Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 21 dicembre 2005 |
Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, recante «Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»; Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173; Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per l'erogazione di contributi alle attivita' di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la neces-saria continuita' nei finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo; Viste le sentenze della Corte Costituzionale in materia di attivita' culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 dicembre 2005; Decreta: Art. 1. Efficacia 1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo. |
| Art. 2. Intervento finanziario per le attivita' musicali 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' musicali, in base agli stanziamenti destinati alla musica dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di: a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana, e consentire ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere alla cultura musicale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite; b) promuovere nella produzione musicale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo; d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale; e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo; f) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica; g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite; h) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri. 2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per la musica di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province Italiane e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita' delle domande complessivamente presentate: a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui al Capo II; b) la quota delle risorse da assegnare ai soggetti di cui al Capo III; c) la quota delle risorse da assegnare ai progetti speciali di cui al Capo IV. 3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro provvede alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente decreto. 4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attivita' liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i concorsi, le attivita' di complessi bandistici. |
| Art. 3. Criteri generali di attribuzione del contributo 1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6. 2. Il contributo non puo' comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario. 3. Il Ministro, ai fini della attribuzione del contributo ai programmi di attivita' relativi ai singoli settori musicali, sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina: a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 5, per la quantificazione del contributo; b) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita' professionale; c) l'incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di paese dell'Unione europea, per le quali sono in godimento i diritti d'autore; e) l'incentivo finanziario, nel caso di coproduzioni; f) la maggiorazione dei costi, per l'allestimento di opere italiane, non rappresentate in Italia da almeno trenta anni; g) la maggiorazione dei costi per opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedite, nonche' per la preparazione del relativo materiale musicale. 4. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione Europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve presupporre un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari. Ai fini dell'ammissione a contributo, la manifestazione oggetto di coproduzione deve essere realizzata almeno un numero di volte complessivamente uguale a quello degli organismi coproduttori sovvenzionati dall'amministrazione. 5. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione. E' ammesso l'ingresso gratuito per: a) le manifestazioni svolte nelle chiese; b) le manifestazioni svolte negli edifici scolastici e nei luoghi di valore storico-artistico entro il limite massimo del 10 per cento dell'intera attivita'; c) le attivita' corali ed i concerti d'organo. 6. L'amministrazione, sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 4. |
| Art. 4. Presentazione della domanda e determinazione del contributo 1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio II per il Settore Musica o Servizio IV per il Settore Lirica, a seconda dell'oggetto dell'attivita - utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore Musica» o «Domanda di contributo - Settore Lirica», a seconda dell'oggetto dell'attivita'. In tale fattispecie fa fede la data di spedizione. La domanda di ammissione a contributo, completa di progetto artistico e preventivo finanziario deve essere corredata da: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'amministrazione; b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a); c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione; d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa da presentare entro trenta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alla concessione dei contributi sono comunque condizionate all'invio del predetto documento; e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attivita' sovvenzionata; f) dichiarazione da parte dei soggetti aventi scopo di lucro di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, come modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di reimpiego degli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe; g) per i soggetti gia' sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo puo' essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda di contributo. 2. Il termine per la presentazione della domanda e' fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed e' perentorio. Entro il termine perentorio del 31 marzo, e' possibile inoltrare, perentoriamente con le stesse modalita' di presentazione della domanda, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. 3. L'entita' del contributo e' determinata con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, previo parere della competente Commissione. 4. Nessun soggetto puo' essere ammesso a contributo se non ha svolto attivita' per almeno tre anni con i requisiti minimi previsti dalla disciplina di riferimento. |
