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| Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 1 febbraio 2006 |  | Disposizioni  applicative  delle  norme  e  dei  principi  vigenti in materia  di  comunicazione  politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione   nei   periodi   non   elettorali.   (Deliberazione  n. 22/06/CSP). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del 1° febbraio 2006;
 Visto  l'art.  1,  comma  6,  lettera b), numeri 1 e 9, della legge 31 luglio  1997,  n.  249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie    nelle   comunicazioni   e   norme   sui   sistemi   delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali  e  referendarie  per  la  comunicazione  politica»,  come modificata  dalla  legge 6 novembre 2003, n. 313, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1.
 Vista  la delibera n. 200/00/CSP recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali.
 Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
 Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;
 Considerato  che,  ai  sensi  degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico,    costituiscono    principi    fondamentali    del    sistema radiotelevisivo  il  pluralismo,  l'obiettivita',  la completezza, la lealta'  e l'imparzialita' dell'informazione, nonche' l'apertura alle diverse   opinioni   e  tendenze  politiche  e  che,  l'attivita'  di informazione  radiotelevisiva,  da qualunque emittente o fornitore di contenuti  esercitata, costituisce un servizio di interesse generale, che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti  i  soggetti  politici  alle  trasmissioni di informazione e di propaganda   elettorale  e  politica  in  condizioni  di  parita'  di trattamento e imparzialita';
 Considerato  che l'Autorita' e' chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato Testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;
 Rilevato,  altresi', che il citato art. 7, comma 3, del Testo unico prevede  che  l'Autorita'  debba  rendere  effettiva l'osservanza dei principi ivi stabiliti, nei programmi di informazione e di propaganda delle  emittenti  radiotelevisive  e  dei  fornitori  di contenuti in ambito nazionale;
 Visto  l'Atto  di  indirizzo  sulle  garanzie  del  pluralismo  nel servizio   pubblico   radiotelevisivo   approvato  dalla  Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003, secondo il quale, in particolare:
 «1.  Tutte  le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi  di  approfondimento - devono rispettare rigorosamente, con la  completezza dell'informazione, la pluralita' dei punti di vista e la  necessita'  del  contraddittorio;  ai direttori, ai conduttori, a tutti  i  giornalisti  che  operano  nell'azienda  concessionaria del servizio  pubblico,  si  chiede  di  orientare  la  loro attivita' al rispetto  dell'imparzialita',  avendo  come  unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo, di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza....
 2.   La   presenza   di   esponenti   politici   nei  programmi  di intrattenimento,   quando   e'  frequente  e  abituale,  alimenta  la sensazione  che  il  carattere  pubblico  del servizio consista nella simbiosi  con  la  politica,  va quindi, normalmente evitata, e deve, comunque,   trovare   motivazione   nella  particolare  competenza  e responsabilita'  degli  invitati  su argomenti trattati nel programma stesso,   configurando   una  finestra  informativa  nell'ambito  del programma   di  intrattenimento  alla  quale  si  applica  dunque  la raccomandazione precedente....»;
 Considerato   che   i   principi   di   pluralismo,   obiettivita', completezza, lealta' e imparzialita' devono informare le trasmissioni di  informazione,  da  qualsiasi  emittente  o fornitore di contenuti trasmesse;
 Ritenuto   di   fare   propria   la  citata  raccomandazione  della Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  del-l'11 marzo  2003  e  di estenderla alle emittenti radiotelevisive nazionali private;
 Considerato  che,  fatte salve le norme legislative e regolamentari applicabili in periodo elettorale, l'informazione e l'approfondimento politico,  in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri   di   imparzialita',   equita',   completezza,  correttezza, pluralita'  dei punti di vista ed equilibrio delle presenze, che deve essere  garantito durante il ciclo del programma; che, soprattutto in periodo pre-elettorale, occorre garantire che, in caso di alterazione delle  presenze, il riequilibrio avvenga con sufficiente immediatezza in  un  arco  temporale  ristretto,  comunque  prima dell'avvio della campagna elettorale;
 Considerato che nelle trasmissioni di intrattenimento va evitata la presenza di esponenti politici, salvo che la medesima sia dovuta alla trattazione   di   argomenti  per  i  quali  e'  richiesta  una  loro particolare  competenza  e  responsabilita';  che,  in  tal  caso, si configura  una  finestra  informativa  nell'ambito  del  programma di intrattenimento,  nella  quale devono essere assicurati la parita' di trattamento,   l'obiettivita',   la   completezza  e  l'imparzialita' dell'informazione.
