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| Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 25 |  | Istituzione  del  Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova  disciplina  dei  consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
 Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma  3,  della  citata  legge  n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo  la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti a  disciplinare  la composizione, le competenze e la durata in carica dei  consigli giudiziari, nonche' ad istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,  espressi  in  data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005,  e  del  Senato  della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005  ed  in data 30 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
 Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio,  tesoro  e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione  programmazione  economica,  bilancio  del  Senato  della Repubblica,  con  riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo  81,  quarto comma, della Costituzione, ed esaminate le osservazioni  formulate  dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Istituzione e composizione del  Consiglio  direttivo della Corte di
 cassazione
 1.  E'  istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto  dal  primo  presidente,  dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono  membri  di  diritto,  nonche'  da  un  magistrato  che esercita funzioni  direttive  giudicanti di legittimita', da un magistrato che esercita  funzioni  direttive  requirenti  di  legittimita',  da  due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimita' e da un magistrato  che  esercita funzioni requirenti di legittimita', eletti tutti  dai  magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura  generale  presso la stessa Corte, da un professore ordinario di   universita'   in  materie  giuridiche,  nominato  dal  Consiglio universitario  nazionale,  e  da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo  speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio  1934,  n.  36,  e  successive  modificazioni,  nominato  dal Consiglio nazionale forense.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 -  Si  riporta  il  testo  della  lettera  c),  comma 1
 dell'art.  1 e il comma 3 dell'art. 2 della legge 25 luglio
 2005,   n.   150   (Delega   al   Governo  per  la  riforma
 dell'ordinamento   giudiziario  di  cui  al  regio  decreto
 30 gennaio  1941, n. 12, per il decentramento del Ministero
 della   giustizia,   per   la   modifica  della  disciplina
 concernente  il  Consiglio  di  presidenza, della Corte dei
 conti   e   il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
 amministrativa,   nonche'  per  l'emanazione  di  un  testo
 unico):
 "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
 delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
 principi  e  dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
 1,  2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
 diretti a:
 a) - b) (omissis);
 c)  disciplinare  la composizione, le competenze e la
 durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire
 il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;".
 "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
 disposizioni ulteriori). - 1 - 2. (omissis).
 3.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui all'art. 1,
 comma  1,  lettera  c),  il  Governo si attiene ai seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a) prevedere  l'istituzione  del  Consiglio direttivo
 della  Corte  di cassazione, composto, oltre che dai membri
 di  diritto  di  cui  alla lettera c), da un magistrato che
 eserciti  funzioni direttive giudicanti di legittimita', da
 un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di
 legittimita',  da  due  magistrati che esercitino effettive
 funzioni  giudicanti  di legittimita' in servizio presso la
 Corte   di   cassazione,  da  un  magistrato  che  eserciti
 effettive  funzioni  requirenti di legittimita' in servizio
 presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un
 professore ordinario di universita' in materie giuridiche e
 da   un   avvocato   con  venti  anni  di  esercizio  della
 professione   che   sia  iscritto  da  almeno  cinque  anni
 nell'albo  speciale  per le giurisdizioni superiori di' cui
 all'art.  33  del  regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
 1934, n. 36;
 b) prevedere   che   i   componenti  non  togati  del
 Consiglio   direttivo   della  Corte  di  cassazione  siano
 designati,  rispettivamente,  dal  Consiglio  universitario
 nazionale e dal Consiglio nazionale forense;
 c) prevedere  che  membri  di  diritto  del Consiglio
 direttivo   della   Corte  di  cassazione  siano  il  primo
 presidente,  il procuratore generale della medesima Corte e
 il presidente del Consiglio nazionale forense;
 d) prevedere  che  il Consiglio direttivo della Corte
 di cassazione sia presieduto dal primo presidente ed elegga
 a  scrutinio  segreto,  al  suo interno, un vice presidente
 scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;
 e) prevedere  che  al Consiglio direttivo della Corte
 di  cassazione  si  applichino,  in  quanto compatibili, le
 disposizioni  dettate  alle  lettere  n), o), r) e v) per i
 consigli giudiziari presso le corti d'appello;
 f) prevedere  che  i  consigli  giudiziari  presso le
 corti  d'appello  nei distretti nei quali prestino servizio
 fino   a   trecentocinquanta   magistrati   ordinari  siano
 composti,  oltre  che  dai  membri  di  diritto di cui alla
 lettera  l),  da  cinque  magistrati in servizio presso gli
 uffici  giudiziari  del  distretto,  da  quattro membri non
 togati,  di  cui uno nominato tra i professori universitari
 in  materie  giuridiche,  uno  tra gli avvocati che abbiano
 almeno   quindici   anni   di   effettivo  esercizio  della
 professione e due dal consiglio regionale della regione ove
 ha  sede  il  distretto,  o nella quale rientra la maggiore
 estensione  del  territorio  su  cui  hanno  competenza gli
 uffici  del  distretto,  eletti con maggioranza qualificata
 tra  persone  estranee al consiglio medesimo, nonche' da un
 rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel
 loro ambito;
 g) prevedere  che  nei  distretti  nei  quali presino
 servizio  oltre  trecentocinquanta  magistrati  ordinari, i
 consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di
 diritto  di  cui  alla  lettera  l), da sette magistrati in
 servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro
 membri  non togati, dei quali uno nominato tra i professori
 universitari  in  materie  giuridiche, uno nominato tra gli
