Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 21 dicembre 2005
Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2003, recante «Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento»;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato per l'anno 2005 i criteri le modalita' per l'erogazione di contributi alle attivita' di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuita' nei finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo;
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di attivita' culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 dicembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
Efficacia
1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo.
 
Art. 2.
Intervento finanziario per le attivita' di spettacolo viaggiante
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito denominato «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono affivita' di spettacolo viaggiante, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire il costante rinnovamento dell'offerta dello spettacolo viaggiante italiano e consentire ad un pubblico sempre piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla conoscenza della tradizione dello spettacolo viaggiante;
b) promuovere nella produzione dello spettacolo viaggiante la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento;
c) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell'attivita' di spettacolo viaggiante;
d) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo tecnico e organizzativo;
e) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attivita' di spettacolo viaggiante;
f) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative realizzate nelle aree meno servite.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di seguito definita «Commissione», tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo la quota delle risorse da assegnare per i contributi previsti nel successivo art. 4.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere alla integrazione delle risorse medesime.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono considerate attivita' di spettacolo viaggiante le attivita' spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.
5. Non rientrano tra le attivita' di spettacolo viaggiante gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.
6. Il carattere di mobilita' dell'attrezzatura sussiste anche se la medesima e' collegata al suolo in modo non precario.
 
Art. 3.
Elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337
1. Ai fini dell'erogazione dei contributi e' istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport l'elenco delle attivita' spettacolari, trattenimenti ed attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. L'aggiornamento dell'elenco e' effettuato con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione. Competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nel suddetto elenco, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono le Commissioni di vigilanza.
3. L'inserimento di nuove attrazioni e' effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati, di istanza in carta legale, con l'indicazione della denominazione dell'attrazione e delle caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali risultanti da relazione di un professionista abilitato, unitamente ad adeguata documentazione fotografica e tecnica. Deve essere, altresi', allegato il verbale da cui risulti il parere favorevole espresso dalla Commissione di vigilanza di cui al punto precedente, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene.
4. La modifica della denominazione o della descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali di attrazioni gia' inserite in elenco e' fatta, su presentazione di apposita istanza in carta legale nella quale sono specificati i motivi della richiesta supportati da adeguata documentazione, previo parere favorevole della Commissione.
5. La cancellazione di attrazioni gia' iscritte avviene sulla base di dati raccolti d'ufficio, o di segnalazioni pervenute dagli operatori del settore o dalle loro associazioni, previo parere favorevole della Commissione.
 
Art. 4.
Tipologia degli interventi
1. L'Amministrazione eroga i seguenti contributi ai soggetti che svolgano attivita' di spettacolo viaggiante o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo della stessa attivita', in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo:
a) contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;
b) contributi per accertate difficolta' di gestione;
c) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
d) contributi per iniziative promozionali;
e) contributi per iniziative assistenziali ed educative.
 
Art. 5.
Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 7.
2. Il contributo non puo' comunque eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.
3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo relativo agli interventi finanziari indicati al precedente art. 4, sentita la Sezione competente per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, determina:
a) l'aliquota di intervento finanziario rapportata alla spesa sostenuta per l'acquisto, la ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte nonche' il massimale di spesa, e l'aliquota per la definizione del contributo per accertate difficolta' di gestione;
b) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative promozionali, assistenziali ed educative.
4. Qualora dalla documentazione consuntiva risulti che le spese sostenute sono inferiori a quelle indicate in preventivo, il contributo verra' proporzionalmente ridotto.
 
Art. 6.
Presentazione delle domande e assegnazione
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio V, entro il termine perentorio indicato per ciascuna tipologia di contributo e con la relativa documentazione richiesta, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certifi-cazione della firma digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore Spettacolo Viaggiante». In tale fattispecie fa fede la data di spedizione.
2. L'entita' del contributo e' determinata con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, sentita la Commissione.
3. Ad eccezione di casi di errore materiale, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determi-nazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.
 
