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| Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 12 gennaio 2006 |  | Mercato  della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato  n.  16  fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione  europea  n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato,  valutazione  di  sussistenza  di  imprese con significativo potere  di  mercato  ed  individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 3/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' Nella sua riunione di Consiglio del 12 gennaio 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 Vista  la  Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche, relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
 Vista  la  delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso  ai  documenti»  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
 Vista  la  delibera  n.  335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento concernente l'accesso ai documenti  approvato  con  delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
 Vista  la  delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il «Regolamento   concernente  la  procedura  di  consultazione  di  cui all'art.   11  del  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
 Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5 maggio  2004,  recante «Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio 2004   e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
 Vista  la  delibera  n.  320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui   alla   delibera  n.  118/04/CONS»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
 Vista  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio  2005, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui   alla   delibera  n.  118/04/CONS»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
 Vista  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno  2005, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui   alla   delibera  n.  118/04/CONS»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;
 Vista  la  delibera  n.  373/05/CONS  del  16 settembre  2005,  che modifica   la   delibera   n.  118/04/CONS  recante  «Disciplina  dei procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni  elettroniche»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
 Vista   la   delibera   n.  338/99  del  6 dicembre  1999,  recante «Interconnessione  di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle  comunicazioni  fisso-mobile  originate  dalla  rete di Telecom Italia»;
 Vista  la  delibera  n.  485/01/CONS  del 20 dicembre 2001, recante «Linee  guida  per  la  predisposizione  della  contabilita'  a  fini regolatori  da  parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del  sistema  di  contabilita'  dei  costi» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;
 Vista  la  delibera  n.  399/02/CONS  del  4 dicembre 2002, recante «Linee  guida  per la contabilita' a costi correnti per gli operatori notificati   di   rete   fissa  e  mobile  e  misure  in  materia  di predisposizione   della   contabilita'  regolatoria  da  parte  degli operatori   mobili»   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 3 dell'8 gennaio 2003;
 Vista  la  delibera  n.  47/03/CONS  del  5 febbraio  2003, recante «Revisione  e  meccanismi  di  programmazione  dei  prezzi massimi di terminazione  praticati  dagli  operatori di rete mobile notificati e regolamentazione  dei  prezzi  delle  chiamate fisso-mobile praticati dagli  operatori di rete fissa notificati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;
 Vista  la  delibera  n.  465/04/CONS  del 22 dicembre 2004, recante «Consultazione  pubblica  sull'identificazione ed analisi del mercato della  terminazione  di chiamate vocali su singole reti mobili, della valutazione  del  significativo  potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che   dispongono  di  un  tale  potere  (mercato  n.  16  fra  quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e  dei servizi della Commissione Europea)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2005;
 Sentite,   in   data   9 marzo   2005   le   societa'  Trans  World Communications S.p.A. e ReteItaly s.r.l. (congiuntamente);
 Sentita, in data 10 marzo 2005 la societa' TIM Italia S.p.A.;
 Sentita, in data 10 marzo 2005 la societa' H3G S.p.A.;
 Sentita,  in  data 10 marzo 2005 la societa' WIND Telecomunicazioni S.p.A.;
 Sentita,  in  data  11 marzo  2005 l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP);
 Sentite,  in data 11 marzo 2005 le societa' BT Albacom S.p.A., Colt Telecom  S.p.A, Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 S.p.A., Welcome Italia S.p.A. (congiuntamente);
 Sentita, in data 11 marzo 2005 la societa' Vodafone Omnitel N.V;
 Visti   i   contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla consultazione pubblica;
 Vista la delibera n. 286/05/CONS recante «Misure urgenti in materia di  fissazione  dei  prezzi  massimi  di  terminazione delle chiamate vocali  su  singole  reti mobili» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 25 luglio 2005;
 Considerata  la  consultazione  pubblica  di  cui  alla delibera n. 465/04/CONS,   le   risultanze   della   medesima  e  le  valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A al presente provvedimento ed i  relativi sub allegati A1, contenente la descrizione del modello di calcolo  dei  costi  prospettici incrementali di lungo periodo per il servizio  di  terminazione  mobile  ed  A2,  contenente il modello di determinazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato;
 Considerata    l'analisi   di   impatto   regolamentare   contenuta nell'allegato B al presente provvedimento;
 Considerato che le conclusioni raggiunte nel presente provvedimento in  merito  alla  valutazione  della  concorrenzialita'  del  mercato portano  a confermare le valutazioni che hanno condotto alla delibera n. 286/05/CONS e le misure con essa introdotte;
 Visto  il  parere  dell'Autorita'  Garante  della Concorrenza e del Mercato  (AGCM),  pervenuto  in  data 29 dicembre 2005, relativo allo schema  di  provvedimento  concernente «Mercato della terminazione di chiamate  vocali  su  singole  reti  mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati  dalla  raccomandazione  della  commissione  europea  n. 2003/311/CE) - Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza  di  imprese  con  significativo  potere  di  mercato  ed individuazione  degli obblighi regolamentari» adottato dall'Autorita' in data 23 novembre 2005;
 Considerato  che  l'AGCM  esprime innanzitutto un parere adesivo in merito  all'individuazione  di  quattro  distinti  mercati  nazionali rilevanti  corrispondenti  alla  terminazione  delle chiamate vocali, originate  sia da reti fisse che da reti mobili, sulle reti mobili di ciascuno  dei  gestori attualmente operanti in Italia e condivide del tutto l'identificazione di TIM, Vodafone, Wind ed H3G quali operatori che  detengono  un  significativo  potere  di  mercato nei rispettivi mercati della terminazione vocale sulle proprie reti;
 Considerato  inoltre, che l'AGCM, da un lato, valuterebbe opportuno procedere  ad  una  ulteriore  segmentazione del mercato in relazione alla  tecnologia (GSM o UMTS) sottostante alla fornitura del servizio di terminazione, e che, dall'altro lato, riconosce come un incremento del  traffico terminato su rete UMTS renda in prospettiva ragionevole l'inclusione   di   entrambe   le  tecnologie  nel  medesimo  mercato merceologico;
 Ritenuto  che,  pur non procedendo ad una segmentazione del mercato rilevante,  l'Autorita'  ha  comunque  tenuto  in  considerazione  le differenze  di costo sottostanti alle due tecnologie, dal momento che ha considerato l'incremento del traffico terminato su rete UMTS tanto nel   consolidamento   del   modello  contabile  LRIC,  quanto  nella ridefinizione  dei  valori  di  riduzione  programmata  dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali sulle singole reti mobili;
 Considerato, infine, che l'AGCM, da un lato, segnala il particolare rilievo che assume l'analisi concorrenziale dei rapporti contrattuali concernenti  la terminazione mobile-mobile ed, in particolare, rileva come  -  nel  passato  - la dimensione relativa degli operatori abbia inciso sull'effettiva possibilita' di esercitare il proprio potere di mercato,  conducendo  a soluzioni negoziali favorevoli agli operatori di  maggiori  dimensioni,  e,  dall'altro lato, osserva che una piena efficacia  della  portata  innovativa della regolamentazione proposta potrebbe  essere  messa  in  discussione  dal  perpetuarsi  di simili comportamenti;
 Considerato  che,  in  merito a questi aspetti segnalati dall'AGCM, viene confermato nel presente provvedimento l'obbligo di trasmissione dei  contratti di interconnessione, come gia' previsto dalla delibera n.  286/05/CONS, in modo che l'Autorita' possa verificare l'effettivo rispetto di quanto previsto dal provvedimento medesimo, con riguardo, tra l'altro, agli accordi tra operatori mobili;
 Vista   la  lettera  della  Commissione  Europea  SG-Greffe  (2005) D/207789  del 23 dicembre 2005, relativa allo schema di provvedimento concernente «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti   mobili   (mercato   n.   16   fra  quelli  identificati  dalla raccomandazione   della   commissione   europea   n.  2003/311/CE)  - Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi  regolamentari»  adottato dall'Autorita' in data 23 novembre 2005 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 1° dicembre 2005;
 Considerato   che   la   Commissione   Europea,  nel  rilevare  che l'Autorita'    ha    proposto,   nello   schema   di   provvedimento, l'introduzione  di  un meccanismo di riduzione programmata dei prezzi di  terminazione  su rete mobile (network cap) per gli anni 2006-2008 ed  ha imposto agli operatori di rete mobile soggetti al controllo di prezzo  l'obbligo  di contabilita' dei costi, riconosce ed incoraggia l'intenzione   dell'Autorita'   di  monitorare  l'allineamento  della riduzione programmata dei prezzi di terminazione su rete mobile con i costi  e,  nel  caso  di scostamenti tra l'evoluzione reale dei costi sottostanti  ed  il meccanismo di riduzione programmata, di tenere in considerazione  tali scostamenti al fine di assicurare l'orientamento al costo dei prezzi di terminazione;
 Considerato  che  la  Commissione  fa  presente che, secondo quanto stabilito   dall'art.   7,   comma  5,  della  direttiva  2002/21/EC, l'Autorita'  deve  tenere  in  massimo  conto  i commenti delle altre Autorita'  di  regolamentazione  nazionali e della Commissione e puo' adottare  la  decisone  finale  e,  in  tal  caso,  comunicarla  alla Commissione;
 Considerato  che, a tal fine, l'Autorita' provvedera' a verificare, attraverso  la  contabilita' regolatoria, la coerenza tra i prezzi di terminazione imposti e l'effettiva evoluzione dei costi sottostanti e che   eventuali   scostamenti  tra  i  prezzi  previsti  ed  i  costi sottostanti   saranno   tenuti   in   considerazione   per  garantire l'effettiva  implementazione  dell'obbligo  di  orientamento al costo previsto dal presente provvedimento;
 Considerato  che  le  misure  previste  dal  presente provvedimento avranno  effetto  dall'entrata in vigore del medesimo, fatti salvi ed impregiudicati gli effetti prodotti dalle misure di cui alla delibera n. 286/05/CONS;
 Udita  la  relazione  dei  Commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Analisi del mercato della terminazione
 di chiamate vocali su singole reti mobili
 1.  L'Autorita'  adotta l'analisi del mercato della terminazione di chiamate  vocali  su  singole  reti mobili, svolta tenendo in massima considerazione  la  Raccomandazione  relativa ai mercati rilevanti di prodotti  e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche e le linee   direttrici,   ai   sensi   dell'art.   19  del  Codice  delle comunicazioni elettroniche.
 2.  Il  testo  dell'analisi di mercato e' riportato nell'allegato A alla  presente  delibera,  e nei relativi sub allegati A1 ed A2, e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
 3.   L'analisi  di  impatto  della  regolamentazione  e'  riportata nell'allegato  B  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte integrante ed essenziale.
 |  |  |  | Art. 2. Definizione del mercato della terminazione
 di chiamate vocali su singole reti mobili
 1.  Per  ciascuna  rete  mobile  e'  definito  un mercato rilevante costituito  dal  mercato  della  terminazione  delle  chiamate vocali originate sia dalle reti fisse che dalle reti mobili.
 2.  I  mercati  cosi'  come  definiti  al  precedente  comma 1, non includono   la  terminazione  SMS/dati  e  non  risultano  segmentati ulteriormente in base alla tecnologia sottostante (GSM o UMTS).
 3.  I  mercati  della terminazione di chiamate vocali sulle singole reti mobili hanno dimensione nazionale.
 |  |  |  | Art. 3. Imprese notificate come aventi significativo potere di mercato
 1.  Nei  mercati nazionali della terminazione di chiamate vocali su singole  reti  mobili,  come  definiti  al  precedente  art.  2,  non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
 2.  Ai  sensi dell'art. 52 del Codice, gli operatori TIM, Vodafone, WIND e H3G sono notificati quali detentori di significativo potere di mercato  nel  mercato  della terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti.
 |  |  |  | Art. 4. Obblighi in capo alle imprese notificate
 come aventi significativo potere di mercato
 1.  Ai  sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a TIM, Vodafone, WIND e H3G in qualita' di operatori aventi significativo potere di mercato nei  mercati di cui all'art. 2, gli obblighi cosi' come descritti nei seguenti articoli del Capo II del presente provvedimento.
 2.  Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritti nel successivo Capo III.
 |  |  |  | Art. 5. Obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete
 1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, TIM, Vodafone, WIND e H3G sono soggetti all'obbligo di fornitura del servizio di interconnessione di terminazione  delle  chiamate  vocali  sulle  rispettive reti ed agli obblighi di:
 a)  concedere accesso alle porte di interconnessione e consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione;
 b) concedere accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre    tecnologie   rispondenti   agli   standard   per   garantire l'interoperabilita' dei servizi di interconnessione di terminazione.
 |  |  |  | Art. 6. Obbligo di trasparenza
 1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, TIM, Vodafone, WIND e H3G sono soggetti  all'obbligo  di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui al precedente art. 5.
 2. Gli operatori di cui al precedente comma 1 pubblicano un'Offerta di  riferimento  contenente  i  termini  e le condizioni tecniche, di fornitura  ed  economiche che includono, tra l'altro, le informazioni indicate al Capo III.
 3. L'Offerta di riferimento e' approvata dall'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 7. Obbligo di non discriminazione
 1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, TIM, Vodafone, WIND e H3G sono sottoposti   all'obbligo   di  non  discriminazione  con  riferimento all'applicazione delle medesime condizioni economiche e tecniche agli operatori terzi, alle societa' controllate, collegate ed alle proprie divisioni  commerciali  operanti  nei  mercati a valle che acquistano servizi di terminazione.
 2. Gli operatori notificati trasmettono all'Autorita', entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli accordi di interconnessione  vigenti.  In caso di modifica degli accordi vigenti ovvero  di  sottoscrizione  di nuovi accordi di interconnessione, gli operatori  trasmettono i medesimi all'Autorita' entro 30 giorni dalla loro stipula.
 |  |  |  | Art. 8. Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi
 1.  Ai  sensi  dell'art.  50  del Codice, TIM, Vodafone e WIND sono soggetti  all'obbligo  di  controllo  dei  prezzi di terminazione, di orientamento   al  costo  e  di  predisposizione  di  un  sistema  di contabilita' regolatoria.
 2.  L'Autorita'  introduce,  relativamente  agli anni 2006-2008, un meccanismo  programmato di riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate   vocali  sulle  reti  degli  operatori  mobili  di  cui  al precedente comma 1.
 |  |  |  | Art. 9. Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza
 e non discriminazione: Pubblicazione dell'Offerta di riferimento
 1.   Entro   novanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  del  presente  provvedimento, gli operatori TIM, Vodafone, WIND e H3G formulano un'Offerta di riferimento contenente le seguenti informazioni:
 a)  prezzo  del  servizio  di  terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete, eventualmente articolato in fasce orarie;
 b)  indicazione dei punti di interconnessione disponibili per gli operatori terzi;
 c)   elenco  delle  interfacce  tecniche  e  dei  protocolli  per garantire  l'interoperabilita'  dei  servizi  di  interconnessione di terminazione;
 d)  condizioni  tecniche ed economiche per la co-ubicazione delle apparecchiature di trasmissione dei circuiti di interconnessione.
 2.  L'Offerta  di  riferimento viene aggiornata con un preavviso di almeno  sessanta  giorni  nel  caso  di  variazione  delle condizioni economiche  dei  servizi  e con un preavviso di almeno novanta giorni nel  caso  di  variazione  delle  condizioni  tecniche di offerta dei servizi.
 3.   L'Offerta   di   riferimento   e'   soggetta  ad  approvazione dell'Autorita'  nell'ambito di un procedimento istruttorio svolto nel rispetto del principio del contraddittorio.
 |  |  |  | Art. 10. Condizioni attuative dell'obbligo di controllo di prezzo
 e di contabilita' dei costi per TIM e Vodafone
 1.  A  far  data  dalla notifica del presente provvedimento, rimane confermato  che il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali  sulla  rete  degli  operatori  TIM e Vodafone non puo' essere maggiore di 12,10 centesimi di euro al minuto.
 2.  A  partire  dal  1° luglio  2006,  il  prezzo  del  servizio di terminazione  delle  chiamate vocali sulla rete degli operatori TIM e Vodafone  non  puo'  essere  maggiore  di  11,20 centesimi di euro al minuto.
 3.  A  partire dalla medesima data di cui al precedente comma 2, il prezzo  del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori TIM e Vodafone e' sottoposto ad un vincolo annuale di riduzione pari a IPC-13%.
 4.  Gli  operatori  TIM  e  Vodafone  predispongono  un  sistema di contabilita'  regolatoria a costi storici ed a costi correnti per gli anni  2005, 2006 e 2007, sulla base di quanto previsto dalle delibere n.  485/01/CONS e n. 399/02/CONS, ed il modello a costi incrementali, di  cui all'allegato A1 al presente provvedimento, per gli anni 2005, 2006  e  2007,  da  perfezionare in esito al tavolo tecnico di cui al successivo  art.  15.  Gli  operatori  trasmettono  le risultanze del sistema di contabilita' regolatoria entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di esercizio.
 |  |  |  | Art. 11. Condizioni attuative dell'obbligo di controllo di prezzo
 e di contabilita' dei costi per WIND
 1.  A  far  data  dalla notifica del presente provvedimento, rimane confermato  che il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali  sulla  rete  dell'operatore  WIND non puo' essere maggiore di 14,35 centesimi di euro al minuto.
 2.  A  partire  dal  1° luglio  2006,  il  prezzo  del  servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore WIND non puo' essere maggiore di 12,90 centesimi di euro al minuto.
 3.  A  partire dalla medesima data di cui al precedente comma 2, il prezzo  del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore  WIND e' sottoposto ad un vincolo annuale di riduzione pari a IPC-16%.
 4.   L'operatore   WIND   predispone  un  sistema  di  contabilita' regolatoria  a  costi  storici ed a costi correnti per gli anni 2005, 2006  e  2007,  sulla  base  di  quanto  previsto  dalle  delibere n. 485/01/CONS  e n. 399/02/CONS, ed il modello a costi incrementali, di cui  all'allegato  A1  al presente provvedimento, per gli anni 2006 e 2007, da perfezionare in esito al tavolo tecnico di cui al successivo art.   15.   L'operatore  trasmette  le  risultanze  del  sistema  di contabilita'  regolatoria entro sessanta giorni dall'approvazione dei bilanci di esercizio.
 |  |  |  | Art. 12. Condizioni attuative dell'obbligo di controllo di prezzo:
 date di applicazione, vincolo di network cap
 e articolazione in fasce orarie
 1. Le variazioni del prezzo di terminazione in rispetto del vincolo di  riduzione  annuale  si  applicano  entro  e non oltre le date del 1° luglio degli anni 2007 e 2008.
 2.  L'Indice  dei  Prezzi  al  Consumo  (IPC) utilizzato al fine di determinare  il vincolo di variazione effettivo IPC-X e' l'indice dei prezzi al consumo, senza tabacchi, rilevato dall'ISTAT nel periodo 1° gennaio-31 dicembre   dell'anno   precedente  di  applicazione  della variazione prevista per gli anni 2007 e 2008.
 3.  Gli  operatori  mobili  soggetti  all'obbligo  di controllo dei prezzi  hanno  facolta'  di articolare, nel rispetto del principio di trasparenza  e  non  discriminazione,  il  prezzo  di terminazione in funzione   delle  fasce  orarie.  Tale  articolazione  deve  comunque avvenire nel rispetto del predetto valore massimo, inteso in tal caso come  il  valore  medio  ponderato  sulla base del traffico terminato nelle singole fasce orarie e del paniere di traffico di riferimento.
 4. In caso di articolazione del prezzo di terminazione, l'operatore trasmette all'Autorita' il paniere di traffico di riferimento, ovvero quello  relativo  al  periodo  che  va  dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno  precedente  quello  di  applicazione  delle variazioni del prezzo  di terminazione. Tale paniere dovra' inoltre includere i dati disaggregati  per  operatore  di  originazione  e  per  tipologia  di traffico.
 5.  Qualora un operatore di rete mobile offra contemporaneamente un prezzo  unico  ed  un  prezzo  articolato  nelle  fasce  di  picco  e fuori-picco,  gli operatori interconnessi hanno potesta' di scegliere tra le due possibilita'.
 |  |  |  | Art. 13. Modello di contabilita' a costi incrementali
 1.   L'Autorita'   adotta   il  modello  di  contabilita'  a  costi incrementali descritto in allegato A1 al presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 14. Calcolo del tasso di remunerazione del capitale
 1.  Ai  fini  del presente provvedimento, il tasso di remunerazione del  capitale  impiegato per i servizi di terminazione mobile forniti dagli  operatori  notificati  e soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi e' pari al 12,4%.
 |  |  |  | Art. 15. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Con il presente provvedimento si intendono confermate le misure introdotte  con  la delibera n. 286/05/CONS e fatti salvi gli effetti da questa prodotti.
 2. Fermo restando quando previsto all'art. 9, comma 1, del presente provvedimento,   gli   operatori  notificati  TIM,  Vodafone  e  WIND comunicano all'Autorita' ed agli operatori interconnessi, entro e non oltre  il 1° maggio 2006 il prezzo di terminazione da applicare a far data dal 1° luglio 2006, eventualmente articolato in fasce orarie. In quest'ultimo  caso,  i  medesimi  operatori di rete mobile comunicano all'Autorita'  il  paniere  di  traffico  di  relativo  al periodo 1° gennaio-31 dicembre  2005.  Tale  paniere  dovra' inoltre includere i dati  disaggregati  per  operatori di originazione e per tipologia di traffico.
 3.   Entro   trenta   giorni   dalla   pubblicazione  del  presente provvedimento,   l'Autorita'   avvia   un   tavolo  tecnico,  con  la partecipazione   di  tutti  gli  operatori  mobili,  per  l'ulteriore sviluppo   del   modello   di   contabilita'  a  costi  incrementali. L'attivita' del tavolo tecnico si conclude entro il 30 novembre 2006.
 4.  L'Autorita'  valutera'  l'applicazione  degli  obblighi  di cui all'art. 50 del Codice all'operatore H3G entro il 31 luglio 2006.
 5.  Il  presente  provvedimento  e'  notificato  alle societa' TIM, Vodafone, Wind e H3G e Telecom Italia.
 6.  Il presente provvedimento e' trasmesso alla Commissione Europea ed  alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione Europea.
 Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
 Roma, 12 gennaio 2006
 Il presidente
 Calabro'
 I commissari relatori
 D'Angelo - Mannoni
 Il segretario generale
 Viola
 |  |  |  | Allegato A ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 3/06/CONS
 MERCATO  DELLA  TERMINAZIONE  DI  CHIAMATE  VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI  (MERCATO  N. 16 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE):
 IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DI  IMPRESE  CON  SIGNIFICATIVO  POTERE  DI MERCATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI
 1. INTRODUZIONE
 1.1 Il procedimento istruttorio
 
 1. L'Autorita' ha pubblicato, in data 28 gennaio 2005, sul proprio sito  web e, in data 11 febbraio 2005, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la proposta di provvedimento relativa al mercato in  esame  (allegato  B  alla  delibera  n.  465/05/CONS).  Ai  sensi dell'art.  3  della delibera n. 453/03/CONS, l'Autorita' ha convocato in audizione le imprese che hanno presentato apposita istanza al fine di  illustrare  le  proprie  osservazioni  in merito alla proposta di provvedimento.  In  particolare,  l'Autorita'  nei  giorni 9, 10 e 11 marzo 2005 ha sentito le societa':
 -   Trans   World   Communications   S.p.A.  e  Reteltaly  s.r.l. (congiuntamente);
 - TIM Italia S.p.A.;
 - H3G S.p.A.;
 - WIND Telecomunicazioni S.p.A.;
 - l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP);
 -  le  societa'  BT  Albacom  S.p.A.,  Colt Telecom S.p.A, Eutelia S.p.A.,   Fastweb   S.p.A.,   Tele2  S.p.A.,  Welcome  Italia  S.p.A. (congiuntamente);
 - Vodafone Omnitel N.V.
 
 2. Tutte le societa' appena elencate hanno anche presentato, entro i  termini  previsti  dalla  delibera  n.  453/03/CONS,  un documento contenente  le  osservazioni rappresentate in audizione. Il documento presentato  dalle  societa'  BT  Albacom S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia  S.p.A.,  Fastweb S.p.A., Tele2 S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e'  stato  anche  sottoscritto dalle societa' Atlanet S.p.A., Tiscali Italia  s.r.l.  La  societa'  MCI Italia S.p.A. ha inviato il proprio documento  di  risposta  alla  consultazione pubblica, pur non avendo preso parte ad alcuna audizione.
 
 3.  Il  presente documento integra la proposta di provvedimento di cui     all'allegato     B     della    delibera    n.    465/05/CONS (sull'identificazione  ed  analisi  del mercato della terminazione di chiamate   vocali  su  singole  reti  mobili,  sulla  valutazione  di sussistenza  del  significativo  potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che   dispongono  di  un  tale  potere,  mercato  n.  16  fra  quelli identificati   dalla  raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  della Commissione  europea)  con  la  sintesi  delle osservazioni formulate dagli  operatori  in  sede  di  consultazione  pubblica e le relative valutazioni   dell'Autorita'.   Il   presente   documento,   adottato dall'Autorita'   in   data  23  novembre  2005,  e'  stato  trasmesso all'Autorita'  Antitrust  ed alla Commissione Europea, ai sensi degli artt. 19, comma 1 e 12, comma 6 del Codice.
 1.2 La Delibera n.286/05/CONS
 
 4.  In  data 19 luglio 2005 l'Autorita' e' intervenuta nel mercato in  esame,  con  delibera n. 286/05/CONS, adottando misure urgenti in materia  di  fissazione  dei  prezzi  massimi  di  terminazione delle chiamate  vocali  su  singole reti mobili. L'Autorita' ha rilevato la sussistenza  di  condizioni  di straordinarieta' e di urgenza tali da esigere  l'adozione  di  un  provvedimento  cautelare, secondo quanto previsto   dall'art.   12,  comma  6  del  Codice,  finalizzato  alla salvaguardia  della  concorrenza  e alla tutela degli interessi degli utenti.
 
 5.  Cio'  in  ragione  del  fatto  che  le tariffe di terminazione vigenti  sulle reti mobili erano suscettibili di un ben maggior grado di   orientamento   ai   costi.   Inoltre,  l'Autorita'  rilevava  un significativo  scostamento  delle  tariffe  di terminazione nazionali rispetto  alla  media  europea  dei  prezzi  di terminazione. Infine, l'Autorita'  evidenziava  che  le  misure  di riduzione dei prezzi di terminazione   delle  chiamate  vocali  proposte  nella  delibera  n. 465/04/CONS  non  sarebbero  altrimenti  state deliberate prima della fine del 2005.
 
 6.   Tale  intervento  era  suscettibile  di  determinare  effetti pro-concorrenziali   ed  a  tutela  dell'utenza.  Con  riguardo  alla salvaguardia   della   concorrenza,  l'Autorita'  osservava  che  una riduzione delle tariffe di terminazione per chiamate originate sia da reti  fisse  che  da  reti  mobili  avrebbe  rivestito  una  notevole importanza  per  gli  operatori  mobili  nuovi entranti. Essa infatti avrebbe consentito a questi ultimi di competere in modo piu' efficace con  gli  operatori  mobili  maggiori.  Relativamente ai benefici per l'utenza, l'Autorita' stimava che una riduzione dei prezzi massimi di terminazione  degli  operatori  Tim,  Vodafone  e  Wind,  nei termini disposti  dalla  citata  delibera, avrebbe consentito un risparmio su base annua superiore a 300 milioni di euro.
 
 7.  In  ragione  di tali elementi, l'Autorita' perveniva, a titolo provvisorio  ed  in  via  d'urgenza, alla identificazione dei mercati rilevanti  nonche'  alla identificazione degli operatori detentori di significativo    potere   di   mercato   nei   mercati   individuati. Concordemente  alle  valutazioni  espresse dall'Autorita' nell'ambito della  delibera n. 465/04/CONS ed in accordo con l'orientamento della Commissione  definito  nella  Raccomandazione  sui mercati rilevanti, l'Autorita' procedeva, pertanto, a:
 -  individuare  quattro  mercati  rilevanti  corrispondenti  alla terminazione delle chiamate vocali, originate da reti fisse e mobili, sulle  reti  di ciascun operatore mobile operante allo stato operante in Italia: Tim, Vodafone, Wind e H3G;
 - identificare ciascun operatore (Tim, Vodafone, Wind e H3G) quale detentore  di  significativo  potere  di mercato sul relativo mercato rilevante.
 8.  Alla luce di tale individuazione dei mercati rilevanti e della designazione  degli operatori mobili quali detentori di significativo potere  di  mercato  nelle  singole reti mobili, l'Autorita' riteneva necessario  porre  in  capo  ad  alcuni  degli  operatori  dotati  di significativo  potere  di  mercato,  in via cautelare e temporanea, i seguenti obblighi:
 -  per  Tim  e Vodafone, la conferma dell'obbligo di controllo del prezzo  massimo  di  terminazione delle chiamate vocali sulle proprie reti  mobili, e la fissazione, a partire dal 1° settembre 2005, dello stesso prezzo al valore di 12,10 centesimi di euro al minuto;
 -  per  Wind,  l'imposizione  dell'obbligo di controllo del prezzo massimo  di  terminazione  delle  chiamate  vocali sulla propria rete mobile,  e  la  fissazione,  a  partire  dal 1° settembre 2005, dello stesso prezzo al valore di 14,35 centesimi di euro al minuto.
 
 9.  Le  misure  di cui alla delibera 286/05/CONS sono, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  12,  comma  6,  del  Codice,  di  natura temporanea  e  cautelare,  e  sono  vigenti sino al completamento del presente procedimento e comunque non oltre il 31 gennaio 2006.
 
 10.  In  merito al provvedimento cautelare di cui alla delibera n. 286/05/CONS,  si  fa  presente  che  lo schema di provvedimento, come approvato  dal  Consiglio  dell'Autorita'  in  data 6 luglio 2005, e' stato trasmesso all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che ha reso il proprio parere in data 14 luglio 2005.
 
 11.  Con  riferimento  in particolare alla definizione del mercato rilevante,  l'Autorita'  Garante  della Concorrenza e del Mercato, ha ritenuto  condivisibile  ed  in  linea  con  la Raccomandazione della Commissione,   la   definizione   di  un  singolo  mercato  nazionale all'ingrosso,   per   ogni  rete  mobile  operante  in  Italia  della terminazione vocale. L'AGCM ha anche rappresentato la possibilita' di una  ulteriore  distinzione  dei  mercati  suddetti in relazione alla tecnologia  GSM o UMTS utilizzata per la terminazione delle chiamate. L'AGCM   ha   inoltre   espresso   un  giudizio  positivo  in  merito all'inclusione  nel mercato rilevante delle chiamate originate sia da rete  fissa che da rete mobile. A parere dell'AGCM, la definizione di un'unica  tariffa massima di terminazione appare, inoltre, produttiva di effetti pro-concorrenziali estremamente rilevanti.
 2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
 
 12.  Il  24  aprile  2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
 
 13.  Il  nuovo quadro regolamentare si compone principalmente di 5 direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare si tratta dei seguenti documenti:
 a. direttiva   del   Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  che istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" (1);
 b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni" (2);
 c. direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio relativa all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate,  e  all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso" (3);
 d.  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di  comunicazione  elettronica  (2002/22/CE), c.d. direttiva servizio universale" (4);
 e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati" (5).
 
 14.  Inoltre,  ed  ai  fini del procedimento in esame, particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
 a.  la  Raccomandazione  sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi    nell'ambito   del   nuovo   quadro   regolamentare   delle comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex  ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata 1'11 febbraio 2003 (6) (di seguito, la Raccomandazione);
 b.  le  Linee  direttrici  della  Commissione  per  l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio 2002 (7)(di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
 c.  la  Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003 (8) (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
 
 15.  Il nuovo quadro normativo sopra delineato ed, in particolare, la   direttiva   quadro,   la   direttiva   accesso,   la   direttiva autorizzazioni   e   la  direttiva  servizio  universale  sono  state recepite,  in  Italia,  dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice  delle  comunicazioni elettroniche" (9) (di seguito, anche il Codice).
 
 16.  La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni elettroniche   le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma  3  e  l'art.  7,  comma  4,  della  direttiva quadro, inoltre, prevedono   che   uno   Stato   membro,   ove  ricorrano  particolari circostanze,  possa  identificare  un mercato rilevante differente da quelli  previsti  dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita  dall'art.  18  e  dall'art.  12,  comma  4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
 17. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le  Autorita'  nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita)  devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi dei mercati  di  cui  agli  artt.  14,  15  e  16 della direttiva quadro, recepiti  rispettivamente  dagli  art.  17,  18 e 19 del Codice delle comunicazioni  elettroniche.  L'art.  14, in particolare, attribuisce alle  ANR  il  compito  di  svolgere le analisi sul grado di sviluppo della  concorrenza  nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati  rilevanti  volte  ad  accertare se le imprese che vi operano dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente,  di  un  significativo potere di mercato.
 
 18.  Il nuovo quadro regolamentare riconosce il termine della fase di  liberalizzazione  dei  mercati  e  sancisce  la  convergenza  tra disciplina  regolamentare  e  disciplina  antitrust,  in  primo luogo attraverso  la  definizione dell'analogia tra significativo potere di mercato   e   posizione   dominante.  Infatti,  la  direttiva  quadro (considerando  25)  indica  che  "la  definizione di quota di mercato significativa  di  cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile  nelle  prime  fasi  di  liberalizzazione dei mercati in quanto soglia  che  fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata  per  tenere  conto  di  realta' di mercato piu' complesse e dinamiche.  Per  tale  motivo  la  definizione  di  cui alla presente direttiva   e'   equivalente  alla  nozione  di  posizione  dominante enucleata  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  e  del Tribunale  di  primo  grado  delle  Comunita'  europee",  laddove per posizione  dominante  si  intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la  persistenza  di  una  concorrenza  effettiva  sul  mercato di cui trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere  comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori" (10).
 
 19.  Il  percorso  che  il  nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi  sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le Autorita'  procedano  dapprima  alla definizione del mercato, sia per quanto   riguarda  i  mercati  identificati  dalla  Commissione  come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio'  che  concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale lista.  Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi regolamentari.  Gli  artt.  18  e  19  del Codice delle comunicazioni elettroniche  prevedono,  in  applicazione  degli artt. 15 e 16 della direttiva   quadro,  che  la  definizione  dei  mercati  rilevanti  e l'analisi  degli  stessi  debbano essere condotte tenendo nel massimo conto  la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato  sara'  uno  degli  elementi da prendere in considerazione al fine  della  verifica  della  sussistenza di una posizione dominante, dovendo  le  ANR  analizzare  tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.
 
 20.  Gli  obblighi  regolamentari  imposti  in  esito  di ciascuna analisi  di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di  mercato successiva (11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita' di revisione e verifica qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
 
 21.  Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute   negli   artt.   6  e  7  della  direttiva  quadro,  nella Raccomandazione  sull'art.  7,  negli  artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni  elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS (12) e n. 453/03/CONS(13). In particolare, viene previsto che,  qualora  l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano   presentare   le  proprie  osservazioni  sulla  proposta  di provvedimento,  cosi'  come  definito  dall'art.  1,  comma  2  della delibera  n.  453/03/CONS,  entro  i  termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.
 
 22.  Al termine della fase di consultazione nazionale, la proposta di   provvedimento   viene   inviata   all'Autorita'   garante  della concorrenza  e  del  mercato, che rende il parere entro il termine di quarantacinque giorni (14).
 
 23.  Infine, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile il testo del provvedimento alla Commissione europea e alle altre ANR - secondo le  modalita'  indicate  nella  Raccomandazione  sull'art. 7 - che si possono esprimere entro il termine di trenta giorni.
 
 24.  Il  meccanismo descritto contempla due eccezioni. La prima si verifica  qualora  la  Commissione,  durante  la consultazione, abbia espresso  un  parere  nel  quale dichiara che la misura proposta crea barriere  al  mercato  unico, ovvero potrebbe rivelarsi incompatibile con  il  diritto  comunitario  o  con gli obiettivi di cui all'art. 8 della direttiva quadro.
 
 25.  In questo caso, il provvedimento non puo' essere adottato per due  mesi  ulteriori,  nel corso dei quali la Commissione (sentito il Comitato  comunicazioni)  puo' adottare una decisione motivata in cui chiede  all'Autorita'  di  ritirare il progetto. Diversamente, se nei due  mesi  la Commissione non si pronuncia, l'Autorita' puo' adottare il provvedimento cosi' come era stato notificato in origine.
 
 26. La seconda eccezione riguarda la possibilita' che le Autorita' hanno  di  adottare  provvedimenti  in  deroga  alla  procedura sopra descritta.  Questo puo' verificarsi nel caso di misure temporanee che le  Autorita' siano chiamate ad applicare al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti.
 
 27.   Tali   misure   dovranno  comunque  essere  comunicate  alla Commissione  e  alle  altre  Autorita'  e,  in  ogni caso, per essere trasformate  da  temporanee  in  permanenti,  o  in  caso di proroga, dovranno  essere  adottate  seguendo la procedura di cui all'art. 12, commi 3 e 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
 28.  Per  quanto riguarda la regolamentazione applicata al mercato in  esame  nel  presente  provvedimento,  in  applicazione del quadro normativo  del  1998,  l'Autorita',  con  la delibera n. 197/99 del 7 settembre  1999  ha  identificato  le  societa' Telecom Italia Mobile (TIM)  e Vodafone Omnitel (Vodafone) (15) quali aventi notevole forza di  mercato  (SMP)  nel  mercato  retail dei sistemi di comunicazioni mobili  ad uso pubblico e nel mercato wholesale dell'interconnessione (16).  Per  quanto  riguarda  il  mercato  geografico, per entrambi i mercati, l'Autorita' ha stabilito che esso e' nazionale.
 
 29.   Le  delibere  n.  350/02/CONS  del  6  novembre  2002  e  n. 160/03/CONS  del  7 maggio 2003 hanno confermato l'identificazione di TIM e Vodafone quali societa' aventi SMP negli stessi due mercati.
 
 30.  I  principali  obblighi  imposti  a  TIM e Vodafone in quanto operatori  aventi  SMP riguardano i servizi wholesale di terminazione mobile.
 
 31.  Con la delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, l'Autorita' ha imposto un tetto medio per il prezzo di terminazione sulle reti TIM e Vodafone  (17).  Tale  delibera  ha  inoltre  imposto obblighi di non discriminazione  e di separazione contabile relativamente ai costi di interconnessione (18).
 
 32.  La  delibera  n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003 ha rivisto il tetto  medio  per  la  terminazione mobile (19) e, nel confermare gli altri  obblighi  imposti  alle societa' mobili con SMP, ha fissato il tetto medio a 14,95 eurocent/min, a valere dal giugno 2003.
 
 33. Dalla notifica quali operatori con SMP nel mercato dei sistemi radiomobili ad uso pubblico, la delibera n. 388/00/CONS fa discendere per TIM e Vodafone anche obblighi relativamente ai servizi di roaming nazionale  sulle reti di seconda generazione (2G) acquistati da nuovi operatori  mobili  che  entrino  sul  mercato in forza di licenze per servizi  di  comunicazione  mobile  di  terza  generazione  (3G).  In particolare,  mentre tutti gli operatori di seconda generazione (TIM, Vodafone  e  Wind)  devono  fornire  il  roaming  nazionale  ai nuovi entranti  per  i  primi  30  mesi dall'avvio del servizio su tutto il territorio  nazionale  (20)  a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti,  TIM  e  Vodafone  sono  anche  tenuti  al "rispetto del principio  dell'orientamento ai costi effettivamente sostenuti" (21). H3G  ha  iniziato  a commercializzare i propri servizi radiomobili di terza generazione nel marzo 2003 (22).
 
 34. Oltre a quanto descritto sopra, non esistono altri obblighi di fornitura  di  capacita'  wholesale in capo agli operatori mobili con SMP  nel  mercato dell'interconnessione (23) ne' sono stati imposti a TIM  e  Vodafone  specifici obblighi riguardo la fornitura di servizi retail.  In  forza di quanto sopra, il mercato nazionale all'ingrosso per  servizi  internazionali  di  roaming  per  le  reti  telefoniche pubbliche   mobili,   identificato  dalla  Commissione  europea  come rilevante ai fini dell'applicazione del nuovo quadro normativo e', ad oggi, sostanzialmente deregolamentato.
 
 35.  Oltre  a  quanto  riportato,  i  piu'  importanti  interventi dell'Autorita'  nei  mercati della telefonia mobile, hanno riguardato la  disciplina  della  portabilita'  del numero mobile (mobile number portability, di seguito MNP).
 
 36. In forza della delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, la MNP e'  stata  resa  disponibile  nell'aprile  2002.  Con  la delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, l'Autorita' ha specificato, tra l'altro, che  il  periodo  per  la  realizzazione della prestazione di MNP non potesse  superare  i  cinque  giorni  lavorativi e che in nessun caso l'operatore donor (cedente il numero) potesse addebitare direttamente all'utente,  anche  solo in parte, i costi per la migrazione ad altro operatore.  In  tale  delibera, l'Autorita' ha lasciato facolta' agli operatori mobili di accordarsi relativamente al prezzo interoperatore (pagato   dall'operatore   recipient   -   ricevente   il   numero  - all'operatore  donor)  per  la  prestazione  della MNP per il periodo aprile  2002-dicembre 2002. Gli operatori hanno concordato - al tempo - un prezzo pari a euro 27 per numero portato.
 
 37. Con la delibera n. 13/02/CIR del 28 dicembre 2002, l'Autorita' ha fissato l'attuale tetto per il prezzo interoperatore per la MNP, a valere dal 1 ° gennaio 2003, pari a euro 10,02 per numero portato.
 2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
 
 Introduzione
 
 38.    Secondo    quanto   previsto   dal   quadro   regolamentare precedentemente in vigore (il c.d. quadro normativo ONP- open network provision  -  del  1998)  non  tutti  i segmenti dell'industria delle telecomunicazioni  soggetti  a regolamentazione ex ante rappresentano "mercati"  ai sensi del diritto e della pratica della concorrenza. Il nuovo  quadro  regolamentare  si  fonda,  invece, sul principio che i mercati   da   assoggettare   a   regolamentazione   siano   definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.
 
 39.  In  sintesi,  nell'ambito  della  pratica  del  diritto della concorrenza,  la definizione del mercato e' quel processo il cui fine ultimo  e'  di  individuare  un  insieme  di  prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per   la   soddisfazione   di   un   determinato   bisogno  economico delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.
 
 40.   Nell'applicare  tale  approccio,  l'Autorita'  riconosce  la particolare  importanza della valutazione del contesto competitivo in termini  prospettici  e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione,   rispettando,   al   contempo,   il  principio  di neutralita'  tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche alla  luce  della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il livello  di  sostituibilita'  tra  i diversi servizi di comunicazioni elettroniche.
 
 41. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati,  e'  l'utilizzo  del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito,  TMI),  volto  a  valutare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta (24).
 
 42.  Il  test  viene  applicato  per  stabilire se un contenuto ma significativo  incremento  non  transitorio  del  prezzo  (small  but significant  non transitory increase in price, SSNIP) all'interno del mercato  -  partendo  dalla  sua definizione piu' restrittiva sia dal punto  merceologico  che geografico - possa spingere i consumatori ad optare  per  altri  prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese  a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo e' il caso,  i  prodotti/servizi/fornitori  alternativi vengono considerati appartenenti  allo  stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del prezzo  sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico monopolista.
 
 43.  Salvo  casi  eccezionali,  l'Autorita'  applica  il  test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al  10%  e  il  corrispondente  periodo  nel quale tale variazione si realizza  sia  pari  18  mesi  (cioe',  la periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato).
 
 44.  Nell'analisi  del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente  con  quanto  indicato  nelle  Linee  guida,  considera altresi'  la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza potenziale  e  la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre quest'ultima  - non richiedendo costi addizionali d'entrata - produce una  risposta  immediata alla variazione del prezzo, alla concorrenza potenziale  sono  associati  costi  irrecuperabili  di  ingresso  sul mercato.
 
 45.  Una  volta  identificato  il  perimetro del mercato nella sua dimensione   merceologica,   il  passo  successivo  nel  processo  di definizione  dei  mercati  e'  la  valutazione  della loro dimensione geografica.  Secondo  la  disciplina  della  concorrenza,  il mercato geografico  rilevante  consiste  in  un'area  in  cui  le  condizioni concorrenziali (caratteristiche della domanda dei prodotti/servizi in questione  e delle imprese attive/potenzialmente attive nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da permettere di distinguerla da  aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
 
 46.   Per  giungere  alla  definizione  di  tale  area  geografica l'Autorita',  oltre  che  ad utilizzare la medesima metodologia prima discussa circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda e  dell'offerta  in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto di:  a)  l'arca  coperta dalle reti di comunicazione in questione; b) l'esistenza  di  strumenti  di  regolamentazione giuridici o di altro genere.
 
 47. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo,  ad  una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione  ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti   suscettibili  di  regolamentazione  ex  ante,  in  quanto caratterizzati  da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso, ii) assenza  di  forze  che spingano - nel periodo di tempo considerato - verso  condizioni  di  concorrenza  effettiva,  e  iii) insufficienza dell'applicazione   della   disciplina  antitrust  ad  assicurare  un corretto  funzionamento  del  mercato.  In secondo luogo, l'Autorita' analizza  i  dati  disponibili per valutare se esistano altri mercati delle  comunicazioni - definiti nel rispetto dei principi del diritto della  concorrenza  - per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.
 
 48. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti  antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex ante non  e'  necessariamente  coincidente  con quella a cui si arriva pur applicando  i  medesimi  metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.
 
 49.  La  Raccomandazione  sui  mercati rilevanti della Commissione europea include, fra i mercati rilevanti da analizzare ai fini di una eventuale   regolamentazione   ex   ante,   il  mercato  dei  servizi all'ingrosso  della  "terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili"  (mercato  n.  16).  Si  tratta,  dunque,  di servizi che, in presenza  di  piu'  operatori  indipendenti (mobili e fissi), vengono scambiati  anche  in  forza dell'obbligo di interconnessione tra reti sancito (e ribadito) dal nuovo quadro regolamentare.
 
 50.   Sebbene   sia   ragionevole   attendersi   che  tali  scambi avverrebbero,  pure  in  assenza  di  tale  obbligo,  anche  tra reti concorrenti  (purche'  di  dimensioni non eccessivamente dissimili da escludere  che  l'interconnessione  ed  i  relativi  benefici per gli utenti   finali   associati   alle   esternalita'   di   rete   siano nell'interesse degli stessi operatori), l'analisi che segue assume la sussistenza di tale obbligo.
 
 51.  Questa puntualizzazione appare necessaria in quanto, in linea di  principio,  l'analisi  dei mercati va condotta sotto l'ipotesi di totale  assenza di regolamentazione. L'obbligo di interconnessione fa naturalmente  eccezione  in  quanto  si  tratta  di  una  regola base dell'intervento regolamentare comunitario (presente e passato), senza la  quale  operatori  nuovi  entranti  non potrebbero raggiungere una massa critica di utenti.
 
 52.  Il  corrispettivo  che l'operatore mobile a cui appartiene il soggetto  chiamato  addebita all'operatore di rete ove la chiamata e' stata  originata (25) viene indirettamente addebitato da quest'ultimo al  chiamante  tramite  il  prezzo retail pagato dal chiamante stesso (all'operatore  di  originazione  di cui e' sottoscrittore). Il fatto che  sia  il chiamante - in quanto unico soggetto con cui l'operatore di  originazione  ha  un  rapporto  contrattuale  in  forza del quale esigere  un  corrispettivo  per  i  servizi  goduti - a pagare per la chiamata, mentre al chiamato non viene addebitato alcun corrispettivo viene   indicato  nella  letteratura  sul  tema  con  il  termine  di "principio di chi chiama paga" calling party pays (di seguito, CPP).
 
 53.  Il  CPP  non  e',  dunque, altro che una conseguenza del piu' generico  principio  secondo  cui  la  fonte  delle  obbligazioni fra privati  e'  il  contratto.  Nella  definizione  del  mercato e nella valutazione  della  dominanza  verranno  discusse  le conseguenze del principio del CPP che, salvo eccezioni, caratterizza i mercati retail delle  telecomunicazioni tra privati (dette anche person-to-person, o P2P) (26).
 
 54.  Cio' premesso, nella definizione del mercato del prodotto, si partira'  dalla  definizione  della Commissione europea e, attraverso l'applicazione  del  test  del monopolista ipotetico, verra' valutato se,  con  riferimento  al  caso italiano, la sostituibilita' dal lato della   domanda   e   dal  lato  dell'offerta  giustifichino  o  meno l'eventuale    discostarsi    dalla    definizione    inclusa   nella Raccomandazione.  Nella definizione del mercato, sia merceologico che geografico,  infine,  le conclusioni dell'Autorita' tengono conto non solo  della  situazione  attuale,  ma sono effettuate anche in chiave prospettica.
 2.1. Il mercato merceologico
 2.1.1.  Sostituibilita'  dal  lato  della domanda e dell'offerta a livello wholesale
 
 55.  Nel  considerare  le possibilita' di sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta a livello wholesale, la nota esplicativa alla  Raccomandazione  osserva  che:  "esisterebbe un vincolo se, nel caso  in  cui  un  operatore  cercasse  di  aumentare  le  tariffe di terminazione  (o  resistesse  ai  tentativi di abbassarle), l'impatto globale   non  fosse  redditizio.  Una  tale  sostituzione  sul  lato dell'offerta  non  e' attualmente possibile ma potrebbe diventarlo in futuro.  Cio'  potrebbe  avvenire grazie alle schede SIM attivate dal software,  una tecnologia che con tutta probabilita' verra' sfruttata dapprima  dagli  operatori  che siglano accordi preferenziali con gli utenti  finali  per servizi di roaming internazionale. Le tariffe per la  terminazione  delle  chiamate  mobili  possono essere controllate grazie  ad  una  sostituzione  sul  lato  della  domanda. Nel settore all'ingrosso  non c'e' potenziale per una tale sostituzione. A questo livello   la   domanda   e'   legata  inestricabilmente  all'offerta. L'operatore  (del  chiamante)  non  e'  in  grado  di  acquistare  la terminazione  delle  chiamate  su  una  data  rete  da  un  fornitore alternativo [..] (27).
 
 56.  L'indagine  svolta  dall'Autorita' non ha evidenziato ragioni per discostarsi dalle conclusioni sopra riportate.
 
 57.  Pertanto, tenuto conto che ogni rete necessita di un servizio di terminazione per permettere la comunicazione tra un proprio utente ed  un  altro  appartenente  alla rete di un operatore di rete mobile (mobile  network  operator  -di seguito, MNO), non esistono operatori alternativi  che  forniscano  servizi  differenti ma sufficientemente simili  alla  terminazione offerta dal MNO e che possano fare le veci di tale input.
 
 58.   Anche  per  quanto  riguarda  la  sostituibilita'  dal  lato dell'offerta,   dal  febbraio  2003  ad  oggi  non  sono  intervenuti cambiamenti    tali    nella    tecnologia    e   nell'organizzazione dell'industria da far si' che questa rappresenti un effettivo vincolo al comportamento del singolo MNO.
 
 59.  L'Autorita' ritiene infatti, in primo luogo, che la pressione concorrenziale  proveniente  attualmente  da operatori che gestiscono reti R-LAN (radio local area network) non vincola sufficientemente la liberta'  dei  MNO nel fissare prezzi di terminazione. Una rete R-LAN potrebbe  in linea teorica, fornire una connessione radio alternativa per  raggiungere  il  terminale  di  un utente mobile. Affinche' cio' possa  avvenire  occorre,  pero', un certo grado di collaborazione da parte  del  chiamato  -  sotto  forma  ad  esempio  dell'acquisto  di un'interfaccia  tra il terminale radiomobile ed il computer portatile collegato   alla  R-LAN,  ovvero  di  dispositivi  che  integrano  le funzionalita'  (al  momento, la clientela che si ricorre alle offerte di  reti R-LAN e' principalmente una clientela business che necessita di accesso Internet con carattere di c.d. "nomadismo"). Anche qualora il  chiamato avesse interesse a prestare tale collaborazione (il che' non  puo'  essere  assunto  a  priori, dato il principio del CPP), le soluzioni  tecnologiche  affinche'  cio'  si realizzi non appaiono al momento  sufficientemente  sviluppate ed affidabili. Infine, l'ancora circoscritta  copertura geografica delle reti R-LAN (limitata a pochi hotspots  come  aeroporti e centri congressi) e' un'ulteriore ragione per  non  considerarle  come  un valido sostituto per la terminazione offerta dal MNO a cui e' attestato l'utente finale.
 
 60.  Parimenti,  non  e'  stata  ancora data soluzione ai problemi tecnologici    che    si   frappongono   alla   realizzazione   della configurazione   a  cui  fa  riferimento  la  nota  esplicativa  alla Raccomandazione, che si potrebbe denominare di roaming internazionale "domestico".  Si  tratterebbe,  infatti,  di  una situazione in cui i terminali GSM, che gia' possono "vagare" (roam) da una rete all'altra al  di fuori del paese ove opera la rete di appartenenza (rete home), possano farlo - sotto il controllo della rete di originazione - anche fra  le  reti domestiche. Occorrerebbe dunque che le SIM emesse da un MNO  nazionale siano tecnicamente abilitate a riconoscere non solo la rete "madre", ma anche quelle dei concorrenti nazionali, e che questi ultimi  possano  influenzare  "a  distanza"  (senza  necessita' della collaborazione  del  chiamato)  la  selezione della rete da parte del chiamato.   In  questo  modo,  ciascun  MNO  potrebbe  effettivamente completare  tutte le chiamate sulla propria rete e la concorrenza fra reti spingerebbe la terminazione mobile verso livelli concorrenziali. Tuttavia,  al  momento  tali soluzioni tecniche non sono ancora state realizzate.
 
