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| Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 21 dicembre 2005 |  | Criteri  e  modalita'  di  erogazione  di  contributi in favore delle attivita'   di   spettacolo   viaggiante,   in   corrispondenza  agli stanziamenti  del  Fondo  Unico  dello  spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
 Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;
 Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
 Vista il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394;
 Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
 Visto  il  decreto-legge  18 febbraio  2003, n. 24, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17 aprile  2003, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
 Visto  il  decreto  ministeriale 23 maggio 2003, recante «Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo  viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico  per  lo  spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento»;
 Visto   l'art.  6  del  decreto-legge  30 dicembre  2004,  n.  314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato per l'anno 2005 i criteri le modalita' per l'erogazione di contributi alle attivita' di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
 Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  determinazione  dei suddetti criteri  e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006,   al   fine   di   garantire   la  necessaria  continuita'  nei finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo;
 Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
 Viste   le  sentenze  della  Corte  costituzionale  in  materia  di attivita'  culturali  e  di  spettacolo  n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;
 Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto   legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  nella  seduta  del 15 dicembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Efficacia
 1.  Il  presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge  di  definizione  dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della  Costituzione  fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato,   delle  regioni  e  delle  autonomie  locali  in  materia  di spettacolo.
 |  |  |  | Art. 2. Intervento finanziario per le attivita' di spettacolo viaggiante
 1.  Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la Direzione  generale  per  lo  spettacolo  dal  vivo  e  lo  sport del Dipartimento  per  lo  spettacolo  e  lo sport, di seguito denominato «Amministrazione»,   eroga   contributi   ai  soggetti  che  svolgono affivita'   di  spettacolo  viaggiante,  in  base  agli  stanziamenti destinati  al  settore  dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito  «Fondo»,  di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
 a)   favorire   il   costante   rinnovamento  dell'offerta  dello spettacolo  viaggiante  italiano  e  consentire ad un pubblico sempre piu'  ampio,  con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla conoscenza della tradizione dello spettacolo viaggiante;
 b) promuovere  nella  produzione  dello  spettacolo viaggiante la qualita',  l'innovazione,  la ricerca, la sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento;
 c) sostenere   la   funzione  sociale,  ricreativa  e  pedagogica dell'attivita' di spettacolo viaggiante;
 d) sostenere  la  formazione  e  tutelare  le professionalita' in campo tecnico e organizzativo;
 e) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attivita' di spettacolo viaggiante;
 f) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
 g) attuare  il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative realizzate nelle aree meno servite.
 2.  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, di seguito definito  «Ministro»,  con  proprio  decreto,  sentita la Commissione consultiva  per  le  attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di cui  all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di  seguito  definita «Commissione», tenendo conto di quanto previsto dalle  leggi  finanziarie  e  di  bilancio e del numero delle istanze complessivamente  presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo  la  quota  delle  risorse  da  assegnare per i contributi previsti nel successivo art. 4.
 3.  Qualora  le  leggi  finanziarie  e  di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del   Fondo   inferiore   rispetto   a   quella   definita   all'atto dell'emanazione   del  citato  decreto,  il  Ministro  provvede  alla proporzionale   riduzione   delle   risorse  ripartite.  In  caso  di variazione  in  aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere alla integrazione delle risorse medesime.
 4.  Ai  fini  dell'intervento  finanziario  dello  Stato,  ai sensi dell'art.  2  della  legge  18  marzo  1968, n. 337, sono considerate attivita'  di  spettacolo  viaggiante  le  attivita'  spettacolari, i trattenimenti  e  le  attrazioni  allestite  a  mezzo di attrezzature mobili  o  installate  stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.
 5.  Non  rientrano  tra  le  attivita' di spettacolo viaggiante gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.
 6. Il carattere di mobilita' dell'attrezzatura sussiste anche se la medesima e' collegata al suolo in modo non precario.
 |  |  |  | Art. 3. Elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337
 1.  Ai  fini  dell'erogazione dei contributi e' istituito presso la Direzione  generale  per  lo  spettacolo dal vivo e lo sport l'elenco delle  attivita'  spettacolari,  trattenimenti  ed  attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
 2.  L'aggiornamento  dell'elenco  e'  effettuato  con  decreto  del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, di concerto con  il  Direttore  generale  della  pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,   su  conforme  parere  della  Commissione.  Competenti all'accertamento  degli  aspetti  tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nel suddetto elenco, ai sensi dell'art. 4, comma 2,  del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono le Commissioni di vigilanza.
 3.   L'inserimento   di   nuove   attrazioni   e'   effettuato   su presentazione, da parte dei soggetti interessati, di istanza in carta legale, con l'indicazione della denominazione dell'attrazione e delle caratteristiche  tecniche,  funzionali  e  dimensionali risultanti da relazione  di  un  professionista  abilitato,  unitamente ad adeguata documentazione fotografica e tecnica. Deve essere, altresi', allegato il  verbale  da  cui  risulti  il  parere  favorevole  espresso dalla Commissione  di  vigilanza  di cui al punto precedente, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene.
