| 
| Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 21 dicembre 2005 |  | Criteri  e  modalita'  di  erogazione  di  contributi in favore delle attivita'  teatrali,  in  corrispondenza  agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
 Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
 Visto l'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
 Visto  il  decreto-legge  18 febbraio  2003, n. 24, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17 aprile  2003, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;
 Visto  il  decreto  ministeriale  27 febbraio  2003,  e  successive modificazioni,   recante   «Criteri  e  modalita'  di  erogazione  di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti  del  Fondo  unico  per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
 Visto   l'art.  6  del  decreto-legge  30 dicembre  2004,  n.  314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato  per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per l'erogazione di  contributi  alle  attivita'  di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
 Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  determinazione  dei suddetti criteri  e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006,   al   fine   di   garantire   la  necessaria  continuita'  nei finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo;
 Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
 Viste   le  sentenze  della  Corte  costituzionale  in  materia  di attivita'  culturali  e  di  spettacolo  n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;
 Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto   legislativo   28 agosto  1997,  n.  281  nella  seduta  del 15 dicembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Efficacia
 1.  Il  presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge  di  definizione  dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della  Costituzione  fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato,   delle  regioni  e  delle  autonomie  locali  in  materia  di spettacolo.
 |  |  |  | Art. 2. Intervento finanziario per le attivita' teatrali
 1.  Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la Direzione  generale  per  lo  spettacolo  dal  vivo  e  lo  sport del Dipartimento  per  lo  spettacolo  e  lo  sport,  di seguito definito «Amministrazione»,   assegna  contributi  ai  soggetti  che  svolgono attivita' di teatro, commedia musicale ed operetta, in corrispondenza degli  stanziamenti  destinati  al  settore  dal  Fondo  unico per lo spettacolo,  di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
 a) favorire la qualita' artistica ed il rinnovamento dell'offerta teatrale,  consentendo  ad  un pubblico sempre piu' ampio di accedere all'esperienza   teatrale,   con   particolare  riguardo  alle  nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
 b) promuovere    nella    produzione    teatrale   la   qualita', l'innovazione,  la  ricerca,  la  sperimentazione di nuove tecniche e stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
 c) agevolare  la  committenza  di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
 d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico;
 e) ampliare   le   potenzialita'   del  mercato  teatrale,  anche promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attivita' di spettacolo, e l'utilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale;
 f) sostenere  la  formazione  e  tutelare  le professionalita' in campo artistico, tecnico ed organizzativo;
 g) incentivare   la   promozione   e  la  diffusione  del  teatro sull'intero   territorio   nazionale,  favorendo  il  radicamento  di iniziative teatrali nelle aree meno servite;
 h) promuovere l'interdisciplinarita' e la multimedialita';
 i) sostenere la proiezione internazionale del teatro italiano, in particolare   in   ambito   europeo,  anche  mediante  iniziative  di coproduzione  e  di  scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri.
 2.  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, di seguito definito  «Ministro»,  con  proprio  decreto,  tenuto conto di quanto previsto   dalle   leggi   finanziaria  e  di  bilancio,  sentita  la Commissione  consultiva  per  il teatro di cui all'art. 8 del decreto legislativo   21 dicembre   1998,   n.   492,   di  seguito  definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni  d'Italia che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da  parte  del  Ministero, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, ripartisce - in armonia con il totale dei contributi assegnati   nell'anno   precedente  e  con  l'entita'  delle  domande complessivamente  presentate  - la quota da assegnare rispettivamente a:
 a) ciascuno dei settori teatrali di cui al capo II;
 b) i soggetti di cui al capo III;
 c) le attivita' di cui al capo IV.
 3.   Qualora   le   leggi  finanziaria  e  di  bilancio  successive all'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  2  determinino  una consistenza   del  Fondo  inferiore  a  quella  definita  al  momento dell'emanazione   del  citato  decreto,  il  Ministro  provvede  alla proporzionale  riduzione  delle risorse ripartite. In caso di aumento della  consistenza  del Fondo, il Ministro provvede alle integrazione delle risorse medesime.
 4.  Ai  fini  dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' teatrali   considerate   sono   quelle   relative   alla  produzione, distribuzione, esercizio, promozione, rassegne e festival.
 |  |  |  | Art. 3. Criteri generali di attribuzione del contributo
 1.  Il  contributo  e'  correlato  alle  voci di costo previste nel progetto   artistico   e  nel  preventivo  finanziario,  riconosciute ammissibili  ai  sensi dell'art. 5 secondo la valutazione qualitativa di  cui all'art. 6 e nei limiti del pareggio tra entrate ed uscite di bilancio.  Eventuali  utili  conseguiti  dovranno  essere reinvestiti nella attivita'.
 2.  Il  Ministro,  ai  fini  dell'attribuzione dei contributi per i diversi  settori teatrali, sentita la sezione teatro del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:
 a) le  percentuali  di  incidenza  dei  singoli  costi  ai  quali correlare il contributo;
 b) l'incentivo  finanziario da assegnare ai soggetti teatrali che utilizzano,   insieme  a  professionisti  di  collaudata  esperienza, giovani  attori  e  tecnici  nei  loro primi cinque anni di attivita' professionale;
 c) l'incentivo  finanziario  rapportato al numero delle regioni e delle   piazze   visitate,  con  una  maggiorazione  per  le  regioni dell'obiettivo  1,  come  definito  dal  regolamento  n.  1260/CE del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 d) l'incentivo  finanziario  nel  caso di prevalenza di recite di autori  italiani,  o  di  Paesi  dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i diritti di autore;
 e) l'entita' delle maggiorazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4.
