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| Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della denominazione di origine protetta «Nocciola Romana» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali esaminata la domanda   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione «Nocciola Romana» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione produttori nocciole  della  provincia  di  Viterbo  con  sede  in  Viterbo,  via Matteotti  n.  73,  esprime  parere  favorevole  sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le  eventuali  osservazioni,  relative  alla  presente  proposta, adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 «Disciplina dell'imposta  di  bollo»  e  successive modifiche, al Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento delle politiche di sviluppo   -   Direzione   generale  per  la  qualita'  dei  prodotti agroalimentari  -  Divisione  QPA III -via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la  registrazione  ai  sensi  dell'art.  5  del  regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 |  |  |  | PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «NOCCIOLA ROMANA»
 Art. 1.
 Denominazione e sua tutela
 La   denominazione   d'origine   protetta  «Nocciola  Romana»  e' riservata  ai  frutti  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 La  denominazione di origine protetta «Nocciola Romana» designa i frutti prodotti nella zona geografica delimitata al successivo art. 3 e  riferibili  alla  specie  Corylus avellana cultivar «Tonda Gentile Romana»,  «Nocchione»  e  loro  eventuali  selezioni, le quali, siano presenti almeno per il 90% nell'azienda.
 Sono ammesse altre cultivar nella misura massima del 10%.
 La   «Nocciola   Romana»  deve  rispondere  alle  caratteristiche merceologiche di seguito indicate: Tonda gentile romana:
 forma   della  nocciola  in  guscio:  subsferoidale  con  l'apice leggermente a punta;
 dimensioni  della  nocciola  in  guscio: non uniformi con calibri variabili da 13 a 22 millimetri;
 guscio:   di   medio  spessore,  di  color  nocciola,  di  scarsa lucentezza,  con  tomentosita' diffuse all'apice e numerose striature evidenti;
 seme:  medio-piccolo, di forma variabile subsferoidale; di colore molto vicino a quello del guscio; per lo piu' ricoperto di fibre; con superficie  corrugata  e  solcature  piu' o meno evidenti; dimensioni piu' disformi rispetto alla nocciola in guscio;
 perisperma: di medio spessore non completamente distaccabile alla tostatura;
 tessitura: compatta e croccante;
 sapore ed aroma: finissimo e persistente. Nocchione:
 forma della nocciola in guscio: sferoidale, subelissoidale;
 dimensioni  medie  della  nocciola  in  guscio: comprese tra 13 e 25 mm;
 guscio   spesso:   di   colore  nocciola  chiaro,  striato,  poco pubescente;
 seme:  medio  -  piccolo,  con  fibre  presenti in misura medio - elevata;
 perisperma: mediamente staccabile alla torrefazione;
 sapore ed aroma: finissimo e persistente.
 In entrambi i casi la resa alla sgusciatura e' compresa tra il 28 e il 50%.
 Ogni  partita  non  deve  presentare  una  percentuale  di marcio occulto superiore al 3%.
 Le  nocciole  devono  essere  esenti  da qualsiasi odore e sapore estraneo  a  quello tipico della nocciola fresca. In particolare deve essere  assente  ogni  sapore di olio rancido, di muffa e di erbaceo, caratteristico  delle  nocciole acerbe. Alla masticazione le nocciole si  devono  presentare  croccanti,  ossia devono fratturarsi al primo morso  senza  cedevolezza,  e  devono avere tessitura compatta, senza vuoti  interni.  Queste caratteristiche devono essere possedute anche dalle nocciole conservate.
 Art. 3.
 Delimitazione della zona geografica
 La  zona  di produzione di lavorazione e di confezionamento della «Nocciola Romana» e' compresa nei sottoelencati comuni delle province di Viterbo e Roma:
 a)  nella  provincia  di  Viterbo: Barbarano Romano, Bassano in Teverina,   Bassano   Romano,   Blera,  Bomarzo,  Calcata,  Canepina, Capranica,    Caprarola,   Carbognano,   Castel   Sant'Elia,   Civita Castellana,  Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Monterosi, Nepi,  Oriolo  Romano,  Orte, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Vallerano,   Vasanello,   Vejano,  Vetralla,  Vignanello,  Villa  San Giovanni in Tuscia, Vitorchiano, Viterbo;
 b)  nella  provincia  di  Roma:  Bracciano,  Canale  Monterano, Manziana, Trevignano.
