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| Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. 24 |  | Modifica   all'organico   dei   magistrati   addetti  alla  Corte  di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
 Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma  5,  della  citata  legge  n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo  la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti a  modificare  l'organico  della  Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati di merito ad essa applicati;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,  espressi  in  data 30 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005,  e  del  Senato  della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005  ed  in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
 Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio,  tesoro  e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione  programmazione  economica,  bilancio  del  Senato  della Repubblica,  con  riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo  81,  quarto  comma,  della  Costituzione, nonche' alle condizioni  formulate  dalla  Commissione  giustizia della Camera dei deputati,  ed  esaminate  le  osservazioni  formulate  dalla medesima Commissione  giustizia  della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1
 Modificazioni all'organico dei magistrati
 addetti alla Corte suprema di cassazione
 
 1.  All'organico  della  magistratura  ordinaria  sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in
 organico  presso  la  Corte di cassazione; oltre a quanto previsto
 dal  comma  2,  sono  istituiti  quindici  posti di consigliere di
 cassazione; b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato
 alla   Procura  generale  presso  la  Corte  di  cassazione;  sono
 contestualmente  istituiti ventidue posti di sostituto procuratore
 generale presso la Corte di cassazione.
 2.  L'attribuzione  dei posti di magistrato di cassazione di cui al comma  1, lettere a) e b), e' in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento    delle   posizioni   soprannumerarie   eventualmente determinatesi per effetto dell'applicazione dell'articolo 5.
 3.  L'articolo  115  dell'ordinamento  giudiziario  di cui al regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "115. (Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del  ruolo  della Corte di cassazione). - Della pianta organica della Corte  di  cassazione  fanno  parte  trentasette magistrati destinati all'ufficio  del  massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere  designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.".
 4.  La  tabella  B  allegata  alla  legge  5  marzo  1991, n. 71, e successive   modificazioni,   e'   conformemente   modificata  ed  e' sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.
 5.  La  pianta  organica  per  la  Corte  suprema  di cassazione e' modificata come da allegato 2 al presente decreto.
 6.  La  pianta  organica  per  la  Procura generale presso la Corte suprema  di  cassazione  e' modificata come da allegato 3 al presente decreto.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'articolo 10,  commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  e  il  comma 5
 dell'art.  2  della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al
 Governo  per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
 al   regio   decreto   30 gennaio   1941,  n.  12,  per  il
 decentramento   del   Ministero  della  giustizia,  per  la
 modifica  della  disciplina  concernente  il  Consiglio  di
 presidenza   della  Corte  dei  conti  e  il  Consiglio  di
 presidenza  della  giustizia  amministrativa,  nonche'  per
 l'emanazione di un testo unico):
 "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
 delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
 in   vigre  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
 principi  e  dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
 1,  2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
 diretti a:
 a) modificare   la   disciplina   per   l'accesso  in
 magistratura,  nonche'  la  disciplina  della  progressione
 economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
 competenze   dei   dirigenti  amministrativi  degli  uffici
 giudiziari;
 b) istituire  la Scuola superiore della magistratura,
 razionalizzare   la   normativa  in  tema  di  tirocinio  e
 formazione  degli  uditori  giudiziari,  nonche' in tema di
 aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
 c) disciplinare  la  composizione, le competenze e la
 durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire
 il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
 d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
 e) modificare  l'organico della Corte di cassazione e
 la  disciplina  relativa  ai magistrati applicati presso la
 medesima;
 f) individuare  le  fattispecie  tipiche  di illecito
 disciplinare  dei  magistrati,  le  relative  sanzioni e la
 procedura  per  la loro applicazione, nonche' modificare la
 disciplina   in  tema  di  incompatibilita',  dispensa  dal
 servizio e trasferimento d'ufficio;
 g) prevedere  forme  di  pubblicita'  degli incarichi
 extragiudiziari  conferiti  ai  magistrati di ogni ordine e
 grado.
 2.  Le  disposizioni  contenute nei decreti legislativi
 emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 1
 divengono  efficaci  dal  novantesimo  giorno  successivo a
 quello  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo
 restando quanto previsto dall'art. 2.
 3.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
 1,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme
 necessarie  al coordinamento delle disposizioni dei decreti
 legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
 medesimo  comma  con  le  altre  leggi  dello  Stato e, con
 l'osservanza  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui
 all'art.  2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
 prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle  disposizioni con
 essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
 previsti  dal presente comma divengono efficaci a decorrere
 dalla data indicata nel comma 2.
 4.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  adottati
 nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
 trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
 deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
 delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
 le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
 entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
 trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
 in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
 all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
 conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
 esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
 rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
 ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
 elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareti
 definitivi  delle Commissioni competenti, che sono espressi
 entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
 5.  Le  disposizioni  previste dal comma 4 si applicano
 anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in
 tal caso il termine per l'espressione dei pareri e' ridotto
 alla meta'.
 6.  Il  Governo,  con  la  procedura di cui al comma 4,
 entro  due  anni  dalla  data  di  acquisto di efficacia di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  emanati nell'esercizio
 della  delega  di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni
 correttive   nel   rispetto  dei  principi  e  dei  criteri
 direttivi  di  cui  all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
 8.".
 "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
 disposizioni ulteriori). - 1 - 4. (Omissis).
 5.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui all'art. 1,
 comma  1,  lettera e),  il  Governo  si attiene ai seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a) prevedere  la  soppressione  di  quindici posti di
 magistrato  d'appello  previsti in organico presso la Corte
 di  cassazione  nonche'  di  tutti  i  posti  di magistrato
 d'appello  destinato  alla Procura generale presso la Corte
 di  cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti
 di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;
 b) prevedere  la  soppressione  di  quindici posti di
 magistrato  d'appello  previsti in organico presso la Corte
 di  cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti
 di magistrato di tribunale;
 c) prevedere che della pianta organica della Corte di
 cassazione   facciano   parte  trentasette  magistrati  con
 qualifica  non  inferiore a magistrato di tribunale con non
 meno  di  cinque anni di esercizio delle funzioni di merito
 destinati   a   prestare   servizio  presso  l'ufficio  del
 massimario e del molo;
 d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto
 anni  presso  l'ufficio  del  massimario  e del ruolo della
 Corte  di cassazione costituisca, a parita' di graduatoria,
 titolo   preferenziale   nell'attribuzione  delle  funzioni
 giudicanti di legittimita';
 e) prevedere      l'abrogazione     dell'art.     116
 dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto
 30 gennaio  1941,  n.  12,  e  successive  modificazioni, e
 prevedere  che  all'art.  117  e  alla relativa rubrica del
 citato  ordinamento  giudiziario di cui al regio decreto n.
 12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e".
 6 - 48. (Omissis).".
 -  Il  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n.  12, reca:
 "Ordinamento giudiziario".
 - Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
 "Art.  81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
 rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
 L'esercizio  provvisorio  del  bilancio non puo' essere
 concesso  se  non  per  legge  e  per periodi non superiori
 complessivamente a quattro mesi.
 Con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non si
 possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
 Ogni  altra  legge  che  importi nuove e maggiori spese
 deve indicare i mezzi per farvi fronte.".
 Nota all'art. 1:
 -  La legge 5 marzo 1991, n. 71, reca: "Dirigenza delle
 procure della Repubblica presso le preture circondariali".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2 Criteri per la attribuzione
 delle funzioni giudicanti di legittimita'
 