 3. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti  artistici,  tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti partecipanti,   anche  di  Paesi  dell'Unione  europea,  motivati  da un'adeguata   relazione   dei   rispettivi  direttori  artistici;  la Commissione  esprime  il  parere  sulla  sussistenza  dei presupposti artistici  e  le  recite  realizzate  sono  valutate  nei  limiti dei rispettivi  apporti  ai  costi  di  produzione.  La coproduzione deve presupporre  un  formale  accordo  fra  i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari.
 4.  Ai  fini dell'assegnazione del contributo, per rappresentazioni pubbliche  si  intendono quelle alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto  di  biglietto di ingresso ad eccezione di quanto previsto dall'art. 15.
 5.  E'  riconosciuta  la  sola  attivita'  recitativa  svolta con i criteri individuati dall'art. 5, comma 5.
 6.  L'attivita' recitativa svolta all'estero e' riconosciuta per un massimo del venti per cento dell'intera attivita'.
 7.  L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto,  qualora  le  caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificate.
 8.   Il   contributo   e'  assegnato  sulla  base  della  validita' organizzativa  ed  imprenditoriale,  nonche' della qualita' culturale delle  iniziative,  natura  professionale delle attivita' realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria ed  impiego  per  ogni  spettacolo  di  un minimo di sei elementi tra artistici  e  tecnici, riducibili a quattro con motivata richiesta di deroga  da sottoporre alla Commissione. Per il settore del teatro per l'infanzia e la gioventu', il numero minimo degli elementi e' ridotto a quattro; il teatro di figura non e' soggetto a limitazioni.
 9.  Almeno  la  meta'  degli  spettacoli di nuova produzione devono essere   programmati  nell'anno  per  un  minimo  di  venti  giornate recitative  per  l'attivita' annuale. Per il teatro di innovazione le giornate recitative sono ridotte a quindici.
 |  |  |  | Art. 4. Presentazione della domanda, determinazione
 del contributo e criteri di ammissione
 1.  La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero  per  i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e   lo   sport  -  Servizio III,  utilizzando  unicamente  i  modelli predisposti  dall'amministrazione  e  disponibili  con  modalita'  di trasmissione  on-line,  a  mezzo  di  sistemi  informatici  dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale.  Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della   firma   digitale  e  dell'autenticita'  della  documentazione trasmessa  in  formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di  cui  una  in  bollo, corredate della documentazione attestante il possesso   dei   requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  per l'ammissione  a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo  direttamente  o  per  mezzo  del  servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta «Domanda di  contributo - Settore Teatro». In tale fattispecie fa fede la data di  spedizione.  La  domanda  di ammissione a contributo, completa di progetto artistico e preventivo finanziario deve essere corredata da:
 a) copia  conforme  all'originale  dell'atto  costitutivo e dello statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'amministrazione;
 b) dichiarazione  resa  ai  sensi  dell'art.  46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano  le  variazioni  dei  dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);
 c) progetto  artistico  e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;
 d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
 2.  Il  termine  per  la  presentazione delle domande e' fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo  ed  e'  perentorio.  Entro  il  31 gennaio  successivo e' possibile  inoltrare,  con le stesse modalita' di presentazione della domanda,  eventuali  integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico.
 3.  Nessun  soggetto  puo'  essere  ammesso  a contributo se non ha svolto  attivita' per almeno tre anni con i requisiti minimi previsti dalla disciplina di riferimento.
 4.  L'entita'  del  contributo e' determinata con provvedimento del Direttore  generale  per  lo  spettacolo  dal vivo e lo sport, previo parere della Commissione.
 |  |  |  | Art. 5. Valutazione quantitativa
 1.  Per l'attivita' teatrale sono valutabili i costi concernenti la produzione,   l'ospitalita',  la  distribuzione,  la  promozione,  la formazione  del  pubblico  e  la  pubblicita',  secondo  le modalita' previste dal presente decreto.
 2.  Per  l'attivita'  di  produzione  i  costi riguardano gli oneri previdenziali   ed   assistenziali  complessivamente  versati  presso qualsiasi  ente  pubblico  dall'organismo teatrale, maggiorati di una quota percentuale a remunerazione dei costi di allestimento, definiti con  il  decreto di cui all'art. 3, comma 2. Tali oneri sono presi in considerazione  fino al massimale di retribuzione giornaliero fissato annualmente  dall'ENPALS.  Il  numero  delle  giornate  lavorative e' considerato con riferimento al solo personale artistico e tecnico.
 3.  Per  le  imprese  di produzione di cui al successivo art. 14 e' prevista  una  maggiorazione  degli  oneri  sociali  per  ognuno  dei seguenti requisiti:
 a) l'effettuazione di non piu' di due spettacoli all'anno;
 b) attivita' svolta in prevalenza con contratti a percentuale.
 4. Per le imprese di produzione di cui al successivo art. 14, comma 3,  in particolare, e' prevista una maggiorazione degli oneri sociali per ognuno dei seguenti requisiti:
 a) effettuazione di almeno milleottocento giornate lavorative;
 b) disponibilita',  anche  temporanea,  di una sede idonea per lo svolgimento di una valida e documentata attivita' di laboratorio e di qualificazione professionale in collaborazione con le universita' per il  teatro di sperimentazione e con le istituzioni scolastiche per il teatro per l'infanzia e la gioventu';
 c) rapporto  con uno o piu' enti territoriali e disponibilita' di entrate  finanziarie  adeguate  provenienti da soggetti diversi dallo Stato, comunque non inferiori al 40 per cento dei costi sostenuti;
 d) qualificata  presenza  all'estero, con particolare riferimento all'ambito europeo.