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  gli  input  e  gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi   elenchi,   gestiti  dall'organismo  di controllo,  dei  produttori,  delle  particelle catastali sulle quali avviene  la  coltivazione e dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione  tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte,  e'  garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' del prodotto.  Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte nei relativi  elenchi,  saranno assoggettate al controllo, secondo quanto disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento del prodotto
 Le  condizioni dei noccioleti vocati alla coltura della «Nocciola Romana» devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte  a  conferire  le  specifiche  caratteristiche  di  qualita'  al prodotto che ne deriva:
 1)  i  terreni  devono essere sciolti, freschi, tendenzialmente acidi e ricchi di sostanza organica;
 2)  i  sesti  d'impianto e le forme d'allevamento devono essere quelli  generalmente  in  uso  e,  in  ogni  modo, riconducibili alla coltivazione  a  «cespuglio»,  «vaso  cespugliato» e «monocaule», con variazione  compresa tra le 150 piante, nei vecchi impianti, e le 650 piante per ettaro, nei nuovi impianti;
 3)  per  quanto  riguarda  le cure colturali, si prevede che le concimazioni non tendano alla forzatura della produzione. Le potature devono essere effettuate con cadenza annuale;
 4)  la  produzione  massima  della «Nocciola Romana» in coltura specializzata irrigua e' di 4 T/ettaro, in asciutto e' di 3 T/ettaro;
 5)   le   modalita'   di   raccolta   oltre  a  quella  manuale tradizionale,  prevedono  l'impiego di macchine agevolatrici trainate e/o  semoventi.  Tali  modalita'  devono  essere  atte a garantire la qualita'   del  prodotto;  non  e'  consentita  la  raccolta  precoce sull'albero  poiche'  questo e' un fattore limitante della qualita' e di  danneggiamento  della  pianta.  Le operazioni di raccolta in ogni caso debbono essere effettuate dal 15 agosto al 15 novembre;
 6) lo stoccaggio della «Nocciola Romana» deve essere effettuato in  locali ben areati (finestre o areatori) nei quali e' garantita la conservazione del prodotto con una umidita' non superiore al 6%;
 7)  le  operazioni  di lavorazione delle nocciole e sgusciatura dovranno essere effettuate in condizioni sanitarie corrette;
 8)  per  evitare  lo  scadimento  qualitativo  del prodotto, la sgusciatura,  la  cernita,  la calibratura e il condizionamento, o la sola  calibratura  e  condizionamento  nel caso di vendita in guscio, devono  avvenire  entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di raccolta.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente geografico
 La  coltura  del  nocciolo  risale sin dal «...1412 circa, mentre prima  esisteva  come pianta arbustiva da sottobosco e che tuttora lo troviamo   in  tale  stato  nei  boschi  specialmente  di  castagno». Martinelli in «Carbognano illustra».
 Nel  1513  pare  che il consumo di «Nocchie» rallegrasse la mensa del Papa Leone X («Storia del carnevale romano» Clementi).
 Nel  catasto  del  1870  risultano  gia' censiti in quell'anno, a Caprarola, alcune decine di ettari di noccioleto, sotto la dizione di «Bosco di Nocchie».
 Nel  1946  la  superficie investita a nocciolo era di 2.463 ha in coltura  specializzata  e  1.300  in  coltura  promiscua  e  nel 1996 ammontava a ben 17.511 ha.
 Nell'arco  di  questi  secoli  il  paziente,  tenace e competente lavoro dell'uomo ha svolto un ruolo importante nel mantenimento della tradizione  di  questa  coltura,  lo  dimostrano anche numerose sagre paesane  che  si  svolgono ogni anno ed i numerosi piatti che vengono realizzati  tradizionalmente  con  la  nocciola, quali: spezzatino di coniglio  in umido, i tozzetti, i cazzotti, le ciambelle, gli ossetti da   morto,   i   mostaccioli,   gli   amaretti,  i  brutti-buoni,  i duri-morbidi, le meringhe, i crucchi di Vignanello, le morette.
 La  zona  di produzione della «Nocciola Romana» e' caratterizzata da  una situazione pedoclimatica molto favorevole per la coltivazione del nocciolo.
 Le   varieta'  di  nocciolo  si  adattano  bene  alle  condizioni podologiche  dell'areale  di  cui  all'art. 3, in quanto il suolo dei monti  Cimini  e  monti  Sabatini  e'  caratterizzato  da  formazioni vulcaniche,  con  tufi terrosi ricchi di sostanze essenziali, da lave leucitiche, rachitiche, con depositi elastici eterogenei.