 4.  La  modifica  della  denominazione  o  della  descrizione delle caratteristiche  tecniche e funzionali di attrazioni gia' inserite in elenco e' fatta, su presentazione di apposita istanza in carta legale nella  quale  sono specificati i motivi della richiesta supportati da adeguata documentazione, previo parere favorevole della Commissione.
 5.  La cancellazione di attrazioni gia' iscritte avviene sulla base di  dati  raccolti  d'ufficio,  o  di  segnalazioni  pervenute  dagli operatori  del  settore  o  dalle  loro  associazioni,  previo parere favorevole della Commissione.
 |  |  |  | Art. 4. Tipologia degli interventi
 1.  L'Amministrazione  eroga  i seguenti contributi ai soggetti che svolgano   attivita'   di   spettacolo  viaggiante  o  concorrano  al consolidamento  ed allo sviluppo della stessa attivita', in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo:
 a) contributi  per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;
 b) contributi per accertate difficolta' di gestione;
 c) contributi   per   acquisti  di  nuovi  impianti,  macchinari, attrezzature e beni strumentali;
 d) contributi per iniziative promozionali;
 e) contributi per iniziative assistenziali ed educative.
 |  |  |  | Art. 5. Criteri generali di attribuzione del contributo
 1.  Il  contributo  e'  correlato  alle  voci di costo previste nel preventivo  finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 7.
 2.  Il  contributo  non puo' comunque eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal fine   dovranno   essere   indicati  eventuali  ulteriori  contributi concessi,  a  qualsiasi  titolo,  da  parte  di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.
 3.  Il  Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo relativo agli  interventi finanziari indicati al precedente art. 4, sentita la Sezione   competente  per  le  attivita'  circensi  e  lo  spettacolo viaggiante  del  Comitato  per  i  problemi  dello spettacolo, di cui all'art.  1,  comma  67,  del  citato  decreto-legge n. 545 del 1996, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, determina:
 a) l'aliquota  di  intervento  finanziario  rapportata alla spesa sostenuta   per   l'acquisto,   la   ricostituzione  e/o  l'eventuale ammodernamento  degli  impianti  e  delle  attrezzature danneggiate o distrutte  nonche'  il  massimale  di  spesa,  e  l'aliquota  per  la definizione del contributo per accertate difficolta' di gestione;
 b) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte nei   bilanci   preventivi  e  consuntivi  relativi  alle  iniziative promozionali, assistenziali ed educative.
 4.  Qualora  dalla  documentazione  consuntiva risulti che le spese sostenute   sono  inferiori  a  quelle  indicate  in  preventivo,  il contributo verra' proporzionalmente ridotto.
 |  |  |  | Art. 6. Presentazione delle domande e assegnazione
 1.  La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero  per  i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e  lo  sport  -  Servizio V, entro il termine perentorio indicato per ciascuna  tipologia  di  contributo  e con la relativa documentazione richiesta,    utilizzando    unicamente    i    modelli   predisposti dall'amministrazione  e  disponibili  con  modalita'  di trasmissione on-line,  a  mezzo  di  sistemi  informatici  dedicati,  direttamente accessibili  e  fruibili  dal sito internet della Direzione generale. Nelle  more  dell'applicazione  del  sistema di certifi-cazione della firma  digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato  elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo,  corredate  della  documentazione  attestante  il possesso dei requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  per  l'ammissione  a contributo,  devono  essere  presentate  anche  in  formato  cartaceo direttamente  o  per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con   avviso   di  ricevimento  indicando  sulla  busta  «Domanda  di contributo  -  Settore Spettacolo Viaggiante». In tale fattispecie fa fede la data di spedizione.
 2.  L'entita'  del  contributo e' determinata con provvedimento del Direttore  generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, sentita la Commissione.
 3.  Ad  eccezione di casi di errore materiale, non sono ammissibili riesami   dei  provvedimenti  di  determi-nazione  dei  contributi  o l'assegnazione   di  interventi  integrativi  anche  in  presenza  di maggiori costi per l'attivita' svolta.
 |  |  |  | Art. 7. Valutazione quantitativa
 1.  Per  le  attivita'  di  spettacolo viaggiante sono valutabili i costi   concernenti   l'acquisto   di   macchinari,   l'attivita'  di promozione, educativa ed assistenziale.
 2. Per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrez-zature e per la ricostituzione  e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature  distrutte  o  danneggiate  i  costi si riferiscono alle spese sostenute e documentate.
 3.  Per l'attivita' di promozione i costi si riferiscono alle spese istituzionali,   di  promozione  e  pubblicita'.  Per  le  iniziative educative   ed  assistenziali,  i  costi  valutabili  sono  le  spese istituzionali  ed  i  compensi  per  i  docenti  e  per  il personale dipendente.  Per  le  iniziative  editoriali,  i  costi valutabili si riferiscono  alle spese di redazione ed alle spese per la stampa e la spedizione.