 5.  Per  la  quantificazione dei costi di produzione ed ospitalita' sono  prese in considerazione solo le recite che prevedono compensi a percentuale  sugli incassi o per le quali sia corrisposto un compenso fisso  nella  misura  massima  di 4.000 euro per le recite in cui sia previsto  l'impiego  di sei elementi, maggiorato di 600 euro per ogni attore  o  tecnico  impiegato  in  piu'  e  del 15 per cento per ogni singolo  debutto.  In  ogni  caso il compenso fisso non puo' superare 12.000 euro.
 6.  Per le attivita' di ospitalita' tali costi, nei limiti e con le modalita'  di  cui  al  comma  6, sono riferibili per il 30 per cento anche   alle   recite   di   formazioni  teatrali  professionali  non sovvenzionate  dallo  Stato  o  dalla regione e di compagnie di danza sovvenzionate  ai  sensi  della  legge  14 agosto  1967, n. 800, e di compagnie  teatrali  e  di  danza  straniere  di  particolare valenza culturale.  Vengono,  inoltre,  riconosciuti  i costi per la gestione della sala, e per la promozione e la formazione del pubblico.
 7. Per l'attivita' di distribuzione, i costi e le recite valutabili sono quelli previsti dai commi 6 e 7.
 8.   Per   l'attivita'  di  promozione,  volta  all'informazione  e valorizzazione della cultura teatrale, sono valutati i relativi costi ad eccezione delle spese generali.
 |  |  |  | Art. 6. Valutazione qualitativa
 1.  La  valutazione  qualitativa  e'  determinata dalla Commissione prioritariamente  in  merito  alla  validita' artistica del progetto, nonche' ai seguenti elementi:
 a) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa dell'organismo;
 b) direzione artistica o organizzativa;
 c) identita' e continuita' del nucleo artistico ed organizzativo;
 d) spazio  riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento  a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea ed alla committenza di testi originali;
 e) periodo  di  impiego degli scritturati in rapporto ai compensi da corrispondere;
 f) il  carattere  di  stanzialita'  per le attivita' stabili e la tipologia del decentramento territoriale per le attivita' di giro;
 g) integrazione   delle   arti  sceniche  e  processi  innovativi nell'ambito della produzione;
 h) creazione  di  rapporti  con  le  scuole e le universita', ivi compresi  momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire lo sviluppo della cultura teatrale;
 i) integrazione con il patrimonio storico ed architettonico;
 l) obiettivo  del  progetto,  con  riferimento alle sue finalita' sociali;
 m) rapporto consolidato con enti locali e istituzioni culturali;
 n) formazione e sostegno alle nuove istanze artistiche;
 o) qualificata attivita' di documentazione e di diffusione, anche editoriale, dell'attivita' teatrale;
 p) rapporto fra entrate di bilancio ed intervento statale.
 2.  In  sede  di valutazione si tiene altresi' conto del precedente progetto  artistico realizzato e del relativo numero degli spettatori paganti registrati.
 3.  La  valutazione  qualitativa puo' determinare una variazione in aumento  lino  al  doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento dei costi ammessi ai sensi dell'art. 5.
 |  |  |  | Art. 7. Erogazione del contributo - Controlli
 1.   Nel  caso  di  progetti  artistici  di  particolare  rilevanza finanziaria,  l'amministrazione  puo' prendere in considerazione solo una  parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare le  risultanze  del  bilancio  consuntivo o di rendiconto in ordine a tutta l'attivita' svolta.
 2.  A  seguito  dell'assegnazione del contributo, l'Amministrazione eroga  l'acconto  nella  misura dell'ottanta per cento per i soggetti che  abbiano ottenuto l'intervento statale da almeno tre anni, sempre che  sia  stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.
 3.  Ai  fini  dell'erogazione  del  saldo,  i  soggetti  ammessi al contributo  presentano,  ai  sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445, una dichiarazione  con  cui  viene  autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati:
 a) le   risultanze   finali   del   bilanicio  consuntivo  o  del rendiconto,  nonche' il paino di reinvestimento degli eventuali utili conseguiti;
 b) il numero delle giornate recitative, delle giornate lavorative e  degli  scritturati, con la quantificazione dei costi e degli oneri sociali sostenuti di cui all'art. 5;
 c) il numero e gli incassi delle recite effettuate a percentuale;
 d) il  numero  e  gli  incassi  delle  recite effettuate entro il limite di cui all'art. 5, comma 5;
 e) il  numero  e gli incassi delle recite effettuate con compensi oltre il limite di cui all'art. 5, comma 5;
 f) il  numero  di  recite  di  autori  italiani,  o  di  un Paese dell'Unione  europea,  viventi  o  per  i  quali  sono in godimento i diritti di autore;
 g) il numero delle regioni e piazze visitate anche in riferimento alle  regioni  dell'obiettivo  1,  come  definito  dal regolamento n. 1260/CE  del  21 giugno  1999  del  Consiglio,  recante  disposizioni generali sui fondi strutturali.
 4.   L'erogazione   del  contributo  e'  subordinata  agli  impegni stabiliti dalla legge finanziaria e di bilancio. Qualora ricorrano le condizioni  di  cui  all'art.  2,  comma 3, il contributo per ciascun soggetto e' ridotto di una identica percentuale.
