Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 25
Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonche' ad istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 30 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ed esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione
1. E' istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonche' da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimita', da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimita', da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimita' e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimita', eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di universita' in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo della lettera c), comma 1
dell'art. 1 e il comma 3 dell'art. 2 della legge 25 luglio
2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero
della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico):
"Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) - b) (omissis);
c) disciplinare la composizione, le competenze e la
durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - 1 - 2. (omissis).
3. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri
di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che
eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimita', da
un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di
legittimita', da due magistrati che esercitino effettive
funzioni giudicanti di legittimita' in servizio presso la
Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti
effettive funzioni requirenti di legittimita' in servizio
presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un
professore ordinario di universita' in materie giuridiche e
da un avvocato con venti anni di esercizio della
professione che sia iscritto da almeno cinque anni
nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di' cui
all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36;
b) prevedere che i componenti non togati del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano
designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario
nazionale e dal Consiglio nazionale forense;
c) prevedere che membri di diritto del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione siano il primo
presidente, il procuratore generale della medesima Corte e
il presidente del Consiglio nazionale forense;
d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte
di cassazione sia presieduto dal primo presidente ed elegga
a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente
scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;
e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte
di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le
disposizioni dettate alle lettere n), o), r) e v) per i
consigli giudiziari presso le corti d'appello;
f) prevedere che i consigli giudiziari presso le
corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio
fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano
composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla
lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli
uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non
togati, di cui uno nominato tra i professori universitari
in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano
almeno quindici anni di effettivo esercizio della
professione e due dal consiglio regionale della regione ove
ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore
estensione del territorio su cui hanno competenza gli
uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata
tra persone estranee al consiglio medesimo, nonche' da un
rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel
loro ambito;
g) prevedere che nei distretti nei quali presino
servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i
consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di
diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in
servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro
membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori
universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli
avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio
della professione e due nominati dal consiglio regionale
della regione ove ha sede il distretto, o nella quale
rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno
competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza
qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio,
nonche' da un rappresentante eletto dai giudici di pace del
distretto nel loro ambito;
h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio
giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che
esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e
giudicanti nel distretto e tre componenti non togati
nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e
g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie
non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);
i) prevedere che i componenti avvocati e professori
universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio
nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario
nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli
avvocati del distretto e dei presidi delle facolta' di
giurisprudenza delle universita' della regione;
l) prevedere che membri di diritto del consiglio
giudiziario siano il presidente, il procuratore generale
della corte d'appello ed il presidente del consiglio
dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del
distretto;
m) prevedere che il consiglio giudiziario sia
presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a
scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente
scelto tra i componenti non legati, ed un segretario;
n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in
carica quattro anni e che i componenti non possano essere
immediatamente confermati;
o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del
consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico
distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione
dei componenti togati del Consiglio superiore della
magistratura, in quanto compatibile, cosi' da attribuire
tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e
due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti
nei distretti che comprendo fino a trecentocinquanta
magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano
funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano
funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre
trecentocinquanta magistrati;
p) prevedere che dei componenti togati del consiglio
giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia
maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venti
anni;
q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei
consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga
secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei
titolari;
r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano
attribuite le seguenti competenze:
1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli
uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla
legge;
2) formulazione di' pareri, anche su richiesta del
Consiglio superiore della magistratura, sull'attivita' dei
magistrati sotto il profilo della preparazione, della
capacita' tecnico-professionale, della laboriosita', della
diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e
comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi
intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra
indicati, il consiglio giudiziario dovra' acquisire le
motivate e dettagliate valutazioni del consiglio
dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il
magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente,
anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede
nel capoluogo del distretto;
3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con
obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai
titolari dell'azione disciplinare;
4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari
nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni
rilevate al Ministro della giustizia;
5) formulazione di pareri e proposte
sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del
giudice di pace del distretto;
6) adozione di provvedimenti relativi allo stato
dei magistrati, con particolare riferimento a quelli
relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermita'
da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni
privilegiate, concessione di sussidi;
7) formulazione di pareri, anche su richiesta del
Consiglio superiore della magistratura, in ordine
all'adozione da parte del medesimo Consiglio di
provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni,
decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici,
riammissioni in magistratura;
s) prevedere che i consigli giudiziari formulino
pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della
magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze
ad essi attribuite;
t) coordinare con quanto previsto dalla presente
legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori
competenze dei consigli giudiziari;
u) prevedere che i componenti designati dal consiglio
regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle
discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di
cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);
v) prevedere che gli avvocati, i professori ed il
rappresentante dei giudici di pace che compongono il
consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle
discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui
alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei
giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e
deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma
2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n.
374.".
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca:
"Ordinamento giudiziario".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36:
"Art. 33. - Gli avvocati, per essere ammessi al
patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre
giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono
essere iscritti in un albo speciale, che e' tenuto dal
Consiglio nazionale forense.
Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo
speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio
nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per
dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle
corti di appello e ai tribunali.
Questo termine e' ridotto a tre anni per gli ex
prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli ex
prefetti che abbiano cinque anni di grado.
Non puo' essere iscritto, ne' rimanere nell'albo
speciale chi non e' iscritto nell'albo di un tribunale.
Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione
nei due albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto
nel solo albo speciale.
Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla
revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.
Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al
segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma
terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30,
comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130,
le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono
esercitate da un comitato presieduto dallo stesso
segretario o commissario e composto di sei membri nominati
dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello
stesso albo speciale.".