 4.  Per  la difficolta' di gestione i costi sono quelli concernenti l'attivita' ordinaria annuale dell'impresa.
 |  |  |  | Art. 8. Requisiti e condizioni
 1.  I  contributi di cui all'art. 19, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, possono essere concessi agli esercenti dello spettacolo viaggiante che comprovino:
 a) di  essere  gia'  in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.  da  almeno  due  anni  per l'esercizio delle attivita' di spettacolo  viaggiante  comprese  nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 b) qualora  l'evento  fortuito  consista  in un incendio, di aver contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno per  il 25%, il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.
 |  |  |  | Art. 9. Domanda per il contributo per danni conseguenti
 ad eventi fortuiti
 1.  La  domanda  di  ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione,  ai  sensi  dell'art. 6, comma 1, nel termine di sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:
 a) relazione   in   duplice   copia,  sottoscritta  dal  titolare dell'impresa,    nella    quale    il   richiedente   deve   indicare dettagliatamente,  sotto  la  propria responsabilita', le circostanze del sinistro e l'entita' del danno subito;
 b) dichiarazione rilasciata dall'autorita' di P.S. o da qualsiasi altra  autorita' competente (VV.FF., Polizia municipale, Carabinieri, Autorita'  diplomatiche  o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia  comunque  avuto  conoscenza  dell'evento,  nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e vengano  sommariamente  descritti  i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;
 c) esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti o  danneggiati,  retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;
 d) relazione  tecnica  di ditta specializzata o di professionista abilitato,  dalla  quale  risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
 e) preventivo  di  spesa  per  la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
 f) originale  o copia autenticata della polizza di assicurazione, nella ipotesi di cui all'art. 8, lettera b).
 |  |  |  | Art. 10. Documentazione per la liquidazione
 1.  Ai fini dell'erogazione del contributo, il soggetto interessato deve far pervenire all'Amministrazione la seguente documentazione:
 a) certificato  di  residenza  di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 b)  fatture  quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali,  comprovanti  il  corrispettivo  pagato  all'impresa  che ha provveduto  alla  ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
 c) dichiarazione   della  ditta  che  ha  provveduto  ai  lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale, l'avvenuto saldo della fattura  nonche'  foto  dell'attrazione ricostituita, convalidata dal legale rappresentante della ditta stessa;
 d) dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilita' che:
 1)  non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i  medesimi  danni  subiti,  da  parte  di altri organismi pubblici o privati.  In  caso  affermativo  occorre  indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;
 2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura  assicurativa.  Qualora,  invece,  sia  stata contratta una polizza  di  assicurazione,  l'interessato  e'  tenuto a dichiararlo, indicando  l'importo  del  risarcimento  che  sia stato eventualmente concordato  o  liquidato.  Resta  fermo  quanto previsto nell'art. 8, lettera b) in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;
 e) qualora  il  danno  sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento  di  archiviazione  (chiusura  inchiesta)  emesso dalla competente   Autorita'   giudiziaria,   nonche'  dichiarazione  della compagnia  di  assicurazione  attestante  l'importo  del risarcimento liquidato o concordato;
 f) certificato   di  iscrizione  alla  camera  di  commercio  del soggetto richiedente;
 g) dichiarazione relativa alla modalita' di pagamento prescelta;
 h) eventuale  certificazione  antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 11. Requisiti, condizioni e istanza per il contributo
 1.  I  contributi  per  accertate  difficolta'  di gestione possono essere richiesti in presenza del requisito di cui all'art. 8, lettera a),  del  presente  decreto  ed  a  condizione  che le difficolta' di gestione  siano  obiettivamente  gravi  e  non  dipendano  da cattiva amministrazione  da parte dell'esercente e che siano sufficientemente documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.
 2.  La  domanda  di  ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione   ai   sensi  dell'art.  6,  comma  1,  entro  il 28 febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si  riferisce  la situazione deficitaria.
 3.  La domanda deve contenere una dettagliata relazione sulle cause che  hanno  determinato  le  difficolta'  di  gestione  e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 a) documenti    contabili   (libri   contabili,   giustifi-cativi d'incasso, etc.), in originale o in fotocopia autenticata;
 b) eventuali  attestazioni  di  pubbliche  autorita'  che abbiano conoscenza  delle  cause  che  hanno  determinato  le  difficolta' di gestione;
 c) ogni    altra    documentazione    bancaria,   giudiziaria   e amministrativa idonea a suffragare l'assunto dell'esercente in ordine alla situazione deficitaria.
 |  |  |  | Art. 12. Liquidazione del contributo
 1. Per la liquidazione del contributo, il soggetto interessato deve far pervenire la seguente documentazione:
 a) certificato  di  residenza  in data non anteriore a tre mesi o dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 b) dichiarazione relativa alla modalita' di pagamento prescelta;
 c) eventuale  certificazione  antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 13. Criteri
 1.  I  criteri  per  l'assegnazione  dei contributi per acquisto di nuovi  impianti,  macchinari,  attrezzature  e  beni  strumentali per attivita' di spettacolo viaggiante, stabiliti con il decreto previsto dall'art. 5, devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.
