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| Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2006, n. 26 |  | Istituzione   della  Scuola  superiore  della  magistratura,  nonche'  disposizioni   in  tema  di  tirocinio  e  formazione  degli  uditori  giudiziari,  aggiornamento professionale e formazione dei magistrati,  a  norma  dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio  2005, n. 150. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
 Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
 Visti  in  particolare  gli  articoli  1, comma 1, lettera b), e 2, comma   2,   della   citata   legge  n.  150  del  2005,  concernenti l'istituzione  della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in  tema  di  tirocinio e formazione degli uditori giudiziari nonche' nuove  norme  in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,  espressi  in  data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005,  e  del  Senato  della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005  ed  in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
 Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio,  tesoro  e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione  programmazione  economica,  bilancio  del  Senato  della Repubblica,  con  riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo  81,  quarto  comma, della Costituzione, come pure alla condizione  formulata  dalla  Commissione  giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 20, comma 1;
 Ritenuto  di  conformarsi  parzialmente  alla  condizione formulata dalla  Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine alla soppressione  degli  articoli  9  e  16, mediante l'eliminazione, dal novero  dei  casi di incompatibilita' con l'ufficio di componente del comitato  direttivo  e  di  componente  dei comitati di gestione, del riferimento  alla attivita' imprenditoriale o di componente di organi di  amministrazione  di  enti  pubblici  e  privati,  fermo restando, invece,  il  mantenimento  di  tale  incompatibilita', per ragioni di opportunita'  ritenute  non  superabili e tenuto conto di come, nella parte  motiva  del  parere,  la  stessa  Commissione ponga in rilievo criticamente  non gia' l'introduzione di casi di incompatibilita', ma l'eccessiva  estensione  dei  medesimi,  in  relazione  alle  cariche pubbliche  elettive  ed  alla  attivita'  di  componente di organi di controllo di enti pubblici e privati;
 Ritenuto,  inoltre,  di  non recepire la condizione formulata dalla Commissione   giustizia   della  Camera  dei  deputati  relativamente all'articolo  27,  comma 1, atteso che forti e non superabili ragioni di  opportunita',  hanno  suggerito di non includere, nell'ambito dei soggetti  che  il comitato di gestione puo' chiamare a tenere i corsi di  formazione  per il passaggio dei magistrati a funzioni superiori, gli avvocati del libero foro;
 Esaminate  le  osservazioni  formulate  dalla Commissione giustizia della  Camera  dei  deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Finalita' e funzioni
 
 Art. 1
 Scuola superiore della magistratura
 
 1.  E' istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: "Scuola".
 2.  La  Scuola  ha  competenza  in  via  esclusiva  in  materia  di aggiornamento e formazione dei magistrati.
 3.  La Scuola e' una struttura didattica autonoma, con personalita' giuridica  di  diritto pubblico, piena capacita' di diritto privato e autonomia   organizzativa,   funzionale  e  gestionale,  negoziale  e contabile,   secondo  le  disposizioni  del  proprio  statuto  e  dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
 4.  Per  il  raggiungimento  delle  proprie finalita', la Scuola si avvale  di personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto,  risulti  gia'  nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unita'.
 5.  Con  decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta  Ufficiale,  vengono  individuate tre sedi della Scuola: una per  i  distretti  ricompresi  nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol,  Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto,  Piemonte,  Liguria  ed  Emilia  Romagna; una per i distretti ricompresi  nelle  regioni  Marche,  Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise  e  Sardegna;  una  per  i  distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
 |  |  |  | Art. 2 Finalita'
 
 1. La Scuola e' stabilmente preposta: a) all'organizzazione   e   alla   gestione  del  tirocinio  e  della
 formazione  degli  uditori  giudiziari, curando che entrambi siano
 attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; b) all'organizzazione  dei  corsi di aggiornamento professionale e di
 formazione  dei  magistrati,  curando  che  entrambi siano attuati
 sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; c) alla  promozione  di  iniziative  e  scambi culturali, incontri di
 studio e ricerca; d) all'offerta  di  formazione  di  magistrati  stranieri, nel quadro
 degli  accordi  internazionali  di cooperazione tecnica in materia
 giudiziaria.
 2. Per il raggiungimento delle finalita' indicate alle lettere a) e b) del comma 1, la Scuola e' composta da due distinte articolazioni.
 |  |  |  | Art. 3 Statuto
 
 1.  La Scuola e' retta da un proprio statuto, adottato dal comitato
 direttivo con il voto favorevole di almeno cinque componenti.
 2.  La  Scuola  adotta  regolamenti  di  organizzazione interna, in
 conformita' alle disposizioni dello statuto.
 |  |  |  | Art. 4 Organi
 
 1. Gli organi della Scuola sono: a) il comitato direttivo; b) il presidente; c) i comitati di gestione.
 |  |  |  | Art. 5 Composizione e funzioni
 
 1.  Il comitato direttivo e' composto dal presidente e da altri sei
 membri.  Esso  si  riunisce nella sede individuata per i distretti
 ricompresi  nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo,
 Molise e Sardegna.
 2.  Il  comitato  direttivo  delibera  in  ordine  alle finalita' e
 all'attivita'   della  Scuola,  salvo  quanto  di  competenza  dei
 comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonche' di
 controllo sul personale assegnato.
 3.  Il  comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni
 ed  il  bilancio;  nomina  i  membri  dei  comitati  di  gestione;
 programma  l'attivita'  didattica  della Scuola, avvalendosi delle
 proposte  del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro
 della  giustizia,  del  Consiglio  nazionale forense, dei consigli
 giudiziari,  del  Consiglio  direttivo  della Corte di cassazione,
 nonche'  delle proposte dei componenti del Consiglio universitario
 nazionale esperti in materie giuridiche.
 |  |  |  | Art. 6 Nomina
 
 1.   Del  comitato  direttivo  fanno  parte  di  diritto  il  primo
 presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso
 delegato   alla  Scuola,  con  funzioni  non  inferiori  a  quelle
 direttive  giudicanti  di  legittimita',  nonche'  il  procuratore
 generale  presso  la  Corte  di  cassazione, o il magistrato dallo
 stesso  delegato  alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle
 direttive requirenti di legittimita'.
 2.  Del  comitato  direttivo  fanno  altresi'  parte due magistrati
 ordinari  scelti  dal  Consiglio superiore della magistratura, che
 esercitano  le  funzioni  di  secondo grado da almeno tre anni, un
 avvocato  con  almeno quindici anni di esercizio della professione
 nominato   dal   Consiglio   nazionale   forense,   un  professore
 universitario   ordinario   in  materie  giuridiche  nominato  dal
 Consiglio  universitario  nazionale  ed un componente nominato dal
 Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi.
 3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo
 di  quattro anni; fatta eccezione per i soggetti indicati al comma
 1,  essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono
 fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.
 4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire
 meno dei requisiti previsti per la nomina.
 |  |  |  | Art. 7 Funzionamento
 
