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| Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 27 gennaio 2006 |  | Requisiti  degli  apparecchi,  sistemi  di  protezione  e dispositivi utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente  esplosiva,  ai sensi della direttiva  n. 94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 e
 IL MINISTRO
 DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Vista  la  legge  13 maggio  1961, n. 469, recante «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico  e  trattamento  economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;
 Vista  la  legge  26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento»;
 Vista  la  legge  1°  marzo  1968,  n.  186,  recante «Disposizioni concernenti  la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
 Vista  la  legge  7 dicembre  1984,  n.  818,  recante  «Nulla osta provvisorio  per  le  attivita'  soggette ai controlli di prevenzione incendi,  modifica  degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66,  e  norme  integrative  sull'ordinamento  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;
 Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e successive  modificazioni,  recante  «Attuazione  delle  direttive n. 89/391/CEE,   n.   89/654/CEE,   n.  89/655/CEE,  n.  89/656/CEE,  n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, e n. 90/679/CEE riguardanti il  miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
 Visto  il  decreto  legislativo  12 giugno  2003,  n.  233, recante «Attuazione  della direttiva n. 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime  per  il  miglioramento  della  tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive»;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante «Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale   di   gas  di  petrolio  liquefatto  per  autotrazione»,  e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei  servizi  di prevenzione e di vigilanza antincendi», e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.  37  «Regolamento  recante la disciplina dei procedimenti relativi alla  prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto del Presidente Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, recante:  «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  31 luglio  1934, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 1934,   recante:  «Approvazione  delle  norme  di  sicurezza  per  la lavorazione,  l'immagazzinamento,  l'impiego  o  la  vendita  di  oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno 16 febbraio 1982, e successive  modificazioni,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n. 98 del 9 aprile 1982, recante «Modificazioni del   decreto   ministeriale   27 settembre   1965,   concernente  la determinazione  delle  attivita'  soggette alle visite di prevenzione incendi»;
 Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  25 marzo  1985, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  95 del 22 aprile 1985, recante «Procedure e requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818»;
 Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  26 marzo  1985, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  95 del 22 aprile 1985, recante «Procedure e requisiti  per  l'autorizzazione  e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818»;
 Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  4 maggio  1988, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del  7 maggio  1998, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione   ed   al  contenuto  delle  domande  per  l'avvio  dei procedimenti  di  prevenzione  incendi,  nonche'  all'uniformita' dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco»;
 Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  19 marzo  1990, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del  31 marzo 1990, recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a  mezzo  di  contenitori-distributori  mobili,  per  macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
 Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  10 marzo  1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  81  del  7 aprile  1998,  recante  «Criteri generali  di  sicurezza  antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  16 maggio  1996, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del  5 luglio  1996,  recante «Requisiti tecnici di omologazione e di installazione  e  procedure  di controllo dei sistemi di recupero dei vapori  di  benzina  prodotti  durante  le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti»;
 Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del   29 marzo   1999,   recante   «Regolamento   recante  norme  per l'installazione  dei  dispositivi  di  recupero dei vapori di benzina presso i distributori»;
 Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'interno  24 maggio  2002, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del  6 giugno  2002,  recante  «Norme  di  prevenzione incendi per la progettazione,   costruzione   ed   esercizio   degli   impianti   di distribuzione   stradale  di  gas  naturale  per  autotrazione»  come modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno 28 giugno 2002, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio  2002,  recante  «Rettifica  dell'allegato  al decreto 24 maggio   2002,   recante  norme  di  prevenzione  incendi  per  la progettazione,   costruzione   ed   esercizio   degli   impianti   di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»;
