Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 21 dicembre 2005
Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82; cosi' come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2003, recante «Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per l'erogazione di contributi alle attivita' di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuita' nei finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo;
Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di attivita' culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 15 dicembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
Efficacia
1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo.
 
Art. 2.
Intervento finanziario per le attivita' circensi
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito denominato «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' circense, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta dello spettacolo circense italiano e consentire ad un pubblico sempre piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura circense;
b) promuovere nella produzione dello spettacolo circense la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la valorizzazione della tradizione italiana ed europea;
d) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell'attivita' circense;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo;
f) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attivita' circense;
g) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
h) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative realizzate nelle aree meno servite;
i) sostenere la promozione internazionale della tradizione circense italiana all'estero.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di seguito definita «Commissione», tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo la quota delle risorse da assegnare per i contributi previsti nel successivo art. 3.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro provvede alla integrazione delle risorse medesime.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, e' considerata attivita' circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di cui ha la disponibilita' a titolo di proprieta' o di locazione annuale, presenta al pubblico, in una o piu' piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. La struttura nella quale si svolge tale attivita', costituita nel suo complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali, viene denominata circo equestre.
5. Sono considerate, altresi', attivita' circensi quelle che si svolgono, con le medesime modalita' spettacolari, nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a cio' destinate in via esclusiva.
 
Art. 3.
Tipologia degli interventi
1. L'Amministrazione eroga i seguenti contributi ai soggetti che svolgano attivita' circense o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo della stessa attivita', in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo:
a) contributi ad iniziative di spettacolo in Italia;
b) contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;
c) contributi per accertate difficolta' di gestione;
d) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
e) contributi per iniziative promozionali;
f) contributi per iniziative assistenziali ed educative;
g) contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense;
h) contributi per iniziative di spettacolo all'estero.
 
Art. 4.
Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 6 e per le iniziative di spettacolo, anche secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 7.
2. Il contributo non puo' comunque eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.
3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attivita' relativi agli interventi finanziari indicati al precedente art. 3, sentita la Sezione competente per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 6, per la quantificazione del contributo;
b) la quota per ciascuna rappresentazione, rapportata alle dimensioni del complesso circense;
c) l'incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
d) l'aliquota di intervento finanziario rapportata alla spesa sostenuta per l'acquisto, la ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte nonche' il massimale di spesa, e l'aliquota per la definizione del contributo per accertate difficolta' di gestione e per la ristrutturazione di aree attrezzate;
e) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative promozionali, assistenziali ed educative;
f) le spese di trasporto e la percentuale degli oneri sociali da considerare ai fini della determinazione del contributo per iniziative di spettacolo all'estero.
 
Art. 5.
Presentazione delle domande e assegnazione
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio V, entro il termine perentorio indicato per ciascuna tipologia di contributo e con la relativa documentazione richiesta, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certifi-cazione della firma digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in carta da bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore Circhi». In tale fattispecie fa fede la data di spedizione.
2. La denominazione del complesso circense per il quale e' richiesto il contributo dovra' essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione del complesso circense soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o piu' numeri di particolare rilievo nello spettacolo, in tale ultimo caso dovra' essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di scritturazione. Sono esclusi da questa disciplina i marchi di impresa registrati. A tal fine l'Amministrazione predispone annualmente l'elenco dei circhi richiedenti il contributo.
3. L'entita' del contributo e' determinata con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, sentita la Commissione.
4. Ad eccezione di casi di errore materiale, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.
 
Art. 6.
Valutazione quantitativa
1. Per le attivita' circensi in Italia e all'estero sono valutabili i costi concernenti la produzione, le spese di trasporto, l'acquisto di macchinari, l'attivita' di promozione educativa ed assistenziale e, le spese per la ristrutturazione di aree.
2. Per le iniziative di spettacolo in Italia i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali comples-sivamente versati presso qualsiasi ente pubblico, dall'impresa circense, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, relativi alle produzioni realizzate ed alle rappresentazioni effettuate.
3. Per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature per la ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate i costi si riferiscono alle spese sostenute e documentate.
4. Per l'attivita' di promozione, i costi valutabili sono quelli riguardanti l'ospitalita', la pubblicita', la produzione ed i costi per il personale; per le iniziative educative ed assistenziali, i costi valutabili sono le spese istituzionali ed i compensi per i docenti ed il personale dipendente; per le iniziative editoriali, i costi valutabili si riferiscono alle spese di redazione ed alle spese per la stampa e la spedizione.
5. Per la ristrutturazione delle aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense i costi si riferiscono alle spese per i lavori effettuati.
6. Per la difficolta' di gestione i costi sono quelli concernenti l'attivita' ordinaria annuale dell'impresa.
7. Per le iniziative di spettacolo all'estero i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico, dall'impresa circense per il solo periodo relativo alla tournee, sulle retribuzioni o compensi corrisposti al personale utilizzato nonche' le spese di viaggio.
 