 1.  Il comitato direttivo delibera con la presenza di almeno cinque
 componenti  e  a  maggioranza  relativa,  salvo i casi di cui agli
 articoli  3, comma 1, e 11, comma 1. In caso di parita' prevale il
 voto del presidente. Il voto e' palese.
 2.  Il  componente  che  si  trova  in  conflitto  di  interesse in
 relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi
 di opportunita', dichiara tale situazione al comitato e si astiene
 dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.
 |  |  |  | Art. 8 Indipendenza dei componenti
 
 1.  I  componenti  del  comitato  direttivo  esercitano  le proprie funzioni  in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.
 |  |  |  | Art. 9 Incompatibilita'
 
 1.   Salva  l'attivita'  di  studio  e  di  ricerca,  l'ufficio  di componente  del  comitato  direttivo  e'  incompatibile con qualsiasi carica  pubblica  elettiva  o  attivita'  di  componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.
 |  |  |  | Art. 10 Trattamento economico
 
 1.  L'indennita'  di  funzione  del  presidente  ed  il  gettone di presenza  dei  componenti  del  comitato  direttivo  sono  stabiliti, rispettivamente fino ad un massimo di Euro 20.000 annui e di Euro 600 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro sessanta  giorni  dalla  data  di  efficacia  delle  disposizioni del presente   decreto,  tenuto  conto  del  trattamento  attribuito  per analoghe   funzioni   pressa   la  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione.
 |  |  |  | Art. 11 Funzioni
 
 1.  Il  presidente  ha  la rappresentanza legale della Scuola ed e'
 eletto  tra  i  componenti  del  comitato  direttivo a maggioranza
 assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca
 le  riunioni  fissando il relativo ordine del giorno ed esercita i
 compiti attribuitigli dallo statuto.
 2. Le modalita' di sostituzione del presidente in caso di assenza o
 impedimento sono disciplinate dallo statuto.
 |  |  |  | Art. 12 Funzioni
 
 1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall'articolo 2, comma
 2,  e' istituito un comitato di gestione composto da cinque membri
 che eleggono, tra loro, un presidente.
 2.  I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per
 i  distretti  ricompresi  nelle  regioni  Marche, Toscana, Umbria,
 Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.
 3. Ciascun comitato di gestione: a) attua  la  programmazione  annuale  dell'attivita'  per il proprio
 ambito di competenza; b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione; c) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento
 in ciascuna sessione; d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione; e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche; f) segue  lo  svolgimento  delle  sessioni  e  presenta, all'esito di
 ciascuna di esse, relazioni consuntive; g) cura  il  tirocinio  o  l'aggiornamento  professionale  nelle fasi
 effettuate  presso  la  Scuola,  selezionando  i tutori, nonche' i
 docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali.
 |  |  |  | Art. 13 Nomina
 
 1.  I  componenti  dei  comitati  di  gestione  sono  nominati, dal comitato  direttivo,  tra  i  magistrati  ordinari  che esercitano le funzioni  giudicanti  o  quelle  requirenti  da almeno quindici anni, nonche'  tra  gli avvocati con non meno di quindici anni di esercizio della   professione  e  tra  i  professori  universitari  in  materie giuridiche.
 2.  I  componenti  dei  comitati  sono  nominati  per un periodo di quattro  anni e non possono essere immediatamente rinnovati; essi non possono   fare  parte  delle  commissioni  di  concorso  per  uditore giudiziario.
 3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.
 |  |  |  | Art. 14 Funzionamento
 
 1. I comitati di gestione deliberano a maggioranza relativa, con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il voto e' palese.
 2.  Il  componente,  che  si  trovi  in  conflitto  di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunita',  dichiara  tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare  all'attivita'  del  medesimo, nonche' alle discussioni e relative deliberazioni.
 3.  L'astensione  e' obbligatoria nei casi in cui il componente del comitato   direttivo  svolga  attivita'  professionale  o  di  lavoro autonomo  in  procedimenti  trattati  da magistrati che frequentano i corsi  presso  la Scuola superiore della magistratura e comunque fino alla  valutazione  di  cui  all'articolo  30  e  la  discussione o la deliberazione riguardi tali magistrati.
 |  |  |  | Art. 15 Indipendenza dal comitato direttivo
 
 1.  I  componenti  dei  comitati  di gestione esercitano le proprie funzioni  in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.
 |  |  |  | Art. 16 Incompatibilita'
 
 1.   Salva  l'attivita'  di  studio  e  di  ricerca,  l'ufficio  di componente  del  comitato  di gestione e' incompatibile con qualsiasi carica  pubblica  elettiva  o di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.
 |  |  |  | Art. 17 Trattamento economico
 
 1. Ai componenti dei comitati di gestione e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entita' e' stabilita, fino ad un  massimo  di  Euro  300 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla data di efficacia delle disposizioni  del  presente  decreto,  tenuto  conto  del trattamento attribuito  per  analoghe  funzioni  presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
 2. Ai componenti dei comitati di gestione che si recano fuori della sede  di  cui  all'articolo  12,  comma  2, e' riconosciuto, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese di trasferta.
 |  |  |  | Art. 17-bis (1) (( Segrettario generale ))
 
 (( 1. Il segretario generale della Scuola:
 a)  e'  responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le  attivita'  della  Scuola  con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
 b)  provvede  all'esecuzione  delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
 c) predispone la relazione annuale sull'attivita' della Scuola;
 d)  esercita  le  competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
 e)  esercita  ogni  altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni. ))
 |  |  |  | Art. 17-ter (1) (( Funzioni e durata ))
 
 ((   1.  Il  comitato  direttivo  nomina  il  segretario  generale, scegliendolo  tra  i  magistrati  ordinari  ovvero tra i dirigenti di prima  fascia,  attualmente  in  servizio, di cui all'articolo 23 del decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione  di  professionalita'.  Al segretario generale si applica l'articolo  6,  commi  3, nella parte in cui si prevede il divieto di far  parte  delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.
 2.  Il  segretario  generale  dura  in carica cinque anni durante i quali,  se  magistrato,  e'  collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.  L'attribuzione  dell'incarico ad un dirigente di prima fascia  non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell' amministrazione di provenienza.
 3.  L'incarico,  per  il  quale  non  sono corrisposti indennita' o compensi  aggiuntivi, puo' essere rinnovato per una sola volta per un periodo  massimo  di  due  anni  e  puo' essere revocato dal comitato direttivo,  con  provvedimento  motivato  adottato  previa  audizione dell'interessato,  nel  caso  di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso. ))
 |  |  |  | Art. 18 Durata
 
