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| Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 12 gennaio 2006 |  | Mercato   dell'accesso   disaggregato   all'ingrosso   (ivi  compreso l'accesso  condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati  dalla  raccomandazione  della  commissione  europea  n. 2003/311/CE):  Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza  di  imprese  con  significativo  potere  di  mercato  ed individuazione   degli   obblighi  regolamentari.  (Deliberazione  n. 4/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' 
 NELLA sua riunioni di Consiglio del 12 gennaio 2006;
 VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n. 249,  recante "Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
 VISTO  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n. 259, recante "Codice  delle  comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 VISTA  la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche, relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
 VISTO  il  decreto  legislativo  22  maggio  1999, n. 185, recante "Attuazione  della  direttiva  97/7/CE  relativa  alla protezione dei consumatori  in  materia  di  contratti  a distanza" pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 143 del 21 giugno 1999;
 VISTA  la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso  ai  documenti"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
 VISTA  la  delibera  n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento concernente l'accesso ai documenti  approvato  con  delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
 VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la  procedura  di  consultazione  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo   1°  agosto  2003,  n. 259"  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
 VISTA  la  delibera  n. 118/04/CONS  del  5  maggio  2004, recante "Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni
 elettroniche",   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica  italiana  n. 116  del  19  maggio  2004, e le conseguenti disposizioni   organizzative  di  cui  alle  determinazioni  n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05;
 VISTA  la  delibera  n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui   alla   delibera   n. 118/04/CONS",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
 VISTA  la  delibera  n. 29/05/CONS  del  10  gennaio 2005, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui   alla   delibera   n. 118/04/CONS",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
 VISTA  la  delibera  n. 239/05/CONS  del  22  giugno 2005, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui  alla  delibera  118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell' 11 luglio 2005;
 VISTA  la  delibera  n. 373/05/CONS  del  16  settembre  2005, che modifica   la   delibera   n. 118/04/CONS   recante  "Disciplina  dei procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni  elettroniche",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
 VISTA   la   delibera   n. 2/00/CIR,   recante  "Linee  guida  per l'implementazione  dei  servizi  di accesso disaggregato a livello di rete  locale  e  disposizioni  per la promozione della diffusione dei servizi   innovativi",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;
 VISTA  la  delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di  modifica  dell'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di Telecom  Italia  2000",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, n. 256 del 2 novembre 2000;
 VISTA  la delibera n. 13/00/CIR, recante "Valutazione dell'offerta di  riferimento  di  Telecom  Italia  avente  ad  oggetto gli aspetti tecnici  e  procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di  rete  locale  e  procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione  degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 303 del 30 dicembre 2000;
 VISTA   la   delibera  n. 14/00/CIR,  recante  "Valutazione  delle condizioni  economiche  dei servizi di accesso disaggregato a livello di  rete  locale  contenute  nell'offerta  di  riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2001;
 VISTA  la delibera n. 15/01/CIR, recante "Integrazione delle linee guida  in  materia  di  implementazione  dell'accesso  disaggregato a livello  di  rete  locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2001;
 VISTA la delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento  ai  contenuti  della  delibera  n. 10/00/CIR da parte di Telecom  Italia",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001;
 VISTA   la   delibera   24/01/CIR,   recante   "Disposizioni   per l'implementazione  dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale  e  di accesso disaggregato alla sottorete locale", pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 17 dicembre 2001, n. 292;
 VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2001 di Telecom Italia",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 87 del 13 aprile 2002;
 VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2002 di Telecom Italia",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 56 del 8 aprile 2003;
 VISTA   la   delibera   n. 3/03/CIR,   recante   "Criteri  per  la predisposizione    dell'offerta    di   riferimento   2003   mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime  applicabili",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, n. 68 del 22 marzo 2003;
 VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di  riferimento  per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 198 del 27 agosto 2003;
 VISTA  la delibera n. 3/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di  riferimento  di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004" pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 124 del 28 maggio 2004;
 VISTA  la delibera n. 1/05/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di  riferimento  di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;
 VISTA  la  delibera  n. 49/05/CIR  recante  "Interpretazione della delibera   n. 1/05/CIR:  disposizioni  concernenti  le  modalita'  di gestione  del  servizio  di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia  S.p.A."  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2005;
 VISTA  la  delibera  n. 415/04/CONS  del 1° dicembre 2004, recante "Consultazione  pubblica  sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso   disaggregato   all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di  servizi  a banda larga e vocali, sulla valutazione di sussistenza del  significativo  potere  di  mercato per le imprese ivi operanti e sugli  obblighi  regolamentari  cui  vanno  soggette  le  imprese che dispongono  di  un tale potere (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla  raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi   della  Commissione  europea)",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19 gennaio 2005;
 SENTITE,  in  data  16  febbraio 2005, le societa' Albacom S.p.A., Atlanet  S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. (congiuntamente);
 SENTITA,  in  data  17  febbraio  2005,  la societa' Tele 2 Italia S.p.A.;
 SENTITA,  in  data  17  febbraio  2005, la societa' Telecom Italia S.p.A. TIM Italia S.p.A.;
 VISTI   i  contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla consultazione pubblica;
 CONSIDERATA   la  consultazione  pubblica  di  cui  alla  delibera n. 415/04/CONS,   le  risultanze  della  medesima  e  le  valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A alla presente delibera ed il relativo  sub allegato A1 contenente il modello di determinazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato;
 CONSIDERATA  l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato B al presente provvedimento;
 VISTO  il  parere  dell'Autorita'  Garante della Concorrenza e del Mercato  (AGCM),  pervenuto  in  data  21 ottobre 2005, relativo allo schema    di    provvedimento   concernente   "Mercato   dell'accesso disaggregato  all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle reti  e  sottoreti  metalliche,  ai fini della fornitura di servizi a banda  larga  e  vocali  (Mercato  n. 11  della Raccomandazione della Commissione  Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data 16 settembre 2005 e trasmesso all'AGCM in data 21 settembre 2005;
 CONSIDERATO  che in merito alla definizione del mercato rilevante, 1'AGCM,  condivide  la  scelta di non includere nel mercato rilevante sia i servizi di accesso attraverso altre portanti trasmissive (fibra ottica  o  infrastrutture  di  nuova  generazione),  sia i servizi di accesso di tipo hitstream, anche se, con riferimento a questa seconda tipologia    di    servizi,    l'AGCM   sottolinea   l'esistenza   di caratteristiche  di  contiguita'  con i servizi di unbundling, dovute all'evoluzione  tecnologica  che consente l'utilizzo di diverse forme di  accesso per la fornitura all'utenza finale di servizi convergenti che in via prospettica dovranno essere attentamente valutate sotto il profilo concorrenziale;
 CONSIDERATO  che,  relativamente agli obblighi di trasparenza, non discriminazione,  orientamento al costo e di separazione contabile ed amministrativa,  l'AGCM  concorda con gli strumenti regolamentari che l'Autorita'  intende  adottare per garantirne la piena applicazione e che  l'AGCM ritiene, inoltre, estremamente significativa la scelta di non  limitare  l'impiego  delle  linee  in  shared  access ed in full unbundling  a specifiche finalita' d'uso per la tipologia dei servizi ammessi  e  di utenza servita, cio' al fine di consentire un adeguato sviluppo di prodotti e servizi innovativi;
 CONSIDERATO  che,  in  merito  alla  fissazione  delle  condizioni economiche,  l'AGCM esprime il proprio apprezzamento circa l'adozione di  un  meccanismo  di  network  cap  per  i  servizi  di unbundling, condividendo, in particolare, l'articolazione in panieri quale misura finalizzata    ad    impedire    pratiche   di   sussidi   incrociati anticoncorrenziali  ed  altresi' che, ai fini dell'individuazione dei prezzi  di  partenza  e  dei  vincoli  di riduzione del meccanismo di network cap, l'AGCM concorda con l'utilizzo della metodologia a costi storici pienamente allocati;
 VISTA    la    lettera   della   Commissione   Europea   SG-Greffe (2005) D/205874   del  21  ottobre  2005,  relativa  allo  schema  di provvedimento    concernente   "Mercato   dell'accesso   disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (Mercato   n. 11  della  Raccomandazione  della  Commissione  Europea n. 2003/311/CE)"  adottato dall'Autorita' in data 16 settembre 2005 e notificato  alla  Commissione  Europea  ed ai Paesi membri in data 1° dicembre 2005;
 CONSIDERATO  che  la  Commissione  Europea  rileva,  nella propria lettera,  che la regolamentazione dello shared access - in assenza di servizi  voce - deve essere coerente con la regolamentazione del full unbundling in termini di costi e funzionalita' tecniche;
 CONSIDERATO  che  la  Commissione  Europea comunica, nella propria lettera, di non avere commenti sull'analisi di mercato e che, secondo quanto   stabilito   dall'articolo   7,   comma  5,  della  Direttiva 2002/21/EC,  l'Autorita'  puo'  adottare la decisone finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione;
 CONSIDERATO che, in merito alle condizioni economiche del servizio di  shared  access  in  assenza  di  contratto telefonico con Telecom Italia,   la  regolamentazione  previgente  (delibere  n. 2/03/CIR  e n. 3/04/CIR) prevedeva,  al  fine  di  incentivarne la diffusione, il mantenimento  del  costo dello shared access anche nel caso in cui il cliente  finale  decideva  di  rinunciare al contratto telefonico con Telecom  Italia  e  CONSIDERATO  che  l'Autorita' si era riservata di rivedere  tali  misure alla luce dell'effettivo sviluppo del servizio di shared access;
 CONSIDERATO  il  consistente  sviluppo  registrato dal servizio di shared  access,  e  RITENUTO  pertanto  opportuno  abrogare le misure transitorie  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 3) della delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 2 comma 15 della delibera 3/04/CIR e prevedere  che,  nel  caso  in  cui  l'utente receda dal contratto di servizio  di  telefonia  vocale  con  Telecom  Italia,  le condizioni tecniche  ed  economiche  del  servizio di shared access si mutano in quelle del servizio di unbundling dati;
 RITENUTO  che  il  servizio  di  unbundling  dati e' soggetto alle medesime  condizioni  economiche  e  gestionali  del servizio di full unbundling,  e mantiene la medesima catena impiantistica del servizio di  shared  access,  in  quanto  non  sussistono ragioni tecniche che richiedano  l'adozione della catena impiantistica del full unbundling quando, in assenza di un contratto telefonico del cliente con Telecom Italia,   l'operatore   fornisce  i  propri  servizi  in  banda  dati corrispondendo il canone del unbundling dati;
 CONSIDERATO   che   le   condizioni   attuative   degli   obblighi regolamentari  per  la  gestione del passaggio tra operatori previste agli  artt. 17, 18 e 20 del presente provvedimento, nonche' le misure a  garanzia  dei  diritti degli utenti finali, delineate alla sezione 4.4 dell'allegato A al presente provvedimento, incidono sugli aspetti gestionali  dei  servizi di accesso disaggregato, allo stato regolati sulla base di accordi negoziali bilaterali tra l'operatore notificato e gli operatori alternativi, e tra gli operatori alternativi stessi e che  l'adozione delle nuove modalita' gestionali comportera' pertanto una  rinegoziazione  delle procedure di attivazione, disattivazione e passaggio  delle  linee  con  l'operatore  notificato,  da  avviare a partire dall'approvazione del presente provvedimento;
 CONSIDERATO  che  gli obblighi regolamentari di cui al capo II del presente  provvedimento  rimarranno  in  vigore fino al termine della successiva   analisi   di   mercato   e  che  viene  fatta  salva  la possibilita',  per  l'Autorita',  di procedere, nei casi motivati, ad un'attivita'  di  verifica e revisione delle condizioni attuative, di cui al capo III del presente provvedimento;
 RITENUTO  che,  con  riferimento  alle  condizioni attuative degli obblighi  regolamentari  per  la gestione del passaggio tra operatori previste  agli  artt. 17, 18 e 20, nonche' alle misure a garanzia dei diritti degli utenti finali, delineate alla sezione 4.4 dell'allegato A,  le modalita' di effettiva implementazione di tali misure verranno verificate  dall'Autorita',  anche  mediante  interlocuzione  con  le associazioni  dei  consumatori  e  gli operatori, e RITENUTO pertanto opportuno che l'Autorita', nel corso del processo di implementazione, laddove  ne  ravveda  la  necessita',  riveda  tali misure al fine di introdurre  adeguamenti e correttivi che garantiscano effettivamente, da  un  lato,  il diritto degli utenti finali di scegliere il proprio operatore  di  accesso  e,  dall'altro  lato,  condizioni  di equa ed effettiva competizione tra gli operatori;
 UDITA  la  relazione  dei  Commissari  Nicola  D'Angelo  e Stefano Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 DELIBERA
 Art. 1.
 (Definizioni e riferimenti)
 
 1. Ai fini del presente testo si intende per:
 a) "Autorita'",  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 b) "Codice":   il   "Codice   delle  comunicazioni  elettroniche" adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 c) "operatore  alternativo": un'impresa autorizzata a fornire una rete  pubblica  di  comunicazioni,  o  una risorsa correlata, diversa dall'operatore notificato, gia' OLO (Other Licensed Operator);
 d) "operatore   notificato",   l'operatore   di  rete  telefonica pubblica  fissa  identificato  come  operatore  avente  significativo potere  di  mercato  nel  mercato rilevante dell'accesso disaggregato all'ingrosso  ai  fini  della  fornitura  di  servizi a banda larga e vocali;
 e) "accesso  disaggregato alla rete locale", i servizi di accesso completamente  disaggregato  alla  rete locale metallica e di accesso condiviso alla rete locale metallica;
 f) "autorizzazione  generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad  uso  privato,  ed  i  relativi  obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
 g) "sottorete  locale",  una  rete locale parziale che collega il punto  terminale  della  rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione  o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;
 h) "servizi  di  accesso  disaggregato", i servizi che consentono agli  operatori  alternativi  l'utilizzo  disaggregato  delle risorse fisiche  della  rete  dell'operatore  notificato,  nonche' i relativi servizi accessori e sostitutivi;
 i) "servizio  di  accesso  completamente  disaggregato  alla rete locale"  (c.d. full  unbundling), il servizio di accesso disaggregato che   consiste   nella   fornitura   dell'accesso  alla  rete  locale dell'operatore  notificato  che  autorizzi  l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
 j) "servizi  di  accesso  disaggregato  alla  sottorete  locale", (c.d. sub-loop  unbundling) il  servizio  di accesso disaggregato che consiste   nella   fornitura   dell'accesso   alla  sottorete  locale dell'operatore  notificato  che  autorizzi  l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
 k) "servizio  di  accesso  condiviso"  (c.d. shared  access),  il servizio   di  accesso  disaggregato  che  consiste  nella  fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso  della  porzione di spettro superiore a 32kHz disponibile sulla coppia elicoidale metallica. In tale porzione di spettro, l'operatore che  ha  richiesto  l'accesso  condiviso  fornisce  servizi basati su tecnologia  xDSL, mentre la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica;
 l) "servizio   di   unbundling  dati",  il  servizio  di  accesso disaggregato  che  consiste  nella  fornitura  dell'accesso alla rete locale  dell'operatore notificato con l'uso della porzione di spettro superiore  a  32kHz disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la porzione   inferiore  dello  spettro  non  viene  utilizzata  per  la fornitura   al  pubblico  di  servizi  in  banda  fonica;  la  catena impiantistica  in  centrale  e'  la  medesima  del servizio di shared access;
 m) "co-locazione",  il  servizio  che  consente  ad  un operatore alternativo  di  disporre  di spazi presso le centrali dell'operatore notificato  equipaggiati  per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
 n) "prolungamento  dell'accesso in fibra ottica", il servizio che consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte dell'operatore notificato  di  un portante in fibra ottica tra il sito SL ed il sito SGU  oppure  tra  l'SL  ed  un  sito SL verso cui esistono portanti e cavidotti  diretti,  qualora non sia possibile offrire il servizio di prolungamento dell'accesso presso il sito SGU;
 o) "canale  numerico",  il  servizio che consiste nella fornitura all'operatore  alternativo  di  un  flusso  numerico con velocita' di cifra   a   34   Mbit/s  tra  la  sede  del  cliente  e  la  centrale dell'operatore  notificato  di competenza ove e' fruibile il servizio di co-locazione, ovvero sino al sito dell'operatore alternativo posto nelle  immediate  vicinanze  al  sito  della  centrale dell'operatore notificato;
 p) "HIgh  PErformance  Radio  Local  Area Network (HIPERLAN)": un sistema Radio LAN con le caratteristiche previste dagli standard ETSI EN  300  652 ed ETS 300-836-1 e successive evoluzioni, operante nelle bande a 5 GHz;
 q) "Radio  Local Area Network (Radio LAN o R-LAN)": un sistema di comunicazioni  in  rete  locale  mediante radiofrequenze che utilizza apparati di tipo Short Range Device (SRD), secondo le caratteristiche tecniche  previste  dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze,  nelle  seguenti bande di frequenza: 2.400,0 - 2.483,5 MHz (brevemente  banda  a  2.4  GHz), 5.150 - 5.350 MHz, 5.470 -5.725 MHz (brevemente banda a 5 GHz); tale sistema e' anche noto come Wide Band Data Transmission System nei rilevanti standard ETSI;
 r) "Short  Range  Device  (SRD)":  dispositivo a radiofrequenza a corto   raggio,   rispondente   alle   caratteristiche  di  cui  alla Raccomandazione ERC/REC 70-03.
 2. Le definizioni dei termini tecnici riportati nel presente testo sono  contenute  nel  Glossario e Definizioni annessi rispettivamente alle appendici A e B dell'Allegato A alla presente delibera.
 3. Per   quanto   applicabili,   valgono  le  definizioni  di  cui all'art. 1 del Codice.
 |  |  |  | Art. 2. (Identificazione del mercato rilevante
 e degli operatori aventi significativo potere di mercato)
 
 1. L'Autorita'   adotta   l'analisi   del   mercato   dell'accesso disaggregato  all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle reti  e  sottoreti  metalliche,  ai fini della fornitura di servizi a banda  larga  e  vocali,  svolta tenendo in massima considerazione la Raccomandazione  relativa  ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del  settore  delle comunicazioni elettroniche e le Linee Direttrici, ai sensi dell'art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 2. Il  testo  dell'analisi di mercato e' riportato nell'allegato A alla   presente  delibera  e  nel  relativo  sub  allegato  A1  e  ne costituisce parte integrante ed essenziale.
 3. L'analisi   di  impatto  della  regolamentazione  e'  riportata nell'allegato  B  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte integrante ed essenziale.
 4. Il  mercato  rilevante  dell'accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) ai fini della fornitura di servizi a  banda  larga  e  vocali (mercato n. 11 della Raccomandazione della Commissione  europea  n. 311/03/CE) e'  definito  come  la  domanda e l'offerta dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di servizi di accesso disaggregato alla sottorete rete locale e di servizi di accesso condiviso.
 5. Il   mercato  di  cui  al  precedente  comma  4  ha  dimensione geografica nazionale.
 6. Nel  mercato  di  cui  al  precedente  comma  4  non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
 7. Ai  sensi  dell'art. 52  del Codice, l'operatore Telecom Italia S.p.A. e'  notificato  quale  detentore  di  significativo  potere di mercato nel mercato di cui al precedente comma 4.
 |  |  |  | Art. 3. (Obblighi in capo all' operatore notificato
 quale avente significativo potere di mercato)
 
 1. Ai  sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249  del  31 luglio 1997, sono imposti in capo a Telecom Italia in qualita'  di  operatore  avente  significativo  potere di mercato nel mercato  di  cui  all'art. 2  gli  obblighi  descritti  nei  seguenti articoli del Capo II del presente provvedimento.
 2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritti nel successivo Capo III.
 3. Ove  non  diversamente specificato, gli obblighi dell'operatore notificato  di  cui al presente provvedimento si applicano egualmente ai servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, ai servizi  di  accesso  disaggregato  alla  sottorete locale nonche' ai servizi di accesso condiviso.
 |  |  |  | Art. 4. (Obblighi in materia di accesso e di uso
 di determinate risorse di rete)
 
 1. Ai  sensi  dell'art. 49  del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo  di  accesso e di uso delle risorse della propria rete di accesso  locale  metallica, con specifico riferimento alla fornitura, agli  operatori  alternativi,  dei  servizi  di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso.
 2. Ai  sensi  dell'art  49  del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo  di  fornitura  dei  servizi  accessori  di co-locazione, prolungamento  dell'accesso  con portante in fibra e canale numerico, quest'ultimo  unicamente  in  caso di indisponibilita' comprovata dei servizi di accesso disaggregato.
 3. Nella   fornitura   del   servizio   di  accesso  disaggregato, l'operatore   notificato  non  opera  discriminazioni  fra  richieste relative   ad   apparecchiature  terminali  di  tipo  tradizionale  e apparecchiature  con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN.
 |  |  |  | Art. 5. (Obblighi di trasparenza)
 
 1. Ai  sensi  dell'art. 46  del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo   di   trasparenza   nell'offerta   dei  servizi  di  cui all'art. 4,  con  riferimento,  in particolare, alla pubblicazione di un'Offerta   di   Riferimento  a  validita'  annuale,  da  sottoporre all'approvazione  dell'Autorita',  contenente  dettagliate condizioni tecnico-economiche  e  modalita'  di  fornitura garantite da adeguate penali.
 2. Telecom Italia pubblica su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo.
 3. L'Offerta  di  Riferimento  presenta  le condizioni economiche, tecniche  e  di  fornitura  dettagliate  e  disaggregate  per ciascun servizio.
 4. L'Offerta   di   Riferimento   include   idonei  Service  Level Agreement,  differenziati in SLA base e SLA premium, ed e' sottoposta all'approvazione dell'Autorita'.
 5. Con  riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia  predispone  SLA  contenenti  il  dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning e assurance per ciascun elemento del servizio e degli  standard  di qualita' adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
 6. L'Offerta  approvata  ha  validita'  annuale  a  partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
 |  |  |  | Art. 6. (Obblighi di non discriminazione)
 
 1. Ai  sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia e' sottoposta all'obbligo  di  non  discriminazione  con riferimento alle modalita' tecnico-economiche di
 fornitura  dei  servizi  di  accesso disaggregato nei confronti di altri  operatori  e  delle  proprie  funzioni  commerciali,  cioe' di applicare  condizioni  di  natura  economica e tecnica equivalenti in circostanze  equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi   equivalenti  e  di  fornire  a  questi  ultimi  servizi  ed informazioni  alle  stesse  condizioni  di  quelle  che fornisce alle proprie  funzioni  commerciali, a societa' controllate, controllanti, collegate o consociate.
 2. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi, Telecom Italia  applica  i  medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia  alle  proprie divisioni commerciali ed alle societa' collegate o controllate.
 3. Telecom  Italia  garantisce  nel  mercato all'ingrosso tempi di provisioning  e  assurance  migliorativi  rispetto  a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio.
 4. Nel  caso di fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il tramite  di  societa' collegate o controllate, l'operatore notificato e'  tenuto  al  rispetto del principio di non discriminazione, che si sostanzia   nell'applicare   le   medesime  condizioni  alle  proprie divisioni commerciali ovvero alle societa' controllate e collegate ed agli altri soggetti autorizzati.
 |  |  |  | Art. 7. (Obblighi di separazione contabile)
 
 1. Ai  sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia e' sottoposta all'obbligo  di separazione contabile, prevedendo che la contabilita' regolatoria riporti stati patrimoniali e conti economici separati per ciascun  servizio  di  accesso  fornito  all'ingrosso  e commerciale, corredati da transfer charge e prezzi di trasferimento interni.
 2. Nel  caso di fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il tramite  di  societa' collegate o controllate, l'operatore notificato e'   tenuto   al   regime   di  separazione  contabile  che  evidenzi l'insussistenza di sussidi incrociati.
 |  |  |  | Art. 8. (Obblighi di separazione amministrativa)
 
 1. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. f della legge n. 481 del 14 novembre  1995 e dell'art. 1 comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio 1997,   Telecom  Italia  e'  sottoposta  all'obbligo  di  separazione amministrativa, prevedendo che il personale incaricato della gestione dei  servizi  di  accesso  all'ingrosso  sia  diverso  dal  personale impiegato  nelle  divisioni commerciali, che le divisioni commerciali non  abbiano  accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno  uso  dei  servizi  di  accesso  all'ingrosso, che le divisioni demandate alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso trattino le  richieste di attivazione, ripristino e disattivazione dei servizi di  accesso  da parte degli operatori alternativi in modo uniforme ed indistinguibile dai servizi di accesso forniti alle proprie divisioni commerciali.
 |  |  |  | Art. 9. (Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi)
 
 1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia e' soggetta ad obblighi  di  controllo  dei prezzi e di contabilita' dei costi per i servizi di accesso disaggregato.
 2. I prezzi dei servizi di accesso disaggregato sono ottenuti, nel rispetto  del principio della parita' di trattamento interno-esterno, dai costi storici effettivamente sostenuti dall'operatore notificato, sulla   base   dei  costi  pertinenti  ai  servizi  erogati  e  della remunerazione    del    capitale   investito,   in   misura   fissata dall'Autorita' al successivo Capo III.
 3. Il  prezzo  di  ciascun servizio di accesso e' giustificato dai relativi costi pertinenti i quali sono esposti in maniera dettagliata nel  documento  di contabilita' regolatoria congiuntamente ai criteri di allocazione dei costi ai servizi.
 4. La  contabilita'  regolatoria reca il conto economico, lo stato patrimoniale  e  un  formato  contabile  recante  quantita'  e prezzi unitari  trasferiti internamente ed esternamente per ciascun servizio di accesso.
 5. Telecom  Italia  nella  propria  contabilita'  regolatoria  da' evidenza  separata dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato per la  fornitura  dei  servizi  di  accesso  nell'aggregato  regolatorio Accesso.
 |  |  |  | Art. 10. (Servizio di accesso disaggregato)
 
 1. Il  servizio  di  accesso disaggregato prevede la fornitura del circuito  tra  il  permutatore  di "confine", installato nell'area di co-locazione della centrale di stadio di linea, ed il punto terminale del   raccordo  di  utente,  nel  caso  di  servizi  presso  la  sede dell'utente,  o tra il permutatore di "confine" e l'ultimo armadio di distribuzione, nel caso di servizi in tecnologia DECT.
 2. L'operatore  notificato effettua una verifica sulla continuita' elettrica  e sulla qualita' delle linee al momento della richiesta da parte di un operatore alternativo.
 3. La  verifica  e' fatta sulla base dei criteri per l'inserimento in  rete  degli  apparati, resi noti a cura dell'operatore notificato per  ciascuna  tecnologia  trasmissiva  di  accesso  e  tipologia  di collegamento.
 4. L'operatore  notificato garantisce la continuita' elettrica tra il  punto  finale  ed  il  punto  iniziale  della  tratta, nonche' la rispondenza  ai  parametri  trasmissivi per i quali la linea e' stata qualificata.
 5. Le   tecnologie  trasmissive  di  accesso  e  le  tipologie  di collegamento ammissibili sono almeno le seguenti:
 a) sistemi a bassa velocita' quali ad es. POTS ed Euro-ISDN;
 b) sistemi  ISDN secondo le norme ETSI ETS 300 011 ed ETSI TS 102 080;
 c) tecnologie  ADSL quali: ADSL FDD over POTS racc. ITU-T G.992.1 annesso  par. A.1.3,  sistemi  ITU-T  G.992.2, sistemi ADSL2 FDD over POTS racc.
 ITU-T  G.992.3  annesso  par. A.1.3,  sistemi ADSL2+ FDD over POTS racc.
 ITU-T  G.992.5 annesso par. A.1.3, sistemi ETSI TS 101 388 V.1.3.1 (Maggio 2002), par. 4.1.2;
 d) sistemi  trasmissivi  ad  elevata  velocita'  quali  HDSL 2B1Q 1168kbit/s  ETSI  TS  101  135  V1.4.1  -  ETR 152, ADSL DMT ETR 328, G.Lite,  ETSI  TS 101 135 V.1.5.1 ITU G.991.1, VDSL ETSI-TS 101 270-1 V1.3.1 (Giugno 2003) ed ETSI-TS 101 270-2 V1.2.1 (Giugno 2003), SHDSL ETSI TS 101 524 V1.2.1 (Marzo 2003);
 e) accesso alle radio-base DECT secondo le norme ETSI TS 102 080, ETSI TS 101 135 V.1.5.1 e ITU G.991.1.
 f) ogni  altra  tecnologia  trasmissiva  con  maschere  spettrali compatibili con quelle di una tecnologia gia' prevista.
 6. In  caso sia richiesta l'introduzione di tecnologie trasmissive con   caratteristiche   spettrali   diverse   da  quelle  precedenti, l'Autorita'   riesaminera'   i   criteri   di   spectrum   management congiuntamente con gli operatori in un opportuno tavolo tecnico.
 7. Non  vi sono limitazioni alla tipologia di apparati trasmissivi che  gli  operatori  installano sulla coppia/coppie richieste purche' questi  siano  certificati  e rispondano agli standard internazionali ammessi secondo quanto ai commi 5 e 6.
 |  |  |  | Art. 11. (Servizio di accesso condiviso)
 
 1. L'accesso  condiviso consente la realizzazione nella parte alta dello  spettro  di  servizi  (voce  e dati) con tecnologie xDSL di un operatore  alternativo,  mentre  la  porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica da parte dell'operatore notificato.
 2. Il  servizio  di  acceso  condiviso,  nel  caso  di splitter di centrale  a  carico  dell'operatore richiedente, include la fornitura delle componenti di rete dal permutatore principale al ripartitore di "confine" e da quest'ultimo al permutatore principale.
 3. L'operatore  notificato provvede alla fornitura opzionale dello splitter in centrale a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate  al  costo,  da  pubblicare nell'offerta di riferimento. In tale caso il servizio di accesso condiviso include la fornitura delle sole  componenti di rete dal permutatore principale al ripartitore di "confine".
 4. L'operatore notificato e' responsabile del rispetto dei livelli di qualita' garantiti per i parametri fisici della linea tra il punto terminale  del  raccordo  di  utente  ed il permutatore di "confine", nonche',  nel  caso  di  splitter  di centrale fornito dall'operatore richiedente, della gestione del raccordo dal ripartitore di "confine" al permutatore principale.
 5. L'accesso condiviso e' realizzato in due modalita':
 a. Trasmissione  di servizi xDSL in condivisione con servizi POTS (c.d. xDSL su POTS);
 b. Trasmissione  di servizi ADSL in condivisione con servizi ISDN (c.d. xDSL su ISDN).
 6. Per  il  servizio  di  ADSL  su  linea  ISDN,  la fornitura del servizio  xDSL  avviene  predisponendo  una  seconda linea in accesso disaggregato condiviso.
 7. Gli  operatori  concordano modalita' gestionali congiunte per i casi  di riparazione guasti della linea di fonia e/o della banda dati che richiedono la temporanea disattivazione della linea.
 |  |  |  | Art. 12. (Servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale)
 
 1. Il  servizio  di  accesso  disaggregato  alla  sottorete locale prevede  la  fornitura  in  noleggio  e  manutenzione della parte dei collegamenti  metallici  della  rete  di distribuzione che collega il punto  terminale  della  rete  nella  sede dell'utente ad un punto di sezionamento,  armadio  di  distribuzione,  tra la rete primaria (dal permutatore  urbano  all'armadio  di  distribuzione stesso) e la rete secondaria  (dall'armadio di distribuzione ai distributori, interni o esterni agli edifici) della rete telefonica pubblica fissa.
 |  |  |  | Art. 13. (Servizio di co-locazione)
 
 1. Il   servizio   di   co-locazione  e'  offerto  nelle  seguenti modalita':
 a. A.FISICO A - in sala interna:
 La  co-locazione avviene in un locale separato dagli ambienti in cui   sono   presenti   gli   apparati  dell'operatore  notif  icato, esclusivamente   adibito  all'accesso  degli  operatori  richiedenti, eventualmente condiviso da piu' operatori. L'operatore notificato:
 1) prevede  spazi  di co-locazione tecnologicamente attrezzati, inclusivi   del   servizio   di   condizionamento   e   di  fornitura dell'energia, che permettono di installare armadi con una modularita' di tipo N3 (600X300X2200 mm);
 2) prevede  che  gli  spazi  siano condivisi senza barriere tra operatori  e siano organizzati in strutture di fila che consentano la distribuzione  dell'alimentazione  elettrica  e  l'attestazione degli apparati;
 3) concorda con gli operatori richiedenti le norme che regolano la gestione (accessi, pulizia, manutenzione delle opere edili e degli impianti  civili,  security,  safety,  etc.) degli  spazi  oggetto di co-locazione;
 4) fornisce  una  stazione  di energia, prevedendo, se del caso ampliamenti  alla propria stazione energia. Se necessario l'operatore notificato  effettua ampliamenti alla propria stazione di energia per soddisfare le esigenze degli operatori co-locati.
 b. FISICO B - esterno:
 La co-locazione delle strutture degli operatori e' realizzata in un  apposito  "cabinet/armadio"  nei  pressi  dei siti dell'operatore notificato  (recinto  di  centrale),  eventualmente sul terreno dello stesso   operatore   notificato. Laddove   non   sia   possibile   la realizzazione  della co-locazione all'interno del recinto di centrale dell'operatore  notificato, l'operatore richiedente individua un sito esterno al recinto di centrale.
 Per  i  restanti  aspetti  si  rimanda  a quanto previsto per la co-locazione di tipo FISICO A.
 c. VIRTUALE A
 Tale  modalita'  di  co-locazione consiste nella possibilita' di co-locare  apparati  di  proprieta'  degli  operatori alternativi con manutenzione  a  cura  dell'operatore  notificato;  il  servizio puo' essere   fornito   senza  spazi  ed  accessi  dedicati  all'operatore richiedente.
 d. VIRTUALE B
 Tale  modalita'  di  co-locazione consiste nella possibilita' da parte dell'operatore richiedente di affittare apparati dell'operatore notificato, che quindi ne cura anche la manutenzione. Il servizio non prevede spazi ed accessi dedicati all'operatore richiedente.
 e. VIRTUALE C (co-mingling)
 Tale  modalita'  di  co-locazione consiste nella possibilita' di co-locare,   in   locali   dell'operatore   notificato,  apparati  di proprieta'  dell'operatore  richiedente  conmanutenzione a cura dello stesso. In  tale  caso  l'operatore  concorrente  e quello notificato condividono spazi ed accessi.
 2. Ciascun operatore richiedente:
 a) assicura che le proprie apparecchiature soddisfino i necessari requisiti  in  termini  di  dissipazione termica per ciascun armadio, compatibilita'    elettromagnetica    degli    apparati/sistemi    di telecomunicazioni (marcatura CE), equipotenzialita' degli impianti di terra, conformita' dei criteri installativi con quelli dell'operatore notificato,  conformita'  della  cablatura  a  criteri  di  sicurezza (afumex).
 b) accetta  gli  standard  aziendali  in  termini  di  security e safety.
 c) in    caso    di   documentata   indisponibilita'   da   parte dell'operatore  notificato  di fornire la propria stazione di energia in   modo  condiviso,  realizza  una  propria  stazione  di  energia, separatamente  o  congiuntamente  con  altri  operatori. In  tal caso l'operatore  notificato  fornisce le proprie infrastrutture civili al fine di facilitare tale realizzazione.
 Le  norme  di  dettaglio che disciplinano l'attestazione dei cavi, l'installazione degli apparati, la realizzazione e gestione dei punti di consegna, ecc., sono concordate fra le parti.
 3. Le modalita' di co-locazione di cui al comma 1, fatta eccezione per  la  co-locazione  virtuale  con acquisto degli apparati da parte dell'operatore  notificato, sono accessorie alla fornitura di tutti i servizi di interconnessione.
 |  |  |  | Art. 14. (Servizio di canale numerico)
 
 1. L'operatore  notificato fornisce il servizio di canale numerico tra  il  punto  terminale  del  raccordo  d'utente e l'interfaccia di consegna all'operatore richiedente. La fornitura del servizio include l'apparato   in   sede  d'utente  e  garantisce  un  flusso  numerico simmetrico punto-punto a velocita' costante.
 2. Il  servizio  di canale numerico e' previsto con interfaccia di consegna  presso  la  centrale  SL di riferimento, con interfaccia di consegna  presso  la centrale SGU di riferimento e con interfaccia di consegna  presso  un  sito dell'operatore richiedente nelle immediate vicinanze della centrale.
 3. L'operatore  notificato,  in  sostituzione alla disaggregazione fisica, ha l'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico con interfaccia di consegna presso la centrale SL di riferimento nei casi in  cui l'operatore e' co-locato in una centrale SL e l'utente non e' raggiungibile  tramite un accesso fisico (ad es. perche' rilegato con MUX).
 4. L'operatore  notificato,  in  sostituzione alla disaggregazione fisica, ha l'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico con interfaccia  di  consegna  presso  la  centrale SGU di riferimento (o nelle  sue  immediate  vicinanze) nei  casi  in  cui non e' possibile alcuna  forma  di co-locazione presso la centrale SL e l'operatore e' colocato  nella  centrale  SGU  di riferimento (o nelle sue immediate vicinanze).
 5. Il  servizio  di  canale  numerico  e'  offerto  con  velocita' Nx64Kbps, 2Mbps, NxSHDSL fino a 9,2Mbps e 34Mbps.
 6. L'offerta  di  canale numerico reca la disponibilita' annua del servizio  ed  i  parametri  di qualita' specificati nelle Racc. ITU-T G.821 / G.826 G.823 / G.825 e G.822.
 7. L'operatore notificato prevede per il provisioning ed assurance livelli  di  SLA  e  penali  almeno analoghi a quelli previsti per il servizio   di   segmenti  terminali  di  linee  affittate  di  uguale capacita'.
 |  |  |  | Art. 15. (Servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra)
 
 1. Il servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra prevede  la  fornitura  di  fibra  ottica  spenta tra una centrale di stadio  di  linea  dell'operatore  notificato  e  la  centrale SGU di competenza  o  tra  due  centrali  di  stadio di linea dell'operatore notificato  tra cui esistano infrastrutture civili dirette (cavidotti e portanti).
 2. In  caso  di  comprovata  indisponibilita'  del  servizio,  per assenza di risorse di rete, l'operatore notificato ha l'obbligo di:
 a. offrire la condivisione delle infrastrutture civili al fine di permettere   all'operatore   richiedente  di  installare  la  propria infrastruttura trasmissiva;
 b. offrire  un  servizio  di  co-locazione  sui  propri  siti per l'installazione degli apparati di trasmissione dell'operatore al fine di  consentire  a  quest'ultimo  la  realizzazione  del prolungamento attraverso l'utilizzo di portanti fisici o di portanti radio.
 3. L'operatore  notificato inserisce nell'Offerta di Riferimento i servizi  di  condivisione  delle  sue  infrastrutture  per la posa di portanti trasmissivi e l'installazione di apparati per ponti radio ad opera  di altro operatore autorizzato. In particolare sono oggetto di offerta:
 a. cavidotti  (cunicoli,  tubazioni,  etc.), pozzetti, camerette, pali,  etc.,  per  la  realizzazione  di canali trasmissivi basati su portanti fisici;
 b. tralicci,  recinti  per shelter, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi basati su portanti radio.
 |  |  |  | Art. 16. (Condizioni generali di offerta)
 
 1. I  contenuti  dei  contratti  per  la  fornitura dei servizi di accesso  disaggregato  sono  negoziati dalle parti nel rispetto della presente delibera e delle disposizioni del Codice.
 2. L'operatore   notificato   fornisce   i   servizi   di  accesso disaggregato   indipendentemente   dalla  tipologia  di  cliente  ivi attestato e dall'utilizzo per cui vengono richiesti. Nel rispetto dei limiti  delle  risorse di rete esistenti e pianificate, nonche' delle pertinenti   norme   tecniche   e   delle   condizioni   di  corretto funzionamento  della rete e' specificamente ammesso l'uso dei servizi di  accesso  disaggregato  al  fine di produrre segmenti terminali di line  affittate  da impiegare per servizi a clienti finali o ad altri operatori.
 3. Nell'ambito  delle  negoziazioni del contratto per la fornitura del servizio di accesso disaggregato, l'operatore notificato fornisce con  sollecitudine  qualunque  tipo di informazione necessaria per il processo  di  valutazione  da  parte  dell'operatore delle condizioni tecniche di utilizzabilita' di tale servizio.
 4. Durante   la   vigenza  del  contratto  l'operatore  notificato fornisce  senza  ritardi  agli  operatori che ne fanno richiesta ogni informazione  sulle  risorse  della  rete  di accesso utile alla loro pianificazione commerciale.
 5. Il   contratto   tra   l'operatore   notificato  e  l'operatore richiedente  costituisce  in  capo  a  quest'ultimo un diritto di uso dell'infrastruttura  dell'operatore  notificato, nei limiti di quanto in  esso  stabilito  conformemente  alle  disposizioni  vigenti e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorita' e del Codice.
 6. La  durata del contratto di fornitura di un servizio di accesso disaggregato  relativo  al  singolo cliente e' determinata sulla base della  durata  del  contratto  tra  l'operatore  alternativo  e  tale cliente.
 7. Ogni  operatore fornisce alla clientela un'adeguata informativa circa   i  servizi  forniti,  le  relative  condizioni  economiche  e contrattuali   e   circa   le  eventuali  restrizioni  derivanti  dal cambiamento  di  operatore  quale,  ad  esempio,  l'impossibilita' di usufruire della prestazione di "carrier selection".
 8. Le parti adottano idonee procedure per la salvaguardia dei dati personali del cliente.
 |  |  |  | Art. 17. (Modalita' e tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato) 
 1. La  fornitura  dei  servizi  di  accesso  disaggregato da parte dell'operatore notificato, con riguardo alla gestione delle priorita' e  dei tempi di fornitura, nonche' alle caratteristiche tecniche e di qualita'  del  servizio,  avviene  nel  rispetto  dei principi di non discriminazione,     trasparenza    e    parita'    di    trattamento interno-esterno. In  particolare, il provisionig avviene nei medesimi tempi  garantiti  alle  proprie  divisioni  commerciali,  a  societa' controllate, controllanti, collegate o consociate.
 2. Nel   trasferimento   dell'accesso  al  cliente  dall'operatore notificato   all'operatore   richiedente   e  viceversa  i  tempi  di interruzione  del  servizio all'utente finale sono ridotti al minimo, per  non  generare  discriminazioni  tra  clienti  diversi  e  recare disservizio al cliente.
 3. La  richiesta  di  un servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore richiedente contiene:
 a. la  tipologia  di  servizio di accesso disaggregato richiesto, con  indicazione  del sistema trasmissivo che l'operatore alternativo intende utilizzare;
 b. la data attesa di consegna;
 c. l'eventuale  sincronizzazione con la richiesta di portabilita' del numero;
 d. l'eventuale sincronizzazione con altre richieste di servizi di accesso  disaggregato  presso  la  stessa  sede  cliente o altre sedi cliente di interesse;
 e. l'anagrafica del servizio richiesto.
 4. L'operatore  richiedente conserva copia scritta della richiesta del  servizio  di accesso da parte del cliente attestante la volonta' di  quest'ultimo di recedere dai contratti preesistenti ed in caso di contestazioni la esibisce alle parti interessate.
 5. Le  parti  concordano  il  calendario per l'effettuazione delle verifiche   tecniche   necessarie   a   garantire   la   salvaguardia dell'integrita' della rete per la tipologia di accesso richiesto e si impegnano a realizzare congiuntamente tali verifiche. L'effettuazione delle  attivita'  di verifica da parte dell'operatore che richiede il servizio  e'  certificata  da  parte  dell'operatore notificato. Tale attivita'  non  puo' in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura del servizio di accesso richiesto.
 6. Fermo  restando l'obbligo di fornitura del servizio sostitutivo di  canale numerico, il rifiuto da parte dell'operatore notificato di fornire   servizi   di  accesso  disaggregato  alla  rete  locale  e' giustificato esclusivamente nei casi in cui:
 a. non  vi sia disponibilita' di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio;
 b. sussistano  insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio.
 7. In  ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato sia respinta, l'operatore notificato fornisce all'operatore richiedente adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto.
 8. L'operatore   notificato   prevede   soluzioni  alternative  di co-locazione  (ad  esempio  co-mingling) e  soluzioni di co-locazione virtuale,  al  fine  di consentire comunque l'utilizzo dei servizi di accesso  disaggregato,  in particolar modo anche nei siti dove non e' ancora resa disponibile la co-locazione fisica.
 9. Le   richieste   dei   servizi  di  accesso  disaggregato  sono soddisfatte a cura dell'operatore notificato in base all'ordine (data e ora) di presentazione delle stesse, indipendentemente dal fatto che esse  provengano  dalle  proprie  divisioni  commerciali, da societa' controllate,  controllanti,  collegate  o  consociate  o da operatori concorrenti.
 10. Le   parti  si  impegnano  a  prevedere  procedure  idonee  ad assicurare  che  gli  interventi  di  manutenzione  e risoluzione dei guasti  a  cura dell'operatore notificato siano effettuati in maniera rapida ed efficiente. I tempi di intervento e di riparazione previsti da  tali  procedure,  calcolati  dal  momento  in cui e' segnalato il guasto,  devono  essere  pari  a  quelli  che  l'operatore notificato garantisce   alle   proprie   divisioni   commerciali,   a   societa' controllate, controllanti, collegate o consociate.
 11. L'operatore   notificato   garantisce   la   possibilita'  per l'operatore   alternativo  di  corrispondere  il  prezzo  complessivo relativo  all'attivita'  di  predisposizione dei siti di co-locazione entro  24 mesi dalla data di realizzazione della medesima, tramite la corresponsione  di quote mensili per ciascun collegamento attivato in ULL/SA. La  quota mensile per linea attivata e' determinata dal costo complessivo  dell'offerta,  diviso  per  il  numero  di  linee ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo scadere dei   24   mesi,  l'operatore  corrisponde  all'operatore  notificato l'eventuale  valore  residuo,  cioe'  il  valore complessivo al netto delle quote mensili gia' versate.
 12. L'operatore  notificato  garantisce  all'operatore alternativo che  ha  richiesto  l'accesso  ad  un  dato  sito, la possibilita' di acquisire    immediatamente,   indipendentemente   dal   livello   di avanzamento  delle  attivita'  di  predisposizione  del  sito stesso, qualsiasi   cliente   dell'operatore   notificato  presso  quel  sito avvalendosi  delle  infrastrutture  dell'operatore  notificato  ed al medesimo  prezzo  previsto  per  il  servizio di accesso disaggregato prescelto. Dall'acquisizione  del cliente fino alla presa di consegna del  sito,  per  i  servizi voce e dati offerti attraverso le proprie infrastrutture,  l'operatore  notificato pratica i prezzi relativi ai corrispondenti  servizi  regolamentati, impegnandosi a garantire, per quanto possibile, la continuita' dei servizi all'utente finale.
 13. In caso di richiesta di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di shared access, di unbundling dati e full unbundling, l'operatore  notificato garantisce all'operatore che ha effettuato la richiesta, per tutto il periodo tra la richiesta stessa e l'effettiva consegna   dell'ampliamento,   la  possibilita'  di  poter  acquisire immediatamente  nuovi  clienti. A  tal fine, fino alla consegna degli ampliamenti  ai  permutatori, i prezzi degli elementi di accesso sono equiparati   a   quelli   dei   corrispondenti   servizi  di  accesso disaggregato  mentre i servizi di traffico vocale e dati sono forniti alle condizioni economiche previste dalla regolamentazione vigente.
 |  |  |  | Art. 18. (Principi generali per il passaggio dei clienti tra gli operatori)
 
 1. Le  procedure  di passaggio delle linee di accesso disaggregato (condiviso     e    completamente    disaggregato) sono    concordate preventivamente tra gli operatori, incluso l'operatore notificato. Le procedure  concordate  negli  SLA  dei  servizi  di unbundling per la gestione  della  migrazione  dei clienti finali da un operatore ad un altro  sono  volte a minimizzare il disservizio all'utenza finale e a garantire  uguali  opportunita'  competitive  tra  gli  operatori nel mercato a valle. Tali procedure prevedono:
 a) che  la  richiesta  di  migrazione possa essere comunicata dal cliente finale all'operatore verso cui intende migrare ("recipient");
 b) che l'operatore recipient trasmetta la richiesta di migrazione a Telecom Italia;
 c) che  Telecom  Italia comunichi, senza indugio, detta richiesta all'operatore che cede il cliente ("donating");
 d) che  nel caso il cliente abbia attivi servizi bitstream con un operatore  alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 10 giorni solari dalla data di comunicazione all'operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
 e) che  nel  caso  il  cliente abbia attivi servizi di unbundling (ULL  e  SA) con  un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo  non  inferiore  a 20 giorni solari dalla data di comunicazione all'operatore  donating  prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
 f) che    la   procedura   di   disattivazione   sia   interrotta dall'operatore  donating  qualora quest'ultimo, effettuate le proprie verifiche   con   il   cliente   finale,  comunichi  la  volonta'  di quest'ultimo di non recedere dal servizio;
 g) che  Telecom  Italia dia evidenza al recipient, senza indugio, della eventuale interruzione della procedura di migrazione;
 h) che,  allo  scadere  del  termine di cui ai punti d) ed e), in assenza  di  ulteriori  comunicazioni  da parte del donating, Telecom Italia  esegua e notifichi l'avvenuta operazione di migrazione sia al donating che al recipient;
 i) che  i  termini  di  cui  ai  punti d) ed e) non si applichino qualora l'operatore donating sia Telecom Italia, essendo le verifiche amministrative gia' previste nel processo di attivazione dei servizi;
 j) che,  in  caso di rientro in Telecom Italia, l'utente possa, a sua   scelta,   inoltrare   la   richiesta  di  disattivazione  anche all'operatore donating secondo le modalita' di cui all'articolo 19.
 2. Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 17 per l'attivazione dei  servizi di accesso disaggregato qualora l'operatore donating sia Telecom  Italia,  in  caso di comunicazione al recipient da parte del cliente  della  volonta'  di  passaggio  ad  altro operatore, qualora l'operatore  donating  sia  diverso  da  Telecom  Italia  ed impieghi servizi  di  accesso  disaggregato,  la  richiesta  reca  le seguenti informazioni:
 a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
 b) numero  telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione del servizo di accesso disaggregato;
 c) indicazione  dell'operatore donor e data di sottoscrizione del contratto con quest'ultimo;
 d) data richiesta per la disattivazione del servizio.
 |  |  |  | Art. 19. (Procedure per la disattivazione
 dei servizi di accesso disaggregato)
 
 1. Nel  caso  di  recesso  del  cliente dal contratto concluso con l'operatore  alternativo,  quest'ultimo  e'  tenuto  a  restituire il controllo   dell'accesso   all'operatore  notificato  nei  termini  e modalita'  previste al presente articolo. Se il recesso e' a causa di trasloco  da parte del cliente, l'obbligo di restituzione della linea e'  sospeso  per  un  periodo  di 30 giorni, al fine di consentire al cliente  subentrante  di  scegliere  se  continuare  ad usufruire del servizio da parte dell'operatore alternativo.
 2. Qualora,  l'operatore alternativo titolare del contratto con il cliente  finale riceva da quest'ultimo la comunicazione contenente la sua  volonta'  di  recedere dal servizio di accesso con l'indicazione della  data per la cessazione del servizio medesimo, la inoltra senza indugio  all'operatore  notificato,  secondo  le  modalita' di cui al comma  4,  e  comunque  nel  termine utile per rispettare la volonta' dell'utente in linea con quanto previsto dal contratto per i tempi di preavviso.
 3. Nel  caso  in cui il recesso avvenga in assenza di richieste di number portability verso altro operatore, l'operatore a cui il numero ritorna  in  disponibilita'  si  impegna  a  non riutilizzarlo per un periodo  di  almeno  30  giorni,  cio'  al  fine  di  consentire  che l'operatore  che ha acquisito il cliente precedentemente intestatario del  numero  possa  a sua volta in tale lasso di tempo richiederne la portabilita'. In  tal  senso,  tutti  gli operatori stipulano accordi bilaterali  di  gestione  diretta  della  portabilita' del numero che garantiscano,  tra  l'altro,  il passaggio degli utenti tra operatori che impiegano i servizi di accesso disaggregato.
 4. L'operatore    alternativo   che   riceve   la   richiesta   di disattivazione  del  servizio  di  accesso  disaggregato accompagnata dalla  richiesta  di  portabilita'  del numero con rientro nella rete dell'operatore   notificato   la   invia   in   formato   elettronico all'operatore notificato indicando:
 a. Anagrafica del cliente
 b. Modalita' di cessazione
 c. Indirizzo
 d. Posizione dell'operatore al permutatore
 e. Recapito alternativo cliente (Facoltativo)
 f. Data di cessazione
 5. L'operatore  notificato  invia  entro il giorno della ricezione della  richiesta  l'accettazione  e  invia, al piu' tardi entro i tre giorni  lavorativi  precedenti  la data di cessazione, la notifica di validazione o di rifiuto, specificando la causale del rifiuto.
 6. Entro  la  data  di  cessazione l'operatore notificato invia la notifica  di espletamento per consentire all'operatore concorrente di effettuare  sui  propri  sistemi  la  deconfigurazione  del cliente e completare il rilascio della risorsa.
 7. Sono  previste tra le causali specifiche di rifiuto nel caso di richiesta di cessazione con rientro:
 a. la  mancata  accettazione  del riallaccio della linea da parte del  cliente  contattato  dall'operatore  notificato. In  questo caso l'operatore  concorrente  si  impegna  a  ricontattare il cliente per verifiche.
 b. impossibilita' tecnica di gestire il rientro del cliente sulla propria   rete   da   parte   dell'operatore   notificato,  il  quale comunichera'  tale impossibilita' all'operatore concorrente affinche' questi  possa  informare  il  cliente  dell'impossibilita' di rientro nella rete dell'operatore notificato.
 8. Nel  caso  di  irreperibilita'  o indisponibilita' del cliente, l'operatore  notificato  modifica  la data di disattivazione, laddove tali  irreperibilita'  o  indisponibilita', nei limiti dell'ordinaria diligenza, non siano state risolte.
 |  |  |  | Art. 20. (Procedure per il passaggio tra operatori)
 
 1. Le  procedure  di passaggio delle linee di accesso disaggregato (condiviso   e   completamente  disaggregato) rispettano  i  seguenti criteri:
 a. La richiesta di accesso completamente disaggregato da parte di un  operatore  alternativo  determina  la  cessazione  automatica  di qualsiasi altro servizio finale, dell'operatore notificato o di altro operatore,  fornito  sulla linea dall'operatore notificato o da altro operatore  (mediante servizi di accesso disaggregato o di larga banda o di altri servizi all'ingrosso).
 b. La  richiesta di accesso disaggregato condiviso da parte di un operatore alternativo determina la cessazione automatica di qualsiasi servizio  finale  in  tecnologia  xDSL  precedentemente fornito sulla linea  dall'operatore  notificato  o  da  altro  operatore  (mediante servizi di accesso disaggregato condiviso o di larga banda o di altri servizi all'ingrosso).
 c. Le  richieste  di servizi di accesso disaggregato condiviso su linee  gia' fornite in accesso completamente disaggregato ad un altro operatore  alternativo  sono  respinte, fatto salvo il caso in cui il servizio  di  accesso  disaggregato  condiviso  non si configuri come servizio  di  unbundling  dati. Quest'ultimo e' trattato alla stregua del normale servizio di unbundling.
 2. Gli  operatori  concordano  le modalita' di comunicazione delle richieste  di  attivazione (da parte del recipient) e di interruzione dell'attivazione  (da  parte  del  donating),  producendo, in caso di contestazione,  idonea  documentazione  attestante  la  volonta'  del cliente  in  forma  scritta  di  recedere dal precedente contratto ed attivare  i nuovi servizi o di mantenere il contratto con l'operatore precedente.
 3. Le  procedure  di  passaggio  tra  operatori  e  migrazione tra servizi  diversi  garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio per l'utente finale, in particolare:
 a. l'operatore  notificato,  in  caso  di  cambio  di  tecnologia nell'ambito  del  contratto  con  un medesimo operatore garantisce la sincronizzazione  delle  operazioni di cambio di fornitura in accordo con le richieste dell'operatore richiedente; nel caso di passaggio da accesso  condiviso  ad accesso dedicato l'operatore richiedente fissa se e quando cambiare le infrastrutture soggiacenti al servizio.
 b. l'operatore  notificato,  al  fine  di minimizzare il tempo di disservizio  del  cliente  in  caso  di passaggio del cliente tra gli operatori  alternativi,  si  impegna  a sincronizzare le attivita' di attivazione  e  disattivazione  dei  servizi  previo  accordo tra gli operatori interessati.
 |  |  |  | Art. 21. (Condizioni generali di offerta del servizio di co-locazione)
 