Art. 7.
Valutazione qualitativa
1. La valutazione qualitativa e' determinata dalla Commissione prioritariamente in merito alla validita' artistica del progetto, nonche' ai seguenti elementi:
a) attendibilita' del programma artistico in relazione anche al numero delle rappresentazioni preventivate;
b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa dell'organismo;
c) importanza culturale del progetto artistico, con particolare attenzione alla salvaguardia della tradizione circense, delle nuove produzioni, della ricerca e della sperimentazione;
d) citta' visitate: numero e tipologia, con parti-colare riferimento alle zone periferiche o depresse del Paese;
e) identita' e continuita' del complesso circense a livello artistico, organizzativo ed occupazionale;
f) rilevanza, locale, nazionale o internazionale, del complesso circense;
g) regolarita' gestionale;
h) impiego di personale non familiare;
i) agevolazioni previste a favore del mondo della scuola, del lavoro e dei disabili;
l) eventuali tournees all'estero.
2. La valutazione qualitativa puo' determinare la variazione in aumento o in diminuzione fino al 50 per cento dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 6.
 
Art. 8.
Requisiti e condizioni
1. Sono iniziative di spettacolo le attivita' circensi qualificate sul piano artistico ed organizzativo e rispondenti ai canoni della tradizione circense.
2. I contributi per iniziative di spettacolo possono essere concessi agli esercenti circensi che siano in possesso, da almeno due anni, della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano mortis causa al titolare del circo o per collocamento a riposo dello stesso titolare. E' necessario inoltre che abbiano svolto almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente documentate con attestazioni SIAE.
3. Il numero delle rappresentazioni non puo' essere inferiore a 150 ed il numero degli addetti, continuativamente utilizzati nel corso dell'anno, non puo' essere inferiore ad otto e dovra' essere documentato tramite attestazione liberatoria ENPALS, certificato di stato di famiglia o atto costitutivo di impresa familiare.
 
Art. 9.
Presentazione della domanda e determinazione del contributo
1. La domanda di ammissione a contributo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' previsto lo svolgimento dell'attivita'.
2. La domanda deve essere corredata da un dettagliato progetto di massima dell'attivita' che si intende svolgere, con l'indicazione del numero delle rappresentazioni, delle localita' che si prevede di visitare e del programma che verra' presentato al pubblico, nonche' da un bilancio preventivo relativo all'attivita' medesima.
3. Per la determinazione del contributo si tiene conto:
a) dell'importo dei contributi ENPALS, INPS ed INAIL che si prevede di versare per il personale impiegato nell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;
b) del numero delle rappresentazioni;
c) della qualita' del progetto di massima.
 
Art. 10.
Documentazione per la liquidazione
1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva:
a) dettagliata relazione sull'attivita' corredata dal programma svolto, dall'elenco degli artisti scritturati, dal numero degli animali impiegati;
b) attestazione della SIAE dalla quale risulti il numero delle rappresentazioni effettuate e le localita' visitate;
c) attestazione liberatoria dell'ENPALS relativa ai contributi versati per il personale dipendente, dalla quale risulti il numero degli addetti impiegati durante l'anno di attivita', anche per quanto riguarda la eventuale presenza degli orchestrali;
d) versamenti contributivi all'INPS ed all'INAIL effettuati nell'anno di attivita';
e) dichiarazione di aver adempiuto al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente impresa e all'obbligo dell'applicazione, nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;
f) modalita' di pagamento;
g) eventuale documentazione per la richiesta di certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
2. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando l'attivita' svolta e' ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.
 
Art. 11.
Acconti
1. Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si riferisce il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di sovvenzioni per attivita' circense da parte dell'Amministrazione, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.
2. L'istanza dovra' essere corredata dall'attestazione della SIAE relativa al numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di presentazione dell'istanza stessa nonche' da una relazione dettagliata sull'attivita' svolta.
3. Ai fini della liquidazione dell'acconto, e' necessario che sia stata presentata e regolarizzata la documen-tazione relativa agli anni precedenti.
 
