Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2006 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. 28 |
Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in particolare gli articoli 2 e 5; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 22 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica espressi in data 6 e 15 dicembre 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizioni generali 1. Il registro dei revisori contabili ed il registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attraverso un separato sistema informatico centralizzato, accessibile anche a livello locale per l'utilizzazione dei dati, senza oneri per le pubbliche amministrazioni individuate con successivo decreto del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Nella tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio e' assicurata l'autonomia degli stessi rispetto agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili): «Art. 2. - 1. All'unificazione di cui all'art. 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque emanato.». «Art. 5. - 1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque emanato. 3. Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi: a) salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni; c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni; d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili): «Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili. 2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del titolo di revisore contabile.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile): «Art. 5 (Registro del tirocinio). - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, e' tenuto il registro del tirocinio dove sono iscritti coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, svolgono il tirocinio di cui all'art. 9. 2. Il registro di cui al comma 1 e' istituito con decreto ministeriale, e contiene: a) generalita' complete dell'iscritto; b) data di inizio del tirocinio di cui all'art. 9 del presente regolamento; c) indicazione dei trasferimenti, dell'interruzione, delle cancellazioni del revisore contabile o del dipendente pubblico presso cui il tirocinio viene effettuato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, e di ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio; d) recapito indicato dal tirocinante per l'invio di tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio.».
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| Art. 2. Commissione centrale per i revisori contabili 1. La Commissione centrale per i revisori contabili, istituita presso il Ministero della giustizia, ferme restando le funzioni e le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ha sede ed opera presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Nota all'art. 2: - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, vedi note all'art. 1.
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| Art. 3. Modalita' di tenuta del registro del tirocinio 1. La domanda per l'iscrizione nel registro del tirocinio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' presentata dal tirocinante, anche in forma digitale, al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le modalita' di presentazione in forma digitale delle domande e dei relativi allegati avviene mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. 2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili acquisisce la documentazione di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e la trasmette, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla Commissione centrale per i revisori contabili. 3. Il Consiglio nazionale comunica all'interessato il provvedimento di accoglimento o di rigetto, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99. 4. Su richiesta scritta del tirocinante, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1, l'attestato di iscrizione nel registro del tirocinio, anche in forma digitale, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. 5. La relazione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, nonche' le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 8-ter, 11, comma 1, 12, comma 1, e 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono presentate al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che entro trenta giorni le trasmette alla Commissione centrale per i revisori contabili. 6. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti trasmette al tirocinante la comunicazione relativa all'attestazione di compiuto tirocinio di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con le stesse modalita' di cui al comma 4.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99: «Art. 7 (Domanda di iscrizione). - 1. La domanda di iscrizione nel registro del tirocinio, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' indirizzata al Ministero di grazia e giustizia ed e' presentata direttamente ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Nella domanda il richiedente dichiara: a) cognome, nome, luogo e data di nascita; b) residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa e' fissata all'estero, il domicilio in Italia; c) attivita' esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o l'ente di appartenenza; d) titoli di studio posseduti, tra quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; e) il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8 del decreto legislativo citato; f) il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative a tutti i provvedimenti concernenti il tirocinio e l'impegno a comunicare le eventuali variazioni. 3. La commissione ha facolta di verificare, presso le pubbliche amministrazioni interessate, la veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati: a) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 6; b) la dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del revisore contabile presso il quale si intende svolgere il tirocinio, ovvero, per il dipendente pubblico, la dichiarazione dell'Amministrazione che designa l'impiegato ai sensi dell'art. 10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il quale viene svolto il tirocinio; c) titolo di studio di cui al comma 2, lettera d), in originale o in copia autentica, ovvero certificato sostitutivo del medesimo.». - Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di cui all'art. 