| Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Marrone della  Valle  di  Susa» come Indicazione Geografica Protetta ai sensi del   Regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  presentata  dall'Associazione Produttori  della  Valle  di  Susa con sede in Bussoleno (Torino) c/o Comunita' Montana Bassa Valle di Susa e Valcenischia - via Trattenero n.  15,  esprime  parere  favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le  eventuali  osservazioni,  relative  alla  presente  proposta, adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 «disciplina dell'imposta  di  bollo»  e  successive modifiche, al Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento delle politiche di sviluppo   -   Direzione   generale  per  la  qualita'  dei  prodotti agroalimentari  -  Divisione  QPA III - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la  registrazione  ai  sensi  dell'art.  5  del  Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.
 PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
 DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA»
 Art. 1.
 Nome del prodotto
 L'indicazione  geografica  protetta «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» e'  riservata  ai  frutti  allo  stato  fresco  ottenuti da alberi di Castagno  (Castanea  sativa Mill:), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto e caratteristiche
 La  denominazione «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» designa il frutto ottenuto  con  i  seguenti  ecotipi:  Marrone  di San Giorio di Susa, Marrone  di  Meana di Susa, Marrone di Sant'Antonino di Susa, Marrone di Bruzolo e Marrone di Villar Focchiardo. 2.1. Caratteristiche del prodotto.
 Il  «MARRONE  DELLA  VALLE  DI SUSA» deve, possedere, le seguenti caratteristiche:
 numero di frutti per riccio in nessun caso superiore a tre;
 forma  elissoidale,  apice  poco  pronunciato  con  presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) anch'essi tomentosi: (con una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcatamente convessa);
 pericarpo  di colore marrone - avana con tendenza al rossiccio, sottile,  con  striature  fitte  rilevate  e di colore piu' scuro, in numero variabile 25 - 30 (facilmente distaccabile dall'episperma);
 episperma  di colore nocciola camosciato, poco invaginato e che si separa facilmente dal seme;
 cicatrice   ilare  (base)  di  forma  ellittica  che  tende  al rettangolare  con  dimensioni  tali  da  non  debordare  sulle  facce laterali,  generalmente piatta e di colore piu' chiaro del pericarpo, con residua pelosita' al contorno;
 raggiatura  stellare  medio-grande,  evidente, i raggi arrivano fin quasi alla linea di contorno;
 pezzatura   medio-grossa:   non   piu'  di  85  frutti/kg,  con tolleranza non superiore al 10% del numero di frutti per kg;
 il  seme, uno per frutto, presenta polpa bianca o bianco-crema, croccante  e  di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; limitati i frutti con seme diviso (settato) che non devono essere  superiori  al  10%  come  non sono ammessi difetti interni ed esterni  maggiori  del  10%  (frutti bacati, ammuffiti, attaccati dal nerume).
 Art. 3.
 Delimitazione area di produzione
 La zona di produzione del «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» comprende l'intero  territorio  dei  seguenti  comuni  in  provincia di Torino: Almese,   Avigliana,   Borgone   Susa,  Bruzolo,  Bussoleno,  Caprie, Chianocco,   Chiomonte,   Chiusa   San   Michele,  Condove,  Exilles, Giaglione,  Gravere,  Mattie,  Meana  di  Susa, Mompantero, Novalesa, Rubiana,  Salbertrand,  San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di  Torino,  Sant'Antonino  di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.
 In  questo  modo,  e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti   dall'organismo   di   controllo,   dei   produttori,  degli ammassatori,  delle  particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la produzione   e   dei   confezionatori,  attraverso  la  dichiarazione tempestiva  alla  struttura  di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' del prodotto.
