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| Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2005 |  | Rideterminazione   dell'indennita'  di  posizione  e  dell'indennita' perequativa  del  personale  dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nella misura stabilita dall'articolo 1-quinquies, comma 2,   del   decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  45,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista   la   legge   2 ottobre  1997,  n.  334,  che  ha  istituito l'indennita'  di  posizione per i dirigenti generali della Polizia di Stato  e  gradi  e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e per   i   generali   di   divisione  e  di  corpo  d'armata  e  gradi corrispondenti delle Forze armate;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 3 gennaio  2001  che,  ai  sensi  dell'art.  19, comma 4, della legge 28 luglio  1999,  n.  266,  e  dell'art.  19,  comma 2,  della  legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  ha  fissato i criteri, l'ammontare e la decorrenza dell'indennita' perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai  brigadieri  generali  delle Forze armate nonche' ai gradi ed alle qualifiche   corrispondenti  dei  Corpi  di  polizia  ad  ordinamento militare e civile;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 2 dicembre  2003  che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 266  del  1999, e dell'art. 19, comma 2, della legge n. 488 del 1999, ha  rideterminato le misure dell'indennita' perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonche' ai gradi  ed  alle  qualifiche  corrispondenti  dei  Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;
 Visto l'art. l-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n.  45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89,  che  ha  stanziato,  a decorrere dall'anno 2005, la somma di 8,3 milioni  di  euro  per  il  processo  di perequazione dei trattamenti economici  dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, osservate  le  procedure  di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999;
 Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;
 Rilevata la necessita' di attuare, nei limiti dello stanziamento di 8,3   milioni  di  euro,  il  processo  di  perequazione  retributiva attraverso  l'adeguamento  delle  misure  delle  indennita' previste, rispettivamente,  dalla  leggen.  334  del  1997  e  dai  decreti del Presidente  del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001, 29 maggio 2001 e 2 dicembre 2003;
 Considerato  che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei dirigenti  delle  Forze  armate  e delle Forze di polizia deve essere realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'art. 1, comma 2, della legge n. 334 del 1997;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 13 aprile  2005, recante l'adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia  di  Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia  civili  e  militari,  dei  colonnelli e generali delle Forze armate;
 Sentite le amministrazioni interessate;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005,  con  il  quale  il  Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato  ad  esercitare  le  funzioni  attribuite  al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  lavoro  pubblico,  nonche' l'organizzazione,  il  riordino  ed  il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
 Sulla   proposta   dei   Ministri   per   la  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 1.  Per  i  generali  di corpo d'armata e i generali di divisione e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti  delle Forze di polizia, le misure della indennita' di posizione,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri   2 dicembre  2003,  sono  rideterminate,  a  decorrere  dal 1° gennaio  2005,  rispettivamente,  in  euro 32.450 e in euro 25.527 comprensive   dell'adeguamento  annuale  stabilito  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005.
 2.  Le  misure  della indennita' perequativa, di cui al decreto del Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  2 dicembre  2003,  sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei seguenti importi, comprensivi   dell'adeguamento  annuale  stabilito  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005:
 a) Euro  18.661  per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia;
 b) Euro  11.386  per  i  colonnelli  e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.
 3. Le indennita' di posizione e perequativa, da erogare, per quanto concerne  la  rideterminazione  delle  misure  di cui ai commi 1 e 2, utilizzando  l'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 1-quinquies, comma  2,  del  decreto-legge  31 marzo  2005, n. 45, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 31 maggio 2005, n. 89, sono pensionabili ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  503,  e  non  producono effetti ai fini della determinazione  dell'indennita'  di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi   altro   beneficio   economico  per  promozione  e  scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 dicembre 2005
 p. Il Presidente
 del Consiglio dei Ministri
 Baccini
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 103
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