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| Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE |  | DECRETO 6 dicembre 2005 |  | Modalita' di erogazione alle universita' dei cofinaziamenti destinati alla   realizzazione  di  reti  di  connettivita'  senza  fili,  alle modalita'  di funzionamento del fondo di garanzia e alla procedura di acquisto  del  personal  computer  portatile  e  per l'erogazione del contributo governativo (Progetto «Un c@ppuccino per un pc»). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
 DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 e
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori della pubblica amministrazione,  convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e in particolare  l'articolo  2-bis,  il  quale,  al  comma  1, prevede lo stanziamento di appositi fondi per:
 a) il cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettivita'  senza  fili  alle  Universita'  per l'ammontare di 2,5 milioni di euro;
 b)  l'erogazione  di  un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal  computer  da  parte degli studenti esenti dalle tasse e dai contributi universitari per l'ammontare di 10 milioni di euro;
 c)la  costituzione  di  un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati agli studenti per l'acquisto del personal computer,  per  l'ammontare di 2,5 milioni di euro e, al comma 2, che con   decreto   di   natura   non   regolamentare  del  Ministro  per l'innovazione   e   le   tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro dell'istruzione  dell'universita'  e  della ricerca e con il Ministro dell'economia  e  delle finanze sono stabilite, entro il limite delle predette  disponibilita'  finanziarie, le modalita' di erogazione dei cofinanziamenti  alle  Universita',  di erogazione del contributo per l'acquisto  del  personal  computer,  di  funzionamento  del fondo di garanzia, nonche' di gestione e comunicazione delle iniziative;
 Vista  la  deliberazione  del Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione del 7 luglio 2005 che destina 15 milioni di euro al progetto - Un c@ppuccino per un PC - a valere sul competente capitolo di   bilancio   della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie, per incrementare la diffusione  e  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  da parte degli studenti universitari;
 Visto  il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data  22 luglio  2005 registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2005,  registro n. 11, foglio n. 176, che individua tra i progetti di rilevanza  e  di preminente interesse nazionale, da finanziare con il Fondo   di   finanziamento   dei   progetti  strategici  nel  settore informatico,  l'iniziativa  denominata  «Un  c@ppuccino  per  un  PC» nell'ambito della linea strategica diretta all'alfabetizzazione degli italiani;
 Considerato  che per la realizzazione degli obiettivi connessi allo sviluppo  ed  all'estensione  delle nuove tecnologie per favorire una maggiore  circolarita'  di  informazioni,  esperienze  e cultura sono state     gia'    avviate    e    realizzate    iniziative    dirette all'alfabetizzazione  ed  all'inclusione  di  numerose  categorie  di cittadini;
 Rilevato  che a partire dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria  2003),  sono  stati  promossi  e finanziati progetti per incentivare  la  diffusione  e l'utilizzo di strumenti informatici da parte dei cittadini attraverso l'erogazione di incentivi e condizioni agevolate  a determinate categorie di utenti quali giovani, famiglie, docenti, dipendenti pubblici e lavoratori subordinati, per l'acquisto di   personal   computer   e   per   il  rilascio  di  certificazioni informatiche;
 Constatato  che  le  iniziative  adottate  hanno trovato un ampio e positivo riscontro da parte dei destinatari;
 Considerato il positivo riscontro all'iniziativa «PC ai giovani» di cui  all'art.  4,  comma  9,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, attuata  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 19 maggio 2004;
 Considerata  l'opportunita' che il Dipartimento per l'innovazione e le  tecnologie  emani  i  provvedimenti  che  consentano  il riuso di soluzioni gia' in uso e di proprieta' della pubblica amministrazione;
 Considerato che per l'individuazione del soggetto affidatario della gestione  del  Fondo  di garanzia si rende necessario il ricorso alla procedura   ad   evidenza  pubblica,  nel  rispetto  della  normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi;