 avvocati  con  almeno  quindici anni di effettivo esercizio
 della  professione  e  due nominati dal consiglio regionale
 della  regione  ove  ha  sede  il  distretto, o nella quale
 rientra  la maggiore estensione del territorio su cui hanno
 competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza
 qualificata  tra  persone  estranee  al medesimo consiglio,
 nonche' da un rappresentante eletto dai giudici di pace del
 distretto nel loro ambito;
 h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio
 giudiziario  siano  cinque,  due  dei  quali magistrati che
 esercitano,    rispettivamente,   funzioni   requirenti   e
 giudicanti  nel  distretto  e  tre  componenti  non  togati
 nominati  con  lo  stesso criterio di cui alle lettere f) e
 g),  riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie
 non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);
 i) prevedere  che  i componenti avvocati e professori
 universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio
 nazionale   forense   ovvero  dal  Consiglio  universitario
 nazionale,  su  indicazione  dei consigli dell'ordine degli
 avvocati  del  distretto  e  dei  presidi delle facolta' di
 giurisprudenza delle universita' della regione;
 l) prevedere  che  membri  di  diritto  del consiglio
 giudiziario  siano  il  presidente, il procuratore generale
 della  corte  d'appello  ed  il  presidente  del  consiglio
 dell'ordine  degli  avvocati  avente sede nel capoluogo del
 distretto;
 m) prevedere   che   il   consiglio  giudiziario  sia
 presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a
 scrutinio  segreto,  al  suo  interno,  un  vice presidente
 scelto tra i componenti non legati, ed un segretario;
 n) prevedere  che  il  consiglio  giudiziario duri in
 carica  quattro  anni e che i componenti non possano essere
 immediatamente confermati;
 o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del
 consiglio   giudiziario   avvenga   in  un  collegio  unico
 distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione
 dei   componenti   togati  del  Consiglio  superiore  della
 magistratura,  in  quanto  compatibile, cosi' da attribuire
 tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e
 due  seggi  a magistrati che esercitano funzioni requirenti
 nei   distretti  che  comprendo  fino  a  trecentocinquanta
 magistrati,  quattro  seggi  a  magistrati  che  esercitano
 funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano
 funzioni  requirenti  nei  distretti  che comprendono oltre
 trecentocinquanta magistrati;
 p) prevedere  che dei componenti togati del consiglio
 giudiziario  che  esercitano  funzioni giudicanti uno abbia
 maturato  un'anzianita'  di  servizio non inferiore a venti
 anni;
 q) prevedere  che  la nomina dei componenti supplenti
 del  Consiglio  direttivo  della  Corte di cassazione e dei
 consigli  giudiziari  presso  le  corti  d'appello  avvenga
 secondo  i  medesimi  criteri  indicati  per  la nomina dei
 titolari;
 r) prevedere  che  al  consiglio  giudiziario vengano
 attribuite le seguenti competenze:
 1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli
 uffici,  nel  rispetto  dei criteri generali indicati dalla
 legge;
 2)  formulazione di' pareri, anche su richiesta del
 Consiglio  superiore della magistratura, sull'attivita' dei
 magistrati  sotto  il  profilo  della  preparazione,  della
 capacita'  tecnico-professionale, della laboriosita', della
 diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e
 comunque  nelle  ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi
 intermedi  di  permanenza  nella  qualifica.  Ai fini sopra
 indicati,  il  consiglio  giudiziario  dovra'  acquisire le
 motivate    e   dettagliate   valutazioni   del   consiglio
 dell'ordine  degli  avvocati  avente  sede nel luogo ove il
 magistrato  esercita le sue funzioni e, se non coincidente,
 anche  del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede
 nel capoluogo del distretto;
 3)  vigilanza  sul comportamento dei magistrati con
 obbligo  di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai
 titolari dell'azione disciplinare;
 4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari
 nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni
 rilevate al Ministro della giustizia;
 5)    formulazione    di    pareri    e    proposte
 sull'organizzazione  ed  il  funzionamento degli uffici del
 giudice di pace del distretto;
 6)  adozione  di  provvedimenti relativi allo stato
 dei   magistrati,  con  particolare  riferimento  a  quelli
 relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermita'
 da   cause   di   servizio,   equo   indennizzo,   pensioni
 privilegiate, concessione di sussidi;
 7)  formulazione  di pareri, anche su richiesta del
 Consiglio   superiore   della   magistratura,   in   ordine
 all'adozione   da   parte   del   medesimo   Consiglio   di
 provvedimenti  inerenti  collocamenti a riposo, dimissioni,
 decadenze  dall'impiego,  concessioni  di titoli onorifici,
 riammissioni in magistratura;
 s) prevedere  che  i  consigli  giudiziari  formulino
 pareri,  anche  su  richiesta del Consiglio superiore della
 magistratura,  su materie attinenti ad ulteriori competenze
 ad essi attribuite;
 t) coordinare  con  quanto  previsto  dalla  presente
 legge  le  disposizioni  vigenti  che  prevedono  ulteriori
 competenze dei consigli giudiziari;
 u) prevedere che i componenti designati dal consiglio
 regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle
 discussioni  ed  alle  deliberazioni inerenti le materie di
 cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);
 v) prevedere  che  gli  avvocati,  i professori ed il
 rappresentante  dei  giudici  di  pace  che  compongono  il
 consiglio  giudiziario  possano  prendere  parte  solo alle
 discussioni  e  deliberazioni concernenti le materie di cui
 alla  lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei
 giudici  di  pace,  inoltre,  partecipa  alle discussioni e
 deliberazioni  di  cui  agli  articoli 4,  4-bis,  7, comma
 2-bis,  e  9,  comma  4,  della  legge 21 novembre 1991, n.
 374.".
 -  Il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12, reca:
 "Ordinamento giudiziario".
 Nota all'art. 1:
 -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  33  del  regio
 decreto-legge  27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
 professioni  di  avvocato  e  procuratore), convertito, con
 modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36:
 "Art.  33.  -  Gli  avvocati,  per  essere  ammessi  al
 patrocinio  davanti  alla  Corte di cassazione e alle altre
 giurisdizioni  indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono
 essere  iscritti  in  un  albo  speciale, che e' tenuto dal
 Consiglio nazionale forense.
