrutture di accesso in fibra ottica (in particolare architetture Fibre To The Home - FTTH). Le reti sono state realizzate nelle principali aree metropolitane tra le quali ad esempio Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Genova. A giugno 2004, il numero di linee di accesso in fibra ottica era stimabile in circa 170.000 unita'.
71. A partire dalla definizione del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, contenuta nella Raccomandazione della Commissione, e sulla base delle predette caratteristiche del contesto nazionale, l'Autorita' ha ritenuto opportuno verificare, in un'ottica prospettica, rapporti di sostituibilita' tra i servizi e i prodotti all'ingrosso in grado di alimentare i mercati retail dell'accesso. L'Autorita' ha pertanto analizzato la sostituibilita' tra l'accesso all'ingrosso alla rete in rame, cosi' come individuato dalla Commissione, ed una serie di altri servizi di accesso a livello wholesale. In particolare, l'analisi ha riguardato:
a. i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (bitstream access);
b. i servizi di accesso in fibra ottica;
c. i servizi di accesso all'ingrosso attraverso le infrastrutture cd. di nuova generazione.
72. Infine, l'Autorita' ha valutato la possibilita' di segmentare il mercato dell'accesso disaggregato alla rete metallica sulla base delle predette soluzioni tecniche di accesso disaggregato (full unbundling, sub-loop unbundling e shared access).

2.1.1. ACCESSO DIRETTO ALLA RETE METALLICA VS ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO (BITSTREAM ACCESS)
L'orientamento espresso dall'Autorita'
73. L'accesso disaggregato all'ingrosso alla rete locale permette agli operatori acquirenti di offrire servizi a banda stretta e servizi a banda larga destinati al mercato degli utenti finali. In particolare, come precedentemente illustrato, l'accesso completamente disaggregato alla rete locale (full unbundling) e l'accesso completamente disaggregato alla sotto rete locale (sub-loop unbundling) sono forme di accesso fisico che autorizzano l'operatore acquirente all'uso esclusivo di tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica. Il servizio di accesso condiviso alla rete metallica autorizza invece soltanto l'uso delle frequenze destinate al traffico dati. Le diverse soluzioni di accesso disaggregato, opportunamente potenziate con sistemi x-DSL, rappresentano uno dei modi per offrire alle imprese un adeguato canale per la trasmissione dei dati.
74. I servizi wholesale di accesso a banda larga (cd. bitstream access) rappresentano un altro modo a disposizione delle imprese per disporre di un canale di trasmissione sulla rete metallica. Con l'acquisto del bitstream access un operatore ottiene infatti una capacita' trasmissiva fra un utente finale ed un punto di interconnessione messo a disposizione dell'operatore stesso. In particolare, il proprietario della rete installa le prescelte apparecchiature x-DSL - opportunamente configurate nel permutatore - e le collega ad alta velocita' con la sede del cliente, rendendo questo collegamento disponibile a operatori terzi per la commercializzazione agli utenti finali di servizi a banda larga. L'accesso a flusso numerico - bitstream - consente la trasmissione di dati bidirezionale a banda larga.
75. Occorre preliminarmente evidenziare che la Commissione ritiene che le imprese non valutino le due modalita' di approvvigionamento del canale di trasmissione come sostituibili: "un operatore che si serve delle reti locali disaggregate di norma non considerera' un'altra forma di servizio di accesso a banda larga all'ingrosso quale possibile sostituto".
76. La Commissione ha pertanto inserito nella raccomandazione il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinguendolo dal mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (cd. mercato 12).
77. In primo luogo, infatti, i servizi di accesso disaggregato consentono la fornitura di servizi voce e dati mentre il bitstream e' destinato alla trasmissione dati. Altre caratteristiche dirimenti per la caratterizzazione dei due servizi di accesso sono rappresentate dal controllo della capacita' trasmissiva (larghezza di banda) e dalla copertura geografica dei servizi.
78. Per quanto riguarda la capacita' trasmissiva, il fornitore all'ingrosso del bitstream controlla l'ampiezza della banda mentre, nel caso dell'accesso disaggregato, e' l'operatore acquirente ad avere il controllo del collegamento con l'utente finale. Di conseguenza, l'accesso disaggregato alla rete locale, rispetto al bitstream access, consente all'operatore entrante una piu' ampia discrezionalita' nella qualificazione della linea e dei servizi offerti ed una maggiore possibilita' di offrire nuovi servizi a livello retail.
79. Per quanto riguarda la copertura geografica, nel contesto nazionale i servizi di accesso disaggregato sono, attualmente, offerti su un sottoinsieme delle aree coperte dal bitstream: infatti, i servizi bitstream sono usualmente offerti anche nei siti predisposti per l'accesso disaggregato, oltre che in tutti i siti dove l'operatore storico fornisce servizi xDSL agli utenti finali.
80. Al fine di valutare il grado di sostituibilita' nel contesto nazionale tra i servizi di accesso disaggregato alla rete metallica e i servizi bitstream, l'Autorita' ha inoltre analizzato le condizioni economiche di offerta, riscontrando difformita' nella struttura dei prezzi dei due servizi. Nell'ambito della consultazione pubblica l'Autorita' aveva valutato che tali differenze potessero riflettere le diversita' di detti servizi: l'accesso disaggregato alla rete locale e' uno degli input che, combinato con altri elementi di rete e con attivita' di gestione di un certo rilievo, genera il bene dell'accesso a servizi voce e dati, che poi viene venduto agli utenti finali. Il bitstream e' invece un prodotto disponibile a livello wholesale che richiede minori attivita' e combinazioni con altri input per essere venduto all'utente finale.
81. La struttura tariffaria dei servizi in esame si articola in contributi di attivazione una tantum (contributi di impianto) e in canoni mensili. Per quanto concerne l'accesso disaggregato, i contributi di impianto relativi alla fornitura di coppie in rame, i contributi aggiuntivi una tantum e quelli dovuti per le disattivazioni, nonche' i costi dovuti all'eliminazione delle interferenze in ambiente cavo, sono riportati nella tabella 1.

----> Vedere tabella a pag. 83 della G.U. <----

82. La tabella 2 riporta, invece, i contributi di attivazione relativi ad alcune offerte a banda larga (x-DSL) wholesale. E' importante notare che i contributi per la configurazione e la predisposizione tecnica della linea ADSL wholesale non sono dovuti da lungo tempo a seguito della scelta di Telecom Italia di offrire l'attivazione della linea in promozione gratuita ai suoi utenti finali.
----> Vedere tabella a pag. 84 della G.U. <----

83. Il noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame (accesso disaggregato) e i canoni mensili delle linee ADSL wholesale (bitstream access) sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle 3 e 4. Mentre il noleggio mensile del doppino ha un'unica voce di costo, il prezzo di acquisizione della linea ADSL wholesale dipende da un canone mensile (importo fisso per l'accesso) e da una quota variabile legata al traffico, misurato in Mbyte, o all'ampiezza della banda ATM prescelta nell'area di raccolta.
Tabella 3 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame =====================================================================
Euro |Full ULL|Subloop ULL|Shared Access ===================================================================== Coppia simmetrica in rame in sede | | | d'utente per ISDN BRA, POTS, ADSL,| | | SHDSL e VDSL | 8,30 | 6,03 | 2,80 --------------------------------------------------------------------- Due coppie simmetriche in rame in | | | sede d'utente per HDSL e ISDN PRA | 16,60 | 12,06 | --------------------------------------------------------------------- Due coppie simmetriche in rame per| | | sitemi DECT | 15,07 | |

----> Vedere tabella a pag. 85 della G.U. <----

84. Dall'analisi dei prezzi, l'Autorita' aveva rilevato che i servizi di unbundling e di accesso bitstream sono caratterizzati da diverse strutture tariffarie, nonche' da notevoli differenze nei livelli: le linee acquisite in unbundling sono caratterizzate da investimenti assai ingenti rispetto al costo dei servizi di accesso a banda larga. In effetti le componenti tecniche acquisite da un operatore in ciascun servizio sono sensibilmente differenti.
85. In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, l'accesso broadband wholesale e l'accesso all'ingrosso mediante unbundling si caratterizzano per aspetti tecnici ed elementi geografici ben distinti. Le motivazioni che presiedono alla domanda dei due beni sono difformi: nel primo caso, gli operatori acquirenti domandano un prodotto immediatamente disponibile per la commercializzazione di servizi a banda larga, mentre nel secondo caso ricercano un input infrastrutturale che consenta loro di offrire servizi integrati voce-dati.
86. E' quindi improbabile che un operatore che dispone di accessi bitstream, risponda ad un aumento del 10% nei prezzi dei servizi bitstream incrementando la domanda di linee in accesso disaggregato. Allo stesso tempo, l'operatore attivo nell'accesso disaggregato alla rete locale difficilmente rispondera' all'aumento del 10% delle linee in unbundling ricorrendo significativamente al bitstream, a causa degli ingenti investimenti fissi effettuati nella predisposizione dei siti di co-locazione.
87. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta, l'operatore storico e' l'unica impresa proprietaria di una rete metallica di accesso e, quindi, e' al momento il solo in grado di offrire accesso (a banda larga bitstream o in unbundling) su rete metallica. Vi e' piena sostituibilita' dal lato dell'offerta tra i due differenti servizi di accesso in esame: l'operatore storico non incorre in significativi ostacoli per offrire entrambi i servizi agli operatori alternativi che avanzano richiesta.
88. Piuttosto, e' utile verificare se sussistono i margini per l'entrata di altri fornitori nei mercati in esame, ovvero per l'installazione di un secondo circuito fisico che colleghi il punto terminale della rete presso l'abbonato al ripartitore principale. Le Autorita' di regolamentazione nazionali e sopranazionali, gli operatori e i tecnici concordano nel ritenere che nel futuro non sia economicamente ipotizzabile la duplicazione della rete metallica. La costruzione di una nuova rete metallica di accesso e' da escludere, anche a fronte di un significativo e non temporaneo aumento dei servizi di accesso disaggregato e dei servizi, per via degli onerosi costi fissi iniziali. Non sarebbe economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente.(45)
89. Alla luce delle precedenti considerazioni ed in linea con quanto stabilito dalla Commissione nella Raccomandazione, il mercato nazionale dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche appare distinto dal mercato wholesale dei servizi di accesso a banda.
90. Per quanto riguarda quest'ultimo mercato, l'Autorita' ha ritenuto infine opportuno precisare come l'analisi dei cd. servizi canale virtuale permanente rientri nell'alveo dell'analisi di tale mercato. Il servizio di Canale Virtuale Permanente (CVP), introdotto dalla delibera n. 2/00/CIR, consiste nella fornitura di un flusso di dati trasparente ad alta capacita' tra la sede del cliente e la rete dell'operatore entrante. La delibera stabilisce che Telecom Italia sia tenuta a fornire agli operatori licenziatari il servizio CVP in tutti i casi in cui la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali, societa' controllate, controllanti, collegate o consociate intenda fornire servizi alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL.
91. La delibera 2/00/CIR, inoltre, stabilisce che "l'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico sussiste esclusivamente in caso di indisponibilita' [in sede di centrale], comprovata da parte dell'operatore notificato, dei servizi di accesso disaggregato", lasciando intendere l'esistenza di un rapporto di sostituibilita' fra i servizi di unbundling e di canale virtuale permanente. La stessa definizione del servizio fornita dalla delibera, pero', rende evidente che il servizio di CVP sia accomunabile in tutto e per tutto ai servizi di banda larga all'ingrosso cosi' come definiti dalla Commissione. Difatti, nell' explanatory memorandum della Raccomandazione e' chiaramente specificato che "per garantire ad un utente finale l'accesso ai servizi dati e agli altri servizi correlati in postazione fissa, occorre un canale di trasmissione adatto, che sia in grado di trasferire dati in entrambe le direzioni e a velocita' adeguate al servizio richiesto. Pertanto, un'impresa che fornisca servizi agli utenti finali deve costruire, creare o assicurarsi l'accesso a un canale di trasmissione che la colleghi alla postazione dell'utente finale".
92. In virtu' di queste considerazioni i servizi CVP saranno quindi esaminati nell'ambito del mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso e non gia' nel mercato in esame.
93. In conclusione, numerose considerazioni tecniche, economiche e regolamentari supportano la tesi secondo cui i servizi di unbundling e i servizi bitstream non debbano essere inclusi nello stesso mercato rilevante. Tra gli elementi esaminati rientrano le differenze nell'utilizzo e nel controllo della capacita' trasmissiva e la copertura geografica difforme, nonche' le diverse politiche di prezzo attuate. Il risultato ottenuto per il mercato italiano dell'accesso e' coerente con le indicazioni contenute nel memorandum esplicativo della Commissione europea.

Quesito 1. L'Autorita' esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinto dal mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso. Si condivide tale orientamento?
Le osservazioni degli operatori sul quesito 1
94. La maggior parte degli operatori condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso distinto dal mercato dell'accesso a banda larga, in ogni caso, gli operatori hanno fornito alcune precisazioni in relazione alle definizioni dei servizi in esame, alle motivazioni addotte a sostegno della tesi e ai dati pubblicati.
95. In relazione alle definizioni dei servizi in esame, la maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) condivide l'impostazione "secondo cui l'accesso bitstream consentirebbe ad un operatore di ottenere una capacita' trasmissiva", ma sottolinea che "l'attuale offerta commercializzata da Telecom Italia non fornisce capacita', ma un vero e proprio servizio con parametri predefiniti" e ritene quindi "non completamente corretta la classificazione come bitstream access del servizio offerto da Telecom Italia (offerta ADSL wholesale), poiche' tale offerta da' semplicemente la possibilita' all'operatore che la sottoscrive di replicare l'offerta retail di Telecom Italia, senza possibilita' alcuna di personalizzazione e di fornire servizi innovativi".
96. Altri operatori (Tele2 e Welcome Italia) distinguono l'offerta Adsl wholesale di Telecom Italia dal bitstream access in quanto, inter alia, la prima e' caratterizzata da "un'assenza assoluta di flessibilita'" mentre la seconda "dovrebbe prevedere: la differenziazione dei possibili livelli di interconnessione (...); la disaggregazione economica delle componenti architetturali (...); la differenziazione delle classi di servizio utilizzabili, vale a dire ABR, CBR, VBR-rt); una maggiore flessibilita' dell'offerta (...)".
97. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) precisa che "la motivazione di fondo che determina l'appartenenza dei servizi di accesso disaggregato e di bitstream a mercati diversi attiene al posizionamento strategico di ciascun operatore, che e' a sua volta determinato dal modello di business prescelto e dalla quantita' di investimenti destinata in infrastrutture. In tale prospettiva strategica, necessariamente di medio periodo, il bitstream puo' consentire all'OLO infrastrutturato di raggiungere anticipatamente una copertura elevata. Esso inoltre, giacche' 1'ULL appare praticabile solo in aree selezionate, rappresenta comunque l'unico strumento per poter raggiungere anticipatamente una copertura nazionale. In conclusione, poiche' per un operatore la scelta di dotarsi di infrastrutture proprie non puo' ovviamente essere modificata in tempi brevi, appare evidente che non possa esistere di fatto alcuna sostituibilita' fra le due classi di prodotti dal punto di vista della domanda".
98. Un operatore (AIIP) ritiene che il servizio bitstream sia sostituibile con i servizi di accesso diretto all'ingrosso alla rete metallica. Tra le argomentazioni individuate, viene rilevato che "con la medesima connettivita' xDSL sulla quale e' offerto il bitstream, e' possibile fornire nuovi servizi come la telefonia vocale su protocollo IP (VoIP) e le videochiamate basate su IP. (...). In questo senso, i servizi VoIP segnano la convergenza tra i servizi di telefonia vocale e i servizi di trasmissione dati". Inoltre, "il bitstream consiste in un canale numerico che consente all'OTAG(26) di dimensionare la banda richiesta, esattamente come l'accesso disaggregato". Pertanto, l'operatore "invita l'Autorita' ad approfondire la problematica della eventuale inclusione (esclusione) del bitstream - in quanto diverso dai servizi xDSL wholesale - nel mercato dei servizi di accesso disaggregato con adeguata istruttoria".
99. Per quanto riguarda i dati relativi alla copertura geografica, un operatore (Telecom Italia) precisa che la copertura potenziale dei servizi di accesso disaggregato alla rete metallica e' superiore a quella dei servizi bitstream, in quanto l'unbundling e lo shared access "possono essere richiesti dagli OLO su tutti i siti del territorio italiano, dato che Telecom Italia ha l'obbligo di allestire per ULL/SA qualsiasi sito su richiesta dell'OLO". Tale operatore sottolinea altresi' che "il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche risulta essere distinto, ma non privo di correlazione con il mercato dell'accesso a larga banda all'ingrosso, in quanto entrambi i mercati sottendono la fornitura dei servizi a larga banda".
Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 1
100. In linea con quanto espresso dalla Commissione europea e dal Gruppo dei regolatori europei (ERG - European Regulators Group), l'Autorita' considera i servizi di accesso disaggregato e i servizi di bitstream access come correlati. Il riconoscimento delle interdipendenze tra le due tipologie di servizi e' alla base della valutazione circa il grado di sostituibilita' tra le forme di accesso diretto alla rete metallica e l'accesso a banda larga wholesale.
101. Tale analisi ha richiesto il confronto tra diversi servizi: da un lato, il full unbundling, il sub-loop unbundling e lo shared access, e, dall'altro, quei servizi di telecomunicazioni ad alta velocita' che possono essere distribuiti sull'anello locale con le tecnologie DSL. Come rilevato da molti operatori nei documenti di risposta alla consultazione, questa seconda categoria di servizi comprende una famiglia di offerte (sia con parametri definiti sia flessibili che consentono all'operatore acquirente di fornire servizi a valore aggiunto e differenziati da quelli proposti dall'incumbent). Tuttavia, un'analisi dettagliata delle diverse forme di accesso a banda larga wholesale nell'ambito della presente analisi non modificherebbe le conclusioni raggiunte e andrebbe oltre gli obiettivi della presente analisi, visto che e' oggetto del mercato banda larga wholesale (n. 12 fra quelli identificati dalla Commissione europea nella raccomandazione dell' 11 febbraio 2003).
102. Per quanto riguarda la distinzione tra le due tipologie di servizi - basata sulle diverse caratteristiche tecniche ed economiche (ovvero il differente controllo della capacita' trasmissiva, la copertura geografica difforme e le diverse politiche di prezzo) - la consultazione pubblica ha fatto emergere ulteriori argomentazioni a supporto della decisione, complementari con quelle svolte dall'Autorita'.
103. Pertanto, l'Autorita', sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, ritiene che il mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, vada considerato come distinto, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, dal mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso.

2.1.2. ACCESSO DIRETTO ALLA RETE METALLICA VS ACCESSO IN FIBRA OTTICA
104. Il memorandum esplicativo della Raccomandazione, nel riferirsi al mercato in esame, parla di "servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali", escludendo, come detto, i servizi di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica. Tuttavia, poiche' questi ultimi rientrano fra i servizi di accesso disaggregato attualmente offerti nel contesto nazionale, l'Autorita' ritiene opportuno effettuare comunque una analisi di sostituibilita'
per verificare se le specificita' dell'assetto concorrenziale italiano possano indurre a ridefinire il mercato in senso piu' ampio per tener conto dei servizi in fibra.
105. Relativamente alla sostituibilita' dal lato della domanda, i servizi offerti sui due diversi portanti trasmissivi non sono funzionalmente equivalenti in quanto le linee di accesso in fibra hanno un'ampiezza di banda notevolmente superiore a quelle in rame; in aggiunta, i clienti finali non sono omogenei: l'accesso in rame e' generalmente domandato da utenti residenziali e da piccole imprese mentre gli utenti residenziali con particolari esigenze di capacita' trasmissive e le grandi imprese possono domandare l'accesso in fibra ottica. Cio' si riverbera anche a livello wholesale creando una segmentazione tra i due mercati.
106. Le differenze funzionali fra le due modalita' di accesso si riflettono anche sulla struttura ed i livelli dei prezzi. In particolare, come e' possibile osservare dalle tabelle 5 e 6 i prezzi dei servizi in fibra sono notevolmente superiori a quelli in rame (v. infra)(27).
Tabella 5 - Contributi di attivazione una tantum (contributo impianto) relativi ai collegamenti in fibra della rete di distribuzione e eventuali contributi aggiuntivi per attivita' specifiche
Contributi impianto

Numero di fibre per ciascun cavo | Due fibre |€ 163,35 Quattro fibre |€ 193,00

Contributi aggiuntivi

Contributi una tantum | Intervento di fornitura a vuoto |€ 143,27 Intervento di manutenzione a vuoto |€ 105,81

Contributi una tantum di disattivazione

Numero di fibre per ciascun cavo | Due fibre |€ 59,29 Quattro fibre |€ 88,93
Tabella 6 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di collegamenti in fibra

Numero fibre per ciascun cavo | Due fibre |€ 552,50 Quattro fibre |€ 775,75

107. Le differenze, in termini di funzioni e di prezzi, tra accesso disaggregato su fibra e su rame, portano ad affermare che i due servizi, dal lato della domanda, non sono sostituibili. Difatti, nell'applicazione del test del monopolista ipotetico, qualora si verificasse un incremento modesto (5-10%) ma significativo e non temporaneo, del prezzo dell'unbundling su rame, e' altamente improbabile che si verifichi un significativo spostamento della domanda verso i corrispondenti servizi in fibra ottica tale da rendere l'incremento di prezzo non profittevole.
108. Per quanto riguarda l'analisi della sostituibilita' dal lato dell'offerta, l'attuale asimmetria tra la copertura delle reti in rame ed in fibra nonche' gli elevati costi, anche e soprattutto non recuperabili, per la costruzione di tali infrastrutture rendono assai improbabile, se non impossibile, che a fronte di un incremento, anche rilevante, del prezzo del servizio di accesso alla rete in rame l'eventuale costruzione di una rete in fibra possa esercitare una pressione competitiva nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi.
109. Alla luce delle precedenti considerazioni, di quanto definito dalla Commissione nella Raccomandazione, nonche' dei precedenti comunitari(28) e nazionali(29), l'Autorita' ritiene che il mercato dell'accesso disaggregato alla rete metallica sia distinto da quello dell'accesso alla rete in fibra ottica.
110. In conclusione, la valutazione del grado di sostituibilita' dal lato dell'offerta e della domanda tra i servizi di accesso disaggregato alla rete metallica e alla rete in fibra ottica induce a ritenere che tali mercati non costituiscano un unico mercato rilevante.

Quesito 2. L'Autorita' esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinto dal mercato dell'accesso disaggregato della rete di distribuzione in fibra ottica. Si condivide tale orientamento?

Le osservazioni degli operatori sul quesito 2
111. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) sostiene che "le argomentazioni portate dall'Autorita' circa la non sostituibilita' fra ULL e ULL della fibra non risultano del tutto condivisibili (...) Premesso che gli operatori riconoscono la coerenza nella definizione del mercato adottata dall'Autorita' rispetto a quanto prescritto dalle Linee Guida della Commissione europea" e "se e' pur vero che l'accesso in fibra si rivolge ad un segmento di clientela particolare ("utenti residenziali con particolari esigenze di capacita' trasmissiva e a grandi imprese", par. 87 del documento di consultazione), occorre considerare che tale segmento assume un peso assai rilevante nella domanda di servizi di telecomunicazioni (...) Inoltre, (...) l'evoluzione della domanda nel medio termine sara' caratterizzata (...) dalla crescita di domanda di capacita' trasmissiva anche con riferimento alla rete d'accesso". L'inclusione del servizio di unbundling della fibra ottica nel mercato in esame e' ritenuta essenziale anche in quanto "la realizzazione della rete di accesso in fibra da parte di Telecom Italia e' avvenuta in epoca di monopolio, utilizzando finanziamenti pubblici". Peraltro, i suddetti operatori ribadiscono che i presupposti alla base della delibera 2/00/CIR sono ancora validi e notano che, nell'ambito del procedimento n. A/351 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, Telecom Italia si e' impegnata a fornire il servizio di unbundling della fibra ottica fino al 2010. In conclusione, viene richiesta "la conferma degli attuali obblighi, cioe' la fornitura del servizio di accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica a condizioni non discriminatorie e orientate al costo".
112. Altri due operatori (Tele2 e Welcome Italia) non condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' di individuare due mercati distinti ed evidenziano "l'assoluta sostituibilita' dal lato della domanda, a livello retail, tra i servizi di accesso sui due diversi portanti trasmissivi tenuto conto dell'assoluta equivalenza funzionale dei servizi medesimi per i singoli utenti (...) Da tale caratterizzazione del mercato a livello retail ne deriva l'assoluta sostituibilita' dal lato della domanda, anche a livello wholesale, tra le reti in fibra ottica e le reti in rame costituendo entrambe forme diverse - benche' perfettamente sostituibili tra loro - per alimentare i mercati retail dell'accesso. Il tutto in perfetta aderenza al principio di neutralita' tecnologica". Tale conclusione risulterebbe confermata - secondo tali operatori - anche dall'analisi della sostituibilita' dal lato dell'offerta.
113. Un operatore (Telecom Italia), pur condividendo l'orientamento dell'Autorita', precisa che le reti in rame e in fibra ottica appartengono agli stessi mercati retail (per la fonia - mercati nn. 1 e 2) e che l'imposizione per via regolamentare di prezzi dell'ULL troppo distanti dal costo incrementale di lungo periodo avrebbe un effetto distorsivo sulle scelte di investimento degli OLO, con il rischio di incentivare l'uso del servizio wholesale anche laddove sarebbe piu' efficiente l'installazione di nuove reti in fibra che garantiscano funzionalita' piu' elevate.
114. Infine, l'associazione AIIP condivide la distinzione tra accesso diretto all'ingrosso alla rete metallica e accesso in fibra ottica ed invita l'Autorita' a "verificare se, in Italia, vi sia uno o piu' operatori dominanti sulla fornitura di accessi in fibra ottica e di valutare gli eventuali interventi di regolamentazione da imporre allo stesso".
Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 2
115. Per quanto riguarda l'analisi della sostituibilita' tra accesso alla rete in fibra ottica e accesso alla rete in rame, l'Autorita' rileva l'esistenza di una segmentazione, dal lato della domanda, tra i due tipi di servizio retail. Come hanno rimarcato gli stessi operatori di telecomunicazioni, l'accesso in fibra si rivolge ad un segmento di clientela particolare: gli utenti residenziali con particolari esigenze di capacita' trasmissiva e soprattutto le grandi imprese.
116. Posto che, come sopra esposto, il punto di partenza, anche per la definizione e l'individuazione dei mercati a monte, e' la caratterizzazione dei mercati al dettaglio, le differenze individuate a livello retail appaiono idonee a riverberarsi anche, a monte, nel mercato wholesale. Ed infatti l'Autorita' ha rilevato l'esistenza di differenze nella struttura e nell'entita' dei costi dei due tipi di servizi di accesso all'ingrosso, che, anche da un punto delle caratteristiche tecniche, appaiono rappresentare servizi distinti che pertengono a due diversi ambiti di mercato del prodotto.
117. Pertanto, non emergono elementi nel contesto nazionale idonei a determinare una definizione del mercato rilevante ampia, comprensiva anche dell'accesso alle reti in fibra, che comporti una divergenza rispetto a quanto indicato dalla Commissione nella Raccomandazione in cui e' chiaramente specificato come il mercato in esame debba essere rappresentato dal solo accesso alla rete in rame. Ne' gli operatori hanno portato a supporto delle proprie considerazioni elementi fattuali tali da indurre ad una diversa e piu' ampia definizione del mercato rilevante.
118. L'Autorita' rileva altresi' che le osservazioni degli operatori in cui si evidenzia una supposta carenza concorrenziale nell'accesso all'ingrosso alle reti in fibra non rilevano, nel nuovo contesto regolamentare, ai fini della definizione del mercato rilevante. Tali considerazioni possono eventualmente rilevare ai fini dell'individuazione di un diverso mercato da sottoporre a regolamentazione. A tal fine, l'Autorita' intende continuare a monitorare le condizioni competitive relative a tale mercato all'ingrosso, riservandosi eventualmente di intervenire nei tempi e secondo le modalita' del nuovo quadro regolamentare europeo.
119. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita', sulla base dell'analisi condotta delle risposte alla consultazione pubblica e dei precedenti nazionali e comunitari, individua, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinto dal mercato dell'accesso disaggregato della rete di distribuzione in fibra ottica.