 Tutte  le  persone,  fisiche  o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo,  secondo  quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Ottenimento del prodotto
 Sono da considerarsi idonei i castagneti da frutto ubicati in una fascia prealpina situata a quote comprese tra i 350 a 1.050 m.s.l.m., su  terreni aventi giacitura a franapoggio con pendenze dal 5 al 65%, esposizioni  prevalenti  di N/E - N/O - S/E e S/O e terreni ricchi in scheletro,  sabbia  e  limo  glaciale, generalmente acidi e subacidi, derivanti  in  prevalenza  da  calcescisti  con rocce verdi, gneiss e micascisti con sostanza organica ben incorporata.
 Il numero di piante in produzione per ettaro non puo' superare le 120  unita'  nei  vecchi impianti, con un sesto d'impianto di 10x10 o 11x11  metri  e  forma  di  allevamento  libera  e  le  150 nei nuovi impianti,  con  un  sesto  d'impianto  di  8x8 o 9x9 metri e forme di allevamento a vaso o globo.
 Per garantire le ottimali caratteristiche del prodotto, ogni anno deve  essere  effettuata  un'accurata pulizia del sottobosco che deve essere  inerbito  e  periodicamente  sfalciato  e  si  deve procedere all'eliminazione  di  cespugli,  felci  e  altre  piante  prima della raccolta.  A  tal  fine  e'  proibito  l'uso  di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti.
 La  raccolta  dovra'  essere  effettuata  manualmente o con mezzi meccanici  (macchine  raccoglitrici),  tali comunque da salvaguardare l'integrita'  del prodotto; il periodo di raccolta ha inizio al 20 di settembre per concludersi il 10 novembre.
 E'  vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di fertilizzanti  di  sintesi,  ad eccezione di quanto e' consentito per l'agricoltura   biologica   (Reg.  CEE  2092/92),  e'  consentita  la concimazione organica annuale.
 Nei  castagneti  da frutto dovranno essere realizzate e mantenute efficienti  le  opere  di sistemazione idraulico forestale necessarie alla  regimazione delle acque. Sono previste irrigazioni di soccorso, in  numero  da  2  a  4  per  ogni  annata  agraria negli impianti in produzione.
 La  resa  produttiva e' stabilita in un massimo di tonnellate 2,0 per ettaro.
 La pezzatura minima ammessa e' pari a un massimo di 85 frutti per chilogrammo netto allo stato fresco.
 La  cernita  viene effettuata per eliminare i frutti lesionati da patogeni o da altri fattori e viene svolta manualmente.
 La  calibratura  puo' essere eseguita anche prima della cernita e della  eventuale  curatura;  puo' essere effettuata manualmente o con apposite macchine calibratici.
 La  curatura  dei frutti serve al mantenimento della serbevolezza del prodotto e non e' obbligatoria.
 Qualora   la   stessa  venga  effettuata,  deve  essere  eseguita esclusivamente mediante acqua, sia a freddo con immersione in acqua a temperatura ambiente per un periodo dai 2 agli 8 giorni; sia a caldo, consistente  nell'immersione dei frutti in acqua calda a 48 °C per 50 minuti  e successivamente tenuti in acqua fredda per altri 50 minuti. Tale  processo non danneggia le caratteristiche tipiche del prodotto. Non e' consentito in alcun caso l'uso di additivi chimici.
 Le operazioni di cernita, di calibratura, di curatura, nonche' il confezionamento,  del  prodotto fresco devono essere effettuate nella zona  delimitata dall'art. 3, al fine di garantirne la tracciabilita' e il controllo.