| Art. 5. Valutazione quantitativa 1. Per l'attivita' lirica, per la produzione concertistica e per l'attivita' delle istituzioni concertistico orchestrali sono valutabili i costi concernenti la produzione e l'ospitalita'. 2. Per l'attivita' di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, anche mediante modelli UE, presso qualsiasi ente pubblico, dall'organismo musicale o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonche' dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative. 3. L'ospitalita' si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o fissi, sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, che determina, inoltre, le modalita' in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale. 4. Per lo svolgimento di attivita' liriche, i costi presi in considerazione possono avere un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalita', sono finalizzati alla promozione dell'attivita' di giovani cantanti lirici italiani. 5. Per l'attivita' concertistica e corale sono valutabili i costi relativi ai compensi lordi corrisposti a complessi ed artisti impiegati. Per le attivita' corali sono altresi' considerate le spese di viaggio e soggiorno. 6. Per l'attivita' mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, sono valutabili i costi concernenti l'attivita' istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'art. 3, comma 3. 7. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalita', la promozione e la pubblicita'. 8. Per i complessi bandistici, sono considerate le spese di impianto e funzionamento. 9. Per l'attivita' di perfezionamento professionale e per i concorsi, i costi presi in considerazione sono quelli riferiti rispettivamente ai docenti e ai componenti delle giurie. Per i concorsi che prevedono premi in denaro il relativo onere sara' valutato fino al massimo di cinquemila euro e saranno considerati solo i premi a carico del soggetto richiedente limitatamente ai primi tre classificati. 10. L'Amministrazione non riconosce i costi artistici sostenuti dai soggetti beneficiari di contributo ai sensi del presente decreto, qualora essi eccedano i costi massimi previsti da eventuali provvedimenti calmieranti in materia di costi delle fondazioni lirico-sinfoniche. In tal caso, sono esclusi dal computo dell'attivita' annuale gli spettacoli cui tali costi afferiscono e si applica, per ogni violazione della prescrizione, una decurtazione dello 0,5 per cento del contributo assegnato. |
| Art. 6. Valutazione qualitativa 1. La valutazione qualitativa e' determinata dalla Commissione prioritariamente in merito alla validita' artistica del progetto, nonche' ai seguenti elementi: a) direzione artistica; b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa dell'organismo, nonche' continuita' del nucleo artistico; c) committenza di nuove opere; d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea; e) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni; f) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione; g) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali; h) promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali; i) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale; l) adeguatezza del numero di prove programmate. 2. La Commissione tiene altresi' conto, relativamente al biennio precedente a quello per il quale e' richiesto il contributo, dei seguenti elementi positivi: a) la media del numero degli spettatori paganti, nonche' dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-economico del territorio; b) la capacita' imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali. 3. La valutazione qualitativa puo' determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 5. |
| Art. 7. Erogazione del contributo. Controlli 1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione puo' prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta. 2. L'amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli predisposti dall'amministrazione con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati: a) rendiconto finanziario relativo all'attivita' sovvenzionata e dichiarazione di cui all'art. 5, comma 10; b) dettagliata relazione artistica relativa all'attivita' svolta, con indicazione del numero delle giornate di spettacolo; c) il numero delle prove per ciascuno spettacolo; d) il personale stabilmente impiegato; e) il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e, per le attivita' liriche, dichiarazioni dei terzi responsabili delle posizioni previdenziali e assistenziali di singoli complessi, recanti numero, nominativi e somme versate a favore dei singoli nominativi per la manifestazione sovvenzionata. 4. L'erogazione dell'importo del contributo e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto e' diminuito di una identica percentuale. 5. L'Amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica. 6. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. 7. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando l'attivita' svolta e' ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione. 8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo. |
| Art. 8. Decadenze e sanzioni 1. Con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport e' disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate, nei due anni successivi a quello in cui si e' conclusa l'attivita': a) in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3; b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'art. 7, comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto dall'art. 7, comma 7. |
| Art. 9. Teatri di tradizione 1. I teatri di tradizione, di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attivita' musicali, con particolare riferimento all'attivita' lirica, nel territorio delle rispettive province. 2. I teatri di tradizione sono ammessi al contributo se ricorrono le seguenti condizioni: a) esclusivita', autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza presso altri teatri di tradizione; b) produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto all'ospitalita', individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza annuale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche. Le recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno il settanta per cento del programma; c) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del contributo richiesto; d) le manifestazioni liriche siano eseguite da un numero di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalita' italiana, o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in programma, per i quali e' consentito un numero minore, nonche' con l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana o comu-nitaria in misura prevalente rispetto all'intera programmazione. |
