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| Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 21 dicembre 2005 |  | Criteri  e  modalita'  di  erogazione  di  contributi in favore delle attivita'  di  danza,  in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
 Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
 Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
 Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio  2002,  n. 188, recante «Regolamento  recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in   favore   delle   attivita'  di  danza,  in  corrispondenza  agli stanziamenti  del  Fondo  unico  per  lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
 Visto  il  decreto-legge  18 febbraio  2003, n. 24, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17 aprile  2003, n. 82; come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239.
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
 Visto   l'art.  6  del  decreto-legge  30 dicembre  2004,  n.  314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26; che ha confermato  per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per l'erogazione di  contributi  alle  attivita'  di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
 Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
 Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  determinazione  dei suddetti criteri  e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006,   al   fine   di   garantire   la  necessaria  continuita'  nei finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo;
 Viste   le  sentenze  della  Corte  costituzionale  in  materia  di attivita'  culturali  e  di  spettacolo  n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;
 Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto   legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  nella  seduta  del 15 dicembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Efficacia
 1.  Il  presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge  di  definizione  dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della  Costituzione  fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato,   delle  regioni  e  delle  autonomie  locali  in  materia  di spettacolo.
 |  |  |  | Art. 2. Intervento finanziario per le attivita' di danza
 1.  Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la Direzione  generale  per  lo  spettacolo  dal  vivo  e  lo  sport del Dipartimento  per  lo  spettacolo  e  lo  sport,  di seguito definito «Amministrazione»,   eroga   contributi   ai  soggetti  che  svolgono attivita'  di  danza,  in base agli stanziamenti destinati alla danza dal  Fondo  unico  per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
 a) favorire  la  qualita'  artistica  e  il costante rinnovamento dell'offerta della danza italiana, e consentire ad un pubblico sempre piu'  ampio,  con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza;
 b) promuovere   nella   produzione   della   danza  la  qualita', l'innovazione,  la  ricerca,  la  sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
 c) agevolare  la  committenza  di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
 d) promuovere  la  conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;
 e)  sostenere  la  formazione  e  tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo;
 f) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;
 g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative di danza nelle aree meno servite;
 h) sostenere  la  promozione internazionale della danza italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e  di  scambio  di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri.
 2.  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, di seguito definito  «Ministro»,  con  proprio  decreto, tenendo conto di quanto previsto  dalle  leggi  finanziarie  e  di  bilancio,  delle quote di risorse  assegnate  nell'anno  precedente,  nonche'  del numero delle istanze   complessivamente   presentate,   sentita   la   Commissione consultiva  per  la  danza di cui all'art. 10 del decreto legislativo 21 dicembre  1998,  n.  492,  di  seguito  definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province  Italiane e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che  si  esprimono  entro  trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero,   trascorsi  i  quali  il  decreto  puo'  comunque  essere adottato, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:
 a) la  quota  delle  risorse  da assegnare a ciascuno dei settori della danza di cui al Capo II;
 b) la quota delle risorse da assegnare ai soggetti di cui al Capo III;
 c) la  quota  delle  risorse  da  assegnare ai progetti speciali, secondo quanto stabilito dal Capo IV.
 3.  Qualora  le  leggi  finanziarie  e  di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del   Fondo   inferiore   rispetto   a   quella   definita   all'atto dell'emanazione   del  citato  decreto,  il  Ministro  provvede  alla proporzionale   riduzione   delle   risorse  ripartite.  In  caso  di variazione  in  aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere  alla  integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente decreto.
 4.   Ai   fini   dell'intervento   finanziario  dello  Stato,  sono considerate    le    attivita'   relative   alla   produzione,   alla distribuzione,  all'esercizio,  alla  promozione e al perfezionamento professionale, nonche' a rassegne e festival.
 |  |  |  | Art. 3. Criteri generali di attribuzione del contributo
 1.  Il  contributo  e'  correlato  alle  voci di costo previste nel progetto  artistico  e  nel  preventivo  finanziario  e  riconosciute ammissibili  ai sensi dell'art. 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6.
 2. Il contributo non puo' comunque eccedere la somma equivalente al pareggio  tra  entrate  ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.
