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| Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 29 dicembre 2005 |  | Fondo Patrimonio Uno: Decreto di Chiusura. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato  (nel  seguito  indicato  come il «Decreto legge n. 351»), recante   disposizioni   urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e valorizzazione  del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
 Visto  l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Articolo  4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a  promuovere la costituzione di uno o piu' fondi  comuni  di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo, mediante  uno  o  piu' decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (nel seguito indicati come i «Decreti»), beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali (nel seguito indicati come gli «Enti Titolari»);
 Visto l'art. 2, comma 4-decies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n, 35,  ai  sensi  del  quale l'art. 4 si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici;
 Visto  il  comma  2  dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli  articoli da  1  a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei  beni  immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;
 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in  data  20  ottobre  2004,  con  il  quale  e'  stata  promossa  la costituzione  di  un  fondo  di  investimento  immobiliare denominato «Fondo  immobiliare  Patrimonio Uno»ai sensi dell'art. 4 (nel seguito indicato  come  il «Fondo»), gia' istituito dalla societa' Patrimonio dello  Stato  S.p.a. ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994,  n.  86,  e  gestito  da  BNL Fondi Immobiliari SGR S.p.a. (nel seguito indicata come la «SGR»);
 Considerato  che  in data 19 dicembre 2005 e' stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo gestito dalla SGR;
 Considerato  che  il  Fondo risultera' costituito esclusivamente ai sensi dell'art. 4;
 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato il  23 dicembre  2005  e  tenuto  conto  delle  disposizioni  in esso contenute  volte  a  regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione  di  conferimento  e  trasferimento  al  Fondo  di  taluni immobili,  incluse  previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione  degli stessi immobili agli enti titolari che li hanno in   uso,  la  destinazione  prioritaria  dei  canoni  derivanti  dal contratto  stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli   immobili,   le  dichiarazioni  e  impegni  che  il  Ministero dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a rilasciare, per conto degli   enti   titolari   (nel  seguito  indicato  come  il  «Decreto Operazione»);
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, emanato il  23 dicembre  2005,  con  il quale sono stati conferiti ai Fondo i beni  immobili  nel  seguito  indicati come gli «Immobili Apportati») indicati  negli allegati a tale decreto (nel seguito indicato come il «Decreto di Apporto»);
 Visti  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  emanato  il 23 dicembre  2005, con il quale sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili  (gli  «Immobili Trasferiti») indicati negli allegati a tale decreto (nel seguito indicato come il «Decreto di Trasferimento»);
 Considerato  che  insieme  agli Immobili Apportati ed agli Immobili Trasferiti confluiranno nel patrimonio del Fondo altri immobili, gia' trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONI Servizi S.p.a. per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 8 luglio  2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002 n. 178, e, mediante  conferimento  da  parte  del medesimo con decreto 30 giugno 2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 agosto 2005, che saranno  da  tale  societa'  alienati al Fondo conformemente a quanto previsto  dal regolamento del Fondo, secondo termini e condizioni che saranno  concordati  tra  gli  stessi  «nel seguito indicati come gli «Immobili CONI»);
 Considerata  l'opportunita'  di  definire  alcuni aspetti ulteriori dell'operazione, con particolare riferimento al valore degli Immobili Apportati,   alle   quote   corrisposte   dal   Fondo   al  Ministero dell'economia  e delle finanze nel seguito indicate come le «Quote»), alle modalita' ed ai termini del collocamento delle Quote;
 Decreta:
 Art. 1.
 A  fronte  del  conferimento  degli  Immobili  Apportati,  il Fondo corrisponde  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, per conto degli  Enti  Titolari,  n. 2.607 Quote di Classe A di valore nominale unitario  di 100.000 euro ed una Quota di Classe B di valore nominale unitario di 1 euro per un valore complessivo degli Immobili Apportati pari ad Euro 260.700.001
 La  Quota  di  Classe  B e' assegnata dal Ministero dell'economia e delle finanze in favore dell'Onlus «ANFFAS - Associazione Famiglie di Disabili  Intellettivi  e  Relazionali». Il Ministero dell'economia e delle  finanze si riserva il diritto, ove l'associazione di cui sopra sia  sciolta  precedentemente al rimborso della Quota di Classe B, di revocare  l'assegnazione  e  procedere  ad  una nuova assegnazione in favore  di  un'istituzione  senza  scopo di lucro mediante decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.
