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| Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 16 gennaio 2006 |  | Concessione  della proroga del trattamento di integrazione salariale, per  contratto  di solidarieta', ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in favore dei soci di alcune societa' cooperative. (Decreto n. 37757). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali
 e degli incentivi all'occupazione
 Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
 Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
 Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
 Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
 Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
 Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
 Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
 Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto-legge n. 328 del 24 novembre 2003 e l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   del   20 marzo  1996,  n.  67,  relativo  alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, art. 6, della citata legge 28 novembre 1996, n. 608;
 Considerato,   tuttavia,   che   da  una  verifica  effettuata  con l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., risulta che le   disponibilita'  finanziarie  preordinate  alla  concessione  del beneficio  di  cui  al  citato  art.  6,  comma  4, del decreto-legge 1° ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sono state totalmente impiegate;
 Ritenuto,  conseguentemente, di non poter ulteriormente autorizzare il   predetto  Istituto  a  corrispondere  il  particolare  beneficio previsto dalla disposizione sopra richiamata;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;
 Visto  il  decreto  ministeriale  del  20 agosto  2002,  n.  31445, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  271 del 19 novembre 2002, concernente   i   criteri  per  la  concessione  del  trattamento  di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,  n. 863, contratti collettivi nazionali denominati «contratti di solidarieta»;
 Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha  esteso  l'applicazione  delle  disposizioni delle leggi 23 luglio 1991,  n.  223,  e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
 Visto  l'art.  3,  comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come  modificato  dall'art.  7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47;
 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, reg. n. 5, foglio n. 268;
 Considerato  che  con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di Euro 26.017.821,00, a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata   alla   concessione   degli  ammortizzatori  sociali  ai lavoratori  dipendenti  dalle  aziende esercenti attivita' di pulizia presso  le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Visto  l'accordo  siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   alla   presenza   del Sottosegretario  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli;
 Visto  il  verbale  d'accordo intervenuto in data 10 febbraio 2004, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, alla presenza  del  Sottosegretario  di  Stato on. Viespoli, nel corso del quale  e'  stata  confermata  la  necessita' di prorogare, per l'anno 2004,  gli  ammortizzatori  sociali  per  il  settore  degli  appalti ferroviari, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003;
 Considerato  che  con  il  verbale d'accordo, intervenuto in data 8 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla  presenza  del  Sottosegretario  di Stato on. Viespoli, e' stata effettuata  una  verifica  circa  lo  stato  di attuazione del citato accordo  del  2  maggio 2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante gli  interventi  finora  effettuati  abbiano  conseguito apprezzabili miglioramenti  sul  versante  occupazionale, permangono, tuttavia, le difficolta'  produttive  ed  occupazionali  delle aziende del settore degli   appalti  ferroviari  e,  pertanto,  e'  stata  confermata  la necessita'  di  utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1,  comma  155,  della  legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali previsti  dalle  vigenti  normative,  in  favore  sia  dei soci delle cooperative  in  regime 602/70 sia per quanto concerne il superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 1 della legge n. 223/1991;
 Visti  i  verbali  di accordo, stipulati in applicazione del citato accordo  dell'8 marzo 2005, tra le sottoindicate societa' cooperative aderenti  al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del  Presidente  della Repubblica n. 602/1970 e le OO.SS. di settore, con  i  quali  e'  stata  concordata  la  necessita', per le predette aziende,  di  ricorrere alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta';
 Viste  le  istanze presentate dalle predette societa', con le quali e'  stata  richiesta  la  concessione  della  proroga del trattamento straordinario  di  integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 della legge  n.  863/1984  e  del  citato  art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b),  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,   nella   legge   14 maggio   2005,   n.  80,  e  come ulteriormente  modificato  dall'art.  7  del  decreto-legge 30 giugno 2005,  n.  115,  convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005,  n.  168,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti,  secondo la suddivisione  territoriale  esplicitata  nel dispositivo del presente provvedimento;
 Vista  la  nota  datata  4  luglio 2005, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto disposto   dal  citato  decreto  interministeriale  n.  34704  del  2 settembre  2004,  risulta  essere  di  circa 15.000.000,00 di euro, a fronte  dello  stanziamento  previsto  per  l'anno  2004 pari ad euro 26.017.821,00;