2.1.3. ACCESSO DIRETTO ALLA RETE METALLICA VS ACCESSO VIA INFRASTRUTTURE DI NUOVA GENERAZIONE (WIRELESS LOCAL LOOP, POWER LINE COMMUNICATIONS ETC.)
120. La sezione 3.1 del memorandum esplicativo, riprendendo il considerato 27 della Direttiva quadro, nonche' la Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato(30) e le Linee direttrici, invita le Autorita' di regolamentazione a tenere nella dovuta considerazione "gli sviluppi tecnologici ed economici previsti o prevedibili su un arco di tempo ragionevole collegato ai tempi del successivo riesame del mercato". In accordo a tale indicazione e considerato che il Codice delle comunicazioni elettroniche prevede un intervallo di almeno 18 mesi per il riesame del mercato,(31) l'Autorita' ha valutato il livello di maturita' tecnologica, la relativa diffusione nonche' il grado di sostituibilita' delle infrastrutture di accesso alternative alle rete in rame.
121. Tra le alternative piu' innovative, gli operatori di telecomunicazione dispongono, per collegare la sede d'utente al ripartitore principale, di reti di accesso via etere (wireless local loop, wi-fi e GSM/UMTS), reti satellitari, infrastrutture via cavo (coassiale) e sistemi elettrici (power-line communications). Ai fini della presente analisi, l'Autorita' ha esaminato con particolare attenzione le reti in fibra ottica (vedi supra), le reti wireless local loop (WLL) e le power line communications (PLC), non trascurando tuttavia di considerare le altre infrastrutture.
122. La tecnologia WLL si pone come alternativa alle tecniche di accesso locale ad alta velocita'.(32) I sistemi punto-multipunto offrono un accesso a larga banda da implementare in tempi brevi, costi realizzativi e gestionali ridotti e un ridotto impatto urbanistico in fase di messa in opera. Le imprese che adottano questo sistema di accesso possono fornire una vasta gamma di servizi tra i quali servizi Internet ed Internet veloce, servizi di trasmissione dati (servizi basati su ISDN, Frame Relay, ATM), servizi di interconnessione LAN-LAN e LAN-WAN, servizi voce (fonia locale, nazionale ed internazionale), circuiti numerici dedicati, backhaul per reti mobili.
123. I sistemi punto-multipunto si configurano, in particolare, come sistemi mirati a fornire servizi avanzati di telecomunicazioni alla clientela affari e, in qualche caso, ad utenze individuali di tipo professionale (il cosiddetto mercato SOHO - Small Office Home Office). I sistemi punto-multipunto non sono invece adatti ad un'offerta diretta alla clientela residenziale a causa dell'elevata necessita' di banda richiesta, specialmente nel caso dei servizi multimediali interattivi, nonche' per la specificita' delle frequenze sinora disponibili in Italia, nell'intorno dei 26 e 28 GHz. Tali caratteristiche tecniche limitano considerevolmente il grado di sostituibilita', anche potenziale, di questa tecnologia trasmissiva rispetto all'accesso disaggregato alla rete locale in rame.
124. Quanto allo specifico contesto nazionale, la gara per l'assegnazione delle frequenze WLL ha messo a bando 10 licenze su ognuna della 21 aree regionali.(33) L'area corrisponde al territorio di una singola regione italiana.(34) Delle 210 licenze disponibili, il Ministero ha assegnato 69 licenze a 14 diversi operatori. Wind Telecomunicazioni e Telecom Italia Mobile hanno acquisito licenze per tutte le aree. Vodafone (gia' Omnitel Pronto Italia) e' risultata invece aggiudicataria di 11 licenze. Gli 11 operatori rimanenti hanno acquisito licenze per installare reti su una o 2 aree, ad eccezione di un operatore che avra' la possibilita' di coprire 3 aree. Attualmente la commercializzazione di tali servizi, e' ancora in fase di avvio. Di conseguenza, mentre la rete pubblica in rame e' diffusa sull'intero territorio nazionale, i sistemi WLL non raggiungono e non potranno raggiungere, almeno nel breve periodo, una copertura paragonabile.
125. In definitiva, l'Autorita' nota che la natura frammentata della copertura e l'articolata struttura proprietaria di queste reti limiti la pressione competitiva esercitata sulla rete in rame dell'operatore storico. Pur se l'introduzione dei sistemi puntomultipunto potra' contribuire nel medio-lungo periodo a favorire lo sviluppo della concorrenza sull'accesso locale con prevedibili benefici sia per le imprese che per gli utenti, l'attuale stato di diffusione delle reti WLL non configura tale tecnologia come un'alternativa, sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta, all'accesso della rete in rame.
126. La tecnologia delle powerline communication (PLC) rappresenta un'altra tecnologia in sperimentazione per la trasmissione dati in banda larga.Tale tecnologia utilizza la rete di distribuzione dell'energia elettrica(35) La capillarita' della rete elettrica esistente rende pertanto la tecnologia PLC in principio un'interessante alternativa alla rete di accesso in rame, permettendo il raggiungimento di un'ampia base di clienti senza rendere necessario alcun cablaggio aggiuntivo. I servizi di telecomunicazioni supportati dalle powerline communication vanno dai servizi di telefonia vocale alla trasmissione dei dati.(36) Comunque, al momento, nessuna impresa commercializza i servizi di telecomunicazioni via rete elettrica, tenuto anche conto che e' ancora in fase di definizione il relativo quadro normativo, comprendente i requisiti di compatibilita'.
127. Vista la natura sperimentale della tecnologia, l'applicazione del test del monopolista ipotetico volto a valutare la sostituibilita', dal lato della domanda e dell'offerta, tra i servizi di accesso disaggregato e le powerlines communication appare dunque non pertinente.
128. Tuttavia, per la definizione e l'individuazione del mercato, l'Autorita', coerentemente con le linee direttrici per l'analisi di mercato, considera altresi' la concorrenza potenziale. Tale forma di concorrenza, a differenza della sostituibilita' dal lato dell'offerta che esamina una situazione in cui non sono richiesti costi addizionali di entrata e la risposta alla variazione di prezzo e' immediata, considera il caso in cui vi siano dei costi irrecuperabili di ingresso sul mercato. Con riferimento alle powerlines, e' lecito ritenere che tale tecnologia non esercita e non esercitera', nell'intervallo temporale oggetto di questa analisi, una pressione competitiva sul mercato dell'accesso disaggregato alla rete locale.
129. Oltre al WLL e alla PLC (e alla fibra ottica analizzata precedentemente), vi sono altre tecnologie che potrebbero costituire nel futuro le infrastrutture alternative alla rete di accesso metallica, quali ad esempio le tecnologie satellitari, i sistemi di diffusione radiotelevisiva digitale e le tecnologie di tipo R-LAN quali il Wi-Fi. Ciascuna di queste tecnologie presenta particolari vantaggi e svantaggi per quanto riguarda i costi e le difficolta' di messa in opera delle infrastrutture di trasmissione, la velocita' e l'affidabilita' delle connessioni, e, dal punto di vista dell'utente, i costi di installazione delle attrezzature di connessione (modem, parabola, etc.) e le modalita' di fatturazione dei servizi di accesso.
130. Nell'orizzonte temporale dell'analisi del mercato, e' prematuro considerare tali tecnologie come infrastrutture alternative di accesso. Infatti, per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato della domanda, sia a livello retail che wholesale e' chiaro che non vi sia spazio per la sostituzione dell'accesso in rame con altre infrastrutture, in quanto la diffusione delle reti alternative, come visto, e' assolutamente limitata. Altra cosa e' ovviamente, la sperimentazione di queste infrastrutture presso piccoli gruppi di utenti e presso specifiche aree. Il grado di immaturita' delle tecnologie alternative alla rete metallica, la limitata diffusione di questi servizi sul territorio italiano, nonche' la ridotta conoscenza tra i consumatori finali di queste forme alternative di accesso, rendono al momento non percorribile per gli operatori entranti lo spostamento verso altre reti.
131. Relativamente alla sostituibilita' dal lato dell'offerta, un piccolo, significativo e non temporaneo incremento nel prezzo dell'accesso disaggregato alla rete locale difficilmente puo' dare spazio all'ingresso di altri fornitori su grande scala. Gli ingenti investimenti per costruire una completa rete in un ragionevole arco di tempo scoraggiano l'ingresso di nuovi operatori. Inoltre, il grado di incertezza legato alla pluralita' di alternative e il corrispondente rischio associato, disincentivano la concentrazione degli investimenti in un unico asset.
132. In conclusione, anche se e' ipotizzabile in futuro l'ampliamento del mercato dello "accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e alle sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali" ad altre infrastrutture di accesso, per l'arco temporale oggetto di analisi si ritiene che il mercato rilevante dell'accesso disaggregato alla rete metallica sia costituito dalla rete metallica. I sistemi punto-multipunto (WLL-FWA), i cavi elettrici, le tecnologie satellitari monodirezionali e bidirezionali, i sistemi di diffusione radiotelevisiva digitale, la tecnologia Wi-Fi e quelle mobili di terza generazione non costituiscono oggi una soluzione alternativa del c.d. doppino in rame. Infatti, le infrastrutture alternative non offrono attualmente la medesima funzionalita' e capillarita', sebbene le condizioni competitive potrebbero variare in futuro.

Quesito 3. L'Autorita' esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, e di non ampliare il perimetro di tale mercato a infrastrutture alternative di accesso basate su portanti trasmissivi di nuova generazione. Si condivide tale orientamento?

Le osservazioni degli operatori sul quesito 3
133. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) condivide "l'orientamento espresso dall'Autorita' riguardo alla individuazione di un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso, incluso l'accesso condiviso, limitato alle reti e sotto reti metalliche, che dunque non comprende le infrastrutture di accesso alternative basate su portanti trasmissivi di nuova generazione". "Tuttavia, si ritiene che nelle considerazioni sulle possibili alternative all'accesso su reti metalliche che potrebbero venire in considerazione nelle analisi future del mercato dell'accesso, debba farsi riferimento sin d'ora non alla tecnologia Wi-Fi, che (...) non puo' essere intesa come tecnologia realmente sostituibile ai fini dell'accesso, bensi' alla tecnologia WiMax". Infatti, il maggiore grado di copertura (fino a 50 km), la maggiore velocita' in fase di trasmissione dati e l'uso di frequenze dedicate inducono a ritenere che in prospettiva il WiMax potrebbe rappresentare un'alternativa alle reti tradizionali per il rilegamento di utente.
134. Due operatori (Tele2 e Welcome Italia) condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' di non ampliare per il momento il perimetro del mercato in questione tenuto conto dell'attuale limitato stato di diffusione delle infrastrutture di accesso di nuova generazione.
135. Un altro operatore (AIIP), a sostegno della distinzione tra accesso diretto all'ingrosso alla rete metallica e accesso via infrastrutture di nuova generazione, sottolinea che molte delle infrastrutture alternative sono del tutto marginali, che solo gli operatori mobili hanno stimato conveniente partecipare alle gare per l'assegnazione di frequenze in banda 24.5-26.5GHz (reti WLL) su tutte le regioni, e che l'uso di frequenze per reti Wi-Fi e' limitato ad aree confinate e non aperte.
136. Un operatore (Telecom Italia) sottolinea che alcune tecnologie di nuova generazione (WLL, Wi-Fi e GSM-UMTS) sono gia' utilizzate per dare accesso al cliente finale e ritiene dunque che l'Autorita' debba tenere conto della pressione competitiva che tali soluzioni rappresentano fin d'ora analizzandole non in un ambito di copertura geografica nazionale, ma verificandone gli effetti di mercato nelle aree geografiche dove l'offerta e' ritenuta piu' profittevole dagli operatori.

Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 3
137. L'Autorita', sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, ritiene che il perimetro del mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, non includa, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, alcuna infrastruttura di accesso basata su portante trasmissivo di nuova generazione.
138. Con particolare riguardo alle tecnologie wireless WiMax e GSM UMTS, l'Autorita' ha considerato la difficolta' per gli operatori entranti di conseguire diritti d'uso delle bande radio (non ancora disponibili per il WiMax, gia' assegnate per i GSM ed UMTS), il livello dei costi degli apparati (ancora non noti per il WiMax ed estremamente elevati per i terminali UMTS), il livello investimento richiesto per garantire un adeguato grado di capillarita' delle reti di accesso radio con riferimento alla base di utenza potenzialmente interessata, ritenendo tali tecnologie, allo stato, non sostituibili, dal punto di vista economico, con il servizio di accesso alla rete in rame. Tale valutazione, naturalmente potrebbe essere successivamente rivista alla luce dell'effettiva diffusione ed evoluzione tecnica di tali servizi.
139. Nelle successive analisi di mercato, che verranno svolte nei tempi e nei modi previsti dall'art. 19 del Codice, l'Autorita' prendera' in considerazione le tecnologie effettivamente disponibili nel periodo di riferimento delle nuove analisi, e quindi l'insieme delle forme alternative di accesso considerate nell'ambito della presente analisi potra' subire delle modifiche, anche nella direzione indicata dagli operatori nei diversi documenti di risposta alla consultazione pubblica.

2.1.4. SEGMENTAZIONE IN BASE ALLE SOLUZIONI TECNICHE DI ACCESSO DISAGGREGATO
140. Come individuato dalla Commissione nella Raccomandazione il mercato in esame comprende l'accesso disaggregato sia fisico che logico alle reti e alle sottoreti in rame. In Italia, tali servizi sono offerti, come detto, attraverso tre servizi (full unbundling, sub-loop unbundling e shared access) forniti dall'operatore storico proprietario della rete pubblica di distribuzione. Un'analisi di mercato basata sulla segmentazione dei tre differenti servizi non sarebbe significativa perche', allo stato attuale, il sub-loop unbundling e lo shared access sono servizi con una diffusione ancora marginale.
141. Peraltro, i suddetti servizi sono tra di loro sostituibili. Per quanto riguarda il lato dell'offerta, l'operatore storico che possiede la rete di accesso, una volta predisposti i siti, non ha soverchi impedimenti tecnici all'apertura della rete nei diversi punti e nelle diverse modalita' previste per ciascuno dei prodotti.
142. Dal lato della domanda, i diversi tipi di accesso disaggregato alla rete locale richiedono all'operatore entrante analoghi investimenti (per la predisposizione dei siti, l'installazione degli apparati e dei raccordi di centrale etc.) e analoghe conoscenze tecniche e gestionali (know-how).
143. L'analisi del grado di sostituibilita' tra il full unbundling e lo shared access merita alcune considerazioni aggiuntive. Da un parte esistono alcune diversita' tra i due servizi. In primo luogo, il prezzo dello shared access e' basato sui soli costi addizionali sostenuti dall'operatore incumbent per fornire, in aggiunta ai servizi vocali, i servizi di accesso ad internet banda larga. In secondo luogo, almeno in origine, i due servizi, full unbundling e shared access, mettevano i clienti nella condizione di usufruire di funzionalita' solo in parte omogenee. Infatti, mentre il full unbundling consentiva e consente la trasmissione sia della voce che dei dati, lo shared access era inizialmente utilizzato esclusivamente per la trasmissione dati. D'altra parte, la recente diffusione della tecnologia Voice over IP (VoIP) sulla modalita' di accesso shared access ha accentuato le analogie nelle funzioni dei due prodotti(37). Tale innovazione rafforza quindi il vincolo di sostituibilita' tra i due servizi di accesso disaggregato alla rete locale. A simili considerazioni si giunge anche in seguito alla valutazione della sostituibilita' fra le altre soluzioni di accesso disaggregato.
144. Dunque, le diverse soluzioni tecniche sono tra di loro, se non completamente, in gran parte sostituibili. Inoltre, gli investimenti richiesti e le categorie di servizi offerti sono comparabili. Gli operatori percepiscono le differenti soluzioni tecniche come diverse opzioni di un'unica offerta.
145. In conclusione, considerate le caratteristiche tecniche e funzionali dei servizi di accesso che costituiscono il mercato analizzato e visti i risultati del test del monopolista ipotetico, l'Autorita' ritiene, in accordo con quanto individuato dalla Commissione, che non emergano elementi per segmentare il mercato per i diversi prodotti.

Quesito 4. L'Autorita' esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, e di non procedere alla segmentazione di tale mercato in base alle diverse soluzioni tecniche di accesso disaggregato. Si condivide tale orientamento?

Le osservazioni degli operatori sul quesito 4
146. Gli operatori intervenuti in risposta alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorita' di non procedere alla segmentazione in base alle diverse soluzioni tecniche del mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso.
147. Due operatori (Tele2 e Welcome Italia) rilevano alcune problematiche in materia di accesso condiviso, e segnatamente in merito alla tipologia di servizio consentita sulla porzione di banda in uso all'operatore alternativo, avuto riguardo in particolare ai servizi VoIP, alle condizioni per il recesso da parte del cliente finale dal contratto di fonia sottoscritto con Telecom Italia e ai costi di attivazione.
148. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) rileva che la sostituibilita' tra i servizi in esame, sia dal lato dell'offerta sia dal lato della domanda, e' garantita dalle "similitudini tecniche ed operative tra disaggregazione completa e parziale" e che "gli operatori che realizzano investimenti per l'erogazione del servizio di accesso disaggregato completo sono nelle condizioni tecniche ed operative di poter offrire al dettaglio in un arco di tempo ragionevole anche l'accesso disaggregato parziale (e viceversa)".
149. Un operatore (AIIP) "condivide l'approccio dell'Autorita' di non procedere ad ulteriore segmentazione di tale mercato, purche' l'Autorita' inserisca nel mercato medesimo anche il servizio di bitstream".

Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 4
150. L'Autorita', sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, individua, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, un unico mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, e non procede ad alcuna segmentazione del mercato in base alle diverse soluzioni tecniche.
151. In considerazione del livello di investimento richiesto agli operatori alternativi per l'accesso ai servizi di unbundling e con riferimento alla possibilita' di impiego della banda dati per la fornitura di servizi vocali, l'Autorita' ritiene che i servizi full unbundling e di shared access debbano essere considerati all'interno dello stesso mercato, rimandando l'esame dei servizi bitstream all'apposito procedimento sul mercato 12 definito dalla Raccomandazione.

2.2. IL MERCATO GEOGRAFICO
152. Nel valutare la dimensione geografica del mercato in esame, l'Autorita', concordemente a quanto stabilito dalla Commissione (v. supra), ha considerato l'area di copertura della rete, l'estensione territoriale delle attivita' degli operatori presenti nel mercato, le condizioni concorrenziali nelle diverse aree del Paese e, successivamente, l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere.
153. I servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alla rete locale sono offerti in Italia da Telecom Italia. La rete di accesso dell'operatore storico e' strutturata su circa 10.400 aree di centrale, servite da 11.551 stadi di linea che servono l'intero territorio nazionale.
154. Dal lato della domanda, avuto riguardo alle condizioni concorrenziali nelle diverse aree del Paese, l'assenza di un'infrastruttura in rame alternativa a quella di Telecom Italia determina la difficolta' di distinguere tra aree adiacenti in cui riscontrare condizioni concorrenziali sensibilmente diverse.

----> VEDERE IMMAGINE A PAG. 101 DELLA G.U. <----

155. La distribuzione territoriale dei siti predisposti dall'operatore storico per la fornitura di servizi di accesso disaggregato indica inoltre che in tutte le aree geografiche per le quali sono stati raccolti dati puntuali gli operatori alternativi detengono un numero di linee attive largamente inferiore al 10% (dati 2003; v. anche la distribuzione geografica dei siti presentata in figura 4). Tale dato porta a concludere che le condizioni concorrenziali non sono sostanzialmente diverse nelle diverse aree.
156. La dimensione geografica del mercato e' pertanto da ritenersi nazionale. L'esame degli specifici strumenti di regolamentazione, giuridici o di altro genere conferma tale orientamento.
157. In primo luogo, l'Autorita' ha analizzato le licenze individuali in possesso degli operatori di telecomunicazioni e ha riscontrato che il raggio di azione delle imprese attive nel mercato dell'accesso disaggregato alla rete metallica e' prevalentemente nazionale. Tali servizi sono offerti dall'operatore notificato detentore di una licenza individuale con copertura nazionale.38 Dal lato della domanda, gli operatori abilitati all'acquisto di tali servizi sono gli organismi di telecomunicazioni gia' titolari di una licenza individuale (attualmente di una autorizzazione ai sensi dell'art. 25 del Codice).39 Dall'analisi delle licenze individuali in possesso degli operatori, emerge che 13 operatori con licenza nazionale e 9 operatori locali sono entrati come acquirenti nel mercato wholesale.
158. In secondo luogo, l'insieme delle disposizioni emanate dall'Autorita', pur prevedendo una procedura specifica per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato, si applicano all'intero territorio nazionale. In aggiunta, qualora lo ritenga opportuno, un operatore puo' in qualunque momento richiedere a Telecom Italia l'apertura e la predisposizione di un qualunque sito di centrale purche' si faccia carico delle spese di allestimento del sito stesso.
159. Alla luce delle precedenti considerazioni nonche' dei precedenti comunitari(40) e nazionali(41), l'Autorita' ritiene che il mercato geografico dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e alle sotto reti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, sia costituito dall'intero territorio nazionale.

Quesito 5. L'Autorita' esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, costituito dall'intero territorio nazionale. Si condivide tale orientamento?

Le osservazioni degli operatori sul quesito 5
160. Gli operatori intervenuti in risposta alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorita' di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, costituito dall'intero territorio nazionale.
161. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) sottolinea altresi' che, alla luce di alcune considerazioni economiche, sarebbe auspicabile che "l'Autorita' tenesse conto dell'effettiva distribuzione delle richieste di ULL ai fini della determinazione dei costi del servizio di accesso disaggregato". Pertanto, tali operatori propongono, "nella prospettiva di definire per il futuro una diversa modalita' di calcolo dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato, tenendo anche conto delle eventuali implicazioni verso altri istituti regolamentari (per esempio il Servizio universale)", l'apertura in tempi brevi di una consultazione sul tema specifico.
162. Un operatore (Telecom Italia), "pur condividendo l'orientamento dell'Autorita', precisa che la presenza, in alcune aree geografiche italiane piu' profittevoli, di infrastrutture alternative per i servizi di accesso permette di individuare aree in cui le condizioni di concorrenza sono eterogenee a cui quindi corrispondono mercati non uniformi".

Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 5
163. L'Autorita', sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, individua un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, costituito dall'intero territorio nazionale.
164. In merito alla segnalazione della presenza di aree geografiche caratterizzate da maggiori livelli di concorrenza, l'Autorita' non ritiene che i livelli di disomogeneita', analizzati a livello locale, ove presenti, siano rilevanti ai fini della segmentazione territoriale del mercato.

3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
Introduzione
165. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo in relazione al processo di definizione e di valutazione del significativo potere di mercato e' costituito dall'allineamento della definizione di significativo potere di mercato a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante di cui all'articolo 82 del Trattato UE. Difatti, la Direttiva quadro, all'articolo 14, comma 2, afferma che "si presume che un 'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".
166. A livello nazionale, l'attivita' di accertamento che l'Autorita' deve svolgere al fine di verificare l'eventuale esistenza di imprese che dispongono di un significativo potere di mercato e' disciplinata dall'art. 17 dal decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 recante il "Codice delle Comunicazioni elettroniche" che recepisce le disposizioni della normativa comunitaria.
167. Da un punto di vista sostanziale, le Linee guida, al paragrafo 70, stabiliscono che le ANR dovranno fare in modo che le decisioni adottate siano conformi alla prassi della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante. Si consideri tuttavia che l'applicazione ex ante della nozione di significativo potere di mercato da parte delle ANR richiede un adeguamento delle modalita' di valutazione del potere di mercato utilizzate dalle Autorita' per la concorrenza, in virtu' della considerazione che le ANR si baseranno necessariamente su ipotesi diverse da quelle assunte dalle prime nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni dell'Autorita' si avvalgono, inter alia, di elementi di tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione. L'orizzonte previsionale verra' calibrato sulla periodicita' di riferimento che il Codice delle comunicazioni impone per le analisi di mercato, che - come gia' specificato - e' di 18 mesi.
168. La quota di mercato detenuta da un'impresa puo' essere utilizzata quale indicatore del potere di mercato di un'impresa. Sebbene nel nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle analisi concorrenziali risulti ridimensionato rispetto al precedente quadro normativo, le Linee guida, al paragrafo 75, ricordano espressamente che "le quote di mercato sono spesso usate come indicatore indiretto del potere di mercato".
169. La quota di mercato pero' non puo' essere utilizzata quale unico indicatore del potere di mercato, e le Linee guida, al paragrafo 78, ricordano che le ANR devono
percio' "intraprendere un'analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza di un significativo potere di mercato". A tal proposito, vengono indicati quali criteri per la misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.
170. Le Linee guida stabiliscono altresi', al paragrafo 77, che "spetta alle ANR decidere i criteri piu' adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo pero', come detto, fornire alcune indicazioni circa le modalita' piu' adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.
171. Con riguardo al mercato dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e alle sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, l'Autorita', ritiene che i criteri piu' rilevanti per valutare il potere delle imprese in esso operanti siano i seguenti: le quote di mercato, le barriere all'entrata, la concorrenza potenziale, le economie di scala. Sono altresi' considerati la facilita' di accesso alle risorse finanziarie, la presenza di vantaggi tecnologici ed altre caratteristiche strutturali del mercato, quali l'integrazione verticale degli operatori, e l'esistenza di un contropotere di acquisto della domanda di mercato.

3.1. L'ANALISI SUL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
172. Come gia' richiamato, attualmente in Italia il servizio di accesso disaggregato alla rete e sottorete metallica e' offerto esclusivamente da Telecom Italia. L'Autorita', al fine di misurare la dimensione del mercato in esame, considera non solo le vendite intercorse fra differenti operatori, ma anche le forme di autoproduzione attualmente utilizzate dagli operatori attivi nel mercato. In altre parole il mercato e' dato dal totale delle linee che compongono la rete di accesso in rame in capo all'operatore storico, ossia la somma dei doppini ceduti da Telecom Italia ad altri operatori e delle linee di accesso vendute da tale operatore direttamente nei mercati retail.

3.1.1. LA QUOTA DI MERCATO
173. Telecom Italia, come risulta dall'analisi sviluppata nei paragrafi precedenti, e' proprietaria dell'unica rete di accesso in rame disponibile sull'intero territorio italiano, ed e' il solo operatore che offre all'ingrosso i servizi di accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche. La quota di mercato detenuta dall'operatore storico pertanto e' del 100%.
174. Sebbene le quote di mercato siano solo uno dei criteri di valutazione per stabilire l'esistenza di una posizione dominante, si osserva che, come indicato dalle linee direttrici della Commissione, "in base ad una giurisprudenza consolidata, la detenzione di quote di mercato estremamente elevate - superiori al 50% - e' di per se', salvo situazioni eccezionali, una prova dell'esistenza di una posizione dominante".
175. L'analisi delle quote di mercato, sebbene non sufficiente, conduce a individuare Telecom Italia come operatore detentore di una posizione dominante. Si sottolinea, peraltro, che tale risultato e' conseguenza diretta della particolare natura del mercato, costituito sulla base di un obbligo regolamentare e che non si prevedono cambiamenti in termini di evoluzione delle quote di mercato almeno nel breve/medio periodo.
176. A supporto di tale valutazione vengono di seguito sviluppate ulteriori considerazioni che consentono inoltre di inquadrarla in un'ottica prospettica.

3.1.2. I CRITERI AGGIUNTIVI PER LA VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO: BARRIERE ALL'ENTRATA, ECONOMIE DI SCALA E CONCORRENZA POTENZIALE; INTEGRAZIONE VERTICALE, CONTROPOTERE D'ACQUISTO, ACCESSO ALLE RISORSE FINANZIARIE, BARRIERE AL CAMBIAMENTO
177. Il mercato dell'accesso all'ingrosso dei servizi di accesso disaggregato alla rete e alla sottorete metallica e' caratterizzato dalla presenza di elevate barriere all'ingresso. Infatti, la realizzazione di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, ed in particolare la creazione di reti di accesso, richiede da un lato tempi molto lunghi e dall'altro rilevanti investimenti in gran parte non recuperabili (sunk cost) in caso di uscita dal mercato.
178. L'insieme di questi due fattori, i significativi costi fissi per scavare e installare una nuova rete di accesso in rame e l'asimmetria temporale nell'entrata nel mercato tra incumbent e operatori alternativi, attribuisce al primo un vantaggio competitivo tale da scoraggiare l'ingresso dei secondi nel mercato dell'accesso. In altre parole, l'operatore incumbent ha usufruito di c.d. first mover advantages, avendo potuto effettuare gli investimenti necessari per costruire l'infrastruttura di rete in una situazione di monopolio nei mercati a monte ed a valle, condizioni queste ultime che, come e' evidente, non ricorrono piu' nell'attuale contesto in cui si trovano ad investire i nuovi operatori.
179. Le considerevoli economie di scala presenti nel mercato dell'accesso costituiscono un ulteriore disincentivo all'investimento da parte dei nuovi operatori. La struttura dei costi dell'accesso, basata su elevate immobilizzazioni e costi variabili contenuti, rende il costo unitario decrescente. Peraltro, tali economie non sono ancora completamente sfruttate in quanto la rete di Telecom Italia ha, in media, un tasso di occupazione pari a circa il 54,5% e quindi non necessita, nel medio periodo, di investimenti per adeguare la capacita' produttiva a fronte di un eventuale significativo aumento della domanda. La presenza di una domanda concentrata in determinate aree consente lo sfruttamento anche di economie di densita'.
180. Le barriere all'ingresso derivanti dalla rilevanza economica e dalla difficolta' di recupero degli investimenti risultano ulteriormente elevate dall'accresciuta competizione post-ingresso che, riducendo i prezzi sul mercato finale, rende ancora piu' difficile e lungo il recupero degli investimenti.
181. Per quanto riguarda la concorrenza potenziale, le ingenti barriere all'ingresso e le considerevoli economie di scala riducono la pressione esercitata sull'incumbent da parte delle imprese che al momento non sono attive nel mercato dell'accesso diretto. La minaccia di ingresso nel mercato, sia sulla base di investimenti a lungo termine che di una strategia del tipo "hit and run" da parte di nuovi operatori, e' priva di credibilita' in quanto gli investimenti necessari difficilmente risulterebbero redditizi. Tali barriere, scoraggiando le nuove imprese ad entrare, riducono la possibilita' per la concorrenza potenziale di creare una pressione competitiva ai comportamenti di mercato dell'incumbent.
182. La realizzazione di una rete capillare in rame alternativa a quella di Telecom Italia da parte di un nuovo entrante appare percio' altamente improbabile nell'orizzonte temporale di breve-medio termine previsto per l'analisi.
183. Telecom Italia ha una forte posizione non solo nel mercato wholesale dell'accesso disaggregato ma anche nei corrispondenti mercati retail. La forte integrazione verticale dell'operatore in posizione dominante nel mercato dell'ingrosso puo', attraverso effetti di leva, rafforzare il potere competitivo dello stesso nel mercato al dettaglio. Inoltre, l'assenza di condizioni concorrenziali per l'accesso alle risorse all'ingrosso puo' accentuare le barriere all'ingresso sui mercati al dettaglio. Con riferimento alla posizione di Telecom Italia, si puo' percio' osservare che il controllo dell'accesso alla clientela finale, unitamente alla disponibilita' di risorse intermedie in capo a tale operatore verticalmente integrato, determina una rilevante capacita' di influenzare le condizioni del mercato, incidendo sulla capacita' di offerta degli operatori concorrenti in termini di costi, tempi di fornitura e tipologia dei servizi.
184. Telecom Italia e' di fatto l'unico operatore che dispone di un'effettiva integrazione verticale lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica grazie alla quale puo' beneficiare della razionalizzazione di costi di natura tecnico-operativa ed effettuare scelte coordinate tra livelli wholesale e retail della catena del valore.
185. L'Autorita' ha considerato l'eventualita' che gli operatori acquirenti dispongano di un contropotere di mercato in grado di impedire a Telecom Italia lo sfruttamento del potere di mercato. Infatti, il significativo potere di mercato non consente automaticamente all'impresa che si trova in posizione dominante di comportarsi in misura notevole e in modo indipendente dai concorrenti e dai clienti. La traduzione del SMP in comportamenti non concorrenziali e' piu' difficile se gli acquirenti dispongono di un sufficiente "countervailing buyer power", ovvero hanno la capacita' di contrattare
da una posizione di forza. Tale potere puo' essere esercitato se l'acquirente domanda considerevoli quantita' e ha la possibilita' (in tempi ragionevoli) di rivolgersi ad altri fornitori, in risposta ad un aumento del prezzo, concreto o eventuale.
186. Sulla base dell'analisi condotta, l'Autorita' ritiene che Wind e Fastweb, pur rappresentando, rispettivamente, il 65% e il 31% della domanda di linee di accesso in rame (dato al secondo semestre 2003), non abbiano alternative credibili alla rete di accesso di Telecom Italia e, di conseguenza, non siano in grado di neutralizzare il potere di cui dispone Telecom Italia, che viceversa, essendo verticalmente integrato non ha ne' la necessita' ne' gli incentivi affinche' altri operatori entrino nell'accesso per poi competere a valle nei mercati retail.
187. Un ulteriore criterio che puo' essere utilmente considerato ai fini della valutazione della significativo potere di mercato e' la facilita' di accesso alle risorse finanziarie.
188. Uno fra i maggiori problemi che le nuove imprese si trovano a dover affrontare e' quello delle sfavorevoli condizioni di accesso alle risorse finanziarie necessarie a coprire il fabbisogno di capitale, che tipicamente si manifesta sotto forma di interessi piu' elevati e di razionamento piu' severo dei fondi. E' evidente che tali barriere all'ingresso sono da ricondursi non tanto alla struttura del mercato sottoposto ad analisi, quanto a quella del mercato dei capitali. Quest'ultimo infatti, non operando sempre in condizioni di efficienza, discriminerebbe verso nuovi entranti o piccole imprese. Tuttavia, anche in un mercato dei capitali efficiente quale quello ipotizzato dal CAPM42, i titoli delle imprese con un grosso potere di mercato richiedono rendimenti inferiori grazie alla loro maggiore stabilita'. Telecom Italia, pertanto, in virtu' delle sue dimensioni, della diversificazione delle attivita' e dei credit ratings favorevoli, viene considerato dagli investitori un operatore poco rischioso riuscendo ad ottenere credito a condizioni piu' favorevoli dei nuovi entranti.
189. Questo tipo di vantaggio risulta accresciuto negli ultimi anni nei quali si e' verificato un sensibile calo di interesse del mercato dei capitali verso il settore delle telecomunicazioni.
190. In conclusione, l'analisi dei criteri addizionali per l'accertamento del significativo potere di mercato corrobora il risultato della valutazione condotta sulle quote di mercato. Si ritiene inoltre che tali condizioni non siano soggette a variazioni significative nel periodo di tempo considerato per l'analisi. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte si puo' concludere che l'operatore Telecom Italia detiene una posizione di significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente al mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali.

