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| Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 21 dicembre 2005 |  | Criteri  e  modalita'  di  erogazione  di  contributi in favore delle attivita'  musicali,  in  corrispondenza  agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
 Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
 Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 febbraio  2002,  n. 47, recante «Regolamento  recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in   favore   delle   attivita'  musicali,  in  corrispondenza  degli stanziamenti  del  Fondo  unico  per  lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
 Visto  il  decreto-legge  18 febbraio  2003, n. 24, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17 aprile  2003, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
 Visto   l'art.  6  del  decreto-legge  30 dicembre  2004,  n.  314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato  per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per l'erogazione di  contributi  alle  attivita'  di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
 Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
 Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  determinazione  dei suddetti criteri  e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006,   al   fine   di   garantire  la  neces-saria  continuita'  nei finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo;
 Viste   le  sentenze  della  Corte  Costituzionale  in  materia  di attivita'  culturali  e  di  spettacolo  n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;
 Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  nella seduta del 15 dicembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Efficacia
 1.  Il  presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge  di  definizione  dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della  Costituzione  fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato,   delle  regioni  e  delle  autonomie  locali  in  materia  di spettacolo.
 |  |  |  | Art. 2. Intervento finanziario per le attivita' musicali
 1.  Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la Direzione  generale  per  lo  spettacolo  dal  vivo  e  lo  sport del Dipartimento  per  lo  spettacolo  e  lo  sport,  di seguito definito «Amministrazione»,   eroga   contributi   ai  soggetti  che  svolgono attivita'  musicali,  in base agli stanziamenti destinati alla musica dal  Fondo  unico  per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
 a) favorire  la  qualita'  artistica  e  il costante rinnovamento dell'offerta  musicale  italiana,  e consentire ad un pubblico sempre piu'  ampio  di  accedere  alla  cultura  musicale,  con  particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
 b) promuovere    nella    produzione    musicale   la   qualita', l'innovazione,  la  ricerca,  la  sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
 c)  agevolare  la  committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
 d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;
 e) sostenere  la  formazione  e  tutelare  le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo;
 f) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
 g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite;
 h) sostenere  la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e  di  scambio  di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri.
 2.  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, di seguito definito  «Ministro»,  con  proprio  decreto,  tenuto conto di quanto previsto   dalle   leggi   finanziaria  e  di  bilancio,  sentita  la Commissione  consultiva  per  la musica di cui all'art. 9 del decreto legislativo   21 dicembre   1998,   n.   492,   di  seguito  definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province Italiane e dell'Associazione Nazionale dei Comuni  d'Italia che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da  parte  del  Ministero, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere  adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati   nell'anno   precedente  e  con  l'entita'  delle  domande complessivamente presentate:
 a) la  quota  delle  risorse  da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui al Capo II;
 b) la quota delle risorse da assegnare ai soggetti di cui al Capo III;
 c) la  quota  delle  risorse da assegnare ai progetti speciali di cui al Capo IV.
 3.  Qualora  le  leggi  finanziarie  e  di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del   Fondo   inferiore   rispetto   a   quella   definita   all'atto dell'emanazione   del  citato  decreto,  il  Ministro  provvede  alla proporzionale   riduzione   delle   risorse  ripartite.  In  caso  di variazione  in  aumento  della  consistenza  del  Fondo,  il Ministro provvede  alla  integrazione  delle  risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente decreto.
 4.   Ai   fini   dell'intervento   finanziario  dello  Stato,  sono considerate   le   attivita'   liriche,  concertistiche,  corali,  di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i concorsi, le attivita' di complessi bandistici.
 |  |  |  | Art. 3. Criteri generali di attribuzione del contributo
 1.  Il  contributo  e'  correlato  alle  voci di costo previste nel progetto  artistico  e  nel  preventivo  finanziario  e  riconosciute ammissibili  ai sensi dell'art. 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6.
 2. Il contributo non puo' comunque eccedere la somma equivalente al pareggio  tra  entrate  ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.