 5.     L'Amministrazione     puo'     procedere     a     verifiche amministrativo-contabili,  anche  a campione, al fine di accertare la regolarita'  dei  bilanci  e degli altri atti riguardanti l'attivita' teatrale   sovvenzionata,   a   tal   fine   accedendo   anche   alla documentazione   conservata   presso   il   soggetto  beneficiario  e condizionando,  ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
 6.  Ad  eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non  sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi  o  l'assegnazione  di  interventi  integrativi  anche  in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.
 7.  L'importo  del  contributo  e' proporzionalmente ridotto quando l'attivita'  svolta  e'  ridotta  in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.
 8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma  rispetto  a  quelli  indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per  tale  solo  aspetto,  il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.
 |  |  |  | Art. 8. Decadenze e sanzioni
 1.  Con  provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo  e  lo  sport e' disposta la decadenza del contributo, ovvero la sua   riduzione  proporzionale,  provvedendosi,  ove  necessario,  al recupero,  totale  o parziale, delle somme gia' versate, nei due anni successivi a quello in cui si e' conclusa l'attivita':
 a) in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3;
 b) in  caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera a)  o  di  bilancio  consuntivo,  nei  casi in cui ne sia stata fatta richiesta,  non  veritieri  o  con  modifiche sostanziali rispetto al progetto  presentato, senza la comunicazione di cui all'art. 7, comma 8.
 |  |  |  | Art. 9. Atti di indirizzo
 1.  Successivamente  alle  procedure di cui all'art. 2, comma 2, il Ministro,  sentito il parere della Commissione ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  d'Italia  che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero, trascorsi i  quali  i  decreti  possono comunque essere adottati, determina con proprio  decreto  gli  elenchi  degli  organismi  e  delle iniziative teatrali di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.
 |  |  |  | Art. 10. Attivita' teatrale stabile
 1.  L'attivita'  teatrale  stabile  e' svolta dai teatri stabili ad iniziativa pubblica, ad iniziativa privata e di innovazione.
 2.   L'attivita'  teatrale  stabile  e'  connotata  dal  prevalente rapporto  con  il  territorio  entro  il quale e' ubicato ed opera il soggetto    che    la    svolge,   dalla   continuita'   del   nucleo artistico-tecnico-organizzativo,  nonche'  da  una progettualita' con particolari   finalita'   artistiche,  culturali  e  sociali,  ed  e' caratterizzata da:
 a) sostegno  e diffusione dei valori del teatro nazionale d'arte, di  tradizione  e  della  commedia musicale, con adozione di progetti artistici  di  produzione,  ricerca,  perfezionamento  professionale, promozione e ospitalita' e presenza in contesti sociali rilevanti;
 b) rinnovo  dcl  linguaggio teatrale e sostegno alla drammaturgia contemporanea;
 c) sviluppo  del  metodo  di  ricerca  in  collaborazione  con le universita';
 d) diffusione  della  cultura teatrale presso il pubblico di ogni fascia di eta' e ceto sociale;
 e) valorizzazione di nuovi talenti;
 f) esclusiva   disponibilita'   di   una  o  piu'  sale  teatrali direttamente  gestite  e  idonee alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;
 g) autonomia  e  comprovata  qualificazione  professionale  della direzione,  con  esclusione  dello  svolgimento  di  altre  attivita' manageriali,  organizzative,  di  consulenza  e prestazione artistica presso  strutture produttive o distributive sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro;
 h) rappresentazione in sedi direttamente gestite di:
 1)  almeno  il  20 per cento delle recite prodotte per i teatri operanti in citta' con non piu' di 250.000 abitanti;
 2)  almeno  il  25 per cento delle recite prodotte per i teatri operanti  in  citta'  con  piu'  di 250.000 abitanti e fino a 700.000 abitanti;
 3)  almeno  il  35 per cento delle recite prodotte per i teatri operanti in citta' con piu' di 700.000 abitanti;
 i) per  le  attivita' di cui agli articoli 11 e 12, effettuazione in  sedi  direttamente  gestite  gli spettacoli di nuovo allestimento direttamente  prodotti  per un minimo di dodici giornate recitative a spettacolo,  elevate  a ventiquattro giornate recitative per i teatri operanti in citta' con piu' di un milione di abitanti;
 l) ospitalita' coerente con le finalita' perseguite;
 m) stabilita' del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico;
 n) disponibilita'    di   entrate   finanziarie   adeguate   alla realizzazione del progetto.
 |  |  |  | Art. 11. Teatri stabili ad iniziativa pubblica
 1.  Il  riconoscimento  di teatro stabile ad iniziativa pubblica e' subordinato,  oltre  a  quanto previsto dall'art. 10, al possesso dei seguenti requisiti:
 a) costituzione  da  parte  della  regione, della provincia e del comune  nel cui territorio e' situata la sede, con l'impegno dei soci a   contribuire  alle  spese  dell'ente  in  misura  almeno  pari  al contributo  annualmente  versato  dallo Stato, nonche' a garantire la disponibilita'  di  una  o  piu'  sale teatrali, di cui almeno una di cinquecento posti, con la copertura di tutte le spese di esercizio;
 b) la  presenza,  quali  organi, del presidente, del consiglio di amministrazione,  dell'assemblea  e  del  collegio  dei revisori, con durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
 c) la  presenza  di  un  numero  di  componenti  del consiglio di amministrazione non superiore a cinque, elevabile a sette nel caso di presenza  di  ulteriori  partecipanti,  oltre  gli  enti territoriali necessari;
 d) la  presenza  di tre componenti del collegio dei revisori, dei quali  due scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed il presidente designato dal Ministero;
 e) stabilita'   del   nucleo   artistico  assunto  con  contratto stagionale  per  almeno  il  quaranta per cento degli interpreti e di almeno il sessanta per cento dell'organico amministrativo e tecnico;
 f) effettuazione annua di almeno cinquemila giornate lavorative e di   centoventi   giornate   recitative  di  spettacoli  direttamente prodotti,   ridotte  a  quattromila  giornate  lavorative  e  novanta giornate  recitative per i teatri stabili di minoranze linguistiche o di confine;
 g) allestimento  od  ospitalita'  ogni anno di almeno un'opera di autore italiano vivente;
 h) valorizzazione,  qualificazione ed impiego di giovani attori e tecnici nell'ambito del nucleo artistico stabile.