 Gli  avvocati  che  aspirano  all'iscrizione  nell'albo
 speciale   devono   farne  domanda  allo  stesso  Consiglio
 nazionale  forense  e  dimostrare  di  avere esercitato per
 dieci  anni  almeno la professione di avvocato davanti alle
 corti di appello e ai tribunali.
 Questo  termine  e'  ridotto  a  tre  anni  per  gli ex
 prefetti  della  Repubblica  e  ad  un anno solo per gli ex
 prefetti che abbiano cinque anni di grado.
 Non   puo'  essere  iscritto,  ne'  rimanere  nell'albo
 speciale chi non e' iscritto nell'albo di un tribunale.
 Tuttavia,  dopo  venti anni di contemporanea iscrizione
 nei  due  albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto
 nel solo albo speciale.
 Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla
 revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.
 Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al
 segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma
 terzo,  della  legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30,
 comma  secondo,  del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130,
 le  funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono
 esercitate   da   un   comitato   presieduto  dallo  stesso
 segretario  o commissario e composto di sei membri nominati
 dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro
 di  grazia  e  giustizia  tra  gli  avvocati iscritti nello
 stesso albo speciale.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Membri supplenti
 1.  Il  Consiglio  direttivo  della Corte di cassazione e' altresi' composto  da  sei  membri  supplenti,  di  cui quattro magistrati che esercitano,   rispettivamente,   funzioni   direttive  giudicanti  di legittimita', funzioni direttive requirenti di legittimita', funzioni giudicanti  di  legittimita'  e  funzioni requirenti di legittimita', eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, un professore ordinario di   universita'   in  materie  giuridiche,  nominato  dal  Consiglio universitario  nazionale  ed  un  avvocato  con  almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo  speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio  1934,  n.  36,  e  successive  modificazioni,  nominato  dal Consiglio nazionale forense.
 2.  In  caso  di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio  direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Per  il  testo  dell'art. 33 del regio decreto-legge
 27 novembre 1933, n. 1578, vedi nota all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. O r g a n i
 1.  Il  Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' presieduto dal  primo  presidente  della  Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge  al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, un  vice  presidente,  scelto  tra  i  componenti non togati e, tra i componenti togati, il segretario.
 2.  Alle  spese  connesse all'attivita' svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito delle  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte  di  cassazione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a carico del bilancio dello Stato.
 |  |  |  | Art. 4. Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
 1.  Ai  fini  della  elezione,  da parte dei magistrati in servizio presso  la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte,   dei   cinque  componenti  togati  effettivi  e  dei  quattro componenti  togati  supplenti  del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,  ogni  elettore  riceve  quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.
 2.  Ogni  elettore  esprime  il proprio voto per un solo magistrato componente  effettivo  e  per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.
 3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero  di  voti,  in  numero  pari  a  quello dei posti, effettivi o supplenti,  da  assegnare a ciascuna categoria. In caso di parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo.
 |  |  |  | Art. 4-bis. (1) (( Assegnazione dei seggi ))
 (( 1. L'ufficio elettorale:
 a)   provvede   alla   determinazione   del   quoziente   base  per l'assegnazione  dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel  collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;
 b)  determina  il  numero  dei  seggi  spettante  a  ciascuna lista dividendo  la  cifra  elettorale  dei  voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in  ordine  decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e,  in  caso  di  parita'  di  resti,  a  quelle che abbiano avuto la maggiore  cifra  elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio;
 c)  proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti  il  seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di  servizio  nell'ordine  giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio,  il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'. ))
 |  |  |  | Art. 5. Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
 1.  I componenti non di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione durano in carica quattro anni.
 2.  I  componenti  magistrati elettivi ed i componenti nominati dal Consiglio  universitario  nazionale e dal Consiglio nazionale forense non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
 3.  Il  componente  magistrato  elettivo  che per qualsiasi ragione cessa  dalla  carica  nel  corso  del  quadriennio  e' sostituito dal magistrato  che  lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.
 4.  Alla  scadenza  del  quadriennio,  cessano dalla carica anche i componenti  che  hanno  sostituito  altri  nel  corso del quadriennio medesimo.
 5.  Finche'  non  e'  insediato  il  nuovo  Consiglio,  continua  a funzionare quello precedente.
 |  |  |  | Art. 6. Compensi
 1.  Ai componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entita' e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 7. Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
 1.  Il  Consiglio  direttivo  della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:
 a)  formula  il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui  all'articolo  7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.   12,   e   successive  modificazioni,  nonche'  sui  criteri  per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui  all'articolo  7-ter,  commi  1  e 2, del medesimo regio decreto, proposti  dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il  rispetto  dei  criteri  generali direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;
 b) formula pareri sull'attivita' dei magistrati, sotto il profilo della   laboriosita',  della  diligenza,  della  preparazione,  della capacita' tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od  a  richiesta  dello  stesso  Consiglio. A tali fini, il Consiglio direttivo   della  Corte  di  cassazione  acquisisce  le  motivate  e dettagliate valutazioni del Consiglio nazionale forense;
 c)  esercita  la  vigilanza  sul comportamento dei magistrati. Il Consiglio    direttivo    della   Corte   di   cassazione,   qualora, nell'esercizio  della  vigilanza, abbia notizia di fatti suscettibili di  valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della  giustizia  ed  al  procuratore  generale  presso  la  Corte di cassazione;
 d)   esercita   la  vigilanza  sull'andamento  degli  uffici.  Il Consiglio    direttivo    della   Corte   di   cassazione,   qualora, nell'esercizio della vigilanza, rilevi l'esistenza di disfunzioni
 nell'andamento  di  un  ufficio,  le  segnala  al  Ministro della
 giustizia; e) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico   dei   magistrati   riguardanti   aspettative  e  congedi, riconoscimento di dipendenza di infermita' da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;
 f)  formula  pareri,  anche  su richiesta del Consiglio superiore della  magistratura,  in  ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio  superiore,  dei  provvedimenti  inerenti  a collocamenti a riposo,  dimissioni,  decadenze  dall'impiego,  concessioni di titoli onorifici, e riammissioni in magistratura dei magistrati;
 g)  formula  pareri,  anche  su richiesta del Consiglio superiore della  magistratura,  su materie attinenti ad ulteriori competenze ad esso attribuite;
 h)  puo'  formulare  proposte  al comitato direttivo della Scuola superiore  della  magistratura  in  materia  di  programmazione della attivita' didattica della Scuola.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 -  Si riporta il testo degli articoli 7-bis e 7-ter del
 citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
 " Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1. La
 ripartizione  degli  uffici giudiziari di cui all'art. 1 in
 sezioni,   la  destinazione  dei  singoli  magistrati  alle
 sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
 dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
 direzione  di  sezioni  a  norma  dell'art. 47-bis, secondo
 comma,   l'attribuzione   degli   incarichi   di  cui  agli
 articoli 47-ter,  terzo  comma, 47-quater, secondo comma, e
 50-bis,   il  conferimento  delle  specifiche  attribuzioni
 processuali  individuate  dalla  legge  e la formazione dei
 collegi  giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto
 del  Ministro  di  grazia  e giustizia in conformita' delle
 deliberazioni  del  Consiglio  superiore della magistratura
 assunte  sulle  proposte  dei  presidenti  delle  corti  di
 appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio,
 l'efficacia  del  decreto  e'  prorogata  fino  a  che  non
 sopravvenga un altro decreto.
