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| Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 16 novembre 2005, n. 297 |  | Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 giugno 1998, n. 238, contenente  norme  per  la  gestione  speciale del Fondo nazionale di garanzia  per  la  copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto  l'articolo 214, comma 1, lettera JJ) del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58, che, nell'abrogare il decreto legislativo 23 luglio  1996, n. 415, fa salva, tra l'altro la disposizione di cui all'articolo 62 (Fondo nazionale di garanzia);
 Visto l'articolo 62, comma 4 del decreto legislativo n. 415/1996 il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la  Consob,  con  regolamento  disciplina  la  gestione  speciale del patrimonio  del  Fondo  nazionale  di  garanzia,  la  copertura degli impegni  del  Fondo  derivanti  dalle  insolvenze  pregresse  - anche attraverso  contribuzioni  straordinarie  a  carico degli aderenti al Fondo  alla  data  dell'adeguamento  - la destinazione dell'eventuale residuo attivo;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n. 238, entrato in vigore il 5 agosto 1998, e recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse;
 Visto  il  regolamento  emanato con decreto ministeriale 27 gennaio 2003,   n.   41,   di   modifica  dell'articolo 4,  commi  2  e  4  e dell'articolo 6, comma 1, del regolamento n. 238/1998;
 Visto  in  particolare  il  predetto  articolo 6, comma 1, il quale prevede che «la gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005»;
 Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto ministriale n. 238/1998 il quale prevede, tra l'altro, che «il Fondo provvede alla redazione del rendiconto semestrale»;
 Viste  le  lettere  del  Fondo  nazionale  di  garanzia  n. 195 del 23 febbraio  2005  e  n. 1364 del 27 aprile 2005 che rappresentano il problema  derivante  dalla chiusura della gestione speciale alla data del  30 giugno  2005,  secondo le richiamate disposizioni del decreto ministeriale e chiedono una proroga della stessa al 30 giugno 2011;
 Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 25 luglio 2005;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota del 3 agosto 2005;
 Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia;
 Considerato  che  il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il suo  compito  a causa dei giudizi pendenti ex articoli 98 e 101 della legge  fallimentare e 57, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998, proposti  dai creditori esclusi dall'indennizzo o che hanno impugnato i criteri di calcolo dell'indennizzo applicato dal Fondo;
 Considerata  la  previsione  dei  tempi  lunghi per la chiusura dei giudizi  in  corso e la necessita' della definizione dei medesimi per la   determinazione   degli   indennizzi  dovuti  e  della  copertura finanziaria da richiedere agli intermediari;
 Considerato   che   la  prosecuzione  della  gestione  speciale  e' necessaria  sia  per  garantire la tutela e la parita' di trattamento agli  investitori  coinvolti  nelle  procedure  concorsuali,  sia per consentire la definizione dei contenziosi in essere;
 Considerata  inoltre l'opportunita' di modificare il regolamento n. 238/1998 al fine di prevedere una periodicita' annuale del rendiconto sulla  gestione  speciale  per allineare la scadenza a quella annuale dei  piani  triennali, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto n. 41/2003;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 1.  All'articolo 3  del  regolamento  n.  238/1998  e' apportata la seguente motivazione: numpag
 a) al  comma 2, la parola «semestrale» e' sostituita dalla parola «annuale».
 
 
 
 Avvertenza
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo
 unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
 finanziaria,  ai  sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
 febbraio   1996,  n.  52»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71.
 - L'art.  62, comma 4 del decreto legislativo 23 luglio
 1996, n. 415 recante «Recepimento della direttiva 93/22/CEE
 del  10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel
 settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del
 15 marzo  1993  relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
 imprese di investimento e degli enti creditizi», pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  del 9 agosto 1996, n. 186 e' il
 seguente:
 «4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le
 attivita'  e  passivita'  del  Fondo  confluiscono  in  una
 gestione   speciale  secondo  le  modalita'  stabilite  con
 regolamento  del  Ministro  del  tesoro,  sentite  la Banca
 d'Italia  e  la  CONSOB.  Con  il medesimo regolamento sono
 disciplinati:  la  gestione  speciale  del  patrimonio  del
 Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle
 insolvenze   pregresse   anche   attraverso   contribuzioni
 straordinarie  a  carico  degli aderenti al Fondo alla data
 dell'adeguamento;  la  destinazione  dell'eventuale  attivo
 residuo».
 - L'art.  17,  comma  3  della legge 23 agosto 1988, n.
 400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
 n. 214 e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
 - L'art.  3, comma 2 del decreto ministeriale 18 giugno
 1998,  n.  238  «Regolamento  recante norme per la gestione
 speciale  del  Fondo nazionale di garanzia per la copertura
 degli   impegni   derivanti   dalle  insolvenze  pregresse,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1998, n. 168
 e' il seguente:
 «2  - Il Fondo provvede alla redazione della situazione
 iniziale   della   gestione   speciale   e  del  rendiconto
 semestrale,   inviandoli   al  Ministero  del  tesoro,  del
 bilancio  e della programmazione economica, unitamente alle
 relazioni  degli  organi  di amministrazione e di controllo
 del Fondo».
 -  L'art.  4,  commi  2  e  4  del decreto ministeriale
 18 giugno 1998, n. 238, e' il seguente:
 «2.  Il  piano  di  cui  al  comma 1, e' aggiornato con
 cadenza  annuale  in  relazione  ai crediti successivamente
 ammessi  al passivo delle insolvenze pregresse a seguito di
 dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101
 del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  ed ai sensi
 dell'art.  89  del  decreto  legislativo n. 385 del 1993, e
 successive   modificazioni  o  a  seguito  di  giudizio  di
 opposizione  o di impugnazione ai sensi degli articoli 98 e
 100  del  regio  decreto  n.  267 del 1942 nonche' ai sensi
 dell'art.  34,  comma  5,  del  decreto  legislativo,  come
 modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 3. (Omissis).
 4.  Sulla  base  delle  istanze di intervento pervenute
 entro  la  data di inizio della gestione speciale, il Fondo
 predispone,  correlato al piano di cui al comma 1, un piano
 triennale   per  i  versamenti  delle  risorse  finanziarie
 previste dal comma 3. Il piano e' aggiornato annualmente in
 funzione   delle  istanze  di  indennizzo  che  perverranno
 successivamente, ai sensi dell'art. 5, comma 3.».
 -  Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 del decreto
 ministeriale  n. 238 del 1998, come modificati dal presente
 regolamento:
 «Art.   3  (Vigilanza).  -  1.  Il  Fondo  risponde  al
 Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica   della   gestione   speciale,  che  deve  essere
 finalizzata  al  pagamento  degli  indennizzi  dovuti  agli
 aventi diritto relativi alle insolvenze pregresse.
 2.  Il  Fondo  provvede alla redazione della situazione
 iniziale  della gestione speciale e del rendiconto annuale,
 inviandoli  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica,  unitamente alle relazioni degli
 organi di amministrazione e di controllo del Fondo.».
 «Art.  6  (Saldo  della  gestione).  -  1.  La gestione
 speciale si chiude al 30 giugno 2011.
 2.  L'eventuale  attivo  residuo  e'  ripartito tra gli
 intermediari di cui all'art. 4, comma 5, e il Ministero del
 tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e in
 misura  proporzionale  alla  rispettiva partecipazione alla
 copertura finanziaria della gestione speciale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  All'articolo 6  del  regolamento  n.  238/1998, come modificato dall'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  27 gennaio 2003, n. 41, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1. La gestione speciale si chiude al 30 giugno 2011».
 Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 16 novembre 2005
 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2005 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 164
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