 |  |  |  | Art. 12. Teatri stabili ad iniziativa privata
 1.  Il  riconoscimento  di  teatro stabile ad iniziativa privata e' subordinato,  oltre  a  quanto previsto dall'art. 10, al possesso dei seguenti requisiti:
 a) progetto  artistico  integrato  di  produzione,  promozione ed ospitalita';
 b) disponibilita'  esclusiva  di  una  sala  teatrale  di  almeno cinquecento posti;
 c) stabilita' del nucleo artistico e del personale amministrativo e tecnico;
 d) effettuazione   di   almeno   quattromilacinquecento  giornate lavorative   e   di  centoventi  giornate  recitative  di  spettacoli direttamente prodotti;
 e) valorizzazione   del   repertorio  contemporaneo  italiano  ed europeo, con particolare riguardo ad autori viventi;
 f) disponibilita'  di entrate finanziarie adeguate provenienti da soggetti  diversi dallo Stato comunque non inferiori al cinquanta per cento dei costi sostenuti.
 2.  Il  Ministro,  con  proprio decreto, puo' riconoscere il Teatro stabile  nazionale  della  commedia musicale che, oltre a possedere i requisiti  di  cui  al comma 1 del presente articolo, dovra' avere la disponibilita' esclusiva di una sala teatrale di almeno 1300 posti.
 |  |  |  | Art. 13. Teatri stabili di innovazione
 1. Sono teatri stabili di innovazione quelli che svolgono attivita' di  ricerca  e  sperimentazione teatrale o attivita' teatrale rivolta all'infanzia e alla gioventu'.
 2.   L  attivita'  della  ricerca  e  sperimentazione  teatrale  e' caratterizzata  da  una  particolare  attenzione  al rinnovamento del linguaggio teatrale, alle nuove drammaturgie, alla multimedialita' ed alla  integrazione  delle  arti sceniche, e da iniziative di studio e laboratorio,  anche  in  collaborazione  con  le  universita'  per lo sviluppo di nuovi metodi di ricerca.
 3.  L'attivita'  teatrale  rivolta all'infanzia e alla gioventu' e' caratterizzata  da  una  particolare  attenzione  all'evoluzione  del linguaggio  artistico  e pedagogico, allo sviluppo e diffusione della cultura  teatrale  presso  il  pubblico in eta' prescolare e scolare, alle  iniziative  di  studio  e laboratorio, in collaborazione con le strutture   scolastiche,   mirate   a  finalita'  educative  ed  alla formazione teatrale degli insegnanti.
 4.   Il   riconoscimento   di  teatro  stabile  di  innovazione  e' subordinato,  oltre  a  quanto previsto dall'art. 10, al possesso dei seguenti requisiti:
 a) valorizzazione di nuovi talenti;
 b) disponibilita'  esclusiva  di una o piu' sale teatrali, di cui almeno una di duecento posti;
 c) effettuazione  di  almeno  quattromila  giornate  lavorative e cento   giornate   recitative  di  spettacoli  direttamente  prodotti all'anno;
 d) stabilita' del nucleo artistico e del personale amministrativo e tecnico;
 e) disponibilita'  di entrate finanziarie adeguate provenienti da soggetti  diversi dallo Stato, comunque non inferiori al quaranta per cento dei costi sostenuti, tra i quali almeno un ente locale.
 |  |  |  | Art. 14. Imprese di produzione teatrale
 1. Le imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta, di  innovazione  nell'ambito  della  sperimentazione e del teatro per l'infanzia  e  la  gioventu',  si  caratterizzano  per  la  capacita' organizzativa,  per  la validita' artistica del progetto in relazione alla  tradizione teatrale, alla drammaturgia contemporanea, alla piu' ampia  diffusione  della  cultura e dell'arte teatrale sul territorio nazionale,  alla  valorizzazione  di  nuovi  talenti, alla ricerca di nuovi linguaggi artistici e per la diffusione del teatro presso nuove fasce di pubblico, anche in eta' scolare e prescolare.
 2.  Dette  imprese possono essere ammesse al contributo statale, se effettuano  un  minimo  di  novanta  giornate  recitative  e di mille giornate lavorative, in presenza di:
 a) direzione artistica di comprovata qualificazione professionale e nucleo artistico stabile;
 b) autonomia creativa e organizzativa;
 c) significativa  progettualita' culturale e di rilevante impatto sul pubblico.
 3. Possono altresi' essere ammesse al contributo statale le imprese di  teatro  di  innovazione  che,  oltre  alla direzione artistica di comprovata  qualificazione professionale ed alla autonomia creativa e organizzativa,  si  caratterizzano per la continuita' e identita' del nucleo  artistico,  per  la  disponibilita', anche temporanea, di una sede  idonea  per  lo svolgimento di attivita' laboratoriale e per la presenza  di un progetto che realizzi un intervento creativo su testi teatrali   e  l'integrazione  tra  le  arti  sceniche;  ai  fini  del raggiungimento  dei minimi recitativi, tali imprese possono computare fino a venticinque giornate di attivita' di laboratorio.