 1.   Il  tirocinio  degli  uditori  giudiziari  ha  una  durata  di ventiquattro mesi.
 |  |  |  | Art. 19 Articolazione
 
 1.  Il  tirocinio  si  articola  in sessioni, una delle quali della durata  di  sei  mesi,  anche  non  consecutivi, effettuata presso la Scuola  ed  una della durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata  presso  uffici  giudiziari  di  primo grado. Le modalita' delle sessioni sono stabilite dal Comitato direttivo.
 |  |  |  | Art. 20 Contenuto e modalita' di svolgimento
 
 1.  Nella  sessione  effettuata  presso  le  sedi della Scuola, gli uditori    giudiziari    frequentano    corsi    di   approfondimento teorico-pratico,   approvati  dal  competente  comitato  di  gestione nell'ambito  della programmazione dell'attivita' didattica deliberata dal  comitato direttivo della Scuola medesima, riguardanti il diritto civile,  il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale  penale  ed  il  diritto  amministrativo,  con  eventuale approfondimento  anche  di  altre  materie  tra quelle comprese nella prova  orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto    legislativo   di   attuazione   della   delega   contenuta nell'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  numero 2), della legge 25 luglio  2005,  n.  150,  nonche'  delle  ulteriori materie scelte dal Comitato  direttivo.  La  sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere   al   perfezionamento  delle  capacita'  operative  e  della deontologia dell'uditore giudiziario.
 2.  I  corsi  sono  tenuti  da  docenti  di  elevata  competenza  e professionalita',   scelti  dal  comitato  di  gestione  al  fine  di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.
 3.  Tra i docenti sono designati i tutori degli uditori giudiziari; i tutori assicurano agli uditori l'assistenza didattica.
 4.  Al  termine  della  sessione,  i  singoli docenti compilano una scheda  valutativa per ciascun uditore giudiziario loro assegnato; la scheda  e'  trasmessa  al  comitato  di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 20:
 -  Si  riporta  il testo del numero 2), lettera a), del
 comma  1, dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n.
 150:
 "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
 disposizioni  ulteriori).  - 1. Nell'esercizio della delega
 di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera a), il Governo si
 attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
 1) omissis;
 2)  che il concorso sia articolato in prove scritte
 ed  orali nelle materie indicate dall'art. 123-ter, commi 1
 e  2,  dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonche'
 nelle materie attinenti al diritto dell'economia;".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21 Contenuto e modalita' di svolgimento
 
 1.  La  sessione  presso  gli  uffici giudiziari si articola in tre periodi:  il  primo  periodo,  della  durata di sette mesi, e' svolto presso  i  tribunali  e  consiste  nella partecipazione all'attivita' giurisdizionale  relativa  alle  controversie  o  ai reati rientranti nella  competenza  del tribunale in composizione collegiale, compresa la  partecipazione  alla  camera  di  consiglio,  in  maniera che sia garantita all'uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi  settori;  il  secondo  periodo, della durata di tre mesi, e' svolto  presso  le  procure  della  Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di otto mesi, e' svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore.
 2. Il comitato di gestione approva per ciascun uditore il programma di  tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza dell'uditore, salva diversa autorizzazione dello  stesso  comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma  garantisce  all'uditore un'adeguata formazione nei settori civile e penale e una specifica preparazione nelle funzioni che sara' chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.
 3.  Il  comitato  di  gestione  provvede, altresi', ad individuare, presso  ciascun ufficio giudiziario, i magistrati affidatari presso i quali gli uditori svolgono i prescritti periodi di tirocinio.
 4.  Al  termine  della  sessione,  i  singoli magistrati affidatari compilano,  per ciascun uditore loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato di gestione.
 |  |  |  | Art. 22 Procedimento
 
 1.  Al  termine  del periodo di tirocinio ordinario, il comitato di gestione  della  sezione,  sulla base delle schede valutative redatte dai  docenti  e  dai  magistrati  affidatari,  nonche'  di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio,  formula  per  ciascun  uditore giudiziario un giudizio di idoneita' all'assunzione delle funzioni giudiziarie.
 2.   I   giudizi   sono  trasmessi  al  Consiglio  superiore  della magistratura  che,  sulla  base  di  essi  e  di  ogni altro elemento eventualmente  acquisito, delibera sulla idoneita' di ciascun uditore all'assunzione delle funzioni giudiziarie.
 3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della  magistratura  comunica  la  propria  decisione  al comitato di gestione.
 4.  L'uditore valutato negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di  tirocinio  della  durata  di un anno, consistente in una sessione presso  le  sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con  le modalita' previste dall'articolo 20, e in una sessione presso gli  uffici  giudiziari.  La sessione presso gli uffici giudiziari si articola  in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, e'   svolto  presso  i  tribunali  e  consiste  nella  partecipazione all'attivita'  giurisdizionale  relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa  la  partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita all'uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, e' svolto  presso  le  procure  della  Repubblica presso i tribunali; il terzo  periodo,  della  durata  di  cinque  mesi, e' svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore.
 5.  Al  termine  del  periodo  di  tirocinio  di  cui al comma 4 ed all'esito  del  procedimento  indicato  ai  commi 1 e 2, il Consiglio superiore   della   magistratura   delibera  nuovamente;  la  seconda deliberazione  negativa  determina  la  cessazione  del  rapporto  di impiego dell'uditore giudiziario.
 |  |  |  | Art. 23 Tipologia dei corsi
 
 1.  Ai  fini  della  formazione e dell'aggiornamento professionale, nonche'  della  formazione  per  il  passaggio  a  funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggio da funzioni giudicanti a  requirenti  e  viceversa  e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato  di gestione della sezione competente approva annualmente il piano  dei  corsi  nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato  direttivo,  tenendo  conto  della diversita' delle funzioni svolte dai magistrati.
 |  |  |  | Art. 24 Oggetto
 
 1.  I  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento professionale si svolgono  presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni  di  studio  tenute  da  docenti  di  elevata  competenza  e professionalita'.
 2.  I  corsi  sono  teorici  e  pratici,  secondo il programma e le modalita' previste dal piano approvato dal comitato di gestione.
 |  |  |  | Art. 25 Obbligo di frequenza e durata
 
