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| Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 1 febbraio 2006 |  | Determinazione   di   modelli   contrattuali   tipo,   in  attuazione dell'articolo 6,  comma  2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per l'autotrasporto di persone e cose
 Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone», ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), numero 4;
 Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  2005, n. 286, recante «Disposizioni    per   il   riassetto   normativo   in   materia   di liberalizzazione    regolata    dell'esercizio    dell'attivita'   di autotrasportatore», ed in particolare gli articoli 5 e 6;
 Sentita   la   Consulta  generale  per  l'autotrasporto  e  per  la logistica;
 Decreta:
 Art. 1.
 Finalita'
 1.  Il  presente  decreto ha per scopo la determinazione di modelli contrattuali  tipo  per  facilitare  l'uso  della  forma  scritta dei contratti di trasporto di merci su strada, in attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
 |  |  |  | Art. 2. Modelli contrattuali
 1.  Per  la  stipula  di contratti di trasporto di merci su strada, sono   determinati   i  modelli  contrattuali  allegati,  come  parte integrante,   al   presente  decreto,  relativi,  rispettivamente,  a contratti  per  prestazione  singola,  a  contratti per pluralita' di prestazioni,  a  contratti con rinvio ad accordi volontari di diritto privato,  come  disciplinati  dall'art.  5 del decreto legislativo n. 286/2005, a contratti per prestazioni da parte di sub-vettori.
 2.  I contratti tipo allegati hanno valore indicativo per le parti, che   mantengono   la   facolta'   di  scegliere  altre  formulazioni contrattuali,  purche'  contengano  gli  elementi  essenziali  di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/2005.
 3. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori  modelli  contrattuali,  ovvero  potranno  essere integrati quelli allegati al presente decreto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 1° febbraio 2006
 Il direttore generale: Ricozzi
 |  |  |  | Allegato 1 Modello contrattuale tipo generale di contratto
 di trasporto di merci su strada per prestazione singola
 Art. 1.
 Identificazione delle parti
 Il  presente  contratto  e'  concluso tra le parti qui di seguito identificate:
 Vettore:  [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di  iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi   della   licenza  comunitaria  e  di  ogni  altra  eventuale documentazione  prevista  dalle  vigenti  disposizioni  in materia di autotrasporto  internazionale  o  di  trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].
 Committente:  [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente.
 Art. 2.
 Identificazione delle merci trasportate
 Il  presente  contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:
 tipologia:
 quantita':
 Il   trasporto   di  dette  merci  avverra'  nel  rispetto  delle indicazioni  contenute  nella  carta  di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.
 Art. 3.
 Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
 Motrice/i: estremi della carta di circolazione.
 Semirimorchio/i  (ovvero  Rimorchio/i):  estremi  della  carta di circolazione.
 Laddove  gli  elementi  identificativi  dei veicoli con cui sara' eseguito  il  trasporto  oggetto  del presente contratto non siano in questa  sede  individuati,  ovvero  laddove si intenda procedere alla loro  sostituzione  con  altri  veicoli,  il  Vettore  si  impegna  a comunicare  per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima   dell'inizio   dell'operazione   di   trasporto.   Qualora  la sostituzione  sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
 Art. 4.
 Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
 Luogo  di  consegna  delle  merci  al  Vettore  (nonche'  ragione sociale,  ovvero  nome  e  cognome  e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2  comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente):
 Luogo  di riconsegna delle merci, nonche' ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:
 Laddove  si  intenda  procedere  ad  una variazione dei luoghi di presa  in  consegna  da  parte  del  Vettore  delle merci oggetto del presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i,  il  Committente si impegna a comunicare per iscritto al  Vettore  detti  elementi  in  tempo utile prima del completamento della  prestazione di trasporto. Tale comunicazione potra' non essere effettuata  per  iscritto  qualora  il  nuovo  luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
 Art. 5.
 Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
 Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna  dal  Vettore  nel  luogo di cui al precedente articolo 4 il giorno  ...  non  oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ... ) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel  luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).
 (Qualora  trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i  termini  temporali  per  la  riconsegna  della merce devono essere obbligatoriamente   indicati,  ai  sensi  dell'articolo 6,  comma  4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).
 Art. 6.
 Corrispettivo
 A  fronte  della  effettuazione della prestazione di trasporto di cui   agli   articoli che   precedono  il  Committente  e'  tenuto  a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro, oltre ad accessori di legge.
 Detto  corrispettivo sara' pagato al Vettore non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto e' stato completato o avrebbe dovuto essere completato, mediante.
 Art. 7.
 Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
 Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:
 Art. 8.
 Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
 Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzera' uno o piu' sub-vettori, con i quali stipulera' appositi  contratti  in  forma  scritta,  secondo  il  modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.
 Art. 9.
 Patti modificativi
 Ogni  accordo  modificativo  del presente contratto dovra' essere concluso   in   forma   scritta,  a  pena  di  invalidita'  ai  sensi dell'articolo 1352 cod. civ.
 Art. 10.
 Adempimento da parte del vettore degli obblighi
 connessi all'operato dei conducenti
 Il   vettore  dichiara,  con  riferimento  all'operato  dei  suoi conducenti,  l'osservanza  dei contratti collettivi ed individuali di lavoro,  della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi.
 Art. 11.
 Disciplina applicabile
 Per  tutto  quanto  non espressamente in questa sede previsto, il presente   rapporto  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  di  legge applicabili,  ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti  del  codice  civile,  alla  legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
 |  |  |  | Allegato 2 Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto
 di merci su strada per pluralita' di prestazioni
 Art. 1.
 Identificazione delle Parti
 Il  presente  contratto  e'  concluso tra le parti qui di seguito identificate.
 Vettore:  [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di  iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto  di terzi del Vettore ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi   della   licenza  comunitaria  e  di  ogni  altra  eventuale documentazione  prevista  dalle  vigenti  disposizioni  in materia di autotrasporto  internazionale  o  di  trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].
 Committente:  [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente].
 Art. 2.
 Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
 Il  presente  contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:
 tipologia:
 quantita':
 Il   trasporto   di  dette  merci  avverra'  nel  rispetto  delle indicazioni  contenute  nella  carta  di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.
 Laddove  la  quantita'  delle  merci  da  trasportarsi in base al presente  contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna  a  trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il  Committente  gli  fara' di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente  inferiori ad un minimo di tonnellate, ne' superiori ad  un  massimo  di  tonnellate]  nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [.....] mesi.
 Art. 3.
 Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
 Motrice/i: estremi della carta di circolazione.
 Semirimorchio/i  (ovvero  Rimorchio/i):  estremi  della  carta di circolazione.
 Laddove  gli  elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti  i  trasporti  oggetto  del  presente contratto non siano in questa  sede  individuati,  ovvero  laddove si intenda procedere alla loro  sostituzione  con  altri  veicoli,  il  Vettore  si  impegna  a comunicare  per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima   dell'inizio   dell'operazione   di   trasporto.   Qualora  la sostituzione  sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
 Art. 4.
 Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
 Luogo  di  consegna  delle  merci  al  Vettore  (nonche'  ragione sociale,  ovvero  nome  e  cognome  e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2  comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente).
 Luogo  di riconsegna delle merci, nonche' ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:
 Laddove  i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci  oggetto  del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse   merci   al/i   Destinatario/i   non  siano  in  questa  sede individuati,  ovvero  laddove  si intenda procedere ad una variazione degli  stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore  detti  elementi  in  tempo  utile prima del completamento di ciascuna  prestazione  di  trasporto.  In  caso  di  variazione, tale comunicazione  potra'  non essere effettuata per iscritto, qualora il nuovo  luogo  indicato sia all'interno del territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
 Art. 5.
 Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
 Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna  dal  Vettore  nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal  Committente  per  iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore  ...  (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ... ) e dovranno  essere  riconsegnate  al  Destinatario  nel luogo di cui al precedente  art.  4  il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).
 (Qualora  trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i  termini  temporali  per  la  riconsegna  della merce devono essere obbligatoriamente   indicati,  ai  sensi  dell'articolo 6,  comma  4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).
 Art. 6.
 Corrispettivo
 A  fronte  della  effettuazione  di ciascuna delle prestazioni di trasporto  di  cui  agli  articoli che  precedono,  il Committente e' tenuto  a  corrispondere  al  Vettore  il corrispettivo di Euro ... ( ovvero    ...:   un   corrispettivo   chilometrico   pari   ad   Euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge.
 Detto   corrispettivo  sara'  adeguato  con  cadenza  [mensile  / trimestrale  /  annuale]  in  relazione  ad  eventuali variazioni del prezzo  del carburante e sara' pagato al Vettore non oltre il termine di  ...  giorni  da  quello in cui il trasporto e' stato completato o avrebbe  dovuto  essere  completato,  (ovvero  da  quello  in  cui la relativa  documentazione  contabile  e'  stata  emessa  dal  Vettore) mediante .....
 Art. 7.
 Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
 Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:
 Art. 8.
 Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
 Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzera' uno o piu' sub-vettori, con i quali stipulera' appositi  contratti  in  forma  scritta,  secondo  il  modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.
