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| Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2005 |  | Modifiche  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio  2002,  recante:  «Ordinamento  delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri». |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante «Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»  e  successive modificazioni   ed   integrazioni,   ed   in  particolare  l'art.  7, concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;
 Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre  2003,  n.  343,  ed in particolare  l'art.  5, comma 2, che all'art. 10 del suddetto decreto legislativo  30 luglio  1999,  n. 303, ha inserito il comma 6-bis che prevede  il trasferimento del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 luglio  2002,  concernente  «Ordinamento  delle strutture generali della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri», come modificato da ultimo   dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 11 luglio 2005, ed in particolare gli articoli 25 e 25-bis;
 Visto, altresi', l'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  23 luglio  2002, e successive modificazioni concernente il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare;
 Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 93, che prevede la rideterminazione delle  dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche sulla base dei  principi  di  cui  all'art.  1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 con cui, terminata la fase di prima attuazione di cui al comma 6 dell'art.  9-bis  del  decreto  legislativo n. 303/1999, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  sono  state rideterminate, ai sensi dell'art.  1, comma 93, della suddetta legge n. 311/2004 le dotazioni organiche  del  personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed  in  particolare  gli  articoli 2  e  3  concernenti  le dotazioni organiche del personale dirigenziale;
 Visto  l'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 2  e  4 i quali prevedono rispettivamente che «le dotazioni organiche del   personale  dirigenziale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  sono  determinate  in  misura  corrispondente  ai  posti di funzione  di  prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di  organizzazione  delle  strutture,  emanati  ai sensi dell'art. 7, commi  1  e  2»  e  che  «i  posti  funzione  e le relative dotazioni organiche  possono  essere  rideterminati  con  i decreti adottati ai sensi dell'art. 7»;
 Tenuto  conto che e' in corso di adozione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si apportano al citato decreto del Presidente  del  Consiglio 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed  integrazioni, le modifiche necessarie a rendere corrispondente il numero  dei  posti di funzione di prima e seconda fascia ivi previsti alle nuove dotazioni organiche del personale dirigenziale di cui alle tabelle  B  e  C  allegate  al  suddetto  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2005;
 Ritenuto opportuno procedere ad una razionalizzazione organizzativa nell'ambito   di  alcune  strutture  generali  della  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri senza, peraltro, che cio' comporti incrementi di spesa;
 Sentite le organizzazioni sindacali;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  All'art.  25  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle   strutture   generali   della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri», il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 «4.  Il  dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici si  articola  in  non  piu'  di  cinque uffici e non piu' di quindici servizi.  Il  dipartimento  si  avvale, altresi', di un dirigente con compiti  di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.».
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'art.  25-bis  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle   strutture   generali   della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri», e' sostituito dal seguente:
 «Art. 25-bis (Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per  la  gestione  degli immobili). - 1. L'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili, provvede, in un  quadro  unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente   con  le  esigenze  di  funzionamento  della  Presidenza  e compatibile  con  le  risorse  finanziarie, all'approvvigionamento di beni  e servizi, esclusi quelli di competenza del dipartimento per le risorse  umane  ed  i  servizi  informatici,  nonche'  alla  gestione ottimale  degli  immobili e alla razionalizzazione degli spazi per le esigenze  delle  strutture  della  Presidenza.  Gestisce le emergenze all'interno   delle   sedi   della   Presidenza,   eccettuate  quelle concernenti i servizi informatici e di telecomunicazione.
 2.  Per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti, l'ufficio provvede: all'analisi,  alla  programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte inerenti le esigenze locative e l'acquisizione di beni e servizi  nonche'  all'avvio  e alla gestione delle connesse procedure amministrative,  ivi  comprese  quelle  di  adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone  anche  il  monitoraggio  e la gestione operativa quale referente  unico  della  Presidenza;  al  collaudo  e  alla  regolare esecuzione,   per  le  materie  di  competenza,  delle  opere,  degli interventi e delle forniture di beni e servizi.
 3.   L'ufficio  provvede,  altresi',  alla  programmazione  e  alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli  impianti  e  al  coordinamento degli interventi strutturali ai fini  dell'applicazione  della  normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
 4.  All'ufficio fanno capo le attivita' di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
 5. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi.».
 |  |  |  | Art. 3. 1.  All'art.  12  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle   strutture   generali   della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri», il comma 2 e' soppresso.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Con successivi decreti da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, si provvedera' a disciplinare  l'organizzazione  interna  delle  strutture interessate dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto. Sino all'adozione  dei decreti di modifica restano ferme le organizzazioni interne di tali strutture.
 Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 19 dicembre 2005
 
 p. Il Presidente: Letta
 
 Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 85
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