 1. Con   riferimento   ai   servizi   di   energia   elettrica   e condizionamento,  l'operatore notificato fornisce evidenza, ad ognuno degli  operatori che hanno sottoscritto il contratto di co-locazione, della  tipologia  di  soluzione  per  essi  realizzata evidenziando i maggiori  o  minori  costi  sostenuti  in  fase  di  attivazione  del servizio,  nonche'  i  criteri  di  scelta  dei  servizi  di  energia elettrica  e  condizionamento  adottati  nell'ambito  degli  studi di fattibilita',  prevedendo l'eventualita' per l'operatore co-locato di derogarvi su base negoziale.
 2. L'operatore  notificato  prevede,  altresi', la possibilita' di installare,  a  cura degli operatori co-locati, misuratori di energia che  consentano  di  sostenere i costi di energia elettrica non sulla base  della  potenza assorbita dichiarata all'operatore notificato ma sulla base degli effettivi consumi.
 3. Le  condizioni  economiche  relative ai servizi di energia sono formulate   sulla   base   del   principio   di  non  discriminazione interno-esterno. Eventuali  costi  aggiuntivi  a  quelli direttamente sostenuti  verso  i  fornitori  di  energia sono ripartiti su tutti i consumi, inclusi quelli relativi alla fornitura per usi interni.
 4. L'operatore notificato esplicita nell'Offerta di Riferimento:
 a. la  possibilita'  per  gli  operatori  co-locati di installare negli  spazi  di  co-locazione apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi  funzione, che, nel rispetto degli standard internazionali, non  influenzino gli altri servizi erogati sulla rete (compatibilita' dei servizi);
 b. la  possibilita'  di  richiedere  i  servizi  di  co-locazione virtuale   (incluso   il  comingling) anche  indipendentemente  dalla disponibilita'  di  risorse  per la co-locazione fisica di un sito di Telecom Italia;
 c. le   condizioni  tecnico-economiche  per  la  realizzazione  e gestione delle infrastrutture necessarie all'interconnessione tra due operatori co-locati nel medesimo sito;
 d. la  disponibilita' del servizio di co-locazione virtuale A e B per  gli  apparati  di  raccolta  xDSL  gia' impiegati dall'operatore notificato   ovvero  quelli  rispondenti  agli  standard  tecnici  di compatibilita' spettrale, elettromagnetica ed ambientale previsti per la  co-locazione  e per i quali l'operatore notificato e' in grado di effettuare la manutenzione;
 e. la formulazione di una proposta per il servizio di sopralluogo dei  siti  di  centrale  sulla base di un contributo una tantum ed un costo orario.
 5. L'operatore  notificato  e l'operatore che richiede il servizio di co-locazione garantiscono, nell'ambito delle rispettive attivita', la   sistemazione   a   regola  d'arte  degli  spazi  destinati  alla co-locazione delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato.
 6. L'operatore  notificato  garantisce  il  pieno  accesso a dette attrezzature agli incaricati dell'operatore.
 7. Ciascun   operatore  garantisce  che  le  proprie  attrezzature co-locate nei locali dell'operatore notificato soddisfino i requisiti concordati per la gestione degli spazi e l'ospitalita' delle suddette attrezzature.
 8. Ove  siano  disponibili  spazi  inutilizzati,  e' possibile per l'operatore  alternativo  richiedere  l'ampliamento  dei propri spazi ovvero  dei  collegamenti  dalla sala operatore alla sala permutatore dell'operatore  notificato senza alcun processo di pianificazione. Le attivita' di ampliamento saranno realizzate dall'operatore notificato entro  45  giorni se sono necessarie opere infrastrutturali, entro 15 giorni se tali opere non sono necessarie.
 9. Operatori co-locati, nel rispetto dei limiti tecnici concordati secondo   quanto   all'art. 13,   possono   installare  nei  siti  di co-locazione  apparati finalizzati a realizzare il rilegamento con la propria  rete, senza limitazioni riguardo alle tecnologie trasmissive e di commutazione utilizzate.
 10. L'operatore  notificato  fornisce  a condizioni trasparenti ed orientate  al  costo  il servizio di raccordo interno di centrale tra gli  apparati  degli  operatori  presenti nel sito, inclusi i propri, indipendentemente  dalla  tipologia  di  co-locazione  e dall'uso del raccordo,  assicurando  livelli  di  SLA  e  penali analoghi a quelli previsti per i flussi di interconnessione.
 11. Gli  operatori  in  co-locazione  fisica  hanno la facolta' di subaffittare parte dei propri spazi ad operatori terzi, impegnandosi, a  nome  di  questi ultimi, al rispetto degli obblighi concordati con l'operatore  notificato  ai  sensi  dell'art. 13. In  particolare, la presenza di eventuali operatori subaffittuari non deve comportare per l'operatore  notificato  oneri  gestionali diversi da quelli relativi alla  presenza  dei  soli  operatori  in co-locazione. A tal fine, il personale  e  gli apparati dell'operatore subaffittuario rispettano i medesimi  impegni  e  vincoli concordati tra l'operatore notificato e l'operatore   affittuario   sotto   la   diretta  responsabilita'  di quest'ultimo.
 |  |  |  | Art. 22. (Modulo standard per co-locazione)
 
 1. Il  modulo standard per co-locazione e' costituito dallo spazio necessario  per l'installazione da parte dell'operatore di 2 telai di dimensioni   600x300x2200  mm,  ovvero  di  1  telaio  di  dimensioni 600x600x2200 mm, comprendente i necessari spazi di accesso e manovra, come  definiti dagli standard ETSI, per una superficie pari ad almeno 4  metri  quadri. Nel  caso di doppio telaio 600x300x2200 mm, i telai sono  collocati,  ove  possibile, in modo contiguo sulla stessa fila, mentre  nel caso di telai bifronte, i telai sono disposti in modo che sia  garantita  l'accessibilita'  anteriore e posteriore. Fanno parte del  modulo  base  gli spazi occupati dal permutatore di confine lato operatori  per  l'attestazione  di  almeno  2000  coppie  metalliche, oppure, su richiesta dell'operatore, 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonche' dal permutatore ottico per almeno 20 fibre.
 2. In  relazione  a ciascun modulo standard, deve essere garantita una  dissipazione  di  potenza  fino a 2 kilowatt. L'installazione di apparati  che  prevedono  una  dissipazione  superiore  e' soggetta a specifica analisi di fattibilita'.
 3. La  definizione  del  suddetto  modulo standard non preclude la possibilita'  per  l'operatore  alternativo  di  installare  telai di dimensioni  diverse,  purche' gli spazi occupati e le dissipazioni ad essi  relative siano compatibili con spazi e dissipazioni definiti ai sensi dei commi 1 e 2.
 4. Relativamente  al  servizio  di  co-locazione  virtuale  A e B, l'operatore   notificato   indica   la  lista  degli  apparati  DSLAM certificati di cui e' in grado di gestire la manutenzione, tale lista include almeno tutti gli apparati impiegati da quest'ultimo.
 5. In  merito al servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione   dell'apparato  da  parte  dell'operatore  notificato, l'operatore  notificato  fornisce  tutte  le  tipologie  di  apparati impiegate per i propri servizi xDSL e fissa la modularita' minima del numero  di  linee acquistabili pari al numero di linee gestite da una singola scheda modem.
 6. Relativamente   ai  servizi  di  co-locazione  in  co-mingling, l'operatore   notificato  permette  l'installazione  negli  spazi  di co-locazione  di qualsiasi apparato utilizzato per servizi di accesso disaggregato  nel  rispetto  delle norme tecniche e di compatibilita' spettrale,   elettromagnetica   ed  ambientale  prefissate  ai  sensi dell'art. 13.
 |  |  |  | Art. 23. (Subentro in spazi di co-locazione)
 
 1. L'operatore notificato inserisce nell'Offerta di Riferimento la possibilita'  di  subentro totale o parziale da parte di un operatore alternativo   (operatore   cessionario) in   spazi   di  co-locazione contrattualizzati da un terzo operatore (operatore cedente).
 2. Il subentro e' subordinato all'accordo tra operatore cedente ed operatore cessionario.
 3. Nell'ipotesi  di  subentro, nella fase preliminare di verifica, di  un  operatore  su  uno  spazio  di  co-locazione  precedentemente assegnato   ad  altro  operatore,  l'operatore  notificato  non  puo' utilizzare   in   proprio   gli  spazi  o  risorse  resi  disponibili dall'operatore cedente.
 4. L'operatore  notificato  aggiorna  i  database delle risorse di co-locazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di efficacia  del  contratto di cessione dando evidenza in tale database degli  eventuali  spazi  contrattualizzati  ma  non  ancora  presi in consegna dall'operatore richiedente.
 5. Gli  operatori sono tenuti ad utilizzare i moduli richiesti per la  fornitura  di  servizi  ai  propri  utenti  entro  6  mesi  dalla disponibilita'  degli  stessi. Nel  caso  di  mancato  utilizzo di un modulo,  gli  operatori  sono tenuti a fornire all'Autorita' evidenza che  esso  verra' utilizzato entro 30 giorni. In caso contrario, tale modulo verra' dichiarato disponibile per altri operatori
 |  |  |  | Art. 24. (Condizioni generali di offerta relative all'accesso
 disaggregato alla sottorete locale)
 
 1. L'operatore  notificato mette a disposizione lo spazio fisico e le  risorse  tecniche  necessarie  per ospitare e connettere, secondo modalita'  ragionevoli, le apparecchiature pertinenti degli operatori che  intendono  usufruire  del  servizio  di  accesso  alla sottorete locale.
 2. L'operatore  notificato  rende  altresi' disponibili le risorse connesse  alla  fornitura  dell'accesso  disaggregato  alla sottorete locale,  in particolare gli spazi per l'ubicazione degli apparati del soggetto  richiedente, i cavi di collegamento e i sistemi informatici pertinenti,  il  cui  accesso  e'  necessario  a  un beneficiario per fornire i servizi su base concorrenziale ed equa.
 3. Gli   elementi  minimi  necessari  che  sono  resi  disponibili dall'operatore notificato sono:
 a. informazioni  relative  all'ubicazione  dei  punti  di accesso fisici intermedi della rete locale;
 b. informazioni  relative a disponibilita' di sottoreti locali in parti specifiche della rete di accesso;
 c. condizioni tecniche relative all'accesso alle sottoreti locali e  alla  loro  utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della sottorete locale;
 d. procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso;
 e. servizi  di  co-locazione  nei punti di accesso alla sottorete locale  dove  per  "colocazione"  si  intende la messa a disposizione dello  spazio fisico e delle risorse tecniche necessarie per ospitare e  connettere,  secondo  modalita'  ragionevoli,  le  apparecchiature pertinenti di un beneficiario;
 f. opzioni di co-locazione nei siti di cui al precedente punto;
 g. caratteristiche  delle  apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere installate;
 h. condizioni   di   accesso   per   il  personale  di  operatori concorrenti;
 i. norme di sicurezza;
 j. norme  per  l'assegnazione  dello  spazio  in  caso  di spazio limitato nei punti di accesso alla sottorete locale.
 |  |  |  | Art. 25. (Condizioni per l'offerta wholesale del servizio
 di accesso disaggregato)
 
 1. Gli  operatori  titolari  di  un  contratto per la fornitura di servizi  di  accesso  disaggregato  alla  rete  locale dell'operatore notificato,  hanno  facolta' di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione  di  offerte  di servizi intermedi di accesso rivolte ad altri operatori.
 2. In  caso  di  contestazione gli operatori, secondo le procedure concordate   tra   operatore  notificato  ed  operatori  concorrenti, producono  copia  del  contratto  sottoscritto  con il cliente finale all'operatore  notificato,  o, nel caso di un cliente precedentemente titolare  di  un contratto di abbonamento con l'operatore notificato, copia  della  manifestazione  di volonta' del cliente di recedere dal contratto con l'operatore notificato.
 3. L'operatore notificato e' tenuto al rispetto delle disposizioni in  materia  di  modalita'  e  termini della fornitura dei servizi di accesso disaggregato stabilite dal presente provvedimento.
 4. In  caso  di  richiesta  di portabilita' del numero contestuale alla   richiesta   di   accesso  disaggregato,  l'ordinativo  inviato all'operatore  notificato  indica  l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore recipient.
 |  |  |  | Art. 26. (Aspetti procedurali)
 
 1. Le  fasi  procedurali  per  la fornitura dei servizi di accesso disaggregato e di quelli di co-locazione sono:
 a. pubblicazione  (sul  sito  dedicato  ai  servizi wholesale) da parte   dell'operatore  notificato  delle  informazioni  su  siti  ed infrastrutture  sui  quali  sono  disponibili  i  servizi  di accesso disaggregato e di co-locazione;
 b. richiesta  da  parte  degli operatori all'operatore notificato dei  servizi  di  accesso disaggregato o di co-locazione nell'area di interesse;
 c. fornitura  delle informazioni di cui al punto b) sui siti e le infrastrutture  sui  quali  sono  disponibili  i  servizi  di accesso disaggregato   e   di   co-locazione  in  adempimento  agli  obblighi informativi;
 d. avvio  dello  studio  di  fattibilita' da parte dell'operatore notificato su richiesta dell'operatore alternativo;
 e. risposta   da   parte   dell'operatore   notificato  circa  la fattibilita',  con  il  dettaglio  degli  oneri necessari debitamente giustificati;
 f. richiesta  da  parte  dell'operatore alternativo all'operatore notificato della fornitura del servizio;
 g. avvio  attivita'  operativa  per  la  fornitura  del  servizio richiesto;
 h. consegna del servizio e collaudo.
 2. La  fornitura  dei diversi servizi di accesso disaggregato e di co-locazione  avviene  con  modalita'  prestabilite  e senza indebiti ritardi, nel rispetto del Service Level Agreement.
 |  |  |  | Art. 27. (Fornitura di informazioni su siti ed infrastrutture
 sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato)
 
 1. L'operatore  notificato  predispone  ed aggiorna una banca dati contenente   le   informazioni   sulle  disponibilita'  di  spazi  di co-locazione  nei  singoli  siti e su ciascuno Stadio di Linea aperto all'unbundling  con  il  dettaglio  dell'occupazione  degli spazi per moduli   unbundling  e  interconnessione,  con  indicazioni  di  tipo anagrafico  e tipologia degli impianti di condizionamento ed energia, con   indicazioni  sul  livello  di  riempimento  dei  permutatori  e l'occupazione di coppie al permutatore.
 2. Il  database  prevede  le  indicazioni circa la possibilita' di ampliare   il   sito   per   moduli  unbundling  e  interconnessione, distinguendo  i  casi in cui lo spazio e' disponibile o e' necessario l'ampliamento  della sala, gli spazi modulo gia' predisposti liberi o liberabili  e  le  coppie  al permutatore libere e liberabili secondo quanto  all'art 23 comma 6 della presente delibera; il database tiene conto  anche  delle  risorse  disponibili  a seguito di rinunce degli operatori.
 3. Tale  database  include  altresi' le informazioni relative alla disponibilita'  di  portanti  in  fibra  ottica  per  il  servizio di prolungamento  dell'accesso  su fibra ottica, sulla disponibilita' di infrastrutture   civili   (cavidotti,   pozzetti,   camerette,  pali, etc.) all'interno delle quali l'operatore alternativo puo' installare la propria infrastruttura trasmissiva.
 4. Il  database  riporta  le consistenze di ciascun segmento della rete  di  accesso  (numero  di  coppie  posate  nella rete primaria e secondaria) ed  il  numero  di coppie attive dettagliate per ciascuna tecnologia trasmissiva ammessa (ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, HDB3), nonche'   il   numero   e   la   copertura  geografica  degli  armadi corrispondenti  agli  stadi  di  linea aperti all'ULL ed il numero di settori di cavo primario afferenti a ciascun armadio.
 5. Il  database riporta le aree di copertura della rete di accesso tramite  gli  elementi  della  rete  primaria  e  i  civici serviti e servibili  dalla  rete  secondaria  correlata,  i  dati relativi alla lunghezza  puntuale dei cavi di rete primaria e secondaria, inclusivi delle  caratteristiche  fisiche  dei  cavi  impiegati  (diametro  dei conduttori, tipo di isolamento, ecc.).
 6. Il database deve consentire agli operatori, con l'ausilio delle sole  tabelle  dal manuale delle procedure di unbundling dell'Offerta di  Riferimento,  la  verifica  di  disponibilita'  di un particolare servizio  di  accesso  ad  una data velocita' trasmissiva su una data linea. Il database riporta in dettaglio tutti i parametri necessari a tale fine ed e' aggiornato entro 5 giorni lavorativi dalla variazione della  disponibilita'  delle  risorse  della  rete  di  accesso  e di co-locazione.
 7. L'operatore  notificato  pubblica e comunica all'Autorita', con almeno  due  mesi  di  anticipo  rispetto  all'avvio  dei  lavori, le attivita'  di  ampliamenti/modifiche  di  porzioni  di  rete,  ed, in particolare,  l'elenco  degli  stadi  di  linea che intende aprire al servizio  xDSL  e  delle  aree  in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete.
 8. L'operatore  notificato  prevede  l'accesso  in  tempo reale da parte degli operatori alle informazioni aggiornate di cui al presente articolo  attraverso  gli  strumenti  informatici  di  fornitura  dei servizi di unbundling e shared access.
 9. L'operatore    notificato    comunica    su   base   bimestrale all'Autorita'  copia  integrale  del  database  di  cui  al  presente articolo.
 |  |  |  | Art. 28. (Modalita' di adempimento degli obblighi informativi)
 
 1. Oltre  all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati di  cui  all'art. 27.,  l'operatore notificato fornisce, su richiesta dell'operatore  alternativo,  entro  5  giorni  lavorativi, almeno le seguenti informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione:
 a. elenco, comprensivo della denominazione convenzionale del sito utilizzata dall'operatore notificato e ubicazione geografica dei siti di co-locazione;
 b. mappe relative all'area servita da ciascun sito;
 c. numero di linee attestate in relazione a ciascun sito;
 d. archi di numerazione afferenti a ciascun sito;
 e. centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito.
 2. L'operatore  notificato  fornisce  altresi',  a  seguito  della manifestazione  di  interesse di un operatore ad accedere all'Offerta di   Riferimento   per   i  servizi  di  co-locazione  o  di  accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, entro  5  giorni  lavorativi,  le  informazioni  circa gli spazi e le tipologie  di  co-locazione  disponibili in relazione a ciascun sito, secondo le modalita' indicate dai provvedimenti dell'Autorita'.
 3. L'operatore   notificato   ha   l'obbligo  di  soddisfare  ogni ulteriore  ragionevole richiesta da parte degli operatori interessati di  informazione  utili  a  valutare l'adesione ai servizi di accesso disaggregato e di co-locazione.
 4. La   procedura   contenuta  nei  contratti  con  gli  operatori richiedenti l'accesso disaggregato prevede la fornitura all'operatore notificato  da  parte  degli operatori concorrenti delle informazioni dettagliate  circa le rispettive esigenze di spazi di colocazione con almeno sei mesi di anticipo
 |  |  |  | Art. 29. (Studio di fattibilita)
 
 1. L'operatore   notificato  comunica  all'operatore  richiedente, entro  20  giorni,  lo  studio di fattibilita' relativo ai siti nelle aree  d'interesse di quest'ultimo. In caso di esito positivo, riporta una  descrizione  dettagliata dei lavori da eseguire, con particolare riferimento   all'attuale   capacita'  di  fornitura  di  servizi  di alimentazione   e  condizionamento  ed  all'eventuale  necessita'  di ampliamento   dei  relativi  impianti,  ovvero  di  realizzazione  di ulteriori  impianti,  nonche'  fornisce  il  preventivo economico per l'allestimento   dei  siti;  in  caso  di  esito  negativo,  fornisce un'adeguata   e   documentata   motivazione   circa   le   cause   di indisponibilita',  nonche'  indicazioni  di  fattibilita'  relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione.
 2. L'operatore   notificato   ha   l'obbligo   di   fornire   ogni approfondimento   richiesto  dall'operatore  utile  alla  valutazione tecnico/economica  degli  studi  di  fattibilita'  e  dei  preventivi presentati. Entro  15  giorni  dalla ricezione del relativo studio di fattibilita', l'operatore puo' richiedere all'operatore notificato la revisione  del  progetto,  indicando  soluzioni tecniche alternative, eventualmente  con  il  ricorso  a  soggetti  terzi diversi da quelli individuati dall'operatore notificato.
 3. L'operatore  notificato valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva   dettagliatamente   e   per   iscritto   l'eventuale  mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore.
 4. L'operatore  notificato  adotta  ogni  misura  utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi  correnti  di  mercato,  ivi  incluse  le condizioni praticate all'operatore notificato per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto  ai  prezzi  correnti  di  mercato,  nonche'  a fornire agli operatori  documentata  evidenza dei costi effettivamente sostenuti e delle  fatture  pagate  a soggetti terzi fornitori per l'espletamento dei lavori di allestimento dei siti indicati nei preventivi.
 5. L'operatore  notificato fornisce, su richiesta dell'Autorita' o degli  operatori,  dettagliata  evidenza delle procedure adottate per l'aggiudicazione  degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonche' delle proposte pervenute dai diversi fornitori.
 |  |  |  | Art. 30. (Gestione degli ordinativi per servizi di accesso
 disaggregato alla rete locale)
 
 1. Le modalita' di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste  sono  improntate  alla massima efficienza ed adottano, ove compatibili, i piu' evoluti mezzi di comunicazione informatici.
 2. L'operatore che richiede la fornitura di un servizio di accesso disaggregato   o   di   un  servizio  di  canale  numerico  trasmette all'operatore   notificato   un  ordine  di  lavorazione  in  formato elettronico  (via  posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in  formato  cartaceo  (via  fax), nel quale riporta esclusivamente i dati indicati dall'Autorita'.
 3. L'operatore  alternativo  che  richiede  il servizio di accesso disaggregato,  quale  responsabile del rapporto col cliente, conserva l'originale    dell'ordine    trasmesso   all'operatore   notificato, unitamente  alla  documentazione relativa al contratto con il proprio cliente  e,  nel  caso  di  un cliente precedentemente titolare di un contratto  di  abbonamento  con  altro  operatore  alternativo  o con l'operatore  notificato  che si e' rivolto direttamente al recipient, alla  manifestazione  di  volonta'  di  tale  cliente di recedere dal contratto con l'operatore precedente.
 4. Laddove  previsto  dalla  normativa  vigente,  l'operatore  che richiede  il  servizio di accesso disaggregato comunica al cliente le informazioni  di  cui  all'art. 4  del  d.lgs. 185  del  1999,  prima dell'inoltro dell'ordine all'operatore notificato.
 5. In   caso   di   richiesta  contestuale  della  prestazione  di portabilita' del numero, l'operatore notificato gestisce le richieste in  maniera  unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e modalita'  di attivazione della prestazione di accesso disaggregato e portabilita' del numero.
 6. L'obbligo  di  portabilita'  del  numero  e' indipendente dalla tipologia di servizio di accesso eventualmente richiesto.
 7. L'operatore notificato, al momento della ricezione dell'ordine, verificati  i  dati trasmessi, attiva la prestazione all'abbonato nei tempi e secondo le modalita' stabilite al presente provvedimento.
 8. L'operatore notificato comunica all'operatore alternativo con 5 giorni  di  anticipo  la  data e l'ora di attivazione del servizio di accesso  disaggregato  e, ove richiesto, del servizio di portabilita' del numero.
 9. Nel  caso  di  contestazione  da  parte del cliente finale e di verifica della mancanza di un contratto valido con l'operatore che ha richiesto  il servizio di accesso, nonche' di verifica della mancanza di  una  idonea  dichiarazione attestante la volonta' di recedere dal contratto  con l'operatore preesistente, l'operatore che ha richiesto il   servizio   di  accesso  sostiene  le  spese  per  il  ripristino dell'accesso    del   cliente   finale   all'operatore   di   accesso preesistente.
 |  |  |  | Art. 31. (Capacita' di evasione giornaliera minima degli ordinativi
 per servizi di accesso disaggregato)
 
 1. La  capacita'  di  evasione  giornaliera  minima  di ordinativi relativi  a  servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e' fissata in 10.000 ordinativi per giorno lavorativo.
 2. La   capacita'   di  evasione  giornaliera  minima  fissata  al precedente  comma  e'  da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni  di  Number  Portability  associate  e  contestuali  alla richiesta di servizi di accesso disaggregato.
 3. L'Autorita'   si  riserva  di  rivedere  il  numero  minimo  di attivazioni giornaliere ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  provvedimento,  in  conformita'  con  le  esigenze del mercato.
 |  |  |  | Art. 32. (Informazioni sul calendario delle attivita'
 di allestimento dei siti di co-locazione)
 
 1. L'operatore  notificato  fornisce agli operatori interessati, a cadenza   mensile,   una   informativa  dettagliata  sullo  stato  di avanzamento dei lavori di allestimento in relazione a ciascun sito di co-locazione, contenente almeno le seguenti informazioni:
 a. data di conferma degli ordinativi;
 b. regime  amministrativo applicato allo svolgimento dei lavori e indicazione  della  data  di richiesta delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni edilizie alle Amministrazioni competenti;
 c. data indicativa di prevista consegna.
 2. L'operatore  notificato  fornisce  agli operatori l'indicazione puntuale  della data di ingresso in ciascun sito di co-locazione, con un  preavviso  minimo  di  15  giorni lavorativi, nel caso di sito di nuovo   allestimento,   e   di  5  giorni  lavorativi,  nel  caso  di predisposizione di nuovo modulo in un sito gia' operativo.
 |  |  |  | Art. 33. (Qualificazione xDSL: vincoli sulla velocita)
 
 1. Telecom  Italia certifica la velocita' xDSL per ciascuna coppia fornita   nei   servizi   di  accesso  disaggregato,  restituendo,  a richiesta,  l'indicazione  della  massima  velocita' garantita con la tecnologia  indicata  dall'operatore. Tale attivita' e' fornita senza la corresponsione di contributi.
 2. Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea  in  accesso disaggregato xDSL con velocita' superiore a quella certificata  in  fase  di attivazione e' tenuto a darne comunicazione all'operatore  notificato  solo  in  fase  di richiesta di ripristino guasti, ai fini delle attivita' di assurance sulla stessa.
 |  |  |  | Art. 34. (Aspetti economici - Principi generali)
 
 1. Le  condizioni  economiche  di  offerta  dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono definite nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo.
 2. Il  tasso di remunerazione del capitale impiegato per i servizi di accesso dell'operatore notificato e' pari a 10,2 %.
 3. I  prezzi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete  locale  sono  basati  sui  costi  effettivamente  sostenuti nel rispetto  del  meccanismo  di controllo pluriennale dei prezzi di cui all'art. 36. del    presente   provvedimento. In   particolare,   con riferimento ai servizi orientati al costo, si precisa che:
 a. I  prezzi  di  locazione  dei  siti sono pari al costo medio a metro  quadrato  sostenuto  dall'operatore  notificato  ed esposto in contabilita'  regolatoria;  il  costo  complessivo e' valutato per la sola  parte di pertinenza dell'operatore richiedente con l'esclusione delle  aree  non necessarie all'operatore stesso per la fornitura del proprio servizio;
 b. I  prezzi  dei servizi accessori dell'offerta di co-locazione, inclusi  gli  apparati  forniti  da  Telecom  Italia  nell'ambito del servizio  di  co-locazione  virtuale, sono formulati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni di cui alla contabilita' regolatoria dell'operatore notificato;
 c. Per  il  servizio  di  ADSL  su  linea  ISDN, gli oneri per la seconda  linea  in  accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio sono equiparati a quelli del servizio di accesso condiviso.
 d. Il  prezzo  dell'attivita' di riordino dei permutatori e' pari al  costo  dell'attivita'  ripartito  tra tutti gli operatori in modo proporzionale  al  numero  di posizioni assegnate a ciascuno, incluse quelle dell'operatore notificato.
 |  |  |  | Art. 35. (Principi generali e struttura dei costi
 del servizio di accesso condiviso)
 
 1. La  struttura  del  prezzo del servizio di accesso condiviso e' articolata  in  un  canone  mensile  ed  in  contributi  "una tantum" relativi ad attivita' a vuoto e attivita' in centrale.
 2. I  costi  ammessi  ai  fini della determinazione del prezzo del servizio di accesso condiviso sono esclusivamente quelli incrementali imputabili alla fornitura del servizio.
 3. Il  valore  del canone e' legato solo ai costi di fornitura del servizio  di  accesso  condiviso  aggiuntivi rispetto a quelli legati alla  fornitura  del  servizio  di  telefonia vocale e non contiene i costi  comuni. I costi comuni sono quelli legati a tutti gli elementi della rete di distribuzione ed alle attivita' svolte per la fornitura del  servizio  di  telefonia  vocale  e  che  sono gia' coperti dalle tariffe relative a tali servizi.
 4. Telecom  Italia  introduce  un servizio di accesso disaggregato dedicato  relativo  alla  gestione  dei soli servizi xDSL (unbundling dati). Gli  spazi  impiegati al permutatore dell'operatore notificato sono   i   medesimi  di  quelli  impiegati  nel  sevizio  di  accesso disaggregato condiviso.
 5. Nel  caso  in  cui  l'operatore  abbia richiesto il servizio di accesso  condiviso,  qualora l'utente disdica il contratto di accesso al  dettaglio  con  l'operatore notificato, il canone per il servizio diventera'   quello   relativo  al  servizio  di  accesso  unbundling dati. Poiche'  la  migrazione  non  si accompagna a variazioni catene impiantistiche, non e' dovuto alcun contributo di trasformazione.
 6. L'operatore   notificato  introduce  condizioni  gestionali  di provisioning  ed  assurance  per  il servizio di accesso disaggregato dedicato  relativo  alla  gestione  dei soli servizi xDSL identiche a quelle  previste  per  i  servizi  di  full unbundling. Le condizioni economiche  del  servizio  unbundling dati sono le medesime di quelle previste per il servizio di full unbundling ed il servizio e' fornito su linea attiva e non attiva.
 |  |  |  | Art. 36. (Network Cap)
 
 1. I  canoni ed i contributi per i servizi di accesso disaggregato sono  regolati  per  gli anni 2006 e 2007 dal meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi (network cap) di cui al presente articolo.
 2. Sono definiti i seguenti panieri:
 a. Paniere A
 i. Contributo  fornitura  coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL;
 ii. Contributo  fornitura  per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL;
 iii. Contributo fornitura coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL;
 iv. Contributo  disattivazione  singola  coppia  metalliche  per servizio ULL;
 v. Contributo  disattivazione due coppie metalliche per servizio ULL;
 vi. Contributo    identificazione    coppia   in   presenza   di interferenza per servizio ULL;
 vii. Contributo  rimozione  della  coppia metallica per servizio ULL;
 viii. Contributo per intervento di assurance in SLA plus;
 ix. Contributo  in  caso di permute nell'attivazione una singola coppia non attiva per servizio ULL;
 x. Contributo in caso di permute nell'attivazione due coppie non attiva per servizio ULL;
 xi. Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL;
 xii. Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL;
 xiii. Canone  mensile  per  coppia  ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL;
 xiv. Canone  mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL;
 xv. Canone  mensile  per  due coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL;
 xvi. Contributi fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL;
 xvii. Contributi  fornitura  coppia  al livello sottorete locale per servizi HDSL, ISDN PRA;
 xviii. Contributo   in  caso  di  permute  nell'attivazione  una singola  coppia  non  attiva  per  servizio  ULL  a livello sottorete locale;
 xix. Contributo  in  caso di permute nell'attivazione due coppie non attive per servizio ULL a livello sottorete locale;
 xx. Contributo  per fornitura a vuoto per servizio ULL a livello sottorete locale;
 xxi. Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL a livello sottorete locale;
 xxii. Canone  mensile  per  coppia  ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL in ULL a livello sottorete locale;
 xxiii. Canone  mensile  per  due  coppie  metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA a livello sottorete locale;
 xxiv. Contributo   disattivazione  singola  coppia  metallica  a livello sottorete locale;
 xxv. Contributo  disattivazione  due coppie metalliche a livello sottorete locale;
 xxvi. Contributo   identificazione   coppia   in   presenza   di interferenza a livello sottorete locale;
 xxvii. Contributo  rimozione  della  coppia  metallica a livello sottorete locale.  b. Paniere B
 i. Contributo  fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito dall'operatore;
 ii. Contributo  fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito da Telecom Italia;
 iii. Contributo  di  trasformazione  da accesso condiviso a full unbundling;
 iv. Contributo di predisposizione splitter al permutatore;
 v. Contributo  per  fornitura  a  vuoto  per servizio di accesso condiviso;
 vi. Contributo  per  manutenzione  a  vuoto per servizio accesso condiviso;
 vii. Canone mensile accesso condiviso;
 viii. Contributo  di  disattivazione  del  servizio  di  accesso condiviso;
 ix. Contributo    identificazione    coppia   in   presenza   di interferenza per servizio accesso condiviso;
 x. Contributo  rimozione  della  coppia  metallica  per servizio accesso condiviso.
 c. Paniere C
 i. Contributo   attivazione   prolungamento   dell'accesso   con portante in fibra;
 ii. Contributo  di  fornitura a vuoto prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
 iii. Contributo    di   manutenzione   a   vuoto   prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
 iv. Canone  mensile  prolungamento  dell'accesso con portante in fibra;
 v. Contributo  di  disattivazione prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
 d. Paniere D
 i. Contributo  attivazione  canale  numerico presso SL (distinto per velocita);
 ii. Contributo  attivazione canale numerico presso SGU (distinto per velocita);
 iii. Contributo di manutenzione a vuoto del canale numerico;
 iv. Contributo di fornitura a vuoto del canale numerico;
 v. Canone  mensile  canale  numerico  presso  SL  (distinto  per velocita);
 vi. Canone   mensile  canale  numerico  presso  SGU  (per  fasce chilometriche e velocita);
 vii. Contributo  di disattivazione canale numerico (distinto per velocita);
 3. Ai  fini  dell'approvazione  dell'offerta  per  l'anno 2006, le quantita'  di  riferimento  sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2004  -  30  giugno  2005, mentre i prezzi di riferimento sono quelli pubblicati  nell'offerta  2005. Ai  fini dell'approvazione per l'anno 2007,  le quantita' di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2005 - 30 giugno 2006.
 4. Ai  fini  dell'approvazione  dell'offerta  di  ciascun  anno il valore  del  singolo  paniere  e' calcolato prima come prodotto delle quantita'  di  riferimento  per  i prezzi vigenti e poi come prodotto delle  quantita'  di riferimento per i prezzi proposti. La variazione percentuale  del  valore  di  ciascun  paniere  e'  soggetta  ad  uno specifico  vincolo  definito  nella  misura  di IPC X (cap), dove IPC (Indice  dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su  base  annua  dell'indice  dei prezzi al consumo delle famiglie di operai  e  impiegati  rilevato  dall'ISTAT  (senza  tabacchi) e  X il livello  di  variazione  di  produttivita' dell'insieme dei servizi e degli elementi appartenenti allo stesso paniere.
 5. Il  valore  di  riferimento  dell'IPC  da  utilizzare  ai  fini dell'applicazione  del  network  cap  e',  per  ciascun  anno, quello risultante  dalla  rilevazione  ISTAT  per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni delle quantita' di riferimento.
 6. I  prezzi  dei  servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti  applicando  al  valore  dell'anno  precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.
 7. L'operatore   notificato,   ogni   anno,  contestualmente  alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorita', le quantita' di servizi vendute relative a ciascun paniere, distinte per semestri  e riferite al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento).
 8. La  veridicita' dei dati prodotti e' autocertificata da Telecom Italia,  che  ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice, nelle forme e modalita' previste ai sensi del dPR 403/98.
 9. La verifica da parte dell'Autorita' del rispetto dei vincoli di variazione  di  prezzo  avviene  con  l'approvazione  dell'Offerta di Riferimento  che,  a  tal  fine,  deve  essere pubblicata entro il 31 ottobre  dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta. Ove non  diversamente  previsto,  le  eventuali modifiche dell'Offerta di Riferimento  disposte  dall'Autorita' entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno di validita' dell'offerta.
 10. Sulla base dell'andamento dei costi di contabilita' e dei pesi relativi degli elementi appartenenti ai panieri, i valori dei vincoli di cap per gli anni 2006 e 2007 sono:
 a. Paniere a): IPC -4,75%;
 b. Paniere b): IPC -4,75%;
 c. Paniere c): IPC -4,75%;
 d. Paniere d): IPC -4,75%;
 11. Ai canoni mensili di ciascun servizio si applica, come vincolo di   sub   cap,   il   vincolo   di  riduzione  relativo  al  paniere corrispondente.
 12. Ai  contributi relativi alle attivita' di manutenzione a vuoto e  SLA  plus,  si  applica,  come  vincolo  di sub cap, il vincolo di riduzione relativo al paniere corrispondente.
 13. Ove si delineino comportamenti anticompetitivi nelle politiche di  prezzo  dell'operatore  notificato,  l'Autorita'  si  riserva  di intervenire   richiedendo,  nel  rispetto  dei  vincoli  di  cap,  la riformulazione dei prezzi dei panieri corrispondenti.
 14. I  servizi  non inclusi nel meccanismo di controllo del prezzi restano  soggetti  all'obbligo  di  orientamento  al costo sulla base della contabilita' regolatoria.
 |  |  |  | Art. 37. (Separazione contabile ed amministrativa)
 
 1. Ai  sensi  dell'art. 48 del Codice, in linea con l'art. 2 comma 12  lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995 e con l'art. 1 comma 8  della  legge n. 249 del 31 luglio 1997, sono ribaditi gli obblighi di  separazione amministrativa e contabile gia' in capo all'operatore notificato,    come    specificati    dall'art. 2    della   delibera n.152/02/CONS.
 2. L'operatore    notificato    e'   tenuto   ad   assicurare   la realizzazione,  mediante  opportune  misure  organizzative soggette a verifica  da parte dell'Autorita', della separazione amministrativa e contabile  tra  le  unita'  organizzative  preposte  alla vendita dei servizi  finali  e  quelle  preposte  alla  gestione  della  rete  di trasporto ed accesso.
 3. L'operatore  notificato  provvede  affinche' le misure adottate garantiscano:
 a) che  la  fornitura  di  servizi di accesso alle proprie unita' organizzative  commerciali e di rete avvenga attraverso la stipula di accordi  interni  che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali  accordi devono contenere almeno le clausole di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS;
 b) che  la fornitura di servizi di accesso avvenga assicurando il medesimo  livello  di  servizio  e  assistenza  sul  territorio  agli operatori  alternativi  e  alle  unita'  organizzative  interne  o  a societa' collegate o controllate;
 c) che la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita  di  servizi  di  accesso sia condotta da personale di unita' organizzative  distinte  da  quelle commerciali che offrono i servizi finali;
 d) che  la gestione di dati e informazioni relative ai servizi di accesso  acquistati  dagli  operatori  interconnessi  sia separata da quella  relativa  ai  dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;
 e) che  i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attivita' commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle  unita'  organizzative  commerciali  che  forniscono servizi ai clienti finali.
 4. Telecom  Italia,  nell'esecuzione  degli accordi interni di cui alla lett. a) del comma precedente assicura la parita' di trattamento interna/esterna    sugli    aspetti    di   fornitura   dei   servizi (provisioning) e  di  garanzia  della  qualita'  e  rispondenza  alle specifiche  tecniche  delle  attivita'  necessarie alla realizzazione degli  stessi  (assurance). Le  condizioni  generali di fornitura e i valori  degli  indicatori  di  qualita'  contenuti  negli  ordinativi interni  per  ciascun  servizio  all'ingrosso fornito dalle unita' di rete  di  Telecom  Italia  alle  proprie  unita'  commerciali sono le medesime  offerte  agli  operatori  alternativi  per i corrispondenti servizi di rete.
 5. La    separazione    contabile   ed   amministrativa   adottata dall'operatore  notificato  garantisce  una opportuna visibilita' dei centri  di  costo delle funzioni operative di rete distinti da quelli delle   attivita'   commerciali. I  dati  contabili  prodotti  devono riportare  in  dettaglio  l'evidenza  separata  dei  dati relativi ai trasferimenti interni tra le unita' commerciali e quelle di fornitura di servizi all'ingrosso.
 6. L'operatore notificato deve inoltre comunicare all'Autorita' le modalita'  e  le  condizioni  di  fornitura previste negli ordinativi interni   e   negli   accordi  tra  funzioni  di  rete  ed  operatori alternativi,  ivi  inclusi gli indicatori di qualita' di cui al comma 3,  lett. a,  nonche' ogni altra informazione necessaria a verificare la parita' di trattamento.
 7. Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di  una  relazione periodica da parte dell'operatore notificato. Tale relazione,   da  presentarsi  ogni  sei  mesi,  riporta  una  tabella comparativa  dei  valori degli indicatori di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia possibile verificare la qualita'  erogata  alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi che fanno uso dei medesimi beni intermedi.
 8. L'operatore  notificato,  entro  il  30  giugno  di  ogni anno, presenta  sotto  la  propria  responsabilita'  una relazione annuale, certificata  da  un  soggetto  terzo, che comprovi la separazione tra sistemi   informativi   delle  funzioni  di  rete  e  delle  funzioni commerciali. Tale   relazione   indica  inoltre  quali  misure  siano adottate  per  impedire  l'utilizzo  dei dati riservati relativi alla clientela  degli  operatori,  in  possesso delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato.
 |  |  |  | Art. 38. (Contenuti dell'Offerta di Riferimento)
 
 1. L'Offerta  di  Riferimento  contiene  le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei seguenti servizi:
 a. servizio di accesso disaggregato alla rete metallica;
 b. servizi di co-locazione ed altri servizi accessori;
 c. servizio di prolungamento dell'accesso;
 d. servizio di canale numerico;
 e. servizio di accesso condiviso;
 f. servizio di accesso alla sottorete locale;
 g. servizio di raccordi interni di centrale;
 I servizi accessori di cui al punto b) includono, tra l'altro, gli apparati  xDSL  per  la  co-locazione  virtuale  con  acquisto  degli apparati  a carico dell'operatore notificato, il servizio di riordino dei permutatori.
 Con   riferimento   ai  prezzi  dei  servizi  di  co-locazione  "a progetto",   uno   specifico  e  separato  allegato  dell'Offerta  di Riferimento  riporta prezzi indicativi unitari per ciascuna possibile attivita' oggetto di preventivo.
 2. L'Offerta  di  Riferimento  riporta  in  allegato un manuale di procedura  contenente  i  necessari  elementi  tecnici,  procedurali, amministrativi e gestionali:
 a) per   la   effettiva   operativita'  dei  servizi  di  accesso disaggregato alla rete locale;
 b) per  la  richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione, contemplando  anche  la  possibilita' di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione;
 c) per la cessione da parte di un operatore ad un altro operatore del  proprio  contratto  di co-locazione sottoscritto con l'operatore notificato;
 d) per  consentire  all'operatore  di  effettuare, direttamente o mediante  soggetti terzi appositamente designati, sopralluoghi presso i  siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione,  nonche'  presso  i  siti  per  i  quali  lo  studio di fattibilita' abbia dato esito negativo;
 e) per  la  raccolta e gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
 3. Le  procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di  servizi  di  accesso  disaggregato  alla rete locale sono atte ad assicurare almeno:
 a) la  fornitura  di  Number  Portability anche in relazione alle numerazioni  secondarie  associate  ai  servizi  ISDN  dell'operatore notificato;
 b) la  possibilita' di richiedere separatamente la disattivazione della  prestazione  di  Number  Portability  o dei servizi di accesso disaggregato,   ancorche'   precedentemente  richiesti  in  modalita' congiunta e relativi al medesimo cliente;
 c) adeguati   meccanismi   per   la   sincronizzazione  fra  piu' ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza multilinea  e/o multinumero e/o multisede, per il servizio di accesso disaggregato e per le eventuali richieste di Number Portability;
 d) la possibilita', su richiesta del cliente, di variazione della destinazione  d'uso  di  un  servizio  di accesso disaggregato, senza necessita'   di  cessazione  del  servizio  di  accesso  disaggregato esistente   e   dell'eventuale   prestazione  di  Number  Portability associata.
 e) la  migrazione  del  cliente  senza  disservizi  da servizi di accesso  disaggregato  condiviso  a  servizi di accesso completamente disaggregato e vice-versa.
 |  |  |  | Art. 39. (Service Level Agreement e Penali)
 
 1. L'offerta  di  riferimento  riporta in allegato una proposta di Service  Level Agreement (SLA) contenente tutti gli elementi relativi agli  standard di qualita' ed alle modalita' di fornitura dei servizi di  accesso disaggregato, anche con riferimento ai tempi di fornitura massimi stabiliti.
 2. Il  mancato  rispetto  di  quanto  stabilito  nel Service Level Agreement  e' soggetto a sanzioni pecuniarie e al pagamento di penali tali da limitare possibili pratiche anticoncorrenziali.
 3. I  termini  e  le  condizioni  contenuti  in tale Service Level Agreement  dovranno,  laddove  applicabili,  essere consistenti con i livelli  di  servizio offerti da parte dell'operatore notificato alle proprie divisioni commerciali ed alla propria clientela finale.
 4. Le  modalita'  di trasmissione e di gestione delle richieste di assurance  per  i servizi di accesso disaggregato condiviso e di full unbundling  e  di  co-locazione  sono  definite su criteri di massima efficienza   ed  adottano  i  piu'  evoluti  mezzi  di  comunicazione informatici.
 5. L'Offerta  di  Riferimento  contiene anche uno SLA di assurance migliorativo   su   base  chiamata  e  le  relative  penali,  nonche' condizioni  di  SLA  di  assurance garantiti nel 100% dei casi per il servizio di Shared Access.
 6. Il  Service  Level  Agreement  per  i  servizi di co-locazione, prevede  tempi  certi di consegna, garantiti da penali, per gli studi di fattibilita' dei servizi di predisposizione dei siti e di raccordi interni   di   centrale   e   tempi  massimi  di  intervento  per  la realizzazione e l'assistenza tecnica;
 7. Per  i  raccordi interni di centrale, i tempi di provisioning e le  penali  sono  quelle  previste  nel  Service  Level Agreement per servizi di co-locazione;
 8. Il  Service Level Agreement prevede i seguenti tempi massimi di fornitura   per  i  servizi  di  accesso  disaggregato:  Provisioning Servizio Tempo
 |95% dei casi|     100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Rete metallica: coppia attiva        |  7gg solari|       10gg solari --------------------------------------------------------------------- Rete metallica: coppia non attiva    |            | (GNR-PBX)                            |  7gg solari|       10gg solari --------------------------------------------------------------------- Rete metallica: coppia non attiva    |  7gg solari|10gg solari attiva --------------------------------------------------------------------- Prolungamento dell'accesso in fibra  |            | ottica                               |  5gg solari|       20gg solari --------------------------------------------------------------------- Canale numerico                      | 15gg solari|       20gg solari
 
 L'operatore notificato, nel rispetto di quanto all'art. 6 comma 4, in  caso  di  riduzione nei tempi di fornitura dei servizi di accesso all'utenza finale, aggiorna le tempistiche di attivazione di cui alla presente tabella garantendo comunque tempi di attivazione per il 100% dei   casi  migliorativi  rispetto  a  quelli  forniti  alla  propria clientela finale.
 9. I  tempi  massimi  di fornitura per il servizio di co-locazione sono i seguenti: =====================================================================
 Servizio             |               SLA ===================================================================== Offerta per servizi di            | co-locazione e interni tra        |Entro 15 giorni lavorativi per Operatori                         |raccordi nell'100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Valutazione del rischio per la    | sicurezza e salute dei lavoratori | --------------------------------------------------------------------- Analisi della documentazione      |Entro 15 gg lavorativi nel 80% dei tecnica fornita dall'Operatore    |casi --------------------------------------------------------------------- Verifiche delle ditte degli       | Operatori                         | ---------------------------------------------------------------------
 |Esiti delle verifiche comunicati
 |all'Operatore entro 21 giorni
 |lavorativi della ricezione delle
 |richieste per almeno l'80% dei
 |casi condizionatamente a: •
 |Ricezione da parte di Telecom
 |Italia di tutte le informazioni
 |necessarie all'indentificazione
 |delle ditte nell'ambito della fase
 |negoziale precedente la Processo di Qulificazione         |formalizzazione delle offerte per comprensivo delle valutazioni di  |la predisposizione dei esiti da base, Economico/finanziaria e     |parte di T.I. . n. totale di tecnico organizzativa. Processo di|richieste di verifica del subappalto           |qulificazione/verifiche du comprensivo di analisi documentale|subappalto mensili (da parte di verifiche tecniche                |tutti gli operatori) --------------------------------------------------------------------- Provisioning per il servizio di   | colocazione in sala interna       | --------------------------------------------------------------------- Servizio di co-locazione con      | strutture da realizzare e         | materiali da approvvigionare per  |Entro 90 giorni lavorativi nel sito specifico                    |100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento di raccordi e/o       | incremento di moduli con opere    | infrastrutturali da realizzare e  | materiali da approvvigionare su   | sito gia' adeguato (comprende     | eventuale predisposizione         | pots/splitter)?Entro 45 giorni    | lavorativi nel 100% dei casi      | --------------------------------------------------------------------- Realizzazione di raccordi interni | tra Operatori in sale diverse     | Ampliamento di raccordi e/o       | incremento di moduli  senza       | realizzazione di opere            | infrastrutturali e senza          |Entro 15 giorni lavorativi nel approvvigionamento di materiali   |100% dei casi. --------------------------------------------------------------------- Provisioning per il servizio di   | co-locazione in shelter           | --------------------------------------------------------------------- Servizio di co-locazione in       | shelter con strutture da          | realizzare e materiali da         |Entro 90 giorni lavorativi nel approvvigionare per sito specifico|100% dei casi. --------------------------------------------------------------------- Ampliamento di raccordi e/o       | incremento di moduli con opere    | infrastrutturali da realizzare e  | materiali da approvvigionare      | (comprende eventuale              | predisposizione                   | pots/splitter). Realizzazione di  | raccordi interni tra Operatori in |Entro 45 giorni lavorativi nel sale diverse                      |100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento senza opere           | infrastrutturali con materiale di | consumo per cui non e' necessario |Entro 15 giorni lavorativi nel approvvigionamento specifico      |100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Provisioning per il servizio di   | co-locazione in sito adiacente o  | nelle immediate vicinanze         | --------------------------------------------------------------------- Realizzazione con materiale da    |Entro 90 giorni lavorative approvvigionare per sito specifico|nell'80% dei casi. --------------------------------------------------------------------- Ampliamento senza opere           | infrastrutturali e con materiali  | da approvvigionare per sito       | specifico (comprende eventuale    |Entro 30 giorni lavorativi predisposizione pots/splitter)    |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento con materiali di      | consumo per cui non e' necessario |Entro 20 giorni lavorativi approvvigionamento specifico      |nell'80% dei casi. --------------------------------------------------------------------- Provisioning per il servizio di   | colocazione virtuale              | --------------------------------------------------------------------- Co-locazione con acquisto ed      | installazione dell'apparato a cura|Entro 60 giorni lavorativi dell'Operatore                    |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Co-locazione con acquisto ed      | installazione dell'apparato a cura|Entro 90 giorni lavoratori di Telecom Italia                 |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento nella stessa sala con | opere infrastrutturali su         | raccordo  esistente con materiali | da approvvigionare per sito       | specifico (comprende eventuale    |Entro 30 giorni lavorativi predisposizione pots/splitter)    |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Realizzazione di raccordi interni | tra Operatori entrambi co-locati  | nella  medesima sala in modalita' |Entro 30 giorni lavorativi virtuale o co-mingling            |nell'100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento nella stessa sala     | senza opere infrastrutturali con  | materiale di consumo per cui non  | e' necessario approvvigionamento  |Entro 15 giorni lavorativi specifico                         |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Provisioning per il servizio di   | colocazione nelle immediate       | vicinanze dell'armadio di         | distribuzione di Telecom Italia   | per servizi di accesso            | disaggregato alla sottorete locale| metallica                         | --------------------------------------------------------------------- Realizzazione con materiale da    |Entro 40 giorni lavorative approvvigionare per sito specifico|nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento con materiali di      | consumo per cui non e' necessario |Entro 30 giorni lavorativi approvvigionamento specifico      |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Provisioning per servizio di      | co-mingling                       | --------------------------------------------------------------------- Servizio di co-locazione con      | strutture da realizzare e         | materiali da approvvigionare per  |Entro 60 giorni lavorativi sito specifico                    |nell'80% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento nella stessa sala con | opere infrastrutturali su raccordo| esistente con materiali da        | approvvigionare per sito          | specifico(comprende eventuale     |Entro 30 giorni lavorativi predisposizione pots/splitter)    |nell'80% dei casi. --------------------------------------------------------------------- Realizzazione di raccordi interni | tra Operatori se entrambi sono    | colocati nella medesima sala in   |Entro 30 giorni lavorativi modalita' virtuale o co-mingling  |nell'100% dei casi --------------------------------------------------------------------- Ampliamento nella stessa sala     | senza opere infrastrutturali con  | materiale di consumo per cui non  | e' necessario approvigionamento   |Entro 15 giorni lavorativi opere specifico                         |nell'80% dei casi
 
 10. I  tempi  di  cui  al comma precedente decorrono dalla data di ricezione  della  relativa richiesta da parte dell'operatore, ovvero, in  caso  sia  richiesto uno studio di fattibilita', al termine dello SLA  di  consegna  dello  studio  di  fattibilita'. Il  conteggio dei giorni,  ai fini del calcolo delle penali di fornitura, resta sospeso dalla  data  di  consegna  dello studio di fattibilita' alla risposta dell'operatore,   senza   tuttavia   azzerarsi   anche   in  caso  di accettazione.
 11. Qualora l'operatore notificato non rispetti i tempi massimi di consegna, corrispondera' all'operatore una penale pari a: =====================================================================
 Ritardo            |               Penale =====================================================================
 |100% canone mensile del servizio 8-15 giorni solari             |richiesto per ogni giorno di ritardo ---------------------------------------------------------------------
 |200% canone mensile del servizio 16-30 giorni solari            |richiesto per ogni giorno di ritardo ---------------------------------------------------------------------
 |A1 200% del canone mensile si
 |aggiunge il 200% canone giornaliero Oltre il 30-esimo giorno solare|per ciascun giorno di ritardo
 
 12. L'operatore  notificato  adotta  livelli progressivi di penali giornaliere,  per  i  ritardi  sui  tempi  di fornitura dei moduli di co-locazione,   sulla  base  di  quanto  riportato  nella  successiva tabella. I  valori indicati sono definiti assumendo il rapporto tra i tempi  di  ritardo  per  la  fornitura  dei moduli e i relativi tempi massimi proporzionale al rapporto tra i tempi di ritardo e i relativi tempi  massimi  per la fornitura dei servizi ULL. Le penali indicate, pertanto, corrispondono rispettivamente al 30%, 50% e 100% del totale dell'importo contrattuale allo scadere di ciascuna soglia temporale. =====================================================================
 |Penale giornaliera espressa rispetto al Ritardo nei tempi diconsegna|    totale dell'importo contrattuale ===================================================================== Al di sotto di 18 giorni    |                 1,67% --------------------------------------------------------------------- tra il 19 e 63 giorni       |                 0,44% --------------------------------------------------------------------- tra 64 e 135 giorni         |                 0,69% --------------------------------------------------------------------- oltre 135 giorni            |                 0,74%
 
 13. Il  Service  Level  Agreement  per l'attivita' di manutenzione correttiva  e'  indicato  nelle  tabelle  seguenti,  relative ai vari servizi di accesso disaggregato:
 
 Assurance per accesso disaggregato alla rete locale metallica:
 Key Performance Indicator % guasti riparati           SLA Entro lo stesso giorno della segnalazione             |Lun-ven|70% --------------------------------------------------------------------- Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla    |       | segnalazione                                          |Lun-ven|95%
 
 SLA Plus Assurance:
 8 h lavorative per il 95% delle richieste
 (orario lavorativo: 8-20 lun-ven; 8-16 sab)
 (orario  richiesta  interventi:  8-18,30 lun-ven; 8-14 sab) 12 ore lavorative nel 100% dei casi
 
 Assurance per canale numerico: Servizio    |Key Performance Indicator % guasti riparati    |  SLA 2 Mb/s      |4,5 h lavorative                               |  100% > 2 Mb/s    |8 ore lavorative                               |  100%
 
 Assurance  per  accesso  disaggregato alla sottorete di distribuzione
 metallica:
 Key Performance Indicator % guasti SLA riparati Entro lo stesso giorno della segnalazione           | Lun-ven | 70% --------------------------------------------------------------------- Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla  |         | segnalazione                                        | Lun-ven | 95% --------------------------------------------------------------------- Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla    |         | segnalazione                                        | Lun-ven | 100%
 
