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| Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 30 |  | Ricognizione  dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,
 Vista  la  legge  5 giugno  2003,  n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 Viste le leggi vigenti in materia di professioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;
 Acquisito  il  parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisito   il  parere  preliminare  delle  competenti  Commissioni parlamentari;
 Vista  l'ulteriore  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
 Acquisito  il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
 Acquisito  il  parere  definitivo della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisito  il  parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia,    per    le   politiche   comunitarie,   dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, delle attivita' produttive, della salute e per i beni e le attivita' culturali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.   Il   presente   decreto   legislativo   individua  i  principi fondamentali  in  materia  di  professioni,  di cui all'articolo 117, terzo  comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
 2.  Le  regioni  esercitano  la  potesta' legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II.
 3.  La potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.
 4.  Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la  formazione  professionale universitaria; la disciplina dell'esame di  Stato  previsto  per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonche'  i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o  i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la   rilevanza   civile  e  penale  dei  titoli  professionali  e  il riconoscimento   e   l'equipollenza,   ai   fini   dell'accesso  alle professioni, di quelli conseguiti all'estero.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note aIle premesse:
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:
 «Art.  117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
 Stato  e  dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione,
 nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e dagli obblighi internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l)   giurisdizione  e  norme processuali; ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali;
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato.».
 -   La   legge   5 giugno   2003,   n.   131,  recante:
 «Disposizioni   per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della
 Repubblica  alla  legge  Costituzionale 18 ottobre 2001, n.
 3»,  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003,
 n. 132.
 -  La  legge  Costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,
 recante:  «Modifiche  al titolo V della parte seconda della
 Costituzione»,   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 24 ottobre 2001, n. 248.
 Note all'art. 1:
 - Per  l'art.  117  della  Costituzione, vedi note alle
 premesse.
 - L'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
 cosi' recita:
 «4.  In  sede  di  prima  applicazione,  per  orientare
 l'iniziativa  legislativa  dello Stato e delle regioni fino
 all'entrata   in   vigore  delle  leggi  con  le  quali  il
 Parlamento  definira'  i  nuovi  principi  fondamentali, il
 Governo  e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
 di  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di concerto con i
 Ministri   interessati,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
 meramente  ricognitivi  dei  principi  fondamentali  che si
 traggono   dalle  leggi  vigenti,  nelle  materie  previste
 dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
 ai  principi  della  esclusivita',  adeguatezza, chiarezza,
 proporzionalita'  ed  omogeneita'  e  indicando, in ciascun
 decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli
 schemi  dei  decreti,  dopo l'acquisizione del parere della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, di
 seguito   denominata:   «Conferenza   Stato-regioni»,  sono
 trasmessi  alle  Camere  per  l'acquisizione  del parere da
 parte  delle  competenti Commissioni parlamentari, compreso
 quello  della  Commissione  parlamentare  per  le questioni
 regionali,    da    rendersi    entro    sessanta    giorni
 dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
 pareri,  il  Governo  ritrasmette  i  testi, con le proprie
 osservazioni   e   con  le  eventuali  modificazioni,  alla
 Conferenza  Stato-regioni  ed  alle  Camere  per  il parere
 definitivo,  da  rendersi,  rispettivamente, entro trenta e
 sessanta  giorni  dalla trasmissione dei testi medesimi. Il
 parere  parlamentare  definitivo  e' reso dalla Commissione
 parlamentare  per  le  questioni  regionali.  Gli schemi di
 decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non
 siano  indicati  alcuni dei principi fondamentali ovvero se
 vi  siano  disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
 dei  principi  fondamentali, e non meramente ricognitivo ai
 sensi  del  presente  comma,  ovvero si riferiscano a norme
 vigenti   che   non   abbiano   la   natura   di  principio
 fondamentale.  In  tal caso il Governo puo' omettere quelle
 disposizioni   dal  decreto  legislativo,  oppure  le  puo'
 modificare  in  conformita'  alle indicazioni contenute nel
 parere  o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle
 Camere  e  al Presidente della Commissione parlamentare per
 le  questioni  regionali  una  relazione  nella  quale sono
 indicate  le  specifiche  motivazioni  di  difformita'  dal
 parere parlamentare.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Liberta' professionale
 1.  L'esercizio  della professione, quale espressione del principio della  liberta'  di iniziativa economica, e' tutelato in tutte le sue forme  e  applicazioni,  purche'  non  contrarie  a norme imperative, all'ordine  pubblico  ed  al  buon  costume.  Le  regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.
