Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Marrone della Valle di Susa» come Indicazione Geografica Protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione Produttori della Valle di Susa con sede in Bussoleno (Torino) c/o Comunita' Montana Bassa Valle di Susa e Valcenischia - via Trattenero n. 15, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari. PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» Art. 1. Nome del prodotto L'indicazione geografica protetta «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» e' riservata ai frutti allo stato fresco ottenuti da alberi di Castagno (Castanea sativa Mill:), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Descrizione del prodotto e caratteristiche La denominazione «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» designa il frutto ottenuto con i seguenti ecotipi: Marrone di San Giorio di Susa, Marrone di Meana di Susa, Marrone di Sant'Antonino di Susa, Marrone di Bruzolo e Marrone di Villar Focchiardo. 2.1. Caratteristiche del prodotto. Il «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» deve, possedere, le seguenti caratteristiche: numero di frutti per riccio in nessun caso superiore a tre; forma elissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) anch'essi tomentosi: (con una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcatamente convessa); pericarpo di colore marrone - avana con tendenza al rossiccio, sottile, con striature fitte rilevate e di colore piu' scuro, in numero variabile 25 - 30 (facilmente distaccabile dall'episperma); episperma di colore nocciola camosciato, poco invaginato e che si separa facilmente dal seme; cicatrice ilare (base) di forma ellittica che tende al rettangolare con dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta e di colore piu' chiaro del pericarpo, con residua pelosita' al contorno; raggiatura stellare medio-grande, evidente, i raggi arrivano fin quasi alla linea di contorno; pezzatura medio-grossa: non piu' di 85 frutti/kg, con tolleranza non superiore al 10% del numero di frutti per kg; il seme, uno per frutto, presenta polpa bianca o bianco-crema, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; limitati i frutti con seme diviso (settato) che non devono essere superiori al 10% come non sono ammessi difetti interni ed esterni maggiori del 10% (frutti bacati, ammuffiti, attaccati dal nerume). Art. 3. Delimitazione area di produzione La zona di produzione del «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Torino: Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo. Art. 4. Prova dell'origine Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, degli ammassatori, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione e dei confezionatori, attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Art. 5. Ottenimento del prodotto Sono da considerarsi idonei i castagneti da frutto ubicati in una fascia prealpina situata a quote comprese tra i 350 a 1.050 m.s.l.m., su terreni aventi giacitura a franapoggio con pendenze dal 5 al 65%, esposizioni prevalenti di N/E - N/O - S/E e S/O e terreni ricchi in scheletro, sabbia e limo glaciale, generalmente acidi e subacidi, derivanti in prevalenza da calcescisti con rocce verdi, gneiss e micascisti con sostanza organica ben incorporata. Il numero di piante in produzione per ettaro non puo' superare le 120 unita' nei vecchi impianti, con un sesto d'impianto di 10x10 o 11x11 metri e forma di allevamento libera e le 150 nei nuovi impianti, con un sesto d'impianto di 8x8 o 9x9 metri e forme di allevamento a vaso o globo. Per garantire le ottimali caratteristiche del prodotto, ogni anno deve essere effettuata un'accurata pulizia del sottobosco che deve essere inerbito e periodicamente sfalciato e si deve procedere all'eliminazione di cespugli, felci e altre piante prima della raccolta. A tal fine e' proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti. La raccolta dovra' essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine raccoglitrici), tali comunque da salvaguardare l'integrita' del prodotto; il periodo di raccolta ha inizio al 20 di settembre per concludersi il 10 novembre. E' vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi, ad eccezione di quanto e' consentito per l'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/92), e' consentita la concimazione organica annuale. Nei castagneti da frutto dovranno essere realizzate e mantenute