 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi  di  cui  all'articolo  24  ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.
 2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato e' riconosciuto un periodo di congedo retribuito.
 3.  Il  differimento della partecipazione ai corsi, che puo' essere disposto  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario  di  appartenenza  per comprovate  e  motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non puo' in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.
 4.  I  corsi  hanno  una  durata  fino  a  due  settimane anche non consecutive.
 5.   Il   magistrato   puo'   partecipare   a  ulteriori  corsi  di aggiornamento  solo  dopo  che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione.
 |  |  |  | Art. 26 Valutazione finale
 
 1. Al termine del corso di aggiornamento professionale, il comitato di  gestione,  in  base  ai  pareri espressi dai docenti ai risultati delle  prove  sostenute dai partecipanti ed alla diligenza dimostrata da  ciascun  partecipante  durante  il  corso,  formula una sintetica valutazione  finale  che  tiene conto del livello di preparazione del magistrato  e  di  specifici  elementi  attitudinali allo svolgimento delle funzioni giudiziarie.
 2.   La   valutazione  e'  inserita  nel  fascicolo  personale  del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle determinazioni relative al magistrato medesimo.
 |  |  |  | Art. 26-bis ((Oggetto
 
 1.  I  corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che  aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo  grado  sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni  complesse  nonche'  all'acquisizione delle competenze riguardanti  la  conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati  dal  Ministero  della  giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
 2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base  delle  schede  valutative  redatte  dai docenti nonche' di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione  in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacita' organizzative.
 3.  Gli  elementi  di  valutazione  sono  comunicati  al  Consiglio superiore  della  magistratura  per  le  valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
 4.  Gli  elementi  di  valutazione  conservano validita' per cinque anni.
 5.  Possono  concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia  requirenti  che  giudicanti,  sia di primo che di secondo grado, soltanto   i   magistrati   che   abbiano  partecipato  al  corso  di formazione)).
 |  |  |  | Art. 27 Oggetto
 
 1. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il  passaggio  da  funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso  a  funzioni  direttive  si  svolgono  presso le sedi della Scuola  e  consistono  in  sessioni  di  studio  tenute da professori universitari,   associati,   straordinari   ed  ordinari  in  materie giuridiche,  da  magistrati  che  svolgono funzioni di secondo grado, nonche'  delle  giurisdizioni  superiori, ordinaria e amministrativa, anche  a  riposo,  e da avvocati dello Stato con non meno di quindici anni  di  servizio  nominati dal comitato di gestione nell'ambito del piano di cui all'articolo 23.
 2.  I  corsi  di  formazione per il passaggio a funzioni superiori, nonche'  per  il  passaggio  da  funzioni  giudicanti  a requirenti e viceversa,  debbono  prevedere una parte teorica e una parte pratica. La  parte  pratica  prevede  lo  studio  e  la  discussione  di  casi giudiziari   e  la  redazione  di  provvedimenti  aventi  ad  oggetto questioni   relative   all'esercizio  delle  funzioni  richieste  dal magistrato.
 3.  I  corsi di formazione per l'accesso a funzioni direttive hanno ad oggetto lo studio delle problematiche teoriche e pratiche relative all'esercizio  delle  funzioni  del  dirigente, con riferimento sia a quelle  di  natura  giudiziaria che a quelle di amministrazione della giurisdizione.
 |  |  |  | Art. 28 Frequenza e durata
 
 1. Ciascun magistrato ha diritto a partecipare ai corsi.
 2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato e' riconosciuto un periodo di congedo retribuito.
 3.  Il  differimento  della  partecipazione  ai  corsi  puo' essere disposto  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario di appartenenza per un periodo  non  superiore a sei mesi per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio.
 4. Il comitato di gestione dispone la partecipazione del magistrato al  primo  corso successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3. Non sono ammessi ulteriori differimenti.
 5. I corsi hanno una durata di due settimane consecutive.
 6.  Al termine dei corsi ogni docente esprime un parere su ciascuno dei  partecipanti  che  tenga  conto  del livello di professionalita' manifestato dal magistrato.
 |  |  |  | Art. 29 Periodicita'
 
 1. I magistrati che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, non  hanno  effettuato  il  passaggio  dalle funzioni giudicanti alle funzioni  requirenti,  o viceversa, hanno l'obbligo di frequentare un corso  di  aggiornamento  e di formazione professionale relativo alle funzioni  da  essi svolte, che si tiene secondo le modalita' previste dall'articolo 24.
 |  |  |  | Art. 30 Valutazione della Scuola
 
 1. Al termine di ciascun corso, il comitato di gestione, sulla base dei  pareri  espressi dai docenti ai sensi dell'articolo 28, comma 6, dei   risultati  delle  prove  sostenute  dai  partecipanti  e  della diligenza  dimostrata  da  ciascun  partecipante  durante  il  corso, formula  una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di  preparazione  del magistrato e di specifici elementi attitudinali inerenti le funzioni svolte. La valutazione e' inserita nel fascicolo personale  del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne  tiene  conto  ai  fini  delle  proprie determinazioni relative al magistrato medesimo.
 |  |  |  | Art. 31 Valutazione del Consiglio superiore della magistratura
 
 1.  Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso, esprime   un  giudizio  di  idoneita'  del  magistrato  all'esercizio definitivo delle funzioni giudiziarie.
 2.  Ai  fini del giudizio di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura si basa sui seguenti elementi: a) il  giudizio valutativo della Scuola, espresso all'esito del corso
 di   aggiornamento   professionale  e  di  formazione  svolto  dal
 magistrato; b) la laboriosita' e produttivita'; c) la capacita' tecnica; d) l'attivita' giudiziaria e scientifica; e) l'equilibrio; f) la disponibilita' alle esigenze del servizio; g) il comportamento nei confronti dei soggetti processuali; h) il rispetto della deontologia.
 3.  In caso di esito negativo, il corso viene ripetuto per non piu' di due volte, con le stesse modalita' previste per il primo.
 4.  Tra un giudizio e l'altro deve intercorrere un periodo di tempo di due anni.
 5.  In  caso  di tre giudizi negativi consecutivi, il magistrato e' dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 31:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del regio decreto
 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura):
 "Art.  3  (Dispensa  dal  servizio  o  collocamento  in
 aspettativa   di   ufficio   per   debolezza  di  mente  od
 infermita).
 Se  per  qualsiasi  infermita', giudicata permanente, o
 per  sopravvenuta  inettitudine,  un  magistrato  non  puo'
 adempiere  convenientemente  ed efficacemente ai doveri del
 proprio  ufficio, e' dispensato dal servizio, previo parere
 conforme del Consiglio superiore della magistratura.
 Se la infermita' ha carattere temporaneo, il magistrato
 puo',  su  conforme  parere del Consiglio superiore, essere
 collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo
 consentito dalla legge.
 Decorso  tale  termine, il magistrato che ancora non si
 trovi  in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa,
 e' dispensato dal servizio.
 Le  disposizioni  precedenti  per  quanto  concerne  il
 parere  del  Consiglio  superiore  non  si  applicano  agli
 uditori,  i quali possono essere collocati in aspettativa o
 dispensati  dal  servizio  con  decreto del Ministro per la
 grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario
 nel caso di dispensa.
 Per  gli  uditori  con funzioni giudiziarie la dispensa
 dal  servizio  e'  disposta  con decreto Reale, su conforme
 parere del Consiglio giudiziario.
 Avverso  il  parere  del Consiglio giudiziario previsto
 nei  due  precedenti  commi puo' essere proposto ricorso al
 Consiglio     superiore     della     magistratura    cosi'
 dall'interessato  come  dal  Ministro,  entro  dieci giorni
 dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 32 Periodicita'
 
