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| Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 21 dicembre 2005 |  | Criteri  e  modalita'  di  erogazione  di  contributi in favore delle attivita'  circensi,  in  corrispondenza  agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
 Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;
 Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37;
 Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
 Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
 Visto  il  decreto-legge  18 febbraio  2003, n. 24, convertito, con modificazioni,   dalla  legge  17 aprile  2003,  n.  82;  cosi'  come modificato  dall'art.  1,  comma  4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 maggio 2003, recante «Criteri e modalita'  per  l'erogazione  di contributi in favore delle attivita' circensi,  in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
 Visto   l'art.  6  del  decreto-legge  30 dicembre  2004,  n.  314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato  per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per l'erogazione di  contributi  alle  attivita'  di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
 Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
 Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  determinazione  dei suddetti criteri  e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006,   al   fine   di   garantire   la  necessaria  continuita'  nei finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo;
 Viste   le  sentenze  della  Corte  costituzionale  in  materia  di attivita'  culturali  e  di  spettacolo  n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;
 Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto   legislativo   28 agosto  1997,  n.  281  nella  seduta  del 15 dicembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Efficacia
 1.  Il  presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge  di  definizione  dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della  Costituzione  fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato,   delle  regioni  e  delle  autonomie  locali  in  materia  di spettacolo.
 |  |  |  | Art. 2. Intervento finanziario per le attivita' circensi
 1.  Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la Direzione  generale  per  lo  spettacolo  dal  vivo  e  lo  sport del Dipartimento  per  lo  spettacolo  e  lo sport, di seguito denominato «Amministrazione»,   eroga   contributi   ai  soggetti  che  svolgono attivita'  circense,  in  base agli stanziamenti destinati al settore dal  Fondo  unico  per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
 a) favorire  la  qualita'  artistica  e  il costante rinnovamento dell'offerta  dello  spettacolo  circense italiano e consentire ad un pubblico  sempre  piu'  ampio,  con  particolare  riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura circense;
 b) promuovere  nella  produzione  dello  spettacolo  circense  la qualita',  l'innovazione,  la  ricerca,  la  sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
 c) agevolare  la  valorizzazione  della  tradizione  italiana  ed europea;
 d) sostenere   la   funzione  sociale,  ricreativa  e  pedagogica dell'attivita' circense;
 e) sostenere  la  formazione  e  tutelare  le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo;
 f) incentivare  la  circuitazione  e la diffusione dell'attivita' circense;
 g) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
 h) attuare  il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative realizzate nelle aree meno servite;
 i) sostenere   la   promozione  internazionale  della  tradizione circense italiana all'estero.
 2.  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, di seguito definito  «Ministro»,  con  proprio  decreto,  sentita la Commissione consultiva  per  le  attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di cui  all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di  seguito  definita «Commissione», tenendo conto di quanto previsto dalle  leggi  finanziarie  e  di  bilancio e del numero delle istanze complessivamente  presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo  la  quota  delle  risorse  da  assegnare per i contributi previsti nel successivo art. 3.
 3.  Qualora  le  leggi  finanziarie  e  di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del   Fondo   inferiore   rispetto   a   quella   definita   all'atto dell'emanazione   del  citato  decreto,  il  Ministro  provvede  alla proporzionale   riduzione   delle   risorse  ripartite.  In  caso  di variazione  in  aumento  della  consistenza  del  Fondo,  il Ministro provvede alla integrazione delle risorse medesime.
 4.  Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, e' considerata attivita' circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di cui  ha  la  disponibilita'  a  titolo  di  proprieta' o di locazione annuale,  presenta  al  pubblico, in una o piu' piste, uno spettacolo nel  quale  si  esibiscono  clown,  ginnasti,  acrobati,  trapezisti, prestidigitatori,  animali  esotici  e/o  domestici  ammaestrati.  La struttura  nella  quale  si svolge tale attivita', costituita nel suo complesso  anche  da  padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi compresi   quelli   in  cui  vengono  custoditi  gli  animali,  viene denominata circo equestre.
 5.  Sono  considerate,  altresi',  attivita' circensi quelle che si svolgono,  con  le medesime modalita' spettacolari, nelle arene prive di  tendone, oppure all'interno di strutture stabili a cio' destinate in via esclusiva.
 |  |  |  | Art. 3. Tipologia degli interventi
 1.  L'Amministrazione  eroga  i seguenti contributi ai soggetti che svolgano  attivita'  circense  o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo  della stessa attivita', in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo:
 a) contributi ad iniziative di spettacolo in Italia;
 b) contributi  per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;
 c) contributi per accertate difficolta' di gestione;
 d) contributi   per   acquisti  di  nuovi  impianti,  macchinari, attrezzature e beni strumentali;
 e) contributi per iniziative promozionali;
 f) contributi per iniziative assistenziali ed educative;
 g) contributi  per  la  ristrutturazione  di  aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense;
 h) contributi per iniziative di spettacolo all'estero.
 |  |  |  | Art. 4. Criteri generali di attribuzione del contributo
 1.  Il  contributo  e'  correlato  alle  voci di costo previste nel progetto  artistico  e  nel  preventivo  finanziario  e  riconosciute ammissibili  ai  sensi dell'art. 6 e per le iniziative di spettacolo, anche secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 7.