 3.  Il  Ministro,  ai  fini  della  attribuzione  del contributo ai programmi  di attivita' relativi ai singoli settori musicali, sentita la  sezione  musica  del  Comitato  per  i problemi dello spettacolo, determina:
 a) le  percentuali  di  incidenza  dei  singoli  costi  ai  quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 5, per la quantificazione del contributo;
 b) l'incentivo  finanziario  da assegnare agli organismi musicali che  utilizzano,  insieme  a professionisti di collaudata esperienza, giovani  musicisti  e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita' professionale;
 c) l'incentivo  finanziario per le attivita' svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 d) la   maggiorazione   dei   costi,   nel   caso  di  un  numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o  di  paese  dell'Unione  europea,  per le quali sono in godimento i diritti d'autore;
 e) l'incentivo finanziario, nel caso di coproduzioni;
 f) la  maggiorazione  dei  costi,  per  l'allestimento  di  opere italiane, non rappresentate in Italia da almeno trenta anni;
 g) la  maggiorazione  dei  costi  per opere di autore italiano in prima  esecuzione assoluta o inedite, nonche' per la preparazione del relativo materiale musicale. 4.  Nella  valutazione  dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni  con  apporti  artistici  e finanziari, sia tra soggetti nazionali   sia   con   paesi  appartenenti  all'Unione  Europea.  Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai  costi  di produzione. La coproduzione deve presupporre un formale accordo  fra  i  soggetti  produttori,  con la chiara indicazione dei rispettivi  apporti finanziari. Ai fini dell'ammissione a contributo, la  manifestazione  oggetto  di  coproduzione  deve essere realizzata almeno  un  numero  di  volte  complessivamente uguale a quello degli organismi coproduttori sovvenzionati dall'amministrazione.
 5.  Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque  puo'  accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione. E' ammesso l'ingresso gratuito per:
 a) le manifestazioni svolte nelle chiese;
 b) le manifestazioni svolte negli edifici scolastici e nei luoghi di  valore storico-artistico entro il limite massimo del 10 per cento dell'intera attivita';
 c) le attivita' corali ed i concerti d'organo.
 6.  L'amministrazione,  sentita  la Commissione, puo' attribuire il contributo   a   titolo  diverso  da  quello  richiesto,  qualora  le caratteristiche  soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 4.
 |  |  |  | Art. 4. Presentazione della domanda e determinazione del contributo
 1.  La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero  per  i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e  lo  sport - Servizio II per il Settore Musica o Servizio IV per il Settore  Lirica,  a  seconda dell'oggetto dell'attivita - utilizzando unicamente  i  modelli predisposti dall'amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione  generale.  Nelle  more  dell'applicazione  del  sistema di certificazione   della   firma  digitale  e  dell'autenticita'  della documentazione  trasmessa  in  formato  elettronico,  due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante   il   possesso  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi richiesti  per  l'ammissione  a  contributo, devono essere presentate anche  in  formato  cartaceo  direttamente  o  per mezzo del servizio postale  mediante  raccomandata  con  avviso di ricevimento indicando sulla  busta  «Domanda  di contributo - Settore Musica» o «Domanda di contributo  - Settore Lirica», a seconda dell'oggetto dell'attivita'. In  tale  fattispecie  fa  fede  la data di spedizione. La domanda di ammissione  a contributo, completa di progetto artistico e preventivo finanziario deve essere corredata da:
 a) copia  conforme  all'originale  dell'atto  costitutivo e dello statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'amministrazione;
 b) dichiarazione  resa  ai  sensi  dell'art.  46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);
 c) progetto  artistico  e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;
 d) per  gli  enti pubblici, delibera di assunzione della spesa da presentare  entro trenta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione  dei  relativi bilanci di previsione. Le determinazioni dell'amministrazione  in  ordine alla concessione dei contributi sono comunque condizionate all'invio del predetto documento;
 e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di   lavoro,   qualora   sussistano   per   le   categorie  impiegate nell'attivita' sovvenzionata;
 f) dichiarazione  da  parte dei soggetti aventi scopo di lucro di cui  al  primo comma dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, come  modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di reimpiego degli eventuali   utili   derivanti   dalle   manifestazioni  sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe;
 g) per  i  soggetti  gia' sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda   di  contributo  puo'  essere  sottoposta  al  parere  della Commissione,  a  condizione  che  sia  stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda di contributo.
 2.  Il  termine  per  la  presentazione della domanda e' fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo,  ed  e'  perentorio.  Entro  il termine perentorio del 31 marzo,   e'   possibile  inoltrare,  perentoriamente  con  le  stesse modalita'  di  presentazione  della  domanda, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato.