 61.  Pare  opportuno osservare a questo punto che, nel considerare la  sostituibilita' dal lato dell'offerta wholesale, alcune Autorita' nazionali  di  regolamentazione (di seguito, NRA) tengono conto della presenza,   attuale   o  potenziale,  di  operatori  di  rete  mobile "virtuali"  (Mobile  Virtual Network Operator, di seguito MVNO) che - pur   senza   la   dotazione   di   proprie  risorse  radio  e  senza l'infrastruttura di cui sono tipicamente dotati i MNO offrono servizi mobili acquistando gli input necessari da questi ultimi.
 
 62.  In  Italia, in assenza di obblighi regolamentari a carico dei MNO  per  favorirne l'ingresso, non esistono MVNO, anche se esiste la possibilita' dell'introduzione di market players molto simili ai MVNO quali  gli enhanced service provider (di seguito, ESP) (cfr. delibera n.  544/00/CONS). L'analisi contenuta nel presente documento potrebbe ignorare   i   MVNO  in  osservanza  del  principio  secondo  cui  la definizione  dei  mercati  e  la loro valutazione concorrenziale vada svolta  sotto l'ipotesi che non esistano vincoli regolamentari se non quelli  gia'  imposti seguendo le procedure del quadro regolatorio. A parere  dell'Autorita',  comunque,  una loro introduzione nel mercato italiano   nel  prossimo  futuro,  in  forza  di  eventuali  obblighi regolamentari  sanciti dall'applicazione del nuovo quadro regolatorio o  di  liberi accordi commerciali tra le parti, non modificherebbe le conclusioni  contenute  in  questo  documento.  In  altre  parole, la posizione  dell'operatore  mobile  di terminazione non muta a secondo del fatto che possegga la rete con cui presta il servizio (come e' il caso  per  i  MNO)  ovvero la affitti da altri (come e' il caso per i MVNO o gli ESP), se non al massimo per aspetti marginali non in grado di  modificare  sostanzialmente  l'analisi.  L'analisi  contenuta  in questo  documento  si estende dunque al caso di un'eventuale presenza di  MVNO  o ESP - equiparabili ai MNO (28) - a cui si fara' specifico riferimento   nel   testo   solo   ove  siano  necessarie  specifiche precisazioni in proposito.
 
 63.  Alla  luce  di  quanto  sopra,  l'Autorita'  conclude che non esistono  ragioni  associate  alla  valutazione della possibilita' di sostituzione  (lato  domanda  ed  offerta)  a  livello  wholesale per discostarsi   dalla   definizione   del   mercato   contenuta   nella Raccomandazione  sui  mercati.  Si osserva, inoltre, che l'assenza di validi  sostituti  dal  lato  dell'offerta a livello wholesale per la terminazione fornita da un MNO rende superflua la valutazione di tale sostituibilita' a livello retail.
 2.1.2. Sostituibilita' dal lato della domanda a livello retail
 
 64.  Il  mercato del prodotto potrebbe essere piu' ampio di quello indicato  nella  Raccomandazione  qualora  l'aumento  del  prezzo  di terminazione  wholesale  praticato  da  un  MNO  spingesse gli utenti finali a spostare la loro domanda verso servizi sostitutivi, cosi' da rendere   tale   incremento   non  profittevole  per  l'operatore  di terminazione. Nel valutare tale eventualita', nonostante il principio del  CPP,  vengono considerate le possibili reazioni ad uno SSNIP sia da  parte  del chiamante sia da parte del chiamato dato che entrambe, in   linea   di   principio,   possono   rappresentare   un   vincolo concorrenziale.
 
 65.  Nell'applicare il test del monopolista ipotetico, l'Autorita' ipotizza  che,  sia  nei  mercati  finali  che  utilizzano come input essenziale  (vedi  sopra)  la  terminazione  fornita  dal MNO, sia in quelli  dei  servizi finali alternativi, i prezzi siano ad un livello caratterizzabile  come  "prezzo  concorrenziale sostenibile nel lungo periodo"  intendendo con cio' un prezzo pari al costo medio sostenuto da  un'impresa  efficiente,  comprendente  un'equa  remunerazione del capitale   di  rischio  ma  con  esclusione  dei  margini  di  natura monopolistica.
 
 66.  Affinche'  il  chiamante  possa  reagire  ad un aumento della terminazione  mobile,  occorre  che questo possa associarne l'effetto (maggiore spesa per comunicazioni verso terminali mobili a parita' di quantita' di servizi goduti) alla causa, cioe' sia in grado di sapere quando  sta  per  chiamare  un  utente  di  un  particolare MNO ed il relativo  prezzo della chiamata (una volta che queste condizioni sono soddisfatte,  si  puo'  procedere  alla valutazione di se ed in quale misura la sostituzione verso altri servizi avvenga).
 
 67.  In  Italia,  prima dell'introduzione della MNP sussisteva una corrispondenza  biunivoca  tra  le  prime tre cifre del numero mobile chiamato  ed  il  corrispondente MNO di terminazione, che - come gia' riportato  - e' venuta meno con l'applicazione della regolamentazione (29).
 
 68.  Dall'introduzione  della  MNP fino alla fine di aprile 2004 i numeri  portati sono stati in totale poco piu' di 1,9 milioni (30). A tale  data  il  totale di SIM in circolazione era pari a 52,3 milioni (31).  Anche  tenendo  conto del fatto che approssimativamente il 10% delle  SIM  emesse non sono in effetti utilizzate dagli utenti finali (32),  la  corrispondenza  biunivoca  di  cui sopra sussisteva dunque ancora  per  almeno  il 96% dei casi (33) (dal 100% di circa due anni prima).  Dati  pubblici  sull'introduzione della MNP in altri paesi - europei  ed  internazionali - mostrano poi come sia abbastanza comune che la consistenza di numeri portati al mese abbia un picco nei primi mesi dall'introduzione per poi assestarsi a livelli piu' bassi con il trascorrere  del  tempo.  Non  si  puo'  poi ignorare il fatto che e' disponibile  un  numero  interno  di  rete  mobile (456) consultabile gratuitamente per conoscere l'identita' della rete chiamata.
 
 69.  Risulta inoltre sufficientemente diffusa l'informazione circa le  offerte  al  dettaglio  degli  operatori  sia  fissi  che  mobili affinche'  l'utente  medio possa facilmente informarsi circa i prezzi finali per chiamate verso numerazioni mobili.
 
 70.   Complessivamente,  l'Autorita'  ritiene  che  le  condizioni necessarie  siano soddisfatte, cosi' da non rendere inutile l'analisi dettagliata  della  sostituibilita'  dal  lato  della  domanda retail riportata qui di seguito.
 
 71.  In primo luogo, per quanto riguarda la sostituibilita' dovuta a  comportamenti  del chiamante, una chiamata ad un utente mobile che parta  da  una  rete  diversa  da quella del chiamato potrebbe essere sostituita con una chiamata al numero di rete fissa di quest'ultimo - un'alternativa  che non puo' essere esclusa a priori data l'osservata complementarieta'  tra  i  servizi  di  accesso  mobile e fisso (34). L'Autorita' ritiene tuttavia che le caratteristiche di mobilita' e di "individualita'"  del  numero  mobile  (spesso  il  numero  fisso  e' associato  ad  un  nucleo  di  persone  - ad esempio una famiglia o i membri  di  un ufficio) fanno si' che questa alternativa vincoli solo marginalmente il comportamento dell'operatore di terminazione.
 
 72.  Allo  stato  attuale, qualora il chiamato sia abbonato a piu' reti  mobili, tra cui quella del chiamante, quest'ultimo puo' ridurre sensibilmente  il  prezzo  della  chiamata effettuandola in modalita' on-net.  In  base  ad  una  indagine  presso  i  consumatori condotta dall'Autorita'  nel  febbraio  2004, solo il 6,7% degli utenti mobili risultavano abbonati a piu' reti (l'85,2% a due, il 13,3% a tre ed il restante   1,5%   a   tutte  e  quattro).  Utilizzando  il  campione, l'Autorita'    ha    stimato    che    la   percentuale   di   coppie chiamante-chiamato  per  cui  e' possibile mantenere la comunicazione on-net grazie al fatto che il chiamato e' un utente multi-SIM e' pari a  5,2%. Tale percentuale e' da considerarsi come un limite superiore alla  frazione  di  rapporti  bilaterali  per  cui la sostituzione in questione  ha  luogo,  dal  momento che non e' escluso che alcune SIM degli  utenti  multi-SIM siano "silenti", cioe' inutilizzate. Qualora poi  si  consideri  che:  i)  almeno  in  Italia,  la maggioranza dei terminali  mobili che gestiscono due SIM non sono abilitati a gestire le  due  SIM  contemporaneamente  ma  solo  alternativamente;  ii) la laboriosita'  di cambiare la SIM nei modelli di uso comune, e iii) la necessita'  che  il chiamante "indirizzi" preliminarmente il chiamato verso  la  STM  "giusta"  qualora  questa  non  sia  quella attiva al momento,  non  si puo' che giungere alla conclusione che si tratta di una  alternativa  non  in  grado  di  modificare  la  definizione del mercato.
 
 73.  Quanto  riportato  finora permette altresi' di concludere che anche  i  servizi  di  cali  forwarding  a cui fa riferimento la nota esplicativa  la  Raccomandazione non rappresentano sostituti efficaci per limitare il potere di mercato del MNO di terminazione.
 
 74.  Per  quanto  concerne i servizi di call-back, l'Autorita' non ritiene  che  essi  siano  rilevanti  ai  fini  della definizione del mercato.  In  effetti,  esistono  circostanze  in  cui,  tramite tali servizi,  il  prezzo  finale  pagato  dal chiamante viene ridotto. Si pensi,  infatti,  all'utilizzo  in passato di servizi di callback per fare  dell'arbitraggio  sulle  tariffe  degli  accordi interoperatore (settlement  rate)  per  la telefonia internazionale quando il prezzo concordato per la terminazione di una chiamata dal paese A al paese B fosse  molto  diversa  dalla  terminazione  dal  paese  B al paese A. Tuttavia,  tale  arbitraggio  era possibile grazie alla presenza, nel paese   di   terminazione,   di  un  operatore  controllato/affiliato all'operatore  nel  paese  di  originazione (35) e alla possibilita', nell'ambito delle chiamate internazionali, di "invertire" l'identita' dell'utente  che in effetti ha originato la chiamata, al di fuori del controllo  della  rete  a  cui  e'  attestato.  Queste condizioni non ricorrono   relativamente  alla  terminazione  mobile  domestica;  il call-back ove il chiamante continua a pagare per la comunicazione non puo' essere dunque considerato un servizio effettivamente alternativo in quanto dipende imprescindibilmente dalla collaborazione del MNO di terminazione.
 
 75.  Al  fine  di  valutare  in  che misura gli SMS (short message services),  che  sono  limitati  a  160  caratteri,  siano dei validi sostituti  dal  lato  della  domanda rispetto ad una chiamata vocale, l'Autorita'   ha   effettuato  un'indagine  conoscitiva,  ponendo  le seguenti quattro domande ad un campione di utenti finali (36):
 "Il  suo  utilizzo degli SMS invece di una telefonata e' motivato dalle seguenti ragioni (SI/NO)?
 1.  Costa  meno  di una chiamata voce a persone che utilizzano il mio stesso operatore;
 2.  Costa  meno  di  una  chiamata  a  persone  che utilizzano un operatore diverso dal mio;
 3.   La   persona   che   intendo  chiamare  non  e'  al  momento raggiungibile;
 4.  Uso  gli SMS perche' sono una forma di comunicazione moderna, piu' efficace e discreta."
 
 Tra  i  24=16  profili  possibili (cioe', le possibili sequenze di risposte  alle  domande  da  1  a  4  riportate  sopra) gli otto piu' frequenti  sono  quelli  riportati  nella Tabella 1. Gli otto profili piu'  frequenti  rappresentano il 93% delle risposte, il rimanente 7% si ripartisce tra gli altri otto profili, il piu' frequente dei quali ricorre  per  meno del 2% delle volte (cioe' 35 volte su un totale di 2008 intervistati).
 
 ALLEGATO A
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 26  <----
 
 76.  Un  terzo degli intervistati non e' interessato all'uso degli SMS  ne'  come  alternativa  piu'  conveniente ad una chiamata vocale (risposta  negativa  alle  prime  due  domande),  ne' come un ripiego all'impossibilita' di una chiamata voce (risposta negativa alla terza domanda)  (37)  o  come  un  servizio  di natura differente (risposta negativa  alla  quarta  domanda).  Focalizzando  l'attenzione sul 67% degli  intervistati che dimostra un qualche interesse per gli SMS, si ottengono i risultati riportati nella Tabella 2.
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 26  <----
 
 77.  La  Tabella  2  mostra che piu' di due terzi del sottoinsieme degli  utenti  intervistati  usa  gli  SMS anche perche' li considera un'alternativa  sufficientemente  simile  alla  voce da utilizzare in forza  della convenienza. Circa il 20% li utilizza non in quanto piu' convenienti  delle  chiamate  voce,  ma perche' hanno caratteristiche diverse  da  queste. Per il restante 10% degli utenti, le motivazioni per  l'uso  degli SMS appaiono piu' complesse e, dunque, sono di piu' difficile classificazione.
 
 78.  Ai  fini  della  definizione  del  mercato della terminazione mobile,  non  e' necessario stabilire se gli SMS costituiscano o meno un  sostituto  sufficientemente  prossimo  di  una chiamata vocale in quanto,  pure  se lo fossero, anche tale servizio finale necessita di un  input  essenziale  -  la terminazione SMS che viene fornita dallo stesso operatore che fornisce la terminazione vocale per cui dovrebbe costituire un'alternativa.
 
 79.  A parere dell'Autorita' le considerazioni svolte finora circa la  terminazione vocale si applicano anche alla terminazione SMS che, dunque,  fatte  salve  le  considerazioni  riportate  nel  resto  del capitolo,  porterebbero  a concludere che anche per tale terminazione ciascun MNO ha individualmente una posizione di monopolio.
 
 80.  Infatti,  a  parere dell'Autorita', i due fattori che la nota esplicativa  alla  Raccomandazione  cita  come  fonti  di  disciplina concorrenziale   al   prezzo   della   terminazione   SMS   cioe'  il "contropotere d'acquisto da parte degli acquirenti" e le "alternative d'istradamento  dovute alla circostanza che gli SMS non dipendono dal fattore  temporale"  - sembrerebbero inefficaci o inesistenti, almeno relativamente al mercato italiano.
 
 81.   A   prima   vista,  e  fatta  salva  l'analisi  relativa  al significativo   potere  di  mercato,  appare  dunque  verosimile  che l'operatore di terminazione possa fissare i prezzi dei due servizi di terminazione    tenendo    conto    del    percepito    rapporto   di sostituibilita/complementarieta'   dei   due   servizi   al  fine  di massimizzare il proprio profitto di monopolista multiprodotto.
 
 82.  L'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda svolta nei  paragrafi  precedenti e' comunque utile in quanto, a valle di un eventuale imposizione di obblighi regolamentari per cio' che concerne la  terminazione  vocale,  l'analisi  costi/benefici  da svolgere per valutare  l'opportunita'  e  le  modalita' di un ulteriore intervento sulla  terminazione  SMS non potrebbe non tenere conto dei vincoli al comportamento     dell'operatore     di     terminazione    derivanti dall'interazione  tra  gli  obblighi sulla terminazione vocale, da un lato,  e  la  sostituibilita'  tra  voce  ed  SMS,  dall'altro.  Alla valutazione  del  mercato  della  terminazione  degli  SMS, in quanto mercato  non  incluso  nella lista dei mercati rilevanti, si potrebbe applicare  la  procedura  di  cui  all'articolo 7, comma 3 e 4, della direttiva quadro ove ricorrano le condizioni ivi riportate.
 
 83.   Le  indagini  dell'Autorita'  non  hanno  evidenziato  altri possibili  sostituti  il cui prevedibile sviluppo nel prossimo futuro possa  permettere  al  chiamante di limitare il potere di mercato del singolo  MNO  di  terminazione.  L'Autorita' conclude, dunque, che la valutazione della sostituibilita' dal lato del chiamante non modifica la   definizione   del  mercato  rispetto  a  quella  proposta  dalla Commissione.
 
 84.  Per quanto riguarda la sostituibilita' dovuta a comportamenti del  chiamato, un aumento della terminazione da parte di un MNO sopra il  livello  concorrenziale potrebbe essere reso non profittevole dal fatto  che  i  chiamati  -  sebbene  per  il  principio  del  CPP non contribuiscono  direttamente a coprire l'incremento dei prezzi finali -  reagiscano  al  minore volume/durata delle chiamate a loro rivolte cambiando  l'operatore  mobile  (o, al limite, abbandonando del tutto l'uso del cellulare a favore di altri mezzi di comunicazione).
 
 85.  Si  tratta  di  un'eventualita' che e' gia' stata considerata dalle  ANR  britannica  (Ofcom)  ed irlandese (Comreg). Sulla base di indagini campionarie dei comportamenti degli utenti mobili nazionali, entrambe  hanno  concluso  che  i  chiamati non sono sufficientemente interessati  a  quanto  pagano  i  chiamanti  da  reagire essi stessi all'aumento   della   terminazione   mobile  cosi'  da  renderla  non profittevole.  Ofcom  riporta,  inter  alia,  che per solo L'8% degli utenti  mobili  i  costi  sostenuti  dagli altri utenti per chiamarli rappresenta  un  fattore  critico  nella  scelta dell'operatore (38). Utilizzando  dati  raccolti in un'indagine condotta nell'estate 2003, Comreg  calcola  che,  nella  scelta del MNO, i costi sostenuti dagli altri   utenti   per   chiamarli   rappresentano  un  fattore  "molto importante"  per  il 31% degli utenti mobili mentre il 28% lo ritiene "non importante" (39).
 
 86.  Anche  l'Autorita'  ha incluso, in una lista di sei possibili ragioni  che  hanno determinato la scelta del proprio MNO, sottoposto ad  un campione di utenti mobili finali, la motivazione: "i costi che sostengono  le  altre persone per chiamarmi," chiedendo a tali utenti di valutarne l'importanza. Le altre cinque motivazioni sono state:
 - i prezzi delle telefonate e degli SMS;
 -   i  prezzi  dei  servizi  a  valore  aggiunto,  come  suonerie, informazioni, quotazioni di borsa, ecc.;
 -  la  possibilita' di usufruire di un'offerta speciale valida per un determinato periodo;
 -  e'  lo  stesso  operatore  che  utilizzano  amici, parenti o il partner;
 - la copertura della rete.
 
 87.  In  base  ad una tripartizione delle risposte (40) - cioe' il motivo  e'  molto,  abbastanza  o poco importante nell'influenzare la scelta  del  MNO - la percentuale delle persone che considera i costi sostenuti dal chiamante "molto importanti" e' pari al 21,7%. Rispetto agli altri fattori nella lista, tale percentuale e' superiore solo al motivo "i prezzi dei servizi a valore aggiunto" (10,3%) (41).
 
 88.  E'  inoltre  interessante calcolare per quanti utenti i costi sostenuti  dal  chiamante  sono molto importanti nella scelta del MNO nei  due  sottogruppi:  1)  gli  utenti  per  i  quali  il  fatto che l'operatore sia lo stesso utilizzato da parenti e amici non e' "molto importante";  2)  gli altri. Tra i 1.231 intervistati appartenenti al primo  gruppo  (ovvero  il  61,3%  del totale), i costi sostenuti dal chiamante  sono  un  fattore  di  scelta molto importante per solo il 9,4%; fra i restanti 777 la percentuale sale al 42%.
 
 89.  Quanto  sopra  permette di evidenziare che per la maggioranza degli  utenti  mobili  quelli  che  hanno  scelto  il  MNO senza dare eccessivo  peso ad eventuali scelte di parenti ed amici la disciplina dei prezzi di terminazione imposta dalla sostituibilita' dal lato del chiamato e' al piu' marginale.
 
 90.  Sebbene poi, per una minoranza degli utenti (il 38,7% per cui scegliere  la stessa rete di parenti ed amici e' "molto importante"), sembrerebbe,  a prima vista, che la disciplina concorrenziale imposta dai  loro  comportamenti  in  veste di chiamati non sia trascurabile, l'osservata  percentuale di soggetti in questo sottoinsieme per cui i costi  sostenuti dal chiamante sono "molto importanti" (42%), include verosimilmente un significativo effetto di doppio conteggio (42).
 
 91.  In  conclusione,  l'Autorita'  non  ritiene che la disciplina concorrenziale  imposta  dai  comportamenti  dei  chiamati fa si' che esista  un  c.d. common pricing constraint imposto da ciascun singolo utente  che  porti a definire il mercato diversamente da quanto fatto dalla  Commissione e dalle altre ANR (43). L'Autorita' ritiene dunque che l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda retail non evidenzi fattori che giustifichino una modifica della definizione del mercato del prodotto.
 2.2. Il mercato geografico
 
 92. Tenuto conto della giurisprudenza antitrust comunitaria (44) e del  fatto  che le licenze radiomobili (o le autorizzazioni e diritti d'uso  delle  frequenze  che  le  sostituiranno)  e  le relative reti esistenti/in   corso  di  realizzazione  hanno  copertura  nazionale, l'Autorita'  ritiene che l'ambito geografico del mercato sia l'intero territorio nazionale.
 2.3. Conclusioni
 
 93.  Alla  luce  dell'analisi  sin  qui svolta, la definizione del mercato   merceologico   contenuta   nella   Raccomandazione   appare applicabile al caso italiano, e quindi la terminazione vocale su ogni singola rete mobile costituisce un mercato merceologico a se stante.
 
 94.  Per  quanto  riguarda  la  tecnologia  attraverso la quale il servizio di terminazione vocale viene fornito, fatta eccezione per la tecnologia  TACS,  in  corso  di dismissione (la migrazione al GSM da parte  degli  utenti  finali  di TIM e' quasi completa e le frequenze dovranno essere dismesse entro il 2005), e' presumibile prevedere che durante  il  periodo  di  riferimento di questa analisi di mercato il servizio  di  terminazione  vocale sara' offerto sia da operatori che adottano un'unica tecnologia (H3G con UMTS) sia da operatori con reti GSM e UMTS (potenzialmente gli altri tre MNO attualmente attivi).
 
 95. In applicazione del principio di neutralita' tecnologica ed in considerazione   del   fatto  che  una  definizione  alternativa  non muterebbe   la  valutazione  del  potere  di  mercato  (vedi  infra), l'Autorita'  ritiene  che  non sia necessario, in sede di definizione del  mercato,  di  segmentarlo  ulteriormente in base alla tecnologia sottostante.
 
 96. L'Autorita' ritiene invece di importanza fondamentale il fatto che,  nella  definizione  di eventuali obblighi in capo ad un MNO che gestisca  reti  di entrambi i tipi (GSM e UMTS), si tengano in debito conto le possibilita' di elusione di vincoli regolamentari attraverso il  re-istradamento  da  una  rete  (ove questi sono piu' stringenti) all'altra  (ove  questi sono meno stringenti o addirittura assenti) e degli   associati  effetti  negativi  sulla  concorrenza,  statica  e dinamica.
 
 97.  Per  quanto  riguarda la definizione del mercato dal punto di vista geografico, l'Autorita' ritiene che esso sia nazionale.
 Si condivide l'orientamento dell 'Autorita' di:
 a)  considerare  la  terminazione  voce  (ad  esclusione cioe' di terminazione  SMS/dati)  su  ogni singola rete mobile come un mercato merceologico a se stante?
 b)  di  definire quale ambito l'ambito geografico di riferimento, l'intero territorio nazionale?
 2.4. Le osservazioni degli operatori
 
 98.      TIM      condivide      l'impostazione     dell'Autorita' nell'individuazione  del  mercato  rilevante  ed, in particolare, nel considerare  la  terminazione vocale su ogni singola rete mobile come un  mercato merceologico a se' stante; orientamento peraltro in linea con la definizione adottata dalla Commissione Europea.
 
 99.  A  tale  proposito,  TIM  ritiene  di  dover  sottolineare la necessita'   di   una   corretta  valutazione  dell'effettivo  potere esercitato   nel  mercato  mobile  dagli  operatori,  sulla  base  di un'attenta  analisi delle specificita' del contesto di riferimento. A parere  di TIM, infatti, e' opportuno che l'Autorita', al fine di una corretta  graduazione  dei  rimedi da imporre, tenga conto di come il mercato   italiano   sia  caratterizzato  da  ampie  possibilita'  di sostituire  altri  servizi a quello della terminazione vocale su rete mobile  che  attenuano  e  controbilanciano,  ancorche' parzialmente, l'esercizio del potere di mercato da parte degli operatori. Si tratta di  diverse  possibilita'  di  sostituzione della terminazione vocale quali  l'utilizzo  di  piu'  SIM,  l'utilizzo  contemporaneo  di piu' terminali  GSM con SIM di operatori differenti o il ricorso all'invio di un SMS per le chiamate di breve durata.
 
 100. In merito all'ambito geografico di riferimento, TIM condivide che sia l'intero territorio nazionale.
 
 101.  In  merito alla definizione del mercato, Vodafone riterrebbe piu'  adeguato  individuare  un  segmento  relativo  alla  componente fisso-mobile,  l'unica,  a parere della societa', dove possono essere riscontrati  effettivi  deficit  di  mercato  al  fine  di  procedere all'analisi  ed  all'eventuale imposizione di obblighi solo su questo segmento, in continuita' con i precedenti interventi di regolazione.
 
 102. A parere di Vodafone la componente 3G della terminazione puo' rientrare  nell'ambito  del  mercato  della terminazione voce, ovvero esserne  esclusa  in  virtu'  del principio di esclusione dei mercati emergenti  dalle  aree  regolate.  Nel  primo  caso,  i  costi del 3G dovranno  essere  ricompresi  in  toto  nei  modelli  di costo per la terminazione.  Nel  secondo,  si  dovra'  chiaramente indicare che il prezzo  di  terminazione  3G  e' libero e lasciare, conseguentemente, agli operatori l'individuazione delle modalita' di applicazione dello stesso nei rapporti interoperatore.
 
 103.   Infine,  per  quanto  attiene  alla  terminazione  SMS/dati Vodafone,   in  coerenza  con  le  assunzioni  della  Commissione  in occasione  dell'identificazione  dei  mercati di riferimento, ritiene giustificato  che tali servizi restino esclusi dall'analisi. Vodafone condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  considerare  nazionale l'ambito geografico di riferimento.
 
 104.  WIND  condivide  la  posizione  dell'Autorita' riguardo alla definizione del mercato rilevante, ritenendola, inoltre, coerente con quanto  espresso  dalla  Commissione  Europea.  La societa' concorda, altresi',  con  quanto  espresso  dall'Autorita'  nella  proposta  di provvedimento  in  merito  all'esclusione della terminazione SMS/dati dal mercato in oggetto.
 
 105.   WIND   concorda,   inoltre,  in  virtu'  del  principio  di neutralita'  tecnologica,  con l'orientamento proposto dall'Autorita' di  includere,  in un unico mercato rilevante, sia la terminazione 2G che  la  terminazione 3G. Alla luce di quest'ultima considerazione, a parere di WIND, l'Autorita' in sede di definizione degli obblighi ed, in  particolare,  in  tema  di  orientamento  al  costo  deve  tenere adeguatamente   conto  dei  differenti  costi  sottostanti  tanto  la fornitura  del  servizio  di  terminazione  di  seconda  che di terza generazione.
 
 106.  WIND  condivide  che  l'ambito geografico di riferimento sia l'intero territorio nazionale.
 
 107.  H3G ritiene che la conclusione dell'Autorita' di considerare la  terminazione  vocale  su ogni singola rete mobile come un mercato merceologico  a se stante, H3G a parte, sia certamente condivisibile. A tale riguardo la societa' evidenzia, infatti, come, a differenza di quanto  accade  per  gli altri operatori mobili la cui percentuale di clienti  multi-SIM e' scarsamente significativa se confrontata con la base clienti totale, si rileva attualmente che una parte estremamente rilevante  dei  clienti  attestati  alla propria rete sia in possesso anche della carta SIM di almeno un altro operatore mobile risultando, pertanto,   raggiungibile  anche  attraverso  la  terminazione  della chiamata vocale sulle reti di altri operatori.
 
 108.  Inoltre  H3G esclude, per la propria rete, la caratteristica di  bottleneck  facility  che  accomuna,  invece, le reti degli altri operatori  mobili.  A  parere  della  societa',  infatti,  proprio ed esclusivamente nel caso della rete di H3C, sia i dati di traffico, in particolare il rapporto tra traffico entrante e traffico uscente, sia i  dati  quantitativi  sulla  consistenza  dei  numeri trasferiti con l'istituto  della  portabilita'  del  numero  mostrano come l'assunto dell'esistenza   di   una  bottleneck  facility,  nella  chiamata  di terminazione dei clienti di H3G, non risulta essere confermato.
 
 109. Alla luce di quanto espresso, la societa', pertanto, sostiene come  la  terminazione  voce  su una singola rete mobile possa essere definita  mercato  merceologico  a  se stante soltanto in presenza di reti  mature  e  clientela  consolidata,  non  anche  nel  caso di un operatore  nuovo  entrante  e portatore di una nuova tecnologia quale H3G.  In  questo ultimo caso, a detta della societa', dovrebbe essere definito  un  mercato della terminazione mobile ad hoc, nel quale H3G subisce  la  concorrenza  diretta,  immediata e rilevante degli altri principali operatori mobili.
 
 110.  In  merito  alla  definizione  geografica  del  mercato, H3G concorda con l'orientamento espresso dall'Autorita'.
 
 111.  @IIP  concorda  sulla  individuazione  del mercato rilevante della  terminazione  di  chiamate  vocali  su  singola  rete mobile e sull'esclusione  dal  medesimo  della  trasmissione dati, degli SMS e degli MMS. A tale riguardo l'associazione sottolinea l'importanza che tali  distinti mercati siano analizzati separatamente dall'Autorita'. @IIP  evidenzia,  inoltre,  che  nell'ambito  della  definizione  del mercato  rilevante  si  debba  distinguere  tra  terminazione  GSM  e terminazione  UMTS  e che di tale distinzione l'Autorita' debba tener conto  nella  definizione  dei  remedies,  in  particolare in tema di separazione contabile e di orientamento al costo.
 
 112.  L'associazione  @IIP  condivide  la  definizione del mercato geografico come esteso all'intero territorio nazionale.
 
 113.  TWC e ReteItaly condividono solo in parte la definizione del mercato  presentata  nella  proposta  di  provvedimento.  Le societa' ritengono,   infatti,   che,   a   differenza   di  quanto  sostenuto dall'Autorita',  il mercato della terminazione dati e degli SMS debba essere  oggetto  della  presente  analisi.  Le  societa'  considerano necessario,  inoltre, distinguere tra terminazione GSM e terminazione UMTS  trattandosi,  sotto  il  profilo dell'analisi economica, di due tipologie di chiamate appartenenti a mercati differenti.
 
 114. TWC e ReteItaly nel sostenere la definizione del mercato come quello   della  singola  rete  mobile,  GSM,  di  terminazione  voce, concordano  con  la  definizione  del  mercato geografico esteso all' intero territorio nazionale.
 
 115.  Gli  OLO  (Albacom,  Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele2, Welcome   Italia   e   Tiscali)   ed  MCI  condividono  la  posizione dell'Autorita'  di  considerare  come mercato merceologico oggetto di analisi la terminazione vocale su ogni singola rete mobile.
 
 116.  Le  societa'  concordano,  inoltre,  con  l'esclusione della terminazione SMS/dati dal mercato in oggetto. A tale riguardo gli OLO sottolineano   la   necessita'   che   tale  distinto  mercato  venga separatamente analizzato dall'Autorita'.
 
 117.  Infine,  le societa' sopra indicate condividono che l'ambito geografico di riferimento sia l'intero territorio nazionale.
 2.5. Le valutazioni dell'Autorita'
 
 118.  La definizione del mercato merceologico, in linea con quanto previsto   dalla   Raccomandazione   sui  mercati  rilevanti  (45)  e dall'Autorita',  nella proposta di provvedimento di cui alla delibera n.  465/04/CONS,  ha  come  perimetro  la terminazione delle chiamate vocali,  siano  essere originate da reti fisse ovvero mobili, su ogni rete mobile operante in Italia, ed indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (GSM o UMTS).
 
 119.  D'altra  parte,  come  argomentato  nella citata delibera di consultazione  pubblica,  tale  mercato  non  appare, alla luce della struttura  della  domanda  e dei costi, suscettibile di segmentazione nelle due direttrici di traffico (fisso-mobile e mobile-mobile).
 
 120.   Tale  orientamento  e',  peraltro,  anche  stato  condiviso dall'Autorita'  Garante  della  Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM),  nell'ambito del procedimento istruttorio di cui alla delibera n.  286/05/CONS,  in  tema di misure urgenti in materia di fissazione dei  prezzi  massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti  mobili.  L'AGCM  ha  difatti  espresso  un giudizio positivo in merito   all'individuazione   di   un   singolo   mercato   nazionale all'ingrosso della terminazione vocale, per ogni rete mobile operante in  Italia,  e  all'inclusione  nel  mercato rilevante delle chiamate originate   sia   da   rete   fissa   che   da   rete  mobile,  senza l'individuazione  di  due  distinti segmenti relativi alla componente fisso-mobile e mobile-mobile.
 
 121.  In  merito  ad un'eventuale distinzione della terminazione a seconda  della  tecnologia utilizza (GSM e UMTS), l'Autorita' intende confermare  quanto  sostenuto  nella proposta di provvedimento di cui alla   delibera   n.   465/04/CONS.   In  primo  luogo,  l'ipotizzata segmentazione  non  risulterebbe suffragata dai precedenti comunitari nazionali   e   comunitari,  ne'  dall'attuale  quadro  regolamentare europeo,  che  non  distingue  i mercati nazionali all'ingrosso della terminazione  su singole reti mobili a seconda del tipo di tecnologia utilizzata.   In   secondo  luogo,  non  appaiono  emergere  elementi tecnologici  ed  economici  che conducano, allo stato attuale, ad una simile individuazione dei mercati.
 
 122.  In  applicazione del principio di neutralita' tecnologica ed in  considerazione  del  fatto  che  una  definizione alternativa del mercato  che  conduca  ad  una  distinzione  tra  terminazione  GSM e terminazione  UMTS  non  muterebbe  in  ogni  caso la valutazione del potere di mercato, l'Autorita' ritiene che non si debba procedere, in sede  di  definizione  del  mercato, ad un'ulteriore segmentazione in base alla tecnologia sottostante.
 
 123.  Con  riferimento  a quanto argomentato da H3G, si rileva che non  si  rilevano  i  presupposti  per una diversa individuazione del mercato   rilevante  nel  caso  della  rete  di  questo  gestore.  Le considerazione  dell'operatore  potrebbero  piuttosto rilevare per la individuazione dei soggetti dotati di significativo potere di mercato e  soprattutto  al  momento della declinazione degli eventuali rimedi regolamentari.  Tali  considerazioni risultano invece prive di pregio nel  caso  della  definizione  del  mercato  rilevante, in quanto, da questo  punto  di  vista,  non  sussistono  soverchie  differenze nel servizio di terminazione offerto da H3G rispetto a quello degli altri gestori  mobili.  Inoltre  la  presenza  di  clienti multi-SIM appare rilevare  piu'  al  momento  dell'originazione  delle chiamate vocali (mercato n. 15) che a quello terminazione delle stesse (il mercato in esame).  Infine,  da  quanto  espresso da H3G non appare chiaro quale potrebbe  essere  una  diversa  definizione del mercato rilevante, in cui,   per  tre  dei  quattro  operatori  il  perimetro  del  mercato consisterebbe  nella  terminazione delle chiamate sulla propria rete, mentre  per  il  quarto  gestore  il mercato avrebbe una diversa, non meglio precisata, definizione.
 
 124.   In   definitiva,  in  accordo  con  quanto  espresso  dalla Commissione  nella Raccomandazione sui mercati rilevanti, al momento, l'unica  possibilita'  consiste  nel  definire il mercato come quello della  terminazione  delle  chiamate su ciascuna rete mobile. In tale ambito  non  e'  inclusa  la  terminazione delle chiamate originate e terminate  nella  stessa rete mobile, che rappresenta una transazione interna per la quale non si procede ad una valorizzazione economica.
 
 125.   Alla   luce  delle  precedenti  considerazioni  l'Autorita' individua,  dal punto di vista merceologico, i mercati rilevanti come quelli  della terminazione su ogni singola rete mobile delle chiamate vocali,  originate  da  reti  sia fisse che mobili, ad esclusione dei servizi di terminazione SMS/dati, tra cui i servizi MMS.
 
 126. A quest'ultimo riguardo, l'Autorita' conferma, infatti, che i servizi  dati  in banda larga da rete mobile costituiscono un mercato emergente per i quali sussiste la presunzione che la regolamentazione ex-ante non sia appropriata.
 
 127.  In  merito  alla  dimensione  geografica del mercato, tenuto conto  della  giurisprudenza  antitrust comunitaria e nazionale e del fatto che le licenze radiomobili (o le autorizzazioni e diritti d'uso delle frequenze che le sostituiranno) e le relative reti esistenti/in corso   di   realizzazione  hanno  copertura  nazionale,  l'Autorita' conferma  che  l'ambito  geografico dei mercati sopra individuati sia l'intero territorio nazionale.
 3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 
 128. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo  in  relazione  al processo di definizione e di valutazione del  significativo  potere di mercato e' costituito dall'allineamento della  definizione  di  significativo potere di mercato a quella data dalla  Corte  di  giustizia  europea  per  la  nozione  di  posizione dominante  di  cui  all'articolo  82  del  Trattato  UE.  Difatti, la direttiva  quadro,  all'articolo 14, comma 2, afferma che "si presume che  un'impresa  disponga  di  un significativo potere di mercato se, individualmente  o  congiuntamente  con  altri, gode di una posizione equivalente  ad  una posizione dominante ossia una posizione di forza economica  tale  da  consentirle di comportarsi in misura notevole in modo  indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".  Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione  del concetto di posizione dominante nell'industria delle  comunicazioni elettroniche e' contenuta nelle Linee guida, che le  ANR  devono  tenere  in  massima considerazione nello svolgimento delle  analisi  di  mercato  (articolo  16,  comma  1 della direttiva quadro).
 
 129.  Le  Linee  guida,  al  paragrafo 70, stabiliscono che le ANR dovranno  fare  in modo che le decisioni adottate siano conformi alla prassi  della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di  giustizia  e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante.  In  realta',  l'applicazione  ex  ante  della  nozione di significativo  potere  di  mercato  da  parte  delle  ANR richiede un adeguamento  delle  modalita'  di  valutazione  del potere di mercato utilizzate  dalle  Autorita'  per  la  concorrenza,  in  virtu' della considerazione  che  le  ANR  si baseranno necessariamente su ipotesi diverse da quelle assunte dalle prime nell'applicazione retrospettiva dell'articolo  82.  In  particolare,  le  decisioni dell'Autorita' si avvalgono,  inter  alia,  di  elementi di tipo previsionale basati su dati  ed  informazioni circa le condizioni del mercato disponibili al momento   dell'adozione  della  decisione.  L'orizzonte  previsionale verra'  calibrato  sulla  periodicita'  di  riferimento che il Codice delle comunicazioni impone per le analisi di mercato, che - come gia' specificato - e' di 18 mesi.
 
 130. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si  misura  principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione apprezzabile  delle  vendite  o dei ricavi a favore di altre imprese. Tale  capacita'  e'  sottoposta  ad  una  serie  di  vincoli  di tipo concorrenziale   provenienti   sia   dai  concorrenti  che  l'impresa fronteggia  direttamente  nel proprio mercato di appartenenza, sia da imprese  che  potrebbero  decidere  di  entrare  nel  mercato a medio termine  qualora  si  verifichi  un  piccolo,  ma significativo e non transitorio, aumento dei prezzi.
 
 131.  La  quota  di  mercato  detenuta  da  un'impresa puo' essere utilizzata quale indicatore della competitivita' del mercato. Sebbene nel  nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle analisi  concorrenziali risulti ridimensionato rispetto al precedente quadro   normativo,  le  Linee  guida,  al  paragrafo  75,  ricordano espressamente  che  "le  quote  di  mercato  sono  spesso  usate come indicatore  indiretto  del  potere  di mercato". Inoltre, anche se al paragrafo  76  si  afferma  che nel caso di prodotti differenziati e' preferibile  utilizzare  quote  di  mercato  calcolate sulla base del valore  delle  vendite,  al  successivo  paragrafo 77, si afferma che "spetta  alle  ANR  decidere  i  criteri  piu' adatti per misurare la presenza  sul  mercato", salvo pero' fornire alcune indicazioni circa le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati.
 
 132.  La  quota  di mercato pero' non puo' essere utilizzata quale unico  indicatore  del  potere  di  mercato,  e  le  Linee  guida, al paragrafo  78,  ricordano  che  le  ANR devono percio' "intraprendere un'analisi  completa  e  globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza di un  significativo  potere  di  mercato".  A  tal  proposito,  vengono indicati  quali  criteri  per  la  misurazione del potere di mercato, inter  alia,  la  dimensione  globale  dell'impresa,  il controllo di infrastrutture  difficilmente  duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.
 
 133.   Il  riscontro  di  una  posizione  di  dominanza  non  puo' prescindere  da  una valutazione della facilita' di ingresso e quindi delle  barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel settore  delle  comunicazioni  sono costituite da vincoli normativi e dalla  necessita'  di  effettuare  notevoli  investimenti, non sempre recuperabili.  Per  quanto  riguarda i primi si pensi, ad esempio, al caso  in  cui  si  e'  fissato  un limite al numero di imprese aventi accesso  allo  spettro  radio  per l'offerta di servizi connessi. Per quanto  riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali di  produzione  di  investimenti  in  capitale fisso con limitati usi alternativi  al  di  fuori  dell'industria  delle comunicazioni. Tali barriere   all'ingresso,  pero',  possono  rivestire  un  ruolo  meno importante  nei mercati caratterizzati da elevati tassi d'innovazione tecnologica,   come  e'  il  caso  per  determinati  servizi/reti  di telecomunicazione.
 
 134.   L'articolo   14,   paragrafo   2,  della  direttiva  quadro stabilisce,  in  conformita'  con  l'articolo 82 del Trattato UE, che "un'impresa  puo' detenere un rilevante potere di mercato, ossia puo' detenere   una   posizione   dominante,   sia   individualmente   che congiuntamente   con   altri".   Sebbene  il  concetto  di  dominanza collettiva  sia  in  evoluzione,  la  Commissione e la giurisprudenza della  Corte  sono  orientate  a  ritenere  che  una  o  piu' imprese detengano  una  posizione  dominante collettiva quando in rapporto ai loro  clienti  e  concorrenti,  si  presentino come un'unica impresa, senza  che  vi  sia  concorrenza  effettiva  tra loro. Si noti che la Commissione  ha  affermato che l'assenza di concorrenza effettiva non necessariamente   deve  essere  ricondotta  all'esistenza  di  legami economici,  nel  senso  di legami strutturali, o ad altri fattori che potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese.
 
 135.  Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le ANR, per valutare  ex  ante  la presenza delle condizioni che possano favorire l'insorgenza   di   una   posizione   dominante   collettiva,  devono considerare:  i)  se  le  caratteristiche  del  mercato siano tali da favorire  un  coordinamento  tacito  e  ii) se tale coordinamento sia sostenibile. Affinche' il coordinamento sia sostenibile e' necessario che   non   vi   siano  incentivi  per  le  imprese  a  sottrarsi  al coordinamento,  nonostante  le possibilita' di ritorsione degli altri componenti  del  cartello  collusivo,  e  che  gli  acquirenti  ed  i concorrenti  marginali  e/o potenziali non abbiano la capacita' o non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento.
 
 136.  Al paragrafo 97 le Linee guida affermano che, fatta salva la giurisprudenza  della Corte di giustizia in materia, e' probabile che una  posizione dominante collettiva si verifichi allorche' sussistano alcune  specifiche  condizioni  di mercato tra le quali si ricordano: un'elevata  concentrazione,  un  parallelismo  fra  la  struttura dei prezzi  e  dei  costi,  una crescita moderata o una stagnazione della domanda,   una   scarsa  elasticita'  della  domanda,  una  maturita' tecnologica  e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la sussistenza  di  legami  e  interconnessioni  anche  informali fra le imprese, la mancanza di concorrenza potenziale.
 3.1. L'analisi sul significativo potere di mercato
 
 137.  Al giugno 2004, gli operatori attivi nell'industria italiana dei servizi di telecomunicazione mobile sono quattro, vale a dire:
 1.  TIM, operante dall'aprile 1990, gestore di reti TACS e GSM, e titolare anche di licenza UMTS; appartenente allo stesso gruppo a cui fa capo l'operatore di rete fissa Telecom Italia;
 2.  Vodafone  Italia, operante dall'ottobre 1995, gestore di rete GSM e titolare anche di licenza UMTS; appartenente al gruppo Vodafone che controlla operatori mobili in vari paesi europei ed extraeuropei;
 3.  Wind, operante dal marzo 1999, gestore di rete GSM e titolare anche  di  licenza UMTS; gestisce anche una rete di telecomunicazione fissa;
 4.  H3G,  operante  dal  marzo  2003,  gestore  di una rete UMTS, appartenente  al  gruppo  Hutchison  Whampoa  che controlla operatori mobili UMTS in vari paesi europei ed extraeuropei.
 Una  quinta  licenza  per  la gestione di reti UMTS e' detenuta da IPSE  2000,  che  pero'  non  sembra aver in programma l'inizio delle attivita' durante il periodo di riferimento di questa analisi.
 
 138.  Occorre  inoltre  ricordare che un altro operatore GSM, BLU, dopo  aver  iniziato le proprie attivita' nella prima meta' del 2000, e'  uscito  al mercato alla fine del 2002 (46). Nel 2001, la quota di mercato di BLU era minore del 3% in termini di SIM e minore del 2% in termini di fatturato (47).
 
 139.    In    conclusione,    gli    operatori    mobili    attivi contemporaneamente  in Italia non sono mai stati fino ad ora, piu' di quattro.
 
 140.  Le  dimensioni (numero di linee e fatturato) degli operatori mobili attivi in Italia sono sintetizzate nella Tabella 3, cosi' come le corrispondenti statistiche relativamente al totale degli operatori nazionali di rete fissa.
 Tabella 3. Dimensioni del settore della telefonia mobile in Italia al dicembre 2003
 
 =====================================================================
 |  Numero di SIM a fine  |Fatturato milioni di Euro
 |  anno migliaia (% del  |   (% del totale reti
 |   totale reti mobili   |         mobili) ===================================================================== TIM               |     26.076 (46,09)     |      9.469 (49,6) --------------------------------------------------------------------- Vodafone          |     20.642 (36,4)      |      7.010 (36,7) --------------------------------------------------------------------- Wind              |      9.584 (16,9)      |      2.496 (13,1) --------------------------------------------------------------------- H3G               |        337 (<1)        |        131 (<1) --------------------------------------------------------------------- Totale reti mobili|         56.639         |         19.106 --------------------------------------------------------------------- Totale reti fisse |        29.682*         |         21.775
 
 *  Totale  canali voce su rame (1 linea = 1 canale voce), ISDN BRA (1 linea = 2 canali voce) e ISDN PRA (1 linea = 20 canali voce)
 
 Fonte:  elaborazioni Autorita' su dati forniti dagli operatori per la Relazione annuale.
 
 141.  La  Tabella  4  riassume  la  situazione  attuale per quanto riguarda le frequenze a disposizione di ciascun operatore attivo.
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 38  <----
 
 142.   Dall'analisi  svolta  relativamente  alla  definizione  del mercato discende che ogni operatore mobile detiene il 100% di ciascun mercato  rilevante.  L'analisi ha inoltre permesso di evidenziare che esistono    delle   barriere   assolute   all'ingresso   (anche   per l'impossibilita'  di duplicare l'infrastruttura di terminazione verso gli  utenti  di  un  determinato  MNO)  ed  una  completa mancanza di potenziali concorrenti.
 
 143.  Quanto  sopra  non significa necessariamente che ciascun MNO detenga  ed  eserciti  individualmente  un  SMP  nella  fornitura del servizio  di  terminazione. Nelle prossime pagine, vengono analizzati prezzi, profitti e contropotere da parte degli acquirenti nei mercati rilevanti  per verificare se non sussistano elementi per rigettare la presunzione di dominanza individuale a carico di un impresa con quota di  mercato  superiore  al 50% (vedi paragrafo 75 delle Linee guida). Date le specifiche caratteristiche del mercato riportate, l'Autorita' ritiene  che  un  SMP nella fornitura del servizio di terminazione su rete  mobile,  non  puo'  essere  detenuto  da piu' di un'impresa. Di conseguenza,  non  c'e'  bisogno  di  analizzare  i  criteri  per  la valutazione della presenza di posizioni dominanti collettive.
 
 144.  Relativamente  all'analisi  dell'andamento  dei  prezzi  sul mercato   in   esame,   la   capacita'  di  un'impresa  di  mantenere durevolmente  i prezzi dei propri servizi al di sopra dei sottostanti costi,  realizzando margini di extraprofitto rispetto a quelli tipici di  industrie  concorrenziali  -  anche  in  -  presenza e nonostante interventi regolamentari formali ed informali e' senz'altro un indice di  potere  di mercato. In questa sezione vengono passate in rassegna le evidenze empiriche a disposizione dell'Autorita' a riguardo.
 
 145.   La   Figura  1  riporta  l'andamento  dei  ricavi  medi  da terminazione  mobile  dal  2000  a prima dell'entrata in vigore della delibera  n.  47/03/CONS  (48).  La linea tratteggiata rappresenta il tetto  imposto  agli  operatori  notificati  (TIM  e  Vodafone) dalla delibera n. 388/99.
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 39  <----
 
 146. Per quanto riguarda i ricavi medi da terminazione, dal luglio 2003  ad oggi, quelli di TIM e Vodafone sono vincolati a non superare in  media  i  14,95  eurocent/min  in  forza  dell'applicazione della delibera n. 47/03/CONS.
 
 147.  Non  disponendo  di  serie storiche complete ed omogenee dei costi  per  la  fornitura  del servizi di terminazione mobile con cui confrontare  i  prezzi  sopra  riportati,  l'Autorita' ha proceduto a valutare  se  questi  ultimi  includano  o  meno rilevanti margini di extraprofitto.
 
 148.   Un   valido  punto  di  partenza  per  la  valutazione  dei presumibili margini sui costi dei prezzi di terminazione mobile e' il confronto  internazionale  dei prezzi di terminazione mobile condotto dall'Independent  Regulators  Group  (IRG),  che  riunisce le ANR dei paesi  comunitari  e  di altri paesi europei. Le medie nazionali (che sintetizzano  attraverso  medie ponderate i prezzi di terminazione di operatori  notificati  e  non)  riferite  al  31  gennaio  2004  sono riportate  in  Figura  2,  in  cui  i nuovi paesi membri (conseguenti all'allargamento  della  Unione  europea  a  25  paesi  membri)  sono evidenziati con barre piu' chiare.
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 40  <----
 
 149.  Da  quanto  sopra  emerge  come, nonostante la riduzione nel tetto  imposto  alla  terminazione  degli  operatori notificati dalla delibera n. 47/03/CONS, l'Italia rimane tra i paesi con i prezzi piu' elevati  - il 6° fra i paesi che compongono l'attuale unione a 25, il 4°  rispetto  all'unione a 15 paesi. Lo scarto rispetto a paesi quali l'Irlanda ed il Regno Unito e' superiore a 30 punti percentuali.
 
 150. L'ANR di quest'ultimo paese - Ofcom - ha recentemente fissato il  tetto per la terminazione per il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 marzo  2005  a  5,65  pence/minuto (49) per le reti che dispongono di frequenze  sia  a  900  Mhz  che  a  1800 Mhz, vale a dire circa 8,36 eurocent/minuto (50).
 
 151.  Ofcom  ha  riconosciuto poi che i MNO che dispongono solo di frequenze   a   1800   Mhz   hanno   costi   maggiori,  cosicche'  il corrispondente  tetto per questi ultimi e' di circa il 13% superiore, vale  a dire 9,44 eurocent/minuto (si noti anche che, nel Regno Unito le  quote  di mercato degli operatori mobili sono molto simili, e con esse le economie di scala realizzate da ciascuno).
 
 152.  Occorre  poi  ricordare come Ofcom riconosce che i tetti per entrambi   i   tipi  di  operatori  debbano  includere  una  "network externality surcharge", pari a circa 0,65 eurocent/minuto nel secondo periodo  di  applicazione  del  price cap ivi previsto (aprile 2005 - marzo 2006), al fine di favorire la sottoscrizione di un contratto di telefonia  mobile  (si  noti  che  la penetrazione nel Regno Unito al maggio  2004  e' circa pari al 93,7%, al di sotto di quella italiana, pari a circa il 97,7%) (51).
 
 153.  In  conclusione,  nonostante  l'intervento  regolamentare, i prezzi   della   terminazione  mobile  in  Italia  risultano  tuttora comprensivi  di margini di extraprofitto per tutti gli operatori GSM, indipendentemente  dal  tipo  di  frequenze a disposizione di ciascun operatore.
 
 154.   Per   quanto  riguarda  i  profitti,  come  gia'  ricordato precedentemente,  non  sono  disponibili  serie  storiche dettagliate circa  la  contabilita' industriale per tutti gli operatori mobili da cui poter ricavare direttamente stime circa i margini di profitto e/o la   remunerazione   del   capitale   relativamente   ai  servizi  di terminazione.
 
 155.  E'  comunque  possibile  calcolare  alcuni  indici  circa la redditivita'  dell'intera  attivita'  caratteristica  svolta dai MNO, quali  le  misure  indirette della redditivita' dei servizi wholesale oggetto  dell'analisi.  Nella  Tabella  5  sono  riportati due indici riguardo  la performance complessiva degli operatori mobili insieme a quelli   relativi   all'operatore   di  rete  fissa  Telecom  Italia. Quest'ultimo e' stato sottoposto a regolamentazione su gran parte dei servizi, sia retail che wholesale, da esso forniti durante il periodo di  riferimento  della  tabella, e quindi puo' rappresentare un utile metro  di  paragone  (si  tratta,  cioe',  di  un  operatore  la  cui redditivita'    e'   almeno   in   parte   limitata   dall'intervento regolamentare).
 