 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal
 Consiglio   superiore   della   magistratura,  valutate  le
 eventuali  osservazioni  formulate dal Ministro di grazia e
 giustizia  ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958,
 n.  195, e possono essere variate nel corso del biennio per
 sopravvenute   esigenze   degli  uffici  giudiziari,  sulle
 proposte  dei  presidenti delle corti di appello, sentiti i
 consigli  giudiziari.  I  provvedimenti  in via di urgenza,
 concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
 sulla  assegnazione  dei  magistrati,  sono  immediatamente
 esecutivi,  salva  la deliberazione del Consiglio superiore
 della magistratura per la relativa variazione tabellare.
 2-bis.   Possono   svolgere   le  funzioni  di  giudice
 incaricato  dei  provvedimenti  previsti  per la fase delle
 indagini   preliminari   nonche'  di  giudice  dell'udienza
 preliminare  solamente  i  magistrati  che hanno svolto per
 almeno  due  anni  funzioni di giudice del dibattimento. Le
 funzioni   di   giudice   dell'udienza   preliminare   sono
 equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
 2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti
 per  la  fase delle indagini preliminari nonche' il giudice
 dell'udienza   preliminare   non  possono  esercitare  tali
 funzioni  per  piu' di dieci anni consecutivi. Qualora alla
 scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di
 un  atto  del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle
 funzioni    e'   prorogato,   limitatamente   al   relativo
 procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima.
 2-quater.  Il  tribunale in composizione monocratica e'
 costituito   da  un  magistrato  che  abbia  esercitato  la
 funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
 2-quinquies.  Le  disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e
 2-quater  possono  essere  derogate  per  imprescindibili e
 prevalenti  esigenze  di  servizio.  Si applicano, anche in
 questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
 3.  Per  quanto riguarda la Corte suprema di cassazione
 il  Consiglio  superiore  della magistratura delibera sulla
 proposta del primo presidente della stessa Corte.
 3-bis.   Al   fine   di  assicurare  un  piu'  adeguato
 funzionamento  degli  uffici  giudiziari  sono istituite le
 tabelle   infradistrettuali   degli   uffici  requirenti  e
 giudicanti   che   ricomprendono  tutti  i  magistrati,  ad
 eccezione dei capi degli uffici.
 3-ter.   Il   Consiglio  superiore  della  magistratura
 individua   gli   uffici  giudiziari  che  rientrano  nella
 medesima  tabella  infradistrettuale  e  ne  da'  immediata
 comunicazione  al  Ministro  di  grazia  e giustizia per la
 emanazione del relativo decreto.
 3-quater.  L'individuazione delle sedi da ricomprendere
 nella  medesima  tabella infradistrettuale e' operata sulla
 base dei seguenti criteri:
 a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non
 deve  essere  inferiore alle quindici unita' per gli uffici
 giudicanti;
 b) le   tabelle   infradistrettuali  dovranno  essere
 formate  privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici
 con  organico  fino  ad  otto unita' se giudicanti e fino a
 quattro unita' se requirenti;
 c) nelle  esigenze  di  funzionalita' degli uffici si
 deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
 dei magistrati;
 d)   si   deve   tener  conto  delle  caratteristiche
 geomorfologiche  dei  luoghi  e  dei collegamenti viari, in
 modo da determinare il minor onere per l'erario.
 3-quinquies.  Il magistrato puo' essere assegnato anche
 a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza,
 ma   la  sede  di  servizio  principale,  ad  ogni  effetto
 giuridico  ed  economico,  e' l'ufficio del cui organico il
 magistrato  fa  parte.  La  supplenza infradistrettuale non
 opera  per  le  assenze o impedimenti di durata inferiore a
 sette giorni.
 3-sexies.  Per  la  formazione  ed  approvazione  delle
 tabelle  di  cui  al comma 3-bis, si osservano le procedure
 previste dal comma 2.".
 "Art.  7-ter. Criteri per l'assegnazione degli affari e
 la sostituzione dei giudici impediti.