 Ravvisata  la  necessita'  di  realizzare  un  piano  coordinato  e condiviso  con le universita' per le attivita' di comunicazione della iniziativa  avvalendosi  anche  del  supporto  della  Conferenza  dei rettori  delle  universita'  italiane  (CRUI)  al  fine  di garantire coerenza ed omogeneita' delle attivita' medesime a livello nazionale;
 Decreta:
 Art. 1.
 Modalita' di presentazione delle domande
 di cofinanziamento da parte delle Universita'
 1.  Le  universita'  statali  e non statali legalmente riconosciute possono  presentare  domanda per ottenere il cofinanziamento da parte dello  Stato dei progetti di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  30 giugno  2005,  n.  115, convertito dalla legge 17 agosto  2005,  n.  168,  finalizzati alla realizzazione di reti di connettivita'  senza  fili  nelle  aree  ed edifici universitari, che permettano  ai  docenti  ed agli studenti di accedere gratuitamente a servizi per la didattica avanzata e servizi amministrativi on line.
 2.  Le  domande  di partecipazione al bando di cofinanziamento sono redatte  sull'apposito  modulo  di  cui  all'allegato  A del presente decreto  reperibile  sul sito Internet del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  www.istruzione.it,  sezione  «Un c@ppuccino per un PC». La domanda sottoscritta con firma digitale dal legale  rappresentante dell'Universita' e' inviata esclusivamente per via telematica a: segreteria. dit@governo.it indicando nell'oggetto - Progetto  wireless  nelle  universita'  -  entro il termine di giorni trenta  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 2. Valutazione dei progetti
 1.  Per  la  valutazione dei progetti di massima di cui all'art. 1, presso  il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (in seguito denominato:   «Dipartimento»),   e'   istituita  una  commissione  di valutazione composta da due rappresentanti designati dal Dipartimento per  l'innovazione  e  le tecnologie, un rappresentante designato dal Ministero   per   l'istruzione   l'universita'   e   la  ricerca,  un rappresentante  designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e  un  rappresentante  designato  dalla  Conferenza dei rettori delle universita' italiane.
 2. La partecipazione alla commissione di valutazione e' senza oneri per l'amministrazione e non da' diritto a rimborsi spese o a compensi per i partecipanti.
 3.   All'esito   della   valutazione   di  merito,  la  graduatoria predisposta  dalla  commissione  di  cui al comma 1, e' approvata con provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento,  che  definisce l'ordine decrescente  dei  progetti  ammissibili  fino al limite delle risorse disponibili.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' di erogazione dei cofinanziamenti
 alle Universita'
 1. I cofinanziamenti concessi alle Universita' sono erogati tramite apposite   convenzioni  stipulate  tra  il  Dipartimento  e  ciascuna universita'.
 |  |  |  | Art. 4. Durata del progetto e spese finanziabili
 1. I lavori cofinanziati ai sensi del presente capo sono completati entro  dieci  mesi  dalla  data  di  stipula della convenzione di cui all'art. 3.
 2.  Per  eccezionali  cause  di  forza  maggiore  o  per dimostrate difficolta'  di  ordine  tecnico  o  tecnologico  non prevedibili, il Dipartimento puo' autorizzare una sola proroga per non piu' di cinque mesi.
 3. L'importo massimo del cofinanziamento e' pari a 50.000,00 euro.
 |  |  |  | Art. 5. Controlli
 1.  Il  Dipartimento  svolge attivita' di controllo sull'attuazione dei progetti.
 2. A seguito dei risultati dei controlli di cui al comma 1, in caso di  mancata  o  difforme  realizzazione  del  progetto nel termine di durata  progettuale di cui all'art. 4, commi 1 e 2, con provvedimento del    Dipartimento,    sentito    il    Ministero   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  e'  disposta la revoca totale o parziale  del  cofinanziamento  concesso  con  rimborso  delle  somme eventualmente anticipate.
 |  |  |  | Art. 6. Costituzione e finalita' del fondo di garanzia
 1.  E'  istituito  presso  il  Dipartimento  un  fondo  di garanzia destinato  alla  copertura  dei  rischi  sui  prestiti  erogati  agli studenti  per  l'acquisto  di un personal computer portatile, con una dotazione di 2,5 milioni di euro (in seguito denominato: «Fondo»).
 2.  Le  disponibilita'  del Fondo, affluiscono su un apposito conto corrente  infruttifero  acceso  presso  la  Tesoreria  centrale dello Stato.
