Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DECRETO 6 dicembre 2005
Modalita' di erogazione alle universita' dei cofinaziamenti destinati alla realizzazione di reti di connettivita' senza fili, alle modalita' di funzionamento del fondo di garanzia e alla procedura di acquisto del personal computer portatile e per l'erogazione del contributo governativo (Progetto «Un c@ppuccino per un pc»).

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e in particolare l'articolo 2-bis, il quale, al comma 1, prevede lo stanziamento di appositi fondi per:
a) il cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettivita' senza fili alle Universita' per l'ammontare di 2,5 milioni di euro;
b) l'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti esenti dalle tasse e dai contributi universitari per l'ammontare di 10 milioni di euro;
c)la costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati agli studenti per l'acquisto del personal computer, per l'ammontare di 2,5 milioni di euro e, al comma 2, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, entro il limite delle predette disponibilita' finanziarie, le modalita' di erogazione dei cofinanziamenti alle Universita', di erogazione del contributo per l'acquisto del personal computer, di funzionamento del fondo di garanzia, nonche' di gestione e comunicazione delle iniziative;
Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione del 7 luglio 2005 che destina 15 milioni di euro al progetto - Un c@ppuccino per un PC - a valere sul competente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per incrementare la diffusione e l'utilizzo di strumenti informatici da parte degli studenti universitari;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 22 luglio 2005 registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2005, registro n. 11, foglio n. 176, che individua tra i progetti di rilevanza e di preminente interesse nazionale, da finanziare con il Fondo di finanziamento dei progetti strategici nel settore informatico, l'iniziativa denominata «Un c@ppuccino per un PC» nell'ambito della linea strategica diretta all'alfabetizzazione degli italiani;
Considerato che per la realizzazione degli obiettivi connessi allo sviluppo ed all'estensione delle nuove tecnologie per favorire una maggiore circolarita' di informazioni, esperienze e cultura sono state gia' avviate e realizzate iniziative dirette all'alfabetizzazione ed all'inclusione di numerose categorie di cittadini;
Rilevato che a partire dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), sono stati promossi e finanziati progetti per incentivare la diffusione e l'utilizzo di strumenti informatici da parte dei cittadini attraverso l'erogazione di incentivi e condizioni agevolate a determinate categorie di utenti quali giovani, famiglie, docenti, dipendenti pubblici e lavoratori subordinati, per l'acquisto di personal computer e per il rilascio di certificazioni informatiche;
Constatato che le iniziative adottate hanno trovato un ampio e positivo riscontro da parte dei destinatari;
Considerato il positivo riscontro all'iniziativa «PC ai giovani» di cui all'art. 4, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, attuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 19 maggio 2004;
Considerata l'opportunita' che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie emani i provvedimenti che consentano il riuso di soluzioni gia' in uso e di proprieta' della pubblica amministrazione;
Considerato che per l'individuazione del soggetto affidatario della gestione del Fondo di garanzia si rende necessario il ricorso alla procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi;
Ravvisata la necessita' di realizzare un piano coordinato e condiviso con le universita' per le attivita' di comunicazione della iniziativa avvalendosi anche del supporto della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) al fine di garantire coerenza ed omogeneita' delle attivita' medesime a livello nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' di presentazione delle domande
di cofinanziamento da parte delle Universita'
1. Le universita' statali e non statali legalmente riconosciute possono presentare domanda per ottenere il cofinanziamento da parte dello Stato dei progetti di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, finalizzati alla realizzazione di reti di connettivita' senza fili nelle aree ed edifici universitari, che permettano ai docenti ed agli studenti di accedere gratuitamente a servizi per la didattica avanzata e servizi amministrativi on line.
2. Le domande di partecipazione al bando di cofinanziamento sono redatte sull'apposito modulo di cui all'allegato A del presente decreto reperibile sul sito Internet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca www.istruzione.it, sezione «Un c@ppuccino per un PC». La domanda sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Universita' e' inviata esclusivamente per via telematica a: segreteria. dit@governo.it indicando nell'oggetto - Progetto wireless nelle universita' - entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
Valutazione dei progetti
1. Per la valutazione dei progetti di massima di cui all'art. 1, presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (in seguito denominato: «Dipartimento»), e' istituita una commissione di valutazione composta da due rappresentanti designati dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, un rappresentante designato dal Ministero per l'istruzione l'universita' e la ricerca, un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane.
2. La partecipazione alla commissione di valutazione e' senza oneri per l'amministrazione e non da' diritto a rimborsi spese o a compensi per i partecipanti.
3. All'esito della valutazione di merito, la graduatoria predisposta dalla commissione di cui al comma 1, e' approvata con provvedimento del Capo del Dipartimento, che definisce l'ordine decrescente dei progetti ammissibili fino al limite delle risorse disponibili.
 