 1.  I magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di  secondo  grado  o  di  legittimita' sono sottoposti, da parte del Consiglio    superiore   della   magistratura,   a   valutazioni   di professionalita'   al   compimento   del   tredicesimo,  ventesimo  e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura.
 |  |  |  | Art. 33 Corso di formazione presso la Scuola
 
 1.  Ciascuna  delle valutazioni di cui all'articolo 32 e' preceduta dalla  partecipazione,  da  parte  del  magistrato interessato, ad un corso  di  aggiornamento e di formazione professionale presso le sedi della  Scuola  che  termina  con  un  giudizio trasmesso al Consiglio superiore  della  magistratura;  si  applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 30.
 2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 non e' suscettibile di differimento.
 |  |  |  | Art. 34 Valutazione del Consiglio superiore della magistratura
 
 1.  Il  Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso presso  la  Scuola,  esprime sul magistrato il giudizio valutativo di cui all'articolo 32.
 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 4 e 5.
 |  |  |  | Art. 35 Progressione economica
 
 1.  Il  passaggio  alla  quinta, sesta e settima classe stipendiale puo'  essere  disposto  solo  se il magistrato e' stato positivamente valutato dal Consiglio superiore della magistratura.
 |  |  |  | Art. 36 Magistrati che non hanno ottenuto l'idoneita'
 nei concorsi per il conferimento delle
 funzioni di secondo grado o di legittimita'
 
 1.  All'esito  dei  concorsi  per il conferimento delle funzioni di secondo  grado o di legittimita', la commissione di concorso comunica al Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei magistrati che non  hanno  ottenuto  i relativi posti e che, in quanto giudicati non idonei, devono essere sottoposti alle valutazioni di professionalita' di cui all'articolo 32.
 |  |  |  | Art. 37 Copertura finanziaria
 
 1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto,  con  esclusione  dell'articolo  1,  comma  4,  si  provvede mediante  l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
 2.  All'attuazione  della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4,  si  provvede  con le risorse umane del Ministero della giustizia, all'uopo  utilizzando  le  risorse  finanziarie  a  tale  scopo  gia' destinate  e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
 
 Nota all'art. 37:
 -  Si  riporta  il testo del comma 37 dell'art. 2 della
 citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
 "37.  Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola
 superiore  della  magistratura,  di cui al comma 2, lettera
 a),  e'  autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per
 l'anno  2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006,
 di  cui  euro  858.000  per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a
 decorrere  dall'anno  2006  per  i  beni  da  acquisire  in
 locazione  finanziaria,  euro  1.866.750 per l'anno 2005 ed
 euro  3.733.500  a decorrere dall'anno 2006 per le spese di
 funzionamento,  euro  1.400.000  per  l'anno  2005  ed euro
 2.800.000  a  decorrere  dall'anno  2006 per il trattamento
 economico  del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno
 2005  ed  euro  5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le
 spese   dei   partecipanti   ai   corsi   di  aggiornamento
 professionale,  euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400
 a  decorrere  dall'anno  2006  per  gli  oneri  connessi al
 funzionamento  del  comitato  direttivo  di cui al comma 2,
 lettera  l),  euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a
 decorrere   dall'anno   2006  per  gli  oneri  connessi  al
 funzionamento  dei  comitati di gestione di cui al comma 2,
 lettera m).".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 38 Abrogazioni
 
 1.  Oltre  a  quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della  delega  di  cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005,   n.   150,  sono  abrogati,  dalla  data  di  efficacia  delle disposizioni contenute nel presente decreto: a) l'articolo  128,  primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui
 al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; b) l'articolo  129  dell'ordinamento  giudiziario  di  cui  al  regio
 decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; c) l'articolo  129-bis  dell'ordinamento  giudiziario di cui al regio
 decreto  30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 16 della
 legge 13 febbraio 2001, n. 48; d) l'articolo 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48; e) l'articolo  14,  commi  2, 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n.
 48; f) la legge 30 maggio 1965, n. 579; g) l'articolo  48  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16
 settembre  1958,  n.  916,  nonche'  le  disposizioni  emanate  in
 attuazione di tale articolo.
 
 
 
