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| Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. 28 |  | Attribuzione  all'Ordine  dei  dottori commercialisti e degli esperti  contabili  di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma  dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per  l'istituzione  dell'Ordine  dei  dottori  commercialisti e degli esperti contabili e in particolare gli articoli 2 e 5;
 Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  n. 84/253/CEE, relativa  all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni, relativo al regolamento recante norme concernenti  le  modalita'  di  esercizio  della funzione di revisore contabile;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,  espressi  in  data  22  dicembre  2005  e del Senato della Repubblica espressi in data 6 e 15 dicembre 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Disposizioni generali
 1. Il registro dei revisori contabili ed il registro del tirocinio, istituiti  presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono tenuti  dal  Consiglio  nazionale  dei dottori commercialisti e degli esperti   contabili,   attraverso  un  separato  sistema  informatico centralizzato, accessibile anche a livello locale per l'utilizzazione dei  dati,  senza  oneri per le pubbliche amministrazioni individuate con  successivo  decreto  del  Ministero  della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  Nella tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del  tirocinio  e'  assicurata l'autonomia degli stessi rispetto agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e 3,   del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Si  riporta il testo degli articoli 2 e 5 della legge
 24   febbraio   2005,   n.   34   (Delega  al  Governo  per
 l'istituzione  dell'Ordine  dei  dottori  commercialisti  e
 degli esperti contabili):
 «Art.  2.  -  1.  All'unificazione di cui all'art. 1 si
 provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza
 pubblica,  con  decreto  legislativo  da adottare entro tre
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 su  proposta  del Ministro della giustizia, di concerto con
 il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
 ricerca,   sentiti   i   Consigli   nazionali  dei  dottori
 commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
 2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
 e'  trasmesso  alle  Camere  ai  fini  dell'espressione dei
 pareri  da  parte delle commissioni parlamentari competenti
 per  materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
 che   sono   resi   entro   trenta  giorni  dalla  data  di
 trasmissione  del  medesimo  schema  di decreto. Decorso il
 termine  senza che le commissioni abbiano espresso i pareri
 di  rispettiva  competenza,  il  decreto  legislativo  puo'
 essere comunque emanato.».
 «Art. 5. - 1. Con decreto legislativo da adottare entro
 centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
 decreto  legislativo  di  cui  all'art.  2, su proposta del
 Ministro  della  giustizia,  sono attribuite all'Ordine dei
 dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze
 sul  registro  dei  revisori  contabili  di  cui al decreto
 legislativo   27 gennaio   1992,   n.   88,   e  successive
 modificazioni,  e  al  regolamento  di  cui  al decreto del
 Presidente   della   Repubblica  6 marzo  1998,  n.  99,  e
 successive modificazioni.
 2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
 e'  trasmesso  alle  Camere  ai  fini  dell'espressione dei
 pareri  da  parte delle commissioni parlamentari competenti
 per  materia,  che sono resi entro trenta giorni dalla data
 di  trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il
 termine  senza che le commissioni abbiano espresso i pareri
 di  rispettiva  competenza,  il  decreto  legislativo  puo'
 essere comunque emanato.
 3.  Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto ad
 osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
 a) salvaguardare   l'autonomia   del   registro   dei
 revisori  contabili  rispetto  agli albi tenuti dall'Ordine
 dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 b) mantenere   le  funzioni  e  le  competenze  della
 commissione  centrale per i revisori contabili prevista dal
 titolo  I  del regolamento di cui al decreto del Presidente
 della   Repubblica   6 marzo  1998,  n.  99,  e  successive
 modificazioni;
 c) mantenere     l'attuale    disciplina    normativa
 dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili
 prevista  dall'art.  3  del  decreto legislativo 27 gennaio
 1992,  n.  88,  e  dal titolo III del regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1998, n.
 99, e successive modificazioni;
 d) mantenere  in capo al Ministero della giustizia la
 competenza  ad  adottare  i  provvedimenti  di  iscrizione,
 sospensione  e  cancellazione  dal  registro  dei  revisori
 contabili.».
 Note all'art. 1:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
 legislativo   27 gennaio  1992,  n.  88  (Attuazione  della
 direttiva  n.  84/253/CEE,  relativa all'abilitazione delle
 persone  incaricate  del  controllo  di legge dei documenti
 contabili):
 «Art.  1  (Registro  dei  revisori  contabili). - 1. E'
 istituito  presso  il  Ministero  di  grazia e giustizia il
 registro dei revisori contabili.
 2.  L'iscrizione  nel  registro da' diritto all'uso del
 titolo di revisore contabile.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
 Presidente   della   Repubblica   6 marzo   1998,   n.   99
 (Regolamento  recante  norme  concernenti  le  modalita' di
 esercizio della funzione di revisore contabile):
 «Art.  5  (Registro  del  tirocinio).  -  1.  Presso il
 Ministero  di grazia e giustizia - Direzione generale degli
 affari  civili  e  delle  libere  professioni, e' tenuto il
 registro  del  tirocinio  dove sono iscritti coloro che, in
 possesso  del  titolo di studio previsto dall'art. 3, comma
 2,  lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
 88, svolgono il tirocinio di cui all'art. 9.