 Viste  le norme CEI 3130, 3135 e 3135/A che recepiscono la norma EN 60079  -  10  riguardanti rispettivamente «Costruzioni elettriche per atmosfere  esplosive  per  la  presenza  di gas - Classificazione dei luoghi  pericolosi»,  «Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per  la  presenza  di  gas  - Classificazione dei luoghi pericolosi - Guida  all'applicazione della norma CEI EN 60079 - 10» e «Costruzioni elettriche   per  atmosfere  esplosive  per  la  presenza  di  gas  - Classificazione dei luoghi pericolosi - Esempi di applicazione»;
 Vista  la norma EN 13617-1 2004 concernente «Petrol Filling Station -  Part  1:  Safety  requirements for construction and performance of metering pumps, dispenser and remote pumping units» edita dal CEN;
 Considerato   che   non   esistono  direttive  specifiche  o  norme CEN/CENELEC  che  per  ragioni  di salvaguardia dell'ambiente e della salute   della  popolazione  stabiliscano  requisiti  di  prestazione quantitativi  del  sistema di recupero dei vapori nelle operazioni di rifornimento di carburante del tipo benzina;
 Vista la nota protocollo n. 5334/2002/SIAR del 23 dicembre 2002 del Ministero  ambiente  con la quale, per i motivi evidenziati nel punto precedente, sono stati confermati i livelli prestazionali dei sistemi di  recupero  vapori  durante  l'erogazione  dei  carburanti del tipo benzine nei distributori di carburante;
 Rilevata  la  necessita' di fornire opportuni chiarimenti in ordine all'utilizzo   degli   apparecchi  e  sistemi  di  prevenzione  e  di protezione,  nell'ambito  delle  attivita' di prevenzione e controllo antincendio  di  competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo  quanto prescritto dalle direttive sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Constatata   l'opportunita'   di   chiarire   a  tutti  i  soggetti interessati  che con il recepimento della direttiva n. 94/9/CE decade definitivamente,   a   partire   dal  1° luglio  2003,  l'obbligo  di approvazione  di  tipo  per  gli  apparecchi  e sistemi di protezione destinati  ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva anche  ai  sensi  del  decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII;
 Acquisito    il    parere    favorevole   del   Comitato   centrale tecnico-scientifico nella seduta n. 260 dell'11 marzo 2003;
 Espletata  la  procedura  d'informazione  di  cui alla direttiva n. 98/34/CE;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Ai fini dell'espletamento dei controlli di prevenzione incendi, nelle  attivita'  con  rischio  derivante da atmosfere potenzialmente esplosive,  deve  essere  fornita  da  parte  del datore di lavoro la documentazione tecnica di seguito specificata.
 2.  La documentazione, di cui al comma 1, viene acquisita agli atti del   Comando   provinciale  dei  Vigili  del  fuoco  competente  per territorio  e deve attestare l'idoneita' dei prodotti di cui all'art. 1,  commi  1,  2  e  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di  lavoro,  in  conformita'  anche  del gruppo e della categoria del prodotto  nonche'  di  tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie  per  il  funzionamento sicuro degli stessi, conformemente alla destinazione.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente   della  Repubblica  23 marzo  1998,  n.  126,  tutti  gli apparecchi,  sistemi  di  protezione e dispositivi di cui all'art. 1, commi  1,  2  e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del  1998  e  soggetti  all'approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale  31 luglio  1934,  titolo  I,  punto  XVII  e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971,  n.  208,  capo  IV, art. 12, comma 1, nonche' dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, punto 2.7.5, devono essere  dotati di marcatura CE e di quant'altro richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998 stesso.
 2.  La messa in servizio dei prodotti di cui al comma precedente e' ammessa  dopo la data prevista dall'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  23 marzo  1998,  n.  126, purche' gia' immessi in commercio entro tale data.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I  commi  1,  2  e  3  dell'art.  3  del  decreto  del Ministro dell'ambiente  16 maggio  1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  n.  156  del  5 luglio  1996,  recante «Requisiti  tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo  dei  sistemi  di  recupero  dei vapori di benzina prodotti durante  le  operazioni  di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti» sono sostituiti dai seguenti:
 «Art.  3. - 1. Ai fini dell'omologazione dei dispositivi componenti il  sistema di recupero dei vapori, l'efficienza media del sistema di recupero  non  deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio  del  rapporto  V/L compreso tra 0,95 e 1,05. Il raggiungimento del valore di efficienza viene comprovato da una prova effettuata sul prototipo.  Sino  alla  emanazione di una specifica regola tecnica da parte  degli  organi competenti, in via provvisoria l'efficienza deve essere  determinata  con  prove  effettuate  con  sistemi  di  misura utilizzanti  il  metodo  volumetrico-gravimetrico  del TUV Rheinland, oppure  con  altro di dimostrata equivalenza, rilevando le perdite di vapori  di  benzina globali, incluse quelle degli sfiati dai serbatoi interrati.