 156.  Il  primo dei due indici - denominato MOL (margine operativo lordo)  per  l'affinita' con l'omonimo indice utilizzato in finanza - e'  il  rapporto  tra,  al numeratore, la differenza tra ricavi della gestione  caratteristica  e  il  totale dei costi della produzione al netto  di  ammortamenti  e  svalutazioni  e  degli  oneri  diversi di gestione  e, al denominatore, i ricavi della gestione caratteristica. Il  MOL  e' dunque una proxy del margine sui costi variabili (servizi acquistati da terzi e costi per il personale).
 
 157.  Il  secondo  -  denominato  ROI  (return  on investment) per l'affinita'  con  l'omonimo  indice  utilizzato  in  finanza  - e' il rapporto  tra, al numeratore, la differenza tra ricavi della gestione caratteristica  e il totale dei costi della produzione al netto degli oneri diversi di gestione, ed, al denominatore, il totale dell'attivo nello   stato   patrimoniale.  Il  ROI  e'  dunque  una  proxy  della redditivita'  complessiva dell'operatore che tiene conto non solo dei costi variabili ma anche dei costi fissi.
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 42  <----
 
 158.  Quanto  riportato  nella  Tabella  5  mostra  come i MNO che operano  prevalentemente nell'industria dei servizi radiomobili - TIM e  Vodafone  abbiano una performance sensibilmente superiore a quella del  maggiore  operatore  di rete fissa, sia in termini di MOL che di ROI.
 
 159.  Per  quando  riguarda Wind, la valutazione e' resa complessa dal  fatto  che questo operatore offre sia servizi radiomobili che di rete  fissa.  Quando  pero' si consideri che il MOL ed il ROI di gran parte  degli  operatori  di  rete fissa al di fuori di Telecom Italia sono  stati  spesso  negativi  dall'inizio dell'attivita' ad oggi, si puo'  ragionevolmente  concludere  che anche per Wind la fornitura di servizi   radiomobili   produca   dei   margini  positivi  -  sebbene verosimilmente piu' contenuti rispetto agli altri operatori mobili.
 
 160.  Per  quanto  riguarda  H3G,  il  suo  relativamente  recente ingresso  sul  mercato  fa si' che il calcolo degli indici ed il loro confronto con gli altri operatori non sia significativo.
 
 161. In conclusione, l'Autorita' ritiene che gli azionisti dei MNO siano  in grado di godere dei margini praticati nella fornitura della terminazione   sulle  proprie  reti  senza  che  la  concorrenza  fra operatori   per   attrarre   piu'   sottoscrittori   (che  una  volta appartenenti  alla  rete, "generano" per essa ricavi da terminazione) dissipi  tale rendite sotto forma di prezzi al di sotto dei costi per servizi di telefonia vocale o SMS on-net, ovvero sussidi all'acquisto di  cellulari  e  misure  simili.  In  altre  parole,  il  cosiddetto "waterbed  effect" non appare efficace nell'industria italiana, anche in forza del fatto che la concorrenza ha luogo fra un numero limitato di imprese con alte barriere all'ingresso (52).
 
 162. Anche qualora si dimostrasse che il "waterbed effect" produca risultati   nel   complesso   concorrenziali  per  i  MNO,  cio'  non modificherebbe  la  conclusione  che  e'  necessario  un intervento a correzione del potere di mercato nella terminazione mobile wholesale, anzi  la  rafforzerebbe. Infatti, alla distorsione nel mercato finale delle chiamate verso i telefoni mobili (la cosiddetta deadweight loss della  letteratura  economica  anglosassone)  dovuta a prezzi "troppo alti"  dal  punto di vista del benessere sociale, andrebbe sommata la deadweight  loss  associata a prezzi "troppo bassi" nei servizi che i MNO offrono sotto costo per attrarre i sottoscrittori.
 
 163.   Dal   punto   di  vista  del  benessere  sociale,  e'  poco significativo   che  per  il  MNO  sia  pressocche'  "a  somma  zero" l'operazione  di  trasferimento di risorse dagli acquirenti finali di terminazione  mobile  agli  acquirenti  finali di servizi radiomobili (che  potenzialmente  potrebbero  essere lo stesso soggetto). Anzi, i MNO,   almeno   teoricamente,  dovrebbero  accogliere  favorevolmente interventi   che  limitino  tale  evenienza,  dal  momento  che  tale trasferimento  economico assorbe verosimilmente delle risorse dei MNO (i  c.d.  rent-seeking  cost  nella  letteratura  economica)  che  la concorrenza impedisce poi ai MNO di recuperare pienamente.
 
 164.  Infine,  per  quanto riguarda il contropotere da parte degli acquirenti,  il  fornitore  di un determinato servizi - ancorche' con quota  di  mercato  rilevante  o, come nel caso della terminazione in questione,  pari al 100% - potrebbe essere vincolato nella fissazione del  relativo prezzo dal contropotere da parte degli acquirenti. Cio' accade  quando  questi  ultimi  -  ad  esempio in forza del fatto che acquistano  una  percentuale  molto  elevata del servizio offerto dal fornitore,  della  loro  capacita'  di  interrompere completamente il rapporto di acquisto, ovvero della capacita' di porre in essere delle ritorsioni  in  altri  rapporti  tra  le  parti hanno la capacita' di influenzare il prezzo del servizio.
 
 165.  In  linea puramente teorica, la valutazione del contropotere d'acquisto degli acquirenti richiederebbe un'analisi dei rapporti tra ciascun MNO che offre la terminazione e gli operatori di originazione e  di  come  questi  si  influenzino  reciprocamente  nel determinare l'equilibrio del mercato all'ingrosso in assenza di regolamentazione. L'Autorita'  ritiene  che  un'analisi  di  tale portata sarebbe molto difficoltosa  e  non  porterebbe comunque a modificare le conclusioni circa  gli  eventuali vincoli posti dal contropotere d'acquisto degli operatori  di  originazione  che  si  possono  trarre  dalle evidenze empiriche disponibili e dalle considerazioni che seguono.
 
 166. La Tabella 6 riporta una stima della percentuale di volumi di traffico  in minuti terminati sulle reti mobili nel 2003 distinti per operatore  di  originazione  -  compresi  i  volumi  di  terminazione fisso-mobile  tra  Telecom  Italia  e TIM e tra utenti finali fissi e mobili di Wind ed al netto dei volumi di terminazione mobile on-net.
 Tabella 6. Percentuale di minuti terminati su reti mobili per rete di originazione (2003)
 
 ===================================================================== Operatore di Originazione                  |       Percentuale ===================================================================== Telecom Italia                             |          37,4 Altri operatori di rete fissa              |          20,0 Chiamate mobili off-net                    |          42,6
 
 Fonte: Elaborazioni Autorita' su dati questionari e stime Between.
 
 167.  In  media,  Telecom  Italia  e'  il  maggiore  acquirente di terminazione mobile, senza pero' che tale quota risulti preponderante in  alcun  mercato (53). Avendo considerato i dati riportati riguardo l'andamento  dei  prezzi e dei profitti per ciascun MNO (che mostrano come  questi  risultino  vincolati  principalmente  dalla  disciplina regolamentare  e solo al piu' marginalmente da quella concorrenziale) e  coerentemente  con la giurisprudenza antitrust europea e nazionale nell'applicazione   della   disciplina   concorrenziale,  l'Autorita' ritiene   che   il   contropotere  d'acquisto  degli  acquirenti  non rappresenti  effettivamente  un  vincolo  per  i  MNO  nel mercato in oggetto.
 
 168.  Anche qualora si volesse ipotizzare la presenza di operatori di   originazione   con   sufficiente   contropotere  di  mercato  da influenzare  gli  equilibri  del  mercato  stesso,  non esiste alcuna garanzia  che  il  detto contropotere agisca nella misura esattamente necessaria  a produrre equilibri che riconducano alla massimizzazione del  benessere  collettivo,  nelle  sue  dimensioni  sia statiche che dinamiche, come richiesto dalla direttiva quadro. L'Autorita' ritiene dunque  che  la  considerazione  del  contropotere  d'acquisto  degli acquirenti  non  sia  sufficiente  a  confutare  la conclusione che i mercati in oggetto non siano effettivamente competitivi.
 3.2 Conclusioni
 
 169.  Alla  luce  dell'analisi  riportata  nel  presente capitolo, l'Autorita'  ritiene  di  identificare  gli  operatori TIM, Vodafone, Wind,  ed  H3G  come  individualmente  dominanti  nella fornitura del servizio di terminazione mobile vocale sulle proprie reti.
 Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di identificare gli operatori  TIM, Vodafone, Wind, ed H3G come individualmente dominanti nella  fornitura  del  servizio  di  terminazione mobile vocale sulle proprie reti?
 3.3 Le osservazioni degli operatori
 
 170.  TIM  condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare gli  operatori  TIM,  Vodafone,  WIND  ed  H3G  come  individualmente dominanti  nella fornitura del servizio di terminazione mobile vocale sulle  proprie reti. Cio' in quanto la dominanza non e' altro che una logica conseguenza dell'individuazione del mercato rilevante.
 
 171.  A  tale  proposito,  pero',  la  societa' ritiene necessario valutare  separatamente  gli  eventuali  problemi regolamentari posti dalle    diverse    tipologie   di   terminazione,   fisso-mobile   e mobile-mobile. In particolare, TIM evidenzia come, a differenza della terminazione  fisso-mobile, nel mobile-mobile non si ritrovano prezzi eccessivi  tali  da  richiedere  un intervento regolamentare ex-ante. Pertanto,   una   regolazione  della  terminazione  per  le  chiamate mobile-mobile,  con  particolare  riferimento  alle  chiamate on-net, risulterebbe  priva  di fondamento giuridico, non proporzionale e del tutto priva di precedenti in campo europeo.
 
 172.    Vodafone    non    condivide    l'orientamento    espresso dall'Autorita'.  La  societa'  ritiene,  al  contrario,  che  nessuna posizione  dominante  debba essere individuata nel mercato oggetto di analisi  e  che,  conseguentemente,  nessun  intervento regolamentare ex-ante  debba essere previsto. Tuttavia, nel caso in cui l'Autorita' ritenga  di  dover  intervenire  a correzione del presunto rischio di distorsione   competitiva,   la  societa'  ritiene  accettabile  tale orientamento,  seppure in via subordinata, esclusivamente se limitato al  solo segmento fisso-mobile, in modo da lasciare, al pari di oggi, il   segmento   del  mobile-mobile  alla  libera  negoziazione  degli operatori.
 
 173.  Vodafone evidenzia, infatti, che le dinamiche di mercato che caratterizzano  tale  segmento di mercato siano gia' perfettamente in grado  di determinare livelli di prezzo di equilibrio massimizzando i risultati  in termini di efficienza competitiva e allocativa. In caso di  imposizione  di  obblighi  sul  segmento  mobile-mobile  Vodafone sostiene   che   non   puo'   ritenersi   appropriato  un  intervento regolamentare   di   tipo   asimmetrico  che  imponga  un  prezzo  di terminazione  solo  per  alcuni operatori e lasci gli altri liberi di fissare  il  proprio  prezzo  o  che determini prezzi di terminazione diversi per alcuni operatori rispetto ad altri.
 
 174.  A  parere di Vodafone, infatti, l'introduzione di asimmetrie determinerebbe  la  costituzione  di  una posizione dominante in capo all'operatore  non  soggetto a regolazione il quale sarebbe libero di definire   i  propri  prezzi  di  terminazione  senza  alcun  vincolo negoziale.
 
 175.  Effetti  negativi  sulla  competizione  e  sul benessere dei consumatori,  sarebbero,  a parere di Vodafone, conseguenti anche nel caso  in cui tale asimmetria si concretizzi in prezzi di terminazione regolamentati per tutti, ma diversamente graduati tra gli operatori.
 
 176.  WIND,  evidenziando  il  diverso  potere  di  mercato di cui dispongono  gli operatori mobili nel mercato della terminazione quale presupposto  per una diversa gradazione degli obblighi regolamentari, condivide   l'orientamento   dell'Autorita'   di   identificare  TIM, Vodafone,  WIND  ed  H3G come individualmente dominanti sulle proprie reti.  D'altronde a parere della societa' questa conclusione discende direttamente dalla definizione del mercato rilevante.
 
 177.  La  societa'  evidenzia inoltre che l'analisi dell'Autorita' dovrebbe  mettere  in  evidenza gli specifici problemi concorrenziali della direttrice mobile-mobile.
 
 178.   H3G   non   condivide   la  conclusione  dell'Autorita'  di considerare   H3G  come  operatore  individualmente  dominante  nella fornitura  del  servizio  di terminazione mobile vocale sulla propria rete.  Tale  orientamento,  a  parere  di  H3G, porterebbe, del tutto ingiustificatamente,   ad   introdurre   misure  tali  da  indebolire ulteriormente  la  sua  ancora  marginale  posizione  competitiva nei confronti degli incumbent.
 
 179.   Gli   OLO,   @IIP,   TWC,   ReteItaly  ed  MCI  condividono l'orientamento  dell'Autorita'  di  identificare  gli  operatori TIM, Vodafone,  WIND ed H3G come individualmente dominanti nella fornitura del servizio di terminazione mobile vocale sulle rispettive reti.
 3.4 Le valutazioni dell'Autorita'
 
 180.  In  merito  alla  valutazione  del  significativo  potere di mercato  l'Autorita'  ribadisce  quanto  sostenuto  nella delibera n. 465/04/CONS, ossia che ogni operatore mobile detiene un significativo potere  di  mercato  nel  relativo mercato rilevante: la terminazione sulla  propria  rete  delle  chiamate  vocali originate da postazioni fisse  e  mobili.  D'altronde,  come rilevato dagli stessi operatori, tale  individuazione  discende  dalla  definizione  del mercato ed e' coerente con il quadro comunitario.
 
 181.  Ogni  gestore mobile opera infatti in posizione di monopolio sul    relativo   mercato   rilevante.   Inoltre,   l'analisi   delle caratteristiche  dei  mercati della terminazione mobile ha confermato l'esistenza   di   elevate   barriere   all'ingresso   -   anche  per l'impossibilita'  di duplicare l'infrastruttura di terminazione verso gli  utenti di un determinato mobile network operator (MNO) - nonche' la mancanza di concorrenti effettivi e potenziali.
 
 182.   Da   tali   considerazioni,   risulta   quindi   confermata l'individuazione   degli   attuali  quattro  gestori  mobili  -  TIM, Vodafone,  WIND  e  H3G  -  ,  quali soggetti dotati di significativo potere  di  mercato  nei  relativi  mercati  della terminazione delle chiamate vocali su reti mobili.
 
 183. Cio' posto, appaiono prive di fondamento le argomentazioni di alcuni  degli  operatori  mobili  che  hanno  richiesto  una  diversa declinazione degli obblighi regolamentari a seconda della direttrice, fisso-mobile  ovvero  mobile-mobile.  Infatti,  l'individuazione  del mercato  rilevante,  cosi'  come  definita dalla Commissione e svolta dall'Autorita'  (cfr.  supra),  non  prevede  una  differenziazione a seconda  della  direttrice  di  traffico.  Non  possono quindi essere introdotte  artificiose  differenziazioni  dei mercati rilevanti, ne' imposte  diverse  modulazioni delle tariffe su segmenti che attengono ad  uno  stesso  ambito di mercato e che presentano caratteristiche e strutture di costo simili. In questa sede comunque cio' che rileva e' l'individuazione  dei  soggetti  dotati di potere di mercato e non la modulazione  degli  obblighi  regolamentari  che  sara' analizzata in seguito.
 
 184. Al riguardo occorre peraltro rilevare che nel parere espresso dall'Autorita'  Garante  della  Concorrenza e del Mercato nell'ambito del  procedimento  che  ha  portato  alla delibera n. 286/05/CONS, la medesima  Autorita'  ha  rilevato  come  la  definizione  di un'unica tariffa  massima  di  terminazione,  da  applicare  ad  unico mercato indipendentemente  dalla  rete di originazione della chiamata, appaia produttiva di effetti pro-concorrenziali estremamente rilevanti.
 
 185.  Analogamente,  le  valutazioni  espresse  dall'operatore neo entrante  H3G  incidono  su  una  eventuale  diversa gradazione degli obblighi  regolamentari  da  imporre  in  capo a tale societa', e non sull'individuazione    del   gestore   quale   soggetto   dotato   di significativo  potere  di mercato. A quest'ultimo riguardo valgono le sopra  esposte considerazioni circa la sussistenza degli elementi (in termini  di quota ed altre caratteristiche del mercato rilevante) che portano a rilevare la sussistenza di una posizione dominante anche in capo a H3G.
 
 186.  Alla  luce  di  quanto  precedentemente  espresso in sede di definizione  di  mercato  nonche'  di  quanto  rilevato in termini di caratteristiche  di  detti  mercati rilevanti, l'Autorita' identifica TIM,  Vodafone,  WIND  e  H3G  come  individualmente  dominanti nella fornitura  del  servizio  di terminazione mobile vocale sulla propria rete.
 4.  DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 
 4.1.  Principi  e  riferimenti  normativi  per  la  definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti
 
 187.  Come  disciplinato  dall'art.  42 del Codice che traspone in sede  nazionale  quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso, perseguendo  gli  obiettivi  stabiliti  dall'art.  8  della direttiva quadro,  spetta  all'Autorita'  di  "incoraggiare  e  garantire forme adeguate   di  accesso,  interconnessione  ed  interoperabilita'  dei servizi,  esercitando  le  proprie  competenze  in modo da promuovere l'efficienza  economica  ed  una  concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali".
 
 188.   Pertanto,   laddove   si  e'  in  presenza  di  un  mercato caratterizzato,  ad  esempio,  da  rilevanti  economie  di scala o da elevate  barriere  all'ingresso, in cui una o piu' imprese esercitano un  significativo  potere  di mercato, l'Autorita' dovra' intervenire imponendo  obblighi  ex  ante  al  fine di sostenere ed assicurare il pieno sviluppo della concorrenza.
 
 189.  Il  Codice  e  la direttiva accesso individuano una serie di obblighi  da imporre alle imprese che dispongono di notevole forza di mercato,    in   particolare   in   materia   di   trasparenza,   non discriminazione,  separazione  contabile,  accesso  e  controllo  dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi.
 
 190.  L'intervento  dell'Autorita'  dovra' risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.
 
 191.  In  particolare,  l'articolo  46 del Codice, che traspone in sede  nazionale  quanto disposto dall'art. 9 della direttiva accesso, disciplina  l'obbligo  di  trasparenza.  L'Autorita',  difatti,  puo' imporre  obblighi  di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso,   prescrivendo   agli  operatori  di  rendere  pubbliche determinate informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche  della  rete, termini e condizioni per la fornitura e l'uso, prezzi.
 
 192.  Allo stesso tempo, l'Autorita' puo' esigere che, nel momento in  cui  un  operatore  e'  assoggettato  anche  ad  obblighi  di non discriminazione,  ai  sensi dell'articolo 47 del Codice, che traspone in  sede  nazionale  quanto  disposto  dall'art.  10  della direttiva accesso,   pubblichi   un'offerta   di  riferimento  sufficientemente disaggregata  per  garantire  che gli operatori alternativi non siano costretti  a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio   richiesto.  L'Autorita'  puo',  difatti,  precisare  quali informazioni  pubblicare,  il  grado  di  dettaglio  richiesto  e  le modalita'   di   pubblicazione   delle   medesime  ed,  inoltre,  con provvedimento  motivato,  puo'  imporre  modifiche  alle  offerte  di riferimento.
 
 193.  La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione,  in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo a servizi a livello wholesale, di evitare  le  controversie  e  di  garantire  agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.
 
 194. L'articolo 47 del Codice, precedentemente richiamato, prevede che  l'Autorita'  possa imporre obblighi di non discriminazione. Tali obblighi  garantiscono,  in  particolare,  che l'operatore notificato applichi   condizioni  equivalenti  in  circostanze  equivalenti  nei confronti  di  altri  operatori  che  offrono servizi equivalenti ed, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi ed informazioni garantendo condizioni  ed  un livello di qualita' identici a quelli che assicura per  i  propri  servizi  o  per  i  servizi  delle  proprie  societa' consociate o dei propri partners commerciali.
 
 195.  Inoltre  l'Autorita'  puo' imporre, limitatamente al mercato oggetto  di  notifica,  obblighi di separazione contabile, cosi' come espressamente  disciplinato  dall'articolo  48  che  traspone in sede nazionale  quanto  disposto  dall'art. 11 della direttiva accesso. In particolare,  l'Autorita'  puo'  obbligare  un'impresa  verticalmente integrata  a  rendere  trasparenti  i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi   dei   trasferimenti   interni,  segnatamente  per  garantire l'osservanza   di   un   obbligo  di  non  discriminazione  ai  sensi dell'articolo  47  del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate  abusive. L'Autorita' puo', inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.
 
 196.  Per  agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorita' puo' richiedere che siano  prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate  provenienti da terzi. L'Autorita' puo', altresi', pubblicare tali   informazioni   in   quanto  utili  per  un  mercato  aperto  e concorrenziale,  nel  rispetto  della  vigente  normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.
 
 197.  Sempre  nell'ambito dell'individuazione dei diversi obblighi normativi  di  cui  si  dispone  al  fine  di promuovere l'efficienza economica,  una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli  utenti  finali  evitando che un operatore mantenga, ad esempio, prezzi  ad un livello eccessivamente elevato, l'Autorita', cosi' come disposto  dall'articolo  50 del Codice che traspone in sede nazionale quanto  disposto  dall'art.  13 della direttiva accesso, puo' imporre obblighi  in  materia  di  controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi.
 
 198. A tal fine, l'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di  recupero  dei  costi  o  metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori  consentano  di  promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile  ed,  allo  stesso  tempo,  ottimizzino  i vantaggi per i consumatori.  Al  riguardo,  l'Autorita'  puo'  anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
 
 199.  Qualora un operatore notificato abbia l'obbligo di orientare i  propri  prezzi  ai  costi,  ha  l'onere  della prova che il prezzo applicato  si basi sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto   sugli   investimenti.   La   conformita'   al  sistema  di contabilita'  dei  costi  e'  verificata da un organismo indipendente dalle  parti  interessate,  avente  specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'.
 
 200.  Infine,  nel  caso  in  cui  l'ambito oggetto di analisi sia caratterizzato  dalla  presenza  di uno o piu' operatori identificati come aventi significativo potere di mercato, l'Autorita' puo' inoltre imporre,  in applicazione dell'articolo 49 del Codice che traspone in sede  nazionale quanto disposto dall'art. 12 della direttiva accesso, agli  operatori  notificati  di  accogliere  richieste ragionevoli di accesso  ed  autorizzare  l'uso  di  determinati  elementi  di rete e risorse correlate, nel caso in cui l'Autorita' rilevi come il rifiuto di  concedere  l'accesso  o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli  di  effetto equivalente ostacolerebbe lo sviluppo di una concorrenza  sostenibile  sul  mercato  al  dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale.
 
 201. Agli operatori puo' essere imposto, tra l'altro:
 a.  di  concedere  a  terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
 b.  di  negoziare  in  buona  fede con le imprese che chiedono un accesso;
 c. di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
 d. di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;
 e.   di   concedere  un  accesso  alle  interfacce  tecniche,  ai protocolli    o    ad   altre   tecnologie   d'importanza   decisiva, indispensabili  per  l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
 f.  di  consentire  la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;
 g.  di  fornire  determinati servizi necessari per garantire agli utenti  l'interoperabilita'  dei  servizi  da  punto a punto, tra cui risorse  per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
 h.  di  garantire  l'accesso  ai  sistemi di supporto operativo o sistemi  software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
 i. di interconnettere reti o risorse di rete.
 
 202.   L'Autorita'   puo',  inoltre,  associare  a  tali  obblighi condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita'.
 203.   Nel   valutare   l'opportunita'  di  imporre  gli  obblighi summenzionati,  e  soprattutto  se  tali obblighi siano proporzionati agli  obiettivi  ed  ai  principi  dell'attivita' di regolamentazione cosi' come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone   in  sede  nazionale  quanto  disposto  dall'art.  5  della direttiva  accesso  e dall'art. 8 della direttiva quadro, l'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
 a.    fattibilita'    tecnica    ed    economica    dell'uso    o dell'installazione  di  risorse  concorrenti,  a  fronte del ritmo di evoluzione  del  mercato,  tenuto  conto  della  natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
 b.  fattibilita' della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacita' disponibile;
 c.  investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
 d. necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine;
 e. eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili;
 f. fornitura di servizi paneuropei.
 4.2  Valutazione  del  quadro  regolamentare  ONP  e  proposte  di integrazione
 
 204. Nel 1999 l'Autorita' ha identificato, ai sensi del precedente quadro  regolamentare cosiddetto ONP (Open Network Provision) e della corrispondente  normativa  nazionale di recepimento, gli operatori di rete  mobile  Telecom  Italia  Mobile  ed Omnitel Pronto Italia (oggi Vodafone  Omnitel) come aventi notevole forza di mercato nei seguenti mercati nazionali:
 a. mercato dei sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico;
 b. mercato dell'interconnessione; provvedendo alla notifica degli operatori per gli effetti di natura regolamentare.
 
 205.  Successivamente, l'Autorita', con la delibera n. 350/02/CONS ha  confermato  per  l'anno  2000 l'identificazione di TIM e Vodafone Omnitel  come operatori aventi notevole forza di mercato nei medesimi mercati  e  la  relativa  notifica.  Relativamente  all'anno 2001, la delibera n. 160/03/CONS, nel confermare la notifica, ha precisato che il  mercato  di  cui  al  punto  b)  del  precedente  paragrafo e' da intendersi come mercato dell'interconnessione su rete mobile.
 
 206.  In forza di tale notifica sul mercato dell'interconnessione, gli  operatori  di  rete  mobile sopra menzionati sono soggetti ad un insieme  di  obblighi  specificati,  in  primo  luogo,  dal d.P.R. n. 318/97, concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle  telecomunicazioni  di  cui  al precedente quadro regolamentare ONP.  In  particolare  l'art.  4,  comma  7, dello stesso disponeva i seguenti obblighi:
 a.  obbligo  di  non  discriminazione che, alla lettera a), viene dettagliato   come  l'obbligo  ad  "osservare  il  principio  di  non discriminazione   rispetto  all'interconnessione  offerta  ad  altri. Questi  sono  tenuti ad applicare condizioni analoghe, in circostanze similari,  agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per  l'interconnessione  nonche' le relative necessarie informazioni, garantendo  la  stessa  qualita'  che  caratterizza  i loro servizi o quelli delle loro affiliate e dei loro interlocutori commerciali";
 b.  obbligo  di  trasparenza  dettagliato  alla  lettera b), come l'obbligo  di  "rendere  disponibili  agli organismi che prevedono di interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche tecniche  necessarie,  al  fine  di  agevolare  la  conclusione di un accordo;  le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi  di  modifica  delle  condizioni  tecniche  o economiche di offerta"   ed   alla   lettera  c),  come  l'obbligo  di  "comunicare tempestivamente  all'Autorita'  gli accordi di interconnessione, che, in ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle parti interessate,  ad  esclusione  degli  aspetti  relativi alla strategia commerciale   delle   parti.  In  ogni  caso,  deve  essere  messo  a disposizione  delle  parti  interessate,  su  richiesta,  ogni  utile particolare  sulle  condizioni  economiche  applicate,  sui termini e sulle condizioni di interconnessione";
 c.  obbligo  di  orientamenti  al  costo, precisamente, come alla lettera  d),  l'obbligo  di  "definire  le  condizioni  economiche di interconnessione   in   modo   che   sia   rispettato   il  principio dell'orientamento ai costi".
 
 207.  In relazione all'obbligo di orientamento al costo, il d.P.R. n.  318/97  prevedeva  ulteriormente,  all'art. 8, l'obbligo, per gli operatori  aventi notevole forza di mercato, di predisposizione di un sistema   di   contabilita'  dei  costi  adeguatamente  disaggregato, strumentale  alla  verifica del rispetto dell'obbligo di orientamento al  costo.  Inoltre l'art. 9 del d.P.R. n. 318/97 prevedeva, per ogni operatore    che    "gestisce    e   fornisce   reti   pubbliche   di telecomunicazioni  e  presta servizi di telecomunicazioni accessibili al  pubblico o offre servizi di interconnessione ad altri servizi" ed e'   notificato   come   avente   notevole   forza   di   mercato  la predisposizione  di  una  contabilita'  separata  per  ogni attivita' svolta in relazione all'interconnessione.
 
 208.  Come  gia' riportato, l'Autorita', in coerenza con il quadro sopradescritto,  e'  intervenuta per fissare le condizioni economiche del  servizio di terminazione su rete mobile, in primo luogo nel 1999 con  la  delibera  n.  338/99,  che dispone, per gli operatori aventi notevole  forza  di  mercato,  un  controllo del prezzo di massimo di terminazione,  fissando  un  valor  medio massimo pari a 360 lire/min (18,59  eurocent/min).  Infatti  gli  operatori  hanno la facolta' di articolare  i  prezzi di terminazione in funzione di fasce orarie (di picco  e  fuori  picco)  con  il  vincolo che la media ponderata, che adotta  come pesi i volumi di traffico nelle rispettive fasce orarie, rispetti il vincolo imposto.
 
 209.  Tale  decisione  e'  stata  aggiornata dall'Autorita' con la delibera  n.  47/03/CONS  che  ha  fissato il valor medio massimo del prezzo  di  terminazione  per  gli operatori TIM e Vodafone Omnitel a 14,95  eurocent/min,  a  partire  dal  1°  giugno  2003. La stessa ha inoltre   previsto   l'introduzione   un  meccanismo  programmato  di riduzione  dei  prezzi di terminazione (network cap) sulle reti degli operatori  mobili  notificati quali aventi notevole forza di mercato, da   applicarsi  per  gli  anni  2004  e  2005,  subordinatamente  al perfezionamento  del  sistema  di contabilita' a costi incrementali e alla  revisione  degli  obblighi  regolamentari  in  capo ai soggetti operanti  nella  telefonia  fissa e mobile conseguenti all'entrata in vigore   delle  norme  nazionali  di  recepimento  del  nuovo  quadro regolamentare.
 
 210.  Inoltre  la  delibera  n.  47/03/CONS ha anche disciplinato, nell'ambito   dell'obbligo   di   trasparenza,   le   tempistiche  di comunicazione  delle  variazioni  di  prezzo di terminazione da parte degli  operatori. La medesima delibera ha confermato la possibilita', per  gli  operatori soggetti al controllo di prezzo, di articolare il prezzo  di  terminazione  su  fasce  orarie.  Tale articolazione deve comunque  avvenire  nel  rispetto  del predetto valore medio massimo, inteso  come valore medio ponderato sulla base del traffico terminato sulle rispettive reti. Ai fini della verifica del rispetto del valore massimo   previsto  si  fa  riferimento  ai  prezzi  praticati  dagli operatori    di    rete    mobile   notificati   nei   contratti   di interconnessione.
 
 211. L'obbligo, a carico degli operatori di rete mobile notificati come  dominanti,  di disporre di un sistema di contabilita' dei costi e'  stato precisato, in prima istanza con la delibera n. 485/01/CONS. Tale  delibera  introduce le linee guida per la predisposizione della contabilita' regolatoria da parte degli operatori mobili notificati.
 
 212.  L'Autorita'  ha ritenuto necessaria la predisposizione di un sistema  di  contabilita'  dei  costi cosiddetti FAC (fully allocated cost)  a costi storici, relativamente all'esercizio 2000. Inoltre, in vista  dell'introduzione  di  un  sistema  di  contabilita'  a  costi incrementali,  l'Autorita'  ha  ritenuto  necessario  richiedere agli operatori  la  fornitura  di una contabilita' a costi correnti in via sperimentale   relativa   all'esercizio  2000  ed  in  via  operativa relativamente all'esercizio 2001.
 
 213.  Le  linee  guida  per  la contabilita' a costi correnti sono state  approvate  dall'Autorita'  con  la delibera n. 399/02/CONS che introduce, allo stesso tempo, le misure in materia di predisposizione della  contabilita' regolatoria descrivendo, in dettaglio, il sistema contabile  imposto  agli  operatori  aventi notevole forza di mercato attraverso  matrici di separazione contabile. Si tratta di modelli di contabilita'  regolatoria  che  consentono all'operatore di separare, contabilmente,  gli  aggregati  di rete dagli aggregati commerciali e delle  altre  attivita'.  In  tale contesto, l'ambito di applicazione della  valutazione  a  costi  correnti  puo' essere circoscritto alle componenti  di  rete  degli  operatori.  Gli operatori TIM e Vodafone Omnitel,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  2,  della delibera n. 399/02/CONS,    sono   quindi   soggetti   all'obbligo   di   fornire all'Autorita', per l'esercizio 2001, i dati a costi storici e a costi correnti  mentre  per l'esercizio 2002 e' prevista la predisposizione della contabilita' a costi incrementali di lungo periodo.
 
 214.  Appare  necessario,  al  fine  di completare la ricognizione degli  obblighi  attualmente  vigenti  in capo agli operatori mobili, considerare  la  disciplina  della  portabilita'  del  numero  mobile (mobile  number  portability, MNP). Come precedentemente indicato, la delibera  n.  12/01/CIR  ha  introdotto  l'obbligo  di MNP a far data dall'aprile  2002.  Tra l'altro, tale delibera specifica la soluzione tecnica  per la realizzazione della prestazione di MNP, prevedendo il direct  routing per le chiamate originate dalle reti mobili nazionali e  l'onward  routing  per  le  chiamate  originate  dalle  reti fisse nazionali  e  per  le  chiamate  originate al di fuori del territorio nazionale.  Successivamente,  con la delibera n. 19/01/CIR sono state disciplinate le tempistiche per la realizzazione della prestazione di MNP,  le  modalita'  per  la definizione degli accordi quadro e degli accordi  di  interconnessione  bilaterale  per la realizzazione della MNP, le garanzie degli utenti in merito all'offerta della prestazione di  MNP  nonche' le tempistiche per l'introduzione della modalita' di instradamento  direct  routing  delle chiamate provenienti dalle reti fisse  nazionali.  L'Autorita'  e'  ulteriormente  intervenuta  nella disciplina della MNP con la delibera n. 7/02/CIR e con la delibera n. 13/02/CIR,  con  la  quale  e'  stato  fissato l'attuale tetto per il prezzo   interoperatore  a  partire  dal  1°  gennaio  2003  (pari  a euro10,02) e per numero portato.
 
 215.  Sulla  base  di  quanto  descritto  e  come  gia'  premesso, l'Autorita'  intende definire un mercato della terminazione vocale su singolo  operatore  (senza  ulteriore  segmentazione tra terminazione fisso-mobile  e  terminazione  mobile-mobile)  sull'intero territorio nazionale  ed  identificare  TIM,  Vodafone Omnitel, Wind ed H3G come individualmente  dominanti  (aventi  significativo potere di mercato) sulla   fornitura   del   servizio  di  terminazione  mobile  vocale, indipendentemente  dalla  rete  fissa  o mobile di originazione. Alla luce  di  tali  orientamenti  e  considerati  gli  strumenti  messi a disposizione  da  nuovo  quadro regolamentare, l'Autorita' espone nel seguito  le proprie proposte in merito agli obblighi da porre in capo ai singoli operatori identificati come aventi significativo potere di mercato.
 4.2.1. Obbligo di trasparenza
 
 216.  Come  precedentemente sottolineato, l'Autorita' puo' imporre obblighi  di  trasparenza  prescrivendo  agli  operatori  di  rendere pubbliche  determinate  informazioni  rilevanti  ai fini dell'uso dei servizi   di   interconnessione,   nella   fattispecie   servizi   di terminazione sulla rete degli operatori di rete mobile notificati. In tale   ambito,  l'imposizione  dell'obbligo  di  trasparenza  risulta pienamente  giustificato  dalla  necessita',  per  gli  operatori che intendono   acquistare   servizi   di  terminazione  dagli  operatori notificati,  di  conoscere  in  anticipo  le  condizioni  tecniche ed economiche  di  offerta  di tali servizi per la predisposizione delle proprie  offerte  commerciali  nonche' per l'eventuale modifica delle stesse  e la conseguente comunicazione ai propri clienti, in presenza di   variazioni  delle  condizioni  da  parte  dell'operatore  mobile notificato.  Gli  obblighi  di  trasparenza  che  l'Autorita' ritiene opportuno  proporre  in  capo  agli  operatori  notificati, alla luce dell'orientamento proposto sono di seguito elencati:
 a.  obbligo  di  pubblicazione  del prezzo di terminazione per le chiamate provenienti da reti nazionali sulla rispettiva rete mobile;
 b.  obbligo  di  comunicazione,  con  un  preavviso  di almeno 45 giorni,  delle variazioni del prezzo di terminazione sulla rispettiva rete mobile.
 217.   L'Autorita'   inoltre   ritiene  necessario  precisare  che l'obbligo   di   pubblicazione   si  riferisce  anche  ai  prezzi  di terminazione  praticati  dagli operatori per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.
 
 218.  Gli  obblighi sopra indicati sono, a parere dell'Autorita' , proporzionati   in  quanto  strumentali  a  garantire  le  condizioni concorrenziali  eque  nei  confronti  degli  operatori  che intendono avvalersi  dei  servizi  di  terminazione  dell'operatore notificato. Sotto  il  profilo  dell'analisi  costi-benefici,  tali  obblighi non appaiono  imporre  un  onere eccessivo sugli operatori a fronte di un evidente vantaggio per il mercato.
 
 219.  In  merito  al  prezzo di terminazione che viene pubblicato, l'Autorita'  ritiene  opportuno  mantenere  la  possibilita', per gli operatori  di rete mobile, di articolare il prezzo di terminazione su fasce  orarie  di picco e di fuori picco, nel rispetto del vincolo di controllo  di  prezzo, da stabilirsi sul prezzo medio di terminazione per gli operatori che saranno assoggetti all'obbligo di controllo del prezzo.  Con  tale  impostazione, si mantengono le leve competitive a disposizione  di  ciascun  operatore  il  quale, con la fissazione di prezzi articolati, puo' da un lato assicurare una migliore efficienza d'uso  delle rispettive reti, dall'altro qualora necessario orientare la domanda di terminazione.
 
 220. Allo stato tali obblighi sono posti in capo ai soli operatori Tim e Vodafone Omnitel.
 
 221. Pertanto, l'Autorita' esprime l'orientamento di confermare in capo  a Tim e Vodafone Omnitel e di imporre a Wind e H3G gli obblighi elencati ai paragrafi 216 e seguenti.
 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di confermare in capo a Tim  e  Vodafone  Omnitel  e  di  imporre  a  Wind e H3G gli obblighi elencati ai paragrafi 216-221?
 4.2.1.1 Le osservazioni degli operatori
 
 222.  TIM  concorda  con l'orientamento espresso dall'Autorita' in merito    all'obbligo    di   trasparenza   ritenendo   condivisibile l'imposizione  a  tutti  gli operatori di un obbligo di pubblicazione delle  condizioni  di  fornitura  del  servizio  di  terminazione, la fissazione  del  termine  minimo  di  comunicazione di 45 giorni e la possibilita'  di  articolazione  del prezzo di terminazione mobile in fasce  orario  di  picco  e fuori picco nel rispetto del prezzo medio ponderato imposto.
 
 223.   Vodafone  non  condivide  la  necessita'  di  imporre  agli operatori  notificati  obblighi di trasparenza per quanto riguarda le variazioni del prezzo di terminazione. In particolare la societa' non ritiene  necessaria  sia la pubblicazione di un listino, considerando sufficiente  la  mera comunicazione agli operatori interconnessi, sia la garanzia di un preavviso di 45 giorni. Appropriata risulta invece, a  parere di Vodafone, l'intenzione di estendere gli obblighi attuali di  trasparenza  a  tutti  gli  operatori  notificati,  in  forza del principio di parita' di trattamento.
 
 224. La societa' condivide, inoltre, l'orientamento dell'Autorita' in  merito  alla  possibilita',  per  gli operatori, di articolare le tariffe   di   terminazione  in  picco  e  fuori  picco  esortando  a valorizzare  il modello competitivo della terminazione attraverso una metodologia  ed  un  procedimento trasparenti da applicare in sede di fissazione dei prezzi finali fisso-mobile di Telecom Italia.
 
 225.  WIND  concorda  con  l'orientamento  espresso dall'Autorita' nella  proposta  di provvedimento secondo il quale gli operatori TIM, Vodafone,  WIND  ed  H3G  sono  tenuti  al  rispetto  dell'obbligo di trasparenza.
 
 226. H3G pur condividendo l'imposizione di obblighi di trasparenza in  capo  a  TIM,  Vodafone e WIND, esclude di dover essere anch'essa sottoposta  alle medesime prescrizioni, ritenendosi, nella situazione attuale  del  mercato italiano, un operatore privo di alcun potere di mercato.
 
 227.  Gli  OLO  condividono  l'orientamento  volto  ad imporre gli obblighi   di   trasparenza  agli  operatori  mobili  notificati.  Di particolare  rilievo  ed  importanza,  a  parere  delle  societa', e' l'obbligo di pubblicazione delle tariffe di terminazione del traffico proveniente da reti estere.
 
 228.  Con  riferimento  alla  possibilita'  di articolazione della tariffa  di  terminazione su fasce orarie di picco e fuori picco, gli OLO  si  soffermano,  inoltre,  sui  seguenti punti. L' articolazione della  tariffa  dovrebbe  essere determinata in funzione del traffico uscente  dalla  rete  di  origine e non in funzione dei volumi totali entranti sulla rete mobile; dovrebbe essere prevista la possibilita', per   l'operatore   di   origine   della   chiamata,   di   scegliere l'applicazione  di  un  prezzo  di terminazione flat, alla quale deve corrispondere   un   obbligo   da   parte  dell'operatore  mobile  di concederla, nel rispetto dei principi di trasparenza, orientamento al costo  e non discriminazione. Infine, le societa' audite chiedono che venga  reso  noto  il gradiente tariffario utilizzato dagli operatori mobili per l'eventuale articolazione della propria tariffa.
 
 229.  @IIP, TWC e ReteItaly ritengono che l'obbligo di trasparenza esposto  dall'Autorita'  sia  insufficiente a garantire condizioni di concorrenza  effettiva  ed  evidenziano,  pertanto,  la necessita' di prevedere  per ciascuno degli operatori notificati, o quanto meno per TIM  e  Vodafone  il  ricorso ad interventi regolamentari aggiuntivi, attraverso  l'imposizione  della  pubblicazione  chiara  ed esaustiva delle  condizioni  d'offerta  retail,  nonche'  delle  condizioni  di offerta  applicate  dagli  operatori  mobili  integrati  alle proprie societa/divisioni  eventualmente attive nella fornitura di servizi di telefonia fissa.
 
 230.   MCI   condivide  l'impostazione  dell'Autorita'  in  merito all'obbligo di trasparenza.
 4.2.1.2 Le valutazioni dell'Autorita'
 
 231. Alla luce delle osservazioni ricevute, l'Autorita' ritiene di confermare  quanto  proposto nella delibera 465/04/CONS in termini di obblighi  di  trasparenza,  prescrivendo  agli  operatori  di rendere pubbliche  determinate  informazioni  rilevanti  ai fini dell'uso dei servizi  di  terminazione  sulla  rete degli operatori di rete mobile notificati.
 
 232.  Tale  obbligo risulta necessario per tutti gli operatori che risultano  individualmente  dominanti nella fornitura del servizio di terminazione mobile vocale sulle proprie reti.
 
 233. L'Autorita' conferma quindi in capo a TIM e Vodafone e impone a WIND e H3G i seguenti obblighi regolamentari:
 -  pubblicazione  del prezzo di terminazione sulla rispettiva rete mobile;
 -  comunicazione,  con  un  preavviso  di  almeno 60 giorni, delle variazioni del prezzo di terminazione sulla rispettiva rete mobile.
 
 234.  In  relazione  al  preavviso,  l'Autorita' ritiene opportuno modificare quanto proposto in consultazione ed aumentare il preavviso da  45  a 60 giorni in ragione della necessita' di fornire un periodo sufficiente  all'Autorita'  per verificare la conformita', con quanto previsto  dal presente provvedimento, dei prezzi che saranno proposti dagli operatori soggetti all'obbligo in questione, in particolare nel caso  in  cui gli operatori si avvalgano della facolta' di articolare il  prezzo  in  fasce orarie. Tale periodo risulta inoltre necessario per  l'aggiornamento  e la comunicazione agli abbonati dei prezzi dei servizi  finali  di  comunicazione verso le reti mobili che, ai sensi dell'art.  70,  comma 4, deve avvenire con un preavviso non inferiore ad  un  mese. Cio' in particolare nel caso di operatori di rete fissa sui  quali  sussistono  obblighi  di  formulazione  del  prezzo delle chiamate fisso-mobili.
 
 235. Con riferimento a quanto rilevato da H3G, l'Autorita' ritiene tali  oneri  proporzionati  alla posizione di significativo potere di mercato  che  questo  operatore  detiene  nei servizi di terminazione sulla  propria rete. La pubblicazione del prezzo di terminazione e la comunicazione della variazione del relativo valore non appaiono oneri eccessivi  anche  con  riguardo  ad  un  operatore nuovo entrante. La modulazione  dell'intervento  regolamentare  viene di seguito attuato nel  caso  di  obblighi  piu' cogenti, quale quello del controllo dei prezzi (vedi infra).
 
 236.   In   merito  all'ambito  di  applicazione  dell'obbligo  di pubblicazione,  l'Autorita'  ritiene necessario precisare che esso si riferisce  anche  ai prezzi di terminazione praticati dagli operatori per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.
 
 237.   Date   le  condizioni  del  mercato  analizzato,  a  parere dell'Autorita',  gli  obblighi  risultano  proporzionati  a garantire condizioni  concorrenziali  eque,  mentre non si ritengono necessari, come  invece richiesto da taluni operatori, ulteriori obblighi che si tradurrebbero  in  oneri  eccessivi  per  gli  operatori notificati a fronte di non evidenti vantaggi per il mercato.
 
 238.  In  merito  al  prezzo di terminazione che sara' pubblicato, l'Autorita'  ritiene  di mantenere la possibilita', per gli operatori mobili,  di  articolare  le  tariffe di terminazione in picco e fuori picco  (peak  e  off-peak),  nel rispetto del vincolo di controllo di prezzo,  da  stabilirsi  sul  prezzo  medio  di  terminazione per gli operatori  che  saranno  assoggettati  all'obbligo  di  controllo del prezzo  (vedi  infra),  al fine di valorizzare il modello competitivo della  terminazione ed assicurare una migliore efficienza d'uso delle reti.
 4.2.2. Obbligo di non discriminazione
 
 239.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  47 del Codice in recepimento  dell'art.  10  della direttiva accesso, l'obbligo di non discriminazione   garantisce   che  l'operatore  applichi  condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altre imprese che  offrono servizi equivalenti ed inoltre che esso fornisca a terzi servizi  ed  informazioni  garantendo  condizioni  e  un  livello  di qualita'  identici  a  quelli  che assicura per i propri servizi. Nel caso  in  esame della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili  l'Autorita',  alla  luce  degli  orientamenti precedentemente illustrati,  ed  in  particolare  della  individuazione  di  un unico mercato  per  la  terminazione di rete mobile indipendentemente dalla rete  di originazione delle chiamate, ritiene che l'imposizione di un obbligo  di  non  discriminazione,  in  particolare  che  assicuri le medesime  condizioni  economiche  agli operatori terzi che acquistano servizi  di  terminazione,  risulti  giustificato dalla necessita' di garantire   a  tutti  gli  operatori  terzi  le  medesime  condizioni concorrenziali   nel  mercato  al  dettaglio.  Tale  obbligo  risulta altresi'  proporzionato  qualora  si  consideri il suo effetto ovvero quello  di  evitare  che  un  operatore  possa  praticare  condizioni differenti a parita' di prestazione di interconnessione fornita.
 
 240.  Con  riferimento  all'ambito di applicazione dell'obbligo di non discriminazione, appare giustificata l'estensione di tale obbligo alle  societa'  controllate,  collegate  e  alle differenti divisioni dello  stesso  operatore  qualora  le  stesse operino, in forza di un autorizzazione,  nei  mercati  a  valle,  ad  esempio per le chiamate fisso-mobile. Pertanto il prezzo del servizio di terminazione offerto alle  societa'  controllate,  collegate ed alle divisioni commerciali dell'operatore  mobile  dovra'  essere  uguale  a quello offerto agli operatori terzi.
 
 241.  Nella  delibera n. 47/03/CONS l'Autorita', nel lasciare agli operatori mobili sottoposti al controllo di prezzo la possibilita' di articolare il prezzo di terminazione in fascia di picco o fuori picco aveva  sottolineato che "...tale impostazione non preclude la scelta, per  il  singolo  operatore, di offrire un prezzo di terminazione non articolato,  o di offrire, sulla base delle richieste degli operatori interconnessi,  condizioni  innovative  di  offerta  del  servizio di terminazione, nel rispetto comunque del vincolo di riduzione previsto dal  presente  provvedimento  e del principio di non discriminazione, che si sostanzia nell'offrire pari opportunita' a tutti gli operatori interconnessi".    L'Autorita',   con   la   presente   proposta   di provvedimento,  intende confermare tale impostazione e precisare, per cio' che riguarda il profilo della non discriminazione, il tema delle condizioni innovative di offerta del servizio di terminazione.
 
 242.  Una  delle  alternative  per  la  proposta  di condizioni di offerta   innovative   puo'   ad   esempio  essere  costituita  dalla definizione di un'offerta a prezzo ridotto rispetto a quello standard per  acquisto  di  terminazione per volumi significativi di traffico. L'Autorita'  ritiene che a priori tale modalita' non sia in contrasto con  il sistema regolamentare proposto purche' le riduzioni di prezzo siano  pienamente  giustificate  dalle  economie  di  scala derivanti dall'acquisto di significativi volumi di traffico, con riferimento ai costi  fissi  che  l'operatore  mobile ritiene di poter evitare nella vendita,  ad  esempio  costi  fissi  di  interconnessione  o costi di fatturazione.  Appare  evidente che una tale ipotesi risulti corretta sotto  il  profilo della non discriminazione solo qualora l'operatore che  intende  proporla  garantisca a tutti gli acquirenti le medesime condizioni  nel  caso  di  acquisto  dei medesimi volumi di traffico. L'Autorita', tuttavia, non avendo riscontrato sino ad ora la presenza di   tali   condizioni  di  offerta  sul  mercato  ritiene  opportuno sottoporre  a  consultazione pubblica tale tema al fine di verificare le effettive esigenze degli operatori.
 
 243.  Al  fine  di  verificare  il  rispetto  dell'obbligo  di non discriminazione,  l'Autorita'  ritiene opportuno confermare - per gli operatori  notificati  nel  precedente  quadro regolamentare - ovvero introdurre,   per   gli   altri   operatori  notificati,  l'ulteriore condizione  consistente  nella richiesta agli operatori notificati di trasmettere,  entro  30  giorni  dalla  conclusione,  gli  accordi di interconnessione  sottoscritti  con gli operatori terzi. Tali accordi potranno   essere   resi   disponibili,   su  richiesta  delle  parti interessate,  fatte  salve  le informazioni riservate e confidenziali relative   alle   strategie   commerciali   delle   parti  che  hanno sottoscritto l'accordo.
 
 244.  Infine,  l'art.  46,  commi  2 e 3, del Codice prevedono che l'Autorita'  possa  esigere,  quando  un operatore e' assoggettato ad obblighi  di  non  discriminazione, la pubblicazione di un'offerta di riferimento   e   che   l'Autorita'   stessa  possa  precisare  quali informazioni  pubblicare,  il  grado  di  dettaglio  richiesto  e  le modalita'  di pubblicazione. Cio' considerato, e tenuto conto che gli operatori  di rete mobile notificati devono rendere disponibili tutte le  informazioni  agli  operatori che richiedono 1' interconnessione, l'Autorita'   ritiene  opportuno  richiedere  agli  operatori  mobili notificati  di  pubblicare  un'offerta  di riferimento che includa al minimo le seguenti informazioni: prezzo di terminazione, le eventuali offerte  innovative  proposte  agli  operatori  nel rispetto comunque dell'obbligo  di non discriminazione e l'elenco completo dei punti di interconnessione,  riportante  l'ubicazione  fisica  degli stessi, ai quali  gli  operatori richiedenti il servizio di terminazione su rete mobile   possono   connettersi,   le   specifiche  tecniche  relative all'interconnessione,  i  termini  e  le condizioni di fornitura e di uso.   Appare   ragionevole  inoltre  prescrivere  che  le  eventuali modifiche  dei  contenuti dell'offerta di riferimento dovranno essere pubblicate  con  sufficiente anticipo rispetto alla data di effettiva applicazione,  che  l'Autorita'  quantifica  perle  variazioni  delle condizioni economiche in 45 giorni e per l'eventuale variazione delle condizioni tecniche in 90 giorni.
 
 245. Cio' premesso, l'Autorita' esprime l'orientamento di:
 a.  mantenere  l'obbligo  di  non discriminazione, secondo quanto indicato ai punti precedenti, in capo agli operatori TIM e Vodafone;
 b. introdurre i medesimi obblighi in capo a Wind e H3G;
 c.  mantenere, in capo a TIM e Vodafone, l'obbligo di trasmettere gli  accordi di interconnessione e di introdurre tale obbligo in capo a  Wind  e  H3G.  Per tutti gli operatori gli accordi dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
 d.  introdurre,  in  capo  a  tutti  gli  operatori, l'obbligo di pubblicare  un'offerta  di  riferimento  che  includa le informazioni minime precedentemente indicate, da aggiornare secondo le tempistiche proposte.
 
 246.   L'Autorita',   inoltre,  ritiene  opportuno  richiedere  ai soggetti interessati di esprimere le proprie valutazioni in merito al tema  delle condizioni di offerta innovative da parte degli operatori mobili.
 Si  condividono  gli  orientamenti  dell  'Autorita'  espressi nei paragrafi 239-246?
 
