| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27  marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive   modifiche   con   il  quale  e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di origine controllata dei vini «Colli Lanuvini» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
 Vista  la  domanda  presentata  dal «Consorzio volontario di tutela vini d.o.c. Colli Lanuvini», riconosciuto con decreto ministeriale 28 dicembre  2004,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  dell'art.  5 del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  «Colli Lanuvini» per quanto concerne specificatamente la deroga  che  consente la vinificazione fuori della zona di produzione dei vini di che trattasi;
 Visto  il  parere  favorevole  espresso  al riguardo dalla «Regione Lazio  -  Assessorato  all'agricoltura  -  Dipartimento  economico ed occupazionale - Direzione generale agricoltura»;
 Visti  il  parere  favorevole  espresso, al riguardo, dal «Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini» e la proposta   di   modifica  in  questione,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2005;
 Considerato  che  non  sono  pervenuti,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Ritenuto,  pertanto,  necessario  doversi  procedere  alla modifica dell'art.  5  del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  «Colli  Lanuvini»  e all'approvazione della medesima  in  conformita'  al  parere  espresso  e  alla  proposta di modifica formulati dal suddetto comitato;
 Decreta:
 Articolo unico
 L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Colli  Lanuvini», riconosciuta con decreto del Presidente  della  Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche, e' modificato come nel testo appresso riportato.
 «Le  operazioni  di  vinificazione  per  il  vino di cui all'art. 1 devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata nel precedente art. 3.
 E'  tuttavia  facolta'  del  "Ministero  delle politiche agricole e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la valorizzazione e la tutela delle  denominazioni  origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei  vini",  consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni  di  cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro mt 100  dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3, siano conduttrici   di   vigneti   iscritti   all'Albo  dei  vigneti  della denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini" e dimostrino la preesistenza, nella cantina, di almeno due anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
 Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare al vino a denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Lanuvini", un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5% vol.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali  e  costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al  70%.  Qualora  tale  resa  superi la percentuale indicata, ma non oltre  il  75%,  l'eccedenza  non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 Le  uve  destinate alla produzione della tipologia "Colli Lanuvini" superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo  minimo  dell'11,5%  vol.  e  devono  essere  oggetto  di denuncia separata.».
 Le  disposizioni  di  cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2006-2007.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 gennaio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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