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| Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29 |  | Disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge comunitaria 2005. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti  legislativi  recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
 3.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche', qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi  quaranta  giorni  dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati  anche  in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione  del  parere  parlamentare  di  cui  al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni  che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
 4.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/123/CE, 2004/9/CE, 2004/36/CE, 2004/49/CE, 2004/50/CE, 2004/54/CE,    2004/80/CE,   2004/81/CE,   2004/83/CE,   2004/113/CE, 2005/19/CE,  2005/28/CE, 2005/36/CE e 2005/60/CE sono corredati dalla relazione  tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Su di essi e' richiesto  anche  il parere delle Commissioni parlamentari competenti per  i  profili  finanziari.  Il Governo, ove non intenda conformarsi alle  condizioni  formulate con riferimento all'esigenza di garantire il  rispetto  dell'articolo  81,  quarto  comma,  della Costituzione, ritrasmette  alle  Camere  i  testi, corredati dei necessari elementi integrativi   di   informazione,   per   i  pareri  definitivi  delle Commissioni  competenti  per  i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei  decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla presente legge, il Governo puo' emanare,  con  la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
 6.  Entro  tre  anni  dalla  data di entrata in vigore del decreto legislativo  di  cui  al  comma  1  adottato  per  l'attuazione della direttiva  2004/109/CE,  di  cui  all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e con la   procedura   prevista   dal   presente   articolo,  puo'  emanare disposizioni  integrative  e correttive al fine di tenere conto delle eventuali  disposizioni  di  attuazione  adottate  dalla  Commissione europea  secondo  la  procedura  di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
 7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge 4 febbraio   2005,   n.   11,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
 8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu'  deleghe  di  cui  al  comma  1  non  risulti  ancora esercitata trascorsi  quattro  mesi  dal termine previsto dalla direttiva per la sua  attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  una  relazione  che  dia  conto  dei  motivi  addotti dai Ministri  con  competenza  istituzionale  prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della  Repubblica  sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni  e  delle  province  autonome  nelle  materie  di loro competenza.
 9.   Il   Governo,   quando  non  intende  conformarsi  ai  pareri parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli   schemi   di  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle direttive  comprese  negli  allegati  A  e  B, ritrasmette con le sue osservazioni  e  con  eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati  e  al  Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data  di  ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
 
 
 