 Le  Quote di Classe A sono collocate presso investitori qualificati nei termini e alle condizioni di cui all'allegato 1. Il corrispettivo del   collocamento  e'  versato  dalle  banche  collocatrici  di  cui all'allegato  1  all'entrata del bilancio dello Stato Capo X Capitolo 4057 (u.p.b. 6.3.4.).
 |  |  |  | Art. 2. L'agenzia  del demanio corrisponde al Fondo, per la locazione degli Immobili   Apportati   e  parte  degli  Immobili  Trasferiti  di  cui all'allegato 3 del decreto stesso (insieme con gli Immobili Apportati denominati  gli  «Immobili  Affittati»)  un canone annuo, determinato sulla  base di parametri di mercato, pari ad Euro 33.877.002, oltre a rivalutazione, secondo quanto disciplinato dal contratto di locazione previsto  dal  Decreto  Operazione.  La  prima  rata  del  canone  di locazione  e' corrisposta alla data del 15 giugno 2005, ad eccezione, di  un  importo  pari  ad  Euro 11.000.000 a titolo di anticipazione, trattenuto a valere sul corrispettivo di cui all'art. 1 e corrisposta dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze al Fondo a beneficio dell'Agenzia del demanio.
 |  |  |  | Art. 3. Nelle more della sottoscrizione del disciplinare di assegnazione da parte  dei  soggetti  che  li avevano in uso ai sensi del comma 2-ter dell'art.  4, il Ministero dell'economia e delle finanze si considera assegnatario  per  gli  effetti  di  cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo,  del Decreto Operazione in luogo dei soggetti medesimi e con rivalsa su di essi.
 |  |  |  | Art. 4. A  migliore  interpretazione  e rettifica dell'allegato 1 del primo decreto  di trasferimento emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del secondo decreto di  trasferimento emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in  data  23 dicembre  2004;  dell'allegato  1 del decreto di apporto emanato   dal   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  data 23 dicembre 2004; e dell'allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze in data 16 settembre 2005,  devono  intendersi  trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti dei predetti decreti, tutte le unita' immobiliari, ad uso non residenziale,  facenti  parte  del  fabbricato  di  cui sono parte le unita'  immobiliari  gia' indicate nei predetti decreti ancorche' con un   solo   numero  civico,  come  individuate  nei  decreti  emanati dall'Agenzia  del  demanio  ivi  richiamati e ove ritenuto necessario meglio  identificati  in  decreti  dirigenziali  che  potranno essere emessi  dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tutte le unita'  immobiliari,  ad  uso non residenziale gia' di proprieta' del medesimo  ente  titolare,  ubicate  nel  medesimo isolato in cui sono ubicate  le  unita'  immobiliari  gia' indicate nei predetti decreti, come  individuate  nei  decreti  emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati  e  ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
 Ai  fini  dell'emanazione dei decreti dirigenziali sopra citati, il Ministero  dell'economia  e delle finanze si avvale di certificazioni redatte  dall'Agenzia del demanio in accordo con il soggetto cui sono stati  apportati  o  trasferiti  gli  immobili,  tenendo  conto delle valutazioni  di congurita' degli stessi effettuate in sede di apporto o trasferimento.
 Nell'allegato 3 del Decreto di Trasferimento emanato il 23 dicembre 2005, le parole «a carico dell'INPDAP» sono eliminate.
 |  |  |  | Art. 5. Ad  integrazione  di  quanto  previsto  nel  Decreto Operazione, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze assume gli impegni di cui all'allegato 2.
 |  |  |  | Art. 6. Il  prof.  Vittorio  Grilli,  Direttore  generale  del Tesoro, e la dott.ssa  Maria  Cannata,  Dirigente  generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.