Quesito 6. L'Autorita' esprime l'orientamento di individuare Telecom Italia S.p.A. come operatore avente significativo potere di mercato nella fornitura di servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali. Si condivide tale orientamento?

Le osservazioni degli operatori sul quesito 6
191. Gli operatori intervenuti in risposta alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorita' di individuare Telecom Italia S.p.A. come operatore avente significativo potere di mercato nella fornitura di servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali.
192. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) fornisce ulteriori evidenze circa la stabilita' attuale e prospettica della posizione di dominanza di Telecom Italia. Tali operatori richiamano l'attenzione su alcune problematiche in materia di barriere all'ingresso e all'uscita nel mercato dell'accesso indiretto e di barriere al cambiamento. Tra le criticita' segnalate, le principali difficolta' riscontrate riguardano i seguenti aspetti: "il mancato rispetto del principio di non discriminazione, con attribuzioni di costi non pertinenti; la previsione di modalita' di provisioning eccessivamente vincolanti per gli OLO, in particolare nei casi di ampliamenti, allorquando TI adduce cause di indisponibilita' di spazi ovvero subordina la realizzazione ad uno studio di fattibilita'; scarsa trasparenza delle informazioni relative alla copertura del servizio ULL e alle consistenze delle risorse esistenti e disponibili (in termini di coppie, spazi disponibili, spazi nei permutatori); vincoli tecnici e limitazioni poste all'utilizzo dei raccordi di centrale".
193. Un operatore (Telecom Italia) precisa che le barriere all'ingresso sono significative nel mercato cosi' come definito dall'Autorita', ma vi sono aree in cui investire in infrastruttura propria puo' essere preferibile dal punto di vista degli operatori alternativi. Inoltre, l'esistenza di economie di scala andrebbe verificata a livello locale, laddove investono gli OLO. Infine, l'accesso alle risorse finanziarie dipende dall'assetto proprietario dell'impresa e quindi la partecipazioni di grandi gruppi nazionali e internazionali nelle imprese di telecomunicazioni consente loro di accedere senza difficolta' aggiuntive alle risorse finanziarie. Peraltro, i piani di investimento recentemente pubblicati presuppongono la disponibilita' di consistenti finanziamenti dal settore creditizio.
194. Un operatore (AIIP), che in sede di definizione del mercato rilevante aveva espresso la necessita' di considerare anche i servizi di accesso bitstream e l'accesso in fibra ottica, ritiene che Telecom Italia dovrebbe essere notificata quale operatore avente notevole forza di mercato in entrambi i mercati. Nel caso dei servizi bitstream, l'operatore presume che "l'impresa dominante su un mercato consolidato, come nel caso in esame la rete in accesso in rame, possa far leva sulla posizione dominante ivi detenuta per estenderla nel nuovo mercato". Nel caso della fibra ottica "si potrebbe ravvisare una posizione dominante collettiva di Telecom e Fastweb ...poiche' comportamenti collusivi tra tali operatori possono apparire probabili in ragione della compresenza di forti ostacoli alla penetrazione e della mancanza di potenziale concorrenza, nonche' in ragione di vari tipi di legami tra le imprese interessate".

Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 6
195. L'Autorita', sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, individua Telecom Italia S.p.A. come operatore avente significativo potere di mercato nella fornitura di servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali.
196. Con riferimento alle osservazioni di alcuni operatori in merito alla necessita' di analizzare la situazione locale, l'Autorita', pur sottolineando che la definizione del mercato e' nazionale, ritiene che anche considerando le ridotte aree metropolitane ove si rileva una certa consistenza delle linee in capo agli operatori concorrenti, Telecom Italia mantenga in ogni caso la propria posizione di dominanza.
197. In considerazione del grado di asimmetria del grado di infrastrutturazione tra Telecom Italia e gli operatori alternativi, degli elevati investimenti e costi sommersi connessi con la realizzazione delle reti di interconnessione alle centrali di stadio di linea, anche trascurando le condizioni di accesso al mercato dei capitali, si ritiene che, almeno nel periodo di riferimento relativo alla validita' della presente analisi, non possa svilupparsi un significativo grado di concorrenza nel mercato in oggetto.
198. Con riferimento alla posizione espressa da AIIP, l'Autorita' ritiene opportuno riconsiderare le osservazioni sulla dominanza di Telecom Italia sul mercato bitstream, nell'ambito dell'apposito procedimento istruttorio sul mercato 12 della Raccomandazione. In merito, invece, alle considerazioni sulla dominanza di Fastweb sul mercato della fibra, l'Autorita' ribadisce che, allo stato, non possano essere previsti obblighi ex-ante per alcun operatore in tale mercato.

4. DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

4.1. PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI
199. Come disciplinato dall'art. 42 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso, perseguendo gli obiettivi stabiliti dall'art. 8 della Direttiva quadro, spetta all'Autorita' di "incoraggiare e garantire forme adeguate di accesso, interconnessione ed interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali".
200. Pertanto, laddove si e' in presenza di un mercato caratterizzato dalla presenza di una o piu' imprese che esercitano un significativo potere di mercato, l'Autorita' dovra' intervenire imponendo obblighi ex-ante al fine di sostenere ed assicurare il pieno sviluppo della concorrenza.
201. Il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole forza di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi.
202. L'intervento dell'Autorita' dovra' risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.
203. In particolare, l'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 9 della Direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorita', difatti, puo' imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e l'uso, prezzi.
204. Allo stesso tempo, l'Autorita' puo' esigere che, nel momento in cui un operatore e' assoggettato anche ad obblighi di non discriminazione, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della Direttiva accesso, pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorita' puo', difatti, precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita' di pubblicazione delle medesime ed, inoltre, con provvedimento motivato, puo' imporre modifiche alle offerte di riferimento.
205. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo a servizi a livello wholesale, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.
206. L'articolo 47 del Codice prevede che l'Autorita' possa imporre obblighi di non discriminazione. Tali obblighi garantiscono, in particolare, che l'operatore notificato applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti ed, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi ed informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partners commerciali.
207. Inoltre l'Autorita' puo' imporre obblighi di separazione contabile, cosi' come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della direttiva accesso. In particolare, l'Autorita' puo' obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorita' puo', inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.
208. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorita' puo' richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorita' puo', altresi', pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.
209. Sempre nell'ambito dell'individuazione dei diversi obblighi normativi di cui si dispone al fine di promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali evitando che un operatore mantenga, ad esempio, prezzi ad un livello eccessivamente elevato, l'Autorita', cosi' come disposto dall'articolo 50 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della direttiva accesso, puo' imporre obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi.
210. A tal fine, l'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori consentano di promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed, allo stesso tempo, ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo, l'Autorita' puo' anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
211. Qualora un operatore notificato abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basi sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'.
212. Infine, l'Autorita' puo' imporre (ai sensi dell'art. 49 del Codice e dell'art. 12 della Direttiva accesso) agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, nel caso in cui si rilevi come il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale.
213. Agli operatori notificati puo' essere imposto, tra l'altro:
a. di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b. di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
c. di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
d. di garantire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
e. di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi;
f. di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;
g. di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
h. di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
i. di interconnettere reti o risorse di rete.
L'Autorita' puo', inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita'.
214. Nel valutare l'opportunita' di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attivita' di regolamentazione cosi' come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della Direttiva accesso e dall'art. 8 della Direttiva quadro, l'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a. fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
b. fattibilita' della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacita' disponibile;
c. investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
d. necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e. eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili;
f. fornitura di servizi paneuropei.

4.2. LA SITUAZIONE ATTUALE - GLI OBBLIGHI VIGENTI
215. I servizi di accesso disaggregato alla rete locale hanno consistito finora nella messa a disposizione di un operatore alternativo, da parte dell'operatore notificato come avente notevole forza nel mercato della telefonia fissa pubblica, dei seguenti servizi che consentono l'utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della rete dell'operatore notificato medesimo:
a) servizio di accesso disaggregato alla rete in rame;
b) servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica;
c) servizio di co-locazione;
d) servizio di prolungamento dell'accesso, solo nel caso di concomitante fornitura di servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) o c);
e) servizio di canale numerico, unicamente in caso di indisponibilita' comprovata dei servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) e c).
216. L'operatore notificato fornisce i servizi di accesso disaggregato anche nelle modalita' di accesso condiviso alla rete locale e di accesso alla sottorete locale.
217. L'obbligo di offrire i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e' stato imposto dalla normativa nazionale attraverso il d.P.R. n. 318/97 a Telecom Italia, in qualita' di operatore avente notevole forza sul mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, ed e' stato disciplinato dall'Autorita' attraverso numerosi provvedimenti. A livello comunitario, l'accesso disaggregato e' stato disciplinato dal regolamento n. 2887/2000 del 18 dicembre 2000.
218. I provvedimenti dell'Autorita' che hanno dato attuazione agli obblighi derivanti dalla normativa di rango primario sono i seguenti:
Delibera n. 2/00/CIR - Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi;
Delibera 13/00/CIR - Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione;
Delibera 15/00/CIR - Condizioni economiche e modalita' di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-dsl di Telecom Italia denominati ring e full business company;
Delibera n. 15/01/CIR - Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale;
Delibera 24/01/CIR - disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale;
Delibera n. 4/02/CIR - Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia;
Delibera n. 02/03/CIR - Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia;
Delibera n. 03/03/CIR - Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili;
Delibera n. 06/03/CIR - offerte di servizi x-dsl all'ingrosso da parte della societa' Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalita' flat;
Delibera n. 11/03/CIR - Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia;
Delibera n. 183/03/CONS - Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante l'utilizzo di Radio LAN;
Delibera n. 03/04/CIR - Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004.
219. In virtu' di tale quadro regolamentare, sono stati imposti all'operatore notificato i seguenti obblighi:
A. l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento nella quale siano contenute le modalita' tecniche ed economiche di offerta dell'accesso alla rete locale ed alle risorse connesse. L'operatore notificato deve allegare all'offerta di interconnessione di riferimento un manuale di procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali;
i. per la effettiva operativita' dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
ii. per la richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione, contemplando anche la possibilita' di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione;
iii. per la cessione da parte di un operatore ad un altro operatore del proprio contratto di co-locazione sottoscritto con l'operatore notificato;
iv. per consentire all'operatore di effettuare, direttamente o mediante soggetti terzi appositamente designati, sopralluoghi presso i siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonche' presso i siti per i quali lo studio di fattibilita' abbia dato esito negativo;
v. per la raccolta e gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
Le procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono atte ad assicurare almeno:
vi. la fornitura di Number Portability anche in relazione alle numerazioni secondarie associate ai servizi ISDN dell'operatore notificato;
vii. la possibilita' di richiedere separatamente la disattivazione della prestazione di Number Portability o dei servizi di accesso disaggregato, ancorche' precedentemente richiesti in modalita' congiunta e relativi al medesimo cliente;
viii. adeguati meccanismi per la sincronizzazione fra piu' ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza multilinea e/o multinumero, per il servizio di accesso disaggregato e per le eventuali richieste di Number Portability;
ix. la possibilita', su richiesta del cliente, di variazione della destinazione d'uso di un servizio di accesso disaggregato, senza necessita' di cessazione del servizio di accesso disaggregato esistente e dell'eventuale prestazione di Number Portability associata.
B. Allo scopo di garantire un determinato livello di qualita' dei servizi di accesso, l'operatore notificato e' obbligato, altresi', ad allegare all'offerta di riferimento una proposta di Service Level Agreement (SLA) contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualita' ed alle modalita' di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, anche con riferimento ai tempi di fornitura massimi stabiliti. Allo scopo di evitare che tali condizioni contrattuali non venissero rispettate nella pratica, e' stata imposta l'introduzione di un meccanismo di penalita' applicabile in caso di mancato rispetto delle stesse.
C. L'Autorita' ha il potere di modificare tale offerta di riferimento nei suoi contenuti sia di natura tecnica che economica quando cio' sia giustificato dalla necessita' di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; l'obbligo di soddisfare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parita' di trattamento interna-esterna, le richieste di accesso disaggregato di altri operatori alle stesse condizioni applicate alle proprie divisioni commerciali, con riguardo alla gestione delle
priorita' e dei tempi di fornitura, nonche' alle caratteristiche tecniche e di qualita' del servizio. In ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato sia respinta, l'operatore notificato e' tenuto a fornire all'operatore interconnesso adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto.
D. L'obbligo di predisporre condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo, basando le tariffe sulla metodologia dei costi storici pienamente allocati (FDC/HCA). Relativamente alle condizioni economiche di offerta del servizio di accesso condiviso alla rete locale, i costi ammessi sono solamente quelli incrementali imputabili alla fornitura del servizio di accesso condiviso.
E. Ulteriori condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono:
a. i costi di locazione dei siti sono pari al costo a metro quadrato sostenuto dall'operatore notificato ed esposto in contabilita' regolatoria; il costo complessivo e' valutato per la sola parte di pertinenza dell'operatore richiedente con l'esclusione delle aree non necessarie all'operatore stesso per la fornitura del proprio servizio;
b. i costi dei servizi accessori dell'offerta di co-locazione sono valutati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni;
c. i contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna nella disponibilita' dell'operatore notificato non sia oggetto di un'attivazione di servizi da parte dell'operatore stesso o di altro operatore (incluso l'operatore notificato). In caso di disattivazione i canoni a scadere della linea non sono applicabili;
d. per il servizio di ADSL su linea ISDN gli oneri per la seconda linea in accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio sono equiparati a quelli del servizio di accesso condiviso;
e. nel caso di cessazione del servizio di fonia da parte di un cliente per cui e' attivo il servizio di accesso condiviso, non sara' corrisposto dagli operatori alcun contributo e non vi sara' alcuna variazione di canone di linea che restera' pari a quello previsto dal servizio di accesso condiviso.
F. L'operatore notificato e' tenuto, inoltre, ad offrire numerose prestazioni accessorie dirette a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione nell'offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. Per queste ragioni, a seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale, l'operatore notificato fornisce, entro 5 giorni dalla richiesta, un livello minimo di informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione, quali ad es. elenco ed ubicazione geografica dei siti di co-locazione; numero di linee attestate in relazione a ciascun sito, ecc.. L'operatore notificato fornisce altresi', a seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, entro 5 giorni, le informazioni circa gli spazi e le tipologie di co-locazione disponibili in relazione a ciascun sito, secondo i tempi e le modalita' indicati dall'Autorita'.
G. L'operatore notificato e' tenuto, altresi', in caso di richiesta contestuale del servizio di accesso disaggregato alla rete locale e della prestazione di portabilita' del numero, a gestire le richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e modalita' di attivazione della prestazione di accesso disaggregato e portabilita' del numero.
H. Nel trasferimento dell'accesso al cliente dall'operatore notificato all'operatore interconnesso e viceversa, e' imposta una riduzione al minimo dei tempi di interruzione del servizio all'utente finale, per non generare discriminazioni tra clienti diversi.

4.3. LE PROPOSTE DELL'AUTORITA' IN ORDINE AGLI OBBLIGHI SPECIFICI DA IMPORRE A TELECOM ITALIA
220. L'Autorita' ha espresso l'orientamento di individuare un mercato nazionale per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali. Inoltre, l'Autorita' ha espresso l'orientamento di individuare Telecom Italia come operatore avente significativo potere di mercato nel medesimo mercato. Alla luce di tali orientamenti e considerati gli strumenti messi a disposizione da nuovo quadro regolamentare, l'Autorita' espone nel seguito le proprie valutazioni in merito agli obblighi da porre in capo all'operatore individuato come dominante.

A) OBBLIGO DI TRASPARENZA
221. Su un mercato all'ingrosso, un obbligo di trasparenza e' giustificato dalla necessita' per i concorrenti di avere trasparenza circa le informazioni tecniche e tariffarie relative alle condizioni di accesso alla rete dell'operatore storico; questa trasparenza e' indispensabile, per gli operatori concorrenti, ai fini dell'elaborazione dei piani di investimento e della predisposizione delle offerte sui mercati retail. La trasparenza sui mercati all'ingrosso garantisce inoltre condizioni di certezza che permettono di prevenire comportamenti discriminatori.

B) OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE
222. La determinazione di un obbligo di non discriminazione in capo all'operatore dominante si concretizza nell'imposizione del principio secondo cui tale operatore e' tenuto a fornire prestazioni equivalenti in condizioni equivalenti.
223. Nel caso d'un soggetto verticalmente integrato, l'obbligo di non discriminazione e' finalizzato ad evitare che un operatore dominante favorisca le proprie direzioni commerciali (ovvero societa' controllate o collegate) fornendo loro condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle applicate ai propri concorrenti. In particolare, la non discriminazione comporta un obbligo di parita' di trattamento interna ed esterna dei prezzi, e non solo, di cessione delle risorse, in funzione del reale utilizzo di tali risorse.
224. Nell'ambito degli obblighi di non discriminazione, l'Autorita' ritiene applicabile a Telecom Italia anche l'obbligo di cui alla delibera n. 183/03/CONS, art. 6, comma 2, ove si impone il rispetto del principio di non discriminazione nella fornitura di servizi di unbundling fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale ed apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN.

C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO
225. Nel caso in cui un operatore dominante sia sottoposto ai predetti obblighi di trasparenza e non discriminazione, l'Autorita' puo' imporre la pubblicazione di un'offerta di riferimento. In conformita' al citato quadro regolamentare, l'Autorita' puo' altresi' imporre modifiche a tale offerta.
226. L'esistenza di un'offerta di riferimento controllata dall'Autorita' e' finalizzata a facilitare le negoziazioni tra operatore dominante e soggetti concorrenti per le prestazioni dei servizi di accesso in esame; inoltre essa conferisce agli operatori concorrenti una certezza giuridica nonche' la possibilita' di acquisire solo le prestazioni che risultano essere strettamente necessarie ai fini della predisposizione delle offerte al pubblico.
227. A tale riguardo l'Autorita' ritiene quindi giustificata la conferma dell'obbligo di presentazione di un'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato ed i relativi servizi accessori da predisporre con il contenuto minimo ed il livello di dettaglio gia' disposti nei provvedimenti richiamati al paragrafo 218.
D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI
228. Come emerge dall'analisi di mercato svolta, il mercato dell'accesso in rame e' caratterizzato dalla presenza di un unico operatore dominante, Telecom Italia, integrato verticalmente, che detiene la quasi totalita' degli accessi. Il principale problema competitivo in un siffatto contesto e' la possibilita' per l'operatore dominante di utilizzare il proprio potere nel fissare le tariffe d'accesso praticando prezzi eccessivi che, da un lato, riducono i margini concorrenziali degli altri operatori e, dall'altro, si traducono in incrementi di prezzo del canone di accesso praticato ai consumatori.
229. Il maggiore rischio in tal caso e' che l'operatore dominante possa applicare una politica di prezzi a livello retail e wholesale che da una parte preveda prezzi eccessivi per i consumatori in virtu' dell'assenza di pressioni concorrenziali e dall'altro generi fenomeni di compressione dei margini (margin squeeze) per gli operatori concorrenti. Tale fenomeno, comportando una compressione dei margini per gli operatori alternativi, ne causa di fatto l'esclusione dal mercato dell'accesso retail. Essendo, infatti, l'infrastruttura di accesso non replicabile per via degli elevati costi non recuperabili e degli eccessivi tempi di realizzazione, una compressione dei margini comporterebbe di fatto la completa non accessibilita' del mercato retail per tutti i concorrenti dell'operatore dominante.
230. Sulla base delle precedenti considerazioni e' possibile concludere che per consentire lo sviluppo della concorrenza nel mercato in esame, nonche' nei collegati mercati retail, risulta necessario, cosi' come previsto dagli articoli 49 e 50 del Codice, imporre in capo all'operatore dominante l'obbligo di orientamento al costo dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato alla rete in rame e dei correlati servizi accessori.
231. Il richiamato art. 50 ai commi 2 e 3 prevede, tra l'altro, che all'operatore dominante soggetto all'obbligo di orientare i prezzi ai costi sia comunque garantito il recupero dei costi applicando meccanismi di determinazione dei prezzi che promuovano l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al fine di determinare i costi di un'efficiente fornitura, l'Autorita' puo' altresi' approntare una metodologia di contabilita' dei costi differente da quella usata dagli operatori.
232. Attualmente i costi dei servizi di accesso disaggregato sono valutati con la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti (FDC/HCA - Fully Distributed Cost / Historical Cost Accounting).
233. Come e' emerso dalle risultanze della precedente analisi, il mercato dell'accesso in rame e' caratterizzato dall'assenza di infrastrutture alternative a quella dell'operatore dominante e da elevate barriere all'ingresso sia tecniche che economiche. La scelta della metodologia contabile da applicare alla rete di accesso risulta, pertanto, determinante per consentire agli operatori alternativi di operare in tale ambito sviluppando la concorrenza in tutti i mercati collegati.
234. Nell'operare tale scelta occorre considerare, da un lato, che gli operatori alternativi non hanno la possibilita' di realizzare infrastrutture di accesso in rame essendo economicamente sostenibile la sola scelta dell'accesso alle infrastrutture esistenti di proprieta' dell'operatore dominante. Dall'altro lato e' opportuno tener presente che, in assenza di infrastrutture concorrenti , l'operatore dominante non ha alcun incentivo all'efficienza e puo' contare su una base di costi reali (rappresentata dai costi storici HCA/FDC) assai piu' contenuta rispetto a quanto emergerebbe utilizzando altre metodologie contabili.
235. Nel caso della rete di accesso, infatti, la valutazione dei costi con la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo (LRIC) basati sui costi correnti (CCA) evidenzia nella generalita' dei casi una sovrastima del valore dei cespiti rispetto alla loro valutazione a costi storici (HCA). Come piu' volte riconosciuto anche a livello internazionale, tale sovrastima risulterebbe necessaria in un mercato ove si attendesse lo sviluppo di infrastrutture alternative in modo tale da fornire agli operatori la giusta indicazione di "make or buy"; tale sovrastima, viceversa, potrebbe risultare dannosa per la concorrenza nel mercato italiano dell'accesso caratterizzato di fatto da un'unica rete di distribuzione di proprieta' dell'operatore dominante verticalmente integrato.
236. L'impiego di metodologie contabili diverse dai costi storici non comporterebbe, pertanto, alcun beneficio in termini di concorrenza e di sviluppo di infrastrutture alternative, e sarebbe idoneo a determinare un incremento dei prezzi sui mercati retail. Infatti, la stessa Telecom Italia, per ottemperare al principio di parita' di trattamento, dovrebbe applicare alla propria direzione commerciale un transfer charge (prezzo interno) maggiore rispetto a quello ottenuto con la metodologia dei costi storici, ribaltando infine i maggiori costi sostenuti sul prezzo del canone di abbonamento corrisposto dagli utenti finali.
237. E' quindi opinione dell'Autorita' che i costi storici rappresentino l'unica metodologia contabile per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame, in quanto, nell' attuale contesto nazionale, assicurano il raggiungimento del duplice obiettivo di consentire, da un lato, il pieno recupero dei costi dell'operatore dominante con un ragionevole margine di profitto sugli investimenti e, dall'altro lato, lo sviluppo della concorrenza a beneficio dei consumatori.
238. Alla luce di tali orientamenti, ed in particolare della conferma dell'obbligo di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete in rame a condizioni orientate ai costi, l'Autorita' considera altresi' opportuno il mantenimento del meccanismo di network cap introdotto con la Delibera n.3/03/CIR.
239. Il network cap, rispetto alla tradizionale definizione dei prezzi anno per anno sulla base del documento contabile approvato, ha come principale vantaggio la capacita' di simulare la pressione competitiva in mercati scarsamente competitivi riuscendo al contempo a stimolare la ricerca dell'efficienza e gli investimenti in innovazione dell'operatore oggetto di regolamentazione. Un ulteriore vantaggio e' dato dalla possibilita' per tutti gli operatori di prevedere con anticipo le variazioni economiche medie del paniere (cd. basket) di servizi (fatta salva l'indeterminatezza del fattore legato all'indice dei prezzi al consumo IPC) e di ottenere la pubblicazione dell'offerta di riferimento in anticipo rispetto all'anno di applicazione. L'effettivo orientamento al costo dei prezzi praticati puo' essere valutato solo a posteriori esaminando i dati di contabilita'. Gli eventuali scostamenti possono cosi' essere tenuti in considerazione in fase di revisione dei parametri del sistema di network cap.
240. Sulla base delle precedenti considerazioni l'Autorita' ritiene opportuno confermare l'impiego del sistema di network cap per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato, utilizzando i parametri descritti nel seguito. I servizi accessori di colocazione, invece, essendo strettamente collegati ai diversi impieghi delle risorse restano fissati sulla base dei costi rilevati come pre-consuntivo dell'esercizio precedente all'annualita' cui si riferisce l'offerta di riferimento.
241. Attraverso l'introduzione del sistema di network cap Telecom Italia potra' pubblicare l'offerta di riferimento entro la data del 31 ottobre dell'anno precedente all'applicazione dell'offerta stessa.
242. I parametri caratterizzanti il sistema di network cap sono il periodo di applicazione, la composizione del basket dei servizi, il valore economico iniziale del basket ed il relativo indice di variazione annuale.
243. Relativamente al periodo di applicazione, l'Autorita' ritiene opportuno riferire il sistema in approvazione alle offerte di riferimento per gli anni 2005 (a far data dall'approvazione definitiva del provvedimento di riesame degli obblighi), 2006 e 2007. Infatti, il Codice prevede l'aggiornamento delle analisi di mercato ogni 18 mesi. Cio' comporta che il riesame degli obblighi in fase di approvazione avverra' nella seconda meta' del 2006 con la conseguenza che la prima offerta di riferimento che potra' recepire le eventuali revisioni degli obblighi sara' presumibilmente quella relativa al 2008. Un periodo di applicazione triennale, inoltre, garantisce agli operatori interconnessi di svolgere le proprie valutazioni di investimenti disponendo di un congruo orizzonte temporale di previsione dei costi dei servizi intermedi di accesso.
244. Con riferimento al paniere dei servizi, l'Autorita' ritiene che la composizione attualmente in vigore, introdotta dalla delibera n. 3/03/CIR, alla luce anche di quanto evidenziato con riferimento all'Offerta di Riferimento 2004 nella delibera n. 3/04/CIR, non risulti oramai pienamente idonea a tutelare gli operatori concorrenti da eventuali comportamenti anticoncorrenziali da parte dell'operatore dominante. Cio' premesso, l'introduzione nel medesimo paniere dei canoni mensili e del corrispondente prezzo di attivazione dei servizi appare essere lo strumento piu' idoneo a garantire agli operatori la prevista variazione di prezzo.
245. Il paniere dei servizi di accesso viene ad essere pertanto cosi' composto:
a. contributi di attivazione, di disattivazione e accessori dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso;
b. contributi di qualificazione xDSL dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso;
c. contributi di attivazione, di disattivazione e accessori dei servizi di prolungamento dell'accesso e canale numerico;
d. canoni mensili di noleggio dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso;
e. canoni del servizio di prolungamento dell'accesso;
f. canoni del servizio di canale numerico.
246. Con riguardo infine alle condizioni economiche dei servizi inclusi nel paniere, l'Autorita' ritiene opportuno garantire agli operatori, che utilizzano i servizi di accesso disaggregato, la prevedibilita' delle variazioni l'efficienza nonche' lo stretto orientamento al costo dei prezzi di tali servizi. A tal fine il valore iniziale del basket viene definito confermando per il primo anno di applicazione - ossia l'offerta di riferimento 2005 - i valori in vigore nell'offerta di riferimento 2004.
247. Dall'analisi delle evidenze contabili della rete di accesso fornite da Telecom Italia, da ultimo con la Contabilita' Regolatoria 2002, emerge inoltre una tendenza alla riduzione dei costi della rete di distribuzione accompagnata da una crescita dei costi di gestione operatore. L'effetto congiunto di tali variazioni e' una riduzione dei costi dei transfer charge interni ed una contestuale crescita dei costi dichiarati alla base dei servizi di accesso disaggregato. L'Autorita' ritiene che l'applicazione ai soli operatori concorrenti dei costi di gestione operatori in misura di oltre il 10% dei restanti costi rappresenta una asimmetria tra quanto pagato dagli operatori alternativi e dalle direzioni commerciali di Telecom Italia che non consente l'instaurarsi di un corretto assetto concorrenziale. Per tali motivazioni, in analogia con quanto disposto dalla delibera n. 4/02/CIR con riferimento ai servizi a traffico, l'Autorita' ritiene opportuno che tali costi siano attribuiti, pur nella loro totalita', a tutti i servizi che utilizzano il doppino di accesso ivi inclusi i servizi forniti alle proprie direzioni commerciali. Cio' premesso, considerando gli effetti nel tempo delle variazioni descritte, l'Autorita' ritiene giustificato prevedere per ognuno degli anni successivi - ossia le offerte di riferimento 2006 e 2007 - un vincolo massimo di variazione del valore del paniere complessivo pari a IPC-IPC. Cosi' come previsto dall'attuale regolamentazione il paniere di riferimento per la valutazione delle variazioni percentuali e' quello riferito ai dodici mesi antecedenti il 30 giugno di ciascun anno di pubblicazione dell'offerta di riferimento.
248. Per favorire lo sviluppo delle infrastrutture di rete alternative a quella di Telecom Italia tramite l'utilizzo del servizio di accesso disaggregato, l'Autorita' ritiene inoltre opportuno inserire uno specifico sub-cap che consenta di prevenire l'eventuale realizzazione di sussidi tra i servizi inclusi nel paniere a svantaggio del servizi di accesso disaggregato o full unbundling. A tal fine si ritiene opportuno introdurre uno specifico vincolo di sub-cap pari a IPC-IPC da applicare ai seguenti prezzi:
a. contributi di attivazione, di disattivazione e accessori dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
b. contributi di qualificazione xDSL dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
c. canoni mensili di noleggio dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
E) OBBLIGO DI SEPARAZIONE CONTABILE E DI CONTABILITA' DEI COSTI
249. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del Codice, come conseguenza dell'obbligo di orientamento al costo dei servizi di accesso, risulta necessario che l'operatore dominante predisponga un sistema di contabilita'. La finalita' principale della contabilita' regolatoria, infatti, e' quella di mettere in evidenza le componenti di costo pertinenti ai servizi soggetti all'obbligo di orientamento al costo e consentirne la certificazione da parte di un revisore indipendente.
250. Per un operatore dominante verticalmente integrato, la messa in evidenza dei prezzi di cessione interna nel sistema di contabilita' dei costi contribuisce, inoltre, alla verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione ed all'individuazione di eventuali pratiche tariffarie predatorie, prezzi eccessivi o sussidi incrociati abusivi.
251. I costi di una fornitura efficiente dei servizi di accesso disaggregato devono essere determinati considerando i costi di ammortamento, costi del personale e costi esterni relativi ai soli cespiti necessari per la fornitura del servizio di accesso in rame. Vanno, pertanto, escluse le componenti di costo non necessarie alla realizzazione del servizio stesso.
252. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Codice, il livello dei costi da considerare deve tener conto di un'equa remunerazione del capitale investito, di livello congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e di servizi innovativi. A tale riguardo, l'Autorita' ha proposto che la determinazione del tasso di rendimento del capitale impiegato, attualmente fissato al 13,5% dalla delibera n. 344/01/CIR, sia riesaminata secondo i criteri riportati dall'allegato B1 della delibera 415/04/CONS.