 3.  Il  Dipartimento  provvede  alla  gestione del Fondo attraverso l'affidamento  ad  un  soggetto  (in  seguito  denominato: «gestore») individuato  con  procedura  ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa  nazionale  e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi,  tra  le  banche  iscritte  all'albo  di cui all'art. 13 del decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  385 e gli intermediari finanziari  iscritti  nell'elenco  di  cui  all'art. 107 del medesimo decreto legislativo.
 4.  La  garanzia del Fondo e' concessa su un finanziamento a favore dei soggetti di cui all'art. 7 per l'acquisto di un personal computer portatile.
 5.  Il  finanziamento  oggetto  della  garanzia e' di ammontare non superiore  a 1.200,00 euro comprensivo di IVA ed e' concesso una sola volta per ciascun avente diritto.
 6. Nel caso in cui sia stato riconosciuto il contributo governativo di  200,00  euro  l'importo  del  finanziamento  e' ridotto in misura corrispondente.
 |  |  |  | Art. 7. Soggetti beneficiari
 1. I soggetti beneficiari (in seguito denominati: «studenti»), sono gli  studenti  universitari  regolarmente  iscritti  alle universita' statali e non statali legalmente riconosciute.
 |  |  |  | Art. 8. Soggetti finanziatori
 1.  La  garanzia puo' essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di  cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco di cui agli articoli 106  e  107  del  medesimo decreto legislativo, operanti nel settore    del   credito   al   consumo   (in   seguito   denominati: «finanziatori»), che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Dipartimento.
 2.  La  convenzione  di  cui al comma 1, disciplina le modalita' di accesso  alle  agevolazioni,  stabilisce  i costi del finanziamento a carico  dello  studente  e  formalizza  l'accettazione  da  parte dei finanziatori delle modalita' di gestione del Fondo di cui al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 9. Operazioni ammissibili alla garanzia
 1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti che:
 a) sono  concessi  agli  studenti  a  fronte  dell'acquisto di un personal  computer  portatile  con le caratteristiche di cui all'art. 14;
 b) prevedono un piano di rimborso in rate mensili non inferiori a dodici ne' superiori a trentasei;
 c) sono  erogati,  a  pena  di  inefficacia della garanzia, entro dieci giorni dalla data di richiesta della medesima.
 |  |  |  | Art. 10. Natura e misura della garanzia
 1.  La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed e' concessa:
 a) per  un  importo  massimo  non  superiore all'80 per cento del finanziamento erogato;
 b) nei limiti dell'importo di cui alla lettera a), in misura pari all'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione del finanziatore nei confronti  degli  studenti  per la quota capitale nei limiti indicati all'art.  6, comma 5 e per interessi di mora, in misura non superiore al tasso legale, calcolata al novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 12, comma 1.
 |  |  |  | Art. 11. Ammissione alla garanzia
 1.  L'ammissione  dei  finanziamenti  alla garanzia avviene per via esclusivamente telematica con le seguenti modalita':
 a) i   finanziatori   comunicano  al  gestore  le  operazioni  di finanziamento effettuate ai sensi del presente decreto;
 b) il  gestore  comunica  ai  finanziatori il numero di posizione progressivo  assegnato  all'operazione  secondo  l'anno,  il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta;
 c) i  finanziatori,  a  pena  della sospensione della facolta' di operare  con  il  Fondo, comunicano al gestore, entro quindici giorni lavorativi   dal   suo  verificarsi,  la  mancata  erogazione  ovvero l'estinzione anticipata del finanziamento.
 2.  Il  gestore provvede alla registrazione delle operazioni e, nel caso   in  cui  le  disponibilita'  del  Fondo  risultino  totalmente impegnate, sospende l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione ai finanziatori e al Dipartimento.
 3.  L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e   senza   ulteriori   formalita',  dalla  data  di  erogazione  del finanziamento.
 |  |  |  | Art. 12. Attivazione della garanzia
 1.  In  caso  di inadempimento dello studente, i finanziatori entro novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente,  insoluta,  avviano,  a  proprie spese, le procedure di recupero   del  credito,  inviando  allo  studente  l'intimazione  di pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo,   interessi   contrattuali   e   di  mora,  tramite  lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  contenente  la diffida di pagamento della somma dovuta.