 Assurance per accesso disaggregato condiviso
 alla rete di distribuzione (Shared Access):
 Key Performance Indicator % guasti SLA riparati =====================================================================
 |    Key Performance     |                        |
 |   Indicator % guasti   |                        |
 Servizio  |        riparati        |  Segnalazione guasto   | SLA ===================================================================== Fibra ottica|Entro 12 ore            |8-16 lun-ven            | 90% ---------------------------------------------------------------------
 |                        |16-8 lun-ven 0-24       |
 |Entro 16 ore            |sab-dom-FI              | 90% ---------------------------------------------------------------------
 |Entro 24 ore            |8-16 lun-ven            | 100%
 In  caso  di  variazioni  dei  tempi  di ripristino previsti dalle proprie   offerte  retail,  l'operatore  notificato  garantisce,  nel rispetto  di quanto all'art. 6, comma 4, che i tempi di ripristino di cui  alle  precedenti  tabelle  siano  comunque  inferiori  a  quelli previsti per la propria clientela finale.
 14. In  caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino indicati, l'operatore  notificato corrisponde all'Operatore le penali descritte nel seguito, da corrispondere con cadenza trimestrale:
 a. Penali  per  assurance per il servizio di accesso disaggregato alla  rete metallica, accesso disaggregato alla sottorete metallica e acceso  disaggregato  condiviso  alla rete metallica: 100% del canone mensile ogni 2 giorni di ritardo
 b. Penali  per  assurance  per  i  servizi  di  canale  numerico: Ritardo Penale come % del canone mensile =====================================================================
 Ritardo        |       Penale come % del canone mensile ===================================================================== 4 ore                 |25% 5-8 ore               |100% 8-10 ore              |200%
 
 Ogni ora oltre la decima 200% del canone mensile + 200% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo
 c. Penali   per   assurance   peri   servizi   di   prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo: =====================================================================
 Ritardo        |      Penale come % del canone mensile ===================================================================== 4 ore                  |10% 5-8 ore                |25% 9-10 ore               |50% 11-15 ore              |100%
 
 Ogni ora oltre la  quindicesima^100% del canone mensile + 100% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo
 d. Penali  nel  caso  di  SLA  plus Assurance: viene calcolato un importo,  aggiuntivo  rispetto a quello determinato per il ritardo di ripristino, calcolato in termini di riduzione percentuale progressiva dell'importo  totale  dovuto  per  il monte interventi per i quali e' stato  richiesto  lo  SLA  Plus,  seconde  le  regole  della  tabella successiva: =====================================================================
 Livello di servizio raggiunto(a  |
 consuntivazione o trimestrale)  |              Penale =====================================================================
 |l% dell'importo pattuito per ogni Fino a -5%                        |pp di scostamento; ---------------------------------------------------------------------
 |2% dell'importo pattuito per ogni Da-5% a-10%                       |pp di scostamento; ---------------------------------------------------------------------
 |3% dell'importo pattuito per ogni Da-10% a-15%                      |pp di scostamento ---------------------------------------------------------------------
 |4% dell'importo pattuito per ogni Oltre -15%                        |pp di scostamento
 
 15. Il Service Level Agreement per l'attivita' di manutenzione dei servizi di co-ocazione e' indicato nelle tabelle seguenti:
 
 Assurance per servizio di co-locazione virtuale:
 Key Performance Indicator                              SLA Tempo di inizio intervento presso la sala   |8 ore   |90% dei casi
 |12 ore  |100% dei casi
 
 Assurance per i raccordi interni fra Operatori:
 Key Performance Indicator                              SLA Tempo di ripristino dei     |                            |      | raccordi                    |8-16 lun-ven                |10 ore|100% ---------------------------------------------------------------------
 |16-8 lun-ven; 0-24          |      |
 |sab-dom-FI                  |14 ore|100%
 
 16. Le  penali  previste  in caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino di cui al comma precedente sono le seguenti:
 
 Penali per servizio di co-locazione virtuale: =====================================================================
 Ritardo di espletamento       |      % prezzo intervento ===================================================================== Fino a 4 ore lavorative             |50% Oltre 4 ore lavorative              |80% Oltre 8 ore lavorative              |100%
 
 Penali per i raccordi interni fra Operatori: =====================================================================
 Ritardo di espletamento        |       % canone annuo ===================================================================== Per ogni ora                           |2%
 
 17. Telecom  Italia  introduce  penali  sul  rispetto dei tempi di ripristino  per  tutti i servizi di co-locazione, laddove attualmente non  siano  previste (in sala interna, in shelter, in sito adiacente, co-mingling).
 |  |  |  | Art. 40. Disposizioni transitorie
 1. L'operatore  notificato  applica  per  gli anni 2005 e 2006 una riduzione   del   30%   su   canoni  e  contributi  dei  circuiti  di prolungamento dell'accesso in fibra.
 |  |  |  | Art. 41. Disposizioni finali
 
 1. Telecom Italia ripubblica la propria Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato per l'anno 2006 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 2.
 2. Il  processo  di  implementazione  delle procedure di passaggio concordate  tra  gli  operatori,  di  cui  agli artt. 17, 18 e 20, e' avviato  da  Telecom Italia alla notifica del presente provvedimento, coinvolgendo  tutti  gli  operatori  interessati,  e  viene  vigilato dall'Autorita'  che,  qualora lo ritenga necessario, sentite anche le associazioni  dei  consumatori,  si  riserva  di introdurre eventuali adeguamenti e correttivi, prima che le procedure divengano operative.
 3. Il  presente  provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia.
 4. Il presente provvedimento e' trasmesso alla Commissione Europea ed  alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione Europea.
 Il  presente  provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
 
 Roma, 12 gennaio 2006
 
 IL PRESIDENTE
 Corrado Calabro'
 
 IL COMMISSARIO RELATORE                     IL COMMISSARIO RELATORE
 Nicola D'Angelo                             Stefano Mannoni
 
 Per attestazione di conformita' a quanto deliberato
 
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Roberto Viola
 |  |  |  | Allegato A (Alla delibera 4/06/CONS) MERCATO   DELL'ACCESSO   DISAGGREGATO   ALL'INGROSSO   (IVI  COMPRESO
 L'ACCESSO  CONDIVISO)  ALLE  RETI  E SOTTORETI METALLICHE, AI FINI
 DELLA  FORNITURA  DI SERVIZI A BANDA LARGA E VOCALI (MERCATO N. 11
 FRA  QUELLI  IDENTIFICATI  DALLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
 EUROPEA N. 2003/311/CE):
 
 IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DI
 IMPRESE  CON  SIGNIFICATIVO  POTERE  DI  MERCATO ED INDIVIDUAZIONE
 DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI.
 1. INTRODUZIONE
 
 1.1. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
 1. L'Autorita'  ha  avviato  il  19  gennaio 2005, con la delibera n. 415/04/CONS,   la   consultazione   pubblica   sulla  proposta  di provvedimento  in  merito  all'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso   disaggregato   all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche disponendo lo svolgimento di  una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi   di   informazione  e  documentazione  dagli  organismi  di telecomunicazioni  portatori  di interessi nel mercato dei servizi di accesso.
 2. In risposta alla consultazione pubblica hanno prodotto i propri contributi  le  associazioni  @IIP  ed  Assoprovider  e gli operatori Albacom  S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb  S.p.A.,  Tele2 Italia S.p.A., Tiscali Italia S.r.L., Telecom Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.
 3. Le   principali   tematiche   sollevate   nelle  risposte  alla consultazione  pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori  rispondenti nel corso delle audizioni del 16 febbraio 2005 con  Albacom  S.p.A.,  Atlanet  S.p.A.,  Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A.,   Fastweb  S.p.A.,  Tiscali  S.r.L.,  Wind  Telecomunicazioni S.p.A.,  del  17  febbraio  2005  con  Tele  2 Italia S.p.A. e del 17 febbraio 2005 con Telecom Italia S.p.A.
 4. Il  presente  documento integra la proposta di provvedimento di cui  all'allegato  B  della  delibera  n. 415/05/CONS  "Consultazione pubblica  sull'identificazione  ed  analisi  del mercato dell'accesso disaggregato  all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle reti  e  sottoreti  metalliche,  ai fini della fornitura di servizi a banda   larga   e   vocali,  sulla  valutazione  di  sussistenza  del significativo  potere  di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono di  un  tale  potere  (mercato  n. 11  fra  quelli identificati dalla raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi della   commissione  europea)"  con  la  sintesi  delle  osservazioni formulate  dagli  operatori  in  sede  di consultazione pubblica e le relative  valutazioni dell'Autorita'. Il presente documento, adottato dall'Autorita'   in  data  16  settembre  2005,  e'  stato  trasmesso all'Autorita'  Antitrust  ed  alla Commissione Europea ai sensi degli artt. 19, comma 1 e 12, comma 6 del Codice.
 
 1.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
 5. Il  24  aprile  2002  le  Istituzioni europee hanno adottato il nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
 6. Il  nuovo  quadro  regolamentare si compone principalmente di 5 direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare si tratta dei seguenti documenti:
 a. direttiva   del   Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  che istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" 1;
 b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"2;
 c. direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio relativa all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate,   e   all'interconnessione  delle  medesime  (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"3;
 d. direttiva  del  Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di  comunicazione  elettronica  (2002/22/CE), c.d. direttiva servizio universale"4;
 e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"5.
 7. Inoltre,  ed  ai  fini  del presente provvedimento, particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
 a. la  Raccomandazione  sui  mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi    nell'ambito   del   nuovo   quadro   regolamentare   delle comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex  ante  secolo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata 1'11 febbraio 2003(6)(di seguito, la Raccomandazione);
 b. le  linee  direttrici  della  Commissione  per  l'analisi  del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio 20027 (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
 c. la  Raccomandazione  relativa alle notificazioni, ai termini e alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 20038 (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
 8. Il  quadro  normativo  sopra  delineato  ed, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la  direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal d.lgs. 259/03   del   1   °   agosto   2003,  recante  "Codice  delle comunicazioni elettroniche"9 (di seguito, anche il Codice).
 9. La  Raccomandazione  ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni elettroniche,  le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma  3  e  l'  art. 7,  comma  4,  della direttiva quadro, inoltre, prevedono   che   uno   Stato   membro,   ove  ricorrano  particolari circostanze,  possa  identificare  un mercato rilevante differente da quelli  previsti  dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita  dall'art. 18  e  dall'art. 12,  comma  4  del  Codice delle comunicazioni elettroniche.
 10. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le  Autorita'  nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita) devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi  dei mercati  di  cui  agli  artt. 14,  15  e  16  della direttiva quadro, recepiti  rispettivamente  dagli  art. 17,  18  e 19 del Codice delle comunicazioni  elettroniche. L'art. 14,  in  particolare, attribuisce alle  ANR  il  compito  di  svolgere le analisi sul grado di sviluppo della  concorrenza  nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati  rilevanti  volte  ad  accertare se le imprese che vi operano dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente,  di  un  significativo potere di mercato.
 11. Il  nuovo quadro regolamentare riconosce il termine della fase di  liberalizzazione  dei  mercati  e  sancisce  la  convergenza  tra disciplina  regolamentare  e  disciplina  antitrust,  in  primo luogo attraverso  la  definizione dell'analogia tra significativo potere di mercato   e   posizione   dominante. Infatti,   la  direttiva  quadro (considerando  25) indica  che  "la  definizione  di quota di mercato significativa  di  cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile  nelle  prime  fasi  di  liberalizzazione dei mercati in quanto soglia  che  fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata  per  tenere  conto  di  realta' di mercato piu' complesse e dinamiche. Per  tale  motivo  la  definizione  di  cui  alla presente direttiva   e'   equivalente  alla  nozione  di  posizione  dominante enucleata  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  e  del Tribunale  di  primo  grado  delle  Comunita'  europee",  laddove per posizione  dominante  si  intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la  persistenza  di  una  concorrenza  effettiva  sul  mercato di cui trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere  comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori" (10)
 12. Il  percorso  che  il  nuovo  quadro regolamentare delinea per l'analisi  sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le Autorita'  procedano  dapprima  alla definizione del mercato, sia per quanto   riguarda  i  mercati  identificati  dalla  Commissione  come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio'  che  concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una  volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi regolamentari. Gli  artt. 18  e  19  del  Codice  delle comunicazioni elettroniche  prevedono,  in  applicazione  degli artt. 15 e 16 della direttiva   quadro,  che  la  definizione  dei  mercati  rilevanti  e l'analisi  degli  stessi  debbano essere condotte tenendo nel massimo conto  la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato  sara'  uno  degli  elementi da prendere in considerazione al fine  della  verifica  della  sussistenza di una posizione dominante, dovendo  le  ANR  analizzare  tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.
 13. Gli  obblighi  regolamentari  imposti  in  esito  di  ciascuna analisi  di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di  mercato successiva (11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita' di revisione e verifica
 delle   specifiche  modalita'  attuative  degli  obblighi  imposti qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
 14. Le  procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute   negli   artt. 6   e   7  della  direttiva  quadro,  nella Raccomandazione  sull'art. 7,  negli  artt. 11  e 12 del Codice delle comunicazioni  elettroniche,  nonche'  nelle  delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS12  e  n. 453/03/CONS13. In particolare, viene previsto che, qualora
 l'Autorita'  intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante  sul  mercato  di riferimento, le parti interessate possano presentare  le  proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, cosi'   come   definito   dall'art. 1,   comma   2   della   delibera n. 453/03/CONS,  entro  i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.
 
 La regolamentazione nazionale
 15. Per   quanto   riguarda   il   quadro  della  regolamentazione nazionale,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  (di seguito, l'Autorita) ha avviato la regolazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale nel 1998, in attuazione delle direttive n. 97/33/CE  e  n. 98/10/CE  ed  in  anticipo rispetto al regolamento n. 2887/2000 del dicembre 2000.
 16. La  disciplina  ONP (Open Network Provision), su cui si basava il precedente quadro regolamentare, imponeva all'operatore notificato l'obbligo  di  soddisfare  le  richieste  ragionevoli di accesso alla rete,  anche  in  punti  diversi da quelli terminali di rete (art. 4, comma  2,  della  direttiva  n. 97/33/CE  e  art. 16,  comma 1, della direttiva    n. 98/10/CE,   ripresi   dall'art. 5,   comma   1,   del d.P.R. n. 318/97) e  attribuiva alle Autorita' di regolamentazione il potere  di  intervenire,  su  richiesta delle parti ovvero di propria iniziativa,  per  assicurare  condizioni  di  accesso alla rete eque, ragionevoli  e non discriminatorie (art. 16, comma 1, della direttiva n. 98/10/CE, recepito dall'art. 5, comma 6, del d.P.R. n. 318/97).
 17. A  livello  nazionale,  peraltro,  il  decreto ministeriale 23 aprile   1998  aveva  introdotto  in  capo  all'operatore  notificato l'obbligo   di   prevedere,   all'interno   della   propria   offerta d'interconnessione,  le condizioni per l'accesso a livello periferico di  rete  e  a  livello  di rete di distribuzione (art. 14, comma 11, lett. a),  punti  1  e  2). Dunque,  l'obbligo  di  fornitura non era limitato ad uno specifico portante trasmissivo.
 18. Sulla  base  di  tali indicazioni e dell'attivita' istruttoria condotta   (delibera  n. 1/CIR/98) con  l'obiettivo  di  definire  le condizioni  tecniche, economiche e procedurali per l'attuazione degli obblighi  d'accesso  in  capo a Telecom Italia, operatore notificato, l'Autorita'  ha  definito  le  linee  guida per l'implementazione dei servizi  di  accesso  disaggregato  a livello di rete locale e per la promozione   della   diffusione   di   servizi  innovativi  (delibera n. 2/00/CIR).
 19. L'Autorita' ha ritenuto che la fornitura di servizi di accesso disaggregato  costituisse  il  presupposto  regolamentare  sia per il completamento  del  percorso di apertura alla concorrenza del mercato dei  servizi tradizionali di telefonia fissa (e, piu' specificamente, dei  servizi  di  traffico e di accesso per la clientela finale), sia per la diffusione concorrenziale dei servizi innovativi a larga banda in tecnologia DSL.
 20. L'articolo  4  della  delibera  n. 2/00/CIR  descrive un'ampia gamma  di  servizi  di  accesso  disaggregato  e di servizi accessori disponibili per gli operatori titolari di licenza individuale di rete fissa:  servizi  di  accesso  al  doppino in rame e alla fibra ottica (cd. accesso   fisico);   diverse   soluzioni   di   accesso  logico, finalizzate  a  superare  eventuali  impedimenti di carattere tecnico alla  fornitura dell'accesso fisico (canale numerico) o ad accelerare i  tempi  d'ingresso sul mercato da parte degli operatori alternativi (prolungamento   dell'accesso);  servizi  di  co-locazione  fisica  e virtuale,  indispensabili  per  l'effettiva  fruizione dei servizi di accesso disaggregato da parte degli operatori alternativi.
 21. In   base   alla  delibera  n. 2/00/CIR,  Telecom  Italia,  in considerazione  della  condizione di monopolista di fatto nel mercato dell'accesso,   e'   tenuta   a   pubblicare  un'offerta  annuale  di riferimento  delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei predetti  servizi;  le  condizioni  economiche sono definite, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nel rispetto del principio di  orientamento  ai  costi, secondo la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti (art. 8).
 22. La  delibera  n. 2/00/CIR  prevede  disposizioni  di dettaglio anche  in  merito  agli  aspetti contrattuali e di provisioning, allo scopo  di  accelerare  il  processo  d'implementazione  del  servizio (articoli  6  e  7). In  particolare,  Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare, in allegato all'offerta di riferimento, e sottoporre alla valutazione   dell'Autorita',  un  Service  Leve/. Agreements  ed  un manuale  di  procedure  per  ciascun  servizio  fornito. L'Autorita', infine,  ha  previsto  una  pluralita' di clausole di revisione degli obblighi  regolamentari  in  relazione  ad  alcuni  servizi  (accesso disaggregato  alla  rete in fibra ottica, prolungamento dell'accesso, canale  virtuale  permanente) sulla base dell'evoluzione del contesto concorrenziale.
 23. Le   delibere   n. 13/00/CIR,   n. 15/01/CIR   e  n. 24/01/CIR completano  le disposizioni attuative volte ad ottimizzare l'utilizzo delle  risorse  d'accesso  e  a  migliorare l'efficienza del processo d'implementazione.(14) Al   fine  di  assicurare  il  rispetto  delle disposizioni   regolamentari,   l'Autorita'  ha  istituito  (delibera n. 5/00/CIR) una  specifica  Unita'  per il Monitoraggio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Tale unita' ha gestito  tutte le procedure di selezione e allocazione degli spazi di co-locazione,  ha  svolto  attivita'  ispettiva  sulle  attivita'  di predisposizione  di  detti  spazi  da  parte  di Telecom Italia ed ha fornito  agli  operatori  indirizzi  interpretativi  della  normativa vigente.
 24. Parallelamente  alle attivita' regolamentari e di monitoraggio del  processo d'implementazione, l'Autorita' ha esercitato, a partire dalla prima offerta pubblicata da Telecom Italia nel 2000, le proprie competenze  in  materia  di  analisi  delle  condizioni  tecniche  ed economiche  di  fornitura  dei  servizi  di accesso disaggregato. Gli interventi dell'Autorita' hanno condotto ad una progressiva riduzione dei prezzi per i vari servizi di accesso disaggregato.
 25. In  tale  percorso,  un particolare rilievo assume la delibera n. 3/03/CIR,   per   le   sue  numerose  implicazioni  regolamentari, immediate  e  prospettiche. Per  quanto riguarda i servizi di accesso disaggregato  alla  rete locale, la delibera ha introdotto criteri di dettaglio  per  l'applicazione  al canone mensile del doppino in rame del   principio  dell'orientamento  al  costo,  con  una  particolare attenzione  alla  salvaguardia del principio di non discriminazione e alle   esigenze   di   replicabilita'   da   parte   degli  operatori alternativi. L'applicazione  di  tali  indicazioni ha indotto Telecom Italia a fissare per il 2003 un canone mensile per il collegamento in rame (pari a 8,3 euro/mese) che costituisce il best price europeo.
 
 1.3. GLI  INTERVENTI  RECENTI DELL'AUTORITA' PER LA CONCORRENZA ED IL  MERCATO  (IMPEGNI  ASSUNTI DA TELECOM ITALIA NELL'AMBITO DEL CASO A351)
 26. Durante   lo   svolgimento   del   procedimento   istruttorio, l'Autorita'  Garante della Concorrenza e del Mercato ha completato il proprio       procedimento       A351       per      la      verifica di comportamenti abusivi messi in campo da Telecom Italia nei mercati dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa, della fornitura di   linee   affittate   e   mercato  dell'interconnessione  su  rete fissa. Nell'ambito   del   procedimento   A351   Telecom   Italia  ha sottoscritto  con  alcuni  operatori  alcuni  impegni  finalizzati al miglioramento   del   quadro   concorrenziale   nel   settore   delle telecomunicazioni. Di  seguito,  e'  riepilogata  la  parte  di  tali impegni che appare avere rilevanza nel mercato oggetto della presente analisi.
 27. In  via  generale,  al fine di assicurare la trasparenza delle offerte e la continuita' del servizio, con riferimento alle soluzioni relative   alla   clientela   business   di   grandi  dimensioni  non riconducibile  a offerte standardizzate in ragione della specificita' e  della  dimensione  economica  e/o  territoriale  della  domanda  e clientela PA, Telecom Italia si e' impegnata a:
 "garantire,   nel  caso  di  transizione  ad  una  infrastruttura concorrente,  la  continuita' del servizio, concedendo al concorrente l'uso interinale della rete e dei servizi di Telecom Italia fino allo scadere  del  bimestre successivo alla data di disdetta del contratto (e  fino  allo  scadere  del secondo bimestre successivo alla data di disdetta  del contratto nel caso di clienti PA), cosi' permettendo la fatturazione immediata della clientela da parte del concorrente";
 "assicurare   ai   concorrenti,   a   titolo   non   oneroso,  la centralizzazione  e  il  coordinamento delle attivita' di attivazione dei  collegamenti  e  di  gestione  guasti attraverso la costituzione all'interno della Direzione Wholesale di una "Funzione di interfaccia concorrenti   ". Cio'   in   modo  da  garantire  ai  concorrenti  la possibilita' di configurare i propri clienti multi sede come un unico cliente   al   quale  afferiscono  piu'  sedi  e  piu'  tipologie  di collegamenti   (CVP,   ADSL   wholesale,   ISDN,   linee   affittate, eventualmente    comprensive    di   prestazioni   aggiuntive   quali RPVD) nonche'   di   scegliere   la   modalita'   piu'   consona   di fatturazione".
 28. Telecom  Italia  ha,  inoltre,  assunto  alcuni impegni per il biennio  2005-2006 volti a incentivare l'accelerazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
 29. In  particolare, "a tutti gli operatori che hanno sottoscritto o  sottoscriveranno i contratti di Colocazione e Unbundling del Local Loop  (ULL) e/o  Shared  Access",  Telecom  Italia  "offre condizioni promozionali  per  la realizzazione di investimenti in infrastrutture alternative  relativi  all'attivazione  di  nuovi siti in ULL/SA (ivi compresi  i  siti gia' richiesti ma tuttora non attivati) a fronte di adeguate garanzie di pagamento".
 30. Sulla  base  delle  specifiche  esigenze concordate con 1'OLO, Telecom  Italia  si impegna a "progettare e realizzare nei tempi piu' brevi  (tipicamente  3  mesi  nel  caso  di realizzazione di un nuovo sito) le seguenti infrastrutture di rete:
 Sito  Operatore  presso  centrale stadio di linea (SL) di Telecom Italia, con spazi tecnologici, servizi di condizionamento ed energia, permutatore  urbano  dedicato  all'OLO  ed  eventualmente ripartitore ottico dedicato all'OLO (Servizio di Colocazione);
 Apparati TLC necessari (ad es. Concentratori per accessi di fonia POTS  e  ISDN,  DSLAM  per  accessi  xDSL  a larga banda, Apparati di trasmissione);
 Predisposizione  del  collegamento  interno  di  centrale  tra il permutatore Telecom Italia ed il permutatore OLO (o tra i Ripartitori ottici)".
 31. L'offerta  di  TI  prevede, inoltre, su richiesta dell'OLO, la realizzazione  di  una  rete  di  consegna  del  traffico al punto di presenza  (PoP) dell'Operatore  presente  a  livello  metropolitano o distrettuale  ed eventualmente la realizzazione di rete metropolitana di   raccolta   (MAN) dalle   centrali   di  Telecom  Italia  al  PoP dell'Operatore o altra soluzione trasmissiva concordata.
 32. L'offerta,  a cui gli operatori possono aderire per un arco di 12  mesi a partire dall' 1/1/2005 e per un numero complessivo massimo predefinito di 1000 siti, si caratterizza per i seguenti elementi:
 a) "la   possibilita'   per  l'OLO  di  corrispondere  il  prezzo complessivo  entro 24 mesi dalla data di realizzazione della medesima da  parte  di  Telecom  Italia,  tramite  la  corresponsione di quote mensili  per  ciascun collegamento attivato in ULL/SA, in aggiunta al canone  ULL/SA. La  quota mensile per cliente attivato e' determinata dal  costo complessivo dell'offerta, diviso per il numero dei clienti ULL/SA  previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo scadere  dei  24  mesi,  l'Operatore  corrisponde  a  Telecom  Italia l'eventuale  valore  residuo,  cioe'  il  valore complessivo al netto delle quote mensili gia' versate";
 b) "la  possibilita' per l'OLO di acquisire immediatamente in ULL (cosiddetto ULL virtuale) - con un tempo tecnico di preavviso massimo di 30 giorni -, attraverso la rete Telecom Italia e al medesimo costo indicato  sopra,  qualsiasi collegamento di clienti ubicati nell'area di  centrale  del  sito  contrattato. Tale  servizio  consentira'  al concorrente  di  offrire  alla  propria clientela con linee attestate nell'area  del sito, una offerta complessiva di accesso e traffico di fonia";
 c) "l'impegno  di  Telecom  Italia,  nel  caso in cui l'Operatore debba  integrare  l'offerta  di  fonia  con  servizi  aggiuntivi gia' prestati da Telecom Italia al cliente finale, di concordare con l'OLO le  migliori  modalita'  economiche  e  tecniche  per  assicurare  la continuita' del servizio";
 d) "l'azzeramento  del  contributo  di  qualificazione xDSL della coppia sulle nuove linee attivate";
 e) "l'impegno di Telecom Italia a non aumentare il canone mensile di  unbundling  al  disopra  del  prezzo  di  8,3  €  almeno  fino al 31/12/2006";
 f) "il  riconoscimento su base mensile, in via eccezionale per le finalita'  sopra  richiamate  e  per  il  periodo  che intercorre dal 1/1/2005 al 31/12/2006, di un bonus equivalente a 9,66/anno, per ogni linea  gia'  esistente o attivata in modalita' unbundling nel periodo di vigenza dell'offerta".
 33. Telecom  Italia,  "nel  caso  in  cui un operatore concorrente intenda realizzare autonomamente l'allestimento dei siti e la rete di collegamento  con  i  propri PoP", si e' impegnata inoltre ad offrire "speciali modalita' di pagamento dei costi necessari all'allestimento di  un  nuovo  sito  per  OLO nell'edificio di centrale SL di Telecom Italia  (costi di set up: edilizia, stazioni di energia, allestimento permutatore,  ecc)", mantenendo le condizioni economiche e gli sconti elencati al punto precedente.
 34. Telecom  Italia  si  e' inoltre impegnata, nei siti oggetto di ULL,  a  procedere all'ampliamento dei permutatori urbani nei casi di saturazione  o  di limitata disponibilita' di risorse (coppie) per lo sviluppo,  condividendone  i  costi relativi con gli OLO presenti nel sito.
 35. Relativamente  ai  circuiti  di backhauling, Telecom Italia si impegnata  a  "ridurre  per  il biennio 2005-2006 del 30% i prezzi di listino. La  riduzione  riguardera' sia i circuiti di rilegamento e i collegamenti in fibra tra SGU(15) e SL (PAFO(16) ecc), sia i circuiti e   i   collegamenti  in  fibra  che  collegano  SGU  o  SL  ai  siti dell'operatore."
 
 2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
 36. Il  nuovo  quadro  regolamentare  si fonda sul principio che i mercati   da   assoggettare   a   regolamentazione   siano   definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.
 37. Nell'applicare   tale   approccio,  l'Autorita'  riconosce  la particolare  importanza della valutazione del contesto competitivo in termini  prospettici  e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione,   rispettando,   al   contempo,   il  principio  di neutralita' tecnologica.
 38. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati,  e'  l'utilizzo  del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito,  TMI),  volto  a  valutare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offertai(17).
 39. Il  test  viene  applicato  per  stabilire  se un contenuto ma significativo  incremento  non  transitorio  del  prezzo  (Small  but Significant Non transitory Increase in Price, SSNIP)
 all'interno   del  mercato partendo  dalla  sua  definizione  piu' restrittiva  sia dal punto merceologico che geografico possa spingere i consumatori ad optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo  e'  il caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono considerati  appartenenti  allo  stesso  mercato. Il  test  viene poi ripetuto  fino  a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che   l'aumento   del   prezzo   sia   effettivamente  sostenibile  e profittevole per l'ipotetico monopolista.
 40. Salvo  casi  eccezionali18,  l'Autorita'  applica  il test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al  5-10%  e  il  corrispondente periodo nel quale tale variazione si realizza  sia  pari  a  18 mesi (cioe', la periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato).
 41. Nell'analisi  del  mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente  con  quanto  indicato  nelle  Linee  guida,  considera altresi' la concorrenza potenziale.
 42. Una  volta  identificato  il  perimetro  del mercato nella sua dimensione   merceologica,   il  passo  successivo  nel  processo  di definizione  dei  mercati  e'  la  valutazione  della loro dimensione geografica. Secondo  la  disciplina  della  concorrenza,  il  mercato geografico  rilevante  consiste  in  un'area  in  cui  le  condizioni concorrenziali (caratteristiche della
 domanda   dei   prodotti/servizi  in  questione  e  delle  imprese attive/potenzialmente     attive    nell'offerta) sono    simili    o sufficientemente  omogenee  da  permettere  di  distinguerla  da aree adiacenti,  in  cui  le  condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
 43. Per   giungere   alla  definizione  di  tale  area  geografica l'Autorita',  oltre  che  ad utilizzare la medesima metodologia prima discussa circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda e  dell'offerta,  tiene  conto  di:  a) l'area  coperta dalle reti di comunicazione   in   questione;   b) l'esistenza   di   strumenti  di regolamentazione giuridici o di altro genere.
 44. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo,  ad  una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione  ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti   suscettibili  di  regolamentazione  ex  ante,  in  quanto caratterizzati  da:  i) forti  ostacoli  non  transitori all'accesso, ii) assenza  di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato -  verso  condizioni  di  concorrenza effettiva, e iii) insufficienza dell'applicazione   della   disciplina  antitrust  ad  assicurare  un corretto  funzionamento  del  mercato. In  secondo luogo, l'Autorita' analizza  i  dati  disponibili per valutare se esistano altri mercati delle  comunicazioni  elettroniche definiti nel rispetto dei principi del  diritto  della  concorrenza per  i  quali  la presenza delle tre condizioni  di  cui  sopra  implichi  la  necessita' di un intervento regolamentare.
 45. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti  antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque che  la  definizione  del  mercato al fine della regolamentazione, in quanto   ex   ante  e  quindi  prospettica,  non  e'  necessariamente coincidente  con  quella  a  cui  si arriva pur applicando i medesimi metodi  di  analisi  ed  ispirandosi agli stessi principi nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.
 Descrizione del servizio: l'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti  e  sottoreti  metalliche  ai  fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali
 46. L'accesso disaggregato alla rete di telecomunicazioni consiste nella  fornitura  ad  altri  operatori di servizi di accesso da parte dell'operatore  proprietario  di  una rete locale. La Raccomandazione delimita  il  mercato  in  esame  alle  sole  reti  e alle sotto reti metalliche   (ossia  contraddistinte  da  collegamenti  in  rame;  il cd. doppino)
 47. Per  quanto riguarda i servizi oggetto della presente analisi, essi  spaziano  da  quelli  vocali  a  quelli  dati. Lo  scopo  della disaggregazione  della  rete  locale  e', infatti, quello di fornire, agli  operatori  che  non  posseggono  un'infrastruttura  di accesso, l'opportunita'  di  offrire  direttamente servizi di comunicazione ai singoli  utenti:  gli  operatori  che  acquisiscono la disponibilita' delle  linee  hanno  modo  di  sviluppare  una  pluralita' di offerte commerciali  sia  per  i  servizi  tradizionali  che  per  i  servizi innovativi, sia per i servizi voce che per quelli dati.
 48. Dunque,  l'accesso  disaggregato della rete locale rappresenta un  input  necessario  per  fornire l'accesso ai servizi di telefonia vocale  e  al  contempo  e'  una  delle  modalita'  di accesso per la fornitura di servizi a banda larga.
 49. Le  soluzioni  tecniche  che permettono l'accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche (19) sono classificabili in due categorie: accesso di tipo fisico e accesso di tipo logico.
 50. L'accesso  di  tipo fisico consente al proprietario della rete locale   di  fornire  ad  un  altro  operatore  l'accesso  alla  sede dell'utente  a  partire  da  un  punto  intermedio della rete locale, situato tra la terminazione d'utente ed il punto di attestazione lato utente  sulla  centrale  locale. In  particolare  in  questo caso, la fornitura da parte del proprietario della infrastruttura dell'accesso alla   propria   rete   locale  o  alla  sottorete  locale  autorizza l'operatore  richiedente  all'uso  di  tutto  lo spettro di frequenze disponibile     sulla    coppia    elicoidale    metallica. L'accesso completamente  disaggregato alla rete locale (full unbundling o anche unbundling  del  local  loop) e  l'accesso completamente disaggregato alla   sotto   rete   locale  (sub-loop  unbundling) sono  i  servizi commercializzati  nel  mercato  italiano che rientrano nella suddetta definizione. La   figura  1  illustra  la  struttura  della  rete  di distribuzione in rame dell'operatore Telecom Italia.
 
 ---->  VEDERE IMMAGINE A PAG. 74 DELLA G.U.  <----
 
 51. L'accesso  di  tipo logico consente al proprietario della rete di   fornire   ad   un   altro   operatore  un  flusso  numerico  con caratteristiche  determinate,  inclusi  sia  il  mezzo  che i sistemi trasmissivi. In  questo  caso, la fornitura da parte del proprietario dell'infrastruttura  dell'accesso  alla  propria  rete  locale o alla sottorete  locale  autorizza  l'operatore  richiedente  all'uso della banda   non   locale   (destinata  al  traffico  dati) dello  spettro disponibile. La    rete   locale   continua   ad   essere   impiegata dall'operatore  proprietario  della  rete  per  fornire al pubblico i servizi   vocali. L'accesso   condiviso   alla  rete  locale  (shared access) e'  il  servizio  commercializzato  nel  mercato italiano che rientra  nella  suddetta definizione. Le figure 2a e 2b illustrano il servizio di accesso condiviso offerto da Telecom Italia.
 
 ---->  VEDERE IMMAGINE ALLE PAGG. 75-76 DELLA G.U.  <----
 
 52. Le  diverse soluzioni di accesso disaggregato sono offerte con caratteristiche  tecniche  espresse  in  funzione  della destinazione d'uso e dello stato (attiva o non attiva) della coppia(20).
 53. In  sintesi,  il  full unbundling, il sub-loop unbundling e lo shared  access sono le diverse soluzioni tecniche che consentono agli operatori   di   telecomunicazioni   concorrenti  (cd. OLO) l'accesso disaggregato alla rete in rame in capo all'operatore storico.
 54. Per  poter  adoperare  i  servizi di accesso disaggregato, gli operatori  necessitano di alcuni servizi aventi carattere accessorio, quali  la  co-locazione,  il  prolungamento  dell'accesso,  il canale numerico, i servizi per la gestione dei locali e dei raccordi interni di centrale, nonche' le specifiche attivita' di manutenzione(21), che completano  l'offerta  di accesso disaggregato all'ingrosso destinata agli operatori detti alternativi o entranti.
 55. I  servizi  di  co-locazione  possono  essere  realizzati  con diverse soluzioni: la fisica, la virtuale ed il co-mingling.
 56. I  servizi  di  co-locazione  fisica prevedono l'installazione degli  apparati  degli operatori entranti in un locale, condivisibile tra  piu'  operatori, all'interno del sito di centrale dell'operatore proprietario   della   rete. La   co-locazione   fisica  puo'  essere realizzata  anche  con  l'installazione  degli  apparati  in appositi shelter,  condivisibili  tra  piu'  operatori,  posizionati  comunque all'interno del recinto di centrale dell'operatore proprietario della rete. I   servizi   di  co-locazione  fisica  prevedono,  infine,  la co-locazione   in   sito   adiacente   al  recinto  di  centrale,  la co-locazione  nelle  immediate  vicinanze al recinto di centrale e la co-locazione    nelle    immediate    vicinanze    dell'armadio    di distribuzione. Nel  primo  caso, l'operatore proprietario della rete, su  richiesta dell'operatore entrante, individuera' un sito adiacente dell' autocommutatore nel quale si realizza l'interconnessione tra il cavo  dell'operatore  richiedente  ed  il proprio. L'interconnessione avviene  tramite  giunto o ripartitore ottico. Il secondo ed il terzo servizio sono invece dedicati solo ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale ed alla sottorete locale rispettivamente.
 57. I  servizi  di  co-locazione  virtuale, invece, possono essere realizzati   con  acquisto  ed  installazione  dell'apparato  a  cura dell'operatore   entrante   oppure   con  acquisto  ed  installazione dell'apparato a cura dell'operatore proprietario di rete.
 58. Il co-mingling, infine, e' un servizio di co-locazione in sala comune  tra  operatori  entranti  ed  operatore  gestore  di rete. E' funzionale  ai servizi di accesso disaggregato e di accesso condiviso ai  collegamenti  in  rame,  accesso  disaggregato ai collegamenti in fibra, canale numerico e prolungamento dell'accesso.
 59. Per  quanto  riguarda i raccordi interni di centrale, nel caso in  cui  un operatore entrante richieda dei collegamenti con un altro operatore  co-locato  nella  medesima sede, ma in un'altra sala (sale interne  o  shelter),  o con propri apparati co-locati nella medesima sede,  ma  in  sale  diverse  (sale  interne  o shelter), l'operatore proprietario  della rete offre la realizzazione e la manutenzione dei raccordi  in cavo necessari. Altri servizi accessori sono legati alla gestione  dei  locali  (pulizia, condizionamento, elettricita) e sono variamente  articolati  in  funzione  delle  scelte  degli  operatori entranti.
 60. Il  servizio  di  prolungamento  dell'accesso  consiste  nella fornitura   da  parte  del  gestore  della  rete  di  accesso  di  un collegamento  fra  un  SL  in  cui  l'operatore  entrante fruisce dei servizi  di  accesso  disaggregato e l'SGU di competenza. L'operatore entrante  deve  risultare co-locato anche a livello di SGU secondo le modalita'  di  co-locazione  sopra descritte. Il servizio puo' essere fornito mediante canale numerico o su portante trasmissivo in fibra.
 61. Il  servizio  di  canale  numerico consiste nella fornitura da parte   dell'operatore  proprietario  della  rete  di  una  capacita' trasmissiva  tra  un  apparato  dell'operatore  entrante  e  la  sede d'utente. La  fornitura  di  tale servizio si configura come servizio sostitutivo   dell'accesso   al  mezzo  fisico,  ed  e'  condizionata all'indisponibilita'  di  quest'ultimo  a  causa  della  presenza  di multiplatori  nella  rete  di  accesso  o  di  assenza  di  spazi  di colocazione   allo   stadio   di  linea  (SL). In  quest'ultimo  caso l'operatore  gestore  di  rete  fornira' un canale numerico fino allo stadio di gruppo urbano (SGU) di competenza.
 62. Occorre,   infine,osservare  che  tra  i  servizi  di  accesso disaggregato   alla  rete  locale  attualmente  offerti  nel  mercato italiano delle telecomunicazioni rientra anche l'accesso disaggregato alla  rete  in fibra ottica. L'analisi che condurra' alla definizione del  mercato  valutera'  l'opportunita' di estendere il perimetro del mercato   dell'accesso   disaggregato   a   questo  diverso  portante trasmissivo  rispetto alle reti e sottoreti metalliche. Tecnicamente, come  nel caso della rete metallica, gli operatori possono richiedere l'accesso  sia alla tratta intera sia a tratte intermedie. In Italia, Telecom  Italia  offre  il  servizio di accesso disaggregato in fibra della   propria  rete  di  distribuzione. La  figura  3  illustra  la struttura  della  rete  di  distribuzione  in fibra ottica di Telecom Italia.
 
 ---->  VEDERE IMMAGINE A PAG. 78 DELLA G.U.  <----
 
 2.1. IL MERCATO DEL PRODOTTO
 63. La   Raccomandazione  include,  fra  i  mercati  rilevanti  da analizzare  ai  fini  di  una  eventuale regolamentazione ex ante, il mercato   dell'accesso   disaggregato   all'ingrosso   (ivi  compreso l'accesso  condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura  di servizi a banda larga e vocali (cd. mercato n.11). Tale mercato  comprende quindi i servizi di accesso (fisico e logico) alla rete  pubblica di telecomunicazioni in rame offerti agli operatori ai fini della fornitura di servizi finali di telefonia e dati.
 64. Ai  fini  della  definizione merceologica del prodotto, in via preliminare,  appare di interesse l'analisi dei mercati retail che si situano   a   valle   rispetto   al  mercato  in  esame;  infatti  la Raccomandazione  testualmente  afferma che "Il punto di partenza, per la    definizione    e    l'individuazione   dei   mercati,   e'   la caratterizzazione  dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto   conto   della  sostituibilita'  sul  lato  della  domanda  e dell'offerta. Una  volta  caratterizzati  e  definiti  i  mercati  al dettaglio  che comportano domanda e offerta per gli utenti finali, e' opportuno  individuare  mercati all'ingrosso rilevanti, cioe' mercati che comportano la domanda e l'offerta di prodotti a terzi interessati a rifornire gli utenti finali"(22).
 65. Il  mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti  metalliche  insiste  sui  mercati retail che consentono al cliente  finale  di  accedere  ai  servizi telefonici (vocali) e dati attraverso  la  rete  telefonica  pubblica, dove la funzione d'uso e' quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e di usufruire dei  servizi  correlati. Ai  sensi del art. 1, comma 1, lett. bb) del Codice   delle   comunicazioni  elettroniche  i  "servizi  telefonici abilitati  dalla  rete  telefonica  pubblica" sono riconducibili alle "comunicazioni  vocali  e  altre  forme  di  comunicazione,  quali il facsimile e la trasmissione di dati tra punti terminali di rete".
 66. Pertanto,  il servizio in esame rappresenta un bene intermedio essenziale  per  i  servizi nei mercati retail dell'accesso alla rete telefonica  in  postazione  fissa,  per  clienti  residenziali  e non residenziali  (mercati 1-2), nonche' i mercati, non individuati dalla Raccomandazione,  dell'accesso ad Internet, in modalita' dial-up ed a banda larga.
 67. L'utente   finale   accede   ai   servizi  telefonici  e  dati utilizzando  diversi  mezzi  trasmissivi (coppia simmetrica in rame - c.d. doppino  -, fibra ottica, radio). In Italia, l'accesso alla rete telefonica  pubblica agli utenti finali viene offerto prevalentemente utilizzando  la  coppia simmetrica in rame e, in misura residuale, la fibra ottica.
 68. Nel  periodo  2000-2004,  il  numero  complessivo  di linee di accesso in rame e' rimasto sostanzialmente stabile, ma a fronte di un decremento  delle  linee  controllate  da  Telecom Italia (POTS), gli accessi  in  modalita'  unbundling hanno registrato tassi di crescita via via piu' elevati.
 69. Ad  inizio  del  luglio  2004,  il  numero  totale di linee di accesso  in  rame,  residenziali e non residenziali, era stimabile in circa    27.294.000. Telecom   Italia,   proprietaria   della   rete, commercializzava direttamente circa 26.596.000 linee mentre gli altri operatori   licenziatari   gestivano   le  698.000  linee  rimanenti, acquisite in modalita' unbundling.(23)
 70. Per  quanto  riguarda invece la rete in fibra ottica, a fronte di   una   estesa   rete   in  tale  modalita'  trasmissiva  in  capo all'incumbent  (a  fine  2001,  la rete di accesso in fibra ottica di Telecom  Italia  aveva  un'estensione  di circa 417.000 km-fibra(24), negli     ultimi     anni     un'impresa    (Fastweb) ha    investito significativamente  in  infrastrutture di accesso in fibra ottica (in particolare  architetture  Fibre  To  The  Home - FTTH). Le reti sono state  realizzate nelle principali aree metropolitane tra le quali ad esempio Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Genova. A giugno 2004, il  numero di linee di accesso in fibra ottica era stimabile in circa 170.000 unita'.
 71. A   partire   dalla   definizione   del  mercato  dell'accesso disaggregato  all'ingrosso  alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della  fornitura  di  servizi a banda larga e vocali, contenuta nella Raccomandazione  della  Commissione,  e  sulla  base  delle  predette caratteristiche  del  contesto  nazionale,  l'Autorita'  ha  ritenuto opportuno   verificare,   in   un'ottica   prospettica,  rapporti  di sostituibilita'  tra  i servizi e i prodotti all'ingrosso in grado di alimentare  i  mercati  retail  dell'accesso. L'Autorita' ha pertanto analizzato la sostituibilita' tra l'accesso all'ingrosso alla rete in rame, cosi' come individuato dalla Commissione, ed una serie di altri servizi  di accesso a livello wholesale. In particolare, l'analisi ha riguardato:
 a. i  servizi  di  accesso  a banda larga all'ingrosso (bitstream access);
 b. i servizi di accesso in fibra ottica;
 c. i servizi di accesso all'ingrosso attraverso le infrastrutture cd. di nuova generazione.
 72. Infine,  l'Autorita' ha valutato la possibilita' di segmentare il  mercato  dell'accesso disaggregato alla rete metallica sulla base delle  predette  soluzioni  tecniche  di  accesso  disaggregato (full unbundling, sub-loop unbundling e shared access).
 
 2.1.1. ACCESSO  DIRETTO  ALLA  RETE  METALLICA  VS ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO (BITSTREAM ACCESS)
 L'orientamento espresso dall'Autorita'
 73. L'accesso  disaggregato all'ingrosso alla rete locale permette agli  operatori  acquirenti  di  offrire  servizi  a  banda stretta e servizi  a  banda  larga destinati al mercato degli utenti finali. In particolare, come precedentemente illustrato, l'accesso completamente disaggregato   alla   rete   locale   (full  unbundling) e  l'accesso completamente   disaggregato   alla   sotto   rete  locale  (sub-loop unbundling) sono  forme di accesso fisico che autorizzano l'operatore acquirente  all'uso  esclusivo  di  tutto  lo  spettro  di  frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica. Il servizio di accesso condiviso  alla  rete metallica autorizza invece soltanto l'uso delle frequenze destinate al traffico dati. Le diverse soluzioni di accesso disaggregato,    opportunamente   potenziate   con   sistemi   x-DSL, rappresentano  uno  dei  modi  per  offrire  alle imprese un adeguato canale per la trasmissione dei dati.
 74. I  servizi  wholesale  di accesso a banda larga (cd. bitstream access) rappresentano  un altro modo a disposizione delle imprese per disporre  di  un  canale  di  trasmissione  sulla rete metallica. Con l'acquisto  del  bitstream  access  un  operatore ottiene infatti una capacita'   trasmissiva   fra   un  utente  finale  ed  un  punto  di interconnessione   messo  a  disposizione  dell'operatore  stesso. In particolare,   il  proprietario  della  rete  installa  le  prescelte apparecchiature  x-DSL - opportunamente configurate nel permutatore - e  le  collega  ad  alta  velocita' con la sede del cliente, rendendo questo   collegamento   disponibile   a   operatori   terzi   per  la commercializzazione   agli   utenti   finali   di   servizi  a  banda larga. L'accesso   a  flusso  numerico  -  bitstream  -  consente  la trasmissione di dati bidirezionale a banda larga.
 75. Occorre preliminarmente evidenziare che la Commissione ritiene che  le  imprese  non valutino le due modalita' di approvvigionamento del  canale  di  trasmissione come sostituibili: "un operatore che si serve  delle  reti  locali  disaggregate  di  norma  non considerera' un'altra  forma  di  servizio  di  accesso a banda larga all'ingrosso quale possibile sostituto".
 76. La  Commissione  ha pertanto inserito nella raccomandazione il mercato   dell'accesso   disaggregato   all'ingrosso   (ivi  compreso l'accesso  condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura  di  servizi  a  larga  banda  e vocali, distinguendolo dal mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (cd. mercato 12).
 77. In  primo  luogo,  infatti,  i servizi di accesso disaggregato consentono la fornitura di servizi voce e dati mentre il bitstream e' destinato alla trasmissione dati. Altre caratteristiche dirimenti per la  caratterizzazione  dei  due servizi di accesso sono rappresentate dal  controllo  della  capacita'  trasmissiva  (larghezza di banda) e dalla copertura geografica dei servizi.
 78. Per  quanto  riguarda  la  capacita' trasmissiva, il fornitore all'ingrosso  del  bitstream controlla l'ampiezza della banda mentre, nel  caso  dell'accesso  disaggregato,  e'  l'operatore acquirente ad avere   il   controllo   del  collegamento  con  l'utente  finale. Di conseguenza,  l'accesso  disaggregato  alla  rete locale, rispetto al bitstream  access,  consente  all'operatore  entrante  una piu' ampia discrezionalita'  nella  qualificazione  della  linea  e  dei servizi offerti  ed  una  maggiore  possibilita'  di  offrire nuovi servizi a livello retail.
 79. Per  quanto  riguarda  la  copertura  geografica, nel contesto nazionale  i  servizi  di  accesso  disaggregato  sono,  attualmente, offerti su un sottoinsieme delle aree coperte dal bitstream: infatti, i   servizi   bitstream   sono  usualmente  offerti  anche  nei  siti predisposti  per  l'accesso  disaggregato,  oltre che in tutti i siti dove l'operatore storico fornisce servizi xDSL agli utenti finali.
 80. Al  fine  di valutare il grado di sostituibilita' nel contesto nazionale tra i servizi di accesso disaggregato alla rete metallica e i  servizi bitstream, l'Autorita' ha inoltre analizzato le condizioni economiche  di  offerta, riscontrando difformita' nella struttura dei prezzi  dei  due  servizi. Nell'ambito  della  consultazione pubblica l'Autorita'  aveva  valutato che tali differenze potessero riflettere le  diversita'  di  detti  servizi:  l'accesso disaggregato alla rete locale e' uno degli input che, combinato con altri elementi di rete e con  attivita'  di  gestione  di  un  certo  rilievo,  genera il bene dell'accesso a servizi voce e dati, che poi viene venduto agli utenti finali. Il  bitstream  e'  invece  un  prodotto disponibile a livello wholesale  che  richiede  minori  attivita'  e combinazioni con altri input per essere venduto all'utente finale.
 81. La  struttura  tariffaria  dei servizi in esame si articola in contributi  di  attivazione  una tantum (contributi di impianto) e in canoni   mensili. Per   quanto  concerne  l'accesso  disaggregato,  i contributi  di  impianto relativi alla fornitura di coppie in rame, i contributi   aggiuntivi   una   tantum   e   quelli   dovuti  per  le disattivazioni,   nonche'   i  costi  dovuti  all'eliminazione  delle interferenze in ambiente cavo, sono riportati nella tabella 1.
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 83 della G.U.  <----
 
 82. La  tabella  2  riporta,  invece,  i contributi di attivazione relativi  ad  alcune  offerte  a  banda  larga  (x-DSL) wholesale. E' importante  notare  che  i  contributi  per  la  configurazione  e la predisposizione tecnica della linea ADSL wholesale non sono dovuti da lungo  tempo  a  seguito  della  scelta  di Telecom Italia di offrire l'attivazione  della  linea  in  promozione  gratuita  ai suoi utenti finali.
 ---->  Vedere tabella a pag. 84 della G.U.  <----
 
 83. Il  noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame (accesso  disaggregato) e i canoni mensili delle linee ADSL wholesale (bitstream access) sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle 3 e 4. Mentre  il noleggio mensile del doppino ha un'unica voce di costo, il  prezzo  di  acquisizione della linea ADSL wholesale dipende da un canone mensile (importo fisso per l'accesso) e da una quota variabile legata al traffico, misurato in Mbyte, o all'ampiezza della banda ATM prescelta nell'area di raccolta.
 Tabella  3 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame =====================================================================
 Euro               |Full ULL|Subloop ULL|Shared Access ===================================================================== Coppia simmetrica in rame in sede |        |           | d'utente per ISDN BRA, POTS, ADSL,|        |           | SHDSL e VDSL                      |  8,30  |   6,03    |    2,80 --------------------------------------------------------------------- Due coppie simmetriche in rame in |        |           | sede d'utente per HDSL e ISDN PRA | 16,60  |   12,06   | --------------------------------------------------------------------- Due coppie simmetriche in rame per|        |           | sitemi DECT                       | 15,07  |           |
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 85 della G.U.  <----
 
 84. Dall'analisi  dei  prezzi,  l'Autorita'  aveva  rilevato che i servizi  di  unbundling e di accesso bitstream sono caratterizzati da diverse  strutture  tariffarie,  nonche'  da  notevoli differenze nei livelli:  le  linee  acquisite  in  unbundling sono caratterizzate da investimenti assai ingenti rispetto al costo dei servizi di accesso a banda  larga. In  effetti  le  componenti  tecniche  acquisite  da un operatore in ciascun servizio sono sensibilmente differenti.
 85. In  definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, l'accesso  broadband  wholesale  e  l'accesso  all'ingrosso  mediante unbundling   si   caratterizzano  per  aspetti  tecnici  ed  elementi geografici  ben  distinti. Le motivazioni che presiedono alla domanda dei  due beni sono difformi: nel primo caso, gli operatori acquirenti domandano    un    prodotto   immediatamente   disponibile   per   la commercializzazione di servizi a banda larga, mentre nel secondo caso ricercano  un  input  infrastrutturale  che  consenta loro di offrire servizi integrati voce-dati.
 86. E'  quindi improbabile che un operatore che dispone di accessi bitstream,  risponda  ad  un  aumento  del 10% nei prezzi dei servizi bitstream    incrementando   la   domanda   di   linee   in   accesso disaggregato. Allo  stesso  tempo,  l'operatore  attivo  nell'accesso disaggregato  alla  rete locale difficilmente rispondera' all'aumento del  10%  delle  linee in unbundling ricorrendo significativamente al bitstream,  a causa degli ingenti investimenti fissi effettuati nella predisposizione dei siti di co-locazione.
 87. Per  quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta, l'operatore  storico  e'  l'unica  impresa  proprietaria  di una rete metallica  di  accesso  e,  quindi, e' al momento il solo in grado di offrire  accesso  (a  banda  larga bitstream o in unbundling) su rete metallica. Vi  e'  piena  sostituibilita' dal lato dell'offerta tra i due  differenti  servizi di accesso in esame: l'operatore storico non incorre in significativi ostacoli per offrire entrambi i servizi agli operatori alternativi che avanzano richiesta.
 88. Piuttosto,  e'  utile  verificare  se sussistono i margini per l'entrata  di  altri  fornitori  nei  mercati  in  esame,  ovvero per l'installazione  di  un secondo circuito fisico che colleghi il punto terminale  della rete presso l'abbonato al ripartitore principale. Le Autorita'   di   regolamentazione  nazionali  e  sopranazionali,  gli operatori  e i tecnici concordano nel ritenere che nel futuro non sia economicamente  ipotizzabile la duplicazione della rete metallica. La costruzione  di  una nuova rete metallica di accesso e' da escludere, anche  a  fronte  di  un  significativo  e non temporaneo aumento dei servizi  di accesso disaggregato e dei servizi, per via degli onerosi costi  fissi  iniziali. Non  sarebbe economicamente conveniente per i nuovi  operatori  che  entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro  tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente.(45)
 89. Alla  luce  delle  precedenti  considerazioni  ed in linea con quanto  stabilito dalla Commissione nella Raccomandazione, il mercato nazionale   dell'accesso   disaggregato  all'ingrosso  (ivi  compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche appare distinto dal mercato wholesale dei servizi di accesso a banda.
 90. Per  quanto  riguarda  quest'ultimo  mercato,  l'Autorita'  ha ritenuto  infine  opportuno  precisare come l'analisi dei cd. servizi canale  virtuale  permanente  rientri nell'alveo dell'analisi di tale mercato. Il  servizio di Canale Virtuale Permanente (CVP), introdotto dalla  delibera n. 2/00/CIR, consiste nella fornitura di un flusso di dati  trasparente ad alta capacita' tra la sede del cliente e la rete dell'operatore  entrante. La  delibera  stabilisce che Telecom Italia sia  tenuta  a fornire agli operatori licenziatari il servizio CVP in tutti  i  casi  in  cui  la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni  commerciali, societa' controllate, controllanti, collegate o  consociate  intenda  fornire  servizi  alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL.
 91. La  delibera  2/00/CIR,  inoltre, stabilisce che "l'obbligo di fornitura  del servizio di canale numerico sussiste esclusivamente in caso  di  indisponibilita' [in sede di centrale], comprovata da parte dell'operatore  notificato,  dei  servizi  di  accesso disaggregato", lasciando intendere l'esistenza di un rapporto di sostituibilita' fra i  servizi  di  unbundling e di canale virtuale permanente. La stessa definizione   del  servizio  fornita  dalla  delibera,  pero',  rende evidente che il servizio di CVP sia accomunabile in tutto e per tutto ai  servizi  di  banda  larga  all'ingrosso cosi' come definiti dalla Commissione. Difatti,     nell'    explanatory    memorandum    della Raccomandazione  e'  chiaramente specificato che "per garantire ad un utente  finale  l'accesso  ai  servizi  dati  e  agli  altri  servizi correlati  in  postazione  fissa,  occorre  un canale di trasmissione adatto,  che sia in grado di trasferire dati in entrambe le direzioni e  a  velocita'  adeguate al servizio richiesto. Pertanto, un'impresa che  fornisca  servizi  agli  utenti  finali deve costruire, creare o assicurarsi  l'accesso  a  un  canale di trasmissione che la colleghi alla postazione dell'utente finale".
 92. In  virtu'  di  queste  considerazioni  i  servizi CVP saranno quindi  esaminati  nell'ambito  del  mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso e non gia' nel mercato in esame.
 93. In conclusione, numerose considerazioni tecniche, economiche e regolamentari  supportano la tesi secondo cui i servizi di unbundling e i servizi bitstream non debbano essere inclusi nello stesso mercato rilevante. Tra   gli   elementi  esaminati  rientrano  le  differenze nell'utilizzo  e  nel  controllo  della  capacita'  trasmissiva  e la copertura geografica difforme, nonche' le diverse politiche di prezzo attuate. Il  risultato  ottenuto per il mercato italiano dell'accesso e'  coerente  con le indicazioni contenute nel memorandum esplicativo della Commissione europea.
 
