Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Nocciola Romana» |
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Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Nocciola Romana» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione produttori nocciole della provincia di Viterbo con sede in Viterbo, via Matteotti n. 73, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III -via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. |
| PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «NOCCIOLA ROMANA» Art. 1. Denominazione e sua tutela La denominazione d'origine protetta «Nocciola Romana» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Descrizione del prodotto La denominazione di origine protetta «Nocciola Romana» designa i frutti prodotti nella zona geografica delimitata al successivo art. 3 e riferibili alla specie Corylus avellana cultivar «Tonda Gentile Romana», «Nocchione» e loro eventuali selezioni, le quali, siano presenti almeno per il 90% nell'azienda. Sono ammesse altre cultivar nella misura massima del 10%. La «Nocciola Romana» deve rispondere alle caratteristiche merceologiche di seguito indicate: Tonda gentile romana: forma della nocciola in guscio: subsferoidale con l'apice leggermente a punta; dimensioni della nocciola in guscio: non uniformi con calibri variabili da 13 a 22 millimetri; guscio: di medio spessore, di color nocciola, di scarsa lucentezza, con tomentosita' diffuse all'apice e numerose striature evidenti; seme: medio-piccolo, di forma variabile subsferoidale; di colore molto vicino a quello del guscio; per lo piu' ricoperto di fibre; con superficie corrugata e solcature piu' o meno evidenti; dimensioni piu' disformi rispetto alla nocciola in guscio; perisperma: di medio spessore non completamente distaccabile alla tostatura; tessitura: compatta e croccante; sapore ed aroma: finissimo e persistente. Nocchione: forma della nocciola in guscio: sferoidale, subelissoidale; dimensioni medie della nocciola in guscio: comprese tra 13 e 25 mm; guscio spesso: di colore nocciola chiaro, striato, poco pubescente; seme: medio - piccolo, con fibre presenti in misura medio - elevata; perisperma: mediamente staccabile alla torrefazione; sapore ed aroma: finissimo e persistente. In entrambi i casi la resa alla sgusciatura e' compresa tra il 28 e il 50%. Ogni partita non deve presentare una percentuale di marcio occulto superiore al 3%. Le nocciole devono essere esenti da qualsiasi odore e sapore estraneo a quello tipico della nocciola fresca. In particolare deve essere assente ogni sapore di olio rancido, di muffa e di erbaceo, caratteristico delle nocciole acerbe. Alla masticazione le nocciole si devono presentare croccanti, ossia devono fratturarsi al primo morso senza cedevolezza, e devono avere tessitura compatta, senza vuoti interni. Queste caratteristiche devono essere possedute anche dalle nocciole conservate. Art. 3. Delimitazione della zona geografica La zona di produzione di lavorazione e di confezionamento della «Nocciola Romana» e' compresa nei sottoelencati comuni delle province di Viterbo e Roma: a) nella provincia di Viterbo: Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Vitorchiano, Viterbo; b) nella provincia di Roma: Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Trevignano. Art. 4. Prova dell'origine Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Art. 5. Metodo di ottenimento del prodotto Le condizioni dei noccioleti vocati alla coltura della «Nocciola Romana» devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire le specifiche caratteristiche di qualita' al prodotto che ne deriva: 1) i terreni devono essere sciolti, freschi, tendenzialmente acidi e ricchi di sostanza organica; 2) i sesti d'impianto e le forme d'allevamento devono essere quelli generalmente in uso e, in ogni modo, riconducibili alla coltivazione a «cespuglio», «vaso cespugliato» e «monocaule», con variazione compresa tra le 150 piante, nei vecchi impianti, e le 650 piante per ettaro, nei nuovi impianti; 3) per quanto riguarda le cure colturali, si prevede che le concimazioni non tendano alla forzatura della produzione. Le potature devono essere effettuate con cadenza annuale; 4) la produzione massima della «Nocciola Romana» in coltura specializzata irrigua e' di 4 T/ettaro, in asciutto e' di 3 T/ettaro; 5) le modalita' di raccolta oltre a quella manuale tradizionale, prevedono l'impiego di macchine agevolatrici trainate e/o semoventi. Tali modalita' devono essere atte a garantire la qualita' del prodotto; non e' consentita la raccolta precoce sull'albero poiche' questo e' un fattore limitante della qualita' e di danneggiamento della pianta. Le operazioni di raccolta in ogni caso debbono essere effettuate dal 15 agosto al 15 novembre; 6) lo stoccaggio della «Nocciola Romana» deve essere effettuato in locali ben areati (finestre o areatori) nei quali e' garantita la conservazione del prodotto con una umidita' non superiore al 6%; 7) le operazioni di lavorazione delle nocciole e sgusciatura dovranno essere effettuate in condizioni sanitarie corrette; 8) per evitare lo scadimento qualitativo del prodotto, la sgusciatura, la cernita, la calibratura e il condizionamento, o la sola calibratura e condizionamento nel caso di vendita in guscio, devono avvenire entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di