 2.  Il  contributo  non puo' comunque eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal fine   dovranno   essere   indicati  eventuali  ulteriori  contributi concessi,  a  qualsiasi  titolo,  da  parte  di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.
 3.  Il  Ministro,  ai  fini  dell'attribuzione  del  contributo  ai programmi  di  attivita' relativi agli interventi finanziari indicati al  precedente art. 3, sentita la Sezione competente per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo,  di cui all'art. 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545  del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, determina:
 a) le  percentuali  di  incidenza  dei  singoli  costi  ai  quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 6, per la quantificazione del contributo;
 b) la   quota  per  ciascuna  rappresentazione,  rapportata  alle dimensioni del complesso circense;
 c) l'incentivo  finanziario per le attivita' svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno  1999,  del  Consiglio,  recante  disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 d) l'aliquota  di  intervento  finanziario  rapportata alla spesa sostenuta   per   l'acquisto,   la   ricostruzione   e/o  l'eventuale ammodernamento  degli  impianti  e  delle  attrezzature danneggiate o distrutte  nonche'  il  massimale  di  spesa,  e  l'aliquota  per  la definizione  del  contributo  per accertate difficolta' di gestione e per la ristrutturazione di aree attrezzate;
 e) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte nei   bilanci   preventivi  e  consuntivi  relativi  alle  iniziative promozionali, assistenziali ed educative;
 f) le  spese di trasporto e la percentuale degli oneri sociali da considerare   ai   fini   della  determinazione  del  contributo  per iniziative di spettacolo all'estero.
 |  |  |  | Art. 5. Presentazione delle domande e assegnazione
 1.  La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero  per  i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e  lo  sport  -  Servizio V, entro il termine perentorio indicato per ciascuna  tipologia  di  contributo  e con la relativa documentazione richiesta,    utilizzando    unicamente    i    modelli   predisposti dall'Amministrazione  e  disponibili  con  modalita'  di trasmissione on-line,  a  mezzo  di  sistemi  informatici  dedicati,  direttamente accessibili  e  fruibili  dal sito internet della Direzione generale. Nelle  more  dell'applicazione  del  sistema di certifi-cazione della firma  digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato  elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in carta da bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei  requisiti  soggettivi  ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo,  devono  essere  presentate  anche  in  formato  cartaceo direttamente  o  per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con   avviso   di  ricevimento  indicando  sulla  busta  «Domanda  di contributo  - Settore Circhi». In tale fattispecie fa fede la data di spedizione.
 2.  La  denominazione  del  complesso  circense  per  il  quale  e' richiesto  il  contributo  dovra'  essere  esattamente indicata nella domanda.  I  nomi  e  cognomi di persona diversa dal titolare possono essere  usati  come  denominazione  del  complesso  circense soltanto quando  la  persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo  familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato  nell'anno  dal  medesimo  per l'esecuzione di uno o piu' numeri  di  particolare rilievo nello spettacolo, in tale ultimo caso dovra' essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di scritturazione. Sono esclusi da questa disciplina i marchi di impresa registrati.  A  tal  fine  l'Amministrazione  predispone  annualmente l'elenco dei circhi richiedenti il contributo.
 3.  L'entita'  del  contributo e' determinata con provvedimento del Direttore  generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, sentita la Commissione.
 4.  Ad  eccezione di casi di errore materiale, non sono ammissibili riesami   dei   provvedimenti  di  determinazione  dei  contributi  o l'assegnazione   di  interventi  integrativi  anche  in  presenza  di maggiori costi per l'attivita' svolta.
 |  |  |  | Art. 6. Valutazione quantitativa
 1. Per le attivita' circensi in Italia e all'estero sono valutabili i  costi concernenti la produzione, le spese di trasporto, l'acquisto di  macchinari,  l'attivita' di promozione educativa ed assistenziale e, le spese per la ristrutturazione di aree.
 2. Per le iniziative di spettacolo in Italia i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali comples-sivamente versati presso qualsiasi  ente pubblico, dall'impresa circense, sulle retribuzioni o i  compensi  corrisposti  al  personale comunque utilizzato, relativi alle produzioni realizzate ed alle rappresentazioni effettuate.
 3.  Per  l'acquisto  di impianti, macchinari ed attrezzature per la ricostruzione  e/o  l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature  distrutte  o  danneggiate  i  costi si riferiscono alle spese sostenute e documentate.
 4.  Per  l'attivita'  di promozione, i costi valutabili sono quelli riguardanti  l'ospitalita',  la pubblicita', la produzione ed i costi per  il  personale;  per  le iniziative educative ed assistenziali, i costi  valutabili  sono  le  spese  istituzionali ed i compensi per i docenti  ed  il personale dipendente; per le iniziative editoriali, i costi valutabili si riferiscono alle spese di redazione ed alle spese per la stampa e la spedizione.
 5.  Per  la  ristrutturazione delle aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita'  circense  i  costi  si  riferiscono  alle spese per i lavori effettuati.