 |  |  |  | Art. 14. Requisiti e condizioni
 1.  I  contributi  per  acquisto  di  nuovi  impianti,  macchinari, attrezzature   e   beni  strumentali  possono  essere  concessi  agli esercenti  di attivita' di spettacolo viaggiante comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che:
 a) siano  gia'  in  possesso  da  almeno  tre  anni della licenza comunale di cui l'art. 69 T.U.L.P.S.;
 b) acquistino   impianti,   macchinari,   attrezzature   e   beni strumentali  nuovi  di fabbrica e non usati, al fine di aggiornare le strutture dello spettacolo viaggiante.
 2.  Ulteriori  contributi  per le finalita' di cui al presente capo potranno  essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi  due  anni a decorrere dall'anno successivo alla precedente assegnazione.
 3.  Quando  trattasi  di  acquisto  di  carovane o semirimorchi uso abitazione,  roulotte,  la liquidazione del contributo e' subordinata alla   presentazione   della   copia   autenticata   della  carta  di circolazione   dell'autoveicolo,   attestante   che   lo   stesso  e' classificato «ad uso speciale spettacolo viaggiante».
 4.  Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono  essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima assegnazione gli anni indicati a fianco di ciascuna:
 a) chapiteaux ed accessori (teatri viaggianti): anni 5;
 b) gradinate e tribune (teatri viaggianti): anni 7;
 c) gruppi elettrogeni: anni 8;
 d) carovane o semirimorchi uso abitazione e/o roulotte: anni 10.
 5. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente dalla  possibilita'  di  presentare  ulteriore  istanza di contributo nell'anno  successivo  a  quello  in cui la rinuncia viene comunicata all'Amministrazione.
 |  |  |  | Art. 15. Domanda di contributo
 1.  Il  termine  per  la  presentazione  della  domanda,  ai  sensi dell'art.  6,  comma 1, e' fissato al 31 dicembre dell'anno in cui e' stato  effettuato  l'acquisto  ed  e'  peren-torio.  La  domanda deve riferirsi  esclusivamente  ad  acquisto di attrazioni gia' ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
 2.   La   domanda  deve  essere  corredata  da  fatture  di  spesa, quietanzate  ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse nell'anno  di  presentazione  dell'istanza,  e comprovanti l'avvenuto acquisto.
 |  |  |  | Art. 16. Documentazione per la liquidazione
 1.  La  liquidazione  del  contributo  avviene su presentazione, in originale  o  in  copia  autenticata  della  seguente  documentazione consuntiva,  ove  gia'  non  inviata  unitamente  alla documentazione presentata con la domanda di contributo:
 a) certificato  di  residenza  di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 b) dichiarazione   comprovante   l'avvenuta   consegna  dei  beni acquistati,  ed  eventuale  documento  di trasporto, rilasciato dalla ditta venditrice nonche' l'avvenuto saldo della fattura;
 c) certificato di iscrizione alla camera di commercio concernente sia  il  soggetto  richiedente  sia  la  ditta  fornitrice  dei nuovi impianti acquistati;
 d) dichiarazione  tecnico-descrittiva  dell'impianto,  rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;
 e) fatture,  in  originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola  con  le  vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale e' stato concesso il contributo, dei nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;
 f) documentazione  fotografica  di  ciascun  impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;
 g) certificato  di collaudo dell'attrazione acquistata redatta da un ingegnere iscritto all'albo;
 h) dichiarazione relativa alla modalita' di pagamento prescelta;
 i) eventuale  certificazione  antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 17. Definizione dell'attivita' e limite dell'intervento finanziario
 1.  Per  iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le   iniziative,   anche   di  carattere  museale,  ivi  comprese  le pubblicazioni  monografiche  o  periodiche,  realizzate  in Italia da imprese  di spettacolo viaggiante nonche' da enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello stesso sul piano culturale e tecnologico.
 2.  Fatta  eccezione  per  l'attivita'  pubblicitaria  svolta dalle singole   imprese,  si  considerano  iniziative  promozionali  quelle tendenti  a  fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di  massa  o  altre  forme  di comunicazione, ogni possibile elemento idoneo a formare nell'utenza una immagine del settore tale da indurla a   fruire   delle   attrazioni,  trattenimenti  ed  attrezzature  di spettacolo viaggiante.