 2.  L'intimazione  di  pagamento  e'  inviata,  per  conoscenza, al gestore.
 3.   Trascorsi  infruttuosamente  sessanta  giorni  dalla  data  di ricevimento  da parte dello studente dell'intimazione, i finanziatori possono attivare la garanzia mediante lettera raccomandata con avviso di  ricevimento inviata al gestore entro il termine di novanta giorni dalla  predetta  data.  Il  mancato  rispetto  del  termine di cui al precedente periodo e' causa di decadenza dalla garanzia.
 4.  Alla  richiesta  di  attivazione  della  garanzia  deve  essere allegata la seguente documentazione:
 a) la dichiarazione del finanziatore che attesti:
 1) l'avvenuto inadempimento nei modi di cui comma 1;
 2) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione   degli   atti   intrapresi  e  delle  eventuali  somme recuperate;
 3)  l'ammontare dell'esposizione rilevato al novantesimo giorno successivo  alla  data della intimazione di pagamento di cui al comma 1;
 4)   la   documentazione   contabile   comprovante   l'avvenuta erogazione della somma al rivenditore;
 b) copia del contratto di finanziamento;
 c) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
 d) copia  della documentazione di cui all'art. 15, comma 1, punti b) e d).
 5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa  della documentazione di cui al comma 4, il gestore, secondo l'ordine  cronologico  di  ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione  al  finanziatore dell'importo come determinato ai sensi dell'art. 10.
 6.  Nel  caso  in  cui  si  renda  necessario il compimento di atti istruttori  per  il  completamento della documentazione il termine di cui  al  comma  5  si  interrompe  fino  alla  data  di  arrivo della documentazione  mancante  o  dei documenti richiesti. Le richieste di intervento  del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa  non  pervenga  al  gestore  entro  il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.
 7.  Nel caso in cui il finanziatore, successivamente all'intervento della  garanzia, riceva dallo studente il pagamento totale o parziale del debito provvedera' a riversare al Fondo le somme riscosse.
 |  |  |  | Art. 13. Surrogazione legale
 1. A seguito del pagamento il Dipartimento e' surrogato nei diritti del  finanziatore,  ai  sensi  dell'art.  1203  del  codice  civile e provvede,  eventualmente  anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione  a  ruolo,  al  recupero  nei confronti del debitore della somma  pagata,  degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal  giorno  del  pagamento  fino  alla data del rimborso delle spese sostenute per il recupero.
 |  |  |  | Art. 14. Caratteristiche del personal computer portatile
 1.  Al  fine delle agevolazioni di cui ai Capi II e III il personal computer portatile deve possedere le seguenti caratteristiche:
 a) essere nuovo di fabbrica e presente al listino;
 b) essere  dotato  di  certificato  di  garanzia  e di assistenza tecnica;
 c) essere  corredato  di  manualistica  tecnica  d'uso hardware e software in lingua italiana;
 d) essere  corredato  di  sistema  operativo in lingua italiana a scelta  dello  studente  e  di  corrispondente  licenza d'uso a tempo indeterminato;
 e) essere  di tipo WI-FI ready, ovvero predisposto, sia a livello hardware  che  software,  per  il  collegamento  alle  reti locali in modalita' wireless 802.11b/802.11g.
 |  |  |  | Art. 15. Procedura per accedere al finanziamento
 garantito dal Fondo
 1. Al fine di ottenere il finanziamento di cui all'art. 6, comma 5, lo studente deve:
 a) accreditarsi  attraverso  la  procedura  illustrata  sul  sito internet www.istruzione.it nella sezione - Un c@ppuccino per un PC;
 b) ottenere il modulo di adesione, riportante le generalita' e il codice  fiscale  dello  studente,  il numero identificativo personale attribuito   (in   seguito   denominato   «PIN»),   e   l'indicazione dell'eventuale diritto al contributo governativo;
 c) recarsi  presso  un rivenditore scelto tra quelli indicati sul sito  internet www.italia.gov.it nella sezione - Un c@ppuccino per un PC  -,  scegliere un personal computer portatile di qualunque marca e modello, purche' avente le caratteristiche minime di cui all'art. 14;
 d) recarsi,  entro  il  termine di trenta giorni di validita' del PIN,  presso  uno  dei finanziatori con il preventivo di cui all'art. 19,   comma   1,  lettera  c),  per  richiedere  la  concessione  del finanziamento,  rilasciando  a tal fine una dichiarazione sostitutiva di  atto  notorieta',  resa  ai  sensi  dell'art. 47, del decreto del Presidente   della   Repubblica   28 dicembre  2000,  n.  445,  circa l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, di protesti o di pignoramenti.