 6.  Per  la difficolta' di gestione i costi sono quelli concernenti l'attivita' ordinaria annuale dell'impresa.
 7.  Per  le  iniziative di spettacolo all'estero i costi riguardano gli  oneri  previdenziali  ed assistenziali complessivamente versati, presso  qualsiasi  ente  pubblico,  dall'impresa circense per il solo periodo   relativo   alla  tournee,  sulle  retribuzioni  o  compensi corrisposti al personale utilizzato nonche' le spese di viaggio.
 |  |  |  | Art. 7. Valutazione qualitativa
 1.  La  valutazione  qualitativa  e'  determinata dalla Commissione prioritariamente  in  merito  alla  validita' artistica del progetto, nonche' ai seguenti elementi:
 a) attendibilita'  del  programma artistico in relazione anche al numero delle rappresentazioni preventivate;
 b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa dell'organismo;
 c) importanza  culturale  del progetto artistico, con particolare attenzione  alla  salvaguardia della tradizione circense, delle nuove produzioni, della ricerca e della sperimentazione;
 d) citta'   visitate:   numero   e  tipologia,  con  parti-colare riferimento alle zone periferiche o depresse del Paese;
 e) identita'  e  continuita'  del  complesso  circense  a livello artistico, organizzativo ed occupazionale;
 f) rilevanza,  locale,  nazionale o internazionale, del complesso circense;
 g) regolarita' gestionale;
 h) impiego di personale non familiare;
 i) agevolazioni  previste  a  favore  del mondo della scuola, del lavoro e dei disabili;
 l) eventuali tournees all'estero.
 2.  La  valutazione  qualitativa  puo' determinare la variazione in aumento  o  in  diminuzione  fino  al 50 per cento dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 6.
 |  |  |  | Art. 8. Requisiti e condizioni
 1.  Sono iniziative di spettacolo le attivita' circensi qualificate sul  piano  artistico  ed organizzativo e rispondenti ai canoni della tradizione circense.
 2.  I  contributi  per  iniziative  di  spettacolo  possono  essere concessi agli esercenti circensi che siano in possesso, da almeno due anni,  della  licenza  di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano mortis  causa al titolare del circo o per collocamento a riposo dello stesso  titolare.  E'  necessario  inoltre  che abbiano svolto almeno centocinquanta  rappresentazioni  nel  biennio precedente documentate con attestazioni SIAE.
 3. Il numero delle rappresentazioni non puo' essere inferiore a 150 ed  il  numero  degli addetti, continuativamente utilizzati nel corso dell'anno,  non  puo'  essere  inferiore  ad  otto  e  dovra'  essere documentato  tramite  attestazione liberatoria ENPALS, certificato di stato di famiglia o atto costitutivo di impresa familiare.
 |  |  |  | Art. 9. Presentazione della domanda e determinazione del contributo
 1.  La  domanda  di  ammissione a contributo, ai sensi dell'art. 5, comma  1,  deve  pervenire  all'Amministrazione  entro il 31 dicembre dell'anno  precedente  a  quello  in  cui  e' previsto lo svolgimento dell'attivita'.
 2.  La  domanda deve essere corredata da un dettagliato progetto di massima dell'attivita' che si intende svolgere, con l'indicazione del numero  delle  rappresentazioni,  delle  localita'  che si prevede di visitare  e  del programma che verra' presentato al pubblico, nonche' da un bilancio preventivo relativo all'attivita' medesima.
 3. Per la determinazione del contributo si tiene conto:
 a) dell'importo  dei  contributi  ENPALS,  INPS  ed  INAIL che si prevede  di  versare  per  il  personale  impiegato  nell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;
 b) del numero delle rappresentazioni;
 c) della qualita' del progetto di massima.
 |  |  |  | Art. 10. Documentazione per la liquidazione
 1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a condizione   che   venga   presentata   la   seguente  documentazione consuntiva:
 a) dettagliata  relazione  sull'attivita' corredata dal programma svolto,  dall'elenco  degli  artisti  scritturati,  dal  numero degli animali impiegati;
 b) attestazione  della  SIAE  dalla quale risulti il numero delle rappresentazioni effettuate e le localita' visitate;
 c) attestazione  liberatoria  dell'ENPALS  relativa ai contributi versati  per  il  personale dipendente, dalla quale risulti il numero degli addetti impiegati durante l'anno di attivita', anche per quanto riguarda la eventuale presenza degli orchestrali;
 d) versamenti   contributivi  all'INPS  ed  all'INAIL  effettuati nell'anno di attivita';
 e) dichiarazione  di  aver  adempiuto al disposto del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del decreto del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi all'accertamento  e  alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare  all'obbligo  della presentazione della dichiarazione dei redditi    da    parte    dell'esercente    impresa   e   all'obbligo dell'applicazione, nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art.  23  e  seguenti  del  suddetto decreto del Presidente della Repubblica  n.  600  del  1973 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;
 f) modalita' di pagamento;
 g) eventuale  documentazione  per  la richiesta di certificazione antimafia,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 2.  L'importo  del  contributo  e' proporzionalmente ridotto quando l'attivita'  svolta  e'  ridotta  in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.
 |  |  |  | Art. 11. Acconti
 1.  Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si riferisce  il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di sovvenzioni  per  attivita'  circense  da parte dell'Amministrazione, possono   essere  concessi,  a  domanda,  acconti  fino  al  60%  del contributo assegnato.