 4. Le imprese di produzione teatrale, ammesse al contributo statale e  che  hanno  la  disponibilita'  pluriennale  di un teatro, possono altresi'  essere  ammesse al contributo per l'attivita' di esercizio, secondo  quanto  previsto  dall'art.  17,  in presenza di un'adeguata ospitalita' per almeno il cinquanta per cento a compagnie organizzate da imprese diverse.
 5.  Le imprese teatrali di innovazione in possesso dei requisiti di cui  all'art. 5, comma 4, possono, al termine di tre anni consecutivi di  attivita'  destinataria di contributo, effettuare a domanda, solo per l'anno appena successivo, il 10 per cento dei minimi recitativi e lavorativi  previsti  dal  presente  decreto, sostituendo la restante parte  con  attivita'  di  laboratorio, scientifica, seminariale e di studio.   Il  progetto  di  tale  attivita'  deve  essere  presentato attraverso una specifica relazione da sottoporsi al preventivo parere della  commissione.  Al  termine delle attivita', l'impresa dovra', a consuntivo, illustrare all'amministrazione il progetto realizzato, da cui  dovra'  emergere  con chiarezza la nuova progettualita' da porre alla  base delle future attivita'. Il contributo relativo all'anno di studio  e'  individuato  nella  misura  massima  del 50 per cento del contributo  assegnato all'impresa il precedente anno. Puo' applicarsi l'art.  23,  comma  4,  sull'importo di cui al precedente periodo. Le imprese  che  effettuano  domanda di contributo ai sensi del presente comma possono comunque presentare domanda anche ai sensi del comma 3. Tale  domanda  sara'  considerata  decaduta  nel  caso  in  cui venga autorizzata dalla Commissione l'attivita' di cui al presente comma.
 6.  Una  maggiorazione  dei  costi  riferiti  agli  oneri sociali a compensazione  delle  spese  per  la gestione della sala e' riservata alle imprese di produzione teatrale, singole o consorziate, che hanno la   disponibilita'   esclusiva   di   un   teatro  di  non  piu'  di duecentocinquanta   posti  o,  relativamente  alle  zone  non  ancora servite,    di    luoghi    attrezzati,   muniti   delle   prescritte autorizzazioni,   all'interno   dei   quali   svolgono  un  programma continuativo  di produzione ed ospitalita', rivolto alla drammaturgia contemporanea,  alle  attivita'  di  laboratorio  e  di aggiornamento professionale ed alla promozione e sensibilizzazione del pubblico.
 |  |  |  | Art. 15. Teatro di figura ed artisti di strada
 1. Sono ammessi al contributo statale le imprese che svolgono in un determinato   ambito   territoriale,   con  un  organico  progetto  e stabilita'   del   nucleo  artistico,  un'attivita'  continuativa  di produzione  del  teatro  di figura di significativo rilievo, anche in convenzione   con  gli  enti  locali  interessati,  ed  integrata  da attivita'  di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione,  aggiornamento  delle tecniche e rinnovamento espressivo, rassegne e festival.
 2.  Sono ammesse al contributo statale le imprese di produzione del teatro di figura che effettuano almeno ottanta giornate recitative di spettacoli   del  repertorio  tradizionale  italiano  ed  innovativo, quaranta  delle  quali  possono essere attestate, per la specificita' dell'attivita' svolta, anche con documentazione diversa dal bordero', e settecento giornate lavorative.
 3.  Per  la  quantificazione  del  contributo  si tiene anche conto dell'effettuazione  dell'attivita' di produzione teatrale all'estero, anche  attraverso  coproduzioni internazionali, e della gestione, con la  partecipazione  di  almeno  un  ente  locale,  di  spazi adeguati all'attivita'  di  ospitalita'  di  rassegne  e  festival, per almeno cinquanta   recite,   cui   gli  spettatori  possono  accedere  anche gratuitamente,  nonche' l'apertura al pubblico di collezioni storiche e  musei  e  la  realizzazione di iniziative di studio, formazione ed editoriali.
 4.  Sono  ammessi  al  contributo  statale nella misura massima del venti per cento dei costi sostenuti i soggetti che svolgono attivita' di  promozione del teatro di strada o che organizzano manifestazioni, rassegne  e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale   momento  di  aggregazione  sociale  della  collettivita',  di integrazione  con  il  patrimonio  architettonico  e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.
 |  |  |  | Art. 16. Organismi di promozione e formazione del pubblico
 1. Sono ammessi al contributo statale gli organismi, beneficiari di una  partecipazione  finanziaria  della  regione dove hanno sede, che svolgono   attivita'   di   promozione   e  formazione  del  pubblico nell'ambito  del territorio della regione e di una regione confinante priva di un analogo organismo.
 2. L'ammissione al contributo e' subordinata ai seguenti requisiti:
 a) programmazione  di  almeno  centocinquanta giornate recitative annue,  riferite  a  compagnie  beneficiarie del contributo statale o regionale  e  delle compagnie di cui all'art. 5, comma 6. Le giornate recitative   devono   essere   articolate  su  almeno  dieci  piazze, distribuite  in  modo  da garantire la presenza in ogni provincia, ed effettuate  in  idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
 b) struttura organizzativa autonoma;
 c) autonomia  e  comprovata  qualificazione  professionale  della direzione,  con  esclusione  dello  svolgimento  di  altre  attivita' manageriali,  organizzative,  di  consulenza  e prestazione artistica presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro;
 d) progetto  di  distribuzione  comprensivo  di  varie  forme  di produzione  teatrale,  sulla  base  di  un  repertorio  qualificato e riferito  anche alla produzione contemporanea italiana ed europea non caduta in pubblico dominio;
 e) progetto   di   informazione,   promozione  e  formazione  del pubblico,   anche   attraverso   iniziative  tese  ad  accrescere  la conoscenza del teatro, con la promozione di incontri con gli artisti, attivita'   editoriali   e   rapporti  con  il  mondo  scolastico  ed universitario;
 f) disponibilita'  di  entrate  finanziarie, da parte di soggetti diversi  dallo  Stato, non inferiori al cinquanta per cento dei costi sostenuti;
 g) l'avvenuto  pagamento  dei  compensi  alle  compagnie ospitate nell'anno precedente che sottoscriveranno dichiarazione liberatoria.
