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| Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | CIRCOLARE 25 gennaio 2006, n. 2 |  | Circolare  in  materia  di  apprendistato  per  l'acquisizione  di un diploma o per percorsi di alta formazione. |  | 
 |  |  |  | Alle Direzioni regionali del lavoro Alle Direzioni provinciali del lavoro
 Alla  Regione  Siciliana  - Assessorato
 lavoro - Ufficio regionale del lavoro -
 Ispettorato del lavoro
 Alla  provincia  autonoma  di Bolzano -
 Assessorato lavoro
 Alla  provincia  autonoma  di  Trento -
 Assessorato lavoro
 All'INPS - Direzione generale
 All'INAIL - Direzione generale
 Alla Direzione generale per l'attivita'
 ispettiva
 Al SECIN 1. Premessa.
 Come  gia'  chiarito  con la precedente circolare del Ministero del lavoro   e  delle  politiche  sociali  n.  40  del  10 ottobre  2004, l'apprendistato  per  l'acquisizione  di un diploma o per percorsi di alta formazione di cui al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003  e'  finalizzato  alla  acquisizione  di  un  titolo  di  studio secondario  o  universitario,  nonche' della specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 17 maggio 1999, n. 144.
 In  quanto  tipologia  di  apprendistato  si configura pertanto una tipica ipotesi di contratto di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo   di   una  parte  della  obbligazione  negoziale,  con  la specificita'  che  il  percorso formativo che si realizza all'interno dell'impresa  e/o  presso  le  istituzioni  formative  e' finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio o di alta formazione.
 Tale  percorso  formativo  dovra'  avvenire  secondo  le  modalita' dell'alternanza, valorizzando e integrando lo specifico apporto che i diversi  soggetti  formativi  coinvolti  possono  offrire, al fine di realizzare  un  percorso  di  apprendimento  che deve comunque essere unitario.  Peraltro,  il  contratto  non  presuppone  una  necessaria scissione tra la attivita' lavorativa e la frequenza dell'apprendista a  specifici  corsi  teorici  di  livello  secondario, universitario, dell'alta  formazione  o  per  la specializzazione tecnica superiore. L'attivita'  svolta  in  azienda,  cosi' come concordata tra Regione, associazioni datoriali e sindacali, Universita' e istituti formativi, potra'   infatti  pienamente  integrare  il  percorso  di  formazione stabilito nel piano formativo individuale. 2. Regolamentazione.
 L'apprendistato  per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta  formazione  si  configura  come  una fattispecie complessa, che presuppone  l'instaurazione di un rapporto di lavoro e la contestuale attivazione di un percorso formativo.
 L'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede che:  «...  la  regolamentazione  e  la durata dell'apprendistato per l'acquisizione  di  un  diploma  o per percorsi di alta formazione e' rimessa   alle  regioni,  per  i  soli  profili  che  attengono  alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro,  le  Universita'  o  le altre istituzioni formative.».
 Tali   intese   possono   essere   concluse   attraverso  la  forma dell'accordo  quadro  o  definite  ad  hoc per il conseguimento di un titolo specifico.
 Al riguardo deve, comunque, osservarsi che, in considerazione della stretta  connessione  tra  la  regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato in parola e degli ulteriori aspetti del contratto, nell'ambito  delle  predette  intese si provvedera' sostanzialmente a dare una disciplina unitaria della materia.
 Del resto cio' appare evidente ove si consideri, in particolare, la disciplina   della   durata   del  contratto:  elemento  direttamente collegato  al  titolo  di  studio  o  alla  specializzazione  tecnica superiore   da  conseguire  e  ad  un  effettivo  raccordo  le  parti interessate,  in  particolare:  associazioni  dei  datori  di lavoro, organizzazioni sindacali e Universita' o altri Istituti formativi.
 Le  intese  territoriali consentono di determinare la struttura e l'articolazione   dei   percorsi   formativi,   le   funzioni   e  le responsabilita'  dei  soggetti coinvolti nel contratto, anche al fine di   valorizzare  la  combinazione  di  apprendimenti  in  formazione formale, che possono attivarsi sia presso le istituzioni scolastiche, formative  e/o universitarie sia in azienda, secondo le modalita' che definite  nell'ambito  delle intese, e in formazione non formale, che avvengono  tipicamente  in  azienda  e  nel  rispetto  del  titolo da conseguire.