Quesito 7. Si condivide l'orientamento dell'autorita' sulla definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato?

Le osservazioni degli operatori sul quesito 7
253. Gli operatori evidenziano le seguenti tematiche di carattere generale. La maggior parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) sottolinea l'esigenza di una rigorosa e puntuale specificazione degli obblighi in capo all'operatore SMP. In particolare gli operatori richiedono che il provvedimento finale individui compiutamente gli obblighi imposti all'operatore dominante e presenti una chiara articolazione degli stessi in rimedi specifici, definendo cosi' un doppio livello gerarchico basato sulla distinzione tra obblighi generali e rimedi attuativi degli stessi. Un operatore (TI), inoltre, ritiene che i rimedi proposti dall'Autorita' non tengano sufficientemente conto, in un'ottica prospettica, di fattori quali "l'aumento della pressione competitiva per la presenza di piattaforme alternative" e "le peculiarita' di alcune aree geografiche del mercato".
254. Si riportano di seguito gli esiti della consultazione pubblica in merito ai singoli aspetti proposti a consultazione.

A) OBBLIGHI DI TRASPARENZA
255. Gli operatori condividono la posizione dell'Autorita' di prevedere obblighi di trasparenza in capo all'operatore SMP.
256. Gran parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ha evidenziato l'esigenza che Telecom Italia renda disponibili una serie di ulteriori informazioni ritenute indispensabili alla fruizione del servizio (tali informazioni, elencate in dettaglio nel documento di risposta alla consultazione pubblica comprendono dati relativi alla consistenza della rete di accesso in rame, allo spazio disponibile nei siti e nei permutatori, alla rete in fibra, al livello di saturazione delle diverse porzioni della rete di accesso,..) e, al riguardo, ha sottolineato l'opportunita' di imporre a Telecom Italia l'obbligo di consentire una modalita' di accesso dinamico ai propri data base da parte degli operatori.
257. Al riguardo alcuni operatori (Assoprovider) hanno ribadito la richiesta che Telecom Italia renda pubblica e aggiornata la documentazione tecnica in merito ai servizi di unbundling e shared access, riportando tutti i parametri e puntuali indicazioni sulla qualita' del servizio offerto in modo da fornire tutte le informazioni necessarie agli operatori alternativi nella scelta dei siti cui attestarsi.
258. Altri operatori (Tele 2 e Welcome Italia) hanno sottolineato che gli obblighi puntuali di trasparenza e pubblicazione delle condizioni tecniche ed economiche debbano riguardare tutti i servizi offerti da Telecom Italia.
259. Un operatore (TI), infine, precisa che la trasparenza e' "garantita ed assicurata dalla separazione contabile e contabilita' dei costi, nonche' dalla pubblicazione dell'offerta di riferimento".

B) OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE
260. Gli operatori concordano con la posizione dell'Autorita' di garantire il rispetto del principio di non discriminazione interna-esterna nel caso di operatori dominanti verticalmente integrati, quale Telecom Italia.
261. Gran parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ha precisato che le condizioni di parita' di trattamento debbano riguardare "non solo le condizioni economiche ma anche le problematiche di fornitura (provisioning) e qualita' (assurance)".
262. In particolare, gli operatori richiedono che le stesse procedure di provisioning del full unbundling siano praticate da Telecom Italia anche per il servizio di accesso condiviso. A riguardo gli operatori precisano che la richiesta di attivazione di accesso condiviso da parte di un cliente finale debba "poter sovrascrivere ogni precedente servizio sulla linea, con la sola eventuale eccezione del full unbundling" e che, al fine di ridurre disservizi, la gestione del cliente debba essere effettuata dal solo operatore recipient.
263. Gli stessi operatori hanno segnalato che, ai fini di garantire la non discriminazione e la replicabilita' delle offerte di Telecom Italia, i tempi di attivazione garantiti a livello wholesale dall'operatore dominante, nonche' i tempi di ripristino dei servizi a fronte di guasti, debbano essere inferiori a quelli definiti a livello retail.
264. Ancora in tema di attivazioni gli operatori sottolineano che, per rispetto del principio di parita' di trattamento, la capacita' operativa massima di Telecom Italia debba essere determinata valutando le esigenze complessive e ripartita equamente tra tutti gli operatori, compresa Telecom Italia; gli operatori aggiungono inoltre che, per ovviare ad eventuali comportamenti discriminatori connessi ai problemi di saturazione dei permutatori, Telecom Italia debba adottare "un meccanismo di auto-provisioning che faccia riferimento alle esigenze aggregate" e "che preveda forme di ripartizione dei costi in quota parte a seconda dell'utilizzo effettivo".
265. Due operatori (Tele 2, Welcome Italia) hanno evidenziato la necessita' di una semplificazione delle condizioni economiche praticate da Telecom Italia per i servizi di unbundling ed in particolare per quelle applicate ai servizi accessori (gli operatori citano a titolo di esempio, i prezzi dei servizi di co-locazione offerti da Telecom Italia "eccessivamente disaggregati in un notevole numero di sottoservizi offerti solo agli OLO" e in alcuni casi "non quantificabili a priori" dagli operatori alternativi).
266. Gli stessi operatori richiedono inoltre che venga realizzato un meccanismo di controllo volto a garantire la non discriminazione e che tale sistema sia pubblicato in modo da consentire al mercato di accertare che identiche condizioni economiche del servizio di unbundling e di shared access siano praticate da Telecom Italia agli OLO e alle proprie divisioni commerciali.
267. Alcuni operatori (Tele 2, Assoprovider) richiedono, al fine di assicurare certezza sui costi degli operatori alternativi, che sia ribadito il principio secondo cui, in caso di cessazione del servizio di fonia da parte di un cliente di Telecom Italia per il quale sia attivo il servizio di accesso condiviso, non debba essere corrisposto dagli operatori alcun contributo o canone aggiuntivo a quello di accesso condiviso.
268. Altri operatori (AIIP) hanno esposto l'esigenza, al fine di consentire anche agli OTAG di dimensioni minori la possibilita' di realizzare proprie infrastrutture, sia prevista la possibilita' di ridurre lo spazio minimo per effettuare la co-locazione, in modo da ridurne i costi fissi e venga eliminato dai contratti di co-locazione il divieto alla sublocazione degli spazi ottenuti in housing.
269. Un operatore (TI) ha infine sottolineato che "il rispetto dell'obbligo di non discriminazione, in termini di parita' di trattamento interna-esterna, viene attualmente assicurato dalla separazione contabile e contabilita' dei costi" e che "la parita' interna ed esterna e la cessione delle risorse in funzione del reale utilizzo" siano evidenziati in modo esaustivo nelle tabelle di contabilita' regolatoria prodotte e consegnate all'Autorita'.

C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO
270. Tutti gli operatori condividono la necessita' di prevedere l'obbligo di pubblicazione di un'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato, pur indicando, a tal riguardo, opinioni divergenti in merito al livello di dettaglio dell'offerta.
271. La maggior parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ritiene necessario mantenere quanto proposto dalle normative preesistenti e raccolto dall'Autorita' nel testo coordinato, pur avendo prodotto numerose specificazioni puntuali su molteplici aspetti del testo sottoposto a consultazione.
272. In merito al testo coordinato posto a consultazione anche TI ha prodotto diversi commenti puntuali, soffermandosi in particolare sulla esigenza di rivedere alcuni aspetti della procedura di passaggio dei clienti tra i diversi servizi di accesso dei vari operatori. Tale procedura dovrebbe infatti essere orientata a fornire al cliente finale una interfaccia certa ed univoca per la gestione dell'attivazione e disattivazione del servizio: o il donoro il recipient, senza discriminazioni tra gli OLO (inclusa Telecom Italia), e tecnologicamente neutrale, indipendente cioe' dalla piattaforma di rete su cui l'offerta del servizio broadband e' basata.

D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI
273. Tutti gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita' di confermare l'utilizzo del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi (network cap) per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale, tuttavia, hanno presentato alcune osservazioni in merito alle modalita' applicative dello stesso.
274. La maggior parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) richiede all'Autorita' di integrare l'attuale modello di network cap con una serie di interventi riguardanti, da un lato, l'adozione di misure ex ante per evitare il determinarsi di effetti anticoncorrenziali e, dall'altro lato, la revisione del meccanismo proposto in termini di definizione delle grandezze iniziali, dettaglio delle informazioni e fissazione del vincolo di variazione dei prezzi.
275. In particolare, con riferimento al primo aspetto, gli operatori richiedono l'introduzione di una norma di intervento dell'Autorita', in analogia a quanto previsto dalla regolamentazione inglese, nel caso in cui le variazioni tariffarie effettuate dall'operatore dominante, pur nel rispetto del meccanismo del network cap, producano effetti anticoncorrenziali; per lo stesso fine, gli operatori ritengono inoltre che occorra prevedere distinti sub cap per i servizi ritenuti "strategici" o per i quali si preveda un forte incremento nei volumi (tra cui ad esempio i servizi di accesso condiviso).
276. Con riguardo al secondo punto, gli operatori sottolineano l'esigenza di una maggiore trasparenza nelle modalita' applicative del network cap volta, oltre che a garantire una delle finalita' di tale strumento, ovvero l'effettuazione da parte degli operatori alternativi di valutazioni prospettiche sulle tariffe dei servizi considerati e alla predisposizione dei relativi piani commerciali, anche a consentire la verifica della non discriminazione interna-esterna. A tal fine, gli operatori evidenziano la necessita' della determinazione dei pesi dei servizi inclusi nei panieri considerando anche i volumi degli omologhi servizi forniti da Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali e della pubblicazione del valore dei pesi di tutti i servizi inclusi nei panieri, con evidenza del contributo dei servizi forniti internamente alle divisioni commerciali di Telecom Italia.
277. Al fine di individuare prontamente eventuali tendenze di variazione nei volumi dei servizi a network cap che possano favorire la pratica di sussidi incrociati da parte dell'operatore dominante, gli operatori richiedono che per la verifica del rispetto dei vincoli di cap siano utilizzati i volumi venduti da Telecom Italia nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'OR.
278. In merito alla definizione del paniere dei servizi di accesso disaggregato sottoposto al meccanismo del network cap, altri operatori (Tele 2, Welcome Italia) hanno sottolineato la necessita' di un'articolazione dello stesso in piu' panieri, al fine di evitare pratiche abusive di sussidi incrociati tra servizi da parte dell'operatore dominante. Le modifiche alla composizione qualitativa del paniere proposte prevedono l'inclusione nel network cap dei costi di co-locazione, la separazione dei servizi di accesso dai servizi di trasporto essendo caratterizzati da dinamiche di efficientamento diverse. Analogamente, per prevenire sussidi incrociati abusivi, gli operatori ritengono indispensabile che i servizi relativi all'accesso disaggregato e quelli all'accesso condiviso siano allocati in panieri diversi. Per la stessa finalita', gli operatori richiedono infine di eliminare i diversi contributi di attivazione, disattivazione e accessori dei servizi in oggetto consentendo il recupero dei costi relativi attraverso un unico canone.
279. Gli operatori dissentono con la proposta dell'Autorita' in merito alla fissazione del vincolo massimo di variazione del paniere complessivo pari a IPC-IPC e ritengono che la definizione della X debba avvenire, coerentemente con i vincoli stabiliti per i prezzi dei servizi collegati (ovvero dei mercati n: 1, 2, 7, 13 e 14), "sulla base di una piu' approfondita analisi delle evidenze provenienti dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia".
280. Al riguardo un operatore (Tele 2) precisa che "i servizi dell'accesso all'ingrosso non sono attualmente in una situazione di concorrenza quasi compiuta" e pertanto non ritiene sufficiente un meccanismo di controllo dei prezzi di tipo IPC-IPC "che e' utilizzato principalmente come meccanismo di safeguard cap"; l'operatore richiede pertanto maggiore trasparenza sui costi e sulle efficienze dell'operatore dominante considerati dall'Autorita' per la determinazione del tasso di riduzione programmata dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato e presenta i risultati di un'analisi in cui il valore stimato della X, determinato attraverso proprie elaborazioni sui costi di Telecom Italia desumibili dalle contabilita' regolatorie pubblicate e dai bilanci ufficiali, sarebbe pari a IPC-13%.
281. La maggior parte degli operatori richiede inoltre l'apertura di "un procedimento ad hoc per determinare i valori iniziali dei prezzi dei servizi cui applicare network cap, alla luce anche delle considerazioni relative all'opportunita' di differenziare il costo del capitale dell'aggregato Accesso e di escludere i costi dovuti per l'eccesso di capacita' gia' segnalate nella delibera 03/03/CIR", e nel quale "debbano essere considerati gli impegni assunti da Telecom Italia nell'ambito del procedimento AGCM A/351".
282. In merito alle modalita' applicative del meccanismo del network cap un operatore (TI) precisa che debba essere definito "un network cap che in un ragionevole arco pluriennale porti a conseguire un obiettivo di prezzo efficiente su base CCA/LRIC, in modo da fornire corretti segnali al mercato"e che, a tal fine, sia necessaria una "prima fase rappresentata dal network cap 2005-2007" in cui venga realizzato "un parziale riallineamento dei prezzi verso il costo CCA/LRIC".

E) OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE E CONTABILITA' DEI COSTI
283. Tutti gli operatori condividono gli orientamenti generali espressi dall'Autorita' in merito alla conferma degli obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi in capo all'operatore dominante ma, a riguardo esprimono alcune precisazioni.
284. Una parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ha precisato che "le informazioni di contabilita' regolatoria attualmente previste relativamente alla rete di accesso non sono ritenute sufficientemente trasparenti e non offrono quindi un adeguato livello di confidenza che gli obblighi relativi all'orientamento ai costi e alla non discriminazione nonche' il divieto di sussidi incrociati siano stati adempiuti". Cio', secondo quanto evidenziato dagli operatori, comporterebbe la "difficolta' per gli operatori alternativi di valutare le proprie opportunita' strategiche e indirizzare le decisioni di investimento" oltre che l'impossibilita' per altre parti interessate di acquisire informazioni rilevanti sia per finalita' di tutela della concorrenza che per eventuali contributi alle attivita' istruttorie dell'Autorita'.
285. Pertanto, al fine di ovviare a tali problematiche, gli operatori sottolineano la necessita' che vengano pubblicati output dettagliati relativi alla separazione contabile e contabilita' regolatoria dell'operatore dominante. In particolare, gli operatori richiedono la pubblicazione delle informazioni finanziarie sui costi di rete del servizio ULL, sui costi correnti relativi all'aggregato regolatorio Accesso di Telecom Italia e delle metodologie utilizzate per la determinazione di tali dati.
286. Nel contributo di risposta alla consultazione pubblica, gli operatori precisano inoltre le singole specificazioni e il grado di dettaglio con cui dovrebbero essere fornite tali informazioni richiedendo che nella contabilita' regolatoria resa pubblica venga altresi' data chiara indicazione degli eventuali aggiustamenti apportati sui costi per motivi regolamentari.
287. A tale riguardo altri operatori (Tele 2 e Welcome Italia) ribadiscono la richiesta che venga "implementata e pubblicata una contabilita' disaggregata dei costi dell'operatore dominante riferiti ai singoli elementi di rete relativi l'offerta del servizio di unbundling e di shared access" e che la contabilita' si riferisca "ai costi di tutti i servizi accessori come i costi di co-locazione".
288. In merito alla predisposizione della contabilita' regolatoria solo un operatore (TI) non condivide l'orientamento dell'Autorita' di adottare la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti (FDC/HCA) evidenziandone due principali ordini di motivazioni: da un lato, la necessita' di favorire le infrastrutture alternative e, dall'altro lato l'inadeguatezza della modalita' basata sul costo storico per la determinazione del prezzo di tali servizi ed il completo recupero degli investimenti. In particolare, l'operatore sottolinea che "un prezzo orientato ai costi storici non sarebbe rappresentativo del reale valore della rete di accesso e non manderebbe al mercato il corretto segnale di make or buy, necessario per favorire gli investimenti degli operatori in piattaforme analoghe o equivalenti o in competizione con quella in rame,..., in linea con il principio di neutralita' tecnologica". L'operatore sottolinea inoltre come la scelta di tale metodologia sia difforme dalla prassi internazionale e sia incoerente con gli orientamenti espressi in precedenza dall'Autorita' in tema di contabilita' regolatoria e con le modalita' adottate per la fissazione dei prezzi del servizio in oggetto. Sulla base di tali considerazioni l'operatore ritiene che l'applicazione dei costi incrementali di lungo periodo (LRIC) basati sui costi correnti (CCA) sia la metodologia piu' idonea per la fissazione dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato.
289. Un operatore (TI) ha sottolineato la necessita' che il tema relativo alla contabilita' regolatoria sia trattato in uno specifico procedimento finalizzato a definire i formati e le modalita' di calcolo.
290. Lo stesso operatore ha inoltre segnalato che l'Autorita', nell'indicare le categorie di costi considerati per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato, omette alcune attivita' ritenute necessarie alla realizzazione del servizio quali le attivita' tecniche di provisioning, le attivita' di customer care e di fatturazione e gestione delle relazioni commerciali con gli OLO. A riguardo, l'operatore precisa che i costi specifici per OLO non debbano essere attribuiti all'aggregato commerciale in quanto non utilizzati da quest'ultimo e quindi non oggetto di transfer charge, diversamente si determinerebbe "una violazione del principio di causalita' e pertinenza dei costi", e che non appare motivato il valore del 10% indicato dall'Autorita' quale soglia massima relativa ai costi di gestione operatori.
291. L'operatore segnala, infine, l'opportunita' di rivedere le regole di misurazione del costo dello shared access in quanto il criterio attualmente utilizzato, basato sui "costi aggiuntivi rispetto a quelli sopportati per la fornitura del servizio di full unbundling" rispondeva all'iniziale "obiettivo di sviluppare i servizi xDSL" ma "rischia a lungo andare di creare forti distorsioni del mercato".
Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 7

A) OBBLIGHI DI TRASPARENZA
292. L'Autorita', nel confermare la proposta di decisione relativamente all'imposizione obblighi di trasparenza in capo a Telecom Italia, sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, intende esprimere le seguenti ulteriori valutazioni.
293. La realizzazione di una rete di accesso attraverso i servizi di accesso disaggregato comporta elevati rischi industriali a causa degli ingenti costi di predisposizione dei siti (difficilmente predicibili) nonche' degli elevati costi fissi di mantenimento. L'Autorita', al fine di ridurre l'incertezza nelle scelte di investimento da parte degli operatori alternativi, ritiene che Telecom Italia debba consentire, in qualsiasi fase della negoziazione dei contratti e durante la vigenza degli stessi,
 
l'accesso ad ogni informazione sulla propria rete di accesso e sulle risorse di co-locazione.
294. Con specifico riferimento alla presentazione dei preventivi di predisposizione dei siti di co-locazione, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba garantire la massima trasparenza sui costi, permettendo agli operatori richiedenti ogni approfondimento utile alla valutazione degli stessi, al fine di verificare che le soluzioni ed i costi proposti siano ragionevoli ed in linea con i valori di mercato.
295. In merito alla disponibilita' delle informazioni richieste dagli operatori, l'Autorita' richiama quanto gia' al punto 132 della delibera n. 3/04/CIR ove viene precisato che "le informazioni puntuali sulle caratteristiche tecniche e di riempimento della rete di distribuzione dovranno essere fornite almeno per i siti aperti all'ULL con un livello di dettaglio tale da consentire agli operatori lo sviluppo di una corretta pianificazione commerciale dei loro servizi". In tale sede l'Autorita' ha precisato che le informazioni dovessero "comprendere tutti i parametri necessari ai fini della verifica di disponibilita' di un particolare servizio di accesso ad una data velocita' trasmissiva, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure di unbundling dell 'Offerta di Riferimento".
296. L'Autorita', in considerazione della rilevanza di tali elementi informativi ai fini della pianificazione delle attivita' di sviluppo dei servizi di unbundling da parte degli operatori concorrenti e nel rispetto del principio di non discriminazione, ritiene che il database predisposto da Telecom Italia debba integrare tutte le informazioni definite dalle precedenti delibere dell'Autorita' (2/00/CIR, 13/00/CIR, 11/03/CIR, 3/04/CIR, 1/05/CIR).
297. In particolare, il database predisposto da Telecom Italia deve includere i seguenti elementi:
a) informazioni sui siti ULL con indicazioni di tipo anagrafico e tipologia degli impianti di condizionamento ed energia;
b) lo spazio disponibile nei siti e nei permutatori con il dettaglio dell'occupazione degli spazi per moduli unbundling e interconnessione e l'occupazione di coppie al permutatore;
c) la possibilita' di ampliare il sito per moduli unbundling e interconnessione, distinguendo i casi in cui lo spazio e' disponibile o e' necessario l'ampliamento della sala;
d) gli spazi modulo gia' predisposti liberi o liberabili e le coppie al permutatore libere o liberabili secondo quanto all'art. 10 comma 10 della delibera 13/00/CIR;
e) le consistenze di ciascun segmento della rete di accesso con le informazioni sull'occupazione della rete primaria e secondaria dettagliate per ciascuna tecnologia di accesso ammessa;
f) le aree di copertura della rete tramite gli elementi della rete primaria e i civici serviti e servibili dalla rete secondaria correlata, i dati relativi alla lunghezza puntuale della tratta di rete primaria e secondaria;
g) le attivita' pianificate di ampliamenti/modifiche di porzioni di rete di accesso, ed, in particolare, secondo quanto al punto 135 della delibera 3/04/CIR, "l'elenco degli stadi di linea che Telecom Italia intende aprire al servizio xDSL e delle aree in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete contestualmente all'avvio dei lavori e comunque con almeno due mesi di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione dei propri servizi all'utenza finale".
298. In aggiunta, l'Autorita' richiede che Telecom Italia fornisca con preavviso pari almeno a due mesi le informazioni sull'eventuale inserimento nella rete di nuovi apparati/tecnologie trasmissive che possano modificare l'utilizzo dei cavi in rame.
299. L'Autorita', inoltre, nel valutare l'importanza per le decisioni di acquisto degli operatori alternativi delle predette informazioni, ritiene necessario che il database delle risorse della rete di accesso, il cui obbligo di pubblicazione da parte di Telecom Italia era gia' stato disposto dalle delibere n.11/03/CIR e n.3/04/CIR, sia reso accessibile agli operatori in modalita' dinamica e contenga dati aggiornati.
300. In particolare, l'Autorita' ritiene che l'aggiornamento del database delle risorse della rete di accesso e di co-locazione debba avvenire entro 15 giorni dalla variazione nella disponibilita' delle stesse.
301. Pertanto, l'Autorita' intende ribadire quanto all'art. 2 comma 11 lettera a) della delibera n. 01/05/CIR che dispone che Telecom Italia consenta "l'accesso, in tempo reale, alle informazioni aggiornate di cui al punto 132 della delibera n. 3/04/CIR attraverso gli strumenti informatici di fornitura dei servizi di unbundling e shared access".
302. Il predetto obbligo di accesso dinamico si estende anche alle informazioni aggiuntive, elencate al presente paragrafo, che Telecom Italia deve rendere disponibili agli operatori alternativi. I medesimi dati, assieme ad ogni informazione in merito risorse della rete di accesso utile alla pianificazione commerciale degli operatori alternativi, dovranno essere anche disponibili e comunicati, a richiesta, in formato elettronico off-line.

B) OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE
303. L'Autorita', a seguito dell'analisi condotta e delle risposte degli operatori alla consultazione pubblica, intende confermare la posizione espressa nella proposta di provvedimento in merito all'imposizione di obblighi di non discriminazione in capo all'operatore dominante con le specificazioni di seguito riportate.
304. L'Autorita' rileva che la rete di accesso in rame di Telecom Italia e' impiegata nella fornitura di una pluralita' di servizi comunicazione, e non soltanto nella fornitura di accesso alle utenze residenziali ed affari. Sulla base del principio di non discriminazione non sussistono motivazioni per ammettere limitazioni sulla base della finalita' d'uso, ovvero sulla base del tipo di servizio o di utenti serviti.
305. Con riferimento alle osservazioni esposte dagli operatori riguardo alla difformita' di fornitura per i diversi servizi di accesso disaggregato, l'Autorita' ribadisce che le modalita' attualmente vigenti per il servizio di full unbundling debbano essere estese a tutti i servizi di accesso disaggregato offerti da Telecom Italia compreso lo shared access, e conferma quanto disposto dalla delibera n. 1/05/CIR all'art. 2, comma 11, lett. b) e c), che prevede rispettivamente, "che l'attivazione del servizio di shared access dia luogo alla cessazione automatica di eventuali servizi in ADSL wholesale e sia rigettata in presenza di servizi di full unbundling di altro operatore" e "l'inclusione della gestione dell'assurance del servizio di shared access nei meccanismi informatizzati gia' previsti per l'unbundling". In particolare, con riferimento a quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo summenzionato e in base a quanto gia' previsto dalla delibera 49/05/CIR sulla base della delibera 407/99 in merito all'allineamento delle condizioni di gestione dei servizi ADSL wholesale e retail di Telecom Italia, l'Autorita' precisa che l'attivazione del servizio di shared access da' luogo alla cessazione automatica anche di eventuali servizi xDSL retail di Telecom Italia.
306. Con riferimento alle segnalazioni presentate dagli operatori riguardo alle problematiche di migrazione dei clienti, l'Autorita' ritiene che, in un contesto generale di applicazione del principio di non discriminazione, debbano essere incluse anche le modalita' operative a garanzia di una fluida e rapida gestione della clientela, che consentano di ridurre i tempi di attivazione e migrazione e di minimizzare i disservizi e le asimmetrie informative a salvaguardia degli operatori nuovi entranti.
307. In particolare, con riferimento al servizio di full unbundling, l'Autorita' ha rilevato che le modalita' di gestione attualmente in essere, al fine di mantenere il numero assegnato al cliente, non consentono il passaggio degli utenti in unbundling tra operatori concorrenti senza l'esplicita disattivazione del servizio da parte del donating, il rientro in Telecom Italia e la riattivazione in unbundling da parte del recipient, con evidenti criticita' in merito ai costi per l'utente ed ai tempi di transizione. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno che tutti gli operatori che fanno uso dei servizi di accesso disaggregato (full unbundling o shared access) stipulino accordi reciproci e bilaterali al fine di minimizzare, anche mediante opportune comunicazioni verso Telecom Italia, il tempo di disservizio per l'utente sincronizzando ove possibile cessazioni ed attivazioni. Tali accordi dovrebbero prevedere, tra l'altro, che al momento della disattivazione del contratto di accesso disaggregato (full unbundling o shared access) senza contestuale number portability, l'operatore a cui il numero ritorna in disponibilita' non lo riassegni per un periodo tale da consentire ad un nuovo operatore, a cui il cliente intestatario si e' eventualmente rivolto, di chiedere la portabilita' del numero stesso. L'Autorita' ritiene che un periodo sufficiente a tal fine sia pari a 30 giorni.
308. In particolare, con riferimento alla number portability, l'Autorita' precisa che tale prestazione e' finalizzata a tutelare il diritto dell'utente finale di scegliere il proprio operatore di telefonia (art. 80 del Codice). E' pertanto necessario sottolineare, anche riguardo al servizio di shared access, che la prestazione di number portability non puo' essere condizionata al tipo di servizio intermedio impiegato dall'operatore alternativo.
309. Relativamente alla modalita' di gestione dei passaggi tra servizi di unbundling e servizi di accesso delle divisioni commerciali di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene, nel contemperare le esigenze di favorire lo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato e di garantire agli utenti il diritto di scegliere il proprio fornitore di servizi di comunicazione, che le procedure di disattivazione del servizio di full unbundling e di shared access con contestuale rientro in Telecom Italia debbano poter essere trattate alla stregua dei passaggi tra operatori alternativi diversi, ovvero attivate su istanza dell'operatore recipient, pur nel rispetto di opportune asimmetrie a favore degli operatori alternativi.
310. A tal fine, l'Autorita' ritiene che, in tutti i casi in cui la procedura di passaggio dia luogo alla disattivazione di un servizio di accesso disaggregato, Telecom Italia debba dare comunicazione all'operatore alternativo donating in merito alla disattivazione del servizio disaggregato con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla attuazione della stessa, al fine di consentire a quest'ultimo le proprie verifiche con il cliente finale e la eventuale riconfigurazione degli apparati in centrale. La procedura di disattivazione non ha luogo nel caso in cui l'operatore alternativo donating trasmetta a Telecom Italia, nei termini succitati, idonea documentazione attestante la volonta' del cliente di mantenere il servizio in essere. In tal caso, Telecom Italia notifica l'avvenuta interruzione della procedura di attivazione all'operatore recipient.
311. Per le attivazione di servizi di accesso disaggregato in cui l'operatore donating e' una divisione commerciale di Telecom Italia, una societa' collegata o controllata da quest'ultima, in linea con quanto gia' previsto dalla regolamentazione corrente, Telecom Italia da seguito senza indugio all'ordine di attivazioni del servizio secondo le normali procedure e tempistiche previste dagli SLA del servizio di accesso disaggregato richiesto.
312. L'Autorita', ritiene che tutti gli operatori debbano conservare copia scritta della dichiarazione di volonta' dell'utente finale di cambiare operatore e di adesione all'offerta del recipient. Tale dichiarazione, recante ogni dettaglio utile alla risoluzione di eventuali contenziosi tra operatori e tra operatori ed utenti, viene esibito a richiesta delle parti interessate.
313. In merito al prezzo del servizio di shared access, l'Autorita' rilevando la necessita' di favorire lo sviluppo efficiente di tale servizio e al fine di garantire la crescita della concorrenza nei servizi a banda larga, intende ribadire il principio, gia' affermato nelle delibere n. 2/03/CIR e 3/04/CIR, secondo il quale, in caso di recesso del cliente finale dal contratto di telefonia con Telecom Italia, l'operatore in shared access sulla linea interessata continua a corrispondere il canone previsto per l'accesso condiviso. Diversamente, ove il cliente abbia contestualmente disdetto il contratto di accesso al dettaglio con Telecom Italia per avvalersi di servizi di telefonia forniti in banda dati dall'operatore alternativo (unbundling dati), quest'ultimo deve corrispondere un importo pari a quello del servizio di full unbundling. Le condizioni gestionali del servizio di shared access in tale caso risultano equiparate a quelle di gestione del servizio di full unbundling. Con riferimento invece alle risorse ai permutatori in centrale l'operatore alternativo ha facolta' di richiedere o meno la migrazione delle componenti impiantistiche impiegate secondo le proprie necessita'.
314. In generale, l'Autorita' ritiene che la fornitura dei servizi di shared access e full unbundling deve avvenire con analoghe condizioni di garanzia nei confronti degli operatori richiedenti e dei clienti finali e che non sussista alcuna valida motivazione per limitare l'impiego delle linee di accesso in shared access ed in full unbundling a specifiche finalita' d'uso in merito alla tipologia di servizi ammessi o di utenza servita.
315. L'Autorita' concorda con la considerazione secondo cui l'adozione di tempi massimi di provisioning identici tra offerte retail e wholesale dell'operatore notificato puo' rappresentare un impedimento alla concorrenza, come sottolineato anche dalla Commissione Europea, e pertanto, al fine di garantire agli operatori la possibilita' di fornire servizi ai propri clienti in tempi confrontabili con quelli di Telecom Italia, nel rispetto del principio di parita' di trattamento, ed in linea con quanto definito dalla delibera 304/03/CONS per le condizioni di fornitura dell'offerta di linee affittate retail e wholesale, ritiene opportuno confermare il principio secondo il quale i tempi massimi di fornitura, nonche' i tempi di ripristino del servizio a fronte di guasti, previsti per l'offerta wholesale debbano essere inferiori rispetto a quelli previsti per l'offerta retail.
316. L'Autorita' ritiene peraltro che, laddove sussistano diversita' strutturali tra i servizi forniti agli operatori alternativi e quelli forniti alle direzioni commerciali, sulla base del principio di parita' di trattamento, le condizioni di provisioning e di assurance garantite agli operatori alternativi devono comunque essere tali da assicurare la replicabilita' dei servizi al dettaglio di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo efficiente.
317. Con riferimento alle modalita' di gestione delle richieste degli studi di fattibilita' relativi ai servizi di co-locazione, al fine di evitare che i tempi per la predisposizione dei suddetti studi e la loro successiva analisi da parte degli operatori richiedenti interferiscano con i tempi di consegna garantiti, l'Autorita' ritiene utile che i conteggi relativi al calcolo delle penali di provisioning siano sospesi ma non azzerati nel periodo intercorrente tra la consegna dello studio di fattibilita' e l'ordine da parte dell'operatore.
318. Sulla base delle risultanze del tavolo tecnico sullo spectrum management in merito all'attivita' di qualificazione xDSL e in considerazione dell'asimmetria informativa di Telecom Italia sulle caratteristiche del cavo e della linea in ULL/SA, l'Autorita', al fine di garantire la parita' di trattamento interna-esterna nell'ambito dei servizi di accesso disaggregato, intende confermare l'art. 2 comma 11, lett. d) della delibera n. 1/05/CIR che prevede "la corresponsione del contributo di qualificazione xDSL in due quote distinte, la prima relativa alle attivita' di conteggio del grado di riempimento del cavo, la seconda relativa al calcolo della massima velocita' supportata. Nel caso in cui l'operatore non richieda garanzie sulla velocita', la seconda quota non e' dovuta".
319. In particolare, in considerazione di quanto emerso dal tavolo tecnico sullo spectrum management, l'Autorita' rileva che le attivita' di conteggio delle linee attive coinvolgono tutte le tecnologie di accesso considerate nel mix di riferimento impiegato nella modellazione del livello di interferenza dei cavi, quali ad es. i servizi ISDN ed i servizi CDN in tecnica HDSL. L'attribuzione dei costi relativi alle attivita' di conteggio del grado di riempimento del cavo deve pertanto contemplare in eguale misura tutte le coppie sulle quali sono attive tecnologie che contribuiscono allo scenario interferenziale di riferimento, incluse quelle che Telecom Italia impiega per i propri servizi finali. Nelle more della revisione dei sistemi di contabilita' dei costi della rete di accesso di Telecom Italia, anche sulla scorta delle presenti indicazioni, ed in considerazione degli impegni assunti da Telecom Italia nell'ambito del procedimento AGCM A351 in merito al servizio in oggetto, l'Autorita' ritiene che il contributo di qualificazione xDSL per gli anni 2005 e 2006 non sia dovuto e che per l'anno 2007, sulla base dell'orientamento al costo e delle evidenze della contabilita' regolatoria, sia sottoposto al regime di network cap secondo quanto previsto al presente provvedimento.
320. In linea con l'obiettivo di incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili, di cui all'art. 13 del Codice, nell'ottica di garantire un uso efficiente delle risorse di rete nel rispetto del principio di parita' di trattamento, si ribadiscono gli obblighi di offerta dei sevizi accessori all'unbundling quali il canale numerico ed il prolungamento dell'accesso su portanti in fibra secondo le modalita' disposte dalla normativa previgente.
321. Con riferimento al servizio di canale numerico, al fine di garantire agli operatori alternativi la possibilita' di fruire dei servizi di unbundling su tutto il territorio nazionale, anche nel caso di indisponibilita' di risorse di co-locazione, l'Autorita' ritiene necessaria l'offerta del servizio sostitutivo di canale numerico da parte di Telecom Italia in tutti i casi di rifiuto dei servizi di unbundling. L'Autorita' rileva che le capacita' inizialmente previste per tale servizio (Nx64Kbps fino a 2Mbps) non sono allo stato consistenti con le velocita' trasmissive previste dalle tecniche di trasmissione impiegate con le linee di unbundling e di shared access. A fine di colmare tale divario, l'Autorita' ritiene che l'offerta del servizio di canale numerico debba essere estesa alle modalita' NxSHDL con velocita' fino a 9,2Mbps ed alle modalita' SDH in fibra a 34Mbps.
322. Inoltre, in considerazione del diverso livello di infrastrutturazione degli operatori alternativi sul territorio nazionale con riferimento alle reti di trasporto ed alle reti metropolitane, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia mantenga il servizio accessorio di prolungamento dell'accesso con portanti in fibra al fine di agevolare l'accesso al maggior numero possibile di centrali di stadio di linea. Sono pertanto confermati, per la fornitura del servizio di canale numerico e di prolungamento dell'accesso su portanti in fibra gli obblighi, di cui alle delibere 2/00/CIR e successive modificazioni o integrazioni secondo quanto al presente provvedimento.
323. In particolare con riferimento alla topologia delle infrastrutture civili di posa dei cavi, si rileva che l'architettura fisica della rete in fibra di Telecom Italia non prevede un collegamento diretto tra tutte le centrali SL e la centrale SGU di riferimento: la rete e' infatti strutturata in anelli che attraversano i diversi stadi di linea e la centrale SGU di pertinenza. L'Autorita' rileva che il servizio di prolungamento dell'accesso su portanti in fibra deve pertanto riguardare tutte le portanti e le canalizzazioni che Telecom Italia impiega nei propri anelli di collegamento delle centrali SL con la centrale SGU di riferimento. Specificamente, nelle centrali SL che non hanno connessione diretta con l'SGU di riferimento tramite portanti ed opere civili, Telecom Italia deve consentire la fornitura del servizio di prolungamento di fibra tra SL adiacenti. 323. Per quanto riguarda il servizio accessorio di prolungamento dell'accesso su canale numerico, in quanto pertinente ai mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani, l'Autorita' rimanda a quanto disposto nel relativo provvedimento di analisi dei mercati n. 13 e 14.
324. L'Autorita', in considerazione dell'alta rischiosita' della co-locazione per gli elevati costi di start up e mantenimento, al fine di incentivare la concorrenza basata sulle infrastrutture, ritiene necessario lo sviluppo di una serie di misure volte a rendere maggiormente flessibili i costi di co-locazione. In particolare, l'Autorita' ritiene che la possibilita' di sublocazione degli spazi in co-locazione, costituendo un abbattimento delle barriere all'ingresso, da un lato possa consentire agli operatori piu' piccoli, attualmente non in grado di sostenere elevati costi fissi, di entrare nel mercato per offrire servizi basati sulle infrastrutture e, dall'altro lato, possa permettere agli operatori gia' infrastrutturati di recuperare parzialmente i costi di co-locazione. Analogamente, l'Autorita' considera opportuno che Telecom Italia preveda modalita' di cessione, totale e parziale, tra operatori degli spazi di co-locazione.
325. Per le medesime considerazioni, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia preveda modalita' di parzializzazione dei costi di co-locazione e consenta agli operatori alternativi che acquistano il servizio una maggiore prevedibilita' dei costi relativi ai servizi di co-locazione "a progetto" attraverso la pubblicazione di parametri di riferimento, ovvero prezzi unitari indicativi, per ciascuna categoria di costo/livello di servizio.
326. In merito alla parzializzazione dei costi di co-locazione richiesta dagli operatori alternativi, l'Autorita' ritiene necessario introdurre una modalita' di rateizzazione che preveda la dilazione del pagamento dei costi di predisposizione dei siti sul canone mensile della singola linea venduta. A tal fine deve essere prevista in offerta di riferimento la possibilita' per l'OLO di corrispondere il prezzo complessivo di predisposizione del sito entro 24 mesi dalla data di realizzazione della medesima da parte di Telecom Italia, tramite la corresponsione di quote mensili per ciascun collegamento attivato in ULL/SA, in aggiunta al canone ULL/SA. La quota mensile per cliente attivato e' determinata dal costo complessivo dell'offerta, diviso per il numero dei clienti ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo scadere dei 24 mesi, l'operatore corrisponde a Telecom Italia l'eventuale valore residuo, cioe' il valore complessivo al netto delle quote mensili gia' versate. L'Autorita' ritiene che 24 mesi siano un arco temporale sufficiente a consentire agli operatori alternativi di attivare il numero utenti tale da conseguire le economie di scala necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di ritorno dell'investimento sulla singola centrale. Peraltro, si rileva che tale modalita' e' gia' stata proposta autonomamente da TI nell'ambito degli impegni assunti con gli operatori nel corso del procedimento A351 dell'AGCM.
327. Riguardo alle procedure di ampliamento degli spazi di co-locazione, l'Autorita' evidenzia la necessita' che venga garantita da parte di Telecom Italia la certezza dei tempi e dei costi e, al fine di garantire il rispetto del principio di parita' di trattamento, nel confermare gli obblighi di cui all'art. 2 comma 16 lettera a della delibera 3/04/CIR, ribadisce che il costo dell'attivita' di riordino dei permutatori deve essere ripartito tra tutti gli operatori in modo proporzionale al numero di posizioni assegnate a ciascun operatore (Telecom Italia inclusa).
328. Con riferimento alle modalita' alternative alla co-locazione fisica, finalizzate al superamento delle barriere all'ingresso costituite dagli ingenti sunk cost della stessa, l'Autorita' conferma l'obbligo per Telecom Italia di fornire i servizi di co-mingling e co-locazione virtuale e le disposizioni a riguardo previste dalle delibere 4/02/CIR, 2/03/CIR e 3/04/CIR, anche indipendentemente dalla disponibilita' di risorse per la colocazione fisica. Si ribadisce in particolare che, per il principio di parita' di trattamento, Telecom Italia, nel caso di offerta di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte di Telecom Italia, e' obbligata a fornire agli operatori, con prezzi orientati ai costi, tutti gli apparati dalla stessa impiegati per i propri servizi (ovvero quelli rispondenti agli standard tecnici internazionali e per i quali Telecom Italia e' in grado di effettuarne la manutenzione), ed a riportarne le relative condizioni tecniche ed economiche in offerta di riferimento.
329. Al fine di limitare la possibilita' per l'operatore dominante di mettere in atto comportamenti anticompetitivi e discriminatori nei tempi di predisposizione dei siti di co-locazione, l'Autorita' ritiene inoltre utile introdurre in offerta di riferimento la possibilita' per l'OLO di acquisire immediatamente in ULL (cosiddetto ULL virtuale)(43) - con un tempo tecnico di preavviso massimo di 30 giorni -, attraverso la rete Telecom Italia, qualsiasi collegamento di clienti ubicati nell'area di centrale del sito contrattato. A tal fine l'Autorita' ritiene che i servizi di fonia e dati offerti precedentenmete al cliente finale debbano continuare ad essere offerti alle condizioni economiche dei servizi regolamentati di interconnessione ed all'ingrosso fino alla presa di consegna del sito da parte dell'operatore alternativo.
330. Analogamente, in caso di richiesta di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di shared access, di unbundling dati e full unbundling, al fine di prevenire comportamenti anticoncorrenziali da parte di Telecom Italia volti a limitare la crescita del numero di utenti in accesso disaggregato, l'Autorita' ritiene che quest'ultima debba garantire all'operatore che ha effettuato la richiesta di ampliamento, per tutto il periodo tra la richiesta stessa e l'effettiva consegna dell'ampliamento, la possibilita' di acquisire immediatamente nuovi clienti mediante il servizio bitstream con interconnessione al DSLAM, il servizio di raccolta CPS ed (in funzione degli esiti della consultazione di cui alla delibera 69/05/CONS) il servizio di wholesale line rental a condizioni economiche orientate ai costi ed in linea con quelle dei relativi servizi di accesso disaggregato.
331. Infine, relativamente all'osservazione formulata da alcuni operatori sull'implementazione di un meccanismo di controllo volto a garantire il rispetto del principio di non discriminazione interna-esterna da parte dell'operatore dominante, l'Autorita' rammenta l'obbligo di separazione contabile e amministrativa disposto dall'art. 2 della delibera 152/02/CONS in capo a Telecom Italia e ribadito dall'Autorita' nella proposta di provvedimento come di seguito dettagliata con riferimento agli obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi.

C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO
332. Con specifico riferimento all'obbligo di pubblicazione di un'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato, l'Autorita' ritiene necessario confermare l'obbligo in capo a Telecom Italia di pubblicazione di un'offerta a validita' annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Autorita', recante tutte le principali condizioni tecniche ed economiche di offerta previste al presente provvedimento.
333. L'Autorita' sottolinea che la vigenza dell'offerta di riferimento e' dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di pertinenza e che pertanto le eventuali modifiche disposte in fase di approvazione da parte dell'Autorita' dovranno intendersi riferite all'intero periodo di vigenza della stessa, al fine di garantire certezza al mercato indipendentemente dalla data di effettiva approvazione dell'offerta medesima.

D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI
334. Con la delibera n. 415/04/CONS l'Autorita' aveva espresso l'orientamento di confermare l'utilizzo del meccanismo di network cap come strumento di controllo pluriennale dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato alla rete di distribuzione in rame. Le modalita' applicative di tale meccanismo prevedevano un unico paniere di servizi di accesso all'ingrosso, i cui prezzi iniziali derivavano dall'ultima offerta di riferimento approvata ed il cui "fattore X" di efficientamento annuale era fissato in IPC- IPC.
335. Le risultanze della consultazione pubblica hanno evidenziato che tutti gli operatori condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' di voler confermare l'applicazione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato. Diverse, invece, sono le posizioni degli operatori sulle modalita' applicative del meccanismo di network cap laddove in particolare la maggior parte degli operatori ritiene che il sistema di controllo pluriennale dei prezzi debba prevenire pratiche di prezzi eccessivi e sussidi incrociati abusivi della concorrenza.
336. I sussidi incrociati tra servizi sono realizzabili all'interno del network cap nel caso in cui i panieri che lo compongono includono un numero eccessivo di servizi, il cui grado di concorrenza e' differenziato e la struttura di costi e' caratterizzata da pesi nonche' dinamiche di efficienza non omogenei.
337. Le pratiche di sussidi incrociati hanno come fine quello di disincentivare la domanda di un dato servizio, il cui grado di concorrenza e' basso, mantenendo lo stesso ammontare di ricavi totali dei servizi inclusi nel paniere di riferimento. Cio' comporta la riduzione dei prezzi dei servizi soggetti ad una maggiore crescita o una certa pressione competitiva e l'incremento dei prezzi dei servizi offerti in una situazione in cui e' esercitabile maggiormente il potere di mercato.
338. Analogamente devono essere inclusi in panieri diversi servizi con pesi e dinamiche di crescita differenti. Sfruttando il ritardo temporale tra i volumi impiegati per la valutazione del ricavo nominale del paniere ed i volumi effettivamente venduti, l'operatore SMP puo', infatti, frenare lo sviluppo del servizio a maggior crescita allocando su quest'ultimo ricavi nominali da servizi con volumi stabili o decrescenti.
339. Fino all'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2005 e alla proposta di provvedimento di cui alla delibera n. 415/04/CONS non era stata riscontrata la necessita' di definire un paniere di servizi specifico per l'accesso condiviso in ragione del fatto che al termine del 2004 i volumi venduti dei servizi relativi all'accesso condiviso sono risultati modesti e di peso economico trascurabile se rapportati agli altri servizi di accesso disaggregato. Nonostante i volumi attesi dei servizi di accesso condiviso siano in sensibile crescita per gli anni 2005 e 2006, il valore di tale servizio non assumera' nel paniere un peso tale da impedire pratiche di sussidi incrociati. Per tale ragione e in considerazione della tutela necessaria ad un servizio il cui sviluppo e' tuttora in una fase iniziale, i servizi di accesso condiviso devono essere inclusi in un paniere specifico distinto dagli altri servizi di accesso all'ingrosso.
340. I servizi di prolungamento dell'accesso e di canale numerico presso SL e SGU hanno dinamiche di efficienza e grado competitivo differenti dai servizi di accesso disaggregato alla rete di distribuzione. In particolare, il prolungamento dell'accesso rappresenta il servizio di fornitura di cavi in fibra tra la centrale SL e la centrale SGU gestito dall'operatore richiedente attraverso i propri apparati trasmissivi. Il canale numerico e', invece, il servizio sostituitivo dei servizi di accesso disaggregato che costituisce un servizio di linea affittata tra la sede cliente e il punto di interconnessione con l'operatore.
341. Anche i valori di tali servizi risultano relativamente bassi se rapportati ai ricavi nominali del paniere unico proposto dall'Autorita' con la delibera n. 415/04/CONS.
342. Alla luce di quanto premesso, l'Autorita' ritiene che, al fine di prevenire pratiche di prezzi anti-competitive da parte dell'operatore detentore di significativo potere di mercato, i panieri di servizi debbano essere disaggregati per riflettere le dinamiche di efficienza specifiche di ciascun servizio anche in base al peso che i costi di un dato servizio assumono sui costi totali del paniere nonche' ai volumi e gli investimenti attesi.
343. Al riguardo, l'Autorita' ritiene che i panieri di servizi di accesso debbano essere distinti in:
- Paniere A: servizi di accesso disaggregato alla rete e sottorete di distribuzione in rame;
- Paniere B: servizi di accesso condiviso;
- Paniere C: servizi di prolungamento dell'accesso;
- Paniere D: servizi di canale numerico presso SL e SGU.
344. Al fine di limitare le pratiche di sussidio tra i diversi servizi, l'Autorita' ritiene necessario che ciascun paniere comprenda, oltre ai canoni, anche tutti i contributi relativi alle prestazioni accessorie connesse al servizio stesso (attivazione, disattivazione, identificazione coppia in presenza di interferenza, rimozione della coppia, SLA plus, ecc.).
345. In relazione alle risultanze della consultazione pubblica e della prassi seguita attraverso i provvedimenti concernenti i meccanismi di controllo pluriennale dei prezzi dei servizi all'ingrosso e al dettaglio, l'Autorita' ritiene che il meccanismo del network cap debba applicarsi alle offerte di riferimento degli anni 2006 e 2007, considerando i prezzi dell'offerta di riferimento 2005 quali valori iniziali del meccanismo di cap.
346. In merito alle modalita' di fissazione del vincolo di riduzione da applicare al meccanismo di network cap, l'Autorita' osserva quanto segue. Con il documento di consultazione pubblica di cui alla delibera n. 415/04/CONS, l'Autorita' aveva proposto un vincolo di programmazione dei prezzi del paniere pari a IPC-IPC, vincolo che mantiene costante, nella media, il valore nominale dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato. Tale proposta era giustificata da una parte dalle valutazioni degli andamenti dei costi sottostanti i servizi di accesso cosi' come rilevati dalle contabilita' regolatorie sino al 2002 e, dall'altra parte, dalla possibile revisione delle modalita' di attribuzione delle restanti componenti di costo della rete di accesso, cosi' da garantire il pieno rispetto del principio di parita' di trattamento interno-esterno.
347. Nel corso del procedimento, l'Autorita' ha acquisito da Telecom Italia i dati di contabilita' regolatoria riferiti agli anni 2003 e 2004. I dati contabili relativi alla rete di accesso sono stati utilizzati, insieme ai corrispondenti dati degli anni 2001-2002, gia' a disposizione dell'Autorita', per stimare l'evoluzione dei costi complessivi della rete di accesso per gli anni 2005-2007, che consente di prevedere, per l'anno 2007, una significativa riduzione dei costi relativi alla rete di accesso. E' stata inoltre effettuata, a partire dagli stessi dati contabili, una stima dell'evoluzione del numero di coppie attive, al fine di determinare il costo unitario dei servizi di accesso, dalla quale si evince una contestuale diminuzione del numero di coppie attive all'anno 2007.
348. E' stato quindi considerato l'impatto, sui costi totali, della variazione del tasso di rendimento del capitale, che evolve da un valore di 13,5% ad un valore di 10,2% determinato, nel corso del procedimento, sulla base della metodologia sottoposta a consultazione pubblica nell'allegato B2 alla delibera n. 415/04/CONS e consolidata in allegato Al alla delibera n. 4/06/CONS.
349. Relativamente alle modalita' di attribuzione di alcune delle componenti di costo, l'Autorita', sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, ha proceduto ad utilizzare una modalita' di attribuzione dei costi inerenti la manutenzione correttiva, sulla base dell'applicazione del principio di parita' interno-esterno. Infatti, dall'analisi dei dati di contabilita' regolatoria e sulla base della metodologia utilizzata da Telecom Italia, emerge che il costo medio unitario pagato dalla divisione commerciale del medesimo operatore risulta inferiore a quello pagato dagli operatori alternativi. Cio' in ragione del diverso ed inferiore valore del costo di manutenzione correttiva attribuito al servizio di accesso POTS, rispetto a quello attribuito ai servizi di accesso utilizzati per la larga banda ed al fatto che la percentuale di accessi POTS (sul totale dei servizi di accesso) utilizzati da Telecom Italia e' molto maggiore della corrispondente percentuale osservabile per gli operatori alternativi. Si e', pertanto, provveduto ad attribuire il costo di manutenzione correttiva (predetto per gli anni 2005-2007) in maniera uniforme su tutte le coppie attive (incluse quelle in unbundling). In tal modo, la quota di costo relativa alla manutenzione correttiva e' indipendente dalla tipologia di accesso utilizzata sia da Telecom Italia che dagli operatori alternativi.
350. Il procedimento contabile descritto ai punti precedenti e' stato quindi utilizzato per stimare i valori di costo prospettici a partire dal dato, esposto da Telecom Italia nella contabilita' regolatoria 2004, di costo unitario del servizio di accesso disaggregato (full unbundiling), mediato sulle differenti tipologie di accesso (POTS, ADSL, SDSL) richieste dagli operatori alternativi. Tale valore risulta pari a 11,03 euro/mese. Proiettando gli effetti della valutazione prospettica dei costi e dei volumi per gli anni 2005-2007, si ottengono i valori di costo per il servizio di accesso disaggregato, da intendersi come valore medio rispetto alle differenti tipologie di accesso offerte, di seguito riportati:

=====================================================================
Anno di riferimento |2005|2006|2007 ===================================================================== Costo medio del servizio di accesso disaggregato (full| | | unbundling) Euro/mese) |8,81|8,31|7,84

351. In merito quindi alla fissazione del valore obiettivo di costo, da utilizzare per la fissazione del prezzo del servizio di accesso disaggregato per l'anno 2007, l'Autorita' svolge le seguenti considerazioni. L'Autorita' ha da sempre considerato una competizione basata sulle infrastrutture come presupposto essenziale per una concorrenza tra operatori sostenibile, nel medio e lungo periodo, a beneficio del mercato e dei consumatori. Nel caso di specie, i servizi di accesso disaggregato rappresentano una componente essenziale per la realizzazione di una competizione infrastrutturale che supporti lo sviluppo dei servizi a larga banda. L'obiettivo che l'Autorita' intende perseguire e' quindi quello di ottenere le migliori condizioni, sia economiche sia tecniche, dell'offerta di servizi di accesso disaggregato, che possano incentivare gli operatori alternativi ad investire sulle infrastrutture piuttosto che sulla rivendita dei servizi. Si deve inoltre considerare che i servizi di accesso disaggregato assumeranno un ruolo sempre piu' importante per sostenere la competizione sui servizi innovativi differenti dalla voce. Infatti, l'avanzamento della tecnologia consente di utilizzare il tradizionale doppino anche per servizi dati a larga banda a velocita' sempre crescenti (una velocita' di accesso di 4 mbit/s e' considerata ormai standard) e per servizi di diffusione radio-televisiva. Pertanto, dal tradizionale utilizzo per la trasmissione della voce e dati per accesso ad Internet a velocita' medio-basse, la coppia in rame si sta dimostrando un supporto fondamentale per l'offerta di contenuti a valore aggiunto (distribuzione di contenuti musicali e video, streaming audio/video, diffusione televisiva). Tale offerta puo' essere anche supportata attraverso le offerta di accesso a larga banda wholesale e bitstream access, tuttavia il servizio di accesso disaggregato consente all'operatore alternativo un controllo dei parametri e della qualita' del servizio offerto non realizzabile attraverso le offerte sopra descritte ed in definitiva il controllo di quelle risorse necessarie a poter formulare le proprie offerte di contenuti in maniera flessibile, indipendentemente dalle offerte dell'operatore incumbent.
352. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita' ritiene necessario, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di incentivazione alla concorrenza infrastrutturale e di stimolo degli operatori alternativi all'uso dell'offerta di accesso disaggregato, fissare, in via prospettica, per il 2007 un prezzo per il servizio di accesso disaggregato di full unbundling che, anticipando di un anno il livello di efficientamento stimato per Telecom Italia, rifletta i costi del servizio estrapolati per il medesimo anno, ossia 7,84 euro/mese. Cio' premesso, considerato il valore iniziale indicato nell'offerta di riferimento 2005 per il servizio di accesso disaggregato di full unbundling (8,3 euro/mese) un vincolo di riduzione di prezzo IPC-X, con X pari al 4,75% (e sulla base di una ipotesi di tasso IPC medio per gli anni 2005 e 2006 pari a 2,0%) risulta necessario ad assicurare un prezzo per l'anno 2007 orientato ai costi previsti per il medesimo anno.
353. Sotto altro profilo, il prezzo cosi' determinato per l'anno 2007 risulta peraltro sostenibile e coerente con quanto la stessa Telecom Italia pratica per l'anno 2005 ed intende praticare per l'anno 2006. E' infatti noto che, nell'ambito del caso A351 avviato dall'Autorita' Garante per la Concorrenza e del Mercato, Telecom Italia ha assunto una serie di impegni per la riduzione delle barriere all'entrata e replicabilita' nel mercato dei clienti business e per l'accelerazione della concorrenza nel mercato dell'accesso. Con riferimento a tale ultimo aspetto, Telecom Italia si e', tra l'altro, impegnata a riconoscere, su base mensile e per il periodo che intercorre dal 1/1/2005 al 31/12/2006, un bonus equivalente a 9,6€/anno, per ogni linea gia' esistente o attivata in modalita' unbundling nel periodo di vigenza dell'offerta. Con tale impegno, il prezzo effettivo del servizio di full unbundling risulta pari, negli anni 2005 e 2006 a 7,5 euro/mese. Pertanto, il prezzo previsto per l'anno 2007 appare proporzionato in relazione al prezzo effettivamente praticato da Telecom Italia per gli anni 2005 e 2006.
354. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita', ritiene giustificato un vincolo generale di programmazione dei prezzi per i quattro panieri A, B, C e D pari a IPC-4,75% Tale vincolo infatti, seppur valutato in relazione ai prezzi dei servizi di full unbundling riflette l'evoluzione prospettica dei costi della totalita' dei servizi di accesso disaggregato, sottostanti quindi ai prezzi dei servizi inclusi nei differenti panieri sopra identificati.
355. Sulla base di quanto premesso i fattori di variazione percentuale annuale dei prezzi per ciascun paniere di riferimento per le Offerte di Riferimento degli anni 2006 e 2007 sono pari a:
Paniere A: IPC - 4,75% Paniere B: IPC - 4,75% Paniere C: IPC - 4,75% Paniere D: IPC - 4,75%
356. Con riferimento ai valori iniziali, le variazioni dei prezzi per gli anni 2006 e 2007 dovranno essere applicate ai prezzi dei servizi inclusi nei panieri A, B, C e D, come approvati con la delibera n. 1/05/CIR. Per cio' che attiene ai valori di prezzo relativi all'anno 2006, con riferimento tra l'altro al prezzo per il servizio di full unbundling, si osserva che Telecom Italia si e' impegnata, nell'ambito del caso A351 AGCM, a praticare condizioni economiche che l'Autorita' ha giudicato idonee al fine dell'accelerazione della concorrenza nel mercato dell'accesso e che vengono integralmente richiamate nel presente provvedimento.
357. L'Autorita' infine ritiene opportuno imporre un sub cap, pari al vincolo di riduzione del corrispondente paniere, sui canoni mensili dei servizi di accesso disaggregato, al fine di garantire la migliore prevedibilita' sull'andamento dei prezzi dei servizi a canone. Si ritiene inoltre opportuno imporre il medesimo vincolo di sub cap sui contributi relativi alle attivita' di manutenzione a vuoto e SLA plus su base richiesta in ragione del ridotto peso che tali servizi assumerebbero all'interno dei rispettivi panieri di riferimento. L'Autorita' ritiene che tali contributi debbano essere mantenuti al fine di garantire che le risorse di personale per la gestione e la manutenzione della rete di Telecom Italia siano impiegate in modo efficiente dagli operatori alternativi.
358. Con riferimento alle restanti osservazioni degli operatori circa le modalita' attuative del meccanismo di controllo dei prezzi, l'Autorita' ritiene che, anche nel rispetto dei vincoli posti dal meccanismo del network cap, in particolari circostanze (come ad esempio l'introduzione di nuovi servizi considerati strategici), a causa delle inevitabili asimmetrie informative a vantaggio dell'operatore dominante, potrebbero determinarsi effetti anticompetitivi e ritiene pertanto opportuno prevedere la possibilita' di intervento per l'Autorita' nel caso in cui l'applicazione di prezzi proposti da Telecom Italia, seppur formalmente corretti, comportasse effetti distorsivi della concorrenza.
359. In merito poi al periodo di riferimento del paniere dei consumi utilizzato per valutare il rispetto del network cap l'Autorita' ritiene che, in considerazione dei tempi "tecnici" di consolidamento e validazione dei dati effettivi di consumo, non sia possibile comprimerne ulteriormente i tempi di elaborazione e ritiene pertanto opportuno confermare che i volumi di vendita considerati ai fini della verifica del network cap per l'offerta di riferimento dell'anno successivo (presentata da Telecom Italia entro il 30 ottobre di ciascun anno), siano quelli relativi ai dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno in corso.

E) Obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi
360. Nel confermare la propria proposta di decisione, a seguito dell'analisi eseguita e dei contributi forniti dagli operatori nell'ambito della consultazione pubblica, l'Autorita' intende effettuare alcune valutazioni aggiuntive.
361. L'attuale regolamentazione prevede, a sostegno delle misure di controllo dei prezzi e nel rispetto del principio di trasparenza, l'obbligo in capo a Telecom Italia di predisporre una contabilita' regolatoria soggetta a certificazione da un soggetto terzo indipendente e alla pubblicazione.
362. Relativamente ai criteri di predisposizione di tale contabilita' regolatoria l'Autorita' intende confermare la metodologia a costi storici pienamente distribuiti (modello FDC/HCA) in considerazione della scarsa contendibilita', anche nella valutazione di lungo periodo, del mercato dei servizi di accesso disaggregato, che non giustifica quindi l'adozione di metodologie per la valutazione dei cespiti a costi correnti.
363. Al riguardo, si rileva come tale scelta sia in sintonia con i precedenti orientamenti espressi da questa Autorita' e dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato(44). Infatti, la metodologia a costi storici pienamente distribuiti risulta, nel sopra delineato contesto nazionale del mercato in esame, la piu' idonea a salvaguardare il processo concorrenziale ed a tutelare gli interessi dei consumatori finali.
364. In primo luogo, l'individuazione del mercato rilevante, che ha condotto all'inclusione della sola rete in rame ed all'esclusione delle altre reti di accesso ai servizi di telecomunicazioni, comporta che i prezzi dei servizi di unbundling non debbano rappresentare degli indicatori volti a favorire la costruzione di reti basate su tecnologie trasmissive alternative, poiche', come detto, i relativi servizi all'ingrosso rientrano in altri ambiti di mercato. Ne' d'altra parte appare ragionevole sostenere che allo stato attuale i prezzi di tali servizi possano incentivare gli operatori a costruire altre reti di accesso in rame. Di conseguenza, non appare rilevante il costo attuale della costruzione di una rete di accesso in rame, quanto piuttosto il costo storicamente sopportato dall' incumbent.
365. In secondo luogo, una metodologia di contabilita' regolatoria non orientata ai costi storici comporterebbe, nell'attuale contesto nazionale, un ingiustificato incremento dei prezzi dei servizi di accesso, che, stante gli obblighi di non discriminazione in capo a Telecom Italia, si riverbererebbe interamente sui prezzi dei servizi finali di telecomunicazioni a danno, in ultima istanza, degli interessi dei consumatori e, piu' in generale, del benessere sociale.
366. Nel confermare le modalita' di predisposizione della contabilita' regolatoria di cui alla delibera 152/02/CONS, l'Autorita' ritiene opportuno che il formato e le specificazioni dei singoli elementi contabili siano rivisti nell'ambito di uno specifico procedimento, che provveda anche ad un riesame dei criteri di attribuzione di alcune delle componenti di costo della rete di accesso.
367. Infine, con specifico riferimento alle misure volte a realizzare la separazione amministrativa e contabile, a garanzia del principio di parita' di trattamento interno esterno, ai sensi dell'art. 48 del Codice ed in linea con l'art. 2 comma 12 lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995 e con l'art. 1, comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, l'Autorita' ribadisce gli obblighi di cui all'art. 2 della delibera 152/02/CONS, precisando quanto segue:
- Telecom Italia e' tenuta ad assicurare la realizzazione, mediante opportune misure organizzative soggette a verifica da parte dell'Autorita', della separazione amministrativa e contabile tra le unita' organizzative preposte alla vendita dei servizi finali e quelle preposte alla gestione della rete di accesso; tale separazione dovra' garantire una opportuna visibilita' dei centri di costo delle funzioni operative di rete distinte da quelli delle attivita' commerciali.
- Telecom Italia da' evidenza del rispetto del principio di parita' di trattamento interna/esterna sugli aspetti di fornitura dei servizi (provisioning) e di garanzia della qualita' e rispondenza alle specifiche tecniche delle attivita' necessarie alla realizzazione degli stessi (assurance). Telecom Italia comunica all'Autorita' le modalita' e le condizioni di fornitura previste negli ordinativi interni e negli accordi tra funzioni di rete ed operatori alternativi, nonche' ogni altra informazione necessaria a verificare la parita' di trattamento.
- Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di una relazione periodica da parte di Telecom Italia. Tale relazione, da presentarsi ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa dei valori misurati da Telecom Italia degli indicatori di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia possibile verificare la qualita' erogata alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi che fanno uso dei medesimi beni intermedi.
- Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilita' una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori, in possesso delle funzioni di rete di accesso, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato.
368. Con specifico riferimento al tasso di remunerazione del capitale ed alla proposta di calcolo di cui all'allegato B2 della consultazione pubblica si rimanda a quanto all'allegato A1 alla delibera n. 4/06/CONS. Ai fini del presente provvedimento il valore del tasso di remunerazione del capitale e' fissato pari al valore di 10,2%.

4.4. MISURE A GARANZIA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI
369. L'Autorita' al fine di garantire il rispetto delle disposizioni a garanzia degli diritti degli utenti finali di cui agli artt. 70, 71, 72, 80 del Codice relativi rispettivamente alla stipula dei contratti ed alle modalita' di recesso, alla trasparenza delle informazioni, alla qualita' dei servizi offerti ed alla portabilita' del numero, ritiene necessario che le modalita' operative di gestione dei contratti relativi ai servizi di accesso disaggregato prevedano che:
a. ogni operatore alternativo che impiega i servizi di accesso disaggregato fornisce adeguata informativa ai propri i utenti finali sui servizi forniti ed attivabili, con particolare riferimento alla impossibilita' di attivare le prestazioni di carrier selection, carrier preselection o di accesso dati in banda larga con altri operatori.
b. l'operatore alternativo che impiega servizi di accesso disaggregato e che riceve dal proprio utente finale la richiesta di recesso del servizio, entro 20 giorni dalla ricezione provvede a darne comunicazione all'operatore notificato ed a restituire a quest'ultimo il controllo della linea oggetto di recesso.
c. l'operatore titolare della numerazione che rientra in possesso di quest'ultima a seguito del recesso di un servizio di accesso disaggregato senza contestuale portabilita' del numero, garantisce di non riutilizzare tale numero per un periodo di almeno di 20 giorni, al fine di consentire la successiva richiesta di portabilita' del numero da parte dell'operatore titolare del nuovo contratto con l'utente finale. Gli operatori stipulano in tal senso accordi di gestione sincronizzata della portabilita' del numero in caso di passaggio di un utente tra due operatori che impiegano servizi di accesso disaggregato.
d. l'operatore notificato e gli operatori alternativi concordano modalita' di gestione sincronizzata volte a minimizzare il periodo di disservizio all'utente finale sia nel caso di passaggio ad un operatore alternativo (inclusi il caso di passaggio tra operatori alternativi), sia nel caso di rientro all'operatore notificato.
e. l'operatore notificato e gli operatori alternativi conservano in forma scritta idonea documentazione attestante la volonta' del cliente di sottoscrivere il contratto di accesso.
f. l'operatore notificato e gli operatori alternativi mantengono in forma scritta idonea documentazione attestante la volonta' di recesso da parte del cliente dai servizi di accesso dell'operatore preesistente e la esibiscono in caso di contestazioni.
g. gli operatori alternativi, in caso di interruzione delle procedure di passaggio tra operatori, conservano in forma scritta la documentazione attestante la volonta' del cliente di mantenere il contratto con il fornitore preesistente e la esibiscono in caso di contestazioni.

5. L'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
370. L'analisi di impatto regolamentare e' presentato all'allegato B alla delibera n. 4/06/CONS. Alla luce della considerazioni ivi svolte, l'Autorita' ritiene che i benefici attesi dall'adozione delle misure in oggetto, con particolare riguardo all'utenza finale ed alla concorrenza, appaiono superiori ai costi per l'impresa interessata dal provvedimento, essenzialmente riconducibili ai suoi minori ricavi.
Appendice A

Definizioni
ABR - Available Bit Rate(Bit Rate Disponibile): Categoria di servizio ATM per la quale le caratteristiche: di trasferimento fornite dalla rete possono variare durante la connessione
Accesso Disaggregato: Istituto mediante il quale un operatore rende disponibili, a qualsiasi altro operatore che ne faccia richiesta per la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica, dei singoli elementi dell'infrastruttura di rete in modo non discriminatorio e in qualsiasi punto tecnicamente ragionevole. In genere, il servizio di accesso disaggregato puo' comprendere sia la disponibilita' fisica/virtuale dell'elemento di rete sia alcune funzioni basilari di manutenzione dello stesso. L"'accesso disaggregato alla rete locale", include sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale (full unbundling), sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprieta' della rete locale.
Armadio Di Distribuzione: Punto di sezionamento fra rete di distribuzione primaria e secondaria che rappresenta un elemento di elasticita'. Chiamato anche armadio di distribuzione primario. Ha la funzione di migliorare l'occupazione della rete entrante, proveniente dalla centrale, rispetto a quella della rete uscente che collega i distributori.
ATM - Asynchronous Transfer Mode: una modalita' di trasferimento dati nel quale l'informazione e' organizzata in celle. E' asincrono nel senso che la ricorrenza delle celle contenenti informazione generate da un utente non e' necessariamente periodica.
Borchia Di Utente: Vedi Terminazione di utente.
Cavo A Coppie Simmetriche: Cavo in realizzato con coppie di conduttori fisicamente ed elettricamente simmetrici rispetto alla terra.
CBR: Una categoria di servizi ATM che supporta trasporto a bit rate costante o garantito per applicazioni quali video, voce, emulazione di circuito, e che richiedono un rigoroso controllo dei tempi e dei parametri prestazionali.
Centrale Internazionale- Lo stadio di commutazione avente funzioni di interconnessione tra giunzioni nazionali e internazionali (livello 1 della gerarchia di commutazione dell'operatore notificato).
Circuiti Diretti Numerici - Servizio offerto dall'operatore notificato che consiste nell'affitto di circuiti semi-permanenti, di capacita' da 1.2 kb/s a 2.048 Mb/s, realizzati sulla apposita rete di RED 1/0.
Circuito Analogico Canale tra due punti della rete che permette la trasmissione di segnali analogici. Il canale e' caratterizzato da una certa larghezza di banda, un certo rapporto segnale/rumore, ecc. (per esempio un canale POTS da 4 kHz, un canale FDM su infrastruttura HFC, ecc.). Un canale analogico puo' quindi essere utilizzato anche per la trasmissione di segnali numerici, tramite l'impiego di modulatori e demodulatori numerici, ma non necessariamente.
Circuito Numerico Canale logico tra due punti della rete che permette la trasmissione di un flusso di bit, indipendentemente dal mezzo fisico, dagli apparati eventualmente presenti lungo il collegamento (per es. amplificatori e rigeneratori), dalla topologia della rete attraverso cui e' realizzato il collegamento, ecc. Un canale numerico e' caratterizzato innanzitutto dalla frequenza di cifra (per esempio canali a 64 kb/s, canali a 2.048 Mb/s, ecc.), quindi dalle caratteristiche di interfaccia fisica (per es. Racc. ITU-T G.703) e di struttura di trama (per es. Racc. ITU-T G.704). Inoltre, dovra' essere specificata in modo opportuno anche la qualita' del circuito offerto, per esempio in termini di tassi di errore, tassi di slip controllati, jitter, ritardo di trasmissione, affidabilita', ecc.
Circuito Semi-Permanente Circuito realizzato attraverso una rete di ripartitori meccanici o elettronici al fine di stabilire una connessione punto-punto per un tempo indefinito, emulando, per cosi' dire, la posa di un sistema di linea dedicato (esempio: un circuito CDN). Al contrario, un circuito commutato viene stabilito in tempo reale, alla richiesta di connessione da parte di un utente, interpretando la segnalazione relativa (esempio: un circuito ISDN).
CVP - Circuito Virtuale Permanente di tipo ATM: collegamento virtuale dedicato, in maniera semipermanente, tra due punti fisici realizzato attraverso una rete ATM ed una infrastruttura trasmissiva a larga banda ad esempio con tecnologia xDSL, oppure con terminazioni SDH. Il collegamento consente il trasporto dell'informazione con specificati parametri di garanzia di qualita' del servizio.
DECT Standard ETSI e tecnologia per la fornitura in ambito pubblico e privato di servizi mobili senza filo.
Distributore Elemento di separazione tra la rete di distribuzione secondaria in cavo a coppie simmetriche metalliche e i singoli raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario.
Distributore Ottico Elemento di rete che svolge la funzione di estrazione di fibre da un cavo di maggiore potenzialita' e connessione di cavi di minore potenzialita'.
Distributore Elemento di separazione tra la rete di distribuzione secondaria in cavo a coppie simmetriche metalliche e i singoli raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario.
DSLAM - DSL Access Multiplexer: affascia lato utente i modem xDSL sui quali si attestano le linee d'utente xDSL raccolte. Realizza funzioni di multiplazione delle suddette linee xDSL su una interfaccia a larga banda con protocollo di tipo ATM od IP.
ETSI - European Telecommunications Standards Institute: l'organismo europeo il cui compito e' quello di definire gli standard e le raccomandazioni dell'industria europea di telecomunicazioni.
Full ULL (full unbundling): "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica nel caso di accesso alla rete metallica;
HDF: Hand-Over Distribution Frame. Vedi PERMUTATORE DI SCAMBIO.
IP Internet Protocol: protocollo originariamente sviluppato dal dipartimento di difesa americano al fine di far interlavorare computer dissimili attraverso una rete. Questo protocollo lavora congiuntamente con il livello superiore TCP (Trasmission Contro Protocol) e viene identificato come TCP/IP. E' assimilabile al livello 3 OSI.
ISDN Rete numerica che permette la fornitura di servizi di telefonia pubblica in connettivita' numerica end-to-end e servizi dati.
ITU-T International Telecommunication Union - Telecommunications: l'organismo internazionale il cui compito e' quello di definire gli standard e le raccomandazioni dell'industria internazionale di telecomunicazioni.
MDF Main Distribution Frame. Vedi PERMUTATORE
Multiplatore/Multiplex (MUX) Elemento di rete che connette alla centrale locale piu' utenti su flussi numerici (segnali multipli) senza effettuare concentrazione.
Multiplex Sincrono Di Utente Apparato SDH che effettua la raccolta, multiplazione e trasmissione di canali telefonici e dati a bassa capacita' tra i singoli utenti e i rispettivi centri di servizio (SGU, SL, RED 1/0).
Permutatore (Urbano) Main Distribution Frame nella terminologia inglese. Elemento posto in centrale al confine tra la rete di distribuzione e l'autocommutatore. Svolge le funzioni di terminazione e numerazione della rete metallica e consente la funzione di permutazione, protezione e sezionamento tra la rete e l'autocommutatore.
PDH - Plesiochronous Digital Hicrarchy Gerarchia standard di multiplazione numerica definita dal CCITT (ora ITU-T) per la trasmissione in reti telefoniche numeriche (Racc. ITU-T G.702 e Racc. collegate). E' basata sulla multiplazione numerica asincrona, cioe' sulla tecnica della giustificazione di bit che permette di multiplare segnali numerici asincroni.
POTS Rete pubblica di telefonia che consente la fornitura end-to-end di servizi di telefonia pubblica in connettivita' analogica di tipo 3.1 kHz
Raccordo Di Utente Singola coppia simmetrica metallica che dal distributore arriva alla terminazione di utente.
Rete Di Abbonato Rete che comprende tutti i sistemi e le reti private presso la sede dell'utente.
Rete Di Distribuzione Svolge le stesse funzioni della rete di accesso. Mentre con rete di distribuzione si intende usualmente la porzione di rete locale realizzata da collegamenti metallici (ma anche fibra in taluni casi) e apparecchiature passive quali distributori e ripartitori, il termine rete di accesso e' piu' generico e indica una porzione di rete locale che puo' comprendere anche apparati trasmissivi di diverso tipo quali multiplatori di utente, Sistemi di Accesso Flessibile, Sistemi di Accesso Sincrono, ecc. Il termine rete di distribuzione non e' definito formalmente e nel presente contesto normativo non viene usato, se non in casi specifici per indicare specifiche porzioni di rete di accesso e quando non sono possibili ambiguita'.
Rete Di Distribuzione Eletrica Rete in cui ogni coppia uscente dalla centrale locale (SGU o SL) raggiunge il distributore secondario attraverso un punto di sezionamento (armadio di distribuzione).
Rete Di Distribuzione in Fibra Complesso di portanti fisici basati su fibra ottica che si estende dal telaio di terminazione fibra presso la centrale locale SGU fino alla sede ottica.
Rete Di Distribuzione in fibra primaria Parte della rete di distribuzione in fibra ottica compresa tra il telaio di terminazione fibra sito presso l'edificio della centrale locale (SGU o SL) e il distributore ottico incluso.
Rete Di Distribuzione in fibra secondari Parte della rete di distribuzione in fibra ottica compresa tra il distributore ottico escluso e la terminazione fibra posta nella sede ottica.
Rete Di Distribuzione Complesso di portanti fisici basati su coppie simmetriche (doppini) metalliche e terminazioni che si estende dal permutatore presso la centrale locale (SGU o SL) fino alla rete di abbonato.
Rete Di Distribuzione primaria Parte della rete di distribuzione che collega la centrale locale (SGU o SL) agli armadi di distribuzione (nel caso di rete elastica) o anche direttamente ai centri nodali di riparto elementare (nel caso di rete rigida).
Rete Di Distribuzione secondaria Parte della rete di distribuzione che collega l'armadio di distribuzione o il centro nodale di riparto elementare (nel caso di rete rigida) ai distributori.
Rete Di Distribuzione Rigida Rete in cui le coppie uscenti dalla centrale locale - raggiungono senza punti di sezionamento il distributore a cui si collega il raccordo di utente.
Rete Di Edificio - Parte della rete di distribuzione che collega il distributore alle borchie di utente.
Rete Locale - Con riferimento alla rete telefonica dell'operatore notificato, si intende tutta l'infrastruttura di rete dagli SGU (inclusi) fino alle borchie di utente, includendo gli SL eventualmente presenti. Di conseguenza, l'infrastruttura trasmissiva della rete locale comprende sia l'infrastruttura trasmissiva della rete di accesso sia il sistema trasmissivo tra SGU e SL.
Ripartitore di confine. Permutatore che realizza il confine tra il permutatore dell'operatore notificato e quello dell'operatore colocato. Ad esso accedono entrambi gli operatori
Sede Ottica -. Sede di utente presso la quale e' previsto un collegamento in fibra ottica verso la SGU di competenza.
Sottorete Locale Una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa.
Stadio Di Gruppo Di Transito Lo stadio di commutazione che instrada il traffico proveniente dalle SGU a livello interdistrettuale e internazionale (livello 1 della gerarchia di commutazione dell' operatore notificato).
Stadio Di Gruppo Urbano - Lo stadio di commutazione che svolge funzioni di instradamento verso le SGT e gestisce tutti gli SL che ad esso fanno capo (livello 2 della gerarchia di commutazione dell' operatore notificato).
Stadio Di Linea - Lo stadio di commutazione che consente la raccolta dell'utenza attraverso la rete di distribuzione (livello 3 della gerarchia di commutazione dell'operatore notificato). Puo' essere sia remotizzato che co-locato presso la centrale SGU. Normalmente realizzato con un modulo remoto dell'autocommutatore posto presso la SGU.
Strisce Di Permutazione - Elementi, posti presso un multiplatore o un SL remoto, che costituiscono il punto ove sono attestate le coppie corrispondenti al livello periferico di rete. Svolgono le funzioni di permutazione, protezione e sezionamento delle coppie.
Sub-Loop Unbundling: Accesso disaggregato alla "sottorete locale".
Synchronous Digital Hierarchy Gerarchia standard di multiplazione numerica definita dal CCITT (ora ITU-T) per la trasmissione in reti telefoniche numeriche e piu' in generale nelle reti di telecomunicazioni a larga banda (Racc. ITU-T G.707 e Racc. collegate). E' basata sulla multiplazione numerica sincrona e sfrutta una tecnica di giustificazione di byte (giustificazione di puntatore) per risolvere il problema della mancanza di sincronizzazione tra i nodi di rete.
Telaio Di Terminazione Fibra Elemento, posto in centrale al confine tra la rete di distribuzione in fibra e gli apparati di terminazione di linea trasmissivi, che svolge le funzioni di terminazione del cavo, connessione, sezionamento e identificazione delle fibre.
Terminazione Di Rete Di Accesso Elemento della rete che si affaccia direttamente alla funzione di commutazione.
Terminazione Di Utente(Network Termination): Punto in cui e' attestata presso l'utente la linea fisica, cui sono collegati gli apparati e/o l'impianto di utente.
UNI - User-Network Interface: l'interfaccia fisica comprendente i protocolli di comunicazione tra utente e rete.
Unita' Di Concentrazione Remota. Elemento di rete che connette alla centrale locale piu' utenti su flussi numerici (segnali multipli) non dedicati effettuando concentrazione statistica.
VBR - Variable Bit Rate: una categoria di servizio che supporta un trasporto con bit rate variabile e con specificati parametri di picco e di media del traffico.
xDSL - Una famiglia di standards e di tecnologie trasmissive concepite per realizzare un bit rate ad alta velocita' sugli esistenti doppini metallici della rete di distribuzione. La lettera "x" sottintende la genericita' dei sistemi DSL e viene sostituita da "A", "RA", "H", "S" "I", V" in funzione della capacita' trasmissiva dell'apparato DSL
Appendice B

Glossario
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
ATM Asynchronous Transfer Mode
ATMF25 ATM Forum 25(Mb)
CPE Customer Premise Equipment
DECT Digital Enhanced Cordless Terminal
DMT Discrete Multitone
DSL Digital subcriber Line
DSLAM DSL Access Multiplexer
HDF Hand-over Distribution Frame
ISDN Integrated Services Digital Network
ITU International Telecommunications Union
MDF Main Distribution Frame
MUX Multiplexer
NT Network Termination
OLO Other Licensed Operator
OTAG Operatore Titolare di Autorizzazione Generale
ONP Open Network Provision
OSI Open Systems Interconnection
PCM Pulse Code Modulation
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy
POTS Plain Old Telephony Service
PVC Permanent Virtual Circuit
SA Shared Access
SDH Synchronous Digital Hierarchy
SGT Stadio di Gruppo di Transito
SGU Stadio di Gruppo Urbano
SL Stadio di Linea
SLA Service Level Agreement
TL Transmission Line
TR Technical Recommandation
TTF Telaio Terminazione Fibra
TX Transmission
ULL Unbundling Local Loop
UNI User Network Interface
VDSL Very high bit rate Digital Subscriber Line
xDSL Digital Subscriber Loop di tipo "x"
-------------------------------------
(1) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
(2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
(3) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
(4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
(5) In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste
direttive deve aggiungersi la direttiva della Commissione
europea sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
di comunicazione elettronica del 16 settembre 2002
(2002/77/CE, c.d. "direttiva concorrenza", in GUCE L 249
del 17 settembre 2002, pag. 21), la decisione della
Commissione europea del 29 luglio 2002 che istituisce il
gruppo dei "Regolatori europei per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
30 luglio 2002, pag. 38), la decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un
quadro normativo in materia di spettro radio nella
Comunita' europea (676/2002/CE, c.d. "decisione spettro
radio", in GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 1) e il
Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete
locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336
del 30 dicembre 2000, pag. 4 ).
(6)In GUCE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45.
(7)In GUCE C 165 del 30 luglio 2002, pag. 6.
(8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
(9) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
il 16 settembre 2003.
(10) Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa
n. 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss.. (11) Da
effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi (artt. 19 e
66 del Codice delle comunicazioni).
(12) Delibera del 24 settembre 2003, recante "Modifiche
e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai
documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
(13) Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento
concernente la procedura di consultazione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo l° agosto 2003,
n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.
(14) La delibera n. 13/00/CIR ha previsto una
dettagliata procedura in tre fasi, gestita dall'Autorita',
per la selezione dei siti da parte degli operatori e la
allocazione di spazi di co-locazione presso un numero
massimo di 1.500 sedi di permutatore di Telecom Italia.
La delibera 15/01/CIR prevede, tra l'altro, la
possibilita' di rivendita del servizio di accesso da parte
dell'operatore alternativo ad altri operatori (art. 4), la
possibilita' di subentro negli spazi di co-locazione di un
altro operatore (art. 5), la possibilita' per gli operatori
di controllare i preventivi per i lavori di predisposizione
degli spazi di co-locazione ed, eventualmente, di proporre
preventivi alternativi (art. 6).
La delibera n. 24/01/CIR ha dato piena applicazione agli
obblighi definiti dal Regolamento 2887/2000, in relazione
alle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di
servizi di accesso condiviso e a livello di sottorete
locale.
(15)Stadio di Gruppo Urbano.
(16) Prolungamento dell'accesso in fibra ottica.
17 Cfr. paragrafi 40 - 43 delle Linee guida per
l'analisi dei mercati.
(18) In particolare, lo SSNIP test trova difficolta' di
applicazione nel caso di presenza di un operatore dominante
in un mercato non (ancora) regolamentato. In tal caso
infatti valgono le problematiche derivanti dalla cosiddetta
Cellophane Phallacy (cfr. Comunicazione della Commissione
sulla definizione del mercato rilevante ai fini
dell'applicazione del diritto comunitario in materia di
concorrenza, GUCE C372 del 9/12/97, e Linee direttrici,
nota 31).
(19) La "rete locale" e' definita come il circuito
fisico a coppia elicoidale metallica che collega il punto
terminale della rete presso l'abbonato al ripartitore
principale o ad altro dispositivo locale equivalente della
rete telefonica pubblica fissa, mentre per "sottorete
locale" si intende una rete locale parziale che collega il
punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un
punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso
intermedio della rete telefonica pubblica fissa.
(20)La destinazione d'uso di una linea dipende dalla
conformita' e dalla compatibilita' delle coppie all'impiego
di specifici sistemi trasmissivi (c.d. qualificazione della
coppia). La prima distinzione e' quella tra accessi
analogici (POTS) e quelli digitali (ISDN, DECT e la
famiglia x-DSL). La fornitura di servizi ISDN-BRA o POTS
comprende una coppia simmetrica in rame, cosi' come
l'offerta di una linea avente per destinazione d'uso i
servizi ADSL e VDSL. Questi ultimi possono richiedere
ulteriori specificazioni tecniche. La fornitura di servizi
HDSL ISDN-PRA necessita di due coppie simmetriche in rame,
opportunamente qualificate per l'impiego di sistemi
DECT. Le attivita' di qualificazione hanno l'obiettivo di
verificare la continuita' elettrica della coppia, la
conformita' dei parametri trasmissivi della coppia ai
requisiti tecnici fissati dalle normative ETSI (POTS, ISDN,
ADSL, DECT, HDSL, SDSL e VDSL) e la compatibilita' dei
diversi sistemi trasmissivi.
Per quanto riguarda lo stato della coppia, la richiesta
della linea di accesso puo' riguardare una coppia in uso da
parte di un cliente dell'operatore proprietario della rete
(Telecom Italia) che ha manifestato la volonta' di recedere
dal contratto in essere (con Telecom Italia) e di stipulare
un nuovo contratto con un altro operatore (coppia
attiva). Altrimenti, la richiesta puo' interessare una
coppia simmetrica in rame non attiva.
(21) Le attivita' di manutenzione comprendono la
manutenzione preventiva, la manutenzione correttiva e le
attivita' finalizzate all'eliminazione delle cause di
interferenza in ambiente cavo. La manutenzione preventiva
ha carattere periodico. La manutenzione correttiva e' volta
alla risoluzione del guasto. Qualora venga accertata la
presenza di interferenze in ambiente cavo, le corrette
condizioni d'uso della coppia sono ripristinate ed e'
assicurato il buon funzionamento in ambiente cavo.
(22) Raccomandazione dell' 11 febbraio 2003, par. 3.1.
(23) Per il 2005 Telecom Italia ha dichiarato 1.101.922
coppie in unbundling e 136.218 linee in shared access.
(24) Fonte: Bilancio 2001 di Telecom Italia - Relazione
sulla gestione
(25) Vedi anche la raccomandazione 417 del 25 maggio
2000, considerato 8: "per i nuovi operatori non
risulterebbe economicamente valido duplicare nella sua
interezza e in un lasso di tempo ragionevole
l'infrastruttura di accesso all'anello locale in doppino di
rame dell'operatore storico".
(26) Operatore Titolare di Autorizzazione Generale.
(27) La struttura tariffaria si articola in un
contributo di attivazione una tantum (contributo impianto),
in eventuali contributi aggiuntivi per attivita' specifiche
e in un noleggio mensile.
(28) Cfr. Decisione della Commissione, casi
COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 - Deutsche Telekom AG, del
21 maggio 2003.
29 Cfr. decisione dell'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato, prov. 13752, caso n. A/351 -
Comportamenti abusivi di Telecom Italia, del 16 novembre
2004.
(30) GU C 372 del 19 dicembre 1997, pag. 5.
(31) Art. 19, comma 2, del Codice delle comunicazioni
elettroniche.
(32) La delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000
definisce una rete di telecomunicazioni via radio a larga
banda di tipo punto-multipunto (WLL/FWA - wireless local
loop - Fixed wireless access): "una rete di
telecomunicazioni che impiega sistemi punto-multipunto,
cioe' sistemi che permettono l'accesso a una rete di
telecomunicazioni ovvero la realizzazione di segmenti
intermedi di una rete di telecomunicazioni ovvero la
realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad
una rete di telecomunicazioni, tramite collegamenti via
radio fra una singola stazione base localizzata in una
posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di
stazioni posizionate in altrettanti punti fissi e
determinati, collegati a detta stazione base".
(33) L'Autorita', nella del. n. 822/00/CONS del 22
novembre 2000, ha pubblicato le "Procedure per
l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda
punto-multipunto" e, nella del. n. 400/01/CONS del 10
ottobre 2001, le "Disposizioni relative all'assegnazione di
frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in
banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di
effettiva concorrenza". Successivamente, il Ministero delle
comunicazioni ha pubblicato il 31 gennaio 2002 il "Bando di
gara per l'assegnazione delle frequenze per reti radio a
larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5
- 26,5 ghz e 27,5 - 29,5 ghz e per il rilascio delle
relative licenze".
(34) La regione a statuto speciale Trentino-Alto-Adige
contiene due aree afferenti rispettivamente alla province
autonome di Bolzano e Trento.
(35) In particolare la tecnologia PLC utilizza modem e
chipset di nuova generazione per la trasmissione di dati a
banda larga attraverso la rete di distribuzione
dell'energia elettrica. La PLC si serve per la trasmissione
dei dati di una tecnica molto simile a quella del
multiplexing normalmente utilizzato nelle
telecomunicazioni, ovvero sfrutta bande di frequenza
diverse da quella della corrente elettrica per trasmettere
onde elettromagnetiche che, una volta arrivate nelle
abitazioni, vengono riconvertite in flussi di dati
binari. Per la trasmissione del segnale e' necessario
pertanto installare presso l'abitazione dell'utente un
modem da collegare direttamente ad una delle prese
elettriche. La velocita' di connessione potenzialmente
raggiungibile sulle linee elettriche varia fra i due ed i
cinque Mbps, e si prevede di arrivare anche a velocita'
superiori ai 10 Mbps, che consentiranno anche la fruizione
di servizi che richiedono bande maggiori, quali i servizi
di streaming video.
(36) In Italia, questa tecnologia e' stata testata da
AEM Spa in partnership con Nortel. La joint venture ha
fornito i propri servizi di accesso in tecnologia PLC ad un
gruppo ristretto di utenti a Milano tra 1998 ed il
1999. Nel corso degli ultimi anni, alcune sperimentazioni
sono state condotte anche da Enel.it. Una prima fase ha
coinvolto un numero limitato di clienti nelle citta' di
Bologna e Firenze. Un'ulteriore sperimentazione di piu'
ampio raggio e' stata condotta nel comune di Grosseto al
fine di verificare la sostenibilita' tecnica dell'accesso
PLC e di stimare le performance del servizio.
(37) Taluni servizi in tecnologia VoIP, infatti, si
presentano all'utente finale come sostituti dei servizi di
telefonia tradizionale.
(38) Ai sensi dell'art. 2 della delibera 2/00/CIR. Le
licenze individuali sono sostituite nel nuovo quadro
regolatorio con autorizzazioni generali, ma cio' non cambia
il senso dell'analisi realtiva al mercato geografico di
attivita'.
(39) Ai sensi dell'art. 3 della delibera 2/00/CIR.
40 Cfr.Decisione della Commissione, casi
COMP/C-1/37.451, 37.578, 37, cit.
(41) Cfr. decisione dell'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato, prov. 13752, cit.
(42) Capital Asset Pricing Model: modello che descrive
la relazione tra rischio e ritorno atteso
dell'investimento.
(43) Si rileva, peraltro, che tale modalita' di "ULL
virtuale" e' stata introdotta da Telecom Italia
autonomamente negli impegni assunti nell'ambito del
procedimento A351 dell'AGCM.
(44) "Con riguardo a tali aspetti, l'Autorita' ritiene
quindi di grande importanza un deciso intervento
regolamentare volto sia a ripristinare le condizioni di
parita' di trattamento tra gli operatori interconnessi e le
direzioni commerciali di Telecom Italia, sia a ridurre le
tariffe dei servizi di accesso disaggregato e di
co-locazione allineandoli ai relativi costi storici", AS258
- Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di
Riferimento di Telecom Italia, del 3 ottobre 2002.
 