 Avvertenza
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note all'art. 1:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
 di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri»:
 «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
 legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
 della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
 Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
 con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
 delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
 e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
 legge di delegazione.
 2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
 entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
 testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
 trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
 emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
 pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
 disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
 successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
 relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
 delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
 sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
 della delega.
 4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
 l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
 tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
 decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
 permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
 sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
 disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
 della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
 successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
 osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
 Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
 espresso entro trenta giorni.».
 - La direttiva 2003/123/CE e' pubblicata in GUCE n. L 7
 del 13 gennaio 2004.
 - La  direttiva  204 settembre CE e' pubblicata in GUCE
 n. L 50 del 20 febbraio 2004.
 - La  direttiva  2004/36/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
 143 del 30 aprile 2004.
 - La  direttiva  2004/49/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
 164 del 30 aprile 2004.
 - La  direttiva  2004/50/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
 164 del 30 aprile 2004.
 - La  direttiva  2004/54/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
 167 del 30 aprile 2004.
 - La  direttiva  2004/80/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
 261 del 6 agosto 2004.
 - La  direttiva  2004/81/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
 261 del 6 agosto 2004.
 - La  direttiva  2004/83/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
 304 del 30 settembre 2004.
 - La  direttiva 2004/i 13/CE e' pubblicata in GUCE n. L
 373 del 21 dicembre 2004.
 - La direttiva 2005/19/CE e' pubblicata in GUCE n. L 58
 del 4marzo 2005.
 - La direttiva 2005/28/CE e' pubblicata in GUCE n. L 91
 del 9 aprile 2005.
 - La  direttiva  2005/36/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
 255 del 30 settembre 2005.
 - La  direttiva  2005/60/CE e' pubblicata in GUCE. n. L
 309 del 25 novembre 2005.
 - Si  riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
 legge  5 agosto  1978,  n. 468, recante: «Riforma di alcune
 norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
 bilancio»:
 «2.   I   disegni  di  legge,  gli  schemi  di  decreto
 legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
 comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
 da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
 competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
 bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
 quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
 ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
 con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
 minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
 attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
 della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
 pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
 obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
 dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
 fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
 parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
 parlamentari.».
 - L'art.  81,  quarto  comma, della Costituzione, cosi'
 recita:
 «Ogni  altra  legge  che importi nuove e maggiori spese
 deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
 - La  direttiva 2004/109/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L 390 del 31 dicembre 2004.
 - L'art.  117,  quinto  comma, della Costituzione cosi'
 recita:
 «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
 - Si  riporta il testo degli articoli 16, comma 3 e 11,
 comma  8,  della  legge  4 febbraio  2005,  n. 11, recante:
 «Norme   generali   sulla   partecipazione  dell'Italia  al
 processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
 esecuzione degli obblighi comunitari»:
 «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive comunitarie da
 parte  delle  regioni  e delle province autonome). - 1 - 2.
 (Omissis).
 3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, quinto comma, della
 Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
 Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
 materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
 province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
 province  autonome,  alle condizioni e secondo (a procedura
 di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
 «Art.   11   (Attuazione   in   via   regolamentare   e
 amministrativa). - 1 - 7. (Omissis).
 8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,  della  Costituzione,  gli  atti normativi di cui al
 presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
 competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
 autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
 suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
 tale   caso,   gli   atti  normativi  statali  adottati  si
 applicano,  per  le  regioni  e  le province autonome nelle
 quali  non  sia  ancora  in  vigore la propria normativa di
 attuazione,   a   decorrere   dalla  scadenza  del  termine
 stabilito   per  l'attuazione  della  rispettiva  normativa
 comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
 entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
 regione   e   provincia   autonoma   e  recano  l'esplicita
 indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
 e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
 contenute.  I  predetti  atti  normativi sono sottoposti al
 preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 di Bolzano.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. (Modifica all'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)
 1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e' sostituito dal seguente:
 "4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di  modifica  di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega e'  contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi  gli  specifici  principi  e  criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  della  legge  di  conferimento della delega, ove non in contrasto  con  il  diritto  comunitario,  e  in  aggiunta  a  quelli contenuti  nelle  normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto  degli  altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o del Ministro per le politiche  comunitarie  e  del  Ministro con competenza istituzionale prevalente  per  la  materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa".
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Il testo vigente dell'art. 10, della legge 4 febbraio
 2005,  n.  11,  cosi'  come modificato dalla presente legge
 cosi' recita:
 «Art.   10   (Misure  urgenti  per  l'adeguamento  agli
 obblighi  derivanti  dall'ordinamento comunitario). - 1. Il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
 politiche   comunitarie  puo'  proporre  al  Consiglio  dei
 Ministri   l'adozione  dei  provvedimenti,  anche  urgenti,
 necessari  a  fronte  di atti normativi e di sentenze degli
 organi    giurisdizionali   delle   Comunita'   europee   e
 dell'Unione  europea  che  comportano  obblighi  statali di
 adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla
 data  di presunta entrata in vigore della legge comunitaria
 relativa all'anno in corso.
 2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o il
 Ministro  per  i  rapporti  con  il  Parlamento  assume  le
 iniziative  necessarie  per  favorire  un  tempestivo esame
 parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
 3.  Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di
 adeguamento    ai    vincoli   derivanti   dall'ordinamento
 comunitario  riguardino materie di competenza legislativa o
 amministrativa  delle regioni e delle province autonome, il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
 politiche   comunitarie   informa   gli   enti  interessati
 assegnando  un  termine  per  provvedere e, ove necessario,
 chiede  che  la  questione venga sottoposta all'esame della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano per
 concordare  le  iniziative  da assumere. In caso di mancato
 tempestivo  adeguamento  da  parte  dei  suddetti  enti, il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
 politiche  comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le
 opportune  iniziative  ai  fini  dell'esercizio  dei poteri
 sostitutivi  di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
 secondo  comma, della Costituzione, secondo quanto previsto
 dagli  articoli 11,  comma  8,  13, comma 2, e 16, comma 3,
 della presente legge e dalle altre disposizioni legislative
 in materia.
 4.  I  decreti  legislativi  di attuazione di normative
 comunitarie  o  di modifica di disposizioni normative delle
 medesime, la cui delega e' contenuta in leggi diverse dalla
 legge   comunitaria  annuale,  fatti  salvi  gli  specifici
 principi  e  criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
 della  legge  di  conferimento  della  delega,  ove  non in
 contrasto con il diritto comunitario e in aggiunta a quelli
 contenuti  nelle  normative  comunitarie  da  attuare, sono
 adottati  nel  rispetto  degli  altri  principi  e  criteri
 direttivi  generali previsti dalla stessa legge comunitaria
 per  l'anno  di riferimento, su proposta del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
 comunitarie  e  del  Ministro  con competenza istituzionale
 prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
 affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle
 finanze  e  con gli altri Ministri interessati in relazione
 all'oggetto della normativa.
 5.  La  disposizione  di  cui  al  comma  4 si applica,
 altresi',  all'emanazione  di testi unici per il riordino e
 l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle
 competenze delle regioni e delle province autonome.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
 1.  Salvi  gli  specifici  principi  e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
 a)   le   amministrazioni   direttamente   interessate  provvedono all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture amministrative;
 b)  ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per  i  singoli  settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte  le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
 c)  al  di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario  per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei  decreti  legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e penali  per  le  infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni  penali,  nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000  euro  e  dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa  o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano  a  pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi  sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le  infrazioni  che  espongano  a  pericolo  o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni  che  rechino  un  danno  di  particolare  gravita'. Nelle predette  ipotesi,  in  luogo  dell'arresto  e  dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e  seguenti  del  decreto  legislativo  28  agosto 2000, n. 274, e la relativa  competenza  del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000  euro  e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo  interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti  minimi  e  massimi  previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate   nella   loro   entita',  tenendo  conto  della  diversa potenzialita'  lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri di prevenzione, controllo   o  vigilanza,  nonche'  del  vantaggio  patrimoniale  che l'infrazione  puo'  recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste  sanzioni  identiche  a  quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
 d)  eventuali  spese  non  contemplate  da leggi vigenti e che non riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o regionali  possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme  necessarie  per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione delle direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla copertura delle  minori  entrate  eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive,  in  quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati  alle  competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  per  un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
 e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia'  attuate  con  legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata, apportando  le  corrispondenti  modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
 f)  i  decreti  legislativi  assicurano  in  ogni  caso che, nelle materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la  disciplina  sia pienamente  conforme  alle  prescrizioni  delle  direttive  medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
 g)   quando  si  verifichino  sovrapposizioni  di  competenze  fra amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano, attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i principi  di  sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza e leale collaborazione  e  le  competenze  delle  regioni  e degli altri enti territoriali,   le  procedure  per  salvaguardare  l'unitarieta'  dei processi  decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e l'economicita'  nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  53  del  decreto
 legislativo  28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni
 sulla  competenza  penale  del  giudice  di  pace,  a norma
 dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468».
 «53  (Obbligo  di permanenza domiciliare). - 1. La pena
 della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere
 presso  la  propria  abitazione o in altro luogo di privata
 dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza
 nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo
 alle  esigenze  familiari, di lavoro, di studio o di salute
 del condannato, puo' disporre che la pena venga eseguita in
 giorni  diversi  della  settimana  ovvero,  a richiesta del
 condannato, continuativamente.
 2.  La  durata  della  permanenza  domiciliare non puo'
 essere   inferiore   a   sei   giorni   ne'   superiore   a
 quarantacinque;  il  condannato non e' considerato in stato
 di detenzione.
 3.  Il  giudice  puo'  altresi'  imporre al condannato,
 valutati  i criteri di cui all'art. 133, comma secondo, del
 codice  penale,  il  divieto di accedere a specifici luoghi
 nei   giorni  in  cui  non  e'  obbligato  alla  permanenza
 domiciliare,  tenuto  conto  delle  esigenze  familiari, di
 lavoro, di studio o di salute del condannato.
 4. Il divieto non puo' avere durata superiore al doppio
 della   durata   massima   della   pena   della  permanenza
 domiciliare   e   cessa   in  ogni  caso  quando  e'  stata
 interamente    scontata    la    pena    della   permanenza
 domiciliare.».
 - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
 1987,  n.  183,  recante:  «Coordinamento  delle  politiche
 riguardanti   l'appartenenza   dell'Italia  alle  Comunita'
 europee  e  adeguamento  dell'ordinamento interno agli atti
 normativi comunitari.».
 «Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
 nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
 dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
 autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
 un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
 tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
 tesoro   -   Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
 politiche comunitarie", nel quale sono versate:
 a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
 legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
 decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
 di cui al comma 1;
 b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
 europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
 c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
 legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
 comitato  interministeriale per la programmazione economica
 (CIPE)   ai   sensi   dell'art.  2,  comma 1,  lettera  c),
 nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
 disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
 previste dalle norme comunitarie da attuare;
 d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
 approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
 di cui all'art. 7.
 3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
 intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
 e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
 Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
 legge 26 novembre 1975, n. 748.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. (Delega  al  Governo  per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni  in materia di Politica agricola comune e di Politica
 dello sviluppo rurale)
 1.  Al fine di garantire la parita' di trattamento tra agricoltori ed  evitare  distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte  salve  le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi  recanti  sanzioni  penali o amministrative, ivi comprese misure  reintegratorie  e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni   dei   regolamenti  e  delle  decisioni  emanati  dalla Comunita'  europea  in  materia  di  Politica  agricola  comune  e di Politica dello sviluppo rurale.
 2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con decreti legislativi  adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro delle politiche agricole e forestali.  I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)   le   sanzioni   amministrative   sono   dissuasive,   nonche' proporzionate  alle  somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio  patrimoniale  che l'infrazione puo' recare al beneficiario delle provvidenze;
 b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione  della gravita', portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa,  possono  arrivare fino all'esclusione totale da uno o piu' regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o piu' anni civili.
 3.  Per  le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformano ai principi  e  criteri  direttivi  indicati  nell'articolo  3, comma 1, lettera c).
 4.  Gli  schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono  trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari  con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Per  l'art.  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
 vedi note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
 di violazioni di disposizioni comunitarie)
 1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle norme comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive comunitarie  attuate  in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle  leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla  data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
 2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con decreti legislativi  adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti per materia. I decreti  legislativi  si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
 3.  Gli  schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono  trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per   l'espressione   del  parere  da  parte  dei  competenti  organi parlamentari  con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Per  l'art.  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
 vedi note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. (Oneri relativi a prestazioni e controlli)
 1.  In  relazione  agli  oneri  per  prestazioni  e  controlli  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 2.  Le  entrate  derivanti  dalle tariffe determinate ai sensi del comma  1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati  A  e  B,  nonche'  di  quelle  da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni  e  i  controlli,  mediante  riassegnazione  ai sensi del regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 L'art.  9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
 cosi' recita:
 «Art.  9  (Contenuti  della  legge  comunitaria).  -  1
 (Omissis).
 2.  Gli  oneri  relativi  a  prestazioni e controlli da
 eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
 dell'attuazione  delle disposizioni comunitarie di cui alla
 legge  comunitaria  per l'anno di riferimento, sono posti a
 carico    dei   soggetti   interessati,   secondo   tariffe
 determinate  sulla  base  del costo effettivo del servizio,
 ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
 comunitaria.  Le  tariffe di cui al precedente periodo sono
 predeterminate e pubbliche.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 10 novembre  1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme
 di  semplificazione  del  procedimento per il versamento di
 somme   all'entrata   e   la   riassegnazione  alle  unita'
 previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
 con  particolare  riferimento  ai finanziamenti dell'Unione
 europea,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  8,  della legge
 15 marzo 1997, n. 59».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)
 1.  Il  Governo  e'  autorizzato  a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  secondo  quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere  dei  competenti  organi  parlamentari  ai quali gli schemi di regolamento  sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il parere  del  Consiglio  di  Stato  e  che si esprimono entro quaranta giorni  dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - L'art.  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n.
 400, citata nell'art. 1, cosi' recita:
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Gli  articoli 9  e 11 della legge 4 febbraio 2005, n.
 11, cosi' recitano:
 «Art.  9  (Contenuti  della legge comunitaria). - 1. Il
 periodico     adeguamento     dell'ordinamento    nazionale
 all'ordinamento  comuni-tario  e'  assicurato  dalla  legge
 comunitaria annuale, che reca:
 a) disposizioni    modificative   o   abrogative   di
 disposizioni  statali vigenti in contrasto con gli obblighi
 indicati all'art. 1;
 b) disposizioni    modificative   o   abrogative   di
 disposizioni   statali  vigenti  oggetto  di  procedure  di
 infrazione   avviate   dalla  Commissione  delle  Comunita'
 europee nei' confronti della Repubblica italiana;
 c) disposizioni  occorrenti  per  dare  attuazione  o
 assicurare  l'applicazione degli atti del Consiglio o della
 Commissione  delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
 e   c)   del   comma  2  dell'art.  1,  anche  mediante  il
 conferimento al Governo di delega legislativa;
 d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
 in  via  regolamentare  le  direttive, sulla base di quanto
 previsto dall'art. 11;
 e) disposizioni  occorrenti  per  dare  esecuzione ai
 trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
 esterne dell'Unione europea;
 f) disposizioni    che    individuano    i   principi
 fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
 province   autonome   esercitano   la   propria  competenza
 normativa  per  dare attuazione o assicurare l'applicazione
 di atti comunitari nelle materie di cui all'art. 117, terzo
 comma, della Costituzione;
 g) disposizioni  che,  nelle  materie  di  competenza
 legislativa   delle  regioni  e  delle  province  autonome,
 conferiscono  delega al Governo per l'emanazione di decreti
 legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
 disposizioni  comunitarie  recepite  dalle  regioni e dalle
 province autonome;
 h) disposizioni  emanate  nell'esercizio  del  potere
 sostitutivo  di  cui  all'art.  117,  quinto  comma,  della
 Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
 limiti di cui all'art. 16, comma 3.
 2.  Gli  oneri  relativi  a  prestazioni e controlli da
 eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
 dell'attuazione  delle disposizioni comunitarie di cui alla
 legge  comunitaria  per l'anno di riferimento, sono posti a
 carico    dei   soggetti   interessati,   secondo   tariffe
 determinate  sulla  base  del costo effettivo del servizio,
 ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
 comunitaria.  Le  tariffe di cui al precedente periodo sono
 predeterminate e pubbliche.».
 «Art.   11   (Attuazione   in   via   regolamentare   e
 amministrativa).  -  1. Nelle  materie di cui all'art. 117,
 secondo  comma,  della  Costituzione, gia' disciplinate con
 legge,  ma  non  coperte  da  riserva assoluta di legge, le
 direttive  possono  essere  attuate mediante regolamento se
 cosi'  dispone  la  legge  comunitaria. Il Governo presenta
 alle  Camere,  in allegato al disegno di legge comunitaria,
 un  elenco  delle  direttive  per  l'attuazione delle quali
 chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera
 d).
 2.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 sono adottati ai
 sensi  dell'art.  17,  commi  1  e 2, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400, e successive modificazioni, su proposta del
 Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
 politiche   comunitarie   e  del  Ministro  con  competenza
 istituzionale  prevalente  per  la materia, di concerto con
 gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento
 e'  acquisito  il  parere  del Consiglio di Stato, che deve
 esprimersi  entro  quarantacinque  giorni  dalla richiesta.
 Sugli schemi di regolamento e' altresi' acquisito, se cosi'
 dispone  la  legge  comunitaria,  il  parere dei competenti
 organi  parlamentari,  ai  quali  gli schemi di regolamento
 sono  trasmessi  con  apposite relazioni cui e' allegato il
 parere  del  Consiglio  di  Stato  e che si esprimono entro
 quaranta   giorni  dall'assegnazione.  Decorsi  i  predetti
 termini,  i  regolamenti  sono emanati anche in mancanza di
 detti pareri.
 3.  I  regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle
 seguenti  norme generali, nel rispetto dei principi e delle
 disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
 a) individuazione   della   responsabilita'  e  delle
 funzioni  attuative delle amministrazioni, nel rispetto del
 principio di sussidiarieta';
 b) esercizio  dei  controlli da parte degli organismi
 gia'   operanti   nel   settore  e  secondo  modalita'  che
 assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';
 c) esercizio  delle  opzioni previste dalle direttive
 in conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali
 e locali e alla normativa di settore;
 d) fissazione  di  termini  e procedure, nel rispetto
 dei  principi  di  cui  all  art.  20, comma 5, della legge
 15 marzo 1997. n. 59, e successive modificazioni.
 4.  I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche
 delle  eventuali modificazioni della disciplina comunitaria
 intervenute sino al momento della loro adozione.
 5.  Nelle  materie  di cui all'art. 117, secondo comma,
 della  Costituzione,  non  disciplinate  dalla  legge  o da
 regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art. 17, commi 1 e 2,
 della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
 modificazioni,  e  non  coperte  da  riserva  di  legge, le
 direttive    possono   essere   attuate   con   regolamento
 ministeriale  o  interministeriale,  ai sensi dell'art. 17,
 comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, o con atto
 amministrativo   generale   da   parte   del  Ministro  con
 competenza  prevalente  per la materia, di concerto con gli
 altri  Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono
 attuate   le  successive  modifiche  e  integrazioni  delle
 direttive.
 6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte
 in  ordine  alle  modalita' della loro attuazione, la legge
 comunitaria  o  altra  legge dello Stato detta i principi e
 criteri  direttivi.  Con  legge  sono  dettate, inoltre, le
 disposizioni  necessarie  per  introdurre sanzioni penali o
 amministrative  o  individuare  le  autorita' pubbliche cui
 affidare     le     funzioni     amministrative    inerenti
 all'applicazione della nuova disciplina.
 7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi
 dell'art.  9,  comma  1, lettera c), ove l'attuazione delle
 direttive comporti:
 a) l'istituzione   di   nuovi   organi   o  strutture
 amministrative;
 b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
 8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,  della  Costituzione,  gli  atti normativi di cui al
 presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
 competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
 autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
 suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
 tale   caso,   gli   atti  normativi  statali  adottati  si
 applicano,  per  le  regioni  e  le province autonome nelle
 quali  non  sia  ancora  in  vigore la propria normativa di
 attuazione,   a   decorrere   dalla  scadenza  del  termine
 stabilito   per  l'attuazione  della  rispettiva  normativa
 comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
 entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
 regione   e   provincia   autonoma   e  recano  l'esplicita
 indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
 e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
 contenute.  I  predetti  atti  normativi sono sottoposti al
 preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 di Bolzano.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. (Delega al Governo per il riordino normativo
 nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)
 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica, con le modalita' di cui ai commi  2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie, apportando   le   sole   modificazioni   necessarie  a  garantire  la semplificazione  e  la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
 2.  I  testi  unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.  Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute  nei  testi  unici  non  possono essere abrogate, derogate, sospese  o  comunque  modificate,  se  non in modo esplicito mediante l'indicazione  puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare, derogare, sospendere o modificare.
 3.  Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.
 |  |  |  | Art. 9. (Modifiche  all'articolo  55  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, a
 parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione,
 del 23 aprile 2004)
 1.  All'articolo  55  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al terzo comma:
 1)   le  parole:  "di  qualsiasi  genere"  sono  sostituite  dalle seguenti:  "di  Iª,  IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B,";
 2)  dopo  le  parole: "dal Questore" sono inserite le seguenti: ", nonche'  materie  esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non  siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'";
 b) dopo il quinto comma e' inserito il seguente:
 "Gli  obblighi  di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione   mensile   all'ufficio   di   polizia  competente  per territorio  non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E".
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Il  testo dell'art. 55 del testo unico delle leggi di
 pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
 n.  773  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno
 1931,  n.  146, come modificato dalla presente legge, cosi'
 recita:
 «Art.  55  (art.  54 testo unico 1926). - Gli esercenti
 fabbriche,  depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi
 specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni
 giornaliere,  in  cui saranno indicate le generalita' delle
 persone  con le quali le operazioni stesse sono compiute. I
 rivenditori   di   materie   esplodenti   devono   altresi'
 comunicare  mensilmente  all'ufficio  di polizia competente
 per  territorio  le generalita' delle persone e delle ditte