 La disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione deve pertanto considerarsi pienamente operativa.   E',   quindi,   immediatamente   possibile   avviare  la definizione  di  intese  a livello regionale o di Provincia autonoma, poiche'  solo  nell'ambito  ditali  dispositivi  e nel rispetto degli stessi le imprese potranno procedere alle assunzioni. 3. Ambito di applicazione soggettivo.
 Il  contratto si applica a soggetti di eta' compresa tra i diciotto ed i ventinove anni. Si rammenta peraltro, come gia' ricordato con la Circolare  ministeriale  n.  30 del 15 luglio 2005, che per ventinove anni  si considerano i giovani fino al compimento del trentesimo anno d'eta' (29 anni e 364 giorni).
 Il  contratto  potra'  altresi' stipularsi con soggetti che abbiano gia'   compiuto  il  diciassettesimo  anno  d'eta',  qualora  abbiano espletato  il  diritto  dovere  all'istruzione  e  formazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 76 del 2005.
 Tali   soggetti  potranno  essere  assunti  nelle  imprese  private appartenenti   a   tutti   i  settori  produttivi,  ivi  comprese  le associazioni  dei  datori  di  lavoro  e le organizzazioni sindacali, purche'  esercitino  attivita' compatibili con il perseguimento delle finalita' del contratto.
 Il contratto sara' stipulabile anche per i settori il cui Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro non abbia ancora definita una nuova disciplina  contrattuale che tenga conto della legge n. 30 del 2003 e del  decreto  legislativo  n.  276  del 2003, purche' le associazioni territoriali  dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro abbiano sottoscritto l'intesa di cui al precedente paragrafo 2.
 In   coerenza  con  le  differenti  finalita'  delle  tipologie  di apprendistato,  e'  possibile assumere con contratto di apprendistato per  l'acquisizione  di  un diploma o per percorsi di alta formazione giovani   che   abbiano   gia'   concluso   precedenti  contratti  di apprendistato  per l'espletamento del diritto-dovere e/o contratti di apprendistato   professionalizzante.  In  particolare,  e'  possibile immaginare percorsi formativi in cui il giovane consegue un titolo di studio  secondario  attraverso  il  contratto  di  apprendistato  per l'espletamento  del  diritto  dovere  all'istruzione  e formazione, e prosegue  il proprio iter formativo con un contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. 4. Forma e durata.
 Il contratto dovra' essere stipulato in forma scritta. Al contratto dovra'  inoltre  essere  allegato  il  Piano  formativo  individuale, elemento  essenziale  dello stesso. Il Piano formativo individuale e' elaborato   dall'impresa   sulla  base  del  bilancio  di  competenze dell'apprendista   e,   pertanto,  in  relazione  alle  conoscenze  e competenze    gia'   acquisite   dal   giovane,   coerentemente   con l'articolazione  del  percorso  individuata  nell'ambito delle intese regionali.
 Nell'ambito  delle  stesse intese regionali e' determinata anche la durata del rapporto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
 In  ogni  caso,  si deve ritenere che rispetto all'assunzione con contratto  di  apprendistato  per  l'acquisizione di un diploma o per percorsi  di alta formazione non operi il termine massimo di sei anni di   apprendistato  previsto  dall'art.  49,  comma  4,  del  decreto legislativo n. 276 del 2003.
 Nel  caso  in  cui  l'apprendista non riesca a conseguire il titolo nell'arco   temporale  inizialmente  previsto,  le  intese  regionali possono   prevedere  che,  con  l'assenso  del  datore  di  lavoro  e dell'apprendista,   sia   possibile   prorogare   il   contratto   di apprendistato.  Il  periodo  massimo  di  proroga  del  contratto  di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' stabilito all'interno delle intese stesse. 5. Inquadramento.