 4.2.2.1 Le osservazioni degli operatori
 
 247.   L'orientamento   espresso   dall'Autorita'   in   relazione all'obbligo  di non discriminazione, pur condiviso in linea generale, ha  sollevato da parte degli operatori intervenuti alla consultazione diverse  osservazioni,  in  particolare  in  relazione  all'ambito di applicazione delle misure indicate (traffico on-net/off-net, traffico fisso-mobile/mobile-mobile)   e   alla   previsione   di   condizioni innovative d'offerta.
 
 248.  TIM  condivide  che  un obbligo di non discriminazione debba essere  previsto  in capo a tutti gli operatori mobili. Esclude pero' che  dal  principio  di non discriminazione possa discendere a carico degli   operatori  mobili  notificati  l'obbligo  di  applicare  alla terminazione  di  chiamate  off-net i medesimi corrispettivi previsti per  la  terminazione  di chiamate on-net, evidenziando, al riguardo, come  il  prezzo  delle  chiamate on-net rappresenti, nell'ambito del mercato nazionale, una leva concorrenziale ampiamente consolidata per l'acquisizione  di clienti, utilizzata ormai da tempo dagli operatori mobili, senza nessun effetto escludente visto lo sviluppo del terzo e del quarto operatore.
 
 249.  Con riguardo agli obblighi di pubblicazione di un'offerta di riferimento,  di pubblicazione del prezzo di terminazione mobile e di trasmissione degli accordi di interconnessione stipulati, TIM ritiene che  essi  siano  sostanzialmente  simili  e,  per  tale ragione, non considera  opportuna  la loro imposizione cumulativa, prefigurando un rischio    di   eccesso   di   regolamentazione,   che   risulterebbe ingiustificato  e sproporzionato. In particolare, la societa' esclude l'opportunita' di imporre l'obbligo di pubblicazione di un'offerta di interconnessione,   ritenendo  che  le  esigenze  di  disaggregazione dell'offerta  wholesale,  sottese  a tale obbligo, non sussistano nel caso  della  telefonia  mobile.  Quanto alle informazioni da inserire nell'offerta  di  riferimento,  TIM  rileva  che  la pubblicazione di taluni   dati   (in   particolare   gli   indirizzi   dei   punti  di interconnessione),  potrebbe  comportare  problemi  di sicurezza. TIM sottolinea,   poi,   l'inasprimento  della  regolamentazione  vigente derivante dall'imposizione dell'obbligo di trasmissione dei contratti di  interconnessione  stipulati,  che, secondo l'attuale impostazione normativa, e' previsto esclusivamente in ottemperanza ad una espressa e  motivata  richiesta  da parte dell'Autorita' (art. 3, comma 6, del D.M.  23  aprile 1998), e non e' motivato da contestazioni o problemi con l'Autorita' e con gli altri operatori.
 
 250.  La societa' TIM, infine, nell'esprimersi favorevolmente alla previsione   di   condizioni  innovative  d'offerta  (soprattutto  in funzione  di  offerte  retail particolari, come quelle destinate alla grande  clientela  affari),  afferma  che di tali condizioni si debba tener conto nel calcolo del prezzo medio ponderato di terminazione di ciascun  operatore mobile per la verifica del rispetto dei vincoli di network-cap.
 
 251.  Vodafone  condivide l'orientamento di mantenere l'obbligo di non discriminazione oggi gravante sugli operatori TIM e Vodafone e di estenderlo  agli  operatori Wind e H3G. Secondo Vodafone l'obbligo di non   discriminazione   deve   essere  esclusivamente  riferito  alle condizioni   economiche  applicate  a  terzi.  La  societa'  ritiene, altresi',  che il suo ambito di applicazione debba essere limitato al segmento   della   comunicazioni  fisso-mobile.  Non  ritiene  invece condivisibile  alcuna  forma  di estensione degli obblighi vigenti in mancanza  della  dimostrazione  di  un aggravamento dei fallimenti di mercato   eventualmente   riscontrati  e  della  conseguente  analisi costi/benefici  volta a valutare la proporzionalita' e l'opportunita' dell'intervento.
 
 252. In tal senso, considera impropria l'imposizione di un obbligo di  pubblicazione  di  un'offerta di riferimento di interconnessione, ritenendo  gia'  sufficienti gli obblighi di trasparenza previsti per la  comunicazione  delle  nuove condizioni economiche di terminazione mobile agli operatori interconnessi.
 
 253.  Vodafone si dichiara perplessa con riguardo all'applicazione di  condizioni  di  offerta  innovative  ed all'effetto che le stesse potrebbero avere sul contesto competitivo.
 
 254.  Wind,  sottolineando  la  necessita' di una piu' specifica e incisiva   regolamentazione   per  la  prevenzione  di  comportamenti discriminatori da parte di Vodafone e TIM tra servizi di terminazione offerti  a  divisioni  commerciali o societa' del gruppo e servizi di terminazione  offerti ad altri operatori (mobili e/o fissi), richiede l'applicazione del "margin squeeze test".
 
 255.  Con riguardo all'ambito di applicazione del principio di non discriminazione,  la  societa'  Wind  ritiene che, avendo l'Autorita' definito   il  mercato  rilevante  della  terminazione  vocale  senza segmentazioni    tra   terminazione   fisso-mobile   e   terminazione mobile-mobile  ne' tra terminazione on-net e terminazione off-net, il principio  di  non discriminazione vada riferito alla terminazione di tutte  le  chiamate  indipendentemente dalla rete di originazione. In tal  senso  va  letto,  secondo  Wind, anche l'ambito di applicazione dell'obbligo  di  non  discriminazione  definito  nella  proposta  di provvedimento   dell'Autorita':   il   riferimento   ai   servizi  di terminazione   offerti   dall'operatore   notificato   alle  societa' controllate,   collegate  ed  alle  divisioni  commerciali  comporta, secondo  Wind,  l'assoggettamento  all'obbligo di non discriminazione anche delle chiamate mobile-mobile on net.
 
 256.  Wind  ritiene  che  nella  formulazione  dell'obbligo di non discriminazione   l'Autorita'  debba  differenziare  (in  virtu'  del principio  fondamentale  di uguaglianza in senso sostanziale, nonche' del  principio  di  proporzionalita) la situazione propria rispetto a quella  di  societa'  come  Vodafone e TIM, principalmente in ragione della  dimensione  notevolmente  ridotta della societa' in termini di quota  di  mercato,  ricavi  medi, redditivita' e minuti di traffico. Wind  ritiene,  pertanto,  che  l'obbligo  di non discriminazione non debba   applicarsi   nel  proprio  caso  alle  condizioni  economiche praticate  per  il  servizio  di terminazione on-net (mobile-mobile e fisso-mobile),   in   quanto  la  societa',  per  le  sue  dimensioni operative,  nel  fissare  tali  condizioni  non  arrecherebbe nessuna turbativa  alla  concorrenza.  Wind  sottolinea  come il rispetto del principio  di  non  discriminazione  imponga,  in  ogni  caso, che le condizioni  innovative  d'offerta  praticate  dalle  societa'  TIM  e Vodafone  alla  propria  clientela  mobile,  a societa' controllate e collegate,  a  proprie  divisioni ed imprese verticalmente integrate, siano rese accessibili anche ad altri operatori fissi e/o mobili.
 
 257.    H3G   condivide   l'imposizione   di   obblighi   di   non discriminazione  in  capo  a  TIM, Vodafone e Wind, ma non ritiene di dover essere anch'essa sottoposta a tali obblighi, in quanto priva di potere di mercato.
 
 258.  Con riguardo all'ambito di applicazione del principio di non discriminazione,   le   societa'  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Tele2 Italia e Tiscali, richiamando il disposto dell'art. 47 del  Codice  delle  comunicazioni, hanno sottolineato l'essenzialita' della   non   discriminazione  rispetto  alle  divisioni  commerciali dell'operatore  mobile  notificato  e,  in tale ottica, dell'espressa inclusione   del   traffico   on-net   nell'ambito   di  applicazione dell'obbligo.   Hanno   inoltre   sottolineato   come   una  corretta implementazione  dell'obbligo  di  non  discriminazione  richieda  la previsione  di  ulteriori  misure  regolamentari,  quali l'obbligo di separazione  contabile  e il controllo dei prezzi retail del traffico fisso-mobile offerto dagli operatori mobili alla clientela business.
 
 259.   Quanto   alle  informazioni  da  inserire  nell'offerta  di riferimento  sottolineano  la  necessita'  di  integrare il contenuto minimo  delineato  dall'Autorita', in maniera da ricomprendere costi, modalita'  e  tempi  di  coubicazione,  costi dei raccordi interni di centrale,   costi   di   configurazione   in   centrale,   tempi   di configurazione/apertura delle numerazioni non geografiche e garantire a  tutti  gli operatori la possibilita' di accesso diretto dei propri clienti alle centrali dell'operatore mobile, nelle modalita' tecniche e con la struttura di costo piu' efficiente che l'operatore mobile e' in grado di realizzare.
 
 260.  Le  societa'  infine  evidenziano come il pieno rispetto del principio  di  non  discriminazione  comporti  che le SIM box debbano essere rese disponibili a tutti gli operatori.
 
 261.  TWC,  AIIP e Rete Italy condividono la necessita' di imporre un  obbligo  di  non  discriminazione  nei  confronti degli operatori mobili  ed in particolare delle loro divisioni commerciali. Tuttavia, in  assenza  di  misure  adeguate  di  trasparenza anche sul traffico on-net,   non   previste  nella  bozza  di  provvedimento,  ritengono rischioso  introdurre  meccanismi di prezzi ridotti basati sui volumi di  traffico  terminati  su  ciascuna  rete  mobile, non conoscendo i rapporti tra traffico on-net e off-net di ciascun operatore.
 
 262.   AIIP   e   TWC   ritengono  che  l'obbligo  di  trasmettere all'Autorita'  gli  accordi di interconnessione conclusi debba essere esteso  anche  agli accordi aventi ad oggetto la fornitura di servizi wholesale  differenti,  conclusi  dall'operatore  notificato  sia con altri  operatori,  sia con le proprie divisioni commerciali (traffico on net).
 
 263.   MCI   ritiene  apprezzabile  e  condivisibile  la  proposta dell'Autorita'  di  richiedere agli operatori mobili la pubblicazione di  un'Offerta  di  Interconnessione  di  Riferimento. Ritiene che la pubblicazione dell'offerta di riferimento debba essere effettuata con cadenza  annuale  (in particolare, con 60 giorni di anticipo rispetto all'inizio   dell'anno   di   riferimento)   ed   essere   sottoposta all'approvazione  preventiva dell'Autorita', sottolineando, altresi', la  necessita'  di  estendere  il  vaglio  dell'Autorita'  anche alle clausole  contrattuali  degli accordi di interconnessione e prevedere l'inserimento  nell'offerta  dei livelli di servizio garantiti. Anche MCI  ha  evidenziato  la  necessita' che le previsioni in tema di non discriminazione   siano  supportate  dall'applicazione  di  un  price squeeze test.
 
 264.  Infine,  molti  degli  OLO  intervenuti  alla  consultazione (Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia, Fastweb, Tele2, Welcome Italia e Tiscali),   AIIP,   e   TWC   hanno   espresso   disaccordo  rispetto all'orientamento  dell'Autorita'  in  tema  di  condizioni innovative d'offerta  (par.167  del  documento  di  consultazione),  considerate potenzialmente  distorsive  della  concorrenza, in considerazione del fatto  che  i  volumi  di  traffico  realizzati  da  alcuni operatori risultano essere difficilmente eguagliabili dagli altri.
 4.2.2.2 Le valutazioni dell'Autorita'
 
 265.   In   via   preliminare   e   con   riferimento  all'oggetto dell'analisi,  vale osservare che alcuni operatori (TIM e Vodafone in particolare)   hanno   discusso   circa   l'ambito   di  applicazione dell'obbligo   sulle  tariffe  di  terminazione  sulla  base  di  una eventuale distinzione tra tariffe fisso-mobile e mobile-mobile.
 
 266.  Al  riguardo,  l'Autorita'  ribadisce  che  il mercato della terminazione   mobile  e'  unico,  indipendentemente  dalla  rete  di originazione  delle  chiamate  (fissa  o  mobile);  cio' in linea con quanto   sopra   evidenziato   e   disposto,  quanto  previsto  dalla Commissione  europea  relativamente  ai  mercati  rilevanti  e quanto infine  suggerito  dall'Autorita'  Garante  della  Concorrenza  e del Mercato  (nell'ambito del parere relativo al procedimento di cui alla delibera  n.286/05/CONS).  L'Autorita' intende ribadire che non vi e' distinzione,  ne'  al  momento  della  definizione del mercato ne' in quello   della   declinazione   degli   obblighi  regolamentari,  tra terminazione fisso-mobile e mobile-mobile.
 
 267.  Per  quanto  riguarda  invece  la terminazione mobile-mobile on-net,  essa  non  e'  oggetto  di una valorizzazione e pertanto non concorre a formare il fatturato del mercato in questione.
 
 268. L'Autorita' ricorda altresi' che, ai sensi di quanto previsto dall'art.  47  del Codice in recepimento dell'art. 10 della Direttiva accesso,  l'obbligo di non discriminazione garantisce che l'operatore applichi   condizioni  equivalenti  in  circostanze  equivalenti  nei confronti di altre imprese che offrono servizi equivalenti ed inoltre che   esso  fornisca  a  terzi  servizi  ed  informazioni  garantendo condizioni  e  un  livello di qualita' identici a quelli che assicura per  i  propri servizi. Tale obbligo risulta proporzionato qualora si consideri  il  suo  effetto, ossia quello di evitare che un operatore dotato  di significativo potere di mercato possa praticare condizioni differenti a parita' di prestazione di interconnessione fornita.
 
 269.  Con  riferimento  all'ambito di applicazione dell'obbligo di non  discriminazione, appare giustificata ed in linea con il disposto normativo  comunitario  e nazionale l'estensione di tale obbligo alle societa'  controllate,  collegate  e  alle differenti divisioni dello stesso   operatore   qualora  le  stesse  operino,  in  forza  di  un autorizzazione, nei mercati a valle.
 
 270. Pertanto, il prezzo del servizio di terminazione offerto alle societa'   controllate,   collegate  ed  alle  divisioni  commerciali dell'operatore  mobile  dovra'  essere  uguale  a quello offerto agli operatori  terzi, in modo da garantire a tutti gli operatori terzi le medesime condizioni concorrenziali.
 
 271.  Con  riferimento  agli operatori soggetti all'obbligo di non discriminazione,  l'Autorita'  ritiene  che  tutti  gli operatori, in quanto   in   posizione  di  dominanza  nel  relativo  mercato  della terminazione  vocale,  siano  tenuti  al  rispetto  di  tale obbligo, indipendentemente  dalle  posizioni  di  mercato detenute a valle nei mercati al dettaglio.
 
 272. L'Autorita' rammenta inoltre che la presente analisi concerne il    mercato    all'ingrosso   della   terminazione   (servizio   di interconnessione)  e  non il mercato al dettaglio; quindi appaiono di difficile  applicazione  le  misure,  suggerite  da  alcuni operatori intervenuti, che riguardano le condizioni del mercato retail.
 
 273.  In  merito alle condizioni di offerta innovative l'Autorita' ritiene  che,  a  priori,  tale modalita' non sia in contrasto con il sistema  regolamentare proposto, purche' le riduzioni di prezzo siano pienamente   giustificate   da   motivazioni   economiche   reali   e dimostrabili.  Appare  evidente che una tale ipotesi risulti corretta sotto   il  profilo  della  non  discriminazione  solo  qualora  tali condizioni  siano replicabili verso gli altri operatori e l'operatore che  intende  proporla  garantisca a tutti gli acquirenti le medesime condizioni.  L'Autorita' ritiene che il rispetto del principio di non discriminazione   imponga   un'analisi  preventiva  delle  condizioni innovative  d'offerta praticate dalle societa' notificate, a societa' controllate e collegate, a proprie divisioni ed imprese verticalmente integrate,  in  misura tale da poter essere replicabili e accessibili anche ad altri operatori fissi e/o mobili; cio' in quanto sussiste il rischio  che  tali  condizioni  siano potenzialmente distorsive della concorrenza.
 
 274. Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorita' ritiene opportuno:
 -  mantenere  l'obbligo  di  non  discriminazione,  secondo quanto indicato ai punti precedenti, in capo agli operatori TIM e Vodafone;
 - introdurre i medesimi obblighi in capo a Wind e H3G;
 -  mantenere,  in  capo a TIM e Vodafone, l'obbligo di trasmettere gli  accordi di interconnessione e di introdurre tale obbligo in capo a  Wind e H3G; per tutti gli operatori gli accordi di interconessione dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
 
 275.   In   merito  all'obbligo  di  trasmettere  gli  accordi  di interconnessione,  l'Autorita'  sottolinea come il D.M. del 23 aprile 1998  all'art. 3, comma 6 gia' prevede che: "entro dieci giorni dalla stipula   degli   accordi  di  cui  al  comma  1,  gli  organismi  di telecomunicazioni  ne  danno  notizia  all'Autorita' e avviano, senza indugio,  tutte  le  attivita'  per  la  loro attuazione"; cio' senza nessuna  espressa  e  motivata richiesta da parte dell'Autorita' come invece sostenuto da TIM nelle proprie osservazioni.
 
 276.  Inoltre,  tutti  gli  operatori  mobili  dovranno pubblicare un'Offerta che contenga le seguenti informazioni minime:
 - i prezzi di terminazione ed eventuali articolazioni;
 -  i  prezzi  di terminazione delle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale;
 -   l'elenco  dei  punti  di  interconnessione  e,  su  richiesta, l'ubicazione degli stessi;
 - le specifiche tecniche relative all'interconnessione;
 - i termini e le condizioni di fornitura e di uso.
 
 277.  L'Offerta  dovra'  essere  comunicata all'Autorita' entro 90 giorni  dalla  notifica  del presente provvedimento. In fase di prima applicazione, ai fini dell'approvazione dell' Offerta, verra' avviato dall'Autorita'  uno specifico procedimento nel rispetto del principio del   contraddittorio  con  gli  operatori.  L'Autorita'  approvera', eventualmente  con modifiche, la proposta di Offerta tenendo in conto le risultanze di tale procedimento.
 
 278.  A  regime,  l'Offerta  sara'  ri-pubblicata  ogni  volta che verranno  modificate le condizioni tecniche ed economiche relative ai servizi di terminazione contenute nella predetta Offerta.
 4.2.3. Obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete
 
 279.  L'art.  49  del Codice prevede che l'Autorita' possa imporre obblighi  in  materia  di  accesso e di uso di determinate risorse di rete.   L'analisi   effettuata   dall'Autorita'   del  mercato  della terminazione  su rete mobile non ha, allo stato, evidenziato problemi significativi in merito all'accesso alla rete degli operatori di rete mobile,  ne'  sono  state  evidenziate  particolari  problematiche in relazione  all'uso  delle  risorse  di  rete  degli  operatori mobili essenziali   per  l'interconnessione  di  terminazione.  L'Autorita', tuttavia,  ritiene  che l'obiettivo dello sviluppo di una concorrenza sostenibile   nei   mercati  al  dettaglio  possa  essere  facilitato dall'inclusione,  nell'offerta  degli operatori di rete mobile, delle condizioni relative ad alcuni degli obblighi indicati all'art. 49 del Codice.  In  particolare,  allo stato ed a titolo esemplificativo, si potrebbero  ritenere  pertinenti, per il perseguimento dell'obiettivo sopra indicato gli obblighi di seguito elencati:
 a.  di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete;
 b.   di   concedere  un  accesso  alle  interfacce  tecniche,  ai protocolli    e    ad    altre    tecnologie    indispensabili    per l'interoperabilita' dei servizi;
 c. di consentire la coubicazione;
 d.  di  fornire  determinati servizi necessari per garantire agli utenti  l'interoperabilita'  dei  servizi  da  punto a punto, tra cui risorse  per  servizi  di  reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;
 e.  di  garantire  l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi  software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi.
 
 280.  Ad  esempio,  in  tema  di  coubicazione,  l'esigenza  degli operatori  terzi di interconnettersi alla rete degli operatori mobili puo'  essere realizzata attraverso infrastrutture di trasporto che un operatore  terzo  potrebbe  realizzarsi  in  proprio  o acquisire sul mercato  e  per  i  quali  si  renderebbe necessaria l'installazione, presso   l'operatore   mobile,   di  sistemi  di  trasmissione  e  di terminazione  delle  infrastrutture  di  trasporto.  La  presenza  di condizioni  trasparenti  e non discriminatorie per l'installazione di tali  sistemi, nel favorire l'interconnessione verso gli operatori di rete  mobile,  contribuirebbe  al perseguimento dell'obiettivo di una concorrenza equa e sostenibile nei mercati al dettaglio.
 
 Si   condividono  gli  orientamenti  dell'Autorita'  espressi  nei paragrafi 279-280?
 4.2.3.1 Le osservazioni degli operatori
 
 281.  Tra  i  soggetti  intervenuti  alla  consultazione sul punto relativo  a  "obbligo  di  accesso e di uso di determinate risorse di rete"  la  maggior  parte degli operatori dichiara di condividere, in linea  generale,  l'orientamento espresso dall'Autorita', seppure con rilevanti   differenze  nell'interpretazione  di  tali  obblighi,  ad eccezione delle societa' TIM e Vodafone.
 
 282.  In  particolare,  TIM  afferma  di ritenere la previsione da parte   dell'Autorita'   di  siffatti  obblighi  non  motivata  dalla individuazione  di uno specifico problema competitivo, ne' supportata da un'analisi di fattibilita' tecnico-economica.
 
 283.   Anche   Vodafone   e'   dello   stesso   avviso,  ritenendo l'imposizione  degli  obblighi di accesso non pertinente, in linea di principio,  con  il  mercato  della terminazione, e non adeguatamente giustificata,  nello specifico, sulla base del riscontro di una forma di  fallimento  di  mercato  che  ponga  l'esigenza  di un intervento regolamentare.
 
 284.  Ad avviso di Wind, l'obbligo di accesso deve essere limitato alla  porta  di  centrale  della  rete  dell'operatore mobile, mentre quello  di  uso  di  determinate risorse di rete deve essere limitato all'utilizzo   di   interfacce   tecniche,  protocolli  e  tecnologie rispondenti agli standard, alle norme tecniche e alle caratteristiche e  modalita'  di funzionamento adottate dagli organismi di normazione italiane ed europei, che garantiscano l'interoperabilita' dei servizi d'interconnessione.
 
 285.  H3G  condivide  in  linea  generale  l'orientamento espresso dall'Autorita'.    H3G   intende   tuttavia   mettere   in   evidenza l'opportunita' che il criterio di valorizzazione dell'orientamento al costo,  previsto  per  la terminazione, venga altresi' effettivamente utilizzato  anche  per  la valorizzazione dell'accesso. Evidenzia che detto  accesso altro non e' che il servizio di roaming nazionale, che risulta  essere  indispensabile  per  l'offerta  di  un  servizio  in concorrenza  da  parte  di un nuovo entrante che deve necessariamente assicurare da subito la copertura nazionale.
 
 286.  Le  societa' Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele2 Italia  e  Tiscali  auspicano che gli obblighi di accesso individuati dall'Autorita'  siano  maggiormente  esplicitati  e  sottolineano, in particolare,  l'importanza  che riveste per gli operatori alternativi l'accesso ai database che supportano la funzionalita' di portabilita' dei  numeri  mobili  e  la  coubicazione.  Si  richiede,  inoltre, la previsione  di  ulteriori  tipologie  di  accesso,  quali,  a  titolo esemplificativo:
 -  l'accesso  diretto  della clientela business dell'operatore di rete   fissa   all'MSC   dell'operatore  mobile  attraverso  circuito dedicato;
 -  l'accesso  ai  database che gestiscono la localizzazione degli apparati mobili (i cd. HLR, Home Location Register);
 -   l'accesso   a   tutte   quelle  funzionalita'  proprie  delle piattaforme  di  Rete  Intelligente,  necessarie  per la fornitura di servizi fisso-mobile integrati;
 -   l'accesso   alla   funzionalita/applicazioni  delle  SIM  che consentono la fornitura di servizi multimediali.
 
 
 |  |  |  | 287.  Per giustificare l'introduzione di tali obblighi di accesso, le  societa'  segnalano  comportamenti  anticompetitivi  che,  a loro avviso,  sarebbero  stati  posti  in  essere  dagli  operatori mobili notificati  nel segmento finale della telefonia fisso-mobile business attraverso  il  ricorso a soluzioni tecniche ritenute discriminatorie quali  l'utilizzo  di  CDN  dal PABX della sede cliente alla centrale dell'operatore  mobile,  ovvero  la  raccolta del traffico in Carrier Selection  o  Carrier  Preselection,  sfruttando il possesso da parte dell'operatore  mobile  della licenza per la prestazione del servizio di   telefonia   fissa,   che   consente  condizioni  economiche  non replicabili agli altri operatori. 
 288.  AIIP,  ReteItaly  e TWC condividono la necessita' di imporre degli  obblighi  tali  da  consentire agli altri operatori un accesso adeguato  e  l'uso di determinate risorse di rete nei confronti degli operatori  mobili,  ed  in particolare a parita' di condizioni con le loro divisioni commerciali. Ritengono che essi siano stati formulati, in  alcuni  casi, in maniera troppo generica e che occorra, pertanto, dettagliare  le  specifiche risorse di rete o singole loro componenti disaggregabili, nonche' prevedere in aggiunta corrispondenti obblighi di  pubblicazione  delle  informazioni tecniche, dei protocolli, e di ogni  altra  informazione  idonea ad assicurare l'accesso alla rete e l'interoparabilita' dei servizi.
 4.2.3.2 Le valutazioni dell'Autorita'
 
 289. L'Autorita', alla luce delle osservazioni presentate, intende sottolineare  come  l'obbligo  di  accesso  e  di  uso di determinate risorse di rete sia relativo al solo tema dell'interconnessione delle reti.
 
 290.  L'Autorita'  ritiene  che  l'obiettivo dello sviluppo di una concorrenza   sostenibile  nei  mercati  al  dettaglio  possa  essere facilitato  dall'inclusione,  nell'offerta  degli  operatori  di rete mobile,  delle  condizioni relative ad alcuni degli obblighi indicati all'art.  49 del Codice, soprattutto al fine di consentire agli altri operatori  un accesso adeguato e l'uso di determinate risorse di rete nei  confronti  degli  operatori  mobili, in particolare a parita' di condizioni con le loro divisioni commerciali.
 
 291.  Tale  accesso  d'altronde  non  e'  pensato  per supplire ad eventuali  problemi  risolvibili  attraverso  il  rispetto  di  altre tipologie di obblighi, come l'obbligo di non discriminazione nel caso di  politiche  o  tattiche ritenute discriminatorie, o l'agevolazione all'ingresso di un nuovo entrante attraverso il servizio di roaming.
 
 292.   Si   ritengono  quindi  pertinenti,  per  il  perseguimento dell'obiettivo  sopra  indicato,  gli  obblighi  di  seguito elencati imposti  nei  confronti  di  tutti  gli  operatori  mobili  dotati di significativo potere di mercato (TIM, Vodafone, WIND e H3G):
 -   di   consentire   l'accesso  alle  porte  di  interconnessione dell'operatore  di  rete  mobile  e  la  co-ubicazione  dei  relativi apparati;
 - di concedere l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad   altre  tecnologie  indispensabili  per  l'interoperabilita'  dei servizi di interconnessione di terminazione.
 
 293.  Anche  le modalita' attuative di cui ai suddetti obblighi da parte    degli   operatori   verranno   esaminate   nell'ambito   del procedimento,  indicato  alla  precedente  sezione  (vedi  supra), di approvazione,   in   sede  di  prima  applicazione,  dell'Offerta  di riferimento.
 4.2.4. Obbligo di controllo dei prezzi e contabilita' dei costi
 
 294. L'Autorita', alla luce dei risultati dell'analisi del mercato della  terminazione  mobile,  ritiene  giustificato  e  proporzionato proporre  l'obbligo  di  controllo  dei prezzi in capo agli operatori TIM,  Vodafone  Omnitel  e  Wind  mentre  ritiene  non  proporzionato introdurre  tale  obbligo  in  capo  all'operatore  H3G.  L'Autorita' inoltre  ritiene che l'orizzonte temporale nel quale tale misura deve essere   applicata   e'   quello   relativo   al  periodo  2005-2007. Coerentemente  con  quanto disposto dall'Autorita' con la delibera n. 47/03/CONS,  lo  strumento di attuazione dell'obbligo di controllo di prezzo  e'  il sistema di network cap, i cui parametri di riferimento al  fine  di definire il valore di orientamento al costo, in sostanza il  valore  iniziale  ed  il  vincolo  ovvero  il valore obiettivo al termine del periodo di riferimento, sono determinati sulla base di un modello  contabile.  A  tale  riguardo,  l'Autorita'  ritiene  che  i medesimi  operatori  assoggettati all'obbligo di controllo del prezzo di terminazione, debbano essere parimenti assoggettati all'obbligo di predisposizione  di un sistema di contabilita' regolatoria sulla base delle  metodologie  e  dei  criteri  determinati dall'Autorita'. Tale misura  si  rende indispensabile al fine di verificare l'orientamento al costo dei prezzi di terminazione. Nei paragrafi successivi vengono quindi approfondite le motivazioni relative ai differenti aspetti nei quali  si  articolano  gli  obblighi  di  controllo  dei  prezzi e di contabilita' dei costi.
 
 295.  Relativamente  agli  operatori  individuati come destinatari dell'obbligo  di  orientamento  al  costo, l'Autorita' osserva quanto segue.  Ai  sensi  della  regolamentazione  vigente,  TIM  e Vodafone Omnitel  sono  assoggettati all'obbligo di orientamento al costo e di predisposizione  di  un sistema contabile mentre Wind non ha obblighi di   tale  genere.  L'analisi  di  mercato  condotta  dall'Autorita', giustifica  il  mantenimento  delle  misure  in  questione  per TIM e Vodafone.  Relativamente  a  Wind, l'attuale situazione di mercato in termini  di numero di utenti ed il potere di mercato relativamente al controllo  della  terminazione  sui  medesimi  utenti giustificano la proposta  di  imposizione,  per  l'operatore,  dei  nuovi obblighi di controllo  di  prezzo,  di orientamento al costo e di predisposizione della  contabilita' regolatoria. Tuttavia, l'Autorita' ritiene che le differenza  tra i tre operatori, ed in particolare tra TIM e Vodafone Omnitel  da  una  parte, e Wind dall'altra, giustifichino una diverso grado  di applicazione degli obblighi, in relazione alla metodologia, alla  quantificazione  delle  misure  ed al calendario di attuazione. Pertanto  nel  seguito  si  esamineranno  nello  specifico  le misure indirizzate ai due operatori TIM e Vodafone Omnitel e, separatamente, quelle   indirizzate   a   Wind.   Relativamente  all'operatore  H3G, l'Autorita'  ritiene  che l'imposizione di un obbligo di controllo di prezzo  su tale operatore, alla luce della ridotta base degli utenti, ancorche'  la  stessa  risulti  in  rapida crescita, la necessita' di salvaguardare   il   livello   degli  investimenti  effettuati  e  la situazione  finanziaria,  possa  risultare  in un onere eccessivo per tale  operatore,  onere  che  potrebbe  non consentire allo stesso di sviluppare  la propria rete e la propria base di utenza e consolidare la  propria  situazione  finanziaria.  Tale  onere,  qualora imposto, potrebbe   compromettere   lo   sviluppo  di  tale  operatore  e,  in prospettiva, ridurre gli operatori operanti nel mercato, a discapito, in ultima analisi, del benessere dei consumatori. Tale considerazione giustifica  quindi  l'orientamento,  allo  stato,  di  non imporre le misure in questione all'operatore nel periodo 2005-2007, riservandosi comunque  di poter rivedere le dette conclusioni secondo le modalita' previste  dalle norme vigenti, ed in ogni caso successivamente a tale periodo.
 
 296.  Premesso quanto sopra, l'Autorita' esprime l'orientamento di mantenere,  per gli operatori TIM e Vodafone Omnitel, gli obblighi di controllo  dei  prezzi, di orientamento al costo e di predisposizione di  un  sistema  di  contabilita'  regolatoria  e  di introdurre tali obblighi  in  capo  all'operatore  Wind. Cio' secondo le modalita' di seguito   previste.   Relativamente  all'operatore  H3G,  l'Autorita' esprime l'orientamento di non introdurre gli obblighi in questione in capo al medesimo operatore.
 
 Si condivide tale orientamento?
 4.2.4.1 Le osservazioni degli operatori
 
 297.  TIM  ritiene giustificato e proporzionato il solo obbligo di orientamento al costo della tariffa di terminazione fisso - mobile.
 
 298.  TIM  afferma,  inoltre,  che  non  vi  sia  alcun fondamento economico  per ritenere che sussistano differenze tra i tre operatori ed,  in  particolare,  tra TIM e Vodafone Omnitel da una parte e WIND dall'altra,  tali  da  giustificare  un diverso grado di applicazione degli  obblighi,  in relazione alla metodologia, alla quantificazione delle  misure  ed  al  calendario  di  attuazione e l'introduzione di asimmetrie regolamentari. A conferma di cio', la Commissione Europea, nella  valutazione  delle  analoghe  market  analysis  di altri paesi riguardanti i mercati all'ingrosso della terminazione su rete mobile, si  e'  sempre  espressa contro l'introduzione di forme di asimmetria che non siano temporanee, giustificate dal punto di vista economico e costantemente monitorate.
 
 299.  TIM  sostiene,  inoltre, di essere assolutamente contraria a qualsiasi  forma  di  regolazione  che  porti  ad accordare a WIND un periodo   di   differenziazione   durante   il  quale  si  garantisce all'operatore  di  piu'  recente  ingresso un livello di terminazione differente  rispetto  a  quello  riconosciuto agli operatori di primo ingresso sul mercato. A tale proposito TIM intende ricordare che WIND ha  di fatto gia' beneficiato di un periodo durante il quale e' stata esentata   dalla  regolazione  al  costo  prevista,  invece,  per  la terminazione  di  TIM e Vodafone oltre poi a godere di altre forme di regolazione  asimmetrica  decisamente  favorevoli  quali  il  roaming nazionale.  In  ultimo  TIM,  sottolinea  come  nell'introduzione  di obblighi  in  capo  a  WIND,  in  tema  di  controllo  di  prezzo, di orientamento   al   costo  e  di  introduzione  di  una  contabilita' regolatoria,  in  particolare  per  quanto  attiene  alla separazione contabile,  l'Autorita'  debba  tener  conto  della  natura integrata fisso-mobile del summenzionato operatore.
 
 300.   Vodafone,   in   relazione   al   l'orientamento   espresso dall'Autorita'   in  merito  ad  H3G,  ritiene  si  debba  conciliare l'esigenza  di  tutelare l'operatore nuovo entrante con la necessita' di  evitare  ingiustificati  oneri ai clienti finali e agli operatori interconnessi.
 
 301.  A  tal  proposito  l'Autorita',  a  parere di Vodafone, deve perseguire  l'obiettivo  di  evitare la penalizzazione dei clienti di rete  fissa  che  intendono  comunicare con quelli dell'operatore H3G che, in mancanza di qualsiasi vincolo tariffario, sarebbero costretti a  pagare  un  prezzo eccessivo ed inefficiente prevedendo, pertanto, dei  criteri  di  ragionevolezza  ed equita' nella determinazione dei prezzi  di  terminazione  di  H3G.  L'applicazione  del meccanismo di controllo  dei  prezzi  dovrebbe  pertanto,  a parere della societa', tradursi  in un vincolo meno stringente rispetto agli altri operatori mobili  che  preveda  un differenziale limitato nell'intorno del 15 - 20%.   In  ogni  caso  tale  differenziale  deve  essere  temporaneo, riducendosi fino ad annullarsi entro il 2007.
 
 302. Vodafone sostiene, inoltre, la necessita' di tenere conto che H3G  e'  gia'  attualmente  un  concorrente caratterizzato da elevati tassi  di  crescita della clientela (e' ad oggi il primo operatore in termini  di  nuove  acquisizioni  tramite  Mobile  Number Portability rispetto  agli  altri operatori mobili), di ricavi, di sviluppo della rete.  A  tal proposito la societa' aggiunge, inoltre, che H3G sta di fatto  gia'  usufruendo di una serie di misure asimmetriche, quali il roaming  nazionale  fornito  da TIM, volte a bilanciare lo svantaggio competitivo dovuto alla ritardata entrata nel mercato.
 
 303.  Cio'  premesso  Vodafone ritiene dunque che non sussistano i presupposti per una completa esclusione di H3G dalla regolamentazione dei prezzi di terminazione.
 
 304.  WIND  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di mantenere, per  gli  operatori  TIM  e  Vodafone  gli  obblighi di controllo dei prezzi,  di  orientamento al costo e di predisposizione di un sistema di   contabilita'   regolatoria   ma   non  condivide  l'orientamento dell'Autorita'  di  imporre  i  medesimi  obblighi in capo a WIND. In particolare WIND aderisce soltanto all'orientamento dell'Autorita' di imporre  a  tale  operatore  un  obbligo  di  controllo dei prezzi ed evidenzia  come  l'Autorita'  possa  stabilire svariati meccanismi di determinazione  dei  prezzi e non necessariamente un unico meccanismo di controllo dei prezzi basato sull'obbligo di orientamento al costo.
 
 305. WIND ritiene, in particolare, che l'obbligo del controllo dei prezzi  imposto  all'operatore  stesso  dovrebbe  sostanziarsi in una regola   di   network  cap,  per  il  prossimo  biennio  oggetto  del provvedimento,  basata  sul  principio  del delayed approach rispetto alle  tariffe  applicate  da  TIM  e Vodafone quattro anni prima, dal momento  che WIND ha, infatti, commercializzato i servizi radiomobili di  seconda  generazione  con  quattro  anni di ritardo rispetto agli operatori incumbent.
 
 306.  WIND  sostiene,  dunque,  non  sia  necessaria l'imposizione dell'obbligo   di   orientamento   al   costo   e   dell'obbligo   di predisposizione  di un sistema di contabilita' regolatoria. Tuttavia, ritiene  che  possa  essere di ausilio per l'Autorita' disporre della contabilita' regolatoria di WIND al fine di determinare nel modo piu' appropriato  gli  obblighi  da imporre a tale operatore all'esito del prossimo  ciclo  di  analisi di mercato. Per tale ragione la societa' riconosce  possa  essere  imposto  a  WIND,  nell'ambito dell'attuale procedimento,  l'obbligo  di  predisporre,  in  via  sperimentale, un sistema  di contabilita' regolatoria basato sulla metodologia FDC/HCA a partire dall'anno 2004.
 
 307.  In  merito  all'imposizione di obblighi in tema di controllo dei  prezzi  e  contabilita'  dei costi nei confronti degli operatori TIM,  Vodafone  e  WIND  la  societa'  H3G  condivide  l'orientamento espresso  dall'Autorita'  nell'ambito della proposta di provvedimento nonche' di escludere la stessa societa' da tali obblighi.
 
 308.  Gli  OLO  (Albacom,  Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele2, Welcome  Italia e Tiscali), @IIP, MCI, ReteItaly e TWC concordano con la  decisione dell'Autorita' di imporre gli obblighi di controllo dei prezzi  e  contabilita' dei costi in capo a TIM, Vodafone e WIND, pur se  con  un diverso grado di applicazione, e concordano, altresi' (ad eccezione  di  Welcome Italia) con l'orientamento di non sottoporre a tali obblighi l'operatore H3G.
 4.2.4.2 Le valutazioni dell'Autorita'
 
 309.   In   merito  all'orientamento  espresso  dall'Autorita'  di imposizione  dell'obbligo di controllo del prezzo di terminazione, da sostanziare  attraverso  l'orientamento  al  costo,  alcuni operatori ritengono  che  tale  obbligo  debba  riferirsi  al  solo  prezzo  di terminazione fisso-mobile.
 
 310.  Al  riguardo l'Autorita' ribadisce che il mercato rilevante, come  definito dall'Autorita' nel presente provvedimento, concerne la terminazione    delle    chiamate    sulle   singole   reti   mobili, indipendentemente  dalla  rete  di  originazione  e  che  pertanto il servizio  di  terminazione  offerto  risulta  il  medesimo sia che la chiamata  venga  originata  dalla rete fissa sia che essa provenga da una rete mobile.
 
 311. La differenziazione degli obblighi di controllo dei prezzi in relazione  alla  rete di originazione della chiamata non risulterebbe quindi  coerente  con  la definizione del mercato rilevante ne', come ampiamente  dimostrato  dall'Autorita'  sia  in fase di consultazione pubblica  sia  nel  presente  provvedimento,  con  la struttura della domanda  e  dei  costi  sottostanti  la  produzione  del  servizio di terminazione su rete mobile.
 
 312.  Con riferimento alle obiezioni sollevate da alcuni operatori sull'esistenza di differenze nelle strutture di costo dei gestori, ed in  particolare  tra  TIM  e  Vodafone  Omnitel  da  una parte e WIND dall'altra,  tali  da  giustificare  un diverso grado di applicazione dell'insieme  della  misure  relative  al  controllo  dei  prezzi, si osserva quanto segue.
 
 313.  L'Autorita'  ritiene  che  le  motivazioni  presentate nella proposta  sottoposta  a  consultazione pubblica, che saranno discusse nello  specifico  nel seguito del presente provvedimento, diano conto di  una  diversita'  tra  le  strutture  dei  costi  dei due maggiori operatori   e   WIND   tali   da  giustificare  una  differenziazione dell'applicazione   delle   misure   di  controllo  di  prezzo;  tale differenziazione deve, tuttavia, necessariamente ridursi nel tempo.
 
 314.  Un  operatore  (Wind),  pur  condividendo  l'applicazione al medesimo  dell'obbligo  di controllo di prezzo, ritiene non opportuno che il controllo di prezzo venga realizzato attraverso l'orientamento al  costo  bensi'  sul principio del "delayed approach". Alla luce di tale posizione, il medesimo operatore ritiene non necessario che allo stesso  venga  imposto  l'obbligo  di predisposizione di contabilita' regolatoria a costi incrementali ma che, eventualmente, sia richiesto la   predisposizione  in  via  sperimentale  di  una  contabilita'  a metodologia FDC/HCA a partire dall'anno 2004.
 
 315.  In merito a tale posizione, l'Autorita', rilevando che si e' tenuto  conto  del "delayed approach" nella definizione dei parametri significativi  del  meccanismo  di riduzione programmata, fa presente che  la predisposizione di un sistema di contabilita' LRIC, anche per l'operatore  WIND,  che tenga in conto le specificita' dell'operatore medesimo, risultera' necessaria al fine di verificare la coerenza del percorso  di  riduzione  programmata che sara' discusso nel dettaglio nel seguito.
 
 316.  Un operatore (Vodafone) ritiene non sussistano i presupposti per  una completa esclusione di H3G dalla regolamentazione dei prezzi di   terminazione.   A   tale   riguardo,  l'Autorita'  ribadisce  le motivazioni  espresse  nella  proposta  di  consultazione  pubblica a giustificazione  dell'esclusione di H3G dall'obbligo di controllo dei prezzi  e  pertanto  conferma  tale  decisione  ai  fini del presente provvedimento.  Tuttavia l'Autorita', nel rilevare l'elevata crescita della  quota  nei mercati a valle di H3G osservata nell'ultimo anno e la  relativa  riduzione  del  differenziale  di  quota  con gli altri operatori,  valuta  che questo fenomeno di progressivo consolidamento del   ruolo   del   quarto   operatore   renda  necessario  rivedere, coerentemente  con quanto delineato dalla delibera n. 286/05/CONS, in tema  di  misure  urgenti  per  la  fissazione  dei prezzi massimi di terminazione  delle chiamate vocali su singole reti mobili, (cfr par. 31), la misura in questione secondo le modalita' previste dalle norme vigenti  entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera menzionata, ossia entro il mese di luglio 2006.
 
 317.  Alla  luce  delle risultanze della consultazione pubblica di cui  alla  delibera  n.  465/04/CONS  e  di  quanto  sopra riportato, l'Autorita'   ritiene  opportuno  confermare  quanto  proposto  nella suddetta  delibera  e  quindi  di  mantenere, per gli operatori TIM e Vodafone,  gli  obblighi  di controllo dei prezzi, di orientamento al costo  e di predisposizione di un sistema di contabilita' regolatoria e  di introdurre tali obblighi in capo all'operatore Wind, secondo le modalita'  previste  nel  seguito.  L'Autorita'  inoltre  conferma la propria  proposta  di  non  imporre gli obblighi in questione in capo all'operatore  H3G,  ferma  restando  la  necessita' di rivedere tali obblighi entro il mese di luglio 2006.
 
 318.  Si  osserva  infine  che  le  decisioni sopra riportate, con riferimento  tra  l'altro all'imposizione degli obblighi in parola in capo  a Wind, sono coerenti con quanto gia' deciso dall'Autorita' con la  delibera  n.  286/05/CONS.  Pertanto, l'Autorita' con il presente provvedimento  intende  confermare  le  decisioni prese con la misura urgente e cautelare di cui alla suddetta delibera.
 Il  periodo  di  riferimento  per  l'applicazione  dell'obbligo di controllo di prezzo
 
 319.  In  merito al periodo di riferimento per il quale si ritiene applicabile  il  controllo  di  prezzo,  l'Autorita'  preliminarmente conferma  l'applicazione  di  un meccanismo di variazione programmata pluriennale  dei  prezzi di terminazione (network cap), che pianifica le  variazioni di prezzo su un orizzonte temporale al fine di fornire le  necessarie  certezze  al  mercato  finanziario  ed agli operatori interconnessi  e  di  fornire  agli  operatori  soggetti  al  cap  la possibilita' di pianificare i propri investimenti e gli incrementi di efficienza; cio' consente loro, tra l'altro, di massimizzare i propri ricavi in presenza di aumenti dell'efficienza superiori al vincolo di cap.  Appare  tuttavia  evidente  che, affinche' un meccanismo di cap dispieghi pienamente i suoi benefici, risulti necessario un orizzonte temporale  pluriennale  di  durata adeguata. Ad esempio, l'Autorita', nell'introdurre  il  sistema di network cap per l'interconnessione su rete  fissa aveva considerato un periodo di riferimento pari a 4 anni (2003-2006).  A  tale riguardo, per la rete mobile, l'Autorita' aveva previsto,  con la delibera n. 47/03/CONS l'introduzione di un network cap  per  gli  anni  2004-2005, la cui efficacia fosse subordinata al perfezionamento   del   sistema  di  contabilita'  dei  costi  ed  al completamento  della revisione degli obblighi regolamentari di cui al nuovo  quadro  regolamentare.  Tenuto conto che la stessa delibera n. 47/03/CONS   aveva   previsto  una  prima  riduzione  dei  prezzi  di terminazione  a  valere  dal  1°  giugno  2003,  l'Autorita' aveva in sostanza  individuato come opportuno un orizzonte temporale triennale per l'efficace applicazione di un meccanismo programmato di riduzione dei  prezzi.  Sulla  base  dell'analisi  effettuata  e  descritta nel presente  documento,  l'Autorita'  conferma  tale posizione e, tenuto conto che la specificazione dettagliata dei parametri di introduzione del  sistema  di  network  cap verra' effettuata al termine dell'iter procedimentale  di cui il presente provvedimento rappresenta la prima fase,   ovvero   nel   primo   trimestre  2005,  l'Autorita'  esprime l'orientamento di attuare l'obbligo di controllo di prezzo attraverso un  sistema di network cap di durata triennale nel periodo 2005-2007. Peraltro, ai sensi di quanto previsto dal nuovo quadro regolamentare, recepito dal Codice all'art. 19, il successivo riesame degli obblighi attraverso  l'effettuazione  di  una nuova analisi di mercato, dovra' avvenire  dopo diciotto mesi, ovvero presumibilmente con un avvio nel quarto trimestre del 2006 e completamento nel corso del 2007.
 
 320.  Pertanto  l'Autorita'  ritiene  opportuno mantenere, per gli operatori    soggetti   all'obbligo   di   orientamento   al   costo, l'applicazione  di  un  sistema  di network cap nel periodo temporale 2005-2007  con  variazione  dei  prezzi  di terminazione che dovranno essere  realizzate  per  ciascuno dei tre anni secondo le tempistiche successivamente indicate. Relativamente alla variazione da applicarsi nell'anno  2007,  la  stessa  potra' essere soggetta a revisione alla luce  delle  risultanze  dell'analisi di mercato che sara' nuovamente effettuata  dopo diciotto mesi dal completamento del presente riesame degli obblighi.
 
 Si condivide tale orientamento?
 4.2.4.3 Le osservazioni degli operatori
 
 321.   TIM   condivide   quanto   sostenuto  dall'Autorita'  nella consultazione  pubblica  in  cui  si  prevede  l'applicazione  di  un meccanismo  di  variazione  programmata  pluriennale  dei  prezzi  di terminazione di durata triennale.
 
 322.  A  parere  di TIM, pero', affinche' il meccanismo di network cap  risulti  adeguato  al  perseguimento  dei  fini  per  i quali e' previsto, ossia fornire le necessarie certezze al mercato finanziario ed  agli  operatori  interconnessi  nonche' consentire agli operatori soggetti  al cap la possibilita' di pianificare i propri investimenti e gli incrementi di efficienza, e' fondamentale che il valore fissato per  il 2007 non sia condizionato ad una revisione degli obblighi che secondo  quanto  sostenuto  dall'Autorita'  dovrebbe verificarsi alla luce  delle  risultanze  dell'analisi  di  mercato  che  seguira'  di diciotto mesi l'attuale riesame degli obblighi.
 
 323.  Tale  revisione,  a  parere  di TIM, risulterebbe violare il principio  di stabilita' regolamentare in quanto introdurrebbe un cap per  un  periodo di 18 mesi, pari alla meta' di quanto disposto dalla normativa (Legge n. 481/95) vigente (3 anni).
 
 324.  Alla  luce di quanto sostenuto TIM ritiene, pertanto, che il valore  del  cap  non  possa  essere  oggetto  di revisione "in corso d'opera",  evidenziando  come,  alla luce degli obblighi esistenti di orientamento  al  costo  e  di contabilita' regolatoria, le eventuali variazioni  di  tale  parametro  devono  discendere  da significative esigenze  di  contabilita'  regolatoria  e  non possono piu' derivare semplicemente da benchmark internazionali.
 
 325.  TIM ribadisce, pertanto, la propria contrarieta' a qualsiasi revisione  degli  obblighi  relativi al valore del parametro X per il 2007.
 
 326.   Per   quanto   riguarda  l'applicazione  di  un  meccanismo programmato  dei prezzi, Vodafone ritiene che nessuna introduzione di network  cap  puo'  ritenersi  prevista nella delibera n. 47/03/CONS. Quest'ultima,   semmai,  valutava  l'opportunita'  di  introdurre  un meccanismo  di controllo dei prezzi e, comunque, solo con riferimento al  segmento  del  fisso-mobile.  In  tal senso, l'introduzione di un controllo  dei  prezzi  di  terminazione, su base pluriennale, per il segmento  mobile-mobile  costituisce  senz'altro  un'estensione della regolamentazione   che   non   risulta   essere   giustificata  dalla dimostrazione  dell'esistenza  di un fallimento del mercato. Vodafone ritiene,  pertanto,  l'introduzione  del network cap accettabile solo per il segmento fisso-mobile.
 
 327.  Vodafone  condivide  l'orientamento  espresso dall'Autorita' nella   proposta  di  provvedimento  di  sottoporre  a  revisione  la previsione   di   network   cap   da   applicare   all'anno  2007  in considerazione  del  riesame  delle analisi di mercato prevista entro tale data.
 
 328.  WIND condivide l'orientamento dell'Autorita' di stabilire un network  cap  di durata triennale, applicabile nel periodo 2005-2007, ed,  in  particolare, con decorrenza 1 giugno 2005- 1 giugno 2008. La societa'  ritiene,  inoltre, corretto prevedere che i cap applicabili nel  periodo  1°  giugno 2007-1 giugno 2008 debbano essere oggetto di riconferma  nell'ambito  del  successivo  provvedimento di analisi di mercato.
 
 329.   Nell'evidenziare   la   situazione   di  grave  pregiudizio competitivo  che  e'  venuta  maturando  nel  mercato wholesale della terminazione  mobile, WIND ritiene fondamentale che la decorrenza del provvedimento  sia  a  partire dal 1 giugno 2005. In via subordinata, sempre  al  fine  di assicurare l'effettiva decorrenza del sistema di network  cap proposto per le tariffe di terminazione mobile a partire dal   1  giugno  2005,  WIND  considera  necessario  che  l'Autorita' definisca,   in   sede  di  delibera  finale,  uno  schema  economico compensativo  degli  eventuali  ritardi  determinati  dalla lunghezza dell'iter  procedurale, cosi' come, peraltro, definito dall'Autorita' francese.
 
 330.    H3G    ritiene   condivisibile   l'orientamento   espresso dall'Autorita'  nella delibera oggetto di consultazione di mantenere, per  gli  operatori  soggetti  all'obbligo  di orientamento al costo, l'applicazione  di un sistema di network cap di durata triennale, nel periodo   temporale   2005-2007,   con   variazione   dei  prezzi  di terminazione  che  dovranno  essere  realizzate  per ciascuno dei tre anni.
 
 331.   Gli   OLO   condividono  l'introduzione  di  un  meccanismo programmato dei prezzi. Riguardo l'orizzonte temporale del price cap, tali  societa'  ritengono  che,  qualunque  sia il livello del valore obiettivo  determinato secondo l'approccio LRIC, gli operatori mobili nazionali,  quanto  meno  TIM  e  Vodafone,  abbiano le capacita' sia finanziarie  sia  tecniche,  per raggiungerlo con la stessa rapidita' degli  operatori britannici, cioe' in due anni anziche' tre anni come indicato dall'Autorita' nella proposta di provvedimento.
 
 332.  Gli  operatori @IIP, MCI, ReteItaly e TWC condividono quanto sostenuto  dall'Autorita' in merito all'applicazione di un meccanismo di  variazione programmata dei prezzi in un arco temporale triennale, in  particolare,  nel  periodo  2005-2007,  per  gli operatori mobili soggetti all'obbligo di orientamento al costo.
 4.2.4.4 Le valutazioni dell'Autorita'
 
 333.  Tutti i soggetti intervenuti nel procedimento condividono la proposta dell'Autorita' di un orizzonte temporale di durata triennale per  l'applicazione  di  un  meccanismo  di riduzione programmata dei prezzi  di  terminazione.  In merito alla possibilita' di rivedere il valore  obiettivo  da perseguire al termine del triennio un operatore (Tim)  ritiene  che  cio'  non  sia  opportuno e non corrisponda alla necessita'  di  fornire  le  necessarie certezze agli operatori ed al mercato finanziario.
 
 334.  In  merito  a  tali  posizioni,  l'Autorita'  in primo luogo ritiene  necessario  confermare, per le motivazioni gia' espresse nel documento  sottoposto a consultazione pubblica, che una durata di tre anni   del  periodo  di  applicazione  del  meccanismo  di  riduzione programmata  risulta  adeguata  e  coerente con la normativa vigente. Tuttavia,  tenuto  conto  del  momento  di  approvazione del presente provvedimento  e  delle  decisioni  gia'  assunte  con la delibera n. 286/05/CONS,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  applicare le misure di controllo  dei  prezzi  di  cui  al presente provvedimento al periodo 2006-2008,   con   le   tempistiche   relative  all'attuazione  delle variazioni di prezzo indicate nel seguito del presente provvedimento.
 
 335.  Per  quanto riguarda la posizione di un operatore (Vodafone) di  applicare il meccanismo di riduzione programmata al solo segmento fisso-mobile,  si  rimanda a quanto gia' rappresentato in merito alla precedente  sezione  nonche' alla definizione del mercato oggetto del presente provvedimento.
 Il controllo di prezzo per gli operatori TIM e Vodafone
 
 336.  In  merito  al  livello effettivo del controllo di prezzo da applicare   a   TIM  e  Vodafone  Omnitel  si  svolgono  le  seguenti considerazioni.  Con  la  delibera  n.  47/03/CONS, l'Autorita' aveva ritenuto  che il prezzo di terminazione applicato all'inizio del 2003 risultasse  non orientato ai costi ed, oltre ad una fissazione, al 1° giugno  2003,  di  un  valore  massimo  di  terminazione pari a 14,95 eurocent/minuto,  aveva  previsto  che tale prezzo dovesse subire una riduzione  percentuale  annuali  dell'ordine  del 10%, applicabile al periodo  2004-2005. Sempre con il predetto provvedimento, l'Autorita' aveva  inoltre subordinato l'applicazione del meccanismo di controllo pluriennale    dei    prezzi    massimi    di   terminazione   mobile all'introduzione  di  un modello di calcolo dei costi incrementali di lungo periodo.
 
 337.  La  capacita'  degli  operatori  detentori  di significativo potere  di  mercato  di agire indipendentemente dai soggetti presenti nel  mercato  ha  fatto  si'  che  nel  corso  del  2004 il prezzo di terminazione  mobile  praticato  da  tali  operatori non abbia subito alcuna  riduzione  spontanea derivante da guadagni di efficienza o da possibili sviluppi del contesto concorrenziale.
 
 338.  L'art. 50 del Codice disciplina il controllo dei prezzi e la contabilita'  dei  costi  per i servizi inclusi nei mercati rilevanti dove  siano  stati  designati  uno  o  piu'  operatori  detentori  di significativo  potere  di  mercato.  Piu'  in particolare, l'art. 50, comma  1,  del Codice, prevede che l'Autorita' possa imporre obblighi di  orientamento  al  costo  qualora  l'assenza  di  una  concorrenza effettiva  possa  comportare,  da  parte  degli  operatori dominanti, pratiche  di  compressione  dei  prezzi,  ovvero di prezzi eccessivi. L'art.  50,  comma 2, prevede altresi' che i metodi di determinazione dei   prezzi   stabiliti  dall'Autorita'  siano  volti  a  promuovere l'efficienza,   la   concorrenza   sostenibile   e   i  vantaggi  dei consumatori.  L'art. 50, comma 3, prevede infine che "per determinare i  costi  di  un'efficiente  fornitura  dei servizi, l'Autorita' puo' approntare  una metodologia di contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori".
 
 339.  Sulla  base  di  quanto  stabilito  dall'art. 50 del Codice, l'Autorita',  al  fine  di  promuovere  un'efficiente  fornitura  dei servizi,  ha  definito  un  modello  di calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo, descritto in dettaglio in Allegato Bl, con  l'obiettivo  di  perfezionare il sistema di network cap previsto dalla  delibera  n.  47/03/CONS  per il periodo 2005-2007. Attraverso tale  modello,  che  viene sottoposto alla consultazione pubblica per acquisire dagli operatori osservazioni e commenti che potranno essere tenuti  in  conto  nel  consolidamento  del  modello stesso, e' stato valutato  un  valore  obiettivo  per  il  prezzo  di terminazione, da perseguire  entro  l'anno  2007, come indicato al paragrafo 183. Tale valutazione   porta   alla  definizione  dei  parametri  relativi  al meccanismo  di  network cap, ovvero alla definizione della variazione percentuale annuale programmata del prezzo di terminazione, calcolata sulla  base  del  prezzo di terminazione, contenuto in un intervallo, risultante  dal modello di calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo.
 
 340.  Relativamente  al  prezzo  obiettivo da perseguire nell'anno 2007,  l'Autorita'  ha  valutato  l'impatto che il modello di calcolo sviluppato,  descritto  nel dettaglio nell'Allegato B1, ha sul prezzo di  terminazione  attualmente vigente. A tale riguardo l'Autorita' ha proceduto  a utilizzare i dati desunti dalla contabilita' regolatoria degli  anni  1999-2002,  degli  operatori  TIM e Vodafone Omnitel, in un'ottica  prospettica  di  lungo  periodo, tenendo opportunamente in conto  il  fatto  che  tali risultanze contabili sono basate su di un modello a costi pienamente distribuiti.
 
 341.  Il prezzo medio di terminazione mobile degli operatori TIM e Vodafone  Omnitel,  ponderato  tra  i  due  operatori, risultante dal modello   a   cosi   incrementali   sviluppato   dall'Autorita',   da considerarsi  come  valore  obiettivo  raggiungibile  nell'anno 2007, viene valutato dall'Autorita' pari a 8,7 eurocent/min. Tale valore e' stato  determinato  sulla  base  dei  dati disponibili del sistema di contabilita'  regolatoria,  della attuale determinazione del tasso di remunerazione   del   capitale   impiegato   nonche'   delle  ipotesi sviluppate,  nel modello medesimo, sulla innovazione tecnologica e lo sviluppo  delle reti e sulle esternalita' di rete. Tale valore potra' pertanto  essere modificato in esito al consolidamento del modello di calcolo   a   costi   incrementali,   sottoposto  alla  consultazione nell'allegato  B1,  ed alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato, sottoposto alla consultazione in allegato B2.
 
 342.  In  merito  alla  determinazione  del  vincolo di variazione annuale  IPC-X,  da  applicare  nel  periodo  2005-2007  al  fine  di conseguire  il  valore  obiettivo  ricompresso  nell'intervallo sopra indicato,  si  osserva  quanto  segue.  Con la delibera n. 47/03/CONS l'Autorita'  aveva  previsto  l'introduzione, relativamente agli anni 2004  e 2005, di un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione  sulle  reti  degli  operatori mobili notificati, la cui efficacia   e'   subordinata   al   perfezionamento  del  sistema  di contabilita'  a  costi  incrementali  e alla revisione degli obblighi regolamentari  in  capo  ai soggetti operanti nella telefonia fissa e mobile  conseguenti  all'entrata  in  vigore delle norme nazionali di recepimento  del  nuovo  quadro  regolamentare.  La medesima delibera aveva  inoltre fissato il prezzo di terminazione massimo nella misura di  14,95  eurocent  al  minuto  a  valere dal 1° giugno 2003. Con la presente proposta di provvedimento l'Autorita' esprime l'orientamento di  applicare  il  meccanismo  di  network  cap  sino  all'anno 2007. Considerato  il  quadro  normativo  di riferimento e gli orientamenti dell'Autorita'  in merito alla durata del periodo di cap ed al valore obiettivo,  definito  al  punto precedente, il valore del parametro X risulta  pari  al  15%.  Il  valore del parametro ora definito potra' subire   una   variazione   qualora,  successivamente  alla  fase  di consultazione  pubblica,  venisse  determinato  un  valore  obiettivo differente  da quello indicate al precedente punto. Si sottolinea che il  valore  del  15% e' stato calcolato ipotizzando, per l'Indice dei Prezzi  al  Consumo  (IPC), un valore costante nell'arco temporale di riferimento e pari a 2,4%.
 
 343. In merito alla data di effettiva applicazione delle riduzioni programmate,  si  osserva  in primo luogo che il valore fissato dalla delibera  n.  47/03/CONS e' entrato in vigore a partire dal 1° giugno 2003.   Coerentemente   con   quest'ultima  data  e  considerato  che l'adozione del provvedimento finale richiedera' un iter che comprende la  fase di consultazione pubblica nazionale, la ricezione del parere da  parte  dell'Autorita'  Garante  della  Concorrenza  e del Mercato nonche'  la  notifica  alla  Commissione  Europea  del provvedimento, l'Autorita'  ritiene,  allo  stato,  che  le  riduzioni del prezzo di terminazione conseguenti all'applicazione del vincolo di cap potranno essere  applicate  alle  date  del  l° giugno degli anni 2005, 2006 e 2007.  Cio'  premesso,  si  rileva  che,  sulla  base dell'intervallo definito  al  paragrafo  precedente per il parametro X, il prezzo del servizio  di  terminazione  sulle reti degli operatori TIM e Vodafone Omnitel,  risultera'  al 1° giugno 2005 non superiore a 12,6 eurocent al minuto.
 
 344.  Al  fine di verificare il grado di orientamento al costo del servizio  di  terminazione,  anche  in presenza di un sistema di cap, l'Autorita'  ritiene  opportuno  mantenere,  in capo a TIM e Vodafone Omnitel, l'obbligo di predisposizione della contabilita' regolatoria, secondo  le metodologie e le linee guida introdotte dalle delibere n. 485/O1/CONS  e  n. 399/02/CONS per cio' che attiene alla contabilita' regolatoria  dell'anno 2004. Relativamente al sistema di contabilita' per  gli  anni  2005  e 2006, dovra' essere predisposto un sistema di contabilita'  a  costi  incrementali sulla base del modello descritto nell'Allegato  B1  e  delle  linee  guida  che  saranno  definite con l'approvazione  finale  del  presente  provvedimento, anche alla luce delle risultanze della consultazione pubblica.
 
 345.   Inoltre,   sempre   al  fine  di  verificare  il  grado  di orientamento  al  costo  del  servizio  di  terminazione, l'Autorita' ritiene   opportuno   rideterminare   la  valutazione  del  tasso  di remunerazione  del  capitale,  attualmente  fissato dalla delibera n. 47/03/CONS  al  18%.  Cio'  risulta infatti necessario in quanto tale valutazione  fu  effettuata  sulla  base  delle  condizioni esistenti nell'anno  2002.  A tale fine, l'Autorita' propone alla consultazione pubblica   anche   il   modello   di   determinazione  del  tasso  di remunerazione del capitale di cui all'Allegato B2.
 
 346.   Alla  luce  delle  precedenti  considerazioni,  l'Autorita' esprime l'orientamento:
 a.  di  mantenere  il  meccanismo di programmazione dei prezzi di terminazione su rete mobile per gli anni 2005-2007;
 b.  di  adottare  il  modello  a  costi incrementali descritto in Allegato  B1  nonche'  il  modello  di  determinazione  del  tasso di remunerazione  del  capitale  impiegato descritto in allegato B2, che puo'  tenere  in conto le specificita' degli operatori TIM e Vodafone Omnitel,   al  fine  di  definire,  al  termine  della  consultazione pubblica,   un   valore   obiettivo  da  perseguire  nell'anno  2007, nell'ordine di 8,7 eurocent/min;
 c.  di definire corrispondentemente la misura del parametro X per la variazione annuale del prezzo di terminazione del tipo IPC-X, dove IPC  rappresenta  l'indice di variazione dei prezzi al consumo, nella misura pari al 15%;
 d.  di  mantenere  in  capo a TIM e Vodafone Omnitel l'obbligo di predisposizione di un sistema di contabilita' per l'anno 2004 secondo le  metodologie ed i formati definiti dalle delibere n. 485/O1/CONS e n. 399/02/CONS;
 e.  di  introdurre  in capo a TIM e Vodafone Omnitel l'obbligo di predisposizione  di  un  sistema di contabilita' a costi incrementali per gli anni 2005 e 2006.
 
 Si condivide tale orientamento?
 4.2.4.5 Le osservazioni degli operatori
 
 347.  Per  quanto  riguarda il valore obiettivo da raggiungere nel 2007 in seguito all'introduzione del meccanismo di programmazione dei prezzi  di  terminazione,  TIM  non  concorda  con  le modalita' e le valutazioni  dei  costi  effettuata  per determinare il valore di 8,7 eurocent/min.  A  sostegno di tale posizione, la Societa' fa presente che, a suo parere, non viene fornita alcuna visibilita' delle logiche metodologiche,  degli  algoritmi  di  calcolo ne' delle previsioni di domanda   e  di  investimenti  incrementali  sottostanti  al  modello presentato  dall'Autorita'  necessari per poter valutare lo stesso ed il relativo risultato. TIM al riguardo precisa che l'applicazione del modello  secondo  le  informazioni  fornite porterebbe a risultati di gran lunga superiori al valore indicato dall'Autorita'.
 
 348.  Peraltro  la  societa'  rileva  che  tale  valore  obiettivo comporterebbe   una   riduzione   complessiva  del  prezzo  medio  di terminazione  di  oltre  il 41% nell'arco di un triennio. A parere di TIM,  Una manovra di cosi' ampio impatto, incidendo su di consistente voce  di  ricavo,  che pesa in media il 25% del totale dei ricavi per gli   operatori   mobili   italiani,   comporterebbe   indirettamente conseguenze  di rilievo sugli investitori, sui consumatori e, quindi, sul benessere sociale. Tale misura risulterebbe giustificata soltanto qualora  l'Autorita'  fosse in grado di provare l'esistenza di prezzi eccessivi  con  riferimento  ai  costi,  prova che l'Autorita', a suo parere, non ha in alcun modo fornito.
 
 349.  Inoltre TIM ritiene che il valore obiettivo di 8,7 centesimi di  euro definito in termini assoluti rappresenti un errore materiale della  proposta  di provvedimento in quanto non risulterebbe coerente con  il vincolo di cap (RPI-15%) applicato, ipotizzando un RPI pari a 2,4%  al  valore  iniziale  che  la  stessa  societa'  ritiene essere stabilito nella misura di 12,6 eurocent al minuto.
 
 350.  Infine  TIM  fa  presente  che  il  ricorso al benckmark IRG effettuato   nel  provvedimento  di  consultazione  pubblica  risulta necessario  soltanto in assenza di una contabilita' regolatoria degli operatori  regolamentati  che  dia evidenza della struttura dei costi sottostanti  il  servizio  di terminazione (mentre questo non il caso italiano)   e   che  l'uso  del  benchmark  deve  essere  effettuando interpretandone opportunamente i risultati.
 
 351.  Conclusivamente TIM ritiene che il modello su cui sono stati basati  i  valori  obiettivo 2007 non puo' rappresentare un modello a costi  incrementali  ed  auspica,  a  tale  riguardo, che l'Autorita' promuova  un  tavolo  tecnico  di  lavoro  al  fine  di affrontare la tematica  in  questione con tutti gli operatori sottoposti ad obbligo di  controllo  dei  prezzi, con l'intento di garantire omogeneita' di approccio  metodologico,  nonche'  massima  aderenza  possibile  alle realta' economiche degli stessi.
 
 352. Vodafone ritiene che l'imposizione di un obbligo di controllo dei  prezzi  rappresenti  un'estensione  degli obblighi regolamentari esistenti, giustificabile solo in caso di comprovato aggravamento del fallimento   di  mercato.  In  tal  caso,  il  periodo  temporale  di riferimento  adottato dall'Autorita' deve essere il medesimo previsto per il meccanismo di programmazione dei prezzi dei servizi telefonici fisso  -mobile  disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati 3 e 5).
 
 353.  Vodafone  non ritiene inoltre sufficiente la descrizione del modello  a  costi  incrementali  fornita  dall'Autorita'  e  pertanto sostiene  di  non  poter  esprimere  alcuna  valutazione  sul modello medesimo.  A tale riguardo la societa' evidenzia che la realizzazione di  un  vero modello LRIC, oltre a richiedere la collaborazione degli operatori  interessati nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro, avrebbe  comportato  la necessita' di fornire una serie di elementi e metodologie  che  risultano,  a parere di Vodafone, assenti nel testo sottoposto a consultazione.
 
 354.   Vodafone   inoltre   ritiene   che  il  calcolo  effettuato dall'Autorita'  per  il  raggiungimento  del valore obiettivo al 2007 rappresenti  una  semplice  estrapolazione  dei dati di costo storico forniti  negli  anni precedenti dalla societa', con l'applicazione di alcuni correttivi. A tali valori l'Autorita' ha applicato un trend di riduzione dei costi, rappresentativo, secondo l'impostazione assunta, dell'impatto  del  progresso  tecnologico,  ricavato  da una semplice media  aritmetica  dei  trend di riduzione del valore di terminazione relativo  ai  modelli  di  costo  1999-2002.  Vodafone  ritiene  tale metodologia  inadeguata,  pur  tuttavia nell'applicazione si dovrebbe considerare  un  diverso  valore  di  partenza,  coerente  con quello indicato  nella  contabilita'  regolatoria del 2003, un giusto valore dei  correttivi  ed  un  trend  di  riduzione  dei  costi oggettivo e rappresentativo dello stato di maturita' della tecnologia e della sua evoluzione  prospettica. In tal modo, a parere di Vodafone, il valore obiettivo  si  collocherebbe  a valori significativamente superiori a quello indicato dall'Autorita'.
 
 355.   In   ogni  caso,  il  valore  cosi'  ottenuto  risulterebbe sottostimato  poiche' i valori utilizzati ai fini dei calcoli tengono conto  della  diminuzione dei costi dovuti ad un presunto impatto del progresso  tecnologico, ma non considerano, se non in minima parte, i nuovi   costi  operativi  e  ammortamenti  per  gli  investimenti  in infrastrutture   che   verranno   sostenuti  nei  prossimi  anni  per l'implementazione della rete 3G.
 
 356.  Infine,  Vodafone  evidenzia  che,  indipendentemente  dalla metodologia   adottata   per   la   determinazione   dei   prezzi  di terminazione, qualora da questa derivino valori differenti per i vari operatori,  l'applicazione di un prezzo medio di terminazione risulta accettabile  soltanto  nel caso in cui cio' avvenga con riferimento a tutti gli operatori regolati, come del resto sino ad oggi applicato a TIM e Vodafone.
 
 357.  Per quanto riguarda la misura del parametro X fissato per la variazione  annuale  del  prezzo  di  terminazione  del  tipo  IPC-X, Vodafone ritiene che l'Autorita' propone un valore del 15% senza dare alcuna  indicazione  di  come  tale  misura  sia  stata  determinata. Inoltre,  la delibera n. 47/03/CONS ipotizzava un IPC-X con X pari al 10%  ed il documento di consultazione non evidenzia le ragioni di una modifica  di  tale  orientamento.  Pertanto,  la  societa'  si  trova nell'impossibilita'  di esprimere alcuna considerazione di merito. In ogni  caso,  tale valore non puo' differire, in linea di principio da quello previsto per la retention di Telecom Italia ed adottata per il paniere delle chiamate fisso-mobile.
 
 358. WIND condivide l'orientamento di mantenere per TIM e Vodafone il  meccanismo  di  programmazione dei prezzi di terminazione su rete mobile  per  gli anni 2005-2007, ma, allo stesso tempo, sostiene che, nell'ambito dei provvedimenti che l'Autorita' adottera' relativamente alla  determinazione  del  prezzo  di  terminazione sulle reti mobili degli   operatori   TIM   e   Vodafone,  debbano  essere  debitamente considerati  quali  voci  da  scontare  al  prezzo della terminazione mobile  dei due operatori per il periodo 1 giugno 2005- 1 giugno 2006 gli  ingiustificati  extra  ricavi maturati dagli incumbent a partire dal   1  giugno  2004  e  derivanti  da  un  prezzo  di  terminazione fisso-mobile  piu'  alto di circa 1,50 eurocent/min rispetto a quanto prospettato  dalla  delibera  n.  47/03/CONS. A tal fine W1ND ritiene logico  che  il  prezzo  di  terminazione  sulle reti mobili di TIM e Vodafone,  da applicare a partire dal 1 giugno 2005, sia pari a 11,11 eurocent/min.
 
 359. Inoltre, sempre nell'ambito dei provvedimenti che l'Autorita' adottera',   relativamente   alla   determinazione   del   prezzo  di terminazione  sulle  reti  mobili  di  TIM  e Vodafone, WIND sostiene debbano   cessare  i  comportamenti  discriminatori  praticati  dagli incumbent   nei   propri  confronti  tramite  il  mantenimento  della condizione  di  reciprocita'. A tale riguardo, WIND propone che siano compensati  gli  ingiustificati extra ricavi maturati dagli operatori incumbent  dovuti  al  mantenimento, a partire dal 1° giugno 2003, di una  tariffa  mobile-mobile  verso  i  due maggiori operatori pari al valore di terminazione mobile di Wind stessa.
 
 360.  Relativamente  al  valore  obiettivo da perseguire nell'anno 2007  per TIM e Vodafone valutato nell'ordine di 8,7 eurocent/min, la societa' ritiene di non essere in grado di fornire una valutazione in quanto,  nella  proposta di provvedimento, non sono rese note diverse informazioni  fondamentali.  WIND auspica che l'Autorita' fornisca il modello completo utilizzato per la valutazione del valore prospettico al  2007  del costo di terminazione, ma in assenza delle informazioni sul  suddetto  modello,  la  societa'  ritiene opportuno porsi in una situazione  di  continuita'  con quanto prospettato dalla delibera n. 47/03/CONS  e, pertanto, utilizzare come riduzione annuale dei prezzi una misura del 10%.
 
 361. WIND concorda con l'orientamento dell'Autorita' di introdurre in  capo  a TIM e Vodafone l'obbligo di predisposizione di un sistema di  contabilita'  a  costi  incrementali  per  gli  anni 2005 e 2006. Relativamente  al sistema di contabilita' regolatoria da imporre agli incumbent  per  l'anno  2004,  la societa' ritiene che, anche questo, debba essere di tipo a costi incrementali.
 
 362.  La  societa'  H3G esprime il proprio consenso in merito alla proposta  di  programmazione  dei prezzi in capo agli operatori TIM e Vodafone.  Inoltre, H3G richiede all'Autorita' una formulazione della normativa  sugli  obblighi  di  orientamento al costo degli incumbent effettivamente  capace di controllarne il potere di mercato, anche in relazione  ai  contratti  di  interconnessione  vigenti,  al  fine di assicurare   il   superamento  e  l'annullamento  delle  clausole  di reciprocita' automatica. Se cio' non fosse ci si troverebbe di fronte ad  una  estensione/imposizione  contrattuale  automatica di obblighi regolamentari  ed,  in  special  modo,  del  meccanismo  di riduzione programmata  della  terminazione  imposta  agli  incumbent anche agli operatori  nuovi entranti, quali H3G. Si consoliderebbe, sino a tutto il  2006,  a  parere  della  societa',  una paradossale situazione di completa  reciprocita'  tra H3G e gli operatori incumbent nel livello del  prezzo  di  terminazione,  vanificando interamente le misure pro concorrenziali che l'Autorita' intende assumere.
 
 363.  Inoltre  H3G  auspica che, stante l'obbligo di pubblicazione per  gli  operatori notificati TIM, Vodafone e WIND di una offerta di riferimento   con   valori   di   terminazione  orientati  al  costo, l'Autorita'  voglia  prevedere per H3G la pubblicazione, nell'offerta di  riferimento,  del  valore  puntuale  di terminazione e non di una soglia  massima.  Tale  valore, ispirato a criteri di ragionevolezza, dovrebbe essere applicato, senza discriminazione, agli acquirenti del servizio  di  terminazione  voce  su  rete  H3G.  La  notifica di H3G dovrebbe  inoltre consentire l'automatica inserzione nei contratti di interconnessione  vigenti tra H3G e gli operatori interconnessi - con particolare  riferimento  al  caso dei gestori mobili TIM, VODAFONE e WIND   -   delle  condizioni  economiche  pubblicate.  Il  valore  di terminazione  verrebbe  pertanto recepito nei contratti vigenti e non sarebbe  negoziabile,  superando  le criticita' legate in particolare alle clausole di reciprocita'.
 
 364.   Gli  OLO  rilevano  l'elevata  indeterminatezza  del  nuovo meccanismo  di network cap proposto e la conseguente incertezza delle modalita'   applicative  proposte  dall'Autorita'  nel  documento  di consultazione  laddove  si afferma che "la specificazione dettagliata dei  parametri  di  introduzione  del  sistema  di network cap verra' effettuata  al  termine  dell'iter  procedimentale di cui al presente provvedimento" .
 
 365.  Gli  OLO  non  condividono,  pertanto,  che  le modalita' di introduzione   del   meccanismo  di  controllo  dei  prezzi  e  della contabilita'  regolatoria siano ancora soggette a modifiche ulteriori a   seguito   delle   risultanze   della   consultazione  stessa,  in particolare,   a   seguito   della   completa  implementazione  della metodologia  LRIC  nella contabilita' regolatoria e alle modifiche da apportare al tasso di remunerazione del capitale investito.
 
 366. In merito all'orizzonte temporale di applicazione del network cap,  gli OLO ritengono che la decorrenza delle variazioni dei prezzi non debba essere collocata al 1° giugno di ogni anno, ma, in coerenza con  quanto  avviene  per il price cap e per l'OIR di Telecom Italia, sia  fissata a partire dal 1° gennaio di ciascun anno. Nella denegata ipotesi  che  l'Autorita'  non ritenga applicabile la nuova tariffa a partire  dal mese di gennaio, dovra' quanto meno far valere lo stesso principio  attualmente  vigente  per  il  price cap, in base al quale almeno la meta' dei benefici previsti a seguito dell'applicazione del cap  devono  essere  garantiti  nella  prima  meta'  dell'anno  e, di conseguenza, intendere la nuova tariffa come valore medio annuo e non come valore puntuale ad una certa data.
 
 367.  Pur  condividendo  l'applicazione  di  un modello basato sui costi   prospettici   incrementali  di  lungo  periodo,  MCI  intende sottolineare  come  l'Autorita', con la delibera n. 47/03/CONS, oltre ad   aver   definito   il  livello  di  terminazione  medio  a  14,95 eurocent/min   aveva  previsto  un'ulteriore  riduzione  del  10%  da applicare  negli  anni  2004  e 2005. Tale riduzione non e' mai stata applicata  dagli  operatori  mobili  e,  anche nel caso in cui questa riduzione  fosse stata implementata portando cosi' le tariffe attuali di  terminazione a 13,45 eurocent/min, il livello italiano dei prezzi di  terminazione  sarebbe ugualmente al di sopra delle medie europee. MCI  evidenzia, inoltre, come la mancata applicazione della riduzione prevista  per  l'anno 2004 con il conseguente mantenimento di livelli di   terminazione   al   di   sopra   dei  costi,  ha  comportato  un ingiustificato  extra  profitto  per  gli  operatori  mobili  ed  una ingiustificata  spesa  per  gli  operatori fissi. A tal proposito MCI ritiene  che la riduzione di circa il 16% proposta dall'Autorita' per il  prossimo  1°  giugno  2005,  portando  cosi'  le tariffe medie di terminazione  a  12,60  eurocent/min, non sia sufficiente poiche' non tiene  conto  della  riduzione  gia'  prevista per il 2004. Il valore iniziale  da  considerare come punto di partenza per il calcolo della riduzione  dovrebbe,  pertanto,  essere  pari  a  13,45  eurocen/min, portando  cosi'  la  tariffa  applicabile  dal 1° giugno 2006 a 11,30 eurocen/min.  Inoltre,  l'applicazione  di  una  tariffa pari a 13,45 euro/cent, a parere di MCI, dovrebbe essere retroattiva al 1 ° giugno 2004, consentendo cosi' il recupero delle spese extra sostenute dagli operatori che hanno utilizzato la terminazione su mobile.
 
 368.  @IIP e gli operatori ReteItaly e TWC condividono in linea di principio  l'orientamento  espresso  dall'Autorita',  anche  se  @IIP rimanda  alle osservazioni formulate negli allegati B1 e B2 in merito al  modello  di  contabilita'  dei  costi ed alla base di calcolo del prezzo  di  terminazione.  In  particolare @IIP ritiene che il valore obiettivo  definito  dall'Autorita'  sia  sensibilmente  superiore  a quello  che  deriva  dal  modello  di calcolo sviluppato dalla stessa Associazione, inviato nel corso della consultazione pubblica.
 4.2.4.6 Le valutazioni dell'Autorita'
 
 369.  In  relazione  al  periodo  di  applicazione della misura di controllo di prezzo, l'Autorita', ribadendo quanto gia' espresso alla sezione  4.2.4.4,  ritiene  opportuno  valutare  un  diverso  periodo temporale  (nella  fattispecie il triennio 2006-2008) per le seguenti considerazioni.
 
 370.  Nel  corso  dello  svolgimento  del  presente  procedimento, l'Autorita', con delibera n. 286/05/CONS, e' intervenuta per fissare, in   via  cautelare  e  provvisoria,  una  riduzione  dei  prezzi  di terminazione  degli  operatori  TIM,  Vodafone  e WIND. Il valore del prezzo  massimo cosi' determinato (12,10 centesimi di euro/minuto per TIM  e Vodafone e 14,35 centesimi di euro al minuto per WIND) risulta coerente  con quelli previsti nel documento di consultazione pubblica di  cui alla delibera n. 465/04/CONS. Pertanto la misura adottata con la  delibera  n. 286/05/CONS puo' essere considerata in linea con gli orientamenti  indicati  nella  consultazione pubblica. Tale delibera, per  la  sua  natura  di  provvedimento  cautelare,  non  ha tuttavia previsto  l'introduzione del meccanismo pluriennale di programmazione dei  prezzi  di  terminazione  su  rete  mobile,  che  e' oggetto del presente provvedimento. A tale riguardo e' ben noto che, affinche' un meccanismo  di  cap  dispieghi  pienamente  i  suoi benefici, risulta necessario  un  orizzonte  temporale  pluriennale di durata adeguata. Tale  periodo  temporale  e' peraltro indicato dalla legge n. 481 del 1995  come  di  durata almeno triennale. Pertanto l'Autorita' ritiene opportuno,  ai  fini del presente provvedimento, mantenere un periodo di  applicazione  del  meccanismo di programmazione dei prezzi pari a tre  anni  ma,  alla  luce  di  quanto sopra indicato, di riformulare l'anno  di  partenza  al 2006 e quindi di applicare il cap al periodo 2006-2008.
 
 371.  In  relazione  al  modello  a costi incrementali, utilizzato dall'Autorita'  per  determinare il valore obiettivo da perseguire al termine   del   periodo   di  programmazione,  alcuni  operatori  (in particolare  Tim  e  Vodafone)  hanno espresso riserve sul livello di dettaglio  del  modello  stesso  che  non  apparrebbe sufficiente per presentare   osservazioni   puntuali   sulle   assunzioni  utilizzate dall'Autorita'  nel  modello  stesso,  con riferimento tra l'altro ai costi  riconosciuti  come pertinenti, alle metodologie utilizzate per la  valutazione  dei  valori  di  costo  prospettico.  Tali operatori ritengono  altresi' opportuno che la realizzazione di un modello LRIC venga  condivisa  con  gli  operatori  interessati nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro.
 
 372.   In   merito   a   quanto   rappresentato  nel  corso  della consultazione  pubblica,  l'Autorita',  nel rimandare all'allegato A1 del  presente documento le proprie valutazioni in merito al modello a costi  incrementali,  osserva  che alcune delle osservazioni espresse dagli  operatori  sono  state  considerate al fine riesaminare alcuni aspetti  del  modello  stesso  e di rideterminare, sulla base di tale riesame,  il nuovo valore obiettivo. Pertanto l'Autorita' ritiene che il  modello  a  costi  incrementali,  riesaminato anche tenendo conto delle osservazioni espresse nell'ambito della consultazione pubblica, costituisca  uno strumento sufficientemente consolidato, su cui si e' instaurato  il  giusto  contraddittorio;  tale  modello appare quindi idoneo   per   stabilire   i  parametri  relativi  al  meccanismo  di programmazione  dei  prezzi  massimi di terminazione da utilizzare ai fini del presente provvedimento. L'Autorita' tuttavia, in relazione a quanto  proposto  dagli  operatori  in  merito a un maggiore grado di coinvolgimento   degli   stessi   nello  sviluppo  delle  metodologie contabili,  ritiene opportuno attivare uno specifico gruppo di lavoro al   fine   di   perfezionare   ulteriormente   il  modello  a  costi incrementali,  sulla  base  dei dati e delle rilevazioni di tutti gli operatori  di  rete  mobile.  Cio' allo scopo di rendere tale modello completamente  perfezionato in previsione della successiva analisi di mercato  e di estendere anche al terzo e quarto operatore l'attivita' di  confronto  tecnico  sperimentata  in  passato  in occasione della definizione dell'impianto dei modelli di contabilita' regolatoria.
 
 373.  In  merito  al  valore  obiettivo  per  TIM  e  Vodafone  da perseguire  al termine del periodo di applicazione, l'Autorita', alla luce  delle considerazioni sopra riportate e del riesame del modello, i  cui  dettagli  sono  riportati nell'allegato A1, ritiene opportuno fissare  tale  valore a 8,90 centesimi di euro al minuto. Tale valore e'  stato  determinato  sulla  base  sia  dei  dati  del  sistema  di contabilita'  regolatoria  disponibili  nella fase di predisposizione del  testo  sottoposto  a consultazione pubblica, sia degli ulteriori dati  (contabilita'  regolatoria relativa all'anno 2003) ricevuti nel corso  del procedimento; si e' inoltre tenuto conto della valutazione del  tasso  remunerazione del capitale impiegato effettuata alla luce delle  osservazioni  ricevute nel corso della consultazione pubblica, come   descritto   in   dettaglio   nell'allegato   A2  del  presente provvedimento.
 
 374.   Per  quanto  riguarda  la  determinazione  del  vincolo  di variazione  annuale IPC-X, da applicare nel periodo 2006-2008 al fine di  conseguire  il  valore  obiettivo precedentemente individuato, si osserva quanto segue.
 
 375.  Il  prezzo  di terminazione sulle reti degli operatori TIM e Vodafone e' attualmente, ai sensi della delibera n. 286/05/CONS, pari a 12,1 centesimi di euro al minuto. Tale valore risulta adeguatamente orientato  alle  attuali  valutazioni dei costi sottostanti; pertanto l'Autorita'  conferma,  a  far  data dalla pubblicazione del presente provvedimento  e con decorrenza dalla data di adozione della suddetta delibera,  tale  valore del prezzo massimo di terminazione. Cio' sino alla  data  entro  la  quale  gli  operatori  TIM e Vodafone dovranno applicare  la  prima  riduzione  del meccanismo di programmazione del prezzo di terminazione prevista per gli anni 2006-2008.
 
 376.  Considerata  la  data  di  entrata in vigore delle riduzioni previste   dalla   delibera   n.  286/05/CONS,  (1°  settembre  2005) l'Autorita'  ritiene  opportuno  fissare al 1° luglio 2006 la data di applicazione  di  tale  prima  riduzione.  Tale data e', peraltro, la medesima  alla  quale  l'operatore  dominante  di rete fissa attua le variazioni  di prezzo relative al price cap e consentirebbe quindi di sincronizzare  le  variazioni  di  prezzo all'ingrosso con quelle dei prezzi praticati al dettaglio dall'operatore di rete fissa. Il valore della  riduzione  da  applicare  al  1°  luglio  2006 viene calcolato ipotizzando  un  fattore  di riduzione lineare dell'attuale prezzo di terminazione,  a  partire dalla sua data di entrata in vigore sino al raggiungimento del valore obiettivo al 1° luglio 2008.
 
 377.  A  partire  dal  1°  luglio 2006, il meccanismo di riduzione programmata  e'  espresso  in  termini  di  riduzioni percentuali, da attuare  entro  e  non  oltre le date del 1° luglio degli anni 2007 e 2008  e che porteranno il prezzo del servizio di terminazione per gli operatori TIM e Vodafone al valore obiettivo sopra indicato nell'anno 2008.
 
 378.  Alla  luce  di  quanto  sopra riportato, l'Autorita' ritiene opportuno   fissare   i   parametri   del   meccanismo  di  riduzione programmata,  relativamente  agli  operatori TIM e Vodafone, nel modo seguente :
 -  a  far  data  dal 1° luglio 2006, il prezzo di terminazione non potra'  essere  superiore  al  valore  di  11,20 centesimi di euro al minuto;
 -  le  riduzioni  da applicare negli anni 2007 e 2008 (entro e non oltre  le  date  del  1°  luglio)  dovranno  rispettare il vincolo di IPC-13%,  dove  IPC  rappresenta l'indice di variazione dei prezzi al consumo.
 
 379.  Ai  fini  del  raggiungimento  del  valore  obiettivo  sopra indicato,   il   parametro   X  pari  al  13%  e'  stato  individuato ipotizzando, negli anni 2005-2007 un valore di IPC costante e pari al 2%.
 
 380.  In  merito agli obblighi relativi alla predisposizione di un sistema  di  contabilita'  regolatoria,  l'Autorita'  conferma quanto proposto   nella  delibera  n.  465/04/CONS  al  fine  di  perseguire l'obiettivo  della  verifica  del  grado di orientamento al costo del prezzo  massimo  di  terminazione, anche in presenza di un sistema di cap.  Pertanto l'Autorita' ritiene opportuno mantenere, in capo a TIM e   Vodafone,   l'obbligo   di   predisposizione  della  contabilita' regolatoria, secondo le metodologie e le linee guida introdotte dalle delibere n. 485/01/CONS e n. 399/02/CONS.
 
 381.  Per riguardo invece, il modello a costi incrementali per gli anni  2005-2007,  l'Autorita'  conferma l'orientamento espresso nella proposta  di  provvedimento  secondo  il  quale  esso  dovra'  essere predisposto   sulla   base   di   quanto   descritto   dall'Autorita' nell'allegato  A1  del  presente  provvedimento  e  degli esiti delle attivita' del tavolo tecnico sulla contabilita' regolatoria che, come precedentemente  anticipato,  verra' istituito nel corso del 2006 con la partecipazione di tutti gli operatori di rete mobile.
 Il controllo di prezzo per l'operatore WIND
 
 382. Relativamente alla possibilita' di differenziare gli obblighi di  controllo di prezzo e di contabilita' dei costi tra gli operatori di  primo  ingresso  sul  mercato  e quello di piu' recente ingresso, l'Autorita'  intende svolgere le seguenti considerazioni. Le quote di mercato  dei  primi  due  operatori  (TIM e Vodafone Omnitel - allora Omnitel  Pronto Italia - hanno avviato il servizio GSM nel 1995) sono significativamente  maggiori dell'operatore di piu' recente ingresso, che  ha ottenuto la licenza nel 1998 ed avviato il servizio nel 1999. In  tale  situazione,  occorre quindi valutare se l'operatore di piu' recente  ingresso,  attraverso un controllo di prezzo uguale a quello degli   operatori   con  maggiori  quote  di  mercato,  possa  essere svantaggiato  nell'obiettivo di sviluppare la propria base clienti e, quindi,  di  guadagnare  quote  di  mercato  che  a  loro  volta  gli consentirebbero  di  ridurre  i  costi  unitari  di rete effettivi e, quindi,  di  diminuire  lo  squilibrio con i concorrenti. L'Autorita' ritiene  che  tale  possibilita'  di  crescita dell'operatore di piu' recente  ingresso  possa essere espletata solo qualora tale operatore benefici,  per un periodo di tempo comunque limitato, di un incentivo consistente   nella  possibilita',  ancorche'  non  nell'obbligo,  di fissare  il  proprio prezzo di terminazione ad un livello superiore a quello  degli  operatori  piu'  consolidati,  anche  se  tale livello potrebbe  potenzialmente  configurarsi, nell'immediato, negativamente rispetto  ad  una  valutazione  di  benessere dei consumatori. A tale riguardo si osserva che, qualora l'operatore di minori dimensioni non avesse  tale  incentivo,  in  prospettiva  avrebbe  maggiori  e forse insuperabili  difficolta'  a raggiungere quote di mercato comparabili con    quelle   degli   operatori   piu'   consolidati   e   rimanere conseguentemente  in  una  posizione  tale da non poter efficacemente competere con questi ultimi. Tale situazione appare, sotto il profilo del   benessere  dei  consumatori,  sicuramente  peggiore  in  quanto configurerebbe,  in uno scenario a medio-lungo termine, una riduzione del numero di soggetti che concorrono nel mercato in analisi.
 
 383.  La  questione  della  eventuale  differenziazione dei valori economici  di  terminazione  e'  stata  anche  affrontata,  in ambito internazionale  dal gruppo dei regolatori europei (ERG) il quale, nel documento  "ERG  common  position  on  the  approach  to  appropriate remedies  in  the  new  regulatory  framework" pubblicato nell'aprile 2004,  rileva come le Autorita' nazionali di regolamentazione possono considerare   giustificato   una   temporanea   differenziazione  tra operatori,  a  favore  dei  "nuovi" entranti al fine di promuovere la concorrenza.  A  tale riguardo il documento individua, come possibili criteri  per  valutare  il  livello di differenziazione, da una parte l'approccio denominato di reciprocita' "temporale ritardata" (delayed approach)  attraverso il quale all'operatore di piu' recente ingresso si   garantisce   un   livello   di  terminazione  analogo  a  quello riconosciuto  agli  operatori  di  primo  ingresso  sul mercato in un intervallo  temporale di ritardo, oppure il benchmark internazionale. Il  secondo  aspetto sul quale il documento sopracitato interviene e' quello  di  calibrare  opportunamente  la  durata  di tale periodo di differenziazione  (grace  period)  al  fine  di  evitare  distorsioni concorrenziali  derivanti dal fatto che gli operatori piu' efficienti indirettamente  possano  sussidiare  per un periodo eccessivo i nuovi entranti e che questi ultimi, di conseguenza, non siano adeguatamente stimolati ad incrementare il loro livello di efficienza.
 
 384.  Oltre  alle  considerazioni svolte nel precedente paragrafo, appare   inoltre   opportuno  valutare,  ai  fini  di  una  eventuale differenziazione  del  prezzo di terminazione tra gli operatori TIM e Vodafone,   da   una   parte,   e  Wind,  dall'altra,  le  differenze infrastrutturali  tra  quest'ultimo  ed  i  primi  due  operatori. In particolare,  e' stato evidenziato come le dotazioni spettrali di TIM e  Vodafone differiscano sostanzialmente da quelle di Wind. Sebbene i tre operatori operino sia a 900 Mhz che a 1800, per cio' che riguarda la  tecnologia  GSM,  Wind  ha  in  dotazione  uno  spettro a 900 Mhz sensibilmente   inferiore   a   quello  di  TIM  e  Vodafone  ed,  in particolare,  tale situazione e' rimarcata nelle 16 principali citta' dove  lo spettro a disposizione di Wind (4 Mhz) risulta di gran lunga inferiore  di  quello  di  TIM (13,8 Mhz) e di Vodafone Omnitel (10,3 Mhz).   Tale  situazione,  che  comunque  nel  futuro  potra'  essere modificata, risulta controbilanciata dalla disponibilita' per Wind di una  banda di 5 Mhz aggiuntivi nelle 16 maggiori citta' a 1800 MHz. E stato  piu' volte analizzato come differenze sostanziali di dotazione spettrale   influiscono   sui   costi   dell'operatore,   in   quanto un'efficiente  copertura  a  1800  Mhz  richiede un maggior numero di siti, con conseguenti problemi di acquisizione ed installazione degli stessi,  derivanti  dalle  preoccupazioni dei cittadini sul possibile inquinamento  elettromagnetico,  che ritardano la realizzazione della copertura  o  rendono  la  stessa piu' onerosa. Risulta d'altra parte vero  che una copertura a 1800 Mhz, in particolare nelle zone ad alta densita' di utenza, garantisce una maggiore efficienza nell'uso dello spettro.  Tuttavia,  tale circostanza risulta controbilanciata da una parte  dal fatto che la banda a 1800 Mhz pone maggiori problemi nella copertura all'interno di edifici o luoghi al coperto e dall'altra dal fatto che la maggiore efficienza puo' essere inutile vista la ridotta quota  di mercato e di utenti dell'operatore che ha disposizione tale banda  come  strumento principale per realizzare la propria copertura radioelettrica.   Pertanto,  l'Autorita'  ritiene  che  possa  essere giustificato un incremento di costo nei confronti di un operatore che utilizzi  maggiormente  la banda a 1800 Mhz per realizzare la propria offerta di servizio.
 
 385.   Peraltro,   tale   impostazione   appare  coerente  con  le valutazioni  espresse  da  una  societa'  di  consulenza (OVUM) in un rapporto del 2004 che stima che:
 a.  possa  essere attesa una differenza del 10-15% tra i costi di un  operatore con infrastruttura a 900 Mhz ed un operatore a 900/1800 Mhz  e cio' possa essere tenuta in conto nella fissazione dei livelli di prezzo;
 b. una differenza del 5% delle quote di mercato tra due operatori possa  incidere in una variazione dell' 1 % nei costi di terminazione e  che  tali  differenze  possano  essere  giustificate  solo qualora derivanti  dalla posizione degli incumbents o da barriere/difficolta' nell'ingresso sul mercato;
 c.  che  le differenze tra i livelli di prezzo regolati tra i gli operatori  non  dovrebbero superare il 20% per evitare problemi nella comprensione  dei  prezzi  da parte dei consumatori e per evitare una eccessiva perdita di benessere sociale;
 d.  che  in  alcune  situazioni,  con  operatori  che  hanno  una dotazione spettrale solo a 1800 Mhz ed una quota di mercato inferiore al  50%,  possa essere giustificata una differenza di costi superiore al  20%  e che tale differenziazione possa essere sostenuta, sotto il profilo  regolamentare  del controllo di prezzo, per un certo periodo per quanto limitato.
 
 386.  Cio'  premesso,  l'Autorita'  ritiene che la questione della differenziazione  del  livello di controllo di prezzo per l'operatore Wind vada affrontata in maniera diversa rispetto a TIM e Vodafone per cio'  che  attiene  al  valore  iniziale,  da applicarsi nel 2005. In merito   al   valore   da  applicarsi  al  1°  giugno  2005,  per  le considerazioni svolte precedentemente, con particolare riferimento al punto  190,  l'Autorita'  ritiene giustificato fissarlo pari a quello stabilito  dalla  delibera  n.  47/03/CONS  ovvero  14,95 eurocent al minuto.  Questo  valore  corrisponde ad una riduzione di circa il 20% rispetto al prezzo attualmente praticato dall'operatore Wind.
 
 387.  Relativamente  al  vincolo  di  riduzione  programmata ed al valore obiettivo che sara' raggiunto nel 2007, l'Autorita' rileva che il  modello  a  costi  incrementali descritto in allegato B1 potrebbe essere  applicato, in prima analisi, all'operatore Wind, determinando cosi' per lo stesso operatore un valore obiettivo pari a 8,7 eurocent /min,  tenuto  conto  delle  specificita'  dell'operatore.  Il valore obiettivo cosi' determinato (8,7 eurocent/min), considerato il valore di  partenza  di  14,95 eurocent/min da applicarsi al 1° giugno 2005, corrisponde  all'imposizione  di  un  vincolo X di cap per il periodo 2005-2007,  pari  al  26%.  Il  valore  percentuale indicato e' stato calcolato  ipotizzando un valore di IPC costante nel periodo e pari a 2,4%.  Si  fa  tuttavia  presente  che  il valore del parametro X ora definito   potra'   subire   una  variazione  qualora,  in  esito  al consolidamento  del modello a costi incrementali, di cui all'allegato B1  e  del modello del tasso di remunerazione del capitale impiegato, di  cui  all'allegato  B2,  venisse  determinato  un valore obiettivo differente da quello in esame.
 
 388.  In  merito  all'obbligo  di  predisposizione  del sistema di contabilita'   regolatoria   per   Wind,   l'Autorita'   ritiene  che l'operatore  debba  predisporre,  in  via  sperimentale relativamente all'anno 2004 un sistema di contabilita' con la metodologia e criteri previsti dalle delibere n. 485/01/CONS e n. 399/02/CONS e che per gli anni 2005 e 2006 il sistema di contabilita' dovra' essere il medesimo previsto per TIM e Vodafone Omnitel.
 
 389.   Alla  luce  delle  precedenti  considerazioni,  l'Autorita' esprime l'orientamento:
 a.  di  introdurre  il meccanismo di programmazione dei prezzi di terminazione  su  rete  mobile  per gli anni 2005-2007 fissando quale valore  iniziale,  a  valere  dal  1° giugno 2005, il prezzo di 14,95 €cent/minuto per l'operatore WIND;
 b.  di  adottare,  per  l'operatore  Wind,  il  modello  a  costi incrementali   descritto   in  allegato  B1  nonche'  il  modello  di determinazione  del  tasso  di  remunerazione  del capitale impiegato descritto  in  allegato  B2, che puo' tenere in conto le specificita' dell'operatore  medesimo,  al  fine di definire, per Wind, al termine della  consultazione  pubblica,  un  valore  obiettivo  da perseguire nell'anno 2007, nell'ordine di 8,7 eurocent/min.;
 c.  di definire corrispondentemente la misura del parametro X per la variazione annuale del prezzo di terminazione del tipo IPC-X, dove IPC rappresenta l'indice di variazione dei prezzi al consumo;
 d.  di  introdurre in capo a Wind l'obbligo di predisposizione di un  sistema di contabilita' per l'anno 2004 secondo le metodologie ed i formati definiti dalle delibere n. 485/01/CONS e n. 399/02/CONS;
 e.   di   introdurre   altresi'  in  capo  a  Wind  l'obbligo  di predisposizione  di  un  sistema di contabilita' a costi incrementali per gli anni 2005 e 2006.
 
 Si condivide tale orientamento?
 4.2.4.7 Le osservazioni degli operatori
 
 390.   TIM  non  concorda  con  l'orientamento  dell'Autorita'  di garantire  a  WIND  forme di regolamentazione asimmetrica per diverse motivazioni.  In  via generale TIM osserva che, in un ottica di costi incrementali  di  lungo periodo, le uniche differenziazioni dei costi che  un'autorita' puo' giudicare ammissibili non possono che derivare da  differenze  esogene  nei  costi,  al di fuori del controllo degli operatori.   A   parere  di  TIM,  pertanto,  qualora  sussista  tale differenza  nei  confronti  di  WIND,  essa  deve  essere  provata  e certificata  attraverso  un  sistema di contabilita' regolatoria, non risultando  sufficiente,  a parere della societa', quanto prospettato dall'Autorita' nel documento di consultazione.
 
 391.  Nello  specifico,  TIM rileva che i risultati economici e di penetrazione  nel  mercato  nazionale  di  WIND,  che e' presente sul mercato  dal  1998,  fanno  dello  stesso operatore il migliore tra i "terzi" operatori a livello europeo. Viene inoltre fatto presente che WIND  ha goduto da 1998 ad ora di importanti misure asimmetriche, tra le  quali  quelle  relative al roaming nazionale , di cui nessuno dei "terzi"  operatori  a  livello  europeo  ha  potuto  beneficiare. TIM ritiene  anche  che  la differente dotazione spettrale in capo a WIND non  giustifichi significative differenze dei costi esogeni dal punto di  vista  della  copertura,  notando  tra  l'altro che WIND non puo' essere  considerato un operatore "puro" a 1800 MHz. Infine TIM rileva che  il  prezzo  di terminazione praticato da WIND risulta tra i piu' elevati  praticati  dai  "terzi"  operatori  europei  e sensibilmente superiore alla relativa media, anche considerando in tale valutazione gli aspetti legati alla dotazione spettrale ed alla quota di mercato. TIM   ritiene   pertanto  infondata  qualsiasi  forma  di  asimmetria introdotta   a   favore  di  WIND,  evidenziando,  per  quanto  sopra riportato,  come le caratteristiche di quest'ultimo non siano tali da rendere necessario un simile intervento.
 
 392.  Inoltre  TIM  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  nel definire  per  WIND la medesima contabilita' regolatoria prevista per gli altri operatori notificati.
 
 393.  Infine,  TIM  segnala  che  nella  parte  dispositiva  della proposta di provvedimento l'Autorita' non definisce esplicitamente la misura  del  parametro  X  relativa  a  WIND  (par.l  196, lettera c) contrastando,  in  tal  modo,  con  gli  obiettivi  di  certezza  che dovrebbero orientare la definizione del network cap.
 
 394. Vodafone non condivide la proposta dell'Autorita' di definire condizioni  economiche  per  la  terminazione  mobile  di  WIND  piu' favorevoli   rispetto  a  quelle  determinate  per  Vodafone  e  TIM, ritenendo   che   i   tre   fattori   utilizzati  dall'Autorita'  per giustificare  la  proposta stessa non siano fondati e sufficiente. In particolare,  Vodafone  rileva che, per quanto riguarda la differente dotazione  frequenziale,  lo  spettro  a  900  MHz  di  WIND  risulta comparabile  con  quello a disposizione di TIM e Vodafone o superiore qualora  si confronti il parametro "clienti serviti per MHz". Inoltre a parere della societa', risulta ingiustificato considerare WIND come nuovo  entrante  tenendo  conto che lo stesso operatori e' stato gia' compensato per il ritardato avvio con misure asimmetriche. Infine, la minore quota di mercato non e' prevista dall'ERG a sostegno di misure asimmetriche.   A   tale   riguardo   Vodafone  rileva  che  l'azione regolamentare  don  dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di riequilibrare le quote di mercato.
 