Art. 12.
Requisiti e condizioni
1. I contributi di cui all'art. 19, comma 1 della legge n. 337 del 1968, possono essere concessi agli esercenti dei circhi equestri che comprovino:
a) di essere gia' in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno due anni;
b) di aver effettuato, nel corso dell'anno precedente al verificarsi dell'evento fortuito, almeno centocinquanta rappresentazioni;
c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, di aver contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno per il 25% il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.
 
Art. 13.
Domanda per il contributo per danni da evento fortuito
1. La domanda deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, nel termine di sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:
a) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilita', le circostanze del sinistro e l'entita' del danno subito;
b) dichiarazione rilasciata dall'autorita' di P.S. o da qualsiasi altra autorita' competente (VV.FF., Polizia municipale, Carabinieri, autorita' diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature del complesso circense;
c) esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
e) preventivo di spesa per la ricostruzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
f) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;
g) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nella ipotesi di cui all'art. 12, lettera c).
 
Art. 14.
Documentazione per la liquidazione
1. Il soggetto interessato deve far pervenire all'Amministrazione, ai fini della liquidazione, la seguente documentazione:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti il corrispettivo pagato all'impresa che ha provveduto alla ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
c) dichiarazione dell'impresa che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilita', che:
1) non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo e' tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;
2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa. Qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato e' tenuto a dichiararlo, indicando l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato, offerto o liquidato. Resta fermo quanto previsto nell'art. 12, lettera c), in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;
e) qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorita' giudiziaria, nonche' dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato, concordato o offerto;
f) dichiarazione nella quale siano indicate le modalita' di pagamento prescelte;
g) eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 
Art. 15.
Requisiti e condizioni
1. I contributi per accertate difficolta' di gestione possono essere richiesti in presenza dei requisiti di cui all'art. 12, lettere a) e b), del presente decreto ed a condizione che le difficolta' di gestione siano obiettivamente gravi e non dipendano da cattiva amministrazione dell'esercente e che siano sufficientemente documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.
2. La domanda di contributo deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione deficitaria.
3. La domanda, in duplice copia di cui una in carta legale, deve contenere una dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato le difficolta' di gestione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato nell'anno precedente almeno centocinquanta rappresentazioni;
b) documenti contabili (libri contabili, bordero' ecc.), in fotocopia autenticata o da esibire all'Ufficio in originale, se si tratta di ditte che vi sono tenute per legge;
c) eventuali attestazioni di pubbliche autorita' che abbiano conoscenza delle cause che hanno determinato le difficolta' di gestione;
d) ogni altra documentazione bancaria, giudiziaria e amministrativa, idonea a suffragare l'assunto dell'esercente in ordine alla situazione deficitaria.
 
Art. 16.
Liquidazione del contributo
1. Per la liquidazione del contributo, il soggetto interessato deve far pervenire la seguente documentazione:
a) certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) modalita' di pagamento;
c) eventuale documentazione per la richiesta della certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 
Art. 17.
Criteri
1. I criteri per l'assegnazione dei contributi per acquisto di nuovi impianti per l'attivita' circense, stabiliti ed aggiornati con il decreto previsto dall'art. 4 del presente decreto, devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.
 
Art. 18.
Requisiti e condizioni
1. I contributi per acquisto di nuovi impianti possono essere concessi agli esercenti circensi e di motoauto acrobatiche che:
a) siano gia' in possesso da almeno tre anni della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.;
b) abbiano effettuato, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e si impegnino ad effettuare nello stesso anno di presentazione della domanda di acquisto, almeno centocinquanta rappresentazioni;
c) acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati, finalizzati al potenziamento o al ripristino delle strutture dello spettacolo circense. L'attivita' degli esercenti di motoautoacrobatiche viene assimilata a quella circense unicamente al fine della concessione dei contributi di cui al presente capo.
2. Ulteriori contributi per le finalita' di cui al presente capo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi tre anni a decorrere dall'anno successivo alla precedente assegnazione e purche' siano state effettuate almeno 450 rappresentazioni nel caso sia trascorso un triennio ovvero 600 rappresentazioni nel caso sia trascorso un periodo superiore.
3. Per gli esercenti di motoautoacrobatiche l'ammissibilita' al contributo di nuovi beni strumentali e' subordinata alla condizione che siano trascorsi almeno sei anni dall'ultima assegnazione per lo stesso titolo e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno seicento rappresentazioni.
4. Quando trattasi di acquisto di autoveicoli, la liquidazione del contributo e' subordinata alla presentazione della copia autenticata della copia di circolazione dell'autoveicolo, attestante che lo stesso e' classificato «ad uso speciale circhi - spettacolo viaggiante».
5. Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima assegnazione, gli anni a fianco di ciascuno indicati:
a) chapiteaux ed accessori: anni cinque;
b) autoveicoli o trattori di vario genere: anni sei;
c) gradinate e tribune: anni sette;
d) carovane uso abitazione e/o roulotte: anni dieci.
6. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente dalla possibilita' di presentare ulteriore istanza di contributo nell'anno successivo a quello in cui la rinuncia viene comunicata all'Amministrazione.
 