raccolta. Art. 6. Legame con l'ambiente geografico La coltura del nocciolo risale sin dal «...1412 circa, mentre prima esisteva come pianta arbustiva da sottobosco e che tuttora lo troviamo in tale stato nei boschi specialmente di castagno». Martinelli in «Carbognano illustra». Nel 1513 pare che il consumo di «Nocchie» rallegrasse la mensa del Papa Leone X («Storia del carnevale romano» Clementi). Nel catasto del 1870 risultano gia' censiti in quell'anno, a Caprarola, alcune decine di ettari di noccioleto, sotto la dizione di «Bosco di Nocchie». Nel 1946 la superficie investita a nocciolo era di 2.463 ha in coltura specializzata e 1.300 in coltura promiscua e nel 1996 ammontava a ben 17.511 ha. Nell'arco di questi secoli il paziente, tenace e competente lavoro dell'uomo ha svolto un ruolo importante nel mantenimento della tradizione di questa coltura, lo dimostrano anche numerose sagre paesane che si svolgono ogni anno ed i numerosi piatti che vengono realizzati tradizionalmente con la nocciola, quali: spezzatino di coniglio in umido, i tozzetti, i cazzotti, le ciambelle, gli ossetti da morto, i mostaccioli, gli amaretti, i brutti-buoni, i duri-morbidi, le meringhe, i crucchi di Vignanello, le morette. La zona di produzione della «Nocciola Romana» e' caratterizzata da una situazione pedoclimatica molto favorevole per la coltivazione del nocciolo. Le varieta' di nocciolo si adattano bene alle condizioni podologiche dell'areale di cui all'art. 3, in quanto il suolo dei monti Cimini e monti Sabatini e' caratterizzato da formazioni vulcaniche, con tufi terrosi ricchi di sostanze essenziali, da lave leucitiche, rachitiche, con depositi elastici eterogenei. I terreni sono profondi, leggeri, carenti in calcio e fosforo ma ricchi di potassio e microelementi; la reazione e' di norma acida e/o sub acida. Per quanto riguarda le condizioni climatiche i livelli termici della zona di cui all'art. 3, presentano valori medi di temperature minime di 4° - 6° C e di medie delle temperature massime di 22° - 23° C, con precipitazioni annuali pari a 900 - l200 mm di pioggia. La mitezza dell'inverno assume particolare rilevanza in quanto il nocciolo, nei mesi di gennaio - febbraio, attraversa la delicata fase della fioritura. Questi parametri conferiscono al prodotto le sue peculiari caratteristiche. Art. 7. Strutture di controllo Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE 2081/92. Art. 8. Confezionamento ed etichettatura L'immissione al consumo della «Nocciola Romana» e il confezionamento del prodotto devono avvenire secondo le seguenti modalita': a) per il prodotto in guscio: in sacchi o in confezioni di juta e rafia adatti ai vari livelli di commercializzazione del peso di grammi: 25 - 50 - 250 - 500 e chilogrammi: 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 500 - 800 - 1000. b) per il prodotto sgusciato in confezioni o contenitori di juta, rafia, buste combivac, buste combivac-alu e cartoni idonei ad uso alimentare del peso di grammi: 10 - 15 - 20 - 25 - 50 - 100 - 150 - 250 - 500 e chilogrammi: 1 - 2 - 4 - 5 - 10 - 25 - 50 - 500 - 800 - 1000. Le confezioni, i contenitori e i sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Su di essi dovranno essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Nocciola Romana» e «Denominazione di origine protetta», oltre agli estremi necessari alla individuazione della ragione sociale e dell'indirizzo del confezionatore, dell'annata di produzione delle nocciole contenute e del peso lordo e netto all'origine. Non sara' consentito utilizzare, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva. Art. 9. Logo della denominazione Il logo della denominazione, avente forma circolare, presenta le seguenti caratteristiche: fondo di colore avana giallino con bordo marrone con in alto a semicerchio la scritta di colore nero «Nocciola Romana» e in basso a semicerchio la scritta «Denominazione origine protetta» di colore nero con tre foglie disposte a ventaglio con la punta in alto di colore verde con bordo nero, sulle quali poggia una nocciola con bordo nero e colore marrone, il fondo della nocciola e' di colore marrone chiaro e al centro della nocciola il disegno del palazzo dei papi di Viterbo di colore avana giallino. Le caratteristiche del logo sono le seguenti: fondo colore avana quadricromia composto da cyan 0 - magenta 0 - giallo 32 - nero 0; il bordo marrone quadricromia composto da cyan 30 - magenta 72 - giallo 100 - nero 0; foglie colore verde pantone 355 con bordo colore nero; nocciola con bordo nero e colore marrone quadricromia composto da cyan 30 - magenta 72 - giallo 100 - nero 0; fondo nocciola marrone chiaro pantone 132; palazzo dei Papi di Viterbo di colore avana quadricromia composto da cyan 0 - magenta 0 - giallo 32 - nero 5; scritta «Nocciola Romana» di colore nero carattere times; scritta «Denominazione origine protetta» di colore nero carattere times grassetto.
----> Vedere logo a pag. 31 <----
Art. 10. Commercializzazione prodotti trasformati I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la DOP Nocciola Romana anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizioni che: il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della DOP Nocciola Romana riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92. |
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