Art. 3.
Modalita' di erogazione dei cofinanziamenti
alle Universita'
1. I cofinanziamenti concessi alle Universita' sono erogati tramite apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento e ciascuna universita'.
 
Art. 4.
Durata del progetto e spese finanziabili
1. I lavori cofinanziati ai sensi del presente capo sono completati entro dieci mesi dalla data di stipula della convenzione di cui all'art. 3.
2. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficolta' di ordine tecnico o tecnologico non prevedibili, il Dipartimento puo' autorizzare una sola proroga per non piu' di cinque mesi.
3. L'importo massimo del cofinanziamento e' pari a 50.000,00 euro.
 
Art. 5.
Controlli
1. Il Dipartimento svolge attivita' di controllo sull'attuazione dei progetti.
2. A seguito dei risultati dei controlli di cui al comma 1, in caso di mancata o difforme realizzazione del progetto nel termine di durata progettuale di cui all'art. 4, commi 1 e 2, con provvedimento del Dipartimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la revoca totale o parziale del cofinanziamento concesso con rimborso delle somme eventualmente anticipate.
 
Art. 6.
Costituzione e finalita' del fondo di garanzia
1. E' istituito presso il Dipartimento un fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi sui prestiti erogati agli studenti per l'acquisto di un personal computer portatile, con una dotazione di 2,5 milioni di euro (in seguito denominato: «Fondo»).
2. Le disponibilita' del Fondo, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3. Il Dipartimento provvede alla gestione del Fondo attraverso l'affidamento ad un soggetto (in seguito denominato: «gestore») individuato con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, tra le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo.
4. La garanzia del Fondo e' concessa su un finanziamento a favore dei soggetti di cui all'art. 7 per l'acquisto di un personal computer portatile.
5. Il finanziamento oggetto della garanzia e' di ammontare non superiore a 1.200,00 euro comprensivo di IVA ed e' concesso una sola volta per ciascun avente diritto.
6. Nel caso in cui sia stato riconosciuto il contributo governativo di 200,00 euro l'importo del finanziamento e' ridotto in misura corrispondente.
 
Art. 7.
Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari (in seguito denominati: «studenti»), sono gli studenti universitari regolarmente iscritti alle universita' statali e non statali legalmente riconosciute.
 
Art. 8.
Soggetti finanziatori
1. La garanzia puo' essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo decreto legislativo, operanti nel settore del credito al consumo (in seguito denominati: «finanziatori»), che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Dipartimento.
2. La convenzione di cui al comma 1, disciplina le modalita' di accesso alle agevolazioni, stabilisce i costi del finanziamento a carico dello studente e formalizza l'accettazione da parte dei finanziatori delle modalita' di gestione del Fondo di cui al presente decreto.
 
Art. 9.
Operazioni ammissibili alla garanzia
1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti che:
a) sono concessi agli studenti a fronte dell'acquisto di un personal computer portatile con le caratteristiche di cui all'art. 14;
b) prevedono un piano di rimborso in rate mensili non inferiori a dodici ne' superiori a trentasei;
c) sono erogati, a pena di inefficacia della garanzia, entro dieci giorni dalla data di richiesta della medesima.
 
Art. 10.
Natura e misura della garanzia
1. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed e' concessa:
a) per un importo massimo non superiore all'80 per cento del finanziamento erogato;
b) nei limiti dell'importo di cui alla lettera a), in misura pari all'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione del finanziatore nei confronti degli studenti per la quota capitale nei limiti indicati all'art. 6, comma 5 e per interessi di mora, in misura non superiore al tasso legale, calcolata al novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 12, comma 1.
 
Art. 11.
Ammissione alla garanzia
1. L'ammissione dei finanziamenti alla garanzia avviene per via esclusivamente telematica con le seguenti modalita':
a) i finanziatori comunicano al gestore le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente decreto;
b) il gestore comunica ai finanziatori il numero di posizione progressivo assegnato all'operazione secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta;
c) i finanziatori, a pena della sospensione della facolta' di operare con il Fondo, comunicano al gestore, entro quindici giorni lavorativi dal suo verificarsi, la mancata erogazione ovvero l'estinzione anticipata del finanziamento.
2. Il gestore provvede alla registrazione delle operazioni e, nel caso in cui le disponibilita' del Fondo risultino totalmente impegnate, sospende l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione ai finanziatori e al Dipartimento.
3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalita', dalla data di erogazione del finanziamento.
 