 3.  Il  contributo  ha  carattere  integrativo  e non puo' superare l'ammontare   dell'apporto   finanziario   a   carico   del  soggetto richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.
 |  |  |  | Art. 18. Attivita' editoriali
 1.   I   contributi  per  le  attivita'  editoriali,  pubblicazioni monografiche,  nonche'  documenti  ed  eventuali  supporti  sonori ed audiovisivi concernenti la tradizione dell'attivita' dello spettacolo viaggiante  possono  essere concessi a favore di soggetti che abbiano svolto   attivita'   da   almeno   cinque  anni  e  che  abbiano  una distribuziqne  di  vendita  e/o  diffusione  di  un congruo numero di copie.
 |  |  |  | Art. 19. Domanda di contributo
 1.  Il  termine  per  la  domanda  di  ammissione al contributo, da presentare ai sensi dell'art. 6, comma 1, e' il 31 dicembre dell'anno precedente  a  quello in cui si intende realizzare l'iniziativa ed e' perentorio.
 2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 a) curriculum  dell'attivita' svolta nel settore dello spettacolo viaggiante;
 b) dettagliata  relazione  sull'attivita' che si intende svolgere per realizzare l'iniziativa;
 c) preventivo  di  spesa  con l'indicazione delle entrate e delle uscite,  dal  quale  risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del contributo richiesto.
 3.   Nel   caso   che   l'istanza  venga  presentata  da  societa', associazioni  e comitati deve essere, altresi', inviato l'originale o la  copia  autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' l'atto  di  nomina  del  legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di contributo.
 |  |  |  | Art. 20. Documenti per la liquidazione
 1.  La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata ed a   condizione   che  venga  presentata  la  seguente  documentazione consuntiva sottoscritta dal legale rappresentante:
 a) relazione sull'attivita' svolta;
 b) elenco   delle   fatture  complete  dei  dati  identificativi, attestanti le spese sostenute per l'iniziativa sovvenzionata;
 c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra le   entrate   dovranno  essere  indicati  anche  eventuali  introiti derivanti  da  sponsorizzazioni  pubblicitarie  da  parte  di imprese commerciali;
 d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilita' che:
 1)  il  rendiconto finale e' veritiero ed onnicomprensivo delle entrate e delle uscite e fa parte integrante del bilancio generale;
 2) tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale;
 3) il contributo assegnato non determina utili di bilancio;
 4)  sono  stati  adempiuti  gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi;
 5)  non  sono  stati  ottenuti altri contributi per la medesima iniziativa  da  parte  di  organismi  pubblici  o  privati.  In  caso affermativo indicare l'ente ed l'ammontare del contributo;
 6) gli originali delle fatture di spesa di cui alla lettera b), quietanzati  ed  in  regola  con le vigenti disposizioni fiscali sono agli atti presso il domicilio fiscale del beneficiario.
 e) dichiarazione relativa alla modalita' di pagamento prescelta;
 f) eventuale  certificazione  antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente;
 g) per  le  pubblicazioni ed i supporti sonori ed audiovisivi, un esemplare degli stessi.
 2.  L'importo  del  contributo  e' proporzionalmente ridotto quando l'attivita'  svolta  e'  ridotta  in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.
 |  |  |  | Art. 21. Acconti
 1. Ai beneficiari di sovvenzioni per attivita' promozionali possono essere  concessi,  a  domanda,  acconti  fino  al  60% del contributo assegnato purche':
 a) siano  stati destinatari di contributi per le stesse finalita' almeno nei cinque anni precedenti;
 b) sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente attesti dettagliatamente l'attivita' svolta alla data della richiesta di acconto;
 c) la  richiesta  sia  accompagnata  da  un  elenco delle fatture complete  dei  dati identificativi, attestanti le spese sostenute per l'iniziativa sovvenzionata, il cui importo complessivo deve essere di ammontare non inferiore a quello dell'acconto richiesto;
 d) sia   stata   presentata  e  regolarizzata  la  documentazione relativa agli anni precedenti.
 |  |  |  | Art. 22. Definizione
 1.  Per  iniziative  assistenziali  ed  educative  si  intendono le attivita'   realizzate   da  associazioni,  enti  o  istituzioni  che concorrono  al  consolidamento e allo sviluppo della tradizione dello spettacolo  viaggiante  mediante  un'opera di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori.
 |  |  |  | Art. 23. Domanda di contributo e documenti per la liquidazione
 1.   Per   le   modalita'   di  presentazione  della  domanda,  per l'assegnazione  e  la  liquidazione dei contributi, si applicano, per quanto  compatibili,  le  disposizioni  di cui al precedente Capo IV, articoli 19 e 20.
 |  |  |  | Art. 24. Acconti
 1.  Ai  beneficiari  di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo  assegnato  purche'  sussistano i presupposti indicati nel precedente art. 21.
 |  |  |  | Art. 25. Definizione
 1.   Sono   parchi   di  divertimento,  la  cui  autorizzazione  e' disciplinata  dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  1994,  n. 394, i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature  dello  spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste  nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.  Tali complessi, destinati allo svago, alle attivita' ricreative e  ludiche, insistono su una medesima area e per essi e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
 2.   La   presenza  di  impianti,  attrezzature,  di  ricostruzioni ambientali e simili, ove non ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della  legge  18 marzo  1968,  n.  337,  non preclude al complesso il riconoscimento  di  parco  di  divertimento,  purche'  in  esso siano presenti  attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate nel numero indicato secondo la categoria di appartenenza del parco di cui al successivo art. 26 del presente decreto.