 1.  L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed
 ai    singoli    collegi    e    giudici   e'   effettuata,
 rispettivamente,   dal   dirigente   dell'ufficio   e   dal
 presidente  della  sezione  o dal magistrato che la dirige,
 secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via
 generale  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura ed
 approvati  contestualmente  alle tabelle degli uffici e con
 la  medesima  procedura.  Nel  determinare  i  criteri  per
 l'assegnazione  degli  affari  penali  al  giudice  per  le
 indagini   preliminari,   il   Consiglio   superiore  della
 magistratura  stabilisce  la concentrazione, ove possibile,
 in  capo  allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al
 medesimo  procedimento  e  la  designazione  di  un giudice
 diverso  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  giudice
 dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio
 o  il  presidente  della  sezione  revochino  la precedente
 assegnazione  ad  una  sezione  o  ad  un  collegio o ad un
 giudice,  copia  del  relativo provvedimento motivato viene
 comunicata  al  presidente  della  sezione  e al magistrato
 interessato.
 2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce
 altresi'   i   criteri  per  la  sostituzione  del  giudice
 astenuto, ricusato o impedito.
 3.  Il Consiglio superiore della magistratura determina
 i  criteri  generali  per l'organizzazione degli uffici del
 pubblico  ministero  e per l'eventuale ripartizione di essi
 in gruppi di lavoro.".
 -  Per  il  titolo  della legge 25 luglio 2005, n. 150,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Composizione del Consiglio  direttivo  della  Corte  di cassazione in relazione alle competenze
 1.  I  componenti  avvocati  e professori universitari, anche nella qualita'   di   vice   presidenti,  partecipano  esclusivamente  alle discussioni  e  deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d).
 |  |  |  | Art. 8-bis. (1) (( Quorum 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide  con  la presenza di sette componenti, in essi computati anche il  primo  presidente  della  Corte  di  cassazione,  il  procuratore generale  presso  la  stessa  Corte  e  il  presidente  del Consiglio nazionale forense.
 2.  Le  deliberazioni  sono  valide  se  adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. ))
 |  |  |  | Art. 9. Composizione dei consigli giudiziari
 1.  Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello e'  composto  dal  presidente della corte di appello, dal procuratore generale  presso  la  corte di appello e dal presidente del consiglio dell'ordine  degli  avvocati avente sede nel capoluogo del distretto, che ne sono membri di diritto.
 2.   Nei   distretti   nei   quali   prestano   servizio   fino   a trecentocinquanta  magistrati  il  consiglio giudiziario e' composto, oltre  che  dai  membri  di diritto di cui al comma 1, da dieci altri membri  effettivi,  di  cui  cinque magistrati in servizio presso gli uffici  giudiziari  del  distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza  delle universita' della regione o delle regioni sulle quali  hanno,  in  tutto  o  in  parte,  competenza  gli  uffici  del distretto,   un  avvocato  con  almeno  quindici  anni  di  effettivo esercizio   della   professione,  nominato  dal  Consiglio  nazionale forense,  su  indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto,  due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede  il  distretto  o  nella quale rientra la maggiore estensione di territorio  sul  quale  hanno  competenza  gli  uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio,  di  tre  quinti  dei  votanti,  tra  persone  estranee al medesimo  consiglio,  nonche' un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.
 3.    Nei    distretti    nei   quali   prestano   servizio   oltre trecentocinquanta  magistrati  il  consiglio giudiziario e' composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi,  di  cui  sette  magistrati  in servizio presso gli uffici giudiziari   del   distretto,   quattro  componenti  non  togati,  un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza  delle universita' della regione o delle regioni sulle quali  hanno,  in  tutto  o  in  parte,  competenza  gli  uffici  del distretto,   un  avvocato  con  almeno  quindici  anni  di  effettivo esercizio   della   professione,  nominato  dal  Consiglio  nazionale forense,  su  indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto,  due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede  il  distretto  o  nella quale rientra la maggiore estensione di territorio  sul  quale  hanno  competenza  gli  uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio,  di  tre  quinti  dei  votanti,  tra  persone  estranee al medesimo  consiglio,  nonche' un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.
 |  |  |  | Art. 9-bis. (1) (( Quorum del consiglio giudiziario ))
 ((  1.  Le  sedute  del  consiglio  giudiziario  sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.
 2.  Le  deliberazioni  sono  valide  se  adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. ))
 |  |  |  | Art. 10. Membri supplenti
 1.   Il  consiglio  giudiziario  e'  altresi'  composto  da  cinque componenti   supplenti,   di   cui  due  magistrati  che  esercitano, rispettivamente, funzioni giudicanti e requirenti nel distretto e tre componenti   non  togati,  un  professore  universitario  in  materie giuridiche   nominato   dal  Consiglio  universitario  nazionale,  su indicazione  dei  presidi  delle  facolta'  di  giurisprudenza  delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o  in  parte,  competenza  gli  uffici del distretto, un avvocato con almeno  quindici  anni  di  esercizio della professione, nominato dal Consiglio  nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli  avvocati  del distretto e uno nominato dal consiglio regionale della  regione  ove  ha  sede  il  distretto o nella quale rientra la maggiore  estensione  di  territorio  sul  quale hanno competenza gli uffici  del  distretto,  eletto,  a  maggioranza  di  tre  quinti dei componenti  e,  dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio.
 2.  In  caso  di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
 |  |  |  | Art. 11. O r g a n i
 1.  Il  consiglio  giudiziario  e'  presieduto dal presidente della corte  di  appello.  Nella  prima  seduta  il consiglio elegge al suo interno,  con  votazione  effettuata  a  scrutinio  segreto,  un vice presidente,  scelto  tra i componenti non togati, e, tra i componenti togati, il segretario.
 |  |  |  | Art. 12. Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari
 1.  L'elezione,  da  parte  dei  magistrati  in servizio presso gli uffici   giudiziari  del  distretto,  dei  cinque  componenti  togati effettivi  dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto  prestano  servizio  fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:
 a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venti anni;
 b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
 c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.
 2.  L'elezione,  da  parte  dei  magistrati  in servizio presso gli uffici   giudiziari   del  distretto,  dei  sette  componenti  togati effettivi  dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto  prestano  servizio  oltre  trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:
 a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venti anni;
 b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
 c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.
