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| Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2005, n. 250 |  | Testo  del  decreto-legge  5 dicembre  2005,  n.  250,  (in  Gazzetta Ufficiale  -  serie generale - n. 28 del 6 dicembre 2005), coordinato con  la legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale alla pag. 4), recante: «Misure urgenti in materia di  scuola,  universita',  beni  culturali  ed  in favore di soggetti affetti  da  gravi  patologie,  nonche'  in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita'.». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche' dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge, integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Incentivazione della ricerca nelle universita'
 1.  Al  fine  di  consentire  alle  universita'  di  fare fronte ai programmi  di  ricerca  nei settori strategici per il Paese, il Fondo per  il  sostegno  dei  giovani  e  per  favorire  la mobilita' degli studenti,  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003,  n.  105,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,  n.  170,  e'  incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno  2005,  per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui  all'articolo  51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma 1,  del
 decreto-legge   9 maggio  2003,  n.  105,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170:
 «Art.  1  (Iniziative  per  il  sostegno degli studenti
 universitari  e per favorirne la mobilita). - 1. Al fine di
 sopperire   alla   indifferibile  esigenza  di  incentivare
 l'impegno  didattico  dei  professori e dei ricercatori, di
 assicurare  un  adeguato  livello di servizi destinati agli
 studenti,  di  potenziare la mobilita' internazionale degli
 studenti  stessi,  di  incentivare le iscrizioni a corsi di
 studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di
 incrementare  il  numero  dei  giovani  dotati  di  elevata
 qualificazione  scientifica,  il Fondo previsto nello stato
 di     previsione     del     Ministero    dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della  ricerca per le finalita' di cui
 agli  articoli 4  e  5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
 assume  la  denominazione  di  «Fondo  per  il sostegno dei
 giovani  e  per  favorire la mobilita' degli studenti» e, a
 decorrere  dall'anno  2003,  e' ripartito tra gli atenei in
 base  a  criteri  e  modalita'  determinati con decreto del
 Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
 sentita   la   Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
 italiane   ed   il   Consiglio   nazionale  degli  studenti
 universitari,  per il perseguimento dei seguenti obiettivi,
 ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis,
 del  decreto-legge  25 settembre  2002, n. 212, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 51, comma 6, della
 legge 27 dicembre 1997, n. 449:
 «Art. 51 (Universita' e ricerca). - (omissis)
 6.   Le   universita',   gli  osservatori  astronomici,
 astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
 di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri  30 dicembre  1993,  n.  593,  e
 successive  modificazioni  e  integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
 nell'ambito  delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
 con  proprie  disposizioni, idonee procedure di valutazione
 comparativa  e la pubblicita' degli atti, possono conferire
 assegni  per  la  collaborazione  ad  attivita' di ricerca.
 Possono  essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
 laureati    in    possesso    di   curriculum   scientifico
 professionale  idoneo  per  lo  svolgimento di attivita' di
 ricerca,  con  esclusione  del  personale di ruolo presso i
 soggetti  di  cui  al primo periodo del presente comma. Gli
 assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
 essere  rinnovati  nel  limite  massimo di otto anni con lo
 stesso  soggetto,  ovvero di quattro anni se il titolare ha
 usufruito  della  borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
 ammesso  il  cumulo  con borse di studio a qualsiasi titolo
 conferite,  tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
 o  straniere  utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
 l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
 di  assegni  puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
 anche   in  deroga  al  numero  determinato,  per  ciascuna
 universita',   ai   sensi  dell'art.  70  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
 restando  il  superamento  delle  prove  di  ammissione. Le
 universita'  possono fissare il numero massimo dei titolari
 di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
 dottorato.  Il  titolare in servizio presso amministrazioni
 pubbliche   puo'  essere  collocato  in  aspettativa  senza
 assegni.   Agli   assegni  di  cui  al  presente  comma  si
 applicano,  in  materia  fiscale,  le  disposizioni  di cui
 all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
 modificazioni   e   integrazioni,   nonche',   in   materia
 previdenziale,  quelle  di  cui  all'art.  2,  commi  26  e
 seguenti,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
 modificazioni  e  integrazioni. Per la determinazione degli
 importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
 provvede  con decreti del Ministro dell'universita' e della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica.  I soggetti di cui al
 primo  periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
 a   stipulare,   per  specifiche  prestazioni  previste  da
 programmi  di  ricerca,  appositi  contratti ai sensi degli
 articoli 2222  e  seguenti  del  codice civile, compatibili
 anche   con   rapporti   di   lavoro   subordinato   presso
 amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
 assegni  e  i contratti non danno luogo a diritti in ordine
 all'accesso  ai  ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
 del presente comma.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-bis. Norme in materia di scuole non statali ((   1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I,  II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute  ai  sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.
 2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere  all'istruzione  e  alla formazione, di cui al decreto legislativo  15 aprile  2005,  n.  76. La parita' e' riconosciuta con provvedimento  adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale   competente  per  territorio,  previo  accertamento  della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62  del  2000.  Il  riconoscimento  ha  effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stata presentata la relativa domanda.  Nei  casi  di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima  classe  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata   legge  n.  62  del  2000,  fatta  eccezione  per  le  scuole dell'infanzia,   il  riconoscimento  e'  sottoposto  alla  condizione risolutiva  del  completamento  del corso di studi, restando comunque salvi   gli   effetti  conseguenti  al  riconoscimento  adottato.  Le modalita'   procedimentali   per   il  riconoscimento  della  parita' scolastica  e  per  il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 3.  Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneita' per alunni  che  abbiano  frequentato  scuole non paritarie che dipendano dallo  stesso  gestore  o  da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza  d'interessi.  Il  gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore  delle  attivita'  educative  e  didattiche della scuola paritaria  devono  dichiarare  l'inesistenza  di  tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione e' inserita nel fascicolo  personale  del  candidato  stesso.  La mancanza o falsita' delle   predette  dichiarazioni  comporta  la  nullita'  degli  esami sostenuti  e  dei  titoli  rilasciati,  fatte  salve  le  conseguenti responsabilita' civili e penali.
 4.  Sono  scuole  non  paritarie  quelle  che svolgono un'attivita' organizzata  di  insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:
 a)  un  progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati  agli  obiettivi  generali  e  specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
 b)  la  disponibilita'  di locali, arredi e attrezzature conformi alle  norme  vigenti  in  materia  di  igiene  e sicurezza dei locali scolastici,  e  adeguati  alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
 c)  l'impiego  di  personale  docente  e di un coordinatore delle attivita'  educative  e  didattiche  forniti  di titoli professionali coerenti  con  gli  insegnamenti  impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonche' di idoneo personale tecnico e amministrativo;
 d)  alunni  frequentanti, in eta' non inferiore a quella prevista dai  vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
 5.  Le  scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4   sono   incluse  in  un  apposito  elenco  affisso  all'albo dell'ufficio  scolastico  regionale.  Lo  stesso ufficio vigila sulla sussistenza  e  sulla  permanenza  delle  predette condizioni, il cui venir  meno  comporta  la  cancellazione  dall'elenco.  Le  modalita' procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono  definite  con  regolamento  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non  possono  rilasciare  titoli  di studio aventi valore legale, ne' intermedi,  ne'  finali.  Esse  non  possono  assumere  denominazioni identiche    o    comunque    corrispondenti    a   quelle   previste dall'ordinamento  vigente  per  le  istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di  scuola  non  paritaria. Le sedi e le attivita' d'insegnamento che non  presentino  le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la  denominazione  di  «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le  scuole  dell'infanzia  non paritarie si prescinde dalla finalita' correlata  al  conseguimento  di  un  titolo  di  studio, di cui alla lettera a) del comma 4.
 6.  Dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla  parte  II,  titolo  VIII,  del  testo  unico  di cui al decreto legislativo  16 aprile  1994,  n.  297.  Nelle  scuole  che non hanno chiesto  ovvero  ottenuto il riconoscimento della parita' di cui alla citata  legge  n.  62 del 2000, i corsi di studio gia' attivati, alla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994,   continuano  a  funzionare  fino  al  loro  completamento.  Le convenzioni  in  corso  con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344  del  medesimo  testo  unico si intendono risolte di diritto  al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti  in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali  previsti  dalle  predette  convenzioni sono progressivamente ridotti   in   ragione  delle  classi  funzionanti  in  ciascun  anno scolastico  e  degli  alunni  frequentanti, fino al completamento dei corsi.  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle  di  cui  all'articolo  345 e quelle di cui agli articoli 352, comma  6,  353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al  decreto  legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti,  rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie  e  delle  scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della  citata  legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalita' per la  stipula  delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che   ne   facciano   richiesta,  i  criteri  per  la  determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per  i  docenti  sono  stabiliti  con le norme regolamentari previste dall'articolo   345   del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo  n.  297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria  alle  scuole  primarie gia' parificate, nel rispetto dei criteri  definiti  con le medesime norme regolamentari, un contributo non  inferiore  a  quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della legge di conversione   del   presente  decreto.  Le  convenzioni  di  parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in  vigore  delle  norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
 7.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto  sono  abrogate  le  disposizioni contenute  nella  parte  II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo  e  fatta  eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5,  e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole  paritarie,  nonche'  per  le  disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. E'  fatto  altresi'  salvo  il  comma  6  dell'articolo  360,  le cui disposizioni  continuano  ad  applicarsi  nei confronti del personale dirigente  e  docente  gia'  di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto  con  rapporto  a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione  delle  disposizioni  vigenti. L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1,  comma  4-bis,  secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. L'articolo  353  si  applica  anche  alle  scuole non paritarie. Sono abrogati  altresi',  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161  del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L'articolo  160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti  delle  scuole primarie paritarie. All'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo e' soppresso.
 8.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
 «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
 scuole di ogni ordine e grado».
 -  La  legge  10 marzo  2000, n. 62 reca: «Norme per la
 parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
 all'istruzione.».
 -  Il  decreto  legislativo 15 aprile 2005, n. 76 reca:
 «Definizione   delle   norme  generali  sul  diritto-dovere
 all'istruzione  e  alla  formazione,  a  norma dell'art. 2,
 comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.».
 -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo
 2000, n. 62:
 «Art.  1 - 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo
 restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della
 Costituzione,  e'  costituito  dalle scuole statali e dalle
 scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica
 individua    come    obiettivo   prioritario   l'espansione
 dell'offerta  formativa  e  la conseguente generalizzazione
 della  domanda  di  istruzione  dall'infanzia  lungo  tutto
 l'arco della vita.
 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
 degli   ordinamenti  vigenti,  in  particolare  per  quanto
 riguarda  l'abilitazione  a  rilasciare  titoli  di  studio
 aventi   valore  legale,  le  istituzioni  scolastiche  non
 statali,  comprese quelle degli enti locali, che, a partire
 dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
 generali  dell'istruzione,  sono  coerenti  con  la domanda
 formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
 di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
 3.  Alle  scuole  paritarie private e' assicurata piena
 liberta'  per  quanto  concerne  l'orientamento culturale e
 l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
 educativo  della  scuola,  l'insegnamento  e' improntato ai
 principi  di  liberta'  stabiliti  dalla  Costituzione.  Le
 scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
 chiunque,  accettandone  il progetto educativo, richieda di
 iscriversi,   compresi   gli  alunni  e  gli  studenti  con
 handicap.   Il   progetto   educativo   indica  l'eventuale
 ispirazione  di  carattere  culturale o religioso. Non sono
 comunque   obbligatorie   per   gli   alunni  le  attivita'
 extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
 una determinata ideologia o confessione religiosa.
 4.  La  parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
 che  ne  fanno  richiesta  e  che, in possesso dei seguenti
 requisiti,  si  impegnano espressamente a dare attuazione a
 quanto previsto dai commi 2 e 3:
 a) un  progetto  educativo  in armonia con i principi
 della   Costituzione;   un   piano  dell'offerta  formativa
 conforme  agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni vigenti;
 attestazione   della   titolarita'   della  gestione  e  la
 pubblicita' dei bilanci;
 b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature
 didattiche  propri del tipo di scuola e conformi alle norme
 vigenti;
 c) l'istituzione  e  il  funzionamento  degli  organi
 collegiali improntati alla partecipazione democratica;
 d) l'iscrizione  alla scuola per tutti gli studenti i
 cui  genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di
 un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
 essi intendono frequentare;
 e) l'applicazione  delle  norme vigenti in materia di
 inserimento  di  studenti  con  handicap o in condizioni di
 svantaggio;
 f) l'organica  costituzione  di  corsi  completi: non
 puo'  essere  riconosciuta  la  parita'  a  singole classi,
 tranne  che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,
 ad iniziare dalla prima classe;
 g) personale    docente   fornito   del   titolo   di
 abilitazione;
 h) contratti  individuali  di  lavoro  per  personale
 dirigente   e   insegnante   che   rispettino  i  contratti
 collettivi nazionali di settore.