 3.  Il  Ministro,  ai  fini  dell'attribuzione  del  contributo  ai programmi  di  attivita'  relativi  ai  singoli  settori della danza, sentita   la   sezione  danza  del  Comitato  per  i  problemi  dello spettacolo, determina:
 a) le  percentuali  di  incidenza  dei  singoli  costi  ai  quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 5, per la quantificazione del contributo;
 b) l'incentivo  finanziario  da assegnare ai soggetti della danza che  utilizzano,  insieme  a professionisti di collaudata esperienza, giovani  danzatori  e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita' professionale;
 c) l'incentivo   finanziario   da  assegnare  agli  organismi  di produzione  di  cui  all'art.  9,  che  svolgono  anche  attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici;
 d) l'incentivo  finanziario per le attivita' svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 e) la   maggiorazione   dei   costi,   nel   caso  di  un  numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di paesi dell'Unione europea;
 f) l'incentivo   finanziario   per   la  realizzazione  di  nuove coreografie.
 4.  Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni  con  apporti  artistici  e finanziari, sia tra soggetti nazionali  sia  con  paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite realizzate  sono  valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di  produzione.  La  coproduzione deve presupporre un formale accordo fra  i  soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari.
 5.  Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque  puo'  accedere  con  l'acquisto  di  biglietto di ingresso, ovvero  per  quelle  gratuite  svolte  in edifici scolastici o presso luoghi  di  interesse storico-artistico entro il limite del dieci per cento  dell'intera  attivita', con esclusione di quelle svolte presso le  fondazioni  liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367,  e  presso  i  teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge  14 agosto  1967,  n.  800,  gia'  considerate  ai  fini  delle sovvenzioni statali in favore di tali soggetti.
 6.  L'Amministrazione,  sentita  la Commissione, puo' attribuire il contributo   a   titolo  diverso  da  quello  richiesto,  qualora  le caratteristiche  soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 4.
 7.  Per  i  soggetti  gia'  sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda   di  contributo  puo'  essere  sottoposta  al  parere  della Commissione,  a  condizione  che  sia  stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda di contributo.
 |  |  |  | Art. 4. Presentazione della domanda e determinazione del contributo
 1.  La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero  per  i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio V, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'amministrazione  e  disponibili  con  modalita'  di trasmissione on-line,  a  mezzo  di  sistemi  informatici  dedicati,  direttamente accessibili  e  fruibili  dal sito internet della Direzione generale. Nelle  more  dell'applicazione  del  sistema  di certificazione della firma  digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato  elettronico, due copie delle suddette domande, di cui una in bollo,  corredate  della  documentazione  attestante  il possesso dei requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  per  l'ammissione  a contributo,  devono  essere  presentate  anche  in  formato  cartaceo direttamente  o  per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con   avviso   di  ricevimento  indicando  sulla  busta  «Domanda  di contributo  -  Settore Danza». In tale fattispecie fa fede la data di spedizione.  La  domanda  di  ammissione  a  contributo,  completa di progetto artistico e preventivo finanziario deve essere corredata da:
 a) copia  conforme  all'originale  dell'atto  costitutivo e dello statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'Amministrazione;
 b) dichiarazione  resa  ai  sensi  dell'art.  46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);
 c) progetto  artistico  e preventivo finanziario, redatti secondo apposito modello predisposto dall'amministrazione;
 d) per  gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare  entro trenta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione   dei   bilanci   di   previsione.   Le  determinazioni dell'amministrazione  in  ordine alla concessione dei contributi sono comunque condizionati all'invio del predetto documento;
 e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di   lavoro   qualora   sussistano   per   le   categorie   impiegate nell'attivita' sovvenzionata;
 2.  Il  termine  per  la  presentazione delle domande e' fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo,  ed  e'  perentorio.  Entro  il  31 marzo  successivo  e' possibile  inoltrare,  con le stesse modalita' di presentazione della domanda,  eventuali  integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico.
 3.  L'entita'  del  contributo e' determinata con provvedimento del Direttore  generale  per  lo  spettacolo  dal vivo e lo sport, previo parere della competente Commissione.
 4.  Nessun  soggetto  puo'  essere  ammesso  a contributo se non ha svolto  attivita' per almeno tre anni con i requisiti minimi previsti dalla disciplina di riferimento.
 |  |  |  | Art. 5. Valutazione quantitativa
 1. Per le attivita' di danza sono valutabili i costi concernenti la produzione, la distribuzione, l'ospitalita' e la promozione.