 Art. 9.
 Patti modificativi
 Ogni  accordo  modificativo  del presente contratto dovra' essere concluso   in   forma   scritta,  a  pena  di  invalidita'  ai  sensi dell'articolo 1352 cod. civ.
 Art. 10.
 Adempimento da parte del vettore degli obblighi
 connessi all'operato dei conducenti
 Il  vettore dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa  in  materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
 Art. 11.
 Disciplina applicabile
 Per  tutto  quanto  non espressamente in questa sede previsto, il presente   rapporto  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  di  legge applicabili,  ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti  del  codice  civile,  alla  legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
 |  |  |  | Allegato 3 Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto
 di merci su strada contenente rinvio ad accordi volontari.
 Art. 1.
 Identificazione delle Parti
 Il  presente  contratto  e'  concluso tra le Parti qui di seguito identificate:
 -  Vettore:  [Ragione  sociale  (ovvero  nome  e cognome), sede e numero  di  iscrizione  all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose   per   conto  di  terzi  del  Vettore,  ed  eventuali  relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale  documentazione  prevista  dalle  vigenti  disposizioni  in materia  di  autotrasporto  internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]
 iscritta all'organizzazione associativa tra vettori denominata ed avente  i  requisiti per essere rappresentata nella Consulta generale per  l'autotrasporto  e  per  la logistica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
 -  Committente:  [Ragione  sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente (ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera c)]
 iscritta  all'organizzazione  associativa tra utenti del servizio di   trasporto   denominata   ed   avente   i  requisiti  per  essere rappresentata,   direttamente   o  attraverso  la  Confederazione  di riferimento,  nella  Consulta  generale  per l'autotrasporto e per la logistica.
 Art. 2.
 Accordo volontario di riferimento
 Le  Parti  si danno reciprocamente atto che tra una pluralita' di organizzazioni    associative    rappresentative   dei   vettori   ed organizzazioni  associative  rappresentative  di  utenti,  in  base a quanto stabilito all'articolo 1, e' stato concluso in data un accordo volontario   ai   sensi   dell'articolo 5   del  Decreto  legislativo 21 novembre 2005, n. 286, avente ad oggetto .
 Le  Parti  convengono  di  recepire  nel  presente  contratto  il contenuto  di cui al menzionato accordo volontario, le cui previsioni dovranno  ritenersi,  in  quanto  compatibili, parte integrante della regolamentazione del rapporto tra le stesse intercorrente.
 Art. 3.
 Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
 Il  presente  contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:
 tipologia:
 quantita':
 Il   trasporto   di  dette  merci  avverra'  nel  rispetto  delle indicazioni  contenute  nella  carta  di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.
 Laddove  la  quantita'  delle  merci  da  trasportarsi in base al presente  contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna  a  trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il  Committente  gli  fara' di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente  inferiori  ad  un  minimo  di  ...  tonnellate  ne' superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [.....] mesi.
 Art. 4.
 Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
 Motrice/i: estremi della carta di circolazione
 Semirimorchio/i(ovvero  Rimorchio/i  ):  estremi  della  carta di circolazione
 Laddove  gli  elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti  i  trasporti  oggetto  del  presente contratto non siano in questa  sede  individuati,  ovvero  laddove si intenda procedere alla loro  sostituzione  con  altri  veicoli,  il  Vettore  si  impegna  a comunicare  per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima   dell'inizio   dell'operazione   di   trasporto.   Qualora  la sostituzione  sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
 Art. 5.
 Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
 Luogo  di  consegna  delle  merci  al  Vettore  (nonche'  ragione sociale,  ovvero  nome  e  cognome, e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2  comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente):
 Luogo  di  riconsegna delle merci nonche' ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:
 Laddove  i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci  oggetto  del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse   merci   al/i   Destinatario/i   non  siano  in  questa  sede individuati,  ovvero  laddove  si intenda procedere ad una variazione degli  stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore  detti  elementi  in  tempo  utile prima del completamento di ciascuna  prestazione  di  trasporto.  In  caso  di  variazione, tale comunicazione  potra'  non  essere effettuata per iscritto qualora il nuovo  luogo  indicato  sia  nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
 Art. 6.
 Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
 Le merci di cui al precedente articolo 3 dovranno essere prese in consegna  dal  Vettore  nel luogo di cui al precedente articolo 5 nei giorni  ...  (ovvero  :  nei  giorni  che  saranno  di volta in volta indicati  dal  Committente  per  iscritto  e  con  adeguato  anticipo rispetto   alla   data  di  esecuzione  di  ciascuna  prestazione  di trasporto)  non  oltre  le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore  ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel  luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...)
