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| Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 22 novembre 2005 |  | Recepimento   della   direttiva   2005/30/CE  della  Commissione  del 22 aprile  2005  che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive   97/24/CE  e  2002/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce  la  competenza  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,  a  decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo  2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  132  del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione    integrale,   obbligatoria,   della   procedura   di omologazione comunitaria;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 152 del 3 luglio   2003,   di  recepimento  della  direttiva  2002/51/CE  del Parlamento  europeo e del Consiglio sulla riduzione del livello delle emissioni  inquinanti  dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio  2003,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio  relativa all'omologazione  dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  71 del 25 marzo  2004,  di  recepimento  della  direttiva  2003/77/CE  della Commissione  che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
 Vista la direttiva 2005/30/CE della Commissione del 22 aprile 2005, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 106 del 27 aprile  2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive   97/24/CE  e  2002/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 (Testo rilevante ai fini
 dello Spazio Economico Europeo)
 Art. 1.
 1.  I  capitoli  ed i relativi allegati al decreto del Ministro dei trasporti   e  della  navigazione  23 marzo  2001,  come,  da  ultimo modificato  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti   5 dicembre   2003,   sono   modificati   in   conformita' all'allegato I al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Gli allegati II e V al decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  31 gennaio  2003,  come, da ultimo, modificato dal decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003,  sono  modificati  in  conformita'  all'allegato II al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  A  decorrere  dal  18 maggio  2006, per quanto riguarda i nuovi convertitori  catalitici  di ricambio destinati ad essere montati sui veicoli  che  sono  stati  omologati  conformemente  al  decreto  del Ministro  e della navigazione 23 marzo 2001 o al decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei trasporti 20 febbraio 2003 o al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003 non e' consentito:
 a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti 31 gennaio 2003, e
 b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo,
 se  detti  dispositivi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.
 2. A decorrere dal 18 maggio 2006 non e' piu' consentito rilasciare l'omologazione  CE  a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003 per i convertitori  catalitici di ricambio nuovi, per motivi riguardanti le misure  da  adottare  contro  l'inquinamento  atmosferico, il livello sonoro  ammissibile  o le misure contro la manomissione, laddove tali convertitori  non soddisfano le disposizioni del decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione  23 marzo 2001 come, da ultimo, modificato dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Gli  allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 novembre 2005
 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 7
 |  |  |  | Allegato I Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti
 e della navigazione 23 marzo 2001 come, da ultimo,
 modificato dal decreto del Ministro
 delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 51 a pag. 62   <----
 |  |  |  | Allegato II Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti 31 gennaio 2003 come, da ultimo,
 modificato dal decreto del Ministro
 delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003
 
 ---->  Vedere allegato a pag. 63  <----
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