 4-bis.  Ai  fini  di  cui  al  comma 4 il requisito del
 titolo   di   abilitazione   deve  essere  conseguito,  dal
 personale  in servizio alla data di entrata in vigore della
 presente  legge presso le scuole secondarie che chiedono il
 riconoscimento,  al  termine  dell'anno accademico in corso
 alla  data  di conclusione su tutto il territorio nazionale
 della  prima  procedura concorsuale per titoli ed esami che
 verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
 il  personale  docente in servizio alla medesima data nelle
 scuole  materne  che  chiedono il riconoscimento si applica
 l'art.  334  del testo unico delle disposizioni legislative
 vigenti  in  materia di istruzione, relative alle scuole di
 ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo
 16 aprile 1994, n. 297.
 5.  Le  istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
 alla  valutazione  dei  processi e degli esiti da parte del
 sistema  nazionale  di  valutazione  secondo  gli  standard
 stabiliti  dagli  ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
 misura   non   superiore  a  un  quarto  delle  prestazioni
 complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
 personale   docente  purche'  fornito  di  relativi  titoli
 scientifici   e  professionali  ovvero  ricorrere  anche  a
 contratti  di  prestazione d'opera di personale fornito dei
 necessari requisiti.
 6.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  accerta
 l'originario  possesso e la permanenza dei requisiti per il
 riconoscimento della parita'.
 7.  Alle  scuole non statali che non intendano chiedere
 il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
 disposizioni  di  cui  alla parte II, titolo VIII del testo
 unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
 istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado,
 approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
 Allo  scadere del terzo anno scolastico successivo a quello
 in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente
 legge,  il  Ministro  della pubblica istruzione presenta al
 Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con
 un   proprio   decreto,   previo  parere  delle  competenti
 Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento
 delle   citate   disposizioni   del  predetto  testo  unico
 approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
 anche  al  fine  di  ricondurre tutte le scuole non statali
 nelle  due  tipologie delle scuole paritarie e delle scuole
 non paritarie.
 8.  Alle  scuole  paritarie,  senza  fini di lucro, che
 abbiano   i  requisiti  di  cui  all'art.  10  del  decreto
 legislativo  4 dicembre  1997,  n.  460, e' riconosciuto il
 trattamento   fiscale   previsto   dallo   stesso   decreto
 legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
 9.  Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio
 e  all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e
 paritarie  nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
 successiva  frequenza della scuola secondaria e nell'ambito
 dell'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 12, lo Stato
 adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
 e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  da
 utilizzare  a  sostegno della spesa sostenuta e documentata
 dalle  famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di
 borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
 per   ordine   e  grado  di  istruzione.  Con  decreto  del
 Presidente  del Consiglio dei ministri, emanato su proposta
 del  Ministro  della  pubblica  istruzione  entro  sessanta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
 legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
 somme  tra le regioni e le province autonome di Trento e di
 Bolzano   e   per   l'individuazione  dei  beneficiari,  in
 relazione  alle  condizioni  reddituali  delle  famiglie da
 determinare  ai  sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre
 1998,  n.  448,  nonche'  le modalita' per la fruizione dei
 benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
 10.  I  soggetti  aventi  i  requisiti  individuati dal
 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
 comma 9  possono  fruire  della  borsa  di  studio mediante
 detrazione  di  una  somma  equivalente  dall'imposta lorda
 riferita  all'anno  in  cui la spesa e' stata sostenuta. Le
 regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
 disciplinano  le  modalita'  con  le quali sono annualmente
 comunicati  al  Ministero  delle finanze e al Ministero del
 tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica i
 dati  relativi  ai  soggetti  che intendono avvalersi della
 detrazione  fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
 della  programmazione  economica provvede al corrispondente
 versamento  delle somme occorrenti all'entrata del bilancio
 dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
 stanziate ai sensi del comma 12.
 11.  Tali interventi sono realizzati prioritariamente a
 favore  delle  famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
 fermi  gli  interventi  di competenza di ciascuna regione e
 delle  province  autonome di Trento e di Bolzano in materia
 di diritto allo studio.
 12.  Per  le  finalita'  di  cui ai commi 9, 10 e 11 e'
 autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
 di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
 13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
 quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della
 presente  legge,  gli  stanziamenti  iscritti  alle  unita'
 previsionali  di  base  3.1.2.1  e  10.1.2.1 dello stato di
 previsione  del  Ministero  della  pubblica istruzione sono
 incrementati,  rispettivamente,  della  somma  di  lire  60
 miliardi  per  contributi  per  il  mantenimento  di scuole
 elementari  parificate  e  della somma di lire 280 miliardi
 per  spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
 prescolastico integrato.
 14.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dall'anno 2000, la
 spesa  di  lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
 sostegno  previsti  dalla  legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
 successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
 accolgono alunni con handicap.
 15.   All'onere   complessivo   di  lire  347  miliardi
 derivante   dai   commi   13  e  14  si  provvede  mediante
 corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
 e  2001  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
 triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale
 di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
 previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
 programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo
 parzialmente   utilizzando   quanto  a  lire  327  miliardi
 l'accantonamento   relativo  al  Ministero  della  pubblica
 istruzione  e  quanto  a  lire 20 miliardi l'accantonamento
 relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
 16.  All'onere  derivante  dall'attuazione dei commi 9,
 10,  11  e  12,  pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
 lire  300  miliardi  per  l'anno 2001, si provvede mediante
 corrispondente  riduzione  delle  proiezioni per gli stessi
 anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio
 triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale
 di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
 previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
 programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo
 parzialmente  utilizzando  quanto  a  lire 100 miliardi per
 l'anno   2000   e   lire   70   miliardi  per  l'anno  2001
 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
 quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
 relativo  al  Ministero  dei trasporti e della navigazione,
 quanto  a  lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per
 il   2001  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
 pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
 ai  sensi  dell'art.  11,  comma 3, lettera d), della legge
 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 17.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
 programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
 propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400:
 «3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
 -  Si  riporta  il  testo degli articoli 334, 336, 339,
 340,  341,  342, 344, 345, 352 comma 6, 353, 355, 356, 357,
 358 comma 5, 360 comma 6, 362, 363 e 366 del testo unico di
 cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
 «Art.    334   (Titolo   di   studio   prescritto   per
 l'insegnamento).  -  1.  Il  personale  docente deve essere
 fornito   del  titolo  di  studio  legale  di  abilitazione
 all'insegnamento  conseguito  presso le scuole magistrali o
 del  titolo  di  studio di maturita' magistrale, rilasciato
 dagli istituti magistrali.».
 «Art.   336   (Cittadini   ed   enti  di  Stati  membri
 dell'Unione  europea).  -  1. E' fatta salva l'applicazione
 della   normativa   comunitaria   sulla   equiparazione  ai
 cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'apertura e
 la  gestione  delle  scuole  private  e l'esercizio in esse
 dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli stati membri
 dell'Unione europea.».
 «Art.  339 (Sussidi alle scuole materne non statali). -
 1.   Alle   scuole   materne   non  statali  che  accolgono
 gratuitamente  alunni  di disagiate condizioni economiche o
 che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita,
 il  Ministero  della pubblica istruzione, tenendo conto del
 numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e
 sociali  della  zona,  puo'  corrispondere  assegni, premi,
 sussidi  e  contributi  entro  il limite dello stanziamento
 iscritto  a tal fine nello stato di previsione del medesimo
 Ministero.».
 «Art.   340   (Ripartizione   dello   stanziamento   di
 bilancio).  - 1. Le domande presentate dalle scuole materne
 per  ottenere  l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e
 contributi  debbono  pervenire  al Ministero della pubblica
 istruzione,  entro i termini stabiliti dal Ministro, per il
 tramite   dei  provveditori  agli  studi  che  su  di  esse
 esprimono  il  loro  motivato  avviso, sentiti i pareri del
 consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale
 di assistenza e beneficenza.
 2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila
 il  piano  annuale  di  ripartizione  delle somme di cui al
 comma 1,  tenendo  soprattutto  presenti  le esigenze delle
 scuole   materne  del  Mezzogiorno,  delle  isole  e  delle
 localita'  dichiarate  economicamente depresse ai sensi del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
 218.».
 «Art.    341    (Provvidenze    disposte    da    altre
 amministrazioni  o  enti).  -  1.  Nella  concessione degli
 assegni,  premi,  sussidi e contributi si tiene conto delle
 provvidenze  eventualmente  disposte  allo stesso titolo da
 parte di altre amministrazioni o enti.».
 «Art.   342   (Predeterminazione  dei  criteri  per  la
 concessione  dei sussidi). - 1. Ai fini di cui all'art. 339
 si  applica  il  disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto
 1990, n. 241.».
 «Art.   344  (Scuole  parificate).  -  1.  Sono  scuole
 parificate  quelle  gestite  da  enti o associazioni aventi
 personalita'  giuridica  e  che  siano riconosciute ad ogni
 effetto legale mediante apposita convenzione.».
 «Art.  345  (Convenzioni).  -  1.  Le  condizioni  e le
 modalita'  per  la stipula della convenzione ed i requisiti
 prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con
 regolamento governativo.
 2.   E'  fatta  salva  l'applicazione  della  normativa
 comunitaria   sulla  equiparazione  ai  cittadini  ed  enti
 italiani,  per  quanto  concerne  l'apertura  e la gestione
 delle    scuole    parificate   e   l'esercizio   in   esse
 dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri
 dell'Unione europea.».
 «Art. 352 (Scuole e corsi). - (omissis...).
 6.  Sono  fatte  salve  le  competenze  delle regioni a
 statuto  ordinario in ordine alle istituzioni formative che
 operano  nelle  materie  spettanti  alle  regioni stesse ai
 sensi delle disposizioni vigenti. Sono fatte salve altresi'
 le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed
 alle  province  autonome  dai rispettivi statuti e relative
 norme di attuazione.».
 «Art.  353  (Soggetto  gestore).  -  1.  Le  scuole non
 statali e i corsi di cui all'art. 352 possono essere aperti
 al  pubblico  e  gestiti soltanto da cittadini italiani che
 abbiano  compiuto  il  trentesimo  anno  di eta' e siano in
 possesso  dei necessari requisiti professionali e morali. A
 tal  fine  sono  equiparati  ai  cittadini  dello Stato gli
 italiani non appartenenti alla Repubblica.
 2. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta
 alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti
 sopra   indicati  per  le  persone  fisiche  devono  essere
 posseduti dal rappresentante legale dell'ente.
 3.   E'  fatta  salva  l'applicazione  della  normativa
 comunitaria   sulla  equiparazione  ai  cittadini  ed  enti
 italiani,  per  quanto concerne l'apertura e la gestione di
 istituzioni  scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati
 membri dell'Unione europea.
 4.  Non  sono  considerati  stranieri  agli  effetti di
 quanto  previsto  dall'art.  366  e  sono quindi sottoposti
 all'esclusiva   vigilanza   del  Ministero  della  pubblica
 istruzione,  in  conformita' a quanto previsto nel presente
 titolo,  le  scuole,  i  corsi  e  gli  organismi culturali
 mantenuti  da  enti  religiosi  stranieri  dipendenti dalla
 Santa  Sede  che abbiano ottenuto la personalita' giuridica
 in Italia.
 5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  nei  commi  3  e  4
 l'apertura  e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da
 cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall'articolo
 366.».