 Quesito  1. L'Autorita'  esprime  l'orientamento di individuare un mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini  della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinto dal mercato  dell'accesso  a  banda larga all'ingrosso. Si condivide tale orientamento?
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 1
 94. La  maggior  parte  degli operatori condividono l'orientamento espresso  dall'Autorita'  di  individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso distinto dal mercato dell'accesso a banda  larga,  in  ogni  caso,  gli  operatori  hanno  fornito alcune precisazioni in relazione alle definizioni dei servizi in esame, alle motivazioni addotte a sostegno della tesi e ai dati pubblicati.
 95. In  relazione  alle  definizioni  dei  servizi  in  esame,  la maggioranza   degli   operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb,   Tiscali  e  Wind) condivide  l'impostazione  "secondo  cui l'accesso  bitstream  consentirebbe  ad  un operatore di ottenere una capacita'   trasmissiva",   ma   sottolinea  che  "l'attuale  offerta commercializzata da Telecom Italia non fornisce capacita', ma un vero e  proprio  servizio  con parametri predefiniti" e ritene quindi "non completamente  corretta  la classificazione come bitstream access del servizio  offerto da Telecom Italia (offerta ADSL wholesale), poiche' tale  offerta  da' semplicemente la possibilita' all'operatore che la sottoscrive  di  replicare  l'offerta retail di Telecom Italia, senza possibilita'   alcuna  di  personalizzazione  e  di  fornire  servizi innovativi".
 96. Altri operatori (Tele2 e Welcome Italia) distinguono l'offerta Adsl  wholesale  di  Telecom  Italia  dal bitstream access in quanto, inter  alia,  la  prima  e' caratterizzata da "un'assenza assoluta di flessibilita'"    mentre   la   seconda   "dovrebbe   prevedere:   la differenziazione  dei possibili livelli di interconnessione (...); la disaggregazione  economica  delle componenti architetturali (...); la differenziazione  delle  classi di servizio utilizzabili, vale a dire ABR, CBR, VBR-rt); una maggiore flessibilita' dell'offerta (...)".
 97. La   maggioranza  degli  operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt, Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e  Wind) precisa  che "la motivazione di fondo   che   determina   l'appartenenza   dei   servizi  di  accesso disaggregato   e   di   bitstream   a   mercati  diversi  attiene  al posizionamento  strategico  di  ciascun operatore, che e' a sua volta determinato  dal  modello  di business prescelto e dalla quantita' di investimenti   destinata   in   infrastrutture. In  tale  prospettiva strategica,  necessariamente  di  medio  periodo,  il  bitstream puo' consentire  all'OLO  infrastrutturato  di raggiungere anticipatamente una   copertura   elevata. Esso   inoltre,   giacche'   1'ULL  appare praticabile  solo  in  aree selezionate, rappresenta comunque l'unico strumento   per   poter  raggiungere  anticipatamente  una  copertura nazionale. In  conclusione,  poiche'  per  un  operatore la scelta di dotarsi   di   infrastrutture  proprie  non  puo'  ovviamente  essere modificata  in tempi brevi, appare evidente che non possa esistere di fatto  alcuna sostituibilita' fra le due classi di prodotti dal punto di vista della domanda".
 98. Un  operatore  (AIIP) ritiene  che  il  servizio bitstream sia sostituibile  con i servizi di accesso diretto all'ingrosso alla rete metallica. Tra le argomentazioni individuate, viene rilevato che "con la  medesima  connettivita' xDSL sulla quale e' offerto il bitstream, e'  possibile  fornire  nuovi  servizi  come  la  telefonia vocale su protocollo  IP  (VoIP) e  le  videochiamate  basate  su IP. (...). In questo  senso, i servizi VoIP segnano la convergenza tra i servizi di telefonia  vocale  e  i  servizi  di trasmissione dati". Inoltre, "il bitstream consiste in un canale numerico che consente all'OTAG(26) di dimensionare   la   banda   richiesta,   esattamente  come  l'accesso disaggregato". Pertanto,    l'operatore    "invita   l'Autorita'   ad approfondire    la    problematica    della    eventuale   inclusione (esclusione) del  bitstream  -  in  quanto  diverso  dai servizi xDSL wholesale  -  nel  mercato  dei  servizi  di accesso disaggregato con adeguata istruttoria".
 99. Per quanto riguarda i dati relativi alla copertura geografica, un operatore (Telecom Italia) precisa che la copertura potenziale dei servizi  di  accesso  disaggregato alla rete metallica e' superiore a quella  dei  servizi  bitstream,  in  quanto l'unbundling e lo shared access  "possono  essere  richiesti  dagli  OLO  su  tutti i siti del territorio   italiano,  dato  che  Telecom  Italia  ha  l'obbligo  di allestire  per  ULL/SA  qualsiasi  sito  su richiesta dell'OLO". Tale operatore   sottolinea   altresi'   che   "il   mercato  dell'accesso disaggregato  all'ingrosso  alle  reti e sottoreti metalliche risulta essere  distinto,  ma  non  privo  di  correlazione  con  il  mercato dell'accesso a larga banda all'ingrosso, in quanto entrambi i mercati sottendono la fornitura dei servizi a larga banda".
 Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 1
 100. In  linea con quanto espresso dalla Commissione europea e dal Gruppo  dei  regolatori  europei  (ERG  - European Regulators Group), l'Autorita'  considera  i servizi di accesso disaggregato e i servizi di   bitstream   access   come   correlati. Il  riconoscimento  delle interdipendenze  tra  le  due tipologie di servizi e' alla base della valutazione circa il grado di sostituibilita' tra le forme di accesso diretto alla rete metallica e l'accesso a banda larga wholesale.
 101. Tale  analisi  ha richiesto il confronto tra diversi servizi: da  un  lato,  il full unbundling, il sub-loop unbundling e lo shared access,  e,  dall'altro,  quei  servizi  di telecomunicazioni ad alta velocita'  che  possono  essere distribuiti sull'anello locale con le tecnologie  DSL. Come  rilevato  da  molti operatori nei documenti di risposta  alla  consultazione,  questa  seconda  categoria di servizi comprende  una  famiglia  di  offerte (sia con parametri definiti sia flessibili che consentono all'operatore acquirente di fornire servizi a    valore    aggiunto    e   differenziati   da   quelli   proposti dall'incumbent). Tuttavia, un'analisi dettagliata delle diverse forme di accesso a banda larga wholesale nell'ambito della presente analisi non  modificherebbe  le  conclusioni  raggiunte  e andrebbe oltre gli obiettivi  della  presente  analisi, visto che e' oggetto del mercato banda   larga   wholesale   (n. 12   fra  quelli  identificati  dalla Commissione europea nella raccomandazione dell' 11 febbraio 2003).
 102. Per  quanto  riguarda  la distinzione tra le due tipologie di servizi - basata sulle diverse caratteristiche tecniche ed economiche (ovvero  il  differente  controllo  della  capacita'  trasmissiva, la copertura  geografica difforme e le diverse politiche di prezzo) - la consultazione  pubblica  ha fatto emergere ulteriori argomentazioni a supporto   della   decisione,   complementari   con   quelle   svolte dall'Autorita'.
 103. Pertanto,  l'Autorita',  sulla  base  dell'analisi condotta e delle  risposte  alla  consultazione pubblica, ritiene che il mercato per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso  condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura  di  servizi  a larga banda e vocali, vada considerato come distinto,  nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, dal mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso.
 
 2.1.2. ACCESSO  DIRETTO  ALLA  RETE  METALLICA VS ACCESSO IN FIBRA OTTICA
 104. Il   memorandum   esplicativo   della   Raccomandazione,  nel riferirsi   al  mercato  in  esame,  parla  di  "servizi  di  accesso disaggregato  all'ingrosso  alle  reti e sottoreti metalliche ai fini della  fornitura di servizi a larga banda e vocali", escludendo, come detto,   i  servizi  di  accesso  disaggregato  alla  rete  in  fibra ottica. Tuttavia,  poiche'  questi  ultimi rientrano fra i servizi di accesso  disaggregato  attualmente  offerti  nel  contesto nazionale, l'Autorita'  ritiene  opportuno  effettuare  comunque  una analisi di sostituibilita'
 per  verificare  se  le  specificita'  dell'assetto concorrenziale italiano  possano indurre a ridefinire il mercato in senso piu' ampio per tener conto dei servizi in fibra.
 105. Relativamente  alla sostituibilita' dal lato della domanda, i servizi  offerti  sui  due  diversi  portanti  trasmissivi  non  sono funzionalmente  equivalenti  in  quanto  le linee di accesso in fibra hanno  un'ampiezza  di banda notevolmente superiore a quelle in rame; in aggiunta, i clienti finali non sono omogenei: l'accesso in rame e' generalmente  domandato  da  utenti residenziali e da piccole imprese mentre  gli utenti residenziali con particolari esigenze di capacita' trasmissive  e le grandi imprese possono domandare l'accesso in fibra ottica. Cio'  si  riverbera  anche  a  livello  wholesale creando una segmentazione tra i due mercati.
 106. Le  differenze  funzionali fra le due modalita' di accesso si riflettono   anche  sulla  struttura  ed  i  livelli  dei  prezzi. In particolare, come e' possibile osservare dalle tabelle 5 e 6 i prezzi dei  servizi  in  fibra  sono notevolmente superiori a quelli in rame (v. infra)(27).
 Tabella  5  -  Contributi  di  attivazione  una tantum (contributo impianto) relativi   ai   collegamenti   in   fibra   della  rete  di distribuzione   e   eventuali  contributi  aggiuntivi  per  attivita' specifiche
 Contributi impianto
 
 Numero di fibre per ciascun cavo              | Due fibre                                     |€ 163,35 Quattro fibre                                 |€ 193,00
 
 Contributi aggiuntivi
 
 Contributi una tantum                          | Intervento di fornitura a vuoto                |€ 143,27 Intervento di manutenzione a vuoto             |€ 105,81
 
 Contributi una tantum di disattivazione
 
 Numero di fibre per ciascun cavo               | Due fibre                                      |€ 59,29 Quattro fibre                                  |€ 88,93
 Tabella   6   -   Noleggio  mensile  relativo  alla  fornitura  di collegamenti in fibra
 
 Numero fibre per ciascun cavo                | Due fibre                                    |€ 552,50 Quattro fibre                                |€ 775,75
 
 107. Le  differenze,  in  termini  di  funzioni  e  di prezzi, tra accesso  disaggregato  su fibra e su rame, portano ad affermare che i due  servizi, dal lato della domanda, non sono sostituibili. Difatti, nell'applicazione  del  test  del  monopolista  ipotetico, qualora si verificasse  un  incremento  modesto  (5-10%) ma  significativo e non temporaneo,   del   prezzo  dell'unbundling  su  rame,  e'  altamente improbabile  che  si  verifichi  un  significativo  spostamento della domanda  verso  i  corrispondenti  servizi  in  fibra  ottica tale da rendere l'incremento di prezzo non profittevole.
 108. Per  quanto riguarda l'analisi della sostituibilita' dal lato dell'offerta,  l'attuale  asimmetria  tra  la copertura delle reti in rame  ed  in fibra nonche' gli elevati costi, anche e soprattutto non recuperabili, per la costruzione di tali infrastrutture rendono assai improbabile, se non impossibile, che a fronte di un incremento, anche rilevante,  del  prezzo  del  servizio  di  accesso alla rete in rame l'eventuale  costruzione  di  una  rete in fibra possa esercitare una pressione  competitiva  nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi.
 109. Alla luce delle precedenti considerazioni, di quanto definito dalla  Commissione  nella  Raccomandazione,  nonche'  dei  precedenti comunitari(28) e  nazionali(29),  l'Autorita'  ritiene che il mercato dell'accesso  disaggregato alla rete metallica sia distinto da quello dell'accesso alla rete in fibra ottica.
 110. In  conclusione,  la valutazione del grado di sostituibilita' dal  lato  dell'offerta  e  della  domanda  tra  i servizi di accesso disaggregato alla rete metallica e alla rete in fibra ottica induce a ritenere   che  tali  mercati  non  costituiscano  un  unico  mercato rilevante.
 
 Quesito  2. L'Autorita'  esprime  l'orientamento di individuare un mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini  della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinto dal mercato  dell'accesso  disaggregato  della  rete  di distribuzione in fibra ottica. Si condivide tale orientamento?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 2
 111. La  maggioranza  degli  operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt, Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e  Wind) sostiene che "le argomentazioni portate  dall'Autorita'  circa  la  non sostituibilita' fra ULL e ULL della  fibra non risultano del tutto condivisibili (...) Premesso che gli  operatori  riconoscono la coerenza nella definizione del mercato adottata  dall'Autorita'  rispetto  a  quanto  prescritto dalle Linee Guida  della  Commissione europea" e "se e' pur vero che l'accesso in fibra  si  rivolge  ad  un segmento di clientela particolare ("utenti residenziali  con  particolari  esigenze di capacita' trasmissiva e a grandi  imprese",  par. 87  del  documento di consultazione), occorre considerare  che  tale  segmento assume un peso assai rilevante nella domanda    di    servizi    di    telecomunicazioni    (...) Inoltre, (...) l'evoluzione    della   domanda   nel   medio   termine   sara' caratterizzata   (...) dalla   crescita   di   domanda  di  capacita' trasmissiva  anche con riferimento alla rete d'accesso". L'inclusione del servizio di unbundling della fibra ottica nel mercato in esame e' ritenuta  essenziale  anche in quanto "la realizzazione della rete di accesso  in  fibra da parte di Telecom Italia e' avvenuta in epoca di monopolio,  utilizzando finanziamenti pubblici". Peraltro, i suddetti operatori  ribadiscono  che  i  presupposti  alla base della delibera 2/00/CIR   sono   ancora   validi   e  notano  che,  nell'ambito  del procedimento  n. A/351 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  Telecom  Italia  si  e'  impegnata a fornire il servizio di unbundling  della  fibra  ottica  fino al 2010. In conclusione, viene richiesta "la conferma degli attuali obblighi, cioe' la fornitura del servizio  di  accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica a condizioni non discriminatorie e orientate al costo".
 112. Altri  due operatori (Tele2 e Welcome Italia) non condividono l'orientamento  espresso  dall'Autorita'  di  individuare due mercati distinti  ed  evidenziano  "l'assoluta sostituibilita' dal lato della domanda,  a  livello retail, tra i servizi di accesso sui due diversi portanti   trasmissivi   tenuto   conto   dell'assoluta   equivalenza funzionale  dei  servizi  medesimi per i singoli utenti (...) Da tale caratterizzazione  del  mercato a livello retail ne deriva l'assoluta sostituibilita'  dal  lato  della domanda, anche a livello wholesale, tra  le  reti  in fibra ottica e le reti in rame costituendo entrambe forme  diverse  -  benche'  perfettamente sostituibili tra loro - per alimentare  i  mercati  retail  dell'accesso. Il  tutto  in  perfetta aderenza  al  principio di neutralita' tecnologica". Tale conclusione risulterebbe confermata - secondo tali operatori - anche dall'analisi della sostituibilita' dal lato dell'offerta.
 113. Un    operatore    (Telecom    Italia),    pur   condividendo l'orientamento dell'Autorita', precisa che le reti in rame e in fibra ottica  appartengono  agli  stessi  mercati  retail  (per  la fonia - mercati  nn. 1  e  2) e  che  l'imposizione  per via regolamentare di prezzi  dell'ULL  troppo  distanti  dal  costo  incrementale di lungo periodo  avrebbe  un  effetto distorsivo sulle scelte di investimento degli OLO, con il rischio di incentivare l'uso del servizio wholesale anche  laddove  sarebbe piu' efficiente l'installazione di nuove reti in fibra che garantiscano funzionalita' piu' elevate.
 114. Infine,  l'associazione  AIIP  condivide  la  distinzione tra accesso  diretto  all'ingrosso alla rete metallica e accesso in fibra ottica  ed invita l'Autorita' a "verificare se, in Italia, vi sia uno o piu' operatori dominanti sulla fornitura di accessi in fibra ottica e di valutare gli eventuali interventi di regolamentazione da imporre allo stesso".
 Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 2
 115. Per  quanto  riguarda  l'analisi  della  sostituibilita'  tra accesso  alla  rete  in  fibra  ottica  e  accesso alla rete in rame, l'Autorita'  rileva  l'esistenza di una segmentazione, dal lato della domanda,  tra i due tipi di servizio retail. Come hanno rimarcato gli stessi  operatori di telecomunicazioni, l'accesso in fibra si rivolge ad  un segmento di clientela particolare: gli utenti residenziali con particolari esigenze di capacita' trasmissiva e soprattutto le grandi imprese.
 116. Posto  che,  come  sopra esposto, il punto di partenza, anche per  la  definizione  e  l'individuazione  dei mercati a monte, e' la caratterizzazione dei mercati al dettaglio, le differenze individuate a  livello  retail appaiono idonee a riverberarsi anche, a monte, nel mercato  wholesale. Ed infatti l'Autorita' ha rilevato l'esistenza di differenze  nella  struttura e nell'entita' dei costi dei due tipi di servizi  di  accesso  all'ingrosso,  che,  anche  da  un  punto delle caratteristiche tecniche, appaiono rappresentare servizi distinti che pertengono a due diversi ambiti di mercato del prodotto.
 117. Pertanto, non emergono elementi nel contesto nazionale idonei a   determinare   una   definizione   del  mercato  rilevante  ampia, comprensiva  anche  dell'accesso alle reti in fibra, che comporti una divergenza   rispetto  a  quanto  indicato  dalla  Commissione  nella Raccomandazione  in cui e' chiaramente specificato come il mercato in esame  debba  essere  rappresentato  dal  solo  accesso  alla rete in rame. Ne'  gli  operatori  hanno  portato  a  supporto  delle proprie considerazioni  elementi  fattuali  tali  da indurre ad una diversa e piu' ampia definizione del mercato rilevante.
 118. L'Autorita'   rileva   altresi'  che  le  osservazioni  degli operatori  in  cui  si  evidenzia una supposta carenza concorrenziale nell'accesso  all'ingrosso alle reti in fibra non rilevano, nel nuovo contesto   regolamentare,  ai  fini  della  definizione  del  mercato rilevante. Tali considerazioni possono eventualmente rilevare ai fini dell'individuazione   di   un   diverso   mercato   da  sottoporre  a regolamentazione. A   tal  fine,  l'Autorita'  intende  continuare  a monitorare   le   condizioni  competitive  relative  a  tale  mercato all'ingrosso,  riservandosi  eventualmente di intervenire nei tempi e secondo le modalita' del nuovo quadro regolamentare europeo.
 119. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita', sulla base dell'analisi condotta delle risposte alla consultazione pubblica e   dei  precedenti  nazionali  e  comunitari,  individua,  nell'arco temporale  di  riferimento  della  presente analisi, un mercato per i servizi  di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di  servizi a larga banda e vocali, distinto dal mercato dell'accesso disaggregato della rete di distribuzione in fibra ottica.
 
 2.1.3. ACCESSO   DIRETTO   ALLA  RETE  METALLICA  VS  ACCESSO  VIA INFRASTRUTTURE  DI NUOVA GENERAZIONE (WIRELESS LOCAL LOOP, POWER LINE COMMUNICATIONS ETC.)
 120. La  sezione  3.1  del  memorandum esplicativo, riprendendo il considerato 27 della Direttiva quadro, nonche' la Comunicazione della Commissione  sulla definizione del mercato(30) e le Linee direttrici, invita  le  Autorita'  di  regolamentazione  a  tenere  nella  dovuta considerazione  "gli  sviluppi  tecnologici  ed  economici previsti o prevedibili  su  un  arco di tempo ragionevole collegato ai tempi del successivo  riesame  del  mercato". In  accordo  a tale indicazione e considerato che il Codice delle comunicazioni elettroniche prevede un intervallo    di    almeno    18    mesi    per    il   riesame   del mercato,(31) l'Autorita'   ha   valutato   il  livello  di  maturita' tecnologica,   la   relativa   diffusione   nonche'   il   grado   di sostituibilita' delle infrastrutture di accesso alternative alle rete in rame.
 121. Tra   le   alternative  piu'  innovative,  gli  operatori  di telecomunicazione  dispongono,  per  collegare  la  sede  d'utente al ripartitore  principale, di reti di accesso via etere (wireless local loop,  wi-fi  e  GSM/UMTS), reti satellitari, infrastrutture via cavo (coassiale) e  sistemi elettrici (power-line communications). Ai fini della  presente  analisi,  l'Autorita'  ha  esaminato con particolare attenzione  le  reti  in  fibra ottica (vedi supra), le reti wireless local   loop   (WLL) e   le  power  line  communications  (PLC),  non trascurando tuttavia di considerare le altre infrastrutture.
 122. La  tecnologia  WLL si pone come alternativa alle tecniche di accesso  locale  ad  alta  velocita'.(32) I  sistemi punto-multipunto offrono  un  accesso  a  larga  banda da implementare in tempi brevi, costi   realizzativi  e  gestionali  ridotti  e  un  ridotto  impatto urbanistico in fase di messa in opera. Le imprese che adottano questo sistema  di  accesso possono fornire una vasta gamma di servizi tra i quali  servizi  Internet  ed Internet veloce, servizi di trasmissione dati   (servizi  basati  su  ISDN,  Frame  Relay,  ATM),  servizi  di interconnessione  LAN-LAN  e  LAN-WAN,  servizi  voce  (fonia locale, nazionale  ed  internazionale),  circuiti numerici dedicati, backhaul per reti mobili.
 123. I  sistemi  punto-multipunto  si configurano, in particolare, come  sistemi  mirati a fornire servizi avanzati di telecomunicazioni alla  clientela  affari  e, in qualche caso, ad utenze individuali di tipo  professionale  (il  cosiddetto mercato SOHO - Small Office Home Office). I   sistemi  punto-multipunto  non  sono  invece  adatti  ad un'offerta  diretta  alla clientela residenziale a causa dell'elevata necessita'  di  banda  richiesta,  specialmente  nel caso dei servizi multimediali interattivi, nonche' per la specificita' delle frequenze sinora  disponibili  in  Italia,  nell'intorno  dei 26 e 28 GHz. Tali caratteristiche  tecniche  limitano  considerevolmente  il  grado  di sostituibilita',  anche  potenziale, di questa tecnologia trasmissiva rispetto all'accesso disaggregato alla rete locale in rame.
 124. Quanto   allo  specifico  contesto  nazionale,  la  gara  per l'assegnazione  delle  frequenze  WLL  ha messo a bando 10 licenze su ognuna  della 21 aree regionali.(33) L'area corrisponde al territorio di  una  singola regione italiana.(34) Delle 210 licenze disponibili, il  Ministero  ha  assegnato  69 licenze a 14 diversi operatori. Wind Telecomunicazioni e Telecom Italia Mobile hanno acquisito licenze per tutte  le  aree. Vodafone  (gia'  Omnitel Pronto Italia) e' risultata invece aggiudicataria di 11 licenze. Gli 11 operatori rimanenti hanno acquisito  licenze  per installare reti su una o 2 aree, ad eccezione di   un   operatore   che   avra'   la   possibilita'  di  coprire  3 aree. Attualmente  la  commercializzazione di tali servizi, e' ancora in  fase di avvio. Di conseguenza, mentre la rete pubblica in rame e' diffusa   sull'intero   territorio   nazionale,  i  sistemi  WLL  non raggiungono e non potranno raggiungere, almeno nel breve periodo, una copertura paragonabile.
 125. In  definitiva,  l'Autorita'  nota  che la natura frammentata della  copertura e l'articolata struttura proprietaria di queste reti limiti  la  pressione  competitiva  esercitata  sulla  rete  in  rame dell'operatore    storico. Pur    se   l'introduzione   dei   sistemi puntomultipunto potra' contribuire nel medio-lungo periodo a favorire lo  sviluppo  della  concorrenza  sull'accesso locale con prevedibili benefici  sia  per  le imprese che per gli utenti, l'attuale stato di diffusione   delle  reti  WLL  non  configura  tale  tecnologia  come un'alternativa, sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta, all'accesso della rete in rame.
 126. La tecnologia delle powerline communication (PLC) rappresenta un'altra  tecnologia  in  sperimentazione per la trasmissione dati in banda   larga.Tale  tecnologia  utilizza  la  rete  di  distribuzione dell'energia   elettrica(35) La  capillarita'  della  rete  elettrica esistente   rende   pertanto   la   tecnologia   PLC   in   principio un'interessante alternativa alla rete di accesso in rame, permettendo il   raggiungimento   di  un'ampia  base  di  clienti  senza  rendere necessario alcun cablaggio aggiuntivo. I servizi di telecomunicazioni supportati   dalle  powerline  communication  vanno  dai  servizi  di telefonia   vocale   alla  trasmissione  dei  dati.(36) Comunque,  al momento,    nessuna    impresa    commercializza    i    servizi   di telecomunicazioni  via  rete  elettrica,  tenuto  anche  conto che e' ancora   in   fase  di  definizione  il  relativo  quadro  normativo, comprendente i requisiti di compatibilita'.
 127. Vista la natura sperimentale della tecnologia, l'applicazione del   test   del   monopolista   ipotetico   volto   a   valutare  la sostituibilita', dal lato della domanda e dell'offerta, tra i servizi di  accesso  disaggregato e le powerlines communication appare dunque non pertinente.
 128. Tuttavia,  per la definizione e l'individuazione del mercato, l'Autorita',  coerentemente  con le linee direttrici per l'analisi di mercato,  considera altresi' la concorrenza potenziale. Tale forma di concorrenza, a differenza della sostituibilita' dal lato dell'offerta che   esamina   una  situazione  in  cui  non  sono  richiesti  costi addizionali  di  entrata  e  la risposta alla variazione di prezzo e' immediata, considera il caso in cui vi siano dei costi irrecuperabili di  ingresso  sul mercato. Con riferimento alle powerlines, e' lecito ritenere   che  tale  tecnologia  non  esercita  e  non  esercitera', nell'intervallo  temporale  oggetto  di questa analisi, una pressione competitiva sul mercato dell'accesso disaggregato alla rete locale.
 129. Oltre  al  WLL  e  alla  PLC  (e alla fibra ottica analizzata precedentemente),  vi sono altre tecnologie che potrebbero costituire nel  futuro  le  infrastrutture  alternative  alla  rete  di  accesso metallica,  quali  ad esempio le tecnologie satellitari, i sistemi di diffusione  radiotelevisiva  digitale  e  le tecnologie di tipo R-LAN quali  il  Wi-Fi. Ciascuna  di queste tecnologie presenta particolari vantaggi  e svantaggi per quanto riguarda i costi e le difficolta' di messa  in  opera delle infrastrutture di trasmissione, la velocita' e l'affidabilita' delle connessioni, e, dal punto di vista dell'utente, i  costi  di  installazione delle attrezzature di connessione (modem, parabola,  etc.) e  le  modalita'  di  fatturazione  dei  servizi  di accesso.
 130. Nell'orizzonte   temporale   dell'analisi   del  mercato,  e' prematuro considerare tali tecnologie come infrastrutture alternative di  accesso. Infatti, per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato della  domanda,  sia a livello retail che wholesale e' chiaro che non vi  sia  spazio  per  la  sostituzione dell'accesso in rame con altre infrastrutture,  in quanto la diffusione delle reti alternative, come visto,  e'  assolutamente  limitata.  Altra  cosa  e'  ovviamente, la sperimentazione  di  queste  infrastrutture  presso piccoli gruppi di utenti  e  presso  specifiche  aree.  Il  grado  di immaturita' delle tecnologie alternative alla rete metallica, la limitata diffusione di questi servizi sul territorio italiano, nonche' la ridotta conoscenza tra  i  consumatori  finali  di  queste forme alternative di accesso, rendono  al  momento  non  percorribile per gli operatori entranti lo spostamento verso altre reti.
 131. Relativamente  alla sostituibilita' dal lato dell'offerta, un piccolo,   significativo  e  non  temporaneo  incremento  nel  prezzo dell'accesso  disaggregato  alla  rete locale difficilmente puo' dare spazio  all'ingresso  di altri fornitori su grande scala. Gli ingenti investimenti  per  costruire una completa rete in un ragionevole arco di tempo scoraggiano l'ingresso di nuovi operatori. Inoltre, il grado di   incertezza   legato   alla   pluralita'   di  alternative  e  il corrispondente  rischio  associato,  disincentivano la concentrazione degli investimenti in un unico asset.
 132. In   conclusione,   anche   se   e'  ipotizzabile  in  futuro l'ampliamento  del  mercato  dello "accesso disaggregato all'ingrosso (ivi   compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti  e  alle  sottoreti metalliche,  ai  fini  della  fornitura  di  servizi  a banda larga e vocali"  ad  altre  infrastrutture  di  accesso, per l'arco temporale oggetto  di  analisi si ritiene che il mercato rilevante dell'accesso disaggregato   alla   rete   metallica   sia  costituito  dalla  rete metallica. I sistemi punto-multipunto (WLL-FWA), i cavi elettrici, le tecnologie  satellitari monodirezionali e bidirezionali, i sistemi di diffusione  radiotelevisiva  digitale,  la  tecnologia Wi-Fi e quelle mobili  di  terza  generazione  non  costituiscono oggi una soluzione alternativa  del  c.d. doppino  in  rame. Infatti,  le infrastrutture alternative  non  offrono  attualmente  la  medesima  funzionalita' e capillarita', sebbene le condizioni competitive potrebbero variare in futuro.
 
 Quesito  3. L'Autorita'  esprime  l'orientamento di individuare un mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini  della  fornitura  di  servizi  a larga banda e vocali, e di non ampliare il perimetro di tale mercato a infrastrutture alternative di accesso  basate  su  portanti  trasmissivi  di  nuova generazione. Si condivide tale orientamento?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 3
 133. La  maggioranza  degli  operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt, Eutelia,  Fastweb, Tiscali e Wind) condivide "l'orientamento espresso dall'Autorita'  riguardo  alla  individuazione  di  un  mercato per i servizi  di  accesso  disaggregato  all'ingrosso,  incluso  l'accesso condiviso, limitato alle reti e sotto reti metalliche, che dunque non comprende le infrastrutture di accesso alternative basate su portanti trasmissivi  di  nuova  generazione". "Tuttavia, si ritiene che nelle considerazioni   sulle  possibili  alternative  all'accesso  su  reti metalliche  che  potrebbero  venire  in  considerazione nelle analisi future  del  mercato  dell'accesso, debba farsi riferimento sin d'ora non  alla  tecnologia  Wi-Fi,  che  (...) non puo' essere intesa come tecnologia  realmente  sostituibile ai fini dell'accesso, bensi' alla tecnologia WiMax". Infatti, il maggiore grado di copertura (fino a 50 km),  la  maggiore  velocita' in fase di trasmissione dati e l'uso di frequenze  dedicate  inducono  a ritenere che in prospettiva il WiMax potrebbe  rappresentare  un'alternativa alle reti tradizionali per il rilegamento di utente.
 134. Due    operatori   (Tele2   e   Welcome   Italia) condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' di non ampliare per il momento il  perimetro  del  mercato  in  questione  tenuto conto dell'attuale limitato stato di diffusione delle infrastrutture di accesso di nuova generazione.
 135. Un  altro  operatore (AIIP), a sostegno della distinzione tra accesso  diretto  all'ingrosso  alla  rete  metallica  e  accesso via infrastrutture  di  nuova  generazione,  sottolinea  che  molte delle infrastrutture  alternative  sono  del  tutto marginali, che solo gli operatori  mobili hanno stimato conveniente partecipare alle gare per l'assegnazione di frequenze in banda 24.5-26.5GHz (reti WLL) su tutte le  regioni,  e  che l'uso di frequenze per reti Wi-Fi e' limitato ad aree confinate e non aperte.
 136. Un   operatore   (Telecom   Italia) sottolinea   che   alcune tecnologie  di  nuova  generazione  (WLL, Wi-Fi e GSM-UMTS) sono gia' utilizzate  per  dare  accesso al cliente finale e ritiene dunque che l'Autorita'  debba  tenere conto della pressione competitiva che tali soluzioni  rappresentano  fin d'ora analizzandole non in un ambito di copertura  geografica  nazionale,  ma  verificandone  gli  effetti di mercato  nelle  aree  geografiche  dove  l'offerta  e'  ritenuta piu' profittevole dagli operatori.
 
 Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 3
 137. L'Autorita',   sulla   base  dell'analisi  condotta  e  delle risposte  alla  consultazione  pubblica, ritiene che il perimetro del mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini  della fornitura di servizi a larga banda e vocali, non includa, nell'arco  temporale  di  riferimento  della presente analisi, alcuna infrastruttura  di  accesso  basata  su portante trasmissivo di nuova generazione.
 138. Con particolare riguardo alle tecnologie wireless WiMax e GSM UMTS,  l'Autorita'  ha  considerato  la difficolta' per gli operatori entranti  di  conseguire  diritti d'uso delle bande radio (non ancora disponibili  per  il  WiMax,  gia'  assegnate  per i GSM ed UMTS), il livello  dei  costi  degli  apparati (ancora non noti per il WiMax ed estremamente  elevati  per i terminali UMTS), il livello investimento richiesto  per garantire un adeguato grado di capillarita' delle reti di  accesso  radio con riferimento alla base di utenza potenzialmente interessata, ritenendo tali tecnologie, allo stato, non sostituibili, dal punto di vista economico, con il servizio di accesso alla rete in rame. Tale  valutazione, naturalmente potrebbe essere successivamente rivista  alla luce dell'effettiva diffusione ed evoluzione tecnica di tali servizi.
 139. Nelle  successive analisi di mercato, che verranno svolte nei tempi  e  nei  modi  previsti  dall'art. 19  del  Codice, l'Autorita' prendera'  in considerazione le tecnologie effettivamente disponibili nel  periodo  di  riferimento delle nuove analisi, e quindi l'insieme delle  forme  alternative  di  accesso  considerate nell'ambito della presente analisi potra' subire delle modifiche, anche nella direzione indicata  dagli  operatori  nei  diversi  documenti  di risposta alla consultazione pubblica.
 
 2.1.4. SEGMENTAZIONE  IN  BASE  ALLE SOLUZIONI TECNICHE DI ACCESSO DISAGGREGATO
 140. Come  individuato  dalla Commissione nella Raccomandazione il mercato  in  esame  comprende  l'accesso  disaggregato sia fisico che logico  alle  reti  e alle sottoreti in rame. In Italia, tali servizi sono  offerti,  come  detto, attraverso tre servizi (full unbundling, sub-loop  unbundling  e shared access) forniti dall'operatore storico proprietario  della  rete  pubblica  di  distribuzione. Un'analisi di mercato  basata  sulla  segmentazione  dei tre differenti servizi non sarebbe  significativa  perche',  allo  stato  attuale,  il  sub-loop unbundling  e lo shared access sono servizi con una diffusione ancora marginale.
 141. Peraltro,    i    suddetti   servizi   sono   tra   di   loro sostituibili. Per  quanto  riguarda il lato dell'offerta, l'operatore storico  che  possiede  la  rete  di accesso, una volta predisposti i siti, non ha soverchi impedimenti tecnici all'apertura della rete nei diversi  punti  e  nelle  diverse modalita' previste per ciascuno dei prodotti.
 142. Dal   lato   della   domanda,   i  diversi  tipi  di  accesso disaggregato  alla  rete  locale  richiedono  all'operatore  entrante analoghi    investimenti    (per   la   predisposizione   dei   siti, l'installazione  degli  apparati  e  dei raccordi di centrale etc.) e analoghe conoscenze tecniche e gestionali (know-how).
 143. L'analisi del grado di sostituibilita' tra il full unbundling e  lo  shared  access  merita alcune considerazioni aggiuntive. Da un parte  esistono  alcune diversita' tra i due servizi. In primo luogo, il  prezzo  dello  shared access e' basato sui soli costi addizionali sostenuti  dall'operatore  incumbent  per  fornire,  in  aggiunta  ai servizi  vocali,  i  servizi  di  accesso ad internet banda larga. In secondo  luogo,  almeno  in origine, i due servizi, full unbundling e shared  access,  mettevano i clienti nella condizione di usufruire di funzionalita'   solo  in  parte  omogenee. Infatti,  mentre  il  full unbundling  consentiva  e consente la trasmissione sia della voce che dei dati, lo shared access era inizialmente utilizzato esclusivamente per  la trasmissione dati. D'altra parte, la recente diffusione della tecnologia  Voice  over  IP  (VoIP) sulla modalita' di accesso shared access   ha   accentuato   le   analogie   nelle   funzioni  dei  due prodotti(37). Tale   innovazione   rafforza   quindi  il  vincolo  di sostituibilita'  tra  i due servizi di accesso disaggregato alla rete locale. A  simili  considerazioni  si  giunge  anche  in seguito alla valutazione  della  sostituibilita' fra le altre soluzioni di accesso disaggregato.
 144. Dunque,  le  diverse  soluzioni tecniche sono tra di loro, se non   completamente,   in   gran   parte  sostituibili. Inoltre,  gli investimenti  richiesti  e  le  categorie  di  servizi  offerti  sono comparabili. Gli   operatori  percepiscono  le  differenti  soluzioni tecniche come diverse opzioni di un'unica offerta.
 145. In  conclusione,  considerate  le  caratteristiche tecniche e funzionali  dei  servizi  di  accesso  che  costituiscono  il mercato analizzato  e  visti  i risultati del test del monopolista ipotetico, l'Autorita'   ritiene,   in  accordo  con  quanto  individuato  dalla Commissione,  che non emergano elementi per segmentare il mercato per i diversi prodotti.
 
 Quesito  4. L'Autorita'  esprime  l'orientamento di individuare un mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini  della  fornitura  di  servizi  a larga banda e vocali, e di non procedere  alla  segmentazione  di  tale mercato in base alle diverse soluzioni   tecniche   di  accesso  disaggregato. Si  condivide  tale orientamento?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 4
 146. Gli  operatori  intervenuti  in  risposta  alla consultazione pubblica  condividono  l'orientamento dell'Autorita' di non procedere alla  segmentazione  in  base  alle  diverse  soluzioni  tecniche del mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso.
 147. Due   operatori  (Tele2  e  Welcome  Italia) rilevano  alcune problematiche  in  materia  di  accesso  condiviso, e segnatamente in merito  alla tipologia di servizio consentita sulla porzione di banda in  uso  all'operatore  alternativo, avuto riguardo in particolare ai servizi  VoIP,  alle  condizioni  per il recesso da parte del cliente finale  dal  contratto  di fonia sottoscritto con Telecom Italia e ai costi di attivazione.
 148. La  maggioranza  degli  operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) rileva che la sostituibilita' tra i servizi  in  esame,  sia  dal  lato  dell'offerta  sia dal lato della domanda,  e'  garantita dalle "similitudini tecniche ed operative tra disaggregazione  completa  e  parziale"  e  che  "gli  operatori  che realizzano  investimenti  per  l'erogazione  del  servizio di accesso disaggregato  completo sono nelle condizioni tecniche ed operative di poter  offrire  al  dettaglio  in  un arco di tempo ragionevole anche l'accesso disaggregato parziale (e viceversa)".
 149. Un  operatore (AIIP) "condivide l'approccio dell'Autorita' di non  procedere  ad  ulteriore  segmentazione di tale mercato, purche' l'Autorita'  inserisca  nel  mercato  medesimo  anche  il servizio di bitstream".
 
 Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 4
 150. L'Autorita',   sulla   base  dell'analisi  condotta  e  delle risposte  alla consultazione pubblica, individua, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, un unico mercato per i servizi di   accesso   disaggregato   all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di  servizi  a  larga  banda  e  vocali,  e  non  procede  ad  alcuna segmentazione del mercato in base alle diverse soluzioni tecniche.
 151. In  considerazione del livello di investimento richiesto agli operatori  alternativi  per  l'accesso ai servizi di unbundling e con riferimento  alla  possibilita'  di  impiego  della banda dati per la fornitura  di  servizi vocali, l'Autorita' ritiene che i servizi full unbundling  e di shared access debbano essere considerati all'interno dello  stesso  mercato,  rimandando  l'esame  dei  servizi  bitstream all'apposito    procedimento    sul   mercato   12   definito   dalla Raccomandazione.
 
 2.2. IL MERCATO GEOGRAFICO
 152. Nel  valutare  la dimensione geografica del mercato in esame, l'Autorita',  concordemente  a  quanto  stabilito  dalla  Commissione (v. supra),   ha   considerato   l'area   di  copertura  della  rete, l'estensione  territoriale  delle  attivita' degli operatori presenti nel  mercato,  le  condizioni  concorrenziali  nelle diverse aree del Paese    e,    successivamente,    l'esistenza    di   strumenti   di regolamentazione giuridici o di altro genere.
 153. I  servizi  di  accesso  disaggregato  all'ingrosso alla rete locale  sono  offerti in Italia da Telecom Italia. La rete di accesso dell'operatore  storico  e'  strutturata  su  circa  10.400  aree  di centrale,  servite  da  11.551  stadi  di  linea che servono l'intero territorio nazionale.
 154. Dal  lato  della  domanda,  avuto  riguardo  alle  condizioni concorrenziali   nelle   diverse   aree   del   Paese,  l'assenza  di un'infrastruttura  in  rame  alternativa  a  quella di Telecom Italia determina  la  difficolta'  di  distinguere tra aree adiacenti in cui riscontrare condizioni concorrenziali sensibilmente diverse.
 
 ---->  VEDERE IMMAGINE A PAG. 101 DELLA G.U.  <----
 
 155. La    distribuzione   territoriale   dei   siti   predisposti dall'operatore  storico  per  la  fornitura  di  servizi  di  accesso disaggregato  indica  inoltre che in tutte le aree geografiche per le quali  sono  stati  raccolti  dati puntuali gli operatori alternativi detengono un numero di linee attive largamente inferiore al 10% (dati 2003;  v. anche  la  distribuzione  geografica dei siti presentata in figura   4). Tale   dato   porta   a  concludere  che  le  condizioni concorrenziali non sono sostanzialmente diverse nelle diverse aree.
 156. La dimensione geografica del mercato e' pertanto da ritenersi nazionale. L'esame  degli  specifici  strumenti  di regolamentazione, giuridici o di altro genere conferma tale orientamento.
 157. In   primo   luogo,  l'Autorita'  ha  analizzato  le  licenze individuali  in  possesso  degli  operatori di telecomunicazioni e ha riscontrato  che il raggio di azione delle imprese attive nel mercato dell'accesso  disaggregato  alla  rete  metallica  e' prevalentemente nazionale. Tali   servizi   sono  offerti  dall'operatore  notificato detentore  di  una licenza individuale con copertura nazionale.38 Dal lato  della  domanda,  gli  operatori  abilitati all'acquisto di tali servizi  sono gli organismi di telecomunicazioni gia' titolari di una licenza  individuale  (attualmente  di  una  autorizzazione  ai sensi dell'art. 25 del Codice).39 Dall'analisi delle licenze individuali in possesso  degli  operatori,  emerge  che  13  operatori  con  licenza nazionale  e  9  operatori  locali  sono  entrati come acquirenti nel mercato wholesale.
 158. In   secondo  luogo,  l'insieme  delle  disposizioni  emanate dall'Autorita', pur prevedendo una procedura specifica per la fase di avvio  del  processo di accesso disaggregato, si applicano all'intero territorio  nazionale. In  aggiunta, qualora lo ritenga opportuno, un operatore  puo'  in  qualunque  momento  richiedere  a Telecom Italia l'apertura  e  la  predisposizione  di  un qualunque sito di centrale purche' si faccia carico delle spese di allestimento del sito stesso.
 159. Alla   luce   delle  precedenti  considerazioni  nonche'  dei precedenti comunitari(40) e nazionali(41), l'Autorita' ritiene che il mercato  geografico  dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi  compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti  e  alle  sotto reti metalliche,  ai  fini  della  fornitura  di  servizi  a banda larga e vocali, sia costituito dall'intero territorio nazionale.
 
 Quesito  5. L'Autorita'  esprime  l'orientamento di individuare un mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini  della  fornitura  di servizi a larga banda e vocali, costituito dall'intero territorio nazionale. Si condivide tale orientamento?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 5
 160. Gli  operatori  intervenuti  in  risposta  alla consultazione pubblica  condividono l'orientamento dell'Autorita' di individuare un mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini  della  fornitura  di servizi a larga banda e vocali, costituito dall'intero territorio nazionale.
 161. La  maggioranza  degli  operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt, Eutelia,  Fastweb, Tiscali e Wind) sottolinea altresi' che, alla luce di   alcune   considerazioni   economiche,  sarebbe  auspicabile  che "l'Autorita'   tenesse   conto   dell'effettiva  distribuzione  delle richieste  di ULL ai fini della determinazione dei costi del servizio di accesso disaggregato". Pertanto, tali operatori propongono, "nella prospettiva  di  definire  per  il  futuro  una  diversa modalita' di calcolo dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato, tenendo anche conto delle eventuali implicazioni verso altri istituti regolamentari (per  esempio  il Servizio universale)", l'apertura in tempi brevi di una consultazione sul tema specifico.
 162. Un    operatore    (Telecom    Italia),   "pur   condividendo l'orientamento  dell'Autorita',  precisa  che  la presenza, in alcune aree   geografiche  italiane  piu'  profittevoli,  di  infrastrutture alternative  per i servizi di accesso permette di individuare aree in cui  le  condizioni  di  concorrenza  sono  eterogenee  a  cui quindi corrispondono mercati non uniformi".
 
 Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 5
 163. L'Autorita',   sulla   base  dell'analisi  condotta  e  delle risposte  alla  consultazione  pubblica,  individua  un mercato per i servizi  di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di  servizi a larga banda e vocali, costituito dall'intero territorio nazionale.
 164. In   merito   alla   segnalazione   della  presenza  di  aree geografiche   caratterizzate  da  maggiori  livelli  di  concorrenza, l'Autorita' non ritiene che i livelli di disomogeneita', analizzati a livello   locale,   ove  presenti,  siano  rilevanti  ai  fini  della segmentazione territoriale del mercato.
 
 3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 Introduzione
 165. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo  in  relazione  al processo di definizione e di valutazione del  significativo  potere di mercato e' costituito dall'allineamento della  definizione  di  significativo potere di mercato a quella data dalla  Corte  di  giustizia  europea  per  la  nozione  di  posizione dominante  di  cui  all'articolo  82  del  Trattato  UE. Difatti,  la Direttiva  quadro,  all'articolo 14, comma 2, afferma che "si presume che  un  'impresa  disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente  o  congiuntamente  con  altri, gode di una posizione equivalente  ad  una posizione dominante ossia una posizione di forza economica  tale  da  consentirle di comportarsi in misura notevole in modo  indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".
 166. A   livello   nazionale,   l'attivita'  di  accertamento  che l'Autorita' deve svolgere al fine di verificare l'eventuale esistenza di  imprese  che  dispongono di un significativo potere di mercato e' disciplinata dall'art. 17 dal decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003   recante  il  "Codice  delle  Comunicazioni  elettroniche"  che recepisce le disposizioni della normativa comunitaria.
 167. Da  un  punto  di  vista  sostanziale,  le  Linee  guida,  al paragrafo  70,  stabiliscono  che le ANR dovranno fare in modo che le decisioni  adottate  siano  conformi alla prassi della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di  primo  grado  in  materia  di  posizione  dominante. Si consideri tuttavia  che  l'applicazione  ex ante della nozione di significativo potere  di  mercato  da parte delle ANR richiede un adeguamento delle modalita'  di  valutazione  del  potere  di  mercato utilizzate dalle Autorita'  per  la concorrenza, in virtu' della considerazione che le ANR si baseranno necessariamente su ipotesi diverse da quelle assunte dalle  prime  nell'applicazione  retrospettiva  dell'articolo  82. In particolare, le decisioni dell'Autorita' si avvalgono, inter alia, di elementi di tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni  del  mercato  disponibili  al momento dell'adozione della decisione. L'orizzonte    previsionale    verra'    calibrato   sulla periodicita'  di riferimento che il Codice delle comunicazioni impone per  le  analisi  di  mercato, che - come gia' specificato - e' di 18 mesi.
 168. La  quota  di  mercato  detenuta  da  un'impresa  puo' essere utilizzata    quale    indicatore    del   potere   di   mercato   di un'impresa. Sebbene  nel  nuovo  quadro  regolamentare il ruolo delle quote  di mercato nelle analisi concorrenziali risulti ridimensionato rispetto al precedente quadro normativo, le Linee guida, al paragrafo 75,  ricordano  espressamente  che  "le  quote di mercato sono spesso usate come indicatore indiretto del potere di mercato".
 169. La  quota  di  mercato pero' non puo' essere utilizzata quale unico  indicatore  del  potere  di  mercato,  e  le  Linee  guida, al paragrafo 78, ricordano che le ANR devono
 percio'   "intraprendere   un'analisi  completa  e  globale  delle caratteristiche  economiche  del mercato rilevante prima di formulare conclusioni   circa   l'esistenza   di  un  significativo  potere  di mercato". A  tal  proposito,  vengono  indicati  quali criteri per la misurazione  del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa,    il   controllo   di   infrastrutture   difficilmente duplicabili,  le  barriere  all'ingresso,  le  economie di scala e di diversificazione,  l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.
 170. Le  Linee  guida  stabiliscono altresi', al paragrafo 77, che "spetta  alle  ANR  decidere  i  criteri  piu' adatti per misurare la presenza  sul  mercato",  salvo  pero',  come  detto,  fornire alcune indicazioni  circa  le  modalita'  piu'  adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.
 171. Con  riguardo  al mercato dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e alle sottoreti  metalliche,  ai  fini  della  fornitura di servizi a banda larga e vocali, l'Autorita', ritiene che i criteri piu' rilevanti per valutare  il  potere delle imprese in esso operanti siano i seguenti: le   quote  di  mercato,  le  barriere  all'entrata,  la  concorrenza potenziale,  le  economie  di  scala. Sono  altresi'  considerati  la facilita'  di  accesso  alle  risorse  finanziarie,  la  presenza  di vantaggi   tecnologici   ed  altre  caratteristiche  strutturali  del mercato,   quali   l'integrazione   verticale   degli   operatori,  e l'esistenza di un contropotere di acquisto della domanda di mercato.
 
 3.1. L'ANALISI SUL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 172. Come  gia'  richiamato,  attualmente in Italia il servizio di accesso  disaggregato  alla  rete  e  sottorete  metallica e' offerto esclusivamente da Telecom Italia. L'Autorita', al fine di misurare la dimensione  del  mercato  in  esame,  considera  non  solo le vendite intercorse   fra   differenti   operatori,   ma  anche  le  forme  di autoproduzione  attualmente  utilizzate  dagli  operatori  attivi nel mercato. In  altre  parole  il mercato e' dato dal totale delle linee che  compongono  la  rete  di  accesso  in rame in capo all'operatore storico, ossia la somma dei doppini ceduti da Telecom Italia ad altri operatori  e  delle  linee  di  accesso  vendute  da  tale  operatore direttamente nei mercati retail.
 
 3.1.1. LA QUOTA DI MERCATO
 173. Telecom  Italia,  come  risulta  dall'analisi  sviluppata nei paragrafi  precedenti,  e' proprietaria dell'unica rete di accesso in rame  disponibile  sull'intero  territorio  italiano,  ed  e' il solo operatore  che  offre  all'ingrosso i servizi di accesso disaggregato alle  reti  e alle sottoreti metalliche. La quota di mercato detenuta dall'operatore storico pertanto e' del 100%.
 174. Sebbene  le  quote  di  mercato siano solo uno dei criteri di valutazione  per stabilire l'esistenza di una posizione dominante, si osserva  che, come indicato dalle linee direttrici della Commissione, "in base ad una giurisprudenza consolidata, la detenzione di quote di mercato  estremamente  elevate  -  superiori  al 50% - e' di per se', salvo   situazioni  eccezionali,  una  prova  dell'esistenza  di  una posizione dominante".
 175. L'analisi  delle  quote  di mercato, sebbene non sufficiente, conduce  a individuare Telecom Italia come operatore detentore di una posizione  dominante. Si  sottolinea, peraltro, che tale risultato e' conseguenza  diretta della particolare natura del mercato, costituito sulla  base  di  un  obbligo  regolamentare  e  che  non si prevedono cambiamenti  in  termini  di evoluzione delle quote di mercato almeno nel breve/medio periodo.
 176. A  supporto di tale valutazione vengono di seguito sviluppate ulteriori  considerazioni  che  consentono  inoltre di inquadrarla in un'ottica prospettica.
 
