L'AUTORITA' Nella riunione del Consiglio del 12 gennaio 2006; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettere a), b), d), e), f), istitutivo dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; Visto il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54/1999, come modificata ed integrata con successiva delibera del Consiglio n. 310/1999; Visto l'art. 2 del citato regolamento, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisive, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge n. 249/1997; Visto l'avviso per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2004; Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. II, n. 14815/2004, di annullamento della precedente delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 162/04/CONS del 26 maggio 2004 di nomina del Consiglio nazionale degli utenti; Vista la decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3420/2005, che ha annullato con diversa motivazione la succitata delibera di nomina; Visti gli atti del procedimento istruttorio, siccome integrati in base alle disposizioni contenute nelle richiamate sentenze del Giudice amministrativo; Dato atto che l'istruttoria esperita ha portato all'individuazione delle associazioni aventi effettivo titolo ad esprimere le designazioni previste dalla normativa vigente, in quanto risultate in possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 249 del 1997, nonche' al regolamento di cui alla delibera n. 54/1999 e successive modifiche, requisiti dei quali sono risultate per contro carenti le associazioni di cui al prospetto allegato alla nota prot. n. 1451/SRI/06 del 10 gennaio 2006 del Servizio relazioni istituzionali, per le ragioni ivi esposte; Considerato che la scelta dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti deve avvenire, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 249/1997 «fra le persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, distintesi nell'affermazione dei diritti e della dignita' della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori»; Ritenuto di dover procedere alla scelta dei candidati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, anche alla luce dell'elevato numero delle associazioni designanti (43); Considerato che il Consiglio dell'Autorita' nella seduta del 18 ottobre 2005 ha individuato in via preliminare e provvisoria alcuni possibili criteri esecutivi ed esplicativi della normativa vigente ai fini della scelta dei candidati ed ha ritenuto opportuno comunicarli alle associazioni aventi i requisiti richiesti, per acquisire le loro eventuali osservazioni; Ritenuto necessario, sulla base delle osservazioni acquisite nonche' degli orientamenti gia' espressi da questo Consiglio nella seduta del 15 dicembre 2005, apportare alcuni correttivi ai criteri individuati in via preliminare, dando maggiore risalto al criterio della rappresentativita' delle associazioni designanti e non vincolando la composizione del futuro Consiglio nazionale degli utenti a quote numeriche rigide circa i campi professionali di provenienza dei componenti; Ritenuto pertanto di dover applicare, ai fini della scelta, i seguenti criteri di nomina desumibili dalla normativa vigente, dalle decisioni giurisdizionali, e dagli orientamenti del Consiglio del 18 ottobre 2005 come sopra rimodulati: la rappresentativita' a livello nazionale delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, accertata con il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), d), e), f) della legge n. 281/1998 e definita dall'interpretazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3420/2005 (legge n. 249/1997, art. 1, comma 28 e art. 2, comma 2 della delibera n. 54/1999, come modificata dalla delibera n. 310/1999); il perseguimento di valori di rilievo costituzionale, anche eccedenti quelli presi in considerazione dall'art. 5 della legge n. 281 del 1998 (delibera n. 310/1999 e decisione del Consiglio di Stato citata); la rappresentanza di fasce di utenza particolarmente meritevoli di protezione (delibera n. 310/1999, comma 2); la massima pluralita' e diversificazione delle associazioni proponenti (sentenza TAR Lazio, punto 8); la designazione dei candidati ad opera di piu' associazioni apparentate anche solo per la specifica occasione (delibera n. 310/1999, comma 2); la nomina di uno solo tra i designati dalla stessa associazione, anche in caso di designazione congiunta, con conseguente impedimento per le stesse associazioni a veder nominati altri propri candidati (delibera n. 310/1999, comma 2, siccome interpretata dalla sentenza TAR, al punto 8); la nomina di persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignita' della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori (legge n. 249/1997, art. 1, comma 28 e art. 3, comma 1, lettera a), della delibera n. 54/1999); i settori disciplinari individuati dalla legge n. 249/1997, art. 1, comma 28, e art. 3, comma 1, lettera a), della delibera n. 54/1999, suscettibili di essere raggruppati in tre equilibrate macroaree, e precisamente: area giuridica, area sociologia-mass-mediale, area psicologica-pedagogica-educativa; Esaminate le designazioni trasmesse dalle associazioni anzidette e i curricula presentati dai candidati; Visto l'appunto di cui alla nota prot. n. 1451/SRI/06 in data 10 gennaio 2006 del Servizio relazioni istituzionali illustrativo dei possibili criteri da seguire nella scelta tra i diversi designati ai fini di una equilibrata composizione del Consiglio nazionale degli utenti, e recepite integralmente le considerazioni e motivazioni ivi esposte; Considerato che si e' proceduto alla verifica della sussistenza dei criteri e requisiti previsti in capo alle associazioni proponenti ed ai candidati designati; Ritenuto di verificare dopo la nomina eventuali situazioni di incompatibilita' disciplinate dal regolamento (art. 7 delibera n. 54/1999, sentenza TAR e decisione del Consiglio di Stato citata), che comunque allo stato non emergono dagli atti; Udita la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. 1. Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale degli utenti gli esperti di seguito indicati in ordine alfabetico: Borgomeo Luca; D'Amato Marina; Del Grosso Remigio; Fagiolo D'Attilia M. Micaela; Landi Paolo; Liverani Piergiorgio; Multari Monica; Pagano Giovanni; Piccari Paolo; Ramadori Marco; Russo Mario. 2. A ciascun componente e' richiesta apposita dichiarazione di non sussistenza delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 7 della delibera n. 54/1999, salve le valutazioni di competenza dell'Autorita'. 3. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 12 gennaio 2006 Il presidente Calabro' Il commissario relatore D'Angelo |