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99: «Art. 8 (Iscrizione nel registro del tirocinio). - 1. Sulla domanda di iscrizione provvede, con decreto, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, su proposta della commissione, adottata entro centoventi giorni dalla data di presentazione o di ricezione della domanda stessa. 2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto e' comunicato, a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero, all'interessato, che puo' ottenerne copia conforme. Il reparto, su richiesta scritta dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione.». - Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12, 13 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99: «Art. 10 (Svolgimento del tirocinio). - 1. Il tirocinio e' svolto presso un revisore contabile, anche nell'ambito di societa' di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato al controllo legale dei conti, la cui attivita' abbia ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio e consolidati. Il dipendente pubblico puo' appartenere ad un ente diverso da quello da cui dipende il tirocinante. 3. Il dipendente pubblico che intende svolgere il tirocinio, fa istanza all'ente di appartenenza, che articola l'orario di lavoro del predetto, compatibilmente con i propri fini istituzionali, in maniera da consentirgli lo svolgimento del tirocinio. 4. Il dipendente pubblico fa altresi' istanza ad una delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la quale provvede a designare il proprio dipendente abilitato al controllo legale dei conti di cui al comma 2. 5. Il revisore contabile o dipendente pubblico presso cui e' svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare corsi di preparazione o altri corsi di studio presso facolta' universitarie economiche o giuridiche, purche' tale frequenza non pregiudichi il tirocinio stesso. 6. Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i sessanta giorni successivi, il tirocinante redige una relazione sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i compiti concernenti l'attivita' di revisore contabile alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione abbia assistito o collaborato. 7. La relazione di cui al comma 6 e' asseverata dal soggetto presso il quale e' stato svolto il tirocinio e trasmessa alla commissione. 8. L'obbligo della relazione, con le modalita' indicate nei commi 6 e 7, sussiste anche nel corso dell'anno, in caso di trasferimento del tirocinante presso altro revisore contabile o funzionario pubblico. 8-bis. Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio e' automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 8-ter. Il decesso ovvero la impossibilita' di prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta l'automatica interruzione. Il tirocinante che intende proseguire il periodo di tirocinio presso altro soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne da' comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attivita' svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve essere proseguito. La commissione centrale puo' richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e documenti.». «Art. 11 (Completamento del tirocinio presso altro revisore). - 1. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore contabile o funzionario pubblico, ne da' comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dai soggetti presso i quali il tirocinio e' stato svolto e deve essere proseguito. 2. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la previa comunicazione scritta prevista nel comma 1, non e' efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso.». «Art. 12 (Cancellazione dal registro del tirocinio). - 1. Se il tirocinante, senza giustificato motivo, interrompe il tirocinio per un periodo superiore a sei mesi, il soggetto presso il quale e' svolto ne da' comuni-cazione alla commissione centrale, senza ritardo e, comunque, non oltre quindici giorni dopo la scadenza di tale periodo. 2. La commissione, preso atto, propone al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia la cancellazione del tirocinante dal registro. 3. La cancellazione dal registro e' altresi' proposta dalla commissione nel caso di rinunzia o di perdita dell'esercizio dei diritti civili da parte dell'iscritto o per il venir meno dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 4. La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia, non puo' essere disposta se non dopo aver sentito l'interessato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V del presente regolamento. 5. Le proposte della commissione sono comunicate entro quindici giorni, all'interessato nel domicilio dichiarato nella domanda di iscrizione. 6. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio gia' effettuato rimane privo di effetti.». «Art. 13 (Sospensione del tirocinio). - 1. La sospensione del tirocinio e' ammessa solamente in caso di: a) assolvimento degli obblighi militari; b) gravidanza e puerperio; c) malattia che determini un impedimento al tirocinio per un periodo superiore a sei mesi. 2. Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, il tirocinante ne da' comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione centrali che propone la sospensione del tirocinio. 3. Entro trenta giorni dalla cessazione della causa di sospensione, il tirocinante comunica alla commissione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta anche dal revisore contabile o funzionario pubblico presso cui il tirocinio viene svolto, di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa data. 4. Il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione.». «Art. 14 (Compiuto tirocinio). - 1. Il periodo di tirocinio e' completato almeno trenta giorni prima del termine di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. La commissione, verificato il compimento del periodo di tirocinio e valutata la corrispondenza di esso a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo, propone, entro venti giorni dal ricevimento dell'ultima relazione di cui all'art. 10, comma 6, il rilascio dell'attestazione di compiuto tirocinio e la conseguente cancellazione dal registro. 3. Se l'attivita' svolta non corrisponde a quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo, la commissione propone le forme e la durata della integrazione del tirocinio.».