 
Art. 2.
Membri supplenti
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' altresi' composto da sei membri supplenti, di cui quattro magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni direttive giudicanti di legittimita', funzioni direttive requirenti di legittimita', funzioni giudicanti di legittimita' e funzioni requirenti di legittimita', eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, un professore ordinario di universita' in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 33 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, vedi nota all'art. 1.



 
Art. 3.
O r g a n i
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e, tra i componenti togati, il segretario.
2. Alle spese connesse all'attivita' svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 4. Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione
1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.
2. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.
3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo.
 
Art. 4-bis. (1)
(( Assegnazione dei seggi ))
(( 1. L'ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'. ))
 
Art. 5.
Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. I componenti non di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione durano in carica quattro anni.
2. I componenti magistrati elettivi ed i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.
4. Alla scadenza del quadriennio, cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.
5. Finche' non e' insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.
 
Art. 6.
Compensi
1. Ai componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entita' e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 7.
Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:
a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonche' sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;
b) formula pareri sull'attivita' dei magistrati, sotto il profilo della laboriosita', della diligenza, della preparazione, della capacita' tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio nazionale forense;
c) esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell'esercizio della vigilanza, abbia notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione;
d) esercita la vigilanza sull'andamento degli uffici. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell'esercizio della vigilanza, rilevi l'esistenza di disfunzioni
nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della
giustizia; e) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermita' da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;
f) formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio superiore, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, e riammissioni in magistratura dei magistrati;
g) formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad esso attribuite;
h) puo' formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attivita' didattica della Scuola.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 7-bis e 7-ter del
citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
" Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1. La
ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in
sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle
sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis, secondo
comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli
articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e
50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni
processuali individuate dalla legge e la formazione dei
collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto
del Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di
appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio,
l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non
sopravvenga un altro decreto.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal
Consiglio superiore della magistratura, valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, e possono essere variate nel corso del biennio per
sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle
proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i
consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza,
concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente
esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura per la relativa variazione tabellare.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice
incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza
preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per
almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le
funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono
equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti
per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice
dell'udienza preliminare non possono esercitare tali
funzioni per piu' di dieci anni consecutivi. Qualora alla
scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di
un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle
funzioni e' prorogato, limitatamente al relativo
procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima.
2-quater. Il tribunale in composizione monocratica e'
costituito da un magistrato che abbia esercitato la
funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e
2-quater possono essere derogate per imprescindibili e
prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in
questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
3. Per quanto riguarda la Corte suprema di cassazione
il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla
proposta del primo presidente della stessa Corte.
3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato
funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le
tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e
giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad
eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura
individua gli uffici giudiziari che rientrano nella
medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata
comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la
emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere
nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla
base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non
deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici
giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere
formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici
con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a
quattro unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si
deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche
geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in
modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche
a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza,
ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto
giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il
magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non
opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a
sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle
tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure
previste dal comma 2.".
"Art. 7-ter. Criteri per l'assegnazione degli affari e
la sostituzione dei giudici impediti.
1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed
ai singoli collegi e giudici e' effettuata,
rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal
presidente della sezione o dal magistrato che la dirige,
secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via
generale dal Consiglio superiore della magistratura ed
approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con
la medesima procedura. Nel determinare i criteri per
l'assegnazione degli affari penali al giudice per le
indagini preliminari, il Consiglio superiore della
magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile,
in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al
medesimo procedimento e la designazione di un giudice
diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice
dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio
o il presidente della sezione revochino la precedente
assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un
giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene
comunicata al presidente della sezione e al magistrato
interessato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce
altresi' i criteri per la sostituzione del giudice
astenuto, ricusato o impedito.
3. Il Consiglio superiore della magistratura determina
i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del
pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi
in gruppi di lavoro.".
- Per il titolo della legge 25 luglio 2005, n. 150,
vedi note alle premesse.