Art. 7.
Valutazione quantitativa
1. Per le attivita' di spettacolo viaggiante sono valutabili i costi concernenti l'acquisto di macchinari, l'attivita' di promozione, educativa ed assistenziale.
2. Per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrez-zature e per la ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate i costi si riferiscono alle spese sostenute e documentate.
3. Per l'attivita' di promozione i costi si riferiscono alle spese istituzionali, di promozione e pubblicita'. Per le iniziative educative ed assistenziali, i costi valutabili sono le spese istituzionali ed i compensi per i docenti e per il personale dipendente. Per le iniziative editoriali, i costi valutabili si riferiscono alle spese di redazione ed alle spese per la stampa e la spedizione.
4. Per la difficolta' di gestione i costi sono quelli concernenti l'attivita' ordinaria annuale dell'impresa.
 
Art. 8.
Requisiti e condizioni
1. I contributi di cui all'art. 19, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, possono essere concessi agli esercenti dello spettacolo viaggiante che comprovino:
a) di essere gia' in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno due anni per l'esercizio delle attivita' di spettacolo viaggiante comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
b) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, di aver contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno per il 25%, il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.
 
Art. 9.
Domanda per il contributo per danni conseguenti
ad eventi fortuiti
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, nel termine di sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:
a) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare dell'impresa, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilita', le circostanze del sinistro e l'entita' del danno subito;
b) dichiarazione rilasciata dall'autorita' di P.S. o da qualsiasi altra autorita' competente (VV.FF., Polizia municipale, Carabinieri, Autorita' diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;
c) esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nella ipotesi di cui all'art. 8, lettera b).
 
Art. 10.
Documentazione per la liquidazione
1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il soggetto interessato deve far pervenire all'Amministrazione la seguente documentazione:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti il corrispettivo pagato all'impresa che ha provveduto alla ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
c) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale, l'avvenuto saldo della fattura nonche' foto dell'attrazione ricostituita, convalidata dal legale rappresentante della ditta stessa;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilita' che:
1) non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo occorre indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;
2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa. Qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato e' tenuto a dichiararlo, indicando l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nell'art. 8, lettera b) in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;
e) qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente Autorita' giudiziaria, nonche' dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato;
f) certificato di iscrizione alla camera di commercio del soggetto richiedente;
g) dichiarazione relativa alla modalita' di pagamento prescelta;
h) eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 11.
Requisiti, condizioni e istanza per il contributo
1. I contributi per accertate difficolta' di gestione possono essere richiesti in presenza del requisito di cui all'art. 8, lettera a), del presente decreto ed a condizione che le difficolta' di gestione siano obiettivamente gravi e non dipendano da cattiva amministrazione da parte dell'esercente e che siano sufficientemente documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.
2. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione deficitaria.
3. La domanda deve contenere una dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato le difficolta' di gestione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) documenti contabili (libri contabili, giustifi-cativi d'incasso, etc.), in originale o in fotocopia autenticata;
b) eventuali attestazioni di pubbliche autorita' che abbiano conoscenza delle cause che hanno determinato le difficolta' di gestione;
c) ogni altra documentazione bancaria, giudiziaria e amministrativa idonea a suffragare l'assunto dell'esercente in ordine alla situazione deficitaria.
 
Art. 12.
Liquidazione del contributo
1. Per la liquidazione del contributo, il soggetto interessato deve far pervenire la seguente documentazione:
a) certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) dichiarazione relativa alla modalita' di pagamento prescelta;
c) eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 13.
Criteri
1. I criteri per l'assegnazione dei contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per attivita' di spettacolo viaggiante, stabiliti con il decreto previsto dall'art. 5, devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.
 
Art. 14.
Requisiti e condizioni
1. I contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali possono essere concessi agli esercenti di attivita' di spettacolo viaggiante comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che:
a) siano gia' in possesso da almeno tre anni della licenza comunale di cui l'art. 69 T.U.L.P.S.;
b) acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati, al fine di aggiornare le strutture dello spettacolo viaggiante.
2. Ulteriori contributi per le finalita' di cui al presente capo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi due anni a decorrere dall'anno successivo alla precedente assegnazione.
3. Quando trattasi di acquisto di carovane o semirimorchi uso abitazione, roulotte, la liquidazione del contributo e' subordinata alla presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, attestante che lo stesso e' classificato «ad uso speciale spettacolo viaggiante».
4. Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima assegnazione gli anni indicati a fianco di ciascuna:
a) chapiteaux ed accessori (teatri viaggianti): anni 5;
b) gradinate e tribune (teatri viaggianti): anni 7;
c) gruppi elettrogeni: anni 8;
d) carovane o semirimorchi uso abitazione e/o roulotte: anni 10.
5. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente dalla possibilita' di presentare ulteriore istanza di contributo nell'anno successivo a quello in cui la rinuncia viene comunicata all'Amministrazione.
 