 3. I parchi di divertimento possono essere temporanei o permanenti.
 4.   Sono   parchi   di  divertimento  temporanei  i  complessi  di attrazioni,  trattenimenti  ed  attrezzature  che  svolgono  la  loro attivita'  per  un periodo non superiore a centoventi giorni all'anno ed   insistono   su   una   medesima   area  di  cui  il  richiedente l'autorizzazione   abbia  la  disponibilita'.  La  titolarita'  delle attrazioni,   trattenimenti   ed  attrezzature  presenti,  ricomprese nell'elenco  di  cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, fa capo ad una pluralita' di soggetti in possesso della licenza comunale prevista  dall'art.  69  del  T.U.L.P.S.  ed i cui impianti e servizi possono essere rimossi e trasferiti in altra sede.
 5.   Sono   parchi   di  divertimento  permanenti  i  complessi  di attrazioni,  trattenimenti  ed  attrezzature  che  svolgono  la  loro attivita'  per  un  periodo superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono  su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilita' a vario titolo.
 6.  I  parchi  permanenti  si  suddividono  in parchi permanenti di proprieta' e parchi permanenti con organizzatore, cosi' come definiti nei successivi articoli 29 e 31.
 7.  Rientrano,  altresi',  nella  definizione di permanenti tutti i parchi  di  genere  acquatico, faunistico e naturalistico, installati permanentemente  ed in esercizio per almeno sessanta giorni all'anno, a  prescindere dal periodo di attivita' e dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti.
 |  |  |  | Art. 26. Classificazione
 1.  I  parchi  di divertimento, sia temporanei che permanenti, sono classificati nelle seguenti categorie:
 a) prima  categoria:  costituiti  da  un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi;
 b) seconda  categoria:  costituiti da un numero di attrazioni non inferiore  a  quindici  e  non  superiore  a ventinove, di cui almeno quattro grandi;
 c) terza  categoria:  costituiti  da  un numero di attrazioni non inferiore a dieci, di cui almeno due grandi, oppure cinque medie.
 2. Rientrano nella categoria di cui al comma 1, lettera e), anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la  classificazione  nelle  due categorie superiori, nonche' i parchi permanenti   di  genere  acquatico,  faunistico  e  naturalistico,  a prescindere  dal  numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti.
 |  |  |  | Art. 27. Competenze, vincoli ed esclusioni
 1.  L'esercizio dei parchi di divertimento ai sensi dell'art. 8 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, e' subordinato  alla  preventiva  autorizzazione dell'Amministrazione ad imprese appartenenti ai Paesi dell'Unione europea.
 2.  Restano ferme le competenze di altre autorita' amministrative e delle  Commissioni  di  vigilanza, di cui agli articoli 141 e 142 del regolamento   di   P.S.,  per  quanto  attiene  le  autorizzazioni  e l'agibilita'  di  altri  impianti  e strutture, sia fisse che mobili, installati e realizzati nel parco e non rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
 3.  I  richiedenti  le autorizzazioni (fatta eccezione per i parchi permanenti  di  proprieta)  sono tenuti ad emanare un regolamento per disciplinare i rapporti interni con e tra gli esercenti partecipanti, i  criteri  di ammissione all'attivita' del parco e l'uso dei servizi comuni.
 4.  Non  e'  richiesta  l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento   per  l'allestimento  di  complessi  di  attrazioni  in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale.
 5.  Possono  esercitare parchi di divertimento i soggetti che siano in   possesso   di   licenza  comunale  all'esercizio  di  spettacolo viaggiante  ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. da almeno due anni e che  abbiano  un'adeguata  capacita'  finanziaria  garantita  da  una dichiarazione di un istituto bancario.
 |  |  |  | Art. 28. Autorizzazione all'esercizio di parchi
 di divertimento temporanei
 1.  I  parchi di divertimento temporanei possono essere organizzati da  persone  fisiche  o giuridiche che provvedono alla organizzazione dei servizi comuni ed alla predisposizione del regolamento, di cui al comma 3 del precedente art. 27.
 2.   L'autorizzazione   all'esercizio   dei  parchi  temporanei  ha validita'  annuale e viene concessa alle persone fisiche o giuridiche che  abbiano i prescritti requisiti tecnico professionali ed adeguata capacita' finanziaria garantita da un istituto bancario.
 3.  L'autorizzazione  e' rilasciata a domanda, da presentarsi entro il  termine  perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione.