Art. 12.
Attivazione della garanzia
1. In caso di inadempimento dello studente, i finanziatori entro novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, avviano, a proprie spese, le procedure di recupero del credito, inviando allo studente l'intimazione di pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida di pagamento della somma dovuta.
2. L'intimazione di pagamento e' inviata, per conoscenza, al gestore.
3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dello studente dell'intimazione, i finanziatori possono attivare la garanzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al gestore entro il termine di novanta giorni dalla predetta data. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente periodo e' causa di decadenza dalla garanzia.
4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la dichiarazione del finanziatore che attesti:
1) l'avvenuto inadempimento nei modi di cui comma 1;
2) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
3) l'ammontare dell'esposizione rilevato al novantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1;
4) la documentazione contabile comprovante l'avvenuta erogazione della somma al rivenditore;
b) copia del contratto di finanziamento;
c) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
d) copia della documentazione di cui all'art. 15, comma 1, punti b) e d).
5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione al finanziatore dell'importo come determinato ai sensi dell'art. 10.
6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione il termine di cui al comma 5 si interrompe fino alla data di arrivo della documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.
7. Nel caso in cui il finanziatore, successivamente all'intervento della garanzia, riceva dallo studente il pagamento totale o parziale del debito provvedera' a riversare al Fondo le somme riscosse.
 
Art. 13.
Surrogazione legale
1. A seguito del pagamento il Dipartimento e' surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e provvede, eventualmente anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, al recupero nei confronti del debitore della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso delle spese sostenute per il recupero.
 
Art. 14.
Caratteristiche del personal computer portatile
1. Al fine delle agevolazioni di cui ai Capi II e III il personal computer portatile deve possedere le seguenti caratteristiche:
a) essere nuovo di fabbrica e presente al listino;
b) essere dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica;
c) essere corredato di manualistica tecnica d'uso hardware e software in lingua italiana;
d) essere corredato di sistema operativo in lingua italiana a scelta dello studente e di corrispondente licenza d'uso a tempo indeterminato;
e) essere di tipo WI-FI ready, ovvero predisposto, sia a livello hardware che software, per il collegamento alle reti locali in modalita' wireless 802.11b/802.11g.
 
Art. 15.
Procedura per accedere al finanziamento
garantito dal Fondo
1. Al fine di ottenere il finanziamento di cui all'art. 6, comma 5, lo studente deve:
a) accreditarsi attraverso la procedura illustrata sul sito internet www.istruzione.it nella sezione - Un c@ppuccino per un PC;
b) ottenere il modulo di adesione, riportante le generalita' e il codice fiscale dello studente, il numero identificativo personale attribuito (in seguito denominato «PIN»), e l'indicazione dell'eventuale diritto al contributo governativo;
c) recarsi presso un rivenditore scelto tra quelli indicati sul sito internet www.italia.gov.it nella sezione - Un c@ppuccino per un PC -, scegliere un personal computer portatile di qualunque marca e modello, purche' avente le caratteristiche minime di cui all'art. 14;
d) recarsi, entro il termine di trenta giorni di validita' del PIN, presso uno dei finanziatori con il preventivo di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), per richiedere la concessione del finanziamento, rilasciando a tal fine una dichiarazione sostitutiva di atto notorieta', resa ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, di protesti o di pignoramenti.
2. Nel caso in cui il finanziatore operi direttamente presso il rivenditore, le operazioni di cui al comma 1, lettera d), sono svolte direttamente dal rivenditore medesimo.
3. Scaduto il termine di validita' del PIN lo studente puo' richiederne un altro con le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), annullando quello originario.
 
Art. 16.
Beneficiari e ammontare del contributo
1. Agli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi universitari di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 e che acquistano un personal computer portatile con le caratteristiche di cui all'art. 14, e' riconosciuto, all'atto dell'acquisto, un contributo pari a 200,00 euro, nei limiti delle disponibilita' di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168.
2. Il contributo di cui al comma 1, e' cumulabile con il finanziamento di cui all'art. 6, comma 5, nel limite massimo complessivo di 1.200,00 euro per singolo studente.
3. Il contributo puo' essere erogato anche allo studente, di cui al comma 1, che non intende usufruire del finanziamento garantito
 
Art. 17.
Modalita' di erogazione del contributo
1. Il contributo viene erogato mediante una riduzione di 200,00 euro sul prezzo di acquisto del personal computer portatile, comprensivo di IVA, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.
 