 2.  Il  registro  di  cui  al  comma 1 e' istituito con
 decreto ministeriale, e contiene:
 a) generalita' complete dell'iscritto;
 b) data di inizio del tirocinio di cui all'art. 9 del
 presente regolamento;
 c) indicazione  dei trasferimenti, dell'interruzione,
 delle cancellazioni del revisore contabile o del dipendente
 pubblico  presso cui il tirocinio viene effettuato ai sensi
 dell'art.  10  del  presente  regolamento,  e di ogni altro
 fatto   modificativo   concernente   lo   svolgimento   del
 tirocinio;
 d) recapito  indicato  dal tirocinante per l'invio di
 tutte    le   comunicazioni   relative   ai   provvedimenti
 concernenti il tirocinio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Commissione centrale per i revisori contabili
 1.  La  Commissione  centrale  per  i revisori contabili, istituita presso  il Ministero della giustizia, ferme restando le funzioni e le competenze  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,  n.  99,  ha  sede  ed  opera presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, vedi note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' di tenuta del registro del tirocinio
 1.  La  domanda  per l'iscrizione nel registro del tirocinio di cui all'articolo  7  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e'  presentata dal tirocinante, anche in forma digitale, al Ministero della  giustizia  per  il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti   e   degli   esperti   contabili.   Le  modalita'  di presentazione in forma digitale delle domande e dei relativi allegati avviene   mediante  documento  informatico,  sottoscritto  con  firma elettronica  qualificata  o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso   in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
 2.  Il  Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e degli esperti contabili acquisisce la documentazione di cui all'articolo 7, commi  2,  3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,  n.  99,  e  la  trasmette, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla Commissione centrale per i revisori contabili.
 3. Il Consiglio nazionale comunica all'interessato il provvedimento di  accoglimento  o  di  rigetto,  adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
 4. Su richiesta scritta del tirocinante, il Consiglio nazionale dei dottori  commercialisti  e  degli  esperti contabili rilascia, per il tramite  degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti  contabili  e  previo  accesso  al sistema informatico di cui all'articolo  1,  comma 1, l'attestato di iscrizione nel registro del tirocinio,  anche in forma digitale, in conformita' alle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
 5.  La  relazione  di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente   della  Repubblica  6  marzo  1998,  n.  99,  nonche'  le comunicazioni  di cui agli articoli 10, comma 8-ter, 11, comma 1, 12, comma  1,  e  13,  commi  2  e  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica  6  marzo  1998,  n.  99,  sono  presentate  al  Consiglio nazionale  dei  dottori commercialisti e degli esperti contabili, che entro  trenta  giorni  le  trasmette  alla Commissione centrale per i revisori contabili.
 6.  Il  Consiglio nazionale dei dottori commercialisti trasmette al tirocinante  la  comunicazione  relativa all'attestazione di compiuto tirocinio di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con le stesse modalita' di cui al comma 4.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del citato decreto
 del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99:
 «Art.  7  (Domanda  di  iscrizione). - 1. La domanda di
 iscrizione   nel  registro  del  tirocinio,  conforme  alle
 prescrizioni  di  legge in materia di bollo, e' indirizzata
 al  Ministero  di  grazia  e  giustizia  ed  e'  presentata
 direttamente  ovvero  spedita  a mezzo lettera raccomandata
 con avviso di ricevimento.
 2. Nella domanda il richiedente dichiara:
 a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
 b) residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa e'
 fissata all'estero, il domicilio in Italia;
 c) attivita'  esercitata  e,  se dipendente pubblico,
 l'amministrazione o l'ente di appartenenza;
 d) titoli  di  studio  posseduti,  tra  quelli di cui
 all'art.  3,  comma 2,  lettera a), del decreto legislativo
 27 gennaio 1992, n. 88;
 e) il  possesso  dei requisiti di onorabilita' di cui
 all'art. 8 del decreto legislativo citato;
 f) il  recapito presso il quale devono essere inviate
 tutte  le  comunicazioni  relative  a tutti i provvedimenti
 concernenti  il  tirocinio  e  l'impegno  a  comunicare  le
 eventuali variazioni.
 3.  La  commissione ha facolta di verificare, presso le
 pubbliche amministrazioni interessate, la veridicita' delle
 dichiarazioni  contenute  nella  domanda.  In caso di falsa
 dichiarazione  si applicano le disposizioni di cui all'art.