 che  hanno  acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i
 contrassegni   e  la  quantita'  delle  munizioni  e  degli
 esplosivi  venduti  e  gli  estremi  dei titoli abilitativi
 all'acquisto esibiti dagli interessati.
 Tale  registro  deve  essere  esibito  a ogni richiesta
 degli  ufficiali  od  agenti  di  pubblica sicurezza e deve
 essere  conservato per un periodo di cinque anni anche dopo
 la cessazione dell'attivita'.
 E'  vietato  vendere  o  in qualsiasi altro modo cedere
 materie esplodenti di I, II, III, IV, V categoria, gruppo A
 e  gruppo  B, a privati che non siano muniti di permesso di
 porto  d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore,
 nonche'  materie  esplodenti  di  V  categoria, gruppo C, a
 privati  che  non siano maggiorenni e che non esibiscano un
 documento di identita' in corso di validita'.
 Il  nulla  osta non puo' essere rilasciato a minori; ha
 la  validita'  di  un mese ed e' esente da ogni tributo. La
 domanda e' redatta in carta libera.
 Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
 di   cui   al   comma  precedente,  alla  presentazione  di
 certificato   del   medico  provinciale,  o  dell'ufficiale
 sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
 richiedente  non  e'  affetto da malattie mentali oppure da
 vizi   che   ne  diminuiscono,  anche  temporaneamente,  la
 capacita' di intendere e di volere.
 Il  contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi
 a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000.
 Gli   obblighi   di   registrazione   delle  operazioni
 giornaliere  e  di  comunicazione  mensile  all'ufficio  di
 polizia  competente  per  territorio  non si applicano alle
 materie esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E.
 L'acquirente  o  cessionario  di  materie esplodenti in
 violazione  delle norme del presente articolo e' punito con
 l'arresto  sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire
 300.000.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. (Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110)
 1.  All'articolo  5,  primo  comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "e dei giocattoli pirici" sono soppresse.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Il  testo  vigente dell'art. 5, della legge 18 aprile
 1975,  n.  110,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del
 21 aprile   1975,  n.  105,  cosi'  come  modificato  dalla
 presente legge, cosi' recita:
 «Art.   5   (Limiti   alle  registrazioni.  Divieto  di
 giocattoli trasformabili in armi). - Le disposizioni di cui
 al  primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di
 pubblica  sicurezza  18 giugno  1931,  n. 773, e successive
 modificazioni,  non  si  applicano  alla  vendita al minuto
 cartucce  da  caccia  a  pallini,  dei  relativi  bossoli o
 inneschi  nonche'  alla  vendita dei pallini per le armi ad
 aria compressa.».
 - L'art.  4-bis  del decreto-legge 22 novembre 1956, n.
 1274,  convertito  nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e'
 abrogato.
 - Le  disposizioni  del  citato  testo unico, del regio
 decreto  6 maggio  1940,  n.  635,  e quelle della presente
 legge non si applicano ai giocattoli.
 I  giocattoli  riproducenti  armi  non  possono  essere
 fabbricati  con l'impiego di tecniche e di materiali che ne
 consentano  la trasformazione in armi da guerra o comuni da
 sparo    o   che   consentano   l'utilizzo   del   relativo
 munizionamento  o  il  lancio  di oggetti idonei all'offesa
 della  persona.  Devono  inoltre  avere  l'estremita' della
 canna  parzialmente  o  totalmente  occlusa  da un visibile
 tappo rosso incorporato.
 Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei giocattoli
 riproducenti armi destinati all'esportazione.
 Chiunque   produce   o  pone  in  commercio  giocattoli
 riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del
 quarto  comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni
 e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni
 Quando  l'uso  o  il  porto  d'armi  e'  previsto quale
 elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il
 reato  stesso  sussiste  o  e'  aggravato  anche qualora si
 tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti
 armi  la  cui  canna  non  sia  occlusa  a norma del quarto
 comma.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. (Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi)
 1.  I  produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione  di  ente  o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta  del  registro  di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto   legislativo   5   febbraio   1997,   n.  22,  e  successive modificazioni,  attraverso  la  conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
 2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale  al  Catasto,  di  cui  all'articolo  11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni  di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Si riporta il testo degli articoli 12, 15 e 11, comma
 3,  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante:
 «Attuazione  della  direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della
 direttiva   91/689/CEE   sui  rifiuti  pericolosi  e  della
 direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
 imballaggio.».
 «Art.  12  (Registri  di  carico  e  scarico).  1.  - I
 soggetti  di  cui  all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
 tenere  un registro di carico e scarico, con fogli numerati
 e   vidimati  dall'Ufficio  del  registro,  su  cui  devono
 annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative
 e  quantitative  dei  rifiuti,  da utilizzare ai fini della
 comunicazione  annuale  al  Catasto.  Le annotazioni devono
 essere effettuate:
 a) per  i produttori almeno entro una settimana dalla
 produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
 b) per  i  soggetti  che  effettuano la raccolta e il
 trasporto  almeno  entro  una settimana dalla effettuazione
 del trasporto;
 c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
 una   settimana   dalla   effettuazione  della  transazione
 relativa;
 d) per  i  soggetti  che  effettuano le operazioni di
 recupero  e  di  smaltimento  entro  ventiquattro ore dalla
 presa in carico dei rifiuti.
 2.  Il  registro  tenuto  dagli  stabilimenti  e  dalle
 imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
 di rifiuti deve, inoltre, contenere:
 a) l'origine,  la  quantita', le caratteristiche e la
 destinazione specifica dei rifiuti;
 b) la  data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
 il mezzo di trasporto utilizzato;
 c) il metodo di trattamento impiegato.
 3.  I  registri  sono  tenuti  presso  ogni impianto di
 produzione,  di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
 rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
 attivita'  di  raccolta  e  trasporto, e presso la sede dei
 commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
 i   formulari   relativi  al  trasporto  dei  rifiuti  sono
 conservati   per   cinque   anni   dalla  data  dell'ultima
 registrazione,  ad  eccezione  dei  registri  relativi alle
 operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti in discarica, che
 devono  essere  conservati  a  tempo  indeterminato  ed  al
 termine    dell'attivita'    devono    essere    consegnati
 all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione
 3-bis.  I  registri  di  carico  e  scarico relativi ai
 rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
 e  delle  utenze  diffuse  svolte  dai  soggetti pubblici e
 privati  titolari  di diritti speciali o esclusivi ai sensi
 della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
 17 marzo   1995,  n.  158,  che  installano  e  gestiscono,
 direttamente  o  mediante appaltatori, reti ed impianti per
 l'erogazione  di forniture e servizi di interesse pubblico,
 possono  essere  tenuti,  nell'ambito  della provincia dove
 l'attivita'  e'  svolta,  presso  le  sedi di coordinamento
 organizzativo   o   altro   centro  equivalente  comunicato
 preventivamente alla provincia medesima.
 4.  I  soggetti  la cui produzione annua di rifiuti non
 eccede  le  5  tonnellate  di rifiuti non pericolosi ed una
 tonnellata   di   rifiuti   pericolosi,  possono  adempiere
 all'obbligo  della  tenuta dei registri di carico e scarico
 dei  rifiuti  anche  tramite le organizzazioni di categoria
 interessate  o  loro  societa' di servizi che provvedono ad
 annotare  i  dati  previsti con cadenza mensile, mantenendo
 presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi
 5.  Le informazioni contenute nel registro sono rese in
 qualunque  momento  all'autorita'  di  controllo  che ne fa
 richiesta.
 6.  In  attesa dell'individuazione del modello uniforme
 di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
 sostitutivi,   nonche'  delle  modalita'  di  tenuta  degli
 stessi,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni vigenti
 che  disciplinano  le  predette  modalita'  di  tenuta  dei
 registri.
 6-bis.  Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i
 consorzi  di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
 decreto  e  i  consorzi  di  cui  all'art.  9-quinquies del
 decreto-legge  9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  1988,  n.  475, e
 all'art.  11  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n.
 95.».
 «Art.  15  (Trasporto  dei  rifiuti).  -  1. Durante il
 trasporto  effettuato  da  enti  o  imprese  i rifiuti sono
 accompagnati  da un formulario di identificazione dal quale
 devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
 a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
 c) impianto di destinazione;
 d) data e percorso dell'istradamento;
 e) nome ed indirizzo del destinatario.
 2.  Il  formulario di identificazione di cui al comma 1
 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
 e  firmato  dal  detentore dei rifiuti, e controfirmato dal
 trasportatore.  Una  copia  del  formulario  deve  rimanere
 presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate
 in   arrivo   dal  destinatario,  sono  acquisite  una  dal
 destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
 trasmetterne  una  al  detentore.  Le  copie del formulario
 devono essere conservate per cinque anni.
 3.  Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i rifiuti
 pericolosi   devono  essere  imballati  ed  etichettati  in
 conformita' alle norme vigenti in materia.
 4.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
 al  trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
 gestisce  il  servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti
 che  non  eccedano  la  quantita'  di trenta chilogrammi al
 giorno   o   di  trenta  litri  al  giorno  effettuati  dal
 produttore dei rifiuti stessi.
 5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
 di  cui  al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla
 data di entrata in vigore del presente decreto.
 5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1
 devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del registro
 o  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
 agricoltura,   e   devono   essere  annotati  sul  registro
 IVA-acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti  formulari di
 identificazione  e'  gratuita  e  non  e' soggetta ad alcun
 diritto o imposizione tributaria.».
 «3.  Chiunque effettua a titolo professionale attivita'
 di   raccolta   e  di  trasporto  di  rifiuti,  compresi  i
 commercianti  e  gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge
 le  operazioni  di  recupero  e di smaltimento dei rifiuti,
 nonche'  le  imprese  e  gli  enti  che  producono  rifiuti
 pericolosi  e  le  imprese e gli enti che producono rifiuti
 non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e
 g),  sono  tenuti a comunicare annualmente con le modalita'
 previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e
 le  caratteristiche  qualitative  dei rifiuti oggetto delle
 predette  attivita'.  Sono  esonerati  da  tale obbligo gli
 imprenditori  agricoli  di  cui  all'art.  2135  del codice
 civile  con  un volume di affari annuo non superiore a lire
 quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti
 non  pericolosi,  i  piccoli  imprenditori artigiani di cui
 all'art.  2083  del codice civile che non hanno piu' di tre
 dipendenti.  Nel  caso  in  cui  i  produttori  di  rifiuti
 conferiscano  i  medesimi al servizio pubblico di raccolta,
 la  comunicazione  e'  effettuata  dal gestore del servizio
 limitatamente alla quantita' conferita.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. (Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)
 1.  Fatta  salva  la  normativa  vigente  in  materia,  in caso di procedimento nel quale e' richiesto quale requisito il possesso di un titolo   di  studio,  corso  di  perfezionamento,  certificazione  di esperienze  professionali  e  ogni  altro  attestato  che  certifichi competenze  acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza   agli   indicati   requisiti   dei   titoli  e  delle certificazioni  acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in  Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.
 2.  La  valutazione  dei  titoli  di  studio  e'  subordinata alla preventiva  acquisizione  sugli stessi del parere favorevole espresso dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca tenuto  conto  dell'oggetto  del  procedimento. Il parere deve essere comunque   reso   entro  centottanta  giorni  dal  ricevimento  della documentazione completa.
 |  |  |  | Art. 13. (Modifiche al testo unico di cui al decreto
 legislativo 16 aprile 1994, n. 297)
 1.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo 379, concernente la disciplina del riconoscimento dei  titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati:
 1)  le  parole:  "lavoratori  italiani e loro congiunti emigrati", "lavoratori  italiani  e  i  loro  congiunti  emigrati" e "lavoratori italiani   o   loro  congiunti  emigrati",  ovunque  ricorrono,  sono sostituite  dalle  seguenti:  "cittadini  di Stati membri dell'Unione europea,  degli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica";
 2)  le  parole:  "all'estero",  ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "in uno Stato diverso dall'Italia";
 3) il comma 9 e' abrogato;
 b) l'articolo 380 e' abrogato.
 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - Il   testo   vigente   dell'art.   379   del  decreto
 legislativo   16 aprile  1994,  n.  297,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
 ordinario,  cosi'  come  modificato  dalla  presente legge,
 cosi' recita:
 «Art.   379   (Riconoscimento   dei  titoli  di  studio
 conseguiti  in  uno Stato diverso dall'Italia dai cittadini
 di  Stati  membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti
 all'Accordo   sullo   Spazio   economico  europeo  e  della
 conferenza  elettiva).  -  1.  I  cittadini di Stati membri
 dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo
 Spazio  economico  europeo  e della Confederazione elvetica
 che  abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un
 titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle
 scuole   italiane   elementare  e  media  possono  ottenere
 l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di
 studio  italiani  a  condizione  che  sostengano  una prova
 integrativa  di  lingua e cultura generale italiana secondo
 le  norme  e  i  programmi  stabiliti con provvedimento del
 Ministro   della   pubblica  istruzione,  d'intesa  con  il
 Ministro degli affari esteri.
 2.  Dalla  prova  integrativa  sono esentati coloro che
 producano  l'attestato  di  frequenza  con  profitto  delle
 classi  o  corsi istituiti in uno Stato diverso dall'Italia
 dal  Ministero  degli affari esteri ai sensi dell'art. 636,
 comma  1,  lettere  a) e b), ovvero siano in possesso di un
 titolo  straniero  che  comprenda la lingua italiana tra le
 materie classificate.
 3.  I  provveditori agli studi, accertate le condizioni
 previste   nei   commi  1  e  2,  rilasciano  il  documento
 comprovante  l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite
 con  decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito
 il   Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  di
 concerto con il Ministro degli affari esteri.
 4.  I  cittadini  di  Stati membri dell'Unione europea,
 degli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo Spazio economico
 europeo   e   della  Confederazione  elvetica  che  abbiano
 conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  un titolo
 finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli
 istituti  italiani  di istruzione secondaria superiore o di
 istruzione  professionale possono ottenere l'equipollenza a
 tutti  gli  effetti  di legge con i titoli di studio finali
 italiani  a  condizione che sostengano le prove integrative
 eventualmente  ritenute  necessarie  per  ciascun  tipo  di
 titolo  di  studio  straniero  da  una apposita commissione
 nominata  dal  Ministro della pubblica istruzione, composta
 di  sette  membri,  uno  dei  quali designato dal Ministero
 degli affari esteri.
 5.  Le  prove  sono  sostenute nella sede stabilita dal
 provveditore  agli  studi  al  quale e' stata presentata la
 domanda dell'interessato.
 6. I programmi e le modalita di svolgimento delle prove
 sono   stabiliti   con  provvedimento  del  Ministro  della
 pubblica  istruzione,  sentito il Consiglio nazionale della
 pubblica  istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari
 esteri.
 7.   Il   documento   comprovante   l'equipollenza   e'
 rilasciato dal provveditore agli studi.
 8.  La  validita'  in  Italia di attestati di qualifica
 professionale acquisiti in uno Stato diverso dall'Italia da
 cittadini  di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati
 aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della
 Conferenza elvetica diversi da quelli considerati nel terzo
 comma  dell'art.  4  della  legge  3 marzo 1971, n. 153, e'
 concessa  sulla  base  di tabelle di equipollenza approvate
 con   provvedimenti   del   Ministro  del  lavoro  e  della
 previdenza  sociale,  da  emanarsi d'intesa con il Ministro
 degli  affari  esteri  e sentito il Ministro della pubblica
 istruzione  ove  si  tratti  di  questioni rientranti anche
 nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione
 della  validita' e' rilasciato dall'Ufficio provinciale del
 lavoro e della massima occupazione.
 9. (Abrogato).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. (Modifiche  al  decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante
 attuazione    della    direttiva    1999/5/CE    riguardante    le
 apparecchiature    radio,    le   apparecchiature   terminali   di
 telecomunicazione   ed  il  reciproco  riconoscimento  della  loro
 conformita)
 1.  All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, le parole: "l'emissione e" sono sostituite dalle seguenti: "l'emissione ovvero".
 2.  All'articolo 10 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Chiunque  immette  sul mercato ovvero installa apparecchi non conformi   ai   requisiti   essenziali   di  cui  all'articolo  3  e' assoggettato  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.131 a euro 24.789 e del pagamento di una somma da euro 20 a euro   123   per   ciascun   apparecchio.  Alla  stessa  sanzione  e' assoggettato  chiunque apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta  marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro 103.291";
 b) al comma 2, primo periodo, le parole: "da lire 4 milioni a lire 24  milioni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "da euro 1.032 a euro 12.394"  e  le  parole:  "da  lire  20  mila  a  lire  120 mila" sono sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  10  a  euro  61"; al secondo periodo,   le  parole:  "lire  200  milioni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "euro 103.291";
 c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 "2-bis.  Il  fabbricante o chiunque immette sul mercato apparecchi conformi  ai  requisiti  essenziali  di  cui all'articolo 3, ma privi delle  informazioni  sull'uso cui l'apparecchio e' destinato, nonche' delle  indicazioni  relative  agli Stati membri dell'Unione europea o alla   zona   geografica   all'interno   di  uno  Stato  membro  dove l'apparecchiatura  e'  destinata  ad essere utilizzata, nonche' delle informazioni   relative  ad  eventuali  restrizioni  o  richieste  di autorizzazioni  necessarie  per  l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una  somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la  sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro 103.291";
 d)  al  comma  3, le parole: "da lire 2 milioni a lire 12 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.032 a euro 6.197";
 e)  al  comma  4, le parole: "da lire 5 milioni a lire 30 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.582 a euro 15.493";
 f) al comma 5, le parole: "da lire 500 mila a lire 3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 1.549";
 g)  al  comma 6, le parole: "da lire 10 milioni a lire 60 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.164 a euro 30.987".
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - Il  testo  vigente degli articoli 1, comma 1 e 10 del
 decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  7 luglio  2001,  n.  156,  supplemento
 ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge cosi'
 recita:
 «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
 decreto, valgono le seguenti definizioni:
 a) «apparecchio»:  qualsiasi  apparecchiatura che sia
 un'apparecchiatura  radio o un'apparecchiatura terminale di
 telecomunicazione o entrambe;
 b) «apparecchiatura  terminale di telecomunicazione»:
 e'  un  prodotto  che  consente  la comunicazione, o un suo
 componente  essenziale,  destinato  ad  essere  connesso in
 qualsiasi   modo,   direttamente   o   indirettamente,   ad
 interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione, cioe' di
 reti   di   telecomunicazione   utilizzate,  interamente  o
 parzialmente,  per  fornire  servizi  di  telecomunicazione
 accessibili al pubblico;
 c) «apparecchiatura  radio»: e' un prodotto, o un suo
 componente  essenziale,  in  grado  di  comunicare mediante
 l'emissione ovvero la ricezione di onde radio impiegando lo
 spettro  attribuito  alle  radiocomunicazioni  di  terra  e
 spaziali;».
 «Art.  10 (Sanzioni). - 1. Chiunque immette sul mercato
 ovvero   installa  apparecchi  non  conformi  ai  requisiti
 essenziali  di cui all'art. 3 e' assoggettato alla sanzione
 amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 4.131 a
 euro  24.189 e del pagamento di una somma da euro 20 a euro
 123  per  ciascun  apparecchio.  Alla  stessa  sanzione  e'
 assoggettato  chiunque  apporta  modifiche  agli apparecchi
 dotati  della  prescritta  marcatura che comportano mancata
 conformita'  ai  requisiti  essenziali.  In  ogni  caso  la
 sanzione   amministrativa   non   puo'  superare  la  somma
 complessiva di euro 103.291.
 2.   Chiunque   immette   nel  mercato,  commercializza
 all'ingrosso  o  al  dettaglio,  distribuisce  in qualunque
 forma  ovvero  installa  apparecchi  conformi  ai requisiti
 essenziali  di cui all'art. 3, ma privi della marcatura CE,
 compreso  l'identificatore di categoria ove previsto, e del
 numero dell'organismo notificato, laddove richiesto, oppure
 chi, dovendo detenere la documentazione tecnica di cui agli
 allegati  II,  III,  IV e V annessi al presente decreto nei
 rispettivi   casi   di  applicabilita',  ne  viene  trovato
 totalmente  o  parzialmente sprovvisto e' assoggettato alla
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10
 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione
 amministrativa  non  puo'  superare la somma complessiva di
 euro 103.191.
 2-bis.  Il  fabbricante  o chiunque immette sul mercato
 apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all'art.
 3,  ma  privi delle informazioni sull'uso cui l'apparecchio
 e' destinato, nonche' delle indicazioni relative agli Stati
 membri   dell'Unione   europea   o   alla  zona  geografica
 all'interno  di  uno Stato membro dove l'apparecchiatura e'
 destinata  ad essere utilizzata, nonche' delle informazioni
 relative   ad   eventuali   restrizioni   o   richieste  di
 autorizzazioni  necessarie  per l'uso delle apparecchiature
 radio in taluni Stati membri, e' assoggettato alla sanzione
 amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.032 a
 euro  12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro
 61  per  ciascun  apparecchio.  In  ogni  caso  la sanzione
 amministrativa  non  puo'  superare la somma complessiva di
 euro 103.291.
 3.  Chiunque  appone marchi che possono confondersi con
 la  marcatura  ovvero  ne  limitano  la  visibilita'  e  la
 leggibilita',  e' assoggettato alla sanzione amministrativa
 del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197.
 4. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchi che non
 rispettano   le   prescrizioni   del  presente  decreto  e'
 assoggettato  alla sanzione amministrativa del pagamento di
 una somma da euro 2.582 a euro 15.493.
 5.  Chiunque  utilizza apparecchi, conformi al presente
 decreto,  non  correttamente  installati o sottoposti a non
 corretta  manutenzione  ovvero  non  li utilizza per i fini
 previsti  dal  fabbricante  o  apporta  per  uso  personale
 modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura
 che  comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali
 di   cui   all'art.   3   e'   assoggettato  alla  sanzione
 amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 258 a
 euro 1.549.
 6.   La   mancata   notificazione  al  Ministero  delle
 comunicazioni  della  immissione sul mercato di un prodotto
 di  cui  all'art. 6, comma 4, comporta l'applicazione della
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
 5.164 a euro 30.987.
 7.  L'accertamento  delle violazioni delle disposizioni
 recate dal presente decreto e' svolto dagli uffici centrali
 e  periferici  del  Ministero  delle  comunicazioni  e  dai
 competenti organi di Polizia; l'applicazione delle previste
 sanzioni  amministrative compete agli uffici periferici del
 Ministero.
 8.  Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui
 all'art.  2,  comma 1, che sono immessi sul mercato o messi
 in esercizio e che risultano:
 a) non   conformi  ai  requisiti  essenziali  di  cui
 all'art. 3;
 b) privi    della    marcatura   CE,   ivi   compreso
 l'identificatore  di  categoria ove stabilito, o del numero
 dell'organismo notificato, laddove richiesto;
 c) non corredati dalla dichiarazione di conformita';
 d) provvisti di marcature che possano confondersi con
 la marcatura CE ovvero che possano limitarne la visibilita'
 o la leggibilita'.
 9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi
 successivi   alla  esecuzione  del  sequestro,  non  si  e'
 proceduto  alla  regolarizzazione delle situazioni indicate
 nel  comma  8 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi
 medesimi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. (Attuazione  della  decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004)
 1.  In attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del  14  dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno  sostenuto,  nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla  data del 2 ottobre 2003, spese per la partecipazione espositiva di  prodotti  in fiere all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera  b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con   modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e' interrotto  a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di  entrata  in vigore della presente legge, non e' ancora scaduto il termine   per  la  presentazione  della  relativa  dichiarazione  dei redditi.
 2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del  direttore  dell'Agenzia delle entrate che determina le modalita' applicative   della  presente  disposizione,  i  soggetti  che  hanno beneficiato  degli  aiuti  di  cui  al  comma  1  presentano  in  via telematica  all'Agenzia  delle entrate una attestazione, ai sensi del testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre   2000,   n.   445,   con   gli   elementi   necessari   per l'individuazione  dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni   contenute   nel  citato  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti comunque:
 a)  l'ammontare  delle  spese  sostenute sulla base delle quali e' stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
 b)  l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
 3.  Entro  i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a   seguito   di   autoliquidazione,   il  versamento  degli  importi corrispondenti  alle  imposte  non corrisposte per effetto del regime agevolativo  medesimo  relativamente  ai periodi di imposta nei quali tale  regime e' stato fruito, nonche' degli interessi calcolati sulla base  delle  disposizioni  di  cui  al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004  della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a decorrere dalla  data  in  cui  le  imposte  non  versate  sono  state  messe a disposizione  dei  beneficiari  fino  alla  data  del  loro  recupero effettivo.
 4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di liquidazione e  controllo  del  corretto  adempimento degli obblighi derivanti dal presente  articolo  e, in caso di mancato o insufficiente versamento, ai  sensi  del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione,  accertamento,  riscossione  e  contenzioso  nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
 5.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano alle spese  sostenute  dalle piccole e medie imprese per la partecipazione espositiva  di  prodotti  in  fiere  all'estero  nel  rispetto  delle condizioni di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
 del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
 recante:  «Disposizioni  urgenti per favorire lo sviluppo e
 per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
 «Art.  1  (Detassazione degli investimenti in ricerca e
 sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
 stage  aziendali  per  studenti).  -  1.  Per i soggetti in
 attivita'  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
 decreto,  in  aggiunta  alla ordinaria deduzione e' escluso
 dall'imposizione sul reddito d'impresa:
 a) un  importo  pari  al dieci per cento dei costi di
 ricerca  e  di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni
 immateriali;  a  tale  importo  si aggiunge il 30 per cento
 dell'eccedenza  rispetto  alla  media  degli  stessi  costi
 sostenuti  nei  tre periodi d'imposta precedenti; le stesse
 percentuali   si   applicano   all'ammontare   delle  spese
 sostenute  dalle  piccole  e  medie  imprese, come definite
 dall'Unione   europea,   che,   nell'ambito   di  distretti
 industriali  o  filiere  produttive, si aggregano in numero
 non   inferiore   a   dieci,  utilizzando  nuove  strutture
 consortili  o  altri  strumenti contrattuali per realizzare
 sinergie  nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle
 disposizioni  del  precedente  periodo  e'  subordinata, ai
 sensi  dell'art.  88,  paragrafo 3, del Trattato istitutivo
 della  Comunita'  europea,  alla preventiva approvazione da
 parte della Commissione europea;
 b) l'importo  delle  spese direttamente sostenute per
 la   partecipazione   espositiva   di   prodotti  in  fiere
 all'estero;    sono   comunque   escluse   le   spese   per
 sponsorizzazioni;
 c) l'ammontare   delle   spese  sostenute  per  stage
 aziendali   destinati  a  studenti  di  corsi  d'istruzione
 secondaria  o  universitaria, ovvero a diplomati o laureati
 per  i  quali non sia trascorso piu' di un anno dal termine
 del relativo corso di studi;
 d) l'ammontare   delle   spese   sostenute   per   la
 quotazione  in  un  mercato  regolamentato  di cui all'art.
 11.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 28 dicembre   2000,   n.  445,  reca:  «Testo  unico  delle
 disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
 documentazione amministrativa».
 - Il capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 pubblicato
 nella  GUCE  n.  L  140 del 30 aprile 2004, reca: «Tassi di
 interesse per il recupero di aiuti illegittimi».
 - Il  regolamento  (CE)  n. 70/2001 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. (Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62)
 1. All'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
 "5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  1,  adottati  per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e  2004/25/CE,  concernente  le  offerte  pubbliche  di  acquisto, il Governo,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui all'articolo  2  e  con  la procedura prevista dal presente articolo, puo'  emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto  delle  eventuali  disposizioni  di  attuazione  adottate dalla Commissione  europea  secondo  la  procedura di cui, rispettivamente, all'articolo   64,   paragrafo   2,  della  direttiva  2004/39/CE,  e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE".
 2.  All'articolo  1,  comma  5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis".
 