 3.  Per la quantificazione del contributo si tiene prioritariamente conto  dei  costi sostenuti dagli organismi per ospitare le compagnie in rapporto al numero delle presenze registrate nell'anno precedente, nonche'  delle  spese  di  pubblicita',  dei progetti di promozione e formazione  del  pubblico,  dell'apertura  di  nuovi  spazi teatrali, dell'uso   di   siti   storici   ed   archeologici   per   promuovere l'integrazione  delle attivita' teatrali con i flussi turistici, e di ogni  altra  iniziativa  tesa  a  favorire  la crescita della domanda teatrale, con esclusione del costo del personale dipendente.
 |  |  |  | Art. 17. Esercizio teatrale e teatri municipali
 1.  Sono  ammessi  al contributo statale i soggetti gestori di sale teatrali  con  riferimento  ai costi della gestione della sala, della pubblicita' e della promozione del pubblico.
 2. L'ammissione al contributo e' subordinata al possesso di:
 a) prescritte autorizzazioni;
 b) programmazione  di  almeno centotrenta giornate recitative per iniziative ad attivita' continuativa;
 c) programmazione  di  almeno  ottanta  giornate  recitative  per iniziative ad attivita' stagionale.
 3. E' riconosciuta ai soggetti che gestiscono una sala teatrale con una  capienza non superiore a duecento-cinquanta posti ed in presenza dei   prescritti   requisiti  connessi  all'agibilita',  un'ulteriore valutazione  per  un  progetto di produzione realizzato nella stessa, purche'  non  superiore al trenta per cento del totale delle giornate recitative   programmate  e  secondo  i  criteri  stabiliti  per  gli organismi di cui all'art. 14.
 4.  Quando  la gestione concerne un teatro municipale, l'ammissione al  contributo  e'  subordinata  all'effettuazione di almeno quaranta giornate  recitative  ed alla disponibilita' di una sala con capienza non inferiore a trecento posti.
 |  |  |  | Art. 18. Promozione teatrale e perfezionamento professionale
 1.  Sono ammessi al contributo statale, non cumulabile con le altre forme  di  contribuzione  previste  dal  presente decreto, i soggetti pubblici   e   privati   che,  non  svolgendo  attivita'  produttiva, realizzano progetti di:
 a) promozione,  divulgazione  e  informazione  nel campo teatrale nonche'  di  valorizzazione  della  cultura teatrale, con particolare riguardo  alla  drammaturgia  italiana  contemporanea.  Tali progetti possono  articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attivita' di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;
 b) perfezionamento  professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi  del  settore  teatrale, con carattere istituzionale e continuativo,   in   presenza   di  un  corpo  docente  di  accertata qualificazione  professionale  e  di  adeguati  spazi  attrezzati per l'attivita' didattica e teatrale;
 c) coordinamento e sostegno dell'attivita' di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti;
 d) iniziative  di produzione e promozione teatrale nell'ambito di programmi   di  studio  e  di  ricerca  all'interno  delle  strutture universitarie  statali,  anche in collaborazione con i soggetti della stabilita' teatrale.
 2.  Per  i  progetti  di  cui al comma 1, lettera b), il contributo dello  Stato  puo'  essere solo integrativo e non superiore al trenta per cento della somma dei contributi degli enti locali.
 |  |  |  | Art. 19. Rassegne e festival
 1.  Sono  ammessi al contributo statale non cumulabile con le altre forme  di  contribuzione  previste  dal  presente  decreto i soggetti pubblici   o   privati,  organizzatori  di  rassegne  e  festival  di particolare  rilievo  internazionale  e nazionale, che contribuiscono alla  diffusione  ed  allo  sviluppo  della  cultura  teatrale,  alla integrazione  del  teatro  con  siti  storici  ed  archeologici  e di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto  culturale, effettuati in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo. In parti-colare, i festival devono costituire momenti di  incontro  tra le diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in  forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di piu' linguaggi espressivi.
 2.  Il contributo statale ha carattere integrativo di altri apporti finanziati,  e  non  puo'  superare  il  trenta  per  cento dei costi sostenuti, ed e' concesso sulla base dei seguenti presupposti:
 a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici;
 b) direttore  artistico  di  riconosciuta  capacita'  e prestigio professionale in esclusiva;
 c) disponibilita'    di   una   struttura   tecnico-organizzativa permanente;
 d) programmazione  di  una  pluralita'  di  spettacoli  dei quali almeno uno presentato in prima nazionale;
 e) programmazione  di  spettacoli,  sia  di  ospitalita'  che  in coproduzione,  di  soggetti  italiani  con  prevalenza di quelli gia' sovvenzionati   e   di   formazioni  straniere  di  elevata  qualita' artistica;
 f) attivita'   collaterali   di  promozione  del  pubblico  anche attraverso convegni, seminari, mostre, attivita' editoriali.
 |  |  |  | Art. 20. Ente teatrale italiano
 1.  L'Ente  teatrale  italiano,  di seguito definito ETI, riceve un contributo  ordinario  su  presentazione  del  programma di attivita' deliberato dai competenti organi statutari.