 3.  L'elezione,  da  parte  dei  magistrati  in servizio presso gli uffici  giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:
 a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;
 b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.
 4.  Ogni  elettore  riceve  tre  schede,  una  per  ciascuna  delle categorie  di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.
 5.  Ogni  elettore  esprime  il proprio voto per un solo magistrato componente  effettivo  e  per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.
 6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero  di  voti,  in  numero  pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna  categoria. In caso di parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo.
 |  |  |  | Art. 12-bis. (1) (( Assegnazione dei seggi ))
 ((  1.  L'ufficio  elettorale:  a) provvede alla determinazione del quoziente  base  per  l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti  validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di  magistrati  di  cui  all'articolo  9  per il numero dei seggi del collegio stesso;
 b)  determina  il  numero  dei  seggi  spettante  a  ciascuna lista dividendo  la  cifra  elettorale  dei  voti da essa conseguiti per il quoziente  base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine  decrescente  alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in  caso  di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra  elettorale;  a  parita'  di  cifra  elettorale  si procede per sorteggio;
 c)  proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'  ambito  dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di  voti  il  seggio  e'  assegnato  al  candidato  che  ha  maggiore anzianita'  di  servizio  nell'ordine  giudiziario.  In  caso di pari anzianita'  di  servizio,  il  seggio  e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'. ))
 |  |  |  | Art. 12-ter. (1) (( Presentazione delle liste per la elezione dei giudici  di  pace  componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace
 1.  Concorrono  all'elezione  dei  giudici di pace componenti della sezione  di  cui  all'articolo  10, che si tiene contemporaneamente a quella  per  i  componenti  togati  e negli stessi locali e seggi, le liste  di  candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero  di  eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
 2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista; le firme sono  autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal  presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.
 3.  Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata. ))
 |  |  |  | Art. 12-quater. (1) (( Assegnazione dei seggi per i giudici di pace ))
 ((  1.  L'ufficio  elettorale:  a) provvede alla determinazione del quoziente  base  per  l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti  validi  espressi  nel  collegio  per  il  numero  dei seggi del collegio stesso;
 b)  determina  il  numero  dei  seggi  spettante  a  ciascuna lista dividendo  la  cifra  elettorale  dei  voti da essa conseguiti per il quoziente  base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in  ordine  decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e,  in  caso  di  parita'  di  resti,  a  quelle che abbiano avuto la maggiore  cifra  elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio;
 c)  proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'  ambito  dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di  voti  il  seggio  e'  assegnato  al  candidato  che  ha  maggiore anzianita'  di  servizio  nell'ordine  giudiziario.  In  caso di pari anzianita'  di  servizio,  il  seggio  e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'. ))
 |  |  |  | Art. 13. Durata in carica dei consigli giudiziari
 1.  I  componenti  non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni.
 2.  I  componenti  magistrati  elettivi,  i componenti nominati dal Consiglio  universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal  consiglio  regionale ed il componente rappresentante dei giudici di   pace  del  distretto  non  sono  immediatamente  rieleggibili  o rinominabili.
 3.  Il  componente  magistrato  elettivo  che per qualsiasi ragione cessa  dalla  carica  nel  corso  del  quadriennio  e' sostituito dal magistrato  che  lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.
 4.  Alla  scadenza  del  quadriennio  cessano  dalla carica anche i componenti  che  hanno  sostituito  altri  nel  corso del quadriennio medesimo.
 5.  Finche'  non  e'  insediato  il  nuovo  consiglio  giudiziario, continua a funzionare quello precedente.
 |  |  |  | Art. 14. C o m p e n s i
 1.  Ai componenti non togati dei consigli giudiziari e' corrisposto un  gettone  di  presenza  per  ciascuna  seduta,  la  cui entita' e' stabilita  con  decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro sessanta   giorni   dalla   data   di  acquisto  di  efficacia  delle disposizioni del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 15. Competenze dei consigli giudiziari
 1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:
 a)  formulano  il  parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle  tabelle  infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto   30   gennaio   1941,   n.   12,  nonche'  sui  criteri  per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui  all'articolo  7-ter,  commi  1  e 2, del medesimo regio decreto, proposti  dai  capi  degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei  criteri  generali direttamente indicati dal citato regio decreto numero 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;
 b)  formulano  pareri  sull'attivita'  dei  magistrati  sotto  il profilo  della  preparazione,  della capacita' tecnico-professionale, della  laboriosita',  della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle  funzioni,  nei  casi  previsti  da  disposizioni di legge o di regolamento  o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura  od  a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il consiglio   giudiziario   acquisisce   le   motivate   e  dettagliate valutazioni  del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo  dove  il  magistrato  esercita  le  sue  funzioni  e,  se  non coincidente,  anche  del  consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;
 c)  esercitano  la  vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio  presso  gli  uffici  giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario  che, nell'esercizio della vigilanza, ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al  Ministro  della  giustizia  ed  al procuratore generale presso la Corte di cassazione;
 d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del  distretto.  Il  consiglio  giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza  rileva  l'esistenza  di  disfunzioni  nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;
 e)   formulano   pareri   e  proposte  sull'organizzazione  e  il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
 f)  adottano  i provvedimenti relativi allo status dei magistrati in  servizio  presso  gli uffici giudiziari del distretto riguardanti aspettative  e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermita' da cause   di   servizio,   equo  indennizzo,  pensioni  privilegiate  e concessione di sussidi;
 g)  formulano  pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della  magistratura,  in  ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio,  dei  provvedimenti  inerenti  a  collocamenti  a  riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni  in  magistratura  dei  magistrati in servizio preso gli uffici giudiziari del distretto o gia' in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;
 h)  formulano  pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della  magistratura,  su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;
 i)  puo'  formulare  proposte  al comitato direttivo della Scuola superiore  della  magistratura  in  materia  di  programmazione della attivita' didattica della Scuola.
