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| Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2006 |  | Regolamento  per  il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»;
 Visto  l'art.  2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo dell'Unione  europea  e  sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005,  n.  11,  che  rimette  ad  apposito decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri la disciplina del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE);
 Sentito  il  parere  del  Ministro  degli  affari  esteri  in  data 11 novembre  2005  e  del  Ministro  per gli affari regionali in data 16 novembre 2005;
 Sentito  il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali in data 15 dicembre 2005;
 Acquisito  il  parere del Consiglio di Stato n. 5167/2005, espresso dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;
 Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie;
 Adotta
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Compiti del CIACE
 1.  Al  fine  di  concordare  le  linee  politiche  del Governo nel processo  di  formazione  della  posizione  italiana  nella  fase  di predisposizione  degli  atti  comunitari  e  dell'Unione  europea, il Comitato  interministeriale  per  gli  affari  comunitari europei, di seguito  denominato  «CIACE»,  istituito  presso  la  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005,  n. 11, procede all'esame e al coordinamento degli orientamenti delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, anche sulla base  delle osservazioni e degli atti adottati dal Parlamento e dagli organi parlamentari ai sensi degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 3, della  legge  4 febbraio  2005,  n.  11,  nonche'  delle osservazioni trasmesse dalle regioni e dalle province autonome e dagli enti locali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 6, comma 1, della medesima legge.
 2.  Il  CIACE definisce le linee generali e impartisce le direttive per  l'attivita'  del  comitato  tecnico  di cui all'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 |  |  |  | Art. 2. Ulteriori funzioni del CIACE
 1.  Ai  fini  di  cui  all'art. 1, comma 1, del presente decreto il CIACE puo' inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni:
 a) esprimersi  in  merito  all'opportunita' di apporre in sede di Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione  europea  una  riserva di esame parlamentare  ai  sensi  dell'art. 4, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
 b) esaminare,   su   richiesta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie,  questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, convocata dal Governo a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
 c) proporre  al  Ministro  per  gli affari regionali le questioni relative all'elaborazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini  della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
 d) esaminare,   su   richiesta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie,  questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  convocata  ai sensi dell'art.  6, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e proporre al  Ministro per le politiche comunitarie le questioni di particolare rilevanza  negli ambiti di competenza degli enti locali da sottoporre alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  ai  fini della convocazione  della  sessione  comunitaria a norma dell'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 2.  Al  fine  di  consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia all'Unione europea il CIACE puo' inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni:
 a) esprimere  valutazioni  e segnalazioni in merito allo stato di conformita'  dell'ordinamento  interno  e degli indirizzi di politica del  Governo  agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione  europea  e delle Comunita' europee, ai fini dell'art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti;
 b) pronunciarsi  sulle  misure  urgenti  per  l'adeguamento  agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dell'Unione europea di  cui  all'art.  10  della legge 4 febbraio 2005, n. 11, formulando valutazioni e proposte;
 c) adottare  direttive per il coordinamento delle amministrazioni dello  Stato  in  vista  della  approvazione  del  disegno  di  legge comunitaria,   sulla  base  degli  indirizzi  del  Parlamento,  delle indicazioni  delle  amministrazioni  interessate  e  del parere della Conferenza Stato-regioni;
 d) formulare  valutazioni  e  proposte ai fini dell'esercizio dei poteri  sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, esprimendosi sulla opportunita' di intervenire con provvedimento legislativo;
 e)   proporre   questioni   relative  all'attuazione  degli  atti comunitari  e  dell'Unione  europea  da  sottoporre  alla  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di Bolzano, anche ai fini della convocazione della   sessione  comunitaria,  a  norma  dell'art.  17  della  legge 4 febbraio 2005, n. 11;
 f)  valutare  la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita'   della  regolazione  con  la  definizione  della  posizione italiana  da  sostenere  in  sede  di  Unione  europea  nella fase di predisposizione  della  normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 20, comma  8-bis,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 28 novembre 2005, n. 246.
 3.  Puo'  inoltre  formulare  valutazioni e proposte in merito alle azioni   necessarie   per  prevenire  il  contenzioso  comunitario  e dell'Unione europea, nonche' in merito all'opportunita' di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, anche a norma dell'art. 5, comma 2, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e di intervenire in procedimenti  in  corso  nei  quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale.
 4.  Il  CIACE puo' altresi' pronunciarsi, nell'ambito delle proprie funzioni,  su  qualunque  altro  argomento  sia  sottoposto  alla sua attenzione dall'Amministrazione di settore competente.
 |  |  |  | Art. 3. Funzionamento del CIACE
 1.  Il  CIACE  e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  o  dal  Ministro  per  le  politiche comunitarie, ed e' da questi  convocato  anche  su richiesta del comitato tecnico di cui al comma 4.
 2.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche  comunitarie  fissa  l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato  che,  anche  attraverso strumenti informatici, e' trasmesso tempestivamente a tutti i Ministri interessati, alla Conferenza delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano e ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
 3.  A  norma  dell'art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,  alle  riunioni  del  CIACE,  quando  si  trattano  questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di  partecipare  il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi.
 4.  Per  la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale del  comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie a norma dell'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 5.  Le  linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero  degli  affari  esteri  ai  fini della definizione unitaria della  posizione italiana da rappresentare in seno alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea.
 6.  Le  linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE  sono  altresi'  comunicati,  oltre che al comitato tecnico, al Parlamento,  alla  Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai  presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali e alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
 7.  Il  CIACE  puo'  disciplinare con proprio regolamento ulteriori modalita'   di   funzionamento,  operando  secondo  il  metodo  della programmazione.
 |  |  |  | Art. 4. Segreteria del CIACE
 1.   Nell'ambito   del  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle politiche  comunitarie  opera  l'ufficio  di  segreteria,  di livello dirigenziale   generale,   che   espleta  l'attivita'  funzionalmente necessaria  allo  svolgimento  delle  attribuzioni  del  CIACE  e del comitato tecnico permanente.
 2.  L'ufficio  di  segreteria  e'  composto  da  trenta  unita'  di personale  scelte tra pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli della Presidenza  del Consiglio dei Ministri o ai ruoli del Ministero degli affari esteri ovvero di altre amministrazioni pubbliche, collocate in posizione  di  distacco  funzionale senza oneri per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 3.   Il  coordinatore  dell'ufficio  di  segreteria  del  CIACE  e' segretario  anche  del  comitato tecnico. E' nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le   politiche   comunitarie,  ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  dell'art.  9  del  decreto legislativo   30 luglio   1999,   n.  303,  tra  persone  di  elevata professionalita' e comprovata esperienza.
 4.  Il  coordinatore  dell'ufficio  di  segreteria  predispone,  su indicazione del Presidente del CIACE, l'ordine del giorno dei lavori, redige  i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle deliberazioni.
 5.  L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e' subordinata al rispetto delle dotazioni organiche della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 Dal  presente  decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 6. Entrata in vigore
 Il   presente   regolamento   entra   in  vigore  il  giorno  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 9 gennaio 2006
 
 Il Presidente: Berlusconi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121
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