 «Art.  355 (Riconoscimento legale). - 1. Le istituzioni
 scolastiche  non  statali  di  cui  all'art.  352, comma 1,
 funzionanti   da   almeno  un  anno,  possono  ottenere  il
 riconoscimento legale, a condizione:
 a) che  la  sede  della  scuola  risponda  a tutte le
 esigenze   di   sicurezza   ed  igieniche  e  didattiche  e
 l'arredamento,   il   materiale  didattico,  scientifico  e
 tecnico,  l'attrezzatura  dei  laboratori,  delle officine,
 delle  aziende  e delle palestre siano sufficienti e adatti
 in relazione al tipo della scuola stessa;
 b) che  nella  scuola  sia impartito l'insegnamento e
 siano  svolte  le  esercitazioni pratiche prescritte per le
 corrispondenti  scuole  statali,  secondo l'ordine e limiti
 dei programmi ufficiali;
 c) che  il  personale  direttivo  e insegnante sia in
 possesso  degli  stessi  titoli prescritti per l'esercizio,
 rispettivamente,     della     funzione     direttiva     e
 dell'insegnamento   nei   corrispondenti   tipi  di  scuole
 statali;
 d) che  gli  alunni siano provvisti dei legali titoli
 di studio per le classi che frequentano.
 2.   E'  fatta  salva  l'applicazione  della  normativa
 comunitaria  sulla equiparazione ai cittadini italiani, per
 quanto    concerne   l'esercizio   dell'insegnamento,   dei
 cittadini di Stati membri dell'Unione europea.
 3. La concessione del riconoscimento legale comporta la
 piena  validita', a tutti gli effetti, degli studi compiuti
 e  degli  esami  sostenuti presso la scuola non statale che
 abbia ottenuto il detto beneficio.».
 «Art.   356   (Pareggiamento).   -  1.  Le  istituzioni
 scolastiche  non  statali  di  cui  all'art.  352, comma 1,
 funzionanti  da  almeno un anno, possono ottenere di essere
 pareggiate  alle  statali corrispondenti se siano tenute da
 enti  pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 7
 dell'Accordo  tra  la  Repubblica italiana e la Santa Sede,
 ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo
 del  18 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985,
 n. 222.
 2.  Per  la  concessione  del pareggiamento, oltre alle
 condizioni specificate nell'art. 355, si richiede:
 a) che  il  numero  e  il  tipo  delle cattedre siano
 uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
 b) che   le  cattedre  siano  occupate  da  personale
 nominato,  secondo  norme  stabilite  con  regolamento,  in
 seguito  ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato
 vincitore,  o abbia conseguito la votazione di almeno sette
 decimi  in  identico  concorso  generale  o speciale presso
 scuole  statali  o  pareggiate  o  in esami di abilitazione
 all'insegnamento  corrispondente,  ovvero per chiamata, dal
 ruolo  di  scuole  di  pari grado, statali o pareggiate, ai
 sensi  della  lettera  b)  dell'articolo  unico  del  regio
 decreto 21 marzo 1935, n. 1118;
 c) che  al  personale  della scuola sia assicurato un
 trattamento  economico  iniziale pari a quello delle scuole
 statali corrispondenti.
 3.   Il  pareggiamento  comporta  gli  effetti  di  cui
 all'art. 355, comma 3.
 «Art.  357 (Concessione del riconoscimento legale e del
 pareggiamento).   -   1.  Il  riconoscimento  legale  e  il
 pareggiamento  sono  disposti  con  decreto  del  dirigente
 generale  competente,  in  seguito ai risultati di apposita
 ispezione  e  in  base  ad  ogni altro elemento di giudizio
 sulle condizioni prescritte.
 2.   Il   pareggiamento   o  il  riconoscimento  legale
 decorrono   a   tutti  gli  effetti  dall'inizio  dell'anno
 scolastico  successivo a quello in cui e' stato concesso il
 beneficio.
 3.   Il   pareggiamento   o  il  riconoscimento  legale
 decorrono  a  tutti gli effetti dall'anno scolastico in cui
 e'  emanato  il  relativo  decreto, quando si tratti di una
 scuola  aperta  in  sostituzione  di altra di tipo diverso,
 gia' legalmente riconosciuta o pareggiata, purche' la nuova
 scuola  sia  di  grado  uguale  a  quello  della scuola che
 sostituisce e funzioni nella stessa sede.».
 «Art.  358  (Oneri  a  carico  del soggetto gestore). -
 (omissis...)
 5.  Resta  fermo il rilascio gratuito degli attestati e
 diplomi  agli alunni delle scuole medie, ai sensi dell'art.
 187.».
 «Art.  360  (Personale direttivo e docente delle scuole
 pareggiate). - (omissis...).
 6.  Ai  docenti  di  scuole  secondarie  pareggiate che
 passino,  per  effetto di statizzazione o di concorso, alle
 dipendenze  dello  Stato,  sono  applicabili, per quanto si
 riferisce  al  periodo  di  prova,  le  norme vigenti per i
 docenti  dei  ruoli  statali.  Ad  essi  e  ai  presidi  e'
 riconosciuto  utile,  agli  effetti  della  progressione di
 carriera,  il  servizio  di  ruolo  prestato  nelle  scuole
 pareggiate.».
 «Art.    362   (Scuole   dipendenti   dalle   autorita'
 ecclesiastiche).  -  1.  Qualora  si  debba  procedere alla
 sospensione  o  revoca  del  pareggiamento o riconoscimento
 legale    di    una    scuola   dipendente   dall'autorita'
 ecclesiastica, il Ministro della pubblica istruzione ne da'
 preventiva notificazione motivata alla medesima autorita'.
 2.  I  laureati  in  sacra teologia, di cui all'art. 10
 dell'Accordo  tra  la  Repubblica italiana e la Santa Sede,
 ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in
 altre  discipline ecclesiastiche sono ammessi a partecipare
 agli   esami   di   abilitazione   o  di  concorso  per  il
 conseguimento  dell'abilitazione  o dell'idoneita', ai soli
 fini   dell'insegnamento   nelle  scuole  dipendenti  dalle
 autorita'  ecclesiastiche relativamente alle discipline per
 cui  sono  richieste  le  lauree in lettere o in filosofia.
 Agli  stessi  fini,  i  laureati  in  diritto canonico e in
 utroque  iure  sono  ammessi  a  partecipare  agli esami di
 abilitazione   o   di   concorso   per   il   conseguimento
 dell'abilitazione  o  della  idoneita',  relativamente alle
 discipline giuridiche.
 3.  Coloro  che provengono da istituti che preparano al
 sacerdozio  o  alla  vita  religiosa  possono sostenere, in
 qualita'   di   alunni   esterni,   esami   di  ammissione,
 d'idoneita'  e di licenza, con piena validita', a tutti gli
 effetti,  nelle  scuole  legalmente riconosciute dipendenti
 dall'autorita'   ecclesiastica.   Essi   possono   altresi'
 sostenere  gli  esami di maturita' o di abilitazione, oltre
 che   nelle   scuole   statali,   nelle  scuole  dipendenti
 dall'anzidetta  autorita'  che  siano  sede  degli esami di
 Stato.».
 «Art. 363 (Licei linguistici). - 1. I Licei linguistici
 privati   possono  ottenere  il  riconoscimento  legale  se
 conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:
 a) Civica   scuola  superiore  femminile  «Alessandro
 Manzoni» di Milano;
 b) Civica scuola superiore femminile «Grazia Deledda»
 gia' «Regina Margherita» di Genova;
 c) Istituto  di  cultura  e  lingue  «Marcelline»  di
 Milano;
 d) Liceo  linguistico  femminile  «Santa  Caterina da
 Siena» di Venezia-Mestre;
 e) Liceo  linguistico  «Orsoline  del Sacro Cuore» di
 Cortina d'Ampezzo.
 2. Il corso di studi dei licei linguistici e' di durata
 quinquennale.  I  programmi  sono approvati con decreto del
 Ministro della pubblica istruzione.
 3.  Il  titolo di studio finale assume la denominazione
 di  licenza  linguistica.  Gli esami di licenza hanno luogo
 davanti ad un'apposita commissione giudicatrice, costituita
 in  analogia alle norme che regolano gli esami di maturita'
 a   conclusione   degli   studi   nelle  scuole  secondarie
 superiori.
 4.   La  licenza  linguistica  e'  titolo  d'istruzione
 secondaria   superiore   e   da'   accesso   alle  facolta'
 universitarie.»
 -  Si  riporta  il  testo degli articoli 156, 157, 158,
 159,  160  e  161  del  regolamento di cui al regio decreto
 26 aprile 1928, n. 1297:
 «Art.  156.  -  Possono  essere  accettate a sgravio le
 scuole:
 a) che  siano  aperte alla generalita' degli abitanti
 di una determinata localita';
 b) che siano gratuite;
 c) che   per  i  programmi,  gli  orari  ed  il  loro
 ordinamento  rispondano alle prescrizioni delle leggi e dei
 regolamenti;
 d) che siano allogate in locali riconosciuti adatti e
 convenientemente arredati.»
 «Art.   157.  -  Gl'insegnanti  delle  scuole,  di  cui
 all'articolo precedente, debbono essere cittadini italiani,
 avere  condotta morale incensurata e possedere il titolo di
 abilitazione all'insegnamento elementare.
 Essi   sono   assunti   e  retribuiti  dagli  enti  che
 mantengono  le  scuole;  la  loro  carriera  ed  il modo di
 cessazione  dall'ufficio  debbono  essere  disciplinati  da
 apposito regolamento.»
 «Art.  158.  -  Il  provveditore,  prima  di deliberare
 l'accettazione  a  sgravio o di approvare quella deliberata
 dal  Comune,  accerta direttamente o mediante ispezioni che
 le  scuole  e gli insegnanti si trovino nelle condizioni di
 cui agli articoli precedenti.
 Il   risultato   degli  accertamenti  e  lo  schema  di
 convenzione sono comunicati al Ministero.»
 «Art.  159.  -  La  convenzione,  con  cui si accettano
 scuole  a  sgravio, quando abbia ottenuto il nulla osta del
 Ministero,  e' stipulata fra il provveditore o il podesta',
 secondo  i  casi,  e  il rappresentante della corporazione,
 associazione o ente morale che mantiene le scuole stesse.
 Essa deve determinare:
 a) il numero delle singole classi che funzioneranno a
 sgravio;
 b) il numero degli insegnanti;
 c) il  contributo  che  l'Amministrazione scolastica,
 nei  limiti  del  relativo  stanziamento  di bilancio, o il
 Comune  debba  versare  all'ente  che mantiene la scuola, e
 l'epoca del versamento.».
 «Art.  160.  -  La  convenzione dura fino a che non sia
 disdetta  dall'ente che mantiene le scuole, almeno tre mesi
 prima  della  chiusura dell'anno scolastico. Della disdetta
 viene  immediatamente  data  notizia dal provveditore o dal
 Comune  al  Ministero  ed  essa  avra'  effetto dall'inizio
 dell'anno scolastico successivo.
 Il  provveditore  o il Comune che voglia denunziare una
 convenzione,   deve   informarne,  per  l'approvazione,  il
 Ministero   in  tempo  congruo  perche'  a  denunzia  possa
 comunicarsi  all'altra  parte  nel  termine di cui al comma
 precedente.».
 «Art.  161.  -  Le  scuole elementari, che gli istituti
 pubblici  di  istruzione  e  di  educazione sono tenuti per
 legge a mantenere, debbono essere accettate a sgravio degli
 obblighi  dell'Amministrazione  scolastica o dei Comuni, in
 conformita' degli articoli precedenti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-ter. Inquadramento nei ruoli
 degli insegnanti di religione cattolica ((    1.  Ai  fini  applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio  2003,  n.  186,  gli  insegnanti  di  religione  cattolica destinatari  dell'inquadramento  nei  ruoli  previsti  conservano,  a titolo  di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici  e  di  carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico  in  godimento  e  quello  spettante  in  applicazione  del suddetto inquadramento. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
 18 luglio 2003, n. 186:
 «Art.   1   (Ruoli   degli   insegnanti   di  religione
 cattolica). - (omissis...).
 2.  Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
 ruoli  di  cui  al  comma  1  si  applicano,  salvo  quanto
 stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico
 e  il  trattamento economico previsti dal testo unico delle
 disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
 relative  alle  scuole  di  ogni  ordine e grado, di cui al
 decreto  legislativo  16 aprile  1994, n. 297, e successive
 modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e dalla
 contrattazione collettiva.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-quater. Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
 delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale ((    1. Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le  Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di  musica  e  gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine  di  assicurare  con  carattere  di continuita' la funzionalita' amministrativa,  sono  autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, per  il  profilo  professionale  di  coadiutore,  un  contingente non superiore  a  716  unita'.  Le  medesime  istituzioni  sono  altresi' autorizzate  a  bandire  procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere  dallo  stesso  anno  accademico  2006-2007,  del personale tecnico   ed   amministrativo,   appartenente   agli   altri  profili professionali,  per  un  contingente  complessivo non superiore a 200 unita'.  Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura   dei   posti  vacanti  in  organico  contestualmente  alla cessazione  dall'incarico  di  un  corrispondente numero di unita' di personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 39, comma 3-bis, della   legge   27 dicembre   1997,  n.  449.  Per  le  modalita'  di reclutamento,  in  attesa  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento governativo  di  cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  si  applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro  per  l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno  2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri,  anche  ai  fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui  all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e   successive  modificazioni,  ovvero  delle  misure  correttive  da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima  legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data  di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo  precedente,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si riporta il testo dell'art. 39, comma 3-bis, della
 legge 27 dicembre 1997, n. 449:
 «Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
 personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
 potenziamento   e   di  incentivazione  del  part-time).  -
 (Omissis).