 Considerate  l'opportunita'  e  l'urgenza  di adottare disposizioni applicative   dei  principi  di  legge  in  materia  di  informazione radiotelevisiva  diffusa  dalle  emittenti  radiofoniche e televisive nazionali  private  a integrazione e modificazione di quelle adottate con la citata delibera n. 200/00/CSP;
 Udita  la  relazione  del  Commissario  Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Finalita' e ambito di applicazione
 1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabiliscono  i criteri ai quali le trasmissioni di informazione, gli spazi  di  informazione e approfondimento e le altre trasmissioni nei casi  di  cui  all'art.  3,  diffusi  dalle  emittenti radiofoniche e televisive  nazionali  private,  devono  attenersi  nel  periodo  non elettorale  per  assicurare  il  rispetto dei principi di pluralismo, obiettivita',  completezza, lealta' e imparzialita' dell'informazione previsti dalla legge.
 |  |  |  | Art. 2. Trasmissioni di informazione e approfondimento
 1.  Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le  rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi    di    completezza    e   correttezza   dell'informazione, obiettivita',  equita',  lealta', imparzialita', pluralita' dei punti di vista e parita' di trattamento.
 2.  Nei programmi di informazione e di approfondimento l'equilibrio delle   presenze  deve  essere  assicurato  durante  il  ciclo  della trasmissione,   dando,   ove   possibile,  preventiva  notizia  degli interventi programmati.
 3.  Nel  periodo  pre-elettorale  l'equilibrio  delle presenze deve essere  osservato  con  particolare  cura  in modo da assicurare, con imparzialita'  ed  equita',  l'accesso  a  tutti  i soggetti politici nonche'  la  parita'  di  trattamento  nell'esposizione delle proprie opinioni  e  posizioni  politiche,  realizzando  l'equilibrio  tra  i diversi  schieramenti.  In  caso  di  alterazione di quest'ultimo, il riequilibrio   deve   avvenire  in  una  trasmissione  omogenea,  ove possibile   della   stessa   serie  e  nella  stessa  fascia  oraria, immediatamente  successiva  e, comunque, prima della convocazione dei comizi elettorali.
 4.  Ai  fini  del  presente  provvedimento i soggetti politici sono individuati come segue:
 a) le  forze  politiche  che  costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
 b) le forze politiche che, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, siano rappresentate nel Parlamento europeo.
 5.  Ai fini del presente provvedimento il periodo pre-elettorale va dal trentesimo giorno precedente la data prevista per la convocazione dei comizi elettorali fino a quest'ultima.
 6.  Nelle  trasmissioni  di cui al presente articolo i registi ed i conduttori  sono  tenuti  ad  un comportamento corretto ed imparziale nella  gestione  del  programma - anche in rapporto alle modalita' di partecipazione e selezione del pubblico - cosi' da non influire sulla libera  formazione  delle  opinioni  da  parte degli ascoltatori. Nel periodo  pre-elettorale  non sono consentiti interventi video o audio in  diretta,  non  preannunciati all'inizio della trasmissione. Resta salva  per  l'emittente  la liberta' di commento e di critica che, in chiara  distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona.
 7.  I  criteri di cui al presente articolo devono essere rispettati all'interno di ciascuna rete o testata giornalistica.
 |  |  |  | Art. 3. Altre trasmissioni
 1.  Negli  spazi  di  informazione  e  approfondimento politico, in qualsiasi  trasmissione  collocati,  si applicano le disposizioni del precedente art. 2.
 2.  Nelle trasmissioni di intrattenimento va evitata la presenza di esponenti politici, salvo che la medesima sia dovuta alla trattazione di argomenti per i quali e' richiesta una loro particolare competenza e  responsabilita'.  In  tal caso si configura uno spazio informativo nell'ambito  del  programma, per il quale valgono le disposizioni del precedente art. 2.
 3.   Nelle  trasmissioni  di  intrattenimento,  ferma  restando  la liberta'  di  espressione,  la  comunicazione  e la satira non devono assumere forme lesive della dignita' della persona.
 |  |  |  | Art. 4. Adeguamento
 1.  Le  emittenti radiotelevisive nazionali sono tenute al rispetto delle  disposizioni  dettate  dal  presente provvedimento, attraverso l'immediato  adeguamento della propria programmazione ai principi dal medesimo stabiliti e attraverso i conseguenti comportamenti.
 2.   L'Autorita'  verifica  l'osservanza  di  quanto  disposto  dal presente   provvedimento   anche   attraverso   il  monitoraggio  dei programmi.
 3.  Ove l'Autorita' accerti l'inosservanza di quanto prescritto dal presente provvedimento irroga ai soggetti responsabili, se necessario previa  diffida,  le  sanzioni  amministrative  previste dall'art. 1, commi  31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e adotta le misure ripristinatorie  di  cui  all'art.  10,  commi  3  ed  8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 Il presente provvedimento entra in vigore nei confronti di ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale privata dalla data della notifica.
 Il   presente   provvedimento   e'   trasmesso   alla   Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi   e   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Napoli, 1° febbraio 2006
 Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Lauria
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