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| Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE |  | DECRETO 9 gennaio 2006 |  | Regolamento  per  il  funzionamento  del  Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 
 Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»;
 Visto  l'art.  2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo dell'Unione  europea  e  sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005,  n.  11,  che  rimette  ad  apposito  decreto  ministeriale  la disciplina del funzionamento del comitato tecnico permanente;
 Sentito  il  parere  del  Ministro  degli  affari  esteri  in  data 11 novembre  2005  e  del  Ministro  per gli affari regionali in data 16 novembre 2005;
 Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005;
 Acquisito  il  parere del Consiglio di Stato n. 5178/2005, espresso dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;
 Vista  la  comunicazione  del  presente  decreto  al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Adotta
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Compiti del comitato tecnico
 1.  Il comitato tecnico permanente, di seguito denominato «comitato tecnico», istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche  comunitarie  ai  sensi  dell'art.  2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, assiste il Comitato interministeriale per gli affari  comunitari  europei,  di  seguito  denominato  «CIACE», nello svolgimento  dei  compiti  di  cui  all'art.  2, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n 11.
 2.  Il  comitato  tecnico  svolge  le  attivita'  preparatorie e di coordinamento  in  funzione  delle  riunioni  del  CIACE  e  tutte le attivita' ad esse connesse e conseguenti, secondo le linee generali e le direttive impartite dal CIACE.
 3.  Il  comitato  tecnico  opera in collegamento con gli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con il Ministero  degli  affari  esteri  che  si avvale della rappresentanza permanente  d'Italia  presso  l'Unione europea, di seguito denominata «ITALRAP»,  nonche',  quando  si  trattano  questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, con le regioni e le province autonome.
 4.  Il  comitato  tecnico,  sulla  base  degli  atti  trasmessi dal Ministero  degli  affari  esteri che si avvale di ITALRAP, acquisisce gli elementi utili alla determinazione della posizione del Governo.
 |  |  |  | Art. 2. Composizione del comitato tecnico
 1.  Il  comitato  tecnico  e' composto da direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione.
 2.  L'organo  di  vertice  di ciascuna amministrazione del Governo, comprese  anche le Agenzie previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300  e  le  Autorita'  indipendenti,  designa  il  proprio rappresentante  e  un  rappresentante  supplente  in seno al comitato tecnico.
 3.  Le  designazioni di cui al comma 2 devono pervenire al Ministro per  le  politiche  comunitarie  entro  trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
 4.  La mancata designazione di uno o piu' componenti non infirma la costituzione e l'operativita' dell'organo.
 5.  Il  Ministro  per le politiche comunitarie provvede con proprio decreto  alla  nomina  dei componenti del comitato tecnico sulla base delle designazioni pervenute ai sensi del comma 2.
 6.  I  componenti  del comitato tecnico durano in carica tre anni e possono  essere confermati secondo le modalita' previste dal comma 5. Ogni componente rimane in carica sino alla nomina del successore.
 7.  Le  modifiche  della  composizione  del  comitato  tecnico sono disposte  dal  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  con proprio decreto, su proposta dell'amministrazione interessata.
 |  |  |  | Art. 3. Sede e funzionamento del comitato tecnico
 1.  Il  comitato  tecnico ha la propria sede presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
 2.  Il  comitato  tecnico e' convocato, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato, che fissa l'ordine del giorno delle riunioni, del quale e' data comunicazione a tutti i componenti.
 3.  Alle  riunioni  del  comitato  tecnico  partecipano  di  norma, personalmente  o  tramite supplente, i membri aventi competenza nelle materie   oggetto   dei  provvedimenti  e  delle  tematiche  inserite all'ordine del giorno e i componenti comunque interessati.
 4.  Alle  riunioni del comitato tecnico i componenti possono essere affiancati  da due funzionari della stessa amministrazione competenti per materia.
 5.  Alle  riunioni  del comitato tecnico puo' partecipare, anche in videoconferenza,   il   rappresentante   permanente  d'Italia  presso l'Unione europea o un suo delegato di volta in volta designato.
 6.  Il  comitato  tecnico si riunisce in sedute programmate, tenuto conto  del  calendario  delle  sedute del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, di seguito denominato «COREPER».
 7.  Il  comitato tecnico puo' acquisire, anche attraverso audizioni di esperti, dati ed elementi necessari ai fini della formazione della posizione  italiana  sui  progetti  di  atti comunitari e dell'Unione europea.
 8.  Secondo  le  linee  generali  definite  dal  CIACE,  sulla base dell'istruttoria   effettuata   d'intesa   con   le   amministrazioni interessate, il comitato tecnico individua gli elementi rilevanti per la  definizione  della  posizione del Governo sui singoli progetti di atti   comunitari   e  dell'Unione  europea,  puo'  chiedere  al  suo Presidente   di   sollecitare  una  convocazione  del  CIACE  per  la trattazione di singole questioni.
 9. Delle sedute del comitato tecnico viene redatto verbale. Esso e' trasmesso  al  CIACE,  al Ministero degli affari esteri, anche per il successivo  inoltro ad ITALRAP, e alle amministrazioni competenti per materia.
 |  |  |  | Art. 4. Partecipazione  delle regioni e delle province autonome alle riunioni del comitato tcnico
 1.  La  partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione  della  posizione  italiana  rispetto  ai progetti di atti normativi  comunicati  e dell'Unione europea e' garantita mediante le procedure di cui all'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 2. Ai fini della preparazione delle riunioni integrate del CIACE di cui  all'art.  2,  comma  2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle riunioni del comitato tecnico partecipa, anche in videoconferenza, un assessore  per  ogni regione e provincia autonoma o un suo supplente, da esse designato, competente per le materie in trattazione.
 3.  La  mancata designazione di uno o piu' assessori non infirma la costituzione e il funzionamento dell'organo.
 4.  Il  comitato  tecnico  in composizione integrata e' convocato e presieduto  dal  Ministro per le politiche comunitarie in accordo con il  Ministro per gli affari regionali presso la sede della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 5.  Secondo  le  linee  generali  definite  dal  CIACE,  sulla base dell'istruttoria   effettuata   d'intesa   con   le   amministrazioni interessate,  il comitato tecnico in composizione integrata individua gli  elementi  rilevanti  per la definizione della posizione italiana sui  singoli  progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, puo' chiedere  al suo Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE in via straordinaria per la trattazione di singole questioni.
 6.  Il  comitato  tecnico «integrato» opera secondo le procedure di cui all'art. 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. Ufficio di segreteria
 1.  L'ufficio  di  segreteria  del comitato tecnico opera presso il Dipartimento  per  il coordinamento delle politiche comunitarie, come previsto  dall'art.  4  del  regolamento  per  il  funzionamento  del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE).
 2.  L'ufficio di segreteria provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti   alle   riunioni   del   comitato   tecnico  e  cura  la documentazione necessaria per le attivita' del comitato stesso.
 3.  L'organizzazione dell'ufficio di segreteria e' articolata sulla base delle competenze dei Ministri dell'Unione europea.
 4.  Il  coordinatore  dell'ufficio di segreteria, nominato ai sensi dell'art.  4,  comma  3,  del  regolamento  per  il funzionamento del Comitato   interministeriale   per  gli  affari  comunitari  europei, predispone,  su  indicazione  del  Presidente  del  comitato tecnico, l'ordine  del  giorno  dei  lavori, redige i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle deliberazioni.
 |  |  |  | Art. 6. Entrata in vigore
 Il   presente   regolamento   entra   in  vigore  il  giorno  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 9 gennaio 2006
 
 Il Ministro: La Malfa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 122
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