 2.  L'ETI, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, ha lo scopo  di  promuovere  l'incremento  e  la diffusione delle attivita' teatrali,  soprattutto  attraverso  interventi per la pubblicita', la comunicazione,  la  promozione  e la formazione del pubblico, anche a sostegno di progetti elaborati in accordo con le regioni.
 3.  Le  modalita'  ed  i criteri di intervento finanziario dell'ETI sono disciplinati con apposito regolamento interno.
 4.  All'ETI possono essere altresi' concessi contributi finalizzati a    particolari    progetti    di   attivita',   anche   individuati dall'amministrazione,  volti  a  favorire  iniziative  di  diffusione all'estero  dell'espressione artistica nazionale, la realizzazione di eventi   di   cultura   teatrale  o  interdisciplinare  di  rilevanza internazionale,  la diffusione della cultura teatrale nelle zone meno servite, l'integrazione dello spettacolo con i piu' moderni strumenti della  comunicazione  e con la televisione, la promozione di sinergie operative con i beni culturali ed il turismo.
 5.  L'ETI  puo' stipulare con le compagnie teatrali e di danza, per l'attivita'  ordinaria  e  per  specifici  progetti, solo contratti a percentuale   sugli   incassi,   con   l'eccezione   delle  compagnie programmate  all'estero  e  di  quelle  straniere di grande rilevanza internazionale.
 6.  All'ETI possono essere concessi contributi a titolo di rimborso per  le  spese  relative  ai  viaggi  ed ai trasporti sostenuti dalle compagnie  per la promozione di spettacoli italiani all'estero con le modalita'  previste  dalla vigente normativa. Non si applicano a tale fattispecie i termini di cui all'art. 4, comma 2.
 |  |  |  | Art. 21. Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico»
 1.  L'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» riceve un contributo, su presentazione del programma di attivita' deliberato dai  competenti  organi  statutari. Una quota di tale contributo puo' essere  destinata  al  sostegno  di  iniziative anche produttive e di ricerca realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione degli allievi  dell'Accademia  o  assunte  in collaborazione con altri enti teatrali anche a sostegno della drammaturgia contemporanea.
 2.  Al  fine  di  armonizzare  l'attivita'  dell'Accademia  con  le disposizioni   attuative   della  legge  21 dicembre  1999,  n.  508, l'amministrazione procede a periodiche consultazioni con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica ai fini di  una  concertata  azione a sostegno e sviluppo delle sue finalita' istituzionali.
 |  |  |  | Art. 22. Progetti speciali
 1.  Sentito  il parere della Commissione, possono essere finanziati non  piu'  di cinque progetti speciali finalizzati alla realizzazione di:
 a) almeno  due  progetti  di produzione teatrale di significativo valore artistico e culturale;
 b) un  progetto  di  sostegno,  valorizzazione e diffusione della nuova  drammaturgia  italiana,  che consiste nella stesura e messa in scena  di  testi  originali,  anche in accordo con enti e istituzioni pubbliche  e d'interesse pubblico, attraverso l'impiego di piu' spazi teatrali e la diffusione sul territorio nazionale;
 c) non  piu'  di  due  progetti  finalizzati  al  perfezionamento professionale   di  attori  e  tecnici  che  non  hanno  superato  il trentesimo  anno  di eta' e che hanno gia' svolto attivita' da almeno un biennio.
 2.  Puo'  essere concesso, inoltre, un contributo annuale in favore di   soggetti   pubblici   e   privati   che  attuano  iniziative  di valorizzazione e promozione disposte dall'Amministrazione.
 3.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1 e' alternativo rispetto a qualsiasi  altro  contributo previsto dal presente decreto e non puo' essere  concesso  per  piu'  di  tre  anni  consecutivi. La direzione artistica  ed  organizzativa  del  progetto  ammesso al contributo ai sensi  del  comma  1  e'  incompatibile con analoghi incarichi presso strutture teatrali finanziate dallo Stato.
 4. I contributi di cui al presente articolo trovano copertura nelle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).
 5.  Ai  fini  dell'ammissione  al  contributo  di  eventuali  nuovi soggetti,  le  singole  regioni  concordano  con l'amministrazione un piano programmatico di interventi.
 |  |  |  | Art. 23. Disposizioni finali e transitorie
 1.  Per  l'anno  2006  restano  valide  le  domande  di  contributo presentate  entro  il 31 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del    decreto    ministeriale   27 febbraio   2003,   e   successive modificazioni.   Con  le  stesse  modalita'  di  presentazione  della domanda,  sono ammesse eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006.
 2.  I requisiti di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 10, comma 2, lettera  h)  e  i),  entrano in vigore il 1° gennaio 2007. Per l'anno 2006,   continuano   ad   applicarsi   i   requisiti  previsti  dalle corrispondenti  disposizioni  del  decreto  ministeriale  27 febbraio 2003, e successive modificazioni.
 3. L'art. 14, comma 5, si applica a decorrere dall'anno 2007.
 4.  Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.  314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo  2005,  n.  26,  il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo  e  lo  sport  puo'  disporre  la  liquidazione,  in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni  sui  contributi  ancora  da  assegnarsi a soggetti che abbiano  presentato  regolare domanda ai sensi del presente decreto e che  siano  stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano  regolar-mente documentato l'attivita'. Con provvedimento del Direttore  generale  possono  essere  stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.
 |  |  |  | Art. 24. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 21 dicembre 2005
 Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 32
 |  |  |  |  |