| L'AUTORITA' Nella riunione del Consiglio del 12 gennaio 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art.  1,  comma  28,  che  istituisce  il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
 Vista  la legge 30 luglio 1998, n. 281, «Disciplina dei diritti dei consumatori  e  degli  utenti»,  ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettere a), b), d), e), f), istitutivo dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
 Visto   il   regolamento   sui   criteri   per   la   designazione, l'organizzazione  e  il  funzionamento  del Consiglio nazionale degli utenti,  approvato  con  delibera  del  Consiglio  n.  54/1999,  come modificata  ed  integrata  con  successiva  delibera del Consiglio n. 310/1999;
 Visto  l'art.  2  del  citato  regolamento, il quale dispone che il Consiglio  nazionale  degli  utenti  si  compone  di  undici  membri, nominati  dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni tra esperti  designati  dalle  associazioni  rappresentative  delle varie categorie   degli   utenti   dei   servizi   di  telecomunicazioni  e radiotelevisive,  aventi  i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge n. 249/1997;
 Visto l'avviso per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli  utenti  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2004;
 Vista  la  sentenza  del  TAR  Lazio,  sez.  II,  n. 14815/2004, di annullamento della precedente delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  n. 162/04/CONS del 26 maggio 2004 di nomina del Consiglio nazionale degli utenti;
 Vista  la  decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3420/2005, che  ha  annullato  con  diversa motivazione la succitata delibera di nomina;
 Visti  gli  atti del procedimento istruttorio, siccome integrati in base  alle  disposizioni  contenute  nelle  richiamate  sentenze  del Giudice amministrativo;
 Dato  atto che l'istruttoria esperita ha portato all'individuazione delle   associazioni   aventi   effettivo   titolo  ad  esprimere  le designazioni previste dalla normativa vigente, in quanto risultate in possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui all'art. 1, comma 28,  della  legge n. 249 del 1997, nonche' al regolamento di cui alla delibera  n. 54/1999 e successive modifiche, requisiti dei quali sono risultate  per  contro  carenti  le  associazioni di cui al prospetto allegato  alla  nota  prot.  n.  1451/SRI/06  del 10 gennaio 2006 del Servizio relazioni istituzionali, per le ragioni ivi esposte;
 Considerato  che  la  scelta dei componenti del Consiglio nazionale degli  utenti  deve  avvenire,  ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge  n.  249/1997  «fra  le  persone particolarmente qualificate in campo  giuridico,  sociologico,  psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale,   distintesi  nell'affermazione  dei  diritti  e  della dignita'  della  persona  o  delle particolari esigenze di tutela dei minori»;
 Ritenuto di dover procedere alla scelta dei candidati sulla base di criteri  oggettivi e trasparenti, anche alla luce dell'elevato numero delle associazioni designanti (43);
 Considerato  che  il  Consiglio  dell'Autorita'  nella  seduta  del 18 ottobre  2005  ha  individuato  in  via  preliminare e provvisoria alcuni  possibili  criteri  esecutivi  ed esplicativi della normativa vigente  ai  fini della scelta dei candidati ed ha ritenuto opportuno comunicarli  alle  associazioni  aventi  i  requisiti  richiesti, per acquisire le loro eventuali osservazioni;
 Ritenuto   necessario,  sulla  base  delle  osservazioni  acquisite nonche'  degli  orientamenti  gia' espressi da questo Consiglio nella seduta  del  15 dicembre 2005, apportare alcuni correttivi ai criteri individuati  in  via  preliminare, dando maggiore risalto al criterio della   rappresentativita'   delle   associazioni  designanti  e  non vincolando  la  composizione  del  futuro  Consiglio  nazionale degli utenti  a  quote  numeriche  rigide  circa  i  campi professionali di provenienza dei componenti;