 2.  La  certificazione comprovante l'efficienza del prototipo viene rilasciata  da  un  laboratorio  italiano od estero a cio' abilitato. L'omologazione  dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori   e'   rilasciata  dal  Ministero  dell'interno  al  quale  il fabbricante  deve presentare apposita domanda. La domanda deve essere corredata  della  documentazione  necessaria alla identificazione dei dispositivi  componenti  il  sistema  di  recupero dei vapori e dalla certificazione di prova di cui al precedente comma 1.
 3.  I  dispositivi  legalmente  riconosciuti nei Paesi appartenenti all'Unione  europea, che soddisfino ai requisiti di cui al precedente comma  1,  possono  essere immessi in commercio in Italia, per essere impiegati   nel  campo  di  applicazione  disciplinato  dal  presente decreto.  A tal fine, deve essere presentata apposita istanza diretta al  Ministero dell'interno, corredata della documentazione necessaria alla  identificazione  del  dispositivo  di  recupero  vapori e delle relative  certificazioni  di  prova  rilasciate  o riconosciute dalle competenti  autorita'.  Documentazione e certificazioni devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.».
 2.  L'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, di cui al comma 1, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  4.  - 1. Decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 marzo 1998, n. 126, i sistemi  recupero vapore immessi in commercio in Italia devono essere provvisti  di  omologazione  ai  sensi  del  presente  decreto  e  di certificazione  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.».
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  comma  1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, di cui all'art. 3, e' sostituito dal seguente:
 «1.  I distributori per l'erogazione dei liquidi di categoria A e B devono essere provvisti di:
 a) marcatura  CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
 Tale  marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera  idonea  in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante  ai  sensi  di  tutte  le  direttive  comunitarie e norme applicabili.
 Si  considerano  costruiti  come  sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche  in  premessa,  per l'installazione nelle attivita' soggette ai controlli  di prevenzione incendi di cui al punto n. 18 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per  l'erogazione  di  liquidi di categoria A e B con marcatura CE di categoria  2  essendo  la  zona  interna  al  distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.
 L'utilizzo  di  una  diversa  categoria  dev'essere  oggetto  di un appropriato  riferimento  specifico  nel documento di valutazione del rischio, ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;
 b) dispositivi  per  il  recupero  vapori  omologati da parte del Ministero  dell'interno,  ovvero riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, solo per i distributori per liquidi di categoria A;
 c) collaudo  in  sede  locale dell'intero impianto da parte della relativa  commissione,  ovvero  della  commissione  interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.».
 |  |  |  | Art. 5. 1. In attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica  23 marzo  1998,  n.  126,  e  dalla  direttiva 94/9/CE, i distributori  per  l'erogazione  gas  di petrolio liquefatto (G.P.L.) devono essere provvisti di:
 a) marcatura  CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
 Tale  marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera  idonea  in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante  ai  sensi  di  tutte  le  direttive  comunitarie e norme applicabili.
 Si  considerano  costruiti  come  sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche  in  premessa,  per l'installazione nelle attivita' soggette ai controlli  di  prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al decreto  del  Ministro  dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con marcatura CE  di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.
 L'utilizzo  di  una  diversa  categoria  dev'essere  oggetto  di un appropriato  riferimento  specifico  nel documento di valutazione del rischio, ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;
 b) collaudo  in  sede  locale dell'intero impianto da parte della relativa  commissione,  ovvero  della  commissione  interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.
 2.  Il  punto  2.7.5  «Apparecchi  di distribuzione automatici» del titolo  II  «Modalita'  costruttive»  dell'allegato  al  decreto  del Ministro  dell'interno  24 maggio 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di  distribuzione  stradale  di  gas naturale per autotrazione», come modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno 28 giugno 2002, recante  «Rettifica  dell'allegato  al decreto ministeriale 24 maggio 2002,  recante  norme  di  prevenzione  incendi per la progettazione, costruzione  ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e' sostituito dal seguente:
 «2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.