 3.  L'entita'  del  contributo e' determinata con provvedimento del Direttore  generale  per  lo  spettacolo  dal vivo e lo sport, previo parere della competente Commissione.
 4.  Nessun  soggetto  puo'  essere  ammesso  a contributo se non ha svolto  attivita' per almeno tre anni con i requisiti minimi previsti dalla disciplina di riferimento.
 |  |  |  | Art. 5. Valutazione quantitativa
 1.  Per  l'attivita'  lirica, per la produzione concertistica e per l'attivita'   delle   istituzioni   concertistico   orchestrali  sono valutabili i costi concernenti la produzione e l'ospitalita'.
 2.  Per  l'attivita'  di  produzione,  i costi riguardano gli oneri previdenziali   ed   assistenziali  complessivamente  versati,  anche mediante  modelli  UE, presso qualsiasi ente pubblico, dall'organismo musicale  o  da  soggetti  terzi  impiegati,  sulle  retribuzioni o i compensi  corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una  quota  percentuale,  definita  con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonche' dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.
 3. L'ospitalita' si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per i  quali  sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o fissi, sino  ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'art. 3, comma  3,  che  determina, inoltre, le modalita' in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale.
 4.  Per  lo  svolgimento  di  attivita'  liriche,  i costi presi in considerazione possono avere un incremento percentuale per i progetti che,  con  preventivi  corsi  di  formazione  e con la presenza di un regista    e   di   un   direttore   di   orchestra   di   comprovata professionalita',  sono finalizzati alla promozione dell'attivita' di giovani cantanti lirici italiani.
 5.  Per  l'attivita' concertistica e corale sono valutabili i costi relativi  ai  compensi  lordi  corrisposti  a  complessi  ed  artisti impiegati. Per le attivita' corali sono altresi' considerate le spese di viaggio e soggiorno.
 6.  Per  l'attivita'  mirata  alla  informazione, alla diffusione e all'incremento  della  cultura  musicale,  sono  valutabili  i  costi concernenti  l'attivita'  istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'art. 3, comma 3.
 7.  Per  le  rassegne  ed  i  festival,  sono  valutabili  i  costi riguardanti   la   produzione,  l'ospitalita',  la  promozione  e  la pubblicita'.
 8.  Per  i  complessi  bandistici,  sono  considerate  le  spese di impianto e funzionamento.
 9.  Per  l'attivita'  di  perfezionamento  professionale  e  per  i concorsi,  i  costi  presi  in  considerazione  sono  quelli riferiti rispettivamente ai docenti e ai componenti delle giurie.
 Per  i  concorsi  che  prevedono  premi in denaro il relativo onere sara'   valutato  fino  al  massimo  di  cinquemila  euro  e  saranno considerati   solo   i   premi  a  carico  del  soggetto  richiedente limitatamente ai primi tre classificati.
 10. L'Amministrazione non riconosce i costi artistici sostenuti dai soggetti  beneficiari  di  contributo  ai sensi del presente decreto, qualora   essi   eccedano  i  costi  massimi  previsti  da  eventuali provvedimenti  calmieranti  in  materia  di  costi  delle  fondazioni lirico-sinfoniche.   In   tal   caso,   sono   esclusi   dal  computo dell'attivita' annuale gli spettacoli cui tali costi afferiscono e si applica,  per  ogni  violazione  della prescrizione, una decurtazione dello 0,5 per cento del contributo assegnato.
 |  |  |  | Art. 6. Valutazione qualitativa
 1.  La  valutazione  qualitativa  e'  determinata dalla Commissione prioritariamente  in  merito  alla  validita' artistica del progetto, nonche' ai seguenti elementi:
 a) direzione artistica;
 b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa dell'organismo, nonche' continuita' del nucleo artistico;
 c) committenza di nuove opere;
 d) spazio  riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;
 e) esecuzione  di  opere  non  rappresentate  localmente da oltre trenta anni;
 f) innovazione  del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione;
 g) coproduzione    tra    organismi    musicali    nazionali   ed internazionali;
 h) promozione  della  musica  italiana  contemporanea,  anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali;
 i) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando momenti  di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale;
 l) adeguatezza del numero di prove programmate.
 2.  La  Commissione  tiene altresi' conto, relativamente al biennio precedente  a  quello  per  il  quale e' richiesto il contributo, dei seguenti elementi positivi:
 a) la  media  del  numero  degli  spettatori paganti, nonche' dei relativi  incassi,  con  riferimento  al contesto socio-economico del territorio;
 b) la  capacita'  imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.