Art. 15.
Domanda di contributo
1. Il termine per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e' fissato al 31 dicembre dell'anno in cui e' stato effettuato l'acquisto ed e' peren-torio. La domanda deve riferirsi esclusivamente ad acquisto di attrazioni gia' ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. La domanda deve essere corredata da fatture di spesa, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse nell'anno di presentazione dell'istanza, e comprovanti l'avvenuto acquisto.
 
Art. 16.
Documentazione per la liquidazione
1. La liquidazione del contributo avviene su presentazione, in originale o in copia autenticata della seguente documentazione consuntiva, ove gia' non inviata unitamente alla documentazione presentata con la domanda di contributo:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati, ed eventuale documento di trasporto, rilasciato dalla ditta venditrice nonche' l'avvenuto saldo della fattura;
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;
d) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;
e) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale e' stato concesso il contributo, dei nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;
f) documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;
g) certificato di collaudo dell'attrazione acquistata redatta da un ingegnere iscritto all'albo;
h) dichiarazione relativa alla modalita' di pagamento prescelta;
i) eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 17.
Definizione dell'attivita' e limite dell'intervento finanziario
1. Per iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le iniziative, anche di carattere museale, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese di spettacolo viaggiante nonche' da enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello stesso sul piano culturale e tecnologico.
2. Fatta eccezione per l'attivita' pubblicitaria svolta dalle singole imprese, si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, ogni possibile elemento idoneo a formare nell'utenza una immagine del settore tale da indurla a fruire delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature di spettacolo viaggiante.
3. Il contributo ha carattere integrativo e non puo' superare l'ammontare dell'apporto finanziario a carico del soggetto richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.
 
Art. 18.
Attivita' editoriali
1. I contributi per le attivita' editoriali, pubblicazioni monografiche, nonche' documenti ed eventuali supporti sonori ed audiovisivi concernenti la tradizione dell'attivita' dello spettacolo viaggiante possono essere concessi a favore di soggetti che abbiano svolto attivita' da almeno cinque anni e che abbiano una distribuziqne di vendita e/o diffusione di un congruo numero di copie.
 
Art. 19.
Domanda di contributo
1. Il termine per la domanda di ammissione al contributo, da presentare ai sensi dell'art. 6, comma 1, e' il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'iniziativa ed e' perentorio.
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) curriculum dell'attivita' svolta nel settore dello spettacolo viaggiante;
b) dettagliata relazione sull'attivita' che si intende svolgere per realizzare l'iniziativa;
c) preventivo di spesa con l'indicazione delle entrate e delle uscite, dal quale risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del contributo richiesto.
3. Nel caso che l'istanza venga presentata da societa', associazioni e comitati deve essere, altresi', inviato l'originale o la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' l'atto di nomina del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di contributo.
 
Art. 20.
Documenti per la liquidazione
1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata ed a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva sottoscritta dal legale rappresentante:
a) relazione sull'attivita' svolta;
b) elenco delle fatture complete dei dati identificativi, attestanti le spese sostenute per l'iniziativa sovvenzionata;
c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra le entrate dovranno essere indicati anche eventuali introiti derivanti da sponsorizzazioni pubblicitarie da parte di imprese commerciali;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilita' che:
1) il rendiconto finale e' veritiero ed onnicomprensivo delle entrate e delle uscite e fa parte integrante del bilancio generale;
2) tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale;
3) il contributo assegnato non determina utili di bilancio;
4) sono stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi;
5) non sono stati ottenuti altri contributi per la medesima iniziativa da parte di organismi pubblici o privati. In caso affermativo indicare l'ente ed l'ammontare del contributo;
6) gli originali delle fatture di spesa di cui alla lettera b), quietanzati ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali sono agli atti presso il domicilio fiscale del beneficiario.
e) dichiarazione relativa alla modalita' di pagamento prescelta;
f) eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente;
g) per le pubblicazioni ed i supporti sonori ed audiovisivi, un esemplare degli stessi.
2. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando l'attivita' svolta e' ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.
 
