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| Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2006 |  | Approvazione   degli   indici   di   coerenza  di  natura  economica, finanziaria e patrimoniale per l'applicazione degli studi di settore, nei  confronti  degli  esercenti  attivita'  d'impresa  in  regime di contabilita' ordinaria. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti  normativi  del  presente  atto,  e considerato il parere favorevole  espresso  in data 6 dicembre 2005 dalla Commissione degli esperti,  istituita  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  7, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
 Dispone quanto segue
 Art. 1.
 Indici di coerenza di natura economica
 finanziaria e patrimoniale
 1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146,  sono approvati gli indici che denotano significative situazioni di  incoerenza  di  natura  economica, finanziaria e patrimoniale, di seguito elencati:
 a) Rapporto tra il valore dei beni mobili strumentali (al netto del  valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza dei contratti di locazione  non  finanziaria)  e  gli  ammortamenti  dei  beni  mobili strumentali;
 b) Differenza  tra  le  esistenze  iniziali  relative  a merci, prodotti  finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non   di   durata   ultrannuale   e   le  relative  rimanenze  finali dell'esercizio precedente;
 c) Differenza  tra  le  esistenze  iniziali  relative ad opere, forniture  e  servizi  di  durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente;
 d) Disponibilita' liquide negative (Cassa).
 2. Le modalita' applicative degli indicatori di incoerenza di cui al  comma  1  sono  stabilite e descritte nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
 3.  Gli  indici  di  cui  al comma 1 sono utilizzabili secondo le modalita'  previste dall'art. 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n.  146, nei confronti degli esercenti attivita' di impresa in regime di contabilita' ordinaria, anche per opzione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.
 4.  Con  successivo  provvedimento  verranno  stabiliti ulteriori indici  di  coerenza  di natura economica, finanziaria e patrimoniale per  l'applicazione  degli  studi  di  settore  nei  confronti  degli esercenti attivita' di impresa in regime di contabilita' ordinaria. Motivazioni.
 Il  presente provvedimento, previsto dall'art. 10, comma 2, della legge  8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1, comma 409, della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2005)»,  individua,  in questa prima fase, gli indici di coerenza   di   natura   economica,  finanziaria  e  patrimoniale  da utilizzare  per  gli  accertamenti  basati sugli studi di settore nei confronti   degli   esercenti  attivita'  di  impresa  in  regime  di contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione.
 In  conformita'  a quanto previsto dal medesimo art. 10, comma 2, della  legge  8 maggio  1998,  n.  146,  e'  stato acquisito, in data 6 dicembre   2005,  il  parere  favorevole  della  Commissione  degli esperti, istituita ai sensi del comma 7 di detto articolo.
 Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge n. 311 del 2004, gli accertamenti  in  questione,  al verificarsi delle anomalie segnalate mediante  gli indici di natura economica, finanziaria e patrimoniale, individuati  con  il  presente  provvedimento,  sono  effettuabili  a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004. Riferimenti normativi.
 a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
 decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) e successive modifiche;
 Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
 Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
 decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000;
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: articolo 23, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze e art. 57, che ha istituito le Agenzie fiscali;
 Art.  1, commi 409 e 410, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale  dello Stato» (legge finanziaria 2005), sulla istituzione degli  indici  e  il  loro  utilizzo ai fini dell'accertamento basato sugli studi di settore.
 b) Disclina degli studi di settore
 decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331, convertito con modificazioni  dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427 (articoli 62-bis, 62-sexies):  Istituzione  degli  studi  di  settore  e  attivita'  di accertamento fondata sugli stessi;
 legge  8 maggio  1998,  n.  146 (art. 10): individuazione delle modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
 decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 parere  del  6 dicembre  2005  della Commissione degli esperti, istituita  ai  sensi  dell'art.  10,  comma 7, della legge n. 146 del 10 maggio 1998.
 Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 gennaio 2006
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato a pag. 35  <----
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