 3.  La  valutazione  qualitativa  puo' determinare la variazione in aumento  fino  al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 5.
 |  |  |  | Art. 7. Erogazione del contributo. Controlli
 1.   Nel  caso  di  progetti  artistici  di  particolare  rilevanza finanziaria,  l'amministrazione  puo' prendere in considerazione solo una  parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta.
 2.   L'amministrazione   eroga   acconti  ai  sensi  delle  vigenti disposizioni di legge.
 3.  Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo   deve   presentare   una  dichiarazione  ai  sensi  degli articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  redatta su appositi modelli predisposti dall'amministrazione   con   cui   viene   anche  autocertificata  la corrispondenza  dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:
 a) rendiconto  finanziario relativo all'attivita' sovvenzionata e dichiarazione di cui all'art. 5, comma 10;
 b) dettagliata relazione artistica relativa all'attivita' svolta, con indicazione del numero delle giornate di spettacolo;
 c) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
 d) il personale stabilmente impiegato;
 e) il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e, per  le attivita' liriche, dichiarazioni dei terzi responsabili delle posizioni previdenziali e assistenziali di singoli complessi, recanti numero,  nominativi  e  somme versate a favore dei singoli nominativi per la manifestazione sovvenzionata.
 4.  L'erogazione  dell'importo  del  contributo e' subordinata alla corrispondenza  con  quanto  previsto  dalle  leggi  finanziarie e di bilancio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, il  contributo  definito  per  ciascun  soggetto  e' diminuito di una identica percentuale.
 5.     L'Amministrazione     puo'     procedere     a     verifiche amministrativo-contabili,  anche  a campione, al fine di accertare la regolarita'  dei  bilanci  e  degli altri atti relativi all'attivita' musicale   sovvenzionata,   a   tal   fine   accedendo   anche   alla documentazione   conservata   presso   il   soggetto  beneficiario  e condizionando,  ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
 6.  Ad  eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non  sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi  o  l'assegnazione  di  interventi  integrativi  anche  in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.
 7.  L'importo  del  contributo  e' proporzionalmente ridotto quando l'attivita'  svolta  e'  ridotta  in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.
 8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma  rispetto  a  quelli  indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per  tale  solo  aspetto,  il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.
 |  |  |  | Art. 8. Decadenze e sanzioni
 1.  Con  provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo  e  lo  sport  e'  disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al  recupero,  totale  o  parziale, delle somme gia' versate, nei due anni successivi a quello in cui si e' conclusa l'attivita':
 a) in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3;
 b) in  caso  di  presentazione  della  dichiarazione  di cui alla lettera  a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata  fatta  richiesta,  non  veritieri  o con modifiche sostanziali rispetto  al  progetto  presentato,  senza  la  comunicazione  di cui all'art.  7,  comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto dall'art. 7, comma 7.
 |  |  |  | Art. 9. Teatri di tradizione
 1. I teatri di tradizione, di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967,  n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le  attivita'  musicali,  con  particolare  riferimento all'attivita' lirica, nel territorio delle rispettive province.
 2.  I  teatri di tradizione sono ammessi al contributo se ricorrono le seguenti condizioni:
 a) esclusivita',    autonomia    e    comprovata   qualificazione professionale   della   direzione  artistica,  con  esclusione  dello svolgimento   di   altre  attivita'  manageriali,  organizzative,  di consulenza presso altri teatri di tradizione;
 b) produzione   musicale   propria   e   continuativa,   comunque prevalente  rispetto  all'ospitalita',  individuata  sulla base di un organico  programma  culturale,  definito  con  cadenza  annuale,  di concerti,  di spettacoli di danza e di opere liriche. Le recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno il settanta per cento del programma;
 c) entrate  proprie  non  inferiori  al  sessanta  per  cento del contributo richiesto;
 d) le  manifestazioni  liriche siano eseguite da un numero di non meno  di  45  professori  d'orchestra  di  nazionalita'  italiana,  o comunitaria,  salvo  i  casi  di  esecuzione  di  opere da camera, da evidenziare in programma, per i quali e' consentito un numero minore, nonche'  con  l'impiego  di artisti lirici di nazionalita' italiana o comu-nitaria in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.
 |  |  |  | Art. 10. Attivita' concertistiche stabili
 Istituzioni concertistico-orchestrali
 1.  Le istituzioni concertistico-orchestrali, di seguito denominate «istituzioni»,  sono  i  complessi  organizzati di artisti, tecnici e personale  amministrativo,  con  carattere  di continuita', aventi il compito  di promuovere, agevolare e coordinare attivita' musicali nel territorio provinciale o regionale.