 I  distributori  per  l'erogazione  di  gas  naturale devono essere provvisti di:
 a) marcatura  CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
 Tale  marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera  idonea  in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante  ai  sensi  di  tutte  le  direttive  comunitarie e norme applicabili.
 Si  considerano  costruiti  come  sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche  in  premessa,  per l'installazione nelle attivita' soggette ai controlli  di  prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al decreto  del  Ministro  dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per  l'erogazione  di  gas  naturale  con marcatura CE di categoria 2 essendo  la  zona  interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.
 L'utilizzo  di  una  diversa  categoria  dev'essere  oggetto  di un appropriato  riferimento  specifico  nel documento di valutazione del rischio  ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;
 b) collaudo  in  sede  locale dell'intero impianto da parte della relativa  commissione,  ovvero  della  commissione  interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.
 Il  collegamento  dell'apparecchio  di  distribuzione alla linea di adduzione  del  gas  deve  essere  effettuato  tramite una valvola di eccesso di flusso.
 Prima  della  pistola  di  erogazione  gas  al  veicolo deve essere inserita  una  valvola  di  non  ritorno.  L'impianto  di  scarico in atmosfera  deve  essere  in  grado  di  resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.
 L'estremita'  superiore  del  condotto di scarico in atmosfera deve essere  situata  ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.
 I  distributori  devono  essere  collegati  elettricamente  a terra secondo quanto prescritto al punto 2.9.
 Ogni  apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.
 Al  fine  di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito:
 un   sistema   di   controllo   automatico  della  pressione  che interagisca con la testata contometrica, oppure
 un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilita'.
 Sulla  base  di  specifiche norme tecniche armonizzate il Ministero dell'interno  emanera'  disposizioni  per  l'esercizio di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo self-service. Tali  impianti  devono  essere  in  ogni caso presidiati da personale addetto durante l'orario di apertura al pubblico.».
 3.  I  distributori  o  i  gruppi  erogatori  fissi,  per  la  sola erogazione  dei  liquidi  di  categoria  C  (gasolio),  nel  caso  di installazione  degli  stessi  al  di  fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono essere provvisti di:
 a) marcatura   CE   dei   componenti  ai  sensi  delle  direttive applicabili  nonche'  di  approvazione  di  tipo ai sensi del decreto ministeriale  31 luglio  1934,  titolo  I, punto XVII, non rientrando tali  distributori o gruppi erogatori fissi nel campo di applicazione del  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della  direttiva  94/9/CE,  ne'  per la classificazione delle zone ad essi  interne  ne'  per  quelle  esterne  in  cui saranno installati; l'eventuale  marcatura  CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126,  e  della direttiva 94/9/CE sostituisce, a tutti gli effetti, la suddetta approvazione di tipo;
 b) collaudo  in  sede  locale dell'intero impianto da parte della relativa  commissione,  ovvero  della  commissione  interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.
 4.  I  contenitori-distributori  mobili,  definiti  dal decreto del Ministro   dell'interno  19 marzo  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 1990, recante «Norme    per   il   rifornimento   di   carburanti,   a   mezzo   di contenitori-distributori  mobili,  per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» ad uso privato per l'erogazione di liquidi di sola categoria C (gasolio), nel caso di installazione degli stessi al  di  fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono essere provvisti di marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive  applicabili  nonche'  di approvazione di tipo ai sensi del decreto  ministeriale  31 luglio  1934,  titolo  I,  punto  XVII, non rientrando   tali   contenitori-distributori   mobili  nel  campo  di applicazione  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,   n.   126,   e   della   direttiva  n.  94/9/CE,  ne'  per  la classificazione  delle zone ad essi interne ne' per quelle esterne in cui saranno installati.
 |  |  |  | Art. 6. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 gennaio 2006
 Il Ministro dell'interno
 Pisanu
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
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