 2.  Il  consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita  le  proprie  competenze  anche  in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 -  Per il testo degli articoli 7-bis e 7-ter del citato
 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il titolo della
 legge 25 luglio 2005, n. 150, vedi note all'art. 7.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze 1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati  e  professori  universitari,  anche  nella qualita' di vice presidenti,  nonche' il componente rappresentante dei giudici di pace partecipano  esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio  delle  competenze  di  cui  all'articolo  15, comma 1, lettere a), d) ed e).
 2.  Il  componente  rappresentante  dei  giudici di pace partecipa, altresi',  alle  discussioni  e  deliberazioni relative all'esercizio delle  competenze  di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9, comma  4,  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e  successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 -  Si  riporta  il testo degli articoli 4, 4-bis, 7 e 9
 della  legge  21 novembre  1991,  n.  374  (Istituzione del
 giudice di pace):
 "Art.  4  (Ammissione al tirocinio). - 1. Il presidente
 della  corte  d'appello,  almeno  sei  mesi  prima  che  si
 verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli
 uffici  del  giudice  di  pace  del  distretto,  ovvero  al
 verificarsi  della vacanza, provvede alla pubblicazione dei
 posti  vacanti  nel  distretto mediante inserzione nel sito
 Internet  del  Ministero  della  giustizia,  nonche'  nella
 Gazzetta   Ufficiale.  Ne  da'  altresi'  comunicazione  ai
 presidenti  dei  consigli  dell'ordine  degli  avvocati del
 distretto.  Dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale
 decorre  il termine di sessanta giorni per la presentazione
 delle  domande,  nelle  quali  sono  indicati  i  requisiti
 posseduti  ed  e'  contenuta  la  dichiarazione  attestante
 l'insussistenza  delle  cause  di incompatibilita' previste
 dalla  legge. Il presidente della corte d'appello richiede,
 inoltre,  ai  sindaci  dei comuni interessati, l'affissione
 nell'albo  pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini
 per   la   presentazione   delle  domande  da  parte  degli
 interessati.
 1-bis.  Gli  interessati non possono presentare domanda
 di ammissione al tirocinio in piu' di tre distretti diversi
 nello  stesso  anno e non possono indicare piu' di sei sedi
 per ciascun distretto.
 2.  Il  presidente  della  corte d'appello trasmette le
 domande  pervenute  al  consiglio giudiziario. Il consiglio
 giudiziario,  integrato da cinque rappresentanti designati,
 d'intesa  tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati
 del  distretto  di  corte  d'appello,  formula  le motivate
 proposte  di  ammissione  al  tirocinio  sulla  base  delle
 domande ricevute e degli elementi acquisiti.
 3.  Le  domande  degli  interessati  e  le proposte del
 consiglio  giudiziario  sono trasmesse dal presidente della
 corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
 4.  Il  Consiglio superiore della magistratura delibera
 l'ammissione  al  tirocinio  di  cui  all'art. 4-bis per un
 numero di interessati non superiore al doppio del numero di
 magistrati da nominare.".
 "Art.  4-bis  (Tirocinio  e  nomina). - 1. I magistrati
 onorari  chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace
 sono  nominati,  all'esito  del  periodo di tirocinio e del
 giudizio  di  idoneita'  di cui al comma 7, con decreto del
 Ministro   della   giustizia,   previa   deliberazione  del
 Consiglio superiore della magistratura.
 2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati
 idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati
 nominati   magistrati   onorari  presso  le  sedi  messe  a
 concorso,  possono  essere  destinati,  a domanda, ad altre
 sedi vacanti.
 3.  Il  tirocinio  per  la  nomina a giudice di pace ha
 durata  di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un
 magistrato  affidatario,  il  quale cura che il tirocinante
 svolga  la  pratica  in materia civile ed in materia penale
 presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di
 un  giudice  di  pace particolarmente esperto. Il tirocinio
 viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal
 tirocinante.
 4.  Il  consiglio  giudiziario,  integrato ai sensi del
 comma  2  dell'art.  4,  organizza  e coordina il tirocinio
 attuando   le   direttive  del  Consiglio  superiore  della
 magistratura,  nominando i magistrati affidatari tra coloro
 che   svolgono   funzioni   di   giudice  di  tribunale  ed
 organizzando  piu' corsi teorico-pratici ai sensi dell'art.
 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze
 e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione
 tra le parti.
 5.  Il  magistrato  affidatario  cura  che l'ammesso al
 tirocinio   assista   a  tutte  le  attivita'  giudiziarie,
 compresa   la  partecipazione  alle  camere  di  consiglio,
 affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.
 6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato
 affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.
 7.  Al  termine  del periodo di tirocinio, il consiglio
 giudiziario,  integrato  ai  sensi del comma 2 dell'art. 4,
 formula  un giudizio di idoneita' e propone una graduatoria
 degli  idonei  alla  nomina  a  giudice di pace, sulla base
 delle  relazioni  dei magistrati affidatari e dei risultati
 della partecipazione ai corsi.
 8.   Ai   partecipanti   al  tirocinio  e'  corrisposta
 un'indennita'  pari a lire cinquantamila per ogni giorno di
 effettiva   partecipazione  al  tirocinio  ed  e'  altresi'
 assicurato  il  rimborso  delle  spese  relativamente  alla
 partecipazione ai corsi teorico-pratici.
 9.  Il  magistrato  onorario  chiamato  a  ricoprire le
 funzioni  di  giudice  di pace assume possesso dell'ufficio
 entro trenta giorni dalla data di nomina.".
 "Art.  7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di
 pace).   -   1.   In   attesa   della  complessiva  riforma
 dell'ordinamento   dei   giudici  di  pace,  il  magistrato
 onorario  che  esercita le funzioni di giudice di pace dura
 in  carica  quattro  anni  e  puo' essere confermato per un
 secondo  mandato  di quattro anni e per un terzo mandato di
 quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore
 periodo  di  due  anni  in  applicazione dell'art. 20 della
 legge  13 febbraio  2001,  n.  48,  al  termine del biennio
 possono  essere  confermati  per  un  ulteriore  mandato di
 quattro  anni,  salva comunque la cessazione dall'esercizio
 delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di
 eta'.