 
 
 Note all'art. 16:
 - Il  testo  vigente  dell'art. 1 della legge 18 aprile
 2005,  n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
 2005,  n.  96, supplemento ordinario, cosi' come modificato
 dalla presente legge, cosi' recita:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
 novanta giorni.
 4. Gli schemi dei decrfi legislativi recanti attuazione
 della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva 2003/20/CE,
 della  direttiva  2003/35/CE,  della  direttiva 2003/42/CE,
 della  direttiva  2003/59/CE,  della  direttiva 2003/85/CE,
 della  direttiva  2003/87/CE,  della  direttiva 2003/99/CE,
 della    direttiva    2003/122/Euratom,   della   direttiva
 2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della  direttiva
 2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE,  della direttiva
 2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE,  della direttiva
 2004/35/CE,  2004/38/CE,  della direttiva 2004/39/CE, della
 direttiva  2004/67/CE  e  della  direttiva 2004/101/CE sono
 corredati  della  relazione tecnica di cui all'art. 11-ter,
 comma  2,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
 delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
 finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
 condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
 garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
 Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
 dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
 pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
 profili  finanziari  che devono essere espressi entro venti
 giorni.
 5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
 di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
 5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
 dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
 l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
 mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
 concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
 nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
 all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
 articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
 correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
 disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
 europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
 all'art.  64,  paragrafo  2,  della direttiva 2004/39/CE, e
 all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
 fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
 tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
 indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
 disposizioni in essi contenute.
 7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
 in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
 ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
 previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
 alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
 relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
 competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
 giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
 comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
 dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
 attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
 province autonome.
 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
 parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
 contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
 ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
 modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
 espresso entro venti giorni.».
 - La  direttiva  2004/25/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L 142 del 30 aprile 2004.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. (Modifiche  all'articolo  38  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)
 1.  I  commi  1  e  2  dell'articolo  38 del regolamento di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono abrogati.
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 - Il   testo  vigente  dell'art.  38  del  decreto  del
 Presidente   della   Repubblica  23 aprile  2001,  n.  290,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165,
 supplemento  ordinario,  cosi' come modificato dal presente
 decreto, cosi' recita:
 «Art. 38 (Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e
 particolari in agricoltura biologica). - 1 - 2. (Abrogati).
 3. Gli organismi di controllo privati, gia' autorizzati
 al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi
 del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 220, che hanno
 trasmesso  al Ministro delle politiche agricole e forestali
 l'integrazione  del  proprio  manuale della qualita' con le
 procedure  di  controllo  per  le  produzioni  animali,  si
 intendono  autorizzati  ad  esercitare  detta  attivita' di
 controllo   a   partire  dal  24 agosto  2000,  nelle  more
 dell'emanazione    dei    provvedimenti   ministeriali   di
 autorizzazione o di revoca.
 4.  Il  termine  per le dichiarazioni di cui all'art. 3
 del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, relative ai
 prodotti  omeopatici  per  uso veterinario, limitatamente a
 quelli  contenenti  materie  prime  di  origine  vegetale e
 minerale,   inclusi   i   prodotti   omeopatici  veterinari
 destinati  ad animali produttori di alimenti per l'uomo, e'
 differito   al   31 dicembre   2001,   ferme   restando  le
 disposizioni  di  cui  al  medesimo  art.  3.  Sono esclusi
 dall'ambito  di  applicazione del presente comma i prodotti
 omeopatici  per uso veterinario contenenti materie prime di
 origine  animale  qualora  tali materie prime provengano da
 animali  per  i  quali  sono  stati adottati, a seguito del
 manifestarsi di epidemie, provvedimenti restrittivi.
 5.  Il  termine di differimento al 31 dicembre 2003 per
 l'utilizza-zione  delle  medicine omeopatiche per uso umano
 previsto  dall'art.  7,  comma  1,  del decreto legislativo
 17 marzo  1995, n. 185, come da ultimo modificato dal comma
 32  dell'art.  85  della legge 23 dicembre 2000, n. 338, si
 intende  esteso, come campo di applicazione, ai prodotti di
 cui al comma 4.
 6.  Entro  la  medesima  data  di  cui  al  comma 5, il
 Ministero  della  sanita' predispone un elenco dei prodotti
 di  cui  al  comma  4.  Nelle  more  della  predisposizione
 dell'elenco  di  cui  al  presente  comma,  detti prodotti,
 purche'  siano  rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3,
 comma 1,  lettera  h),  del  decreto legislativo n. 110 del
 1995,   possono  essere  commercializzati  anche  oltre  il
 termine   del   31 dicembre   2003,  a  condizione  che  la
 somministrazione  venga  effettuata  secondo  le  modalita'
 prescritte   mediante   ricetta  rilasciata  da  un  medico
 veterinario in copia unica non ripetibile.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. (Introduzione dell'articolo 29-bis della
 legge 18 aprile 2005, n. 62)
 1.  Alla  legge  18  aprile  2005,  n.  62,  dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
 "Art.   29-bis.   (Attuazione   della   direttiva  2003/41/CE  del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita'  e  alla  supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali).   -   1.   Il   Governo,  su  proposta  del  Ministro dell'economia  e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  acquisito  il  parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e' delegato ad adottare, entro diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione,   un  decreto  legislativo  recante  le  norme  per  il recepimento  della  direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  3  giugno  2003,  relativa  alle  attivita'  e  alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
 2.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del decreto legislativo  di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  previsti  dal  comma  3,  e  con  la procedura stabilita  per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni   integrative   e   correttive   del   medesimo  decreto legislativo.
 3.   L'attuazione  della  direttiva  2003/41/CE  e'  informata  ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina,  alle  condizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  e ai compiti   di  vigilanza,  nonche'  ai  seguenti  principi  e  criteri direttivi specifici:
 a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e  competenze  regolamentari  e  organizzative  alla  Commissione  di vigilanza  sui  fondi  pensione, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:
 1)  l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle  che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la corretta  gestione  delle  forme  pensionistiche  complementari  e ad evitare  o  sanare  eventuali  irregolarita'  che  possano ledere gli interessi  degli  aderenti  e  dei  beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l'attivita';
 2)   l'irrogazione   di   sanzioni   amministrative  di  carattere pecuniario,  da  parte  della  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi pensione,  nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689,   e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  seguenti  criteri direttivi:  nell'ambito  del  limite  minimo di 500 euro e massimo di 25.000  euro,  le  suindicate  sanzioni  sono  determinate nella loro entita',   tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'   lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di  specifiche  qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono  particolari  doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole  o  alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve essere  sancita la responsabilita' degli enti ai quali appartengono i responsabili  delle  violazioni,  per  il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;
 3)  la  costituzione  e  la  connessa  certificazione  di  riserve tecniche  e di attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche da   parte   dei  fondi  pensione  che  direttamente  coprono  rischi biometrici  o  garantiscono  un  rendimento  degli  investimenti o un determinato livello di prestazioni;
 4)  la  separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche  complementari  con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative;
 5)  l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 della  direttiva  e  delle  misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza   sui   fondi   pensione  ritenga  necessarie  e  opportune nell'esercizio  dei  suoi  poteri.  In  ogni  caso deve prevedersi il diritto   di  applicare  le  disposizioni  della  direttiva  su  base volontaria,  ferme  le esclusioni poste dall'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;
 b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e  competenze  regolamentari  alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attivita' transfrontaliera, da parte delle forme   pensionistiche   complementari  aventi  sede  nel  territorio italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti,  in  particolare  individuando  i poteri di autorizzazione, comunicazione,  vigilanza,  anche con riguardo alla vigente normativa in  materia  di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonche' in materia di informazione agli aderenti;
 c)  disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo  scambio di informazioni  tra  la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre  autorita'  di  vigilanza,  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche  sociali  e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella  fase  di  costituzione che nella fase di esercizio delle forme pensionistiche  complementari,  regolando, in particolare, il divieto di  opposizione  reciproca  del  segreto  d'ufficio  fra  le suddette istituzioni;
 d)  disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo  scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e  quelle  degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
 4.  Il  Governo,  al  fine  di  garantire un corretto ed integrale recepimento  della  direttiva  2003/41/CE,  provvede al coordinamento delle  disposizioni  di attuazione della delega di cui al comma 1 con le  norme  previste  dall'ordinamento  interno, in particolare con le disposizioni  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante i   principi   fondamentali   in   materia  di  forme  pensionistiche complementari,  eventualmente adattando le norme vigenti in vista del perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3".
 