 Il  presente  decreto  e'  inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 29 dicembre 2005
 
 p. Il Ministro: Armosino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 90
 |  |  |  | Allegato 1 
 TERMINI E CONDIZIONI DEL COLLOCAMENTO DELLE QUOTE DI CLASSE A
 
 Il  collocamento  delle Quote di Classe A e' effettuato secondo i seguenti termini e condizioni:
 a) le  Quote  di  Classe A, del valore nominale unitario pari a euro  100.000,00  (centomila) e sottoscritte e liberate dal Ministero dell'economia  e delle finanze in unica soluzione, sono acquistate da un  consorzio  di  soggetti collocatori (nel seguito i «Collocatori») per il loro successivo collocamento presso investitori qualificati in Italia e all'estero;
 b) il  corrispettivo  per  l'acquisto  delle  Quote di Classe A dovuto  dai  Collocatori  e'  corrisposto  direttamente  al Ministero dell'economia   e   delle   finanze   ed  e'  costituito  da  (i)  un corrispettivo  iniziale,  a  titolo  definitivo  ed  irripetibile (di seguito,   il   Corrispettivo   Iniziale»),  non  inferiore  ad  euro 150.000.000  (centocinquanta  milioni), al netto delle commissioni di sottoscrizione  e  collocamento da corrispondersi ai Collocatori alla data  di  efficacia,  nonche'  di  un  importo  non superiore ad euro 4.000.000   (quattromilioni)   trattenuto   dai  Collocatori  per  il pagamento   dei   costi   sostenuti   per  la  strutturazione  ed  il collocamento  del  Fondo  e  relative  tra  l'altro  ai  costi per la valutazione  e la due diligence relative agli immobili non trasferiti o   apportati   al   Fondo,  nonche'  all'assistenza  legale  fornita nell'interesse degli Enti Titolari» e (ii) un eventuale corrispettivo differito (di seguito, il «Corrispettivo differito»), da determinarsi d'accordo  con  i  Collocatori  e  da  corrispondersi  ad  esito  del collocamento delle Quote di Classe A;
 c) la  procedura per il collocamento delle Quote di classe A e' concordata  tra  le  parti  al  fine  di  massimizzare  il  risultato derivante  da tale attivita', prevedendo la facolta' per il Ministero dell'economia  e delle finanze di acquistare le Quote di Classe A nel caso  in  cui il prezzo comunicato dai Collocatori non venga ritenuto sufficiente;
 d) il  Corrispettivo  Differito, laddove dovuto, e' corrisposto al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  entro  e non oltre 5 (cinque)   giorni   lavorativi   dalla   data   di   conclusione  del collocamento;
 e) decorso il periodo di collocamento concordato tra le parti e comunque  a  decorrere  dal  360°  giorno  dalla data di efficacia, i Collocatori   saranno  liberi  a  propria  assoluta  discrezione,  di procedere  o  meno  al  collocamento  di  tutte le Quote di Classe A, restando   inteso   che   nulla   sara'   piu'  dovuto  al  Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di Corrispettivo differito;
 f)  le  obbligazioni  dei Collocatori di procedere al pagamento del  Corrispettivo  iniziale  ed all'acquisto delle Quote di Classe A sono   sospensivamente  condizionate  al  verificarsi  di  condizioni conformi  alla prassi generalmente seguita nei mercati internazionali per operazioni similari.
 g)  il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione al collocamento,  presta dichiarazioni e garanzie relative, tra l'altro, a:  (i)  alla piena ed incondizionata autorita', alla capacita' ed ai poteri   del   Ministero   stesso,   e  per  esso  dei  soggetti  che sottoscrivono  l'accordo  di  collocamento  e  garanzia, di stipulare validamente  lo  stesso e di assumere gli obblighi in essi contenuti; (ii)   alla   natura  privatistica  delle  obbligazioni  assunte  dal Ministero  medesimo  nell'accordo  di collocamento e garanzia ed alla soggezione  dello  stesso  alla  disciplina degli atti privati, ferme restando   le  norme  di  legge  o  regolamento,  ed  i  procedimenti amministrativi  applicabili  al  compimento degli atti della pubblica amministrazione;  (iii)  al  perfezionamento  dei procedimenti, delle autorizzazioni  ed al compimento degli atti presupposti necessari per il  conferimento  al  Ministero  dell'economia e delle finanze, ed ai soggetti  che  per  esso  sottoscrivono  l'accordo  di collocamento e garanzia   e   l'accordo  di  indennizzo,  del  potere  di  stipulare validamente  gli  stessi;  (iv)  alla  validita'  ed  efficacia delle obbligazioni  assunte  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze nell'accordo   di   collocamento  e  garanzia,  senza  necessita'  di delibere,   autorizzazioni   o   atti   governativi,  della  pubblica amministrazione  o di altro genere; (v) alla libera cedibilita' delle Quote  di  Classe  A;  (vi)  all'assenza di procedimenti giudiziali o amministrativi  o  di  altra natura che possano inficiare la cessione delle  Quote  di Classe A ovvero l'adempimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli obblighi assunti con l'accordo di collocamento   e   garanzia;   (vii)  all'impossibilita'  di  opporre eccezioni  fondate sulla esistenza di immunita' o privilegi spettanti al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  quanto  pubblica autorita'  o organo dello Stato, fatti salvi i limiti applicabili per legge   all'esecuzione   forzata   nei   confronti   della   pubblica amministrazione.