 Note all'art. 38:
 -  Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 1 della
 citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
 "3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
 1,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme
 necessarie  al coordinamento delle disposizioni dei decreti
 legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
 medesimo  comma  con  le  altre  leggi  dello  Stato e, con
 l'osservanza  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui
 all'art.  2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
 prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle  disposizioni con
 essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
 previsti  dal presente comma divengono efficaci a decorrere
 dalla data indicata nel comma 2.".
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 128 del citato regio
 decreto  n.  12 del 1941, in vigore dalla data di efficacia
 delle disposizioni contenute nel decreto qui pubblicato:
 "Art.  128  (Destinazione degli uditori - Assimilazione
 gerarchica - Trattamento economico).
 Essi  sono  assimilati,  durante  il  primo semestre di
 effettivo  servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11° di
 gruppo A, e del periodo successivo, fino alla promozione, a
 quelli di grado 10°.
 Gli  uditori  percepiscono una indennita' mensile nella
 misura  determinata  nella  tabella  Q  annessa al presente
 ordinamento.".
 -  L'art. 129 del citato regio decreto 30 gennaio 1941,
 n.  12  abrogato  dal  decreto  legislativo  qui pubblicato
 recava: "Tirocinio giudiziario.".
 -  L'art.  129-bis  del citato regio decreto 30 gennaio
 1941, n. 12 abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato
 recava: "Tirocinio".
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 11 e 14 della
 legge  n.  48  del  2001, in vigore dalla data di efficacia
 delle disposizioni contenute nel decreto qui pubblicato:
 "Art.  11 (Norme di coordinamento). - 1. Nell'art. 124,
 primo  comma,  del  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
 successive  modificazioni,  le  parole:  "alla  data  della
 pubblicazione  del bando di concorso" sono sostituite dalle
 seguenti:  "alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
 presentazione della domanda".
 2.  All'art.  20,  comma  1, del decreto legislativo 17
 novembre   1997,   n.   398,  sono  apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 a)  sono  soppresse le parole: "123, comma 1, lettera
 a),  123-bis,  123-quater,  123-quinquies,"  e  le  parole:
 "nonche' l'art. 17 del presente decreto legislativo";
 b) (omissis).
 3.   All'art.  6,  settimo  comma,  del  regio  decreto
 15 ottobre  1925,  n.  1860,  le  parole: "due membri" sono
 sostituite dalle seguenti: "un membro".
 4. Al comma 2 dell'art. 12 della legge 24 marzo 1958, e
 successive  modificazioni,  le  parole: "Se il numero degli
 idonei  e'  superiore  a quello dei posti messi a concorso,
 eventualmente aumentati di un decimo," sono soppresse.
 5. (abrogato)".
 "Art.  14  (Concorso per magistrato di tribunale). - 1.
 (Aggiunge  l'art. 126-ter al regio decreto 30 gennaio 1941,
 n. 12).
 2-4 (abrogati)".
 -  La legge 30 maggio 1965, n. 579 abrogata dal decreto
 legislativo  qui  pubblicato recava: "Riduzione del periodo
 di tirocinio degli uditori giudiziari.".
 - L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica
 16 settembre  1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di
 coordinamento   della   legge   24 marzo   1958,   n.  195,
 concernente   la   costituzione   e  il  funzionamento  del
 Consiglio   superiore  della  magistratura  e  disposizioni
 transitorie.)   abrogato   dal   decreto   legislativo  qui
 pubblicato recava: "Tirocinio giudiziario.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 39 Efficacia
 