 3.1.2. I  CRITERI  AGGIUNTIVI PER LA VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE   DI  MERCATO:  BARRIERE  ALL'ENTRATA,  ECONOMIE  DI  SCALA  E CONCORRENZA    POTENZIALE;   INTEGRAZIONE   VERTICALE,   CONTROPOTERE D'ACQUISTO, ACCESSO ALLE RISORSE FINANZIARIE, BARRIERE AL CAMBIAMENTO
 177. Il  mercato  dell'accesso all'ingrosso dei servizi di accesso disaggregato  alla  rete e alla sottorete metallica e' caratterizzato dalla   presenza   di   elevate  barriere  all'ingresso. Infatti,  la realizzazione  di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, ed  in  particolare  la  creazione di reti di accesso, richiede da un lato  tempi  molto lunghi e dall'altro rilevanti investimenti in gran parte non recuperabili (sunk cost) in caso di uscita dal mercato.
 178. L'insieme  di questi due fattori, i significativi costi fissi per  scavare  e  installare  una  nuova  rete  di  accesso  in rame e l'asimmetria  temporale  nell'entrata  nel  mercato  tra  incumbent e operatori  alternativi, attribuisce al primo un vantaggio competitivo tale    da   scoraggiare   l'ingresso   dei   secondi   nel   mercato dell'accesso. In  altre parole, l'operatore incumbent ha usufruito di c.d. first   mover   advantages,   avendo   potuto   effettuare   gli investimenti  necessari per costruire l'infrastruttura di rete in una situazione  di  monopolio  nei mercati a monte ed a valle, condizioni queste  ultime che, come e' evidente, non ricorrono piu' nell'attuale contesto in cui si trovano ad investire i nuovi operatori.
 179. Le  considerevoli  economie  di  scala  presenti  nel mercato dell'accesso costituiscono un ulteriore disincentivo all'investimento da  parte  dei  nuovi operatori. La struttura dei costi dell'accesso, basata su elevate immobilizzazioni e costi variabili contenuti, rende il  costo  unitario  decrescente. Peraltro,  tali  economie  non sono ancora  completamente  sfruttate  in quanto la rete di Telecom Italia ha,  in media, un tasso di occupazione pari a circa il 54,5% e quindi non  necessita,  nel  medio  periodo, di investimenti per adeguare la capacita'  produttiva  a fronte di un eventuale significativo aumento della  domanda. La presenza di una domanda concentrata in determinate aree consente lo sfruttamento anche di economie di densita'.
 180. Le  barriere all'ingresso derivanti dalla rilevanza economica e   dalla   difficolta'  di  recupero  degli  investimenti  risultano ulteriormente  elevate  dall'accresciuta  competizione  post-ingresso che,  riducendo  i  prezzi  sul  mercato  finale,  rende  ancora piu' difficile e lungo il recupero degli investimenti.
 181. Per  quanto  riguarda  la  concorrenza potenziale, le ingenti barriere  all'ingresso  e le considerevoli economie di scala riducono la  pressione esercitata sull'incumbent da parte delle imprese che al momento non sono attive nel mercato dell'accesso diretto. La minaccia di  ingresso  nel  mercato,  sia  sulla  base di investimenti a lungo termine che di una strategia del tipo "hit and run" da parte di nuovi operatori,  e'  priva  di  credibilita'  in  quanto  gli investimenti necessari   difficilmente  risulterebbero  redditizi. Tali  barriere, scoraggiando  le  nuove  imprese ad entrare, riducono la possibilita' per  la concorrenza potenziale di creare una pressione competitiva ai comportamenti di mercato dell'incumbent.
 182. La  realizzazione di una rete capillare in rame alternativa a quella di Telecom Italia da parte di un nuovo entrante appare percio' altamente improbabile nell'orizzonte temporale di breve-medio termine previsto per l'analisi.
 183. Telecom  Italia  ha  una forte posizione non solo nel mercato wholesale  dell'accesso  disaggregato  ma  anche  nei  corrispondenti mercati  retail. La  forte  integrazione  verticale dell'operatore in posizione   dominante  nel  mercato  dell'ingrosso  puo',  attraverso effetti  di  leva,  rafforzare il potere competitivo dello stesso nel mercato al dettaglio. Inoltre, l'assenza di condizioni concorrenziali per  l'accesso  alle risorse all'ingrosso puo' accentuare le barriere all'ingresso sui mercati al dettaglio. Con riferimento alla posizione di  Telecom  Italia,  si  puo'  percio'  osservare  che  il controllo dell'accesso alla clientela finale, unitamente alla disponibilita' di risorse  intermedie in capo a tale operatore verticalmente integrato, determina  una  rilevante  capacita' di influenzare le condizioni del mercato,   incidendo  sulla  capacita'  di  offerta  degli  operatori concorrenti  in  termini di costi, tempi di fornitura e tipologia dei servizi.
 184. Telecom  Italia  e' di fatto l'unico operatore che dispone di un'effettiva integrazione verticale lungo tutta la catena tecnologica e   impiantistica   grazie   alla   quale   puo'   beneficiare  della razionalizzazione  di costi di natura tecnico-operativa ed effettuare scelte  coordinate  tra  livelli  wholesale e retail della catena del valore.
 185. L'Autorita'  ha  considerato l'eventualita' che gli operatori acquirenti  dispongano  di  un  contropotere  di  mercato in grado di impedire   a   Telecom   Italia   lo   sfruttamento   del  potere  di mercato. Infatti,  il  significativo  potere  di mercato non consente automaticamente  all'impresa  che  si trova in posizione dominante di comportarsi in misura notevole e in modo indipendente dai concorrenti e   dai   clienti. La   traduzione   del  SMP  in  comportamenti  non concorrenziali  e'  piu' difficile se gli acquirenti dispongono di un sufficiente  "countervailing  buyer power", ovvero hanno la capacita' di contrattare
 da  una  posizione di forza. Tale potere puo' essere esercitato se l'acquirente domanda considerevoli quantita' e ha la possibilita' (in tempi  ragionevoli) di  rivolgersi ad altri fornitori, in risposta ad un aumento del prezzo, concreto o eventuale.
 186. Sulla  base  dell'analisi  condotta,  l'Autorita' ritiene che Wind  e Fastweb, pur rappresentando, rispettivamente, il 65% e il 31% della  domanda  di linee di accesso in rame (dato al secondo semestre 2003),  non  abbiano  alternative  credibili  alla rete di accesso di Telecom Italia e, di conseguenza, non siano in grado di neutralizzare il  potere  di  cui  dispone  Telecom  Italia, che viceversa, essendo verticalmente  integrato  non  ha ne' la necessita' ne' gli incentivi affinche'  altri  operatori  entrino nell'accesso per poi competere a valle nei mercati retail.
 187. Un  ulteriore  criterio che puo' essere utilmente considerato ai fini della valutazione della significativo potere di mercato e' la facilita' di accesso alle risorse finanziarie.
 188. Uno fra i maggiori problemi che le nuove imprese si trovano a dover  affrontare  e'  quello delle sfavorevoli condizioni di accesso alle  risorse  finanziarie  necessarie  a  coprire  il  fabbisogno di capitale,  che tipicamente si manifesta sotto forma di interessi piu' elevati e di razionamento piu' severo dei fondi. E' evidente che tali barriere all'ingresso sono da ricondursi non tanto alla struttura del mercato  sottoposto  ad  analisi,  quanto  a  quella  del mercato dei capitali. Quest'ultimo  infatti, non operando sempre in condizioni di efficienza,   discriminerebbe   verso   nuovi   entranti   o  piccole imprese. Tuttavia,  anche in un mercato dei capitali efficiente quale quello  ipotizzato  dal  CAPM42, i titoli delle imprese con un grosso potere  di  mercato  richiedono rendimenti inferiori grazie alla loro maggiore  stabilita'. Telecom  Italia,  pertanto, in virtu' delle sue dimensioni,  della  diversificazione  delle  attivita'  e  dei credit ratings  favorevoli, viene considerato dagli investitori un operatore poco  rischioso  riuscendo  ad  ottenere  credito  a  condizioni piu' favorevoli dei nuovi entranti.
 189. Questo  tipo  di  vantaggio  risulta accresciuto negli ultimi anni  nei  quali  si e' verificato un sensibile calo di interesse del mercato dei capitali verso il settore delle telecomunicazioni.
 190. In   conclusione,   l'analisi  dei  criteri  addizionali  per l'accertamento  del  significativo  potere  di  mercato  corrobora il risultato  della  valutazione  condotta  sulle  quote  di mercato. Si ritiene  inoltre  che tali condizioni non siano soggette a variazioni significative     nel    periodo    di    tempo    considerato    per l'analisi. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte si puo'  concludere che l'operatore Telecom Italia detiene una posizione di  significativo  potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente  al mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali.
 
 Quesito   6. L'Autorita'  esprime  l'orientamento  di  individuare Telecom  Italia  S.p.A. come operatore avente significativo potere di mercato   nella   fornitura   di   servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche,  ai  fini  della  fornitura  di  servizi  a larga banda e vocali. Si condivide tale orientamento?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 6
 191. Gli  operatori  intervenuti  in  risposta  alla consultazione pubblica  condividono  l'orientamento  dell'Autorita'  di individuare Telecom  Italia  S.p.A. come operatore avente significativo potere di mercato   nella   fornitura   di   servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche,  ai  fini  della  fornitura  di  servizi  a larga banda e vocali.
 192. La  maggioranza  degli  operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt, Eutelia,  Fastweb,  Tiscali e Wind) fornisce ulteriori evidenze circa la  stabilita'  attuale e prospettica della posizione di dominanza di Telecom  Italia. Tali  operatori  richiamano  l'attenzione  su alcune problematiche  in  materia  di barriere all'ingresso e all'uscita nel mercato  dell'accesso  indiretto e di barriere al cambiamento. Tra le criticita'   segnalate,   le   principali   difficolta'   riscontrate riguardano  i seguenti aspetti: "il mancato rispetto del principio di non  discriminazione,  con  attribuzioni  di costi non pertinenti; la previsione di modalita' di provisioning eccessivamente vincolanti per gli  OLO,  in  particolare  nei  casi  di ampliamenti, allorquando TI adduce  cause  di  indisponibilita'  di  spazi  ovvero  subordina  la realizzazione ad uno studio di fattibilita'; scarsa trasparenza delle informazioni   relative  alla  copertura  del  servizio  ULL  e  alle consistenze  delle  risorse  esistenti  e  disponibili (in termini di coppie,  spazi disponibili, spazi nei permutatori); vincoli tecnici e limitazioni poste all'utilizzo dei raccordi di centrale".
 193. Un   operatore   (Telecom  Italia) precisa  che  le  barriere all'ingresso  sono  significative  nel  mercato  cosi'  come definito dall'Autorita',  ma  vi  sono aree in cui investire in infrastruttura propria  puo'  essere  preferibile dal punto di vista degli operatori alternativi. Inoltre,  l'esistenza  di  economie  di  scala  andrebbe verificata  a  livello  locale,  laddove  investono  gli OLO. Infine, l'accesso  alle risorse finanziarie dipende dall'assetto proprietario dell'impresa  e quindi la partecipazioni di grandi gruppi nazionali e internazionali  nelle  imprese  di telecomunicazioni consente loro di accedere     senza     difficolta'     aggiuntive     alle    risorse finanziarie. Peraltro,   i   piani   di   investimento   recentemente pubblicati    presuppongono    la   disponibilita'   di   consistenti finanziamenti dal settore creditizio.
 194. Un  operatore  (AIIP), che in sede di definizione del mercato rilevante aveva espresso la necessita' di considerare anche i servizi di accesso bitstream e l'accesso in fibra ottica, ritiene che Telecom Italia  dovrebbe  essere  notificata  quale operatore avente notevole forza  di  mercato  in  entrambi  i  mercati. Nel  caso  dei  servizi bitstream, l'operatore presume che "l'impresa dominante su un mercato consolidato, come nel caso in esame la rete in accesso in rame, possa far  leva  sulla  posizione dominante ivi detenuta per estenderla nel nuovo  mercato". Nel  caso  della fibra ottica "si potrebbe ravvisare una  posizione  dominante  collettiva di Telecom e Fastweb ...poiche' comportamenti collusivi tra tali operatori possono apparire probabili in  ragione  della  compresenza di forti ostacoli alla penetrazione e della  mancanza di potenziale concorrenza, nonche' in ragione di vari tipi di legami tra le imprese interessate".
 
 Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 6
 195. L'Autorita',   sulla   base  dell'analisi  condotta  e  delle risposte   alla  consultazione  pubblica,  individua  Telecom  Italia S.p.A. come  operatore  avente  significativo potere di mercato nella fornitura  di  servizi  di  accesso  disaggregato  all'ingrosso  (ivi compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali.
 196. Con  riferimento  alle  osservazioni  di  alcuni operatori in merito   alla   necessita'   di   analizzare  la  situazione  locale, l'Autorita',  pur  sottolineando  che  la  definizione del mercato e' nazionale,   ritiene   che   anche   considerando   le  ridotte  aree metropolitane ove si rileva una certa consistenza delle linee in capo agli  operatori  concorrenti, Telecom Italia mantenga in ogni caso la propria posizione di dominanza.
 197. In  considerazione  del  grado  di  asimmetria  del  grado di infrastrutturazione  tra  Telecom Italia e gli operatori alternativi, degli   elevati   investimenti  e  costi  sommersi  connessi  con  la realizzazione  delle reti di interconnessione alle centrali di stadio di  linea,  anche trascurando le condizioni di accesso al mercato dei capitali,  si ritiene che, almeno nel periodo di riferimento relativo alla  validita'  della  presente  analisi,  non  possa svilupparsi un significativo grado di concorrenza nel mercato in oggetto.
 198. Con  riferimento alla posizione espressa da AIIP, l'Autorita' ritiene  opportuno  riconsiderare  le osservazioni sulla dominanza di Telecom  Italia  sul  mercato  bitstream,  nell'ambito  dell'apposito procedimento  istruttorio  sul  mercato  12 della Raccomandazione. In merito,  invece,  alle  considerazioni sulla dominanza di Fastweb sul mercato  della  fibra,  l'Autorita'  ribadisce  che,  allo stato, non possano  essere previsti obblighi ex-ante per alcun operatore in tale mercato.
 
 4. DEFINIZIONE  DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 
 4.1. PRINCIPI  E  RIFERIMENTI  NORMATIVI  PER  LA  DEFINIZIONE  DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI
 199. Come  disciplinato  dall'art. 42  del  Codice che traspone in sede  nazionale  quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso, perseguendo  gli  obiettivi  stabiliti  dall'art. 8  della  Direttiva quadro,  spetta  all'Autorita'  di  "incoraggiare  e  garantire forme adeguate   di  accesso,  interconnessione  ed  interoperabilita'  dei servizi,  esercitando  le  proprie  competenze  in modo da promuovere l'efficienza  economica  ed  una  concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali".
 200. Pertanto,   laddove   si   e'   in  presenza  di  un  mercato caratterizzato dalla presenza di una o piu' imprese che esercitano un significativo  potere  di  mercato,  l'Autorita'  dovra'  intervenire imponendo  obblighi  ex-ante  al  fine  di sostenere ed assicurare il pieno sviluppo della concorrenza.
 201. Il  Codice  e  la  direttiva accesso individuano una serie di obblighi  da imporre alle imprese che dispongono di notevole forza di mercato,    in   particolare   in   materia   di   trasparenza,   non discriminazione,  separazione  contabile,  accesso  e  controllo  dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi.
 202. L'intervento  dell'Autorita'  dovra'  risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.
 203. In  particolare,  l'articolo  46  del Codice, che traspone in sede  nazionale  quanto disposto dall'art. 9 della Direttiva accesso, disciplina   l'obbligo  di  trasparenza. L'Autorita',  difatti,  puo' imporre  obblighi  di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso,   prescrivendo   agli  operatori  di  rendere  pubbliche determinate informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche  della  rete, termini e condizioni per la fornitura e l'uso, prezzi.
 204. Allo  stesso tempo, l'Autorita' puo' esigere che, nel momento in  cui  un  operatore  e'  assoggettato  anche  ad  obblighi  di non discriminazione,  ai  sensi dell'articolo 47 del Codice, che traspone in  sede  nazionale  quanto  disposto  dall'art. 10  della  Direttiva accesso,   pubblichi   un'offerta   di  riferimento  sufficientemente disaggregata  per  garantire  che gli operatori alternativi non siano costretti  a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio   richiesto. L'Autorita'   puo',  difatti,  precisare  quali informazioni  pubblicare,  il  grado  di  dettaglio  richiesto  e  le modalita'   di   pubblicazione   delle   medesime  ed,  inoltre,  con provvedimento  motivato,  puo'  imporre  modifiche  alle  offerte  di riferimento.
 205. La  trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione,  in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo a servizi a livello wholesale, di evitare  le  controversie  e  di  garantire  agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.
 206. L'articolo  47  del  Codice  prevede  che  l'Autorita'  possa imporre  obblighi di non discriminazione. Tali obblighi garantiscono, in   particolare,  che  l'operatore  notificato  applichi  condizioni equivalenti   in  circostanze  equivalenti  nei  confronti  di  altri operatori  che  offrono  servizi  equivalenti  ed,  inoltre, che esso fornisca  a terzi servizi ed informazioni garantendo condizioni ed un livello  di  qualita'  identici  a  quelli  che assicura per i propri servizi  o  per  i  servizi  delle  proprie societa' consociate o dei propri partners commerciali.
 207. Inoltre  l'Autorita'  puo'  imporre  obblighi  di separazione contabile, cosi' come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone   in  sede  nazionale  quanto  disposto  dall'art. 11  della direttiva   accesso. In   particolare,   l'Autorita'  puo'  obbligare un'impresa  verticalmente  integrata  a  rendere trasparenti i propri prezzi   all'ingrosso   ed   i   prezzi  dei  trasferimenti  interni, segnatamente   per  garantire  l'osservanza  di  un  obbligo  di  non discriminazione  ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per   evitare   sovvenzioni   incrociate  abusive. L'Autorita'  puo', inoltre,   specificare  i  formati  e  la  metodologia  contabile  da utilizzare.
 208. Per  agevolare  la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorita' puo' richiedere che siano  prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate  provenienti da terzi. L'Autorita' puo', altresi', pubblicare tali   informazioni   in   quanto  utili  per  un  mercato  aperto  e concorrenziale,  nel  rispetto  della  vigente  normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.
 209. Sempre  nell'ambito  dell'individuazione dei diversi obblighi normativi  di  cui  si  dispone  al  fine  di promuovere l'efficienza economica,  una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli  utenti  finali  evitando che un operatore mantenga, ad esempio, prezzi  ad un livello eccessivamente elevato, l'Autorita', cosi' come disposto  dall'articolo  50 del Codice che traspone in sede nazionale quanto  disposto  dall'art. 13  della direttiva accesso, puo' imporre obblighi  in  materia  di  controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi.
 210. A tal fine, l'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di  recupero  dei  costi  o  metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori  consentano  di  promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile  ed,  allo  stesso  tempo,  ottimizzino  i vantaggi per i consumatori. Al  riguardo,  l'Autorita'  puo'  anche  tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
 211. Qualora  un operatore notificato abbia l'obbligo di orientare i  propri  prezzi  ai  costi,  ha  l'onere  della prova che il prezzo applicato  si basi sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto   sugli   investimenti. La   conformita'   al   sistema   di contabilita'  dei  costi  e'  verificata da un organismo indipendente dalle  parti  interessate,  avente  specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'.
 212. Infine,  l'Autorita'  puo' imporre (ai sensi dell'art. 49 del Codice   e   dell'art. 12  della  Direttiva  accesso) agli  operatori notificati   di   accogliere  richieste  ragionevoli  di  accesso  ed autorizzare   l'uso   di  determinati  elementi  di  rete  e  risorse correlate,  nel  caso  in  cui si rilevi come il rifiuto di concedere l'accesso  o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto  equivalente  ostacolerebbero  lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale.
 213. Agli operatori notificati puo' essere imposto, tra l'altro:
 a. di  concedere  a  terzi  un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
 b. di  negoziare  in  buona  fede  con le imprese che chiedono un accesso;
 c. di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
 d. di garantire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
 e. di   concedere   un   accesso  alle  interfacce  tecniche,  ai protocolli    o    ad   altre   tecnologie   d'importanza   decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi;
 f. di  consentire  la  coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;
 g. di  fornire  determinati  servizi necessari per garantire agli utenti  l'interoperabilita'  dei  servizi  da  punto a punto, tra cui risorse  per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
 h. di  garantire  l'accesso  ai  sistemi  di supporto operativo o sistemi  software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
 i. di interconnettere reti o risorse di rete.
 L'Autorita' puo', inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita'.
 214. Nel   valutare   l'opportunita'   di   imporre  gli  obblighi summenzionati,  e  soprattutto  se  tali obblighi siano proporzionati agli  obiettivi  ed  ai  principi  dell'attivita' di regolamentazione cosi' come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone   in   sede  nazionale  quanto  disposto  dall'art. 5  della Direttiva  accesso  e dall'art. 8 della Direttiva quadro, l'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
 a. fattibilita'     tecnica     ed     economica    dell'uso    o dell'installazione  di  risorse  concorrenti,  a  fronte del ritmo di evoluzione  del  mercato,  tenuto  conto  della  natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
 b. fattibilita'  della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacita' disponibile;
 c. investimenti  iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
 d. necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine;
 e. eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili;
 f. fornitura di servizi paneuropei.
 
 4.2. LA SITUAZIONE ATTUALE - GLI OBBLIGHI VIGENTI
 215. I  servizi  di  accesso  disaggregato  alla rete locale hanno consistito   finora  nella  messa  a  disposizione  di  un  operatore alternativo,  da parte dell'operatore notificato come avente notevole forza  nel  mercato  della  telefonia  fissa  pubblica,  dei seguenti servizi  che consentono l'utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della rete dell'operatore notificato medesimo:
 a) servizio di accesso disaggregato alla rete in rame;
 b) servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica;
 c) servizio di co-locazione;
 d) servizio  di  prolungamento  dell'accesso,  solo  nel  caso di concomitante fornitura di servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) o c);
 e) servizio   di   canale   numerico,   unicamente   in  caso  di indisponibilita'  comprovata  dei  servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) e c).
 216. L'operatore   notificato   fornisce   i  servizi  di  accesso disaggregato  anche  nelle  modalita'  di accesso condiviso alla rete locale e di accesso alla sottorete locale.
 217. L'obbligo  di  offrire i servizi di accesso disaggregato alla rete  locale e' stato imposto dalla normativa nazionale attraverso il d.P.R. n. 318/97  a  Telecom  Italia, in qualita' di operatore avente notevole forza sul mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, ed e'    stato    disciplinato    dall'Autorita'   attraverso   numerosi provvedimenti. A livello comunitario, l'accesso disaggregato e' stato disciplinato dal regolamento n. 2887/2000 del 18 dicembre 2000.
 218. I provvedimenti dell'Autorita' che hanno dato attuazione agli obblighi derivanti dalla normativa di rango primario sono i seguenti:
 Delibera  n. 2/00/CIR  -  Linee  guida  per l'implementazione dei servizi   di   accesso  disaggregato  a  livello  di  rete  locale  e disposizioni   per   la   promozione  della  diffusione  dei  servizi innovativi;
 Delibera  13/00/CIR  - Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom  Italia  avente  ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei  servizi  di  accesso  disaggregato  a  livello  di rete locale e procedure  per  le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione;
 Delibera   15/00/CIR  -  Condizioni  economiche  e  modalita'  di fornitura   del   servizio  di  canale  virtuale  permanente  di  cui all'art. 5   della   delibera   n. 2/00/CIR:   principi   generali  e applicazioni  specifiche in relazione ai servizi commerciali x-dsl di Telecom Italia denominati ring e full business company;
 Delibera n. 15/01/CIR - Integrazione delle linee guida in materia di  implementazione  dell'accesso  disaggregato  a  livello  di  rete locale;
 Delibera  24/01/CIR  -  disposizioni  per  l'implementazione  dei servizi  di  accesso  condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale;
 Delibera  n. 4/02/CIR  -  Valutazione  e  richiesta  di  modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia;
 Delibera  n. 02/03/CIR  -  Valutazione  e  richiesta  di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia;
 Delibera   n. 03/03/CIR   -   Criteri   per   la  predisposizione dell'offerta  di  riferimento  2003  mediante  l'introduzione  di  un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili;
 Delibera  n. 06/03/CIR - offerte di servizi x-dsl all'ingrosso da parte  della  societa'  Telecom  Italia  e  modifiche all'offerta per accessi singoli in modalita' flat;
 Delibera  n. 11/03/CIR - Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia;
 Delibera n. 183/03/CONS - Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante l'utilizzo di Radio LAN;
 Delibera  n. 03/04/CIR - Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004.
 219. In  virtu'  di  tale quadro regolamentare, sono stati imposti all'operatore notificato i seguenti obblighi:
 A. l'obbligo  di  pubblicare un'offerta di riferimento nella quale siano  contenute  le  modalita'  tecniche  ed  economiche  di offerta dell'accesso  alla  rete locale ed alle risorse connesse. L'operatore notificato   deve   allegare   all'offerta   di  interconnessione  di riferimento  un  manuale di procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali;
 i. per   la   effettiva   operativita'  dei  servizi  di  accesso disaggregato alla rete locale;
 ii. per  la richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione, contemplando  anche  la  possibilita' di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione;
 iii. per  la  cessione  da  parte  di  un  operatore  ad un altro operatore  del  proprio  contratto  di  co-locazione sottoscritto con l'operatore notificato;
 iv. per  consentire  all'operatore  di effettuare, direttamente o mediante  soggetti terzi appositamente designati, sopralluoghi presso i  siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione,  nonche'  presso  i  siti  per  i  quali  lo  studio di fattibilita' abbia dato esito negativo;
 v. per  la  raccolta e gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
 Le  procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi  di  accesso  disaggregato  alla  rete  locale  sono  atte ad assicurare almeno:
 vi. la  fornitura  di  Number Portability anche in relazione alle numerazioni  secondarie  associate  ai  servizi  ISDN  dell'operatore notificato;
 vii. la    possibilita'    di    richiedere    separatamente   la disattivazione  della prestazione di Number Portability o dei servizi di  accesso  disaggregato,  ancorche'  precedentemente  richiesti  in modalita' congiunta e relativi al medesimo cliente;
 viii. adeguati   meccanismi  per  la  sincronizzazione  fra  piu' ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza multilinea e/o multinumero, per il servizio di accesso disaggregato e per le eventuali richieste di Number Portability;
 ix. la  possibilita',  su  richiesta  del  cliente, di variazione della  destinazione  d'uso  di  un  servizio di accesso disaggregato, senza  necessita'  di cessazione del servizio di accesso disaggregato esistente   e   dell'eventuale   prestazione  di  Number  Portability associata.
 B. Allo  scopo di garantire un determinato livello di qualita' dei servizi di accesso, l'operatore notificato e' obbligato, altresi', ad allegare  all'offerta  di  riferimento  una proposta di Service Level Agreement  (SLA) contenente tutti gli elementi relativi agli standard di  qualita'  ed  alle  modalita' di fornitura dei servizi di accesso disaggregato,  anche  con  riferimento  ai tempi di fornitura massimi stabiliti. Allo scopo di evitare che tali condizioni contrattuali non venissero  rispettate  nella pratica, e' stata imposta l'introduzione di un meccanismo di penalita' applicabile in caso di mancato rispetto delle stesse.
 C. L'Autorita'   ha  il  potere  di  modificare  tale  offerta  di riferimento  nei  suoi  contenuti sia di natura tecnica che economica quando  cio'  sia  giustificato  dalla  necessita'  di  promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;  l'obbligo  di  soddisfare, nel rispetto dei principi di non   discriminazione,   trasparenza   e   parita'   di   trattamento interna-esterna,  le  richieste  di  accesso  disaggregato  di  altri operatori  alle  stesse  condizioni  applicate alle proprie divisioni commerciali, con riguardo alla gestione delle
 priorita'  e  dei tempi di fornitura, nonche' alle caratteristiche tecniche  e  di  qualita'  del  servizio. In  ogni  caso,  qualora la richiesta  di  fornitura  di  un servizio di accesso disaggregato sia respinta,  l'operatore  notificato  e' tenuto a fornire all'operatore interconnesso adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto.
 D. L'obbligo  di  predisporre condizioni economiche di offerta dei servizi  di  accesso  disaggregato  alla rete locale nel rispetto dei principi  di  trasparenza,  non  discriminazione  ed  orientamento al costo,  basando  le  tariffe  sulla  metodologia  dei  costi  storici pienamente    allocati   (FDC/HCA). Relativamente   alle   condizioni economiche  di  offerta  del  servizio di accesso condiviso alla rete locale, i costi ammessi sono solamente quelli incrementali imputabili alla fornitura del servizio di accesso condiviso.
 E. Ulteriori  condizioni  economiche  di  offerta  dei  servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono:
 a. i  costi  di  locazione  dei  siti  sono pari al costo a metro quadrato   sostenuto   dall'operatore   notificato   ed   esposto  in contabilita'  regolatoria;  il  costo  complessivo e' valutato per la sola  parte di pertinenza dell'operatore richiedente con l'esclusione delle  aree  non necessarie all'operatore stesso per la fornitura del proprio servizio;
 b. i  costi  dei  servizi  accessori dell'offerta di co-locazione sono valutati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni;
 c. i  contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso in   cui  la  linea  disattivata  che  ritorna  nella  disponibilita' dell'operatore  notificato  non  sia  oggetto  di  un'attivazione  di servizi  da parte dell'operatore stesso o di altro operatore (incluso l'operatore notificato). In caso di disattivazione i canoni a scadere della linea non sono applicabili;
 d. per il servizio di ADSL su linea ISDN gli oneri per la seconda linea  in  accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio sono equiparati a quelli del servizio di accesso condiviso;
 e. nel  caso  di  cessazione del servizio di fonia da parte di un cliente per cui e' attivo il servizio di accesso condiviso, non sara' corrisposto  dagli  operatori  alcun contributo e non vi sara' alcuna variazione di canone di linea che restera' pari a quello previsto dal servizio di accesso condiviso.
 F. L'operatore  notificato e' tenuto, inoltre, ad offrire numerose prestazioni  accessorie  dirette a garantire il rispetto dei principi di  trasparenza  e  non  discriminazione  nell'offerta dei servizi di accesso  disaggregato alla rete locale. Per queste ragioni, a seguito della  manifestazione  di  interesse  di  un  operatore  ad  accedere all'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete  locale,  l'operatore  notificato fornisce, entro 5 giorni dalla richiesta, un livello minimo di informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione,  quali  ad es. elenco ed ubicazione geografica dei siti di  co-locazione;  numero  di  linee attestate in relazione a ciascun sito, ecc.. L'operatore notificato fornisce altresi', a seguito della manifestazione  di  interesse di un operatore ad accedere all'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e   su   richiesta   dell'operatore  medesimo,  entro  5  giorni,  le informazioni   circa   gli  spazi  e  le  tipologie  di  co-locazione disponibili  in  relazione  a  ciascun  sito,  secondo  i  tempi e le modalita' indicati dall'Autorita'.
 G. L'operatore   notificato   e'  tenuto,  altresi',  in  caso  di richiesta  contestuale del servizio di accesso disaggregato alla rete locale  e  della prestazione di portabilita' del numero, a gestire le richieste  in  maniera  unitaria,  con  particolare  riferimento alle tempistiche  e  modalita' di attivazione della prestazione di accesso disaggregato e portabilita' del numero.
 H. Nel   trasferimento   dell'accesso  al  cliente  dall'operatore notificato  all'operatore  interconnesso  e viceversa, e' imposta una riduzione al minimo dei tempi di interruzione del servizio all'utente finale, per non generare discriminazioni tra clienti diversi.
 
 4.3. LE  PROPOSTE DELL'AUTORITA' IN ORDINE AGLI OBBLIGHI SPECIFICI DA IMPORRE A TELECOM ITALIA
 220. L'Autorita'  ha  espresso  l'orientamento  di  individuare un mercato  nazionale per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi  compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai  fini  della fornitura di servizi a larga banda e vocali. Inoltre, l'Autorita'  ha espresso l'orientamento di individuare Telecom Italia come  operatore  avente  significativo potere di mercato nel medesimo mercato. Alla  luce  di tali orientamenti e considerati gli strumenti messi  a  disposizione  da  nuovo  quadro  regolamentare, l'Autorita' espone  nel seguito le proprie valutazioni in merito agli obblighi da porre in capo all'operatore individuato come dominante.
 
 A) OBBLIGO DI TRASPARENZA
 221. Su  un  mercato  all'ingrosso,  un  obbligo di trasparenza e' giustificato  dalla necessita' per i concorrenti di avere trasparenza circa  le informazioni tecniche e tariffarie relative alle condizioni di  accesso  alla  rete dell'operatore storico; questa trasparenza e' indispensabile,    per    gli    operatori   concorrenti,   ai   fini dell'elaborazione  dei  piani di investimento e della predisposizione delle   offerte   sui  mercati  retail. La  trasparenza  sui  mercati all'ingrosso garantisce inoltre condizioni di certezza che permettono di prevenire comportamenti discriminatori.
 
 B) OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE
 222. La  determinazione  di  un  obbligo di non discriminazione in capo  all'operatore  dominante  si  concretizza  nell'imposizione del principio  secondo cui tale operatore e' tenuto a fornire prestazioni equivalenti in condizioni equivalenti.
 223. Nel  caso d'un soggetto verticalmente integrato, l'obbligo di non  discriminazione  e'  finalizzato  ad  evitare  che  un operatore dominante favorisca le proprie direzioni commerciali (ovvero societa' controllate  o  collegate) fornendo  loro  condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle applicate ai propri concorrenti. In particolare, la non  discriminazione  comporta  un  obbligo di parita' di trattamento interna ed esterna dei prezzi, e non solo, di cessione delle risorse, in funzione del reale utilizzo di tali risorse.
 224. Nell'ambito    degli   obblighi   di   non   discriminazione, l'Autorita'  ritiene  applicabile a Telecom Italia anche l'obbligo di cui  alla  delibera n. 183/03/CONS, art. 6, comma 2, ove si impone il rispetto  del  principio  di  non  discriminazione nella fornitura di servizi  di  unbundling  fra  richieste  relative  ad apparecchiature terminali  di  tipo tradizionale ed apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN.
 
 C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO
 225. Nel  caso  in  cui  un  operatore dominante sia sottoposto ai predetti  obblighi  di trasparenza e non discriminazione, l'Autorita' puo'  imporre  la  pubblicazione  di  un'offerta  di  riferimento. In conformita' al citato quadro regolamentare, l'Autorita' puo' altresi' imporre modifiche a tale offerta.
 226. L'esistenza   di   un'offerta   di   riferimento  controllata dall'Autorita'  e'  finalizzata  a  facilitare  le  negoziazioni  tra operatore  dominante  e  soggetti  concorrenti per le prestazioni dei servizi  di  accesso in esame; inoltre essa conferisce agli operatori concorrenti   una  certezza  giuridica  nonche'  la  possibilita'  di acquisire  solo  le  prestazioni  che  risultano  essere strettamente necessarie ai fini della predisposizione delle offerte al pubblico.
 227. A  tale  riguardo  l'Autorita' ritiene quindi giustificata la conferma  dell'obbligo  di presentazione di un'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato ed i relativi servizi accessori da  predisporre  con  il  contenuto minimo ed il livello di dettaglio gia' disposti nei provvedimenti richiamati al paragrafo 218.
 D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI
 228. Come  emerge  dall'analisi  di  mercato  svolta,  il  mercato dell'accesso  in  rame  e'  caratterizzato dalla presenza di un unico operatore  dominante,  Telecom  Italia,  integrato verticalmente, che detiene  la  quasi  totalita'  degli  accessi. Il principale problema competitivo   in   un   siffatto  contesto  e'  la  possibilita'  per l'operatore  dominante di utilizzare il proprio potere nel fissare le tariffe  d'accesso  praticando  prezzi  eccessivi  che,  da  un lato, riducono   i   margini   concorrenziali   degli  altri  operatori  e, dall'altro,  si  traducono  in  incrementi  di  prezzo  del canone di accesso praticato ai consumatori.
 229. Il  maggiore rischio in tal caso e' che l'operatore dominante possa  applicare  una politica di prezzi a livello retail e wholesale che da una parte preveda prezzi eccessivi per i consumatori in virtu' dell'assenza di pressioni concorrenziali e dall'altro generi fenomeni di  compressione  dei  margini  (margin  squeeze) per  gli  operatori concorrenti. Tale  fenomeno, comportando una compressione dei margini per  gli  operatori  alternativi,  ne causa di fatto l'esclusione dal mercato  dell'accesso  retail. Essendo,  infatti, l'infrastruttura di accesso  non replicabile per via degli elevati costi non recuperabili e  degli  eccessivi  tempi  di  realizzazione,  una  compressione dei margini  comporterebbe  di  fatto  la completa non accessibilita' del mercato retail per tutti i concorrenti dell'operatore dominante.
 230. Sulla  base  delle  precedenti  considerazioni  e'  possibile concludere  che  per  consentire  lo  sviluppo  della concorrenza nel mercato  in  esame,  nonche'  nei  collegati  mercati retail, risulta necessario,  cosi'  come  previsto dagli articoli 49 e 50 del Codice, imporre  in capo all'operatore dominante l'obbligo di orientamento al costo  dei  prezzi  dei  servizi di accesso disaggregato alla rete in rame e dei correlati servizi accessori.
 231. Il  richiamato  art. 50  ai commi 2 e 3 prevede, tra l'altro, che  all'operatore  dominante  soggetto  all'obbligo  di  orientare i prezzi  ai  costi  sia  comunque  garantito  il  recupero  dei  costi applicando  meccanismi  di  determinazione  dei prezzi che promuovano l'efficienza  e  la  concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi per  i  consumatori. Al  fine di determinare i costi di un'efficiente fornitura,  l'Autorita'  puo'  altresi' approntare una metodologia di contabilita' dei costi differente da quella usata dagli operatori.
 232. Attualmente  i costi dei servizi di accesso disaggregato sono valutati  con la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti (FDC/HCA - Fully Distributed Cost / Historical Cost Accounting).
 233. Come  e' emerso dalle risultanze della precedente analisi, il mercato  dell'accesso  in  rame  e'  caratterizzato  dall'assenza  di infrastrutture  alternative  a  quella  dell'operatore dominante e da elevate  barriere all'ingresso sia tecniche che economiche. La scelta della  metodologia  contabile  da  applicare  alla  rete  di  accesso risulta,   pertanto,   determinante  per  consentire  agli  operatori alternativi  di  operare in tale ambito sviluppando la concorrenza in tutti i mercati collegati.
 234. Nell'operare tale scelta occorre considerare, da un lato, che gli  operatori  alternativi  non  hanno la possibilita' di realizzare infrastrutture  di accesso in rame essendo economicamente sostenibile la   sola   scelta  dell'accesso  alle  infrastrutture  esistenti  di proprieta'  dell'operatore  dominante. Dall'altro  lato  e' opportuno tener  presente  che,  in  assenza  di  infrastrutture  concorrenti , l'operatore  dominante  non  ha alcun incentivo all'efficienza e puo' contare  su  una base di costi reali (rappresentata dai costi storici HCA/FDC) assai   piu'   contenuta   rispetto   a  quanto  emergerebbe utilizzando altre metodologie contabili.
 235. Nel  caso  della rete di accesso, infatti, la valutazione dei costi  con  la  metodologia  dei  costi incrementali di lungo periodo (LRIC) basati  sui  costi  correnti (CCA) evidenzia nella generalita' dei  casi  una  sovrastima  del valore dei cespiti rispetto alla loro valutazione a costi storici (HCA). Come piu' volte riconosciuto anche a  livello internazionale, tale sovrastima risulterebbe necessaria in un   mercato   ove   si  attendesse  lo  sviluppo  di  infrastrutture alternative  in  modo  tale  da  fornire  agli  operatori  la  giusta indicazione  di  "make  or buy"; tale sovrastima, viceversa, potrebbe risultare   dannosa   per   la   concorrenza   nel  mercato  italiano dell'accesso   caratterizzato   di   fatto   da   un'unica   rete  di distribuzione  di  proprieta'  dell'operatore dominante verticalmente integrato.
 236. L'impiego  di metodologie contabili diverse dai costi storici non   comporterebbe,   pertanto,   alcun   beneficio  in  termini  di concorrenza  e  di  sviluppo di infrastrutture alternative, e sarebbe idoneo   a   determinare   un   incremento  dei  prezzi  sui  mercati retail. Infatti,   la  stessa  Telecom  Italia,  per  ottemperare  al principio  di parita' di trattamento, dovrebbe applicare alla propria direzione  commerciale  un  transfer charge (prezzo interno) maggiore rispetto  a  quello  ottenuto  con  la metodologia dei costi storici, ribaltando infine i maggiori costi sostenuti sul prezzo del canone di abbonamento corrisposto dagli utenti finali.
 237. E'   quindi  opinione  dell'Autorita'  che  i  costi  storici rappresentino l'unica metodologia contabile per la determinazione dei prezzi  dei  servizi  di  accesso alla rete in rame, in quanto, nell' attuale  contesto nazionale, assicurano il raggiungimento del duplice obiettivo  di  consentire,  da  un  lato, il pieno recupero dei costi dell'operatore dominante con un ragionevole margine di profitto sugli investimenti  e,  dall'altro  lato,  lo  sviluppo della concorrenza a beneficio dei consumatori.
 238. Alla  luce  di  tali  orientamenti,  ed  in particolare della conferma  dell'obbligo di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla  rete  in  rame  a  condizioni  orientate  ai costi, l'Autorita' considera  altresi'  opportuno  il  mantenimento  del  meccanismo  di network cap introdotto con la Delibera n.3/03/CIR.
 239. Il  network  cap,  rispetto alla tradizionale definizione dei prezzi anno per anno sulla base del documento contabile approvato, ha come  principale  vantaggio  la  capacita'  di  simulare la pressione competitiva  in mercati scarsamente competitivi riuscendo al contempo a   stimolare  la  ricerca  dell'efficienza  e  gli  investimenti  in innovazione  dell'operatore oggetto di regolamentazione. Un ulteriore vantaggio  e'  dato  dalla  possibilita'  per  tutti gli operatori di prevedere  con  anticipo  le  variazioni economiche medie del paniere (cd. basket) di  servizi  (fatta salva l'indeterminatezza del fattore legato  all'indice  dei  prezzi  al  consumo  IPC) e  di  ottenere la pubblicazione   dell'offerta  di  riferimento  in  anticipo  rispetto all'anno  di  applicazione. L'effettivo  orientamento  al  costo  dei prezzi  praticati puo' essere valutato solo a posteriori esaminando i dati  di contabilita'. Gli eventuali scostamenti possono cosi' essere tenuti  in  considerazione  in  fase  di  revisione dei parametri del sistema di network cap.
 240. Sulla   base   delle  precedenti  considerazioni  l'Autorita' ritiene opportuno confermare l'impiego del sistema di network cap per la  definizione  dei  prezzi  dei  servizi  di  accesso disaggregato, utilizzando i parametri descritti nel seguito. I servizi accessori di colocazione,   invece,  essendo  strettamente  collegati  ai  diversi impieghi  delle risorse restano fissati sulla base dei costi rilevati come  pre-consuntivo  dell'esercizio precedente all'annualita' cui si riferisce l'offerta di riferimento.
 241. Attraverso  l'introduzione del sistema di network cap Telecom Italia  potra'  pubblicare l'offerta di riferimento entro la data del 31 ottobre dell'anno precedente all'applicazione dell'offerta stessa.
 242. I parametri caratterizzanti il sistema di network cap sono il periodo  di  applicazione, la composizione del basket dei servizi, il valore  economico  iniziale  del  basket  ed  il  relativo  indice di variazione annuale.
 243. Relativamente al periodo di applicazione, l'Autorita' ritiene opportuno  riferire  il  sistema  in  approvazione  alle  offerte  di riferimento   per   gli  anni  2005  (a  far  data  dall'approvazione definitiva  del  provvedimento  di  riesame  degli  obblighi), 2006 e 2007. Infatti,  il  Codice  prevede  l'aggiornamento delle analisi di mercato  ogni 18 mesi. Cio' comporta che il riesame degli obblighi in fase  di  approvazione  avverra'  nella seconda meta' del 2006 con la conseguenza  che  la prima offerta di riferimento che potra' recepire le  eventuali  revisioni  degli obblighi sara' presumibilmente quella relativa  al  2008. Un  periodo  di  applicazione triennale, inoltre, garantisce  agli  operatori  interconnessi  di  svolgere  le  proprie valutazioni  di  investimenti  disponendo  di  un  congruo  orizzonte temporale di previsione dei costi dei servizi intermedi di accesso.
 244. Con  riferimento  al paniere dei servizi, l'Autorita' ritiene che  la composizione attualmente in vigore, introdotta dalla delibera n. 3/03/CIR,  alla  luce  anche di quanto evidenziato con riferimento all'Offerta  di  Riferimento  2004  nella  delibera  n. 3/04/CIR, non risulti oramai pienamente idonea a tutelare gli operatori concorrenti da eventuali comportamenti anticoncorrenziali da parte dell'operatore dominante. Cio'  premesso,  l'introduzione  nel  medesimo paniere dei canoni mensili e del corrispondente prezzo di attivazione dei servizi appare  essere lo strumento piu' idoneo a garantire agli operatori la prevista variazione di prezzo.
 245. Il  paniere  dei  servizi di accesso viene ad essere pertanto cosi' composto:
 a. contributi  di  attivazione, di disattivazione e accessori dei servizi   di  accesso  disaggregato  alla  rete  locale,  di  accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso;
 b. contributi  di  qualificazione  xDSL  dei  servizi  di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso;
 c. contributi  di  attivazione, di disattivazione e accessori dei servizi di prolungamento dell'accesso e canale numerico;
 d. canoni mensili di noleggio dei servizi di accesso disaggregato alla  rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso;
 e. canoni del servizio di prolungamento dell'accesso;
 f. canoni del servizio di canale numerico.
 246. Con  riguardo  infine  alle condizioni economiche dei servizi inclusi  nel  paniere,  l'Autorita'  ritiene opportuno garantire agli operatori,  che  utilizzano  i  servizi  di  accesso disaggregato, la prevedibilita'  delle  variazioni  l'efficienza  nonche'  lo  stretto orientamento  al  costo  dei  prezzi  di  tali servizi. A tal fine il valore  iniziale  del  basket viene definito confermando per il primo anno di applicazione - ossia l'offerta di riferimento 2005 - i valori in vigore nell'offerta di riferimento 2004.
 247. Dall'analisi  delle  evidenze contabili della rete di accesso fornite  da Telecom Italia, da ultimo con la Contabilita' Regolatoria 2002, emerge inoltre una tendenza alla riduzione dei costi della rete di  distribuzione  accompagnata da una crescita dei costi di gestione operatore. L'effetto  congiunto  di  tali variazioni e' una riduzione dei costi dei transfer charge interni ed una contestuale crescita dei costi    dichiarati    alla    base    dei    servizi    di   accesso disaggregato. L'Autorita'   ritiene   che   l'applicazione   ai  soli operatori  concorrenti  dei  costi di gestione operatori in misura di oltre il 10% dei restanti costi rappresenta una asimmetria tra quanto pagato  dagli  operatori alternativi e dalle direzioni commerciali di Telecom  Italia che non consente l'instaurarsi di un corretto assetto concorrenziale. Per tali motivazioni, in analogia con quanto disposto dalla  delibera  n. 4/02/CIR  con  riferimento ai servizi a traffico, l'Autorita'  ritiene  opportuno  che tali costi siano attribuiti, pur nella  loro totalita', a tutti i servizi che utilizzano il doppino di accesso   ivi  inclusi  i  servizi  forniti  alle  proprie  direzioni commerciali. Cio'  premesso, considerando gli effetti nel tempo delle variazioni  descritte, l'Autorita' ritiene giustificato prevedere per ognuno degli anni successivi - ossia le offerte di riferimento 2006 e 2007  -  un  vincolo  massimo  di  variazione  del valore del paniere complessivo   pari   a   IPC-IPC. Cosi'  come  previsto  dall'attuale regolamentazione  il  paniere di riferimento per la valutazione delle variazioni  percentuali e' quello riferito ai dodici mesi antecedenti il  30  giugno  di  ciascun  anno  di  pubblicazione  dell'offerta di riferimento.
 248. Per   favorire  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  di  rete alternative  a  quella  di  Telecom  Italia  tramite  l'utilizzo  del servizio   di   accesso  disaggregato,  l'Autorita'  ritiene  inoltre opportuno  inserire  uno  specifico sub-cap che consenta di prevenire l'eventuale  realizzazione  di  sussidi  tra  i  servizi  inclusi nel paniere  a  svantaggio  del  servizi  di  accesso disaggregato o full unbundling. A  tal fine si ritiene opportuno introdurre uno specifico vincolo di sub-cap pari a IPC-IPC da applicare ai seguenti prezzi:
 a. contributi  di  attivazione, di disattivazione e accessori dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
 b. contributi  di  qualificazione  xDSL  dei  servizi  di accesso disaggregato alla rete locale;
 c. canoni mensili di noleggio dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
 E) OBBLIGO DI SEPARAZIONE CONTABILE E DI CONTABILITA' DEI COSTI
 249. Ai  sensi dell'art. 50, comma 3, del Codice, come conseguenza dell'obbligo di orientamento al costo dei servizi di accesso, risulta necessario  che  l'operatore  dominante  predisponga  un  sistema  di contabilita'. La finalita' principale della contabilita' regolatoria, infatti,  e'  quella  di  mettere  in evidenza le componenti di costo pertinenti ai servizi soggetti all'obbligo di orientamento al costo e consentirne la certificazione da parte di un revisore indipendente.
 250. Per  un operatore dominante verticalmente integrato, la messa in   evidenza   dei   prezzi  di  cessione  interna  nel  sistema  di contabilita'  dei  costi  contribuisce,  inoltre,  alla  verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione ed all'individuazione di eventuali  pratiche tariffarie predatorie, prezzi eccessivi o sussidi incrociati abusivi.
 251. I  costi  di  una fornitura efficiente dei servizi di accesso disaggregato  devono  essere  determinati  considerando  i  costi  di ammortamento,  costi  del  personale e costi esterni relativi ai soli cespiti  necessari  per  la  fornitura  del  servizio  di  accesso in rame. Vanno,  pertanto, escluse le componenti di costo non necessarie alla realizzazione del servizio stesso.
 252. Ai  sensi  dell'art. 50,  comma 1, del Codice, il livello dei costi  da  considerare  deve tener conto di un'equa remunerazione del capitale  investito, di livello congruo, in considerazione dei rischi connessi  e  degli  investimenti per lo sviluppo di reti e di servizi innovativi. A   tale   riguardo,   l'Autorita'  ha  proposto  che  la determinazione  del  tasso  di  rendimento  del  capitale  impiegato, attualmente  fissato  al  13,5%  dalla  delibera  n. 344/01/CIR,  sia riesaminata  secondo  i  criteri  riportati  dall'allegato  B1  della delibera 415/04/CONS.
 
 Quesito   7. Si   condivide  l'orientamento  dell'autorita'  sulla definizione  degli  obblighi  per  le  imprese  che  dispongono di un significativo potere di mercato?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 7
 253. Gli  operatori evidenziano le seguenti tematiche di carattere generale. La  maggior  parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e  Wind) sottolinea  l'esigenza  di  una rigorosa   e   puntuale   specificazione   degli   obblighi  in  capo all'operatore  SMP. In  particolare  gli  operatori richiedono che il provvedimento  finale  individui  compiutamente  gli obblighi imposti all'operatore  dominante  e  presenti  una chiara articolazione degli stessi  in  rimedi  specifici,  definendo  cosi'  un  doppio  livello gerarchico  basato  sulla  distinzione tra obblighi generali e rimedi attuativi  degli  stessi. Un  operatore  (TI), inoltre, ritiene che i rimedi proposti dall'Autorita' non tengano sufficientemente conto, in un'ottica  prospettica,  di  fattori quali "l'aumento della pressione competitiva  per  la  presenza  di  piattaforme  alternative"  e  "le peculiarita' di alcune aree geografiche del mercato".
 254. Si   riportano  di  seguito  gli  esiti  della  consultazione pubblica in merito ai singoli aspetti proposti a consultazione.
 
 A) OBBLIGHI DI TRASPARENZA
 255. Gli  operatori  condividono  la  posizione  dell'Autorita' di prevedere obblighi di trasparenza in capo all'operatore SMP.
 256. Gran  parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ha evidenziato l'esigenza che Telecom Italia renda  disponibili  una  serie  di  ulteriori  informazioni  ritenute indispensabili   alla  fruizione  del  servizio  (tali  informazioni, elencate  in  dettaglio  nel documento di risposta alla consultazione pubblica  comprendono  dati  relativi  alla consistenza della rete di accesso  in rame, allo spazio disponibile nei siti e nei permutatori, alla  rete in fibra, al livello di saturazione delle diverse porzioni della   rete   di   accesso,..) e,   al   riguardo,  ha  sottolineato l'opportunita'  di  imporre  a Telecom Italia l'obbligo di consentire una  modalita' di accesso dinamico ai propri data base da parte degli operatori.
 257. Al riguardo alcuni operatori (Assoprovider) hanno ribadito la richiesta   che   Telecom  Italia  renda  pubblica  e  aggiornata  la documentazione  tecnica  in  merito ai servizi di unbundling e shared access,  riportando  tutti  i  parametri e puntuali indicazioni sulla qualita'   del   servizio   offerto  in  modo  da  fornire  tutte  le informazioni  necessarie  agli operatori alternativi nella scelta dei siti cui attestarsi.
 258. Altri  operatori (Tele 2 e Welcome Italia) hanno sottolineato che  gli  obblighi  puntuali  di  trasparenza  e  pubblicazione delle condizioni  tecniche ed economiche debbano riguardare tutti i servizi offerti da Telecom Italia.
 259. Un  operatore  (TI),  infine,  precisa  che la trasparenza e' "garantita  ed  assicurata dalla separazione contabile e contabilita' dei costi, nonche' dalla pubblicazione dell'offerta di riferimento".
 
 B) OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE
 260. Gli  operatori  concordano con la posizione dell'Autorita' di garantire   il   rispetto   del   principio  di  non  discriminazione interna-esterna   nel   caso  di  operatori  dominanti  verticalmente integrati, quale Telecom Italia.
 261. Gran  parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ha precisato che le condizioni di parita' di trattamento  debbano riguardare "non solo le condizioni economiche ma anche   le   problematiche  di  fornitura  (provisioning) e  qualita' (assurance)".
 262. In  particolare,  gli  operatori  richiedono  che  le  stesse procedure  di  provisioning  del  full  unbundling siano praticate da Telecom Italia anche per il servizio di accesso condiviso. A riguardo gli  operatori  precisano  che la richiesta di attivazione di accesso condiviso  da  parte  di un cliente finale debba "poter sovrascrivere ogni precedente servizio sulla linea, con la sola eventuale eccezione del  full  unbundling"  e  che,  al  fine  di  ridurre disservizi, la gestione  del  cliente  debba  essere  effettuata  dal solo operatore recipient.
 263. Gli   stessi  operatori  hanno  segnalato  che,  ai  fini  di garantire la non discriminazione e la replicabilita' delle offerte di Telecom  Italia, i tempi di attivazione garantiti a livello wholesale dall'operatore dominante, nonche' i tempi di ripristino dei servizi a fronte  di  guasti,  debbano  essere  inferiori  a  quelli definiti a livello retail.
 264. Ancora in tema di attivazioni gli operatori sottolineano che, per  rispetto  del  principio di parita' di trattamento, la capacita' operativa   massima   di  Telecom  Italia  debba  essere  determinata valutando le esigenze complessive e ripartita equamente tra tutti gli operatori,  compresa Telecom Italia; gli operatori aggiungono inoltre che,  per  ovviare ad eventuali comportamenti discriminatori connessi ai  problemi  di  saturazione  dei  permutatori, Telecom Italia debba adottare  "un  meccanismo di auto-provisioning che faccia riferimento alle  esigenze  aggregate"  e  "che preveda forme di ripartizione dei costi in quota parte a seconda dell'utilizzo effettivo".
 265. Due  operatori  (Tele 2, Welcome Italia) hanno evidenziato la necessita'   di   una  semplificazione  delle  condizioni  economiche praticate  da  Telecom  Italia  per  i  servizi  di  unbundling ed in particolare  per quelle applicate ai servizi accessori (gli operatori citano  a  titolo  di  esempio,  i prezzi dei servizi di co-locazione offerti da Telecom Italia "eccessivamente disaggregati in un notevole numero  di  sottoservizi offerti solo agli OLO" e in alcuni casi "non quantificabili a priori" dagli operatori alternativi).
 266. Gli  stessi operatori richiedono inoltre che venga realizzato un meccanismo di controllo volto a garantire la non discriminazione e che  tale  sistema sia pubblicato in modo da consentire al mercato di accertare   che  identiche  condizioni  economiche  del  servizio  di unbundling  e di shared access siano praticate da Telecom Italia agli OLO e alle proprie divisioni commerciali.
 267. Alcuni  operatori  (Tele 2, Assoprovider) richiedono, al fine di assicurare certezza sui costi degli operatori alternativi, che sia ribadito il principio secondo cui, in caso di cessazione del servizio di  fonia  da  parte di un cliente di Telecom Italia per il quale sia attivo il servizio di accesso condiviso, non debba essere corrisposto dagli  operatori  alcun  contributo  o  canone aggiuntivo a quello di accesso condiviso.
 268. Altri  operatori  (AIIP) hanno esposto l'esigenza, al fine di consentire  anche  agli  OTAG di dimensioni minori la possibilita' di realizzare  proprie  infrastrutture,  sia prevista la possibilita' di ridurre  lo  spazio minimo per effettuare la co-locazione, in modo da ridurne i costi fissi e venga eliminato dai contratti di co-locazione il divieto alla sublocazione degli spazi ottenuti in housing.
 269. Un  operatore  (TI) ha  infine  sottolineato che "il rispetto dell'obbligo  di  non  discriminazione,  in  termini  di  parita'  di trattamento   interna-esterna,  viene  attualmente  assicurato  dalla separazione  contabile  e  contabilita'  dei costi" e che "la parita' interna  ed esterna e la cessione delle risorse in funzione del reale utilizzo"  siano  evidenziati  in  modo  esaustivo  nelle  tabelle di contabilita' regolatoria prodotte e consegnate all'Autorita'.
 