Art. 18.
Accreditamento del rivenditore
1. Il rivenditore, anche di vendite on line, che intende aderire all'iniziativa compila il foglio elettronico riportato sul sito www.italia.gov.it, sezione - Un c@ppuccino per un PC - ed indica gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio, le coordinate di conto corrente bancario o postale su cui ricevere i pagamenti e manifesta la volonta' di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori gia' iscritti ad analoghi progetti gestiti dal Dipartimento e' sufficiente l'eventuale aggiornamento dei dati gia' comunicati, utilizzando allo scopo l'apposito foglio elettronico predisposto sul medesimo sito.
 
Art. 19.
Adempimenti a carico del rivenditore
per il rilascio del preventivo
1. Per il rilascio del preventivo del prezzo dell'apparecchio il rivenditore adotta la seguente procedura:
a) identifica lo studente, il quale fornisce il proprio codice fiscale e PIN e esibisce la propria carta di identita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
b) accede al sito www.italia.gov.it alla sezione «Un c@ppuccino per un PC» ed inserisce:
1) i dati dello studente (codice fiscale, PIN ed estremi documento di riconoscimento);
2) i dati del personal computer selezionato (marca, modello, configurazione) il prezzo comprensivo di IVA. Tale operazione e' automaticamente inibita in caso di impegno totale delle disponibilita' del Fondo di garanzia;
c) predispone il preventivo e lo consegna allo studente dopo aver verificato e confermato i dati con apposita sottoscrizione. Il preventivo e' memorizzato dal sistema informativo.
2. Il rivenditore, nel caso di esaurimento delle disponibilita' del contributo procede, previa autorizzazione dello studente, al rilascio del preventivo senza l'indicazione del predetto contributo.
 
Art. 20.
Pagamento al rivenditore
1. Il finanziatore, perfezionati gli adempimenti per la concessione del finanziamento provvede ad effettuare, tramite bonifico bancario a favore del rivenditore, il pagamento dell'importo indicato sul preventivo di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), al netto di eventuali contributi, e rilascia allo studente copia della relativa contabile nei limiti di quanto previsto dall'art. 16. Il finanziatore verifica, attraverso l'accesso al sito www.italia. gov.it sezione - Un c@ppuccino per un PC - preventivi -, i dati contenuti nel preventivo di cui all'art. 19, comma 1, lettera c).
2. Il rimborso al rivenditore del contributo governativo di 200,00 euro avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o conto corrente postale ovvero mediante assegno postale, secondo le indicazioni fornite dal rivenditore all'atto dell'adesione all'iniziativa, al netto di 3,00 euro per il costo di ciascuna operazione successivamente al completamento dell'operazione di cui all'art. 21.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti al rivenditore entro trenta giorni dalla fine del mese di competenza del completamento dell'operazione.
 
Art. 21.
Modalita' di vendita del personal computer portatile
1. Il rivenditore, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento, di cui all'art. 20, comma 1, da parte del finanziatore, attraverso l'esibizione a cura dello studente, della contabile bancaria, consegna il personal computer portatile allo studente e, per il perfezionamento dell'operazione, compila l'apposito foglio elettronico indicando il numero di serie del personal computer portatile consegnato ed il numero identificativo dello scontrino fiscale, nonche' la relativa data di emissione.
 
Art. 22.
Modalita' di gestione e comunicazione
1. Il Dipartimento provvede:
a) alla realizzazione e la gestione delle sezioni del sito internet necessarie allo svolgimento dell'iniziative di cui ai Capi II e III;
b) alla realizzazione delle procedure informatiche necessarie:
1) alla verifica della validita' dell'attivita' commerciale del rivenditore attraverso il controllo della partita IVA;
2) all'interscambio delle informazioni necessarie alla gestione dell'iniziativa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con i finanziatori aderenti;
3) allo svolgimento delle attivita' a carico dei rivenditori e dei finanziatori;
4) all'esercizio del controllo e del monitoraggio dell'iniziativa;
5) alla predisposizione dei rimborsi ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 21.
2. Il Dipartimento provvede, inoltre:
a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;
b) ad effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa e delle risorse disponibili, in relazione agli obiettivi da raggiungere.
 