 h) il  Ministero dell'economia e delle finanze si impegna verso i  Collocatori e la SGR, dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collocamento  e  garanzia  e  fino  al  31 dicembre  2006  ovvero, se antecedente,   fino   all'avvenuto   integrale   collocamento  presso investitori  terzi  di  tutte  le  Quote di Classe A, a comunicare ai Collocatori gli eventi relativi alle dichiarazioni rese, a fornire ai Collocatori   tutta   la   necessaria   collaborazione  ai  fini  del collocamento   delle   Quote  di  Classe  A  e  a  fornire  tutte  le informazioni   e   la  documentazione,  anche  di  carattere  legale, necessarie   ai   fini  dell'organizzazione  del  collocamento  delle medesime  quote,  assumendosi  la  responsabilita' delle informazioni contenute  nei documenti di offerta che siano riferibili al Ministero dell'economia  e  delle finanze, allo Stato italiano, ai decreti e ad ogni altro soggetto pubblico coinvolto nell'operazione, agli immobili oggetto  di  apporto  o  di  acquisto e ad ogni altro atto adottato o emesso  o  contratto  sottoscritto  dal Ministero o da altro soggetto pubblico  in  relazione  all'operazione; il Ministero dell'economia e delle  finanze  si impegna inoltre a dare la propria disponibilita' a partecipare    ad    incontri    volte   alla   presentazione   delle caratteristiche del Fondo.
 i) il  Ministero  dell'economia e delle finanze tiene indenni e manlevati  i  Collocatori  e  la  SGR  da  ogni e qualsivoglia danno, perdita, spesa, costo, onere, obbligazione, minusvalenza dai medesimi patiti  (ivi  incluse  quelle  conseguenti  ad  azioni  di  terzi)  e derivanti  da,  o  commesse  alla  violazione  di uno qualsiasi degli impegni  assunti  dal Ministero dell'economia e delle finanze: o alla non  veridicita'  o  inesattezza  di una o piu' delle dichiarazioni e garanzie  rilasciate  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze, salvo il caso di dolo o colpa grave dei Collocatori e della SGR;
 j) i  Collocatori  e  la  SGR rilasciano a favore del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  le dichiarazioni, le garanzie e gli impegni  in  conformita' alla prassi generalmente seguita nei mercati internazionali per operazioni similari.
 |  |  |  | Allegato 2 
 ELENCO  SINTETICO  DEGLI  ULTERIORI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MINISTERO  DELL'ECONOMIA  E  DELLE FINANZE NEI CONFRONTI DEL FONDO, E
 DEI CONCEDENTI IL FINANZIAMENTO
 
 (i)  Impegno  ad indennizzare il Fondo per le differenze relative alla  consistenza  delle  superfici  effettive degli Immobili o degli Immobili  Coni  risultanti  da  verifica  successiva al trasferimento degli immobili stessi, secondo le modalita' previste nel contratto di garanzia e indennizzo.
 (ii)  Assunzione  di impegno di indennizzo ulteriori in relazione all'immobile  sito  in Roma .via Foglione, n. 55/63/73/8/87 secondo i termini   e  le  modalita'  previste  nel  contratto  di  garanzia  e indennizzo.
 (iii)   Impegno   ad  indennizzare,  ovvero  fare  si'  che  CONI indennizzi,  il  Fondo,  nei  termini e con le modalita' previste nel contratto di garanzia e indennizzo, per eventuali passivita' relative alla  bonifica dell'Immobile CONI sito a Pievepelago (Modena), in via Matilde di Canossa.
 (iv)  Impegno a fare si' che CONI rilasci gli Immobili CONI dallo stesso occupati con le modalita' e tempistiche indicate nel contratto di garanzia e indennizzo;
 (v),  Impegno  a  fare  si  che  gli  enti titolari rilascino gli Immobili  CONI dagli stessi occupati secondo i termini e le modalita' previste nel contratto di garanzia e indennizzo.
 (vi)  presa  d'atto  che  la  determinazione del valore a cui gli immobili  o gli immobili CONI sono trasferiti, apportati o venduti al Fondo   e'  stata  effettuata,  tra  l'altro,  nell'assunzione  della sussistenza   del   seguente   ulteriore   requisito,   come   meglio identificato nel contratto di' garanzia e indennizzo: la destinazione d'uso  indicata  nei  contratti di locazione relativi agli Immobili o agli  Immobili  Coni  e'  conforme  a quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono stati regolarmente adempiuti e non vi sono cause  che  ne possano determinare la nullita', l'annullamento ovvero l'inefficacia, anche parziale dei contratti stessi.
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