 2.  Nel  caso  in  cui il finanziatore operi direttamente presso il rivenditore, le operazioni di cui al comma 1, lettera d), sono svolte direttamente dal rivenditore medesimo.
 3.  Scaduto  il  termine  di  validita'  del  PIN  lo studente puo' richiederne un altro con le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), annullando quello originario.
 |  |  |  | Art. 16. Beneficiari e ammontare del contributo
 1.  Agli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi  universitari  di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 e che acquistano un personal computer portatile con le caratteristiche di cui all'art. 14,  e'  riconosciuto,  all'atto  dell'acquisto, un contributo pari a 200,00  euro,  nei limiti delle disponibilita' di cui all'art. 2-bis, comma  1,  lettera  b),  del  decreto  legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168.
 2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1,  e'  cumulabile  con  il finanziamento  di  cui  all'art.  6,  comma  5,  nel  limite  massimo complessivo di 1.200,00 euro per singolo studente.
 3. Il contributo puo' essere erogato anche allo studente, di cui al comma 1, che non intende usufruire del finanziamento garantito
 |  |  |  | Art. 17. Modalita' di erogazione del contributo
 1.  Il  contributo  viene  erogato mediante una riduzione di 200,00 euro   sul  prezzo  di  acquisto  del  personal  computer  portatile, comprensivo di IVA, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.
 |  |  |  | Art. 18. Accreditamento del rivenditore
 1.  Il  rivenditore,  anche di vendite on line, che intende aderire all'iniziativa  compila  il  foglio  elettronico  riportato  sul sito www.italia.gov.it,  sezione - Un c@ppuccino per un PC - ed indica gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo,  il  numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera  di  commercio,  le  coordinate  di  conto corrente bancario o postale  su  cui  ricevere  i  pagamenti  e  manifesta la volonta' di accettare   le  condizioni  che  lo  riguardano  riportate  nel  sito medesimo.  Nel caso di rivenditori gia' iscritti ad analoghi progetti gestiti dal Dipartimento e' sufficiente l'eventuale aggiornamento dei dati  gia'  comunicati,  utilizzando  allo  scopo  l'apposito  foglio elettronico predisposto sul medesimo sito.
 |  |  |  | Art. 19. Adempimenti a carico del rivenditore
 per il rilascio del preventivo
 1.  Per  il  rilascio del preventivo del prezzo dell'apparecchio il rivenditore adotta la seguente procedura:
 a) identifica  lo  studente,  il quale fornisce il proprio codice fiscale  e  PIN  e  esibisce  la  propria  carta di identita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2,  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 b) accede  al  sito www.italia.gov.it alla sezione «Un c@ppuccino per un PC» ed inserisce:
 1)  i  dati  dello  studente  (codice  fiscale,  PIN ed estremi documento di riconoscimento);
 2)  i  dati  del personal computer selezionato (marca, modello, configurazione)  il  prezzo  comprensivo  di  IVA. Tale operazione e' automaticamente   inibita   in   caso   di   impegno   totale   delle disponibilita' del Fondo di garanzia;
 c) predispone il preventivo e lo consegna allo studente dopo aver verificato  e  confermato  i  dati  con  apposita  sottoscrizione. Il preventivo e' memorizzato dal sistema informativo.
 2. Il rivenditore, nel caso di esaurimento delle disponibilita' del contributo procede, previa autorizzazione dello studente, al rilascio del preventivo senza l'indicazione del predetto contributo.
 |  |  |  | Art. 20. Pagamento al rivenditore
 1. Il finanziatore, perfezionati gli adempimenti per la concessione del finanziamento provvede ad effettuare, tramite bonifico bancario a favore  del  rivenditore,  il  pagamento  dell'importo  indicato  sul preventivo  di  cui  all'art.  19,  comma  1, lettera c), al netto di eventuali  contributi,  e rilascia allo studente copia della relativa contabile nei limiti di quanto previsto dall'art. 16. Il finanziatore verifica,  attraverso  l'accesso al sito www.italia. gov.it sezione - Un  c@ppuccino  per  un  PC  -  preventivi  -,  i  dati contenuti nel preventivo di cui all'art. 19, comma 1, lettera c).
 2.  Il rimborso al rivenditore del contributo governativo di 200,00 euro  avviene  mediante  bonifico  su conto corrente bancario o conto corrente   postale   ovvero  mediante  assegno  postale,  secondo  le indicazioni    fornite   dal   rivenditore   all'atto   dell'adesione all'iniziativa,  al  netto  di  3,00  euro  per  il costo di ciascuna operazione  successivamente  al  completamento dell'operazione di cui all'art. 21.
