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| Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 15 novembre 2005 |  | Prodotti   fitosanitari:   recepimento  delle  direttive  2005/37/CE, 2005/46/CE e 2005/48/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del  Ministro  della  salute  27 agosto  2004,  concernente  i limiti massimi  di  residui  delle  sostanze  attive  nei prodotti destinati all'alimentazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visti  gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n.  283,  successivamente  modificata  con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede  l'adozione  con  decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
 Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
 Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui della sostanze attive nei prodotti  destinati  all'alimentazione»  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre  2004  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del 7 febbraio  2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005) e dal decreto  del  Ministro  della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005);
 Vista  la direttiva 2005/37/CE della Commissione del 3 giugno 2005, recante   modifica   delle  direttive  86/362/CEE  e  90/642/CEE  del Consiglio  per  quanto  riguarda  le  quantita' massime di residui di alcuni antiparassitari;
 Vista la direttiva 2005/46/CE della Commissione dell'8 luglio 2005, recante  modifica delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del  Consiglio  per  quanto  riguarda le quantita' massime di residui della sostanza attiva amitraz;
 Vista la direttiva 2005/48/CE della Commissione del 23 agosto 2005, recante  modifica delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del  Consiglio per quanto riguarda le quantita' massime di residui di alcuni antiparassitari;
 Visti  i  decreti  dirigenziali  emanati  dal  1° aprile 2005 al 30 settembre   2005,   con  i  quali  sono  stati  autorizzati  prodotti fitosanitari  contenenti  sostanze  attive nuove o con cui sono state approvate modifiche di impiego di prodotti gia' registrati, nei quali sono  stati  definiti  inoltre i relativi limiti massimi di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali;
 Visti  i  decreti  dirigenziali  del 21 febbraio 2005, con cui sono state  sospese  in Italia le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti  le  sostanze  attive  carbendazim,  dinocap, vinclozolin, warfarin,   flusilazolo,   in   considerazione   della  loro  attuale classificazione  in  categoria  2 di cancerogenesi, tossicita' per la riproduzione o mutagenesi;
 Ritenuto  necessario  aggiornare  il decreto ministeriale 27 agosto 2004  con i nuovi limiti massimi di residui e con le nuove condizioni di impiego di alcune sostanze attive;
 Decreta:
 Art. 1.
 I   limiti  massimi  di  residui  delle  sostanze  attive  amitraz, benfluralin,     carfentrazone-ethyl,    cicloxidim,    cloropicrina, cyprodinil,   fenamidone,   fludioxonil,   flufenacet,   fosthiazate, idrazide    maleica,    iodosulfuron    methyl   sodium,   iprodione, isoxaflutole,     lufenuron,    mecoprop,    mesotrione,    molinate, propiconazolo, propizamide, S-metolachlor, spiroxamina, tebuconazolo, teflubenzuron,      terbutilazina,      thiamethoxam,      triclopir, trifloxystrobin,  indicati  nell'allegato  1  del  presente  decreto, sostituiscono  i  corrispondenti  limiti  massimi di residui indicati nell'allegato  2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 |  |  |  | Art. 2. I  limiti  massimi di residui delle sostanze attive dymethenamid-P, etoxazole,   mesosulfuron,   novaluron,   picoxystrobin,  silthiofam, tepraloxydim,  indicati  nell'allegato  2  del presente decreto, sono aggiunti  nell'allegato  2  del  decreto  del  Ministro  della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 |  |  |  | Art. 3. Gli  impieghi  e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive     benfluralin,    benfuracarb,    cicloxidim,    clopiralid, cloropicrina, cyprodinil, dodina, etoprofos, fenhexamid, fludioxonil, flufenacet,   fosmet,  imazamox,  lufenuron,  mancozeb,  metalaxyl-M, ossidemeton   metile,   quizalofop  etile,  rotenone,  S-metolachlor, tebuconazolo,   teflubenzuron,   teflutrin,  triclopir,  trifluralin, indicati  nell'allegato  3 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti  nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 |  |  |  | Art. 4. Gli  impieghi  e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive    dymethenamid-P,    etoxazole,    mesosulfuron,   novaluron, spiroxamina,  tepraloxydim,  indicati  nell'allegato  4  del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 |  |  |  | Art. 5. I  limiti  massimi  di residui della sostanza attiva picoxystrobin, indicati   nell'allegato   5  del  presente  decreto,  sono  aggiunti nell'allegato  3,  parte  A,  del  decreto  del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 |  |  |  | Art. 6. I  limiti  massimi  di  residui  delle  sostanze  attive  amitraz e propiconazolo,  indicati  nell'allegato  6 del presente decreto, sono aggiunti  nell'allegato  3,  parte  B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 |  |  |  | Art. 7. Gli   impieghi   delle   sostanze   attive   carbendazim,  dinocap, vinclozolin,  warfarin  e flusilazolo sono sospesi per le motivazioni citate in premessa.
 |  |  |  | Art. 8. I  limiti  massimi  di  residui  delle  sostanze  attive  dinocap e flusilazolo,  per  i  quali trova applicazione l'art. 4, comma 7, del decreto  del  Ministro  della salute 27 agosto 2004, sono pari a 0.01 mg/kg,   in   quanto  limiti  nazionali  non  armonizzati  a  livello comunitario.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,   entrera'   in  vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione.
 
 Roma, 15 novembre 2005
 
 Il Ministro: Storace
 
 Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 81
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