 2.  L'istanza  dovra' essere corredata dall'attestazione della SIAE relativa  al  numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di presentazione   dell'istanza   stessa   nonche'   da   una  relazione dettagliata sull'attivita' svolta.
 3.  Ai  fini della liquidazione dell'acconto, e' necessario che sia stata  presentata  e  regolarizzata  la documen-tazione relativa agli anni precedenti.
 |  |  |  | Art. 12. Requisiti e condizioni
 1.  I contributi di cui all'art. 19, comma 1 della legge n. 337 del 1968,  possono essere concessi agli esercenti dei circhi equestri che comprovino:
 a) di  essere  gia'  in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno due anni;
 b) di   aver   effettuato,  nel  corso  dell'anno  precedente  al verificarsi     dell'evento     fortuito,    almeno    centocinquanta rappresentazioni;
 c) qualora  l'evento  fortuito  consista  in un incendio, di aver contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno per il 25% il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.
 |  |  |  | Art. 13. Domanda per il contributo per danni da evento fortuito
 1.  La domanda deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  nel  termine  di sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:
 a)  relazione  in  duplice  copia,  sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto  la  propria  responsabilita',  le  circostanze  del sinistro e l'entita' del danno subito;
 b) dichiarazione rilasciata dall'autorita' di P.S. o da qualsiasi altra  autorita' competente (VV.FF., Polizia municipale, Carabinieri, autorita'  diplomatiche  o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia  comunque  avuto  conoscenza  dell'evento,  nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e vengano  sommariamente  descritti  i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature del complesso circense;
 c) esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti o  danneggiati,  retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;
 d) relazione  tecnica  di ditta specializzata o di professionista abilitato,  dalla  quale  risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
 e) preventivo  di  spesa  per  la  ricostruzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
 f) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha   effettuato   almeno  centocinquanta  rappresentazioni  nell'anno precedente;
 g) originale  o copia autenticata della polizza di assicurazione, nella ipotesi di cui all'art. 12, lettera c).
 |  |  |  | Art. 14. Documentazione per la liquidazione
 1.  Il soggetto interessato deve far pervenire all'Amministrazione, ai fini della liquidazione, la seguente documentazione:
 a) certificato  di  residenza  di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 b) fatture  quietanzate  ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali,  comprovanti  il  corrispettivo  pagato  all'impresa  che ha provveduto  alla  ricostruzione  e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
 c) dichiarazione   dell'impresa  che  ha  provveduto  ai  lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale;
 d) dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilita', che:
 1)  non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i  medesimi  danni  subiti,  da  parte  di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo e' tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;
 2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura  assicurativa.  Qualora,  invece,  sia  stata contratta una polizza  di  assicurazione,  l'interessato  e'  tenuto a dichiararlo, indicando  l'importo  del  risarcimento  che  sia stato eventualmente concordato,   offerto   o  liquidato.  Resta  fermo  quanto  previsto nell'art.  12,  lettera  c),  in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;
 e) qualora  il  danno  sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento  di  archiviazione  (chiusura  inchiesta)  emesso dalla competente   autorita'   giudiziaria,   nonche'  dichiarazione  della compagnia  di  assicurazione  attestante  l'importo  del risarcimento liquidato, concordato o offerto;
 f) dichiarazione  nella  quale  siano  indicate  le  modalita' di pagamento prescelte;
 g) eventuale   documentazione   necessaria   per   richiedere  la certificazione  antimafia,  prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 |  |  |  | Art. 15. Requisiti e condizioni
 1.  I  contributi  per  accertate  difficolta'  di gestione possono essere  richiesti  in  presenza  dei  requisiti  di  cui all'art. 12, lettere  a)  e  b),  del  presente  decreto  ed  a  condizione che le difficolta' di gestione siano obiettivamente gravi e non dipendano da cattiva  amministrazione  dell'esercente e che siano sufficientemente documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.
 2.    La    domanda    di   contributo   deve   essere   presentata all'Amministrazione,   ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  entro  il 28 febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si  riferisce  la situazione deficitaria.
 3.  La  domanda,  in duplice copia di cui una in carta legale, deve contenere una dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato le  difficolta'  di  gestione  e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 a) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha    effettuato    nell'anno    precedente   almeno   centocinquanta rappresentazioni;
 b) documenti  contabili  (libri  contabili,  bordero'  ecc.),  in fotocopia  autenticata  o  da esibire all'Ufficio in originale, se si tratta di ditte che vi sono tenute per legge;
 c) eventuali  attestazioni  di  pubbliche  autorita'  che abbiano conoscenza  delle  cause  che  hanno  determinato  le  difficolta' di gestione;
 d) ogni    altra    documentazione    bancaria,   giudiziaria   e amministrativa,  idonea  a  suffragare  l'assunto  dell'esercente  in ordine alla situazione deficitaria.