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| Art. 4. Modalita' di presentazione della domanda di esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili 1. La domanda per l'ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' indirizzata alla commissione esaminatrice presso il Ministero della giustizia, per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99: «Art. 17 (Domanda di ammissione all'esame). - 1. La domanda per l'ammissione all'esame, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, indirizzata alla commissione esaminatrice presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame. La domanda puo' essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione. 2. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio; b) di aver conseguito il diploma richiesto dall'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; c) di aver compiuto il tirocinio triennale, a norma dell'art. 3, comma 2, lettera b), ovvero del comma 3, del decreto legislativo citato; d) eventualmente, di aver diritto all'esonero parziale dall'esame, indicando le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato. 3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo: a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere c) ed, eventualmente, d) del comma 2; b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato nell'art. 18. 4. Per la sottoscrizione in calce alla domanda si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento.».
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| Art. 5. Modalita' di tenuta del registro dei revisori contabili 1. La domanda di iscrizione al registro dei revisori contabili, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' presentata, anche in forma digitale, al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le modalita' di presentazione in forma digitale delle domande e dei relativi allegati avviene mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. 2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ricevuta la documentazione di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, richiede alla Procura della Repubblica presso il tribunale del circondario ovvero del distretto in cui il revisore ha il proprio domicilio, gli accertamenti in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, con riferimento al richiedente ovvero agli amministratori della societa', il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione e trasmette le domande ed i documenti allegati alla Commissione centrale per i revisori contabili entro trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione. 3. Il provvedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili, ovvero il provvedimento che nega l'iscrizione, adottato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e' comunicato all'interessato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 4. Su richiesta scritta del revisore, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1, l'attestato di iscrizione nel registro dei revisori contabili, anche in forma digitale, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 25, 26, 27, 28, 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99: «Art. 25 (Contenuto della domanda di iscrizione delle societa). - 1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili il legale rappresentante della societa' dichiara: a) la denominazione o la ragione sociale; b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia; c) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita degli amministratori; d) la residenza degli amministratori, anche se all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale; e) il numero di partita IVA o il codice fiscale della societa' ed il codice fiscale degli amministratori; f) l'assenza in capo agli amministratori delle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; g) la ricorrenza dei requisiti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo citato; h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, l'iscrizione nel registro dei revisori contabili ed i relativi dati, delle persone che rappresentano la societa' nel controllo legale dei conti. 2. La sottoscrizione in calce alla domanda e' autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1969, n. 15; si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3 del presente regolamento.». «Art. 26 (Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche). - 1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo il richiedente dichiara: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonche', se diverso, anche il domicilio fiscale; c) il codice fiscale; d) il titolo di studio posseduto; e) di aver superato l'esame previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 88 del 1992, ovvero di essere esonerato dall'esame ai sensi dell'art. 5 del decreto medesimo; f) di aver svolto il periodo di tirocinio previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b), o comma 3 del decreto legislativo citato; g) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente e' pubblico dipendente; h) di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo citato; i) il recapito presso il quale si intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti al registro e l'impegno a comunicare eventuali variazioni. 2. Si applica il disposto dell'art. 25, comma 2.». «Art. 27 (Presentazione della domanda di iscrizione delle societa). - 1. La domanda di iscrizione delle societa', conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la societa' ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con gli eventuali atti modificativi; b) ; c) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 29. 2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione. 3. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti, nei confronti degli amministratori della societa', in ordine alle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette senza ritardo le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia.». «Art. 28 (Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche). - 1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui il revisore ha il proprio domicilio. Alla domanda e' allegata la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 29. 2. Il richiedente che ritiene di aver diritto all'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro deve allegare alla domanda, oltre alla ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 29, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione. 4. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti in ordine alle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo citato, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia.». «Art. 30 (Esame delle domande e iscrizione). - 1. Le domande per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili sono esaminate dalla commissione centrale entro quattro mesi dalla presentazione o ricezione, in caso di invio a mezzo raccomandata. 2. La commissione esegue i controlli necessari per verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione. 3. L'iscrizione, o il provvedimento che la nega, sono assunti, su proposta della commissione, con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il provvedimento e' comunicato al richiedente a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed in caso di accoglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".». - Per il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedi note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88: «Art. 8 (Onorabilita). - 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che: a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile; 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi. 2. Non puo' essere iscritta nel registro la societa' il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1.».