efficienti le opere di sistemazione idraulico forestale necessarie alla regimazione delle acque. Sono previste irrigazioni di soccorso, in numero da 2 a 4 per ogni annata agraria negli impianti in produzione. La resa produttiva e' stabilita in un massimo di tonnellate 2,0 per ettaro. La pezzatura minima ammessa e' pari a un massimo di 85 frutti per chilogrammo netto allo stato fresco. La cernita viene effettuata per eliminare i frutti lesionati da patogeni o da altri fattori e viene svolta manualmente. La calibratura puo' essere eseguita anche prima della cernita e della eventuale curatura; puo' essere effettuata manualmente o con apposite macchine calibratici. La curatura dei frutti serve al mantenimento della serbevolezza del prodotto e non e' obbligatoria. Qualora la stessa venga effettuata, deve essere eseguita esclusivamente mediante acqua, sia a freddo con immersione in acqua a temperatura ambiente per un periodo dai 2 agli 8 giorni; sia a caldo, consistente nell'immersione dei frutti in acqua calda a 48 °C per 50 minuti e successivamente tenuti in acqua fredda per altri 50 minuti. Tale processo non danneggia le caratteristiche tipiche del prodotto. Non e' consentito in alcun caso l'uso di additivi chimici. Le operazioni di cernita, di calibratura, di curatura, nonche' il confezionamento, del prodotto fresco devono essere effettuate nella zona delimitata dall'art. 3, al fine di garantirne la tracciabilita' e il controllo. Art. 6. Legame con il territorio Le caratteristiche pedologiche, quali la ricchezza in scheletro e sabbia dei suoli, la giacitura a franapoggio degli strati rocciosi e la pendenza influiscono nel bilancio idrico della Valle di Susa e di conseguenza anche sui castagneti. Da non sottovalutare e' il ruolo di lento filtrante rappresentato dal limo glaciale presente nell'abbondante copertura morenica e la tessitura tendenzialmente sabbiosa dei suoli su calcescisti che permettono un considerevole immagazzinamento di acque, provenienti dallo scioglimento delle nevi, poi defluenti nel fondovalle. Nel periodo estivo abbondanti acque solcano le pendici e quasi sempre attive sono le risorgive qua e la' presenti, la maggior parte di queste acque presenta decorso sotterraneo. Nonostante cio' molti suoli denunciano siccita' estiva, ancor piu' evidente dove l'erosione ha asportato gli orizzonti piu' superficiali. Questa situazione, ha portato alla realizzazione di un sistema di canalizzazioni capillari che permette di irrigare vaste superfici di castagneti, e ottenere in questo modo maggior pezzatura del prodotto e quindi migliore produzione. Al riguardo e' importante rilevare che la maggior parte dei castagneti nella Valle di Susa vegeta su suoli bruni mesotrofici, acidi con materia organica ben incorporata, drenaggio libero, scheletro fino al 20% minuto e medio, su pendenze > 50%, poco soggetti ad erosione. L'andamento climatico, favorevole alla coltivazione del castagno, e' caratterizzato da precipitazioni non molto elevate per la posizione della Valle di Susa, incuneata tra le Valli Sangone e Lanzo e con il massiccio dell'Orsiera a Sud che ostacola l'afflusso delle masse di aria umida di origine mediterranea. La durata media della copertura nevosa va da meno di 2 mesi a Chiusa di San Michele ad una inedia di 2, 3-5 mesi a Salbertrand e di 4 mesi ad Oulx pur con oscillazioni annuali amplissime, tanto che per quest'ultima stazione vi sono dati che registrano solo 40 giorni di copertura. E' bene anche rilevare l'estrema irregolarita' di tutti i tipi di precipitazioni nei diversi anni. Per quanto riguarda le temperature medie annue si va da valori compresi tra 11° e 12 °C tra Susa ed Alpignano ed i valori inferiori a 0 °C sui rilievi piu' elevati (quote > 2000 m). Nel fondovalle si hanno 4 - 5 mesi freddi ed i dati indicano in genere valori medi minimi dei mesi invernali che raramente raggiungono sotto lo zero, mentre in corrispondenza delle vette piu' alte si arriva a 12 mesi freddi. L'estate e' piuttosto calda, ma senza grandi eccessi termici. Le caratteristiche geologiche e pedologiche del territorio segusino oltre che l'andamento climatico permettono ai castagneti da frutto di vegetare nelle migliori condizioni tanto che le piante appaiono vigorose (gli attacchi del mal dell'inchiostro sono sporadici) e conferiscono alla produzione quelle qualita' organolettiche tipiche che contraddistinguono il Marrone della Valle di Susa, facendolo