 3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
 autorizzatoria   di   cui   al   comma 3  si  applica  alla
 generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
 ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
 reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
 del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
 decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
 criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
 assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
 3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
 specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
 adempimento dei compiti istituzionali.».
 - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, lettera e),
 della legge 21 dicembre 1999, n. 508:
 «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
 musicale). - (omissis...)
 7.   Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
 pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
 commissioni   parlamentari,  le  quali  si  esprimono  dopo
 l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
 disciplinati:
 (omissis);
 e) le procedure di reclutamento del personale;».
 -  Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
 «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
 scuole di ogni ordine e grado».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7, secondo comma,
 numero  2,  dell'art.  11,  comma  3,  lettera  i-quater) e
 dell'art.  11-ter,  comma  7, della legge 5 agosto 1978, n.
 468:
 «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di ordine). - (Omissis).
 Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 (Omissis).
 2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
 «Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
 3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
 delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
 Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
 effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
 considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
 (omissis);
 i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
 effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
 comma 7.».
 «Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle leggi). -
 (Omissis).
 7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-quinquies. Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici ((    1. Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto  configurandolo  quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere  non  strumentale.  A  tal  fine  il  commissario redige il regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento,  il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e il regolamentodel personale dell'IISG  sulla  base  dei principi organizzativi con cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 6 luglio 2002,  n.  137.  In particolare, sono istituiti i seguenti organi: il presidente,  cui  sono assegnate la rappresentanza legale dell'ente e la  responsabilita'  delle  relazioni  internazionali;  il  consiglio direttivo,  con  compiti di indirizzo e programmazione generale delle attivita'  dell'ente;  il  collegio  dei revisori, con il compito del controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. All'IISG  si  applicano  altresi'  le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127:
 a) l'articolo 15    in   materia   di   disposizioni   specifiche limitatamente agli organi dell'IISG;
 b) l'articolo 16 in materia di piani di attivita';
 c) l'articolo 18 in materia di strumenti;
 d) l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture;
 e) l'articolo  20  in  materia di rapporto di lavoro e assunzioni del personale;
 f) l'articolo 21 in materia di mobilita' del personale;
 g)  l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli.
 2.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'esercizio del controllo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto.
 3.  Il  commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino  alla  data  di  insediamento  del  presidente  e  del consiglio direttivo e assicura fino a tale data la funzionalita' dell'Istituto. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta  in  vigore  l'ordinamento  vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione  il  mandato del commissario straordinario non rileva ai fini   dell'applicazione   dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca.
 4.  L'IISG  mantiene  il  proprio  patrimonio,  i  beni mobili e le attrezzature  in  dotazione  e mantiene altresi' la disponibilita' in uso  gratuito  da  parte  del  demanio  dell'immobile  sito  in  Roma denominato «Villa Sciarra Wurts».
 5.  L'adeguamento  dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con  i  regolamenti  di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse  finanziarie  assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  La  legge 6 luglio 2002, n. 137 reca: «Delega per la
 riforma  dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.».
 -  Si  riporta  il testo degli articoli 15, 16, 18, 19,
 comma  3,  lettera f),  20, 21 e 22 del decreto legislativo
 4 giugno 2003, n. 127:
 «Art.   15   (Disposizioni   specifiche).   -   1.   Le
 incompatibilita'  con  le cariche di presidente, componente
 del   consiglio   di   amministrazione,   e  del  consiglio
 scientifico   generale,  di  presidente  e  componente  del
 collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di
 direttore  di dipartimento e di istituto, sono disciplinate
 dal   regolamento   di   organizzazione   e   funzionamento
 dell'ente.   Il   presidente,   il  direttore  generale,  i
 componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio
 scientifico  generale  non  possono essere amministratori o
 dipendenti  di  societa'  che  partecipano  a  programmi di
 ricerca cui e' interessato il C.N.R.
 2.   Il   presidente,   se   professore  o  ricercatore
 universitario,  puo'  essere  collocato  in  aspettativa ai
 sensi   dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   11 luglio  1980,  n.  382;  se  dipendente  di
 pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza
 assegni.
 3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e
 i  direttori  di  istituto,  se  professori  o  ricercatori
 universitari,   sono  collocati  in  aspettativa  ai  sensi
 dell'art.  12  del  decreto del Presidente della Repubblica
 11 luglio  1980,  n.  382;  se  ricercatori  o  tecnologi o
 dipendenti  di  pubbliche amministrazioni sono collocati in
 aspettativa  senza  assegni ai sensi dell'art. 19, comma 6,
 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 4.  Le  indennita'  di carica del presidente dell'ente,
 dei   componenti  del  consiglio  di  amministrazione,  del
 presidente  e  dei componenti del collegio dei revisori dei
 conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio
 scientifico  generale,  ad  eccezione  del presidente, sono
 determinati   con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
 Ministro dell'economia e delle finanze.
 5.  I  compensi  dei  direttori  di  dipartimento,  dei
 direttori   di   istituto,   del  direttore  generale  sono
 determinati  dal  consiglio di amministrazione, su proposta
 del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui
 al comma 4.
 6.  In  caso  di  gravi  irregolarita',  di difficolta'
 finanziarie  perduranti,  di  esigenze di adeguamento della
 missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica
 e  tecnologica  definite  dal  Governo,  ovvero  in caso di
 contemporanea  cessazione  del presidente e di un numero di
 componenti  del  consiglio di amministrazione non inferiore
 ad  un  terzo prima della scadenza del mandato, con decreto
 del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
 e'  disposta  la  decadenza  degli  organi  in  carica,  ad
 eccezione  del  collegio  dei  revisori  ed  e' nominato un
 commissario  straordinario  per la durata massima di dodici
 mesi  e,  comunque, per il periodo necessario ad assicurare
 la  funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo
 presidente  e  del  nuovo  consiglio di amministrazione. Il
 commissario  puo'  nominare  uno  o piu' sub-commissari cui
 delegare le funzioni per specifici settori di attivita'.
 7.  Il  C.N.R. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
 generale dello Stato.».
 «Art.  16  (Piani  di  attivita).  - 1. Il C.N.R. opera
 sulla  base  di un piano triennale di attivita', aggiornato
 annualmente.  Il piano triennale definisce gli obiettivi, i
 programmi  di  ricerca, i risultati socio-economici attesi,
 nonche'  le correlate risorse, in coerenza con il programma
 nazionale  per  la  ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del
 decreto   legislativo  5 giugno  1998,  n.  204.  Il  piano
 comprende  la  programmazione  triennale del fabbisogno del
 personale,   sia   a   tempo   indeterminato  sia  a  tempo
 determinato.
 2.  Le  proposte  di  piano  triennale  dell'ente  e  i
 relativi   aggiornamenti,   deliberate   dal  consiglio  di
 amministrazione,     sono     approvate     dal    Ministro
 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
 del  decreto  legislativo  5 giugno  1998,  n. 204. Decorsi
 sessanta  giorni  dalla ricezione del piano triennale senza
 osservazioni   da   parte   del  Ministro  dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della  ricerca,  il  piano  si intende
 approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti
 annuali,  per  gli  ambiti  di  rispettiva competenza, sono
 richiesti  i  pareri  dei  Ministri  dell'economia  e delle
 finanze  e  per la funzione pubblica, che devono esprimersi
 entro  trenta  giorni,  decorsi  i  quali  si prescinde dal
 parere.
 3.  Il  C.N.R.,  previo confronto con le organizzazioni
 sindacali  maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art.
 9  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina
 in  autonomia  gli  organici  del personale e le assunzioni
 nelle  diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti
 dai   piani   di   cui   al   presente   articolo,  dandone
 comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai
 fini del monitoraggio della spesa pubblica.».
 «Art. 18 (Strumenti). - 1. Il C.N.R. per lo svolgimento
 delle attivita' di cui all'art. 3 e di ogni altra attivita'
 connessa,  ivi  compreso l'utilizzo economico dei risultati
 della  ricerca  propria  e di quella commissionata, secondo
 criteri  e  modalita'  determinati  con  il  regolamento di
 organizzazione e funzionamento, puo':
 a) stipulare accordi e convenzioni;
 b) partecipare  o  costituire  consorzi, fondazioni o
 societa'  con  soggetti  pubblici  e  privati,  italiani  e
 stranieri,     previa     autorizzazione    del    Ministro
 dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca. Decorsi
 sessanta  giorni  dalla  richiesta  di  autorizzazione,  in
 assenza    di    osservazioni   da   parte   del   Ministro
 dell'istruzione,    dell'universita'   e   della   ricerca,
 l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o
 la  partecipazione  in  societa'  con  apporto  al capitale
 sociale  superiore  a  500.000,00  euro  o con quota pari o
 superiore  al 50 per cento del predetto capitale sociale e'
 inoltre  richiesto  il  parere del Ministro dell'economia e
 delle  finanze  che  deve  esprimersi  entro trenta giorni,
 decorsi i quali si prescinde dal parere;
 c) promuovere   la   costituzione  di  nuove  imprese
 conferendo   personale   proprio,   anche  in  costanza  di
 rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
 d) partecipare  alla  costituzione ed alla conduzione
 anche  scientifica  di centri di ricerca internazionali, in
 collaborazione  con  analoghe  istituzioni  scientifiche di
 altri Paesi;
 e) commissionare  attivita'  di  ricerca  e  studio a
 soggetti  pubblici  e  privati, nazionali e internazionali,
 secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
 2.  Il C.N.R. riferisce sui programmi, sugli obiettivi,
 sulle  attivita'  e  sui  risultati  dei soggetti di cui al
 comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e
 dei relativi aggiornamenti.».
 «Art. 19 (Regolamenti). - (Omissis).
 3.  Il  regolamento  di amministrazione, contabilita' e
 finanza:
 (omissis);
 f) prevede  la  facolta' di erogare anticipazioni nel
 limite  del  20 per cento contrattuale, per le forniture di
 strumentazione  scientifica  e  tecnologica  di particolare
 complessita', in deroga alle disposizioni normative vigenti
 in materia.».
 «Art.  20  (Personale).  - 1. Il rapporto di lavoro dei
 dipendenti   del   C.N.R.   e'   regolato  ai  sensi  delle
 disposizioni  di  cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
 n.  165,  agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997,
 n.  196,  al  decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e
 all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 Alle   selezioni   pubbliche   per  le  assunzioni  possono
 partecipare,  se in possesso dei requisiti richiesti, anche
 cittadini stranieri.
 2.   Il   C.N.R.,  sentito  il  consiglio  scientifico,
 nell'ambito  del 3 per cento dell'organico dei ricercatori,
 nei  limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere
 per  chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato,
 al  massimo  livello contrattuale del personale di ricerca,
 soggetti   italiani   o   stranieri   dotati  di  altissima
 qualificazione   scientifica,   ovvero   che   siano  stati
 insigniti  di  alti  riconoscimenti  scientifici  in ambito
 internazionale.
 3.   Ferme   restando   le   disposizioni   vigenti   e
 contrattuali  per  le  assunzioni a tempo determinato negli
 enti   di   ricerca,   il   C.N.R.,  sentito  il  consiglio
 scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei
 ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di
 bilancio,  puo'  inoltre assumere con chiamata diretta, con
 contratto  a  tempo  determinato  per specifici progetti di
 ricerca,  per  la  durata  del  progetto  e,  comunque, non
 superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o
 stranieri,   con   documentata  produzione  scientifica  di
 eccellenza,  o  documentata attivita' di ricerca in enti di
 ricerca  o  imprese  private  o  in  atenei  stranieri o in
 istituzioni   di  ricerca  internazionali;  nelle  predette
 ipotesi  di  chiamata  diretta  il trattamento economico e'
 rapportato  a  quello  previsto  dal  contratto  collettivo
 nazionale  di  comparto per le medesime qualifiche, con una
 eventuale   integrazione  in  considerazione  della  natura
 temporanea del rapporto.