 C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO
 270. Tutti  gli  operatori  condividono la necessita' di prevedere l'obbligo di pubblicazione di un'offerta di riferimento per i servizi di  accesso  disaggregato,  pur  indicando,  a tal riguardo, opinioni divergenti in merito al livello di dettaglio dell'offerta.
 271. La  maggior  parte  degli  operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ritiene necessario mantenere quanto proposto  dalle  normative preesistenti e raccolto dall'Autorita' nel testo   coordinato,   pur  avendo  prodotto  numerose  specificazioni puntuali su molteplici aspetti del testo sottoposto a consultazione.
 272. In  merito al testo coordinato posto a consultazione anche TI ha  prodotto  diversi commenti puntuali, soffermandosi in particolare sulla   esigenza  di  rivedere  alcuni  aspetti  della  procedura  di passaggio  dei  clienti  tra  i  diversi  servizi di accesso dei vari operatori. Tale procedura dovrebbe infatti essere orientata a fornire al  cliente  finale  una interfaccia certa ed univoca per la gestione dell'attivazione  e  disattivazione  del  servizio:  o  il  donoro il recipient,   senza  discriminazioni  tra  gli  OLO  (inclusa  Telecom Italia),   e  tecnologicamente  neutrale,  indipendente  cioe'  dalla piattaforma  di  rete  su  cui  l'offerta  del  servizio broadband e' basata.
 
 D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI
 273. Tutti gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita' di  confermare l'utilizzo del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi  (network cap) per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale, tuttavia, hanno presentato alcune osservazioni in merito alle modalita' applicative dello stesso.
 274. La  maggior  parte  degli  operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) richiede all'Autorita' di integrare l'attuale  modello  di  network  cap  con  una  serie  di  interventi riguardanti,  da un lato, l'adozione di misure ex ante per evitare il determinarsi  di  effetti  anticoncorrenziali  e, dall'altro lato, la revisione  del  meccanismo  proposto  in termini di definizione delle grandezze  iniziali,  dettaglio  delle  informazioni e fissazione del vincolo di variazione dei prezzi.
 275. In   particolare,  con  riferimento  al  primo  aspetto,  gli operatori  richiedono  l'introduzione  di  una  norma  di  intervento dell'Autorita',  in analogia a quanto previsto dalla regolamentazione inglese,   nel  caso  in  cui  le  variazioni  tariffarie  effettuate dall'operatore dominante, pur nel rispetto del meccanismo del network cap,  producano  effetti  anticoncorrenziali; per lo stesso fine, gli operatori  ritengono  inoltre  che occorra prevedere distinti sub cap per i servizi ritenuti "strategici" o per i quali si preveda un forte incremento  nei  volumi  (tra  cui  ad  esempio  i servizi di accesso condiviso).
 276. Con  riguardo  al  secondo  punto, gli operatori sottolineano l'esigenza  di  una  maggiore trasparenza nelle modalita' applicative del  network  cap volta, oltre che a garantire una delle finalita' di tale  strumento,  ovvero  l'effettuazione  da  parte  degli operatori alternativi  di  valutazioni  prospettiche  sulle tariffe dei servizi considerati  e  alla  predisposizione dei relativi piani commerciali, anche   a   consentire   la   verifica   della   non  discriminazione interna-esterna. A  tal fine, gli operatori evidenziano la necessita' della  determinazione  dei  pesi  dei  servizi  inclusi  nei  panieri considerando anche i volumi degli omologhi servizi forniti da Telecom Italia  alle  proprie divisioni commerciali e della pubblicazione del valore  dei pesi di tutti i servizi inclusi nei panieri, con evidenza del  contributo  dei  servizi  forniti  internamente  alle  divisioni commerciali di Telecom Italia.
 277. Al  fine  di  individuare  prontamente  eventuali tendenze di variazione  nei volumi dei servizi a network cap che possano favorire la  pratica  di sussidi incrociati da parte dell'operatore dominante, gli operatori richiedono che per la verifica del rispetto dei vincoli di  cap  siano  utilizzati  i volumi venduti da Telecom Italia nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'OR.
 278. In merito alla definizione del paniere dei servizi di accesso disaggregato   sottoposto   al  meccanismo  del  network  cap,  altri operatori  (Tele  2, Welcome Italia) hanno sottolineato la necessita' di  un'articolazione dello stesso in piu' panieri, al fine di evitare pratiche   abusive   di  sussidi  incrociati  tra  servizi  da  parte dell'operatore  dominante. Le modifiche alla composizione qualitativa del paniere proposte prevedono l'inclusione nel network cap dei costi di co-locazione, la separazione dei servizi di accesso dai servizi di trasporto  essendo  caratterizzati  da  dinamiche  di efficientamento diverse. Analogamente,  per prevenire sussidi incrociati abusivi, gli operatori ritengono indispensabile che i servizi relativi all'accesso disaggregato e quelli all'accesso condiviso siano allocati in panieri diversi. Per  la stessa finalita', gli operatori richiedono infine di eliminare  i  diversi  contributi  di  attivazione,  disattivazione e accessori  dei  servizi  in oggetto consentendo il recupero dei costi relativi attraverso un unico canone.
 279. Gli  operatori  dissentono  con la proposta dell'Autorita' in merito  alla fissazione del vincolo massimo di variazione del paniere complessivo  pari  a  IPC-IPC  e ritengono che la definizione della X debba  avvenire,  coerentemente  con i vincoli stabiliti per i prezzi dei  servizi  collegati  (ovvero  dei  mercati  n: 1, 2, 7, 13 e 14), "sulla   base   di  una  piu'  approfondita  analisi  delle  evidenze provenienti dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia".
 280. Al  riguardo  un  operatore  (Tele  2) precisa che "i servizi dell'accesso  all'ingrosso  non sono attualmente in una situazione di concorrenza  quasi  compiuta"  e  pertanto non ritiene sufficiente un meccanismo di controllo dei prezzi di tipo IPC-IPC "che e' utilizzato principalmente   come   meccanismo  di  safeguard  cap";  l'operatore richiede  pertanto  maggiore trasparenza sui costi e sulle efficienze dell'operatore    dominante   considerati   dall'Autorita'   per   la determinazione  del  tasso  di  riduzione  programmata dei prezzi dei servizi  di accesso disaggregato e presenta i risultati di un'analisi in  cui  il  valore  stimato  della X, determinato attraverso proprie elaborazioni   sui   costi   di   Telecom   Italia  desumibili  dalle contabilita'  regolatorie pubblicate e dai bilanci ufficiali, sarebbe pari a IPC-13%.
 281. La  maggior parte degli operatori richiede inoltre l'apertura di  "un  procedimento  ad  hoc  per determinare i valori iniziali dei prezzi  dei  servizi cui applicare network cap, alla luce anche delle considerazioni  relative  all'opportunita'  di differenziare il costo del capitale dell'aggregato Accesso e di escludere i costi dovuti per l'eccesso  di  capacita'  gia' segnalate nella delibera 03/03/CIR", e nel  quale "debbano essere considerati gli impegni assunti da Telecom Italia nell'ambito del procedimento AGCM A/351".
 282. In  merito  alle  modalita'  applicative  del  meccanismo del network  cap  un operatore (TI) precisa che debba essere definito "un network cap che in un ragionevole arco pluriennale porti a conseguire un  obiettivo  di  prezzo  efficiente  su  base  CCA/LRIC, in modo da fornire corretti segnali al mercato"e che, a tal fine, sia necessaria una "prima fase rappresentata dal network cap 2005-2007" in cui venga realizzato  "un  parziale  riallineamento  dei  prezzi verso il costo CCA/LRIC".
 
 E) OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE E CONTABILITA' DEI COSTI
 283. Tutti  gli  operatori  condividono  gli orientamenti generali espressi  dall'Autorita'  in  merito  alla conferma degli obblighi di separazione  contabile e contabilita' dei costi in capo all'operatore dominante ma, a riguardo esprimono alcune precisazioni.
 284. Una  parte  degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb,  Tiscali  e  Wind) ha  precisato  che  "le  informazioni  di contabilita' regolatoria attualmente previste relativamente alla rete di  accesso  non  sono  ritenute  sufficientemente  trasparenti e non offrono  quindi  un  adeguato  livello di confidenza che gli obblighi relativi all'orientamento ai costi e alla non discriminazione nonche' il  divieto  di  sussidi  incrociati  siano  stati  adempiuti". Cio', secondo   quanto   evidenziato   dagli  operatori,  comporterebbe  la "difficolta'  per  gli  operatori  alternativi di valutare le proprie opportunita'  strategiche e indirizzare le decisioni di investimento" oltre  che  l'impossibilita' per altre parti interessate di acquisire informazioni  rilevanti sia per finalita' di tutela della concorrenza che    per    eventuali   contributi   alle   attivita'   istruttorie dell'Autorita'.
 285. Pertanto,  al  fine  di  ovviare  a  tali  problematiche, gli operatori  sottolineano  la  necessita' che vengano pubblicati output dettagliati   relativi  alla  separazione  contabile  e  contabilita' regolatoria  dell'operatore  dominante. In particolare, gli operatori richiedono  la pubblicazione delle informazioni finanziarie sui costi di  rete  del servizio ULL, sui costi correnti relativi all'aggregato regolatorio  Accesso di Telecom Italia e delle metodologie utilizzate per la determinazione di tali dati.
 286. Nel  contributo  di risposta alla consultazione pubblica, gli operatori  precisano  inoltre le singole specificazioni e il grado di dettaglio   con  cui  dovrebbero  essere  fornite  tali  informazioni richiedendo  che  nella  contabilita' regolatoria resa pubblica venga altresi'   data  chiara  indicazione  degli  eventuali  aggiustamenti apportati sui costi per motivi regolamentari.
 287. A   tale   riguardo   altri   operatori  (Tele  2  e  Welcome Italia) ribadiscono la richiesta che venga "implementata e pubblicata una  contabilita'  disaggregata  dei  costi  dell'operatore dominante riferiti  ai singoli elementi di rete relativi l'offerta del servizio di  unbundling e di shared access" e che la contabilita' si riferisca "ai costi di tutti i servizi accessori come i costi di co-locazione".
 288. In merito alla predisposizione della contabilita' regolatoria solo un operatore (TI) non condivide l'orientamento dell'Autorita' di adottare  la  metodologia  dei  costi  storici pienamente distribuiti (FDC/HCA) evidenziandone  due principali ordini di motivazioni: da un lato,  la  necessita'  di  favorire  le infrastrutture alternative e, dall'altro  lato  l'inadeguatezza  della  modalita'  basata sul costo storico  per  la  determinazione  del  prezzo  di  tali servizi ed il completo  recupero  degli  investimenti. In  particolare, l'operatore sottolinea  che  "un  prezzo  orientato  ai costi storici non sarebbe rappresentativo  del  reale  valore  della  rete  di  accesso  e  non manderebbe  al mercato il corretto segnale di make or buy, necessario per favorire gli investimenti degli operatori in piattaforme analoghe o  equivalenti o in competizione con quella in rame,..., in linea con il  principio  di  neutralita'  tecnologica". L'operatore  sottolinea inoltre  come la scelta di tale metodologia sia difforme dalla prassi internazionale  e  sia  incoerente  con  gli orientamenti espressi in precedenza  dall'Autorita'  in tema di contabilita' regolatoria e con le  modalita'  adottate  per la fissazione dei prezzi del servizio in oggetto. Sulla  base  di  tali considerazioni l'operatore ritiene che l'applicazione  dei costi incrementali di lungo periodo (LRIC) basati sui  costi  correnti  (CCA) sia  la  metodologia  piu'  idonea per la fissazione dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato.
 289. Un  operatore  (TI) ha sottolineato la necessita' che il tema relativo  alla contabilita' regolatoria sia trattato in uno specifico procedimento  finalizzato  a  definire  i  formati  e le modalita' di calcolo.
 290. Lo  stesso  operatore  ha  inoltre segnalato che l'Autorita', nell'indicare  le categorie di costi considerati per la fornitura dei servizi  di  accesso  disaggregato,  omette alcune attivita' ritenute necessarie   alla  realizzazione  del  servizio  quali  le  attivita' tecniche  di  provisioning,  le  attivita'  di  customer  care  e  di fatturazione  e  gestione  delle relazioni commerciali con gli OLO. A riguardo,  l'operatore  precisa  che  i  costi  specifici per OLO non debbano  essere  attribuiti  all'aggregato  commerciale in quanto non utilizzati  da  quest'ultimo e quindi non oggetto di transfer charge, diversamente  si  determinerebbe  "una  violazione  del  principio di causalita'  e  pertinenza  dei  costi",  e che non appare motivato il valore  del 10% indicato dall'Autorita' quale soglia massima relativa ai costi di gestione operatori.
 291. L'operatore  segnala,  infine,  l'opportunita' di rivedere le regole  di  misurazione  del  costo  dello shared access in quanto il criterio   attualmente   utilizzato,  basato  sui  "costi  aggiuntivi rispetto  a  quelli  sopportati per la fornitura del servizio di full unbundling"   rispondeva  all'iniziale  "obiettivo  di  sviluppare  i servizi  xDSL" ma "rischia a lungo andare di creare forti distorsioni del mercato".
 Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 7
 
 A) OBBLIGHI DI TRASPARENZA
 292. L'Autorita',   nel   confermare   la  proposta  di  decisione relativamente  all'imposizione  obblighi  di  trasparenza  in  capo a Telecom  Italia,  sulla  base  dell'analisi condotta e delle risposte alla  consultazione pubblica, intende esprimere le seguenti ulteriori valutazioni.
 293. La  realizzazione di una rete di accesso attraverso i servizi di  accesso  disaggregato comporta elevati rischi industriali a causa degli  ingenti  costi  di  predisposizione  dei  siti  (difficilmente predicibili) nonche'     degli     elevati     costi     fissi     di mantenimento. L'Autorita',  al  fine  di  ridurre  l'incertezza nelle scelte  di investimento da parte degli operatori alternativi, ritiene che   Telecom  Italia  debba  consentire,  in  qualsiasi  fase  della negoziazione  dei  contratti  e  durante  la  vigenza  degli  stessi,
 |  |  |  | l'accesso  ad ogni informazione sulla propria rete di accesso e sulle risorse di co-locazione. 294. Con  specifico  riferimento alla presentazione dei preventivi di  predisposizione dei siti di co-locazione, l'Autorita' ritiene che Telecom  Italia  debba  garantire  la  massima trasparenza sui costi, permettendo  agli  operatori  richiedenti  ogni approfondimento utile alla valutazione degli stessi, al fine di verificare che le soluzioni ed  i  costi  proposti  siano ragionevoli ed in linea con i valori di mercato.
 295. In  merito  alla  disponibilita' delle informazioni richieste dagli  operatori, l'Autorita' richiama quanto gia' al punto 132 della delibera   n. 3/04/CIR  ove  viene  precisato  che  "le  informazioni puntuali  sulle  caratteristiche tecniche e di riempimento della rete di  distribuzione  dovranno  essere  fornite almeno per i siti aperti all'ULL con un livello di dettaglio tale da consentire agli operatori lo  sviluppo  di  una  corretta  pianificazione  commerciale dei loro servizi". In  tale  sede l'Autorita' ha precisato che le informazioni dovessero  "comprendere  tutti  i  parametri  necessari ai fini della verifica  di  disponibilita' di un particolare servizio di accesso ad una  data  velocita' trasmissiva, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure di unbundling dell 'Offerta di Riferimento".
 296. L'Autorita',   in  considerazione  della  rilevanza  di  tali elementi  informativi ai fini della pianificazione delle attivita' di sviluppo   dei   servizi  di  unbundling  da  parte  degli  operatori concorrenti  e  nel  rispetto  del  principio di non discriminazione, ritiene che il database predisposto da Telecom Italia debba integrare tutte    le   informazioni   definite   dalle   precedenti   delibere dell'Autorita' (2/00/CIR, 13/00/CIR, 11/03/CIR, 3/04/CIR, 1/05/CIR).
 297. In  particolare,  il  database  predisposto da Telecom Italia deve includere i seguenti elementi:
 a) informazioni sui siti ULL con indicazioni di tipo anagrafico e tipologia degli impianti di condizionamento ed energia;
 b) lo  spazio  disponibile  nei  siti  e  nei  permutatori con il dettaglio  dell'occupazione  degli  spazi  per  moduli  unbundling  e interconnessione e l'occupazione di coppie al permutatore;
 c) la  possibilita'  di  ampliare il sito per moduli unbundling e interconnessione, distinguendo i casi in cui lo spazio e' disponibile o e' necessario l'ampliamento della sala;
 d) gli  spazi  modulo  gia'  predisposti liberi o liberabili e le coppie  al permutatore libere o liberabili secondo quanto all'art. 10 comma 10 della delibera 13/00/CIR;
 e) le  consistenze  di ciascun segmento della rete di accesso con le  informazioni  sull'occupazione  della  rete primaria e secondaria dettagliate per ciascuna tecnologia di accesso ammessa;
 f) le  aree  di  copertura  della rete tramite gli elementi della rete  primaria  e  i civici serviti e servibili dalla rete secondaria correlata,  i  dati  relativi alla lunghezza puntuale della tratta di rete primaria e secondaria;
 g) le  attivita' pianificate di ampliamenti/modifiche di porzioni di  rete  di accesso, ed, in particolare, secondo quanto al punto 135 della  delibera  3/04/CIR, "l'elenco degli stadi di linea che Telecom Italia  intende  aprire  al servizio xDSL e delle aree in cui intende operare  ampliamenti  di  risorse  o  lavori di aggiornamento di rete contestualmente  all'avvio  dei lavori e comunque con almeno due mesi di  anticipo  rispetto all'avvio della commercializzazione dei propri servizi all'utenza finale".
 298. In aggiunta, l'Autorita' richiede che Telecom Italia fornisca con  preavviso  pari almeno a due mesi le informazioni sull'eventuale inserimento  nella  rete di nuovi apparati/tecnologie trasmissive che possano modificare l'utilizzo dei cavi in rame.
 299. L'Autorita',   inoltre,  nel  valutare  l'importanza  per  le decisioni  di  acquisto  degli  operatori  alternativi delle predette informazioni,  ritiene necessario che il database delle risorse della rete  di accesso, il cui obbligo di pubblicazione da parte di Telecom Italia   era   gia'  stato  disposto  dalle  delibere  n.11/03/CIR  e n.3/04/CIR, sia reso accessibile agli operatori in modalita' dinamica e contenga dati aggiornati.
 300. In  particolare,  l'Autorita' ritiene che l'aggiornamento del database  delle risorse della rete di accesso e di co-locazione debba avvenire  entro 15 giorni dalla variazione nella disponibilita' delle stesse.
 301. Pertanto,  l'Autorita'  intende  ribadire  quanto  all'art. 2 comma  11  lettera   a) della  delibera  n. 01/05/CIR che dispone che Telecom Italia consenta "l'accesso, in tempo reale, alle informazioni aggiornate  di cui al punto 132 della delibera n. 3/04/CIR attraverso gli  strumenti  informatici  di fornitura dei servizi di unbundling e shared access".
 302. Il predetto obbligo di accesso dinamico si estende anche alle informazioni  aggiuntive, elencate al presente paragrafo, che Telecom Italia   deve   rendere  disponibili  agli  operatori  alternativi. I medesimi  dati,  assieme ad ogni informazione in merito risorse della rete di accesso utile alla pianificazione commerciale degli operatori alternativi,  dovranno  essere  anche  disponibili  e  comunicati,  a richiesta, in formato elettronico off-line.
 
 B) OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE
 303. L'Autorita', a seguito dell'analisi condotta e delle risposte degli  operatori  alla  consultazione pubblica, intende confermare la posizione   espressa   nella  proposta  di  provvedimento  in  merito all'imposizione   di   obblighi   di   non  discriminazione  in  capo all'operatore dominante con le specificazioni di seguito riportate.
 304. L'Autorita'  rileva che la rete di accesso in rame di Telecom Italia  e'  impiegata  nella  fornitura  di una pluralita' di servizi comunicazione,  e non soltanto nella fornitura di accesso alle utenze residenziali   ed   affari. Sulla   base   del   principio   di   non discriminazione  non sussistono motivazioni per ammettere limitazioni sulla  base  della  finalita'  d'uso,  ovvero  sulla base del tipo di servizio o di utenti serviti.
 305. Con  riferimento  alle  osservazioni  esposte dagli operatori riguardo  alla  difformita'  di  fornitura  per  i diversi servizi di accesso   disaggregato,   l'Autorita'   ribadisce  che  le  modalita' attualmente vigenti per il servizio di full unbundling debbano essere estese  a  tutti i servizi di accesso disaggregato offerti da Telecom Italia  compreso  lo  shared access, e conferma quanto disposto dalla delibera n. 1/05/CIR all'art. 2, comma 11, lett. b) e c), che prevede rispettivamente, "che l'attivazione del servizio di shared access dia luogo  alla  cessazione  automatica  di  eventuali  servizi  in  ADSL wholesale  e  sia rigettata in presenza di servizi di full unbundling di altro operatore" e "l'inclusione della gestione dell'assurance del servizio di shared access nei meccanismi informatizzati gia' previsti per  l'unbundling". In particolare, con riferimento a quanto previsto dalla  lettera b) dell'articolo summenzionato e in base a quanto gia' previsto dalla delibera 49/05/CIR sulla base della delibera 407/99 in merito all'allineamento delle condizioni di gestione dei servizi ADSL wholesale  e  retail  di  Telecom  Italia,  l'Autorita'  precisa  che l'attivazione del servizio di shared access da' luogo alla cessazione automatica anche di eventuali servizi xDSL retail di Telecom Italia.
 306. Con  riferimento alle segnalazioni presentate dagli operatori riguardo  alle  problematiche  di migrazione dei clienti, l'Autorita' ritiene che, in un contesto generale di applicazione del principio di non  discriminazione,  debbano  essere  incluse  anche  le  modalita' operative a garanzia di una fluida e rapida gestione della clientela, che  consentano  di  ridurre i tempi di attivazione e migrazione e di minimizzare  i  disservizi e le asimmetrie informative a salvaguardia degli operatori nuovi entranti.
 307. In   particolare,   con   riferimento  al  servizio  di  full unbundling,  l'Autorita'  ha  rilevato  che  le modalita' di gestione attualmente  in  essere,  al fine di mantenere il numero assegnato al cliente,  non  consentono il passaggio degli utenti in unbundling tra operatori  concorrenti  senza l'esplicita disattivazione del servizio da   parte   del   donating,  il  rientro  in  Telecom  Italia  e  la riattivazione  in  unbundling  da  parte  del recipient, con evidenti criticita'   in   merito  ai  costi  per  l'utente  ed  ai  tempi  di transizione. L'Autorita'  ritiene  pertanto  opportuno  che tutti gli operatori  che  fanno  uso  dei servizi di accesso disaggregato (full unbundling  o shared access) stipulino accordi reciproci e bilaterali al  fine di minimizzare, anche mediante opportune comunicazioni verso Telecom  Italia,  il tempo di disservizio per l'utente sincronizzando ove  possibile  cessazioni  ed  attivazioni. Tali  accordi dovrebbero prevedere,  tra  l'altro,  che  al  momento  della disattivazione del contratto   di   accesso   disaggregato  (full  unbundling  o  shared access) senza  contestuale  number  portability, l'operatore a cui il numero ritorna in disponibilita' non lo riassegni per un periodo tale da consentire ad un nuovo operatore, a cui il cliente intestatario si e'  eventualmente  rivolto,  di  chiedere  la portabilita' del numero stesso. L'Autorita' ritiene che un periodo sufficiente a tal fine sia pari a 30 giorni.
 308. In  particolare,  con  riferimento  alla  number portability, l'Autorita' precisa che tale prestazione e' finalizzata a tutelare il diritto  dell'utente  finale  di  scegliere  il  proprio operatore di telefonia  (art. 80 del Codice). E' pertanto necessario sottolineare, anche  riguardo  al  servizio di shared access, che la prestazione di number  portability  non puo' essere condizionata al tipo di servizio intermedio impiegato dall'operatore alternativo.
 309. Relativamente  alla  modalita'  di  gestione dei passaggi tra servizi   di   unbundling   e  servizi  di  accesso  delle  divisioni commerciali  di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene, nel contemperare le   esigenze   di  favorire  lo  sviluppo  dei  servizi  di  accesso disaggregato  e  di  garantire agli utenti il diritto di scegliere il proprio  fornitore  di  servizi di comunicazione, che le procedure di disattivazione del servizio di full unbundling e di shared access con contestuale  rientro  in Telecom Italia debbano poter essere trattate alla  stregua  dei passaggi tra operatori alternativi diversi, ovvero attivate  su  istanza  dell'operatore  recipient, pur nel rispetto di opportune asimmetrie a favore degli operatori alternativi.
 310. A  tal  fine, l'Autorita' ritiene che, in tutti i casi in cui la  procedura  di  passaggio  dia  luogo  alla  disattivazione  di un servizio   di   accesso   disaggregato,  Telecom  Italia  debba  dare comunicazione  all'operatore  alternativo  donating  in  merito  alla disattivazione  del  servizio  disaggregato  con  almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla attuazione della stessa, al fine di consentire a  quest'ultimo  le  proprie  verifiche  con  il  cliente finale e la eventuale  riconfigurazione  degli apparati in centrale. La procedura di   disattivazione   non  ha  luogo  nel  caso  in  cui  l'operatore alternativo   donating   trasmetta  a  Telecom  Italia,  nei  termini succitati,  idonea  documentazione attestante la volonta' del cliente di  mantenere  il  servizio  in  essere. In  tal caso, Telecom Italia notifica  l'avvenuta  interruzione  della  procedura  di  attivazione all'operatore recipient.
 311. Per  le attivazione di servizi di accesso disaggregato in cui l'operatore  donating e' una divisione commerciale di Telecom Italia, una  societa'  collegata  o controllata da quest'ultima, in linea con quanto  gia' previsto dalla regolamentazione corrente, Telecom Italia da  seguito  senza  indugio  all'ordine  di  attivazioni del servizio secondo  le  normali  procedure  e tempistiche previste dagli SLA del servizio di accesso disaggregato richiesto.
 312. L'Autorita',   ritiene   che   tutti  gli  operatori  debbano conservare  copia scritta della dichiarazione di volonta' dell'utente finale   di   cambiare   operatore  e  di  adesione  all'offerta  del recipient. Tale  dichiarazione,  recante  ogni  dettaglio  utile alla risoluzione di eventuali contenziosi tra operatori e tra operatori ed utenti, viene esibito a richiesta delle parti interessate.
 313. In   merito   al   prezzo  del  servizio  di  shared  access, l'Autorita'   rilevando   la   necessita'  di  favorire  lo  sviluppo efficiente  di tale servizio e al fine di garantire la crescita della concorrenza nei servizi a banda larga, intende ribadire il principio, gia'  affermato  nelle  delibere  n. 2/03/CIR  e 3/04/CIR, secondo il quale,  in  caso  di  recesso  del  cliente  finale  dal contratto di telefonia  con  Telecom  Italia,  l'operatore  in shared access sulla linea  interessata  continua  a  corrispondere il canone previsto per l'accesso    condiviso. Diversamente,    ove    il    cliente   abbia contestualmente  disdetto  il  contratto  di accesso al dettaglio con Telecom Italia per avvalersi di servizi di telefonia forniti in banda dati  dall'operatore alternativo (unbundling dati), quest'ultimo deve corrispondere   un  importo  pari  a  quello  del  servizio  di  full unbundling. Le condizioni gestionali del servizio di shared access in tale  caso  risultano equiparate a quelle di gestione del servizio di full  unbundling. Con  riferimento invece alle risorse ai permutatori in  centrale l'operatore alternativo ha facolta' di richiedere o meno la  migrazione  delle  componenti impiantistiche impiegate secondo le proprie necessita'.
 314. In generale, l'Autorita' ritiene che la fornitura dei servizi di  shared  access  e  full  unbundling  deve  avvenire  con analoghe condizioni  di  garanzia  nei confronti degli operatori richiedenti e dei  clienti  finali e che non sussista alcuna valida motivazione per limitare l'impiego delle linee di accesso in shared access ed in full unbundling  a  specifiche finalita' d'uso in merito alla tipologia di servizi ammessi o di utenza servita.
 315. L'Autorita'   concorda  con  la  considerazione  secondo  cui l'adozione  di  tempi  massimi  di  provisioning identici tra offerte retail  e  wholesale  dell'operatore notificato puo' rappresentare un impedimento   alla   concorrenza,   come   sottolineato  anche  dalla Commissione  Europea, e pertanto, al fine di garantire agli operatori la  possibilita'  di  fornire  servizi  ai  propri  clienti  in tempi confrontabili   con  quelli  di  Telecom  Italia,  nel  rispetto  del principio  di parita' di trattamento, ed in linea con quanto definito dalla   delibera   304/03/CONS   per   le   condizioni  di  fornitura dell'offerta di linee affittate retail e wholesale, ritiene opportuno confermare   il  principio  secondo  il  quale  i  tempi  massimi  di fornitura,  nonche'  i  tempi  di ripristino del servizio a fronte di guasti,  previsti  per  l'offerta  wholesale debbano essere inferiori rispetto a quelli previsti per l'offerta retail.
 316. L'Autorita'   ritiene   peraltro   che,   laddove  sussistano diversita'   strutturali   tra   i  servizi  forniti  agli  operatori alternativi  e  quelli forniti alle direzioni commerciali, sulla base del   principio   di   parita'   di  trattamento,  le  condizioni  di provisioning  e  di  assurance  garantite  agli operatori alternativi devono  comunque  essere  tali  da  assicurare  la replicabilita' dei servizi  al  dettaglio  di  Telecom  Italia  da parte di un operatore alternativo efficiente.
 317. Con  riferimento  alle  modalita' di gestione delle richieste degli  studi  di fattibilita' relativi ai servizi di co-locazione, al fine di evitare che i tempi per la predisposizione dei suddetti studi e  la  loro  successiva  analisi da parte degli operatori richiedenti interferiscano con i tempi di consegna garantiti, l'Autorita' ritiene utile che i conteggi relativi al calcolo delle penali di provisioning siano  sospesi  ma  non  azzerati  nel  periodo  intercorrente tra la consegna   dello   studio   di   fattibilita'  e  l'ordine  da  parte dell'operatore.
 318. Sulla base delle risultanze del tavolo tecnico sullo spectrum management  in  merito  all'attivita'  di  qualificazione  xDSL  e in considerazione  dell'asimmetria  informativa  di Telecom Italia sulle caratteristiche  del  cavo  e  della linea in ULL/SA, l'Autorita', al fine   di   garantire   la  parita'  di  trattamento  interna-esterna nell'ambito  dei  servizi di accesso disaggregato, intende confermare l'art. 2  comma  11,  lett. d) della delibera n. 1/05/CIR che prevede "la corresponsione del contributo di qualificazione xDSL in due quote distinte,  la prima relativa alle attivita' di conteggio del grado di riempimento  del  cavo,  la seconda relativa al calcolo della massima velocita'  supportata. Nel  caso  in  cui  l'operatore  non  richieda garanzie sulla velocita', la seconda quota non e' dovuta".
 319. In particolare, in considerazione di quanto emerso dal tavolo tecnico   sullo   spectrum  management,  l'Autorita'  rileva  che  le attivita'  di  conteggio  delle  linee  attive  coinvolgono  tutte le tecnologie  di  accesso  considerate nel mix di riferimento impiegato nella  modellazione  del  livello  di interferenza dei cavi, quali ad es. i  servizi  ISDN ed i servizi CDN in tecnica HDSL. L'attribuzione dei   costi  relativi  alle  attivita'  di  conteggio  del  grado  di riempimento del cavo deve pertanto contemplare in eguale misura tutte le  coppie sulle quali sono attive tecnologie che contribuiscono allo scenario  interferenziale  di riferimento, incluse quelle che Telecom Italia   impiega  per  i  propri  servizi  finali. Nelle  more  della revisione dei sistemi di contabilita' dei costi della rete di accesso di  Telecom Italia, anche sulla scorta delle presenti indicazioni, ed in considerazione degli impegni assunti da Telecom Italia nell'ambito del  procedimento  AGCM  A351  in  merito  al  servizio  in  oggetto, l'Autorita'  ritiene che il contributo di qualificazione xDSL per gli anni  2005  e  2006  non sia dovuto e che per l'anno 2007, sulla base dell'orientamento  al  costo  e  delle  evidenze  della  contabilita' regolatoria,  sia  sottoposto al regime di network cap secondo quanto previsto al presente provvedimento.
 320. In   linea   con  l'obiettivo  di  incoraggiare  investimenti efficienti  e sostenibili, di cui all'art. 13 del Codice, nell'ottica di garantire un uso efficiente delle risorse di rete nel rispetto del principio  di  parita' di trattamento, si ribadiscono gli obblighi di offerta  dei sevizi accessori all'unbundling quali il canale numerico ed  il  prolungamento  dell'accesso  su  portanti in fibra secondo le modalita' disposte dalla normativa previgente.
 321. Con  riferimento  al  servizio di canale numerico, al fine di garantire  agli  operatori  alternativi la possibilita' di fruire dei servizi  di  unbundling  su  tutto il territorio nazionale, anche nel caso  di  indisponibilita'  di  risorse  di co-locazione, l'Autorita' ritiene  necessaria  l'offerta  del  servizio  sostitutivo  di canale numerico  da  parte  di Telecom Italia in tutti i casi di rifiuto dei servizi   di   unbundling. L'Autorita'   rileva   che   le  capacita' inizialmente  previste  per tale servizio (Nx64Kbps fino a 2Mbps) non sono  allo  stato  consistenti  con le velocita' trasmissive previste dalle tecniche di trasmissione impiegate con le linee di unbundling e di shared access. A fine di colmare tale divario, l'Autorita' ritiene che  l'offerta  del  servizio  di canale numerico debba essere estesa alle  modalita' NxSHDL con velocita' fino a 9,2Mbps ed alle modalita' SDH in fibra a 34Mbps.
 322. Inoltre,   in   considerazione   del   diverso   livello   di infrastrutturazione   degli   operatori  alternativi  sul  territorio nazionale  con  riferimento  alle  reti  di  trasporto  ed  alle reti metropolitane,  l'Autorita'  ritiene  necessario  che  Telecom Italia mantenga  il  servizio  accessorio  di prolungamento dell'accesso con portanti  in  fibra  al fine di agevolare l'accesso al maggior numero possibile  di  centrali di stadio di linea. Sono pertanto confermati, per  la  fornitura del servizio di canale numerico e di prolungamento dell'accesso  su portanti in fibra gli obblighi, di cui alle delibere 2/00/CIR  e successive modificazioni o integrazioni secondo quanto al presente provvedimento.
 323. In   particolare   con   riferimento   alla  topologia  delle infrastrutture  civili di posa dei cavi, si rileva che l'architettura fisica  della  rete  in  fibra  di  Telecom  Italia  non  prevede  un collegamento  diretto  tra  tutte le centrali SL e la centrale SGU di riferimento:   la   rete   e'   infatti  strutturata  in  anelli  che attraversano   i  diversi  stadi  di  linea  e  la  centrale  SGU  di pertinenza. L'Autorita'  rileva  che  il  servizio  di  prolungamento dell'accesso  su  portanti in fibra deve pertanto riguardare tutte le portanti  e  le  canalizzazioni che Telecom Italia impiega nei propri anelli  di  collegamento  delle  centrali  SL  con la centrale SGU di riferimento. Specificamente,   nelle   centrali   SL  che  non  hanno connessione  diretta  con  l'SGU  di  riferimento tramite portanti ed opere  civili,  Telecom  Italia  deve  consentire  la  fornitura  del servizio  di prolungamento di fibra tra SL adiacenti. 323. Per quanto riguarda  il  servizio  accessorio  di  prolungamento dell'accesso su canale  numerico,  in  quanto  pertinente  ai  mercati  dei  segmenti terminali  di  linee  affittate  e dei segmenti di linee affittate su circuiti  interurbani,  l'Autorita'  rimanda  a  quanto  disposto nel relativo provvedimento di analisi dei mercati n. 13 e 14.
 324. L'Autorita',  in  considerazione dell'alta rischiosita' della co-locazione  per  gli  elevati  costi di start up e mantenimento, al fine  di  incentivare  la  concorrenza  basata  sulle infrastrutture, ritiene necessario lo sviluppo di una serie di misure volte a rendere maggiormente  flessibili  i  costi  di  co-locazione. In particolare, l'Autorita'  ritiene  che la possibilita' di sublocazione degli spazi in   co-locazione,   costituendo   un   abbattimento  delle  barriere all'ingresso,  da  un  lato  possa  consentire  agli  operatori  piu' piccoli,  attualmente  non in grado di sostenere elevati costi fissi, di   entrare   nel   mercato   per   offrire   servizi  basati  sulle infrastrutture  e,  dall'altro  lato, possa permettere agli operatori gia'   infrastrutturati   di   recuperare  parzialmente  i  costi  di co-locazione. Analogamente,   l'Autorita'   considera  opportuno  che Telecom  Italia preveda modalita' di cessione, totale e parziale, tra operatori degli spazi di co-locazione.
 325. Per   le   medesime   considerazioni,   l'Autorita'   ritiene necessario  che  Telecom Italia preveda modalita' di parzializzazione dei  costi  di co-locazione e consenta agli operatori alternativi che acquistano il servizio una maggiore prevedibilita' dei costi relativi ai  servizi  di co-locazione "a progetto" attraverso la pubblicazione di  parametri  di  riferimento, ovvero prezzi unitari indicativi, per ciascuna categoria di costo/livello di servizio.
 326. In  merito  alla  parzializzazione  dei costi di co-locazione richiesta dagli operatori alternativi, l'Autorita' ritiene necessario introdurre  una  modalita'  di rateizzazione che preveda la dilazione del  pagamento  dei  costi  di  predisposizione  dei  siti sul canone mensile  della singola linea venduta. A tal fine deve essere prevista in  offerta di riferimento la possibilita' per l'OLO di corrispondere il prezzo complessivo di predisposizione del sito entro 24 mesi dalla data  di  realizzazione  della  medesima  da parte di Telecom Italia, tramite  la  corresponsione di quote mensili per ciascun collegamento attivato  in  ULL/SA,  in aggiunta al canone ULL/SA. La quota mensile per   cliente   attivato   e'   determinata   dal  costo  complessivo dell'offerta, diviso per il numero dei clienti ULL/SA previsto per la realizzazione  richiesta  e  diviso per 24. Allo scadere dei 24 mesi, l'operatore  corrisponde a Telecom Italia l'eventuale valore residuo, cioe'  il  valore  complessivo  al  netto  delle  quote  mensili gia' versate. L'Autorita'  ritiene  che  24  mesi  siano un arco temporale sufficiente  a  consentire  agli operatori alternativi di attivare il numero  utenti  tale da conseguire le economie di scala necessarie al raggiungimento  dell'obiettivo  di  ritorno  dell'investimento  sulla singola  centrale. Peraltro,  si  rileva  che  tale modalita' e' gia' stata  proposta autonomamente da TI nell'ambito degli impegni assunti con gli operatori nel corso del procedimento A351 dell'AGCM.
 327. Riguardo   alle  procedure  di  ampliamento  degli  spazi  di co-locazione, l'Autorita' evidenzia la necessita' che venga garantita da  parte  di  Telecom Italia la certezza dei tempi e dei costi e, al fine   di   garantire   il  rispetto  del  principio  di  parita'  di trattamento,  nel  confermare gli obblighi di cui all'art. 2 comma 16 lettera   a   della   delibera   3/04/CIR,  ribadisce  che  il  costo dell'attivita'  di riordino dei permutatori deve essere ripartito tra tutti  gli  operatori  in  modo  proporzionale al numero di posizioni assegnate a ciascun operatore (Telecom Italia inclusa).
 328. Con  riferimento alle modalita' alternative alla co-locazione fisica,   finalizzate  al  superamento  delle  barriere  all'ingresso costituite dagli ingenti sunk cost della stessa, l'Autorita' conferma l'obbligo  per  Telecom  Italia di fornire i servizi di co-mingling e co-locazione  virtuale  e  le  disposizioni a riguardo previste dalle delibere 4/02/CIR, 2/03/CIR e 3/04/CIR, anche indipendentemente dalla disponibilita'  di risorse per la colocazione fisica. Si ribadisce in particolare  che, per il principio di parita' di trattamento, Telecom Italia,  nel caso di offerta di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione  dell'apparato da parte di Telecom Italia, e' obbligata a  fornire  agli  operatori, con prezzi orientati ai costi, tutti gli apparati  dalla  stessa impiegati per i propri servizi (ovvero quelli rispondenti  agli  standard  tecnici  internazionali  e  per  i quali Telecom  Italia  e'  in  grado  di effettuarne la manutenzione), ed a riportarne  le  relative condizioni tecniche ed economiche in offerta di riferimento.
 329. Al fine di limitare la possibilita' per l'operatore dominante di mettere in atto comportamenti anticompetitivi e discriminatori nei tempi  di  predisposizione  dei  siti  di  co-locazione,  l'Autorita' ritiene  inoltre  utile  introdurre  in  offerta  di  riferimento  la possibilita' per l'OLO di acquisire immediatamente in ULL (cosiddetto ULL  virtuale)(43) -  con un tempo tecnico di preavviso massimo di 30 giorni  -,  attraverso la rete Telecom Italia, qualsiasi collegamento di  clienti ubicati nell'area di centrale del sito contrattato. A tal fine  l'Autorita'  ritiene  che  i  servizi  di  fonia e dati offerti precedentenmete  al  cliente  finale  debbano  continuare  ad  essere offerti  alle  condizioni  economiche  dei  servizi  regolamentati di interconnessione ed all'ingrosso fino alla presa di consegna del sito da parte dell'operatore alternativo.
 330. Analogamente, in caso di richiesta di ampliamento degli spazi al  permutatore  per i servizi di shared access, di unbundling dati e full    unbundling,    al    fine    di    prevenire    comportamenti anticoncorrenziali  da  parte  di  Telecom Italia volti a limitare la crescita  del  numero  di utenti in accesso disaggregato, l'Autorita' ritiene   che  quest'ultima  debba  garantire  all'operatore  che  ha effettuato  la  richiesta di ampliamento, per tutto il periodo tra la richiesta   stessa   e   l'effettiva  consegna  dell'ampliamento,  la possibilita'  di  acquisire  immediatamente nuovi clienti mediante il servizio  bitstream  con  interconnessione  al  DSLAM, il servizio di raccolta  CPS  ed (in funzione degli esiti della consultazione di cui alla  delibera  69/05/CONS) il  servizio  di  wholesale line rental a condizioni  economiche  orientate ai costi ed in linea con quelle dei relativi servizi di accesso disaggregato.
 331. Infine,  relativamente  all'osservazione  formulata da alcuni operatori  sull'implementazione di un meccanismo di controllo volto a garantire   il   rispetto   del   principio  di  non  discriminazione interna-esterna   da   parte  dell'operatore  dominante,  l'Autorita' rammenta l'obbligo di separazione contabile e amministrativa disposto dall'art. 2  della  delibera  152/02/CONS  in capo a Telecom Italia e ribadito  dall'Autorita'  nella  proposta  di  provvedimento  come di seguito  dettagliata  con  riferimento  agli  obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi.
 
 C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO
 332. Con  specifico  riferimento  all'obbligo  di pubblicazione di un'offerta  di  riferimento  per  i  servizi di accesso disaggregato, l'Autorita' ritiene necessario confermare l'obbligo in capo a Telecom Italia  di  pubblicazione  di  un'offerta  a  validita'  annuale,  da sottoporre   all'approvazione   dell'Autorita',   recante   tutte  le principali  condizioni  tecniche ed economiche di offerta previste al presente provvedimento.
 333. L'Autorita'   sottolinea   che  la  vigenza  dell'offerta  di riferimento  e' dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di pertinenza e   che   pertanto   le  eventuali  modifiche  disposte  in  fase  di approvazione  da  parte  dell'Autorita'  dovranno intendersi riferite all'intero  periodo  di  vigenza  della  stessa, al fine di garantire certezza   al  mercato  indipendentemente  dalla  data  di  effettiva approvazione dell'offerta medesima.
 
 D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI
 334. Con  la  delibera  n. 415/04/CONS  l'Autorita' aveva espresso l'orientamento di confermare l'utilizzo del meccanismo di network cap come  strumento  di  controllo  pluriennale dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato alla rete di distribuzione in rame. Le modalita' applicative  di  tale  meccanismo  prevedevano  un  unico  paniere di servizi  di  accesso  all'ingrosso,  i cui prezzi iniziali derivavano dall'ultima offerta di riferimento approvata ed il cui "fattore X" di efficientamento annuale era fissato in IPC- IPC.
 335. Le  risultanze della consultazione pubblica hanno evidenziato che   tutti   gli   operatori   condividono  l'orientamento  espresso dall'Autorita' di voler confermare l'applicazione di un meccanismo di controllo   pluriennale   dei   prezzi   dei   servizi   di   accesso disaggregato. Diverse,  invece,  sono  le  posizioni  degli operatori sulle  modalita' applicative del meccanismo di network cap laddove in particolare  la  maggior parte degli operatori ritiene che il sistema di  controllo  pluriennale  dei  prezzi  debba  prevenire pratiche di prezzi eccessivi e sussidi incrociati abusivi della concorrenza.
 336. I   sussidi   incrociati   tra   servizi   sono  realizzabili all'interno  del  network  cap  nel  caso  in  cui  i  panieri che lo compongono  includono un numero eccessivo di servizi, il cui grado di concorrenza   e'   differenziato   e   la   struttura   di  costi  e' caratterizzata da pesi nonche' dinamiche di efficienza non omogenei.
 337. Le  pratiche  di sussidi incrociati hanno come fine quello di disincentivare  la  domanda  di  un  dato  servizio,  il cui grado di concorrenza e' basso, mantenendo lo stesso ammontare di ricavi totali dei  servizi  inclusi  nel  paniere  di riferimento. Cio' comporta la riduzione  dei prezzi dei servizi soggetti ad una maggiore crescita o una certa pressione competitiva e l'incremento dei prezzi dei servizi offerti  in  una  situazione  in  cui e' esercitabile maggiormente il potere di mercato.
 338. Analogamente devono essere inclusi in panieri diversi servizi con  pesi  e  dinamiche di crescita differenti. Sfruttando il ritardo temporale  tra  i  volumi  impiegati  per  la  valutazione del ricavo nominale  del paniere ed i volumi effettivamente venduti, l'operatore SMP  puo',  infatti,  frenare  lo  sviluppo  del  servizio  a maggior crescita  allocando  su  quest'ultimo  ricavi nominali da servizi con volumi stabili o decrescenti.
 339. Fino all'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2005 e alla proposta di provvedimento di cui alla delibera n. 415/04/CONS non era stata  riscontrata  la  necessita'  di definire un paniere di servizi specifico per l'accesso condiviso in ragione del fatto che al termine del  2004 i volumi venduti dei servizi relativi all'accesso condiviso sono risultati modesti e di peso economico trascurabile se rapportati agli  altri  servizi  di  accesso  disaggregato. Nonostante  i volumi attesi  dei  servizi di accesso condiviso siano in sensibile crescita per  gli  anni  2005 e 2006, il valore di tale servizio non assumera' nel   paniere   un   peso   tale  da  impedire  pratiche  di  sussidi incrociati. Per   tale  ragione  e  in  considerazione  della  tutela necessaria  ad  un  servizio  il  cui sviluppo e' tuttora in una fase iniziale,  i servizi di accesso condiviso devono essere inclusi in un paniere   specifico   distinto   dagli   altri   servizi  di  accesso all'ingrosso.
 340. I  servizi di prolungamento dell'accesso e di canale numerico presso  SL  e  SGU  hanno dinamiche di efficienza e grado competitivo differenti   dai   servizi  di  accesso  disaggregato  alla  rete  di distribuzione. In    particolare,   il   prolungamento   dell'accesso rappresenta il servizio di fornitura di cavi in fibra tra la centrale SL  e la centrale SGU gestito dall'operatore richiedente attraverso i propri  apparati  trasmissivi. Il  canale  numerico  e',  invece,  il servizio   sostituitivo  dei  servizi  di  accesso  disaggregato  che costituisce  un  servizio di linea affittata tra la sede cliente e il punto di interconnessione con l'operatore.
 341. Anche  i valori di tali servizi risultano relativamente bassi se   rapportati   ai  ricavi  nominali  del  paniere  unico  proposto dall'Autorita' con la delibera n. 415/04/CONS.
 342. Alla  luce  di  quanto  premesso, l'Autorita' ritiene che, al fine  di  prevenire  pratiche  di  prezzi  anti-competitive  da parte dell'operatore  detentore  di  significativo  potere  di  mercato,  i panieri  di  servizi  debbano  essere  disaggregati per riflettere le dinamiche  di efficienza specifiche di ciascun servizio anche in base al peso che i costi di un dato servizio assumono sui costi totali del paniere nonche' ai volumi e gli investimenti attesi.
 343. Al  riguardo, l'Autorita' ritiene che i panieri di servizi di accesso debbano essere distinti in:
 - Paniere  A:  servizi  di  accesso  disaggregato  alla  rete  e sottorete di distribuzione in rame;
 - Paniere B: servizi di accesso condiviso;
 - Paniere C: servizi di prolungamento dell'accesso;
 - Paniere D: servizi di canale numerico presso SL e SGU.
 344. Al  fine  di  limitare  le pratiche di sussidio tra i diversi servizi,   l'Autorita'   ritiene   necessario   che  ciascun  paniere comprenda,  oltre  ai  canoni, anche tutti i contributi relativi alle prestazioni  accessorie  connesse  al  servizio  stesso (attivazione, disattivazione,  identificazione  coppia in presenza di interferenza, rimozione della coppia, SLA plus, ecc.).
 345. In  relazione  alle risultanze della consultazione pubblica e della   prassi  seguita  attraverso  i  provvedimenti  concernenti  i meccanismi   di   controllo   pluriennale   dei  prezzi  dei  servizi all'ingrosso  e  al  dettaglio, l'Autorita' ritiene che il meccanismo del  network  cap  debba applicarsi alle offerte di riferimento degli anni  2006  e 2007, considerando i prezzi dell'offerta di riferimento 2005 quali valori iniziali del meccanismo di cap.
 346. In  merito  alle  modalita'  di  fissazione  del  vincolo  di riduzione  da  applicare  al  meccanismo  di network cap, l'Autorita' osserva  quanto  segue. Con il documento di consultazione pubblica di cui  alla  delibera  n. 415/04/CONS,  l'Autorita'  aveva  proposto un vincolo  di  programmazione  dei  prezzi  del paniere pari a IPC-IPC, vincolo  che  mantiene  costante, nella media, il valore nominale dei prezzi   dei  servizi  di  accesso  disaggregato. Tale  proposta  era giustificata da una parte dalle valutazioni degli andamenti dei costi sottostanti   i   servizi   di  accesso  cosi'  come  rilevati  dalle contabilita'  regolatorie  sino  al  2002  e, dall'altra parte, dalla possibile  revisione  delle  modalita' di attribuzione delle restanti componenti  di  costo  della  rete  di accesso, cosi' da garantire il pieno    rispetto   del   principio   di   parita'   di   trattamento interno-esterno.
 347. Nel  corso  del  procedimento,  l'Autorita'  ha  acquisito da Telecom  Italia i dati di contabilita' regolatoria riferiti agli anni 2003  e  2004. I  dati  contabili  relativi alla rete di accesso sono stati   utilizzati,   insieme   ai  corrispondenti  dati  degli  anni 2001-2002,   gia'   a   disposizione   dell'Autorita',   per  stimare l'evoluzione dei costi complessivi della rete di accesso per gli anni 2005-2007,   che   consente   di  prevedere,  per  l'anno  2007,  una significativa  riduzione  dei costi relativi alla rete di accesso. E' stata  inoltre effettuata, a partire dagli stessi dati contabili, una stima  dell'evoluzione  del  numero  di  coppie  attive,  al  fine di determinare  il costo unitario dei servizi di accesso, dalla quale si evince  una  contestuale  diminuzione  del  numero  di  coppie attive all'anno 2007.
 348. E'  stato  quindi  considerato  l'impatto,  sui costi totali, della  variazione del tasso di rendimento del capitale, che evolve da un  valore  di 13,5% ad un valore di 10,2% determinato, nel corso del procedimento, sulla base della metodologia sottoposta a consultazione pubblica  nell'allegato B2 alla delibera n. 415/04/CONS e consolidata in allegato Al alla delibera n. 4/06/CONS.
 349. Relativamente  alle modalita' di attribuzione di alcune delle componenti  di  costo, l'Autorita', sulla base delle risultanze della consultazione  pubblica,  ha proceduto ad utilizzare una modalita' di attribuzione  dei  costi  inerenti  la manutenzione correttiva, sulla base      dell'applicazione      del     principio     di     parita' interno-esterno. Infatti,   dall'analisi  dei  dati  di  contabilita' regolatoria  e  sulla  base  della  metodologia utilizzata da Telecom Italia,  emerge  che  il  costo medio unitario pagato dalla divisione commerciale  del medesimo operatore risulta inferiore a quello pagato dagli operatori alternativi. Cio' in ragione del diverso ed inferiore valore del costo di manutenzione correttiva attribuito al servizio di accesso  POTS,  rispetto  a  quello  attribuito ai servizi di accesso utilizzati  per  la  larga  banda  ed  al fatto che la percentuale di accessi  POTS  (sul  totale  dei  servizi  di  accesso) utilizzati da Telecom  Italia  e'  molto  maggiore della corrispondente percentuale osservabile   per   gli   operatori   alternativi. Si  e',  pertanto, provveduto   ad   attribuire  il  costo  di  manutenzione  correttiva (predetto  per  gli  anni  2005-2007) in maniera uniforme su tutte le coppie  attive  (incluse quelle in unbundling). In tal modo, la quota di  costo relativa alla manutenzione correttiva e' indipendente dalla tipologia  di  accesso  utilizzata  sia  da  Telecom Italia che dagli operatori alternativi.
 350. Il  procedimento  contabile  descritto ai punti precedenti e' stato  quindi  utilizzato per stimare i valori di costo prospettici a partire  dal  dato,  esposto  da  Telecom  Italia  nella contabilita' regolatoria   2004,   di  costo  unitario  del  servizio  di  accesso disaggregato  (full  unbundiling), mediato sulle differenti tipologie di    accesso    (POTS,   ADSL,   SDSL) richieste   dagli   operatori alternativi. Tale  valore risulta pari a 11,03 euro/mese. Proiettando gli  effetti della valutazione prospettica dei costi e dei volumi per gli anni 2005-2007, si ottengono i valori di costo per il servizio di accesso  disaggregato,  da intendersi come valore medio rispetto alle differenti tipologie di accesso offerte, di seguito riportati:
 
 =====================================================================
 Anno di riferimento                  |2005|2006|2007 ===================================================================== Costo medio del servizio di accesso disaggregato (full|    |    | unbundling) Euro/mese)                                |8,81|8,31|7,84
 
 351. In  merito  quindi  alla  fissazione  del valore obiettivo di costo,  da  utilizzare  per  la fissazione del prezzo del servizio di accesso  disaggregato per l'anno 2007, l'Autorita' svolge le seguenti considerazioni. L'Autorita' ha da sempre considerato una competizione basata  sulle  infrastrutture  come  presupposto  essenziale  per una concorrenza  tra  operatori sostenibile, nel medio e lungo periodo, a beneficio  del  mercato  e  dei  consumatori. Nel  caso  di specie, i servizi   di   accesso   disaggregato  rappresentano  una  componente essenziale  per la realizzazione di una competizione infrastrutturale che  supporti  lo sviluppo dei servizi a larga banda. L'obiettivo che l'Autorita'  intende  perseguire  e'  quindi  quello  di  ottenere le migliori  condizioni,  sia  economiche  sia tecniche, dell'offerta di servizi   di   accesso  disaggregato,  che  possano  incentivare  gli operatori alternativi ad investire sulle infrastrutture piuttosto che sulla  rivendita  dei  servizi. Si  deve  inoltre  considerare  che i servizi  di  accesso  disaggregato  assumeranno  un ruolo sempre piu' importante  per  sostenere  la  competizione  sui  servizi innovativi differenti   dalla   voce. Infatti,  l'avanzamento  della  tecnologia consente di utilizzare il tradizionale doppino anche per servizi dati a  larga banda a velocita' sempre crescenti (una velocita' di accesso di   4  mbit/s  e'  considerata  ormai  standard) e  per  servizi  di diffusione  radio-televisiva. Pertanto, dal tradizionale utilizzo per la trasmissione della voce e dati per accesso ad Internet a velocita' medio-basse,  la  coppia  in  rame  si  sta  dimostrando  un supporto fondamentale   per   l'offerta   di   contenuti   a  valore  aggiunto (distribuzione  di contenuti musicali e video, streaming audio/video, diffusione  televisiva). Tale  offerta  puo'  essere anche supportata attraverso  le offerta di accesso a larga banda wholesale e bitstream access,   tuttavia  il  servizio  di  accesso  disaggregato  consente all'operatore alternativo un controllo dei parametri e della qualita' del  servizio  offerto  non  realizzabile attraverso le offerte sopra descritte  ed in definitiva il controllo di quelle risorse necessarie a  poter  formulare  le  proprie  offerte  di  contenuti  in  maniera flessibile, indipendentemente dalle offerte dell'operatore incumbent.
 352. Alla   luce   delle  precedenti  considerazioni,  l'Autorita' ritiene  necessario,  ai  fini  del  perseguimento  dell'obiettivo di incentivazione  alla  concorrenza infrastrutturale e di stimolo degli operatori  alternativi  all'uso dell'offerta di accesso disaggregato, fissare, in via prospettica, per il 2007 un prezzo per il servizio di accesso  disaggregato  di full unbundling che, anticipando di un anno il  livello di efficientamento stimato per Telecom Italia, rifletta i costi  del  servizio  estrapolati  per  il  medesimo anno, ossia 7,84 euro/mese. Cio'  premesso,  considerato  il  valore iniziale indicato nell'offerta   di   riferimento  2005  per  il  servizio  di  accesso disaggregato   di  full  unbundling  (8,3  euro/mese) un  vincolo  di riduzione  di  prezzo IPC-X, con X pari al 4,75% (e sulla base di una ipotesi  di  tasso  IPC  medio  per  gli  anni  2005  e  2006  pari a 2,0%) risulta  necessario  ad  assicurare  un  prezzo per l'anno 2007 orientato ai costi previsti per il medesimo anno.
 353. Sotto  altro  profilo, il prezzo cosi' determinato per l'anno 2007  risulta  peraltro  sostenibile  e coerente con quanto la stessa Telecom  Italia  pratica  per  l'anno  2005  ed intende praticare per l'anno  2006. E'  infatti noto che, nell'ambito del caso A351 avviato dall'Autorita'  Garante  per  la  Concorrenza  e del Mercato, Telecom Italia  ha  assunto  una  serie  di  impegni  per  la riduzione delle barriere   all'entrata  e  replicabilita'  nel  mercato  dei  clienti business   e   per  l'accelerazione  della  concorrenza  nel  mercato dell'accesso. Con  riferimento  a tale ultimo aspetto, Telecom Italia si e', tra l'altro, impegnata a riconoscere, su base mensile e per il periodo   che   intercorre  dal  1/1/2005  al  31/12/2006,  un  bonus equivalente  a 9,6€/anno, per ogni linea gia' esistente o attivata in modalita'  unbundling  nel  periodo di vigenza dell'offerta. Con tale impegno,  il prezzo effettivo del servizio di full unbundling risulta pari,  negli  anni  2005  e 2006 a 7,5 euro/mese. Pertanto, il prezzo previsto  per l'anno 2007 appare proporzionato in relazione al prezzo effettivamente praticato da Telecom Italia per gli anni 2005 e 2006.
 354. Alla   luce  delle  precedenti  considerazioni,  l'Autorita', ritiene giustificato un vincolo generale di programmazione dei prezzi per  i  quattro  panieri  A,  B,  C e D pari a IPC-4,75% Tale vincolo infatti,  seppur  valutato in relazione ai prezzi dei servizi di full unbundling   riflette   l'evoluzione   prospettica  dei  costi  della totalita'  dei servizi di accesso disaggregato, sottostanti quindi ai prezzi dei servizi inclusi nei differenti panieri sopra identificati.
 355. Sulla  base  di  quanto  premesso  i  fattori  di  variazione percentuale annuale dei prezzi per ciascun paniere di riferimento per le Offerte di Riferimento degli anni 2006 e 2007 sono pari a:
 Paniere  A: IPC - 4,75%  Paniere B: IPC - 4,75%  Paniere C: IPC - 4,75%  Paniere D: IPC - 4,75%
 356. Con  riferimento ai valori iniziali, le variazioni dei prezzi per  gli  anni  2006  e  2007 dovranno essere applicate ai prezzi dei servizi  inclusi  nei  panieri  A,  B,  C  e D, come approvati con la delibera  n. 1/05/CIR. Per  cio'  che  attiene  ai  valori  di prezzo relativi  all'anno 2006, con riferimento tra l'altro al prezzo per il servizio  di  full  unbundling,  si  osserva che Telecom Italia si e' impegnata,  nell'ambito  del  caso  A351 AGCM, a praticare condizioni economiche    che   l'Autorita'   ha   giudicato   idonee   al   fine dell'accelerazione  della  concorrenza nel mercato dell'accesso e che vengono integralmente richiamate nel presente provvedimento.
 357. L'Autorita' infine ritiene opportuno imporre un sub cap, pari al  vincolo  di  riduzione  del  corrispondente  paniere,  sui canoni mensili  dei servizi di accesso disaggregato, al fine di garantire la migliore  prevedibilita'  sull'andamento  dei  prezzi  dei  servizi a canone. Si  ritiene  inoltre opportuno imporre il medesimo vincolo di sub  cap  sui  contributi  relativi  alle attivita' di manutenzione a vuoto  e  SLA  plus su base richiesta in ragione del ridotto peso che tali  servizi  assumerebbero  all'interno  dei  rispettivi panieri di riferimento. L'Autorita'  ritiene  che tali contributi debbano essere mantenuti  al  fine  di  garantire che le risorse di personale per la gestione  e  la  manutenzione  della  rete  di  Telecom  Italia siano impiegate in modo efficiente dagli operatori alternativi.
 358. Con  riferimento  alle  restanti osservazioni degli operatori circa  le modalita' attuative del meccanismo di controllo dei prezzi, l'Autorita'  ritiene  che,  anche  nel rispetto dei vincoli posti dal meccanismo  del  network  cap,  in  particolari  circostanze (come ad esempio  l'introduzione  di  nuovi servizi considerati strategici), a causa   delle   inevitabili   asimmetrie   informative   a  vantaggio dell'operatore    dominante,    potrebbero    determinarsi    effetti anticompetitivi   e   ritiene   pertanto   opportuno   prevedere   la possibilita'   di   intervento   per  l'Autorita'  nel  caso  in  cui l'applicazione   di   prezzi   proposti  da  Telecom  Italia,  seppur formalmente    corretti,   comportasse   effetti   distorsivi   della concorrenza.
 359. In  merito  poi  al  periodo  di  riferimento del paniere dei consumi   utilizzato   per  valutare  il  rispetto  del  network  cap l'Autorita'  ritiene  che,  in  considerazione dei tempi "tecnici" di consolidamento  e  validazione dei dati effettivi di consumo, non sia possibile comprimerne ulteriormente i tempi di elaborazione e ritiene pertanto  opportuno confermare che i volumi di vendita considerati ai fini  della  verifica  del  network  cap per l'offerta di riferimento dell'anno  successivo  (presentata  da  Telecom  Italia  entro  il 30 ottobre  di  ciascun  anno),  siano  quelli  relativi  ai dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno in corso.
 