 
 
 Nota all'art. 18
 - La direttiva 2003/41/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 235 del 23 settembre 2003.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. (Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18)
 1.  L'articolo  20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante  attuazione  della  direttiva  96/67/CE  relativa  al  libero accesso  al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', e' abrogato.
 
 
 
 Note all'art. 19:
 - Il  decreto  legislativo  13 gennaio  1999, n. 18, e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28,
 supplemento ordinario.
 - La  direttiva  96/67/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 272 del 25 ottobre 1996.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. (Modifiche   al   testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini
 degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  di cui al decreto del
 Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54)
 1.  Al fine di interrompere le procedure di infrazione 2003/2134 e 2003/2166 avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, e in attesa del completo riordino della materia, da attuare mediante  il  recepimento  della  direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al testo unico di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 3 (L):
 1)  al  comma  3,  le  parole:  "ai  figli  di  eta'  minore" sono sostituite  dalle  seguenti:  "ai  figli di eta' inferiore ai ventuno anni";
 2)  al  comma  4,  le  parole: "Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto  ai  familiari  a  carico  del  titolare  del diritto di soggiorno,  come  individuati  dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo   25  luglio  1998,  n.  286,  a  condizione  che:"  sono sostituite  dalle  seguenti:  "Il  diritto  di  soggiorno  e' inoltre riconosciuto  al  coniuge  non  legalmente separato, ai figli di eta' inferiore  agli  anni  ventuno e ai figli di eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:";
 b) all'articolo 5 (R):
 1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 "b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato  di  lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro;  per  i  lavoratori  stagionali  l'attestato  di  lavoro o la dichiarazione  di  assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro";
 2) al comma 3, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: "Detta prova  e'  fornita"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  nel  caso dei cittadini  di  cui  all'articolo  3,  comma  1, lettera e),"; dopo le parole:   "con  l'indicazione  del  relativo  importo,  ovvero"  sono inserite  le  seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3,  comma 1, lettera d)," e le parole: "comprovante la disponibilita' del  reddito medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "attestante la disponibilita'  di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale";
 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 "4.  Con  la  domanda,  l'interessato  puo' richiedere il rilascio della  relativa  carta  di  soggiorno  anche  per  i familiari di cui all'articolo  3,  commi  3  e  4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora  questi  ultimi  abbiano  la  cittadinanza  di  un  Paese non appartenente  all'Unione  europea, ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno  ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni";
 4) al comma 5, le parole: ", nonche', se si tratta di cittadini di uno  Stato  non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta  dall'articolo  16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394" sono soppresse;
 c) all'articolo 6 (R):
 1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "L'interessato puo' dimorare provvisoriamente sul territorio," sono inserite le seguenti: "nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1,";
 2)  al  comma  5,  le parole: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)".
 
 
 
 Note all'art. 20:
 - La direttiva 2004/38/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 229 del 29 giugno 2004.
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  3, 5 e 6 del
 decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
 54,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2002, n.
 83,  supplemento  ordinario,  cosi'  come  modificati dalla
 presente legge:
 «Art.  3 (L) (Diritto di soggiorno). - 1. Hanno diritto
 al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di
 uno Stato membro dell'Unione europea che:
 a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi
 un'attivita' autonoma;
 b) appartengano  alla  categoria  dei  lavoratori  ai
 quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati
 dal   Consiglio   dei   Ministri  dell'Unione  europea,  in
 conformita'  agli  articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo
 della Comunita' europea;
 c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica
 per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di
 destinatari di una prestazione di servizi;
 d) siano    studenti,    iscritti   a   un   istituto
 riconosciuto  per  conseguirvi,  a  titolo  principale, una
 formazione  professionale, ovvero iscritti ad universita' o
 istituti   universitari  statali  o  istituti  universitari
 liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;
 e) abbiano  o  meno svolto un'attivita' lavorativa in
 uno Stato membro.
 2.  Hanno  diritto  al  soggiorno  nel territorio della
 Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta
 di soggiorno di cui all'art. 5:
 a) i    lavoratori    che   esercitano   un'attivita'
 subordinata   di  durata  non  superiore  a  tre  mesi;  il
 documento  in  forza del quale gli interessati sono entrati
 nel  territorio,  corredato da una dichiarazione del datore
 di  lavoro  che  indica  il  periodo previsto dell'impiego,
 costituisce titolo valido per il soggiorno;
 b) i  lavoratori  stagionali quando siano titolari di
 un   contratto   di   lavoro   vistato  dal  rappresentante
 diplomatico  o  consolare  o  da  una missione ufficiale di
 reclutamento  di  manodopera  dello  Stato  membro  sul cui
 territorio  il  lavoratore  viene  a  svolgere  la  propria
 attivita'.
 3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del
 comma  1,  il soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che
 sia  la  loro  cittadinanza,  ai  coniugi, ai figli di eta'
 inferiore  ai  ventuno anni e agli ascendenti e discendenti
 di  tali  cittadini  e del proprio coniuge, che sono a loro
 carico,  nonche'  in  favore  di  ogni  altro  membro della
 famiglia  che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a
 carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli
 ascendenti del suo coniuge.
 4.  Per  i  soggetti indicati alle lettere d) ed e) del
 comma 1, il soggiorno e' riconosciuto a condizione che:
 a) siano  iscritti  al  Servizio  sanitario nazionale
 italiano  o  siano  titolari  di  una  polizza assicurativa
 sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
 b) i  soggetti indicati alla lettera d) dispongano di
 risorse  economiche  tali  da  non  costituire un onere per
 l'assistenza  sociale  in  Italia, i soggetti indicati alla
 lettera  e),  dispongano di un reddito complessivo, che non
 sia  inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma
 6,  della  legge  8 agosto  1995, n. 335; tale reddito puo'
 essere  comprensivo  anche  di  pensione  di invalidita' da
 lavoro,  di  trattamento  per pensionamento anticipato o di
 pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio
 sul lavoro o per malattia professionale.
 Il  diritto  di  soggiorno  e'  inoltre riconosciuto al
 coniuge non legalmente separato, ai figli di eta' inferiore
 agli  anni  ventuno  e ai figli di eta' superiore agli anni
 ventuno,  se a carico, nonche' ai genitori del titolare del
 diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:
 1)  siano  iscritti  al  Servizio sanitario nazionale
 italiano  o  siano  titolari  di  una  polizza assicurativa
 sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
 2)  il  nucleo  familiare  di  cui  fanno parte abbia
 risorse  tali  da  non costituire un onere per l'assistenza
 sociale  in  Italia,  ovvero  goda  di un reddito annuo non
 inferiore a quello definito ai sensi dell'art. 29, comma 3,
 lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 5. Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o
 autonome  trovano applicazione, per i familiari di tutte le
 categorie   dei  titolari  del  diritto  di  soggiorno,  le
 disposizioni  vigenti  in materia per i cittadini italiani,
 fatte  salve  quelle  afferenti  il  pubblico  impiego  nei
 termini  previsti  dall'art.  38 del decreto legislativo 30
 marzo 2001, n. 165.
 6.   Ai  lavoratori  frontalieri,  che  hanno  la  loro
 residenza  in un altro Stato membro dell'Unione europea nel
 cui  territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una
 volta  la  settimana,  verra' rilasciata una carta speciale
 valida  per  cinque  anni  e  rinnovabile  automaticamente,
 conforme  al  modello  stabilito  con  decreto del Ministro
 dell'interno.».
 «Art.  5 (R) (Richiesta della carta di soggiorno). - 1.
 La  domanda  per il rilascio della carta di soggiorno per i
 cittadini  di  uno  Stato  membro  dell'Unione europea deve
 essere   presentata,   entro  tre  mesi  dall'ingresso  nel
 territorio  della  Repubblica, alla questura competente per
 il  luogo  in  cui  l'interessato si trova, utilizzando una
 scheda   conforme  al  modello  predisposto  dal  Ministero
 dell'interno, nel quale siano riportati:
 a) le complete generalita' dell'interessato;
 b) gli  estremi  del  documento  di riconoscimento in
 corso di validita';
 c) la    data   d'ingresso   nel   territorio   della
 Repubblica;
 d) i  motivi  e  la durata del soggiorno in relazione
 alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1;
 e) il   domicilio   eletto   nel   territorio   della
 Repubblica;
 f) l'eventuale  indicazione  dei  familiari  o  altre
 persone  a  carico per le quali l'interessato ha diritto di
 richiedere un documento di soggiorno.
 2.  La  domanda  deve essere corredata della fotografia
 dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari;
 in    luogo    della    fotografia   in   piu'   esemplari,
 all'interessato  puo' essere richiesto di farsi ritrarre da
 apposita  apparecchiatura  per il trattamento automatizzato
 dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
 3.   All'atto  della  presentazione  della  domanda  il
 cittadino  dell'Unione  europea  e'  tenuto  ad  esibire il
 passaporto   o   documento   di   identificazione   valido,
 rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
 a) le  autorizzazioni  prescritte  per lo svolgimento
 nel  territorio  della  Repubblica  delle  attivita' che si
 intendono svolgere;
 b) per  i  lavoratori  subordinati e per i lavoratori
 stagionali,  un  attestato di lavoro o una dichiarazione di
 assunzione   del   datore   di  lavoro;  per  i  lavoratori
 stagionali  l'attestato  di  lavoro  o  la dichiarazione di
 assunzione  deve  specificare  la  durata  del  rapporto di
 lavoro;
 c) negli  altri  casi  di  cui  all'art.  3, comma 1,
 lettere   a)   e   c),  la  documentazione  attestante  che
 l'interessato rientri in una delle suddette categorie;
 d) per  gli  altri cittadini dell'Unione europea, non
 rientranti  nei  casi  di  cui  alle  lettere  b)  e c) del
 presente  comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio
 sanitario  nazionale  italiano  o  della titolarita' di una
 polizza  assicurativa  sanitaria per malattia, infortunio e
 per  maternita'  e  la prova della sufficienza dei mezzi di
 sostentamento di cui all'art. 3, comma 4, lettera b). Detta
 prova e' fornita, nel caso dei cittadini di cui all'art. 3,
 comma  1,  lettera  e), da documentazione comunque idonea a
 dimostrare   la  disponibilita'  del  reddito  stesso,  con
 l'indicazione  del  relativo  importo, ovvero, nel caso dei
 cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ovvero di
 apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, lettera
 o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
 2000,  n.  445,  attestante  la  disponibilita'  di risorse
 economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza
 sociale   o   da  altro  documento  che  attesti  che  tale
 condizione e' comunque soddisfatta.
 4.  Con  la domanda, l'interessato puo' richiedere il
 rilascio  della  relativa  carta  di  soggiorno anche per i
 familiari  di cui all'art. 3, commi 3 e 4, quale che sia la
 loro   cittadinanza.   Qualora  questi  ultimi  abbiano  la
 cittadinanza   di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione
 europea,  ad  essi  e' rilasciato il titolo di soggiorno ai
 sensi  dell'art.  9  del  testo  unico  di  cui  al decreto
 legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
 modificazioni.
 5.   Nei   casi  previsti  dal  comma  4,  la  domanda,
 contenente  l'indicazione delle generalita' complete, della
 nazionalita',  e del rapporto di parentela o coniugio delle
 persone  interessate,  deve essere corredata delle relative
 fotografie  e  delle certificazioni attestanti le relazioni
 di  parentela  o  coniugio  e le altre condizioni di cui al
 comma 3.
 All'atto   della   domanda  deve  essere  esibito,  per
 ciascuna   delle   persone  interessate,  il  documento  di
 identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti
 ad  uno  Stato  membro dell'Unione europea, il passaporto o
 documento equipollente.
 6.  L'addetto  alla ricezione, esaminata la domanda e i
 documenti allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia,
 ed  accertata  l'identita'  dei  richiedenti,  rilascia  un
 esemplare  della  scheda  di  cui  al  comma  1,  munita di
 fotografia    dell'interessato   e   del   timbro   datario
 dell'ufficio   e   della  propria  sigla,  quale  ricevuta,
 indicando  il  giorno  in  cui  potranno essere ritirati la
 carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo
 esemplare  e'  rilasciato alle persone di cui al comma 4 di
 eta' maggiore.
 7.  I  documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i
 certificati  necessari  per  il  loro  rilascio  o rinnovo,
 vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.».
 «Art.  6  (R) (Rilascio della carta di soggiorno). - 1.
 La  carta  di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro
 dell'Unione  europea  e'  rilasciata  su modello conforme a
 quello  approvato  con  decreto  del Ministro dell'interno,
 entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo'
 dimorare  provvisoriamente sul territorio, nonche' svolgere
 le  attivita' di cui all'art. 3, comma 1, fino a quando non
 intervenga  il  rilascio  ovvero  il diniego della carta di
 soggiorno.   Decorso   un   congruo  periodo  di  studio  e
 sperimentazione,   si   prevede  il  rilascio  della  carta
 mediante  utilizzo  di  mezzi di tecnologia avanzata, sulla
 base  delle  indicazioni  formulate  dal  Dipartimento  per
 l'innovazione   e   le   tecnologie  della  Presidenza  del
 Consiglio dei Ministri.
 2.  La  carta  di  soggiorno di cui sopra e' valida per
 tutto  il  territorio  della  Repubblica,  ha una durata di
 cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni
 inferiori  all'anno,  per la durata occorrente in relazione
 ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'art. 3,
 comma  1,  lettera  d),  la  carta  non  puo'  avere durata
 superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.
 3. La carta e' rinnovabile:
 a) per   altri   cinque   anni,  nel  caso  di  carta
 rilasciata per lavoro frontaliero;
 b) a  tempo indeterminato, negli altri casi in cui e'
 rilasciata per la durata di cinque anni;
 c) per  ciascun anno successivo alla durata del corso
 di   studi,  occorrente  per  completare  le  verifiche  di
 profitto richieste;
 d) alle  condizioni e per la medesima durata prevista
 per il primo rilascio negli altri casi.
 4.   La   carta   di  soggiorno  costituisce  documento
 d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla
 data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a
 richiesta  dell'interessato,  con  l'indicazione aggiornata
 del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.
 5.  Fatte  salve  le  disposizioni  piu' favorevoli del
 decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo
 regolamento  di  attuazione,  le interruzioni del soggiorno
 non  superiori  a  sei  mesi  consecutivi  o le assenze dal
 territorio  della  Repubblica motivate dall'assolvimento di
 obblighi militari non infirmano la validita' della carta di
 soggiorno.  La carta di soggiorno in corso di validita' non
 puo'  essere ritirata ai cittadini di cui all'art. 3, comma
 1,  lettere  a)  e  b) per il solo fatto che non esercitino
 piu'  un'attivita'  in  seguito  ad  incapacita' temporanea
 dovuta a malattia o infortunio.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56)
 1.  All'articolo  2,  comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di   prevenzione   dell'uso   del  sistema  finanziario  a  scopo  di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite, dopo la lettera s) e' inserita la seguente:
 "s-bis)  a  ogni  altro  soggetto  che  rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi;".
 2.  All'articolo  8,  comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004,  n.  56,  le  parole:  "lettere  s) e t)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere p), s), s-bis) e t)".
 