| Art. 10. Attivita' concertistiche stabili Istituzioni concertistico-orchestrali 1. Le istituzioni concertistico-orchestrali, di seguito denominate «istituzioni», sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuita', aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attivita' musicali nel territorio provinciale o regionale. 2. Le istituzioni sono ammesse al contributo se ricorrono le seguenti condizioni: a) esclusivita', autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza presso altre istituzioni concertistico-orchestrali; b) organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico medesimo con riferimento ai mesi di attivita'; c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, che consideri anche la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale e che assicuri la continuita' con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attivita', ed una media di nove concerti al mese. Al fine di comprovare l'attivita' sovvenzionata, possono essere ammessi, per non piu' del trenta per cento, i concerti svolti presso altri organismi ospitanti sovvenzionati dallo Stato, nonche' all'estero. d) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto; e) ospitalita' in misura non superiore al dieci per cento dell'attivita' di produzione. 3. Le istituzioni possono svolgere corsi di direzione d'orchestra, concorsi, corsi di formazione professionale orchestrale organizzati in proprio o in collaborazione con altri enti. Tali attivita' sono considerate ai fini della valutazione qualitativa di cui all'art. 6. |
| Art. 11. Attivita' liriche ordinarie 1. Ai sensi dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, puo' essere concesso un contributo in favore di attivita' liriche promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita' giuridica pubblica o privata non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe, a condizione che: a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle societa' cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42 della legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti; b) il programma di attivita' preveda un adeguato numero di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali; c) le manifestazioni siano eseguite da un numero di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalita' italiana, o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in programma, per i quali e' consentito un numero minore, nonche' con l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana o comunitaria in misura prevalente rispetto all'intera programmazione. d) il richiedente abbia entrate proprie pari almeno al cinquanta per cento del contributo richiesto. |
| Art. 12. Associazioni e soggetti musicali 1. Puo' essere concesso un contributo in favore delle attivita' concertistica e corale, realizzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro, a condizione che effettuino un minimo di dieci concerti l'anno e che si avvalgano di un direttore artistico individuato tra personalita' del mondo musicale di riconosciuta capacita' professionale. Al fine di comprovare l'attivita' sovvenzionata possono essere ammessi per non piu' del dieci per cento i concerti svolti all'estero non sovvenzionati ad altro titolo dall'Amministrazione, e il cui svolgimento deve essere attestato dalla competente Autorita' diplomatica. |
| Art. 13. Rassegne e festival 1. Puo' essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari. 2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed e' determinato sulla base dei seguenti presupposti: a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici; b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacita' professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival; c) disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa permanente; d) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli di soggetti italiani o di qualificati soggetti stranieri. |
| Art. 14. Promozione della musica e perfezionamento professionale 1. Puo' essere concesso un contributo in favore di soggetti pubblici e privati che: a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione; b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuita', progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione nel campo musicale nonche' alla valorizzazione della cultura musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana contemporanea, all'utilizzo di giovani esecutori e di nuove metodologie, alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono articolarsi anche in attivita' seminariali e di laboratorio. c) realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi di composizione ed esecuzione musicale, per i quali siano assicurati la trasparenza, la pubblicita', la imparzialita' e l'efficacia in ogni momento dello svolgimento delle iniziative, mediante adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, nonche' qualificate giurie; d) svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuita', attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale e dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e musicale; e) hanno come oggetto esclusivo della propria attivita' le finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, e hanno ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei anni. |
| Art. 15. Complessi bandistici 1. Puo' essere concesso un contributo in favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento. L'organico del complesso bandistico dovra' essere composto da almeno 30 strumentisti. Il legale rappresentante dovra' attestare che i componenti l'organico medesimo non facciano parte di altri complessi bandistici. |
| Art. 16. Progetti speciali 1. Le risorse riservate ai progetti speciali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessita' di promuovere particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessita' di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite. 2. L'accoglimento delle domande di cui al presente articolo esclude la possibilita' di fruire di altri benefici previsti dal presente decreto. |
| Art. 17. Disposizioni transitorie e finali 1. Per l'anno 2006 restano valide le domande di contributo presentate entro il 31 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47. Con le stesse modalita' di presentazione della domanda, sono ammesse eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006. 2. I requisiti di cui all'art. 3, comma 4, ed art. 4, comma 4, entrano in vigore il 1° gennaio 2007. Per l'anno 2006, continuano ad applicarsi i requisiti previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47. 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport puo' disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma. |
| Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 21 dicembre 2005 Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 34 |
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