Art. 21.
Acconti
1. Ai beneficiari di sovvenzioni per attivita' promozionali possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purche':
a) siano stati destinatari di contributi per le stesse finalita' almeno nei cinque anni precedenti;
b) sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente attesti dettagliatamente l'attivita' svolta alla data della richiesta di acconto;
c) la richiesta sia accompagnata da un elenco delle fatture complete dei dati identificativi, attestanti le spese sostenute per l'iniziativa sovvenzionata, il cui importo complessivo deve essere di ammontare non inferiore a quello dell'acconto richiesto;
d) sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.
 
Art. 22.
Definizione
1. Per iniziative assistenziali ed educative si intendono le attivita' realizzate da associazioni, enti o istituzioni che concorrono al consolidamento e allo sviluppo della tradizione dello spettacolo viaggiante mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori.
 
Art. 23.
Domanda di contributo e documenti per la liquidazione
1. Per le modalita' di presentazione della domanda, per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Capo IV, articoli 19 e 20.
 
Art. 24.
Acconti
1. Ai beneficiari di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purche' sussistano i presupposti indicati nel precedente art. 21.
 
Art. 25.
Definizione
1. Sono parchi di divertimento, la cui autorizzazione e' disciplinata dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. Tali complessi, destinati allo svago, alle attivita' ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
2. La presenza di impianti, attrezzature, di ricostruzioni ambientali e simili, ove non ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, non preclude al complesso il riconoscimento di parco di divertimento, purche' in esso siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate nel numero indicato secondo la categoria di appartenenza del parco di cui al successivo art. 26 del presente decreto.
3. I parchi di divertimento possono essere temporanei o permanenti.
4. Sono parchi di divertimento temporanei i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attivita' per un periodo non superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono su una medesima area di cui il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilita'. La titolarita' delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature presenti, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, fa capo ad una pluralita' di soggetti in possesso della licenza comunale prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S. ed i cui impianti e servizi possono essere rimossi e trasferiti in altra sede.
5. Sono parchi di divertimento permanenti i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attivita' per un periodo superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilita' a vario titolo.
6. I parchi permanenti si suddividono in parchi permanenti di proprieta' e parchi permanenti con organizzatore, cosi' come definiti nei successivi articoli 29 e 31.
7. Rientrano, altresi', nella definizione di permanenti tutti i parchi di genere acquatico, faunistico e naturalistico, installati permanentemente ed in esercizio per almeno sessanta giorni all'anno, a prescindere dal periodo di attivita' e dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti.
 
Art. 26.
Classificazione
1. I parchi di divertimento, sia temporanei che permanenti, sono classificati nelle seguenti categorie:
a) prima categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi;
b) seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi;
c) terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci, di cui almeno due grandi, oppure cinque medie.
2. Rientrano nella categoria di cui al comma 1, lettera e), anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la classificazione nelle due categorie superiori, nonche' i parchi permanenti di genere acquatico, faunistico e naturalistico, a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti.
 
Art. 27.
Competenze, vincoli ed esclusioni
1. L'esercizio dei parchi di divertimento ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ad imprese appartenenti ai Paesi dell'Unione europea.
2. Restano ferme le competenze di altre autorita' amministrative e delle Commissioni di vigilanza, di cui agli articoli 141 e 142 del regolamento di P.S., per quanto attiene le autorizzazioni e l'agibilita' di altri impianti e strutture, sia fisse che mobili, installati e realizzati nel parco e non rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
3. I richiedenti le autorizzazioni (fatta eccezione per i parchi permanenti di proprieta) sono tenuti ad emanare un regolamento per disciplinare i rapporti interni con e tra gli esercenti partecipanti, i criteri di ammissione all'attivita' del parco e l'uso dei servizi comuni.
4. Non e' richiesta l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per l'allestimento di complessi di attrazioni in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale.
5. Possono esercitare parchi di divertimento i soggetti che siano in possesso di licenza comunale all'esercizio di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. da almeno due anni e che abbiano un'adeguata capacita' finanziaria garantita da una dichiarazione di un istituto bancario.
 