 
Art. 8. Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in
relazione alle competenze
1. I componenti avvocati e professori universitari, anche nella qualita' di vice presidenti, partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d).
 
Art. 8-bis. (1) (( Quorum
1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. ))
 
Art. 9.
Composizione dei consigli giudiziari
1. Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello e' composto dal presidente della corte di appello, dal procuratore generale presso la corte di appello e dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto, che ne sono membri di diritto.
2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da dieci altri membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonche' un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.
3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonche' un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.
 
Art. 9-bis. (1)
(( Quorum del consiglio giudiziario ))
(( 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. ))
 
Art. 10.
Membri supplenti
1. Il consiglio giudiziario e' altresi' composto da cinque componenti supplenti, di cui due magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni giudicanti e requirenti nel distretto e tre componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e uno nominato dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletto, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio.
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
 
Art. 11.
O r g a n i
1. Il consiglio giudiziario e' presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e, tra i componenti togati, il segretario.
 
Art. 12.
Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari
1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:
a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venti anni;
b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.
2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:
a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venti anni;
b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.
3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:
a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;
b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.
4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.
5. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.
6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo.
 
Art. 12-bis. (1)
(( Assegnazione dei seggi ))
(( 1. L'ufficio elettorale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell' ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'. ))
 
Art. 12-ter. (1)
(( Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace
1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.
3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata. ))
 
Art. 12-quater. (1)
(( Assegnazione dei seggi per i giudici di pace ))
(( 1. L'ufficio elettorale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell' ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'. ))
 
Art. 13.
Durata in carica dei consigli giudiziari
1. I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni.
2. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ed il componente rappresentante dei giudici di pace del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.
4. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.
5. Finche' non e' insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente.
 
Art. 14.
C o m p e n s i
1. Ai componenti non togati dei consigli giudiziari e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entita' e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 15.
Competenze dei consigli giudiziari
1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:
a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto numero 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;
b) formulano pareri sull'attivita' dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacita' tecnico-professionale, della laboriosita', della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il consiglio giudiziario acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo dove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;
c) esercitano la vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario che, nell'esercizio della vigilanza, ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione;
d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;
e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
f) adottano i provvedimenti relativi allo status dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermita' da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;
g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio preso gli uffici giudiziari del distretto o gia' in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;
h) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;
i) puo' formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attivita' didattica della Scuola.
2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.



Nota all'art. 15:
- Per il testo degli articoli 7-bis e 7-ter del citato
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il titolo della
legge 25 luglio 2005, n. 150, vedi note all'art. 7.