 4.  La  domanda,  in  duplice  copia  di  cui  una in carta legale, indicante  le  generalita' del richiedente, e la categoria del parco, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 a) dichiarazione  attestante l'anzianita' della titolarita' della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 b) copia  del  regolamento  che determina i criteri di ammissione delle  singole  imprese  dello  spettacolo  viaggiante  e  regola  il rapporto tra imprese partecipanti e soggetto organizzatore;
 c) certificato penale del casellario giudiziale;
 d) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
 e) marca da bollo secondo la tariffa vigente;
 f) denominazione  delle attrazioni presenti nel parco, ricomprese nell'elenco  di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, con l'indicazione  degli  estremi  delle  licenze comunali dei rispettivi esercenti;
 g) dichiarazione  di un istituto bancario attestante la capacita' finanziaria del richiedente;
 h) certificazione  antimafia  rilasciata ai sensi della normativa vigente.
 5. Qualora il richiedente sia una societa', i documenti di cui alle lettere  a)  e  c) dovranno essere riferiti al legale rappresentante. Inoltre,  si  dovra'  allegare  copia dell'atto costitutivo e statuto sociale,  nonche'  eventuale  deliberazione  relativa alla nomina del legale rappresentante.
 |  |  |  | Art. 29. Parchi di divertimento permanenti di proprieta'
 1.  E'  definito  parco di divertimento permanente di proprieta' il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature corrispondenti alle  tipologie  contenute  nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo  1968,  n.  337,  la  cui  titolarita'  fa  capo ad un unico soggetto  imprenditoriale  in  possesso della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.
 |  |  |  | Art. 30. Rilascio dell'autorizzazione
 1.  L'autorizzazione  di  prima  istanza  all'esercizio di un parco permanente  di  proprieta'  e'  rilasciata  alle  persone  fisiche  o giuridiche  titolari  della  licenza  comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attivita' di spettacolo viaggiante da almeno due anni.
 2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  a  domanda in carta legale da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale  e' richiesta l'autorizzazione, e deve contenere le generalita' del  richiedente  ed  indicare  il nome e la localizzazione del parco permanente  che  si  intende  gestire  e  deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 a) dichiarazione  attestante l'anzianita' della titolarita' della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 b) certificato penale del casellario giudiziale;
 c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
 d) marca da bollo secondo la tariffa vigente;
 e) le  attrazioni, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge  18 marzo  1968,  n.  337, presenti nel parco con l'indicazione della denominazione e degli estremi delle licenze comunali;
 f) dichiarazione  di un istituto bancario attestante la capacita' finanziaria del richiedente;
 g)  certificazione  antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.
 3.  Nel  caso  in  cui  l'autorizzazione  sia  richiesta da persone giuridiche,  i  documenti  di  cui alle lettere a) e c) devono essere riferiti al legale rappresentante.
 4.  Si prescinde dal requisito dell'anzianita' di titolarita' della licenza nel caso in cui l'impresa che gestisce il parco si doti di un direttore    tecnico,   particolarmente   qualificato   nel   settore dell'impiantistica o gestionale.
 |  |  |  | Art. 31. Parchi di divertimento permanenti con organizzatore
 1.  E'  definito parco di divertimento permanente con organizzatore il   complesso   di   attrazioni,   trattenimenti   ed   attrezzature corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco di cui all'art. 4 della  legge 18 marzo 1968, n. 337, la cui titolarita' fa capo ad una pluralita'  di  soggetti  in  possesso  della licenza comunale di cui all'art.  69 del T.U.L.P.S., mentre i servizi comuni sono organizzati da un unico soggetto imprenditoriale, definito organizzatore.
 |  |  |  | Art. 32. Rilascio dell'autorizzazione
 1. L'autorizzazione di prima istanza alla organiz-zazione di parchi di  divertimento  permanenti  con  organizzatore  e'  rilasciata alle persone  fisiche  o giuridiche previa valutazione della anzianita' di titolarita'  della  licenza  di  cui  all'art.  69 del T.U.L.P.S. per l'esercizio  dell'attivita'  di  spettacolo  viaggiante da almeno due anni.
 2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  a domanda in carta legale, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale  si  richiede  l'autorizzazione  e  deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 a) dichiarazione  attestante l'anzianita' della titolarita' della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 b) copia  del  regolamento  che determina i criteri di ammissione delle  singole  imprese  dello  spettacolo  viaggiante  e  regola  il rapporto tra imprese partecipanti e soggetto organizzatore;
 c) certificato penale del casellario giudiziale;
 d) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
 e) marca da bollo secondo la tariffa vigente;
 f) denominazione  delle  attrazioni presenti nel parco ricomprese nell'elenco  di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, con l'indicazione  degli  estremi  delle  licenze comunali dei rispettivi esercenti;
 g) dichiarazione  di un istituto bancario attestante la capacita' finanziaria del richiedente;
 h) certificazione  antimafia  rilasciata ai sensi della normativa vigente.
 3.  Nel  caso  in  cui  l'autorizzazione  sia  richiesta da persone giuridiche,  i  documenti  di  cui alle lettere a) e c) devono essere riferiti al legale rappresentante.