 2.  Per  l'attivita'  di  produzione,  i costi riguardano gli oneri previdenziali   ed   assistenziali  complessivamente  versati,  anche mediante modelli UE, presso qualsiasi ente pubblico, dal soggetto che richiede   il   contributo  o  da  soggetti  terzi  impiegati,  sulle retribuzioni   o   i   compensi  corrisposti  al  personale  comunque utilizzato,  maggiorati  di  una  quota  percentuale, definita con il decreto  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  a  copertura  dei costi di allestimento,  delle  spese generali, nonche' dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.
 3. Per le attivita' di distribuzione e ospitalita' sono valutabili, oltre ai costi connessi alla gestione della sala e alla pubblicita':
 a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o fissi, corrisposti alle compagnie sovvenzionate dallo Stato  sino  ad  un  importo  massimo  fissato  con il decreto di cui all'art.  3,  comma 3,  che  determina, inoltre, le modalita' in base alle  quali  i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale;
 b) i  costi  relativi a spettacoli di compagnie non sovvenzionate dallo  Stato,  con  prioritario  riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalita' di cui alla lettera a), fino al venticinque per cento dei costi delle compagnie sovvenzionate.
 4.  Per  l'attivita'  mirata  alla  informazione, alla diffusione e all'incremento  della  cultura  della  danza,  realizzata  attraverso convegni,  seminari e mostre, attivita' editoriale, e per l'attivita' di  perfezionamento  professionale  di  quadri  artistici, tecnici ed amministrativi,  sono  valutabili  i  costi  concernenti  l'attivita' istituzionale,  in  misura determinata con il decreto di cui all'art. 3, comma 3.
 5.  Per  l'attivita'  di  perfezionamento professionale, i costi si riferiscono ai compensi per i docenti.
 6.  Per  le  rassegne  ed  i  festival,  sono  valutabili  i  costi riguardanti   la   produzione,  l'ospitalita',  la  promozione  e  la pubblicita'.
 |  |  |  | Art. 6. Valutazione qualitativa
 1.  La  valutazione  qualitativa  e'  determinata dalla Commissione prioritariamente  in  merito  alla  validita' artistica del progetto, nonche' ai seguenti elementi:
 a) direzione artistica;
 b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa dell'organismo, nonche' continuita' del nucleo artistico;
 c) coreografi impiegati;
 d) spazio  riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;
 e) committenza  di nuove opere o effettuazione di lavori in prima rappresentazione assoluta in Italia;
 f) rappresentazione di opere di autori viventi;
 g) esecuzione dal vivo della parte musicale;
 h) rappresentazioni   presso   fondazioni  liriche  o  teatri  di tradizione;
 i) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando momenti  di  informazione e preparazione all'evento idonei a favorire l'accrescimento della cultura della danza;
 l) adeguatezza del numero di prove programmate.
 2.  La  Commissione  tiene altresi' conto, relativamente al biennio precedente  a  quello  per  il  quale e' richiesto il contributo, dei seguenti elementi positivi:
 a) la  media  del  numero  degli  spettatori paganti, nonche' dei relativi incassi rispetto al contesto socio-economico del territorio;
 b) la  capacita'  imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.
 3.  La  valutazione  qualitativa  puo' determinare la variazione in aumento  fino  al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 5.
 |  |  |  | Art. 7. Erogazione del contributo. Controlli
 1.   Nel  caso  di  progetti  artistici  di  particolare  rilevanza finanziaria,  l'amministrazione  puo' prendere in considerazione solo una  parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta.
 2.   L'amministrazione   eroga   acconti  ai  sensi  delle  vigenti disposizioni di legge.
 3.  Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo   deve   presentare   una  dichiarazione  ai  sensi  degli articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  cui viene anche autocertificata la corrispondenza  dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:
 a) il     rendiconto     finanziario    relativo    all'attivita' sovvenzionata;
 b) una  dettagliata  relazione  artistica  relativa all'attivita' svolta, con indicazione del numero delle giornate di spettacolo;
 c) il numero delle giornate lavorative;
 d) gli incassi determinati dall'attivita' artistica;
 e) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
 f) il personale stabilmente impiegato;
 g) il  versamento  dei  contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'attivita' sovvenzionata.