 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
 4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:
 a) la  ricevuta  di  pagamento  del contributo di cui
 all'art. 6;
 b) la   dichiarazione   di   assenso,  conforme  alle
 prescrizioni  di  legge  in  materia di bollo, del revisore
 contabile presso il quale si intende svolgere il tirocinio,
 ovvero,   per  il  dipendente  pubblico,  la  dichiarazione
 dell'Amministrazione   che  designa  l'impiegato  ai  sensi
 dell'art.  10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il
 quale viene svolto il tirocinio;
 c) titolo di studio di cui al comma 2, lettera d), in
 originale   o   in   copia  autentica,  ovvero  certificato
 sostitutivo del medesimo.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  71  del  decreto
 legislativo     7 marzo     2005,     n.     82     (Codice
 dell'amministrazione digitale):
 «Art.  71  (Regole  tecniche).  - 1. Le regole tecniche
 previste  nel presente codice sono dettate, con decreti del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
 delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
 il   Ministro   per   la   funzione   pubblica   e  con  le
 amministrazioni  di  volta  in  volta indicate nel presente
 codice,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'art. 8
 del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, ed il
 Garante  per la protezione dei dati personali nelle materie
 di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con
 le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di
 cui  all'art.  16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
 n. 42, e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in
 allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 2.   Le  regole  tecniche  vigenti  nelle  materie  del
 presente  codice  restano in vigore fino all'adozione delle
 regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato decreto
 del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99:
 «Art.  8  (Iscrizione nel registro del tirocinio). - 1.
 Sulla  domanda  di  iscrizione  provvede,  con  decreto, il
 direttore  generale  degli  affari  civili  e  delle libere
 professioni   del  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  su
 proposta   della  commissione,  adottata  entro  centoventi
 giorni  dalla  data  di  presentazione o di ricezione della
 domanda stessa.
 2.  Il  provvedimento  di  accoglimento o di rigetto e'
 comunicato,  a  cura del reparto dei revisori contabili del
 Ministero,   all'interessato,   che  puo'  ottenerne  copia
 conforme.     Il     reparto,    su    richiesta    scritta
 dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione.».
 - Si  riporta il testo degli articoli 10, 11, 12, 13 14
 del  citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
 1998, n. 99:
 «Art. 10 (Svolgimento del tirocinio). - 1. Il tirocinio
 e'  svolto  presso un revisore contabile, anche nell'ambito
 di   societa'   di  revisione  iscritte  all'albo  speciale
 istituito presso la Commissione nazionale per le societa' e
 la borsa.
 2.  I  dipendenti  dello  Stato  e  degli enti pubblici
 svolgono   il   tirocinio  presso  un  dipendente  pubblico
 abilitato  al  controllo legale dei conti, la cui attivita'
 abbia  ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio e
 consolidati.  Il dipendente pubblico puo' appartenere ad un
 ente diverso da quello da cui dipende il tirocinante.
 3.  Il  dipendente  pubblico  che  intende  svolgere il
 tirocinio,   fa   istanza  all'ente  di  appartenenza,  che
 articola  l'orario  di lavoro del predetto, compatibilmente
 con i propri fini istituzionali, in maniera da consentirgli
 lo svolgimento del tirocinio.
 4.  Il  dipendente  pubblico fa altresi' istanza ad una
 delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1, comma
 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la quale
 provvede  a  designare  il  proprio dipendente abilitato al
 controllo legale dei conti di cui al comma 2.
 5.  Il  revisore contabile o dipendente pubblico presso
 cui  e' svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante
 di  frequentare  corsi  di  preparazione  o  altri corsi di
 studio   presso   facolta'   universitarie   economiche   o
 giuridiche,  purche'  tale  frequenza  non  pregiudichi  il
 tirocinio stesso.
 6.  Al  termine  di  ciascun anno di tirocinio, entro i
 sessanta  giorni  successivi,  il  tirocinante  redige  una
 relazione sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i
 compiti  concernenti l'attivita' di revisore contabile alla
 cui  predisposizione  e  svolgimento  ha  partecipato,  con
 l'indicazione  del  relativo  oggetto,  e delle prestazioni
 tecnico-pratiche   rilevanti  alla  cui  trattazione  abbia
 assistito o collaborato.
 7.  La  relazione  di  cui al comma 6 e' asseverata dal
 soggetto  presso  il  quale  e' stato svolto il tirocinio e
 trasmessa alla commissione.
 8. L'obbligo della relazione, con le modalita' indicate
 nei  commi  6  e  7, sussiste anche nel corso dell'anno, in
 caso di trasferimento del tirocinante presso altro revisore
 contabile o funzionario pubblico.
 8-bis.  Qualora  gli  obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8
 non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni
 successivi  allo  scadere  di ciascun anno, il tirocinio e'
 automaticamente  interrotto sino alla data di presentazione
 o  spedizione  della  relazione  a  mezzo  raccomandata con
 avviso di ricevimento.
 8-ter.   Il   decesso   ovvero   la  impossibilita'  di
 prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile
 al  soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio,
 ne  comporta  l'automatica interruzione. Il tirocinante che
 intende  proseguire  il  periodo  di tirocinio presso altro
 soggetto  abilitato  al  controllo  legale dei conti ne da'
 comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera
 raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attivita'
 svolta  sino  a quella data, unitamente all'attestazione di
 inizio  del  tirocinio  rilasciata  dal  soggetto presso il
 quale  deve essere proseguito. La commissione centrale puo'
 richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e
 documenti.».