 395.  Vodafone  evidenzia,  inoltre, come il livello massimo della terminazione  mobile  di TIM e Vodafone e' sempre stato fissato ad un valore  identico  per entrambi gli operatori pur in presenza di quote di mercato differenti cosi', nel caso in cui, l'Autorita' intendesse, comunque,   procedere   ad   una   differenziazione   del  valore  di terminazione per WIND sulla base delle differenze in termini di quote di  mercato  e  del  ritardato ingresso sul mercato, per coerenza, lo stesso  principio  dovra'  essere  utilizzato  per la definizione del valore  di  terminazione  Vodafone  definendo  un  livello  di prezzo iniziale  intermedio  tra  il  valore  di  TIM  e  quello di WIND che rifletta la differenza in termini di quote di mercato esistente tra i primi due operatori.
 
 396.  In conclusione Vodafone ritiene che WIND dovra' avere fin da subito un valore di terminazione allineato a quello di TIM e Vodafone stessa.
 
 397.  WIND  sostiene  che,  al  fine  di determinare la tariffa di terminazione  sulla  propria  rete  mobile  per gli anni 2005, 2006 e 2007, debba essere applicato il principio di delayed reprocity con un ritardo  di  2  anni  rispetto agli operatori incumbent. Pertanto, il valore  del  parametro  X  da  applicare a WIND dovra' essere tale da portare,  nell'anno  2007, il valore della terminazione sulla propria rete  mobile  uguale  a  quello previsto per TIM e Vodafone nell'anno 2005.  Peraltro, la societa' aggiunge che la delayed reciprocity deve basarsi  sugli  effettivi  valori di terminazione sulle reti di TIM e Vodafone,  comprendendo  quindi  sia la terminazione fisso-mobile che quella mobile-mobile.
 
 398.  A  giustificazione  di quanto proposto, WIND sottolinea che, relativamente  al  proprio  valore  obiettivo  da perseguire al 2007, sussistono notevoli differenze tra i valori di costo di WIND stessa e quelli  degli  operatori  TIM  e  Vodafone per gli anni 1999-2002. In particolare  il  costo  di  WIND  risulta  superiore a quello dei due maggiori operatori di circa il 20% non per le proprie inefficienze ma per  le motivazioni fondamentalmente legate alla differente dotazione spettrale  in termini di frequenze a 900 MHz, che incide non solo per i maggiori costi infrastrutturali ma anche per i minori ricavi dovuti a traffico e clienti persi in particolare indoor, nonche' alla minore quota di mercato a causa del ritardato ingresso sul mercato mobile.
 
 399.   In   conclusione,   WIND  ritiene  opportuno,  al  fine  di determinare  il  meccanismo  di  riduzione  programmato dei prezzi di terminazione  sulla propria rete, un approccio articolato in due fasi come di seguito descritto.
 
 400.  Per il periodo 2004-2006, l'individuazione di un network cap da  applicare  alla  tariffa di terminazione mobile basato, per TIM e Vodafone,  sulla  metodologia LRIC e, per WIND, sull'applicazione del principio  del  delayed  reprocity. Al fine determinare nel modo piu' appropriato  gli  obblighi da imporre a WIND nell'ambito del prossimo ciclo  di  analisi  di  mercato, l'operatore ritiene che possa essere imposto,   nell'attuale   procedimento,   l'obbligo   per   WIND   di predisporre,   in   via  sperimentale,  un  sistema  di  contabilita' regolatoria basato sulla metodologia FDC/HCA.
 
 401.  Per  quanto  riguarda  il  periodo  successivo al 2006, WIND propone  che  la  tariffa  di  terminazione  mobile per gli operatori notificati  sia  calcolata utilizzando una metodologia LRIC condivisa tra  operatori  e  che  l'Autorita'  tenga  in debito conto i fattori differenzianti gia' riconosciuti nella proposta di provvedimento.
 
 402. Infine WIND, ritenendo che un obbligo di controllo dei prezzi risulti   sufficiente   ad   individuare  un'  appropriata  curva  di riduzione,  non  condivide  l'obbligo  di  sviluppare  un  sistema di contabilita'  regolatoria  LRIC  gia'  per il 2005, considerandolo un onere  iniquo  e non proporzionato in relazione agli obblighi imposti in precedenza per gli anni 1999-2002 a TIM e Vodafone.
 
 403.  La  societa'  H3G esprime il proprio consenso in merito alla proposta  di programmazione dei prezzi in capo a WIND, fatte salve le considerazioni  sulla  reciprocita' espresse in precedenza per quanto riguarda i contatti di interconnessione con gli incumbent.
 
 404. Gli OLO e gli operatori ReteItaly, @IIP e TWC condividono gli obblighi   proposti   dall'Autorita'   in   merito   alle  misure  di determinazione del prezzo di terminazione previsto per WIND.
 
 405.  In  merito  all'orientamento  espresso  dall'Autorita',  MCI ritiene  che  debbano essere effettuate le stesse considerazioni gia' esposte  per  TIM  e  Vodafone e che, pertanto, il valore iniziale da considerare  come  punto  di partenza per il calcolo della tariffa di terminazione sia, anche per WIND, pari a 13,45 eurocent/min a partire dal 1 ° giugno 2005.
 4.2.4.8 Le valutazioni dell'Autorita'
 
 406.   In   relazione   all'applicazione   di   un  meccanismo  di programmazione dei prezzi per WIND, alcuni operatori (TIM e Vodafone) non  condividono  la  possibilita'  di  differenziare  il  livello di controllo  di  prezzo  per WIND rispetto a quello stabilito per TIM e Vodafone.  A  parere di questi operatori, un'eventuale asimmetria non risulterebbe  giustificata  da  differenze di costo tra gli operatori che,   se  esistenti,  non  dipendono  da  situazioni  oggettivamente dimostrabili.   Eventuali   asimmetrie,   peraltro,  dovranno  essere temporalmente limitate e monitorate.
 
 407.  A  tale riguardo, l'Autorita' osserva che quanto proposto in merito    ad    una   differenziazione   del   prezzo,   circoscritta temporalmente,  risulta ulteriormente giustificabile sulla base delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica.
 
 408.   Appare   infatti   evidente  che  la  differente  dotazione frequenziale,   in  particolare  nelle  principali  16  citta'  e  le prospettiva  di sviluppo di tale dotazione per WIND non consentiranno allo stesso operatore, almeno nell'orizzonte temporale della presente analisi   di   mercato,   di  porsi  in  una  situazione  di  parita' infrastrutturale   rispetto   ai   due   principali  operatori.  Tale situazione  deve  pertanto essere tenuta in considerazione, oltre che per  sancire una diverso livello di controllo del prezzo tra WIND e i due principali operatori, anche per quantificarne la differenza.
 
 409.  A  tale  ultimo  riguardo, si e' osservato, nel documento di consultazione pubblica, che nel caso di operatori con dotazione a 900 MHz  e  900/1800  MHz,  una  differenziazione  inferiore  al  20%, se applicata  per un periodo temporalmente limitato, risulta sostenibile e non penalizza il benessere sociale. Nel caso di specie, attualmente il  differenziale  di prezzo tra WIND e TIM e Vodafone risulta pari a circa  il  19%.  L'Autorita'  ritiene  opportuno  che tale differenza percentuale  si  riduca,  nel  corso  del periodo di applicazione del meccanismo  di  variazione  programmata  (anni  2006-2008),  ma  che, differentemente  da quanto proposto nella consultazione pubblica, non si  annulli  completamente  nell'ultimo anno di applicazione del cap. Infatti,  si  ritiene  che un azzeramento di tale differenza nel 2008 stesso,   oltre   a   non  essere  completamente  giustificata  dalle specificita'  di  WIND, sottoponga lo stesso operatore ad un percorso di  riduzione  programmata  eccessivamente oneroso anche in relazione alla sostenibilita' dei propri investimenti.
 
 410.  Alla  luce  di  quanto  esposto,  l'Autorita' ritiene quindi opportuno  considerare  per WIND un percorso di riduzione programmata che  consenta  una  riduzione  progressiva  del  differenziale tra il prezzo  di  terminazione  di  WIND stesso e quello previsto per TIM e Vodafone,  dal  valore  attualmente  pari a circa il 19% ad un valore circa   pari   all'7%.  L'Autorita'  infatti  individua  tale  misura percentuale   come   quella   adeguata   per  rappresentare,  in  via prospettica,  le  differenze  di  costo sottostanti la produzione del servizio di terminazione tra le reti di TIM e Vodafone da una parte e WIND  dall'altra,  tenendo opportunamente in conto le specificita' di quest'ultimo  operatore.  In  tal  senso,  peraltro, appare opportuno richiamare  che l'esperienza di altri paesi europei (ad esempio Regno Unito  ed  Austria)  testimonia  il  mantenimento  di  condizioni  di asimmetria  nei valori della terminazione mobile anche per periodi di tempo  superiori  ai  dieci anni. Con cio' l'Autorita' ritiene che il valore  obiettivo  per  WIND  al  1°  luglio  2008  debba  essere non superiore a 9,5 centesimi di euro al minuto.
 
 411.  Considerato  quanto svolto alla sezione precedente in merito alle  modalita' di attuazione dell'obbligo di controllo di prezzo per TIM  e  Vodafone, l'Autorita' intende pertanto confermare, a far data dalla  pubblicazione del presente provvedimento, il valore del prezzo massimo   di  terminazione  attualmente  stabilito  per  WIND  (14,35 centesimi  di  euro  al minuto) sino alla data del 1° luglio 2006. Il valore  della  riduzione  da  applicare  a tale data viene calcolato, anche   per   WIND,  ipotizzando  un  fattore  di  riduzione  lineare dell'attuale  prezzo  di  terminazione,  a  partire dalla sua data di entrata  in  vigore sino al raggiungimento del valore obiettivo al 1° luglio 2008 stabilito per WIND.
 
 412.  A  partire  dal  1°  luglio 2006, il meccanismo di riduzione programmata  viene  espresso  in termini di riduzioni percentuali, da attuare  entro  e  non  oltre le date del 1° luglio degli anni 2007 e 2008,  che  porteranno  il  prezzo  del  servizio di terminazione per l'operatore WIND al valore obiettivo sopra indicato nell'anno 2008.
 
 413.  Alla  luce delle considerazioni sopra riportate, l'Autorita' ritiene   opportuno   per  l'operatore  WIND  stabilire  le  seguenti modalita' di attuazione dell'obbligo di controllo di prezzo:
 -  confermare,  a  far  data  dalla  pubblicazione  del  presente provvedimento,  il valore del prezzo massimo di terminazione di 14,35 euro sino alla data del 1° luglio 2006;
 -  a  far  data  dal 1° luglio 2006, il prezzo di terminazione di WIND non potra' essere superiore al valore di 12,90 centesimi di euro al minuto;
 -  le  riduzioni da applicare negli anni 2007 e 2008 (entro e non oltre  le  date  del  1°  luglio)  dovranno  rispettare il vincolo di IPC-16%  dove  IPC  rappresenta  l'indice di variazione dei prezzi al consumo.
 
 414.  Ai  fini  del  raggiungimento  del  valore  obiettivo  sopra indicato,   il   parametro   X  pari  al  16%  e'  stato  individuato ipotizzando, negli anni 2005-2007 un valore di IPC costante e pari al 2%.
 
 415.  In  merito  all'obbligo  di  predisposizione  del sistema di contabilita'  regolatoria  per  WIND,  l'Autorita' ritiene opportuno, analogamente  a  quanto stabilito per TIM e Vodafone, che l'operatore predisponga  per gli anni 2005-2007 un sistema di contabilita' con la metodologia  e  criteri  previsti  dalle delibere n. 485/01/CONS e n. 399/02/CONS. Inoltre, limitatamente agli anni 2006 e 2007 l'Autorita' conferma   per   WIND   la   predisposizione   del  modello  a  costi incrementali,   sulla   base   di   quanto  descritto  dall'Autorita' nell'allegato  Al  del  presente  provvedimento  e  degli esiti delle attivita' del tavolo tecnico sulla contabilita' regolatoria che, come precedentemente  anticipato,  verra' istituito nel corso del 2006 con la partecipazione di tutti gli operatori di rete mobile.
 Le  modalita'  applicative del meccanismo di riduzione programmata dei prezzi di terminazione
 
 416.  Nel  caso  in  cui  gli  operatori scelgano di articolare il prezzo  di  terminazione  in funzione delle fasce orarie, l'Autorita' ritiene  opportuno  ribadire  che  il rispetto del vincolo sul prezzo massimo medio minutario dovra' essere valutato sulla base del paniere del  traffico  totale  terminato  su  ciascuna  rete  nel  periodo di riferimento   (distribuzione  del  traffico  sulle  differenti  fasce orarie).  Non  sussistono,  infatti,  elementi  -  allo  stato  - per modificare   quanto   indicato   dall'Autorita'   nella  delibera  n. 47/03/CIR,  al  punto  E della parte motivazioni ove si specifica che relativamente   "all'adozione  di  un  unico  paniere  o  di  panieri differenti  per  ciascun operatore, l'Autorita', pur rilevando che le distribuzioni  di  traffico  degli  operatori  notificati  tendono ad uniformarsi  nel  corso  degli  anni 2000-2001, ritiene opportuno che ciascun   operatore  assoggettato  al  meccanismo  di  programmazione articoli,  se  del  caso, i prezzi di terminazione secondo il proprio paniere di traffico, cio' al fine di salvaguardare le specificita' di ciascun operatore".
 
 417.  In  merito  alle modalita' di applicazione del meccanismo di riduzione  programmata  si  svolgono  le  seguenti considerazioni. Il prezzo  massimo  di  terminazione  fissato  per il 2005 dovra' essere applicato  a  far  data dal 1° giugno 2005. Le riduzioni previste per gli  anni  successivi  dovranno  essere applicate nella medesima data degli  anni  2006  e  2007.  Al  fine  di  determinare  il vincolo di variazione  effettivo  IPC-X,  l'indice  dei  prezzi  al  consumo  da prendere  a  riferimento  sara'  costituito dall'Indice dei Prezzi al Consumo  delle  famiglie  di  operai  ed  impiegati  risultante dalla rilevazione  ISTAT  per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno antecedente  a quello nel quale viene applicata la variazione, ovvero 1°  gennaio  - 31 dicembre degli anni 2005 e 2006 rispettivamente per le  variazioni  da  applicare  alla  data  del 1° giugno 2006 e 2007. Qualora  l'operatore  decida  di  articolare  il  proprio  prezzo  di terminazione  su fasce orarie, il valor medio massimo di terminazione sara'  inteso  in tal caso come valore medio ponderato sulla base del traffico  terminato  nelle  singole  fasce orarie, con riferimento al paniere  di  traffico  relativo  al  periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno  antecedente l'applicazione della variazione. Al fine della verifica  del  rispetto  del  vincolo  di  variazione l'operatore che scelga  di  articolare  il  proprio  prezzo  di  terminazione  dovra' comunicare  all'Autorita', con la medesima tempistica prevista per la comunicazione  delle variazioni di prezzo, i dati relativi al paniere di traffico precedentemente indicato.
 
 418.  Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorita' esprime l'orientamento di:
 a.  applicare  le  variazioni  di  prezzo disposte dal meccanismo pluriennale alle date del 1° giugno 2005, 2006 e 2007;
 b.  utilizzare  l'indice  dei  prezzi  al  consumo (IPC) rilevato dall'ISTAT  nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente di applicazione della variazione prevista per gli anni 2006 e 2007;
 c. mantenere, per gli operatori soggetti all'obbligo di controllo dei  prezzi,  la possibilita' di articolare il prezzo di terminazione in  fasce  orarie, nel rispetto del prezzo massimo disposto, valutato come  media  ponderata  sulla base del traffico terminato nel singole fasce orarie;
 d. utilizzare, in caso di articolazione del prezzo, il paniere di traffico  relativo  al  periodo  l°  gennaio  - 31 dicembre dell'anno antecedente   di   applicazione   delle   variazioni  del  prezzo  di terminazione disposte per il 2005, 2006 e 2007.
 
 Si condivide tale orientamento?
 4.2.4.9 Le osservazioni degli operatori
 
 419.   TIM,   pur  ribadendo  di  non  ritenere  giustificata  ne' proporzionata  l'imposizione  di obblighi di orientamento al costo in capo agli operatori mobili notificati nel mercato oggetto di analisi, ritiene  condivisibile  la  data  di  introduzione  delle  variazioni annuali di prezzo, cosi' come l'utilizzo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
 
 420.   Per   quanto   riguarda   l'articolazione   del  prezzo  di terminazione  mobile  su  fasce  orarie, a parere di TIM, questa deve essere consentita come deroga motivata alla fissazione di valori flat ed  effettuata  sulla  base delle medesime fasce orarie per tutti gli operatori  mobili,  quali  ad esempio quelle stabilite dall'Autorita' nella   delibera   n.   47/03/CONS.   Inoltre,  TIM  ritiene  che  la possibilita'   di   articolare   il  prezzo  in  fasce  orarie  debba rispettare,  come  gia'  esplicitato nella delibera n. 47/03/CONS, il sistema  di  ponderazione  derivante  dal paniere del traffico totale terminato  su  ciascuna rete mobile nel periodo di riferimento. A tal proposito la societa' ritiene che, affinche' il meccanismo di cap sia realmente   efficace,   occorre   che  la  verifica  dei  livelli  di terminazione  operata  dall'Autorita'  si  esplichi  in  un immediato riscontro  dei  valori  di  terminazione effettivamente consuntivati. Suggerisce   l'introduzione   di   un  meccanismo  di  controllo  del regolatore al fine di evitare scostamenti del sistema di ponderazione che  possano comportare uno scostamento del prezzo medio effettivo di terminazione da quello prefissato, e di sanzioni dei soggetti che non rispettano tale vincolo.
 
 421.  Vodafone condivide l'orientamento espresso dall'Autorita' di mantenere quanto gia' previsto nella delibera n. 47/03/CONS in merito alla  possibilita'  di  articolare  i  prezzi di terminazione fisso - mobile  in  fasce  orarie, utilizzando, in questo caso, il paniere di traffico  relativo  all'anno antecedente a quello di applicazione del network cap.
 
 422.  La  societa'  condivide, altresi', la scelta dell'indice dei prezzi  al  consumo  (IPC) rilevato dall'ISTAT nell'anno precedente a quello  di  applicazione del network cap da impiegare nel calcolo del valore della variazione medesima.
 
 423.  Con  riferimento,  infine, alle date di applicazione ed alle modalita'  attuative  di  detto  meccanismo  di  variazione, Vodafone ritiene  che  le  stesse debbano essere coerenti con quanto stabilito dall'Autorita'  con  riferimento  alla  quota di retention di Telecom Italia.  Naturalmente anche la durata del network cap prevista per il prezzo  di  terminazione  mobile  dovra'  essere  la stessa di quella prevista per la quota di retention.
 
 424.  Anche WIND condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito alla  possibilita' di applicare le variazioni di prezzo, ai valori di terminazione   vocale  su  singolo  operatore  mobile,  disposte  dal meccanismo  pluriennale  alle  date  del 1° giugno 2005, 2006 e 2007. WIND condivide, inoltre, l'utilizzo dell'indice dei prezzi al consumo (IPC)  rilevato  dall'ISTAT  nel  periodo  1°  gennaio  - 31 dicembre dell'anno precedente di applicazione della variazione.
 
 425.   Per  quanto  riguarda  la  possibilita'  di  lasciare  agli operatori soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi la facolta' di articolare  il  prezzo  di  terminazione sulla propria rete mobile in fasce  orarie nel rispetto del prezzo massimo disposto, WIND concorda con  tale  impostazione  ma prevede la necessita', esclusivamente per gli  operatori  gia'  notificati TIM e Vodafone, di imporre l'obbligo del  rispetto  di un unico network cap con riferimento a ciascuno dei due  panieri  F2M  e  M2M in modo da evitare che tali MNO, in ragione della  loro  dominanza nel mercato della terminazione su rete mobile, possano  porre in essere pratiche abusive di sussidio incrociato e di price  squeezing, realizzando, in tal modo, una barriera all'ingresso per gli altri operatori fissi e mobili.
 
 426.  H3G  condivide  in  linea  generale  l'orientamento espresso dall'Autorita',  fatte  salve  le  considerazioni  gia'  espresse  in precedenza  con  particolare  riferimento alle problematiche connesse con  la possibilita' degli operatori in posizione realmente dominante (TIM e Vodafone) di condizionare le tariffe di terminazione.
 
 427.   In   merito  alle  modalita'  definite  dall'Autorita'  per l'applicazione  del  controllo dei prezzi agli operatori interessati, gli OLO rilevano come la differenziazione adottata dall'Autorita' nel percorso  di  arrivo al valore obiettivo sottoponga Tim e Vodafone ad un  obiettivo  meno  gravoso  di  quello imposto a Wind, e propongono obiettivi  di  efficienza piu' stringenti per tali operatori, come un accorciamento del tempo di raggiungimento a due anni.
 
 428.  Gli OLO concordano sull'introduzione della facolta', per gli operatori  mobili notificati, di articolare il prezzo di terminazione per fasce orarie, ma ritengono che debba essere previsto, allo stesso tempo,  un  obbligo  in  capo  agli  stessi  di  concederla,  qualora l'operatore di rete fissa la richieda. Gli operatori ritengono che la suddetta  articolazione  debba  essere  determinata  in  funzione del traffico  uscente  dalla rete di origine e non in funzione dei volumi totali  entranti  sulla  rete  mobile  e che debba essere prevista la possibilita', per l'operatore di origine della chiamata, di scegliere l'applicazione  di  un  prezzo  di terminazione flat, alla quale deve corrispondere,  cosi'  come  gia'  sostenuto,  un  obbligo  da  parte dell'operatore  mobile  di  concederla,  nel rispetto dei principi di trasparenza, orientamento al costo e non discriminazione.
 
 429.  In  ogni  caso  gli  OLO richiedono di avere visibilita' del gradiente tariffario che verra' utilizzato dagli operatori mobili per l'eventuale  articolazione  della  propria  tariffa  in  fasce orarie differenziate.
 
 430.  Ad  integrazione di quanto gia' espresso, per quanto attiene alle  variazioni  di prezzo, Welcome Italia chiede che queste vengano applicate  almeno  a  partire dal giugno 2004 per le osservazioni che seguono.  Riguardo al periodo di riferimento, Welcome Italia non puo' esimersi  dall'evidenziare  i  mancati  adeguamenti  delle tariffe di terminazione a partire dal 1 giugno 2004 come disposto dalla delibera 47/03/CONS.  Inoltre,  riguardo l'orizzonte temporale del network cap la  societa'  ritiene che gli operatori mobili possano raggiungere il valore  obiettivo  determinato  secondo  l'approccio LRIC in due anni anziche'  in  tre in modo da consentire di trasferire tempestivamente ai  consumatori  quanto verrebbe trattenuto come rendita dagli stessi operatori.
 
 431.   Per   quanto   riguarda  la  tempistica,  MCI  ritiene  che l'Autorita', nello stabilire le tariffe e le relative date, non abbia tenuto  in debita considerazione la delibera 47/03/CONS che prevedeva una  riduzione  del  10%  nel  2004  e  nel 2005, mai applicata dagli operatori  mobili; sostiene quindi che la tariffa di terminazione dal 1  giugno  2006  debba  essere pari a 11,30 eurocent/min. in modo che possa   inglobare  le  riduzioni  precedenti,  e  che  gli  operatori interconnessi  possano  richiedere  la  differenza  di  terminazione, rispetto  a  13,45  eurocent/min.  in misura retroattiva dal 1 giugno 2004.
 
 432.  In  merito  alla  possibilita'  di  articolare  il prezzo di terminazione  in  fasce  orarie,  MCI intende evidenziare come, nello stabilire  la tariffa di terminazione media, si lascia agli operatori mobili la facolta' di offrire una tariffa flat non divisa, quindi, in peak  e off peak. Ad oggi il solo operatore TIM ha di fatto, concesso l'utilizzo  di  tale  modalita'  di  offerta,  mentre MCI ritiene che utilizzare  una  tariffa  flat  consenta una piu' efficace parita' di trattamento  degli  operatori.  Di  conseguenza, quegli operatori che hanno   una  tipologia  di  utenza  prevalentemente  business  e  che utilizzano   principalmente   la  tariffa  peak,  sono  costretti  ad utilizzare una tariffa di terminazione considerevolmente piu' elevata di quella stabilita dall'Autorita'.
 
 433.   Gli   operatori   @IIP,   ReteItaly   e   TWC   condividono l'orientamento espresso dall'Autorita'.
 4.2.4.10 Le valutazioni dell'Autorita'
 
 434.  In  merito  alle  date  di  applicazione delle variazioni di prezzo,  l'Autorita',  per  le  valutazioni espresse precedentemente, conferma  che  esse  avverranno  alle  date del 1 ° luglio degli anni 2006, 2007 e 2008.
 
 435.  In riferimento alla scelta dell'indice dei prezzi al consumo da   prendere   a   riferimento,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  di confermare  quanto  previsto  nella  delibera 465/05/CONS; esso sara' quindi costituito dall'Indice dei Prezzi al Consumo delle famiglie di operai  ed  impiegati  (senza  tabacchi) risultante dalla rilevazione ISTAT  per  il periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno antecedente a quello nel quale viene applicata la variazione.
 
 436.   L'Autorita'   inoltre   ritiene   opportuno   mantenere  la possibilita'   per   gli   operatori   di  articolare  il  prezzo  di terminazione  in  funzione  delle  fasce  orarie. Qualora l'operatore decida  di  articolare  il  proprio  prezzo  di terminazione su fasce orarie,  il  valor  medio massimo di terminazione sara' inteso in tal caso  come  valore  medio  ponderato  sulla base dell'intero traffico terminato  nelle  singole fasce orarie, con riferimento al paniere di traffico   relativo  al  periodo  1°  gennaio-31  dicembre  dell'anno antecedente  l'applicazione  della  variazione.  L'Autorita'  ritiene infatti  che  quanto  suggerito  da  alcuni  operatori in merito alla ponderazione  rispetto  al  traffico  originato  da una singola rete, oltre  a  non  essere  di  facile  applicazione,  potrebbe comportare profili  di discriminazione tra le singole reti interconnesse. A tale ultimo   riguardo,   l'Autorita'   ritiene  tuttavia  importante  far presente,  ai fini del rispetto del principio di non discriminazione, che,  qualora un operatore di rete mobile offra contemporaneamente un prezzo  flat  e  ed  un  prezzo  articolato  nelle  fasce  di picco e fuori-picco,  allora  gli  operatori  interconnessi hanno facolta' di scegliere tra le due possibilita'.
 
 437. Al fine della verifica del rispetto del vincolo di variazione l'operatore   che   scelga   di   articolare  il  proprio  prezzo  di terminazione   dovra'   comunicare  all'Autorita',  con  la  medesima tempistica  prevista per la comunicazione delle variazioni di prezzo, i  dati  relativi al paniere di traffico precedentemente indicato per la verifica della ponderazione effettuata.
 |  |  |  | Allegato A1 ALLEGATO A1 ALLA DELIBERA N. 3/06/CONS
 
 IL MODELLO DI CALCOLO DEI COSTI PROSPETTICI INCREMENTALI
 DI LUNGO PERIODO PER IL SERVIZIO DI TERMINAZIONE MOBILE
 
 PREMESSA
 
 INTRODUZIONE AL MODELLO LRIC
 
 1.  Il  Forward-Looking  Long  Run Incremental Cost (FLRIC) e' una metodologia  tipicamente  utilizzata  per  il  calcolo  dei  costi di servizi  all'ingrosso  di  telecomunicazione.  La sua applicazione ai servizi  di  terminazione  mobile  consiste  nel  calcolare  il costo addizionale (incremental) che un operatore deve sostenere per fornire il  servizio  di  terminazione;  in  altri  termini,  e' il costo che l'operatore  eviterebbe se non fornisse quel servizio. La valutazione di  tale costo incrementale e' effettuata in una prospettiva di lungo periodo,  cioe' ipotizzando che l'operatore scelga la combinazione di fattori  produttivi,  inclusi gli investimenti in conto capitale, che minimizza  il  costo  di  produzione.  Trattandosi  di  un  approccio prospettico,  nella  scelta dei fattori produttivi si tiene conto non solo  della  tecnologia  esistente,  ma  anche  della sua prevedibile evoluzione futura.
 
 2.  La  giustificazione  economica dell'utilizzazione del FLRIC da parte  del  regolatore  e'  che  tale metodologia consente di fissare prezzi  che  approssimano  quelli  che  prevarrebbero  in  un mercato competitivo piu' accuratamente rispetto a stime basate su metodologie contabili.
 Gli approcci top-down e bottom-up
 
 3.  I  FLRIC  possono  essere calcolati facendo uso di due diversi metodi, bottom-up e top-down.
 
 4.  L'approccio bottom-up consiste nella costruzione di un modello ingegneristico  volto a determinare i costi relativi agli elementi di un'ipotetica rete che verrebbe realizzata da un operatore efficiente. I  modelli bottom-up possono essere del tipo scorched node o scorched earth.  I  primi  si basano sulla configurazione di rete esistente, i secondi su una configurazione di rete totalmente nuova.
 
 5.  La metodologia bottom-up permette di caratterizzare i costi di un  operatore  efficiente  in  modo  trasparente  e  di  valutare con esattezza   la   relazione   tra   costi   e   volumi.   Tuttavia  la predisposizione di questo tipo di modello, oltre a richiedere ingenti risorse,  comporta,  in  linea di principio, il possesso da parte del regolatore  di  un  patrimonio  informativo sostanzialmente analogo a quello di un operatore esistente. Ogni carenza sotto quest'aspetto si riflette  in valutazioni di costo che non rappresentano accuratamente le spese che un operatore dovrebbe effettivamente sostenere.
 
 6.  L'approccio  top-down  consiste  nell'utilizzare come punto di partenza   i  dati  della  contabilita'  dell'impresa  per  arrivare, attraverso   opportune   modifiche  per  tenere  conto  di  eventuali inefficienze nell'uso/scelta delle caratteristiche della rete, ad una valutazione  dei  costi  prospettica  di  lungo periodo. A differenza dell'approccio  bottom-up,  il  metodo  top-down  necessita di minori risorse   da  parte  del  regolatore  e  riduce  la  probabilita'  di compromettere     la    sostenibilita'    economica    dell'attivita' dell'operatore  attraverso  valutazioni  di costo sensibilmente al di sotto  delle risorse effettivamente necessarie. D'altra parte, questi vantaggi si accompagnano a maggiori difficolta' nella valutazione dei costi prospettici di lungo periodo e delle relazioni costi-volumi.
 
 7.  Tenuto  conto  dei  vantaggi e degli svantaggi che entrambe le metodologie presentano, i due approcci possono essere utilizzati come strumenti  complementari,  nel  senso  che  il  modello top-down puo' essere  utilizzato  per calcolare i costi effettivi dell'operatore ed il bottom-up per verificarne l'efficienza.
 I metodi di attribuzione dei costi comuni
 
 8.  Il calcolo del FLRIC, sia attraverso l'approccio top down, sia attraverso  il  bottom-up,  viene  effettuato attribuendo al servizio (nel caso in oggetto la terminazione) quei costi direttamente causati dalla  sua  fornitura  e  quei  costi  per  cui  tale attribuzione e' possibile  in  via  indiretta attraverso un driver di costo. Al costo unitario  cosi'  determinato  viene  poi  applicata una maggiorazione (markup)  attraverso  la  quale il servizio partecipa al recupero dei costi  comuni,  intendendo per tali quei costi che non possono essere messi  in  relazione  diretta  o  indiretta  (attraverso un driver di costo) al servizio considerato.
 
 9.  Infatti, in un'ottica di efficienza economica, tutti i servizi forniti  da un operatore multiprodotto sono chiamati a contribuire al recupero  dei  costi  comuni  attraverso  un  mark-up  sul  FLRIC.  I principali  metodi  per  il  calcolo  del mark-up per il recupero dei costi   comuni   sono   l'Egual   Proportionate   Mark-Up   (EPMU)  e l'applicazione dei prezzi alla Ramsey (Ramsey Pricing).
 
 10.  Il primo consiste nel recuperare i costi comuni attribuendoli a  ciascun  prodotto/servizio proporzionalmente al relativo costo. Si tratta  dunque  di  un  metodo  di  facile ed immediata applicazione; tuttavia  presenta lo svantaggio che l'attribuzione proporzionale dei costi   comuni  potrebbe  non  corrispondere  alla  ripartizione  che effettuerebbe  un  regolatore  dotato  di perfetta informazione (lato costi  e  lato  domanda  finale) al fine di massimizzare il benessere sociale.
 
 11.    Quest'ultimo    obiettivo    e'   realizzabile   attraverso l'applicazione  della  regola  dei  prezzi  alla  Ramsey.  La  regola consiste nel ripartire i costi comuni ai diversi servizi dell'impresa multiprodotto  in  misura  inversamente proporzionale all'elasticita' della  domanda.  Cio'  comporta  che  i  costi comuni siano attributi prevalentemente  ai  servizi  la  cui  domanda  risulta relativamente inelastica. Oltre che per ovvie considerazioni di natura distributiva (beni  essenziali  hanno domanda inelastica), il Ramsey pricing e' di difficile applicazione in quanto il suo calcolo richiede informazioni dettagliate  riguardo  le  funzioni  di  domanda  relative ai singoli servizi, nonche' delle relative elasticita' incrociate.
 
 Applicazione  della  metodologia FLRIC al servizio di terminazione mobile.
 La scelta dell'approccio
 
 12. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorita' ha ritenuto opportuno utilizzare un approccio di tipo top-down per il calcolo del FLRIC,  dal  momento  che  dispone  di  una  dettagliata contabilita' regolatoria degli operatori di rete mobile attualmente notificati per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.
 
 13.  Nonostante  tali  contabilita' siano redatte a costi storici, l'Autorita'  ritiene  che  i valori in esse riportarti possano essere correttamente  utilizzati come base per il calcolo del FLRIC. Essendo le  reti  degli  operatori  mobili  di  piu'  recente costruzione, e' verosimile che una valutazione a costi correnti porti a risultati non molto  differenti  da  quelli  risultanti  da una valutazione a costi storici.  In  effetti l'Autorita' ha constatato che i valori relativi alla  valutazione  a  costi  storici,  risultanti  dalla contabilita' regolatoria  degli  operatori mobili dell'anno 2001 non si discostano sensibilmente  dai  valori  risultanti  da  una  valutazione  a costi correnti  forniti  in  via  sperimentale  per  lo  stesso  anno dagli operatori notificati.
 
 14.  L'Autorita'  ritiene  che  i valori riportati in contabilita' regolatoria  corrispondano  a  quelli di un operatore ragionevolmente efficiente.
 Categorie di costo pertinenti al servizio di terminazione mobile
 
 15.  L'attuale  contabilita'  regolatoria  degli operatori di rete mobile  e'  redatta  seguendo  la  metodologia  dei  costi pienamente distribuiti.  Pertanto  non tutte le voci di costo in essa riportate, secondo quanto previsto nell'Allegato B alla delibera n. 399/02/CONS, sono pertinenti al calcolo del FLRIC di un operatore efficiente.
 
 16.  In  applicazione  dell'art.  46,  comma  2,  del Codice delle Comunicazioni,  che  prevede che gli operatori non debbano pagare per risorse   non  necessarie  ai  fini  della  produzione  del  servizio richiesto, l'Autorita' ha considerato quali pertinenti al servizio di terminazione  le  seguenti  voci:  i  costi  di  rete,  il  costo del capitale,  i  costi  delle  licenze,  in  quanto  si  tratta di costi attribuibili   direttamente   o   indirettamente  a  un  servizio  di interconnessione.  Al valore del FLRIC cosi' ottenuto va applicato un margine   per   la  ripartizione  dei  costi  generali  di  struttura (cosiddetti overheads).
 
 17.  Sulla base degli stessi principi di causalita' dei costi e di efficienza  della  fornitura del servizio sono stati, invece, esclusi dal  servizio  di terminazione mobile tutti i costi commerciali cosi' come  elencati nell'Allegato B alla delibera n. 399/02/CONS in quanto non  pertinenti. Il fatto che le chiamate siano destinate ad abbonati che gli operatori hanno acquisito e gestiscono non genera alcun costo incrementale  di  acquisizione e gestione della clientela. Tali costi dipendono  dal  numero  di abbonati e non dall'ammontare di minuti di terminazione  all'ingrosso  forniti.  In conclusione, dato che questi costi  non  di  rete  sono causati da servizi diversi dal servizio di terminazione vocale, non e' opportuno che essi partecipino al calcolo dei  costi  direttamente/indirettamente  attribuibili  al servizio di terminazione  o  che  siano  inclusi  nei  costi comuni da recuperare attraverso un mark-up.
 Il trattamento delle licenze UMTS
 
 18.  Per  quanto  riguarda  il costo delle licenze, TIM e Vodafone sono  titolari  di licenze GSM e UMTS. Nelle contabilita' regolatorie del  2001  e del 2002 di entrambi gli operatori, le licenze UMTS sono state  incluse,  insieme  a  quelle  GSM  nel  calcolo  del costo del capitale.
 
 19.  Il  Revisore  nell'esercizio  di rettifica delle contabilita' regolatorie  del  2001  a costi pienamente distribuiti, ha escluso le licenze UMTS dal costo del capitale, in quanto in tale anno non erano state avviate offerte di servizi con tecnologie UMTS. Tale esclusione e'  coerente  con  il  principio  che un costo e' di competenza di un esercizio   contabile   quando   nello   stesso  esercizio  trova  il corrispettivo ricavo.
 
 20.  In  un contesto FLRIC la metodologia piu' adatta per valutare in  quale  misura  un  operatore efficiente combina le due tecnologie (GSM  e UMTS) al fine di fornire servizi all'ingrosso di terminazione vocale, sarebbe l'approccio bottom-up.
 
 21.  In  un  approccio  di  tipo top-down, quale quello utilizzato dall'Autorita',  si e' ritenuto opportuno non escludere i costi delle licenze UMTS per le seguenti motivazioni.
 
 22.  Nel  corso del 2004 TIM e Vodafone hanno avviato l'offerta di servizi  su tecnologia UMTS tra cui il servizio di telefonia vocale e il  relativo  servizio all'ingrosso di terminazione mobile, quindi da un punto di vista prospettico e' plausibile attendersi che durante il periodo  di  riferimento  per  la  valutazione  del FLRIC entrambe le tecnologie  siano  effettivamente  utilizzate  per  la  fornitura del servizio di terminazione vocale mobile.
 
 23.   Inoltre,   in   assenza  di  evidenze  manifeste  di  scelte inefficienti da parte degli operatori riguardo alla combinazione piu' conveniente  di  risorse  GSM  ed  UMTS, l'inclusione del costo delle licenze  e'  coerente  con  i  principi di applicazione del FLRIC con metodo top-down summenzionati.
 Il costo del capitale
 
 24.  Per  quanto  riguarda  il  costo  del capitale il Revisore ha evidenziato   alcune   discrepanze  tra  il  tasso  di  remunerazione calcolato  dagli  operatori  ed  il  valore  di riferimento che nella delibera  47/03/CONS  e'  valutato  come  non  superiore  al 18% e ha apportato   le  relative  rettifiche  ai  valori  della  contabilita' regolatoria. In quanto segue, le valutazioni FLRIC vengono svolte sia in  base  ai WACC come calcolati dagli operatori sia utilizzando come valore di riferimento il tetto del 18%.
 Il trattamento dei costi comuni e delle esternalita' di rete
 
 25.  Nella  contabilita'  regolatoria  assunta  a base del modello top-down  i  costi  comuni  sono  stati attribuiti al costo minutario della  terminazione  per  gli  anni  dal  1999 al 2001 sulla base dei volumi  di traffico. In quanto segue la ripartizione dei costi comuni e'  effettuata  sia assumendo che tale driver di costo rappresenti in maniera sufficientemente accurata il nesso causale tra costi comuni e servizio di terminazione, sia considerandoli come costi da recuperare con un mark-up determinato in base all' EPMU.
 
 26.  In  mancanza di informazioni sufficientemente dettagliate per giungere  ad  una  diretta  valutazione  delle  esternalita'  di rete relativamente  al  mercato  italiano, il FLRIC ne tiene conto facendo riferimento  a  valutazioni effettuate a paesi in situazioni analoghe (per  maturita'  e  numerosita'  degli  operatori  mobili  e tassi di penetrazione).
 I risultati dell'approccio top-down
 
 27.  Alla  luce del fatto che i due operatori TIM e Vodafone hanno equivalenti  dotazioni  di  spettro,  simile grado di maturita' delle reti  ed  accesso  alle  stesse  tecnologie,  l'Autorita' ha ritenuto appropriato  considerare  le otto coppie di valori relativi a costi e volumi  (2  operatori  per  4  anni)  come punti di un'unica funzione costo-volume.
 
 28.  Tali  coppie di valori riguardano il servizio di terminazione fisso-mobile  anziche'  il  servizio  di  terminazione mobile nel suo complesso, indipendentemente dalla rete nazionale (fissa o mobile) di originazione.  Nelle  contabilita' regolatorie in cui si e' proceduto ad  una  ripartizione  dei  costi  tra  "terminazione  fisso-mobile", "terminazione  mobile-mobile"  e "altri servizi" (quella del 2001 per entrambi  gli  operatori,  e quella del 2002 solo per Vodafone) si e' osservato  che  la  rete  nazionale  di originazione non influisce in maniera  significativa sui costi di terminazione. L'Autorita' ritiene dunque  corretto  utilizzare le serie storiche piu' complete relative al servizio di terminazione fisso-mobile per calcolare il FLRIC della terminazione mobile.
 
 29. Utilizzando le otto coppie di valori relativi a costi e volumi risultanti   dalla   contabilita'  regolatoria,  e'  stato  possibile evidenziare, attraverso metodi econometrici, che esiste una relazione lineare  statisticamente  significativa  tra  le due grandezze. Da un punto  di  vista  qualitativo  si tratta di un risultato robusto, nel senso  che  tale  relazione  risulta  confermata  nei diversi casi di trattamento  dei  costi comuni (ripartizione attraverso cost driver o attraverso  mark-up)  e del costo del capitale (dati operatori o dati rettificati dal Revisore).
 
 30.  L'esistenza  di  una relazione di proporzionalita' tra le due grandezze   implica   che  la  valutazione  del  FLRIC  minutario  e' indipendente  dalla  scelta  dell'incremento. Di conseguenza i valori del  FLRIC  di  seguito  riportati  valgono sia come valori del FLRIC medio, sia come valori relativi a qualsivoglia incremento.
 
 31.  Al  fine di valutare in quale misura il progresso tecnologico nel  periodo 1999-2002 ha portato a risparmi di costo nel servizio di terminazione  si  e'  considerata  anche  la  variabile  indipendente "tempo"  nella  stima  econometrica  della relazione costi-volumi. Il modello  che  utilizza  come variabile dipendente i costi inclusi gli overheads  ed  escluse  le  rettifiche  del  Revisore  e' in grado di spiegare il 98% delle variazioni dei costi osservate in pratica. Esso permette di stimare che l'impatto del progresso tecnologico sui costi di   terminazione  nel  periodo  1999-2002  ha  portato  a  riduzioni percentuali dei costi pari a circa il 4% annuo.
 
 32.  Questo  valore puo' essere utilizzato per adattare in maniera prospettica  i  valori del costo incrementale di lungo periodo basati sull'applicazione   della   metodologia  top-down  alla  contabilita' regolatoria   per   gli   anni  passati  (come  ricordato  sopra,  la metodologia   piu'   idonea   per  giungere  a  valutazioni  di  tipo prospettico e' l'approccio bottoni-up).
 
 33.  Il valore per il FLRIC alla fine del 2007 ottenuto secondo la metodologia  descritta  sopra  che  include  una maggiorazione per le esternalita'  di  rete  e',  in conclusione, pari a 8,7 Eurocent/min. L'esternalita'  di  rete  sono state considerate in maniera analoga a quelle  attualmente  riconosciute  nel Regno Unito. Peraltro, l'unica voce   di   costo   di   Contabilita'  Regolatoria  che  puo'  essere ragionevolmente  utilizzata  come proxy delle esternalita' di rete e' la  voce  "Customer  Equipment"  (composta  da costi per "Carte SIM e ricaricabili"  e  "Costo  dei  terminali  ed accessori - al netto dei ricavi"),  il  cui  valore  minutario  e' comunque inferiore a quello stimato nel Regno Unito.
 
 34.    L'applicazione    del    modello   a   costi   incrementali precedentemente   descritto   dovra'   tenere  in  considerazione  le specificita'  degli  operatori in relazione ai seguenti aspetti, come approfonditi nella proposta di provvedimento:
 -   la  differente  situazione  infrastrutturale,  con  specifico riferimento  alla  differente dotazione spettrale a 900 MHz ed a 1800 MHz;
 -  la  situazione  di  mercato,  le  prospettive  di sviluppo ed i livelli di esternalita' di rete quantificabili;
 -  lo specifico livello di rischio degli operatori di piu' recente ingresso sul mercato di rete mobile.
 
 35.  Gli  aspetti  sopra  indicati possono condurre ad una diversa valutazione  dell'evoluzione  dei  costi  di  rete  e  del fattore di esternalita', nonche' a considerare una differente determinazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato.
 Le osservazioni degli operatori
 
 36.  Prima  di  esprimere  valutazioni  circa lo specifico modello presentato   dall'Autorita',   TIM  ritiene  opportuno  ricordare  la complessita'  e  le  difficolta'  che  si  incontrano  nella  stima e nell'applicazione  dei  costi  medi  incrementali  di  lungo  periodo (LRIC).  Inoltre, pur condividendo l'opinione dell'Autorita' riguardo l'applicazione dei costi correnti che porterebbe a risultati simili a quelli   ottenuti  a  costi  storici,  non  comprende  la  scelta  di utilizzare  la  metodologia  LRIC  con  il rischio di ricorrere ad un oneroso  impianto  di  cost accountig per ottenere risultati simili a quelli attuali (se non maggiori dovuti ai costi di investimento della rete di start up UMTS).
 
 37.  TIM condivide l'orientamento dell'Autorita' sull'applicazione di  un  modello  LRIC  top  down.  Non  comprende invece la scelta di escludere  i  costi  commerciali, ricordando che anche la letteratura prevede  un  mark  up: le risultanze LRIC rappresentano solo il floor della  tariffa  di  terminazione  cui  si aggiungono i costi comuni e congiunti fino al ceiling (inclusi i costi commerciali).
 
 38. L'operatore condivide infine l'orientamento dell'Autorita' nel riconoscere  le  esternalita'  di  rete  come  un fenomeno tipico del mercato radiomobile e ritiene che l'entita' dei costi degli operatori italiani  riferiti  al  Customer  Equipment  possa essere un'adeguata proxy del valore dell'esternalita' di rete.
 
 39.  Vodafone ritiene che il modello presentato dall'Autorita' non sia  un  vero  modello  LRIC  ma  un'estrapolazione dei dati di costo storico.  La  societa' espone la sua opinione in merito agli elementi che  un  modello  LRIC  dovrebbe  contenere  e  le osservazioni sulla metodologia  e  le  voci di costo indicate dall'Autorita'. In ultimo, espone dei risultati alternativi ottenuti applicando alla metodologia adottata dall'Autorita' alcuni correttivi.
 
 40. Vodafone descrive la metodologia che ritiene si debba adottare per  costruire un modello LRIC top down. Iniziando dalle strutture di costo,  e'  necessario  raggruppare  tutti  i  costi  dell'azienda in categorie omogenee di costo, cioe' con lo stesso andamento al variare dei  volumi  prodotti.  Relativamente  ai  costi  variabili, per ogni categoria   di   costo   quindi   si   costruiscono  delle  relazioni Costo/Volume  (CVR).  Inoltre,  se  si  intende  adottare  un modello Fonvard  Looking,  scelta  che  la  societa'  peraltro non condivide, sarebbe  necessario  definire  le  modalita'  con  cui  effettuare le previsioni  di crescita dei volumi futuri. Poiche' e' presumibile che le  curve  Costo/Volume  delle varie tipologie di costi non di rete e dei  vari  elementi  di rete non siano tutte uguali, e che per alcuni elementi  di  rete  o  tipologie  di  costi la relazione tra i volumi prodotti  e i costi sostenuti non sia di proporzionalita' diretta, e' necessario definire il decremento di volume da utilizzare nel modello LRIC,  e  la relazione di questo con i servizi oggetto di analisi. La scelta   dell'incremento,  in  caso  di  relazioni  Costo/Volume  non lineari,  e'  determinante ai fini del risultato. Bisognerebbe quindi definire  quanti  e quali servizi analizzare e in che modo alimentare la  matrice  dei  costi.  Infine,  definire  la  metodologia  con cui attribuire ai servizi i costi fissi.
 
 41. Secondo Vodafone inoltre, un modello LRIC deve basarsi su dati reali  e non su stime, essere basato sui costi realmente sostenuti da ciascun   operatore   ed   essere   implementato  direttamente  dagli operatori.  E' necessaria quindi una collaborazione tra l'Autorita' e gli   operatori   per   arrivare   alla  definizione  di  un  modello appropriato.
 
 42.  Riguardo  alle  valutazioni specifiche in merito all'Allegato B1,  Vodafone  condivide l'orientamento dell'Autorita' di adottare un modello  top  down nell'ambito della metodologia FLRIC per il calcolo dei  costi  di  servizi  all'ingrosso  della terminazione mobile. Non ritiene altresi' condivisibile l'utilizzo di un modello bottom-up per verificare l'efficienza del modello top down adottato.
 
 43.   Vodafone  ritiene  che  la  metodologia  piu'  accurata  per l'attribuzione  dei  costi  comuni  sia quella c.d. "Ramsey Pricing". Considerata  la complessita' di un approccio "Ramsey Pricing" e viste le  deficienze  del  metodo  EPMU,  Vodafone ritiene che il metodo da preferire   per   l'attribuzione  dei  costi  comuni  sia  quello  di utilizzare  il  nesso  di  causalita'  tra volumi di traffico e costi comuni rilevato dall'Autorita' ed utilizzato nell'implementazione del metodo  esposto  nello  stesso  allegato  B1.  Tale  metodologia  e', inoltre,  neutra nei suoi effetti rispetto al risultato finale che si otterrebbe utilizzando la migliore metodologia del "Ramsey Pricing".
 
 44.  Vodafone  ritiene  che i costi commerciali non possano essere esclusi   a   priori   dal   costo   del  servizio  di  terminazione, rappresentando  una risorsa necessaria per il servizio in oggetto, in virtu'  del  nesso di causalita' tra detti costi, numero di clienti e minuti   di   terminazione.  Ritiene,  al  contrario,  sempre  valido l'approccio  del  tipo  Fully Allocated Cost, che prevede che tutti i costi siano remunerati dai servizi, giacche' nella fornitura di tutti i  servizi  intermedi  e  finali,  l'operatore  non  puo' decidere di astenersi dal sostenere alcune tipologie di costo.
 
 45.  Vodafone,  concordando  che  il  prezzo di terminazione debba essere  unico per i servizi 2G e 3G, considera necessario che tutti i costi   relativi   alla  fornitura  del  servizio  3G  debbano  esser considerati  nell'ambito  di  una valutazione prospettica, incluso il costo  delle  licenze  UMTS.  Qualora  l'Autorita'  decidesse  di non riconoscere la remunerazione di tali costi nei valori del servizio di terminazione,  il  prezzo per la terminazione dei servizi 3C dovrebbe essere lasciato libero da ogni obbligo regolamentare.
 
 46. Vodafone non condivide la scelta dell'Autorita' che propone di utilizzare  per  tutte  le  tipologie  di  costo,  un'unica relazione Costo/Volume  per  gli  operatori TIM e Vodafone, costruita a partire dai  dati  dei  4 modelli FAC-HCA consegnati. Ritiene inoltre che non sia  possibile  esprimere  un  giudizio  sul risultato, per la scarsa informazione circa il modello utilizzato.
 
 47.    Vodafone    non    condivide   ne'   l'approccio   adottato dall'Autorita',  ne'  la  quantificazione  dell'effetto del progresso tecnologico  sui  costi  di  terminazione  nella misura del 4% annuo. Considera  che,  in un ottica incrementale di lungo periodo, il trend percentuale   di   riduzione  imputabile  al  progresso  tecnologico, dovrebbe  esser  semmai quello osservato nell'ultimo periodo (tra gli anni  fiscali  chiusi  al  31  marzo 2003 e 2004) poiche' tale valore esprime  in  maniera  piu'  realistica  lo  stato  di maturita' della tecnologia utilizzata e la sua evoluzione prospettica.
 
 48.  Vodafone  quindi propone una metodologia alternativa a quella adottata  dall'Autorita',  che  consiste  nel determinare la retta di regressione   tra  le  coppie  costo/volume  relative  agli  anni  di esercizio  2001  - 2004. Il valore obiettivo previsto per l'anno 2007 andrebbe  aggiustato  di  anno  in  anno  per tener conto delle nuove coppie costo volume che si renderebbero successivamente disponibili.
 
 49.  Con  riferimento  alla  metodologia  adottata dall'Autorita', Vodafone  propone  diversi correttivi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
 a)  Il valore di partenza pari a quello indicato nell'ultimo anno fiscale dei modelli consegnati da Vodafone a dicembre 2004;
 b)  Inclusione  nelle  serie  storiche  utilizzate dall'Autorita' degli   ultimi   valori   consegnati   dagli   operatori   notificati relativamente all'anno fiscale 2003.
 c) Inclusione di tutte le categorie di costo ivi presentate;
 d)  Stima  dell"`impatto  del  progresso  tecnologico", a partire dall'ultima  riduzione  percentuale del valore di terminazione (costo unitario  2003  vs costo unitario 2002) e non come media dei trend di riduzione del valore di terminazione nel periodo 1999-2002.
 