 Vista  la nota integrativa al verbale di accordo dell'8 marzo 2005, con  la  quale  il  Sottosegretario di Stato, on. Pasquale Viespoli - preso  atto  che,  a  valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma  137,  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, sono risultate eccedenti somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente accordo  di  settore  del  10 febbraio 2004, e considerato che l'art. 7-duodecies  del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni  nella  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  ha  prorogato l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005 - ha precisato che,  per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potra' essere fatto  ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, solo  previa  completa  utilizzazione  delle  disponibilita'  residue relative all'anno 2004;
 Visti i decreti direttoriali con i quali e' stata autorizzata, fino al  31 dicembre  2004, la concessione del trattamento di integrazione salariale,  per  contratto  di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette societa';
 Visto    il    prospetto    riepilogativo    concernente   l'esatta quantificazione  dei  soci  lavoratori  dipendenti  dalle cooperative portabagagli, interessati al predetto trattamento fino al 31 dicembre 2005, fornito dal Consorzio nazionale cooperative pluriservizi;
 Ritenuto di poter autorizzare il trattamento in questione in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalle  societa'  cooperative aderenti al Consorzio   nazionale   cooperative   portabagagli,  ex  decreto  del Presidente   della   Repubblica  n.  602/1970,  indicate  nel  citato prospetto, posto in allegato, e facente parte integrante del presente provvedimento;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,   come   modificato   dall'art.  7-duodecies  del  decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento   di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1  del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6,  comma  3,  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un   numero   massimo   di   779  soci  lavoratori  dipendenti  dalle sottoindicate  societa'  cooperative  aderenti al Consorzio nazionale cooperative  portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n.  602/1970,  individuate  dal  prospetto  allegato,  che  fa  parte integrante  del  presente  provvedimento,  secondo  le  modalita'  di riduzione  dell'orario  di  lavoro  indicate  nei  verbali di accordo stipulati tra le parti:
 1)  Soc.  Cooperativa Portabagagli e Manovalanza - stazione F.S., sede  in Acireale (Catania), unita' in Catania, per un numero massimo di 5 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 7 aprile 2005;
 2) Soc. Coop.va CICA Service a.r.1., sede in Genova, unita' in:
 Genova, n. 48 lavoratori;
 Alessandria, n. 12 lavoratori;
 Savona, n. 15 lavoratori;
 Imperia, n. 13 lavoratori, per  un numero massimo di 88 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
 Per  28 lavoratori dell'unita' di Genova, la misura del trattamento e' ridotta del 10%;
 3)  Cooperativa «F.T.P.», sede in Caserta, unita' in Caserta, per un  massimo  di 14 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 5 maggio 2005;
 4)  Cooperativa  Portabagagli  «Labor»  S.r.1.,  sede  in Napoli, unita' in Napoli, per un massimo di 22 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
 5)   Soc.   Cooperativa  di  Lavoro  «Tirreno»  S.r.l.,  sede  in Civitavecchia  (Roma), unita' in Civitavecchia (Roma), per un massimo di  66  lavoratori  per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
 6) Soc. Cooperativa di Lavoro e Mutuo Soccorso fra i Portabagagli della  Stazione  Centrale  di  Firenze,  sede  in  Firenze, unita' in Firenze,  per  un  massimo  di  85  lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
 7)  Soc.  Coop.va  Portabagagli  - Stazioni Napoli - Mergellina - Campi Flegrei, sede in Napoli, unita' in:
 Napoli, n. 205 lavoratori;
 Benevento, n. 1 lavoratore;
 Salerno, n. 2 lavoratori, per  un massimo di 208 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 gennaio 2005;
 8)  Cooperativa Portabagagli Produzione e Lavoro C.P.P.L. a r.l., sede  in  Casciavola (Pisa), unita' Casciavola (Pisa), per un massimo di  24  lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
 9)  Soc. Coop.va Portabagagli a r.l., sede in Siracusa, unita' in Siracusa,  stazione ferroviaria, per un massimo di 16 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 15 giugno 2005;
 10) Cooperativa Portabagagli alle stazioni di Roma, sede in Roma, unita'  in Roma, per un massimo di 139 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
 11) Soc. Cooperativa Fattorini Stazioni P.N. e P.S a r.l, sede in Torino,  unita'  in  Torino,  per un massimo di 68 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 15 giugno 2005;
 12)  Cooperativa  Portabagagli  Facchini  Manovali e Affini 2 «La Proletaria»,  sede  in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), unita' in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), per un massimo di 21 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
 13)  Cooperativa Compartimentale Siciliana fra Portabagagli, sede in  Palermo,  unita' in Palermo, per un massimo di 10 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
 14)   CTR  Cooperativa  Trasportatori  Riuniti  S.r.l.,  sede  in Palermo, unita' in:
 Palermo, n. 10 lavoratori;
 Catania, n. 4 lavoratori, per  un  massimo di 14 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2005.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 |  |  |  | Art. 2. La  misura del trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 30%, ad eccezione delle fattispecie indicate al punto 2 per la sola unita' di Genova e al punto 14 per le unita' di Palermo e Catania, per le quali la riduzione deve intendersi del 10%.
 |  |  |  | Art. 3. Gli  interventi  disposti  dall'art. 1, sono autorizzati nei limiti delle  disponibilita'  finanziarie  residue  di cui all'art. 3, comma 137,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo,  pari  ad Euro 3.362.650,00, e' posto a carico del Fondo per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni. nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati   dall'art.  3,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 gennaio 2006
 Il direttore generale: Mancini
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