 Art. 6. Legame con il territorio
 Le caratteristiche pedologiche, quali la ricchezza in scheletro e sabbia  dei suoli, la giacitura a franapoggio degli strati rocciosi e la  pendenza influiscono nel bilancio idrico della Valle di Susa e di conseguenza anche sui castagneti. Da non sottovalutare e' il ruolo di lento    filtrante   rappresentato   dal   limo   glaciale   presente nell'abbondante  copertura  morenica  e  la tessitura tendenzialmente sabbiosa  dei  suoli  su  calcescisti che permettono un considerevole immagazzinamento di acque, provenienti dallo scioglimento delle nevi, poi  defluenti  nel  fondovalle.  Nel periodo estivo abbondanti acque solcano  le pendici e quasi sempre attive sono le risorgive qua e la' presenti,   la   maggior  parte  di  queste  acque  presenta  decorso sotterraneo.  Nonostante cio' molti suoli denunciano siccita' estiva, ancor  piu'  evidente dove l'erosione ha asportato gli orizzonti piu' superficiali.  Questa situazione, ha portato alla realizzazione di un sistema  di  canalizzazioni  capillari che permette di irrigare vaste superfici  di castagneti, e ottenere in questo modo maggior pezzatura del  prodotto e quindi migliore produzione. Al riguardo e' importante rilevare  che  la  maggior  parte  dei castagneti nella Valle di Susa vegeta  su  suoli  bruni  mesotrofici, acidi con materia organica ben incorporata,  drenaggio libero, scheletro fino al 20% minuto e medio, su pendenze > 50%, poco soggetti ad erosione.
 L'andamento climatico, favorevole alla coltivazione del castagno, e'   caratterizzato  da  precipitazioni  non  molto  elevate  per  la posizione della Valle di Susa, incuneata tra le Valli Sangone e Lanzo e  con  il massiccio dell'Orsiera a Sud che ostacola l'afflusso delle masse di aria umida di origine mediterranea.
 La  durata  media  della  copertura nevosa va da meno di 2 mesi a Chiusa di San Michele ad una inedia di 2, 3-5 mesi a Salbertrand e di 4 mesi ad Oulx pur con oscillazioni annuali amplissime, tanto che per quest'ultima  stazione  vi sono dati che registrano solo 40 giorni di copertura.  E' bene anche rilevare l'estrema irregolarita' di tutti i tipi di precipitazioni nei diversi anni.
 Per  quanto  riguarda  le temperature medie annue si va da valori compresi  tra 11° e 12 °C tra Susa ed Alpignano ed i valori inferiori a  0 °C  sui rilievi piu' elevati (quote > 2000 m). Nel fondovalle si hanno  4  -  5  mesi  freddi ed i dati indicano in genere valori medi minimi  dei  mesi  invernali che raramente raggiungono sotto lo zero, mentre  in  corrispondenza  delle vette piu' alte si arriva a 12 mesi freddi. L'estate e' piuttosto calda, ma senza grandi eccessi termici.
 Le   caratteristiche  geologiche  e  pedologiche  del  territorio segusino  oltre che l'andamento climatico permettono ai castagneti da frutto  di  vegetare  nelle  migliori  condizioni tanto che le piante appaiono   vigorose   (gli  attacchi  del  mal  dell'inchiostro  sono sporadici)   e   conferiscono   alla   produzione   quelle   qualita' organolettiche  tipiche che contraddistinguono il Marrone della Valle di  Susa,  facendolo  apprezzare  a  tutti  i  livelli. La tradizione millenaria del castagno ne e' la conferma.
 La  coltivazione  vera  e  propria dei castagneti da frutto nella Valle di Susa puo' farsi risalire ad epoca Romana, ma e' dal Medioevo in  poi  che  si  hanno  documenti e notizie certe sulla diffusione e importanza  che la coltura ha assunto, con particolare riferimento al marrone.
 Tra   i   tanti   castagneti   merita   di  essere  ricordato  il «castagneretus  de Templeriis», appartenente all'ordine dei Templari, in  localita'  Boarda  situata  nel comune di San Giorio, ove, ancora oggi,  appaiono  esservi  le  piu'  antiche  ceppaie di marroni della Valle.
 Alla  fine  dell'Ottocento  sono  numerosissime  le testimonianze epistolari di privati che dal territorio della Valle di Susa facevano giungere i marroni in altre regioni d'Italia e in molti Paesi europei come la Francia, ed oltre oceano negli Stati Uniti.
 L'estendersi  delle  reti  ferroviarie  fu  determinante  per  lo sviluppo  dei  commerci  e  la prima vera esportazione dall'Italia in quantita' rilevante di marroni, inizio' nel 1854.