 2.  Le  istituzioni  sono  ammesse  al  contributo  se ricorrono le seguenti condizioni:
 a) esclusivita',    autonomia    e    comprovata   qualificazione professionale   della   direzione  artistica,  con  esclusione  dello svolgimento   di   altre  attivita'  manageriali,  organizzative,  di consulenza presso altre istituzioni concertistico-orchestrali;
 b) organico  orchestrale  costituito,  in misura non inferiore al cinquanta  per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico medesimo con riferimento ai mesi di attivita';
 c) produzione  musicale  propria,  individuata  sulla  base di un organico  programma  culturale,  che  consideri anche la ricerca e la sperimentazione  nel campo musicale e che assicuri la continuita' con lo  svolgimento  annuale  di  almeno cinque mesi di attivita', ed una media  di  nove  concerti  al mese. Al fine di comprovare l'attivita' sovvenzionata,  possono  essere  ammessi, per non piu' del trenta per cento,   i   concerti   svolti   presso   altri  organismi  ospitanti sovvenzionati dallo Stato, nonche' all'estero.
 d) entrate  proprie  non  inferiori  al  cinquanta  per cento del contributo richiesto;
 e) ospitalita'  in  misura  non  superiore  al  dieci  per  cento dell'attivita' di produzione.
 3.  Le istituzioni possono svolgere corsi di direzione d'orchestra, concorsi,  corsi  di formazione professionale orchestrale organizzati in  proprio  o  in collaborazione con altri enti. Tali attivita' sono considerate ai fini della valutazione qualitativa di cui all'art. 6.
 |  |  |  | Art. 11. Attivita' liriche ordinarie
 1.  Ai  sensi  dell'art.  27  della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive  modificazioni,  puo'  essere  concesso  un  contributo in favore  di  attivita'  liriche promosse da regioni, enti locali, enti provinciali   per  il  turismo,  istituzioni  musicali  ed  enti  con personalita'  giuridica  pubblica o privata non aventi scopo di lucro ovvero   che   reimpiegano   gli   eventuali  utili  derivanti  dalle manifestazioni   sovvenzionate   nell'organizzazione   di   attivita' analoghe, a condizione che:
 a) la  materiale  realizzazione  dei  progetti  sia  curata dalle societa'  cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui  all'art.  42  della legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attivita' sia finanziata in  modo  maggioritario  da  soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione  sia  sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi  di  amministrazione,  di  direzione  o  di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti;
 b) il programma di attivita' preveda un adeguato numero di prove, e  venga  realizzato  in  teatri  adeguati,  o  in  spazi  aperti con condizioni acustiche ottimali;
 c) le  manifestazioni  siano eseguite da un numero di non meno di 45  professori  d'orchestra  di nazionalita' italiana, o comunitaria, salvo  i  casi  di  esecuzione  di opere da camera, da evidenziare in programma,  per  i  quali e' consentito un numero minore, nonche' con l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana o comunitaria in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.
 d) il  richiedente abbia entrate proprie pari almeno al cinquanta per cento del contributo richiesto.
 |  |  |  | Art. 12. Associazioni e soggetti musicali
 1.  Puo'  essere  concesso  un contributo in favore delle attivita' concertistica e corale, realizzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro, a condizione che effettuino un minimo di dieci concerti  l'anno  e  che  si  avvalgano  di  un  direttore  artistico individuato  tra  personalita'  del  mondo  musicale  di riconosciuta capacita'   professionale.   Al   fine   di   comprovare  l'attivita' sovvenzionata possono essere ammessi per non piu' del dieci per cento i  concerti  svolti  all'estero  non  sovvenzionati  ad  altro titolo dall'Amministrazione,  e  il  cui  svolgimento  deve essere attestato dalla competente Autorita' diplomatica.
 |  |  |  | Art. 13. Rassegne e festival
 1.  Puo'  essere  concesso  un  contributo  a  soggetti  pubblici o privati,  organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od   internazionale,   che   contribuiscono  alla  diffusione  ed  al rinnovamento  della  musica  e  allo sviluppo della cultura musicale, anche  in  relazione  alla  promozione  del  turismo culturale, e che comprendono  una pluralita' di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima  area.  I  festival  possono  costituire momenti di incontro privilegiato  tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari.