 
 
 Note all'art. 24:
 - Il testo vigente dell'art. 2 commi 1 e 8, del decreto
 legislativo  20 febbraio 2004, n. 56, come modificati dalla
 presente legge, cosi' recita:
 «Art.  2  (Ambito  di  applicazione). - 1. Gli obblighi
 indicati dall'art. 3 si applicano:
 a) alle banche;
 b) a Poste Italiane S.p.a.;
 c) agli istituti di moneta elettronica;
 d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
 e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
 f) alle societa' di investimento a capitale variabile
 (SICAV);
 g) alle imprese di assicurazione;
 h) agli agenti di cambio;
 i) alle societa' fiduciarie;
 l) alle   societa'   che   svolgono  il  servizio  di
 riscossione dei tributi;
 m) agli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco
 speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario;
 n) agli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco
 generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario;
 o) ai   soggetti  operanti  nel  settore  finanziario
 iscritti  nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli
 articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
 p) alle  societa'  di  revisione  iscritte  nell'albo
 speciale   previsto   dall'art.   161   del   testo   unico
 dell'intermediazione finanziaria;
 q) ai  soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1,
 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
 le attivita' ivi indicate;
 r) alle  succursali  italiane  dei  soggetti indicati
 alle  lettere  precedenti  aventi  sede legale in uno Stato
 estero  nonche'  le  succursali  italiane delle societa' di
 gestione del risparmio armonizzate;
 s) ai  soggetti  iscritti  nell'albo dei ragionieri e
 dei   periti   commerciali,   nel   registro  dei  revisori
 contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo
 dei consulenti del lavoro;
 s-bis)  a  ogni  altro  soggetto  che rende i servizi
 forniti  da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
 soggetti    che    svolgono   attivita'   in   materia   di
 amministrazione, contabilita' e tributi;
 t) ai  notai  e  agli  avvocati quando, in nome o per
 conto  di  propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
 natura  finanziaria  o  immobiliare  e  quando  assistono i
 propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di
 operazioni riguardanti:
 1)  il  trasferimento  a  qualsiasi  titolo di beni
 immobili o attivita' economiche;
 2)  la  gestione  di denaro, strumenti finanziari o
 altri beni;
 3)  l'apertura  o  la  gestione  di  conti bancari,
 libretti di deposito e conti di titoli;
 4)  l'organizzazione  degli  apporti necessari alla
 costituzione,   alla   gestione  o  all'amministrazione  di
 societa';
 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
 di societa', enti, trust o strutture analoghe.
 2.   Gli  obblighi  di  segnalazione  delle  operazioni
 sospette  e  le  disposizioni  contenute  negli articoli 3,
 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
 a) ai soggetti indicati nel comma 1;
 b) alle  societa' di gestione accentrata di strumenti
 finanziari;
 c) alle    societa'    di    gestione   dei   mercati
 regolamentati  di  strumenti  finanziari  e ai soggetti che
 gestiscono  strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti
 finanziari e di fondi interbancari;
 d) alle   societa'   di   gestione   dei  servizi  di
 liquidazioni delle operazioni su strumenti finanziari;
 e) alle   societa'   di   gestione   dei  sistemi  di
 compensazione  e  garanzia  delle  operazioni  in strumenti
 finanziari;
 f) agli uffici della pubblica amministrazione.
 3.  Gli  obblighi  di segnalazione previsti dalla legge
 antiriciclaggio  non  si  applicano  ai  soggetti  indicati
 nell'art.  2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni
 che  essi  ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo
 allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica
 del  loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa
 o   di  rappresentanza  del  medesimo  in  un  procedimento
 giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
 consulenza  sull'eventualita'  di  intentare  o  evitare un
 procedimento,   ove  tali  informazioni  siano  ricevute  o
 ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.».
 «Art.  8  (Disposizioni  transitorie  e finali). - 1. I
 soggetti  indicati  nell'art. 2 adottano adeguate procedure
 volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni
 di   riciclaggio,   in  particolare  istituendo  misure  di
 controllo  interno e assicurando un'adeguata formazione dei
 dipendenti e dei collaboratori.
 2.    Gli    intermediari    richiamati   nella   legge
 antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2,
 commi 1 e 2.
 3. Nell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre
 1979,  n.  625,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 6 febbraio  1980,n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma
 1,  della  legge  19  marzo 1990, n. 55, e poi dall'art. 2,
 comma  1,  della  legge  antiriciclaggio, il riferimento ai
 soggetti  in esso indicati e' sostituito ai sensi dell'art.
 3, comma 1.
 4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
 l'UIC  e le competenti amministrazioni interessate, al fine
 di  assicurare omogeneita' di comportamenti, stabilisce con
 regolamento,  da  adottarsi  entro  duecentoquaranta giorni
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
 legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni
 di  cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio da parte dei
 soggetti  indicati  nell'art.  2,  comma 1, lettere p), s),
 s-bis e t).
 5.  Gli  obblighi  previsti  dall'art.  2,  comma  2, e
 dall'art.  3,  comma 1, non si applicano ai soggetti di cui
 all'art.  2,  comma  1,  lettere  s) e t) fino alla data di
 entrata  in  vigore  dei  regolamenti previsti dall'art. 3,
 comma 2, e dall'art. 8, comma 4.
 6.  L'UIC  adotta  disposizioni  applicative sentite le
 competenti   autorita'   di   vigilanza  di  settore  e  le
 amministrazioni   interessate.   Per   lo   svolgimento  di
 approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire
 dati,  notizie  e  documenti  presso  i  soggetti  indicati
 nell'art. 2.
 7.  L'art.  16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si
 applica  anche ai procedimenti amministrativi relativi alla
 violazione   dell'art.   1,   commi  1  e  2,  della  legge
 antiriciclaggio,  il  cui  importo non sia superiore a Euro
 250.000,  per  i  quali, alla data di entrata in vigore del
 presente  decreto  legislativo, non sia ancora stato emesso
 il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai
 sensi   dell'art.  32  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  31 marzo  1988, n. 148, ma non sia stata emessa
 sentenza  passata in giudicato. Tale facolta' potra' essere
 esercitata entro centoventi giorni dalla data di entrata in
 vigore del presente decreto legislativo. E' escluso da tale
 facolta'  chi  si  e'  gia' avvalso del pagamento in misura
 ridotta  per  altra  violazione  dell'art.  1, commi 1 e 2,
 della  legge  antiriciclaggio, il cui atto di contestazione
 sia   stato   ricevuto   dall'interessato  nei  365  giorni
 precedenti   la   ricezione   dell'atto   di  contestazione
 concernente l'illecito per cui si procede.
 8.  E'  fatta  salva  l'efficacia  degli  atti posti in
 essere,   ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,  della  legge
 antiriciclaggio,  prima della data di entrata in vigore del
 presente decreto legislativo.
 9.  Le  disposizioni  emanate  in  attuazione  di norme
 abrogate  o  sostituite  continuano  a essere applicate, in
 quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
 provvedimenti  emanati  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,
 dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 8, comma 4.
 10.  Dall'attuazione  del  presente decreto legislativo
 non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del
 bilancio dello Stato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. (Attuazione  della  direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso
 del  sistema  finanziario  a  scopo di riciclaggio dei proventi di
 attivita'   criminose   e   di  finanziamento  del  terrorismo,  e
 previsione  di  modalita'  operative  per  eseguire  le  misure di
 congelamento   di  fondi  e  risorse  economiche  stabilite  dalle
 risoluzioni  del  Consiglio  di sicurezza delle Nazioni Unite, dai
 regolamenti   (CE)   n.   2580/2001  e  n.  881/2002  nonche'  dai
 regolamenti  comunitari  emanati  ai sensi degli articoli 60 e 301
 del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea per il contrasto
 del  finanziamento  del  terrorismo  e dell'attivita' di Paesi che
 minacciano la pace e la sicurezza internazionale)
 1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita'  di  cui  all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi al fine  di  dare  organica  attuazione  alla  direttiva  2005/60/CE del Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, al fine di prevedere  modalita' operative per eseguire le misure di congelamento di  fondi  e  risorse  economiche  stabilite  dalle  risoluzioni  del Consiglio  di  sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001  del  Consiglio,  del  27  dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio,  del  27  maggio  2002, nonche' dai regolamenti comunitari emanati  ai  sensi  degli  articoli  60 e 301 del Trattato istitutivo della  Comunita'  europea  per  il  contrasto  del  finanziamento del terrorismo  e  dell'attivita'  di  Paesi  che minacciano la pace e la sicurezza  internazionale  e  al  fine  di coordinare le disposizioni vigenti  in  materia  di  prevenzione  e contrasto del riciclaggio di denaro  e del finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  recepire  la  direttiva  tenendo  conto  della  giurisprudenza comunitaria in materia nonche' dei criteri tecnici che possono essere stabiliti  dalla  Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva;
 b)  assicurare  la possibilita' di adeguare le misure nazionali di attuazione  della  direttiva  ai  criteri  tecnici che possono essere stabiliti  e  successivamente aggiornati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva;
 c)  estendere  le  misure  di prevenzione contro il riciclaggio di denaro  al  contrasto  del  finanziamento  del terrorismo e prevedere idonee  misure  per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche,  inclusa  la possibilita' di affidare l'amministrazione e la  gestione  delle  risorse  economiche  congelate  ad  un'autorita' pubblica;
 d)  prevedere  procedure  e  criteri per individuare quali persone giuridiche  e fisiche che esercitano un'attivita' finanziaria in modo occasionale  o  su scala limitata, e quando i rischi di riciclaggio o di  finanziamento  del terrorismo sono scarsi, non sono incluse nelle categorie  di "ente creditizio" o di "ente finanziario" come definite nell'articolo 3, punti 1) e 2), della direttiva;
 e) estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della direttiva ai    soggetti    ricompresi   nella   vigente   normativa   italiana antiriciclaggio  nonche'  alle attivita' professionali e categorie di imprese  diverse  dagli  enti  e dalle persone di cui all'articolo 2, paragrafo  1,  della  direttiva  stessa,  le quali svolgono attivita' particolarmente   suscettibili   di   essere  utilizzate  a  fini  di riciclaggio  o di finanziamento del terrorismo, tra le quali internet casino' e societa' fiduciarie;
 f)  mantenere  le  disposizioni italiane piu' rigorose vigenti per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, tra cui la limitazione  dell'uso del contante e dei titoli al portatore prevista dall'articolo  1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;  riordinare  ed  integrare  la  disciplina relativa ai titoli  al  portatore  ed  ai  nuovi  mezzi  di pagamento, al fine di adottare  le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 g)  graduare  gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione  del  rischio  associato  al  tipo  di  cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione;
 h)  adeguare  l'applicazione  dettagliata  delle disposizioni alle peculiarita'  delle  varie  professioni  e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle persone soggetti alla direttiva;
 i)  prevedere  procedure e criteri per stabilire quali Paesi terzi impongono  obblighi  equivalenti  a quelli previsti dalla direttiva e prevedono  il  controllo  del  rispetto  di tali obblighi, al fine di poter applicare all'ente creditizio o finanziario situato in un Paese terzo gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela;
 l) prevedere procedure e criteri per individuare:
 1)  i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva devono identificare il titolare effettivo ed adottare misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l'identita';
 2)  i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva possono  calibrare  gli obblighi di adeguata verifica della clientela in  funzione  del  rischio  associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione di cui trattasi;
 3)  i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva sono autorizzati, in deroga agli articoli 7, lettere a), b) e d), 8 e 9,  paragrafo  1,  della  direttiva,  a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a clienti, rapporti di affari,  prodotti  o  transazioni  che presentino per loro natura uno scarso  rischio  di  riciclaggio  di  denaro  o  di finanziamento del terrorismo,  tenuto  conto dei criteri tecnici per la valutazione del rischio   che   la   Commissione   europea  puo'  adottare  ai  sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva;
 4)  le  situazioni,  oltre  a  quelle  stabilite dall'articolo 13, paragrafi  2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva, nelle quali gli enti e le persone  soggetti alla direttiva sono tenuti ad applicare, oltre agli obblighi  di cui agli articoli 7, 8 e 9, paragrafo 6, della direttiva medesima,  obblighi  rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla  base  della  valutazione del rischio esistente, in relazione a clienti,  rapporti  di  affari, prodotti o transazioni che presentino per  loro  natura  un  elevato  rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la valutazione  del  rischio che la Commissione europea puo' adottare ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), della direttiva;
 m)  evitare, per quanto possibile, il ripetersi delle procedure di identificazione  del  cliente, prevedendo in quali casi gli enti e le persone  soggetti  alla  direttiva  possono  ricorrere  a  terzi  per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
 n)  assicurare  che,  ogni  qualvolta  cio'  sia  praticabile, sia fornito  agli  enti  e  alle  persone  che effettuano segnalazioni di operazioni  sospette  un  riscontro  sull'utilita' delle segnalazioni fatte   e   sul   seguito  loro  dato,  anche  tramite  la  tenuta  e l'aggiornamento di statistiche;
 o)  garantire  la  riservatezza e la protezione degli enti e delle persone che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette;
 p) ferme restando le competenze esistenti delle diverse autorita', riordinare   la  disciplina  della  vigilanza  e  dei  controlli  nei confronti  dei soggetti obbligati in materia di prevenzione contro il riciclaggio  di denaro e il finanziamento del terrorismo, assicurando che  gli  stessi  siano  svolti  in  base  al principio dell'adeguata valutazione  del  rischio  di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del terrorismo ed affidandoli, ove possibile, alle autorita' di vigilanza di  settore prevedendo opportune forme di coordinamento nelle materie coperte dalla direttiva;
 q)  estendere  i  doveri  del  collegio  sindacale, previsti dalla normativa  vigente  in  materia,  alle figure dei revisori contabili, delle  societa'  di  revisione,  del  consiglio  di sorveglianza, del comitato  di  controllo  di gestione ed a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati;
 r)  uniformare  la disciplina dell'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio  1991,  n.  197, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 del  decreto  legislativo  25  settembre  1999, n. 374, modificando i doveri  del  collegio  sindacale e dei soggetti indicati alla lettera q),  rendendoli  piu'  coerenti  con  il  sistema  di prevenzione, ed evidenziando  sia  gli  obblighi  di  segnalazione  delle  operazioni sospette  sia  gli  obblighi di comunicazione o di informazione delle altre violazioni normative;
 s)  riformulare  la  sanzione  penale  di  cui all'articolo 10 del citato  decreto-legge  3 maggio 1991, n. 143, al fine di estendere la sanzione penale ai soggetti indicati alla lettera q);
 t)  depenalizzare  il  reato  di  cui all'articolo 5, comma 4, del citato  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143, prevedendo sanzioni amministrative  pecuniarie  ed  accessorie  effettive,  dissuasive  e proporzionate;
 u)   garantire  l'economicita',  l'efficienza  e  l'efficacia  del procedimento  sanzionatorio  e  riordinare  il  regime  sanzionatorio secondo  i  principi  della semplificazione e della coerenza logica e sistematica,   prevedendo   sanzioni   amministrative  pecuniarie  ed accessorie effettive, dissuasive e proporzionate;
 v)   prevedere  sanzioni  amministrative  a  carico  dei  soggetti giuridici  per  violazione  delle norme della direttiva e delle norme nazionali  vigenti  in  materia,  qualora  la persona fisica, autrice della violazione, non sia stata identificata o non sia imputabile;
 z)   prevedere  sanzioni  amministrative  a  carico  dei  soggetti giuridici  per  l'omessa  od  insufficiente  istituzione di misure di controllo  interno,  per la mancata previsione di adeguata formazione di   dipendenti   o  collaboratori,  nonche'  per  tutte  le  carenze organizzative  rilevanti  ai  fini  della corretta applicazione della normativa  in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di attivita' criminose e di finanziamento  del  terrorismo,  attribuendo  i  relativi  poteri  di vigilanza, controllo, ispezione, verifica, richiesta di informazioni, dati  e documenti e i poteri sanzionatori alle autorita' di vigilanza di  settore  ed  alle  amministrazioni  interessate, laddove esigenze logiche e sistematiche lo suggeriscano;
 aa)  introdurre  nel  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati  di  cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale tra i reati per i quali e' prevista la responsabilita' amministrativa degli enti;
 bb)  prevedere  una disciplina organica di sanzioni amministrative per  le  violazioni  delle  misure di congelamento di fondi e risorse economiche  disposte  dalle  risoluzioni  del  Consiglio di sicurezza delle  Nazioni  Unite,  dai citati regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002  nonche'  dai  regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il  contrasto  del  finanziamento  del terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), e' autorizzata la  spesa  di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di 1 milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 3.  Dall'attuazione  delle restanti lettere del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 22:
 - La  direttiva  2005/60/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L 309 del 25 novembre 2005.
 - Il  regolamento (CE) n. 2580/2001 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 344 del 28 dicembre 2001.
 - Il  regolamento  (CE) n. 881/2002 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 139 del 29 maggio 2002.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
 legge   5 luglio  1991,  n.  197,  recante:  «Provvedimenti
 urgenti  per  limitare  l'uso  del contante e dei titoli al
 portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
 sistema finanziario a scopo di riciclaggio»:
 «Art. 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli
 al  portatore).  - 1. E' vietato il trasferimento di denaro
 contante  o  di  libretti  di deposito bancari o postali al
 portatore  o  di  titoli  al  portatore in lire o in valuta
 estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
 quando   il   valore   da  trasferire  e'  complessivamente
 superiore  a  12.500  euro  Il  trasferimento puo' tuttavia
 essere   eseguito   per   il   tramite  degli  intermediari
 abilitati;  per  il  denaro  contante  vanno  osservate  le
 modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter.
 1-bis.  Il trasferimento per contanti per il tramite di
 intermediario  abilitato  deve  essere  effettuato mediante
 disposizione  accettata  per  iscritto  dall'intermediario,
 previa  consegna  allo  stesso  della  somma in contanti. A
 decorrere  dal  terzo giorno lavorativo successivo a quello
 dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il
 pagamento nella provincia del proprio domicilio
 1-ter.  La  comunicazione  da  parte  del  debitore  al
 creditore  dell'accettazione  di cui al comma 1-bis produce
 l'effetto  di  cui al primo comma dell'art. 1277 del codice
 civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti
 del deposito previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
 2.  I  vaglia postali e cambiari e gli assegni postali,
 bancari  e  circolari  per  importi superiori a 12.500 euro
 devono  recare  l'indicazione  del  nome  o  della  ragione
 sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
 trasferibilita'.  Il  Ministro  del  tesoro  puo' stabilire
 limiti  per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti
 idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.
 2-bis.  Il  saldo  dei  libretti  al portatore non deve
 essere  superiore  a  Euro 12.500.  I  libretti  con  saldo
 superiore  a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in
 vigore  della  presente disposizione, devono essere estinti
 dal portatore entro il 31 gennaio 2005.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si
 applicano  ai  trasferimenti  in cui siano parte uno o piu'
 intermediari  abilitati,  nonche'  ai trasferimenti tra gli
 stessi  effettuati  in  proprio o per il tramite di vettori
 specializzati.
 4.  Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
 effettuati  allo  Stato  o agli altri enti pubblici ed alle
 erogazioni   da   questi   comunque  disposte  verso  altri
 soggetti.  E'  altresi'  fatta  salva  la  possibilita'  di
 versamento  prevista  dall'art. 494 del codice di procedura
 civile.
 5. - 6. (Omissis).
 7.   Il   richiedente   di  assegno  circolare,  vaglia
 cambiario  o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
 con la clausola «non trasferibile», puo' chiedere il ritiro
 della    provvista    previa    restituzione   del   titolo
 all'emittente.
 8. (Omissis).
 - Gli  articoli 10  e  5,  comma  4,  del decreto-legge
 3 maggio  1991,  n. 143, convertito con modificazioni dalla
 legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' recitano:
 «Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le
 disposizioni  del  codice  civile e delle leggi speciali, i
 sindaci  degli  intermediari vigilano sull'osservanza delle
 norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le
 contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni
 delle  norme  di  cui  al  capo I del presente decreto sono
 trasmessi  in  copia  entro  dieci  giorni  al Ministro del
 tesoro.  L'omessa  trasmissione e' punita con la reclusione
 fino  a  un anno e con la multa da lire duecentomila a lire
 due milioni.».
 «4.  L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'art.
 2,  comma 1, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno
 e  con  l'ammenda  da  lire  dieci milioni a lire cinquanta
 milioni.».
 - Il  decreto  legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca:
 «Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
 persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
 anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
 della legge 29 settembre 2000, n. 300.».
 - Gli   articoli 648,  648-bis  e  648-ter  del  codice
 penale, cosi' recitano:
 «Art. 648 (Ricettazione). - Fuori dei casi di' concorso
 nel  reato,  chi,  al fine di procurare a se' o ad altri un
 profitto,   acquista,  riceve  od  occulta  denaro  o  cose
 provenienti   da   un  qualsiasi  delitto,  o  comunque  si
 intromette  nel farle acquistare, ricevere od occultare, e'
 punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa
 da lire un milione a venti milioni.
 La  pena  e'  della  reclusione sino a sei anni e della
 multa sino a lire un milione, se il fatto e' di particolare
 tenuita'.
 Le  disposizioni  di questo articolo si applicano anche
 quando  l'autore  del  delitto  da  cui il denaro o le cose
 provengono  non  e'  imputabile  o  non  e' punibile ovvero
 quando  manchi  una condizione di procedibilita' riferita a
 tale delitto.».
 «Art.  648-bis  (Riciclaggio).  -  Fuori  dei  casi  di
 concorso  nel  reato,  chiunque  sostituisce  o trasferisce
 denaro,  beni  o  altre utilita' provenienti da delitto non
 colposo,   ovvero   compie   in  relazione  ad  essi  altre
 operazioni,  in  modo da ostacolare l'identificazione della
 loro  provenienza delittuosa, e punito con la reclusione da
 quattro  a dodici anni e con la multa da lire due milioni a
 lire trenta milioni.
 La  pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e' commesso
 nell'esercizio di un'attivita' professionale.
 La  pena  e'  diminuita se il denaro, i beni o le altre
 utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
 pena  della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
 Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.».
 «Art.  648-ter  (Impiego  di denaro, beni o utilita' di
 provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi  di
 concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
 648-bis,  impiega  in  attivita'  economiche  o finanziarie
 denaro,  beni  o  altre utilita' provenienti da delitto, e'
 punito  con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
 multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
 La  pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e' commesso
 nell'esercizio di un'attivita' professionale.
 La  pena  e'  diminuita  nell'ipotesi di cui al secondo
 comma  dell'art.  648.  Si applica l'ultimo comma dell'art.
 648.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. (Modifica  al  decreto  legislativo  29  luglio 2003, n. 267, recante attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE,
 per  la  protezione  delle  galline ovaiole e la registrazione dei
 relativi stabilimenti di allevamento)
 1.  Il  comma  5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e' abrogato.
 