 
Art. 16.
Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze 1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari, anche nella qualita' di vice presidenti, nonche' il componente rappresentante dei giudici di pace partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
2. Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresi', alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 4-bis, 7 e 9
della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
giudice di pace):
"Art. 4 (Ammissione al tirocinio). - 1. Il presidente
della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si
verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli
uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al
verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei
posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito
Internet del Ministero della giustizia, nonche' nella
Gazzetta Ufficiale. Ne da' altresi' comunicazione ai
presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati del
distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione
delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti
posseduti ed e' contenuta la dichiarazione attestante
l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste
dalla legge. Il presidente della corte d'appello richiede,
inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione
nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini
per la presentazione delle domande da parte degli
interessati.
1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda
di ammissione al tirocinio in piu' di tre distretti diversi
nello stesso anno e non possono indicare piu' di sei sedi
per ciascun distretto.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le
domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio
giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati,
d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati
del distretto di corte d'appello, formula le motivate
proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle
domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del
consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della
corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera
l'ammissione al tirocinio di cui all'art. 4-bis per un
numero di interessati non superiore al doppio del numero di
magistrati da nominare.".
"Art. 4-bis (Tirocinio e nomina). - 1. I magistrati
onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace
sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del
giudizio di idoneita' di cui al comma 7, con decreto del
Ministro della giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati
idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati
nominati magistrati onorari presso le sedi messe a
concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre
sedi vacanti.
3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha
durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un
magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante
svolga la pratica in materia civile ed in materia penale
presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di
un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio
viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal
tirocinante.
4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del
comma 2 dell'art. 4, organizza e coordina il tirocinio
attuando le direttive del Consiglio superiore della
magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro
che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed
organizzando piu' corsi teorico-pratici ai sensi dell'art.
6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze
e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione
tra le parti.
5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al
tirocinio assista a tutte le attivita' giudiziarie,
compresa la partecipazione alle camere di consiglio,
affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.
6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato
affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.
7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio
giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4,
formula un giudizio di idoneita' e propone una graduatoria
degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base
delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati
della partecipazione ai corsi.
8. Ai partecipanti al tirocinio e' corrisposta
un'indennita' pari a lire cinquantamila per ogni giorno di
effettiva partecipazione al tirocinio ed e' altresi'
assicurato il rimborso delle spese relativamente alla
partecipazione ai corsi teorico-pratici.
9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le
funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio
entro trenta giorni dalla data di nomina.".
"Art. 7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di
pace). - 1. In attesa della complessiva riforma
dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato
onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura
in carica quattro anni e puo' essere confermato per un
secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di
quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore
periodo di due anni in applicazione dell'art. 20 della
legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio
possono essere confermati per un ulteriore mandato di
quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio
delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di
eta'.
1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito
del limite massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo'
essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
2. Una ulteriore nomina non e' consentita se non
decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente
incarico.
2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e
4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio
giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4,
nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del
distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di
pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
Tale giudizio costituisce requisito necessario per la
conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione
delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice
onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro
svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del
Ministro della giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente
articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli
articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento
prevista dall'art. 10-ter.".
"Art. 9 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari). -
1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno
taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle
funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie
ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'.
2. Il giudice di pace e' dispensato, su sua domanda o
d'ufficio, per infermita' che impedisce in modo definitivo
l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di
durata superiore a sei mesi.
3. Nei confronti del giudice di pace possono essere
disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi,
la revoca se non e' in grado di svolgere diligentemente e
proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di
comportamento negligente o scorretto.
4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle
ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai
commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al
consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2
dell'art. 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di
pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la
dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il
consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata
la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al
Consiglio superiore della magistratura affinche' provveda
sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa,
sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
adottati con decreto del Ministro della giustizia.".



 
Art. 17.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 14, comma 1, valutati in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi all'articolo 6, comma 1, ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi all'articolo 14, comma 1, si provvede con le risorse di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo del comma 38 dell'art. 2 della
citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
«38. Per le finalita' di cui al comma 3, la spesa
prevista e' determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed
euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522
per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006
per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro
295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere
dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere
f) e g).».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter e
del secondo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».



 
Art. 18.
Abrogazioni
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) l'articolo 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235;
b) l'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825.



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della
citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme
necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al
medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con
l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con
essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere
dalla data indicata nel comma 2.».
- L'art. 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235
(Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 30 dicembre
1926, n. 2219, sulle promozioni nella magistratura)
abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato, indicava i
criteri per la valutazione, le informazioni o notizie
relative agli scrutini dei candidati da parte del consiglio
giudiziario.
- L'art. 6 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), abrogato dal
decreto legislativo qui pubblicato, recava: «Costituzione
dei consigli giudiziari».



 
Art. 18-bis. (1)
(( Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale
1. Con regolamento emanato a norma dell' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale. ))
 
Art. 19.
Decorrenza di efficacia
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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