 4.  Si prescinde dal requisito dell'anzianita' di titolarita' della licenza nel caso in cui l'impresa che gestisce il parco si doti di un direttore    tecnico,   particolarmente   qualificato   nel   settore dell'impiantistica o gestionale.
 |  |  |  | Art. 33. Rinnovo della autorizzazione ai parchi di divertimento
 1.  L'autorizzazione alla organizzazione dei vari tipi di parchi di divertimento  e' soggetta a revisione annuale, mediante dichiarazione di  prosecuzione  dell'attivita',  da  inoltrare entro il 31 dicembre dell'anno   precedente   a   quello   per   il   quale   si  richiede l'autorizzazione.   Per  i  parchi  di  divertimento  permanenti  con organizzatore,  la  dichiarazione di prosecuzione dell'attivita' deve essere  corredata da una relazione tecnica annuale relativa ai parchi organizzati nell'anno precedente sottoscritta dalla maggioranza degli esercenti partecipanti al parco.
 2.   La   dichiarazione   di   prosecuzione,   resa   in  forma  di autocertificazione  ai  sensi  degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445, deve attestare  la  sussistenza  attuale ed invariata di tutti i requisiti tecnico  professionali  necessari per il rilascio dell'autorizzazione medesima,   l'avvenuto   regolare  pagamento  di  diritti  e  tributi erariali,  nonche'  la prosecuzione dell'esercizio dell'attivita' per l'anno  successivo,  con  lo  stesso  numero  e  tipo  di  attrazioni possedute rispetto a quanto gia' dichiarato per l'anno in corso.
 3. La denunzia di prosecuzione deve contenere i dati identificativi del  soggetto  autorizzato  e  gli  estremi  dell'autorizzazione e va presentata  in  duplice  copia  ed  in regola con l'imposta di bollo, entro  il  termine  del 31 dicembre di ciascun anno, direttamente o a mezzo  del  servizio  postale,  mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.  In tale ultimo caso, la denunzia si intende presentata alla data della spedizione postale.
 4.  Entro il medesimo termine del 31 dicembre dell'anno precedente, il   titolare   dell'autorizzazione   ha   l'obbligo   di  comunicare l'eventuale interruzione dell'attivita' per l'anno successivo, dovuta a  causa  di forza maggiore, congruamente documentata. L'interruzione per due anni consecutivi comporta la revoca dell'autorizzazione.
 5.   La   denunzia   di   prosecuzione   non   esime  l'interessato dall'acquisizione  di  certificati  di  agibilita'  o  di  ogni altra autorizzazione   amministrativa,  ivi  comprese  quelle  di  pubblica sicurezza,  richieste  per  l'esercizio  dell'attivita'  da ulteriori disposizioni  di legge o di regolamento. La copia della denunzia, con l'attestazione  dell'avvenuta  presentazione  ovvero unita all'avviso del   suo   ricevimento   postale,  costituisce  prova  dell'avvenuta revisione dell'autorizzazione per l'anno di riferimento.
 6.  Le autorizzazioni per le quali non siano pervenute, nel termine di  cui  al  precedente  comma  2,  le relative denunzie di prosieguo attivita'  o le comunicazioni di interruzione dell'attivita', saranno revocate.
 7.  Nel  caso  di accertata falsita' delle dichiarazioni rese nella denunzia  di  prosecuzione,  e'  disposto  il divieto di prosecuzione dell'attivita'  e  la  rimozione  dei  suoi effetti con provvedimento motivato notificato all'interessato.
 8.  Nel caso siano intervenute o si prevedano variazioni nel numero o nel tipo di attrazioni possedute, rispetto a quanto gia' dichiarato per  l'anno in corso, la revisione deve essere richiesta con apposita istanza  di  rinnovo, da presentare con le modalita' e nei termini di cui  al precedente comma 1, nella quale siano chiaramente indicate le variazioni  medesime.  Sulla  istanza, l'Amministrazione provvede con atto espresso entro centoventi giorni dalla data di presentazione.
 9.  Dopo  la  terza revisione conseguita con le modalita' di cui al precedente  comma,  l'autorizzazione e' rinnovata su istanza in carta legale  da  presentarsi  entro  il 31 dicembre dell'anno precedente a quello  per il quale si richiede l'autorizzazione allegando, inoltre, i documenti di cui agli articoli 30 e 32.
 |  |  |  | Art. 34. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Per  l'anno  2006  restano  valide  le  domande  di  contributo presentate entro il 31 gennaio 2006 ai sensi del decreto ministeriale 23 maggio 2003.
 2.  Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.  314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo  2005,  n.  26,  il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo  e  lo  sport  puo'  disporre  la  liquidazione,  in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni  sui  contributi  di  cui agli articoli 17, 18 e 22 del presente  decreto,  ancora  da  assegnarsi  a  soggetti  che  abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati  destinatari  del  contributo  per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del Direttore generale    possono    essere   stabilite   garanzie   in   relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.
 3.  Le  domande  di  contributo  per  acquisti  di beni strumentali effettuati  nell'anno  2006  sono presentate entro il 31 dicembre del medesimo anno.
 |  |  |  | Art. 35. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 21 dicembre 2005
 Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 36
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