 «Art.  11  (Completamento  del  tirocinio  presso altro
 revisore).  -  1. Il  tirocinante che intende completare il
 periodo  di  tirocinio  presso  altro  revisore contabile o
 funzionario  pubblico,  ne  da'  comunicazione scritta alla
 commissione centrale con lettera raccomandata, allegando le
 attestazioni   di  avvenuta  cessazione  e  di  inizio  del
 tirocinio  rilasciate rispettivamente dai soggetti presso i
 quali   il   tirocinio   e'  stato  svolto  e  deve  essere
 proseguito.
 2.  Il  periodo  di tirocinio svolto presso un soggetto
 diverso  da quello precedentemente indicato senza la previa
 comunicazione scritta prevista nel comma 1, non e' efficace
 ai fini del compimento del tirocinio stesso.».
 «Art.  12 (Cancellazione dal registro del tirocinio). -
 1. Se il tirocinante, senza giustificato motivo, interrompe
 il  tirocinio  per  un  periodo  superiore  a  sei mesi, il
 soggetto  presso  il  quale e' svolto ne da' comuni-cazione
 alla  commissione  centrale, senza ritardo e, comunque, non
 oltre quindici giorni dopo la scadenza di tale periodo.
 2.  La  commissione,  preso  atto, propone al direttore
 generale degli affari civili e delle libere professioni del
 Ministero  di  grazia  e  giustizia  la  cancellazione  del
 tirocinante dal registro.
 3.  La  cancellazione dal registro e' altresi' proposta
 dalla  commissione  nel  caso  di  rinunzia  o  di  perdita
 dell'esercizio  dei diritti civili da parte dell'iscritto o
 per  il  venir  meno dei requisiti di onorabilita' previsti
 dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
 4.  La  cancellazione, tranne nel caso di rinunzia, non
 puo'   essere   disposta   se   non   dopo   aver   sentito
 l'interessato.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
 disposizioni del titolo V del presente regolamento.
 5.  Le proposte della commissione sono comunicate entro
 quindici  giorni,  all'interessato nel domicilio dichiarato
 nella domanda di iscrizione.
 6. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di
 tirocinio gia' effettuato rimane privo di effetti.».
 «Art.   13   (Sospensione   del  tirocinio).  -  1.  La
 sospensione del tirocinio e' ammessa solamente in caso di:
 a) assolvimento degli obblighi militari;
 b) gravidanza e puerperio;
 c) malattia che determini un impedimento al tirocinio
 per un periodo superiore a sei mesi.
 2.  Entro  quindici  giorni  dal verificarsi di uno dei
 casi   di   cui   al   comma   1,  il  tirocinante  ne  da'
 comunicazione,  a  mezzo lettera raccomandata con avviso di
 ricevimento,  alla  commissione  centrali  che  propone  la
 sospensione del tirocinio.
 3.  Entro trenta giorni dalla cessazione della causa di
 sospensione,  il  tirocinante  comunica alla commissione, a
 mezzo   lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
 sottoscritta  anche  dal  revisore  contabile o funzionario
 pubblico  presso  cui  il  tirocinio  viene svolto, di aver
 ripreso il tirocinio indicandone la relativa data.
 4.  Il  tirocinio  si  prolunga di un periodo pari alla
 durata della sospensione.».
 «Art.  14  (Compiuto  tirocinio).  -  1.  Il periodo di
 tirocinio  e'  completato  almeno  trenta  giorni prima del
 termine  di  presentazione  della  domanda per l'ammissione
 all'esame   di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo
 27 gennaio 1992, n. 88.
 2. La commissione, verificato il compimento del periodo
 di  tirocinio e valutata la corrispondenza di esso a quanto
 disposto   dall'art.   3,   comma  2,  del  citato  decreto
 legislativo,  propone,  entro  venti giorni dal ricevimento
 dell'ultima  relazione  di  cui  all'art.  10,  comma 6, il
 rilascio  dell'attestazione  di  compiuto  tirocinio  e  la
 conseguente cancellazione dal registro.
 3.  Se  l'attivita'  svolta  non  corrisponde  a quanto
 disposto  dall'art.  3, comma 2 del decreto legislativo, la
 commissione propone le forme e la durata della integrazione
 del tirocinio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' di presentazione della domanda di esame
 per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
 1.  La  domanda  per  l'ammissione  all'esame  per l'iscrizione nel registro  dei  revisori contabili, di cui all'articolo 17 del decreto del  Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni  di  legge  in  materia  di  bollo,  e' indirizzata alla commissione  esaminatrice presso il Ministero della giustizia, per il tramite  del  Consiglio  nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 17 del citato decreto
 del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99:
 «Art.  17  (Domanda  di  ammissione all'esame). - 1. La
 domanda   per   l'ammissione   all'esame,   conforme   alle
 prescrizioni di legge in materia di bollo, indirizzata alla
 commissione  esaminatrice  presso  il Ministero di grazia e
 giustizia,  ed e' presentata entro il termine perentorio di
 giorni  trenta  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta
 Ufficiale  del  decreto che indice l'esame. La domanda puo'
 essere  presentata  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
 ricevimento;  in  tal  caso  gli effetti si producono dalla
 data di spedizione.