 I  terreni sono profondi, leggeri, carenti in calcio e fosforo ma ricchi di potassio e microelementi; la reazione e' di norma acida e/o sub acida.
 Per  quanto  riguarda  le condizioni climatiche i livelli termici della  zona  di cui all'art. 3, presentano valori medi di temperature minime di 4° - 6° C e di medie delle temperature massime di 22° - 23° C, con precipitazioni annuali pari a 900 - l200 mm di pioggia.
 La mitezza dell'inverno assume particolare rilevanza in quanto il nocciolo, nei mesi di gennaio - febbraio, attraversa la delicata fase della fioritura.
 Questi  parametri  conferiscono  al  prodotto  le  sue  peculiari caratteristiche.
 Art. 7.
 Strutture di controllo
 Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto,  conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE 2081/92.
 Art. 8.
 Confezionamento ed etichettatura
 L'immissione   al   consumo   della   «Nocciola   Romana»   e  il confezionamento  del  prodotto  devono  avvenire  secondo le seguenti modalita':
 a) per il prodotto in guscio: in sacchi o in confezioni di juta e  rafia  adatti  ai  vari livelli di commercializzazione del peso di grammi:          25 - 50 - 250 - 500          e          chilogrammi: 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 500 - 800 - 1000.
 b)  per  il  prodotto  sgusciato in confezioni o contenitori di juta,  rafia,  buste combivac, buste combivac-alu e cartoni idonei ad uso        alimentare        del        peso        di        grammi: 10 - 15 - 20 - 25 - 50 - 100 - 150 - 250 - 500     e     chilogrammi: 1 - 2 - 4 - 5 - 10 - 25 - 50 - 500 - 800 - 1000.
 Le confezioni, i contenitori e i sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la  rottura  del  sigillo.  Su  di  essi dovranno essere indicate, in caratteri  di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Nocciola Romana»  e  «Denominazione  di  origine protetta», oltre agli estremi necessari  alla individuazione della ragione sociale e dell'indirizzo del   confezionatore,   dell'annata   di  produzione  delle  nocciole contenute  e del peso lordo e netto all'origine. Non sara' consentito utilizzare,   qualsiasi   altra   denominazione   ed   aggettivazione aggiuntiva.
 Art. 9.
 Logo della denominazione
 Il  logo della denominazione, avente forma circolare, presenta le seguenti  caratteristiche:  fondo  di colore avana giallino con bordo marrone con in alto a semicerchio la scritta di colore nero «Nocciola Romana»  e  in  basso a semicerchio la scritta «Denominazione origine protetta»  di  colore nero con tre foglie disposte a ventaglio con la punta  in alto di colore verde con bordo nero, sulle quali poggia una nocciola  con bordo nero e colore marrone, il fondo della nocciola e' di  colore  marrone  chiaro e al centro della nocciola il disegno del palazzo dei papi di Viterbo di colore avana giallino.
 Le caratteristiche del logo sono le seguenti:
 fondo  colore avana quadricromia composto da cyan 0 - magenta 0 - giallo 32 - nero 0;
 il  bordo marrone quadricromia composto da cyan 30 - magenta 72 - giallo 100 - nero 0;
 foglie colore verde pantone 355 con bordo colore nero;
 nocciola  con bordo nero e colore marrone quadricromia composto da cyan 30 - magenta 72 - giallo 100 - nero 0;
 fondo nocciola marrone chiaro pantone 132;
 palazzo  dei  Papi  di  Viterbo  di  colore  avana quadricromia composto da cyan 0 - magenta 0 - giallo 32 - nero 5;
 scritta «Nocciola Romana» di colore nero carattere times;
 scritta   «Denominazione   origine  protetta»  di  colore  nero carattere times grassetto.
 
 ---->  Vedere logo a pag. 31  <----
 
 Art. 10.
 Commercializzazione prodotti trasformati
 I  prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la DOP Nocciola Romana   anche   a   seguito   di   processi  di  elaborazione  e  di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizioni che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della DOP Nocciola Romana riuniti in consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali.  Lo  stesso  consorzio incaricato provvedera' anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso  della  denominazione  protetta.  In  assenza  di un consorzio di tutela  incaricato  le  predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto  autorita'  nazionale  preposta  all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
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