Art. 23.
Attivita' del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
1. Per la realizzazione delle iniziative secondo le modalita' stabilite dal presente decreto il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi all'uopo individuati e designati senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, realizza e gestisce:
a) le procedure informatiche necessarie all'accreditamento degli studenti di cui all'art. 15, comma 1;
b) gli aggiornamenti al sito internet www.istruzione.it, inserendovi una sezione specifica, denominata - Un c@ppuccino per un PC -, riferita all'iniziativa di cui al presente decreto e contenenti le condizioni commerciali dei finanziatori aderenti all'iniziativa;
c) trasmissione delle informazioni necessarie al sito www.italia.gov.it.
 
Art. 24.
Modalita' di partecipazione all'iniziativa
da parte di soggetti privati
1. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente decreto possono altresi' contribuire soggetti privati anche per mezzo dei contratti di sponsorizzazione di cui all'art. 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 
Art. 25.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli relativi alla realizzazione dei progetti di cui al presente decreto si provvede rispettivamente:
a) agli oneri di cui al Capo I con i fondi di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
b) agli oneri di cui all'art. 6, con i fondi di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
c) agli oneri di cui agli articoli 17 e 22, con i fondi di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2005
Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
Stanca
Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Moratti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 96
 
Allegato A
PROGETTO WIRELESS NELLE UNIVERSITA':
RICHIESTA DI COFINANZIAMENTO E PROGETTO DI MASSIMA
Sezione 1 - Richiesta di cofinanziamento Soggetto richiedente:

Denominazione |
Sede |
Indirizzo postale |
Indirizzo e-mail |
Telefono |
Fax |
Sito web |

Referente:

Cognome e nome |
Telefono |
Fax |
e-mail |

Finanziamento richiesto:

Per hardware e software di connettivita' |
Per hardware e software per servizi didattici e amministrativi |
Per comunicazione e informazione agli studenti |
Totale . . . |

Sezione 2 - Sintesi del progetto Identificazione e descrizione breve del progetto:

Nome del progetto |
Finalita' del progetto (1) |
Date inizio e fine previste |

Risultati attesi dal progetto:

Numero studenti iscritti (2) |
Numero studenti raggiunti dal servizio (3) |
Servizi on line che saranno resi disponibili (4) |
Misure di sicurezza previste (5) |

Costi del progetto:

Costo complessivo (6) | ................... ---------------------------------------------------------------------
Costo medio per utente connesso (7) | ................... ---------------------------------------------------------------------
Dettaglio costi ammissibili a | finanziamento: (8) | ---------------------------------------------------------------------
1. Hardware e software di connettivita' | 1. ..................... ---------------------------------------------------------------------
2. Hardware e software per servizi | didattici e amministrativi | 2. ..................... ---------------------------------------------------------------------
3. Comunicazione e formazione agli | studenti | 3. .....................

Struttura finanziamento del progetto:

A carico: (9) |
1. Universita' | 1. .......................%
2. Co-finanziamento richiesto | 2. .......................%
3. Privati | 3. .......................%
4. Altri (specificare) | 4. .......................%
| -------
| 100.0%

Sezione 3 - Progetto di massima Nome e descrizione del progetto:

(max una pagina) (10) |

Obiettivi e ambito del progetto:

(max due pagine) |

Finalita' e risultati attesi dal progetto:

(max due pagine) |

Procedura di sicurezza:

(max due pagine) |

Disegno di massima della soluzione:

(max otto pagine) |

Approccio e piano di realizzazione:

(max quattro pagine) |

Risorse gia' disponibili:

(max una pagina) |

Iniziative e piano di comunicazione:

(max due pagine) |

Costi e fonti di finanziamento:

(max due pagine) |

Eventuali ulteriori informazioni:

(max una pagina) |

(1) Descrivere brevemente il progetto (max 200 parole).
(2) Indicare il numero degli studenti regolarmente iscritti all'ateneo richiedente.
(3) Indicare il numero dei potenziali beneficiari del progetto proposto.
(4) Descrivere brevemente (max 200 parole) i servizi didattici e amministrativi on line che saranno resi disponibili dal progetto, sia nuovi che gia' disponibili con collegamenti fissi.
(5) Descrivere brevemente le procedure previste per l'autenticazione/autorizzazione degli utenti e per la gestione degli accessi ad internet.
(6) Indicare il costo totale stimato del progetto.
(7) Indicare il rapporto Costo complessivo/Numero studenti raggiunti dal servizio.
(8) Devono essere presenti tutte e tre le voci.
(9) Indicare le quote del costo complessivo del progetto a carico dei soggetti elencati.
(10) Per ogni pagina di testo si intendono non piu' di 8000 caratteri.
 
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