Art. 19.
Domanda di contributo
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende effettuare l'acquisto.
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione in originale o in copia autenticata:
a) attestazione SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;
b) eventuale atto preliminare di compravendita dei nuovi impianti ovvero preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice.
 
Art. 20.
Documentazione per la liquidazione
1. La liquidazione del contributo avviene ad acquisto effettuato e a condizione che venga presentata, in originale o in copia autenticata, la seguente documentazione consuntiva entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'assegnazione:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati, ed eventuale documento di trasporto, rilasciato dalla ditta venditrice;
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio ovvero certificazione di vigenza del tribunale concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;
d) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;
e) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale e' stato concesso il contributo, dei nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;
f) esauriente documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;
g) modalita' di pagamento;
h) eventuale documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 
Art. 21.
Definizione dell'attivita' e limite dell'intervento finanziario
1. Per iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le iniziative, anche di carattere museale, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese circensi nonche' da enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico e tecnico.
2. Fatta eccezione per l'attivita' pubblicitaria svolta dalle singole imprese circensi, si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, ogni possibile elemento idoneo formare nel pubblico stesso una immagine dell'istituzione circense tale da indurlo a frequentare i relativi spettacoli.
3. Le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli circensi possono essere considerate iniziative promozionali a condizione che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense. Peraltro, qualora l'attivita' promozionale si svolga in forma di presentazione di spettacoli, essa deve caratterizzarsi per il valore artistico e/o spettacolare e non configurarsi, per le modalita' di svolgimento e durata, come ordinaria attivita' circense.
4. Il contributo ha carattere integrativo e non puo' superare l'ammontare dell'apporto finanziario a carico del soggetto richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.
 
Art. 22.
Festival circensi
1. I contributi per i festival circensi, per i quali si terra' conto anche dell'attivita' eventualmente svolta negli anni precedenti, possono essere concessi a condizione che:
a) si tratti di manifestazioni a carattere compe-titivo, con selezioni, serata finale e consegna dei premi;
b) le manifestazioni stesse abbiano rilevanza nazionale od internazionale e contribuiscano alla diffusione, al rinnovamento e allo sviluppo della cultura circense, anche in relazione alla promozione del turismo culturale e siano realizzate in un arco di tempo limitato e preferibilmente in un periodo nel quale non si registra il maggiore afflusso di pubblico per l'ordinaria attivita' circense;
c) vi siano esibizioni di artisti provenienti da scuole circensi italiane e/o straniere piu' rappresentative;
d) la giuria sia composta prevalentemente da personalita' di chiara fama nazionale e/o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo.
 
Art. 23.
Attivita' editoriali
1. I contributi per le attivita' editoriali, pubblicazioni monografiche, nonche' documenti ed eventuali reperti sonori ed audiovisivi concernenti il patrimonio circense, possono essere concessi a favore di soggetti che abbiano svolto attivita' da almeno cinque anni e che abbiano una distribuzione di vendita e/o diffusione di un congruo numero di copie.
 
Art. 24.
Campagne promozionali a favore del circo intraprese
mediante spot radiotelevisivi
1. Le campagne promozionali a favore del circo intraprese mediante spot radiotelevisivi possono ottenere il contributo a condizione che siano destinate a dare una buona immagine di qualita' del circo e contribuiscano al rilancio del settore. Tale attivita' deve pero' riguardare l'attivita' del settore nel suo insieme e non la singola impresa.
 