 1-bis.  Per  la  conferma non e' richiesto il requisito
 del  limite  massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1,
 lettera  f).  Tuttavia  l'esercizio delle funzioni non puo'
 essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
 2.  Una  ulteriore  nomina  non  e'  consentita  se non
 decorsi   quattro  anni  dalla  cessazione  del  precedente
 incarico.
 2-bis.  In  deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e
 4-bis,  alla  scadenza  del  primo quadriennio il consiglio
 giudiziario,  integrato  ai  sensi del comma 2 dell'art. 4,
 nonche'  da  un  rappresentante  dei  giudici  di  pace del
 distretto,  esprime un giudizio di idoneita' del giudice di
 pace  a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
 Tale  giudizio  costituisce  requisito  necessario  per  la
 conferma  e viene espresso sulla base dell'esame a campione
 delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice
 onorario  oltre  che  della quantita' statistica del lavoro
 svolto.
 2-ter.  La  conferma  viene  disposta  con  decreto del
 Ministro   della   giustizia,   previa   deliberazione  del
 Consiglio superiore della magistratura.
 2-quater.  Le domande di conferma ai sensi del presente
 articolo  hanno  la  priorita' sulle domande previste dagli
 articoli 4  e  4-bis  e  sulla  richiesta  di trasferimento
 prevista dall'art. 10-ter.".
 "Art. 9 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari). -
 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno
 taluno  dei  requisiti  necessari  per  essere ammesso alle
 funzioni  di  giudice  di  pace,  per dimissioni volontarie
 ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'.
 2.  Il  giudice di pace e' dispensato, su sua domanda o
 d'ufficio,  per infermita' che impedisce in modo definitivo
 l'esercizio  delle  funzioni  o  per  altri  impedimenti di
 durata superiore a sei mesi.
 3.  Nei  confronti  del  giudice di pace possono essere
 disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi,
 la  revoca  se non e' in grado di svolgere diligentemente e
 proficuamente   il  proprio  incarico  ovvero  in  caso  di
 comportamento negligente o scorretto.
 4.  Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle
 ipotesi  di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai
 commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al
 consiglio  giudiziario,  integrato  ai  sensi  del  comma 2
 dell'art.  4,  nonche'  da un rappresentante dei giudici di
 pace  del  distretto,  la  dichiarazione  di  decadenza, la
 dispensa,   l'ammonimento,  la  censura  o  la  revoca.  Il
 consiglio  giudiziario,  sentito l'interessato e verificata
 la   fondatezza  della  proposta,  trasmette  gli  atti  al
 Consiglio  superiore  della magistratura affinche' provveda
 sulla   dichiarazione   di   decadenza,   sulla   dispensa,
 sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
 5.  I  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 sono
 adottati con decreto del Ministro della giustizia.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Copertura finanziaria
 1.    Agli    oneri   derivanti   dall'articolo 6,   comma   1,   e dall'articolo 14,  comma  1, valutati in euro 303.931 per l'anno 2005 ed  euro  607.862  a  decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno  2005  ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi  all'articolo 6, comma 1, ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro  590.818  a  decorrere  dall'anno  2006  per  gli oneri connessi all'articolo  14,  comma  1,  si  provvede  con  le  risorse  di  cui all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
 2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio    dell'attuazione   del   comma   1   anche   ai   fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati  da  apposite  relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi  dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
 
 
 
 Note all'art. 17:
 -  Si  riporta  il testo del comma 38 dell'art. 2 della
 citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
 «38.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 3, la spesa
 prevista  e' determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed
 euro  607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522
 per  l'anno  2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006
 per  gli  oneri  connessi  al  comma 3, lettera a), ed euro
 295.409  per  l'anno  2005  ed  euro  590.818  a  decorrere
 dall'anno  2006  per gli oneri connessi al comma 3, lettere
 f) e g).».
 -  Si  riporta  il testo del comma 7 dell'art. 11-ter e
 del secondo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
 Stato in materia di bilancio):
 «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
 Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
 «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
 cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
 articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
 Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione amministrativa;
 2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
 tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
 precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
 dalla legge di approvazione del bilancio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Abrogazioni
 1.  Oltre  a  quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della  delega  di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del  2005,  sono  abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
 a) l'articolo 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235;
 b) l'articolo  6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,  come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825.
 
 
 
 Note all'art. 18:
 -  Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 1 della
 citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
 «3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
 1,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme
 necessarie  al coordinamento delle disposizioni dei decreti
 legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
 medesimo  comma  con  le  altre  leggi  dello  Stato e, con
 l'osservanza  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui
 all'art.  2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
 prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle  disposizioni con
 essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
 previsti  dal presente comma divengono efficaci a decorrere
 dalla data indicata nel comma 2.».
 -  L'art.  10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235
 (Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 30 dicembre
 1926,   n.   2219,  sulle  promozioni  nella  magistratura)
 abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato, indicava i
 criteri  per  la  valutazione,  le  informazioni  o notizie
 relative agli scrutini dei candidati da parte del consiglio
 giudiziario.
 -  L'art.  6  del  regio  decreto legislativo 31 maggio
 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), abrogato dal
 decreto  legislativo  qui pubblicato, recava: «Costituzione
 dei consigli giudiziari».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18-bis. (1) (( Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale
 1.  Con  regolamento  emanato  a  norma dell' articolo 17, comma 1, lettera  a),  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle   finanze,   sono   dettate   disposizioni   in   ordine   alle caratteristiche  delle  schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale. ))
 |  |  |  | Art. 19. Decorrenza di efficacia
 1.  Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci  a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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