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| Art. 6. Regolamento per l'aggiornamento 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sara' adottato il regolamento per la formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori contabili. |
| Art. 7. Verifica dei requisiti 1. Salvi i poteri e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nonche' la sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione centrale per i revisori contabili.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88: «Art. 6 (Iscrizione delle societa' nel registro). 1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel registro le societa' che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende; b) rappresentanti la societa' nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro; d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del Libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro; e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del Libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata. 2. Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previste dall'art. 2296 del codice civile. 3. Per le societa' iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, non e' richiesta l'iscrizione nel registro.». - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, vedi note all'art. 5. - Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99: «Art. 40 (Cancellazione del revisore contabile). - 1. Se i fatti che compromettono l'idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti indicati nell'articolo precedente sono di particolare gravita', e' disposta la cancellazione dell'iscritto dal registro dei revisori contabili. 2. La cancellazione dal registro e', inoltre, disposta nelle seguenti ipotesi: a) se non sussistono i requisiti previsti nel decreto legislativo; b) se ricorre una delle situazioni indicate nell'art. 2382 del codice civile; c) se l'iscritto compie attivita' di revisione contabile durante il periodo in cui e' stato sospeso; d) se ricorre il caso indicato nell'art. 8, comma 5, della legge 13 maggio 1997, n. 132; e) se l'iscritto e' sospeso dal registro per piu' di due volte.».
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| Art. 8. Contributi 1. I contributi di cui agli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132, sono riscossi mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ne terra' distinta contabilita', al fine della rendicontazione annuale al Ministero della giustizia che vigila sulla riscossione. Entro la fine di ogni bimestre di ciascun anno il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili versa i contributi riscossi nel bimestre precedente, al netto delle quote di competenza di cui al comma 2, mediante accredito sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. 2. Il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definisce l'ammontare dei contributi di cui agli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132, e determina, salvo conguaglio, la quota di competenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a copertura delle spese relative allo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto, risultanti dal bilancio di previsione approvato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 6 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99: «Art. 6 (Contributo per la tenuta del registro del tirocinio). - 1. Per la tenuta del registro del tirocinio e' a carico del tirocinante un contributo forfetario alle spese di lire 30.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' versato con le modalita' indicate all'art. 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132. 3. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 puo' essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta del registro.». «Art. 29 (Contributo per l'iscrizione). - 1. E' posto a carico dell'aspirante revisore contabile un contributo forfetario alle spese di esame nella misura di L. 40.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. 2. La somma e' versata con le modalita' di cui all'art. 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132. 3. L'ammontare del contributo puo' essere aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.». - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili). «Art. 8 (Contributo obbligatorio). - 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attivita' preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonche' alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e' dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio. 2. Per l'anno 1996 il contributo dovra' essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'ammontare del contributo puo' essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attivita' di cui al comma 1; l'aggiornamento avra' vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale. 4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, e' disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474. 6. Non sono ripetibili, se non richieste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili. 7. E' abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.».
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| Art. 9. Disposizioni transitorie 1. Fino al 31 dicembre 2007, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti dal presente decreto al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonche' per l'attivita' di segreteria della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali si avvalgono di una congiunta unita' organizzativa. Fino alla stessa data gli attestati di iscrizione di cui al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 dell'articolo 5 sono rilasciati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri, previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, la quota di competenza di cui all'articolo 8, comma 2, e' determinata sulla base dell'ammontare dei contributi riscossi nell'anno precedente, accertati a consuntivo e certificati dal Ministero della giustizia. 3. Le quote dei contributi di cui all'articolo 8, comma 2, erogate negli anni 2006 e 2007, sono ripartite in misura paritaria tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. 4. Per l'anno 2007 la riscossione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, avverra' tramite conto corrente postale intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. |
| Art. 10. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili. |
| Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2006. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 gennaio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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