 2. Nell'esercizio dell'attivita' professionale e' vietata qualsiasi discriminazione,  che  sia  motivata  da  ragioni sessuali, razziali, religiose,  politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo  quanto  stabilito  dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
 3.  L'esercizio  dell'attivita'  professionale  in  forma di lavoro dipendente  si  svolge  secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista.
 4.  Le  associazioni  rappresentative  di  professionisti  che  non esercitano   attivita'   regolamentate   o   tipiche  di  professioni disciplinate  ai  sensi  dell'articolo  2229 del codice civile, se in possesso  dei  requisiti  e  nel rispetto delle condizioni prescritte dalla  legge  per  il  conseguimento  della  personalita'  giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalita' statutarie.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - L'art. 2229 del Codice Civile cosi' recita:
 «Art.     2229     (Esercizio     delle     professioni
 intellettuali). - La   legge   determina   le   professioni
 intellettuali  per  l'esercizio  delle  quali e' necessaria
 l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
 L'accertamento  dei  requisiti  per  l'iscrizione negli
 albi  o  negli  elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere
 disciplinare   sugli   iscritti  sono  demandati  sotto  la
 vigilanza   dello   Stato,  salvo  che  la  legge  disponga
 diversamente.
 Contro  il  rifiuto  dell'iscrizione o la cancellazione
 dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari
 che  importano  la  perdita  o  la  sospensione del diritto
 all'esercizio  della  professione e' ammesso ricorso in via
 giurisdizionale  nei  modi  e  nei  termini stabiliti dalle
 leggi speciali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Tutela della concorrenza e del mercato
 1.  L'esercizio  della  professione  si  svolge  nel rispetto della disciplina  statale  della  tutela  della  concorrenza,  ivi compresa quella  delle  deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi   pubblici   costituzionalmente  garantiti  o  per  ragioni imperative   di   interesse  generale,  della  riserva  di  attivita' professionale,  delle  tariffe  e  dei  corrispettivi  professionali, nonche' della pubblicita' professionale.
 2. L'attivita' professionale esercitata in forma di lavoro autonomo e'  equiparata  all'attivita'  d'impresa ai fini della concorrenza di cui  agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE,  salvo  quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.
 3.   Gli  interventi  pubblici  a  sostegno  dello  sviluppo  delle attivita'   professionali   sono   ammessi,   secondo  le  rispettive competenze   di   Stato  e  Regioni,  nel  rispetto  della  normativa comunitaria.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 81, 82 e 86 del
 Trattato  CE, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203
 e successive modificazioni:
 «Art. 81. - 1. Sono incompatibili con il mercato comune
 e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
 di  associazione  d'imprese  e tutte le pratiche concordate
 che  possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri
 e  che  abbiano  per  oggetto  o  per  effetto di impedire,
 restringere   o   falsare   il   gioco   della  concorrenza
 all'interno  del  mercato  comune  ed in particolare quelli
 consistenti nel:
 a) fissare  direttamente  o  indirettamente  i prezzi
 d'acquisto   o   di  vendita  ovvero  altre  condizioni  di
 transazione;
 b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi,
 lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
 c) ripartire    i    mercati    o    le    fonti   di
 approvvigionamento;
 d) applicare,  nei rapporti commerciali con gli altri
 contraenti,    condizioni    dissimili    per   prestazioni
 equivalenti,  cosi'  da  determinare  per questi ultimi uno
 svantaggio nella concorrenza;
 e) subordinare    la    conclusione    di   contratti
 all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
 prestazioni  supplementari,  che, per loro natura o secondo
 gli  usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
 dei contratti stessi.