 Ritenuto  pertanto  di  dover  applicare,  ai  fini della scelta, i seguenti  criteri di nomina desumibili dalla normativa vigente, dalle decisioni  giurisdizionali,  e  dagli  orientamenti del Consiglio del 18 ottobre 2005 come sopra rimodulati:
 la  rappresentativita'  a livello nazionale delle varie categorie degli  utenti  dei  servizi  di  telecomunicazione e radiotelevisivi, accertata  con  il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, lettere  a),  b),  d),  e),  f)  della  legge  n. 281/1998 e definita dall'interpretazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, sez.  VI, n. 3420/2005 (legge n. 249/1997, art. 1, comma 28 e art. 2, comma  2 della delibera n. 54/1999, come modificata dalla delibera n. 310/1999);
 il  perseguimento  di  valori  di  rilievo  costituzionale, anche eccedenti  quelli  presi in considerazione dall'art. 5 della legge n. 281 del 1998 (delibera n. 310/1999 e decisione del Consiglio di Stato citata);
 la  rappresentanza  di fasce di utenza particolarmente meritevoli di protezione (delibera n. 310/1999, comma 2);
 la  massima  pluralita'  e  diversificazione  delle  associazioni proponenti (sentenza TAR Lazio, punto 8);
 la  designazione  dei  candidati  ad  opera  di piu' associazioni apparentate  anche  solo  per  la  specifica  occasione  (delibera n. 310/1999, comma 2);
 la  nomina di uno solo tra i designati dalla stessa associazione, anche  in caso di designazione congiunta, con conseguente impedimento per  le  stesse  associazioni a veder nominati altri propri candidati (delibera  n.  310/1999, comma 2, siccome interpretata dalla sentenza TAR, al punto 8);
 la   nomina  di  persone  particolarmente  qualificate  in  campo giuridico,   sociologico,   psicologico,   pedagogico,   educativo  e mass-mediale,  che  si sono distinte nella affermazione dei diritti e della  dignita'  della persona o delle particolari esigenze di tutela dei  minori  (legge  n. 249/1997, art. 1, comma 28 e art. 3, comma 1, lettera a), della delibera n. 54/1999);
 i  settori disciplinari individuati dalla legge n. 249/1997, art. 1,  comma  28,  e  art.  3,  comma  1,  lettera a), della delibera n. 54/1999,  suscettibili  di  essere  raggruppati  in  tre  equilibrate macroaree,      e      precisamente:     area     giuridica,     area sociologia-mass-mediale, area psicologica-pedagogica-educativa;
 Esaminate  le designazioni trasmesse dalle associazioni anzidette e i curricula presentati dai candidati;
 Visto  l'appunto  di  cui  alla  nota  prot. n. 1451/SRI/06 in data 10 gennaio 2006 del Servizio relazioni istituzionali illustrativo dei possibili  criteri da seguire nella scelta tra i diversi designati ai fini  di  una  equilibrata composizione del Consiglio nazionale degli utenti,  e recepite integralmente le considerazioni e motivazioni ivi esposte;
 Considerato che si e' proceduto alla verifica della sussistenza dei criteri  e requisiti previsti in capo alle associazioni proponenti ed ai candidati designati;
 Ritenuto  di  verificare  dopo  la  nomina  eventuali situazioni di incompatibilita'  disciplinate  dal  regolamento  (art. 7 delibera n. 54/1999, sentenza TAR e decisione del Consiglio di Stato citata), che comunque allo stato non emergono dagli atti;
 Udita  la  relazione  del  Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 1.  Sono  chiamati a far parte del Consiglio nazionale degli utenti gli esperti di seguito indicati in ordine alfabetico:
 Borgomeo  Luca;  D'Amato  Marina;  Del  Grosso  Remigio;  Fagiolo D'Attilia  M.  Micaela;  Landi  Paolo;  Liverani Piergiorgio; Multari Monica; Pagano Giovanni; Piccari Paolo; Ramadori Marco; Russo Mario.
 2.  A ciascun componente e' richiesta apposita dichiarazione di non sussistenza  delle  situazioni  di incompatibilita' di cui all'art. 7 della  delibera  n.  54/1999,  salve  le  valutazioni  di  competenza dell'Autorita'.
 3.  La  presente  delibera  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
 Roma, 12 gennaio 2006
 Il presidente
 Calabro'
 Il commissario relatore
 D'Angelo
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