 4.  L'erogazione  dell'importo  del  contributo e' subordinata alla corrispondenza  con  quanto  previsto  dalla  legge  finanziaria e di bilancio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, il  contributo  definito  per  ciascun  soggetto  e' diminuito di una identica percentuale.
 5.     L'Amministrazione     puo'     procedere     a     verifiche amministrativo-contabili,  anche  a campione, al fine di accertare la regolarita'  dei  bilanci  e  degli altri atti relativi all'attivita' sovvenzionata,   a  tal  fine  accedendo  anche  alla  documentazione conservata  presso  il  soggetto  beneficiario  e  condizionando, ove opportuno,  l'erogazione  dell'intero  contributo,  o  di parte dello stesso, all'esito della verifica.
 6.  Ad  eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non  sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi  o  l'assegnazione  di  interventi  integrativi  anche  in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.
 7.  L'importo  del  contributo  e' proporzionalmente ridotto quando l'attivita'  svolta  e'  ridotta  in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.
 8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma,  rispetto  a  quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per  tale  solo  aspetto,  il progetto alla commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.
 |  |  |  | Art. 8. Decadenze e sanzioni
 1.  Con  provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo  e  lo  sport  e'  disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al  recupero,  totale  o  parziale, delle somme gia' versate, nei due anni successivi a quello in cui si e' conclusa l'attivita':
 a) in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3;
 b) in  caso  di  presentazione  della  dichiarazione  di cui alla lettera  a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata  fatta  richiesta,  non  veritieri  o con modifiche sostanziali rispetto  al  progetto  presentato,  senza  la  comunicazione  di cui all'art.  7,  comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto dell'art. 7, comma 7.
 |  |  |  | Art. 9. Compagnie di danza
 1. Gli organismi di produzione della danza svolgono un'attivita' di interesse   pubblico,   in  quanto  assicurano  la  circolazione  sul territorio nazionale degli spettacoli, cosi' garantendo la piu' ampia diffusione  della  cultura  e  dell'arte  della  danza, e promuovono, inoltre,  la  coreografia  italiana  contemporanea,  la  ricerca,  la formazione  e  la  valorizzazione  di  nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica.
 2.  Gli  organismi di produzione della danza possono essere ammessi al contributo se effettuano, annualmente, un minimo di venti giornate recitative e di trecentocinquanta giornate lavorative.
 3.  Ai  fini  del raggiungimento dei limiti di cui al comma 2, sono ammesse, per non piu' del trenta per cento, le giornate di spettacolo svolte  all'estero,  di  cui  almeno  il  venti  per  cento  in Paesi dell'Unione europea.
 |  |  |  | Art. 10. Soggetti di promozione e formazione del pubblico
 1.  Puo'  essere  concesso un contributo in favore di soggetti che, nell'ambito  del  territorio  di  una  regione, svolgono attivita' di promozione e formazione del pubblico alle quali partecipi, anche solo finanziariamente, la regione territorialmente interessata, ovvero che abbiano  avuto  il riconoscimento delle funzioni esercitate in base a legge  regionale.  Tali  attivita' possono essere svolte anche in non piu'  di  una  regione  confinante, nella quale non esiste un analogo soggetto.
 2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:
 a) la  programmazione  di  almeno  venti  giornate  di spettacolo nell'ambito di almeno due province del territorio di una regione e in non   piu'   di   una  regione  confinante,  da  parte  di  compagnie assegnatarie   di   contributi   dello   Stato,  alle  quali  vengano corrisposti  compensi  a  percentuale  ovvero fissi, con un massimale definito  con  il  decreto di cui all'art. 3, ed effettuate in idonee sale  teatrali,  ovvero  in  ambiti  diversi  muniti delle prescritte autorizzazioni.  Ai fini del contributo, i soggetti di cui al comma 1 possono  includere nel programma di attivita', fino ad un massimo del trenta  per  cento del totale delle recite ospitate nonche' dei costi di  ospitalita',  anche  compagnie  di  danza  non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni italiane;
 b) un progetto di attivita' che preveda la rappresentazione di un repertorio  qualificato  riferito  anche  alla  produzione  di  danza contemporanea   italiana  ed  europea,  nonche'  le  modalita'  della formazione del pubblico;
 c) una stabile ed autonoma struttura organizzativa.
