| 
| Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 26 gennaio 2006 |  | Emissione  di  una  prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali con godimento   1° febbraio  2006  e  scadenza  1° agosto  2021,  tramite consorzio di collocamento. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.  3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  380  della  legge 23 dicembre   2005,   n.   266,   ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato interno  od  estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso  di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale  del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  l° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 26 gennaio  2006  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 26.318 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro poliennali  3,75% con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021;
 Considerata  l'opportunita'  di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Credit Suisse,  HSBC,  ING,  MPS  Finance  e  Societe'  Generale, al fine di ottenere   la  piu'  ampia  distribuzione  del  prestito  presso  gli investitori  e  di  contenere  i  costi derivanti dall'accensione del medesimo;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:
 importo: 5.000 milioni di euro;
 decorrenza: 1° febbraio 2006;
 scadenza: l° agosto 2021;
 tasso  di  interesse: 3,75% annuo, pagabile in due semestralita', il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;
 data di regolamento: 1° febbraio 2006;
 prezzo di emissione: 98,26%;
 rimborso: alla pari;
 commissione   di   collocamento:   0,175%  dell'importo  nominale dell'emissione;
 |  |  |  | Art. 2. L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui  al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i  buoni  sono  rappresentati  da iscrizioni contabili a favore degli aventi  diritto;  tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso  trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
 In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale  n.  143/2000,  citato  nelle  premesse  -  il  capitale nominale  collocato  verra'  riconosciuto mediante accreditamento nei conti  di  deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.
 |  |  |  | Art. 3. Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni fiscali  in  materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi  e  al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica soluzione  il 1° agosto 2021, ai buoni emessi con il presente decreto si  applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
 Il  calcolo  degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso  cedolare  espresso  in  termini percentuali, comprensivo di un numero  di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.
 Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto  importo  minimo  e'  compreso  nel  valore nominale oggetto di pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.
 Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza fra il capitale nominale  sottoscritto  da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il  prezzo  di  riferimento  rimane  quello  della  prima tranche del prestito.
 La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di indebitamento previsto per gli anni stessi.
 I  buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
 Ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  167 del 20 luglio 1998, a partire  dalla  data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A le richieste di separazione delle  «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon  stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sara' pari  a  1.000  euro.  L'importo  unitario  delle  singole componenti separate  sara'  pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.
 |  |  |  | Art. 4. Il  prestito  di  cui  al  presente  decreto  verra' collocato, per l'intero  importo,  tramite  un  consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Credit Suisse, HSBC, ING, MPS Finance e Societe' Generale.
 Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari   la  commissione  prevista  dall'art.  1  del  presente decreto;   gli   intermediari   medesimi  potranno  retrocedere  tale commissione,  in  tutto  o  in  parte, agli operatori partecipanti al consorzio.
 |  |  |  | Art. 5. Il   giorno  1° febbraio  2006  la  Banca  d'Italia  ricevera'  dai coordinatori  del  consorzio di collocamento l'importo determinato in base  al  prezzo  di  emissione,  di  cui  all'art. 1 (al netto della commissione   di   collocamento).  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia provvedera'   ad   inserire  le  relative  partite  nel  servizio  di compensazione  e  liquidazione  «EXPRESS  II»,  in  contropartita con l'operatore regolatore, con valuta pari al giorno di regolamento.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 Il medesimo giorno 1° febbraio 2006 la Banca d'Italia provvedera' a versare  il  suddetto  importo, nonche' l'importo corrispondente alla commissione  di  collocamento  di  cui  al medesimo art. 1, presso la Sezione  di  Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.
 L'importo   della  suddetta  commissione  sara'  scritturato  dalla Sezione  di  Roma  della  Tesoreria  provinciale  fra i «pagamenti da regolare».
 La  predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X,  capitolo  5100,  art.  3 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.
 L'onere   relativo  al  pagamento  della  suddetta  commissione  di collocamento  fara'  carico  al capitolo 2242 (unita' previsionale di base  3.1.7.5)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.
 |  |  |  | Art. 6. Tutti  gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati,  sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
 Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente da  imposta  di  bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali.
 |  |  |  | Art. 7. Con  successivi  provvedimenti  si  procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.
 |  |  |  | Art. 8. La  dott.ssa  Maria  Cannata  e  l'avv.  Roberto  Ulissi, dirigenti generali  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, firmeranno disgiuntamente  i  documenti  relativi al prestito di cui al presente decreto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 26 gennaio 2006
 
 p. Il direttore generale: Cannata
 |  |  |  |  |