 1.  Le  disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 30 gennaio 2006
 
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 N O T E
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  e  il  comma 2
 dell'art.  2  della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al
 Governo  per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
 al   regio   decreto   30  gennaio  1941,  n.  12,  per  il
 decentramento   del   Ministero  della  giustizia,  per  la
 modifica  della  disciplina  concernente  il  Consiglio  di
 presidenza,  della  Corte  dei  conti  e  il  Consiglio  di
 presidenza  della  giustizia  amministrativa,  nonche'  per
 l'emanazione di un testo unico):
 "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
 delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
 principi  e  dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
 1,  2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
 diretti a:
 a)   modificare   la   disciplina  per  l'accesso  in
 magistratura,  nonche'  la  disciplina  della  progressione
 economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
 competenze   dei   dirigenti  amministrativi  degli  uffici
 giudiziari;
 b)  istituire la Scuola superiore della magistratura,
 razionalizzare   la   normativa  in  tema  di  tirocinio  e
 formazione  degli  uditori  giudiziari,  nonche' in tema di
 aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
 c)  disciplinare  la composizione, le competenze e la
 durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire
 il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
 d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
 e)  modificare l'organico della Corte di cassazione e
 la  disciplina  relativa  ai magistrati applicati presso la
 medesima;
 f)  individuare  le  fattispecie  tipiche di illecito
 disciplinare  dei  magistrati,  le  relative  sanzioni e la
 procedura  per  la loro applicazione, nonche' modificare la
 disciplina   in  tema  di  incompatibilita',  dispensa  dal
 servizio e trasferimento d'ufficio;
 g)  prevedere  forme  di  pubblicita' degli incarichi
 extragiudiziari  conferiti  ai  magistrati di ogni ordine e
 grado.
 2.  Le  disposizioni  contenute nei decreti legislativi
 emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 1
 divengono  efficaci  dal  novantesimo  giorno  successivo a
 quello  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo
 restando quanto previsto dall'art. 2.
 3.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
 1,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme
 necessarie  al coordinamento delle disposizioni dei decreti
 legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
 medesimo  comma  con  le  altre  leggi  dello  Stato e, con
 l'osservanza  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui
 all'art.  2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
 prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle  disposizioni con
 essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
 previsti  dal presente comma divengono efficaci a decorrere
 dalla data indicata nel comma 2.
 4.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  adottati
 nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
 trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
 deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
 delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
 le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
 entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
 trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
 in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
 all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
 conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
 esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
 rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
 ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
 elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
 definitivi  delle Commissioni competenti, che sono espressi
 entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
 5.  Le  disposizioni  previste dal comma 4 si applicano
 anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in
 tal caso il termine per l'espressione dei pareri e' ridotto
 alla meta'.
 6.  Il  Governo,  con  la  procedura di cui al comma 4,
 entro  due  anni  dalla  data  di  acquisto di efficacia di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  emanati nell'esercizio
 della  delega  di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni
 correttive   nel   rispetto  dei  principi  e  dei  criteri
 direttivi  di  cui  all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
 8.".
 "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
 disposizioni ulteriori). - Comma 1 omissis.
 2.  Nell'attuazione  della  delega,  di cui all'art. 1,
 comma  1,  lettera  b),  il  Governo si attiene ai seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a)  prevedere  l'istituzione come ente autonomo della
 Scuola   superiore   della   magistratura  quale  struttura
 didattica stabilmente preposta:
 1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio
 e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la
 stessa  sia  attuata  sotto  i profili tecnico, operativo e
 deontologico;
 2)  all'organizzazione  dei  corsi di aggiornamento
 professionale  e  di formazione dei magistrati, curando che
 la  stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e
 deontologico;
 3)   alla   promozione   di   iniziative  e  scambi
 culturali, incontri di studio e ricerca;
 4)   all'offerta   di   formazione   di  magistrati
 stranieri,  nel  quadro  degli  accordi  internazionali  di
 cooperazione tecnica in materia giudiziaria;
 b)   prevedere   che   la   Scuola   superiore  della
 magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica,
 organizzativa    e   funzionale   ed   utilizzi   personale
 dell'organico   del   Ministero   della  giustizia,  ovvero
 comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore
 a  cinquanta  unita',  con risorse finanziarie a carico del
 bilancio dello stesso Ministero;
 c)   prevedere   che   la   Scuola   superiore  della
 magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata
 al    tirocinio    degli    uditori   giudiziari,   l'altra
 all'aggiornamento   professionale  e  alla  formazione  dei
 magistrati;
 d)  prevedere  che  il  tirocinio  abbia la durata di
 ventiquattro  mesi  e  che sia articolato in sessioni della
 durata  di sei mesi quella presso la Scuola superiore della
 magistratura  e  di  diciotto mesi quella presso gli uffici
 giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante,
 tre  mesi  in  un  ufficio requirente di primo grado e otto
 mesi  in  un  ufficio  corrispondente  a  quello  di  prima
 destinazione;
 e)  prevedere modalita' differenti di svolgimento del
 tirocinio   che   tengano   conto  della  diversita'  delle
 funzioni,  giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno
 chiamati a svolgere;
 f)  prevedere  che  nelle  sessioni  presso la Scuola
 superiore   della   magistratura   gli  uditori  giudiziari
 ricevano  insegnamento  da  docenti di elevata competenza e
 autorevolezza,  scelti secondo principi di ampio pluralismo
 culturale,  e  siano  seguiti assiduamente da tutori scelti
 tra i docenti della Scuola;
 g)  prevedere che per ogni sessione sia compilata una
 scheda valutativa dell'uditore giudiziario;
 h)   prevedere   che,  in  esito  al  tirocinio,  sia
 formulata  da  parte della Scuola, tenendo conto di tutti i
 giudizi  espressi  sull'uditore nel corso dello stesso, una
 valutazione  di  idoneita'  all'assunzione  delle  funzioni
 giudiziarie  sulla  cui  base  il Consiglio superiore della
 magistratura delibera in via finale;
 i)  prevedere  che,  in  caso di deliberazione finale
 negativa,  l'uditore  possa  essere ammesso ad un ulteriore
 periodo  di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e
 che   da  un'ulteriore  deliberazione  negativa  derivi  la
 cessazione del rapporto di impiego;
 l)   prevedere   che   la   Scuola   superiore  della
 magistratura  sia diretta da un comitato che dura in carica
 quattro  anni, composto dal primo presidente della Corte di
 cassazione  o  da  un magistrato dallo stesso delegato, dal
 procuratore  generale presso la Corte di cassazione o da un
 magistrato   dallo   stesso  delegato,  da  due  magistrati
 ordinari    nominati    dal   Consiglio   superiore   della
 magistratura,  da  un  avvocato con almeno quindici anni di
 esercizio   della   professione   nominato   dal  Consiglio
 nazionale    forense,    da    un   componente   professore
 universitario  ordinario in materie giuridiche nominato dal
 Consiglio  universitario  nazionale e da un membro nominato
 dal Ministro della giustizia; prevedere che nell'ambito del
 comitato,  i  componenti  eleggano il presidente; prevedere
 che i componenti del comitato, diversi dal primo presidente
 della  Corte di cassazione, dal procuratore generale presso
 la   stessa  e  dai  loro  eventuali  delegati,  non  siano
 immediatamente  rinnovabili  e  non possano far parte delle
 commissioni di concorso per uditore giudiziario;
 m)  prevedere  un  comitato  di gestione per ciascuna
 sezione,  chiamato  a  dare  attuazione alla programmazione
 annuale  per il proprio ambito di competenza, a definire il
 contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i
 docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di
 formazione,  ad  offrire  ogni utile sussidio didattico e a
 sperimentare  formule  didattiche, a seguire lo svolgimento
 delle   sessioni   ed  a  presentare  relazioni  consuntive
 all'esito  di  ciascuna,  a  curare il tirocinio nelle fasi
 effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonche' i
 docenti  stabili  e  quelli  occasionali; prevedere che, in
 ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un
 congruo  numero  di  componenti,  comunque  non superiore a
 cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera
 l);