 2.   Il  contributo  ha  carattere  integrativo  di  altri  apporti finanziari,  in  misura  non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed e' determinato sulla base dei seguenti presupposti:
 a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici;
 b) direttore  artistico  di  prestigio  culturale  e di capacita' professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;
 c) disponibilita'    di   una   struttura   tecnico-organizzativa permanente;
 d) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli di soggetti italiani o di qualificati soggetti stranieri.
 |  |  |  | Art. 14. Promozione della musica e perfezionamento professionale
 1.  Puo'  essere  concesso  un  contributo  in  favore  di soggetti pubblici e privati che:
 a) attuano  iniziative  di  valorizzazione  e promozione disposte dall'amministrazione;
 b) realizzano,  istituzionalmente e con carattere di continuita', progetti  mirati  allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione nel   campo   musicale  nonche'  alla  valorizzazione  della  cultura musicale,   con   particolare   riguardo   alla  produzione  italiana contemporanea,   all'utilizzo   di   giovani  esecutori  e  di  nuove metodologie,   alle   interazioni   con  gli  altri  linguaggi  dello spettacolo.   I  progetti  possono  articolarsi  anche  in  attivita' seminariali e di laboratorio.
 c) realizzano  progetti  mirati alla realizzazione di concorsi di composizione  ed esecuzione musicale, per i quali siano assicurati la trasparenza,  la  pubblicita', la imparzialita' e l'efficacia in ogni momento  dello  svolgimento  delle  iniziative,  mediante  adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, nonche' qualificate giurie;
 d) svolgono,  istituzionalmente  e  con carattere di continuita', attivita'  di  perfezionamento  professionale  di  quadri  artistici, tecnici  ed  amministrativi in qualunque genere musicale e dimostrano di   possedere   un   corpo   docente   di  accertata  qualificazione professionale  ed adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e musicale;
 e) hanno  come  oggetto  esclusivo  della  propria  attivita'  le finalita'  di  cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, e hanno ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei anni.
 |  |  |  | Art. 15. Complessi bandistici
 1.  Puo'  essere  concesso  un  contributo  in  favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo di concorso nelle spese di impianto  e funzionamento. L'organico del complesso bandistico dovra' essere  composto  da almeno 30 strumentisti. Il legale rappresentante dovra'  attestare  che  i componenti l'organico medesimo non facciano parte di altri complessi bandistici.
 |  |  |  | Art. 16. Progetti speciali
 1. Le risorse riservate ai progetti speciali, ai sensi dell'art. 2, comma  2,  lettera  c),  sono  attribuite,  sentito  il  parere della Commissione,   in   considerazione  della  necessita'  di  promuovere particolari  linguaggi  o  tradizioni musicali, anche con riferimento all'innovazione  musicale,  all'ausilio a nuovi progetti musicali, al collegamento   con   esperienze   artistiche  di  altri  Paesi,  alla caratteristica  multidisciplinare  del  progetto,  alla necessita' di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite.
 2. L'accoglimento delle domande di cui al presente articolo esclude la  possibilita'  di  fruire  di altri benefici previsti dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 17. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Per  l'anno  2006  restano  valide  le  domande  di  contributo presentate  entro  il 31 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto  ministeriale  8 febbraio  2002,  n.  47.  Con le stesse modalita'  di  presentazione  della  domanda,  sono ammesse eventuali integrazioni,  specifiche  o modifiche relative al progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006.
 2.  I  requisiti  di  cui  all'art. 3, comma 4, ed art. 4, comma 4, entrano  in vigore il 1° gennaio 2007. Per l'anno 2006, continuano ad applicarsi  i requisiti previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47.
 3.  Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.  314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo  2005,  n.  26,  il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo  e  lo  sport  puo'  disporre  la  liquidazione,  in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni  sui  contributi  ancora  da  assegnarsi a soggetti che abbiano  presentato  regolare domanda ai sensi del presente decreto e che  siano  stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano  regolarmente  documentato l'attivita'. Con provvedimento del Direttore  generale  possono  essere  stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.
 |  |  |  | Art. 18. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 21 dicembre 2005
 Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 34
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