Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 2005
Fondo Patrimonio Uno: Decreto di Chiusura.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Articolo 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo, mediante uno o piu' decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (nel seguito indicati come i «Decreti»), beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali (nel seguito indicati come gli «Enti Titolari»);
Visto l'art. 2, comma 4-decies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n, 35, ai sensi del quale l'art. 4 si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici;
Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 20 ottobre 2004, con il quale e' stata promossa la costituzione di un fondo di investimento immobiliare denominato «Fondo immobiliare Patrimonio Uno»ai sensi dell'art. 4 (nel seguito indicato come il «Fondo»), gia' istituito dalla societa' Patrimonio dello Stato S.p.a. ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gestito da BNL Fondi Immobiliari SGR S.p.a. (nel seguito indicata come la «SGR»);
Considerato che in data 19 dicembre 2005 e' stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo gestito dalla SGR;
Considerato che il Fondo risultera' costituito esclusivamente ai sensi dell'art. 4;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato il 23 dicembre 2005 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli enti titolari che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare, per conto degli enti titolari (nel seguito indicato come il «Decreto Operazione»);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, emanato il 23 dicembre 2005, con il quale sono stati conferiti ai Fondo i beni immobili nel seguito indicati come gli «Immobili Apportati») indicati negli allegati a tale decreto (nel seguito indicato come il «Decreto di Apporto»);
Visti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, emanato il 23 dicembre 2005, con il quale sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili (gli «Immobili Trasferiti») indicati negli allegati a tale decreto (nel seguito indicato come il «Decreto di Trasferimento»);
Considerato che insieme agli Immobili Apportati ed agli Immobili Trasferiti confluiranno nel patrimonio del Fondo altri immobili, gia' trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONI Servizi S.p.a. per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002 n. 178, e, mediante conferimento da parte del medesimo con decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 agosto 2005, che saranno da tale societa' alienati al Fondo conformemente a quanto previsto dal regolamento del Fondo, secondo termini e condizioni che saranno concordati tra gli stessi «nel seguito indicati come gli «Immobili CONI»);
Considerata l'opportunita' di definire alcuni aspetti ulteriori dell'operazione, con particolare riferimento al valore degli Immobili Apportati, alle quote corrisposte dal Fondo al Ministero dell'economia e delle finanze nel seguito indicate come le «Quote»), alle modalita' ed ai termini del collocamento delle Quote;
Decreta:
Art. 1.
A fronte del conferimento degli Immobili Apportati, il Fondo corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto degli Enti Titolari, n. 2.607 Quote di Classe A di valore nominale unitario di 100.000 euro ed una Quota di Classe B di valore nominale unitario di 1 euro per un valore complessivo degli Immobili Apportati pari ad Euro 260.700.001
La Quota di Classe B e' assegnata dal Ministero dell'economia e delle finanze in favore dell'Onlus «ANFFAS - Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali». Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva il diritto, ove l'associazione di cui sopra sia sciolta precedentemente al rimborso della Quota di Classe B, di revocare l'assegnazione e procedere ad una nuova assegnazione in favore di un'istituzione senza scopo di lucro mediante decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.
Le Quote di Classe A sono collocate presso investitori qualificati nei termini e alle condizioni di cui all'allegato 1. Il corrispettivo del collocamento e' versato dalle banche collocatrici di cui all'allegato 1 all'entrata del bilancio dello Stato Capo X Capitolo 4057 (u.p.b. 6.3.4.).
 
Art. 2.
L'agenzia del demanio corrisponde al Fondo, per la locazione degli Immobili Apportati e parte degli Immobili Trasferiti di cui all'allegato 3 del decreto stesso (insieme con gli Immobili Apportati denominati gli «Immobili Affittati») un canone annuo, determinato sulla base di parametri di mercato, pari ad Euro 33.877.002, oltre a rivalutazione, secondo quanto disciplinato dal contratto di locazione previsto dal Decreto Operazione. La prima rata del canone di locazione e' corrisposta alla data del 15 giugno 2005, ad eccezione, di un importo pari ad Euro 11.000.000 a titolo di anticipazione, trattenuto a valere sul corrispettivo di cui all'art. 1 e corrisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze al Fondo a beneficio dell'Agenzia del demanio.
 
Art. 3.
Nelle more della sottoscrizione del disciplinare di assegnazione da parte dei soggetti che li avevano in uso ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4, il Ministero dell'economia e delle finanze si considera assegnatario per gli effetti di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto Operazione in luogo dei soggetti medesimi e con rivalsa su di essi.
 