Art. 28.
Autorizzazione all'esercizio di parchi
di divertimento temporanei
1. I parchi di divertimento temporanei possono essere organizzati da persone fisiche o giuridiche che provvedono alla organizzazione dei servizi comuni ed alla predisposizione del regolamento, di cui al comma 3 del precedente art. 27.
2. L'autorizzazione all'esercizio dei parchi temporanei ha validita' annuale e viene concessa alle persone fisiche o giuridiche che abbiano i prescritti requisiti tecnico professionali ed adeguata capacita' finanziaria garantita da un istituto bancario.
3. L'autorizzazione e' rilasciata a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione.
4. La domanda, in duplice copia di cui una in carta legale, indicante le generalita' del richiedente, e la categoria del parco, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione attestante l'anzianita' della titolarita' della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
b) copia del regolamento che determina i criteri di ammissione delle singole imprese dello spettacolo viaggiante e regola il rapporto tra imprese partecipanti e soggetto organizzatore;
c) certificato penale del casellario giudiziale;
d) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
e) marca da bollo secondo la tariffa vigente;
f) denominazione delle attrazioni presenti nel parco, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, con l'indicazione degli estremi delle licenze comunali dei rispettivi esercenti;
g) dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacita' finanziaria del richiedente;
h) certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
5. Qualora il richiedente sia una societa', i documenti di cui alle lettere a) e c) dovranno essere riferiti al legale rappresentante. Inoltre, si dovra' allegare copia dell'atto costitutivo e statuto sociale, nonche' eventuale deliberazione relativa alla nomina del legale rappresentante.
 
Art. 29.
Parchi di divertimento permanenti di proprieta'
1. E' definito parco di divertimento permanente di proprieta' il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la cui titolarita' fa capo ad un unico soggetto imprenditoriale in possesso della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.
 
Art. 30.
Rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di prima istanza all'esercizio di un parco permanente di proprieta' e' rilasciata alle persone fisiche o giuridiche titolari della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attivita' di spettacolo viaggiante da almeno due anni.
2. L'autorizzazione e' rilasciata a domanda in carta legale da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale e' richiesta l'autorizzazione, e deve contenere le generalita' del richiedente ed indicare il nome e la localizzazione del parco permanente che si intende gestire e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione attestante l'anzianita' della titolarita' della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
b) certificato penale del casellario giudiziale;
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
d) marca da bollo secondo la tariffa vigente;
e) le attrazioni, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, presenti nel parco con l'indicazione della denominazione e degli estremi delle licenze comunali;
f) dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacita' finanziaria del richiedente;
g) certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche, i documenti di cui alle lettere a) e c) devono essere riferiti al legale rappresentante.
4. Si prescinde dal requisito dell'anzianita' di titolarita' della licenza nel caso in cui l'impresa che gestisce il parco si doti di un direttore tecnico, particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale.
 
Art. 31.
Parchi di divertimento permanenti con organizzatore
1. E' definito parco di divertimento permanente con organizzatore il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la cui titolarita' fa capo ad una pluralita' di soggetti in possesso della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., mentre i servizi comuni sono organizzati da un unico soggetto imprenditoriale, definito organizzatore.
 
Art. 32.
Rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di prima istanza alla organiz-zazione di parchi di divertimento permanenti con organizzatore e' rilasciata alle persone fisiche o giuridiche previa valutazione della anzianita' di titolarita' della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attivita' di spettacolo viaggiante da almeno due anni.
2. L'autorizzazione e' rilasciata a domanda in carta legale, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione attestante l'anzianita' della titolarita' della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
b) copia del regolamento che determina i criteri di ammissione delle singole imprese dello spettacolo viaggiante e regola il rapporto tra imprese partecipanti e soggetto organizzatore;
c) certificato penale del casellario giudiziale;
d) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
e) marca da bollo secondo la tariffa vigente;
f) denominazione delle attrazioni presenti nel parco ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, con l'indicazione degli estremi delle licenze comunali dei rispettivi esercenti;
g) dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacita' finanziaria del richiedente;
h) certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche, i documenti di cui alle lettere a) e c) devono essere riferiti al legale rappresentante.
4. Si prescinde dal requisito dell'anzianita' di titolarita' della licenza nel caso in cui l'impresa che gestisce il parco si doti di un direttore tecnico, particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale.
 