 2.  Nella  domanda  di  cui  al  comma 1, l'interessato
 dichiara:
 a) cognome,  nome, luogo e data di nascita, residenza
 o domicilio;
 b) di  aver conseguito il diploma richiesto dall'art.
 3,  comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio
 1992, n. 88;
 c) di  aver  compiuto il tirocinio triennale, a norma
 dell'art.  3,  comma 2, lettera b), ovvero del comma 3, del
 decreto legislativo citato;
 d) eventualmente,   di   aver   diritto   all'esonero
 parziale  dall'esame,  indicando  le  materie  per le quali
 ritiene di dover essere esonerato.
 3.  Alla  domanda  sono  allegati  i seguenti documenti
 conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo:
 a) la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei
 requisiti  di cui alle lettere c) ed, eventualmente, d) del
 comma 2;
 b) la  ricevuta  di pagamento del contributo indicato
 nell'art. 18.
 4.  Per  la  sottoscrizione  in  calce  alla domanda si
 applicano  le  disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del
 presente regolamento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Modalita' di tenuta del registro dei revisori contabili
 1.  La domanda di iscrizione al registro dei revisori contabili, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di  bollo, e' presentata, anche in forma digitale, al Ministero della giustizia   per  il  tramite  del  Consiglio  nazionale  dei  dottori commercialisti   e   degli   esperti   contabili.   Le  modalita'  di presentazione in forma digitale delle domande e dei relativi allegati avviene   mediante  documento  informatico,  sottoscritto  con  firma elettronica  qualificata  o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso   in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
 2.  Il  Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e degli esperti contabili, ricevuta la documentazione di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, richiede  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il  tribunale del circondario  ovvero  del  distretto  in cui il revisore ha il proprio domicilio,  gli  accertamenti  in  ordine  alle  situazioni  indicate nell'articolo  8  del  decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 88, acquisendo, con riferimento al richiedente ovvero agli amministratori della   societa',   il  certificato  del  casellario  giudiziale,  il certificato  dei  carichi  pendenti  ed  il certificato relativo alla sottoposizione  a  misure  di prevenzione e trasmette le domande ed i documenti allegati alla Commissione centrale per i revisori contabili entro trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione.
 3.  Il  provvedimento  di  iscrizione  nel  registro  dei  revisori contabili, ovvero il provvedimento che nega l'iscrizione, adottato ai sensi  dell'articolo  30,  comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica  6  marzo  1998,  n. 99, e' comunicato all'interessato dal Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti contabili.
 4.  Su  richiesta  scritta del revisore, il Consiglio nazionale dei dottori  commercialisti  e  degli  esperti contabili rilascia, per il tramite  degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti  contabili  e  previo  accesso  al sistema informatico di cui all'articolo  1,  comma 1, l'attestato di iscrizione nel registro dei revisori  contabili,  anche  in  forma  digitale, in conformita' alle disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si riporta il testo degli articoli 25, 26, 27, 28, 30
 del  citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
 1998, n. 99:
 «Art.  25  (Contenuto della domanda di iscrizione delle
 societa). - 1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei
 revisori  contabili il legale rappresentante della societa'
 dichiara:
 a) la denominazione o la ragione sociale;
 b) la sede principale o secondaria con rappresentanza
 stabile in Italia;
 c) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita
 degli amministratori;
 d) la   residenza   degli  amministratori,  anche  se
 all'estero,  il domicilio in Italia e, se diverso, anche il
 domicilio fiscale;
 e) il numero di partita IVA o il codice fiscale della
 societa' ed il codice fiscale degli amministratori;
 f) l'assenza   in   capo  agli  amministratori  delle
 situazioni  indicate  nell'art.  8  del decreto legislativo
 27 gennaio 1992, n. 88;
 g) la  ricorrenza  dei requisiti indicati nell'art. 6
 del decreto legislativo citato;
 h) il  nome,  il  cognome,  la  data  e  il  luogo di
 nascita,  l'iscrizione  nel registro dei revisori contabili
 ed  i  relativi  dati,  delle  persone che rappresentano la
 societa' nel controllo legale dei conti.
 2.   La   sottoscrizione   in  calce  alla  domanda  e'
 autenticata  ai  sensi  dell'art.  20 della legge 4 gennaio
 1969,  n.  15; si applicano le disposizioni di cui all'art.
 7, comma 3 del presente regolamento.».