Art. 4.
A migliore interpretazione e rettifica dell'allegato 1 del primo decreto di trasferimento emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del decreto di apporto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2004; e dell'allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 16 settembre 2005, devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti dei predetti decreti, tutte le unita' immobiliari, ad uso non residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti ancorche' con un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tutte le unita' immobiliari, ad uso non residenziale gia' di proprieta' del medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono ubicate le unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai fini dell'emanazione dei decreti dirigenziali sopra citati, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di certificazioni redatte dall'Agenzia del demanio in accordo con il soggetto cui sono stati apportati o trasferiti gli immobili, tenendo conto delle valutazioni di congurita' degli stessi effettuate in sede di apporto o trasferimento.
Nell'allegato 3 del Decreto di Trasferimento emanato il 23 dicembre 2005, le parole «a carico dell'INPDAP» sono eliminate.
 
Art. 5.
Ad integrazione di quanto previsto nel Decreto Operazione, il Ministero dell'economia e delle finanze assume gli impegni di cui all'allegato 2.
 
Art. 6.
Il prof. Vittorio Grilli, Direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, Dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.
Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

p. Il Ministro: Armosino

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 90
 
Allegato 1

TERMINI E CONDIZIONI DEL COLLOCAMENTO DELLE QUOTE DI CLASSE A

Il collocamento delle Quote di Classe A e' effettuato secondo i seguenti termini e condizioni:
a) le Quote di Classe A, del valore nominale unitario pari a euro 100.000,00 (centomila) e sottoscritte e liberate dal Ministero dell'economia e delle finanze in unica soluzione, sono acquistate da un consorzio di soggetti collocatori (nel seguito i «Collocatori») per il loro successivo collocamento presso investitori qualificati in Italia e all'estero;
b) il corrispettivo per l'acquisto delle Quote di Classe A dovuto dai Collocatori e' corrisposto direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze ed e' costituito da (i) un corrispettivo iniziale, a titolo definitivo ed irripetibile (di seguito, il Corrispettivo Iniziale»), non inferiore ad euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), al netto delle commissioni di sottoscrizione e collocamento da corrispondersi ai Collocatori alla data di efficacia, nonche' di un importo non superiore ad euro 4.000.000 (quattromilioni) trattenuto dai Collocatori per il pagamento dei costi sostenuti per la strutturazione ed il collocamento del Fondo e relative tra l'altro ai costi per la valutazione e la due diligence relative agli immobili non trasferiti o apportati al Fondo, nonche' all'assistenza legale fornita nell'interesse degli Enti Titolari» e (ii) un eventuale corrispettivo differito (di seguito, il «Corrispettivo differito»), da determinarsi d'accordo con i Collocatori e da corrispondersi ad esito del collocamento delle Quote di Classe A;
c) la procedura per il collocamento delle Quote di classe A e' concordata tra le parti al fine di massimizzare il risultato derivante da tale attivita', prevedendo la facolta' per il Ministero dell'economia e delle finanze di acquistare le Quote di Classe A nel caso in cui il prezzo comunicato dai Collocatori non venga ritenuto sufficiente;
d) il Corrispettivo Differito, laddove dovuto, e' corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di conclusione del collocamento;
e) decorso il periodo di collocamento concordato tra le parti e comunque a decorrere dal 360° giorno dalla data di efficacia, i Collocatori saranno liberi a propria assoluta discrezione, di procedere o meno al collocamento di tutte le Quote di Classe A, restando inteso che nulla sara' piu' dovuto al Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di Corrispettivo differito;
f) le obbligazioni dei Collocatori di procedere al pagamento del Corrispettivo iniziale ed all'acquisto delle Quote di Classe A sono sospensivamente condizionate al verificarsi di condizioni conformi alla prassi generalmente seguita nei mercati internazionali per operazioni similari.
g) il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione al collocamento, presta dichiarazioni e garanzie relative, tra l'altro, a: (i) alla piena ed incondizionata autorita', alla capacita' ed ai poteri del Ministero stesso, e per esso dei soggetti che sottoscrivono l'accordo di collocamento e garanzia, di stipulare validamente lo stesso e di assumere gli obblighi in essi contenuti; (ii) alla natura privatistica delle obbligazioni assunte dal Ministero medesimo nell'accordo di collocamento e garanzia ed alla soggezione dello stesso alla disciplina degli atti privati, ferme restando le norme di legge o regolamento, ed i procedimenti amministrativi applicabili al compimento degli atti della pubblica amministrazione; (iii) al perfezionamento dei procedimenti, delle autorizzazioni ed al compimento degli atti presupposti necessari per il conferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, ed ai soggetti che per esso sottoscrivono l'accordo di collocamento e garanzia e l'accordo di indennizzo, del potere di stipulare validamente gli stessi; (iv) alla validita' ed efficacia delle obbligazioni assunte dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'accordo di collocamento e garanzia, senza necessita' di delibere, autorizzazioni o atti governativi, della pubblica amministrazione o di altro genere; (v) alla libera cedibilita' delle Quote di Classe A; (vi) all'assenza di procedimenti giudiziali o amministrativi o di altra natura che possano inficiare la cessione delle Quote di Classe A ovvero l'adempimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli obblighi assunti con l'accordo di collocamento e garanzia; (vii) all'impossibilita' di opporre eccezioni fondate sulla esistenza di immunita' o privilegi spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze in quanto pubblica autorita' o organo dello Stato, fatti salvi i limiti applicabili per legge all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
h) il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna verso i Collocatori e la SGR, dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collocamento e garanzia e fino al 31 dicembre 2006 ovvero, se antecedente, fino all'avvenuto integrale collocamento presso investitori terzi di tutte le Quote di Classe A, a comunicare ai Collocatori gli eventi relativi alle dichiarazioni rese, a fornire ai Collocatori tutta la necessaria collaborazione ai fini del collocamento delle Quote di Classe A e a fornire tutte le informazioni e la documentazione, anche di carattere legale, necessarie ai fini dell'organizzazione del collocamento delle medesime quote, assumendosi la responsabilita' delle informazioni contenute nei documenti di offerta che siano riferibili al Ministero dell'economia e delle finanze, allo Stato italiano, ai decreti e ad ogni altro soggetto pubblico coinvolto nell'operazione, agli immobili oggetto di apporto o di acquisto e ad ogni altro atto adottato o emesso o contratto sottoscritto dal Ministero o da altro soggetto pubblico in relazione all'operazione; il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna inoltre a dare la propria disponibilita' a partecipare ad incontri volte alla presentazione delle caratteristiche del Fondo.
i) il Ministero dell'economia e delle finanze tiene indenni e manlevati i Collocatori e la SGR da ogni e qualsivoglia danno, perdita, spesa, costo, onere, obbligazione, minusvalenza dai medesimi patiti (ivi incluse quelle conseguenti ad azioni di terzi) e derivanti da, o commesse alla violazione di uno qualsiasi degli impegni assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze: o alla non veridicita' o inesattezza di una o piu' delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze, salvo il caso di dolo o colpa grave dei Collocatori e della SGR;
j) i Collocatori e la SGR rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze le dichiarazioni, le garanzie e gli impegni in conformita' alla prassi generalmente seguita nei mercati internazionali per operazioni similari.
 