 |  |  |  | Art. 16. Liquidazione del contributo
 1. Per la liquidazione del contributo, il soggetto interessato deve far pervenire la seguente documentazione:
 a) certificato  di  residenza  in data non anteriore a tre mesi o dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 b) modalita' di pagamento;
 c) eventuale documentazione per la richiesta della certificazione antimafia,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 |  |  |  | Art. 17. Criteri
 1.  I  criteri  per  l'assegnazione  dei contributi per acquisto di nuovi  impianti per l'attivita' circense, stabiliti ed aggiornati con il decreto previsto dall'art. 4 del presente decreto, devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.
 |  |  |  | Art. 18. Requisiti e condizioni
 1.  I  contributi  per  acquisto  di  nuovi impianti possono essere concessi agli esercenti circensi e di motoauto acrobatiche che:
 a) siano gia' in possesso da almeno tre anni della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.;
 b) abbiano effettuato, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e si impegnino ad effettuare nello stesso anno   di   presentazione   della   domanda   di   acquisto,   almeno centocinquanta rappresentazioni;
 c) acquistino   impianti,   macchinari,   attrezzature   e   beni strumentali   nuovi   di   fabbrica   e  non  usati,  finalizzati  al potenziamento  o  al  ripristino  delle  strutture  dello  spettacolo circense.  L'attivita'  degli  esercenti di motoautoacrobatiche viene assimilata a quella circense unicamente al fine della concessione dei contributi di cui al presente capo.
 2.  Ulteriori  contributi  per le finalita' di cui al presente capo potranno  essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi  tre  anni a decorrere dall'anno successivo alla precedente assegnazione   e   purche'   siano   state   effettuate   almeno  450 rappresentazioni  nel  caso  sia  trascorso  un  triennio  ovvero 600 rappresentazioni nel caso sia trascorso un periodo superiore.
 3.  Per  gli  esercenti  di motoautoacrobatiche l'ammissibilita' al contributo  di  nuovi beni strumentali e' subordinata alla condizione che  siano  trascorsi almeno sei anni dall'ultima assegnazione per lo stesso  titolo  e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno seicento rappresentazioni.
 4.  Quando trattasi di acquisto di autoveicoli, la liquidazione del contributo  e' subordinata alla presentazione della copia autenticata della  copia  di  circolazione  dell'autoveicolo,  attestante  che lo stesso   e'   classificato  «ad  uso  speciale  circhi  -  spettacolo viaggiante».
 5.  Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono  essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima assegnazione, gli anni a fianco di ciascuno indicati:
 a) chapiteaux ed accessori: anni cinque;
 b) autoveicoli o trattori di vario genere: anni sei;
 c) gradinate e tribune: anni sette;
 d) carovane uso abitazione e/o roulotte: anni dieci.
 6. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente dalla  possibilita'  di  presentare  ulteriore  istanza di contributo nell'anno  successivo  a  quello  in cui la rinuncia viene comunicata all'Amministrazione.
 |  |  |  | Art. 19. Domanda di contributo
 1.  La  domanda  di  ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione,   ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  entro  il 31 dicembre   dell'anno   precedente  a  quello  in  cui  si  intende effettuare l'acquisto.
 2.  La  domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione in originale o in copia autenticata:
 a) attestazione  SIAE  dalla  quale risulti che il richiedente ha effettuato    almeno    centocinquanta   rappresentazioni   nell'anno precedente;
 b) eventuale atto preliminare di compravendita dei nuovi impianti ovvero preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice.
 |  |  |  | Art. 20. Documentazione per la liquidazione
 1.  La liquidazione del contributo avviene ad acquisto effettuato e a   condizione   che  venga  presentata,  in  originale  o  in  copia autenticata,  la  seguente documentazione consuntiva entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'assegnazione:
 a) certificato  di  residenza  di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 b) dichiarazione   comprovante   l'avvenuta   consegna  dei  beni acquistati,  ed  eventuale  documento  di trasporto, rilasciato dalla ditta venditrice;
 c) certificato  di  iscrizione  alla  camera  di commercio ovvero certificazione  di  vigenza del tribunale concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;
 d) dichiarazione  tecnico-descrittiva  dell'impianto,  rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;
 e) fatture,  in  originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola  con  le  vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale e' stato concesso il contributo, dei nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;
 f) esauriente  documentazione  fotografica  di  ciascun  impianto acquistato,   convalidata   dal  legale  rappresentante  della  ditta venditrice;
 g) modalita' di pagamento;
 h) eventuale  documentazione  necessaria  per  la richiesta della certificazione  antimafia,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 |  |  |  | Art. 21. Definizione dell'attivita' e limite dell'intervento finanziario
 1.  Per  iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le   iniziative,   anche   di  carattere  museale,  ivi  comprese  le pubblicazioni  monografiche  o  periodiche,  realizzate  in Italia da imprese  circensi  nonche' da enti pubblici e privati, associazioni e comitati   operanti  nel  settore  per  favorire  lo  sviluppo  dello spettacolo circense sul piano artistico e tecnico.