 E) Obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi
 360. Nel  confermare  la  propria proposta di decisione, a seguito dell'analisi  eseguita  e  dei  contributi  forniti  dagli  operatori nell'ambito   della   consultazione   pubblica,  l'Autorita'  intende effettuare alcune valutazioni aggiuntive.
 361. L'attuale  regolamentazione  prevede, a sostegno delle misure di  controllo dei prezzi e nel rispetto del principio di trasparenza, l'obbligo  in  capo  a Telecom Italia di predisporre una contabilita' regolatoria   soggetta   a   certificazione   da  un  soggetto  terzo indipendente e alla pubblicazione.
 362. Relativamente   ai   criteri   di   predisposizione  di  tale contabilita'    regolatoria   l'Autorita'   intende   confermare   la metodologia   a   costi   storici   pienamente  distribuiti  (modello FDC/HCA) in  considerazione della scarsa contendibilita', anche nella valutazione  di  lungo  periodo,  del  mercato dei servizi di accesso disaggregato, che non giustifica quindi l'adozione di metodologie per la valutazione dei cespiti a costi correnti.
 363. Al riguardo, si rileva come tale scelta sia in sintonia con i precedenti orientamenti espressi da questa Autorita' e dall'Autorita' Garante  della Concorrenza e del Mercato(44). Infatti, la metodologia a  costi  storici pienamente distribuiti risulta, nel sopra delineato contesto   nazionale   del   mercato  in  esame,  la  piu'  idonea  a salvaguardare  il processo concorrenziale ed a tutelare gli interessi dei consumatori finali.
 364. In  primo  luogo, l'individuazione del mercato rilevante, che ha  condotto all'inclusione della sola rete in rame ed all'esclusione delle altre reti di accesso ai servizi di telecomunicazioni, comporta che  i  prezzi  dei  servizi  di unbundling non debbano rappresentare degli  indicatori  volti  a favorire la costruzione di reti basate su tecnologie  trasmissive  alternative, poiche', come detto, i relativi servizi  all'ingrosso  rientrano  in  altri  ambiti  di  mercato. Ne' d'altra  parte  appare ragionevole sostenere che allo stato attuale i prezzi  di tali servizi possano incentivare gli operatori a costruire altre  reti  di accesso in rame. Di conseguenza, non appare rilevante il  costo  attuale  della costruzione di una rete di accesso in rame, quanto piuttosto il costo storicamente sopportato dall' incumbent.
 365. In secondo luogo, una metodologia di contabilita' regolatoria non  orientata  ai costi storici comporterebbe, nell'attuale contesto nazionale,  un  ingiustificato  incremento  dei prezzi dei servizi di accesso,  che,  stante  gli obblighi di non discriminazione in capo a Telecom  Italia, si riverbererebbe interamente sui prezzi dei servizi finali  di  telecomunicazioni  a  danno,  in  ultima  istanza,  degli interessi dei consumatori e, piu' in generale, del benessere sociale.
 366. Nel   confermare   le   modalita'  di  predisposizione  della contabilita'   regolatoria   di   cui   alla   delibera  152/02/CONS, l'Autorita'  ritiene opportuno che il formato e le specificazioni dei singoli elementi contabili siano rivisti nell'ambito di uno specifico procedimento,  che  provveda  anche  ad  un  riesame  dei  criteri di attribuzione  di  alcune  delle  componenti  di  costo  della rete di accesso.
 367. Infine,   con  specifico  riferimento  alle  misure  volte  a realizzare  la separazione amministrativa e contabile, a garanzia del principio  di  parita'  di  trattamento  interno  esterno,  ai  sensi dell'art. 48  del  Codice  ed  in linea con l'art. 2 comma 12 lett. f della  legge  481  del 14 novembre 1995 e con l'art. 1, comma 8 della legge  n. 249  del 31 luglio 1997, l'Autorita' ribadisce gli obblighi di  cui  all'art. 2  della  delibera  152/02/CONS,  precisando quanto segue:
 - Telecom  Italia  e'  tenuta  ad  assicurare  la  realizzazione, mediante  opportune misure organizzative soggette a verifica da parte dell'Autorita',  della  separazione amministrativa e contabile tra le unita'  organizzative  preposte  alla  vendita  dei  servizi finali e quelle preposte alla gestione della rete di accesso; tale separazione dovra'  garantire una opportuna visibilita' dei centri di costo delle funzioni  operative  di  rete  distinte  da  quelli  delle  attivita' commerciali.
 - Telecom  Italia  da'  evidenza  del  rispetto  del principio di parita' di trattamento interna/esterna sugli aspetti di fornitura dei servizi  (provisioning) e  di  garanzia  della qualita' e rispondenza alle    specifiche   tecniche   delle   attivita'   necessarie   alla realizzazione   degli  stessi  (assurance). Telecom  Italia  comunica all'Autorita'  le  modalita'  e  le  condizioni di fornitura previste negli  ordinativi  interni  e  negli  accordi tra funzioni di rete ed operatori  alternativi,  nonche' ogni altra informazione necessaria a verificare la parita' di trattamento.
 - Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di   una   relazione  periodica  da  parte  di  Telecom  Italia. Tale relazione,   da  presentarsi  ogni  sei  mesi,  riporta  una  tabella comparativa dei valori misurati da Telecom Italia degli indicatori di cui  all'allegato  C  della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia  possibile  verificare  la qualita' erogata alle proprie funzioni commerciali  e  agli operatori alternativi che fanno uso dei medesimi beni intermedi.
 - Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la  propria  responsabilita' una relazione annuale, certificata da un soggetto  terzo,  che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle  funzioni  di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica  inoltre  quali  misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei  dati  riservati  relativi  alla  clientela  degli  operatori, in possesso  delle funzioni di rete di accesso, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato.
 368. Con  specifico  riferimento  al  tasso  di  remunerazione del capitale  ed  alla  proposta  di calcolo di cui all'allegato B2 della consultazione  pubblica  si  rimanda  a  quanto  all'allegato A1 alla delibera  n. 4/06/CONS. Ai  fini del presente provvedimento il valore del  tasso di remunerazione del capitale e' fissato pari al valore di 10,2%.
 
 4.4. MISURE A GARANZIA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI
 369. L'Autorita'   al   fine   di   garantire  il  rispetto  delle disposizioni a garanzia degli diritti degli utenti finali di cui agli artt. 70, 71, 72, 80 del Codice relativi rispettivamente alla stipula dei  contratti  ed  alle modalita' di recesso, alla trasparenza delle informazioni,  alla qualita' dei servizi offerti ed alla portabilita' del numero, ritiene necessario che le modalita' operative di gestione dei  contratti  relativi ai servizi di accesso disaggregato prevedano che:
 a. ogni  operatore  alternativo  che impiega i servizi di accesso disaggregato  fornisce adeguata informativa ai propri i utenti finali sui  servizi  forniti ed attivabili, con particolare riferimento alla impossibilita'  di  attivare  le  prestazioni  di  carrier selection, carrier  preselection  o  di  accesso  dati  in banda larga con altri operatori.
 b. l'operatore   alternativo   che  impiega  servizi  di  accesso disaggregato  e  che riceve dal proprio utente finale la richiesta di recesso  del  servizio,  entro  20  giorni dalla ricezione provvede a darne  comunicazione  all'operatore  notificato  ed  a  restituire  a quest'ultimo il controllo della linea oggetto di recesso.
 c. l'operatore titolare della numerazione che rientra in possesso di  quest'ultima  a  seguito  del  recesso  di un servizio di accesso disaggregato senza contestuale portabilita' del numero, garantisce di non  riutilizzare  tale numero per un periodo di almeno di 20 giorni, al  fine  di  consentire  la successiva richiesta di portabilita' del numero  da  parte  dell'operatore  titolare  del  nuovo contratto con l'utente  finale. Gli  operatori  stipulano  in  tal senso accordi di gestione  sincronizzata  della  portabilita'  del  numero  in caso di passaggio  di  un  utente  tra due operatori che impiegano servizi di accesso disaggregato.
 d. l'operatore  notificato e gli operatori alternativi concordano modalita' di gestione sincronizzata volte a minimizzare il periodo di disservizio  all'utente  finale  sia  nel  caso  di  passaggio  ad un operatore  alternativo  (inclusi  il  caso di passaggio tra operatori alternativi), sia nel caso di rientro all'operatore notificato.
 e. l'operatore  notificato e gli operatori alternativi conservano in  forma  scritta  idonea  documentazione attestante la volonta' del cliente di sottoscrivere il contratto di accesso.
 f. l'operatore  notificato e gli operatori alternativi mantengono in  forma  scritta  idonea  documentazione  attestante la volonta' di recesso  da  parte  del cliente dai servizi di accesso dell'operatore preesistente e la esibiscono in caso di contestazioni.
 g. gli  operatori  alternativi,  in  caso  di  interruzione delle procedure  di passaggio tra operatori, conservano in forma scritta la documentazione  attestante  la  volonta'  del cliente di mantenere il contratto  con  il  fornitore preesistente e la esibiscono in caso di contestazioni.
 
 5. L'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
 370. L'analisi di impatto regolamentare e' presentato all'allegato B  alla  delibera  n. 4/06/CONS. Alla  luce  della considerazioni ivi svolte, l'Autorita' ritiene che i benefici attesi dall'adozione delle misure in oggetto, con particolare riguardo all'utenza finale ed alla concorrenza,  appaiono  superiori  ai costi per l'impresa interessata dal   provvedimento,  essenzialmente  riconducibili  ai  suoi  minori ricavi.
 Appendice A
 
 Definizioni
 ABR  -  Available  Bit  Rate(Bit  Rate  Disponibile): Categoria di servizio  ATM  per  la  quale  le  caratteristiche: di  trasferimento fornite dalla rete possono variare durante la connessione
 Accesso  Disaggregato:  Istituto  mediante  il  quale un operatore rende   disponibili,  a  qualsiasi  altro  operatore  che  ne  faccia richiesta   per   la   fornitura  di  un  servizio  di  comunicazione elettronica, dei singoli elementi dell'infrastruttura di rete in modo non discriminatorio e in qualsiasi punto tecnicamente ragionevole. In genere,  il  servizio di accesso disaggregato puo' comprendere sia la disponibilita'  fisica/virtuale  dell'elemento  di  rete  sia  alcune funzioni    basilari   di   manutenzione   dello   stesso. L"'accesso disaggregato  alla  rete locale", include sia l'accesso completamente disaggregato  alla  rete  locale  (full  unbundling),  sia  l'accesso condiviso  alla  rete  locale;  esso  non  implica  cambiamenti della proprieta' della rete locale.
 Armadio  Di  Distribuzione:  Punto  di  sezionamento  fra  rete di distribuzione  primaria  e  secondaria che rappresenta un elemento di elasticita'. Chiamato  anche armadio di distribuzione primario. Ha la funzione di migliorare l'occupazione della rete entrante, proveniente dalla  centrale,  rispetto  a quella della rete uscente che collega i distributori.
 ATM  -  Asynchronous Transfer Mode: una modalita' di trasferimento dati  nel  quale l'informazione e' organizzata in celle. E' asincrono nel  senso  che  la  ricorrenza  delle  celle contenenti informazione generate da un utente non e' necessariamente periodica.
 Borchia Di Utente: Vedi Terminazione di utente.
 Cavo  A  Coppie  Simmetriche:  Cavo  in  realizzato  con coppie di conduttori  fisicamente  ed  elettricamente  simmetrici rispetto alla terra.
 CBR:  Una  categoria  di  servizi ATM che supporta trasporto a bit rate  costante  o  garantito  per  applicazioni  quali  video,  voce, emulazione  di  circuito,  e che richiedono un rigoroso controllo dei tempi e dei parametri prestazionali.
 Centrale Internazionale- Lo stadio di commutazione avente funzioni di interconnessione tra giunzioni nazionali e internazionali (livello 1 della gerarchia di commutazione dell'operatore notificato).
 Circuiti   Diretti  Numerici  -  Servizio  offerto  dall'operatore notificato  che consiste nell'affitto di circuiti semi-permanenti, di capacita' da 1.2 kb/s a 2.048 Mb/s, realizzati sulla apposita rete di RED 1/0.
 Circuito Analogico Canale tra due punti della rete che permette la trasmissione di segnali analogici. Il canale e' caratterizzato da una certa larghezza di banda, un certo rapporto segnale/rumore, ecc. (per esempio un canale POTS da 4 kHz, un canale FDM su infrastruttura HFC, ecc.). Un canale analogico puo' quindi essere utilizzato anche per la trasmissione  di  segnali numerici, tramite l'impiego di modulatori e demodulatori numerici, ma non necessariamente.
 Circuito  Numerico  Canale  logico  tra  due  punti della rete che permette  la  trasmissione di un flusso di bit, indipendentemente dal mezzo   fisico,   dagli  apparati  eventualmente  presenti  lungo  il collegamento  (per es. amplificatori e rigeneratori), dalla topologia della  rete  attraverso  cui  e'  realizzato il collegamento, ecc. Un canale  numerico  e'  caratterizzato  innanzitutto dalla frequenza di cifra  (per  esempio  canali  a  64 kb/s, canali a 2.048 Mb/s, ecc.), quindi    dalle    caratteristiche   di   interfaccia   fisica   (per es. Racc. ITU-T  G.703) e  di struttura di trama (per es. Racc. ITU-T G.704). Inoltre, dovra' essere specificata in modo opportuno anche la qualita'  del  circuito  offerto,  per esempio in termini di tassi di errore,  tassi  di slip controllati, jitter, ritardo di trasmissione, affidabilita', ecc.
 Circuito  Semi-Permanente  Circuito realizzato attraverso una rete di  ripartitori  meccanici  o  elettronici  al  fine di stabilire una connessione  punto-punto per un tempo indefinito, emulando, per cosi' dire,  la  posa di un sistema di linea dedicato (esempio: un circuito CDN). Al  contrario,  un  circuito commutato viene stabilito in tempo reale,   alla  richiesta  di  connessione  da  parte  di  un  utente, interpretando la segnalazione relativa (esempio: un circuito ISDN).
 CVP  - Circuito  Virtuale  Permanente  di  tipo  ATM: collegamento virtuale  dedicato,  in  maniera semipermanente, tra due punti fisici realizzato  attraverso una rete ATM ed una infrastruttura trasmissiva a larga banda ad esempio con tecnologia xDSL, oppure con terminazioni SDH. Il  collegamento  consente  il  trasporto  dell'informazione con specificati parametri di garanzia di qualita' del servizio.
 DECT Standard  ETSI  e  tecnologia  per  la  fornitura  in  ambito pubblico e privato di servizi mobili senza filo.
 Distributore  Elemento di separazione tra la rete di distribuzione secondaria  in  cavo  a  coppie  simmetriche  metalliche  e i singoli raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario.
 Distributore  Ottico  Elemento  di  rete che svolge la funzione di estrazione   di   fibre  da  un  cavo  di  maggiore  potenzialita'  e connessione di cavi di minore potenzialita'.
 Distributore  Elemento di separazione tra la rete di distribuzione secondaria  in  cavo  a  coppie  simmetriche  metalliche  e i singoli raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario.
 DSLAM  - DSL Access Multiplexer: affascia lato utente i modem xDSL sui  quali  si  attestano  le  linee d'utente xDSL raccolte. Realizza funzioni   di   multiplazione   delle  suddette  linee  xDSL  su  una interfaccia a larga banda con protocollo di tipo ATM od IP.
 ETSI    -   European   Telecommunications   Standards   Institute: l'organismo europeo il cui compito e' quello di definire gli standard e le raccomandazioni dell'industria europea di telecomunicazioni.
 Full  ULL  (full  unbundling): "accesso completamente disaggregato alla  rete  locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete  locale  o  alla  sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica nel caso di accesso alla rete metallica;
 HDF: Hand-Over Distribution Frame. Vedi PERMUTATORE DI SCAMBIO.
 IP  Internet  Protocol:  protocollo originariamente sviluppato dal dipartimento  di  difesa  americano  al  fine  di  far  interlavorare computer  dissimili  attraverso  una  rete. Questo  protocollo lavora congiuntamente  con  il  livello  superiore  TCP  (Trasmission Contro Protocol) e   viene  identificato  come  TCP/IP. E'  assimilabile  al livello 3 OSI.
 ISDN  Rete  numerica  che  permette  la  fornitura  di  servizi di telefonia  pubblica  in  connettivita'  numerica end-to-end e servizi dati.
 ITU-T  International Telecommunication Union - Telecommunications: l'organismo  internazionale  il cui compito e' quello di definire gli standard   e  le  raccomandazioni  dell'industria  internazionale  di telecomunicazioni.
 MDF Main Distribution Frame. Vedi PERMUTATORE
 Multiplatore/Multiplex  (MUX) Elemento  di  rete che connette alla centrale   locale   piu'   utenti   su   flussi   numerici   (segnali multipli) senza effettuare concentrazione.
 Multiplex Sincrono   Di   Utente  Apparato  SDH  che  effettua  la raccolta,  multiplazione e trasmissione di canali telefonici e dati a bassa  capacita'  tra  i  singoli  utenti  e  i  rispettivi centri di servizio (SGU, SL, RED 1/0).
 Permutatore  (Urbano) Main  Distribution  Frame nella terminologia inglese. Elemento  posto  in  centrale  al  confine  tra  la  rete di distribuzione e l'autocommutatore. Svolge le funzioni di terminazione e  numerazione  della  rete  metallica  e  consente  la  funzione  di permutazione,    protezione    e   sezionamento   tra   la   rete   e l'autocommutatore.
 PDH - Plesiochronous   Digital  Hicrarchy  Gerarchia  standard  di multiplazione   numerica   definita  dal  CCITT  (ora  ITU-T) per  la trasmissione  in  reti  telefoniche  numeriche  (Racc. ITU-T  G.702 e Racc. collegate). E'  basata  sulla multiplazione numerica asincrona, cioe'  sulla  tecnica  della  giustificazione  di bit che permette di multiplare segnali numerici asincroni.
 POTS   Rete  pubblica  di  telefonia  che  consente  la  fornitura end-to-end   di   servizi  di  telefonia  pubblica  in  connettivita' analogica di tipo 3.1 kHz
 Raccordo  Di  Utente  Singola  coppia simmetrica metallica che dal distributore arriva alla terminazione di utente.
 Rete  Di  Abbonato Rete  che  comprende  tutti i sistemi e le reti private presso la sede dell'utente.
 Rete  Di  Distribuzione  Svolge  le  stesse funzioni della rete di accesso. Mentre  con  rete  di distribuzione si intende usualmente la porzione  di  rete  locale  realizzata  da collegamenti metallici (ma anche   fibra   in   taluni  casi) e  apparecchiature  passive  quali distributori  e  ripartitori,  il  termine  rete  di  accesso e' piu' generico  e  indica  una porzione di rete locale che puo' comprendere anche  apparati  trasmissivi  di  diverso  tipo quali multiplatori di utente,  Sistemi  di Accesso Flessibile, Sistemi di Accesso Sincrono, ecc. Il  termine  rete di distribuzione non e' definito formalmente e nel  presente  contesto  normativo  non  viene  usato, se non in casi specifici  per  indicare  specifiche  porzioni  di  rete di accesso e quando non sono possibili ambiguita'.
 Rete Di Distribuzione  Eletrica  Rete  in  cui ogni coppia uscente dalla centrale locale (SGU o SL) raggiunge il distributore secondario attraverso un punto di sezionamento (armadio di distribuzione).
 Rete Di Distribuzione in Fibra Complesso di portanti fisici basati su  fibra  ottica  che  si estende  dal  telaio di terminazione fibra presso la centrale locale SGU fino alla sede ottica.
 Rete  Di  Distribuzione  in  fibra  primaria  Parte  della rete di distribuzione  in fibra ottica compresa tra il telaio di terminazione fibra  sito  presso  l'edificio della centrale locale (SGU o SL) e il distributore ottico incluso.
 Rete  Di  Distribuzione  in  fibra  secondari  Parte della rete di distribuzione  in  fibra  ottica  compresa tra il distributore ottico escluso e la terminazione fibra posta nella sede ottica.
 Rete  Di  Distribuzione  Complesso  di  portanti  fisici basati su coppie simmetriche (doppini) metalliche e terminazioni che si estende dal  permutatore  presso la centrale locale (SGU o SL) fino alla rete di abbonato.
 Rete Di Distribuzione  primaria  Parte della rete di distribuzione che   collega   la   centrale   locale  (SGU  o  SL) agli  armadi  di distribuzione  (nel  caso  di  rete elastica) o anche direttamente ai centri nodali di riparto elementare (nel caso di rete rigida).
 Rete Di Distribuzione secondaria Parte della rete di distribuzione che  collega l'armadio di distribuzione o il centro nodale di riparto elementare (nel caso di rete rigida) ai distributori.
 Rete  Di  Distribuzione Rigida Rete in cui le coppie uscenti dalla centrale   locale   - raggiungono  senza  punti  di  sezionamento  il distributore a cui si collega il raccordo di utente.
 Rete  Di  Edificio - Parte della rete di distribuzione che collega il distributore alle borchie di utente.
 Rete  Locale - Con riferimento alla rete telefonica dell'operatore notificato,  si  intende  tutta  l'infrastruttura  di  rete dagli SGU (inclusi) fino   alle   borchie   di   utente,   includendo   gli  SL eventualmente  presenti. Di conseguenza, l'infrastruttura trasmissiva della  rete  locale  comprende sia l'infrastruttura trasmissiva della rete di accesso sia il sistema trasmissivo tra SGU e SL.
 Ripartitore di confine. Permutatore che realizza il confine tra il permutatore   dell'operatore   notificato   e  quello  dell'operatore colocato. Ad esso accedono entrambi gli operatori
 Sede  Ottica  -. Sede  di  utente  presso  la quale e' previsto un collegamento in fibra ottica verso la SGU di competenza.
 Sottorete  Locale  Una  rete  locale parziale che collega il punto terminale  della  rete  nella  sede  dell'abbonato  ad  un  punto  di concentrazione  o  a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa.
 Stadio  Di  Gruppo  Di  Transito  Lo  stadio  di  commutazione che instrada    il    traffico    proveniente   dalle   SGU   a   livello interdistrettuale   e   internazionale (livello 1 della gerarchia  di commutazione dell' operatore notificato).
 Stadio  Di  Gruppo  Urbano  - Lo stadio di commutazione che svolge funzioni di instradamento verso le SGT e gestisce tutti gli SL che ad esso  fanno  capo  (livello  2  della gerarchia di commutazione dell' operatore notificato).
 Stadio  Di  Linea  -  Lo  stadio  di  commutazione che consente la raccolta  dell'utenza  attraverso la rete di distribuzione (livello 3 della  gerarchia  di  commutazione  dell'operatore  notificato). Puo' essere   sia   remotizzato   che   co-locato   presso   la   centrale SGU. Normalmente realizzato con un modulo remoto dell'autocommutatore posto presso la SGU.
 Strisce Di Permutazione - Elementi, posti presso un multiplatore o un SL remoto, che costituiscono il punto ove sono attestate le coppie corrispondenti al livello periferico di rete. Svolgono le funzioni di permutazione, protezione e sezionamento delle coppie.
 Sub-Loop Unbundling: Accesso disaggregato alla "sottorete locale".
 Synchronous Digital  Hierarchy Gerarchia standard di multiplazione numerica  definita  dal CCITT (ora ITU-T) per la trasmissione in reti telefoniche   numeriche   e   piu'   in   generale   nelle   reti  di telecomunicazioni    a    larga    banda    (Racc. ITU-T    G.707   e Racc. collegate). E'  basata  sulla multiplazione numerica sincrona e sfrutta  una  tecnica  di giustificazione di byte (giustificazione di puntatore) per    risolvere    il    problema   della   mancanza   di sincronizzazione tra i nodi di rete.
 Telaio  Di  Terminazione  Fibra  Elemento,  posto  in  centrale al confine  tra  la  rete  di  distribuzione  in fibra e gli apparati di terminazione   di  linea  trasmissivi,  che  svolge  le  funzioni  di terminazione  del  cavo,  connessione, sezionamento e identificazione delle fibre.
 Terminazione  Di  Rete  Di  Accesso  Elemento  della  rete  che si affaccia direttamente alla funzione di commutazione.
 Terminazione  Di  Utente(Network  Termination):  Punto  in  cui e' attestata  presso  l'utente  la  linea fisica, cui sono collegati gli apparati e/o l'impianto di utente.
 UNI  - User-Network Interface: l'interfaccia fisica comprendente i protocolli di comunicazione tra utente e rete.
 Unita'  Di  Concentrazione  Remota. Elemento  di rete che connette alla   centrale  locale  piu'  utenti  su  flussi  numerici  (segnali multipli) non dedicati effettuando concentrazione statistica.
 VBR - Variable Bit Rate: una categoria di servizio che supporta un trasporto con bit rate variabile e con specificati parametri di picco e di media del traffico.
 xDSL  -  Una  famiglia  di  standards  e di tecnologie trasmissive concepite  per  realizzare  un  bit  rate  ad  alta  velocita'  sugli esistenti  doppini  metallici della rete di distribuzione. La lettera "x"  sottintende la genericita' dei sistemi DSL e viene sostituita da "A",  "RA",  "H", "S" "I", V" in funzione della capacita' trasmissiva dell'apparato DSL
 Appendice B
 
 Glossario
 ADSL    Asymmetric Digital Subscriber Line
 ATM     Asynchronous Transfer Mode
 ATMF25  ATM Forum 25(Mb)
 CPE     Customer Premise Equipment
 DECT    Digital Enhanced Cordless Terminal
 DMT     Discrete Multitone
 DSL     Digital subcriber Line
 DSLAM   DSL Access Multiplexer
 HDF     Hand-over Distribution Frame
 ISDN    Integrated Services Digital Network
 ITU     International Telecommunications Union
 MDF     Main Distribution Frame
 MUX     Multiplexer
 NT      Network Termination
 OLO     Other Licensed Operator
 OTAG    Operatore Titolare di Autorizzazione Generale
 ONP     Open Network Provision
 OSI     Open Systems Interconnection
 PCM     Pulse Code Modulation
 PDH     Plesiochronous Digital Hierarchy
 POTS    Plain Old Telephony Service
 PVC     Permanent Virtual Circuit
 SA      Shared Access
 SDH     Synchronous Digital Hierarchy
 SGT     Stadio di Gruppo di Transito
 SGU     Stadio di Gruppo Urbano
 SL      Stadio di Linea
 SLA     Service Level Agreement
 TL      Transmission Line
 TR      Technical Recommandation
 TTF     Telaio Terminazione Fibra
 TX      Transmission
 ULL     Unbundling Local Loop
 UNI     User Network Interface
 VDSL    Very high bit rate Digital Subscriber Line
 xDSL    Digital Subscriber Loop di tipo "x"
 -------------------------------------
 (1) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
 (2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
 (3) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
 (4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
 (5)  In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste
 direttive  deve  aggiungersi la direttiva della Commissione
 europea  sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
 di   comunicazione   elettronica   del  16  settembre  2002
 (2002/77/CE,  c.d. "direttiva  concorrenza",  in GUCE L 249
 del   17  settembre  2002,  pag. 21),  la  decisione  della
 Commissione  europea  del  29 luglio 2002 che istituisce il
 gruppo  dei  "Regolatori europei per le reti e i servizi di
 comunicazione  elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
 30  luglio  2002,  pag. 38),  la  decisione  del Parlamento
 europeo  e  del  Consiglio  del 7 marzo 2002 relativa ad un
 quadro   normativo   in  materia  di  spettro  radio  nella
 Comunita'  europea  (676/2002/CE,  c.d. "decisione  spettro
 radio",  in  GUCE  L  108  del 24 aprile 2002, pag. 1) e il
 Regolamento  relativo  all'accesso  disaggregato  alla rete
 locale  del  18  dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336
 del 30 dicembre 2000, pag. 4 ).
 (6)In GUCE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45.
 (7)In GUCE C 165 del 30 luglio 2002, pag. 6.
 (8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
 (9) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
 il 16 settembre 2003.
 (10) Sentenza  United Brands del 14 febbraio 1978, causa
 n. 27/76,   in   Raccolta,  1978,  pp. 207  e  ss.. (11) Da
 effettuarsi,  in  ogni caso, ogni diciotto mesi (artt. 19 e
 66 del Codice delle comunicazioni).
 (12) Delibera  del 24 settembre 2003, recante "Modifiche
 e  integrazioni  al  regolamento  concernente  l'accesso ai
 documenti,    approvato    con   delibera   n. 217/01/CONS"
 pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
 (13) Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento
 concernente   la   procedura   di   consultazione   di  cui
 all'articolo  11  del  decreto  legislativo l° agosto 2003,
 n. 259"   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
 Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.
 (14)   La   delibera   n. 13/00/CIR   ha   previsto  una
 dettagliata  procedura in tre fasi, gestita dall'Autorita',
 per  la  selezione  dei  siti da parte degli operatori e la
 allocazione  di  spazi  di  co-locazione  presso  un numero
 massimo di 1.500 sedi di permutatore di Telecom Italia.
 La   delibera   15/01/CIR   prevede,   tra  l'altro,  la
 possibilita'  di rivendita del servizio di accesso da parte
 dell'operatore  alternativo ad altri operatori (art. 4), la
 possibilita'  di subentro negli spazi di co-locazione di un
 altro operatore (art. 5), la possibilita' per gli operatori
 di controllare i preventivi per i lavori di predisposizione
 degli  spazi di co-locazione ed, eventualmente, di proporre
 preventivi alternativi (art. 6).
 La delibera n. 24/01/CIR ha dato piena applicazione agli
 obblighi  definiti  dal Regolamento 2887/2000, in relazione
 alle  condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di
 servizi  di  accesso  condiviso  e  a  livello di sottorete
 locale.
 (15)Stadio di Gruppo Urbano.
 (16) Prolungamento dell'accesso in fibra ottica.
 17   Cfr. paragrafi  40  -  43  delle  Linee  guida  per
 l'analisi dei mercati.
 (18) In  particolare, lo SSNIP test trova difficolta' di
 applicazione nel caso di presenza di un operatore dominante
 in  un  mercato  non  (ancora) regolamentato. In  tal  caso
 infatti valgono le problematiche derivanti dalla cosiddetta
 Cellophane  Phallacy  (cfr. Comunicazione della Commissione
 sulla   definizione   del   mercato   rilevante   ai   fini
 dell'applicazione  del  diritto  comunitario  in materia di
 concorrenza,  GUCE  C372  del  9/12/97, e Linee direttrici,
 nota 31).
 (19) La  "rete  locale"  e'  definita  come  il circuito
 fisico  a  coppia elicoidale metallica che collega il punto
 terminale  della  rete  presso  l'abbonato  al  ripartitore
 principale  o ad altro dispositivo locale equivalente della
 rete  telefonica  pubblica  fissa,  mentre  per  "sottorete
 locale"  si intende una rete locale parziale che collega il
 punto  terminale  della rete nella sede dell'abbonato ad un
 punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso
 intermedio della rete telefonica pubblica fissa.
 (20)La  destinazione  d'uso  di  una linea dipende dalla
 conformita' e dalla compatibilita' delle coppie all'impiego
 di specifici sistemi trasmissivi (c.d. qualificazione della
 coppia). La   prima   distinzione  e'  quella  tra  accessi
 analogici   (POTS) e  quelli  digitali  (ISDN,  DECT  e  la
 famiglia  x-DSL). La  fornitura  di servizi ISDN-BRA o POTS
 comprende   una  coppia  simmetrica  in  rame,  cosi'  come
 l'offerta  di  una  linea  avente  per destinazione d'uso i
 servizi  ADSL  e  VDSL. Questi  ultimi  possono  richiedere
 ulteriori  specificazioni tecniche. La fornitura di servizi
 HDSL  ISDN-PRA necessita di due coppie simmetriche in rame,
 opportunamente   qualificate   per   l'impiego  di  sistemi
 DECT. Le  attivita'  di qualificazione hanno l'obiettivo di
 verificare   la  continuita'  elettrica  della  coppia,  la
 conformita'  dei  parametri  trasmissivi  della  coppia  ai
 requisiti tecnici fissati dalle normative ETSI (POTS, ISDN,
 ADSL,  DECT,  HDSL,  SDSL  e  VDSL) e la compatibilita' dei
 diversi sistemi trasmissivi.
 Per  quanto riguarda lo stato della coppia, la richiesta
 della linea di accesso puo' riguardare una coppia in uso da
 parte  di un cliente dell'operatore proprietario della rete
 (Telecom Italia) che ha manifestato la volonta' di recedere
 dal contratto in essere (con Telecom Italia) e di stipulare
 un   nuovo   contratto   con  un  altro  operatore  (coppia
 attiva). Altrimenti,  la  richiesta  puo'  interessare  una
 coppia simmetrica in rame non attiva.
 (21) Le   attivita'   di   manutenzione  comprendono  la
 manutenzione  preventiva,  la  manutenzione correttiva e le
 attivita'   finalizzate  all'eliminazione  delle  cause  di
 interferenza  in  ambiente cavo. La manutenzione preventiva
 ha carattere periodico. La manutenzione correttiva e' volta
 alla  risoluzione  del  guasto. Qualora  venga accertata la
 presenza  di  interferenze  in  ambiente  cavo, le corrette
 condizioni  d'uso  della  coppia  sono  ripristinate  ed e'
 assicurato il buon funzionamento in ambiente cavo.
 (22) Raccomandazione dell' 11 febbraio 2003, par. 3.1.
 (23) Per  il 2005 Telecom Italia ha dichiarato 1.101.922
 coppie in unbundling e 136.218 linee in shared access.
 (24) Fonte:  Bilancio 2001 di Telecom Italia - Relazione
 sulla gestione
 (25) Vedi  anche  la  raccomandazione  417 del 25 maggio
 2000,   considerato   8:   "per   i   nuovi  operatori  non
 risulterebbe  economicamente  valido  duplicare  nella  sua
 interezza    e   in   un   lasso   di   tempo   ragionevole
 l'infrastruttura di accesso all'anello locale in doppino di
 rame dell'operatore storico".
 (26) Operatore Titolare di Autorizzazione Generale.
 (27)   La   struttura   tariffaria  si  articola  in  un
 contributo di attivazione una tantum (contributo impianto),
 in eventuali contributi aggiuntivi per attivita' specifiche
 e in un noleggio mensile.
 (28) Cfr. Decisione      della     Commissione,     casi
 COMP/C-1/37.451,  37.578, 37.579 - Deutsche Telekom AG, del
 21 maggio 2003.
 29    Cfr. decisione    dell'Autorita'   Garante   della
 Concorrenza  e  del  Mercato,  prov. 13752, caso n. A/351 -
 Comportamenti  abusivi  di  Telecom Italia, del 16 novembre
 2004.
 (30) GU C 372 del 19 dicembre 1997, pag. 5.
 (31) Art. 19,  comma  2,  del Codice delle comunicazioni
 elettroniche.
 (32) La  delibera  n. 822/00/CONS  del  22 novembre 2000
 definisce  una  rete di telecomunicazioni via radio a larga
 banda  di  tipo  punto-multipunto (WLL/FWA - wireless local
 loop    -    Fixed   wireless   access):   "una   rete   di
 telecomunicazioni  che  impiega  sistemi  punto-multipunto,
 cioe'  sistemi  che  permettono  l'accesso  a  una  rete di
 telecomunicazioni   ovvero  la  realizzazione  di  segmenti
 intermedi  di  una  rete  di  telecomunicazioni  ovvero  la
 realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad
 una  rete  di  telecomunicazioni,  tramite collegamenti via
 radio  fra  una  singola  stazione  base localizzata in una
 posizione  fissa  e  determinata  ed  un numero multiplo di
 stazioni   posizionate   in   altrettanti   punti  fissi  e
 determinati, collegati a detta stazione base".
 (33) L'Autorita',   nella   del. n. 822/00/CONS  del  22
 novembre    2000,   ha   pubblicato   le   "Procedure   per
 l'assegnazione  di  frequenze  per reti radio a larga banda
 punto-multipunto"   e,  nella  del. n. 400/01/CONS  del  10
 ottobre 2001, le "Disposizioni relative all'assegnazione di
 frequenze  per reti radio a larga banda punto-multipunto in
 banda  26  e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di
 effettiva concorrenza". Successivamente, il Ministero delle
 comunicazioni ha pubblicato il 31 gennaio 2002 il "Bando di
 gara  per  l'assegnazione  delle frequenze per reti radio a
 larga  banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5
 -  26,5  ghz  e  27,5  -  29,5  ghz e per il rilascio delle
 relative licenze".
 (34) La  regione  a statuto speciale Trentino-Alto-Adige
 contiene  due  aree afferenti rispettivamente alla province
 autonome di Bolzano e Trento.
 (35) In  particolare  la tecnologia PLC utilizza modem e
 chipset  di nuova generazione per la trasmissione di dati a
 banda   larga   attraverso   la   rete   di   distribuzione
 dell'energia elettrica. La PLC si serve per la trasmissione
 dei   dati  di  una  tecnica  molto  simile  a  quella  del
 multiplexing       normalmente       utilizzato       nelle
 telecomunicazioni,   ovvero   sfrutta  bande  di  frequenza
 diverse  da quella della corrente elettrica per trasmettere
 onde   elettromagnetiche  che,  una  volta  arrivate  nelle
 abitazioni,   vengono   riconvertite   in  flussi  di  dati
 binari. Per  la  trasmissione  del  segnale  e'  necessario
 pertanto  installare  presso  l'abitazione  dell'utente  un
 modem   da   collegare  direttamente  ad  una  delle  prese
 elettriche. La   velocita'  di  connessione  potenzialmente
 raggiungibile  sulle  linee elettriche varia fra i due ed i
 cinque  Mbps,  e  si  prevede di arrivare anche a velocita'
 superiori  ai 10 Mbps, che consentiranno anche la fruizione
 di  servizi  che richiedono bande maggiori, quali i servizi
 di streaming video.
 (36) In  Italia,  questa  tecnologia e' stata testata da
 AEM  Spa  in  partnership  con  Nortel. La joint venture ha
 fornito i propri servizi di accesso in tecnologia PLC ad un
 gruppo  ristretto  di  utenti  a  Milano  tra  1998  ed  il
 1999. Nel  corso  degli ultimi anni, alcune sperimentazioni
 sono  state  condotte  anche  da Enel.it. Una prima fase ha
 coinvolto  un  numero  limitato  di clienti nelle citta' di
 Bologna  e  Firenze. Un'ulteriore  sperimentazione  di piu'
 ampio  raggio  e'  stata condotta nel comune di Grosseto al
 fine  di  verificare la sostenibilita' tecnica dell'accesso
 PLC e di stimare le performance del servizio.
 (37)  Taluni  servizi  in  tecnologia  VoIP, infatti, si
 presentano  all'utente finale come sostituti dei servizi di
 telefonia tradizionale.
 (38)  Ai  sensi  dell'art. 2 della delibera 2/00/CIR. Le
 licenze   individuali  sono  sostituite  nel  nuovo  quadro
 regolatorio con autorizzazioni generali, ma cio' non cambia
 il  senso  dell'analisi  realtiva  al mercato geografico di
 attivita'.
 (39) Ai sensi dell'art. 3 della delibera 2/00/CIR.
 40     Cfr.Decisione     della     Commissione,     casi
 COMP/C-1/37.451, 37.578, 37, cit.
 (41)   Cfr. decisione   dell'Autorita'   Garante   della
 Concorrenza e del Mercato, prov. 13752, cit.
 (42)  Capital  Asset Pricing Model: modello che descrive
 la    relazione    tra    rischio    e    ritorno    atteso
 dell'investimento.
 (43) Si  rileva,  peraltro,  che  tale modalita' di "ULL
 virtuale"   e'   stata   introdotta   da   Telecom   Italia
 autonomamente   negli   impegni   assunti  nell'ambito  del
 procedimento A351 dell'AGCM.
 (44) "Con  riguardo  a tali aspetti, l'Autorita' ritiene
 quindi   di   grande   importanza   un   deciso  intervento
 regolamentare  volto  sia  a  ripristinare le condizioni di
 parita' di trattamento tra gli operatori interconnessi e le
 direzioni  commerciali  di Telecom Italia, sia a ridurre le
 tariffe   dei   servizi   di   accesso  disaggregato  e  di
 co-locazione allineandoli ai relativi costi storici", AS258
 -  Valutazione  e  richiesta  di  modifica  dell'Offerta di
 Riferimento di Telecom Italia, del 3 ottobre 2002.
 |  |  |  | Allegato A1 (Alla delibera n. 4/06/CONS)
 IL MODELLO DI DETERMINAZIONE
 DEL TASSO DI REMUNERAZIONE
 DEL CAPITALE IMPIEGATO
 
 1. IL  MODELLO  DI CALCOLO DEL TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE IMPIEGATO
 L'Autorita',  sulla  base di quanto previsto dalla Raccomandazione 98/322/CE  della  Commissione Europea e coerentemente con le delibere n. 101/99 e n. 344/01/CONS, nonche' da ultimo secondo quanto previsto dall'art. 50  del  Codice,  ha  proceduto  a  valutare  il  costo del capitale utilizzando il metodo del costo medio ponderato del capitale (WACC,  Weighted  Average  Cost  of Capital). Tale costo, espresso in termini  percentuali,  e' dato dalla media dei tassi di remunerazione del  capitale proprio e del capitale di debito pesata rispettivamente dall'incidenza  che  tali fonti finanziarie hanno sul capitale totale dell'operatore.
 Il  tasso  di remunerazione del capitale e' calcolato in base alla seguente formula: WACC = [E/ (D+E)] * Cp /(1-T) + [D / (D+E)] * Cd
 dove:
 E: valore corrente del capitale proprio;
 D: valore corrente del debito finanziario netto;
 Cp  / (1-T): tasso di remunerazione del capitale proprio al lordo dell'effetto   fiscale;   Cd:   tasso  di  remunerazione  del  debito finanziario;
 T: aliquota fiscale
 Il  tasso  di  remunerazione  del capitale proprio (Cp), calcolato sulla base del modello Capital Asset Pricing Model (di seguito CAPM), e'  dato  dalla somma del tasso di rendimento privo di rischio con il prodotto  tra  il  tasso  del  rischio incrementale dell'investimento azionario  rispetto  al  rendimento  privo  di  rischio  (Equity Risk Premium,  di  seguito  ERP) e  l'indice  di  volatilita'  del  titolo azionario  dell'operatore  rispetto  al  rendimento medio del mercato (Coefficiente Beta).
 Cp = Rf + ERP x B1
 dove:
 Rf: Tasso di remunerazione privo di rischio;
 ERP:   Tasso   del   rendimento   incrementale  dell'investimento azionario  rispetto  al  tasso  privo  di  rischio  (premio  medio di mercato);
 B1:   Coefficiente   di  volatilita'  beta  (rischio  sistematico relativo al capitale proprio - Beta levered).
 Il  tasso  di  remunerazione  del  capitale di debito (Cd) e' dato dalla  somma  del  tasso  privo  di rischio (Rf) e di un tasso per il premio  dovuto  al  rischio  sul  debito  (Pd, rischio di insolvenza, cosiddetto debt premium).
 Cd=Rf+Pd
 La  struttura  finanziaria  dell'operatore  e' data dai pesi che i valori  economici  del  capitale  proprio  e  del  capitale di debito assumono rispetto al valore economico del capitale totale.
 D/(D+E) e E/(D+E)
 
 2. IL  CALCOLO DEL TASSO DI RENDIMENTO PRIVO DI RISCHIO (RISK FREE RATE)
 Il  tasso  di  rendimento  privo  di  rischio  e'  utilizzato  per calcolare  sia  la remunerazione del capitale proprio nell'ambito del modello  CAPM,  sia  per determinare la remunerazione del capitale di debito. In  base alla prassi corrente, il rendimento privo di rischio e'  valutato  utilizzando  il tasso nominale del rendimento effettivo lordo dei titoli di stato a medio-lungo termine.
 I  titoli di stato con scadenza a medio-lungo termine maggiormente utilizzati ai fini della determinazione del tasso di rendimento privo di rischio sono costituiti dai BTP a scadenza quinquennale, decennale o  trentennale. Il  rendimento  effettivo lordo dei BTP e' pubblicato quotidianamente. Per  la  determinazione di tale tasso di rendimento, quindi,  assume  particolare rilevanza il periodo di riferimento, per esempio  trimestrale o semestrale, all'interno del quale calcolare il tasso di rendimento effettivo medio giornaliero.
 
 2.1 La valutazione dell'Autorita'
 Gli  investimenti  nelle  infrastrutture  di rete effettuati dagli operatori  rete fissa prevedono generalmente un ritorno economico nel medio   lungo   periodo. L'Autorita'  con  le  delibere  n. 101/99  e n. 344/01/CONS ha ritenuto di utilizzare i BTP con scadenza decennale per  determinare  il  tasso  privo di rischio anche in relazione alla durata prevista per il ritorno sugli investimenti.
 Ai  fini  del  calcolo  del  tasso  di  rendimento effettivo medio giornaliero dei BTP, un arco di tempo di riferimento mensile fornisce un'informazione   finanziaria   puntuale,   ma   soggetta   a   forti oscillazioni  di  periodo  in periodo. D'altra parte un intervallo di riferimento  di  dodici  mesi  permette di ottenere informazioni piu' stabili, ma poco significative dal punto di vista finanziario.
 L'Autorita'  pertanto  ritiene che il tasso di rendimento privo di rischio  debba  essere  calcolato come media giornaliera del tasso di rendimento effettivo lordo dei BTP riferita a un periodo di tre mesi.
 
 A. Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, per il calcolo del tasso di rendimento privo di rischio (risk free rate), la media giornaliera dei rendimenti effettivi lordi dei BTP decennali relativi a un periodo trimestrale?
 
 2.2  Le osservazioni degli operatori nel processo di consultazione pubblica
 Un  operatore rete fissa ritiene che ai fini del calcolo del tasso di  rendimento  privo  di  rischio,  il  riferimento ad un periodo di osservazione   trimestrale  appare  inadeguato. Lo  stesso  operatore ritiene   infatti   metodologicamente   piu'   corretto  prendere  in considerazione   un   periodo   temporale   piu'   ampio  (un  anno), coerentemente  anche  con  quanto  previsto  dalla  best practice. Un periodo   di   un   anno  e',  infatti,  meno  soggetto  a  possibili oscillazioni  di  tasso  legate  ad  eventi  contingenti  e  pertanto fornisce  un  dato  piu' stabile e significativo da un punto di vista finanziario.
 Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e mobile non condividono l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, per  il  calcolo  del  tasso di rendimento privo di rischio, la media giornaliera  dei  rendimenti  effettivi lordi dei BTP decennali. Cio' per  due  ordini  di  motivi,  il primo di natura prettamente tecnico economica, il secondo strategico regolatoria.
 Tali   operatori   in   conclusione  propongono  all'Autorita'  di utilizzare  come stima del tasso "risk free" la media giornaliera dei rendimenti  effettivi lordi dei BTP o di titoli europei confrontabili con  duration  di 18-24 mesi in coerenza con la durata del periodo di validita' delle attuali analisi di mercato, prevista dal NQR.
 Un  operatore  di  rete  fissa  ritiene  che  il  calcolo del WACC dovrebbe  essere  oggetto  di  revisione  annuale  in  ragione  della variabilita'  a  cui  sono  soggetti i parametri che lo compongono. A questo  riguardo tale operatore ritiene che debbano essere utilizzati per  il  calcolo  del  tasso di rendimento privo di rischio, la media giornaliera  dei  rendimenti  effettivi  lordi  dei BTP a cinque anni relativi a un periodo trimestrale.
 
 (2.3) Le conclusioni dell'Autorita'
 Il  costo  del  capitale  rappresenta  il  costo  opportunita'  di investimenti  alternativi  in  relazione  al capitale impiegato nella rete fissa di Telecom Italia. Per tale ragione la durata del tasso di rendimento   privo   di  rischio  deve  riflettere  la  durata  degli investimenti   realizzati   nella   rete   fissa. Il   ritorno  sugli investimenti  nella  rete  fissa  e'  tipicamente  riferito  al lungo periodo. Al riguardo, l'Autorita' ritiene coerentemente con la prassi regolatoria   seguita   in  altri  Paesi,  che  la  durata  media  di riferimento  per  il  calcolo  del  rendimento privo di rischio debba essere riferita ad un arco di tempo decennale.
 Ai  fini  della  determinazione  del  tasso di rendimento privo di rischio,  l'Autorita'  ha  utilizzato  i  rendimenti  giornalieri del cosiddetto  indice  benchmark  pubblicati  dal  principale quotidiano finanziario  italiano  (Sole 24 Ore S.p.A). L'indice benchmark misura il  rendimento lordo di titoli pluriennali dello Stato con scadenza a dieci anni per ciascuno dei principali paesi avanzati.
 L'Autorita'  ha  ritenuto  di  utilizzare  l'indice  benchmark  in quanto,  differentemente  dai BTP, tale indice fornisce un rendimento di  riferimento  per  i  titoli  privi  di rischio in Italia. I Buoni Pluriennali del Tesoro, possono infatti fornire a parita' di duration (nella fattispecie decennale), rendimenti differenziati.
 L'Autorita'   ha   quindi   calcolato,  alla  luce  della  attuale situazione   dei   mercati  finanziari,  il  rendimento  medio  lordo dell'indice   benchmark   (per   l'Italia) utilizzando  i  rendimenti osservati  nell'ultimo  anno  di riferimento. Il rendimento lordo del tasso privo di rischio, cosi' calcolato, si attesta intorno a 4 punti percentuali.
 
 (3) IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE BETA
 Il costo del capitale proprio, secondo la migliore prassi corrente e  sulla  base  della  Raccomandazione  98/322/CE  della  Commissione Europea,  e'  calcolato  attraverso  il cosiddetto modello CAPM. Tale modello  richiede  come input il tasso di rendimento privo di rischio (Rf),   il  coefficiente  di  volatilita'  Beta  relativo  alle  sole attivita'  oggetto  di  misure  regolamentari,  il  premio di mercato (Equity  Risk  Premium) riconosciuto  all'investitore  per il maggior rischio  dell'investimento  azionario rispetto all'investimento privo di  rischio  e  l'aliquota  fiscale  (T) da  applicare  al  tasso  di rendimento netto calcolato con il modello CAPM.
 3.1.1 Il coefficiente Beta
 Il  coefficiente  Beta  misura la volatilita' del rendimento delle attivita'  regolamentate  rispetto al rendimento medio di mercato. In base  alla  prassi corrente tale coefficiente puo' essere determinato sulla  base di serie storie rilevate quotidianamente, settimanalmente o  mensilmente e che fanno riferimento a un periodo di rilevazione di tre,  quattro  o  cinque  anni. Il  rendimento  medio  di  mercato e' calcolato  in  base ad un indice di riferimento in cui ciascun titolo azionario e' trattato.
 