 Ai  sensi  dell'art. 53 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed in  coerenza  con  quanto gia' chiarito con Circolare n. 40 del 2004, all'apprendista   non   potra'  essere  attribuito  un  inquadramento inferiore  per  piu'  di  due  livelli  alla  categoria  spettante ai lavoratori assunti in azienda ed impiegati nelle stesse mansioni alle quali  e'  finalizzata  la  qualifica di destinazione, secondo quanto stabilito del contratto collettivo nazionale.
 Fatte   salve   specifiche  previsioni  di  legge  o  di  contratto collettivo,  i  lavoratori assunti con contratto di apprendistato per acquisizione  di  un  diploma  o percorsi di alta formazione sono, in coerenza  con  la disciplina generale del contratto di apprendistato, esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
 La  disciplina  del  contratto di apprendistato per alta formazione resta  altresi'  soggetta,  in  quanto compatibile, alle disposizioni previste   dalla   legge   19 gennaio   1955,  n.  25,  e  successive modificazioni.  Pertanto  sono da ritenersi ancora in vigore le norme di  cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative ai diritti  e  doveri  del  datore  di  lavoro,  nonche'  la  disciplina previdenziale  ed assistenziale prevista agli articoli 21 e 22, cosi' come espressamente previsto dall'art. 53, comma 4. 6. Scadenza del termine e recesso anticipato.
 E da ritenersi applicabile al contratto la disciplina in materia di recesso  dal rapporto di apprendistato, cosi' come regolata dall'art. 19  della  legge  n.  25 del 1955. Pertanto, allo scadere del termine l'apprendista  si  riterra'  mantenuto  in  servizio con contratto di lavoro  a  tempo indeterminato, salvo disdetta a norma dell'art. 2118 del codice civile.
 Il  datore  di  lavoro  potra'  recedere  dal contratto prima della scadenza  del  termine  in  presenza  di  giusta causa o giustificato motivo.
 In  caso  di  recesso  anticipato  per  giusta causa o giustificato motivo  l'apprendista  ha  diritto,  coerentemente  con  le finalita' perseguita   dal   contratto,   alla   verifica,   riconoscimento   e certificazione  delle  competenze  e dei crediti formativi acquisiti. Egli  ha  altresi'  diritto  all'indicazione  dei  crediti  formativi maturati  nel  libretto  formativo  del  cittadino, affinche' possano essere   utilizzati   nell'attivazione  di  successivi,  compatibili, percorsi formativi. 7. Disciplina sanzionatoria.
 Si  ritiene  applicato  anche  al  contratto  di  apprendistato per acquisizione  di  un diploma o percorsi di alta formazione l'art. 53, comma  3,  del decreto legislativo 27 del 2003, cosi' come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.
 A  tutela  del rispetto dell'obbligo formativo in capo al datore di lavoro,  in  caso  di  inadempimento  del Piano formativo individuale imputabile esclusivamente al datore di lavoro, nel quale si configuri uno  degli  elementi  di  cui alla circolare n. 40 del 2004 e tale da impedire  il  raggiungimento del titolo da parte dell'apprendista, il datore  e'  tenuto  a  versare  all'INPS,  a titolo sanzionatorio, la differenza   tra   la  contribuzione  versata  e  quella  dovuta  con riferimento  al  livello  di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe  stato  raggiunto  dal  lavoratore  al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
 La   maggiorazione   cosi'   stabilita  esclude  l'applicazione  di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
 In  caso  di  inadempimento  dell'obbligo  formativo, e conseguente applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro sara'  altresi' preclusa la possibilita' di continuare il rapporto di apprendistato  con  lo  stesso  soggetto  e  per l'acquisizione della medesima qualifica professionale.
 In  tale  ipotesi  va  tuttavia specificato che, in caso di mancata acquisizione  titolo  di  studio  secondario,  laurea  o  diploma  di specializzazione  o della mancata specializzazione tecnica superiore, conseguibile  con  contratto  di apprendistato per acquisizione di un diploma   o  percorsi  di  alta  formazione,  non  imputabile  ad  un inadempimento  del  datore  di  lavoro,  egli manterra' inalterato il diritto  al  riconoscimento degli incentivi contributivi previsti per il contratto.
 Roma, 25 gennaio 2006
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
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