 «Art.  26  (Contenuto della domanda di iscrizione delle
 persone  fisiche).  -  1.  Nella  domanda di iscrizione nel
 registro  dei  revisori  contabili ai sensi dell'art. 2 del
 decreto legislativo il richiedente dichiara:
 a) il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e  la  data di
 nascita;
 b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio
 in Italia, nonche', se diverso, anche il domicilio fiscale;
 c) il codice fiscale;
 d) il titolo di studio posseduto;
 e) di  aver superato l'esame previsto dall'art. 3 del
 decreto  legislativo  n.  88  del  1992,  ovvero  di essere
 esonerato  dall'esame  ai  sensi  dell'art.  5  del decreto
 medesimo;
 f) di  aver  svolto  il periodo di tirocinio previsto
 dall'art.  3,  comma  2,  lettera b), o comma 3 del decreto
 legislativo citato;
 g) l'amministrazione  o l'ente di appartenenza, se il
 richiedente e' pubblico dipendente;
 h) di  non  trovarsi in una delle situazioni indicate
 nell'art. 8 del decreto legislativo citato;
 i) il  recapito  presso  il quale si intende ricevere
 tutte  le  comunicazioni inerenti al registro e l'impegno a
 comunicare eventuali variazioni.
 2. Si applica il disposto dell'art. 25, comma 2.».
 «Art.  27  (Presentazione  della  domanda di iscrizione
 delle  societa).  -  1.  La  domanda  di  iscrizione  delle
 societa', conforme alle prescrizioni di legge in materia di
 bollo, e' presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso
 di  ricevimento,  alla  procura  della Repubblica presso il
 tribunale  del  circondario  in  cui la societa' ha la sede
 principale  o la sede secondaria con rappresentanza stabile
 in   Italia.   Alla   domanda   e'   allegata  la  seguente
 documentazione,  conforme alle prescrizioni delle leggi sul
 bollo:
 a) copia  autentica  dell'atto  costitutivo  e  dello
 statuto, con gli eventuali atti modificativi;
 b) ;
 c) la  ricevuta  di  pagamento  del contributo di cui
 all'art. 29.
 2.  Le  domande spedite a mezzo raccomandata con avviso
 di  ricevimento  si  considerano  presentate  alla  data di
 spedizione.
 3. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti,
 nei  confronti  degli  amministratori  della  societa',  in
 ordine  alle  situazioni  indicate  nell'art. 8 del decreto
 legislativo   27 gennaio   1992,  n.  88,  acquisendo,  tra
 l'altro,  il  certificato  del  casellario  giudiziale,  il
 certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo
 alla  sottoposizione  a  misure di prevenzione, e trasmette
 senza  ritardo  le  domande  con  i documenti allegati alla
 commissione  centrale  per  i  revisori contabili presso il
 Ministero di grazia e giustizia.».
 «Art.  28  (Presentazione  della  domanda di iscrizione
 delle persone fisiche). - 1. La domanda di iscrizione delle
 persone  fisiche,  conforme  alle  prescrizioni di legge in
 materia di bollo, e' presentata, anche a mezzo raccomandata
 con  avviso  di  ricevimento, alla procura della Repubblica
 presso  il  tribunale del circondario in cui il revisore ha
 il  proprio domicilio. Alla domanda e' allegata la ricevuta
 di pagamento del contributo di cui all'art. 29.
 2.   Il   richiedente   che  ritiene  di  aver  diritto
 all'esonero  dall'esame  per l'iscrizione nel registro deve
 allegare alla domanda, oltre alla ricevuta di pagamento del
 contributo   di   cui   all'art.   29,   la  documentazione
 comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5
 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
 3.  Le  domande spedite a mezzo raccomandata con avviso
 di  ricevimento  si  considerano  presentate  alla  data di
 spedizione.
 4.  Il procuratore della Repubblica compie accertamenti
 in  ordine alle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto
 legislativo citato, acquisendo, tra l'altro, il certificato
 del  casellario  giudiziale,  il  certificato  dei  carichi
 pendenti  ed  il certificato relativo alla sottoposizione a
 misure  di  prevenzione,  e  trasmette,  senza  ritardo, le
 domande  con i documenti allegati alla commissione centrale
 per  i  revisori  contabili presso il Ministero di grazia e
 giustizia.».
 «Art.  30  (Esame  delle domande e iscrizione). - 1. Le
 domande   per   l'iscrizione   nel  registro  dei  revisori
 contabili  sono  esaminate dalla commissione centrale entro
 quattro  mesi  dalla  presentazione o ricezione, in caso di
 invio a mezzo raccomandata.
 2.  La  commissione  esegue  i  controlli necessari per
 verificare  la  ricorrenza  dei  requisiti  richiesti dalla
 legge per l'iscrizione.
 3.  L'iscrizione,  o il provvedimento che la nega, sono
 assunti,  su  proposta  della  commissione, con decreto del
 direttore  generale  degli  affari  civili  e  delle libere
 professioni   del  Ministero  di  grazia  e  giustizia.  Il
 provvedimento  e'  comunicato  al  richiedente  a  cura del
 reparto   dei   revisori   contabili  del  Ministero  della
 giustizia,   ed   in   caso  di  accoglimento  deve  essere
 pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".».
 - Per   il   testo  dell'art.  71  del  citato  decreto
 legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedi note all'art. 3.