Art. 25.
Domanda di contributo
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'iniziativa.
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) curriculum dell'attivita' svolta nel settore circense;
b) dettagliata relazione sull'attivita' che si intende svolgere;
c) preventivo di spesa con l'indicazione delle entrate e delle uscite, dal quale risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del contributo richiesto;
d) originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' atto di nomina del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di contributo.
 
Art. 26.
Documenti per la liquidazione
1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva:
a) relazione sull'attivita' svolta;
b) l'elenco delle fatture complete dei dati identi-ficativi attestanti le spese sostenute per l'iniziativa sovvenzionata;
c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra le entrate dovranno essere indicati anche eventuali introiti derivanti da cosiddetti «passaggi televisivi» o di sponsorizzazioni pubblicitarie da parte di imprese commerciali;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilita' che:
1) il rendiconto finale e' veritiero ed onnicomprensivo delle entrate e delle uscite e che fa parte integrante del bilancio generale;
2) tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale;
3) gli originali delle fatture di spesa, quietanzati ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, sono agli atti presso il domicilio fiscale del soggetto beneficiario;
4) il contributo assegnato non determina utili di bilancio;
5) siano stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi;
6) non sono stati ottenuti altri contributi per la medesima iniziativa da parte di organismi pubblici o privati. In caso affermativo indicare l'ente e l'ammontare del contributo;
e) modalita' di pagamento;
f) per le pubblicazioni ed i reperti sonori ed audiovisivi, deve essere allegato un esemplare delle stesse.
2. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando l'attivita' svolta e' ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.
 
Art. 27.
Acconti
1. Ai beneficiari di sovvenzioni per attivita' promozionali possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purche':
a) siano stati destinatari di contributi per le stesse finalita' almeno nei cinque anni precedenti;
b) sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente attesti dettagliatamente l'attivita' svolta alla data della richiesta di acconto;
c) la richiesta sia accompagnata da un elenco delle fatture complete dei dati identificativi, attestanti le spese sostenute per iniziativa sovvenzionata, il cui importo complessivo deve essere di ammontare non inferiore a quello dell'acconto richiesto;
d) sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.
 
Art. 28.
Definizione
1. Per iniziative assistenziali ed educative si intendono le attivita' di associazioni, enti o istituzioni che concorrano al consolidamento e allo sviluppo dell'arte e della tradizione circense mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori.
 
Art. 29.
Domanda di contributo e documenti per la liquidazione
1. Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Capo V, articoli 25 e 26.
 
Art. 30.
Acconti
1. Ai beneficiari di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purche' sussistano i presupposti indicati nel precedente art. 27.
 
Art. 31.
Requisiti e condizioni
1. La domanda puo' essere presentata da persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni che siano proprietarie di un'area nel territorio dello Stato e che intendano destinare tale area all'esercizio dell'attivita' circense, purche' l'area rientri nel territorio di un comune in regola con le disposizioni dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
 
Art. 32.
Domanda di contributo
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare la strutturazione dell'area, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione, in originale o in copia autenticata:
a) titolo di proprieta' o di disponibilita' almeno decennale dell'area da strutturare;
b) progetto dettagliato dei lavori che si intendono eseguire, redatto da professionista iscritto all'albo, recante l'approvazione dell'amministrazione comunale competente;
c) preventivo di spesa;
d) impegno a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni alla destinazione di esercizio dell'attivita' circense;
e) atto costitutivo e statuto sociale della persona giuridica che assume l'iniziativa, nonche' atto di nomina del legale rappresentante.
 