Allegato A1
(Alla delibera n. 4/06/CONS)
IL MODELLO DI DETERMINAZIONE
DEL TASSO DI REMUNERAZIONE
DEL CAPITALE IMPIEGATO

1. IL MODELLO DI CALCOLO DEL TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE IMPIEGATO
L'Autorita', sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione 98/322/CE della Commissione Europea e coerentemente con le delibere n. 101/99 e n. 344/01/CONS, nonche' da ultimo secondo quanto previsto dall'art. 50 del Codice, ha proceduto a valutare il costo del capitale utilizzando il metodo del costo medio ponderato del capitale (WACC, Weighted Average Cost of Capital). Tale costo, espresso in termini percentuali, e' dato dalla media dei tassi di remunerazione del capitale proprio e del capitale di debito pesata rispettivamente dall'incidenza che tali fonti finanziarie hanno sul capitale totale dell'operatore.
Il tasso di remunerazione del capitale e' calcolato in base alla seguente formula: WACC = [E/ (D+E)] * Cp /(1-T) + [D / (D+E)] * Cd
dove:
E: valore corrente del capitale proprio;
D: valore corrente del debito finanziario netto;
Cp / (1-T): tasso di remunerazione del capitale proprio al lordo dell'effetto fiscale; Cd: tasso di remunerazione del debito finanziario;
T: aliquota fiscale
Il tasso di remunerazione del capitale proprio (Cp), calcolato sulla base del modello Capital Asset Pricing Model (di seguito CAPM), e' dato dalla somma del tasso di rendimento privo di rischio con il prodotto tra il tasso del rischio incrementale dell'investimento azionario rispetto al rendimento privo di rischio (Equity Risk Premium, di seguito ERP) e l'indice di volatilita' del titolo azionario dell'operatore rispetto al rendimento medio del mercato (Coefficiente Beta).
Cp = Rf + ERP x B1
dove:
Rf: Tasso di remunerazione privo di rischio;
ERP: Tasso del rendimento incrementale dell'investimento azionario rispetto al tasso privo di rischio (premio medio di mercato);
B1: Coefficiente di volatilita' beta (rischio sistematico relativo al capitale proprio - Beta levered).
Il tasso di remunerazione del capitale di debito (Cd) e' dato dalla somma del tasso privo di rischio (Rf) e di un tasso per il premio dovuto al rischio sul debito (Pd, rischio di insolvenza, cosiddetto debt premium).
Cd=Rf+Pd
La struttura finanziaria dell'operatore e' data dai pesi che i valori economici del capitale proprio e del capitale di debito assumono rispetto al valore economico del capitale totale.
D/(D+E) e E/(D+E)

2. IL CALCOLO DEL TASSO DI RENDIMENTO PRIVO DI RISCHIO (RISK FREE RATE)
Il tasso di rendimento privo di rischio e' utilizzato per calcolare sia la remunerazione del capitale proprio nell'ambito del modello CAPM, sia per determinare la remunerazione del capitale di debito. In base alla prassi corrente, il rendimento privo di rischio e' valutato utilizzando il tasso nominale del rendimento effettivo lordo dei titoli di stato a medio-lungo termine.
I titoli di stato con scadenza a medio-lungo termine maggiormente utilizzati ai fini della determinazione del tasso di rendimento privo di rischio sono costituiti dai BTP a scadenza quinquennale, decennale o trentennale. Il rendimento effettivo lordo dei BTP e' pubblicato quotidianamente. Per la determinazione di tale tasso di rendimento, quindi, assume particolare rilevanza il periodo di riferimento, per esempio trimestrale o semestrale, all'interno del quale calcolare il tasso di rendimento effettivo medio giornaliero.

2.1 La valutazione dell'Autorita'
Gli investimenti nelle infrastrutture di rete effettuati dagli operatori rete fissa prevedono generalmente un ritorno economico nel medio lungo periodo. L'Autorita' con le delibere n. 101/99 e n. 344/01/CONS ha ritenuto di utilizzare i BTP con scadenza decennale per determinare il tasso privo di rischio anche in relazione alla durata prevista per il ritorno sugli investimenti.
Ai fini del calcolo del tasso di rendimento effettivo medio giornaliero dei BTP, un arco di tempo di riferimento mensile fornisce un'informazione finanziaria puntuale, ma soggetta a forti oscillazioni di periodo in periodo. D'altra parte un intervallo di riferimento di dodici mesi permette di ottenere informazioni piu' stabili, ma poco significative dal punto di vista finanziario.
L'Autorita' pertanto ritiene che il tasso di rendimento privo di rischio debba essere calcolato come media giornaliera del tasso di rendimento effettivo lordo dei BTP riferita a un periodo di tre mesi.

A. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, per il calcolo del tasso di rendimento privo di rischio (risk free rate), la media giornaliera dei rendimenti effettivi lordi dei BTP decennali relativi a un periodo trimestrale?

2.2 Le osservazioni degli operatori nel processo di consultazione pubblica
Un operatore rete fissa ritiene che ai fini del calcolo del tasso di rendimento privo di rischio, il riferimento ad un periodo di osservazione trimestrale appare inadeguato. Lo stesso operatore ritiene infatti metodologicamente piu' corretto prendere in considerazione un periodo temporale piu' ampio (un anno), coerentemente anche con quanto previsto dalla best practice. Un periodo di un anno e', infatti, meno soggetto a possibili oscillazioni di tasso legate ad eventi contingenti e pertanto fornisce un dato piu' stabile e significativo da un punto di vista finanziario.
Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e mobile non condividono l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, per il calcolo del tasso di rendimento privo di rischio, la media giornaliera dei rendimenti effettivi lordi dei BTP decennali. Cio' per due ordini di motivi, il primo di natura prettamente tecnico economica, il secondo strategico regolatoria.
Tali operatori in conclusione propongono all'Autorita' di utilizzare come stima del tasso "risk free" la media giornaliera dei rendimenti effettivi lordi dei BTP o di titoli europei confrontabili con duration di 18-24 mesi in coerenza con la durata del periodo di validita' delle attuali analisi di mercato, prevista dal NQR.
Un operatore di rete fissa ritiene che il calcolo del WACC dovrebbe essere oggetto di revisione annuale in ragione della variabilita' a cui sono soggetti i parametri che lo compongono. A questo riguardo tale operatore ritiene che debbano essere utilizzati per il calcolo del tasso di rendimento privo di rischio, la media giornaliera dei rendimenti effettivi lordi dei BTP a cinque anni relativi a un periodo trimestrale.

(2.3) Le conclusioni dell'Autorita'
Il costo del capitale rappresenta il costo opportunita' di investimenti alternativi in relazione al capitale impiegato nella rete fissa di Telecom Italia. Per tale ragione la durata del tasso di rendimento privo di rischio deve riflettere la durata degli investimenti realizzati nella rete fissa. Il ritorno sugli investimenti nella rete fissa e' tipicamente riferito al lungo periodo. Al riguardo, l'Autorita' ritiene coerentemente con la prassi regolatoria seguita in altri Paesi, che la durata media di riferimento per il calcolo del rendimento privo di rischio debba essere riferita ad un arco di tempo decennale.
Ai fini della determinazione del tasso di rendimento privo di rischio, l'Autorita' ha utilizzato i rendimenti giornalieri del cosiddetto indice benchmark pubblicati dal principale quotidiano finanziario italiano (Sole 24 Ore S.p.A). L'indice benchmark misura il rendimento lordo di titoli pluriennali dello Stato con scadenza a dieci anni per ciascuno dei principali paesi avanzati.
L'Autorita' ha ritenuto di utilizzare l'indice benchmark in quanto, differentemente dai BTP, tale indice fornisce un rendimento di riferimento per i titoli privi di rischio in Italia. I Buoni Pluriennali del Tesoro, possono infatti fornire a parita' di duration (nella fattispecie decennale), rendimenti differenziati.
L'Autorita' ha quindi calcolato, alla luce della attuale situazione dei mercati finanziari, il rendimento medio lordo dell'indice benchmark (per l'Italia) utilizzando i rendimenti osservati nell'ultimo anno di riferimento. Il rendimento lordo del tasso privo di rischio, cosi' calcolato, si attesta intorno a 4 punti percentuali.

(3) IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE BETA
Il costo del capitale proprio, secondo la migliore prassi corrente e sulla base della Raccomandazione 98/322/CE della Commissione Europea, e' calcolato attraverso il cosiddetto modello CAPM. Tale modello richiede come input il tasso di rendimento privo di rischio (Rf), il coefficiente di volatilita' Beta relativo alle sole attivita' oggetto di misure regolamentari, il premio di mercato (Equity Risk Premium) riconosciuto all'investitore per il maggior rischio dell'investimento azionario rispetto all'investimento privo di rischio e l'aliquota fiscale (T) da applicare al tasso di rendimento netto calcolato con il modello CAPM.
3.1.1 Il coefficiente Beta
Il coefficiente Beta misura la volatilita' del rendimento delle attivita' regolamentate rispetto al rendimento medio di mercato. In base alla prassi corrente tale coefficiente puo' essere determinato sulla base di serie storie rilevate quotidianamente, settimanalmente o mensilmente e che fanno riferimento a un periodo di rilevazione di tre, quattro o cinque anni. Il rendimento medio di mercato e' calcolato in base ad un indice di riferimento in cui ciascun titolo azionario e' trattato.

3.1.2 La valutazione dell'Autorita'
L'Autorita' ha proceduto alla rilevazione degli Equity Beta (o Beta levered) delle seguenti Societa': Telecom Italia S.p.A, Telecom Italia Mobile S.p.A., Seat Pagine Gialle, Telecom Argentina e Entel Chile. In particolare sono stati rilevati i dati concernenti i rendimenti giornalieri delle societa' e degli indici di riferimento dei rispettivi mercati di appartenenza (MIB 30 per le societa' italiane) riferiti ad un periodo quinquennale.
Al fine di applicare il tasso di remunerazione del capitale alle sole attivita' regolamentate, l'Autorita' ha ritenuto di dover scorporare dal coefficiente Beta levered della capogruppo le componenti di volatilita' riferite alle societa' parzialmente o interamente detenute da quest'ultima sulla base dei rispettivi Asset Beta (o Beta unlevered). Pertanto si e' proceduto al calcolo dei rispettivi Beta unlevered. Tale calcolo ha richiesto la stima del Beta del debito, e del rapporto tra capitale proprio e capitale di debito, per la capogruppo e per ognuna delle societa' da essa partecipata. A fini comparativi, il Beta unlevered della capogruppo e' stato confrontato con i valori riferiti ai piu' importanti operatori integrati presenti in ambito europeo.
Assumendo che i parametri di volatilita' delle partecipazioni nelle singole societa' contribuiscano al parametro di volatilita' relativo al gruppo in misura pesata ai relativi valori di mercato si e' proceduto a ricavare il Beta unlevered relativo alle sole attivita' regolamentate.
In fine utilizzando il Beta del debito e il rapporto tra capitale proprio e capitale di debito si e' ottenuto il Beta levered delle attivita' regolamentate.

B. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, per il calcolo del coefficiente Beta le serie storiche rilevate giornalmente in un arco di tempo quinquennale e di scorporare da tale calcolo le componenti di volatilita' riferite ad attivita' non regolamentate?

3.1.3 Le osservazioni degli operatori nel processo di consultazione pubblica
Un operatore di rete fissa non condivide, per la stima del Beta delle attivita' di rete fissa, di procedere tramite lo scorporo delle componenti di volatilita' riferite ad attivita' cosiddette "non regolamentate", reputando, invece, pertinente procedere tramite lo scorporo delle componenti di volatilita' riferite ad attivita' non di rete fissa domestica.
In linea di principio tale operatore condivide l'utilizzo, per il calcolo del coefficiente Beta, di serie storiche rilevate giornalmente in un arco temporale quinquennale. Tuttavia tale operatore ritiene che per il calcolo del coefficiente Beta, l'indice di riferimento debba essere il MIBTEL in quanto indice relativo a tutte le azioni quotate in Borsa Italiana, che esprime meglio l'andamento complessivo del mercato azionario rispetto al MIB30 il quale e' composto solo dalle prime trenta aziende per capitalizzazione.
Infine lo scorporo delle componenti di volatilita' non di rete fissa dovrebbe essere effettuato utilizzando i Beta Levered delle attivita' partecipate non di rete fissa domestica.
Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e mobile condividono l'orientamento dell'Autorita' di misurare un Beta valido per Telecom Italia S.p.A. (gruppo) nel suo complesso, scorporando i Beta asset misurati per le societa' partecipate. Si dovrebbe inoltre procedere a stimare per ogni singolo aggregato regolatorio un valore di Beta attraverso lo strumento del benchmarking con i Beta di imprese operanti in condizioni comparabili a quelle dei singoli aggregati regolatori (es. rete di distribuzione idrica, rete di trasporto elettrica, rete di distribuzione del gas, multiutility).
Tali operatori ritengono infine che il calcolo del coefficiente Beta debba fare riferimento a serie storiche di durata triennale in modo da escludere dal calcolo dei Beta la discontinuita' economica che ha caratterizzato il mercato azionario negli anni 2000 e 2001.
Un operatore di rete fissa ritiene che l'intervallo di tempo di osservazione delle serie storiche non debba essere inferiore a cinque anni. Tale operatore ritiene che un maggior numero di rilevazioni possa fornire informazioni statisticamente piu' significative e pertanto condivide l'orientamento dell'Autorita' circa l'esercizio di calcolo del coefficiente Beta.

3.1.4 Le conclusioni dell'Autorita'
Il modello di calcolo CAPM (Capital Asset Pricing Model) prevede che il coefficiente Beta (equity) sia determinato come covarianza dei rendimenti dell'attivita' in relazione alla varianza dei rendimenti dell'indice di mercato di riferimento.
La maggior parte degli operatori, rispondenti alla consultazione pubblica, condivide la metodologia di calcolo del coefficiente Beta per la rete fissa di Telecom Italia proposta dall'Autorita'.
L'Autorita' ha quindi proceduto a calcolare il coefficiente Beta (equity) della divisione di rete fissa di Telecom Italia in base alla:
- rilevazione dei rendimenti giornalieri dei titoli di Telecom Italia e delle societa' partecipate;
- valutazione del capitale investito delle societa' del gruppo Telecom Italia a valori di mercato;
- determinazione indiretta del Equity Beta della rete fissa di Telecom Italia in relazione al peso di tale attivita' sul capitale investito consolidato a valori di mercato.
Per quanto concerne i Beta equity delle societa' appartenenti al gruppo Telecom Italia, le rilevazioni dei rendimenti dei titoli e dell'indice di mercato sono state effettuate sulle serie storiche giornaliere degli ultimi 5 anni.
Il coefficiente asset Beta misura il coefficiente di volatilita' del capitale investito ed e' calcolato sulla base della formula che segue una volta noti gli Equity e Debt Beta:
----> Vedere formula a pag. 166 della G.U. <----

I rispettivi Asset Beta sono calcolati a partire dagli equity Beta osservati sul mercato in base alla struttura finanziaria specifica di ciascuna societa' del gruppo (TIM, Telecom Italia Media), del Beta del debito (debt Beta), calcolato come rapporto tra premio del debito e premio di mercato, nonche' dell'aliquota fiscale marginale (IRES).
Sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, l'Autorita' ha provveduto al calcolo del coefficiente Beta impiegando diversi indici di mercato (MIB 30 e MIBTEL) e ha quindi comparato i risultati con le principali fonti di riferimento internazionali dei mercati finanziari.
Le risultanze di tale esercizio di calcolo forniscono coefficienti Beta equity della rete fissa di Telecom Italia compresi all'interno di in un intervallo ristretto e pari a 0,82 - 0,92.

3.2.1 IL TASSO DEL RISCHIO INCREMENTALE DELL'INVESTIMENTO AZIONARIO (EQUITY RISK PREMIUM, ERP)
L'ERP misura il premio che remunera il rischio incrementale dell'investimento azionario rispetto al rendimento delle attivita' finanziarie prive di rischio. In linea di principio il mercato di cui si calcola il risk premium dovrebbe essere lo stesso mercato rispetto al quale si effettua la stima del coefficiente Beta. La stima dell'ERP puo' essere effettuata sia sulla base di serie storiche sia sulla base dei rendimenti attesi.
3.2.2 La valutazione dell'Autorita'
Il tasso del rischio incrementale azionario e' tipicamente stabile nel tempo. Variazioni dell'ordine di un punto percentuale di tale tasso possono richiedere anche piu' decenni. L'Autorita' con le delibere n. 101/99 e n. 344/01/CONS aveva determinato il tasso incrementale dell'investimento azionario nella misura del 4%.
La valutazione relativa all'ERP e' stata effettuata considerando sia studi e pubblicazioni relativi a serie storiche sia stime basate sul calcolo del premio implicito nella capitalizzazione dell'indice di riferimento. Questo secondo approccio e' basato sull'utilizzo di un determinato tasso di rendimento atteso che risulta maggiormente coerente con le finalita' del presente procedimento di definire un tasso di remunerazione del capitale applicabile ad un arco di tempo tipicamente superiore all'anno.
L'Autorita' ha quindi ritenuto di utilizzare un tasso di rischio incrementale azionario calcolato attraverso il premio implicito nella capitalizzazione dell'indice di riferimento (Dividend Discount Model semplificato).

C. Relativamente alla stima dell'ERP, si condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare un valore basato su un tasso di rendimento atteso utilizzando l'approccio descritto nei punti 4.2.1 e 4.2.2 del presente documento?

3.2.3 Le osservazioni degli operatori nel processo di consultazione pubblica
Un operatore di rete fissa non condivide l'orientamento dell'Autorita' di calcolare il premio per il rischio di mercato (ERP) ricorrendo al Dividend Discount Model (DDM). Al riguardo tale operatore ritiene che il DDM non sia utilizzabile per la determinazione del premio per il rischio, in quanto cio' comporterebbe un utilizzo del modello che esula dalla prassi utilizzata dagli analisti finanziari e condurrebbe a valori fortemente volatili poiche' basata su previsioni, per loro stessa natura incerte, di lungo periodo e non su valori storicamente accertati.
Il ricorso ad analisi storiche sulla misura dei premi per il rischio permette, al contrario, di calcolare valori che qualora vengano osservati su un orizzonte temporale sufficientemente ampio e che dunque cattura differenti fasi del mercato azionario, tendono a ridurre il peso dei fattori extrafondamentali e contingenti.
In conclusione, tale operatore sottolinea come, nella determinazione dell'ERP, non sia metodologicamente corretto prendere in considerazione dati che si riferiscono ad un periodo temporale di breve o medio periodo. Maggiore e' il periodo temporale che si considera, piu' il corrispondente valore di ERP e' rappresentativo della maggiorazione di rendimento che un investitore medio si aspetta di ottenere investendo nel mercato azionario rispetto al mercato dei titoli di Stato.
Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e mobile hanno espresso perplessita' circa la proposta dell'Autorita' di determinare il valore dell'ERP attraverso l'utilizzo del solo criterio del Dividend Discount Model per la stima del valore. In particolare tali operatori ritengono che il DDM, che prevede di utilizzare un tasso di rischio incrementale azionario calcolato attraverso il premio implicito nella capitalizzazione dell'indice di riferimento, possa portare a risultati molto lontani dai valori risultanti dall' analisi di serie storiche. A tal riguardo si ritiene che i due metodi (DDM e serie storiche) dovrebbero essere utilizzati parallelamente al fine di validare attraverso l'analisi delle serie storiche, le stime empiriche derivanti dall'utilizzo del DMM, definendo pertanto un premio per il rischio che approssimi adeguatamente le due valutazioni.
In conclusione tali operatori propongono di calcolare il premio di rischio ERP attraverso l'utilizzo congiunto del DDM e di modelli di stima che utilizzano le serie storiche nonche' dell'utilizzo di benchmark (segnalando come in Gran Bretagna Ofcom abbia calcolato il valore dell'ERP nell'ambito di un intervallo di valori che fossero contemporaneamente coerenti con le stime derivanti dall'utilizzo di modelli basati su serie storiche, su stime prospettiche e analisi di benchmark).
Un operatore di rete fissa ritiene che l'ERP subisca variazioni inferiori al punto percentuale nel corso di diversi decenni e condivide l'orientamento dell'Autorita' di continuare ad adottare la stessa metodologia di calcolo dell'ERP coerentemente con le delibere 101/99 e 344/01/CONS.

3.2.4 Le conclusioni dell'Autorita'
Le osservazioni espresse dagli operatori nella consultazione pubblica non convergono sull'identificazione della metodologia piu' appropriata per il calcolo del premio di mercato. L'Autorita' ritiene che, alla luce dell'attuale congiuntura di mercato, l'uso di metodologie di calcolo basate esclusivamente su serie storiche o su analisi prospettiche possano fornire risultati non affidabili.
In relazione a quanto premesso e in considerazione del fatto che il premio di mercato si modifica solo nel lungo periodo, l'Autorita' ritiene opportuno confermare, per il presente calcolo del costo del capitale, il premio di mercato gia' determinato con la delibera n. 344/01/CONS e fissato in 4 punti percentuali.
Tale valore peraltro e' quello utilizzato da altre Autorita' di regolamentazione settoriale per la determinazione dei tassi di remunerazione del capitale nei rispettivi settori.

(3.3.1) L'ALIQUOTA FISCALE: LA VALUTAZIONE DELL'AUTORITA' L'Autorita', ai fini del calcolo del tasso di remunerazione del capitale proprio ante imposte, ha considerato un'aliquota fiscale attesa a cui sarebbe soggetto un investimento incrementale di risorse in attivita' similari. Tale aliquota fiscale e' ottenuta dalla somma dell'aliquota piena IRPEG e dell'aliquota IRAP.

D. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, come aliquota fiscale del capitale proprio lordo, quella ottenibile dalla somma delle aliquote piene dell'IRPEG e dell'IRAP ?

3.3.2 Le osservazioni degli operatori nel processo di consultazione pubblica
Un operatore di rete fissa non condivide l'orientamento dell'Autorita' in quanto non tiene conto delle caratteristiche dell'ordinamento tributario nazionale e del contesto nel quale opera Telecom Italia.
In particolare tale operatore ritiene che non sia logicamente ammissibile una misura di tax rate ottenuta come somma di due aliquote riferibili a due tributi diversi (seppur relativi ad uno stesso soggetto passivo). Se e' vero, come nello specifico caso in rassegna, che ciascun tributo e' il risultato di un'aliquota per una base imponibile, la somma dei tributi puo' essere rappresentata come prodotto tra somma delle aliquote e base imponibile soltanto se le basi imponibili coincidono. Peraltro, quando le due basi imponibili divergono in modo sostanziale (i.e. sono diverse) un'operazione del genere rischia di generare effetti distorsivi ai limiti dell' arbitrarieta'.
Per misurare, invece, l'incidenza reale dell'IRAP sul tax rate e' indispensabile tener conto dell'entita' del costo del lavoro in relazione al EBIT e conseguentemente apportare un fattore di rettifica (FR) al tasso IRAP di tipo FR * 4,25%.
Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e mobile condividono l'orientamento dell'Autorita' in merito all'aliquota fiscale da utilizzare ai fini del calcolo del tasso di remunerazione del capitale proprio ante imposte.
Un operatore di rete fissa condivide l'orientamento dell' Autorita' di calcolare l'aliquota fiscale del capitale proprio lordo come somma delle aliquote IRPEG e IRAP. Tale approccio di calcolo garantisce che gli investimenti effettuati sono soggetti alla stessa aliquota fiscale dei nuovi investimenti. La metodologia di calcolo e' inoltre applicabile a qualsiasi operatore e fornisce trasparenza al mercato.

3.3.3 Le conclusioni dell'Autorita'
L'Autorita' alla luce delle considerazioni emerse nella consultazione pubblica ritiene opportuno valutare l'aliquota fiscale complessiva, applicabile al tasso di remunerazione del capitale proprio, sulla base del peso che le imposte derivanti dall'applicazione dell'IRES e dell'IRAP hanno sul risultato economico di Telecom Italia.
Per quanto concerne L'ITRAP, e' prevedibile una progressiva riduzione in seguito alla politica fiscale attesa dei prossimi anni. L'Autorita' ritiene pertanto che il tasso di remunerazione del capitale potra' essere soggetto a revisione qualora l'IRAP dovesse subire delle rettifiche significative a seguito di interventi di politica fiscale da parte del governo.
Cio' premesso l'Autorita' ritiene che l'aliquota fiscale applicabile al calcolo del costo del capitale proprio sia valutabile nell'intorno del 40%.

4. IL COSTO DEL CAPITALE DI DEBITO
Il calcolo del costo del capitale di debito (Cd) misura il costo di acquisizione di mezzi finanziari di terzi. Tale costo e' dato dalla somma del tasso privo di rischio (Rf) e da un tasso dovuto al rischio di insolvenza detto anche premio sul debito (Pd). Le obbligazioni di alcuni operatori sono trattate sui principali mercati regolamentati e pertanto i relativi tassi sono utilizzati come approssimazione del costo del debito. Tale approccio tuttavia si basa su un tasso di remunerazione del debito non necessariamente efficiente in quanto associato al rendimento dell'obbligazione di una specifica societa'. In alternativa e' possibile utilizzare il cosiddetto "tasso benchmark" del mercato obbligazionario internazionale, il quale e' pubblicato quotidianamente dai piu' rilevanti periodici specializzati nelle dinamiche dei mercati finanziari.
La duration delle obbligazioni dovrebbe essere coerente con la duration del tasso privo di rischio (risk free rate).
4.1 La valutazione dell'Autorita'
L'Autorita' ritiene che il costo del debito finanziario debba essere coerente con il periodo di riferimento del tasso privo di rischio e quindi determinato come media dei rendimenti
medi degli ultimi 3 mesi delle obbligazioni Sogerim con scadenza 2011 e Telecom Italia con scadenza 2012.
Al tasso cosi' ottenuto, valore per altro allineato con i rendimenti di titoli obbligazionari emessi dalle altre societa' di telecomunicazioni europee, corrisponde uno spread implicito, sul tasso di rendimento privo di rischio (stimato sulla base di quanto esposto al punto 3.2 del presente documento) .
Il costo complessivo del capitale di debito e' in ultimo ottenuto facendo la media ponderata tra il costo del debito finanziario e le altre fonti di passivo non onerose tra cui i debiti Ex Lege 58/92 e il fondo TFR.

E1 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, per il calcolo del costo del capitale di debito finanziario, un tasso medio implicito di rendimento relativo agli ultimi tre mesi rilevati derivato dall'analisi delle emissioni obbligazionarie di Telecom Italia con scadenza pluriennale (2011 e 2012)?

E.2 Si condivide inoltre l'orientamento dell'Autorita' di calcolare il costo complessivo del capitale di debito come media ponderata tra capitale di debito finanziario e le altre fonti di passivo non onerose (tra cui il TFR e i debiti tributari)?