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 88:
 «Art. 8 (Onorabilita). - 1. Non possono essere iscritti
 nel registro coloro che:
 a)   si trovano in stato di interdizione temporanea o
 di   sospensione   dagli  uffici  direttivi  delle  persone
 giuridiche e delle imprese;
 b) sono  stati  sottoposti a misure di prevenzione ai
 sensi  della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge
 31 maggio   1965,  n.  575  e  successive  modificazioni  e
 integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se
 con  pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della
 riabilitazione:
 1)  per  uno dei delitti previsti dal regio decreto
 16 marzo 1942, n. 267;
 2)  per  uno dei delitti previsti dal titolo XI del
 Libro V del codice civile;
 3)  per  un  delitto  non colposo, per un tempo non
 inferiore a un anno;
 4)    per    un    delitto   contro   la   pubblica
 amministrazione,   contro   la  fede  pubblica,  contro  il
 patrimonio,  contro  l'economia  pubblica, per un tempo non
 inferiore a sei mesi.
 2. Non puo' essere iscritta nel registro la societa' il
 cui  amministratore  si  trova  in  taluna delle situazioni
 indicate nel comma 1.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Regolamento per l'aggiornamento
 1.  Con  decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sara' adottato il regolamento per la formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori contabili.
 |  |  |  | Art. 7. Verifica dei requisiti
 1.  Salvi i poteri e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e  degli  esperti contabili verifica periodicamente la permanenza dei requisiti  di  cui  agli  articoli  6  e 8 del decreto legislativo 27 gennaio  1992, n. 88, nonche' la sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione centrale per i revisori contabili.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 88:
 «Art.  6  (Iscrizione  delle societa' nel registro). 1.
 Salvo  quanto  disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto
 all'iscrizione  nel  registro le societa' che hanno la sede
 principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile
 in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:
 a) oggetto  sociale  limitato  alla  revisione e alla
 organizzazione contabile di aziende;
 b) rappresentanti  la  societa'  nel controllo legale
 dei  conti  e maggioranza degli amministratori iscritti nel
 registro;
 c) nelle  societa' regolate nei capi II, III e IV del
 titolo  V  del  libro  V  del  codice  civile,  maggioranza
 numerica  e  per  quote dei soci costituita da iscritti nel
 registro;
 d) nelle  societa'  regolate nei capi V, VI e VII del
 titolo  V  del  Libro  V del codice civile, maggioranza dei
 diritti   di  voto  nell'assemblea  ordinaria  spettante  a
 persone fisiche iscritte nel registro;
 e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo
 V  del  Libro  V del codice civile, azioni nominative e non
 trasferibili mediante girata.
 2.  Per  le societa' semplici si osservano le modalita'
 di pubblicita' previste dall'art. 2296 del codice civile.
 3.  Per  le  societa'  iscritte  nell'albo previsto dal
 decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
 136, non e' richiesta l'iscrizione nel registro.».
 - Per   il   testo   dell'art.  8  del  citato  decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, vedi note all'art. 5.
 - Si  riporta  il testo dell'art. 40 del citato decreto
 del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99:
 «Art.  40  (Cancellazione del revisore contabile). - 1.
 Se  i  fatti  che  compromettono  l'idoneita'  al  corretto
 svolgimento  delle funzioni di controllo dei conti indicati
 nell'articolo  precedente  sono di particolare gravita', e'
 disposta  la  cancellazione  dell'iscritto dal registro dei
 revisori contabili.
 2.  La cancellazione dal registro e', inoltre, disposta
 nelle seguenti ipotesi:
 a) se non sussistono i requisiti previsti nel decreto
 legislativo;
 b) se ricorre una delle situazioni indicate nell'art.
 2382 del codice civile;
 c) se   l'iscritto   compie  attivita'  di  revisione
 contabile durante il periodo in cui e' stato sospeso;
 d) se  ricorre il caso indicato nell'art. 8, comma 5,
 della legge 13 maggio 1997, n. 132;
 e) se  l'iscritto e' sospeso dal registro per piu' di
 due volte.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Contributi
 1.  I  contributi  di  cui  agli  articoli  6  e 29 del decreto del Presidente   della   Repubblica  6  marzo  1998,  n.  99,  e  di  cui all'articolo  8  della  legge  13  maggio 1997, n. 132, sono riscossi mediante  versamento  su apposito conto corrente postale intestato al Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti contabili,  che  ne  terra'  distinta  contabilita',  al  fine  della rendicontazione annuale al Ministero della giustizia che vigila sulla riscossione.  Entro  la  fine  di  ogni  bimestre  di ciascun anno il Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti contabili  versa  i  contributi  riscossi nel bimestre precedente, al netto delle quote di competenza di cui al comma 2, mediante accredito sul  conto  corrente  postale  intestato  alla  competente sezione di tesoreria  provinciale  dello  Stato,  con  imputazione  all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI.
 2. Il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori   commercialisti   e   degli   esperti  contabili,  definisce l'ammontare  dei  contributi  di cui agli articoli 6 e 29 del decreto del  Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e dell'articolo 8  della legge 13 maggio 1997, n. 132, e determina, salvo conguaglio, la   quota   di   competenza  del  Consiglio  nazionale  dei  dottori commercialisti  e  degli  esperti  contabili  a copertura delle spese relative  allo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto, risultanti  dal  bilancio di previsione approvato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Si  riporta il testo degli articoli 6 e 29 del citato
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1998, n.