Allegato 2

ELENCO SINTETICO DEGLI ULTERIORI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEI CONFRONTI DEL FONDO, E
DEI CONCEDENTI IL FINANZIAMENTO

(i) Impegno ad indennizzare il Fondo per le differenze relative alla consistenza delle superfici effettive degli Immobili o degli Immobili Coni risultanti da verifica successiva al trasferimento degli immobili stessi, secondo le modalita' previste nel contratto di garanzia e indennizzo.
(ii) Assunzione di impegno di indennizzo ulteriori in relazione all'immobile sito in Roma .via Foglione, n. 55/63/73/8/87 secondo i termini e le modalita' previste nel contratto di garanzia e indennizzo.
(iii) Impegno ad indennizzare, ovvero fare si' che CONI indennizzi, il Fondo, nei termini e con le modalita' previste nel contratto di garanzia e indennizzo, per eventuali passivita' relative alla bonifica dell'Immobile CONI sito a Pievepelago (Modena), in via Matilde di Canossa.
(iv) Impegno a fare si' che CONI rilasci gli Immobili CONI dallo stesso occupati con le modalita' e tempistiche indicate nel contratto di garanzia e indennizzo;
(v), Impegno a fare si che gli enti titolari rilascino gli Immobili CONI dagli stessi occupati secondo i termini e le modalita' previste nel contratto di garanzia e indennizzo.
(vi) presa d'atto che la determinazione del valore a cui gli immobili o gli immobili CONI sono trasferiti, apportati o venduti al Fondo e' stata effettuata, tra l'altro, nell'assunzione della sussistenza del seguente ulteriore requisito, come meglio identificato nel contratto di' garanzia e indennizzo: la destinazione d'uso indicata nei contratti di locazione relativi agli Immobili o agli Immobili Coni e' conforme a quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono stati regolarmente adempiuti e non vi sono cause che ne possano determinare la nullita', l'annullamento ovvero l'inefficacia, anche parziale dei contratti stessi.
 
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