 50.   Con   riferimento  all'impatto  del  progresso  tecnologico, applicando  la  metodologia  proposta  alle  categorie  di  costo che Vodafone  ritiene  rilevanti  ai  fini  del  calcolo  del  prezzo  di terminazione,  il  trend  di  riduzione  risulta  pari  al 2,2%. Tale risultato  e',  secondo  Vodafone, piu' corretto in quanto basato sui trend  di  riduzione  piu'  recenti.  Peraltro, anche applicando tale metodologia   alle  categorie  di  costo  considerate  dall'Autorita' (escludendo,  quindi,  i costi commerciali), Vodafone rileva un trend di  riduzione del costo di terminazione pari al - 1% in luogo del -4% proposto   nel   documento  di  consultazione.  Sulla  base  di  tali assunzioni,  Vodafone  ritiene  che  il valore obiettivo debba essere sensibilmente superiore a quello determinato dall'Autorita'.
 
 51.   Vodafone  conclude  la  propria  analisi  considerando  che, indipendentemente  dalla  metodologia  adottata per la determinazione dei  prezzi  di  terminazione,  qualora  da  questa  derivino  valori differenti, l'applicazione di un prezzo medio di terminazione risulta accettabile  soltanto  nel caso in cui cio' avvenga con riferimento a tutti  gli operatori regolati e non differenziandone uno soltanto, in contrasto  con  il  principio  della  parita'  di  trattamento  degli operatori.
 
 52.   WIND  sostiene  l'opportunita'  di  prevedere  un  approccio articolato  in due fasi. Nella prima in cui si applica la metodologia LRIC  per  TIM e Vodafone, mentre per WIND si applica il principio di delayed  reciprocity,  pur  reputando utile prevedere la contabilita' regolatoria  per  WIND  (ma  basata  su  metodologia  FDC/HCA). Nella seconda  fase  la  tariffa  di  terminazione mobile per gli operatori notificati  e'  invece  calcolata  utilizzando  una  metodologia LRIC condivisa  tra  operatori  e  Autorita',  tenendo  in  debito conto i fattori differenzianti gli operatori.
 
 53.  WIND evidenzia ripetutamente i fattori che causano differenze notevoli  tra  le  strutture di costo degli operatori maggiori (TIM e Vodafone) e la propria:
 -  differente dotazione spettrale a 900 Mhz ed a 1800 Mhz tra WIND e gli incumbent;
 - differente infrastruttura della rete radiomobile di WIND;
 -  ritardato  ingresso di WIND nel mercato radiomobile con livelli di rischio superiori rispetto agli incumbent;
 -  diverse quote di mercato in termini di clienti, e ancor piu' in termini   di   valore,  con  conseguenti  differenti  prospettive  di sviluppo.
 
 54.   Qualora  l'Autorita'  dovesse  ritenere  comunque  opportuna l'applicazione  per WIND di un sistema di contabilita' regolatoria in metodologia  LRIC, WIND esprime alcune considerazioni circa la scelta e le caratteristiche della metodologia che reputa piu' idonea.
 
 55.  L'operatore  condivide  la  scelta dell'Autorita' riguardo un approccio  top  down, ma reputa preferibile la base di costo HCA. Non condivide  l'esclusione  dei  costi commerciali ritenendoli costi non evitabili  per  la fornitura di un servizio di terminazione in quanto necessari  a  creare e mantenere una base di utenza attiva. Considera opportuno  includere  i  costi  delle  licenze  UMTS  nel servizio di terminazione  voce.  Relativamente  alle  esternalita'  di rete, WIND ritiene che tale valore debba essere pesato in funzione inversa della quota  di mercato per considerarlo come mark up da applicare ai costi di  terminazione.  Condivide  l'impostazione  di  considerare i costi comuni come mark up con il metodo EPMU.
 
 56.    Relativamente    ai    risultati   del   modello   proposto dall'Autorita',  WIND  si riserva di esprimere un giudizio a valle di una  migliore  conoscenza del modello utilizzato; rileva comunque che esso  e'  stato  ricavato  dall'analisi dei costi di TIM e Vodafone e sottolinea  nuovamente  le  differenze tra le strutture e i valori di costo di WIND e degli incumbent.
 
 57.  Gli  OLO  (Albacom,  Atlanet,  Colt, Eutelia, Fastweb, Tele2, Welcome  Italia e Tiscali) sottolineano l'indeterminatezza del valore obiettivo dovuta ad una contabilita' datata (contabilita' su base HCA e  relativa  agli  anni  1999-2002)  e  non  calcolata  grazie ad una metodologia  LRIC. Ritengono che i dati contabili utilizzati, incluso il  valore  del WACC, non costituiscono una base attendibile per fare qualsivoglia  stima  del  costo  di  terminazione  su rete mobile, in quanto  non  aggiornati,  non  certificati  e  non redatti secondo la logica  contabile  prescritta  dalla normativa regolamentare vigente. Inoltre,  ritengono  che  la carenza di informazioni relativamente al modello utilizzato dall'Autorita' per il calcolo del valore obiettivo non  consente  di  entrare  nel  merito  del  dibattito  relativo  al contenuto sostanziale del modello di calcolo dei costi.
 
 58.  Chiedono  che  l'obbligo  di  introdurre una contabilita' dei costi  incrementali  venga posto a TIM e Vodafone a partire dal 2002, con  la  conseguente  ri-determinazione dei valori relativi agli anni 2005-2007  e relativa ri-determinazione del WACC in modo da ridurre i valori relativi agli anni 2005-2007.
 
 59.  @IIP  evidenzia  il  problema  di  dati  di  contabilita' non aggiornati  per  il  calcolo  del  valore  della terminazione mobile. Considerano  che  l'impiego  per  il  calcolo  dei  costi  di  valori economici  risalenti  a  piu'  di  tre anni indietro pone un problema analogo  a  quello  gia' evidenziato per la rete fissa, di sfasamento tra i prezzi wholesale dell'incumbent e quelli alla clientela finale, impedendo  di  fatto  ai  concorrenti di formulare un adeguato prezzo finale.
 
 60.  @IIP  non  condivide  la  scelta  della metodologia top down, preferendo  il  bottom  up,  soprattutto perche' rischia di includere costi  non  pertinenti.  In  ogni  caso  chiede di ben considerare la notevole  differenza  di  costo  tra chiamate fisso-mobile e chiamate mobile-mobile (rapporto 70-100).
 
 61.   Riguardo   i   costi   pertinenti,   l'Associazione   chiede l'esclusione  dei  costi  di  marketing  e  dei  costi  sostenuti per l'acquisizione  delle  licenze  UMTS;  se  quest'ultimo costo venisse considerato,  esso  dovrebbe  essere  applicato  solo  nella medesima proporzione  esistente  tra  i  ricavi  da  telefonia  vocale su UMTS rispetto  ai ricavi da altri servizi diversi accessibili tramite rete UMTS.  Sicuramente  escluso  altresi' dovrebbe essere il costo per la realizzazione delle reti UMTS.
 
 62.  In  ogni caso ricorda come la tariffa di interconnessione non possa  essere  meno  favorevole  di  quella  offerta tramite i propri servizi  ed  a  tal fine, @IIP propone un proprio modello di calcolo, sulla  base  dei  dati  raccolti  dai  bilanci  di  TIM  e  da alcune presentazioni  agli  analisti  finanziari dai quali si evincerebbe, a parere   dell'Associazione,  che  il  prezzo  di  terminazione  delle chiamate  vocali  risulta  sensibilmente  inferiore  a quello stimato dall'Autorita'.
 
 63.  MCI  e  Welcome  evidenziano  che  l'Autorita' nella delibera 47/03/CONS  aveva  previsto una riduzione del 10% per gli anni 2004 e 2005  che  non  e'  mai  stata applicata. MCI sostiene inoltre che la tariffa  di  terminazione  prevista  dall'Autorita'  a  partire dal 1 giugno  2005  non  sia sufficiente perche' non considera la riduzione gia'  prevista per il 2004; l'applicazione della tariffa pari a 13,45 euro/cent  dovrebbe  essere retroattiva. Considera inoltre la tariffa di  terminazione  flat  migliore  perche'  consente una piu' efficace parita'  di trattamento degli operatori. Ritiene infine che la stessa tariffa di terminazione debba essere applicata a Wind a partire dal 1 giugno 2005.
 Le valutazioni dell'Autorita'
 
 64.  Nel  documento posto a consultazione pubblica con la delibera n.    465/04/CONS,   l'Autorita'   aveva   originariamente   espresso l'orientamento  di  adottare  una  metodologia  di  calcolo dei costi incrementali di lungo periodo basata sui seguenti punti:
 - adozione di una metodologia di tipo top down;
 -  impiego  dei  soli costi pertinenti il servizio di terminazione mobile  desumibili dalle contabilita' regolatorie degli operatori TIM e Vodafone per gli esercizi contabili 1999-2002;
 - attribuzione dei costi comuni sia sulla base dei driver di costo derivanti   dalle   contabilita'   regolatorie,   sia  applicando  un sovrapprezzo per la quota di costi comuni attribuibili al servizio di terminazione mobile (cosiddetto EPMU);
 -  valutazione  delle  esternalita' di rete, facendo riferimento a valutazioni  effettuate  in  paesi  caratterizzati  da  situazioni di mercato analoghe;
 -  attribuzione  dei  costi  UMTS  per la sola quota di competenza delle licenze;
 -  impiego  di  una  regressione multivariata dei costi rispetto a tempo e volume, lineare su quest'ultimo;
 - determinazione dell'effetto del progresso tecnologico sul prezzo della terminazione mobile pari al 4% annuo;
 -   valutazione  del  costo  incrementale  di  lungo  periodo  sia attraverso  il  tasso  di  remunerazione  del  capitale  proposto  in contabilita'  dagli operatori sia sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 47/03/CONS (18%).
 
 65.  Alla  luce  delle  risultanze della consultazione pubblica in merito  al  modello  proposto sui costi incrementali di lungo periodo per  la terminazione su rete mobile, l'Autorita' ha ritenuto di dover apportare   alcune  modifiche  alle  tecniche  di  calcolo  lasciando tuttavia  invariata  la  metodologia relativa all'impiego del modello top  down. Tale scelta, peraltro, appare condivisa dagli operatori di rete mobile TIM, Vodafone e Wind.
 
 66.  Il nuovo modello di calcolo e' stato quindi strutturato anche al  fine  di tenere conto delle osservazioni espresse dagli operatori nell'ambito   della   consultazione   pubblica   sulla   proposta  di provvedimento  dell'Autorita'.  Il  modello dei costi incrementali di lungo   periodo   risultante   dalle   nuove  valutazioni  effettuate dall'Autorita'  include rispetto al modello proposto in consultazione pubblica le seguenti modifiche ed integrazioni:
 a) integrazione dei dati disponibili di costo e volumi pertinenti al  servizio  di  terminazione mobile, riferiti al periodo 1999-2002, con i dati derivanti dall'esercizio contabile 2003 della contabilita' regolatoria degli operatori TIM e Vodafone;
 b)  attribuzione  dei  costi  comuni  esclusivamente attraverso i driver  di  costo  impiegati  nella  contabilita'  regolatoria  degli operatori di rete mobile;
 c)  impiego  del  tasso  di remunerazione del capitale risultante dall'Allegato A2 alla presente delibera;
 d)  stima dei volumi prospettici del traffico di telefonia vocale terminato  su  reti  mobili 2G e 3G per ciascun operatore, impiegando una   funzione  di  regressione  che  tiene  conto  dei  fenomeni  di saturazione riscontrati dall'analisi dei dati (aumento del traffico a tassi decrescenti);
 e)  stima  dei  costi  di pertinenza della terminazione mobile su rete  UMTS anche sulla base delle previsioni di traffico di telefonia vocale terminato su rete 3G;
 f)  costruzione  di funzioni di produzione (costo/volume) di tipo non  lineare  distinte  per  gli operatori TIM e Vodafone che tengono conto  delle  economie  di  scala escludendo dal modello la variabile tempo;
 g) definizione degli incrementi di riferimento per TIM e Vodafone al fine di determinare il costo prospettico incrementale distinto per singolo operatore;
 h)   definizione   del  costo  medio  unitario  del  servizio  di terminazione ponderato sulla base dei volumi di traffico previsti per i due operatori;
 i)   quantificazione   delle   esternalita'   di  rete  valutando l'ammontare medio dei costi attribuiti alla voce "customer equipment" e  conseguente attribuzione di tali costi al servizio di terminazione mobile  esternamente  al modello di calcolo dei costi incrementali di lungo periodo;
 
 67.  A  seguito della presentazione della contabilita' regolatoria per  l'anno  2003  da  parte  degli operatori TIM e Vodafone e' stato effettuato  l'aggiornamento  dei  dati disponibili sui costi e volumi pertinenti  la terminazione mobile. L'inserimento dei dati aggiornati nel  modello  di  calcolo,  relativi  a cinque esercizi contabili, ha riguardato  le  stesse  voci  di  costo  valutate quali pertinenti al servizio  di  terminazione  mobile  nella  proposta  di provvedimento sottoposta  a  consultazione  pubblica.  In  particolare tali voci di costo  riguardano i costi di rete, il costo del capitale impiegato, i costi   generali  di  struttura  e  la  quota  parte  delle  licenze. L'esclusione  dal modello di calcolo delle restanti voci di costo, ed in  particolare dei costi commerciali, e' legata al fatto che nessuna di  tali voci presenta un nesso di causalita' con un servizio venduto all'ingrosso,  quale  il  servizio  di  terminazione  mobile  per  la telefonia   vocale.   Anche  con  riferimento  alle  osservazioni  di Vodafone,  TIM,  WIND  ed  @IIP  in  merito alla pertinenza dei costi commerciali, si sottolinea che i criteri di attribuzione dei costi ai servizi  devono  rispettare  il principio contabile di causalita' dei costi  il  quale  prevede  che  i costi ed il capitale impiegato sono attribuiti alle componenti e/o ai servizi in base all'analisi diretta della loro origine, cioe' tenendo conto della causa che ha comportato il  sostenimento  del costo, l'acquisto di un'attivita' o l'insorgere di  una  passivita'. E' stato pertanto osservato che ad eccezione dei costi  di  rete, di capitale, di struttura e delle licenze, per quota parte,  nessuna delle altre categorie di costo desumibili dal sistema di  contabilita'  regolatoria  degli operatori mobile e' direttamente legata  al  servizio  di terminazione mobile sulla base del principio contabile  di causalita'. In relazione a quanto prospettato da @IIP e gli  operatori  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia,  Fastweb,  Tele2, Welcome  Italia  e  Tiscali,  in merito alle contabilita' regolatorie utilizzate  nel  modello,  si  fa  rilevare  che  i  cinque  esercizi contabili  impiegati nel calcolo dei costi incrementali rappresentano un  congruo  lasso di tempo per fornire risultati affidabili circa le dinamiche  di  costi e traffico pertinenti il servizio in oggetto. Si fa,   infine,   osservare   che  il  modello  di  calcolo  dei  costi incrementali,   partendo   dai   dati   di   costo  desumibili  dalla contabilita'    regolatoria,    elimina    i   problemi   legati   al disallineamento  temporale tra il controllo dei prezzi wholesale e le contabilita'  regolatorie sottostanti in quanto tale modello riflette in modo ragionevolmente accurato l'orientamento al costo del servizio di  terminazione  per tutti gli esercizi contabili fino al 2008, anno di conclusione del meccanismo di network cap.
 
 68.  Le  voci  di  costo  incluse nel modello di calcolo riportano anche  i  costi  comuni  i quali sono ripartiti attraverso gli stessi driver  di  costo  gia' impiegati ai fini della predisposizione della contabilita'   regolatoria  degli  operatori  di  rete  mobile.  Come conseguenza  diretta non sono stati utilizzati nel modello di calcolo altri  criteri  di  ripartizione  dei costi comuni, quali per esempio l'EPMU  o  il Ramsey pricing. La scelta di non modificare i driver di costo presenti in contabilita' regolatoria e' dettata dal fatto che i costi  comuni  costituiscono una quota estremamente elevata dei costi totali  di  un operatore di rete mobile e pertanto un'attribuzione di tali  costi  effettuata  in  modo  esogeno dal modello non fornirebbe risultati  significativamente  diversi da un modello contabile basato sui  costi  pienamente  distribuiti  (FDC).  In merito al criterio di attribuzione  dei costi comuni proposto da Vodafone, attraverso cioe' i   cosiddetti   prezzi  di  tipo  Ramsey,  l'Autorita'  osserva  che nell'attuale  modello  di  tariffazione,  in  cui  e'  il chiamante a pagare,  l'elasticita' della domanda del chiamato appare estremamente bassa e comunque difficilmente quantificabile in modo puntuale. L'uso dei  prezzi alla Ramsey porterebbe, nel caso specifico, ad attribuire al  servizio  di  terminazione la quasi totalita' dei costi comuni di tutti  i  servizi al dettaglio e all'ingrosso offerti dagli operatori di  rete  mobile.  Contrariamente  all'uso  dei  prezzi  alla Ramsey, adottare  per i costi comuni le quote gia' attribuite dagli operatori al  servizio  di terminazione appare la scelta piu' adeguata anche al fine di confrontare coerentemente i risultati nel tempo.
 
 69. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele2, Welcome  Italia  e  Tiscali  hanno  fatto presente che il calcolo dei costi   incrementali  proposto  dall'Autorita'  con  la  delibera  n. 465/04/CONS  non  era  attendibile  in  quanto  basato  su  dati  non aggiornati  come  il  tasso  di  remunerazione  del  capitale. Con il presente   provvedimento,  l'Autorita'  ha  modificato  il  tasso  di remunerazione    del    capitale    impiegato   nella   rete   mobile precedentemente  fissato  con  la delibera n. 47/03/CONS nella misura del 18%. I dati del modello relativi al costo del capitale sono stati pertanto  aggiornati  con  il  tasso  di  remunerazione  del capitale risultante dall'allegato A1 al presente provvedimento.
 
 70.  Per  quanto concerne i volumi di traffico di telefonia vocale relativi  alla  terminazione mobile, e' stato osservato, anche grazie agli  ultimi dati di contabilita' regolatoria disponibili, un aumento del  traffico  a tassi decrescenti per entrambi gli operatori di rete mobile.  L'Autorita'  ha,  quindi,  riesaminato  le  stime dei volumi prospettici  fino  al  2008,  impiegando  funzioni di regressione non lineari  che  riflettessero  gli andamenti riscontrati e garantissero elevati  indici  di  significativita' statistica. I risultati di tali stime  includono gli effetti derivanti dalla crescita del traffico di telefonia vocale verso reti UMTS.
 
 71.  In merito alla necessita' espressa dagli operatori Vodafone e TIM  di  includere nel modello i costi di start up ed esercizio della rete   UMTS,   l'Autorita'   ha  provveduto  a  considerare,  in  via prospettica,  i  costi  pertinenti  la  produzione  del  servizio  di terminazione  delle chiamate vocali sulla base dei volumi di traffico atteso nel periodo di vigenza del presente provvedimento. La crescita dei  servizi  UMTS  comporta  un incremento del traffico di telefonia vocale  terminato  sulle  reti  UMTS  e contestualmente influisce sul traffico terminato su reti 2G soprattutto in ragione del fatto che la crescita  complessiva  del  traffico  totale terminato su reti mobili aumenta  a  tassi  decrescenti.  Tali  dinamiche di traffico hanno un effetto  non solo sui costi strettamente imputabili alla terminazione mobile 3G ma anche sulle economie di scala per la terminazione mobile 2G.  In  relazione a quanto osservato da @IIP sui costi dell'UMTS, si rileva  che  gli  obblighi  di orientamento al costo sono imposti sul servizio  di terminazione mobile del traffico di telefonia vocale nel rispetto  del  principio  di neutralita' tecnologica. Con riferimento alle  osservazioni  di @IIP in merito ai costi delle licenze UMTS, si sottolinea   che   l'attribuzione   delle   stesse   al  servizio  di terminazione  su rete mobile e' avvenuta mediante l'uso dei driver di ripartizione dei costi comuni previsti dalle contabilita' regolatorie degli operatori mobili.
 
 72.  Con riferimento alle osservazioni di Vodafone, in merito alla necessita'  di  modellare  separatamente  le curve relative a diverse categorie  di  costi,  si  e'  provveduto nell'esercizio di revisione delle   tecniche   di   calcolo   impiegate  nel  modello  dei  costi incrementali di lungo periodo ad analizzare le curve costo/volume sia separatamente  per singolo centro di costo, sia per aggregati di voci di  costo  omogenee.  Tale  analisi  ha messo in evidenza una ridotta significativita'  statistica  delle  curve  risultanti, anche a causa dell'andamento irregolare dei principali centri di costo in relazione ai cost driver. Sotto il profilo della significativita' statistica, i risultati piu' affidabili sono stati rilevati dall'interpolazione dei costi  totali  di  pertinenza del servizio di terminazione mobile. E' stato  pertanto adottato un modello di calcolo basato su due distinte curve costo/volume rappresentati la funzione di produzione di ciascun operatore  di  rete  mobile.  La funzione di regressione adottata per modellare  la  funzione di produzione di ciascun operatore e' di tipo non  lineare  e  fornisce una misura del livello dei costi totali del servizio  di  terminazione  mobile  in  funzione  del  solo  traffico terminato.   Come   anche  riconosciuto  da  Vodafone,  il  progresso tecnologico  ha un impatto sui costi di rete che puo' essere espresso nella  forma  di  una  riduzione  annua del costo di terminazione. Le funzioni   di  produzione  determinate,  risultanti  dalle  modifiche introdotte  al  modello,  non  stimano  tuttavia in modo esplicito le efficienze di costo derivanti dal progresso tecnologico. Tale effetto e'  comunque indirettamente compreso nel modello poiche' le relazioni tra costi e quantita' sono basate su dati storici. A tal riguardo, si ritiene che la quantificazione esplicita di tali efficienze nei costi di terminazione possa essere oggetto di un'ulteriore raffinamento del modello  della contabilita' dei costi, ma che un riesame in tal senso possa  essere  efficacemente condotto soltanto alla luce di ulteriori dati  delle  serie storiche degli operatori. I risultati prodotti dal modello di calcolo mostrano che le economie di scala conseguite dagli operatori   nel   periodo   di   osservazione   2005-2008  tendono  a stabilizzarsi  soprattutto  a  causa del rallentamento nella crescita del traffico.
 
 73.  Il  calcolo  del  costo  incrementale  di terminazione mobile distinto  per  singolo  operatore  e' stato determinato sulla base di opportuni incrementi di traffico scelti in funzione dell'ammontare di traffico   di  terminazione  stimato  per  l'anno  2008  per  ciascun operatore.  I  costi  unitari  incrementali  di  TIM  e Vodafone sono risultati  estremamente  vicini  in  virtu'  del pieno sviluppo delle efficienze  di  scala riscontrate nelle due curve Costo/Volume. Si e' ritenuto  pertanto  necessaria  la  definizione  di un unico costo di terminazione  per i due operatori, poiche' gli scostamenti tra valori di  costo  incrementale osservati ricadono al di sotto dei margini di errore di previsione del modello.
 
 Al fine di determinare tale valore, si e' proceduto a calcolare il valor  medio  dei  costi  unitari  incrementali  di  TIM  e  Vodafone ponderato  per  il  peso del traffico incrementale stimato per l'anno 2008 rispettivamente prodotto dai due operatori.
 
 74.   Nella   proposta  sottoposta  a  consultazione  pubblica  le esternalita'  di  rete  erano  state valorizzate in funzione di stime applicate  in  mercati concorrenziali comparabili internazionali. Con la  modifica  delle tecniche di calcolo, le esternalita' di rete sono determinate  esogenamente  rispetto  al  modello di calcolo dei costi incrementali.  Anche  con  riferimento  alle  osservazioni di TIM sul valore   delle   esternalita'  di  rete,  queste  ultime  sono  state valorizzate  in funzione dei costi relativi al customer equipment dei due operatori e quindi aggiunte al costo incrementale medio.
 
 75.  I  risultati  del  modello di calcolo hanno quindi fornito un valor  medio  del costo incrementale di lungo periodo del servizio di terminazione  delle  chiamate  vocali  su  rete  mobile unico per gli operatori TIM e Vodafone, pari a 8,9 euro/centesimi.
 |  |  |  | Allegato A2 ALLEGATO A2 ALLA DELIBERA N. 3/06/CONS
 
 IL MODELLO DI DETERMINAZIONE DEL
 TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE IMPIEGATO
 1.  LA  METODOLOGIA  DI  CALCOLO  DEL  COSTO  MEDIO  PONDERATO DEL CAPITALE (WACC, WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL)
 
 Il  tasso  di remunerazione del capitale e' calcolato in base alla seguente formula: WACC - [E/(D+E)] *Cp/(1-T)+[D/(D+E)] *Cd
 
 dove:
 
 E: valore corrente del capitale proprio;
 
 D: valore corrente del debito finanziario netto;
 
 Cp/(1-T):  tasso  di  remunerazione  del capitale proprio al lordo dell'effetto fiscale;
 
 Cd: tasso di remunerazione del debito finanziario;
 
 T: aliquota fiscale
 
 Il  tasso  di  remunerazione  del capitale proprio (Cp), calcolato sulla base del modello Capital Asset Pricing Model (di seguito CAPM), e'  dato  dalla somma del tasso di rendimento privo di rischio con il prodotto  tra  il  tasso  del  rischio incrementale dell'investimento azionario  rispetto  al  rendimento  privo  di  rischio  (Equity Risk Premium,  di  seguito  ERP)  e  l'indice  di  volatilita'  del titolo azionario  dell'operatore  rispetto  al  rendimento medio del mercato (Coefficiente Beta).
 
 Cp = Rf + ERP x HB
 
 dove:
 
 Rf: Tasso di remunerazione privo di rischio;
 
 ERP: Tasso del rendimento incrementale dell'investimento azionario rispetto al tasso privo di rischio (premio medio di mercato);
 
 B1: Coefficiente di volatilita' beta (rischio sistematico relativo al capitale proprio - Beta levered).
 
 Il  tasso  di  remunerazione  del  capitale di debito (Cd) e' dato dalla  somma  del  tasso  privo  di rischio (Rf) e di un tasso per il premio dovuto al rischio sul debito (Pd, rischio di insolvenza).
 
 Cd = Rf + Pd
 
 La  struttura  finanziaria  dell'operatore  e' data dai pesi che i valori  economici  del  capitale  proprio  e  del  capitale di debito assumono rispetto al valore economico del capitale totale.
 
 D/(D+E) e E/(D+E)
 
 1.1  Applicazione  della  metodologia  di  calcolo del costo medio ponderato del capitale agli operatori di rete mobile.
 
 Il  tasso  di  remunerazione  del  capitale  investito puo' essere differente  per  ciascun operatore. A parita' di servizi offerti tale tasso  varia  in  funzione  del  grado  di  rischio  d'impresa, della capacita'  di  reperire  mezzi finanziari di terzi e piu' in generale dalle  dinamiche  regolamentari  e  di mercato nel quale si opera. Il rischio  di impresa al quale e' soggetto ogni operatore dipende a sua volta  da una serie di variabili economiche e finanziarie che possono essere  endogene  o meno alle caratteristiche economico-finanziarie e alle attivita' svolte dell'operatore.
 
 A  titolo  di  esempio, un operatore che offre un servizio maturo, nell'ambito  del  ciclo  di  vita del servizio, caratterizzato da una domanda significativamente rigida e che ha conseguito in modo stabile quote   di   mercato  particolarmente  elevate  sara'  verosimilmente soggetto  a un minor rischio di impresa rispetto agli operatori nuovi entranti  che  non  hanno  una  posizione consolidata all'interno del mercato.
 
 Nell'ambito  della metodologia della media ponderata del costo del capitale  (cosiddetta  WACC)  solo  alcune variabili sono influenzate dalle  caratteristiche  economiche  e  finanziarie  di un operatore e dall'attivita' che esso svolge, altre viceversa sono esogene rispetto all'operatore  e  fissate  dai meccanismi di mercato o da istituzioni preposte alla definizione della politica fiscale e monetaria.
 
 Nella metodologia di calcolo del WACC sono incluse nelle variabili esogene  e quindi non differenziate in funzione delle caratteristiche di ciascun operatore e del mercato nel quale e' presente:
 - T: aliquota fiscale;
 - Rf: Tasso di remunerazione privo di rischio;
 - ERP:   Tasso   del  rendimento  incrementale  dell'investimento azionario  rispetto  al  tasso  privo  di  rischio  (premio  medio di mercato).
 
 Sono  invece  incluse nelle variabili endogene e quindi dipendenti dalla  struttura  economico-finanziaria  dell'operatore e dal mercato nel quale esso e' presente:
 - E: valore corrente del capitale proprio;
 - D: valore corrente del debito finanziario netto;
 - B1:  Coefficiente  di  volatilita'  beta  (rischio  sistematico relativo al capitale proprio - Beta levered);
 - Pd:  Tasso  per  il  premio  dovuto  al rischio sul debito (Pd, rischio di insolvenza).
 1.2 Le valutazioni dell'Autorita'
 
 Nel  corso degli ultimi anni, all'interno del mercato del servizio di terminazione mobile, gli operatori di rete mobile in esso presenti hanno  conseguito quote di mercato in termini di fatturato, volumi di traffico   prodotti,  economie  di  scala  e  livelli  di  efficienza sensibilmente  differenti  tra loro. I differenti risultati economici conseguiti   hanno   un   impatto  sul  rischio  d'impresa  al  quale l'operatore  di  rete  mobile  e'  soggetto.  Il consolidamento della posizione  di  mercato  riduce  il  rischio  di impresa e consente di accedere  a  condizioni economiche particolarmente vantaggiose per il reperimento  di mezzi finanziari propri e di terzi. D'altra parte gli operatori  che  sono entrati nel mercato in una fase successiva e non hanno  conseguito  quote  di  mercato  tali  da  garantire un ritorno stabile  sugli  investimenti  effettuati  sono  soggette a un maggior rischio  di  impresa  che  si  riflette inevitabilmente sul costo del capitale.
 
 L'Autorita'  ritiene  che  gli  operatori  di  rete mobile abbiano conseguito  risultati  economici relativi al servizio di terminazione mobile  sensibilmente  differenti  in  ragione del diverso livello di consolidamento  della  propria posizione di mercato e che pertanto il tasso  di  remunerazione  del  capitale  applicabile  agli  operatori detentori   di   significativo   potere   di   mercato  debba  essere differenziato  in funzione del diverso grado di rischio di impresa al quale ciascun operatore e' soggetto.
 B.1.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di stabilire, sulla  base  delle  modalita'  descritte nel paragrafo 1, un tasso di remunerazione  del  capitale  differenziato  in  funzione del diverso grado  di  rischio  al quale gli operatori detentori di significativo potere di mercato sono soggetti?
 1.3 Le osservazioni degli operatori
 
 TIM  condivide  il  principio  previsto  dall'Autorita' in base al quale  il valore del WACC debba essere differenziato per operatore in funzione  delle  peculiarita'  operative,  economiche  e  finanziarie caratteristiche del singolo operatore. La revisione della valutazione del    tasso    di   remunerazione   andra'   effettuata   attraverso l'aggiornamento  annuale  dei  parametri tecnici: il beta levered, il rapporto  tra  capitale di debito e capitale proprio, l'aliquota IRAP da  applicare.  Qualora  l'Autorita'  dovesse  ritenere necessaria la definizione  di  un unico valore del WACC per il settore radiomobile, TIM  ritiene  opportuna  la  scelta  di definire un valore espressivo delle    peculiarita'    degli   operatori   mobili   esistenti   che caratterizzano  il  mercato  italiano  e  non  un ipotetico operatore efficiente.
 
 Vodafone  ritiene che non ci possano essere sostanziali differenze nel costo del capitale degli operatori di telefonia, a meno di quelle dovute  alla diversa struttura finanziaria. Infatti, il Beta dovrebbe essere stimato in base ad un panel di dati storici sull'andamento dei titoli  del  mercato di riferimento, e successivamente "corretto" per tener  conto  della diversa struttura finanziaria. Vodafone condivide l'utilizzo   di   un   rapporto   D/E   oggettivo,   come   suggerito dall'Autorita' nel punto 1.1, e non di un rapporto standard.
 
 WIND condivide l'orientamento dell'Autorita' di stabilire un tasso di  remunerazione  del capitale differenziato in funzione del diverso grado  di  rischio  al quale gli operatori detentori di significativo potere  di mercato sono soggetti, oltre a condividere la scelta della formula   del  WACC  per  la  determinazione  di  detto  tasso.  WIND sottolinea   a  questo  proposito  le  significative  differenze  tra Vodafone  da  una parte e WIND dall'altra, relative alla posizione di mercato e alle risultanze economiche.
 1.4 Le conclusioni dell'Autorita'
 
 A  seguito  delle  analisi  svolte,  l'Autorita'  ritiene di dover modificare l'orientamento espresso nella consultazione pubblica circa la  differenziazione  del  tasso  di  remunerazione  del  capitale in funzione  del  diverso  rischio  di  mercato al quale sono soggetti i singoli operatori di rete mobile.
 
 In  relazione  a  quanto  prospettato da WIND, sulle differenze di rischio  al  quale  sono soggetti gli operatori di rete mobile, si fa osservare  che  il calcolo del costo del capitale determinato in base della    metodologia    CAPM    mette   in   luce   le   specificita' economico-finanziarie   di  un  singolo  operatore  laddove  sussiste disponibilita'   di   dati  derivanti  da  societa'  quotate  come  i rendimenti dei titoli azionari ed obbligazionari, la capitalizzazione di  mercato, ecc. Allo stato nessun operatore di rete mobile presente nel mercato italiano delle telecomunicazioni e' quotato e pertanto le informazioni economiche e finanziarie relative agli operatori di rete mobile devono essere reperite ricorrendo ad analisi di comparazione.
 
 Le  analisi  di  comparazione  ,  essendo basate su valori medi di settore,  non  forniscono  le  specificita' economico-finanziarie dei singoli operatori.
 
 L'Autorita'  ha tuttavia provveduto a reperire i coefficienti Beta di  diversi  operatori  di  rete mobile proprio al fine di verificare l'esistenza  di  eventuali differenze che caratterizzano un operatore di  rete  mobile  rispetto all'altro. L'analisi dei dati osservati ha mostrato  una  relazione  non  puntuale tra i coefficienti Beta da un lato  e le strutture finanziarie, il grado di rischio di impresa o la recente   entrata   nei   mercati  degli  operatori  di  rete  mobile dall'altro.
 
 L'Autorita'  pertanto  conclude  che il tasso di remunerazione del capitale non debba essere differenziato in funzione del diverso grado di rischio cui sono soggetti gli operatori di rete mobile.
 2.  IL CALCOLO DEL TASSO DI RENDIMENTO PRIVO DI RISCHIO (RISK FREE RATE)
 
 Il  tasso  di  rendimento  privo  di  rischio  e'  utilizzato  per calcolare  sia  la remunerazione del capitale proprio nell'ambito del modello  CAPM,  sia  per determinare la remunerazione del capitale di debito.  In base alla prassi corrente, il rendimento privo di rischio e'  valutato  utilizzando  il tasso nominale del rendimento effettivo lordo dei titoli di stato a medio-lungo termine.
 
 I  titoli di stato con scadenza a medio-lungo termine maggiormente utilizzati ai fini della determinazione del tasso di rendimento privo di rischio sono costituiti dai BTP a scadenza quinquennale, decennale o  trentennale.  Il  rendimento effettivo lordo dei BTP e' pubblicato quotidianamente.  Per  la determinazione di tale tasso di rendimento, quindi,  assume  particolare rilevanza il periodo di riferimento, per esempio  trimestrale o semestrale, all'interno del quale calcolare il tasso di rendimento effettivo medio giornaliero.
 2.1 La valutazione dell'Autorita'
 
 Gli  investimenti  nelle  infrastrutture  di rete effettuati dagli operatori rete mobile prevedono generalmente un ritorno economico nel medio  lungo  periodo.  L'Autorita'  con  le  delibere  n. 101/99, n. 344/01/CONS  e  n.  47/03/CONS  ha  ritenuto  di utilizzare i BTP con scadenza decennale per determinare il tasso privo di rischio anche in relazione alla durata prevista per il ritorno sugli investimenti.
 
 Ai  fini  del  calcolo  del  tasso  di  rendimento effettivo medio giornaliero dei BTP, un arco di tempo di riferimento mensile fornisce un'informazione finanziaria puntuale ma soggetta a forti oscillazioni di  periodo in periodo. D'altra parte un intervallo di riferimento di dodici  mesi  permette di ottenere informazioni piu' stabili, ma poco significative dal punto di vista finanziario.
 
 L'Autorita'  pertanto  ritiene che il tasso di rendimento privo di rischio  debba  essere  calcolato come media giornaliera del tasso di rendimento effettivo lordo dei BTP riferita a un periodo di tre mesi.
 B.2.1.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, per  il  calcolo  del tasso di rendimento privo di rischio (risk free rate),  la  media  giornaliera dei rendimenti effettivi lordi dei BTP decennali relativi a un periodo di tre mesi?
 2.3 Le osservazioni degli operatori
 
 TIM  ritiene  condivisibile l'orientamento espresso dall'Autorita' di utilizzare, quale stima del rendimento di un investimento privo di rischio,  la  media  giornaliera  dei  rendimenti  effettivi  dei BTP decennali.  Tuttavia  ritiene inadeguato un periodo di rilevazione di soli tre mesi.
 
 Riguardo   all'orizzonte  temporale,  Vodafone  non  concorda  con l'utilizzo  del  BTP  decennale  come  riferimento per il calcolo del tasso  di  rendimento privo di rischio (risk free rate) e ritiene sia da   preferirsi   la  duration  trentennale;  in  merito  alla  media giornaliera  dei  rendimenti  effettivi  lordi  di  tre mesi Vodafone concorda con l'Autorita'.
 
 WIND  condivide  la  scelta  dell'Autorita'  di  far riferimento a Titoli  di  Stato  nazionali e di calcolare una media giornaliera del tasso  dell'obbligazione di riferimento su un periodo di osservazione pari a tre mesi. WIND sostiene invece che il periodo di maturita' dei Titoli  di  Stato  osservati  per  identificare  il  tasso  risk free dovrebbe  essere  collegato  al  periodo  regolatorio di applicazione delle decisioni; ritiene quindi auspicabile un Titolo di Stato con un periodo di maturita' a breve/medio termine compreso tra 1 e 2 anni.
 2.4 Le conclusioni dell'Autorita'
 
 Il  costo  del  capitale  rappresenta  il  costo  opportunita'  di investimenti  alternativi  in  relazione  al capitale impiegato nella rete  mobile  dagli  operatori.  Per  quanto concerne le osservazioni espresse  rispettivamente  da  WIND  e  Vodafone  circa  la  minore e maggiore  durata  del periodo di maturita' del titolo di riferimento, si fa rilevare che la durata del tasso di rendimento privo di rischio deve  riflettere  la  durata degli investimenti realizzati nella rete mobile.   Il   ritorno   sugli  investimenti  nella  rete  mobile  e' tipicamente  riferito  al  lungo  periodo.  Al  riguardo, l'Autorita' ritiene  coerentemente  con  la  prassi  regolatoria seguita in altri Paesi,  che  la  durata  media  di  riferimento  per  il  calcolo del rendimento privo di rischio debba essere riferita ad un arco di tempo decennale.
 
 Ai  fini  della  determinazione  del  tasso di rendimento privo di rischio,  l'Autorita'  ha  utilizzato  i  rendimenti  giornalieri del cosiddetto  indice  benchmark  pubblicati  dal  principale quotidiano finanziario  italiano  (Sole 24 Ore S.p.A). L'indice benchmark misura il  rendimento lordo di titoli pluriennali dello Stato con scadenza a dieci anni per ciascuno dei principali paesi avanzati.
 
 L'Autorita'  ha  ritenuto  di  utilizzare  l'indice  benchmark  in quanto,  differentemente  dai  BTP,  tale  indice  fornisce  un unico rendimento  di riferimento per i titoli privi di rischio in Italia. I Buoni  Pluriennali del Tesoro, possono, infatti, fornire a parita' di duration (nella fattispecie decennale), rendimenti differenziati.
 
 L'Autorita'   ha   quindi   calcolato,  alla  luce  della  attuale situazione   dei   mercati  finanziari,  il  rendimento  medio  lordo dell'indice   benchmark   (per  l'Italia)  utilizzando  i  rendimenti osservati  nell'ultimo  anno  di riferimento. Il rendimento lordo del tasso privo di rischio, cosi' calcolato, si attesta intorno a 4 punti percentuali.
 3.  Il  costo  del  capitale  proprio  lordo  (CAPM, Capital Asset Pricing Model)
 
 Il costo del capitale proprio, secondo la migliore prassi corrente e  sulla  base  della  Raccomandazione n. 98/322/CE della Commissione Europea,  e'  calcolato  attraverso  il cosiddetto modello CAPM. Tale modello  richiede  come input il tasso di rendimento privo di rischio (Rf),   il  coefficiente  di  volatilita'  Beta  relativo  alle  sole attivita'  oggetto  di  misure  regolamentari,  il  premio di mercato (Equity  Risk  Premium)  riconosciuto  all'investitore per il maggior rischio  dell'investimento  azionario rispetto all'investimento privo di  rischio  e  l'aliquota  fiscale  (T)  da  applicare  al  tasso di rendimento netto calcolato con il modello CAPM.
 3.1.1 IL COEFFICIENTE BETA
 
 Il  coefficiente  Beta  misura la volatilita' del rendimento delle attivita'  regolamentate  rispetto al rendimento medio di mercato. In base  alla  prassi corrente tale coefficiente puo' essere determinato sulla    base    di    serie   storiche   rilevate   quotidianamente, settimanalmente o mensilmente e che fanno riferimento a un periodo di rilevazione  di  tre,  quattro  o cinque anni. Il rendimento medio di mercato  e'  calcolato  in  base  ad  un indice di riferimento in cui ciascun titolo azionario e' trattato.
 3.1.2 La valutazione dell'Autorita'
 
 L'Autorita'  ha  proceduto  alla  rilevazione degli Equity Beta (o Beta  levered)  della Societa' Telecom Italia Mobile S.p.A. in quanto unico  operatore  di rete mobile le cui azioni sono quotate in borsa. In  particolare  sono  stati rilevati i dati concernenti i rendimenti giornalieri   della  societa'  e  degli  indici  di  riferimento  del rispettivo  mercato  di  appartenenza  (utilizzando  il MIB 30 per le societa'  italiane,  nel  periodo considerato) riferito ad un periodo quinquennale che termina con le rilevazioni di giugno 2003.
 
 Il  capitale proprio di Vodafone Omnitel non e' quotato in borsa e pertanto  una  determinazione  puntuale  del coefficiente Beta non e' possibile.  A  tale  riguardo, l'Autorita' ritiene che il Beta di TIM possa   ragionevolmente   approssimare  l'indice  di  volatilita'  di Vodafone Omnitel qualora il titolo azionario fosse quotato in borsa.
 B.2.2.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, per  il  calcolo  del  coefficiente  Beta  di Telecom Italia Mobile e Vodafone  Omnitel  le  serie  storiche  del titolo azionario di TIM e dell'indice  MIB  30  rilevate  giornalmente  in  un  arco  di  tempo quinquennale?
 3.1.3 Le osservazioni degli operatori
 
 TIM  non  condivide  l'idea  di  utilizzare,  per  il  calcolo del coefficiente  Beta,  le  serie storiche del titolo azionario di TIM e dell'indice  MIB  30  rilevate  giornalmente  in  un  arco  di  tempo quinquennale,  in  quanto da giugno 2005 sara' impossibile utilizzare le  serie  storiche  di  prezzo  del  titolo  azionario  a  causa del delisting  in  seguito  all'operazione  di  integrazione di TIM SpA e Telecom Italia SpA.
 
 E'  necessario  quindi  condividere  con l'Autorita' l'utilizzo di fonti  e metodologie alternative. TIM propone di applicare la propria struttura  di finanziamento (gearing) ad un beta unlevered di settore radiomobile europeo. Nel caso in cui non esistessero studi pubblicati a  livello di beta di settore TLC Mobili europee adatti a tale scopo, TIM  ritiene  opportuno sviluppare una metodologia alternativa basata sul   beta  dei  principali  operatori  mobili  europei  quotati  nei rispettati mercati borsistici di riferimento.
 
 Vodafone  non concorda nel ritenere identici i profili di rischio, e  quindi  i  Beta, di TIM e di VO stessa. E' altrettanto ragionevole pensare  che  una  stima del Beta basata su un campione piu' ampio di societa'  sia  piu' adeguata e affidabile. Con riferimento al settore wireless  (business  voce)  Vodafone  ritiene  quindi che un campione significativo  debba fare riferimento al mercato europeo, compreso il gruppo  Vodafone,  e  che  possa essere composto da TIM (Italia), TEM (Spagna), VOD (Regno Unito) e Cosmote (Grecia).
 
 Quanto   all'indice  di  riferimento  Vodafone  non  concorda  con l'utilizzo  dell'indice Mib 30 sostenendo la necessita' di utilizzare indici  composti da un numero elevato di societa' onde evitare che la misurazione  del  Beta  del  settore  TLC  avvenga  a raffronto di un paniere  dove  le  TLC  stesse  hanno  un  peso  rilevante.  Vodafone concorda con  l'utilizzo  di  rilevazioni  giornaliere.  Per quel che riguarda  il periodo di regressione, Vodafone non concorda con l'arco temporale   proposto  dall'Autorita'  (quinquennale),  in  quanto  in settori  a rapido sviluppo, quale e' il Wireless, e' evidente che una stima   fatta   su  periodi  storici  di  lungo  termine  aumenta  la probabilita' che i risultati ottenuti non siano rappresentativi della reale rischiosita' prospettica; l'analisi dovrebbe essere quanto piu' possibile  forward-looking  poiche' l'obiettivo e' una stima del beta che sia il piu' possibile rappresentativo del rischio futuro, non una stima  precisa  del  beta  storico. Vodafone ritiene pertanto congruo utilizzare una media di beta a 3 anni e beta a 18 mesi.
 
 WIND ritiene ragionevole equiparare la valutazione del Beta di TIM con    quello   di   Vodafone;   condivide   inoltre   l'orientamento dell'Autorita' di rilevazioni del Beta su base giornaliera mentre non condivide  la scelta dell'arco quinquennale di riferimento, ritenendo preferibile   un   periodo   non   superiore  ai  tre  anni.  Ma  non condividerebbe  la  stessa  prassi  estesa  anche  agli operatori neo notificati.
 3.1.4 Le conclusioni dell'Autorita'
 
 A  seguito  dell'operazione  di  concentrazione  tra  TIM S.p.A. e Telecom  Italia  S.p.A.,  i  cui effetti decorrono dal mese di giugno 2005,   non   risulta   piu'   applicabile  la  metodologia  proposta dall'Autorita'  in  consultazione  pubblica per la determinazione del coefficiente Beta.
 
 Coerentemente  con  quanto  osservato  da  TIM  e  Vodafone  nella consultazione pubblica, in assenza di dati puntuali per il calcolo di tale  coefficiente,  e'  prassi  ricorrere  ai cosiddetti comparables ovvero  ai  parametri  di altri operatori di rete mobile con analoghe caratteristiche  economico-finanziarie  i  cui  dati  sono pubblicati dalle principali agenzie.
 
 Al  fine  di  determinare  un  coefficiente  Beta applicabile agli operatori   di   rete   mobile   presenti  nei  mercati  italiani  di telecomunicazioni,  l'Autorita' ha valutato i coefficienti Beta degli operatori  Vodafone, Telefonica Moviles, MMO2 e tenuto conto, ai fini di  una verifica di coerenza dei calcoli, anche del coefficiente Beta derivante  dalle  osservazioni  dei  rendimenti  giornalieri  per  un periodo  quinquennale  dei titoli di TIM fino al mese di giugno 2005, cosi'  come  proposto  in consultazione pubblica. Tale valutazione ha richiesto   lo  scorporo  degli  effetti  fiscali  e  finanziari  dai coefficienti  Beta (equity o levered) rilevati dalle principali fonti finanziarie internazionali. Tale esercizio di calcolo ha richiesto la determinazione dei coefficienti Beta asset o unlevered.
 
 Il  coefficiente  asset Beta misura il coefficiente di volatilita' del  capitale  investito ed e' calcolato sulla base della formula che segue una volta noti gli Equity e deht Beta:
 
 ---->  Vedere formula a pag. 119  <----
 
 I rispettivi Asset Beta sono calcolati a partire dagli equity Beta osservati sul mercato in base alla struttura finanziaria specifica di ciascun  operatore  (Vodafone,  MMO2,  Telefonica Moviles e TIM), del Beta  del  debito (debt Beta), calcolato come rapporto tra premio del debito  e  premio di mercato, nonche' dell'aliquota fiscale marginale (IRES).
 
 Sulla  base  delle risultanze della consultazione pubblica e della metodologia  descritta,  l'Autorita'  ha quindi provveduto al calcolo del coefficiente Beta che e' risultato intorno ad 1.
 3.2.1   IL   TASSO   DEL  RISCHIO  INCREMENTALE  DELL'INVESTIMENTO AZIONARIO (EQUITY RISK PREMIUM, ERP).
 
 L'ERP  misura  il  premio  che  remunera  il  rischio incrementale dell'investimento  azionario  rispetto  al rendimento delle attivita' finanziarie prive di rischio. In linea di principio il mercato di cui si calcola il risk premium dovrebbe essere lo stesso mercato rispetto al  quale  si  effettua  la  stima  del  coefficiente  Beta. La stima dell'ERP  puo' essere effettuata sia sulla base di serie storiche sia sulla base dei rendimenti attesi.
 3.2.2 La valutazione dell'Autorita'
 
 Il tasso del rischio incrementale azionario e' normalmente stabile nel  tempo.  Variazioni  dell'ordine  di un punto percentuale di tale tasso  possono  richiedere  anche diversi decenni. L'Autorita' con le delibere  n.  101/99  e  n.  344/01/CONS aveva determinato tale tasso nella misura del 4%.
 
 La  valutazione  relativa all'ERP e' stata effettuata considerando sia  studi  e pubblicazioni basati su serie storiche sia stime basate sul  calcolo  del premio implicito nella capitalizzazione dell'indice di  riferimento.  Questo secondo approccio e' basato sull'utilizzo di un  determinato  tasso  di rendimento atteso che risulta maggiormente coerente  con  le  finalita'  del  presente  procedimento  quello  di definire  un  tasso  di  remunerazione del capitale applicabile ad un arco di tempo tipicamente superiore all'anno.
 
 L'Autorita'  ha  quindi ritenuto di utilizzare un tasso di rischio incrementale azionario calcolato attraverso il premio implicito nella capitalizzazione  dell'indice di riferimento (Dividend Discount Model semplificato).
 B.2.3.   Relativamente   alla   stima   dell'ERP,   si   condivide l'orientamento  dell'Autorita'  di  utilizzare un valore basato su un tasso  di  rendimento  atteso  utilizzando  l'approccio descritto nel punto 4.2.2 del presente documento?
 3.2.3 Le osservazioni degli operatori
 
 TIM  non  condivide  l'idea di calcolare la stima di premio per il rischio  di  mercato (ERP) attraverso il ricorso al Dividend Discount Model  (DDM)  mentre  ritiene  che  il ricorso a metodologie di stima dell'Equity  Risk  Premium  basate  sui  dati storici, riferiti ad un orizzonte  temporale  medio/lungo,  fornisca  valori  piu' stabili ed attendibili  rispetto  a  quelle  determinate tramite modelli fondati sulle aspettative.
 
 Vodafone  non concorda con la metodologia proposta dall'Autorita'. Vodafone  preferirebbe,  al  fine di ottenere stime "forward looking" basate  al  contempo  su  serie  storiche  sufficientemente  ampie  e affidabili,  di  calcolare  la  media  aritmetica degli ERP storici e introdurre  una correzione che tenga in considerazione la volatilita' futura  del  mercato,  attenuando  quindi l'effetto della volatilita' storica che, data l'ampiezza del campione, puo' risultare distorsivo.
 
 WIND  ritiene  che il metodo identificato dall'Autorita' necessiti di   una  descrizione  maggiormente  dettagliata  al  fine  di  poter adeguatamente  valutare  le  variabili in esso considerate; e ritiene che  per definire un corretto tasso di premio per il rischio la stima dell'ERP  non  puo'  prescindere  da  una contestuale valutazione del tasso  risk  free,  e  sarebbe  auspicabile  la  valutazione dell'ERP nell'ambito  di  un  intervallo  di  valori  comuni  a  piu' approcci metodologici  al  fine di ridurre le condizioni di sovra o sottostima del   premio   del   rischio   dovuta   ad   una  valutazione  basata esclusivamente  su  una  metodologia ex ante che prescinde totalmente dalle dinamiche passate del mercato azionario.
 3.2.4 Le conclusioni dell'Autorita'
 
 Le  osservazioni  espresse  dagli  operatori  nella  consultazione pubblica  non  convergono sull'identificazione della metodologia piu' appropriata per il calcolo del premio di mercato. L'Autorita' ritiene che,   alla  luce  dell'attuale  congiuntura  di  mercato,  l'uso  di metodologie  di  calcolo basate esclusivamente su serie storiche o su analisi  prospettiche  possano  fornire  risultati non affidabili. In relazione  a  quanto  premesso  e  in considerazione del fatto che il premio  di  mercato  si  modifica solo nel lungo periodo, l'Autorita' ritiene  opportuno  confermare, per il presente calcolo del costo del capitale,  il  premio  di mercato gia' determinato con la delibera n. 344/01/CONS e fissato in 4 punti percentuali.
 