 3.  Gli  importi  di cui al comma 2 sono corrisposti al rivenditore entro   trenta   giorni   dalla  fine  del  mese  di  competenza  del completamento dell'operazione.
 |  |  |  | Art. 21. Modalita' di vendita del personal computer portatile
 1.  Il  rivenditore,  dopo aver verificato l'avvenuto pagamento, di cui  all'art.  20,  comma  1,  da  parte del finanziatore, attraverso l'esibizione   a  cura  dello  studente,  della  contabile  bancaria, consegna  il  personal  computer  portatile  allo  studente e, per il perfezionamento    dell'operazione,    compila    l'apposito   foglio elettronico  indicando  il  numero  di  serie  del  personal computer portatile  consegnato  ed  il  numero  identificativo dello scontrino fiscale, nonche' la relativa data di emissione.
 |  |  |  | Art. 22. Modalita' di gestione e comunicazione
 1. Il Dipartimento provvede:
 a) alla  realizzazione  e  la  gestione  delle  sezioni  del sito internet  necessarie  allo svolgimento dell'iniziative di cui ai Capi II e III;
 b) alla realizzazione delle procedure informatiche necessarie:
 1) alla verifica della validita' dell'attivita' commerciale del rivenditore attraverso il controllo della partita IVA;
 2) all'interscambio delle informazioni necessarie alla gestione dell'iniziativa  con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con i finanziatori aderenti;
 3)  allo svolgimento delle attivita' a carico dei rivenditori e dei finanziatori;
 4)    all'esercizio    del   controllo   e   del   monitoraggio dell'iniziativa;
 5) alla predisposizione dei rimborsi ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 21.
 2. Il Dipartimento provvede, inoltre:
 a) ad   attivare   un  piano  di  comunicazione  ed  informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;
 b) ad  effettuare  il  controllo  sistematico  ed il monitoraggio dell'andamento   dell'iniziativa  e  delle  risorse  disponibili,  in relazione agli obiettivi da raggiungere.
 |  |  |  | Art. 23. Attivita' del Ministero dell'istruzione
 dell'universita' e della ricerca
 1.  Per  la  realizzazione  delle  iniziative  secondo le modalita' stabilite   dal   presente   decreto  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita'   e  della  ricerca,  eventualmente  avvalendosi  di soggetti terzi all'uopo individuati e designati senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, realizza e gestisce:
 a) le  procedure informatiche necessarie all'accreditamento degli studenti di cui all'art. 15, comma 1;
 b) gli   aggiornamenti   al   sito   internet  www.istruzione.it, inserendovi  una sezione specifica, denominata - Un c@ppuccino per un PC -, riferita all'iniziativa di cui al presente decreto e contenenti le condizioni commerciali dei finanziatori aderenti all'iniziativa;
 c) trasmissione    delle    informazioni   necessarie   al   sito www.italia.gov.it.
 |  |  |  | Art. 24. Modalita' di partecipazione all'iniziativa
 da parte di soggetti privati
 1.  Al  finanziamento  delle  iniziative di cui al presente decreto possono  altresi'  contribuire  soggetti  privati anche per mezzo dei contratti  di  sponsorizzazione  di  cui  all'art.  43,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 |  |  |  | Art. 25. Disposizioni finanziarie
 1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione degli articoli relativi alla  realizzazione  dei  progetti  di  cui  al  presente  decreto si provvede rispettivamente:
 a) agli oneri di cui al Capo I con i fondi di cui all'art. 2-bis, comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  30 giugno  2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 b) agli  oneri  di  cui  all'art.  6, con i fondi di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 c) agli  oneri  di  cui agli articoli 17 e 22, con i fondi di cui all'art.  2-bis,  comma  1,  lettera  b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
 2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 dicembre 2005
 Il Ministro per l'innovazione
 e le tecnologie
 Stanca
 Il Ministro dell'istruzione
 dell'universita' e della ricerca
 Moratti
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2006 Ministeri  istituzionali - Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 1, foglio n. 96
 |  |  |  | Allegato A PROGETTO WIRELESS NELLE UNIVERSITA':
 RICHIESTA DI COFINANZIAMENTO E PROGETTO DI MASSIMA
 Sezione 1 - Richiesta di cofinanziamento Soggetto richiedente:
 
