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| Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 10 gennaio 2006 |  | Riconoscimento e riclassificazione del prodotto esplodente denominato «Firestar  Bang  n.  7» e non classificazione del prodotto esplodente denominato «Firestar Bang 2», alla ditta «Firestar S.r.l.». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO Viste  le  istanze  del  31 marzo  e 11 marzo 1998, con cui il sig. Bertolo  Ivano,  titolare  della  ditta «Firestar S.r.l.», chiedeva a questo Ministero il riconoscimento e non classificazione ai sensi del decreto  ministeriale  4 aprile  1973 posto in nota all'allegato A al regolamento  per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  (regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635),  dei prodotti, realizzati  per  proprio  conto dalla ditta Red Lantern Fireckrackers anf    Fireworks    -   Provincia   di   Hunan   (Cina),   denominati rispettivamente: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n. 7»;
 Viste   le   comunicazioni  del  2 novembre  1998  per  l'artifizio denominato  «Firestar  Bang  2»  e del 16 giugno 1999 per l'artifizio denominato  «Firestar  Bang  7»  con  cui  il  Ministero dell'interno forniva   comunicazione  all'interessato  tramite  la  prefettura  di Pordenone  dell'avvenuto  riconoscimento  e  non  classificazione dei prodotti;
 Vista  la  nota  pervenuta,  in data 7 febbraio 2005, al competente ufficio  del  Ministero  dell'interno  da  parte  dello studio legale Comis,  per conto della ditta «Firestar S.r.l.» che chiedeva conferma dell'avvenuto  riconoscimento  e «non classificazione» tra i prodotti esplodenti,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 4 aprile 1973, dei manufatti denominati: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n.7»;
 Visti i provvedimenti di riconoscimento e «non classificazione» tra i  prodotti  esplodenti,  ai  sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, dei manufatti denominati: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n.  7»,  notificati al sig. Bertolo Ivano legale rappresentante della ditta  «Firestar  S.r.l.», in data 5 luglio 1999, dalla prefettura di Pordenone;
 Considerato  che  dall'esame  preliminare  d'ufficio  delle  schede tecniche  e  dei  carteggi relativi ad entrambi i prodotti, essi sono apparsi,  per  motivi diversi e compiutamente rilevati nel successivo esame della competente Commissione consultiva centrale controllo armi per  le  funzioni  consultive  in  materia  di  sostanze esplosive ed infiammabili,  non  allineati con gli attuali parametri di sicurezza, richiesti per ammettere i prodotti pirotecnici alla libera vendita;
 Viste  le  note inviate al rappresentante legale del sig. Bertolo e per conoscenza al medesimo in data 26 aprile 2005, ed alle successive inviate  allo stesso sig. Bertolo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990  in  data  27 e 28 aprile 2005 e la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2005 con le quali gli si rendeva  noto che le relazioni tecniche e i relativi carteggi dei due prodotti  esplodenti  «Firestar  Bang  n.  2»  e «Firestar Bang n. 7» venivano  posti  al  riesame  della  Commissione  consultiva centrale controllo  armi  per  le  funzioni  consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili;
 Sentito  il  parere  della  Commissione  consultiva centrale per il controllo  delle  armi  per  le  funzioni  consultive  in  materia di sostanze  esplosive ed infiammabili, la quale, nella seduta n. 11/05E del  17 aprile 2005, ha ritenuto che il prodotto denominato «Firestar Bang  n.  7»,  per l'esuberante quantitativo di miscela pirica attiva (0,9  g)  debba  essere  classificato  nella  V  categoria  mentre il prodotto   denominato   «Firestar  Bang  n.  2»  non  puo'  .  essere riconosciuto  e  classificato  a  causa di una eccessiva brevita' del ritardo  tra  l'accensione  e  l'attivazione  della carica ad effetto «crepitio» che lo rende non sicuro;
 Viste  le  comunicazioni  inviate,  in  data  16  agosto,  ai sensi dell'art.  10-bis  della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'interessato tramite la prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pordenone e   al   Ministero  della  giustizia  -  Gazzetta  Ufficiale  per  la pubblicazione della decisione assunta da questo Ministero;
 Lette  le osservazioni fatte pervenire tramite fax dal sig. Bertolo Ivano,  in  data  30 agosto 2005 (giunte poi in via ordinaria in data 7 settembre   2005)   e   la   nota   del  30 agosto  2005  trasmessa dall'Associazione nazionale imprese spettacoli pirotecnici;
 Tenuto   conto  che  le  predette  osservazioni  non  inficiano  le considerazioni dell'organo collegiale tecnico sopra richiamate;
 Ritenuto  di  dover  apprestare, ai sensi delle norme di tutela del consumatore ed, in particolare, di quelle destinate a dare protezione alle  categorie  maggiormente  vulnerabili,  tra  le quali si debbono ascrivere  i  minori di anni diciotto, misure idonee al ritiro o alla limitazione  di  prodotti  ritenuti  non  sicuri  ovvero  inadatti  a determinate fasce di utilizzatori;
 Tenuto  conto  di quanto disposto dagli articoli 102, 103, 105, 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 Visti  gli  articoli 7 e 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
 Visto  il  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della   direttiva   93/15/CEE   relativa   all'armonizzazione   delle disposizioni  in  materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi  per  uso  civile,  e il decreto 19 settembre 2002, n. 272, regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo n. 7/1997;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Visti  il  decreto  legislativo  21 maggio  2004,  n. 172, relativo all'attuazione della direttiva n. 2001/95/CE sulla sicurezza generale di  prodotti  ed  il  decreto  legislativo  6 settembre  2005, n. 206 «Codice  del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 299»;
 Visto  il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuazione della  direttiva  n.  88/738/CEE  relativa  al  ravvicinamento  della legislazione   degli   Stati  membri  concernenti  la  sicurezza  dei giocattoli,  a  norma  dell'art.  54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ecologia;
 Decreta:
 Il manufatto esplosivo denominato «Firestar Bang n. 7», di cui alle premesse  e'  riconosciuto  e classificato, ai sensi dell'art. 53 del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza, nella V categoria gruppo  C,  dell'allegato  A  al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Esso, pertanto, non sara' ulteriormente annoverato tra i prodotti  pirotecnici  «riconosciuti  e  non classificati» ex decreto ministeriale 4 aprile 1973 ne' sara' oggetto del provvedimento di cui all'art. 20 del decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272.
 Il  manufatto  esplosivo  denominato  «Firestar Bang n. 2» non puo' essere  riconosciuto classificato e, pertanto, non potra' piu' essere commercializzato  e  deve  essere ritirato dal mercato. L'importatore adottera' ogni misura necessaria ad attuare quanto disposto.
 Avverso    il    presente    provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale   al  T.A.R.,  ai  sensi  dell'art.  21  della  legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente    della    Repubblica    24 novembre   1971,   n.   1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
 Roma, 10 gennaio 2006
 p. il Ministro: Mantovano
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