 2.  Gli  accordi  o  decisioni,  vietati  in virtu' del
 presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
 3.  Tuttavia,  le  disposizioni del paragrafo 1 possono
 essere dichiarate inapplicabili:
 a  qualsiasi  accordo  o  categoria  di  accordi  fra
 imprese;
 a  qualsiasi  decisione  o  categoria di decisioni di
 associazioni d'imprese e
 a   qualsiasi   pratica  concordata  o  categoria  di
 pratiche  concordate  che  contribuiscano  a  migliorare la
 produzione  o  la distribuzione dei prodotti o a promuovere
 il  progresso  tecnico  o  economico,  pur  riservando agli
 utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed
 evitando di:
 a) imporre alle imprese interessate restrizioni che
 non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
 b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare
 la  concorrenza  per  una parte sostanziale dei prodotti di
 cui trattasi.».
 «Art.  82.  -  E' incompatibile con il mercato comune e
 vietato,  nella  misura in cui possa essere pregiudizievole
 al  commercio  tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da
 parte  di una o piu' imprese di una posizione dominante sul
 mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
 Tali    pratiche    abusive   possono   consistere   in
 particolare:
 a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi
 di  acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione
 non eque;
 b) nel  limitare  la  produzione,  gli  sbocchi  o lo
 sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
 c) nell'applicare  nei  rapporti  commerciali con gli
 altri   contraenti  condizioni  dissimili  per  prestazioni
 equivalenti,  determinando  cosi'  per  questi  ultimi  uno
 svantaggio nella concorrenza;
 d) nel   subordinare   la  conclusione  di  contratti
 all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
 prestazioni  supplementari,  che, per loro natura o secondo
 gli  usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
 dei contratti stessi.».
 «Art.  86.  -  1.  Gli  Stati  membri  non  emanano ne'
 mantengono,  nei  confronti delle imprese pubbliche e delle
 imprese  cui  riconoscono  diritti  speciali  o  esclusivi,
 alcuna  misura  contraria alle norme del presente Trattato,
 specialmente  a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85
 a 94 inclusi.
 2.  Le  imprese  incaricate  della  gestione di servizi
 d'interesse   economico  generale  o  aventi  carattere  di
 monopolio  fiscale, sono sottoposte alle norme del presente
 Trattato,  e in particolare alle regole di concorrenza, nei
 limiti  in  cui  l'applicazione  di  tali  norme  non  osti
 all'adempimento,  in  linea  di  diritto  e di fatto, della
 specifica  missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
 non  deve  essere  compromesso  in  misura  contraria  agli
 interessi della Comunita'.
 3.   La   Commissione  vigila  sull'applicazione  delle
 disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
 agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Accesso alle professioni
 1.   L'accesso  all'esercizio  delle  professioni  e'  libero,  nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.
 2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli   professionali  necessari  per  l'esercizio  delle  attivita' professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.
 3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono  l'esercizio  dell'attivita' professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.
 |  |  |  | Art. 5. Regolazione delle attivita' professionali
 1. L'esercizio delle attivita' professionali si svolge nel rispetto dei  principi  di  buona  fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela,  della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento  e  della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilita' del professionista.
 |  |  |  | Art. 6. Regioni a statuto speciale
 1.  Per  le  Regioni  a  statuto speciale e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  resta  fermo quanto previsto dall'articolo l1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - L'art.  11  della  legge 5 giugno 2003, n. 131, cosi'
 recita:
 «Art.   11.   (Attuazione   dell'art.  10  della  legge
 costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3). - 1. Per le regioni
 a  statuto  speciale  e le province autonome di Trento e di
 Bolzano  resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti
 speciali  e  dalle  relative  norme  di attuazione, nonche'
 dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
 3.
 2.  Le  Commissioni  paritetiche previste dagli statuti
 delle   regioni  a  statuto  speciale,  in  relazione  alle
 ulteriori  materie spettanti alla loro potesta' legislativa
 ai  sensi dell'art. 10 della citata legge costituzionale n.
 3  del  2001,  possono  proporre  l'adozione delle norme di
 attuazione  per  il  trasferimento dei beni e delle risorse
 strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti
 all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
 3.  Le  norme  di  attuazione di cui al comma 2 possono
 prevedere   altresi'   disposizioni   specifiche   per   la
 disciplina  delle  attivita'  regionali  di  competenza  in
 materia di rapporti internazionali e comunitari.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Norma di rinvio
 1.  I  principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Castelli, Ministro della giustizia
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Storace, Ministro della salute
 Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
 attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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