 
 
 Note all'art. 23:
 - Il  testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo
 29 luglio 2003, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 20 settembre  2003,  n.  219,  cosi'  come modificato dalla
 presente legge, cosi' recita:
 «Art  8  (Disposizioni  finali).  -  1.  In relazione a
 quanto   disposto   dall'art.   117,  quinto  comma,  della
 Costituzione  il  presente  decreto legislativo si applica,
 per  le  regioni e province autonome che non abbiano ancora
 provveduto  al  recepimento  della  direttiva  1999/74/CE e
 della  direttiva  2002/4/CE,  sino  alla data di entrata in
 vigore  della normativa di attuazione di ciascuna regione e
 provincia autonoma.
 2.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
 presente  decreto  e'  abrogato  il  decreto del Presidente
 della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, recante attuazione
 della direttiva 86/113/CEE, che stabilisce norme minime per
 la protezione delle galline ovaiole in batteria.
 3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con
 regolamento  adottato dal Ministro della salute, al fine di
 adeguarli   alle   modifiche   tecniche   dettate  in  sede
 comunitaria.
 4.   Le  caratteristiche  tecniche  del  nido  e  della
 lettiera di cui all'allegato D, numeri 2 e 3, sono definite
 con  apposito  regolamento da adottare entro novanta giorni
 dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, su
 proposta  del  Ministro  della  salute,  di concerto con il
 Ministro delle politiche agricole e forestali.
 5. (Abrogato).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. (Attuazione  della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C (2004) 3893)
 1. In attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del  20  ottobre  2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel  2002, di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27, e' interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora  scaduto  il  termine  per  la  presentazione  della  relativa dichiarazione  dei  redditi,  nella  misura  in  cui gli aiuti fruiti eccedano  quelli  spettanti  calcolati  con  esclusivo riferimento al volume  degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
 2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del  direttore  dell'Agenzia delle entrate che determina le modalita' applicative  della  disposizione di cui al presente comma, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica  all'Agenzia  delle  entrate  una  attestazione,  ai sensi dell'articolo  47  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per  l'individuazione  dell'aiuto  illegittimamente fruito sulla base delle  disposizioni  contenute nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:
 a)  il  totale  degli  investimenti  sulla base dei quali e' stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
 b)  l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli  effettivi  danni  subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;
 c)  l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
 3.  Entro  i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a   seguito   di   autoliquidazione,   il  versamento  degli  importi corrispondenti  alle  imposte  non corrisposte per effetto del regime agevolativo  medesimo  relativamente  ai periodi di imposta nei quali tale  regime e' stato fruito, nonche' degli interessi calcolati sulla base  delle  disposizioni  di  cui  al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004  della  Commissione,  del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla  data  in  cui  le  imposte  non  versate  sono  state  messe a disposizione  dei  beneficiari  fino  alla  data  del  loro  recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 e' presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.
 4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di liquidazione e  controllo  del  corretto  adempimento degli obblighi derivanti dal presente  articolo; in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi  del  comma  3,  si  rendono applicabili le norme in materia di liquidazione,  accertamento,  riscossione  e contenzioso, le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi, nonche' l'articolo 41-bis del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
 5.  Nel  caso  in cui l'attestazione di cui al comma 2 non risulti presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo dell'agevolazione dichiarata e dei relativi interessi.
 6.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  derivanti dalle agevolazioni fruite  in  relazione  agli investimenti il cui importo non superi il valore   netto  dei  danni  effettivamente  subiti  da  ciascuno  dei beneficiari  a  causa  degli  eventi  calamitosi  di cui all'articolo 5-sexies  del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2003, n. 27, tenuto conto degli  importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.
 
 
 
 Note all'art. 24:
 - La  decisione 2005/315/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L. 100 del 20 aprile 2005.
 - Si    riportail    testo   dell'art.   5-sexies   del
 decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282, convertito, con
 modificazioni,   dalla   legge  21 febbraio  2003,  n.  27,
 recante:  «Disposizioni  urgenti  in materia di adempimenti
 comunitari  e  fiscali,  di  riscossione  e di procedure di
 contabilita»:
 «Art.   5-sexies  (Investimenti  effettuati  in  comuni
 colpiti da eventi calamitosi). - 1. A valere sulle maggiori
 entrate recate dal presente decreto, le disposizioni di cui
 all'art.  4,  comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
 sono   prorogate   fino   al  secondo  periodo  di  imposta
 successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001,
 limitatamente  agli  investimenti  realizzati  fino  al  31
 luglio   2003   in   sedi   operative  ubicate  nei  comuni
 interessati  dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto
 del  Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002,
 decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri
 31 ottobre  2002,  decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri  8 novembre  2002  e  decreto  del  Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  29 novembre 2002 e nei quali sono
 state   emanate,   entro  il  31 dicembre  2002,  ordinanze
 sindacali  di  sgombero ovvero ordinanze di interdizione al
 traffico  delle  principali  vie  di  accesso al territorio
 comunale.  Per  gli  investimenti immobiliari la proroga di
 cui  al  primo  periodo  riguarda quelli realizzati fino al
 terzo  periodo  d'imposta successivo a quello in corso alla
 data  del  25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio
 2004.».
 - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
 28 dicembre 2000, n. 445, cosi' recita:
 «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
 notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
 qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
 dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
 sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
 di cui all'art. 38.
 2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
 dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
 e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
 diretta conoscenza.
 3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
 legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
 concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
 qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
 nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
 4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
 che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
 presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
 amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
 riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
 personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
 medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
 mediante dichiarazione sostitutiva.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 41-bis del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
 recante:  «Disposizioni  comuni  in materia di accertamento
 delle imposte sui redditi».
 «Art.   41-bis  (Accertamento  parziale).  -  1.  Senza
 pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
 stabiliti  dall'art.  43,  i competenti uffici dell'Agenzia
 delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche
 nonche'   dalle  segnalazioni  effettuati  dalla  Direzione
 centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da
 un  ufficio  della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie
 fiscali,   dalla   Guardia   di   finanza  o  da  pubbliche
 amministrazioni   ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in
 possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
 consentono  di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito non
 dichiarato  o  il maggiore ammontare di un reddito parziale
 dichiarato,  che  avrebbe  dovuto  concorrere  a formare il
 reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in
 societa',  associazioni  ed  imprese  di cui all'art. 5 del
 testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.   917,   o   l'esistenza   di  deduzioni,  esenzioni  ed
 agevolazioni  in  tutto  o  in parte non spettanti, nonche'
 l'esistenza  di  imposte o di maggiori imposte non versate,
 escluse  le  ipotesi  di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,
 possono  limitarsi  ad  accertare,  in  base  agli elementi
 predetti,  il  reddito  o  il  maggior  reddito imponibili,
 ovvero  la  maggiore  imposta da versare, anche avvalendosi
 delle  procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno
 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
 2.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 25. (Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992,
 n. 285, recante il nuovo codice della strada)
 1.  Al  fine  di  definire  la procedura di infrazione 2001/5165 e superare  i rilievi mossi dalla Commissione europea nei confronti del Governo  italiano,  al  comma  1-bis  dell'articolo  134  del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  dopo  le parole: "cittadini comunitari"   sono   inserite  le  seguenti:  "o  persone  giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea".
 