 (Qualora  trattisi di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio, i  termini  temporali  per  la  riconsegna  della merce devono essere obbligatoriamente   indicati,  ai  sensi  dell'articolo 6,  comma  4, lettera a) del decreto legislativo n. 286/2005)
 Art. 7.
 Corrispettivo
 A  fronte  della  effettuazione  di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente e' tenuto a  corrispondere  al Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero: un corrispettivo  chilometrico  pari  ad  Euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge, da adeguarsi con cadenza [mensile / trimestrale / annuale]   in  relazione  ad  eventuali  variazioni  del  prezzo  del carburante.  Detto corrispettivo sara' pagato al Vettore non oltre il termine  di  ...  giorni  da  quello  in  cui  il  trasporto e' stato completato  o  avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile e' stata emessa dal Vettore) mediante ....
 Art. 8.
 Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
 Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:
 .................
 Art. 9.
 Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
 Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il  Vettore  utilizzera'  uno  o  piu'  sub-  vettori,  con  i  quali stipulera' appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.
 Art. 10.
 Patti modificativi
 Ogni  accordo  modificativo  del presente contratto dovra' essere concluso   in   forma   scritta,  a  pena  di  invalidita'  ai  sensi dell'articolo 1352 cod. civ.
 Art. 11. Adempimento  da parte del Vettore degli obblighi connessi all'operato
 dei conducenti
 Il  Vettore,  dichiara,  con  riferimento  all'operato  dei  suoi conducenti,  l'osservanza  dei contratti collettivi ed individuali di lavoro,  della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
 Art. 12.
 Disciplina applicabile
 Per  tutto  quanto  non espressamente in questa sede previsto, il presente   rapporto  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  di  legge applicabili,  ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti  del  codice  civile,  alla  legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
 |  |  |  | Allegato 4 Modello contrattuale tipo di contratto di trasporto
 di merci su strada per prestazione singola o pluralita'
 di prestazioni da parte di sub-vettore.
 Art. 1.
 Identificazione delle Parti
 Il  presente  contratto  e'  concluso tra le parti qui di seguito identificate:
 Vettore-Committente:  [Ragione  sociale  (ovvero nome e cognome), sede    e    numero    di   iscrizione   all'Albo   nazionale   degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore-Committente, ed  eventuali  relative  limitazioni,  ovvero  estremi  della licenza comunitaria  e  di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti  disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]
 Sub-Vettore:  [Ragione  sociale  (ovvero  nome e cognome), sede e numero  di  iscrizione  all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose  per  conto  di  terzi  del  Sub-Vettore,  ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale  documentazione  prevista  dalle  vigenti  disposizioni  in materia  di  autotrasporto  internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]
 Art. 2.
 Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
 Il  presente  contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:
 tipologia:
 quantita':
 Il   trasporto   di  dette  merci  avverra'  nel  rispetto  delle indicazioni  contenute  nella  carta  di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.
 Laddove  la  quantita'  delle  merci  da  trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Sub-Vettore si  impegna  a  trasportare  i  quantitativi di merci in relazione ai quali  il  Vettore-Committente gli fara' di volta in volta pervenire, con  adeguato  anticipo,  richiesta  di  trasporto  [che non potranno comunque  risultare  complessivamente  inferiori  ad un minimo di ... tonnellate]  [ne'  superiori  ad  un  massimo  di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [...] mesi.
 Art. 3.
 Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
 Motrice/i: estremi della carta di circolazione
 Semirimorchio/i  (ovvero  Rimorchio/i):  estremi  della  carta di circolazione
 Laddove  gli  elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti  i  trasporti  oggetto  del  presente contratto non siano in questa  sede  individuati,  ovvero  laddove si intenda procedere alla loro  sostituzione  con  altri  veicoli,  il Sub-Vettore si impegna a comunicare   per   iscritto  al  Vettore-Committente  detti  elementi identificativi   prima   dell'inizio  dell'operazione  di  trasporto. Qualora  la  sostituzione  sia  resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti,  i  dati  identificativi  del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
 Art. 4..
 Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
 Ragione  sociale,  ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai  sensi  dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005,  nonche'  luogo  di  consegna  delle  merci  al Sub-Vettore (laddove diverso dalla sede del Caricatore):
 Luogo  di riconsegna delle merci, nonche' ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:
 Laddove  i  luoghi  di presa in consegna da parte del Sub-Vettore delle  merci  oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle  stesse  merci  al/i  Destinatario/i  non  siano in questa sede individuati,  ovvero  laddove  si intenda procedere ad una variazione degli  stessi,  il  Vettore-Committente  si  impegna  a comunicare al Sub-Vettore  per  iscritto  detti  elementi  in tempo utile prima del completamento  di  ciascuna  prestazione  di  trasporto.  In  caso di variazione,  tale  comunicazione  potra'  non  essere  effettuata per iscritto  qualora  il  nuovo  luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
 Art. 5.
 Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
 Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna  dal  Sub-Vettore  nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei  giorni  ...  (ovvero:  nei  giorni che saranno di volta in volta indicati dal Vettore-Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto   alla   data  di  esecuzione  di  ciascuna  prestazione  di trasporto)  non  oltre  le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore  ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel  luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...)
 Art. 6..
 Obblighi del Vettore-Committente
 Il   Vettore-Committente   verifichera'  che  il  Sub-Vettore  e' abilitato e che i veicoli di cui al precedente articolo 3 sono, sulla base  dei documenti indicati nella medesima disposizione, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli.
 Il  Vettore-Committente  verifichera',  altresi',  la regolarita' della   posizione  del  Sub-Vettore  con  riferimento  agli  obblighi previdenziali,  acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
 Art. 7.
 Obblighi del Sub-Vettore
 Il  Sub-Vettore  si  impegna  ad  eseguire  direttamente,  con la propria  organizzazione  imprenditoriale,  le prestazioni oggetto del contratto  di  trasporto  e  le  altre  obbligazioni  assunte. Con il preventivo  consenso  scritto del Vettore-Committente, il Sub-Vettore puo'  affidare ad un Terzo l'esecuzione delle operazioni di trasporto e delle altre prestazioni cui si e' obbligato.
 Il  Sub-Vettore  verifichera'  che  il  Terzo  di  cui  al  comma precedente  e'  abilitato  e che i veicoli di cui lo stesso si avvale sono,  sulla base dei documenti indicati nell'articolo 3, idonei alla esecuzione  dei  trasporti  affidatigli. Il Sub-Vettore verifichera', altresi',  la  regolarita'  della posizione del Terzo con riferimento agli   obblighi   previdenziali,  acquisendo  apposita  dichiarazione sostitutiva  di  atto notorio. Il Sub-Vettore rimane responsabile nei confronti  del  Vettore-Committente del corretto adempimento da parte del Terzo delle prestazioni allo stesso affidate.
 Art. 8.
 Corrispettivo
 A  fronte  della  effettuazione  di ciascuna delle prestazioni di trasporto  di  cui agli articoli che precedono il Vettore-Committente e' tenuto a corrispondere al Sub-Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero  un  corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge.
 Detto  corrispettivo,  che  e'  stato  calcolato sulla base degli elementi   relativi   ai   costi   del   Sub-Vettore   comunicati  al Vettore-Committente  durante la negoziazione del presente contratto e che  sono  allegati  allo  stesso  (Allegato  A),  sara' adeguato con cadenza  [mensile  / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni  significative  dei costi operativi del Sub-Vettore, ed in particolare  a  variazioni  dei  costi esterni sullo stesso gravanti, quali il prezzo del carburante.
 [Nel   caso   il   Vettore-Committente   ometta  di  affidare  al Sub-Vettore, durante il periodo di vigenza del presente contratto, il trasporto  dell'intero  quantitativo  minimo  di  merci  indicato nel precedente   articolo 2,   il   Vettore-Committente  sara'  tenuto  a corrispondere  al  Sub-Vettore  un  importo  calcolato sulla base dei criteri  di  cui  all'Allegato  B,  fermo  restando  il  diritto  del Sub-Vettore al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito].
 Il corrispettivo dovuto al Sub-Vettore gli sara' pagato non oltre il  termine  di  giorni  da  quello  in  cui  il  trasporto  e' stato completato  o  avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui   la  relativa  documentazione  contabile  e'  stata  emessa  dal Sub-Vettore), secondo le seguenti modalita':
 Art. 9.
 Istruzioni aggiuntive del Vettore-Committente (eventuale)
 Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Sub-Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:
 .................
 Art. 10.
 Patti modificativi
 Ogni  accordo  modificativo  del presente contratto dovra' essere concluso   in   forma   scritta,  a  pena  di  invalidita'  ai  sensi dell'articolo 1352 cod. civ.
 Art. 11.
 Disciplina applicabile
 Per  tutto  quanto  non espressamente in questa sede previsto, il presente   rapporto  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  di  legge applicabili,  ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti  del  codice  civile,  alla  legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
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