 99:
 «Art.  6  (Contributo  per  la  tenuta del registro del
 tirocinio).  -  1. Per la tenuta del registro del tirocinio
 e'  a  carico del tirocinante un contributo forfetario alle
 spese  di  lire  30.000, da corrispondersi al momento della
 presentazione della domanda d'iscrizione.
 2.  Il  contributo  di cui al comma 1 e' versato con le
 modalita'  indicate  all'art. 8 della legge 13 maggio 1997,
 n. 132.
 3.  L'ammontare  del  contributo di cui al comma 1 puo'
 essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro di
 grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro,
 del bilancio e della programmazione economica, nella misura
 necessaria  alla  copertura  delle  spese per la tenuta del
 registro.».
 «Art. 29 (Contributo per l'iscrizione). - 1. E' posto a
 carico  dell'aspirante  revisore  contabile  un  contributo
 forfetario  alle  spese di esame nella misura di L. 40.000,
 da  corrispondersi  al  momento  della  presentazione della
 domanda.
 2. La somma e' versata con le modalita' di cui all'art.
 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.
 3.  L'ammontare  del  contributo puo' essere aggiornato
 con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
 con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione  economica,  nella  misura  necessaria  alla
 copertura delle spese indicate.».
 - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 13 maggio
 1997,   n.   132   (Nuove  norme  in  materia  di  revisori
 contabili).
 «Art.  8  (Contributo obbligatorio). - 1. Per garantire
 il   fabbisogno  finanziario  relativo  ad  ogni  attivita'
 preordinata  a  consentire  l'iscrizione  nel  registro dei
 revisori   contabili,  nonche'  alla  sua  tenuta  ed  alla
 vigilanza   sui   revisori   iscritti   nello  stesso,  con
 decorrenza  dal  1° gennaio 1996 e' dovuto da ogni iscritto
 nel  registro  il contributo annuo di lire cinquantamila da
 pagarsi  entro  il 31 gennaio mediante versamento sul conto
 corrente  postale  intestato  alla  competente  sezione  di
 tesoreria   provinciale   dello   Stato   con   imputazione
 all'apposito  capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello
 Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve
 essere  inviata  al Ministero di grazia e giustizia entro i
 tre mesi successivi al 31 gennaio.
 2.  Per l'anno 1996 il contributo dovra' essere versato
 entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
 presente legge.
 3.  L'ammontare  del contributo puo' essere aggiornato,
 con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia, nella
 misura  necessaria alla copertura delle spese relative alle
 attivita'  di  cui al comma 1; l'aggiornamento avra' vigore
 dall'anno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  del
 relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 4.  Nel  caso  di  omesso  pagamento del contributo, il
 direttore  generale  della  Direzione generale degli affari
 civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e
 giustizia,  decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il
 pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori
 contabili,   previo  esperimento  della  procedura  di  cui
 all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
 5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo
 contributivo,  decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al
 comma  4,  e'  disposta  la  cancellazione dal registro dei
 revisori  contabili  con  decreto  del Ministro di grazia e
 giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'art. 7, comma
 3,  del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre
 1992, n. 474.
 6. Non sono ripetibili, se non richieste entro sessanta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
 legge,  le  somme  corrisposte  a  titolo di contributo sui
 compensi ai revisori contabili.
 7.  E'  abrogato  il  regio  decreto 19 giugno 1940, n.
 894.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Disposizioni transitorie
 1.  Fino  al  31 dicembre 2007, per lo svolgimento delle funzioni e dei  compiti  attribuiti  dal presente decreto al Consiglio nazionale dei  dottori  commercialisti  e  degli esperti contabili, nonche' per l'attivita'  di  segreteria della Commissione centrale per i revisori contabili,  il  Consiglio  nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio  nazionale dei ragionieri e periti commerciali si avvalgono di  una  congiunta  unita'  organizzativa.  Fino alla stessa data gli attestati di iscrizione di cui al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 dell'articolo 5 sono rilasciati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti  e  dal  Consiglio  nazionale  dei ragionieri e periti commerciali,  per  il  tramite  degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti  e  dei  Collegi  dei  ragionieri,  previo  accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1.
 2.  In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, la quota di competenza di cui all'articolo 8, comma 2, e' determinata sulla   base   dell'ammontare   dei   contributi  riscossi  nell'anno precedente,  accertati a consuntivo e certificati dal Ministero della giustizia.
 3.  Le quote dei contributi di cui all'articolo 8, comma 2, erogate negli  anni  2006  e  2007, sono ripartite in misura paritaria tra il Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  ed  il  Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
 4.   Per   l'anno   2007  la  riscossione  dei  contributi  di  cui all'articolo  8,  comma  1,  avverra'  tramite conto corrente postale intestato  al  Consiglio  nazionale  dei dottori commercialisti ed al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
 |  |  |  | Art. 10. Abrogazioni
 1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili.
 |  |  |  | Art. 11. Entrata in vigore
 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2006.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 23 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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