 
 
 Note all'art. 25:
 - Il  testo  dell'art.  134,  comma  1-bis, del decreto
 legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubhcato nella Gazzetta
 Ufficiale  18 maggio  1992,  n. 114, supplemento ordinario,
 cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
 «Art.  134  (Circolazione  di autoveicoli e motoveicoli
 appartenenti  a cittadini italiani residenti all'estero o a
 stranieri).  -  1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
 importati  temporaneamente  o  nuovi di fabbrica acquistati
 per   l'esportazione,   che  abbiano  gia'  adempiuto  alle
 formalita'   doganali,  se  prescritte,  e  appartengano  a
 cittadini  italiani  residenti all'estero o a stranieri che
 sono   di   passaggio,   sono   rilasciate   una  carta  di
 circolazione   della  durata  massima  di  un  anno,  salvo
 eventuale  proroga, e una speciale targa di riconoscimento,
 come stabilito nel regolamento.
 1-bis.  Al  di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
 autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi immatricolati in uno
 Stato  estero  o  acquistati  in  Italia  ed appartenenti a
 cittadini   italiani   residenti   all'estero  ed  iscritti
 all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli
 autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi immatricolati in uno
 Stato   dell'Unione  europea  o  acquistati  in  Italia  ed
 appartenenti  a  cittadini  comunitari o persone giuridiche
 costituite   in  uno  dei  Paesi  dell'Unione  europea  che
 abbiano,  comunque,  un  rapporto stabile con il territorio
 italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme
 previste   dall'art.   93,  a  condizione  che  al  momento
 dell'immatricolazione  l'intestatario dichiari un domicilio
 legale  presso  una  persona  fisica  residente in Italia o
 presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
 264.
 2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui
 al  comma  1 scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione
 amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro
 286.  Dalla  violazione consegue la sanzione amministrativa
 accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del
 capo  I,  sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria
 non   si   applica   qualora  al  veicolo,  successivamente
 all'accertamento,    venga    rilasciata    la   carta   di
 circolazione, ai sensi dall'art. 93.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 26. (Modifica alla legge 20 ottobre 1999, n. 380)
 1.  All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 "6.  Ferme  restando  le  consistenze  organiche  complessive,  il Ministro della difesa puo' prevedere limitazioni all'arruolamento del personale   militare  femminile  soltanto  in  presenza  di  motivate esigenze  connesse  alla  funzionalita'  di  specifici  ruoli, corpi, categorie,  specialita'  e specializzazioni di ciascuna Forza armata, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo  decreto  e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della  difesa,  acquisito  il  parere  della  Commissione per le pari opportunita'  tra  uomo  e  donna,  d'intesa  con  i  Ministri  delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita'".
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 25 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5767):
 Presentato  dal  Ministro  per le politiche comunitarie
 (Buttiglione) il 7 aprile 2005.
 Assegnato  alla  XIV commissione (Politiche dell'Unione
 europea),  in sede referente, il 12 aprile 2005, con pareri
 delle  commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
 XI,  XII,  XIII  e  della  commissione  parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato dalla XIV commissione il 10, 12, 19, 24, 25 e
 30 maggio 2005.
 Relazione  scritta  annunciata l'8 giugno 2005 (atto n.
 5767/A - relatore on. Di Teodoro).
 Esaminato in aula il 14 e 16 giugno 2005 e approvato il
 21 giugno 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3509):
 Assegnato  alla  14ª commissione (Politiche dell'Unione
 europea),  in sede referente, il 28 giugno 2005, con pareri
 delle  commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª,
 11ª,  12ª,  13ª  e  della  commissione  parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla  14ª commissione il 12, 19, 20, 26, 28
 luglio 2005; 14, 28 settembre 2005 e 5 ottobre 2005.
 Esaminato in aula il 22 e 23 novembre 2005 e approvato,
 con modificazioni, il 14 dicembre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 5767-B):
 Assegnato  alla  XIV commissione (Politiche dell'Unione
 europea),  in  sede  referente,  il  19 dicembre  2005, con
 pareri  delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
 IX,  X,  XI, XII, XIII e della commissione parlamentare per
 le questioni regionali.
 Esaminato dalla XIV commissione il 9 e 10 gennaio 2006.
 Esaminato  in  aula il 10 gennaio 2006 e approvato, con
 modificazioni, l'11 gennaio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3509-B):
 Assegnato  alla  14ª commissione (Politiche dell'Unione
 europea), in sede referente, il 12 gennaio 2006, con pareri
 delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.
 Esaminato  dalla  14ª  commissione  il  17 e 18 gennaio
 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 18 gennaio 2006.
 
 
 
 Note all'art. 26:
 - Il  testo vigente dell'art. 1, della legge 20 ottobre
 1999,   n.   380,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
 29 ottobre  1999,  n.  255,  cosi'  come  modificato  dalla
 presente legge, cosi' recita:
 «Art.  1.  -  1.  Le cittadine italiane partecipano, su
 base  volon-taria,  secondo  le  disposizioni  di  cui alla
 presente   legge,   ai  concorsi  per  il  reclutamento  di
 ufficiali  e  sottufficiali  in  servizio  permanente  e di
 militari  di  truppa  in  servizio  volontario, e categorie
 equiparate,  nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della
 guardia di finanza.
 2.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro sei mesi
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, su
 proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con i
 Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio
 e   della  programmazione  economica,  delle  finanze,  dei
 trasporti  e  della navigazione e per la funzione pubblica,
 sentita  la  Commissione nazionale per la parita' e le pari
 opportunita'  tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno
 1990,   n.   164,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
 disciplinare   il   reclutamento,   lo  stato  giuridico  e
 l'avanzamento  del personale militare femminile, sulla base
 dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) assicurare  la  realizzazione  del principio delle
 pari   oppor-tunita'   uomo-donna,   nel  reclutamento  del
 personale   militare,   nell'accesso   ai   diversi  gradi,
 qualifiche,  specializzazioni  ed  incarichi  del personale
 delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;
 b) applicare   al   personale  militare  femminile  e
 maschile  la  normativa vigente per il personale dipendente
 delle  pubbliche amministrazioni in materia di maternita' e
 paternita' e di pari opportunita' uomo-donna, tenendo conto
 dello status del personale militare.
 3.  Con  decreto del Ministro della difesa, di concerto
 con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari
 opportunita',  e' istituito, entro trenta giorni dalla data
 di  entrata in vigore della presente legge e per un periodo
 di   quattro   anni  rinnovabile,  un  Comitato  consultivo
 composto  da  undici  membri  nel  quale  e  assicurata una
 partecipazione  maggioritaria  di  personale  femminile  in
 possesso  di adeguate esperienze e competenze nelle materie
 attinenti  ai  settori  di  interesse  del  Ministero della
 difesa  e  del  Ministero  delle finanze, con il compito di
 assistere  il  Capo  di  stato  maggiore della difesa ed il
 Comandante  generale  del  Corpo  della  guardia di finanza
 nell'azione   di  indirizzo,  coordinamento  e  valutazione
 dell'inserimento   e   della   integrazione  del  personale
 femminile  nelle  strutture  delle Forze armate e del Corpo
 della   guardia   di   finanza.  Sei  membri  del  Comitato
 consultivo  sono  scelti  dal  Ministro  della  difesa  con
 proprio  decreto  e  un membro e' scelto dal Ministro delle
 finanze  con  proprio  decreto.  Il  Ministro  per  le pari
 opportunita'  designa  i  restanti  quattro membri, due dei
 quali  sono  indicati  dalla  Commissione  nazionale per la
 parita'  e  le  pari  opportunita' tra uomo e donna. Con il
 decreto  di istituzione del Comitato consultivo il Ministro
 della  difesa  provvede  anche all'indicazione di eventuali
 compensi  connessi  alla  effettiva  presenza ai lavori del
 Comitato  stesso.  Per  il  funzionamento  del  Comitato e'
 autorizzata  la  spesa  di lire 80 milioni per il 1999 e di
 lire  240  milioni  annue a decorrere dal 2000. Al relativo
 onere  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
 iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
 nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
 corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
 Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica   per   l'anno   1999,   allo  scopo  utilizzando
 l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della difesa. Il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
 le occorrenti variazioni di bilancio.
 4.  Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al
 Senato  della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
 di  cui  al  comma 2, alfine dell'espressione del parere da
 parte  delle  competenti Commissioni permanenti, da rendere
 entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
 5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze
 per  il personale del Corpo della guardia di finanza, entro
 trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore dei decreti
 legislativi  di  cui  al  comma  2,  adottano,  con  propri
 decreti,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  regolamenti  recanti  norme per
 l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
 per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
 le  pari  opportunita',  la  Commissione  nazionale  per la
 parita'  e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il
 Ministro   dei  trasporti  e  della  navigazionei'  per  il
 personale del Corpo delle capitanerie di porto.
 6. Ferme restando le consistenze organiche complessive,
 il   Ministro   della  difesa  puo'  prevedere  limitazioni
 all'arruolamento  del personale militare femminile soltanto
 in    presenza   di   motivate   esigenze   connesse   alla
 funzionalita'   di   specifici   ruoli,  corpi,  categorie,
 specialita'  e  specializzazioni  di ciascuna Forza armata,
 qualora  in  ragione  della  natura  o delle condizioni per
 l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenti un
 requisito  essenziale.  Il  relativo decreto e' adottato su
 proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito
 il  parere  della  Commissione per le pari opportunita' tra
 uomo  e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture
 e dei trasporti e per le pari opportunita'.
 7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale
 femminile  da arruolare nel Corpo della guardia di finanza,
 provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per
 le  pari  opportunita'  il quale acquisisce il parere della
 Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
 tra  uomo  e donna, su proposta del Comandante generale del
 Corpo della guardia di finanza.
 8.  In  via  transitoria  per  i primi tre anni e salvo
 quanto  previsto  dai  commi  6 e 7, le prime immissioni di
 personale  femminile  nelle  Forze armate e nel Corpo della
 guardia  di  finanza  sono disposte, elevando di tre anni i
 limiti di eta' previsti dalla normativa per gli ufficiali o
 i   sottufficiali,  nonche'  limitatamente  ai  contingenti
 stabiliti  annualmente nell'ambito della pianificazione del
 reclutamento  del  personale  militare,  dal  Capo di stato
 maggiore  della  difesa e dal Comandante generale del Corpo
 della guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di
 cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina
 diretta  secondo  quanto  previsto  dal decreto legislativo
 30 dicembre  1997,  n.  490,  ovvero,  per  il  Corpo della
 guardia di finanza, secondo le modalita' di cui all'art. 8,
 commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto
 applicabili.
 9.  In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine
 italiane  possono partecipare, su base volontaria, anche ai
 concorsi  per  ufficiali  piloti di complemento delle Forze
 armate.  Questi  ultimi  devono  essere  reclutati  con  le
 modalita'  e  le  procedure  di  cui all'art. 3 della legge
 19 maggio 1986, n. 224.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 26-bis. (1) (( Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo
 e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive
 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva
 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
 sull'assicurazione della responsabilita' civile
 risultante dalla circolazione di autoveicoli ))
 
 ((   1.   Nella   predisposizione   del   decreto  legislativo  per l'attuazione  della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE,  88/357/CEE,  90/232/CEE  e  la  direttiva  2000/26/CE  del Parlamento   europeo   e   del  Consiglio,  sull'assicurazione  della responsabilita'  civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  prevedere  che  l'assicurazione per la responsabilita' civile derivante  dalla  circolazione  dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:
 1)  nel  caso  di  danni  alle  persone,  un  importo minimo di copertura  pari  a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
 2)  nel caso di danni alle cose, un importo minimo di copertura pari  a  euro  1.000.000  per  sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
 b)  prevedere  un  periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11  giugno  2007  prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare  gli  importi  minimi  di copertura obbligatoria per i danni alle  cose  e  per  i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
 c)  prevedere,  ai  fini  del  risarcimento da parte del Fondo di garanzia   per   le   vittime   della  strada  costituito  presso  la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, in caso di danni   alle  cose  causati  da  un  veicolo  non  identificato,  una franchigia  di  importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subito i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone. ))
 |  |  |  | Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)
 2004/10/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11 febbraio  2004,  concernente  il  ravvicinamento  delle  disposizioni legislative,     regolamentari     ed     amministrative     relative all'applicazione  dei  principi  di buona pratica di laboratorio e al controllo  della  loro  applicazione  per  le  prove  sulle  sostanze chimiche.
 2004/23/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,  sulla  definizione  di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione,  l'approvvigionamento,  il  controllo,  la lavorazione, la conservazione,  lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
 2004/41/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,  che  abroga  alcune  direttive  recanti  norme sull'igiene dei prodotti  alimentari  e le disposizioni sanitarie per la produzione e la  commercializzazione  di  determinati  prodotti di origine animale destinati  al  consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.
 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di  polizia  sanitaria  per  le  importazioni  e  il  transito  nella Comunita'  di  determinati  ungulati  vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
 2004/107/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15 dicembre  2004,  concernente  l'arsenico,  il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
 2004/114/CE  del  Consiglio,  del  13 dicembre 2004, relativa alle condizioni  di  ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
 2004/117/CE  del  Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.
 2005/1/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 9 marzo 2005,  che  modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE,  2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una  nuova  struttura  organizzativa  per  i comitati del settore dei servizi finanziari.
 2005/29/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005,  relativa  alle  pratiche  commerciali  sleali  tra  imprese  e consumatori   nel   mercato  interno  e  che  modifica  la  direttiva 84/450/CEE   del   Consiglio  e  le  direttive  97/7/CE,  98/27/CE  e 2002/65/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio e il regolamento (CE)  n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali").
 2005/50/CE  della  Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della  spalla  nel  quadro  della  direttiva  93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
 |  |  |  | Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
 98/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
 2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
 2003/123/CE  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.
 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004,  concernente  l'ispezione  e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
 2004/36/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,  sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
 2004/40/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  sulle  prescrizioni  minime  di sicurezza e di salute relative all'esposizione  dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli agenti fisici  (campi  elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
 2004/49/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  alla  sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle  imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione   della   capacita'   di   infrastruttura   ferroviaria, all'imposizione   dei   diritti  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura ferroviaria  e  alla  certificazione  di  sicurezza  (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
 2004/50/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  che  modifica  la  direttiva  96/48/CE  del Consiglio relativa all'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario transeuropeo ad alta velocita'  e  la  direttiva  2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  all'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario transeuropeo convenzionale.
 2004/51/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  che  modifica  la  direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
 2004/54/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
 2004/80/CE   del   Consiglio,   del   29   aprile  2004,  relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
 2004/81/CE  del  Consiglio,  del  29  aprile  2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della   tratta   di   esseri   umani  o  coinvolti  in  un'azione  di favoreggiamento  dell'immigrazione  illegale  che  cooperino  con  le autorita' competenti.
 2004/82/CE   del   Consiglio,  del  29  aprile  2004,  concernente l'obbligo  dei  vettori  di  comunicare  i dati relativi alle persone trasportate.
 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione,  a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi, della qualifica   di   rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa  di protezione  internazionale,  nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
 2004/108/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  alla  compatibilita'  elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
 2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15 dicembre  2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi  di trasparenza riguardanti  le  informazioni  sugli emittenti i cui valori mobiliari sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
 2004/113/CE  del  Consiglio,  del  13  dicembre 2004, che attua il principio  della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
 2005/14/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005,  che  modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE  e  90/232/CEE  e  la  direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sull'assicurazione  della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
 2005/19/CE  del  Consiglio,  del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva  90/434/CEE  relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.
 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi  e  le  linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.
 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
 2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,  relativa  alla  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e di finanziamento del terrorismo.
 |  |  |  | ALLEGATO C (Articolo 7, comma 1)
 2003/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17 novembre  2003,  che  modifica  la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
 2005/23/CE  della  Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica la direttiva   2001/25/CE   del   Parlamento  europeo  e  del  Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
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