 2.  Fatta  eccezione  per  l'attivita'  pubblicitaria  svolta dalle singole  imprese  circensi,  si  considerano  iniziative promozionali quelle  tendenti  a  fornire  al  pubblico,  attraverso  i  mezzi  di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, ogni possibile elemento   idoneo   formare   nel   pubblico   stesso   una  immagine dell'istituzione  circense  tale  da indurlo a frequentare i relativi spettacoli.
 3. Le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione   di   numeri  abitualmente  inclusi  negli  spettacoli circensi   possono   essere  considerate  iniziative  promozionali  a condizione  che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense. Peraltro,  qualora  l'attivita'  promozionale  si  svolga in forma di presentazione  di spettacoli, essa deve caratterizzarsi per il valore artistico  e/o  spettacolare  e non configurarsi, per le modalita' di svolgimento e durata, come ordinaria attivita' circense.
 4.  Il  contributo  ha  carattere  integrativo  e non puo' superare l'ammontare   dell'apporto   finanziario   a   carico   del  soggetto richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.
 |  |  |  | Art. 22. Festival circensi
 1.  I  contributi  per  i  festival circensi, per i quali si terra' conto   anche   dell'attivita'   eventualmente   svolta   negli  anni precedenti, possono essere concessi a condizione che:
 a) si  tratti  di  manifestazioni  a  carattere compe-titivo, con selezioni, serata finale e consegna dei premi;
 b) le   manifestazioni  stesse  abbiano  rilevanza  nazionale  od internazionale  e  contribuiscano  alla diffusione, al rinnovamento e allo  sviluppo  della  cultura  circense,  anche  in  relazione  alla promozione  del  turismo  culturale  e siano realizzate in un arco di tempo  limitato  e  preferibilmente  in  un  periodo nel quale non si registra  il  maggiore afflusso di pubblico per l'ordinaria attivita' circense;
 c) vi  siano esibizioni di artisti provenienti da scuole circensi italiane e/o straniere piu' rappresentative;
 d) la  giuria  sia  composta  prevalentemente  da personalita' di chiara  fama  nazionale  e/o  internazionale  nell'ambito  del  mondo circense e dello spettacolo.
 |  |  |  | Art. 23. Attivita' editoriali
 1.   I   contributi  per  le  attivita'  editoriali,  pubblicazioni monografiche,  nonche'  documenti  ed  eventuali  reperti  sonori  ed audiovisivi   concernenti  il  patrimonio  circense,  possono  essere concessi  a favore di soggetti che abbiano svolto attivita' da almeno cinque anni e che abbiano una distribuzione di vendita e/o diffusione di un congruo numero di copie.
 |  |  |  | Art. 24. Campagne promozionali a favore del circo intraprese
 mediante spot radiotelevisivi
 1.  Le campagne promozionali a favore del circo intraprese mediante spot  radiotelevisivi possono ottenere il contributo a condizione che siano  destinate  a  dare  una buona immagine di qualita' del circo e contribuiscano  al  rilancio  del  settore. Tale attivita' deve pero' riguardare  l'attivita'  del settore nel suo insieme e non la singola impresa.
 |  |  |  | Art. 25. Domanda di contributo
 1.  La  domanda  di  ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione,   ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  entro  il 31 dicembre   dell'anno   precedente  a  quello  in  cui  si  intende realizzare l'iniziativa.
 2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 a) curriculum dell'attivita' svolta nel settore circense;
 b) dettagliata relazione sull'attivita' che si intende svolgere;
 c) preventivo  di  spesa  con l'indicazione delle entrate e delle uscite,  dal  quale  risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del contributo richiesto;
 d) originale  o  copia  autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto,  nonche'  atto  di  nomina  del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di contributo.
 |  |  |  | Art. 26. Documenti per la liquidazione
 1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a condizione   che   venga   presentata   la   seguente  documentazione consuntiva:
 a) relazione sull'attivita' svolta;
 b) l'elenco  delle  fatture  complete  dei  dati  identi-ficativi attestanti le spese sostenute per l'iniziativa sovvenzionata;
 c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra le   entrate   dovranno  essere  indicati  anche  eventuali  introiti derivanti  da  cosiddetti «passaggi televisivi» o di sponsorizzazioni pubblicitarie da parte di imprese commerciali;
 d) dichiarazione,  resa  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, nella quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilita' che:
 1)  il  rendiconto finale e' veritiero ed onnicomprensivo delle entrate  e  delle  uscite  e  che  fa  parte  integrante del bilancio generale;
 2) tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale;
 3)  gli  originali  delle  fatture  di spesa, quietanzati ed in regola  con le vigenti disposizioni fiscali, sono agli atti presso il domicilio fiscale del soggetto beneficiario;
 4) il contributo assegnato non determina utili di bilancio;
 5)  siano  stati  adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi;
 6)  non  sono  stati  ottenuti altri contributi per la medesima iniziativa  da  parte  di  organismi  pubblici  o  privati.  In  caso affermativo indicare l'ente e l'ammontare del contributo;
 e) modalita' di pagamento;
 f) per  le pubblicazioni ed i reperti sonori ed audiovisivi, deve essere allegato un esemplare delle stesse.