 4.  Il C.N.R., con proprio regolamento sul personale ai
 sensi  del  presente  articolo,  disciplina le procedure di
 assunzione  ai  diversi  livelli  e  profili  del personale
 ricercatore  e  tecnologo, valorizzando prioritariamente le
 esperienze  di  ricerca effettuate all'estero ovvero presso
 universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi:
 a) il  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato come
 ricercatore  o  tecnologo  dell'ente  si  instaura,  per  i
 livelli  di  ricercatore,  primo  ricercatore, dirigente di
 ricerca,  tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo,
 previo   l'espletamento   di  concorsi  pubblici  per  aree
 scientifiche  o  settori  tecnologici,  idonei  a  valutare
 competenze    e    attitudini   finalizzate   all'attivita'
 richiesta,  mediante  il  ricorso  a specifiche commissioni
 giudicatrici   costituite   in  maggioranza  da  componenti
 esterni  all'ente  e  presiedute  da dirigenti di ricerca o
 tecnologi  dell'ente  o  dipendenti da un ente del comparto
 ricerca  ovvero ancora da professori universitari ordinari,
 con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla
 selezione   per  il  livello  iniziale  occorre  essere  in
 possesso   del  titolo  di  dottore  di  ricerca  attinente
 all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un
 triennio   attivita'   di   ricerca  presso  universita'  o
 qualificati  enti, organismi o centri di ricerca pubblici o
 privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3,
 ovvero  di  assegni  di  ricerca banditi dall'ente ai sensi
 dell'art.  51,  comma  6,  della legge 27 dicembre 1997, n.
 449, con valutazione finale delle attivita';
 b) la   periodicita'   dei  concorsi  e'  determinata
 secondo le cadenze indicate nel piano triennale.».
 «Art.  21  (Mobilita'  con  le  universita'  e  con gli
 istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico). - 1.
 Il  personale  di  ricerca  in servizio presso il C.N.R. e'
 autorizzato   ad   assumere  incarichi  di  insegnamento  a
 contratto  presso  le  universita',  in  materie pertinenti
 all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali
 o  integrativi,  fatto  salvo  l'espletamento  dei  compiti
 istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso
 il C.N.R. Spetta agli statuti delle universita' determinare
 le  modalita'  attraverso  le  quali  il predetto personale
 partecipa,  per la durata del contratto, alle deliberazioni
 relative  alla  programmazione delle attivita' didattiche e
 scientifiche.
 2.  I ricercatori ed i professori universitari di ruolo
 possono  svolgere,  per  periodi  determinati, attivita' di
 ricerca presso gli istituti del C.N.R.
 3. Il personale di ricerca del C.N.R. e' autorizzato ad
 assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri
 di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso
 le   universita',  per  periodi  determinati.  Spetta  agli
 statuti   delle   universita'   determinare   le  modalita'
 attraverso  le  quali  il predetto personale, per la durata
 dell'incarico     o    dell'attivita',    partecipa    alle
 deliberazioni degli organi accademici competenti in materia
 di programmazione delle attivita' scientifiche.
 4.  I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui
 ai  commi  2  e  3 sono compatibili con il mantenimento dei
 rapporti  di lavoro con le amministrazioni di appartenenza.
 Per  i professori ed i ricercatori universitari l'attivita'
 di  ricerca  di  cui  al comma 2 non rientra nell'attivita'
 prevista  dall'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente
 della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di
 attivita' di ricerca presso il C.N.R. puo' comportare per i
 ricercatori  ed i professori universitari l'esonero, totale
 o parziale, dai carichi didattici.
 5.  Il personale dell'area della ricerca degli istituti
 di  ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di
 diritto  pubblico  puo' svolgere, a richiesta e per periodi
 determinati,  attivita'  di ricerca presso gli istituti del
 C.N.R. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R.
 e'  autorizzato  ad  assumere  incarichi  di direzione ed a
 svolgere  attivita'  di  ricerca  presso gli I.R.C.C.S. per
 periodi determinati.
 6. I regolamenti dell'ente, gli statuti e i regolamenti
 degli  atenei e i regolamenti degli I.R.C.C.S. disciplinano
 l'applicazione   delle  disposizioni  di  cui  al  presente
 articolo.».
 «Art.  22  (Bilanci,  relazioni  e  controlli).  - 1. I
 bilanci  preventivi e consuntivi e le relative relazioni di
 accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei
 conti,  la  relazione  annuale  di  verifica  dei risultati
 gestionali   ed   economici  dell'ente,  la  relazione  del
 comitato   di   valutazione   sono   inviati  al  Ministero
 dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e al
 Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.   Il   C.N.R.  e'  soggetto  al  controllo  previsto
 dall'art.  3,  comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
 da parte della Corte dei conti.».
 -  Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio
 1989, n. 168:
 «Art.  8  (Autonomia  degli  enti  di ricerca). - 1. Il
 C.N.R., l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli
 osservatori  astronomici,  astrofisici e vesuviano, nonche'
 gli  enti  e  istituzioni  pubbliche nazionali di ricerca a
 carattere  non  strumentale  hanno  autonomia  scientifica,
 organizzativa,  finanziaria  e contabile ai sensi dell'art.
 33  della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel
 rispetto  delle  loro  finalita'  istituzionali, con propri
 regolamenti.
 2.  Gli  enti  e le istituzioni pubbliche di ricerca di
 cui  al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente
 della  Repubblica.  Il  decreto  viene  adottato sentite le
 competenti  commissioni  della  Camera  dei  deputati e del
 Senato  della  Repubblica,  dal  Consiglio dei Ministri, su
 proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e'
 emanato  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
 della presente legge.
 3. Gli enti di cui al presente articolo:
 a) svolgono  attivita'  di  ricerca  scientifica  nel
 rispetto   dell'autonomia   di   ricerca   delle  strutture
 scientifiche  e  della liberta' di ricerca dei ricercatori,
 singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
 istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
 b) gestiscono   programmi  di  ricerca  di  interesse
 nazionale,  attuati  anche in collaborazione con altri enti
 pubblici  e  privati,  e  partecipano alla elaborazione, al
 coordinamento  ed  alla  esecuzione di programmi di ricerca
 comunitari ed internazionali;
 c) provvedono  all'istituzione, alla organizzazione e
 al  funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio,
 anche    per    quanto    concerne   i   connessi   aspetti
 amministrativi, finanziari e di gestione;
 d) esercitano  la  propria  autonomia  finanziaria  e
 contabile ai sensi del comma 5.
 4.  I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
 rispetto  dei  limiti  e  delle  procedure  stabiliti dalla
 apposita  legge  di attuazione dei principi di autonomia di
 cui  al  presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
 esercita  i  controlli  di  legittimita'  e  di  merito.  I
 controlli  di  legittimita' e di merito si esercitano nelle
 forme  di  cui  all'art.  6,  commi 9 e 10; il controllo di
 merito  e'  esercitato nella forma della richiesta motivata
 di  riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
 loro   comunicazione,   decorso   il   quale  si  intendono
 approvati.   I   regolamenti  sono  emanati  dagli  enti  e
 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 5.  Agli enti di cui al presente articolo si estendono,
 in  quanto  compatibili  con  i  rispettivi ordinamenti, le
 norme  in  materia  di autonomia finanziaria e contabile di
 cui  ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento
 di  amministrazione,  finanza  e  contabilita'  di ciascuno
 degli  enti  di  ricerca  e'  emanato  secondo le procedure
 previste  dalle  rispettive  normative  ed e' sottoposto al
 controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.».
 - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto
 legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
 «Art.  6  (Ambito di applicazione e norme sugli enti di
 ricerca). - (Omissis).
 2.  La  nomina  dei  presidenti  degli enti di ricerca,
 dell'Istituto  per  la  ricerca  scientifica  e tecnologica
 sulla  montagna,  dell'ASI  e  dell'ENEA  e'  disposta  con
 decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Ministro  competente,  sentite  le commissioni parlamentari
 competenti,   fatte  salve  le  procedure  di  designazione
 previste  dalla  normativa  vigente  per  specifici  enti e
 istituzioni.  I  presidenti  degli  enti di cui al presente
 comma  possono  restare  in  carica  per  non  piu'  di due
 mandati.  Il  periodo  svolto  in  qualita'  di commissario
 straordinario   e'   comunque  computato  come  un  mandato
 presidenziale.  I  presidenti degli enti di cui al presente
 comma,  in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore del
 presente  decreto,  la cui permanenza nella stessa eccede i
 predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-sexies. Trasformazione in fondazioni
 dei Conservatori della Toscana ((    1.  Gli  istituti  pubblici di educazione femminile di cui alla tabella  n. 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati  come  «Conservatori  della  Toscana»,  sono  trasformati in fondazioni   di   diritto   privato,  con  finalita'  di  istruzione, educazione e cultura, ed acquistano personalita' giuridica di diritto privato  con  l'iscrizione  nel  registro  delle  persone giuridiche, previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica  10 febbraio  2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla predetta  trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti  istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 2.  I  consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in  carica  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad  adeguare  i  rispettivi  statuti  alle  disposizioni del presente articolo  e  a  quelle  dettate  dal  codice  civile  in  materia  di fondazioni  private, nel rispetto dei principi contenuti nelle tavole di  fondazione.  Lo  statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in particolare:   l'organizzazione;   la  partecipazione  delle  persone fisiche   e   giuridiche,   pubbliche  o  private;  le  modalita'  di costituzione  degli  organi  della  fondazione, le loro funzioni e la loro  durata.  Lo statuto prevede altresi' che vi sia distinzione tra le  funzioni  di  indirizzo,  amministrazione  e  controllo  e che al consiglio  di  amministrazione  possano partecipare rappresentanti di enti  pubblici  e privati, persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire  alla  fondazione.  Il  patrimonio  della  fondazione  e' costituito  dai  beni  mobili ed immobili di proprieta' dell'istituto trasformato, e assicura il mantenimento della fondazione, senza oneri per  la  finanza  pubblica.  In  caso  di  accertata  inesistenza  di patrimonio  ovvero  di una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione  degli  scopi  della  fondazione,  i  competenti organi dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto stesso.
 3.  Al  fine  di  promuovere,  sostenere,  programmare e coordinare iniziative  di  istruzione, formazione e cultura, e' istituita tra le fondazioni  risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano  il  mantenimento senza oneri per la finanza pubblica, una Fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione ed  il  coordinamento  delle attivita' delle medesime fondazioni che, alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente  decreto,  non siano piu' attive e che quindi non siano piu' in   grado   di   svolgere  autonomamente  attivita'  di  istruzione, educazione   o   cultura.   Il  consiglio  di  amministrazione  della Fondazione,  composto di tre membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  provvede  ad elaborare  lo  statuto  in  conformita'  alla  normativa  dettata dal presente  articolo  e  dal  codice  civile per le fondazioni private, entro  novanta  giorni dall'acquisizione della personalita' giuridica secondo  quanto  previsto  dal comma 1. Lo statuto e' redatto secondo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, e approvato con decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il testo della tabella n. 2 allegata al
 regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312:
 «Tabella n. 2
 Conservatori della Toscana
 1. Conservatorio di S. Caterina, Arezzo.
 2. Conservatorio di S. Elisabetta, Barga (Lucca).
 3. Conservatorio di S. Andrea, Bibbiena (Arezzo).
 4.  Conservatori  di  S.  Caterina  da  Siena, Pieve di
 Camaiore-
 Camaiore (Lucca).
 5.  Conservatorio  di  S. Chiara, Castiglion Fiorentino
 (Arezzo).
 6. Conservatorio di S. Stefano, Chiusi (Siena).
 7.   Conservatorio  di  S.  Pietro,  Colle  Val  d'Elsa
 (Siena).
 8.  Conservatorio  di  S.  Francesco  di Sales, Cortona
 (Arezzo).
 9.   Conservatorio   della   SS.   Annunziata,   Empoli
 (Firenze).
 10. Conservatorio delle Mantellate, Firenze.
 11. Conservatorio di S. Maria degli Angeli, Firenze.
 12.   Conservatorio   delle   Stabilite,  S.  Pietro  a
 Monticelli
 (Firenze).