apprezzare a tutti i livelli. La tradizione millenaria del castagno ne e' la conferma. La coltivazione vera e propria dei castagneti da frutto nella Valle di Susa puo' farsi risalire ad epoca Romana, ma e' dal Medioevo in poi che si hanno documenti e notizie certe sulla diffusione e importanza che la coltura ha assunto, con particolare riferimento al marrone. Tra i tanti castagneti merita di essere ricordato il «castagneretus de Templeriis», appartenente all'ordine dei Templari, in localita' Boarda situata nel comune di San Giorio, ove, ancora oggi, appaiono esservi le piu' antiche ceppaie di marroni della Valle. Alla fine dell'Ottocento sono numerosissime le testimonianze epistolari di privati che dal territorio della Valle di Susa facevano giungere i marroni in altre regioni d'Italia e in molti Paesi europei come la Francia, ed oltre oceano negli Stati Uniti. L'estendersi delle reti ferroviarie fu determinante per lo sviluppo dei commerci e la prima vera esportazione dall'Italia in quantita' rilevante di marroni, inizio' nel 1854. A partire dagli anni '40 e fino agli anni '80 si e' assistito ad un marcato spopolamento della montagna, al cambiamento delle abitudini alimentari ed alla comparsa e diffusione dell'inchiostro e del cancro della corteccia, tutti fattori che hanno determinato la riduzione delle superfici investite a castagneto, ma dalla meta' degli anni '80 e tuttora, si verifica una diffusa ripresa di questo settore, favorito non solo dalle buone condizioni di mercato dei marroni, ma anche dalla consapevolezza che i castagneti costituiscono una fonte di reddito non trascurabile e un patrimonio colturale estremamente importante dal punto di vista storico, dell'ambiente, del paesaggio e turistico, peculiarita' tipiche dei castagneti della Valle Susa. Art. 7. Struttura di controllo L'attivita' di controllo per l'applicazione delle disposizioni previste nel presente disciplinare di produzione e' svolta in conformita' a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992. Art. 8. Confezionamento L'immissione al consumo del «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» deve avvenire con le seguenti modalita': prodotto confezionato in sacchetti in rete nelle confezioni da 1 - 2 - 2,5 - 3, 10 kg ed in sacchi per le confezioni da 5-10 e 25 kg, chiusi ermeticamente. Il prodotto fresco puo' essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell'anno di produzione. Art. 9. Etichettatura Sulle confezioni dovra' essere apposto all'atto della chiusura delle stesse confezioni l'etichetta contenente il logo dove la indicazione geografica protetta, «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» deve figurare in caratteri chiari ed indelebili nettamente distinguibile da altre scritte. In etichetta e' vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra» ,«superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore. E' consentito specificare gli estremi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore; annata di produzione dei marroni contenuti; peso lordo all'origine. Il logo della I.G.P. e' costituito dalla rappresentazione di un sacco pieno di frutti, rovesciato in avanti, aperto sul lato superiore, dal quale fuoriescono i marroni. Il sacco e i frutti sono posti su uno sfondo di colore giallo paglierino; - sul sacco sullo sfondo si evidenzia la scritta «della» in nero, con carattere calligrafico esclusivo. Completa il marchio un rettangolo di colore rosso scuro dove si evidenzia la scritta «MARRONE VALLE SUSA», in bianco e la scritta «di», in nero, con caratteri calligrafici esclusivi. E' possibile stamparlo in: quadricromia (base colorimetrica cyan, magenta, giallo, nero); monocromatico (stampa nera). La forma e' rettangolare (le dimensioni variabili in base alla confezione, ma sempre proporzionate - Rapporto 1 \colon 1,10 «esempio cm 10 per 11 - cm 3 per 3,30»). I caratteri usati per la scritta Indicazione Geografica Protetta sono: per le lettere I, G, P Futura Bold 14 punti (pt); per ndicazione, eografica, rotetta Futura Medium Bold 7 punti (pt); (caratteri maiuscoli e minuscoli di colore bianco).
----> Vedere Logo a pag. 63 della G.U. <---- Art. 10. Commercializzazione prodotti trasformati I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. Marrone della Valle di Susa, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. Marrone della Valle di Susa riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92. |