 3.  Per  la quantificazione del contributo si tiene conto del costo delle  compagnie  ospitate  direttamente  sostenuto,  delle  spese di pubblicita',  dei  costi dei progetti di formazione del pubblico, con esclusione del costo del personale dipendente.
 4.  Il contributo non puo' essere concesso a piu' di un soggetto di cui al comma 1 per ogni regione.
 5.  Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono essere  concessi  contributi  a  circuiti  territoriali ad iniziativa privata, alle condizioni di cui al comma 2.
 |  |  |  | Art. 11. Esercizio teatrale e teatri municipali
 1.  I  soggetti gestori di sale teatrali che ospitano spettacoli di danza possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicita', nonche' sui costi di promozione.
 2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:
 a) la   licenza   di   esercizio   intestata  al  richiedente  il contributo,   ove   prevista  dalla  legge,  ovvero  altro  documento attestante la titolarita' dell'esercizio;
 b) la  programmazione  di  almeno  venti  giornate  di spettacolo annuali  integralmente riservate alla danza, con esclusione di quelle eventualmente  utilizzate  per accedere ai benefici di cui al decreto ministeriale relativo alle attivita' di prosa;
 c) la effettuazione di almeno il cinquanta per cento di recite da parte  di  compagnie  organizzate  da  impresa  diversa da quella che gestisce il teatro.
 3.  Ai  fini  del  raggiungimento  del  minimo  delle  giornate  di spettacolo,  e comunque non oltre il venticinque per cento del minimo stesso, possono essere computate le giornate di spettacolo effettuate da compagnie di danza non sovvenzionate dallo Stato.
 |  |  |  | Art. 12. Accademia nazionale di danza
 1. L'Accademia nazionale di danza riceve un contributo, da erogarsi ai  sensi  degli  articoli 4  e  7,  sulla  base  di  un programma di attivita',  deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti  volti  a favorire gli scambi internazionali e la diffusione della  cultura  della  danza,  anche  con  il  supporto  delle  nuove tecnologie,   ovvero  orientati  alla  formazione  professionale,  in collaborazione  con  organismi  stranieri,  o  alla  documentazione e conservazione della memoria dell'arte coreutica.
 2.  Alla  fondazione  «Opera  nazionale dell'Accademia nazionale di danza»,  riconosciuta  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 gennaio  1963,  n. 925, e' concesso un contributo, da erogarsi con le  modalita'  di cui al comma 1, per il sostegno di iniziative anche produttive,  realizzate direttamente, con la prevalente utilizzazione degli   allievi   dell'Accademia   nazionale   di  danza,  ovvero  in collaborazione  con altri soggetti operanti nei settori della musica, del teatro e della danza.
 |  |  |  | Art. 13. Promozione della danza e perfezionamento professionale
 1.  Puo'  essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con contributi  previsti  dal presente decreto ad altro titolo, in favore di soggetti pubblici e privati che:
 a) realizzano,  istituzionalmente e con carattere di continuita', progetti  mirati  allo sviluppo, alla divulgazione e informazione nel campo  della  danza  nonche'  alla valorizzazione della cultura della danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo, all'uso  di  nuove  metodologie  e  alle  interazioni  con  gli altri linguaggi  dello  spettacolo. I progetti possono articolarsi anche in attivita' seminariali e di laboratorio.
 b) non    svolgendo    attivita'    di    produzione,   svolgono, istituzionalmente  e  con  carattere  di  continuita',  attivita'  di perfezionamento   professionale   di  quadri  artistici,  tecnici  ed amministrativi  del settore della danza, mediante un corpo docente di accertata  qualificazione  professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e della danza;
 c) coordinano  e  sostengono, a livello nazionale, l'attivita' di gruppi della danza non professionistici ad essi aderenti;
 d) hanno  come  oggetto  esclusivo  della  propria  attivita'  le finalita'  di  cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n.  589, ricevano sovvenzioni di uno o piu' enti locali da almeno tre anni  e abbiano ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.
 2.  Nel  caso  in  cui  i  soggetti  di  cui  al comma 1 abbiano la disponibilita'  di  una  sala  integralmente dedicata a spettacoli di danza,  e questi vi siano svolti per non meno di venti giorni l'anno, ai  fini  della  determinazione  del  contributo si tiene conto delle relative  spese di gestione, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 5.
 3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il contributo puo' essere  solo  integrativo  e  comunque  non superiore al settanta per cento  delle  spese  sostenute.  Per  i  soggetti  di cui al comma 1, lettera  c), il contributo e' integrativo di altri apporti finanziari di enti pubblici e privati.
 4.  Il  contributo  di cui al comma 1 e' attributo sulla base di un programma  di  attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti:
 a) a  favorire,  mediante attivita' da svolgere sia in Italia sia all'estero,  gli  scambi  internazionali ed a sostenere protocolli di attivita' interministeriali;
 b) a  sostenere  e promuovere le nuove generazioni di artisti e a trasmettere le esperienze maturate;
 c) alla  diffusione  della  cultura  della  danza,  anche  con il supporto delle nuove tecnologie;
 d) alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri;
 e)  alla  documentazione  e conservazione della memoria dell'arte della  danza,  anche  attraverso  la  creazione  di  una  banca  dati multimediale.
 |  |  |  | Art. 14. Rassegne e festival
 1.  Puo'  essere  concesso  un  contributo  a  soggetti  pubblici o privati,  organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od   internazionale,   che   contribuiscono   alla  diffusione  e  al rinnovamento  della  danza  nonche' allo sviluppo della cultura della danza,  e che comprendono una pluralita' di spettacoli nell'ambito di un  coerente  progetto  culturale,  realizzato  in  un  arco di tempo limitato  ed  in  una  medesima  area.  I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari.
 2.   Il  contributo  ha  carattere  integrativo  di  altri  apporti finanziari,  in  misura  non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed e' determinato sulla base dei seguenti presupposti:
 a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici;
 b) direttore  artistico  di  prestigio  culturale  e di capacita' professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;
 c) disponibilita'    di   una   struttura   tecnico-organizzativa permanente;
 d) previsione  di  una  pluralita' di spettacoli dei quali almeno uno presentato in prima nazionale;
 e) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli,  sia  per  ospitalita'  sia  in coproduzione, di soggetti italiani  ammessi  a contributo ai sensi del presente decreto, ovvero di  altre  nazioni,  che  svolgono  un'attivita'  di elevata qualita' artistica.
 |  |  |  | Art. 15. Progetti speciali
 1. Le risorse riservate ai progetti speciali, ai sensi dell'art. 2, comma  2,  lettera  c),  sono  attribuite,  sentito  il  parere della Commissione,   in   considerazione  della  necessita'  di  promuovere particolari linguaggi o tradizioni della danza, anche con riferimento all'innovazione,   all'ausilio  a  nuovi  progetti  della  danza,  al collegamento   con   esperienze   artistiche  di  altri  paesi,  alla caratteristica  multidisciplinare  del  progetto,  alla necessita' di incentivare la presenza della danza in aree del Paese meno servite.
 2.  Puo' essere concesso inoltre un contributo annuale in favore di soggetti  pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'Amministrazione.
 3.  L'accoglimento  delle  domande  di  cui  al  comma 1 esclude la possibilita'  di  fruire  di  altri  benefici  previsti  dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 16. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Per  l'anno  2006  restano  valide  le  domande  di  contributo presentate  entro  il 31 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 188.
 Con  le  stesse  modalita'  di  presentazione  della  domanda, sono ammesse  eventuali  integrazioni,  specifiche o modifiche relative al progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006.
 2.  I  requisiti  di  cui all'art. 4, comma 4, entrano in vigore il 1°gennaio 2007. Per l'anno 2006, continuano ad applicarsi i requisiti previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47.
 3.  Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.  314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo  2005,  n.  26,  il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo  e  lo  sport  puo'  disporre  la  liquidazione,  in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni  sui  contributi  ancora  da  assegnarsi a soggetti che abbiano  presentato  regolare domanda ai sensi del presente decreto e che  siano  stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano  regolarmente  documentato l'attivita'. Con provvedimento del Direttore  generale  possono  essere  stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.
 |  |  |  | Art. 17. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 21 dicembre 2005
 Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 33
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