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| Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 27 gennaio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Scoferta  Rodica,  di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di biologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Scoferta  Rodica,  nata  a Drochia Popesti  (Repubblica  Moldova)  il 30 aprile 1972, cittadina moldava, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della   Repubblica   n.  394/1999,  e  successive  modificazioni,  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e  successive  integrazioni,  il riconoscimento del titolo accademico professionale  di  biolog  rilasciato  dalla  Universita' di Stato di Moldova  nel giugno 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;
 Viste  le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 ottobre 2005;
 Visto  il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
 Ritenuto  che  la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di  biologo  -  sezione  A  dell'albo,  per  cui  appare necessario applicare misure compensative;
 Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla valutazione  di  cui  sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire  carattere  specificamente  professionale  in relazione, in special  modo,  a  quelle  materie  che  non hanno formato oggetto di studio  e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
 Visto  l'art.  6,  comma  1, del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e successive  modificazioni,  e  14  e  39,  comma  7  del  decreto del Presidente  della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per  cui  la  verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta per  i  cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno per  lavoro  subordinato,  rinnovato  dalla  Questura di Roma in data 24 novembre 2005 valido fino al 24 novembre 2007;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Scoferta  Rodica,  nata a Drochia Popesti (Repubblica Moldova)  il  30  aprile  1972, cittadina moldava, e' riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo  dei  biologi  - sezione A e l'esercizio della professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) legislazione e deontologia professionale.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 27 gennaio 2006
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.
 c) La   commissione   rilascia   certificazione   all'interessato dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo dei biologi.
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