Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19385-XV.J(3729) del 10 gennaio 2006, la cartuccia esplosiva per impianto antincendio di aeromobili denominata «P/N 30903889» e' provvisoriamente riconosciuta, su istanza della Meridiana S.p.A. con sede in Olbia (Sassari), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra i prodotti pirotecnici per uso tecnico e classificata nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0323, 1.4S.
Sono fatti salvi i provvedimenti da assumere in conseguenza degli esiti delle intraprese consultazioni comunitarie.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19386-XV.J(3721) del 10 gennaio 2006, la cartuccia esplosiva per impianto antincendio di aeromobili denominata «PIN 30903852» e' provvisoriamente riconosciuta, su istanza della Meridiana S.p.A. con sede in Olbia (Sassari), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra i prodotti pirotecnici per uso tecnico e classificata nella V categoria - gruppo «A», dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0323, 1.4S.
Sono fatti salvi i provvedimenti da assumere in conseguenza degli esiti delle intraprese consultazioni comunitarie.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.
 
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