Art. 33.
Rinnovo della autorizzazione ai parchi di divertimento
1. L'autorizzazione alla organizzazione dei vari tipi di parchi di divertimento e' soggetta a revisione annuale, mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attivita', da inoltrare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione. Per i parchi di divertimento permanenti con organizzatore, la dichiarazione di prosecuzione dell'attivita' deve essere corredata da una relazione tecnica annuale relativa ai parchi organizzati nell'anno precedente sottoscritta dalla maggioranza degli esercenti partecipanti al parco.
2. La dichiarazione di prosecuzione, resa in forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve attestare la sussistenza attuale ed invariata di tutti i requisiti tecnico professionali necessari per il rilascio dell'autorizzazione medesima, l'avvenuto regolare pagamento di diritti e tributi erariali, nonche' la prosecuzione dell'esercizio dell'attivita' per l'anno successivo, con lo stesso numero e tipo di attrazioni possedute rispetto a quanto gia' dichiarato per l'anno in corso.
3. La denunzia di prosecuzione deve contenere i dati identificativi del soggetto autorizzato e gli estremi dell'autorizzazione e va presentata in duplice copia ed in regola con l'imposta di bollo, entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale ultimo caso, la denunzia si intende presentata alla data della spedizione postale.
4. Entro il medesimo termine del 31 dicembre dell'anno precedente, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare l'eventuale interruzione dell'attivita' per l'anno successivo, dovuta a causa di forza maggiore, congruamente documentata. L'interruzione per due anni consecutivi comporta la revoca dell'autorizzazione.
5. La denunzia di prosecuzione non esime l'interessato dall'acquisizione di certificati di agibilita' o di ogni altra autorizzazione amministrativa, ivi comprese quelle di pubblica sicurezza, richieste per l'esercizio dell'attivita' da ulteriori disposizioni di legge o di regolamento. La copia della denunzia, con l'attestazione dell'avvenuta presentazione ovvero unita all'avviso del suo ricevimento postale, costituisce prova dell'avvenuta revisione dell'autorizzazione per l'anno di riferimento.
6. Le autorizzazioni per le quali non siano pervenute, nel termine di cui al precedente comma 2, le relative denunzie di prosieguo attivita' o le comunicazioni di interruzione dell'attivita', saranno revocate.
7. Nel caso di accertata falsita' delle dichiarazioni rese nella denunzia di prosecuzione, e' disposto il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti con provvedimento motivato notificato all'interessato.
8. Nel caso siano intervenute o si prevedano variazioni nel numero o nel tipo di attrazioni possedute, rispetto a quanto gia' dichiarato per l'anno in corso, la revisione deve essere richiesta con apposita istanza di rinnovo, da presentare con le modalita' e nei termini di cui al precedente comma 1, nella quale siano chiaramente indicate le variazioni medesime. Sulla istanza, l'Amministrazione provvede con atto espresso entro centoventi giorni dalla data di presentazione.
9. Dopo la terza revisione conseguita con le modalita' di cui al precedente comma, l'autorizzazione e' rinnovata su istanza in carta legale da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione allegando, inoltre, i documenti di cui agli articoli 30 e 32.
 
Art. 34.
Disposizioni transitorie e finali
1. Per l'anno 2006 restano valide le domande di contributo presentate entro il 31 gennaio 2006 ai sensi del decreto ministeriale 23 maggio 2003.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport puo' disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi di cui agli articoli 17, 18 e 22 del presente decreto, ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.
3. Le domande di contributo per acquisti di beni strumentali effettuati nell'anno 2006 sono presentate entro il 31 dicembre del medesimo anno.
 
Art. 35.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21 dicembre 2005
Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 36
 
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