 A  partire dagli anni '40 e fino agli anni '80 si e' assistito ad un   marcato   spopolamento  della  montagna,  al  cambiamento  delle abitudini  alimentari ed alla comparsa e diffusione dell'inchiostro e del  cancro  della  corteccia, tutti fattori che hanno determinato la riduzione  delle  superfici  investite  a  castagneto, ma dalla meta' degli  anni  '80 e tuttora, si verifica una diffusa ripresa di questo settore,  favorito  non  solo  dalle  buone condizioni di mercato dei marroni, ma anche dalla consapevolezza che i castagneti costituiscono una  fonte  di  reddito  non  trascurabile  e un patrimonio colturale estremamente  importante  dal  punto di vista storico, dell'ambiente, del  paesaggio e turistico, peculiarita' tipiche dei castagneti della Valle Susa.
 Art. 7.
 Struttura di controllo
 L'attivita'  di  controllo  per l'applicazione delle disposizioni previste  nel  presente  disciplinare  di  produzione  e'  svolta  in conformita'  a  quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992.
 Art. 8.
 Confezionamento
 L'immissione  al  consumo  del «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» deve avvenire con le seguenti modalita':
 prodotto  confezionato in sacchetti in rete nelle confezioni da 1  -  2  - 2,5 - 3, 10 kg ed in sacchi per le confezioni da 5-10 e 25 kg, chiusi ermeticamente.
 Il  prodotto  fresco puo' essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell'anno di produzione.
 Art. 9.
 Etichettatura
 Sulle  confezioni  dovra'  essere apposto all'atto della chiusura delle  stesse  confezioni  l'etichetta  contenente  il  logo  dove la indicazione  geografica  protetta, «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» deve figurare  in  caratteri chiari ed indelebili nettamente distinguibile da altre scritte.
 In etichetta e' vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi  «extra»  ,«superiore»,  «fine»,  «scelto», «selezionato» e similari.  E' vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.
 E' consentito specificare gli estremi atti ad individuare:
 nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
 annata di produzione dei marroni contenuti;
 peso lordo all'origine.
 Il  logo  della I.G.P. e' costituito dalla rappresentazione di un sacco  pieno  di  frutti,  rovesciato  in  avanti,  aperto  sul  lato superiore, dal quale fuoriescono i marroni.
 Il  sacco  e  i  frutti sono posti su uno sfondo di colore giallo paglierino;  - sul sacco sullo sfondo si evidenzia la scritta «della» in nero, con carattere calligrafico esclusivo. Completa il marchio un rettangolo  di  colore  rosso  scuro  dove  si  evidenzia  la scritta «MARRONE  VALLE  SUSA»,  in  bianco  e  la scritta «di», in nero, con caratteri calligrafici esclusivi.
 E' possibile stamparlo in:
 quadricromia (base colorimetrica cyan, magenta, giallo, nero);
 monocromatico (stampa nera).
 La  forma  e'  rettangolare (le dimensioni variabili in base alla confezione, ma sempre proporzionate - Rapporto 1 \colon 1,10 «esempio cm 10 per 11 - cm 3 per 3,30»).
 I  caratteri usati per la scritta Indicazione Geografica Protetta sono:
 per le lettere I, G, P Futura Bold 14 punti (pt);
 per  ndicazione,  eografica, rotetta Futura Medium Bold 7 punti (pt);
 (caratteri maiuscoli e minuscoli di colore bianco).
 
 ---->  Vedere Logo a pag. 63 della G.U.  <----
 Art. 10.
 Commercializzazione prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la I.G.P. Marrone  della  Valle  di  Susa,  anche  a  seguito  di  processi  di elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo in  confezioni  recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  I.G.P. Marrone della Valle di Susa  riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul  corretto  uso  della  denominazione  protetta.  In assenza di un Consorzio  di  tutela  incaricato le predette funzioni saranno svolte dal  MIPAF  in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
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