Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 1 febbraio 2006 |
Atto di indirizzo sull'informazione in materia di raccolta delle firme per la promozione del referendum popolare, relativo al testo di legge costituzionale, recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005. |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 1° febbraio 2006; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»; Considerato che nel dibattito politico in corso nel Paese riveste obiettiva rilevanza l'iniziativa della raccolta delle firme per la promozione del referendum popolare relativo al testo di legge costituzionale, recante «Modifica alla parte II della Costituzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005; Ritenuta l'importanza socio-politica dell'iniziativa in questione, momento collettivo di partecipazione alla fase precedente allo svolgimento del referendum popolare che si riconnette all'esercizio del diritto di voto, espressione della sovranita' popolare; Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «testo unico della radiotelevisione», costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, nonche' l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attivita' di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni; Considerato che l'Autorita' e' chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive; Rilevato, altresi', che l'art. 7, comma 3, dello stesso testo unico prevede che l'Autorita' debba rendere effettiva l'osservanza dei principi sopra esposti nei programmi di informazione e di propaganda; Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di adottare nei confronti delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti in ambito nazionale un atto di indirizzo, inteso a richiamare la necessita' che l'informazione relativa ai temi della raccolta delle firme per la promozione del referendum popolare avente ad oggetto il testo di legge costituzionale, recante «Modifica alla parte II della Costituzione» si svolga nell'osservanza dei principi indicati; Udita la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: 1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti in ambito nazionale sono invitate a riservare nei programmi di informazione uno spazio adeguato allo svolgimento della raccolta delle firme per la promozione del referendum avente ad oggetto il testo di legge costituzionale, recante «Modifica alla parte II della Costituzione», osservando i principi di pluralismo, obiettivita', completezza ed imparzialita' dell'informazione. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita' ed e' trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Napoli, 1° febbraio 2006 Il presidente: Calabro' |
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