Art. 33.
Documenti per la liquidazione
1. Per la liquidazione del contributo, il soggetto interessato deve far pervenire all'Amministrazione:
a) l'originale o la copia autenticata del certificato comunale attestante l'agibilita' dell'area;
b) dichiarazione relativa alle modalita' di pagamento;
c) eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 
Art. 34.
Requisiti e condizioni
1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo, l'esercente dovra' effettuare almeno novanta rappresentazioni in Italia nello stesso anno per il quale viene richiesto il contributo e non oltre otto mesi di attivita' all'estero. Inoltre deve aver svolto in Italia, in precedenza, almeno un biennio di attivita' sovvenzionata dall'Amministrazione.
2. Il contributo sara' determinato, nei limiti dello stanziamento di bilancio del settore, in relazione all'area geografica estera prescelta, alla struttura organizzativa e tecnica del circo ed alla qualita' dello spettacolo rappresentato.
3. L'entita' del contributo viene calcolata in prevalenza sull'ammontare delle spese di viaggio e trasporto esposte in bilancio, con le seguenti modalita':
a) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati continuativamente per via aerea, marittima e ferroviaria, i relativi oneri sono valutati per intero, sulla base della documentazione fornita;
b) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati su strada, gli oneri sono valutati forfettariamente in una misura annualmente determinata in relazione alla grandezza del complesso circense (grande, medio e piccolo) ed al numero degli addetti, nonche' in relazione alla distanza del Paese in cui viene svolta la tournee.
4. L'importo del contributo viene determinato anche dalla quota relativa agli oneri sociali derivanti dai versamenti ENPALS, INPS e INAIL riferiti al periodo di svolgimento della tournee, desumibili dalle rispettive certificazioni.
5. Non potranno essere sottoposte all'esame della Commissione le iniziative presentate da esercenti che, avendo ottenuto l'assegnazione di contributi nell'ultimo triennio, non abbiano regolarizzato la relativa situazione consuntiva.
6. Durante lo svolgimento della tournee il complesso circense dovra' avere una denominazione che richiami la tradizione circense italiana ovvero utilizzi il cognome del titolare o di un componente del nucleo familiare del titolare stesso, o di un artista scritturato per la tournee che esegua uno o piu' numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso si dovra' allegare copia del contratto di scrittura.
 
Art. 35.
Domanda di contributo
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' prevista l'effettuazione della tournee. Deve recare l'indicazione del Paese o dei Paesi di destinazione, la durata della tournee ed il numero del personale impiegato, e va corredata dalla seguente documentazione:
a) denominazione del complesso circense;
b) progetto di massima sullo svolgimento della tournee programmata, con l'indicazione delle strutture utilizzate e del numero degli addetti;
c) bilancio preventivo;
d) programma artistico;
e) dichiarazione concernente i mezzi utilizzati per i viaggi e trasporti;
f) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
g) documento concernente l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' circense (licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.).
2. Se si tratta di societa', e' necessaria la seguente ulteriore documentazione:
a) documento da cui risulti la nomina del legale rappresentante;
b) originale o copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e statuto sociale (in caso di prima istanza).
 
Art. 36.
Documenti per la liquidazione
1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della societa' o dal titolare del circo:
a) bilancio consuntivo con l'indicazione delle entrate e delle spese;
b) dettagliata relazione sull'attivita' svolta;
c) originale o copia autenticata delle fatture rilasciate dall'agenzia di viaggi e trasporti e copia dei relativi biglietti;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicita' del rendiconto finale, sui documenti giustificativi delle entrate e delle spese e sull'adempimento degli obblighi fiscali;
e) modalita' di pagamento;
f) certificato SIAE attestante le giornate lavorative effettuate in Italia nell'anno di svolgimento della tournee;
g) attestazione ENPALS ed eventuale documentazione attestante il versamento dei contributi I.N.P.S. ed INAIL, nel caso in cui i relativi oneri previdenziali figurino in bilancio;
h) dichiarazione dell'autorita' diplomatica o consolare dalla quale risultino la data e le localita' ove si sono svolti gli spettacoli.
2. Tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere in lingua italiana ovvero tradotti in lingua italiana e quantificati in euro (Euro).
 
Art. 37.
Revoca del contributo
1. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato, il contributo assegnato puo' essere revocato:
a) per passaggio in giudicato di una sentenza che accerti l'utilizzo di denominazioni ingannevoli anche nelle iniziative promozionali e negli avvisi pubblicitari;
b) per condanna definitiva per il reato di maltrattamento di animali o per l'utilizzo di animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali medesimi o lesivi per la loro incolumita', nonche' ogni altra infrazione in materia.
c) nel caso in cui l'Amministrazione accerti un uso difforme della denominazione rispetto a quanto previsto all'art. 5, comma 2, e all'art. 34, comma 6, del presente decreto.
2. Delle condanne ed infrazioni si terra' conto in sede di assegnazioni di ulteriori contributi.
 
Art. 38.
Disposizioni transitorie e finali
1. Per l'anno 2006 restano valide le domande di contributo presentate entro il 31 gennaio 2006, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003. Con le stesse modalita' di presentazione della domanda, sono ammesse eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport puo' disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi di cui agli articoli 21 e 28 del presente decreto, ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.
 
Art. 39.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21 dicembre 2005
Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 35
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone