Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 21 dicembre 2005 |
Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 188, recante «Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»; Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82; come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173; Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26; che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per l'erogazione di contributi alle attivita' di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuita' nei finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo; Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di attivita' culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 dicembre 2005; Decreta: Art. 1. Efficacia 1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo. |
| Art. 2. Intervento finanziario per le attivita' di danza 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' di danza, in base agli stanziamenti destinati alla danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di: a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta della danza italiana, e consentire ad un pubblico sempre piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza; b) promuovere nella produzione della danza la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo; d) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza; e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo; f) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza; g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative di danza nelle aree meno servite; h) sostenere la promozione internazionale della danza italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri. 2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nell'anno precedente, nonche' del numero delle istanze complessivamente presentate, sentita la Commissione consultiva per la danza di cui all'art. 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province Italiane e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo: a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori della danza di cui al Capo II; b) la quota delle risorse da assegnare ai soggetti di cui al Capo III; c) la quota delle risorse da assegnare ai progetti speciali, secondo quanto stabilito dal Capo IV. 3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente decreto. 4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attivita' relative alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione e al perfezionamento professionale, nonche' a rassegne e festival. |
| Art. 3. Criteri generali di attribuzione del contributo 1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6. 2. Il contributo non puo' comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario. 3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attivita' relativi ai singoli settori della danza, sentita la sezione danza del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina: a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 5, per la quantificazione del contributo; b) l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti della danza che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani danzatori e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita' professionale; c) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi di produzione di cui all'art. 9, che svolgono anche attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici; d) l'incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; e) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di paesi dell'Unione europea; f) l'incentivo finanziario per la realizzazione di nuove coreografie. 4. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve presupporre un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari. 5. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, ovvero per quelle gratuite svolte in edifici scolastici o presso luoghi di interesse storico-artistico entro il limite del dieci per cento dell'intera attivita', con esclusione di quelle svolte presso le fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e presso i teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gia' considerate ai fini delle sovvenzioni statali in favore di tali soggetti. 6. L'Amministrazione, sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 4. 7. Per i soggetti gia' sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo puo' essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda di contributo. |
| Art. 4. Presentazione della domanda e determinazione del contributo 1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio V, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie delle suddette domande, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore Danza». In tale fattispecie fa fede la data di spedizione. La domanda di ammissione a contributo, completa di progetto artistico e preventivo finanziario deve essere corredata da: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'Amministrazione; b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a); c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo apposito modello predisposto dall'amministrazione; d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare entro trenta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei bilanci di previsione. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alla concessione dei contributi sono comunque condizionati all'invio del predetto documento; e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attivita' sovvenzionata; 2. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed e' perentorio. Entro il 31 marzo successivo e' possibile inoltrare, con le stesse modalita' di presentazione della domanda, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico. 3. L'entita' del contributo e' determinata con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, previo parere della competente Commissione. 4. Nessun soggetto puo' essere ammesso a contributo se non ha svolto attivita' per almeno tre anni con i requisiti minimi previsti dalla disciplina di riferimento. |
| Art. 5. Valutazione quantitativa 1. Per le attivita' di danza sono valutabili i costi concernenti la produzione, la distribuzione, l'ospitalita' e la promozione. 2. Per l'attivita' di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, anche mediante modelli UE, presso qualsiasi ente pubblico, dal soggetto che richiede il contributo o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonche' dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative. 3. Per le attivita' di distribuzione e ospitalita' sono valutabili, oltre ai costi connessi alla gestione della sala e alla pubblicita': a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o fissi, corrisposti alle compagnie sovvenzionate dallo Stato sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, che determina, inoltre, le modalita' in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale; b) i costi relativi a spettacoli di compagnie non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalita' di cui alla lettera a), fino al venticinque per cento dei costi delle compagnie sovvenzionate. 4. Per l'attivita' mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura della danza, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attivita' editoriale, e per l'attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attivita' istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'art. 3, comma 3. 5. Per l'attivita' di perfezionamento professionale, i costi si riferiscono ai compensi per i docenti. 6. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalita', la promozione e la pubblicita'. |
| Art. 6. Valutazione qualitativa 1. La valutazione qualitativa e' determinata dalla Commissione prioritariamente in merito alla validita' artistica del progetto, nonche' ai seguenti elementi: a) direzione artistica; b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa dell'organismo, nonche' continuita' del nucleo artistico; c) coreografi impiegati; d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea; e) committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima rappresentazione assoluta in Italia; f) rappresentazione di opere di autori viventi; g) esecuzione dal vivo della parte musicale; h) rappresentazioni presso fondazioni liriche o teatri di tradizione; i) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire l'accrescimento della cultura della danza; l) adeguatezza del numero di prove programmate. 2. La Commissione tiene altresi' conto, relativamente al biennio precedente a quello per il quale e' richiesto il contributo, dei seguenti elementi positivi: a) la media del numero degli spettatori paganti, nonche' dei relativi incassi rispetto al contesto socio-economico del territorio; b) la capacita' imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali. 3. La valutazione qualitativa puo' determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 5. |
| Art. 7. Erogazione del contributo. Controlli 1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione puo' prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta. 2. L'amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati: a) il rendiconto finanziario relativo all'attivita' sovvenzionata; b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attivita' svolta, con indicazione del numero delle giornate di spettacolo; c) il numero delle giornate lavorative; d) gli incassi determinati dall'attivita' artistica; e) il numero delle prove per ciascuno spettacolo; f) il personale stabilmente impiegato; g) il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'attivita' sovvenzionata. 4. L'erogazione dell'importo del contributo e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalla legge finanziaria e di bilancio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto e' diminuito di una identica percentuale. 5. L'Amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica. 6. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. 7. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando l'attivita' svolta e' ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione. 8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo. |
| Art. 8. Decadenze e sanzioni 1. Con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport e' disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate, nei due anni successivi a quello in cui si e' conclusa l'attivita': a) in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3; b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'art. 7, comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto dell'art. 7, comma 7. |
| Art. 9. Compagnie di danza 1. Gli organismi di produzione della danza svolgono un'attivita' di interesse pubblico, in quanto assicurano la circolazione sul territorio nazionale degli spettacoli, cosi' garantendo la piu' ampia diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovono, inoltre, la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica. 2. Gli organismi di produzione della danza possono essere ammessi al contributo se effettuano, annualmente, un minimo di venti giornate recitative e di trecentocinquanta giornate lavorative. 3. Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 2, sono ammesse, per non piu' del trenta per cento, le giornate di spettacolo svolte all'estero, di cui almeno il venti per cento in Paesi dell'Unione europea. |
| Art. 10. Soggetti di promozione e formazione del pubblico 1. Puo' essere concesso un contributo in favore di soggetti che, nell'ambito del territorio di una regione, svolgono attivita' di promozione e formazione del pubblico alle quali partecipi, anche solo finanziariamente, la regione territorialmente interessata, ovvero che abbiano avuto il riconoscimento delle funzioni esercitate in base a legge regionale. Tali attivita' possono essere svolte anche in non piu' di una regione confinante, nella quale non esiste un analogo soggetto. 2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo: a) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo nell'ambito di almeno due province del territorio di una regione e in non piu' di una regione confinante, da parte di compagnie assegnatarie di contributi dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale ovvero fissi, con un massimale definito con il decreto di cui all'art. 3, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni. Ai fini del contributo, i soggetti di cui al comma 1 possono includere nel programma di attivita', fino ad un massimo del trenta per cento del totale delle recite ospitate nonche' dei costi di ospitalita', anche compagnie di danza non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni italiane; b) un progetto di attivita' che preveda la rappresentazione di un repertorio qualificato riferito anche alla produzione di danza contemporanea italiana ed europea, nonche' le modalita' della formazione del pubblico; c) una stabile ed autonoma struttura organizzativa. 3. Per la quantificazione del contributo si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, delle spese di pubblicita', dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con esclusione del costo del personale dipendente. 4. Il contributo non puo' essere concesso a piu' di un soggetto di cui al comma 1 per ogni regione. 5. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa privata, alle condizioni di cui al comma 2. |
| Art. 11. Esercizio teatrale e teatri municipali 1. I soggetti gestori di sale teatrali che ospitano spettacoli di danza possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicita', nonche' sui costi di promozione. 2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo: a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la titolarita' dell'esercizio; b) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo annuali integralmente riservate alla danza, con esclusione di quelle eventualmente utilizzate per accedere ai benefici di cui al decreto ministeriale relativo alle attivita' di prosa; c) la effettuazione di almeno il cinquanta per cento di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro. 3. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate di spettacolo, e comunque non oltre il venticinque per cento del minimo stesso, possono essere computate le giornate di spettacolo effettuate da compagnie di danza non sovvenzionate dallo Stato. |
| Art. 12. Accademia nazionale di danza 1. L'Accademia nazionale di danza riceve un contributo, da erogarsi ai sensi degli articoli 4 e 7, sulla base di un programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a favorire gli scambi internazionali e la diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie, ovvero orientati alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri, o alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte coreutica. 2. Alla fondazione «Opera nazionale dell'Accademia nazionale di danza», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 925, e' concesso un contributo, da erogarsi con le modalita' di cui al comma 1, per il sostegno di iniziative anche produttive, realizzate direttamente, con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia nazionale di danza, ovvero in collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica, del teatro e della danza. |
| Art. 13. Promozione della danza e perfezionamento professionale 1. Puo' essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con contributi previsti dal presente decreto ad altro titolo, in favore di soggetti pubblici e privati che: a) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuita', progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e informazione nel campo della danza nonche' alla valorizzazione della cultura della danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo, all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono articolarsi anche in attivita' seminariali e di laboratorio. b) non svolgendo attivita' di produzione, svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuita', attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore della danza, mediante un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e della danza; c) coordinano e sostengono, a livello nazionale, l'attivita' di gruppi della danza non professionistici ad essi aderenti; d) hanno come oggetto esclusivo della propria attivita' le finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, ricevano sovvenzioni di uno o piu' enti locali da almeno tre anni e abbiano ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei. 2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano la disponibilita' di una sala integralmente dedicata a spettacoli di danza, e questi vi siano svolti per non meno di venti giorni l'anno, ai fini della determinazione del contributo si tiene conto delle relative spese di gestione, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 5. 3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il contributo puo' essere solo integrativo e comunque non superiore al settanta per cento delle spese sostenute. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), il contributo e' integrativo di altri apporti finanziari di enti pubblici e privati. 4. Il contributo di cui al comma 1 e' attributo sulla base di un programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti: a) a favorire, mediante attivita' da svolgere sia in Italia sia all'estero, gli scambi internazionali ed a sostenere protocolli di attivita' interministeriali; b) a sostenere e promuovere le nuove generazioni di artisti e a trasmettere le esperienze maturate; c) alla diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie; d) alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri; e) alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte della danza, anche attraverso la creazione di una banca dati multimediale. |
| Art. 14. Rassegne e festival 1. Puo' essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione e al rinnovamento della danza nonche' allo sviluppo della cultura della danza, e che comprendono una pluralita' di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari. 2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed e' determinato sulla base dei seguenti presupposti: a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici; b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacita' professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival; c) disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa permanente; d) previsione di una pluralita' di spettacoli dei quali almeno uno presentato in prima nazionale; e) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli, sia per ospitalita' sia in coproduzione, di soggetti italiani ammessi a contributo ai sensi del presente decreto, ovvero di altre nazioni, che svolgono un'attivita' di elevata qualita' artistica. |
| Art. 15. Progetti speciali 1. Le risorse riservate ai progetti speciali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessita' di promuovere particolari linguaggi o tradizioni della danza, anche con riferimento all'innovazione, all'ausilio a nuovi progetti della danza, al collegamento con esperienze artistiche di altri paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessita' di incentivare la presenza della danza in aree del Paese meno servite. 2. Puo' essere concesso inoltre un contributo annuale in favore di soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'Amministrazione. 3. L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 esclude la possibilita' di fruire di altri benefici previsti dal presente decreto. |
| Art. 16. Disposizioni transitorie e finali 1. Per l'anno 2006 restano valide le domande di contributo presentate entro il 31 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 188. Con le stesse modalita' di presentazione della domanda, sono ammesse eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006. 2. I requisiti di cui all'art. 4, comma 4, entrano in vigore il 1°gennaio 2007. Per l'anno 2006, continuano ad applicarsi i requisiti previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47. 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport puo' disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma. |
| Art. 17. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 21 dicembre 2005 Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 33 |
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