 3.1.2 La valutazione dell'Autorita'
 L'Autorita'  ha  proceduto  alla  rilevazione degli Equity Beta (o Beta  levered) delle seguenti Societa': Telecom Italia S.p.A, Telecom Italia  Mobile  S.p.A., Seat Pagine Gialle, Telecom Argentina e Entel Chile. In  particolare  sono  stati  rilevati  i  dati  concernenti i rendimenti  giornalieri  delle societa' e degli indici di riferimento dei  rispettivi  mercati  di  appartenenza  (MIB  30  per le societa' italiane) riferiti ad un periodo quinquennale.
 Al  fine  di applicare il tasso di remunerazione del capitale alle sole  attivita'  regolamentate,  l'Autorita'  ha  ritenuto  di  dover scorporare   dal   coefficiente  Beta  levered  della  capogruppo  le componenti  di  volatilita'  riferite  alle  societa'  parzialmente o interamente  detenute da quest'ultima sulla base dei rispettivi Asset Beta  (o  Beta  unlevered). Pertanto  si  e' proceduto al calcolo dei rispettivi  Beta  unlevered. Tale  calcolo  ha richiesto la stima del Beta  del  debito,  e del rapporto tra capitale proprio e capitale di debito,  per  la  capogruppo  e  per  ognuna  delle  societa' da essa partecipata. A  fini  comparativi, il Beta unlevered della capogruppo e'  stato  confrontato  con  i  valori  riferiti  ai  piu' importanti operatori integrati presenti in ambito europeo.
 Assumendo  che  i  parametri  di  volatilita' delle partecipazioni nelle  singole  societa'  contribuiscano  al parametro di volatilita' relativo  al gruppo in misura pesata ai relativi valori di mercato si e'  proceduto  a  ricavare  il  Beta  unlevered  relativo  alle  sole attivita' regolamentate.
 In  fine utilizzando il Beta del debito e il rapporto tra capitale proprio  e  capitale  di  debito si e' ottenuto il Beta levered delle attivita' regolamentate.
 
 B. Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, per il   calcolo   del  coefficiente  Beta  le  serie  storiche  rilevate giornalmente in un arco di tempo quinquennale e di scorporare da tale calcolo  le  componenti  di  volatilita'  riferite  ad  attivita' non regolamentate?
 
 3.1.3   Le   osservazioni   degli   operatori   nel   processo  di consultazione pubblica
 Un  operatore  di  rete fissa non condivide, per la stima del Beta delle attivita' di rete fissa, di procedere tramite lo scorporo delle componenti  di  volatilita'  riferite  ad  attivita'  cosiddette "non regolamentate",  reputando,  invece,  pertinente procedere tramite lo scorporo delle componenti di volatilita' riferite ad attivita' non di rete fissa domestica.
 In  linea di principio tale operatore condivide l'utilizzo, per il calcolo   del   coefficiente   Beta,   di   serie  storiche  rilevate giornalmente   in   un  arco  temporale  quinquennale. Tuttavia  tale operatore  ritiene che per il calcolo del coefficiente Beta, l'indice di  riferimento  debba  essere  il MIBTEL in quanto indice relativo a tutte  le  azioni  quotate  in  Borsa  Italiana,  che  esprime meglio l'andamento  complessivo  del  mercato azionario rispetto al MIB30 il quale   e'   composto   solo   dalle   prime   trenta   aziende   per capitalizzazione.
 Infine  lo  scorporo  delle  componenti di volatilita' non di rete fissa  dovrebbe  essere  effettuato  utilizzando i Beta Levered delle attivita' partecipate non di rete fissa domestica.
 Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e  mobile  condividono  l'orientamento  dell'Autorita' di misurare un Beta  valido  per  Telecom  Italia S.p.A. (gruppo) nel suo complesso, scorporando  i  Beta  asset  misurati per le societa' partecipate. Si dovrebbe  inoltre  procedere  a  stimare  per  ogni singolo aggregato regolatorio   un   valore   di   Beta  attraverso  lo  strumento  del benchmarking con i Beta di imprese operanti in condizioni comparabili a  quelle dei singoli aggregati regolatori (es. rete di distribuzione idrica,  rete  di trasporto elettrica, rete di distribuzione del gas, multiutility).
 Tali  operatori  ritengono  infine che il calcolo del coefficiente Beta  debba  fare riferimento a serie storiche di durata triennale in modo  da  escludere  dal calcolo dei Beta la discontinuita' economica che ha caratterizzato il mercato azionario negli anni 2000 e 2001.
 Un  operatore  di  rete fissa ritiene che l'intervallo di tempo di osservazione delle serie storiche non debba essere inferiore a cinque anni. Tale  operatore  ritiene  che  un maggior numero di rilevazioni possa  fornire  informazioni  statisticamente  piu'  significative  e pertanto condivide l'orientamento dell'Autorita' circa l'esercizio di calcolo del coefficiente Beta.
 
 3.1.4 Le conclusioni dell'Autorita'
 Il  modello  di calcolo CAPM (Capital Asset Pricing Model) prevede che il coefficiente Beta (equity) sia determinato come covarianza dei rendimenti  dell'attivita'  in relazione alla varianza dei rendimenti dell'indice di mercato di riferimento.
 La  maggior  parte degli operatori, rispondenti alla consultazione pubblica,  condivide  la metodologia di calcolo del coefficiente Beta per la rete fissa di Telecom Italia proposta dall'Autorita'.
 L'Autorita'  ha  quindi proceduto a calcolare il coefficiente Beta (equity) della  divisione  di  rete  fissa  di Telecom Italia in base alla:
 - rilevazione  dei  rendimenti  giornalieri dei titoli di Telecom Italia e delle societa' partecipate;
 - valutazione  del  capitale  investito delle societa' del gruppo Telecom Italia a valori di mercato;
 - determinazione  indiretta  del  Equity Beta della rete fissa di Telecom  Italia  in  relazione al peso di tale attivita' sul capitale investito consolidato a valori di mercato.
 Per  quanto  concerne i Beta equity delle societa' appartenenti al gruppo  Telecom  Italia,  le  rilevazioni dei rendimenti dei titoli e dell'indice  di  mercato  sono  state effettuate sulle serie storiche giornaliere degli ultimi 5 anni.
 Il  coefficiente  asset Beta misura il coefficiente di volatilita' del  capitale  investito ed e' calcolato sulla base della formula che segue una volta noti gli Equity e Debt Beta:
 ---->  Vedere formula a pag. 166 della G.U.  <----
 
 I rispettivi Asset Beta sono calcolati a partire dagli equity Beta osservati sul mercato in base alla struttura finanziaria specifica di ciascuna  societa'  del  gruppo (TIM, Telecom Italia Media), del Beta del debito (debt Beta), calcolato come rapporto tra premio del debito e premio di mercato, nonche' dell'aliquota fiscale marginale (IRES).
 Sulla   base   delle   risultanze  della  consultazione  pubblica, l'Autorita' ha provveduto al calcolo del coefficiente Beta impiegando diversi  indici  di mercato (MIB 30 e MIBTEL) e ha quindi comparato i risultati  con  le principali fonti di riferimento internazionali dei mercati finanziari.
 Le risultanze di tale esercizio di calcolo forniscono coefficienti Beta  equity  della rete fissa di Telecom Italia compresi all'interno di in un intervallo ristretto e pari a 0,82 - 0,92.
 
 3.2.1   IL   TASSO   DEL  RISCHIO  INCREMENTALE  DELL'INVESTIMENTO AZIONARIO (EQUITY RISK PREMIUM, ERP)
 L'ERP  misura  il  premio  che  remunera  il  rischio incrementale dell'investimento  azionario  rispetto  al rendimento delle attivita' finanziarie prive di rischio. In linea di principio il mercato di cui si calcola il risk premium dovrebbe essere lo stesso mercato rispetto al  quale  si  effettua  la  stima  del  coefficiente  Beta. La stima dell'ERP  puo' essere effettuata sia sulla base di serie storiche sia sulla base dei rendimenti attesi.
 3.2.2 La valutazione dell'Autorita'
 Il tasso del rischio incrementale azionario e' tipicamente stabile nel  tempo. Variazioni  dell'ordine  di  un punto percentuale di tale tasso  possono  richiedere  anche  piu'  decenni. L'Autorita'  con le delibere  n. 101/99  e  n. 344/01/CONS  aveva  determinato  il  tasso incrementale dell'investimento azionario nella misura del 4%.
 La  valutazione  relativa all'ERP e' stata effettuata considerando sia  studi e pubblicazioni relativi a serie storiche sia stime basate sul  calcolo  del premio implicito nella capitalizzazione dell'indice di  riferimento. Questo  secondo approccio e' basato sull'utilizzo di un  determinato  tasso  di rendimento atteso che risulta maggiormente coerente  con  le  finalita' del presente procedimento di definire un tasso  di  remunerazione del capitale applicabile ad un arco di tempo tipicamente superiore all'anno.
 L'Autorita'  ha  quindi ritenuto di utilizzare un tasso di rischio incrementale azionario calcolato attraverso il premio implicito nella capitalizzazione  dell'indice di riferimento (Dividend Discount Model semplificato).
 
 C. Relativamente  alla stima dell'ERP, si condivide l'orientamento dell'Autorita'  di  utilizzare  un  valore  basato  su  un  tasso  di rendimento atteso utilizzando l'approccio descritto nei punti 4.2.1 e 4.2.2 del presente documento?
 
 3.2.3   Le   osservazioni   degli   operatori   nel   processo  di consultazione pubblica
 Un   operatore   di   rete   fissa  non  condivide  l'orientamento dell'Autorita'  di  calcolare  il  premio  per  il rischio di mercato (ERP) ricorrendo  al  Dividend Discount Model (DDM). Al riguardo tale operatore   ritiene   che   il   DDM  non  sia  utilizzabile  per  la determinazione   del   premio   per   il   rischio,  in  quanto  cio' comporterebbe   un  utilizzo  del  modello  che  esula  dalla  prassi utilizzata   dagli   analisti   finanziari  e  condurrebbe  a  valori fortemente  volatili  poiche'  basata  su previsioni, per loro stessa natura  incerte,  di  lungo  periodo  e  non  su  valori storicamente accertati.
 Il  ricorso  ad  analisi  storiche  sulla  misura dei premi per il rischio  permette,  al  contrario,  di  calcolare  valori che qualora vengano  osservati su un orizzonte temporale sufficientemente ampio e che  dunque  cattura differenti fasi del mercato azionario, tendono a ridurre il peso dei fattori extrafondamentali e contingenti.
 In    conclusione,   tale   operatore   sottolinea   come,   nella determinazione  dell'ERP, non sia metodologicamente corretto prendere in  considerazione dati che si riferiscono ad un periodo temporale di breve  o  medio  periodo. Maggiore  e'  il  periodo  temporale che si considera,  piu'  il  corrispondente valore di ERP e' rappresentativo della maggiorazione di rendimento che un investitore medio si aspetta di  ottenere investendo nel mercato azionario rispetto al mercato dei titoli di Stato.
 Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e mobile hanno espresso perplessita' circa la proposta dell'Autorita' di  determinare  il  valore  dell'ERP  attraverso l'utilizzo del solo criterio  del  Dividend  Discount  Model  per la stima del valore. In particolare  tali  operatori  ritengono  che  il  DDM, che prevede di utilizzare  un  tasso  di  rischio  incrementale  azionario calcolato attraverso  il premio implicito nella capitalizzazione dell'indice di riferimento,  possa  portare  a  risultati  molto  lontani dai valori risultanti dall' analisi di serie storiche. A tal riguardo si ritiene che  i due metodi (DDM e serie storiche) dovrebbero essere utilizzati parallelamente  al  fine di validare attraverso l'analisi delle serie storiche,   le  stime  empiriche  derivanti  dall'utilizzo  del  DMM, definendo   pertanto   un   premio  per  il  rischio  che  approssimi adeguatamente le due valutazioni.
 In conclusione tali operatori propongono di calcolare il premio di rischio  ERP  attraverso l'utilizzo congiunto del DDM e di modelli di stima  che  utilizzano  le  serie  storiche  nonche' dell'utilizzo di benchmark  (segnalando come in Gran Bretagna Ofcom abbia calcolato il valore  dell'ERP  nell'ambito  di un intervallo di valori che fossero contemporaneamente  coerenti  con le stime derivanti dall'utilizzo di modelli  basati su serie storiche, su stime prospettiche e analisi di benchmark).
 Un  operatore  di  rete fissa ritiene che l'ERP subisca variazioni inferiori  al  punto  percentuale  nel  corso  di  diversi  decenni e condivide  l'orientamento dell'Autorita' di continuare ad adottare la stessa  metodologia di calcolo dell'ERP coerentemente con le delibere 101/99 e 344/01/CONS.
 
 3.2.4 Le conclusioni dell'Autorita'
 Le  osservazioni  espresse  dagli  operatori  nella  consultazione pubblica  non  convergono sull'identificazione della metodologia piu' appropriata per il calcolo del premio di mercato. L'Autorita' ritiene che,   alla  luce  dell'attuale  congiuntura  di  mercato,  l'uso  di metodologie  di  calcolo basate esclusivamente su serie storiche o su analisi prospettiche possano fornire risultati non affidabili.
 In  relazione  a quanto premesso e in considerazione del fatto che il  premio di mercato si modifica solo nel lungo periodo, l'Autorita' ritiene  opportuno  confermare, per il presente calcolo del costo del capitale,  il  premio  di  mercato  gia'  determinato con la delibera n. 344/01/CONS e fissato in 4 punti percentuali.
 Tale  valore  peraltro  e' quello utilizzato da altre Autorita' di regolamentazione  settoriale  per  la  determinazione  dei  tassi  di remunerazione del capitale nei rispettivi settori.
 
 (3.3.1) L'ALIQUOTA    FISCALE:   LA   VALUTAZIONE   DELL'AUTORITA' L'Autorita',  ai  fini  del  calcolo  del  tasso di remunerazione del capitale  proprio  ante  imposte,  ha considerato un'aliquota fiscale attesa a cui sarebbe soggetto un investimento incrementale di risorse in  attivita' similari. Tale aliquota fiscale e' ottenuta dalla somma dell'aliquota piena IRPEG e dell'aliquota IRAP.
 
 D. Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, come aliquota  fiscale del capitale proprio lordo, quella ottenibile dalla somma delle aliquote piene dell'IRPEG e dell'IRAP ?
 
 3.3.2   Le   osservazioni   degli   operatori   nel   processo  di consultazione pubblica
 Un   operatore   di   rete   fissa  non  condivide  l'orientamento dell'Autorita'  in  quanto  non  tiene  conto  delle  caratteristiche dell'ordinamento  tributario nazionale e del contesto nel quale opera Telecom Italia.
 In  particolare  tale  operatore  ritiene  che non sia logicamente ammissibile  una  misura  di  tax  rate  ottenuta  come  somma di due aliquote  riferibili  a  due  tributi diversi (seppur relativi ad uno stesso  soggetto  passivo). Se  e' vero, come nello specifico caso in rassegna,  che ciascun tributo e' il risultato di un'aliquota per una base  imponibile, la somma dei tributi puo' essere rappresentata come prodotto  tra  somma  delle aliquote e base imponibile soltanto se le basi  imponibili  coincidono. Peraltro, quando le due basi imponibili divergono  in  modo sostanziale (i.e. sono diverse) un'operazione del genere  rischia  di  generare  effetti  distorsivi  ai  limiti  dell' arbitrarieta'.
 Per  misurare, invece, l'incidenza reale dell'IRAP sul tax rate e' indispensabile  tener  conto  dell'entita'  del  costo  del lavoro in relazione   al  EBIT  e  conseguentemente  apportare  un  fattore  di rettifica (FR) al tasso IRAP di tipo FR * 4,25%.
 Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e   mobile   condividono   l'orientamento  dell'Autorita'  in  merito all'aliquota  fiscale  da utilizzare ai fini del calcolo del tasso di remunerazione del capitale proprio ante imposte.
 Un   operatore   di  rete  fissa  condivide  l'orientamento  dell' Autorita'  di calcolare l'aliquota fiscale del capitale proprio lordo come  somma  delle  aliquote  IRPEG e IRAP. Tale approccio di calcolo garantisce  che gli investimenti effettuati sono soggetti alla stessa aliquota fiscale dei nuovi investimenti. La metodologia di calcolo e' inoltre  applicabile  a qualsiasi operatore e fornisce trasparenza al mercato.
 
 3.3.3 Le conclusioni dell'Autorita'
 L'Autorita'   alla   luce   delle   considerazioni   emerse  nella consultazione  pubblica ritiene opportuno valutare l'aliquota fiscale complessiva,  applicabile  al  tasso  di  remunerazione  del capitale proprio,   sulla   base   del   peso   che   le   imposte   derivanti dall'applicazione dell'IRES e dell'IRAP hanno sul risultato economico di Telecom Italia.
 Per  quanto  concerne  L'ITRAP,  e'  prevedibile  una  progressiva riduzione  in  seguito  alla  politica  fiscale  attesa  dei prossimi anni. L'Autorita'  ritiene pertanto che il tasso di remunerazione del capitale  potra'  essere  soggetto a revisione qualora l'IRAP dovesse subire  delle  rettifiche  significative  a  seguito di interventi di politica fiscale da parte del governo.
 Cio'   premesso   l'Autorita'   ritiene   che  l'aliquota  fiscale applicabile  al calcolo del costo del capitale proprio sia valutabile nell'intorno del 40%.
 
 4. IL COSTO DEL CAPITALE DI DEBITO
 Il  calcolo  del costo del capitale di debito (Cd) misura il costo di  acquisizione  di  mezzi  finanziari  di terzi. Tale costo e' dato dalla  somma  del tasso privo di rischio (Rf) e da un tasso dovuto al rischio   di  insolvenza  detto  anche  premio  sul  debito  (Pd). Le obbligazioni di alcuni operatori sono trattate sui principali mercati regolamentati  e  pertanto  i  relativi  tassi  sono  utilizzati come approssimazione del costo del debito. Tale approccio tuttavia si basa su   un   tasso  di  remunerazione  del  debito  non  necessariamente efficiente in quanto associato al rendimento dell'obbligazione di una specifica   societa'. In   alternativa  e'  possibile  utilizzare  il cosiddetto    "tasso    benchmark"    del   mercato   obbligazionario internazionale,  il  quale  e'  pubblicato  quotidianamente  dai piu' rilevanti   periodici   specializzati  nelle  dinamiche  dei  mercati finanziari.
 La  duration  delle  obbligazioni  dovrebbe essere coerente con la duration del tasso privo di rischio (risk free rate).
 4.1 La valutazione dell'Autorita'
 L'Autorita'  ritiene  che  il  costo  del debito finanziario debba essere  coerente  con  il  periodo  di riferimento del tasso privo di rischio e quindi determinato come media dei rendimenti
 medi  degli  ultimi 3 mesi delle obbligazioni Sogerim con scadenza 2011 e Telecom Italia con scadenza 2012.
 Al  tasso  cosi'  ottenuto,  valore  per  altro  allineato  con  i rendimenti  di  titoli  obbligazionari emessi dalle altre societa' di telecomunicazioni  europee,  corrisponde  uno  spread  implicito, sul tasso  di  rendimento  privo di rischio (stimato sulla base di quanto esposto al punto 3.2 del presente documento) .
 Il  costo complessivo del capitale di debito e' in ultimo ottenuto facendo  la  media ponderata tra il costo del debito finanziario e le altre  fonti  di passivo non onerose tra cui i debiti Ex Lege 58/92 e il fondo TFR.
 
 E1  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, per il  calcolo  del  costo  del capitale di debito finanziario, un tasso medio  implicito di rendimento relativo agli ultimi tre mesi rilevati derivato  dall'analisi  delle  emissioni  obbligazionarie  di Telecom Italia con scadenza pluriennale (2011 e 2012)?
 
 E.2   Si   condivide   inoltre  l'orientamento  dell'Autorita'  di calcolare  il  costo  complessivo  del  capitale di debito come media ponderata  tra  capitale  di  debito  finanziario e le altre fonti di passivo non onerose (tra cui il TFR e i debiti tributari)?
 
 4.2  Le osservazioni degli operatori nel processo di consultazione pubblica
 Un  operatore  di  rete  fissa  non  concorda  con  l'orientamento espresso  dall'Autorita'  nel quesito E.1 e ritiene che un periodo di osservazione  trimestrale sia inadeguato. Al riguardo, tale operatore ritiene,   infatti,   metodologicamente  piu'  corretto  prendere  in considerazione   un   periodo   temporale   piu'   ampio   un  anno), coerentemente  anche  con  quanto  previsto  dalla  best practice. Un periodo   di   un   anno  e',  infatti,  meno  soggetto  a  possibili oscillazioni legate ad eventi contingenti e pertanto fornisce un dato piu' stabile, pur mantenendo di significativita' da un punto di vista finanziario.
 Inoltre,   coerentemente   con   il  periodo  temporale  preso  in considerazione  per  la  determinazione  del  tasso  risk free (dieci anni),  si  ritiene piu' opportuno prendere in considerazione un bond di    Telecom    Italia   avente   scadenza   piu'   lunga   peraltro disponibile-rispetto   ai   due   bond   (2011   e  2012) individuati dall'Autorita'.
 In  merito  al  quesito  E.2  lo  stesso  operatore  di rete fissa condivide  in linea di principio l'approccio metodologico che prevede di  calcolare  il costo complessivo del capitale di debito come media ponderata  tra  capitale  di  debito  finanziario e le altre fonti di passivo  pur  tuttavia precisando che il calcolo del costo del debito dovrebbe  tener  conto  dei  ratei  e  risconti di natura finanziaria nonche' del debito netto.
 Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e  mobile  concordano  con l'orientamento espresso dall'Autorita' nel quesito  E.1 di calcolare il costo del capitale di debito per Telecom Italia  nel  complesso  delle  sue  attivita'  utilizzando  il  tasso benchmark riferito a un periodo di 18/24 mesi.
 Gli   stessi  operatori  concordano  con  l'orientamento  espresso dall'Autorita' nel quesito E.2.
 Un  operatore  di  rete  fissa  ritiene  che  fare  riferimento ai rendimenti delle obbligazioni di TI significa utilizzare il costo che TI  deve  sostenere  per  ricorrere  al  mercato  del credito. Per le diverse caratteristiche di TI tale costo potrebbe essere piu' elevato del  costo  medio  del  credito  in Italia. Le inefficienze di TI non dovrebbero  essere  riflesse  nei  costi  dei servizi di accesso e di interconnessione. Il  tasso  benchmark  e'  applicabile  a  tutti gli operatori  presenti nei mercati italiani ed e' di facile ed immediata rilevazione. Per tali ragioni si ritiene che il calcolo del costo del debito  debba fondarsi sul tasso benchmark e non sui rendimenti delle obbligazioni di TI.
 Lo   stesso  operatore  di  rete  fissa  condivide  l'orientamento dell'Autorita' espresso nel quesito E.2.
 4.3 Le conclusioni dell'Autorita'
 Le   osservazioni   espresse   dagli   operatori  in  merito  alla determinazione  del  costo  del  debito non convergono verso un'unica metodologia di calcolo.
 In  ragione  delle considerazioni gia' espresse nel paragrafo 2.3, l'Autorita'  ritiene  che,  coerentemente  con  la duration del tasso privo  di  rischio e con la prassi internazionale, anche il costo del debito  debba  essere  riferito  ad  un  periodo  decennale. E' stato pertanto   stimato   il   rendimento   medio   lordo   di  un  titolo obbligazionario con scadenza a dieci anni che si e' attestato intorno a 4,8%.
 In  merito  all'inclusione  delle fonti di passivo non onerose nel calcolo  del costo del debito, l'Autorita', anche alla luce di quanto emerso  in  fase di consultazione pubblica, ha calcolato il costo del debito  come media ponderata del costo delle passivita' finanziarie e delle passivita' non onerose (TFR e debiti tributari).
 Cio' premesso, il costo del debito calcolato dall'Autorita' tenuto conto delle passivita' non onerose e' risultato intorno al 4,5%.
 
 5. LA STRUTTURA FINANZIARIA
 La  struttura  finanziaria  e' data dal peso che i valori correnti del  capitale  proprio e del capitale di debito assumono sul capitale totale. In  alcuni  casi in alternativa alla valutazione corrente del capitale  proprio  e  del capitale di debito si utilizza un approccio alternativo  che  definisce  la  struttura finanziaria sulla base del miglior   mix   di  fonti  finanziarie  adottabile  da  un  operatore efficiente.
 5.1 La valutazione dell'Autorita'
 L'Autorita' ha analizzato la struttura finanziaria consolidata del Gruppo   TI   espressa  a  valori  di  mercato. Il  capitale  proprio attribuibile  a  Telecom  Italia "rete fissa" e' stato calcolato come differenza tra il capitale proprio consolidato di Telecom Italia e il capitale  proprio delle societa' operanti in mercati non direttamente riconducibili  all'attivita' nazionale di rete fissa (TIM, SEAT P.G., Telecom Argentina e Entel Chile). Analogamente il valore del capitale di  debito  e' stato calcolato come differenza tra debito consolidato di Telecom Italia e debito delle societa' controllate.
 
 F. Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di determinare la struttura  finanziaria secondo le modalita' descritte nel paragrafo 6 del presente documento?
 
 5.2  Le osservazioni degli operatori nel processo di consultazione pubblica
 Un   operatore   di   rete  fissa  non  condivide  l'approccio  di determinare  la  struttura  finanziaria  con  riferimento al Bilancio consolidato,  ne'  ritiene  corretto  il  riferimento  ad un generico operatore efficiente.
 In  merito  alla  determinazione  della struttura finanziaria tale operatore sottolinea che:
 il  dato  di  partenza  per  la  determinazione  della  struttura finanziaria  di  Telecom  Italia "rete fissa" deve essere il Bilancio Civilistico    di    Telecom   Italia   S.p.A.,   non   il   Bilancio Consolidato. Cio'  anche  in coerenza con la metodologia adottata nel procedimento   del   2001;    come   sottolineato   in   merito  alla determinazione  del costo complessivo del capitale di debito, la best practice  prende  in  considerazione  non  il debito lordo, bensi' il debito al netto delle "Disponibilita' e Crediti Finanziari a Breve";
 occorre  escludere  quelle componenti di debito nate al solo fine di essere impiegate per operazioni di fusione e/o acquisizione.
 Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e  mobile  concordano  con  la metodologia proposta dall'Autorita' al fine   di   determinare   la   struttura   finanziaria   di   Telecom Italia. Tuttavia  tali  operatori  sottolineano  come  i valori cosi' determinati  siano  riferibili  a Telecom Italia nel suo complesso, e non ai singoli aggregati regolatori e come quindi, a livello teorico, sarebbe  necessario  stimare  la struttura finanziaria efficiente per ogni singolo aggregato regolatorio.
 Un  operatore  di  rete fissa ritiene che la struttura finanziaria debba fare riferimento alla sola attivita' di rete fissa. Al riguardo ritiene  che  ai fini dell'imposizione dell'orientamento al costo dei servizi,  la  struttura  finanziaria  della  rete  fissa debba essere calcolata  sulla base del miglior mix di fonti finanziarie adottabile da un operatore efficiente. Cio', infatti, garantisce che l'operatore interconnesso non sopporti costi dovuti alle inefficienze finanziarie di Telecom Italia.
 In   conclusione   tale  operatore  non  condivide  l'orientamento dell'Autorita'  di  determinare  la struttura finanziaria di TI sulla base delle modalita' espresse al punto 5.1 dell'Allegato B2.
 5.3 Le conclusioni dell'Autorita'
 La  maggior  parte  degli operatori rispondenti alla consultazione pubblica  ritiene  opportuno  determinare la struttura finanziaria di Telecom   Italia  sulla  base  di  un  mix  efficiente  di  fonti  di finanziamento.
 L'Autorita'  ha  provveduto  a  stimare il valore di mercato delle societa'  appartenenti  al  gruppo Telecom Italia nonche' i debiti in capo  a  ciascuna  di  esse. Sulla  base  della struttura finanziaria consolidata  e' stato determinato il mix di fonti finanziarie proprie e  di  terzi  della  divisione  di  rete  fissa di Telecom Italia. Il rapporto  tra  debiti  e  capitale  complessivo  della  rete fissa di Telecom  Italia  e'  risultato  superiore  alla  media dei principali operatori di rete fissa europea. Al riguardo, l'Autorita' ritiene che la  struttura  finanziaria  della rete fissa di Telecom Italia non e' necessariamente  rappresentativa  di  un operatore efficiente ai fini del  calcolo  del  costo  del  capitale  e, pertanto, ha provveduto a stimare il mix ottimale di fonti di finanziamento valutando i dati di operatori  di  rete  fissa  europei  comparabili  per  dimensioni  ed attivita'  a  Telecom  Italia,  pervenendo ad un intervallo di valori compresi tra 0,25 e 0,4.
 
 6. IL  TASSO  DI  REMUNERAZIONE  DEL  CAPITALE  DIFFERENZIATO  PER ATTIVITA'
 Il  vecchio  quadro  normativo cosi' come la normativa nazionale e internazionale  vigenti  prevedono  obblighi di separazione contabile per  alcuni  aggregati regolatori di rete fissa. L'art. 48 del Codice prevede  la  possibilita' da parte dell'Autorita' di imporre obblighi di   separazione  contabile  in  relazione  a  particolari  attivita' nell'ambito   dell'accesso  e  dell'interconnessione. La  separazione contabile  ha  il  fine  di  fornire  conti  e  informazioni sui vari aggregati regolatori come fossero differenti societa' strutturalmente separate. E'   quindi   possibile   ipotizzare   diversi   tassi   di remunerazione   del   capitale   investito   per   ciascun  aggregato regolatorio.
 L'art. 50  del  Codice prevede inoltre che l'Autorita' tenga conto di  "... un'equa  remunerazione  del  capitale  investito,  di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi ....".
 6.1 La valutazione dell'Autorita'
 Da   un   punto  di  vista  concettuale  l'Autorita'  ritiene  che l'applicazione  di  valori  differenti del tasso di remunerazione del capitale  agli aggregati regolatori Telecom Rete di Accesso e Telecom Rete  di  Trasporto,  prevista  dalla Raccomandazione 98/322/CE della Commissione  europea  e  dal  Codice, appare appropriata in quanto il mercato dell'accesso e il mercato del trasporto presentano differenti situazioni  competitive  nonche'  diversi  gradi  di  rischiosita'  e pertanto  e'  ragionevole  ritenere  che  il  parametro  Beta nei due contesti  aziendali  assuma valori differenti. Il calcolo di un tasso di  remunerazione del capitale differenziato per aggregati regolatori richiede  la  stima  indiretta  del  coefficiente  Beta facendo anche ricorso  agli  indici  di  volatilita'  del  rendimento  di aggregati regolatori  comparabili  appartenenti  ad  altri  settori  produttivi nazionali  ed  extra  nazionali. L'Autorita'  ritiene che la stima di differenti  tassi  di  remunerazione  del capitale, per le differenti attivita'  nell'ambito dell'accesso e dell'interconnessione, sia allo stato perseguibile.
 
 G. Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di determinare un tasso  di  remunerazione  del  capitale  differenziato  per aggregati regolatori?
 
 6.2  Le osservazioni degli operatori nel processo di consultazione pubblica
 Un  operatore  di  rete  fissa  non  condivide  l'orientamento  di determinare  un tasso di remunerazione del capitale differenziato per Aggregati Regolatori sia per ragioni di tipo generale/finanziario che di
 business/regolamentari.
 Tale  operatore fa rilevare, infatti, che non esiste in Europa ne' un  titolo  di  un  operatore  ne'  un  indice che faccia riferimento esclusivo  a  presunti segmenti di attivita' come per esempio la rete di accesso o la rete di trasporto.
 L'operatore  infine  sottolinea che qualora si ricorresse comunque ad una suddivisione dei due beta, non consegue necessariamente che la somma,  eventualmente  ponderata,  di  tali  beta  sia equivalente al valore   aggregato. L'espressione   del  beta,  infatti,  essendo  un parametro  di  mercato, e' strettamente legata alla percezione che il mercato  stesso  ha della rischiosita' complessiva dell'azienda e non della somma dei singoli rami di attivita' che la compongono.
 Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e  mobile  sottolineano  il  rilievo  e  l'importanza che il tasso di remunerazione del capitale impiegato nell'aggregato regolatorio "rete di  accesso" sia calcolato con riferimento alle specifiche condizioni competitive  e  di mercato che caratterizzano tale ramo d'azienda. In particolare  si  fa  notare  come  l'ipotesi di calcolare un tasso di remunerazione distinto per aggregato regolatorio:
 sia stata formulata dall'Autorita' stessa sin dal 1999;
 sia  stata  gia'  applicata dall'autorita' francese mentre quella britannica  ne  stia valutando l'utilizzo all'interno del processo di implementazione del Nuovo Quadro Regolamentare (NQR);
 sia  particolarmente  rispondente  a  quanto previsto dal NQR per quanto   concerne  l'obiettivo  piu'  generale  di  promozione  della concorrenza   (necessario  evitare  sussidi  incrociati  tra  servizi diversi) ma anche per quanto previsto in relazione alla necessita' di remunerare   il   capitale  investito  proporzionalmente  al  rischio connesso all'investimento.
 Un  operatore di rete fissa ritiene che ogni aggregato regolatorio debba  avere  un  proprio WACC di riferimento. E' evidente che alcuni parametri  come  il  coefficiente  Beta, necessari per il calcolo del WACC,  non  sono  direttamente  rilevabili sul mercato finanziario in quanto  gli  aggregati  regolatori  non  sono  quotati in borsa. Tale operatore ritiene pertanto che tali parametri possano essere ricavati da  mercati  comparabili  anche riferiti ad altri settori di pubblica utilita'    nazionali    ed    internazionali   come   trasporti   ed energia. L'elemento  chiave  di  un  coefficiente Beta comparabile e' dato  dalla  rischiosita'  dell'attivita'  nel  settore  e  non dalle caratteristiche tecniche dei servizi offerti. Un ipotetico Beta della rete ferroviaria e' quindi equiparabile al Beta della rete di accesso delle  telecomunicazioni  per  il  rischio simile a cui sono soggette entrambe  le  attivita'  in  relazione  al  grado  di concorrenza dei mercati.
 6.3 Le conclusioni dell'Autorita'
 Come  evidenziato  dagli  operatori rispondenti alla consultazione pubblica,  il  calcolo  di  un  tasso  di  remunerazione del capitale distinto  per  divisioni  aziendali  implica il ricorso ai cosiddetti comparables,  vale a dire ai coefficienti Beta di aziende operanti in settori  simili,  per grado di competitivita', alla rete di accesso e di trasporto nonche' alla divisione commerciale di Telecom Italia.
 Sono  stati  quindi analizzati i coefficienti Beta di operatori di telecomunicazioni   italiani   ed  esteri  fornitori  di  servizi  di telefonia  fissa  e  mobile  nonche'  di servizi a larga banda. Si e' provveduto  altresi'  ad  analizzare  i coefficienti Beta di societa' italiane   ed   estere  operanti  in  settori  di  pubblica  utilita' caratterizzati  da  diversi  gradi  di  concorrenza  come  il settore idrico, aeroportuale, elettrico ed energetico.
 Al termine dell'analisi dei coefficienti Beta di societa' italiane ed  estere operanti nei settori di telecomunicazioni ed altri settori di  pubblica  utilita', l'Autorita' ha concluso che, sebbene esistono metodologie  consolidate  per  il calcolo di Beta divisionali, i dati osservati   (relativi   a   oltre   20   societa) non  consentono  di identificare  una  relazione  significativa  tra rischio di impresa e grado di infrastrutturazione nelle reti di accesso e trasporto.
 Sulla   base  di  quanto  premesso,  l'Autorita'  ritiene  che  un coefficiente  Beta  divisionale  (Accesso  e  Trasporto) non sia allo stato  determinabile  ai  fini  del  presente  calcolo  del costo del capitale.
 
 7. TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE IN TERMINI REALI E NOMINALI
 Per  determinare il tasso di remunerazione del capitale in termini reali  e' necessario che il processo di calcolo della media ponderata del costo del capitale tenga conto del tasso di inflazione.
 In  generale,  l'esercizio  di  calcolo  del costo del capitale in termini reali richiede di definire le modalita' di determinazione del tasso  di inflazione e quindi la scelta della tecnica di calcolo piu' appropriata  per  la  trasformazione  del  tasso di remunerazione del capitale da nominale in reale.
 Il  tasso  di  inflazione puo' essere derivato a titolo di esempio dal tasso di inflazione pubblicato annualmente dall'ISTAT ovvero come differenza  dei  tassi  di  rendimento nominali e reali dei titoli di Stato.
 Il  calcolo  del  tasso  medio ponderato del costo del capitale in termini  reali  puo' essere effettuato impiegando diverse tecniche di calcolo pur utilizzando come input lo stesso tasso di inflazione.
 
 H. Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di determinare un tasso di remunerazione del capitale in termini nominali e reali?
 
 7.2  Le osservazioni degli operatori nel processo di consultazione pubblica
 Un  operatore di rete fissa ritiene che non vi possa essere alcuno spazio di applicazione per un costo del capitale in termini reali. In particolare  si  osserva  che  tutti i valori considerati nell'ambito degli  strumenti  di "rimedio" alle posizioni dominanti sono espressi in  termini nominali e, come tali, non possano che essere associati a tassi parimenti nominali.
 Si  osserva  inoltre  che gli operatori di TLC italiani operano in area   Euro  e  che,  pertanto,  non  sono  ravvisabili  esigenze  di aggiustamenti  in  eventuali  confronti  con  altri operatori europei anche   in   ragione   di  un  comune  scenario  inflazionistico  non particolarmente dinamico.
 Sei operatori di rete fissa e un operatore integrato di rete fissa e mobile non condividono l'orientamento dell'Autorita' di determinare il tasso di remunerazioni del capitale anche in termini reali.
 Un operatore di rete fissa condivide l'orientamento dell'Autorita' di calcolare un WACC sia in termini nominali sia in termini reali.
 7.3 Le conclusioni dell'Autorita'
 La  maggior  parte  degli operatori rispondenti alla consultazione pubblica  non ha condiviso l'orientamento dell'Autorita' di calcolare il  tasso  di  remunerazione  del capitale anche in termini reali. In particolare  viene  fatto  osservare  che  il  costo  del capitale in termini  reali  non e' rilevante per le imprese che operano nell'area Euro,   la   quale  e'  caratterizzata  da  un  tasso  di  inflazione tendenzialmente stabile e comune agli Stati membri.
 Alla  luce  di tanto, l'Autorita' nel condividere quanto emerso in sede  di  consultazione,  ritiene  opportuno  determinare il tasso di remunerazione del capitale solo in termini nominali.
 
 8. IL TASSO MEDIO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE IMPIEGATO
 Una  volta determinati i parametri rilevanti relativi al CAPM e al costo  del  debito,  l'Autorita'  ha  provveduto a calcolare il tasso medio  di  remunerazione del capitale pesato dal rapporto che i mezzi finanziari  propri  e  di  terzi hanno sul capitale complessivo della divisione di rete fissa di Telecom Italia.
 Sulla  base  di  quanto  premesso  e  considerati  gli  intervalli ragionevoli  di  variazione,  il  tasso di remunerazione del capitale nominale ante imposte e' quindi risultato pari a 10,2 %.
 |  |  |  | Allegato B (Alla delibera n. 4/06/CONS)
 ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
 L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare:
 1. l'ambito   di  intervento,  con  particolare  riferimento  alle categorie  di  soggetti destinatarie o coinvolte nei costi e benefici dell'intervento normativo proposto;
 2. gli  obiettivi  generali e specifici immediati e di medio/lungo periodo  del  provvedimento,  indicando  contestualmente  l'orizzonte temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero realizzarsi;
 3. la   metodologia  adottata  per  l'analisi  dell'impatto  della regolamentazione;
 4. l'impatto   sulla  pubblica  amministrazione,  sui  destinatari diretti  ed indiretti attraverso l'analisi delle categorie di costi e benefici   economici  e  finanziari  inerenti  la  produttivita',  la crescita  economica,  il  reddito,  la  concorrenza, l'occupazione. A questo   riguardo  tale  valutazione  richiede  che  sia  predisposta un'adeguata batteria di indicatori.
 
 A. AMBITO   DI  INTERVENTO  OGGETTIVO  E  SOGGETTIVO;  DESTINATARI INDIRETTI E DIRETTI
 1.1 Ambito di intervento oggettivo
 Dal punto di vista del prodotto, l'ambito di intervento oggettivo, e'  rappresentato  dal mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete di distribuzione   in   rame. L'ambito   di   intervento  geografico  ha estensione nazionale in quanto l'operatore detentore di significativo potere  di  mercato  e'  obbligato  a fornire il servizio in ciascuno stadio  di  linea  presente  sul  territorio nazionale. Si tratta del servizio  domandato  da tutti quegli operatori che intendono rilegare direttamente gli utenti finali alla propria rete senza passare per la rete     di    trasporto    offerta    da    altri    operatori    di telecomunicazioni. L'ambito  di intervento e' pertanto identificabile attraverso  i  confini geografici e di prodotto del mercato rilevante n.11 definito dal presente provvedimento.
 1.2 Ambito di intervento soggettivo
 Per   quanto   concerne   l'ambito  di  intervento  soggettivo,  i destinatari  diretti dell'intervento regolamentare sono rappresentati dagli  operatori  presenti  nel  mercato dal lato della domanda e dal lato   dell'offerta. L'intervento   regolamentare,   infatti,  impone obblighi  di  controllo  dei  prezzi  dei  servizi  nonche'  obblighi afferenti  le condizioni tecniche di fornitura in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato.
 Dal  lato  dell'offerta e' presente un unico operatore il quale ha sviluppato  la  propria  rete  di distribuzione in rame nel corso dei decenni  precedenti al processo di liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni. Tale  operatore, detenendo un significativo potere di  mercato,  e' soggetto al controllo regolamentare delle condizioni tecniche ed economiche praticate a terzi operatori.
 Dal  lato della domanda i destinatari diretti dell'intervento sono riconducibili  agli  operatori che piu' hanno realizzato investimenti in  infrastrutture  di  rete  di  trasporto sia di breve sia di lunga distanza. Tali  operatori  hanno  la  possibilita'  di  richiedere un servizio economicamente non
 duplicabile   (accesso  alla  rete  di  distribuzione  in  rame) a condizioni  economiche  orientate al costo e condizioni tecniche tali da   garantire  un  certo  standard  di  funzionalita'  del  servizio richiesto.
 I  soggetti  indiretti  destinatari  dell'intervento regolamentare sono  molteplici  e  non  tutti  identificabili  puntualmente. I piu' importanti  soggetti indiretti sono rappresentati dagli utenti finali i  quali  possono fruire di una maggior gamma di servizi a condizioni economiche  sempre  piu'  concorrenziali  in  funzione della crescita della domanda del servizio di accesso disaggregato.
 Altri  soggetti  su cui puo' impattare indirettamente l'intervento regolamentare  sono  i fornitori di contenuti televisivi e i soggetti che  domandano  pubblicita'  agli  operatori  che  offrono servizi di televisione via cavo.
 L'intervento  regolamentare  ha  un  effetto anche sugli operatori meno   infrastrutturati   che   offrono  prevalentemente  servizi  di telefonia  vocale  e  sono  interconnessi  alle reti di trasporto, di breve  e  lunga distanza di altri operatori. Questi operatori infatti sono  soggetti  ad  una  certa  pressione  competitiva  in termini di servizi  offerti e di condizioni economiche praticate dall'offerta di mercato.
 Gli   operatori  di  rete  mobile  sono  indirettamente  coinvolti dall'intervento  in  quanto  lo sviluppo della domanda dei servizi di accesso disaggregato permette agli operatori di rete fissa di fornire servizi  parzialmente  sostituibili  o interoperanti con i servizi di trasmissione dati attraverso la tecnologia UMTS.
 
 B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
 2.1 Obiettivi generali di breve-medio periodo
 L'intervento regolamentare si propone di perseguire nell'immediato attraverso  lo  sviluppo  della  concorrenza  l'obiettivo generale di condizioni  economiche  competitive praticate ai servizi di telefonia vocale,  trasmissione  dati  ad alta velocita' e contenuti televisivi offerti agli utenti finali. Da un punto di vista prospettico di medio periodo,  l'obiettivo  generale  della misura regolamentare proposta, oltre  al  miglioramento dei prezzi vigenti nei mercati al dettaglio, e'  anche  quello  di un potenziale incremento della qualita' e della gamma  dei  servizi  attualmente offerti agli utenti finali. A questo proposito,  le nuove tecnologie trasmissive disponibili consentono di offrire  nei mercati al dettaglio attraverso la rete di distribuzione in rame non solo servizi di telefonia vocale, di trasmissione dati ad alta  velocita'  (Internet), video chiamate e di contenuti televisivi via  cavo,  ma anche servizi piu' avanzati quali la videosorveglianza per  esercizi  commerciali,  e  la  videoconferenza,  le reti private virtuali  su protocollo IP per l'interconnessione fra sedi diverse di una  stessa  organizzazione  e  il sistema `Business to Employee' che permette  ai  dipendenti  di  lavorare  da casa collegandosi alla LAN aziendale.
 2.2 Obiettivi specifici di breve-medio periodo
 Gli   obiettivi   generali   sono   perseguibili   attraverso   il raggiungimento   di  obiettivi  intermedi  (specifici) identificabili nella eliminazione delle barriere economiche per l'accesso al mercato dei  servizi  di unbundling. L'eliminazione di tali barriere richiede il controllo regolamentare delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi all'ingrosso.
 
 C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA
 Metodologia impiegata per l'analisi dell'impatto regolamentare
 La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e'  basata  sull'identificazione dei benefici (obiettivi) e dei costi derivanti   ai   destinatari   diretti   e   indiretti  delle  misure regolamentari  nel  mercato  dell'accesso  disaggregato. L'analisi e' rivolta  a  quantificare, laddove possibile, il costo-beneficio delle categorie    dirette   e   indirette   destinatarie   dell'intervento regolamentare   anche   alla  luce  di  valutazioni  prospettiche  di breve-medio  periodo  e  di  sistema,  con particolare riferimento ai mercati coinvolti dal provvedimento.
 Le  tecniche  di  calcolo  utilizzate  sono di tipo econometrico e afferenti  l'analisi  di  indici  rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto regolamentare.
 In   taluni   casi,   i  benefici  netti  derivanti  dalla  misura regolamentare   sono   identificabili   in   ragione   degli  effetti competitivi  generati dall'incremento dell'offerta di servizi, ma non quantificabili  in  quanto  la  numerosita' degli attori coinvolti e' elevata  e  le informazioni e dati non sono reperibili. Tali soggetti peraltro  operano spesso in mercati le cui condizioni economiche sono estremamente  differenziate,  a  parita'  di  servizi  offerti, ed il collegamento   al   mercato   dei  servizi  all'ingrosso  di  accesso disaggregato e' solo indiretto.
 Il  mercato oggetto di analisi e' caratterizzato da una situazione di  sostanziale monopolio di fatto nel quale un unico operatore offre all'ingrosso  l'accesso  alla  rete  di  distribuzione  in rame. Tale servizio  e'  tuttora un essential facility in quanto si tratta di un servizio  economicamente  non  duplicabile  da  operatori alternativi all'operatore detentore di significativo potere di mercato. L'analisi dell'impatto   regolamentare  e'  pertanto  volta  a  quantificare  e qualificare il benessere sociale in una situazione monopolistica.
 
 D. IMPATTO SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Il   provvedimento   ha   un   impatto  indiretto  sulla  pubblica amministrazione  in  qualita'  di  utente  finale  di servizi offerti attraverso  la  rete  di distribuzione in rame. Non si ritiene che il provvedimento    abbia    un   impatto   specifico   sulla   pubblica amministrazione  rispetto  agli  altri  utenti  finali  presenti  nei mercati al dettaglio delle comunicazioni elettroniche.
 
 E. IMPATTO SUI DESTINATARI DIRETTI
 1. Impatto diretto della misura regolamentare
 L'impatto  della  misura  regolamentare sui destinatari diretti e' determinabile  in modo puntuale nel mercato all'ingrosso dell'accesso disaggregato. Nel  corso  del  2004  gli  operatori alternativi hanno attivato  circa  750.000  linee relative a ULL/ sub loop ULL e shared access. Il  valore  del  paniere  dei servizi di accesso disaggregato fornisce da un lato i ricavi all'ingrosso dell'operatore detentore di significativo potere di mercato e dall'altro la spesa sostenuta dalla domanda, rappresentata nel caso specifico da operatori che possiedono proprie infrastrutture nella rete di trasporto.
 In  applicazione  degli  obblighi previsti dagli artt. 49 e 50 del Codice,  la  misura  regolamentare  proposta prevede la fornitura dei servizi di accesso disaggregato a predefinite condizioni
 tecniche  nonche'  a  condizioni economiche programmate del canone mensile  di  noleggio  della linea di accesso dell'operatore dominate sulla   base   del   trend   dei  costi  e  volumi  attesi. I  ricavi dell'operatore   dominante   derivanti   dai   servizi   di   accesso disaggregato  dovrebbero  incrementare nel periodo di efficacia della misura   regolamentare  (2005-2007). A  fronte  di  tale  incremento, l'operatore  della  rete di accesso dovrebbe subire una riduzione dei ricavi  per  i servizi offerti nei mercati al dettaglio. I ricavi dei servizi al dettaglio derivano oltre che da servizi tradizionali, come il  canone di accesso al dettaglio e il traffico di telefonia vocale, anche da servizi innovativi come Intemet a larga banda. Tali servizi, tuttavia,  sono  andati  sviluppandosi  proprio grazie alla pressione competitiva  esercitata  da  quegli  operatori  che  sono entrati nel mercato dell'accesso disaggregato (benefici indiretti).
 Sul  versante della domanda, gli operatori alternativi beneficiano di  una programmazione pluriennale delle spese, al lordo del tasso di inflazione annuale, delle condizioni economiche praticate sui servizi di  accesso  disaggregato. La  certezza  delle  condizioni economiche praticate nell'offerta di riferimento riduce il rischio di mercato al quale sono soggetti gli investimenti nella rete di trasporto di breve distanza   che   gli   operatori  alternativi  hanno  pianificato  di realizzare  nei  prossimi  anni  al  fine di raggiungere gli stadi di linea ed offrire servizi utenti finali. La riduzione dei prezzi reali relativi  ai  servizi  di accesso disaggregato dovrebbe comportare un risparmio  dei  costi  di  acquisizione dei servizi intermedi per gli operatori  alternativi  al  termine  del  2007  rispetto alle attuali condizioni  economiche  praticate  da  Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2005.
 La  riduzione  dei prezzi reali dell'accesso disaggregato dovrebbe comportare una crescita sensibile del numero di linee domandate dagli operatori  alternativi  e  conseguentemente  un incremento dei ricavi derivanti  dai  servizi offerti ai clienti finali nei diversi mercati al  dettaglio. In particolare, 1'ARPU degli operatori di rete fissa a larga  banda  e'  particolarmente elevato se comparato agli operatori che     offrono     tradizionalmente     servizi     di     telefonia vocale. Conseguentemente  il  valore della produzione degli operatori alternativi  derivante  dai  servizi  al  dettaglio  dovrebbe  essere significativamente  superiore  rispetto  al  valore  della produzione dell'operatore  dominante  nel  caso  in  cui  tali linee non fossero offerte sul mercato dell'accesso disaggregato.
 Le  risultanze  dell'analisi  dei costi e benefici della categoria dei  soggetti  destinatari  diretti  mette  in  luce  che la gamma di servizi  offerti  e  il  valore della produzione sono superiori in un contesto concorrenziale rispetto ad un ambito monopolistico nel quale un   solo   operatore  di  accesso  offre  servizi  al  dettaglio  ai consumatori finali.
 
 F. IMPATTO SUI DESTINATARI INDIRETTI
 Impatto indiretto della misura regolamentare
 I principali destinatari indiretti sono rappresentati dagli utenti finali i quali a seguito della misura regolamentare possono fruire di servizi  su  rete fissa a larga banda differenziati rispetto a quelli dell'operatore   dominante   e   forniti   a   condizioni  economiche competitive dagli operatori. Il beneficio per i consumatori finali e' pertanto   legato   alla   possibilita'   di   accedere   a   servizi qualitativamente   superiori,   rispetto  a  quelli  tradizionali  di telefonia  vocale  e  di  internet a banda stretta. Gli utenti finali beneficiano  di condizioni economiche competitive se comparate ad una situazione   di   assenza  dell'intervento  regolamentare  nel  quale l'operatore   dominante   non   fornisce   il   servizio  di  accesso disaggregato.
 La  riduzione programmata dei prezzi reali prevista dal meccanismo di   network   cap   dovrebbe   peraltro  consentire  agli  operatori alternativi  di  ridurre  i  prezzi  dei  servizi  al  dettaglio e di investire ulteriormente nell'acquisizione di linee di accesso nonche' nell'offerta di servizi al dettaglio innovativi e differenziati.
 Gli effetti del provvedimento dell'Autorita' coinvolgono anche gli operatori  di  rete  fissa  meno  infrastrutturati,  gli  ISP  e  gli operatori  di  rete mobile. Per quanto concerne gli operatori di rete fissa  meno  infrastrutturati,  il presente provvedimento consente un miglioramento  delle  presenti  condizioni tecniche ed economiche dei servizi  di  accesso disaggregato tale da incentivare investimenti di co-locazione  negli  stadi di linea di Telecom Italia per raccogliere linee  di  accesso  e  competere  nei  mercati  al  dettaglio con gli operatori maggiorente infrastrutturati.
 Tra  i  destinatari  indiretti  del  provvedimento  dell'Autorita' compaiono  le  aziende manifatturiere produttrici di apparati di rete con  tecnologia  a  banda  larga. La crescita attesa della domanda di servizi  di  accesso  disaggregato  e  la  richiesta  del  mercato al dettaglio   di  maggiore  capacita'  trasmissiva,  comportera'  nuovi investimenti da parte di tutti gli operatori in apparati e tecnologie di  rete. Tali  investimenti  a  loro  volta comporteranno un aumento della  domanda degli apparati di rete con conseguente beneficio per i produttori.
 Gli  operatori  di rete mobile di terza generazione sono coinvolti indirettamente  dal  presente  provvedimento in quanto tali operatori offrono  servizi  di trasmissione dati su terminali mobili come video chiamate,     contenuti     televisivi,     trasmissione    immagini, ecc. parzialmente  sostituibili con i servizi offerti dagli operatori di  rete  fissa  che  raccolgono  linee di accesso direttamente dagli stadi  di linea di Telecom Italia e in parti interoperanti con questi ultimi.
 Le   tecnologie  xDSL  consentono  di  trasmettere  dati  ad  alta velocita'  attraverso  la  rete  di distribuzione in rame e quindi di fornire agli utenti finali contenuti televisivi a pagamento trasmessi via   cavo. Conseguentemente  le  misure  regolamentari  relative  ai servizi  di  accesso  disaggregato  avranno  effetti sui fornitori di contenuti  televisivi  che ricorrono ad altre tecnologie trasmissive, come  la  trasmissione  digitale terrestre e quella satellitare. Tali effetti  sono  riconducibili  ad  un  incremento  dell'offerta sia in termini  quantitativi  sia  in  termini  di programmazione televisiva differenziata. L'aumento  dell'offerta  della  gamma  di servizi e di operatori fornitori di contenuti televisivi comportera' la pratica di condizioni  economiche  ai clienti finali piu' competitive rispetto a quelle attualmente vigenti sui mercati al dettaglio.
 Lo  sviluppo  di  contenuti  televisivi  via cavo ha effetti anche sugli  esercizi  commerciali che offrono servizi di noleggio di video cinematografici. Attraverso la trasmissione via cavo gli operatori di rete  fissa  offrono,  infatti,  gli  stessi  contenuti offerti dagli esercizi  commerciali che noleggiano DVD o altri supporti elettronici per la trasmissione di contenuti cinematografici.
 Il  numero  particolarmente  elevato  di  esercizi  commerciali di videostore  e la differenziazione delle condizioni economiche vigenti sul  mercato  del  noleggio  di  contenuti cinematografici nonche' il livello  indiretto  di  coinvolgimento  del  mercato  in questione in relazione  agli  effetti  del  provvedimento  sui  servizi di accesso disaggregato,  non  consentono  di  quantificare  i  benefici  per  i consumatori finali derivanti dall'incremento dell'offerta.
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