 Tale  valore  peraltro  e' quello utilizzato da altre Autorita' di regolamentazione  settoriale  per  la  determinazione  dei  tassi  di remunerazione del capitale nei rispettivi settori.
 3.3.1 L'aliquota fiscale: la valutazione dell'Autorita'
 
 L'Autorita',  ai  fini  del calcolo del tasso di remunerazione del capitale  proprio  ante  imposte,  ha considerato un'aliquota fiscale attesa a cui sarebbe soggetto un investimento di risorse in attivita' similari. Tale aliquota fiscale e' ottenuta dalla somma dell'aliquota piena IRPEG e dell'aliquota IRAP.
 B.2.4.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, come  aliquota  fiscale del capitale proprio lordo, quella ottenibile dalla  somma  delle aliquote piene dell'IRPEG e dell'IRAP vigenti nel corso del 2003?
 3.3.2 Le osservazioni degli operatori
 
 TIM   non  condivide  l'orientamento  espresso  dall'Autorita'  di utilizzare  come  aliquota  fiscale del capitale proprio lordo quella derivante dalla somma dell'IRAP e dell'IRPEG.
 
 La  mera  somma  delle due aliquote e' applicabile solo laddove vi sia  equivalenza  di  base  imponibile.  Inoltre l'aliquota IRAP puo' essere  variata dalle regioni. E' necessario valutare l'incidenza del costo del lavoro sul reddito operativo di bilancio (EBIT) quale proxy del  risultato  economico  pre-tax.  Con le correzioni che TIM reputa necessarie  l'aliquota complessiva di imposta per la societa' e' pari ad un valore non inferiore al 38,12%.
 
 Inoltre,  poiche' ai soli fini dell'IRAP gli oneri finanziari sono considerati  indeducibili, il fattore di sconto fiscale del costo del debito  (Cd)  dovra' essere limitato alla sola IRES; per ottenere una misura adeguata e corretta del WACC pre tax richiede di applicare una differente  formula  in  luogo  di  quella  adottata  dall'Autorita'. L'esigenza  di  inserire  nel  calcolo  del  WACC  l'incidenza  della fiscalita'  sulla  componente  debito  sara' tanto piu' significativa quanto  piu'  rileva  nella struttura finanziaria considerata il peso del finanziamento con mezzi terzi.
 
 Vodafone  osserva che l'aliquota fiscale necessita di un'opportuna correzione  nella  sua  componente  IRAP:  l'utile ante imposte (EBT) rappresenta   infatti  la  base  imponibile  IRPEG  ma  non  la  base imponibile  IRAP:  il  riproporzionamento,  in  termini  percentuali, dell'IRAP   calcolata   all'aliquota   nominale  sulla  propria  base imponibile,  rispetto  alla  base  imponibile  IRPEG,  mira  quindi a rendere  omogenee  le  due  aliquote  che  in tal modo possono essere sommate al fine del calcolo della pressione fiscale.
 
 WIND  non  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  definire l'aliquota  fiscale  del  capitale  proprio  lordo, quella ottenibile dalla  somma  delle aliquote piene dell'IRPEG e dell'IRAP vigenti nel corso  2003  in base a considerazioni comuni anche ad altri operatori (base   imponibile  differente,  aliquota  IRAP  differente  su  base regionale,    oneri   finanziari   e   ammortamenti   anticipati   da considerare).
 
 Albacom  sottolinea  che a partire dal 1° gennaio 2004, l'IRPEG e' stata   sostituita  dall'IRES  la  cui  aliquota,  pari  al  33%,  e' leggermente  inferiore all'aliquota ordinaria prevista dall'IRPEG; e' quindi  necessario  rideterminare correttamente il costo del capitale di debito.
 3.3.3 Le conclusioni dell'Autorita'
 
 L'Autorita', alla luce delle considerazioni emerse dai rispondenti alla  consultazione  pubblica,  ritiene opportuno valutare l'aliquota fiscale  complessiva,  applicabile  al  tasso  di  remunerazione  del capitale  proprio,  sulla  base  del  peso  che  le imposte derivanti dall'applicazione dell'IRES e dell'IRAP hanno sul risultato economico dell'operatore di rete mobile.
 
 Per   quanto  concerne  l'IRAP,  e'  prevedibile  una  progressiva riduzione  in seguito alla politica fiscale attesa dei prossimi anni. L'Autorita'  ritiene  pertanto  che  il  tasso  di  remunerazione del capitale  potra'  essere  soggetto a revisione qualora l'IRAP dovesse subire  delle  rettifiche  significative  a  seguito di interventi di politica fiscale da parte del governo.
 
 L'aliquota  fiscale  complessiva  nel  caso  specifico deve essere riferita  ad  un  generico operatore presente nei mercati italiani di telecomunicazioni.   L'Autorita'  pertanto  ha  calcolato  l'aliquota fiscale  complessiva  tenendo  conto  delle  diverse  basi imponibili dell'IRES  ed IRAP di diversi operatori di telecomunicazioni italiani e  conseguentemente  ha determinato l'aliquota fiscale applicabile al calcolo del costo del capitale, valutata nell'intervallo 39%-40%.
 4. IL COSTO DEL CAPITALE DI DEBITO
 
 Il  calcolo  del costo del capitale di debito (Cd) misura il costo di  acquisizione  di  mezzi  finanziari  di terzi. Tale costo e' dato dalla  somma  del tasso privo di rischio (Rf) e da un tasso dovuto al rischio  di  insolvenza  detto  anche  premio  sul  debito  (Pd).  Le obbligazioni di alcuni operatori sono trattate sui principali mercati regolamentati  e  pertanto  i  relativi  tassi  sono  utilizzati come approssimazione del costo del debito. Tale approccio tuttavia si basa su  di  un  tasso  di  remunerazione  del  debito non necessariamente efficiente in quanto associato al rendimento dell'obbligazione di una specifica   societa'.  In  alternativa  e'  possibile  utilizzare  il cosiddetto    "tasso    benchmark"    del   mercato   obbligazionario internazionale,  il  quale  e'  pubblicato  quotidianamente  dai piu' rilevanti periodici specializzati nei mercati finanziari.
 
 La  duration  delle obbligazioni, infine, dovrebbe essere coerente con la duration del tasso privo di rischio (risk free rate).
 4.1 La valutazione dell'Autorita'
 
 Gli  operatori mobili TIM e Vodafone non detengono debito quotato, pertanto  non  e' possibile ottenere informazioni dirette dal mercato finanziario al fine di valutare il costo del debito.
 
 In  assenza  di  dati  puntuali  riferibili  agli  operatori TIM e Vodafone,  l'Autorita'  ritiene  che  il  tasso  di remunerazione del capitale  di  debito  possa  essere  determinato utilizzando il tasso benchmark  del  mercato  obbligazionario  internazionale prendendo in esame   il   rendimento  del  Paese  Italia  in  quanto  maggiormente rispondente  al  costo di reperimento di risorse finanziarie di terzi da parte di operatori mobili attivi in Italia.
 
 Dalla  differenza tra il costo del debito e il rendimento privo di rischio  e' possibile ricavare il premio sul debito dovuto al rischio di  insolvenza.  Da  tale parametro e' possibile valutare il Beta del debito necessario a stimare, laddove necessario, sia il Beta equity e l'asset  Beta  delle  societa'  non  quotate,  nonche'  a valutare la correttezza della determinazione dello stesso costo del debito.
 
 Il  tasso complessivo di remunerazione del capitale di debito deve essere ottenuto attraverso la media ponderata tra il costo del debito finanziario  e le altre fonti di passivo non onerose tra cui i debiti previsti  dalla  legge  n.  58/92  e  il  fondo TFR (Trattamento Fine Rapporto).
 
 B.2.5.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, per il calcolo del costo del capitale di debito finanziario, il tasso benchmark del mercato obbligazionario riferito al Paese Italia?
 
 B.2.6.  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di calcolare il tasso  complessivo di remunerazione del capitale di debito come media ponderata  del  costo  del  capitale di debito finanziario e le altre fonti di passivo non onerose (tra cui il TFR e i debiti tributari)?
 4.2 Le osservazioni degli operatori
 
 TIM non condivide l'orientamento dell'Autorita' di utilizzare, per il  calcolo  del  costo  del capitale di debito finanziario, il tasso benchmark  del  mercato  obbligazionario  riferito  al Paese Italia e propone  un approccio alternativo: tasso risk free + Debt premium. In ogni  modo,  un eventuale ricorso ad analisi di benchmarking dovrebbe essere circoscritto alla realta' europea e al settore delle TLC.
 
 Vodafone   ritiene   corretto   calcolare   il  costo  del  debito considerando il tasso benchmark maggiorato di uno spread che riflette l'effettiva   capacita'  della  societa'  di  accedere  alle  risorse finanziarie.  E' ragionevole ipotizzare che tale spread corrisponda a quello  della societa' capogruppo, ossia Vodafone Group Plc. Il tasso benchmark  considerato  e'  l'Interest  Rate  Swap  (IRS)  a  30 anni coerentemente con l'orizzonte temporale utilizzato per il calcolo del risk free rate e con la prassi del mercato
 
 WIND  non  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in merito al calcolo  del  costo  del capitale di debito finanziario, in quanto il metodo  identificato  dall'Autorita'  non  tiene  conto  del  rischio specifico  del  business  delle telecomunicazioni mobili, del rischio specifico  di  ogni  singolo  operatore  notificato e della effettiva situazione finanziaria di ciascun operatore.
 
 TIM,  Vodafone e WIND condividono l'orientamento dell'Autorita' di calcolare  il  tasso  complessivo  di  remunerazione  del capitale di debito  come  media  ponderata  del  costo  del  capitale  di  debito finanziario e delle altre fonti di passivo non onerose.
 4.3 Le conclusioni dell'Autorita'
 
 In  ragione  delle  considerazioni  gia'  espresse  in  merito  al cosiddetto risk free rate, l'Autorita' ritiene che, coerentemente con la   duration   del   tasso   privo   di  rischio  e  con  la  prassi internazionale, anche il costo del debito debba essere riferito ad un periodo decennale.
 
 In  coerenza  con  le  osservazioni  espresse dai rispondenti alla consultazione pubblica, il tasso di remunerazione del debito e' stato calcolato  come  somma  del  tasso  privo di rischio e del premio del debito  (spread).  Per  quanto  concerne in particolare il premio del debito,    l'Autorita'   ha   rilevato   dalle   principali   agenzie internazionali  il  cosiddetto  rating  assegnato  a Vodafone, MMO2 e Telefonica  Moviles  e  sulla  base  di tali rating ha determinato lo spread   che   sarebbe   loro   assegnato   ad  un  ipotetico  titolo obbligazionario  con  scadenza  decennale.  Tale  risultato  e' stato comparato  con  lo  spread  che  risulta  dal  rendimento  dei titoli obbligazionari  di  Vodafone. E' stato pertanto stimato il rendimento medio  lordo  di  un titolo obbligazionario con scadenza a dieci anni che si e' attestato intorno a 4,6%.
 
 In  merito  all'inclusione  delle fonti di passivo non onerose nel calcolo  del costo del debito, l'Autorita', anche alla luce di quanto emerso  in  fase di consultazione pubblica, ha calcolato il costo del debito  come media ponderata del costo delle passivita' finanziarie e delle passivita' non onerose (TFR e debiti tributari).
 
 Cio' premesso, il costo del debito calcolato dall'Autorita' tenuto conto delle passivita' non onerose e' risultato intorno al 4,4%.
 5. LA STRUTTURA FINANZIARIA
 
 La  struttura  finanziaria  e' data dal peso che i valori correnti del  capitale  proprio e del capitale di debito assumono sul capitale totale.  In  alcuni casi in alternativa alla valutazione corrente del capitale  proprio  e  del capitale di debito si utilizza un approccio alternativo  che  definisce  la  struttura finanziaria sulla base del miglior   mix   di  fonti  finanziarie  adottabile  da  un  operatore efficiente.
 5.1 La valutazione dell'Autorita'
 
 L'Autorita'  ha  analizzato  la  struttura  finanziaria  di  TIM e Vodafone  sulla base sia degli ultimi bilanci consolidati disponibili sia   della   valorizzazione   del  capitale  proprio  di  TIM  dalla capitalizzazione  di  borsa.  L'indice di indebitamento relativo alle fonti finanziarie complessive e' particolarmente sottodimensionato se comparato   con  i  principali  operatori  mobili  europei.  Ai  fini dell'orientamento  al  costo  dei  prezzi dei servizi di terminazione mobile,  il  sottodimensionamento dell'impiego di capitale di debito, rispetto al totale delle fonti finanziarie, comporta una crescita del costo    complessivo    del   capitale   e   quindi   un'inefficienza ingiustificata  per  gli  operatori  che  domandano  il  servizio  di terminazione  mobile.  A  tale  riguardo,  l'Autorita' ritiene che si debba  utilizzare una struttura finanziaria derivata dalla situazione delle  societa'  quotate  comparabili,  affinche' operatori terzi non sostengano  costi  di terminazione mobile dovuti a inefficienze degli operatori detentori di significativo potere di mercato.
 
 B.2.7.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di determinare la struttura finanziaria secondo le modalita' descritte nel paragrafo 6.1 del presente documento?
 5.2 Le osservazioni degli operatori
 
 TIM  sostiene  che  il  Gearing  ratio  debba  riflettere la reale struttura  finanziaria dell'azienda e non strutture finanziarie medie di settore o strutture obiettivo esclusivamente teoriche.
 
 Vodafone   ritiene  che  occorra  utilizzare  l'attuale  struttura finanziaria  della societa', e quindi un rapporto D/E oggettivo, come correttamente  suggerito dall'Autorita' al paragrafo 1.1, e non di un rapporto  standard,  come  emerge  invece  dal  paragrafo 6.1, in cui l'Autorita' propone di utilizzare una struttura "media" del mercato.
 
 WIND   condivide   l'orientamento   dell'Autorita'   sottolineando l'esigenza   di   identificare   adeguatamente   e   razionalmente  i comparables,  con  l'esigenza  di un chiarimento circa il concetto di struttura efficiente citata.
 5.3 Le conclusioni dell'Autorita'
 
 La   valorizzazione   della  struttura  finanziaria  (gearing)  e' tipicamente  effettuata  a  valori  di  mercato.  In  relazione  alla posizione  espressa  da  TIM  e  Vodafone in merito al calcolo di una struttura  finanziaria specifica dell'azienda, si fa osservare che in assenza  di  valori sulla capitalizzazione di mercato riferiti a TIM, Vodafone  (Italia)  e  WIND  non  e'  possibile determinare il valore economico  del  capitale  proprio coerentemente con le metodologie di calcolo seguite nella prassi.
 
 Ai   fini   della   determinazione  della  struttura  finanziaria, l'Autorita' ha quindi provveduto a stimare il valore di mercato degli operatori  di rete mobile Vodafone (Gruppo), MMO2, Telefonica Moviles e  Telecom  Italia  Mobile  (giugno  2005) nonche' i debiti in capo a ciascuna  di  esse.  E'  stato  quindi  determinato  il  mix di fonti finanziarie  proprie  e  di  terzi  di  ciascun operatore e di quello complessivo  di  un  generico  operatore  efficiente  di  rete mobile ponderando  il  valor medio con il peso che il valore del capitale di ciascun operatore assume sul totale. L'affidabilita' del risultato di calcolo  e'  mostrata  dal  fatto che ad eccezione di un operatore, i restanti   operatori   tra  quelli  esaminati,  presentano  strutture finanziarie  sostanzialmente analoghe e tali da attestarsi intorno al valore medio ponderato. Tale risultato e' stato, inoltre, confrontato con l'intervallo della struttura finanziaria determinato da OFCOM per gli  operatori  di  rete  mobile detentori di significativo potere di mercato  (0,1  0,3).  L'Autorita' ha quindi rilevato che la struttura finanziaria   ottimale,  determinata  sulla  base  della  metodologia descritta,  per  un  generico operatore efficiente di rete mobile, e' inclusa  in  tale  intervallo, cosi' come il gearing minimo e massimo riscontrati per singolo operatore.
 
 Cio' premesso, l'Autorita' ha determinato il mix ottimale di fonti di  finanziamento  di  un  generico operatore efficiente, valutando i dati  di  operatori di rete mobile europei comparabili per dimensioni ed attivita' agli operatori di rete mobile italiani, pervenendo ad un intervallo di valori compresi tra 0,1 e 0,3.
 6. TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DIFFERENZIATO PER ATTIVITA'
 
 Il  vecchio  quadro  normativo cosi' come la normativa nazionale e internazionale  vigenti  prevedono  obblighi di separazione contabile per  alcuni  aggregati  regolatori.  L'art.  48 del Codice prevede la possibilita'   da   parte   dell'Autorita'  di  imporre  obblighi  di separazione   contabile   in   relazione   a   particolari  attivita' nell'ambito  dell'accesso  e  dell'interconnessione.  La  separazione contabile  ha  il  fine  di  fornire  conti  e  informazioni sui vari aggregati regolatori come fossero differenti societa' strutturalmente separate.   E'   quindi   possibile   ipotizzare   diversi  tassi  di remunerazione   del   capitale   investito   per   ciascun  aggregato regolatorio.
 
 L'art.  50  del Codice prevede inoltre che l'Autorita' tenga conto di  "...  un'equa  remunerazione  del  capitale  investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi ....".
 6.1 La valutazione dell'Autorita'
 
 Da   un   punto  di  vista  concettuale  l'Autorita'  ritiene  che l'applicazione  di  valori  differenti del tasso di remunerazione del capitale agli aggregati regolatori, prevista dalla Raccomandazione n. 98/322/CE  della Commissione europea e dal Codice, appare appropriata in  quanto  i mercati dell'accesso e dell'interconnessione presentano differenti  situazioni competitive e diversi gradi di rischiosita', e pertanto  e'  ragionevole  ritenere  che  il  parametro  Beta nei due contesti  assuma  valori differenti. Tuttavia l'Autorita' ritiene che il  capitale  impiegato  dei  singoli servizi regolamentati non debba trovare  l'applicazione  di  differenti tassi di remunerazione se non nell'ambito di appartenenza ad uno specifico aggregato regolatorio.
 
 Nel  caso  specifico degli operatori mobili non esistono aggregati regolatori  che rispecchiano le dinamiche dei mercati di accesso e di interconnessione  e pertanto l'Autorita' ritiene di dover determinare un  tasso  di  remunerazione del capitale associato alle societa' non effettuando differenziazioni per attivita' e servizi.
 
 B.2.8.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di determinare un   unico  tasso  di  remunerazione  indifferenziato  per  aggregati regolatori?
 6.2 Le osservazioni degli operatori
 
 TIM,   Vodafone   e   WIND   ritengono   condivisibile  la  scelta dell'Autorita'  nel  determinare  un  unico  tasso  di  remunerazione indifferenziato per aggregati regolatori.
 6.3 Le conclusioni dell'Autorita'
 
 L'Autorita'   sulla  base  delle  risultanze  della  consultazione pubblica  e  richiamando  espressamente  le  valutazioni  espresse in merito  al punto B.2.8 ritiene di confermare l'orientamento in merito alla determinazione un unico tasso di remunerazione del capitale.
 7. TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE IN TERMINI REALI E NOMINALI
 7.1 La valutazione dell'Autorita'
 
 Per  determinare il tasso di remunerazione del capitale in termini reali  e' necessario che il processo di calcolo della media ponderata del costo del capitale tenga conto del tasso di inflazione.
 
 In  generale,  l'esercizio  di  calcolo  del costo del capitale in termini reali richiede di definire le modalita' di determinazione del tasso di inflazione e quindi la scelta della piu' appropriata tecnica di  calcolo  per  la  trasformazione  del  tasso di remunerazione del capitale da nominale in reale.
 
 Il  tasso  di inflazione, utilizzato come input per il calcolo del costo del capitale in termini reali, puo' essere derivato a titolo di esempio  dal  tasso  di  inflazione pubblicato annualmente dall'ISTAT ovvero  come  differenza dei tassi di rendimento nominali e reali dei titoli di Stato.
 
 Il  calcolo  del  tasso  medio ponderato del costo del capitale in termini  reali  puo' essere effettuato impiegando diverse tecniche di calcolo pur utilizzando come input lo stesso tasso di inflazione.
 
 B.2.9 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di determinare un tasso di remunerazione del capitale in termini nominali e reali?
 7.2 Le osservazioni degli operatori
 
 TIM,  Vodafone  e  WIND non ritengono condivisibile l'orientamento espresso  dall'Autorita' di determinare un tasso di remunerazione del capitale  in  termini  nominali  e  reali,  ritenendo che il tasso di remunerazione  del  capitale  debba  essere  espresso solo in termini nominali.
 7.3 Le conclusioni dell'Autorita'
 
 Gli  operatori  rispondenti  alla consultazione pubblica non hanno condiviso  l'orientamento  dell'Autorita'  di  calcolare  il tasso di remunerazione  del  capitale  anche  in termini reali. L'Autorita' ha rilevato  che il costo del capitale in termini reali non e' rilevante per le imprese che operano nell'area Euro, la quale e' caratterizzata da un tasso di inflazione tendenzialmente stabile e comune agli Stati membri.
 
 Alla  luce  di tanto, l'Autorita' nel condividere quanto emerso in sede  di  consultazione,  ritiene  opportuno  determinare il tasso di remunerazione del capitale solo in termini nominali.
 8. IL TASSO MEDIO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE IMPIEGATO
 
 Una  volta determinati i parametri rilevanti relativi al CAPM e al costo  del  debito,  l'Autorita'  ha  provveduto a calcolare il tasso medio  di  remunerazione del capitale pesato dal rapporto che i mezzi finanziari  propri  e  di  terzi hanno sul capitale complessivo degli operatori  di  rete  mobile  detentori  di  significativo  potere  di mercato.
 
 Il  costo  del  capitale nominale ante imposte e' quindi risultato pari a 12,4 punti percentuali.
 |  |  |  | Allegato B ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 3/06/CONS
 
 ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
 
 L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare:
 1.  l'ambito  di  intervento,  con  particolare  riferimento alle categorie  di  soggetti destinatarie o coinvolte nei costi e benefici dell'intervento normativo proposto;
 2.  gli obiettivi generali e specifici immediati e di medio/lungo periodo  del  provvedimento,  indicando  contestualmente  l'orizzonte temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero realizzarsi;
 3.  la  metodologia  adottata  per  l'analisi  dell'impatto della regolamentazione;
 4.  l'impatto  sulla  pubblica  amministrazione,  sui destinatari diretti  ed indiretti attraverso l'analisi delle categorie di costi e benefici   economici  e  finanziari  inerenti  la  produttivita',  la crescita  economica,  il  reddito,  la  concorrenza, l'occupazione. A questo   riguardo  tale  valutazione  richiede  che  sia  predisposta un'adeguata batteria di indicatori.
 
 A.  AMBITO  DI  INTERVENTO  OGGETTIVO  E  SOGGETTIVO;  DESTINATARI DIRETTI E INDIRETTI
 A.1 Ambito di intervento oggettivo
 
 Dal punto di vista del prodotto, l'ambito di intervento oggettivo, e' rappresentato dal mercato della terminazione di chiamate vocali su singole  reti  mobili,  siano  esse originate da rete fissa o da rete mobile.   Resta   esclusa  dall'ambito  di  intervento  oggettivo  la terminazione SMS e dati.
 
 Tenuto conto che durante il periodo di riferimento dell'analisi di mercato  di cui al presente provvedimento il servizio di terminazione vocale e' offerto sia da operatori che utilizzano reti GSM e UMTS sia da  operatori che utilizzano la sola tecnologia UMTS, in applicazione del  principio  di  neutralita'  tecnologica,  non risulta necessario segmentare il mercato in base alla tecnologia sottostante.
 
 L'ambito  di  intervento  geografico  ha  estensione  nazionale in quanto  le  licenze  radiomobili (o le autorizzazioni e diritti d'uso delle frequenze che le sostituiranno) e le relative reti esistenti/in corso di realizzazione hanno copertura nazionale.
 
 L'ambito  di  intervento  e'  pertanto identificabile attraverso i confini  geografici  e di prodotto dei mercati rilevanti definiti dal presente provvedimento.
 A.2 Ambito di intervento soggettivo
 
 Per   quanto   concerne   l'ambito  di  intervento  soggettivo,  i destinatari  diretti dell'intervento regolamentare sono riconducibili agli  operatori  che  offrono e domandano il servizio di terminazione vocale su singole reti mobili.
 
 L'intervento regolamentare di cui al presente provvedimento impone i  seguenti  obblighi differentemente graduati in capo agli operatori identificati  quali  detentori  di  significativo  potere di mercato, ossia TIM, Vodafone, WIND e H3g:
 - Trasparenza
 - Non discriminazione
 - Accesso ed uso di determinate risorse di rete
 - Controllo dei prezzi e contabilita' dei costi
 
 Dal lato dell'offerta sono presenti quattro operatori mobili, TIM, Vodafone,  WIND  ed  H3G,  che  prestano  il  servizio  di offerta di terminazione  mobile sulle proprie reti. Tali operatori, detenendo un significativo  potere  di  mercato,  sono  soggetti  al  rispetto dei summenzionati  obblighi  cosi'  come  differentemente  declinati  nel provvedimento.
 
 Dal  lato della domanda i destinatari diretti dell'intervento sono gli  stessi  operatori mobili precedentemente individuati nonche' gli operatori   di  rete  fissa  attivi  nel  territorio  italiano.  Tali operatori   hanno   la   necessita'  di  richiedere  un  servizio  di terminazione  per  permettere la comunicazione tra un proprio cliente ed  un  cliente  di  rete  mobile.  Gli operatori di rete fissa sono, quindi,  destinatari  diretti  del  presente  provvedimento in quanto acquirenti dei servizi di terminazione mobile.
 
 La  principale  categoria  di  soggetti indiretti e' rappresentata dagli utenti finali che effettuano chiamate dirette a clienti di rete mobile  e  che  quindi  potranno beneficiare di condizioni economiche piu'  vantaggiose a seguito della regolamentazione di cui al presente provvedimento.
 
 B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
 B.1 Obiettivi generali di breve-medio periodo
 
 L'intervento   regolamentare   si   propone   di   perseguire  nel breve-medio   periodo,  attraverso  lo  sviluppo  della  concorrenza, l'obiettivo   generale   di   promuovere  l'efficienza  economica  ed assicurare il rispetto di condizioni economiche competitive praticate nei  servizi  di terminazione vocale su rete mobile sempre al fine di consentire la massimizzazione del benessere collettivo.
 B.2 Obiettivi specifici di breve-medio periodo
 
 Gli   obiettivi   generali   sono   perseguibili   attraverso   il raggiungimento  di  obiettivi intermedi (specifici) sempre al fine di promuovere  lo  sviluppo  economico  e  la  concorrenza  sostenibile, nonche' di recare il massimo vantaggio ai consumatori.
 
 C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA
 C.1.Metodologia impiegata per l'analisi dell'impatto regolamentare
 
 La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e'  basata  sull'identificazione dei benefici (obiettivi) e dei costi derivanti   ai   destinatari   diretti   e   indiretti  delle  misure regolamentari  previste in capo agli operatori notificati nel mercato della  terminazione  vocale  su  singole  reti  mobili.  L'analisi e' rivolta  a  quantificare, laddove possibile, il costo-beneficio delle categorie    dirette   e   indirette   destinatarie   dell'intervento regolamentare   anche   alla  luce  di  valutazioni  prospettiche  di breve-medio  periodo  e  di  sistema,  con particolare riferimento ai mercati coinvolti dal provvedimento.
 
 In   taluni   casi,   i  benefici  netti  derivanti  dalla  misura regolamentare   sono   identificabili   in   ragione   degli  effetti competitivi  generati dall'incremento dell'offerta di servizi, ma non quantificabili  in  quanto  la  numerosita' degli attori coinvolti e' elevata  e  le informazioni e dati non sono reperibili. Tali soggetti peraltro  operano spesso in mercati le cui condizioni economiche sono estremamente  differenziate,  a  parita'  di  servizi  offerti, ed il collegamento  al  mercato  della  terminazione vocale su singole reti mobili e' solo indiretto.
 
 Il  mercato  oggetto  di analisi e' caratterizzato dall'assenza di una   piena   concorrenzialita'  dovuta  all'identificazione  di  una posizione  di  dominanza da parte degli operatori TIM, Vodafone, WIND ed  H3G nell'offerta all'ingrosso del servizio di terminazione vocale sulle  proprie  reti  mobili. L'analisi dell'impatto regolamentare e' pertanto  volta  a quantificare e qualificare il benessere sociale in una   situazione  in  cui  si  riscontra  la  presenza  di  operatori identificati quali detentori di un significativo potere di mercato.
 
 D. IMPATTO DELL'INTERVENTO REGOLAMENTARE
 D.1. Impatto sulla Pubblica Amministrazione
 
 Il   provvedimento   ha   un   impatto  indiretto  sulla  Pubblica Amministrazione  in  qualita'  di  utente  finale  di servizi offerti attraverso  la  terminazione vocale sulle reti mobili. Non si ritiene che  il  provvedimento  abbia  un  impatto  specifico  sulla Pubblica Amministrazione  rispetto  agli  altri  utenti  finali  presenti  nei mercati al dettaglio delle comunicazioni elettroniche.
 
 La  misura  regolamentare  proposta  ha  un impatto sull'attivita' istituzionale   dell'Autorita'  la  quale  e'  chiamata  a  garantire l'adeguamento   della   normativa  secondaria  di  riferimento  e  la vigilanza   della   effettiva  e  corretta  applicazione  del  quadro normativo  imposto  in  capo all'operatore detentore di significativo potere  di mercato nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice   delle  comunicazioni  elettroniche  qualora  si  verifichino violazioni della normativa vigente.
 D.2. Impatto sui destinatari diretti
 
 L'impatto  della  misura  regolamentare sui destinatari diretti e' determinabile   in  modo  puntuale  nel  mercato  all'ingrosso  della terminazione   vocale   sulle   singole  reti  mobili  sia  dal  lato dell'offerta della domanda.
 
 Sul  lato  dell'offerta,  l'impatto  del provvedimento riguarda la riduzione,  per  gli  operatori  mobili,  dei  ricavi  derivanti  dal servizio   di   terminazione   mobile,  nell'arco  di  validita'  del provvedimento   stesso.   Sul  versante  della  domanda,  gli  stessi operatori  mobili  beneficiano  tuttavia  di  una riduzione dei costi connessi  alla  produzione  dei  servizi  di  chiamata  mobili  e  di programmazione pluriennale di tali costi.
 
 L'intervento  regolamentare  di  cui  al presente provvedimento ha impatto,  inoltre,  anche  sugli  operatori  di rete fissa attivi nel territorio  italiano.  Tali  operatori,  infatti,  nel  richiedere un servizio  di  terminazione al fine di consentire la comunicazione tra un  proprio  cliente ed un altro appartenente ad un operatore di rete mobile,  beneficiano  degli  effetti  conseguenti dalla riduzione dei propri costi di interconnessione (terminazione su rete mobile).
 
 Al  fine  di  quantificare tali effetti occorre quindi distinguere tra  i  ricavi di terminazione delle chiamate originate da rete fissa (fisso-mobile,   F2M))  e  quelli  derivanti  da  terminazione  delle chiamate originate da rete mobile (M2M).
 
 Nel  primo  caso  e'  possibile  stimare,  in  maniera  abbastanza accurata,  la  riduzione  dei  ricavi  degli  operatori  mobili  che, evidentemente,  corrisponde  ad un'eguale riduzione dei costi per gli operatori  di rete fissa interconnessi che, attraverso il servizio di terminazione  mobile,  offrono  ai propri clienti servizi di chiamate fisso-mobile.
 
 Nel  secondo  caso,  oltre  alle  riduzioni  dei  ricavi,  occorre considerare le riduzioni dei costi di ciascuno degli operatori mobili che  offre servizi finali di chiamate mobile. Qualora si considerasse solo  la  riduzione  dei  ricavi, l'impatto della manovra verrebbe di molto  sovrastimato. E' infatti il saldo netto tra le voci di costo e ricavo   a   determinare   l'effettivo   impatto  della  manovra.  La valutazione  quantitativa  di tali voci e' tuttavia piu' complessa in quanto occorre considerare tutte le relazioni di traffico entrante ed uscente  di  ciascun  operatore  nei  confronti  dei  tre restanti ed imporre  specifiche  assunzioni  per alcuni parametri (p.e. simmetria delle relazioni di traffico).
 Impatto del fisso-mobile
 
 Per  quanto riguarda il caso del fisso-mobile, le stime sono state effettuate  ipotizzando un traffico fisso-mobile costante nel periodo di  vigenza del provvedimento (1° settembre 2005 - 1° luglio 2008) ed uguale, su base annua, a quello rilevato per l'anno 2004.
 
 Considerato  che  il  provvedimento  conferma  la misure urgenti e cautelari  che hanno ridotto, a partire dal 1° settembre del 2005, il prezzo  di terminazione sulle reti di TIM e Vodafone da 14,95 a 12,10 €cent/min  e  sulla rete di Wind da 18,08 a 14,35 €cent/min, la stima viene  effettuata  come  differenza  tra  i  ricavi  che si avrebbero considerando  il  mantenimento (fino al 1° luglio 2008) dei prezzi di terminazione  praticati  antecedentemente  al  1° settembre 2005 ed i ricavi  che  si  otterrebbero  (nel  medesimo  periodo) applicando le riduzioni  previste  al  1° settembre 2005 ed al 1° luglio degli anni 2006 e 2007.
 
 Sotto  tali  ipotesi,  si  stima  una riduzione di ricavi, per gli operatori  mobili,  ed una corrispondente riduzione dei costi per gli operatori di rete fissa di circa 1.835 milioni di euro nel periodo 1° settembre 2005-1° luglio 2008.
 
 Laddove   si   volessero   tuttavia  considerare  i  soli  effetti incrementali del provvedimento di conclusione dell'analisi di mercato rispetto  alle  riduzioni  gia'  effettuate  con  le misure urgenti e cautelari  di  cui alla delibera n. 286/05/CONS ossia in altre parole considerare  i  soli  effetti  delle  riduzioni  che si avranno al 1° luglio  degli  anni 2006 e 2007, la stima e' pari a circa 515 milioni di euro, sempre nel medesimo periodo.
 Impatto del mobile-mobile
 
 Per   quanto  sopra  detto,  la  stima  dell'impatto  richiede  la valutazione  delle  relazioni  di  traffico  entrante  ed  uscente di ciascun operatore mobile nei confronti dei tre restanti operatori. Al riguardo  sono  stati  considerati  alcuni  dati (traffico ed utenti) stimati  al  1° al settembre 2005 e mantenuti costanti nel periodo di riferimento (1° settembre 2005 - 1° luglio 2008). Tale assunzione non tiene quindi conto delle possibili variazioni delle quote di traffico degli operatori mobili, nello stesso periodo.
 
 Cio'  premesso,  si puo' affermare che l'impatto della manovra nel segmento  mobile-mobile,  all'incirca 200 milioni di euro, risulta di un   ordine   di   grandezza   inferiore  a  quello  stimato  per  il fisso-mobile.
 D.3. Impatto sui destinatari indiretti
 
 I principali destinatari indiretti sono rappresentati dagli utenti finali i quali, nell'effettuare chiamate verso utenti di rete mobile, beneficiano  di migliori condizioni economiche e competitive rispetto ad una situazione di assenza di intervento regolamentare.
 
 Come  gia'  indicato nella delibera n. 286/05/CONS, recante misure urgenti  in  materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili, un intervento a livello wholesale  produce  effetti sulla spesa sostenuta dai consumatori nel mercato  al  dettaglio  che risulta facilmente stimabile per cio' che attiene  al  segmento  delle  chiamate fisso-mobile mentre risulta di piu' difficile valutazione per il segmento mobile-mobile.
 
 Infatti,  nel  primo  caso  la riduzione dei costi di terminazione viene  direttamente  trasferita  ai  clienti finali di Telecom Italia (che  rappresentano  circa i 2/3 del mercato) per la quale sussistono allo  stato  obblighi regolamentari di formulazione del prezzo finale delle chiamate fisso-mobile ed indirettamente ai clienti dei restanti operatori  di  rete  fissa,  che offrono il servizio fisso-mobile che saranno  indotti  a  ridurre  i  loro prezzi finali per il meccanismo concorrenziale.  Pertanto  si puo' stimare che la riduzione dei costi di  terminazione  sopra  indicata  (circa  1.835  milioni di euro nel periodo  di  riferimento)  per  gli  operatori  di  rete fissa verra' trasferita,  quale  beneficio,  agli  utenti  ed  ai  consumatori nel periodo di vigenza del provvedimento.
 
 Nel caso delle chiamate mobile-mobile vale in primo luogo ribadire che  gli impatti a livello wholesale sono di molto inferiori rispetto a  quelli  del  segmento  fisso-mobile.  In  secondo  luogo,  seppure l'Autorita',  non  disponga di un potere tariffario che consenta alle riduzioni  di  prezzo  wholesale  di  trasferirsi automaticamente sui valori  pagati  dagli utenti finali, non va pero' dimenticato che una diminuzione del costo del servizio, anche in presenza di strutture di mercato  concentrate,  tende  spontaneamente a riflettersi sui prezzi finali.  Pertanto  anche rispetto al servizio finale mobile-mobile e' del  tutto  ragionevole  prevedere  una riduzione dei relativi prezzi agli utenti.
 Conclusione.
 
 In  conclusione,  la  riduzione  dei  prezzi  di  terminazione per chiamate  originate  sia da reti fisse che da reti mobili comportera' una  significativa  riduzione  dei  costi  dei  servizi  all'ingrosso necessari  a  tutti  gli operatori al fine della fornitura di servizi finali   di   comunicazione  verso  le  reti  mobili,  assumendo  una importante  valenza  pro-concorrenziale ed un beneficio agli utenti e consumatori come sopra quantificato.
 
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 (1) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
 (2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
 (3) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
 (4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
 (5)  In  GUCE  L  201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste
 direttive  deve  aggiungersi la direttiva della Commissione
 europea  sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
 di   comunicazione   elettronica   del  16  settembre  2002
 (2002/77/CE,  c.d.  "direttiva  concorrenza", in GUCE L 249
 del  17  settembre  2002,  pag.  21),  la  decisione  della
 Commissione  europea  del  29 luglio 2002 che istituisce il
 gruppo  dei  "Regolatori europei per le reti e i servizi di
 comunicazione  elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
 30  luglio  2002,  pag.  38),  la  decisione del Parlamento
 europeo  e  del  Consiglio  del 7 marzo 2002 relativa ad un
 quadro   normativo   in  materia  di  spettro  radio  nella
 Comunita'  europea  (676/2002/CE,  c.d.  "decisione spettro
 radio",  in  GUCE  L  108  del 24 aprile 2002, pag. 1) e il
 Regolamento  relativo  all'accesso  disaggregato  alla rete
 locale  del  18  dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336
 del 30 dicembre 2000, pag. 4 ).
 
 (6) In GUCE L 114 del 8 maggio 2003, pag.45.
 (7) In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.
 (8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
 (9)  Pubblicato  nella  Gazzetta ufficiale della Repubblica
 italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
 il 16 settembre 2003.
 (10)  Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa n.
 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss..
 (11)  Da  effettuarsi,  in  ogni  caso,  ogni diciotto mesi
 (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).
 (12)  Delibera  del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e
 integrazioni   al   regolamento  concernente  l'accesso  ai
 documenti,   approvato   con   delibera   n.   217/01/CONS"
 pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
 (13)  Delibera  del  23 dicembre 2003, recante "Regolamento
 concernente   la   procedura   di   consultazione   di  cui
 all'articolo  11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
 259"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22
 (14)    Secondo    quanto    stabilito    nell'accordo   di
 collaborazione   tra  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
 comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del
 mercato  in  materia  di  comunicazioni elettroniche del 27
 gennaio 2004, pubblicato sul sito web dell'Autorita'.
 (15)  Gia'  Omnitel  Pronto  Italia.  Nel  seguito si fara'
 riferimento  a questa societa' tramite la sua denominazione
 sociale attuale.
 (16)  Si  veda  la  Tabella  1  della nota esplicativa alla
 Raccomandazione  sui  mercati rilevanti per il collegamento
 tra  i segmenti di mercato soggetti agli obblighi stabiliti
 dal   quadro   normativo   del   1998   e   quelli  inclusi
 nell'allegato I della Direttiva Quadro.
 (17)  Il tetto e' pari a 360 lire/min (18,59 eurocent/min).
 Alle  societa' con SMP e' lasciata facolta' di articolare i
 prezzi  di terminazione in funzione di fasce orarie (peak e
 off-peak)   con   il   vincolo   che   la  media  ponderata
 (utilizzando  come  pesi  i  volumi  di  traffico nell'anno
 precedente)  rispetti  il tetto imposto (Titolo I, punto 1,
 delibera   citata).   In   applicazione  del  principio  di
 orientamento  al costo, l'Autorita' ha stabilito tale tetto
 in  base  ad  un  benchmark internazionale ed ai criteri di
 valutazione individuati dalla Societa' KPMG per conto della
 Commissione   europea.  In  particolare,  Il  lavoro  della
 Societa'  KPMG per la Commissione stabilisce in "otto volte
 il doppio transito di terminazione su rete fissa" il valore
 massimo  di differenza tra il costo di tenninazione su rete
 fissa ed il costo di terminazione su rete mobile.
 (18)  Titolo  IV, punto 2: "Il prezzo di terminazione [..7]
 si  applica  a  tutti i contratti di interconnessione dalla
 data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento" e
 Titolo I, punto 2.
 (19)   Anche  alla  luce  delle  relazioni  del  consulente
 indipendente  (KPMG)  circa  la contabilita' regolatoria di
 TIM  e  Vodafone  per  il  1999  redatte nel dicembre 2002,
 predisposte  in  base  al modello "fully allocated costs" a
 costi  correnti. Le principali delibere con cui l'Autorita'
 ha  definito gli obblighi di separazione contabile di TIM e
 Vodafone  sono:  la  n.  340/00/CONS (9 giugno 2000); la n.
 485/01/CONS  (4  dicembre  2002)  e  la  n.  399/02/CONS (4
 dicembre 2002).
 (20)  Tale  limite  e'  esteso  a 60 mesi "limitatamente ai
 capoluoghi  di  provincia  non  coperti  dal nuovo entrante
 secondo il calendario che verra' specificato nel capitolato
 d'oneri della licenza." (art. 5, comma 1, lett. b, delibera
 citata).
 (21) Art. 5, punto 3.
 (22)  La  disciplina  del  roaming  nazionale  a favore del
 quarto  operatore mobile 2G, Blu (che e' uscito dal mercato
 nella  seconda  meta'  del  2002)  era ispirata agli stessi
 principi,  prevedendo  l'orientamento  al costo solo per le
 reti  degli  peratori  notificati,  TIM  e  Vodafone  (vedi
 delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999).
 (23)  Nella  delibera  n.  544/00/CONS  del 1° agosto 2000,
 l'Autorita'  stabilisce  all'art.  1 che "[...] allo stato,
 non    risult[a]    giustificato    un   intervento   della
 regolamentazione   diretto  a  fissare  le  condizioni  per
 l'ingresso   nel  mercato  dei  sistemi  radiomobili  degli
 operatori  virtuali  di rete mobile e dei fornitori accesso
 indiretto."
 (24) Cfr. paragrafi 40 - 43 delle Linee guida per l'analisi
 dei mercati.
 (25)   Per   semplicita'   l'analisi   e'   svolta  facendo
 riferimento  alla  situazione  ove  le due reti, quella del
 chiamato   e   quella   del  chiamante,  sono  direttamente
 interconnesse.  In realta', nel caso in cui le due reti non
 siano  direttamente  collegate  tra  loro, la comunicazione
 avviene  grazie  a uno (o piu) operatori di transito (i cui
 servizi  sono richiesti talvolta anche in presenza di punti
 di   interconnessione   diretta  quando  l'interconnessione
 indiretta e' piu' conveniente).
 (26)  Seppure  limitate,  eccezioni  al  principio  del CPP
 esistono  non solo per fattispecie quali i numeri verdi o i
 numeri ad addebito ripartito, ma anche per le comunicazioni
 P2P:  e'  questo  il  caso  delle  chiamate  a  carico  del
 destinatario.   L'esperienza  nazionale  ed  internazionale
 mostra  che  queste  possono  essere  disponibili  non solo
 quando il chiamato ed il chiamante appartengono alla stessa
 rete,  ma  anche  quando  appartengono  a  reti diverse. In
 entrambi i casi, in ottemperanza del principio che obblighi
 per  il  chiamato  nascono  in  forza  di  un contratto, e'
 necessario un espresso consenso di quest'ultimo.
 (27) Pagina 34.
 (28)  Occorre  inoltre sottolineare che, ove esistenti, non
 e'  escluso  che i contratti tra MNO e MVNO prevedano che i
 servizi  di  terminazione  di chiamate verso gli utenti dei
 MVNO  spettino  (in toto) all'operatore MNO host, che cioe'
 mantiene  il  controllo  della bottleneck facility anziche'
 cederlo al MVNO (e' questo il caso per determinati rapporti
 MNO  MVNO  nel  Regno  Unito).  Quando  cio'  avviene, e' a
 maggior  ragione  che si puo' sostenere che la presenza dei
 MVNO  non  modifichi  lo  scenario  concorrenziale.  (29)In
 Italia,  a  differenza  di  altri  paesi (come gli USA), il
 chiamante puo' sempre concludere con certezza, in base alle
 prime  tre  cifre  del numero chiamato, se sta chiamando un
 utente  mobile  o fisso. Infatti il piano di numerazione e'
 specializzato  per servizi e la portabilita' del numero non
 si estende ai casi tra la rete mobile e quella fissa.
 (30)  Al netto di: a) numeri portati relativi all'operatore
 GSM  attivo al momento dell'introduzione della MNP (BLU) ma
 non  piu'  sul  mercato  (sia  come  operatore donor e come
 operatore  recipient),  b) i numeri portati dalla rete TACS
 di TIM alla rete GSM dello stesso operatore.
 (31)  Fonte:  Mobile  Communications, numero 377, 25 maggio
 2004.  Questi  dati si riferiscono sia ad operatori GSM sia
 ad peratori UMTS.
 (32)I  dati  riportati  dagli  operatori mobili GSM ed UMTS
 mostrano  che,  complessivamente, al primo semestre 2003 la
 percentuale di SIM attive e' del 91%.
 (33) Le statistiche dell'Autorita' riportano l'ammontare di
 numeri  portati da un operatore all'altro indipendentemente
 dal   fatto  che  il  numero  portato  sia  uno  di  quelli
 originariamente  assegnati  all'operatore  donor. Un utente
 che    "ritorna"   all'operatore   che   gli   ha   fornito
 originariamente   la   SIM   ripristina  la  corrispondenza
 biunivoca  numero-operatore  ma  contribuisce all'ammontare
 totale di numeri portati per due o piu' unita'.
 (34)   Si   consideri  che  l'Indagine  sui  Consumi  delle
 Famiglie, Anno 2002 dell'ISTAT, mostra che, tra le famiglie
 che  rispondono  affermativamente  alla  domanda  circa  il
 possesso   di   telefono   cellulare,   il   92%   risponde
 affermativamente  anche  alla  domanda circa la presenza di
 una linea telefonica fissa abilitata nell'abitazione e alla
 domanda  circa  il  possesso  di  un apparecchio telefonico
 fisso.
 (35) A questo spetta il compito di mettersi in contatto con
 il  chiamato, che di norma appartiene ad una terza rete. Si
 noti  poi  che, anche nell'altro caso (chiamante e chiamato
 appartenevano   alla   stessa  rete)  gli  effetti  non  si
 limitavano   al   mero  trasferimento  di  risorse  da  una
 all'altra impresa del gruppo - cio' avveniva in forza delle
 altre  modalita'  che  regolavano il sistema internazionale
 dei   pagamenti.   Cfr.   Malueg,   D.   e   Schwartz,  M.,
 "International   telecom  settlements:  gaming  incentives,
 carrier  alliances and Pareto-superior reforms", Journal of
 Industrial Economics, vol. XLIX, settembre 2001.
 (36)  Agli  utenti  finali e' stato chiesto di esprimere la
 propria  risposta  sulla base di una scala da 1-10. Al fine
 di  sintetizzare  le  risposte  su  base  dicotomica, si e'
 proceduto a porre "NO" se il voto espresso e' non superiore
 a 5, "SI" altrimenti.
 (37)  Per  chi  risponde  "NO"  alla  terza domanda si puo'
 supporre   che  gli  SMS  rappresentano  quello  che  nella
 letteratura   economica   viene   denominato   un  servizio
 differenziato  "verticalmente"  rispetto  alla  voce  ed  a
 questo subordinato: a parita' di prezzo l'utente preferisce
 sempre fare una chiamata vocale.
 (38)   Ofcom,  "Wholesale  Mobile  Voice  Cali  Termination
 Proposais  for  the identification and analysis of markets,
 determination   of   market   power   and  setting  of  SMP
 conditions.  Explanatory  Statement  and  Notification", 19
 dicembre  2003, al paragrafo A.54. Questo fa riferimento ad
 una indagine campionaria dell'agosto 2002 ove la domanda in
 questione sembra essere stata posta su base dicotomica.
 (39)  Per  il  38%  degli  utenti  i  costi  sostenuti  dai
 chiamanti sono "abbastanza importanti" nella scelta del MNO
 (il restante 3% non risponde alla domanda). COMREG, "Market
 Analysis  Wholesale  voice  call  termination on individual
 mobile networks", documento n. 03/127a, 22 ottobre 2003, al
 paragrafo 3.33.
 (40)  Agli  utenti  finali e' stato chiesto di esprimere la
 propria  risposta sulla base di una scala da 1 a 10. "Molto
 importante"  corrisponde  ad  un  voto  da  8  a  10; "poco
 importante" ad un voto da 1 a 3.
 (41)  Il  primo  motivo e' la copertura della rete (62,4%),
 seguito  dal fatto di essere lo stesso operatore di parenti
 e amici (38,7%), dai prezzi delle
 telefonate e degli SMS (33,2%) e dal desiderio di usufruire
 di un'offerta promozionale (30,7%).
 (42)  La  descrizione  del criterio di scelta non specifica
 infatti  che la valutazione dell'importanza di essere sulla
 "stessa   rete   di   parenti   e   amici"   debba  basarsi
 esclusivamente  sulla convenienza delle chiamate originate.
 L'Autorita'  ha  espressamente evitato una descrizione piu'
 articolata   sia   per  assicurare  l'attendibilita'  delle
 risposte  sia  per  evitare  il fenomeno di "prompting" (la
 formulazione  della  domanda indirizza l'intervistato verso
 risposte  che  altrimenti non avrebbe dato). La conseguenza
 di  quanto  sopra  e'  che,  in  linea di principio, i voti
 espressi   sono   la   media  ponderata  di  due  grandezze
 non-negative:  (a)  il voto dato all'importanza di chiamare
 parenti  e amici; (b) il voto dato all'importanza di essere
 chiamato  da  parenti  e  amici. Per la prima componente si
 puo'  utilizzare  come proxy la valutazione dell'importanza
 dei  prezzi di telefonate ed SMS. Il fatto che, in quasi il
 40%  dei casi su 777 interviste, la proxy per la componente
 (a)  sia maggiore od uguale alla valutazione dell'osservata
 importanza  complessiva  di  essere  sulla  stessa  rete di
 parenti e amici porterebbe a concludere che l'impatto della
 componente; (b) sia marginale anche per questi utenti.
 (43)   La   Commissione,   nella   nota   esplicativa  alla
 Raccomandazione  sui  mercati, osserva in proposito (enfasi
 aggiunta):  "non  esiste  dunque un rapporto diretto tra le
 tariffe  praticate  e  la  domanda  del  servizio  da parte
 dell'utente della rete mobile che riceve la chiamata".
 (44)   Si   veda   ad   esempio   il   caso  COMP/M.3245  -
 Vodafone/Singlepoint,   16   settembre   2003,  che  tratta
 specificamente   dell'ambito  geografico  dei  mercati  dei
 servizi    mobili   wholesale.   Esiste   poi   una   ricca
 giurisprudenza  relativa  all'ambito geografico dei mercati
 mobili  retail  ad  esempio  il caso IV/M.1430 - Vodafone /
 Airtouch,  21  maggio 1999 dove si argomenta come almeno il
 mercato  collegato  dei  servizi  retail  di  comunicazione
 mobile-mobile   abbia  ambito  nazionale  (e  non  sembrano
 sussistere  motivi  perche'  i  servizi fisso-mobile retail
 debbano   avere   ambito  geografico  di  riferimento  piu'
 ristretto).
 (45)   "La   terminazione   delle  chiamate  mobili  e'  un
 componente   sia   della   fornitura   di  chiamate  mobili
 (terminate   su  altre  reti  mobili)  che  delle  chiamate
 effettuate  da  reti  che  servono  postazioni  fisse e che
 terminano su reti mobili"; cfr. Raccomandazione sui mercati
 rilevanti, pag. 33.
 (46)  Si  veda  il  caso  n.  COMP/M.2958  - WIND / BLU, 12
 settembre  2002,  per  il  dettaglio  circa le modalita' di
 dismissione delle attivita' in precedenza operate da BLU.
 (47)  Fonte: elaborazioni Autorita' su dati raccolti per la
 Relazione Annuale.
 (48) Al fine di assicurare omogeneita' fra i valori, i dati
 riportati  sono  al  netto  della  terminazione  fornita ad
 operatori esteri.
 (49)   OFCOM,  "Wholesale  Mobile  Voice  Call  Termination
 Proposals  for  the identification and analysis of markets,
 determination   of   market   power   and  setting  of  SMP
 conditions.  Explanatory  Statement  and  Notification", 19
 dicembre 2003.
 (50)  Nel documento l'Autorita' utilizza un tasso di cambio
 pari a 1 GBP = 1,48 Euro.
 (51)  La  fonte per i dati circa i sottoscrittori e' Mobile
 Communications,  numero  377, 25 maggio, 2004. I dati circa
 la popolazione provengono dal sito web europa.eu.int.
 (52)   A   parere   dell'Autorita',  la  valutazione  della
 concorrenzialita'   dei   mercati   mobili  retail  non  e'
 rilevante  per  l'analisi  del  mercato  della terminazione
 vocale su singola rete mobile, bensi' nella valutazione del
 mercato  dell'accesso  e dell'originazione mobile, a cui si
 rimanda.
 (53)  L'Autorita'  stima che essa non superi in nessun caso
 il  50%  - raggiunge al massimo circa il 48% del totale dei
 minuti  venduti  da un singolo MNO (specificamente, TIM) ad
 altri operatori fissi e mobili.
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