 Denominazione                             |
 Sede                                      |
 Indirizzo postale                         |
 Indirizzo e-mail                          |
 Telefono                                  |
 Fax                                       |
 Sito web                                  |
 
 Referente:
 
 Cognome e nome                           |
 Telefono                                 |
 Fax                                      |
 e-mail                                   |
 
 Finanziamento richiesto:
 
 Per hardware e software di connettivita'                         |
 Per hardware e software per servizi didattici e amministrativi   |
 Per comunicazione e informazione agli studenti                   |
 Totale . . .                                            |
 
 Sezione 2 - Sintesi del progetto Identificazione e descrizione breve del progetto:
 
 Nome del progetto                              |
 Finalita' del progetto (1)                     |
 Date inizio e fine previste                    |
 
 Risultati attesi dal progetto:
 
 Numero studenti iscritti (2)                              |
 Numero studenti raggiunti dal servizio (3)                |
 Servizi on line che saranno resi disponibili (4)          |
 Misure di sicurezza previste (5)                          |
 
 Costi del progetto:
 
 Costo complessivo (6)                     |   ................... ---------------------------------------------------------------------
 Costo medio per utente connesso (7)       |   ................... ---------------------------------------------------------------------
 Dettaglio costi ammissibili a             | finanziamento: (8)                         | ---------------------------------------------------------------------
 1. Hardware e software di connettivita' | 1. ..................... ---------------------------------------------------------------------
 2. Hardware e software per servizi      | didattici e amministrativi                 | 2. ..................... ---------------------------------------------------------------------
 3. Comunicazione e formazione agli      | studenti                                   | 3. .....................
 
 Struttura finanziamento del progetto:
 
 A carico: (9)                       |
 1. Universita'                    | 1. .......................%
 2. Co-finanziamento richiesto     | 2. .......................%
 3. Privati                        | 3. .......................%
 4. Altri (specificare)            | 4. .......................%
 |           -------
 |           100.0%
 
 Sezione 3 - Progetto di massima Nome e descrizione del progetto:
 
 (max una pagina) (10)                       |
 
 Obiettivi e ambito del progetto:
 
 (max due pagine)                          |
 
 Finalita' e risultati attesi dal progetto:
 
 (max due pagine)                          |
 
 Procedura di sicurezza:
 
 (max due pagine)                          |
 
 Disegno di massima della soluzione:
 
 (max otto pagine)                         |
 
 Approccio e piano di realizzazione:
 
 (max quattro pagine)                        |
 
 Risorse gia' disponibili:
 
 (max una pagina)                          |
 
 Iniziative e piano di comunicazione:
 
 (max due pagine)                          |
 
 Costi e fonti di finanziamento:
 
 (max due pagine)                          |
 
 Eventuali ulteriori informazioni:
 
 (max una pagina)                          |
 
 (1) Descrivere brevemente il progetto (max 200 parole).
 (2) Indicare  il  numero  degli  studenti  regolarmente  iscritti all'ateneo richiedente.
 (3) Indicare  il  numero  dei potenziali beneficiari del progetto proposto.
 (4) Descrivere  brevemente (max 200 parole) i servizi didattici e amministrativi on line che saranno resi disponibili dal progetto, sia nuovi che gia' disponibili con collegamenti fissi.
 (5) Descrivere    brevemente    le    procedure    previste   per l'autenticazione/autorizzazione  degli utenti e per la gestione degli accessi ad internet.
 (6) Indicare il costo totale stimato del progetto.
 (7) Indicare   il   rapporto  Costo  complessivo/Numero  studenti raggiunti dal servizio.
 (8) Devono essere presenti tutte e tre le voci.
 (9) Indicare le quote del costo complessivo del progetto a carico dei soggetti elencati.
 (10) Per  ogni  pagina  di  testo  si  intendono non piu' di 8000 caratteri.
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