Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. 24 |
Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico; Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti a modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati di merito ad essa applicati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005; Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonche' alle condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ed esaminate le osservazioni formulate dalla medesima Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione
1. All'organico della magistratura ordinaria sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione; oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituiti quindici posti di consigliere di cassazione; b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione; sono contestualmente istituiti ventidue posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. 2. L'attribuzione dei posti di magistrato di cassazione di cui al comma 1, lettere a) e b), e' in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determinatesi per effetto dell'applicazione dell'articolo 5. 3. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "115. (Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione). - Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.". 4. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e' conformemente modificata ed e' sostituita dall'allegato 1 al presente decreto. 5. La pianta organica per la Corte suprema di cassazione e' modificata come da allegato 2 al presente decreto. 6. La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione e' modificata come da allegato 3 al presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 1 e il comma 5 dell'art. 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico): "Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigre della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari; b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonche' in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati; c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione; d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero; e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima; f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonche' modificare la disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio; g) prevedere forme di pubblicita' degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado. 2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall'art. 2. 3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2. 4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareti definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l'espressione dei pareri e' ridotto alla meta'. 6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.". "Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche' disposizioni ulteriori). - 1 - 4. (Omissis). 5. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonche' di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici; b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale; c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del molo; d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parita' di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita'; e) prevedere l'abrogazione dell'art. 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'art. 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e". 6 - 48. (Omissis).". - Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca: "Ordinamento giudiziario". - Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione: "Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.". Nota all'art. 1: - La legge 5 marzo 1991, n. 71, reca: "Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali".
|
| Art. 2 Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita'
1. Il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parita' di posizione in graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita'. |
| Art. 3 Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario
1. All'articolo 117 ed alla relativa rubrica, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "di appello e" e le parole: "e alla Procura generale presso la medesima Corte".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 117 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 117 (Destinazione dei magistrati di tribunale alla Corte di cassazione). - 1. I posti di magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione sono messi a concorso con le procedure ordinarie.".
|
| Art. 4 Abrogazione
1. L'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' abrogato.
Nota all'art. 4: - L'art. 116 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, abrogato dalla legge qui pubblicata recava: "Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione.".
|
| Art. 5 Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione
1. Nei posti soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, ai quali il Consiglio superiore della magistratura puo' conferire, effettuate le valutazioni di competenza, nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianita' di servizio, le funzioni di legittimita', se in possesso dei seguenti requisiti: a) conseguimento, precedentemente alla predetta data, della qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione; b) svolgimento, nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, delle funzioni di legittimita' per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza. 2. I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150, per i quali non e' stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimita' ai sensi del comma 1, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi. 3. Il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 puo' essere iniziato con modalita' d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, vedi note alle premesse.
|
| Art. 6 Decorrenza dell'efficacia
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 7 Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e' autorizzata la spesa massima di 629.000 euro per l'anno 2005 e di 1.258.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 39, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150: "39. Per le finalita' di cui al comma 5, la spesa prevista e' determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.".
|
| Allegato
----> Vedere Allegati da pag. 6 a pag. 7 della G.U. <---- |
|
|
|