 2.  L'importo  del  contributo  e' proporzionalmente ridotto quando l'attivita'  svolta  e'  ridotta  in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.
 |  |  |  | Art. 27. Acconti
 1. Ai beneficiari di sovvenzioni per attivita' promozionali possono essere  concessi,  a  domanda,  acconti  fino  al  60% del contributo assegnato purche':
 a) siano  stati destinatari di contributi per le stesse finalita' almeno nei cinque anni precedenti;
 b) sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente attesti dettagliatamente l'attivita' svolta alla data della richiesta di acconto;
 c) la  richiesta  sia  accompagnata  da  un  elenco delle fatture complete  dei  dati identificativi, attestanti le spese sostenute per iniziativa  sovvenzionata,  il cui importo complessivo deve essere di ammontare non inferiore a quello dell'acconto richiesto;
 d) sia   stata   presentata  e  regolarizzata  la  documentazione relativa agli anni precedenti.
 |  |  |  | Art. 28. Definizione
 1.  Per  iniziative  assistenziali  ed  educative  si  intendono le attivita'  di  associazioni,  enti  o  istituzioni  che concorrano al consolidamento  e allo sviluppo dell'arte e della tradizione circense mediante   un'opera   di  assistenza,  formazione,  addestramento  ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori.
 |  |  |  | Art. 29. Domanda di contributo e documenti per la liquidazione
 1.   Per  l'assegnazione  e  la  liquidazione  dei  contributi,  si applicano,   per  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  al precedente Capo V, articoli 25 e 26.
 |  |  |  | Art. 30. Acconti
 1.  Ai  beneficiari  di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo  assegnato  purche'  sussistano i presupposti indicati nel precedente art. 27.
 |  |  |  | Art. 31. Requisiti e condizioni
 1.  La  domanda  puo'  essere  presentata  da persone fisiche, enti pubblici   e   privati,   associazioni   ed   istituzioni  che  siano proprietarie  di  un'area  nel territorio dello Stato e che intendano destinare  tale  area  all'esercizio dell'attivita' circense, purche' l'area  rientri  nel  territorio  di  un  comune  in  regola  con  le disposizioni dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
 |  |  |  | Art. 32. Domanda di contributo
 1.  La  domanda  di  ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione,   ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  entro  il 31 dicembre   dell'anno   precedente  a  quello  in  cui  si  intende realizzare  la strutturazione dell'area, deve contenere l'indicazione del  contributo  richiesto  e  deve  essere  corredata dalla seguente documentazione, in originale o in copia autenticata:
 a) titolo  di  proprieta'  o  di  disponibilita' almeno decennale dell'area da strutturare;
 b) progetto  dettagliato  dei  lavori  che si intendono eseguire, redatto  da  professionista iscritto all'albo, recante l'approvazione dell'amministrazione comunale competente;
 c) preventivo di spesa;
 d) impegno  a  vincolare  l'area  prescelta per almeno dieci anni alla destinazione di esercizio dell'attivita' circense;
 e) atto costitutivo e statuto sociale della persona giuridica che assume    l'iniziativa,   nonche'   atto   di   nomina   del   legale rappresentante.
 |  |  |  | Art. 33. Documenti per la liquidazione
 1. Per la liquidazione del contributo, il soggetto interessato deve far pervenire all'Amministrazione:
 a) l'originale  o  la  copia autenticata del certificato comunale attestante l'agibilita' dell'area;
 b) dichiarazione relativa alle modalita' di pagamento;
 c) eventuale   documentazione   necessaria   per   richiedere  la certificazione  antimafia,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 |  |  |  | Art. 34. Requisiti e condizioni
 1.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  a contributo, l'esercente dovra' effettuare  almeno  novanta  rappresentazioni  in Italia nello stesso anno per il quale viene richiesto il contributo e non oltre otto mesi di  attivita'  all'estero.  Inoltre  deve  aver  svolto in Italia, in precedenza,    almeno   un   biennio   di   attivita'   sovvenzionata dall'Amministrazione.
 2.  Il  contributo sara' determinato, nei limiti dello stanziamento di  bilancio  del  settore,  in  relazione all'area geografica estera prescelta,  alla  struttura organizzativa e tecnica del circo ed alla qualita' dello spettacolo rappresentato.
 3.   L'entita'   del   contributo  viene  calcolata  in  prevalenza sull'ammontare   delle  spese  di  viaggio  e  trasporto  esposte  in bilancio, con le seguenti modalita':
 a) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati continuativamente per  via  aerea,  marittima  e  ferroviaria,  i  relativi  oneri sono valutati per intero, sulla base della documentazione fornita;
 b) qualora  i  viaggi  e trasporti sono effettuati su strada, gli oneri  sono  valutati  forfettariamente  in  una  misura  annualmente determinata  in  relazione  alla  grandezza  del  complesso  circense (grande,  medio  e  piccolo)  ed  al numero degli addetti, nonche' in relazione alla distanza del Paese in cui viene svolta la tournee.
 4.  L'importo  del  contributo  viene determinato anche dalla quota relativa  agli  oneri sociali derivanti dai versamenti ENPALS, INPS e INAIL  riferiti  al  periodo di svolgimento della tournee, desumibili dalle rispettive certificazioni.
