Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 novembre 2005, n. 297 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 giugno 1998, n. 238, contenente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 214, comma 1, lettera JJ) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, nell'abrogare il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, fa salva, tra l'altro la disposizione di cui all'articolo 62 (Fondo nazionale di garanzia); Visto l'articolo 62, comma 4 del decreto legislativo n. 415/1996 il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con regolamento disciplina la gestione speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse - anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento - la destinazione dell'eventuale residuo attivo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n. 238, entrato in vigore il 5 agosto 1998, e recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse; Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale 27 gennaio 2003, n. 41, di modifica dell'articolo 4, commi 2 e 4 e dell'articolo 6, comma 1, del regolamento n. 238/1998; Visto in particolare il predetto articolo 6, comma 1, il quale prevede che «la gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005»; Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto ministriale n. 238/1998 il quale prevede, tra l'altro, che «il Fondo provvede alla redazione del rendiconto semestrale»; Viste le lettere del Fondo nazionale di garanzia n. 195 del 23 febbraio 2005 e n. 1364 del 27 aprile 2005 che rappresentano il problema derivante dalla chiusura della gestione speciale alla data del 30 giugno 2005, secondo le richiamate disposizioni del decreto ministeriale e chiedono una proroga della stessa al 30 giugno 2011; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 25 luglio 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota del 3 agosto 2005; Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia; Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il suo compito a causa dei giudizi pendenti ex articoli 98 e 101 della legge fallimentare e 57, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998, proposti dai creditori esclusi dall'indennizzo o che hanno impugnato i criteri di calcolo dell'indennizzo applicato dal Fondo; Considerata la previsione dei tempi lunghi per la chiusura dei giudizi in corso e la necessita' della definizione dei medesimi per la determinazione degli indennizzi dovuti e della copertura finanziaria da richiedere agli intermediari; Considerato che la prosecuzione della gestione speciale e' necessaria sia per garantire la tutela e la parita' di trattamento agli investitori coinvolti nelle procedure concorsuali, sia per consentire la definizione dei contenziosi in essere; Considerata inoltre l'opportunita' di modificare il regolamento n. 238/1998 al fine di prevedere una periodicita' annuale del rendiconto sulla gestione speciale per allineare la scadenza a quella annuale dei piani triennali, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto n. 41/2003; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 3 del regolamento n. 238/1998 e' apportata la seguente motivazione: numpag a) al comma 2, la parola «semestrale» e' sostituita dalla parola «annuale».
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71. - L'art. 62, comma 4 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 recante «Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1996, n. 186 e' il seguente: «4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attivita' e passivita' del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo». - L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». - L'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238 «Regolamento recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1998, n. 168 e' il seguente: «2 - Il Fondo provvede alla redazione della situazione iniziale della gestione speciale e del rendiconto semestrale, inviandoli al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unitamente alle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo». - L'art. 4, commi 2 e 4 del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, e' il seguente: «2. Il piano di cui al comma 1, e' aggiornato con cadenza annuale in relazione ai crediti successivamente ammessi al passivo delle insolvenze pregresse a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni o a seguito di giudizio di opposizione o di impugnazione ai sensi degli articoli 98 e 100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonche' ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. (Omissis). 4. Sulla base delle istanze di intervento pervenute entro la data di inizio della gestione speciale, il Fondo predispone, correlato al piano di cui al comma 1, un piano triennale per i versamenti delle risorse finanziarie previste dal comma 3. Il piano e' aggiornato annualmente in funzione delle istanze di indennizzo che perverranno successivamente, ai sensi dell'art. 5, comma 3.». - Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale n. 238 del 1998, come modificati dal presente regolamento: «Art. 3 (Vigilanza). - 1. Il Fondo risponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della gestione speciale, che deve essere finalizzata al pagamento degli indennizzi dovuti agli aventi diritto relativi alle insolvenze pregresse. 2. Il Fondo provvede alla redazione della situazione iniziale della gestione speciale e del rendiconto annuale, inviandoli al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unitamente alle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo.». «Art. 6 (Saldo della gestione). - 1. La gestione speciale si chiude al 30 giugno 2011. 2. L'eventuale attivo residuo e' ripartito tra gli intermediari di cui all'art. 4, comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla copertura finanziaria della gestione speciale.».
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| Art. 2. 1. All'articolo 6 del regolamento n. 238/1998, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto 27 gennaio 2003, n. 41, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La gestione speciale si chiude al 30 giugno 2011». Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 novembre 2005 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2005 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 164 |
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