 13. Conservatorio di S. Ponziano, Lucca.
 14. Conservatorio di S. Francesco, Lucignano (Arezzo).
 15. Conservatorio di S. Caterina, Montalcino (Siena).
 16.  Conservatorio  «Carmignani-Pellegrini», Montecarlo
 (Lucca).
 17.   Conservatorio   di   S.  Girolamo,  Montepulciano
 (Siena).
 18.  Conservatorio  di  S.  Marta,  Montopoli  Valdarno
 (Pisa).
 19. Conservatorio di S. Michele, Pescia (Pistoia).
 20. Conservatorio di S. Carlo Borromeo, Pienza (Siena).
 21. Conservatorio di S. Leone, Pietrasanta (Lucca).
 22. Conservatorio di S. Anna, Pisa.
 23. Conservatorio di S. Giovanni Battista, Pistoia.
 24.  Conservatorio  di  S.  Francesco  e S. Domenico in
 Piteglio
 Popiglio (Pistoia).
 25. Conservatorio di S. Nicolo', Prato (Firenze).
 26.  Conservatorio  di  S. Maria della Neve, Quadalto -
 Palazzuolo
 di Romagna (Firenze).
 27.  Conservatorio  di  S.  Maria  del  Giglio, Sambuca
 Pistoiese
 (Pistoia).
 28. Conservatorio di S. Chiara, S. Gimignano (Siena).
 29.  Conservatorio  della  SS.  Annunziata, S. Giovanni
 Valdarno
 (Arezzo).
 30. Conservatorio di S. Caterina, S. Marcello Pistoiese
 (Pistoia).
 31. Conservatorio di S. Chiara, S. Miniato (Pisa).
 32.   Conservatorio   di  S.  Bartolomeo,  S.  Sepolcro
 (Arezzo).
 33.  Conservatorio  delle  Montalve  alla Quiete, Sesto
 Fiorentino
 (Firenze).
 34. Conservatori Riuniti di Siena.
 35. Conservatorio di S. Luigi, Volpignano (Massa).
 36.  Conservatorio  di  S.  Lino in S. Pietro, Volterra
 (Pisa).
 Non e' compreso in questa tabella l'ex conservatorio di
 S. Giacomo  d'Altopascio  in Pontremoli, il quale con regio
 decreto  15 ottobre  1923,  numero  2429, fu trasformato in
 convitto  maschile  denominato  "Convitto  maschile  di  S.
 Giacomo d'Altopascio".».
 -   Il   Decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 10 febbraio  2000, n. 361, reca: «Regolamento recante norme
 per  la  semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
 di  persone  giuridiche  private  e  di  approvazione delle
 modifiche  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto (n. 17
 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-septies. Equipollenza di titoli di studio ((    1.  Il  diploma di laurea in scienze motorie e' equipollente al diploma  di  laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le universita'. ))
 |  |  |  | Art. 1-octies. Servizio sociale professionale ((    1. All'articolo 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, nel  primo  periodo,  dopo  le parole: «possono istituire il servizio dell'assistenza   infermieristica  ed  ostetrica»  sono  inserite  le seguenti:  «e  il  servizio  sociale  professionale»  e,  nel secondo periodo, dopo le parole: «con un appartenente alle professioni di cui all'articolo  1  della  presente  legge»  sono  inserite le seguenti: «nonche' con un appartenente al servizio sociale professionale». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge
 10 agosto  2000,  n.  251  con le modifiche apportate dalla
 presente legge:
 «Art.  7  (Disposizioni  transitorie).  - 1. Al fine di
 migliorare  l'assistenza  e  per  la  qualificazione  delle
 risorse  le aziende sanitarie possono istituire il servizio
 dell'assistenza  infermieristica ed ostetrica e il servizio
 sociale  professionale  e  possono attribuire l'incarico di
 dirigente   del  medesimo  servizio.  Fino  alla  data  del
 compimento  dei  corsi universitari di cui all'art. 5 della
 presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile,
 e' regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare,
 nel limite numerico indicato dall'art. 15-septies, comma 2,
 del   decreto   legislativo   30 dicembre   1992,  n.  502,
 introdotto  dall'art.  13 del decreto legislativo 19 giugno
 1999,  n.  229,  dal direttore generale con un appartenente
 alle  professioni  di  cui  all'art. 1 della presente legge
 nonche'   con   un   appartenente   al   servizio   sociale
 professionale,  attraverso idonea procedura selettiva tra i
 candidati   in   possesso  di  requisiti  di  esperienza  e
 qualificazione  professionale predeterminati. Gli incarichi
 di  cui  al  presente  articolo  comportano  l'obbligo  per
 l'azienda   di  sopprimere  un  numero  pari  di  posti  di
 dirigente  sanitario  nella  dotazione organica definita ai
 sensi  della  normativa  vigente.  Per  i  dipendenti delle
 amministrazioni  pubbliche si applicano le disposizioni del
 comma  4  del  citato  art.  15-septies. Con specifico atto
 d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanita'
 sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza
 negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN) per la
 definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale
 dell'area    della    dirigenza    dei   ruoli   sanitario,
 amministrativo,   tecnico   e  professionale  del  Servizio
 sanitario   nazionale,   del   trattamento   economico  dei
 dirigenti  nominati  ai  sensi  del  presente comma nonche'
 delle   modalita'   di   conferimento,  revoca  e  verifica
 dell'incarico.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-novies. Finanziamento del Museo della Shoah ((    1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003,  n.  91,  e'  autorizzata  la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006.
 2.   All'onere   derivante   dal   comma  1  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 aprile
 2003, n. 91:
 «Art.  1.  E'  istituito  a  Ferrara il Museo nazionale
 della  Shoah,  di  seguito  denominato «Museo», quale luogo
 simbolico  per  conservare  nella  memoria della nazione le
 drammatiche   vicende   delle   persecuzioni   razziali   e
 dell'Olocausto.
 2. Il Museo ha i seguenti compiti:
 a) raccogliere  ed  esporre  le  testimonianze  sulla
 Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani;
 b) promuovere     attivita'     didattiche    nonche'
 organizzare    manifestazioni,    incontri    nazionali   e
 internazionali,  convegni,  mostre permanenti e temporanee,
 proiezioni  di  film  e di spettacoli sui temi della pace e
 della  fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture
 e religioni diverse;
 c) organizzare  l'assegnazione  di  premi nazionali e
 internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno
 contribuito  a  promuovere  la  conoscenza della Shoah e il
 mantenimento della sua memoria.
 3.   Per  le  attivita'  di  ricerca  e  documentazione
 scientifica  il  Museo si avvale della collaborazione della
 fondazione  Centro  di documentazione ebraica contemporanea
 (CDEC) di Milano.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-decies. Consiglio di amministrazione della fondazione
 «Accademia nazionale di Santa Cecilia» ((    1.  All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996,  n.  367,  le  parole:  «nove  membri»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «tredici  membri»  e  le  parole:  «tre  eletti  dal corpo accademico»  sono sostituite dalle seguenti: «cinque eletti dal corpo accademico». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma 3, del
 decreto  legislativo  29 giugno  1996,  n.  367, cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «Art. 12 (Consiglio di amministrazione). - (Omissis).
 3.  Il  consiglio  di  amministrazione della fondazione
 conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di
 Santa  Cecilia  e'  composto da tredici membri, compresi il
 presidente  ed  il sindaco di Roma, dei quali uno designato
 dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno
 dalla  regione  nel  cui territorio la fondazione ha sede e
 cinque eletti dal corpo accademico.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-undecies. Accesso alla professione di enologo ((    1.  Il  comma  1 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, e' sostituito dal seguente:
 «1.  Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990,  n.  341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di  primo  livello  relativa  al  settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e' equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 aprile
 1991, n. 129, come modificato dalla presente legge:
 «Art.  1 (Titolo di enologo). - 1. Il titolo di enologo
 spetta   a   coloro   che  abbiano  conseguito  un  diploma
 universitario  di  1°  livello,  previsto  dalla  legge  19
 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La
 laurea  triennale  di  primo  livello  relativa  al settore
 vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al
 decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,  n. 509, e'
 equipollente  a  tutti  gli  effetti  di  legge  al diploma
 universitario   di  1°  livello  previsto  dalla  legge  19
 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore.
 2. Il titolo di enologo spetta inoltre a coloro che, in
 possesso  di diploma conseguito presso gli istituti tecnici
 agrari  con  specializzazione  in  viticoltura  ed enologia
 (corso sessennale), abbiano frequentato e superato un corso
 biennale  presso  una  scuola  diretta  a  fini speciali in
 tecnica   enologica  istituita  da  universita'  statale  o
 legalmente riconosciuta.
 3.  Coloro  che abbiano conseguito il diploma presso un
 istituto    tecnico   agrario   con   specializzazione   in
 viticoltura  ed  enologia  (corso  sessennale),  oppure  il
 diploma   di   laurea   in   scienze  agrarie,  in  scienze
 biologiche,   in   scienze  chimiche  o  in  scienze  delle
 preparazioni    alimentari    ed    esercitato    attivita'
 professionale  continuativa per almeno tre anni nel settore
 vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di
 enologo.   Possono  altresi'  chiedere  l'attribuzione  del
 titolo  di enologo coloro che siano in possesso del diploma
 di  scuola  secondaria  superiore  rilasciato  da  istituti
 tecnici  ad  indirizzo  agrario  o  chimico  e  che abbiano
 esercitato  attivita' professionale continuativa per almeno
 otto  anni  nel  settore  della enologia. La richiesta deve
 essere  presentata, entro due anni dalla data di entrata in
 vigore  della presente legge, al Ministero dell'agricoltura
 e delle foreste.
 4. Per l'attribuzione del titolo di enologo ai soggetti
 cui  al  comma 3  e'  nominata, entro sessanta giorni dalla
 data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
 del   Ministro   dell'agricoltura   e  delle  foreste,  una
 commissione composta da:
 a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
 delle foreste, con funzioni di presidente;
 b) un  rappresentante  del  Ministero  della pubblica
 istruzione;
 c) un rappresentante del Ministero dell'universita' e
 della ricerca scientifica e tecnologica;
 d) un rappresentante del Ministero della sanita';
 e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria
 dei   tecnici   del   settore   vitivinicolo   maggiormente
 rappresentativa a livello nazionale.
 5.  La  commissione,  accertato  il  conseguimento  del
 titolo  di  studio  e  valutata  l'idoneita'  del requisito
 professionale,   procede  all'attribuzione  del  titolo  di
 enologo  entro  il termine fissato con decreto del Ministro
 dell'agricoltura e delle foreste.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Rinegoziazione di mutui
 1.  All'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  operazioni di rinegoziazione  dei  mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti  finanziatori  sono  effettuate  direttamente  dal Ministero dell'economia   e   delle   finanze.  Gli  eventuali  maggiori  oneri derivantidalle  predette  operazioni  di  rinegoziazione  rispetto ai relativi   stanziamenti   complessivi   di  bilancio  devono  trovare compensazione  nella  minore  spesa  complessiva per interessi per il pagamento  degli oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 71, della
 legge 30 dicembre 2004, n. 311:
 «71.  Lo  Stato,  le  regioni,  le province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano  e  gli  enti  locali  sono tenuti a
 provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla
 conversione  dei  mutui  con  oneri  di  ammortamento anche
 parzialmente  a carico dello Stato in titoli obbligazionari
 di  nuova  emissione o alla rinegoziazione, anche con altri
 istituti,  dei  mutui  stessi, in presenza di condizioni di
 rifinanziamento  che  consentano  una  riduzione del valore
 finanziario   delle  passivita'  totali.  Nel  valutare  la
 convenienza  dell'operazione  di  rifinanziamento si dovra'
 tenere  conto  anche  delle commissioni. In caso di mutuo a
 tasso   fisso,   per   la   verifica  delle  condizioni  di
 rifinanziamento,  lo  Stato  o  l'ente pubblico interessato
 osservano  regolarmente  i  tassi  di mercato e si attivano
 allorche'  il  tasso swap con scadenza pari alla vita media
 residua  del  mutuo  sia  inferiore  al  tasso del mutuo di
 almeno    un    punto   percentuale.   Le   operazioni   di
 rinegoziazione   dei  mutui  per  i  quali  lo  Stato  paga
 direttamente  gli  istituti  finanziatori  sono  effettuate
 direttamente  dal  Ministero dell'economia e delle finanze.