 5.  Non  potranno  essere sottoposte all'esame della Commissione le iniziative    presentate    da   esercenti   che,   avendo   ottenuto l'assegnazione   di  contributi  nell'ultimo  triennio,  non  abbiano regolarizzato la relativa situazione consuntiva.
 6.  Durante  lo  svolgimento  della  tournee  il complesso circense dovra'  avere  una  denominazione che richiami la tradizione circense italiana  ovvero  utilizzi il cognome del titolare o di un componente del nucleo familiare del titolare stesso, o di un artista scritturato per  la  tournee  che esegua uno o piu' numeri di particolare rilievo nello  spettacolo.  In quest'ultimo caso si dovra' allegare copia del contratto di scrittura.
 |  |  |  | Art. 35. Domanda di contributo
 1.  La  domanda  di  ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione,   ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  entro  il 31 dicembre   dell'anno  precedente  a  quello  in  cui  e'  prevista l'effettuazione  della tournee. Deve recare l'indicazione del Paese o dei  Paesi  di destinazione, la durata della tournee ed il numero del personale impiegato, e va corredata dalla seguente documentazione:
 a) denominazione del complesso circense;
 b) progetto   di   massima   sullo   svolgimento   della  tournee programmata,  con  l'indicazione  delle  strutture  utilizzate  e del numero degli addetti;
 c) bilancio preventivo;
 d) programma artistico;
 e) dichiarazione  concernente  i  mezzi utilizzati per i viaggi e trasporti;
 f) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
 g) documento     concernente    l'autorizzazione    all'esercizio dell'attivita' circense (licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.).
 2.  Se  si  tratta di societa', e' necessaria la seguente ulteriore documentazione:
 a) documento da cui risulti la nomina del legale rappresentante;
 b) originale o copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e statuto sociale (in caso di prima istanza).
 |  |  |  | Art. 36. Documenti per la liquidazione
 1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a condizione   che   venga   presentata   la   seguente  documentazione consuntiva,  datata  e  sottoscritta  dal legale rappresentante della societa' o dal titolare del circo:
 a) bilancio  consuntivo  con  l'indicazione delle entrate e delle spese;
 b) dettagliata relazione sull'attivita' svolta;
 c) originale   o   copia  autenticata  delle  fatture  rilasciate dall'agenzia di viaggi e trasporti e copia dei relativi biglietti;
 d) dichiarazione,  resa  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del Presidente   della   Repubblica   28 dicembre  2000,  n.  445,  sulla veridicita' del rendiconto finale, sui documenti giustificativi delle entrate e delle spese e sull'adempimento degli obblighi fiscali;
 e) modalita' di pagamento;
 f) certificato  SIAE attestante le giornate lavorative effettuate in Italia nell'anno di svolgimento della tournee;
 g) attestazione  ENPALS ed eventuale documentazione attestante il versamento  dei  contributi  I.N.P.S.  ed  INAIL,  nel  caso in cui i relativi oneri previdenziali figurino in bilancio;
 h) dichiarazione  dell'autorita'  diplomatica  o  consolare dalla quale  risultino  la  data  e  le  localita'  ove  si sono svolti gli spettacoli.
 2.  Tutti  i  documenti  giustificativi  di  spesa devono essere in lingua  italiana ovvero tradotti in lingua italiana e quantificati in euro (Euro).
 |  |  |  | Art. 37. Revoca del contributo
 1.  Indipendentemente  dall'esercizio dell'azione penale qualora il fatto   costituisca   reato,  il  contributo  assegnato  puo'  essere revocato:
 a) per  passaggio  in  giudicato  di  una  sentenza  che  accerti l'utilizzo   di  denominazioni  ingannevoli  anche  nelle  iniziative promozionali e negli avvisi pubblicitari;
 b) per  condanna  definitiva  per  il  reato di maltrattamento di animali o per l'utilizzo di animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali medesimi o lesivi per la loro incolumita', nonche' ogni altra infrazione in materia.
 c) nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  accerti un uso difforme della denominazione rispetto a quanto previsto all'art. 5, comma 2, e all'art. 34, comma 6, del presente decreto.
 2.  Delle  condanne  ed  infrazioni  si  terra'  conto  in  sede di assegnazioni di ulteriori contributi.
 |  |  |  | Art. 38. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Per  l'anno  2006  restano  valide  le  domande  di  contributo presentate   entro   il   31  gennaio  2006,  ai  sensi  del  decreto ministeriale  8 maggio 2003. Con le stesse modalita' di presentazione della  domanda,  sono  ammesse  eventuali  integrazioni, specifiche o modifiche   relative   al   progetto  artistico  pervenute  entro  il 28 febbraio 2006.
 2.  Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.  314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo  2005,  n.  26,  il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo  e  lo  sport  puo'  disporre  la  liquidazione,  in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni  sui  contributi  di  cui  agli  articoli 21  e  28 del presente  decreto,  ancora  da  assegnarsi  a  soggetti  che  abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati  destinatari  del  contributo  per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del Direttore generale    possono    essere   stabilite   garanzie   in   relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.
 |  |  |  | Art. 39. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 21 dicembre 2005
 Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 35
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