4.2 Le osservazioni degli operatori nel processo di consultazione pubblica
Un operatore di rete fissa non concorda con l'orientamento espresso dall'Autorita' nel quesito E.1 e ritiene che un periodo di osservazione trimestrale sia inadeguato. Al riguardo, tale operatore ritiene, infatti, metodologicamente piu' corretto prendere in considerazione un periodo temporale piu' ampio un anno), coerentemente anche con quanto previsto dalla best practice. Un periodo di un anno e', infatti, meno soggetto a possibili oscillazioni legate ad eventi contingenti e pertanto fornisce un dato piu' stabile, pur mantenendo di significativita' da un punto di vista finanziario.
Inoltre, coerentemente con il periodo temporale preso in considerazione per la determinazione del tasso risk free (dieci anni), si ritiene piu' opportuno prendere in considerazione un bond di Telecom Italia avente scadenza piu' lunga peraltro disponibile-rispetto ai due bond (2011 e 2012) individuati dall'Autorita'.
In merito al quesito E.2 lo stesso operatore di rete fissa condivide in linea di principio l'approccio metodologico che prevede di calcolare il costo complessivo del capitale di debito come media ponderata tra capitale di debito finanziario e le altre fonti di passivo pur tuttavia precisando che il calcolo del costo del debito dovrebbe tener conto dei ratei e risconti di natura finanziaria nonche' del debito netto.
Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e mobile concordano con l'orientamento espresso dall'Autorita' nel quesito E.1 di calcolare il costo del capitale di debito per Telecom Italia nel complesso delle sue attivita' utilizzando il tasso benchmark riferito a un periodo di 18/24 mesi.
Gli stessi operatori concordano con l'orientamento espresso dall'Autorita' nel quesito E.2.
Un operatore di rete fissa ritiene che fare riferimento ai rendimenti delle obbligazioni di TI significa utilizzare il costo che TI deve sostenere per ricorrere al mercato del credito. Per le diverse caratteristiche di TI tale costo potrebbe essere piu' elevato del costo medio del credito in Italia. Le inefficienze di TI non dovrebbero essere riflesse nei costi dei servizi di accesso e di interconnessione. Il tasso benchmark e' applicabile a tutti gli operatori presenti nei mercati italiani ed e' di facile ed immediata rilevazione. Per tali ragioni si ritiene che il calcolo del costo del debito debba fondarsi sul tasso benchmark e non sui rendimenti delle obbligazioni di TI.
Lo stesso operatore di rete fissa condivide l'orientamento dell'Autorita' espresso nel quesito E.2.
4.3 Le conclusioni dell'Autorita'
Le osservazioni espresse dagli operatori in merito alla determinazione del costo del debito non convergono verso un'unica metodologia di calcolo.
In ragione delle considerazioni gia' espresse nel paragrafo 2.3, l'Autorita' ritiene che, coerentemente con la duration del tasso privo di rischio e con la prassi internazionale, anche il costo del debito debba essere riferito ad un periodo decennale. E' stato pertanto stimato il rendimento medio lordo di un titolo obbligazionario con scadenza a dieci anni che si e' attestato intorno a 4,8%.
In merito all'inclusione delle fonti di passivo non onerose nel calcolo del costo del debito, l'Autorita', anche alla luce di quanto emerso in fase di consultazione pubblica, ha calcolato il costo del debito come media ponderata del costo delle passivita' finanziarie e delle passivita' non onerose (TFR e debiti tributari).
Cio' premesso, il costo del debito calcolato dall'Autorita' tenuto conto delle passivita' non onerose e' risultato intorno al 4,5%.

5. LA STRUTTURA FINANZIARIA
La struttura finanziaria e' data dal peso che i valori correnti del capitale proprio e del capitale di debito assumono sul capitale totale. In alcuni casi in alternativa alla valutazione corrente del capitale proprio e del capitale di debito si utilizza un approccio alternativo che definisce la struttura finanziaria sulla base del miglior mix di fonti finanziarie adottabile da un operatore efficiente.
5.1 La valutazione dell'Autorita'
L'Autorita' ha analizzato la struttura finanziaria consolidata del Gruppo TI espressa a valori di mercato. Il capitale proprio attribuibile a Telecom Italia "rete fissa" e' stato calcolato come differenza tra il capitale proprio consolidato di Telecom Italia e il capitale proprio delle societa' operanti in mercati non direttamente riconducibili all'attivita' nazionale di rete fissa (TIM, SEAT P.G., Telecom Argentina e Entel Chile). Analogamente il valore del capitale di debito e' stato calcolato come differenza tra debito consolidato di Telecom Italia e debito delle societa' controllate.

F. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di determinare la struttura finanziaria secondo le modalita' descritte nel paragrafo 6 del presente documento?

5.2 Le osservazioni degli operatori nel processo di consultazione pubblica
Un operatore di rete fissa non condivide l'approccio di determinare la struttura finanziaria con riferimento al Bilancio consolidato, ne' ritiene corretto il riferimento ad un generico operatore efficiente.
In merito alla determinazione della struttura finanziaria tale operatore sottolinea che:
il dato di partenza per la determinazione della struttura finanziaria di Telecom Italia "rete fissa" deve essere il Bilancio Civilistico di Telecom Italia S.p.A., non il Bilancio Consolidato. Cio' anche in coerenza con la metodologia adottata nel procedimento del 2001; come sottolineato in merito alla determinazione del costo complessivo del capitale di debito, la best practice prende in considerazione non il debito lordo, bensi' il debito al netto delle "Disponibilita' e Crediti Finanziari a Breve";
occorre escludere quelle componenti di debito nate al solo fine di essere impiegate per operazioni di fusione e/o acquisizione.
Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e mobile concordano con la metodologia proposta dall'Autorita' al fine di determinare la struttura finanziaria di Telecom Italia. Tuttavia tali operatori sottolineano come i valori cosi' determinati siano riferibili a Telecom Italia nel suo complesso, e non ai singoli aggregati regolatori e come quindi, a livello teorico, sarebbe necessario stimare la struttura finanziaria efficiente per ogni singolo aggregato regolatorio.
Un operatore di rete fissa ritiene che la struttura finanziaria debba fare riferimento alla sola attivita' di rete fissa. Al riguardo ritiene che ai fini dell'imposizione dell'orientamento al costo dei servizi, la struttura finanziaria della rete fissa debba essere calcolata sulla base del miglior mix di fonti finanziarie adottabile da un operatore efficiente. Cio', infatti, garantisce che l'operatore interconnesso non sopporti costi dovuti alle inefficienze finanziarie di Telecom Italia.
In conclusione tale operatore non condivide l'orientamento dell'Autorita' di determinare la struttura finanziaria di TI sulla base delle modalita' espresse al punto 5.1 dell'Allegato B2.
5.3 Le conclusioni dell'Autorita'
La maggior parte degli operatori rispondenti alla consultazione pubblica ritiene opportuno determinare la struttura finanziaria di Telecom Italia sulla base di un mix efficiente di fonti di finanziamento.
L'Autorita' ha provveduto a stimare il valore di mercato delle societa' appartenenti al gruppo Telecom Italia nonche' i debiti in capo a ciascuna di esse. Sulla base della struttura finanziaria consolidata e' stato determinato il mix di fonti finanziarie proprie e di terzi della divisione di rete fissa di Telecom Italia. Il rapporto tra debiti e capitale complessivo della rete fissa di Telecom Italia e' risultato superiore alla media dei principali operatori di rete fissa europea. Al riguardo, l'Autorita' ritiene che la struttura finanziaria della rete fissa di Telecom Italia non e' necessariamente rappresentativa di un operatore efficiente ai fini del calcolo del costo del capitale e, pertanto, ha provveduto a stimare il mix ottimale di fonti di finanziamento valutando i dati di operatori di rete fissa europei comparabili per dimensioni ed attivita' a Telecom Italia, pervenendo ad un intervallo di valori compresi tra 0,25 e 0,4.

6. IL TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DIFFERENZIATO PER ATTIVITA'
Il vecchio quadro normativo cosi' come la normativa nazionale e internazionale vigenti prevedono obblighi di separazione contabile per alcuni aggregati regolatori di rete fissa. L'art. 48 del Codice prevede la possibilita' da parte dell'Autorita' di imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attivita' nell'ambito dell'accesso e dell'interconnessione. La separazione contabile ha il fine di fornire conti e informazioni sui vari aggregati regolatori come fossero differenti societa' strutturalmente separate. E' quindi possibile ipotizzare diversi tassi di remunerazione del capitale investito per ciascun aggregato regolatorio.
L'art. 50 del Codice prevede inoltre che l'Autorita' tenga conto di "... un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi ....".
6.1 La valutazione dell'Autorita'
Da un punto di vista concettuale l'Autorita' ritiene che l'applicazione di valori differenti del tasso di remunerazione del capitale agli aggregati regolatori Telecom Rete di Accesso e Telecom Rete di Trasporto, prevista dalla Raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea e dal Codice, appare appropriata in quanto il mercato dell'accesso e il mercato del trasporto presentano differenti situazioni competitive nonche' diversi gradi di rischiosita' e pertanto e' ragionevole ritenere che il parametro Beta nei due contesti aziendali assuma valori differenti. Il calcolo di un tasso di remunerazione del capitale differenziato per aggregati regolatori richiede la stima indiretta del coefficiente Beta facendo anche ricorso agli indici di volatilita' del rendimento di aggregati regolatori comparabili appartenenti ad altri settori produttivi nazionali ed extra nazionali. L'Autorita' ritiene che la stima di differenti tassi di remunerazione del capitale, per le differenti attivita' nell'ambito dell'accesso e dell'interconnessione, sia allo stato perseguibile.

G. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di determinare un tasso di remunerazione del capitale differenziato per aggregati regolatori?

6.2 Le osservazioni degli operatori nel processo di consultazione pubblica
Un operatore di rete fissa non condivide l'orientamento di determinare un tasso di remunerazione del capitale differenziato per Aggregati Regolatori sia per ragioni di tipo generale/finanziario che di
business/regolamentari.
Tale operatore fa rilevare, infatti, che non esiste in Europa ne' un titolo di un operatore ne' un indice che faccia riferimento esclusivo a presunti segmenti di attivita' come per esempio la rete di accesso o la rete di trasporto.
L'operatore infine sottolinea che qualora si ricorresse comunque ad una suddivisione dei due beta, non consegue necessariamente che la somma, eventualmente ponderata, di tali beta sia equivalente al valore aggregato. L'espressione del beta, infatti, essendo un parametro di mercato, e' strettamente legata alla percezione che il mercato stesso ha della rischiosita' complessiva dell'azienda e non della somma dei singoli rami di attivita' che la compongono.
Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e mobile sottolineano il rilievo e l'importanza che il tasso di remunerazione del capitale impiegato nell'aggregato regolatorio "rete di accesso" sia calcolato con riferimento alle specifiche condizioni competitive e di mercato che caratterizzano tale ramo d'azienda. In particolare si fa notare come l'ipotesi di calcolare un tasso di remunerazione distinto per aggregato regolatorio:
sia stata formulata dall'Autorita' stessa sin dal 1999;
sia stata gia' applicata dall'autorita' francese mentre quella britannica ne stia valutando l'utilizzo all'interno del processo di implementazione del Nuovo Quadro Regolamentare (NQR);
sia particolarmente rispondente a quanto previsto dal NQR per quanto concerne l'obiettivo piu' generale di promozione della concorrenza (necessario evitare sussidi incrociati tra servizi diversi) ma anche per quanto previsto in relazione alla necessita' di remunerare il capitale investito proporzionalmente al rischio connesso all'investimento.
Un operatore di rete fissa ritiene che ogni aggregato regolatorio debba avere un proprio WACC di riferimento. E' evidente che alcuni parametri come il coefficiente Beta, necessari per il calcolo del WACC, non sono direttamente rilevabili sul mercato finanziario in quanto gli aggregati regolatori non sono quotati in borsa. Tale operatore ritiene pertanto che tali parametri possano essere ricavati da mercati comparabili anche riferiti ad altri settori di pubblica utilita' nazionali ed internazionali come trasporti ed energia. L'elemento chiave di un coefficiente Beta comparabile e' dato dalla rischiosita' dell'attivita' nel settore e non dalle caratteristiche tecniche dei servizi offerti. Un ipotetico Beta della rete ferroviaria e' quindi equiparabile al Beta della rete di accesso delle telecomunicazioni per il rischio simile a cui sono soggette entrambe le attivita' in relazione al grado di concorrenza dei mercati.
6.3 Le conclusioni dell'Autorita'
Come evidenziato dagli operatori rispondenti alla consultazione pubblica, il calcolo di un tasso di remunerazione del capitale distinto per divisioni aziendali implica il ricorso ai cosiddetti comparables, vale a dire ai coefficienti Beta di aziende operanti in settori simili, per grado di competitivita', alla rete di accesso e di trasporto nonche' alla divisione commerciale di Telecom Italia.
Sono stati quindi analizzati i coefficienti Beta di operatori di telecomunicazioni italiani ed esteri fornitori di servizi di telefonia fissa e mobile nonche' di servizi a larga banda. Si e' provveduto altresi' ad analizzare i coefficienti Beta di societa' italiane ed estere operanti in settori di pubblica utilita' caratterizzati da diversi gradi di concorrenza come il settore idrico, aeroportuale, elettrico ed energetico.
Al termine dell'analisi dei coefficienti Beta di societa' italiane ed estere operanti nei settori di telecomunicazioni ed altri settori di pubblica utilita', l'Autorita' ha concluso che, sebbene esistono metodologie consolidate per il calcolo di Beta divisionali, i dati osservati (relativi a oltre 20 societa) non consentono di identificare una relazione significativa tra rischio di impresa e grado di infrastrutturazione nelle reti di accesso e trasporto.
Sulla base di quanto premesso, l'Autorita' ritiene che un coefficiente Beta divisionale (Accesso e Trasporto) non sia allo stato determinabile ai fini del presente calcolo del costo del capitale.

7. TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE IN TERMINI REALI E NOMINALI
Per determinare il tasso di remunerazione del capitale in termini reali e' necessario che il processo di calcolo della media ponderata del costo del capitale tenga conto del tasso di inflazione.
In generale, l'esercizio di calcolo del costo del capitale in termini reali richiede di definire le modalita' di determinazione del tasso di inflazione e quindi la scelta della tecnica di calcolo piu' appropriata per la trasformazione del tasso di remunerazione del capitale da nominale in reale.
Il tasso di inflazione puo' essere derivato a titolo di esempio dal tasso di inflazione pubblicato annualmente dall'ISTAT ovvero come differenza dei tassi di rendimento nominali e reali dei titoli di Stato.
Il calcolo del tasso medio ponderato del costo del capitale in termini reali puo' essere effettuato impiegando diverse tecniche di calcolo pur utilizzando come input lo stesso tasso di inflazione.

H. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di determinare un tasso di remunerazione del capitale in termini nominali e reali?

7.2 Le osservazioni degli operatori nel processo di consultazione pubblica
Un operatore di rete fissa ritiene che non vi possa essere alcuno spazio di applicazione per un costo del capitale in termini reali. In particolare si osserva che tutti i valori considerati nell'ambito degli strumenti di "rimedio" alle posizioni dominanti sono espressi in termini nominali e, come tali, non possano che essere associati a tassi parimenti nominali.
Si osserva inoltre che gli operatori di TLC italiani operano in area Euro e che, pertanto, non sono ravvisabili esigenze di aggiustamenti in eventuali confronti con altri operatori europei anche in ragione di un comune scenario inflazionistico non particolarmente dinamico.
Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e mobile non condividono l'orientamento dell'Autorita' di determinare il tasso di remunerazioni del capitale anche in termini reali.
Un operatore di rete fissa condivide l'orientamento dell'Autorita' di calcolare un WACC sia in termini nominali sia in termini reali.
7.3 Le conclusioni dell'Autorita'
La maggior parte degli operatori rispondenti alla consultazione pubblica non ha condiviso l'orientamento dell'Autorita' di calcolare il tasso di remunerazione del capitale anche in termini reali. In particolare viene fatto osservare che il costo del capitale in termini reali non e' rilevante per le imprese che operano nell'area Euro, la quale e' caratterizzata da un tasso di inflazione tendenzialmente stabile e comune agli Stati membri.
Alla luce di tanto, l'Autorita' nel condividere quanto emerso in sede di consultazione, ritiene opportuno determinare il tasso di remunerazione del capitale solo in termini nominali.

8. IL TASSO MEDIO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE IMPIEGATO
Una volta determinati i parametri rilevanti relativi al CAPM e al costo del debito, l'Autorita' ha provveduto a calcolare il tasso medio di remunerazione del capitale pesato dal rapporto che i mezzi finanziari propri e di terzi hanno sul capitale complessivo della divisione di rete fissa di Telecom Italia.
Sulla base di quanto premesso e considerati gli intervalli ragionevoli di variazione, il tasso di remunerazione del capitale nominale ante imposte e' quindi risultato pari a 10,2 %.
 
Allegato B
(Alla delibera n. 4/06/CONS)
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare:
1. l'ambito di intervento, con particolare riferimento alle categorie di soggetti destinatarie o coinvolte nei costi e benefici dell'intervento normativo proposto;
2. gli obiettivi generali e specifici immediati e di medio/lungo periodo del provvedimento, indicando contestualmente l'orizzonte temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero realizzarsi;
3. la metodologia adottata per l'analisi dell'impatto della regolamentazione;
4. l'impatto sulla pubblica amministrazione, sui destinatari diretti ed indiretti attraverso l'analisi delle categorie di costi e benefici economici e finanziari inerenti la produttivita', la crescita economica, il reddito, la concorrenza, l'occupazione. A questo riguardo tale valutazione richiede che sia predisposta un'adeguata batteria di indicatori.

A. AMBITO DI INTERVENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO; DESTINATARI INDIRETTI E DIRETTI
1.1 Ambito di intervento oggettivo
Dal punto di vista del prodotto, l'ambito di intervento oggettivo, e' rappresentato dal mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete di distribuzione in rame. L'ambito di intervento geografico ha estensione nazionale in quanto l'operatore detentore di significativo potere di mercato e' obbligato a fornire il servizio in ciascuno stadio di linea presente sul territorio nazionale. Si tratta del servizio domandato da tutti quegli operatori che intendono rilegare direttamente gli utenti finali alla propria rete senza passare per la rete di trasporto offerta da altri operatori di telecomunicazioni. L'ambito di intervento e' pertanto identificabile attraverso i confini geografici e di prodotto del mercato rilevante n.11 definito dal presente provvedimento.
1.2 Ambito di intervento soggettivo
Per quanto concerne l'ambito di intervento soggettivo, i destinatari diretti dell'intervento regolamentare sono rappresentati dagli operatori presenti nel mercato dal lato della domanda e dal lato dell'offerta. L'intervento regolamentare, infatti, impone obblighi di controllo dei prezzi dei servizi nonche' obblighi afferenti le condizioni tecniche di fornitura in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato.
Dal lato dell'offerta e' presente un unico operatore il quale ha sviluppato la propria rete di distribuzione in rame nel corso dei decenni precedenti al processo di liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni. Tale operatore, detenendo un significativo potere di mercato, e' soggetto al controllo regolamentare delle condizioni tecniche ed economiche praticate a terzi operatori.
Dal lato della domanda i destinatari diretti dell'intervento sono riconducibili agli operatori che piu' hanno realizzato investimenti in infrastrutture di rete di trasporto sia di breve sia di lunga distanza. Tali operatori hanno la possibilita' di richiedere un servizio economicamente non
duplicabile (accesso alla rete di distribuzione in rame) a condizioni economiche orientate al costo e condizioni tecniche tali da garantire un certo standard di funzionalita' del servizio richiesto.
I soggetti indiretti destinatari dell'intervento regolamentare sono molteplici e non tutti identificabili puntualmente. I piu' importanti soggetti indiretti sono rappresentati dagli utenti finali i quali possono fruire di una maggior gamma di servizi a condizioni economiche sempre piu' concorrenziali in funzione della crescita della domanda del servizio di accesso disaggregato.
Altri soggetti su cui puo' impattare indirettamente l'intervento regolamentare sono i fornitori di contenuti televisivi e i soggetti che domandano pubblicita' agli operatori che offrono servizi di televisione via cavo.
L'intervento regolamentare ha un effetto anche sugli operatori meno infrastrutturati che offrono prevalentemente servizi di telefonia vocale e sono interconnessi alle reti di trasporto, di breve e lunga distanza di altri operatori. Questi operatori infatti sono soggetti ad una certa pressione competitiva in termini di servizi offerti e di condizioni economiche praticate dall'offerta di mercato.
Gli operatori di rete mobile sono indirettamente coinvolti dall'intervento in quanto lo sviluppo della domanda dei servizi di accesso disaggregato permette agli operatori di rete fissa di fornire servizi parzialmente sostituibili o interoperanti con i servizi di trasmissione dati attraverso la tecnologia UMTS.

B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
2.1 Obiettivi generali di breve-medio periodo
L'intervento regolamentare si propone di perseguire nell'immediato attraverso lo sviluppo della concorrenza l'obiettivo generale di condizioni economiche competitive praticate ai servizi di telefonia vocale, trasmissione dati ad alta velocita' e contenuti televisivi offerti agli utenti finali. Da un punto di vista prospettico di medio periodo, l'obiettivo generale della misura regolamentare proposta, oltre al miglioramento dei prezzi vigenti nei mercati al dettaglio, e' anche quello di un potenziale incremento della qualita' e della gamma dei servizi attualmente offerti agli utenti finali. A questo proposito, le nuove tecnologie trasmissive disponibili consentono di offrire nei mercati al dettaglio attraverso la rete di distribuzione in rame non solo servizi di telefonia vocale, di trasmissione dati ad alta velocita' (Internet), video chiamate e di contenuti televisivi via cavo, ma anche servizi piu' avanzati quali la videosorveglianza per esercizi commerciali, e la videoconferenza, le reti private virtuali su protocollo IP per l'interconnessione fra sedi diverse di una stessa organizzazione e il sistema `Business to Employee' che permette ai dipendenti di lavorare da casa collegandosi alla LAN aziendale.
2.2 Obiettivi specifici di breve-medio periodo
Gli obiettivi generali sono perseguibili attraverso il raggiungimento di obiettivi intermedi (specifici) identificabili nella eliminazione delle barriere economiche per l'accesso al mercato dei servizi di unbundling. L'eliminazione di tali barriere richiede il controllo regolamentare delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi all'ingrosso.

C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA
Metodologia impiegata per l'analisi dell'impatto regolamentare
La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e' basata sull'identificazione dei benefici (obiettivi) e dei costi derivanti ai destinatari diretti e indiretti delle misure regolamentari nel mercato dell'accesso disaggregato. L'analisi e' rivolta a quantificare, laddove possibile, il costo-beneficio delle categorie dirette e indirette destinatarie dell'intervento regolamentare anche alla luce di valutazioni prospettiche di breve-medio periodo e di sistema, con particolare riferimento ai mercati coinvolti dal provvedimento.
Le tecniche di calcolo utilizzate sono di tipo econometrico e afferenti l'analisi di indici rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto regolamentare.
In taluni casi, i benefici netti derivanti dalla misura regolamentare sono identificabili in ragione degli effetti competitivi generati dall'incremento dell'offerta di servizi, ma non quantificabili in quanto la numerosita' degli attori coinvolti e' elevata e le informazioni e dati non sono reperibili. Tali soggetti peraltro operano spesso in mercati le cui condizioni economiche sono estremamente differenziate, a parita' di servizi offerti, ed il collegamento al mercato dei servizi all'ingrosso di accesso disaggregato e' solo indiretto.
Il mercato oggetto di analisi e' caratterizzato da una situazione di sostanziale monopolio di fatto nel quale un unico operatore offre all'ingrosso l'accesso alla rete di distribuzione in rame. Tale servizio e' tuttora un essential facility in quanto si tratta di un servizio economicamente non duplicabile da operatori alternativi all'operatore detentore di significativo potere di mercato. L'analisi dell'impatto regolamentare e' pertanto volta a quantificare e qualificare il benessere sociale in una situazione monopolistica.

D. IMPATTO SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il provvedimento ha un impatto indiretto sulla pubblica amministrazione in qualita' di utente finale di servizi offerti attraverso la rete di distribuzione in rame. Non si ritiene che il provvedimento abbia un impatto specifico sulla pubblica amministrazione rispetto agli altri utenti finali presenti nei mercati al dettaglio delle comunicazioni elettroniche.

E. IMPATTO SUI DESTINATARI DIRETTI
1. Impatto diretto della misura regolamentare
L'impatto della misura regolamentare sui destinatari diretti e' determinabile in modo puntuale nel mercato all'ingrosso dell'accesso disaggregato. Nel corso del 2004 gli operatori alternativi hanno attivato circa 750.000 linee relative a ULL/ sub loop ULL e shared access. Il valore del paniere dei servizi di accesso disaggregato fornisce da un lato i ricavi all'ingrosso dell'operatore detentore di significativo potere di mercato e dall'altro la spesa sostenuta dalla domanda, rappresentata nel caso specifico da operatori che possiedono proprie infrastrutture nella rete di trasporto.
In applicazione degli obblighi previsti dagli artt. 49 e 50 del Codice, la misura regolamentare proposta prevede la fornitura dei servizi di accesso disaggregato a predefinite condizioni
tecniche nonche' a condizioni economiche programmate del canone mensile di noleggio della linea di accesso dell'operatore dominate sulla base del trend dei costi e volumi attesi. I ricavi dell'operatore dominante derivanti dai servizi di accesso disaggregato dovrebbero incrementare nel periodo di efficacia della misura regolamentare (2005-2007). A fronte di tale incremento, l'operatore della rete di accesso dovrebbe subire una riduzione dei ricavi per i servizi offerti nei mercati al dettaglio. I ricavi dei servizi al dettaglio derivano oltre che da servizi tradizionali, come il canone di accesso al dettaglio e il traffico di telefonia vocale, anche da servizi innovativi come Intemet a larga banda. Tali servizi, tuttavia, sono andati sviluppandosi proprio grazie alla pressione competitiva esercitata da quegli operatori che sono entrati nel mercato dell'accesso disaggregato (benefici indiretti).
Sul versante della domanda, gli operatori alternativi beneficiano di una programmazione pluriennale delle spese, al lordo del tasso di inflazione annuale, delle condizioni economiche praticate sui servizi di accesso disaggregato. La certezza delle condizioni economiche praticate nell'offerta di riferimento riduce il rischio di mercato al quale sono soggetti gli investimenti nella rete di trasporto di breve distanza che gli operatori alternativi hanno pianificato di realizzare nei prossimi anni al fine di raggiungere gli stadi di linea ed offrire servizi utenti finali. La riduzione dei prezzi reali relativi ai servizi di accesso disaggregato dovrebbe comportare un risparmio dei costi di acquisizione dei servizi intermedi per gli operatori alternativi al termine del 2007 rispetto alle attuali condizioni economiche praticate da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2005.
La riduzione dei prezzi reali dell'accesso disaggregato dovrebbe comportare una crescita sensibile del numero di linee domandate dagli operatori alternativi e conseguentemente un incremento dei ricavi derivanti dai servizi offerti ai clienti finali nei diversi mercati al dettaglio. In particolare, 1'ARPU degli operatori di rete fissa a larga banda e' particolarmente elevato se comparato agli operatori che offrono tradizionalmente servizi di telefonia vocale. Conseguentemente il valore della produzione degli operatori alternativi derivante dai servizi al dettaglio dovrebbe essere significativamente superiore rispetto al valore della produzione dell'operatore dominante nel caso in cui tali linee non fossero offerte sul mercato dell'accesso disaggregato.
Le risultanze dell'analisi dei costi e benefici della categoria dei soggetti destinatari diretti mette in luce che la gamma di servizi offerti e il valore della produzione sono superiori in un contesto concorrenziale rispetto ad un ambito monopolistico nel quale un solo operatore di accesso offre servizi al dettaglio ai consumatori finali.

F. IMPATTO SUI DESTINATARI INDIRETTI
Impatto indiretto della misura regolamentare
I principali destinatari indiretti sono rappresentati dagli utenti finali i quali a seguito della misura regolamentare possono fruire di servizi su rete fissa a larga banda differenziati rispetto a quelli dell'operatore dominante e forniti a condizioni economiche competitive dagli operatori. Il beneficio per i consumatori finali e' pertanto legato alla possibilita' di accedere a servizi qualitativamente superiori, rispetto a quelli tradizionali di telefonia vocale e di internet a banda stretta. Gli utenti finali beneficiano di condizioni economiche competitive se comparate ad una situazione di assenza dell'intervento regolamentare nel quale l'operatore dominante non fornisce il servizio di accesso disaggregato.
La riduzione programmata dei prezzi reali prevista dal meccanismo di network cap dovrebbe peraltro consentire agli operatori alternativi di ridurre i prezzi dei servizi al dettaglio e di investire ulteriormente nell'acquisizione di linee di accesso nonche' nell'offerta di servizi al dettaglio innovativi e differenziati.
Gli effetti del provvedimento dell'Autorita' coinvolgono anche gli operatori di rete fissa meno infrastrutturati, gli ISP e gli operatori di rete mobile. Per quanto concerne gli operatori di rete fissa meno infrastrutturati, il presente provvedimento consente un miglioramento delle presenti condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso disaggregato tale da incentivare investimenti di co-locazione negli stadi di linea di Telecom Italia per raccogliere linee di accesso e competere nei mercati al dettaglio con gli operatori maggiorente infrastrutturati.
Tra i destinatari indiretti del provvedimento dell'Autorita' compaiono le aziende manifatturiere produttrici di apparati di rete con tecnologia a banda larga. La crescita attesa della domanda di servizi di accesso disaggregato e la richiesta del mercato al dettaglio di maggiore capacita' trasmissiva, comportera' nuovi investimenti da parte di tutti gli operatori in apparati e tecnologie di rete. Tali investimenti a loro volta comporteranno un aumento della domanda degli apparati di rete con conseguente beneficio per i produttori.
Gli operatori di rete mobile di terza generazione sono coinvolti indirettamente dal presente provvedimento in quanto tali operatori offrono servizi di trasmissione dati su terminali mobili come video chiamate, contenuti televisivi, trasmissione immagini, ecc. parzialmente sostituibili con i servizi offerti dagli operatori di rete fissa che raccolgono linee di accesso direttamente dagli stadi di linea di Telecom Italia e in parti interoperanti con questi ultimi.
Le tecnologie xDSL consentono di trasmettere dati ad alta velocita' attraverso la rete di distribuzione in rame e quindi di fornire agli utenti finali contenuti televisivi a pagamento trasmessi via cavo. Conseguentemente le misure regolamentari relative ai servizi di accesso disaggregato avranno effetti sui fornitori di contenuti televisivi che ricorrono ad altre tecnologie trasmissive, come la trasmissione digitale terrestre e quella satellitare. Tali effetti sono riconducibili ad un incremento dell'offerta sia in termini quantitativi sia in termini di programmazione televisiva differenziata. L'aumento dell'offerta della gamma di servizi e di operatori fornitori di contenuti televisivi comportera' la pratica di condizioni economiche ai clienti finali piu' competitive rispetto a quelle attualmente vigenti sui mercati al dettaglio.
Lo sviluppo di contenuti televisivi via cavo ha effetti anche sugli esercizi commerciali che offrono servizi di noleggio di video cinematografici. Attraverso la trasmissione via cavo gli operatori di rete fissa offrono, infatti, gli stessi contenuti offerti dagli esercizi commerciali che noleggiano DVD o altri supporti elettronici per la trasmissione di contenuti cinematografici.
Il numero particolarmente elevato di esercizi commerciali di videostore e la differenziazione delle condizioni economiche vigenti sul mercato del noleggio di contenuti cinematografici nonche' il livello indiretto di coinvolgimento del mercato in questione in relazione agli effetti del provvedimento sui servizi di accesso disaggregato, non consentono di quantificare i benefici per i consumatori finali derivanti dall'incremento dell'offerta.
 
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