 Gli  eventuali  maggiori  oneri  derivanti  dalle  predette
 operazioni   di   rinegoziazione   rispetto   ai   relativi
 stanziamenti   complessivi   di   bilancio  devono  trovare
 compensazione  nella minore spesa complessiva per interessi
 per  il  pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei
 titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Assistenza dei soggetti affetti
 da sindrome da talidomide
 1.  Al  fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo  farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia,  tale  sindrome  e'  inserita  tra le patologie che danno diritto   all'esenzione   dalla  partecipazione  alla  spesa  per  le correlate   prestazioni   sanitarie,  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
 2.  In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute  provvede,  con  proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire  la  sindrome  da  talidomide  tra  le  malattie  croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa,  individuate  dal  regolamento  di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.
 3.  Al  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo 97 della legge 23 dicembre  2000,  n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «gravi  menomazioni  fisiche  permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a)
 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
 «Art.  5 (Esenzione dalla partecipazione in relazione a
 particolari  condizioni  di  malattia).  -  1. Con distinti
 regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 sono  individuate,  rispettivamente:  a)  le  condizioni di
 malattia croniche o invalidanti;».
 - Il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999,
 n.  329  reca: «Regolamento recante norme di individuazione
 delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5,
 comma  1,  lettera  a),  del  decreto legislativo 29 aprile
 1998, n. 124.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati
 da somministrazione di emoderivati
 1.  Ai  soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003,  n.  89,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003,  n.  141,  nel rispetto delle modalita' e del termine stabilito dal  decreto  del  Ministro  della  salute  in  data 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato  domanda  di  ammissione  a  procedura transattiva e per i quali  la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005,  e'  attribuito,  in  aggiunta a quello gia' percepito ai sensi della  legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo  equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi  fissati  dal  citato  decreto  del Ministro della salute 3 novembre  2003,  sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico  istituito  con  decreto  del  Ministro  della salute in data 13 marzo  2002.  La  corresponsione  di  tale ulteriore indennizzo e' subordinata  alla  formale  rinuncia,  da parte degli interessati, ad ogni  ulteriore  pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello  Stato  e  degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonche' alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.
 2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  di quanto previsto dal comma  1,  valutati  in  Euro 55  milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata  per  il  medesimo  esercizio  dall'articolo  3,  comma 1, del decreto-legge  23 aprile  2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Il  decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge  20 giugno  2003, n. 141,
 reca:   «Proroga   dei   termini   relativi   all'attivita'
 professionale  dei  medici  e  finanziamento di particolari
 terapie  oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni
 con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.».
 -   Il  decreto  del  Ministro  della  salute  in  data
 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
 del  2 dicembre  2003, reca: «Definizione transattiva delle
 controversie  in  atto, promosse da soggetti danneggiati da
 sangue o emoderivati infetti.».
 - La legge 25 febbraio 1992, n. 210 reca: «Indennizzo a
 favore  dei  soggetti  danneggiati  da  complicanze di tipo
 irreversibile   a   causa   di  vaccinazioni  obbligatorie,
 trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».
 - Il decreto del Ministro della salute in data 13 marzo
 2002  reca:  «Entrata  in  vigore  dei  testi, nelle lingue
 inglese  e  francese,  pubblicati nel supplemento 4.1 della
 Farmacopea  europea 4a edizione. (Risoluzioni AP-CSP (01) 3
 e AP-CSP (01) 4).».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  1, del
 decreto-legge   23 aprile  2003,  n.  89,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141:
 «Art.  3 (Risarcimento danni da trasfusioni di sangue o
 emoderivati  infetti). - 1. Per le transazioni da stipulare
 con   soggetti   emotrasfusi   danneggiati   da   sangue  o
 emoderivati   infetti,   che  hanno  instaurato  azioni  di
 risarcimento  danni  tuttora  pendenti,  e'  autorizzata la
 spesa  di  novantotto  milioni  e  cinquecentomila euro per
 l'anno  2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila
 euro,  per  ciascuno  degli  anni  2004 e 2005. Al relativo
 onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
 stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
 parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 2003,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
 relativo   al   Ministero   della   salute.   Il   Ministro
 dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4-bis. Personale a tempo determinato
 dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto
 «Lazzaro Spallanzani» ((    1.  L'Istituto  superiore  di  sanita'  e  l'Istituto nazionale malattie   infettive  «Lazzaro  Spallanzani»  possono  continuare  ad avvalersi,  fino  al 31 dicembre 2006, del personale in servizio alla data  di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo determinato. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico dei rispettivi   bilanci  degli  enti,  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo  1,  commi  187 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta il testo dei commi 187 e 188 dell'art. 1
 della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
 «187.  A  decorrere  dall'anno  2006 le amministrazioni
 dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, le agenzie,
 incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
 del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
 successive  modificazioni, gli enti pubblici non economici,
 gli  enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di
 cui  all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi
 di  personale  a tempo determinato o con convenzioni ovvero
 con  contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
 nel  limite  del  60 per cento della spesa sostenuta per le
 stesse  finalita'  nell'anno 2003. Per il comparto scuola e
 per   quello   delle   istituzioni  di  alta  formazione  e
 specializzazione  artistica e musicale trovano applicazione
 le  specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto
 dei  limiti  di  cui al presente comma costituisce illecito
 disciplinare e determina responsabilita' erariale.
 188.  Per  gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di
 sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la
 sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),  l'Agenzia  per i servizi
 sanitari  regionali  (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco
 (AIFA),  l'Agenzia  spaziale  italiana (ASI), l'Ente per le
 nuove  tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro
 nazionale  per l'informatica nella pubblica amministrazione
 (CNIPA),  nonche'  per le universita' e le scuole superiori
 ad  ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici
 sperimentali,  sono  fatte  comunque  salve le assunzioni a
 tempo   determinato   e   la   stipula   di   contratti  di
 collaborazione  coordinata  e continuativa per l'attuazione
 di  progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero
 di  progetti  finalizzati al miglioramento di servizi anche
 didattici  per  gli  studenti,  i cui oneri non risultino a
 carico  dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo
 di  finanziamento  degli  enti o del Fondo di finanziamento
 ordinario delle universita'.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4-ter. Centro San Raffaele del Monte Tabor ((    1.  Al comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  le  parole:  «Per  le  finalita'  di cui all'articolo 1,  comma  187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata  la  spesa  di  1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006,  2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di  cui  all'articolo  1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro».
 2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a   14  milioni  di  euro  per  l'anno  2006,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -   Si   riporta   il  testo  del  comma  10  dell'art.
 11-quaterdecies  del  decreto-legge  30 settembre  2005, n.
 203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
 2005, n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  11-quaterdeciesD;. (Interventi infrastrutturali,
 per la ricerca e per l'occupazione). - (Omissis).
 «10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
 n.  379,  e'  aumentato,  a  decorrere  dall'anno  2006, ad
 Euro 2.300.000.  Per  le attivita' e il conseguimento delle
 finalita'  scientifiche  del  Polo  nazionale  di  cui alla
 tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
 n.   291,   viene   riconosciuto   alla   Sezione  italiana
 dell'Agenzia   internazionale   per  la  prevenzione  della
 cecita' un contributo annuo di Euro 750.000. E' concesso un
 contributo  di  1  milione  di euro per ciascuno degli anni
 2006,  2007  e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
 con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
 n.  516.  Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
 legge  30 dicembre  2004,  n.  311, deve essere inteso come
 contributo  statale  annuo ordinario; a decorrere dall'anno
 2006  esso  e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
 all'art.  1,  comma  187,  della legge 30 dicembre 2004, n.
 311,  e'  autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
 euro  e  per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
 milione  di  euro.  In favore della Lega italiana tumori e'
 autorizzata  la  spesa  di  1  milione di euro per ciascuno
 degli anni 2006, 2007 e 2008.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4-quater. Disposizioni urgenti in materia
 di accesso alle professioni sanitarie ((    1.  Ai  sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni, la formazione per  l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione e' esclusivamente di livello universitario. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
 «Art.  6  (Rapporti  tra  Servizio sanitario nazionale ed
 Universita). - (Omissis).
 3.  A  norma  dell'art.  1,  lettera  o),  della  legge
 23 ottobre  1992,  n.  421,  la  formazione  del  personale
 sanitario  infermieristico,  tecnico e della riabilitazione
 avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
 del  Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni private
 accreditate.  I  requisiti  di idoneita' e l'accreditamento
 delle  strutture sono disciplinati con decreto del Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
 d'intesa  con  il Ministro della sanita'. Il Ministro della
 sanita'   individua   con   proprio   decreto   le   figure
 professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
 ordinamento  didattico  e'  definito,  ai sensi dell'art. 9
 della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  con decreto del
 Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
 tecnologica  emanato  di  concerto  con  il  Ministro della
 sanita'.  Per  tali  finalita'  le regioni e le universita'
 attivano  appositi  protocolli di intesa per l'espletamento
 dei  corsi  di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990,
 n.  341.  La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
 dall'ordinamento  didattico  universitario  e'  affidata di
 norma  a  personale  del  ruolo  sanitario dipendente dalle
 strutture  presso  le quali si svolge la formazione stessa,
 in   possesso   dei   requisiti  previsti.  I  rapporti  in
 attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
 accordi  tra  le  universita',  le  aziende ospedaliere, le
 unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private
 accreditate  e  gli istituti di ricovero e cura a carattere
 scientifico.  I  diplomi conseguiti sono rilasciati a firma
 del  responsabile  del corso e del rettore dell'universita'
 competente.  L'esame  finale,  che  consiste  in  una prova
 scritta  ed  in  una  prova  pratica, abilita all'esercizio
 professionale.  Nelle commissioni di esame e' assicurata la
 presenza  di  rappresentanti dei collegi professionali, ove
 costituiti.   I   corsi  di  studio  relativi  alle  figure
 professionali  individuate ai sensi del presente articolo e
 previsti  dal  precedente  ordinamento  che non siano stati
 riordinati   ai   sensi  del  citato  art.  9  della  legge
 19 novembre  1990,  n. 341, sono soppressi entro due anni a
 decorrere  dal  1° gennaio  1994,  garantendo, comunque, il
 completamento  degli  studi  agli studenti che si iscrivono
 entro  il  predetto  termine  al  primo  anno  di  corso. A
 decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
 decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
 dal  precedente  ordinamento  e'  in ogni caso richiesto il
 possesso  di  un  diploma di scuola secondaria superiore di
 secondo  grado  di  durata  quinquennale. Alle scuole ed ai
 corsi  disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e per il
 predetto  periodo  temporale possono accedere gli aspiranti
 che  abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
 superiore  per i posti che non dovessero essere coperti dai
 soggetti  in  possesso  del  diploma  di  scuola secondaria
 superiore di secondo grado.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Deputazioni e societa' di storia patria
 1. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  ((  e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  126 del 31 maggio  2002,  ovunque  ricorrano,  ))  sono soppresse le seguenti parole: «Deputazioni e societa' di storia patria».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  della  tabella A allegata al
 decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n.  419,  come
 modificata dalla presente legge:
 «Tabella A
 (prevista dall'art. 2, comma 1)
 Giunta centrale per gli studi storici
 Istituto italiano di numismatica
 Istituto storico italiano per il medio evo
 Istituto   storico   italiano   per  l'eta'  moderna  e
 contemporanea
 Istituto italiano per la storia antica
 Istituto per la storia del Risorgimento italiano
 Ente per le ville vesuviane
 Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani»
 Ente «Casa di Oriani»
 Centro nazionale di studi leopardiani
 Istituto di studi filosofici «Enrico Castelli»
 Istituto italiano per la storia della musica
 Istituto italiano di studi germanici (Roma)
 Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)
 Centro nazionale di studi manzoniani (Milano)
 Ente «Casa Buonarroti» (Firenze)
 Ente «Domus Galileana» (Pisa)
 Istituto «Domus mazziniana» (Pisa)
 Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)
 Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)
 Istituto  nazionale  per  la  storia  del  movimento di
 liberazione in Italia (Milano)
 Istituto  nazionale  di  archeologia e storia dell'arte
 (Roma)
 Centro  internazionale di studi di architettura «Andrea
 Palladio» (Vicenza)
 Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)
 Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)
 Erbario tropicale di Firenze
 Ente nazionale della cinofilia italiana.».