 n) prevedere che, nella programmazione dell'attivita'
 didattica,  il  comitato  direttivo  di cui alla lettera l)
 possa  avvalersi  delle  proposte  del  Consiglio superiore
 della  magistratura,  del  Ministro  della  giustizia,  del
 Consiglio  nazionale  forense, dei consigli giudiziari, del
 Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione, nonche'
 delle  proposte  dei componenti del Consiglio universitario
 nazionale esperti in materie giuridiche;
 o)  prevedere  l'obbligo del magistrato a partecipare
 ogni  cinque  anni,  se non vi ostano comprovate e motivate
 esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari
 di  appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e
 a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un
 corrispondente  periodo di congedo retribuito; in ogni caso
 assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi
 di  formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori
 il  cui  esito  abbia  la  validita'  prevista dal comma 1,
 lettera  l), numero 12), con facolta' del capo dell'ufficio
 di  rinviare  la partecipazione al corso per un periodo non
 superiore a sei mesi;
 p)   stabilire   che,   al   termine   del  corso  di
 aggiornamento  professionale, sia formulata una valutazione
 che   contenga  elementi  di  verifica  attitudinale  e  di
 proficua  partecipazione  del magistrato al corso, modulata
 secondo  la  tipologia del corso, da inserire nel fascicolo
 personale  del  magistrato,  al fine di costituire elemento
 per  le  valutazioni  operate dal Consiglio superiore della
 magistratura;
 q)  prevedere  che  il  magistrato,  il  quale  abbia
 partecipato   ai   corsi   di  aggiornamento  professionale
 organizzati  dalla  Scuola  superiore  della  magistratura,
 possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;
 r)  prevedere  che  vengano istituite sino a tre sedi
 della  Scuola  superiore  della  magistratura  a competenza
 interregionale;
 s)  prevedere  che,  al settimo anno dall'ingresso in
 magistratura,  i  magistrati  che non abbiano effettuato il
 passaggio  dalle  funzioni giudicanti a quelle requirenti o
 viceversa,  previsto  dal  comma 1, lettera g), numeri 1) e
 3),  debbano  frequentare  presso la Scuola superiore della
 magistratura  il  corso  di aggiornamento e formazione alle
 funzioni  da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal
 Consiglio  superiore  della magistratura, secondo i criteri
 indicati  alla  lettera  t),  a  giudizio  di idoneita' per
 l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che,
 in  caso  di esito negativo, il giudizio di idoneita' debba
 essere ripetuto per non piu' di due volte, con l'intervallo
 di  un  biennio  tra un giudizio e l'altro; che, in caso di
 esito  negativo  di  tre  giudizi  consecutivi, si applichi
 l'art.  3  del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
 511,  come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del
 presente articolo;
 t)  prevedere  che  i  magistrati,  i quali non hanno
 sostenuto  i concorsi per le funzioni di secondo grado o di
 legittimita',  dopo  aver  frequentato  l'apposito corso di
 aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della
 magistratura,  il  cui  esito  e'  valutato  dal  Consiglio
 superiore  della magistratura, siano sottoposti da parte di
 quest'ultimo  a valutazioni periodiche di professionalita',
 desunte  dall'attivita'  giudiziaria  e  scientifica, dalla
 produttivita', dalla laboriosita', dalla capacita' tecnica,
 dall'equilibrio,  dalla  disponibilita'  alle  esigenze del
 servizio,  dal  tratto  con  tutti  i soggetti processuali,
 dalla  deontologia,  nonche'  dalle valutazioni di cui alla
 lettera  p);  prevedere  che  le  valutazioni  di  cui alla
 presente   lettera   debbano  avvenire  al  compimento  del
 tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in
 magistratura   e  che  il  passaggio  rispettivamente  alla
 quinta,  alla  sesta  ed  alla  settima classe stipendiale,
 possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva,
 prevedere  che,  in  caso di esito negativo, la valutazione
 debba  essere  ripetuta  per  non  piu'  di  due volte, con
 l'intervallo, di un biennio tra una valutazione e l'altra;
 prevedere   che,   in   caso  di  esito  negativo,  di  tre
 valutazioni  consecutive,  si  applichi  l'art. 3 del regio
 decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato
 ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
 u)   prevedere   che,  per  i  magistrati  che  hanno
 sostenuto  i concorsi per il conferimento delle funzioni di
 secondo  grado  o  di legittimita' e non abbiano ottenuto i
 relativi  posti,  la  commissione  di concorso comunichi al
 Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i
 quali,  per  inidoneita',  non devono essere esentati dalle
 valutazioni periodiche di professionalita';
 3. (Omissis).
 4.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui all'art. 1,
 comma  1,  lettera  d),  il  Governo si attiene ai seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a)  prevedere  che  il  procuratore della Repubblica,
 quale  preposto  all'ufficio del pubblico ministero, sia il
 titolare  esclusivo  dell'azione  penale  e che la eserciti
 sotto  la  sua  responsabilita'  nei  modi  e  nei  termini
 stabiliti  dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme
 esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
 b)  prevedere  che  il  procuratore  della Repubblica
 possa  delegare  un  procuratore aggiunto alla funzione del
 vicario, nonche' uno o piu' procuratori aggiunti ovvero uno
 o piu' magistrati del proprio ufficio perche' lo coadiuvino
 nella  gestione  per  il compimento di singoli atti, per la
 trattazione  di  uno  o  piu' procedimenti o nella gestione
 dell'attivita' di un settore di affari;
 c)  prevedere  che  il  procuratore  della Repubblica
 determini  i  criteri  per  l'organizzazione dell'ufficio e
 quelli  ai  quali  si  uniformera'  nell'assegnazione della
 trattazione  dei  procedimenti ai procuratori aggiunti o ai
 magistrati   del  proprio  ufficio,  precisando  per  quali
 tipologie  di  reato  riterra'  di  adottare  meccanismi di
 natura  automatica;  di  tali  criteri il procuratore della
 Repubblica  deve  dare comunicazione al Consiglio superiore
 della  magistratura;  prevedere  che  il  procuratore della
 Repubblica  possa  determinare  i criteri cui i procuratori
 aggiunti  o i magistrati delegati ai sensi della lettera b)
 devono   attenersi   nell'adempimento   della  delega,  con
 facolta'  di revoca in caso di divergenza o di inosservanza
 dei  criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica
 trasmetta  al  procuratore  generale  presso  la  Corte  di
 cassazione  il  provvedimento  di  revoca della delega alla
 trattazione  di un procedimento e le eventuali osservazioni
 formulate  dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui e'
 stata  revocata la delega; che il provvedimento di revoca e
 le  osservazioni  vengano  acquisiti nei relativi fascicoli
 personali;  prevedere  che  il procuratore della Repubblica
 possa  determinare  i  criteri  generali  cui  i magistrati
 addetti  all'ufficio  devono  attenersi  nell'impiego della
 polizia    giudiziaria,    nell'utilizzo    delle   risorse
 finanziarie    e    tecnologiche   dell'ufficio   e   nella
 impostazione delle indagini;
 d)  prevedere  che alla data di acquisto di efficacia
 del  primo  dei  decreti legislativi emanati nell'esercizio
 della  delega  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sia
 abrogato    l'art.   7-ter,   comma   3,   dell'ordinamento
 giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
 introdotto  dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio
 1998, n. 51;
 e)  prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o
 richiedano  di  incidere  su diritti reali o sulla liberta'
 personale,  siano  assunti  previo  assenso del procuratore
 della  Repubblica  ovvero  del  procuratore  aggiunto o del
 magistrato  eventualmente  delegato  ai sensi della lettera
 b);  prevedere  tuttavia che le disposizioni della presente
 lettera  non  si  applichino nelle ipotesi in cui la misura
 cautelare  personale  o  reale  e'  richiesta  in  sede  di
 convalida  del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero,
 limitatamente  alle  misure  cautelari reali, nelle ipotesi
 che  il procuratore della Repubblica, in ragione del valore
 del  bene  o  della rilevanza del fatto per cui si procede,
 riterra' di dovere indicare con apposita direttiva;
 f)  prevedere  che  il  procuratore  della Repubblica
 tenga  personalmente,  o  tramite  magistrato appositamente
 delegato,  i  rapporti con gli organi di informazione e che
 tutte  le informazioni sulle attivita' dell'ufficio vengano
 attribuite  impersonalmente  allo  stesso; prevedere che il
 procuratore  della  Repubblica segnali obbligatoriamente al
 consiglio  giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma
 3,  lettera  r),  numero 3), i comportamenti dei magistrati
 del   proprio   ufficio  che  siano  in  contrasto  con  la
 disposizione di cui sopra;
 g)  prevedere  che  il procuratore generale presso la
 Corte  di  appello,  al  fine  di verificare il corretto ed
 uniforme  esercizio dell'azione penale, nonche' il rispetto
 dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui alla lettera a),
 acquisisca  dalle  procure  del  distretto  dati e notizie,
 relazionando  annualmente,  oltre  che  quando  lo  ritenga
 necessario,  al  procuratore  generale  presso  la Corte di
 cassazione;
 h)    prevedere,    relativamente   ai   procedimenti
 riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del
 codice  di  procedura  penale,  che  sia fatto salvo quanto
 previsto  dall'art. 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di
 cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
 modificazioni.
 5-48 (omissis)".
 -  Il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12 reca:
 "Ordinamento giudiziario.".
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