 -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 23 maggio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126
 del  31 maggio  2002  reca:  «Unificazione  strutturale, ai
 sensi   dell'art.  2,  comma  1,  lettera c),  del  decreto
 legislativo  29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale
 per  gli  studi  storici,  degli  istituti  storici ad essa
 collegati,   e  delle  Deputazioni  e  societa'  di  storia
 patria.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5-bis. Modifiche agli articoli 4 e 8
 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 ((    1.  Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  all'articolo  4,  comma  3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
 «c)  l'individuazione  degli  obiettivi  per  la promozione delle attivita' cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3»;
 b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: «scelti dal Ministro»  sono  sostituite dalle seguenti: «scelti per due terzi dal Ministro  e  per  un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, lettera c)
 e   dell'art.  8,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto
 legislativo  22 gennaio  2004, n. 28, cosi' come modificati
 dalla presente legge:
 «Art.   4   (Consulta  territoriale  per  le  attivita'
 cinematografiche). - (Omissis).
 3.  La  Consulta  provvede  alla  predisposizione di un
 programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le
 attivita'  culturali,  di  seguito  denominato: «Ministro»,
 contenente:
 (Omissis);
 c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione
 delle  attivita'  cinematografiche  di cui all'articolo 19,
 comma 3.»
 «Art.   8   (Commissione   per  la  cinematografia).  -
 (Omissis).
 3.  Le  sottocommissioni  sono presiedute dal Direttore
 generale competente, e sono composte da un numero di membri
 da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4,
 scelti  per  due  terzi  dal  Ministro e per un terzo dalla
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano tra
 esperti   altamente  qualificati  nei  vari  settori  delle
 attivita'  cinematografiche,  anche  su  indicazione  delle
 associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5-ter. Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi» ((    1. L'Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi», fondato a Roma  l'8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, e' incluso tra gli  enti  ammessi  ai  benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.
 2.  All'Istituto  di  cui  al  comma  1,  incluso  nella rete degli istituti  storici  ai  sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126   del  31 maggio  2002,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  La  legge  11 luglio  1986, n. 390 reca: «Disciplina
 delle  concessioni  e  delle  locazioni  di  beni  immobili
 demaniali  e  patrimoniali  dello Stato in favore di enti o
 istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle
 unita'  sanitarie  locali, di ordini religiosi e degli enti
 ecclesiastici.».
 -  Per  la  rubrica  del  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  23 maggio  2001, pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  n. 126 del 31 maggio 2002, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 5.
 -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 e dell'art.
 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390:
 «Art.  1.  - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare
 in  concessione  o  locazione,  per  la durata di non oltre
 diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali
 dello  Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente di
 utilizzazione   per   usi  governativi:  a)  a  istituzioni
 culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del
 Presidente  della  Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a
 enti  pubblici,  indicati  con  decreto  del Ministro delle
 finanze,  da  emanarsi  sentito  il  Ministro  per  i  beni
 culturali   e   ambientali,  che  fruiscono  di  contributi
 ordinari   previsti   dalle   vigenti  disposizioni  e  che
 perseguono   esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse
 culturale;  b-bis)  ad  associazioni  di promozione sociale
 iscritte  nei  registri  nazionale e regionali; c) ad altri
 enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute,
 istituiti    o    costituiti    successivamente   data   di
 pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale  del  predetto
 decreto,  che  perseguono  esclusivamente fini di rilevante
 interesse  culturale  e svolgono, in relazione a tali fini,
 attivita'  sulla  base  di  un  programma almeno triennale;
 c-bis)  alle  cooperative  sociali,  alle  associazioni  di
 volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che
 perseguono  rilevanti  finalita' culturali o umanitarie. Le
 concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e
 stipulate  per un canone ricognitorio annuo non inferiore a
 lire  centomila  e  non superiore al 10 per cento di quello
 determinato,   sentito   il   competente   ufficio  tecnico
 erariale,  sulla  base  dei valori in comune commercio. Gli
 immobili  devono  essere  destinati  a  sede  dei  predetti
 soggetti  o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro
 attivita' istituzionali o statutarie.».
 «Art.  4.  - 1. Le disposizioni dell'art. 1 concernenti
 l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle
 utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti
 articoli 1  e  2,  in  corso alla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  per  le quali alla stessa data non
 sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o
 locazione,  ferme  rimanendo  acquisite all'erario le somme
 gia'  corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per
 importi  superiori  a  quello  determinato  con  i  criteri
 previsti dalla presente legge.
 1-bis.  Il  canone  ricognitorio annuo si applica per i
 periodi  di  utilizzazione precedenti la data di entrata in
 vigore  della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia
 stato  accertato, con provvedimento giurisdizionale passato
 in  giudicato,  l'obbligo del pagamento di somme superiori,
 secondo la disciplina anteriormente vigente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5-quater. Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 ((    1. Alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» della Tabella  E  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, le voci: «Legge n. 311  del  2004, articolo 1, comma 28» e «Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge  n.  43  del  2005, articolo 2-bis, comma 1» sono soppresse.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, pari a 59,5 milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e a 21 milioni di euro per l'anno 2007,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - La legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' stata pubblicata
 nella   Gazzetta   Ufficiale   29 dicembre  2005,  n.  302,
 Supplemento ordinario.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5-quinquies. Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri
 per la tutela della salute ((    1.  Allo  scopo  di garantire la tempestiva immissione in ruolo degli  ufficiali  di cui alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2,  del  decreto-legge  1o ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  30 novembre  2005, n. 244, il Ministero della  difesa e' autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  fino  a 20 sottotenenti in servizio  permanente  del  ruolo  speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato  agli  ufficiali  in  servizio  del ruolo speciale in ferma prefissata  dell'Arma  dei carabinieri, che alla data di scadenza del bando   abbiano   prestato   senza   demerito   servizio  per  almeno ventiquattro mesi, a valere e nei limiti dell'autorizzazione di spesa nonche'   nei   limiti   del   contingente   di  96  unita'  di  cui, rispettivamente,  ai  commi  4  e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre  2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Al reclutamento di cui al presente comma si procede  in  deroga  alle  disposizioni  di cui all'articolo 40 della legge   20 settembre   1980,  n.  574,  e  successive  modificazioni, all'articolo  7  del  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 298, e successive  modificazioni,  ed  agli  articoli 24, commi 3 e 4, fatta eccezione  per il requisito dell'eta', e 26, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3, commi 2 e 4, del
 decreto-legge  1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito, con
 modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244:
 «Art.  3  (Comando  Carabinieri  per  la  tutela  della
 salute). - (Omissis).
 2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute e'
 potenziato  fino  ad  un  numero  massimo  di  96 unita' di
 personale  e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4,
 secondo   la  tabella  allegata  al  presente  decreto,  da
 considerare  in  soprannumero rispetto all'organico vigente
 dell'Arma  dei  carabinieri.  A tale fine e' autorizzato il
 ricorso   ad   arruolamenti   straordinari  per  il  numero
 corrispondente  di  unita' di personale, in deroga a quanto
 stabilito  dall'art.  1,  comma 95, della legge 30 dicembre
 2004, n. 311.»
 (Omissis).
 4.  Per  gli  scopi di cui al comma 3 e' autorizzata la
 spesa  di  Euro 400.000  per  l'anno 2005 ed Euro 4.500.000
 annui a decorrere dall'anno 2006.».
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  40  della  legge
 20 settembre 1980, n. 574:
 «Art. 40. - Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali,
 di  cui  al  precedente art. 37, puo' essere riservato fino
 all'80  per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei
 carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata,
 per  i  Corpi  automobilistico,  di  amministrazione  e  di
 sussistenza  dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma
 aeronautica  e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale,
 per   i   ruoli  di  ciascuna  Forza  armata  per  i  quali
 l'immissione  e'  subordinata  al possesso di un diploma di
 laurea.  I  posti  riservati  non  coperti  sono portati in
 aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a
 diverso titolo.
 Agli  ufficiali  che  terminano senza demerito la ferma
 biennale   prevista  nel  primo  comma  dell'art.  37  sono
 conferite  riserve  di  posti nei concorsi per la nomina in
 prova  nella  qualifica  iniziale  dei ruoli delle carriere
 direttive  e di concetto del personale civile, nelle misure
 del  5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2
 per   cento  per  le  altre  amministrazioni  dello  Stato,
 comprese quelle ad ordinamento autonomo.
 Per   la  partecipazione  ai  pubblici  concorsi  degli
 ufficiali  indicati  nell'art.  35  della presente legge si
 applicano  le  disposizioni  della  legge 26 marzo 1965, n.
 229, relativa all'esenzione dai limiti di eta'.».
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  7  del  decreto
 legislativo 5 ottobre 2000, n. 298:
 «Art.  7 (Ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali del ruolo
 speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado
 di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:
 a) prevalentemente    dai    marescialli    aiutanti,
 marescialli   capi   e  marescialli  ordinari  in  servizio
 permanente  dell'Arma  dei  carabinieri,  muniti di uno dei
 titoli  di  studio  richiesti  per  l'ammissione  ai  corsi
 dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la
 qualifica  finale  non inferiore a «superiore alla media» e
 che  alla  data  indicata  nel  bando  di concorso, abbiano
 compiuto  il  ventiseiesimo  anno di eta' e non superato il
 quarantesimo;
 b) dagli    ufficiali   subalterni   di   complemento
 dell'Arma  dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio
 di  prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata
 nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'.
 2. I vincitori di concorso sono:
 a) nominati   sottotenenti  con  anzianita'  relativa
 stabilita  in  base all'ordine della graduatoria di merito,
 unica per entrambe le categorie di concorrenti;
 b) ammessi  a frequentare un corso applicativo, della
 durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene
 determinata   una   nuova   anzianita'   relativa  in  base
 all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.
 3.  Ai  sottotenenti  del  ruolo  speciale reclutati ai
 sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'art. 65,
 secondo  e  terzo  comma,  della legge 12 novembre 1955, n.
 1137,   sostituendo  al  corso  di  applicazione  il  corso
 applicativo.
 4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi
 del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al
 comma 2, lettera b):
 a) se   provenienti   dal   ruolo   dei  marescialli,
 rientrano  nella  categoria  di  provenienza. Il periodo di
 durata  del  corso  e' in tali casi computato per intero ai
 fini dell'anzianita' di servizio;
 b) se  provenienti  dagli  ufficiali  di complemento,
 vengono collocati in congedo.
 5.  Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale
 per  effetto  delle  disposizioni del presente articolo, al
 personale  proveniente, senza soluzione di continuita', dai
 ruoli  del  complemento  degli  ufficiali o dal ruolo degli
 ispettori,  qualora  gli emolumenti fissi e continuativi in
 godimento  siano  superiori  a quelli spettanti nella nuova
 posizione,  e'  attribuito  un  assegno personale pari alla
 relativa  differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
 stipendiali  conseguenti  a  progressione  di  carriera o a
 disposizioni normative a carattere generale.
 5-bis. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4
 della   legge   30 dicembre   1971,   n.  1204,  non  possa
 frequentare  o  completare  il  corso applicativo di cui al
 comma  2,  lettera b), fermo restando le norme previste dal
 decreto  legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' rinviato al
 corso  successivo  e qualora lo superi con esito favorevole
 assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso
 di appartenenza.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24, commi 3 e 4 e
 dell'art.  26, comma 4-bis del decreto legislativo 8 maggio
 2001, n. 215:
 «Art.   24   (Stato   giuridico  ed  avanzamento  degli
 ufficiali in ferma prefissata). - (Omissis).
 3.  Gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  abbiano
 completato  un  anno  di  servizio, possono partecipare, in
 relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il
 reclutamento  degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e
 all'art.  5,  comma  1, del decreto legislativo 30 dicembre
 1997,  n.  490  e  successive modificazioni, sempre che gli
 stessi non abbiano superato il 40° anno d'eta'. Il servizio
 prestato  in  qualita'  di  ufficiale  in  ferma prefissata
 costituisce   titolo   ai   fini   della  formazione  delle
 graduatorie di merito.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 3 si applicano
 all'Arma  dei  carabinieri  con riferimento al reclutamento
 degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
 e  8,  comma  1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
 298,  sempreche'  gli  ufficiali  interessati  non  abbiano
 superato il 34° anno di eta'.».
 «Art. 26 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali
 ausiliari). - (Omissis).
 4-bis.  Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
 prestato  servizio  per almeno diciotto mesi senza demerito
 nell'Arma  dei carabinieri sono previste riserve fino al 40
 per  cento  dei posti annualmente disponibili per l'accesso
 al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art.
 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Entrata in vigore
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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