 1.  Il  servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario  e  del  ruolo  della  Corte  di cassazione costituisce, a parita'   di   posizione   in   graduatoria,   titolo   preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita'.
 |  |  |  | Art. 3 Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario
 
 1.  All'articolo  117  ed  alla  relativa rubrica, dell'ordinamento giudiziario  di  cui  al  regio  decreto  30  gennaio  1941, n. 12, e successive  modificazioni, sono soppresse le parole: "di appello e" e le parole: "e alla Procura generale presso la medesima Corte".
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 117 del citato regio
 decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla legge
 qui pubblicata:
 "Art.  117  (Destinazione  dei  magistrati di tribunale
 alla  Corte  di  cassazione). - 1. I posti di magistrati di
 tribunale  destinati  alla Corte di cassazione sono messi a
 concorso con le procedure ordinarie.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4 Abrogazione
 
 1.  L'articolo  116  dell'ordinamento  giudiziario  di cui al regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e  successive modificazioni, e' abrogato.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  L'art. 116 del citato regio decreto 30 gennaio 1941,
 n. 12, e successive modificazioni, abrogato dalla legge qui
 pubblicata  recava:  "Magistrati  di appello destinati alla
 Procura generale presso la Corte di cassazione.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5 Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione
 
 1.  Nei  posti soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a)  e  b),  sono  trattenuti  i  magistrati  in servizio alla data di acquisto  di  efficacia del presente decreto legislativo, ai quali il Consiglio  superiore della magistratura puo' conferire, effettuate le valutazioni  di  competenza,  nei  limiti dei posti disponibili ed in ordine  di anzianita' di servizio, le funzioni di legittimita', se in possesso dei seguenti requisiti: a) conseguimento, precedentemente alla predetta data, della qualifica
 di  magistrato  dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
 ai fini della nomina a magistrato di cassazione; b) svolgimento,  nei  sei  mesi  antecedenti alla data di acquisto di
 efficacia  del  presente  decreto  legislativo,  delle funzioni di
 legittimita'  per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni
 ovvero  per  avere  svolto  le  funzioni  di pubblico ministero in
 udienza.
 2.  I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo  dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui  all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n.  150,  per  i  quali  non e' stato possibile il conferimento delle funzioni  di  legittimita'  ai sensi del comma 1, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi.
 3.  Il  procedimento  di copertura dei posti di cui al comma 1 puo' essere iniziato con modalita' d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura  fin  dal  giorno  stesso  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  Per il testo dell'art. 1 della legge 25 luglio 2005,
 n. 150, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6 Decorrenza dell'efficacia
 
 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  3, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a   far  data  dal  novantesimo  giorno  successivo  a  quello  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Art. 7 Copertura finanziaria
 
 1.  Per  l'attuazione  dell'articolo  1, comma 1, e' autorizzata la spesa  massima  di 629.000 euro per l'anno 2005 e di 1.258.000 euro a decorrere  dall'anno  2006.  Al  relativo  onere si provvede a valere delle  risorse  previste  dall'articolo  2,  comma 39, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
 
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 23 gennaio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 -  Si  riporta  il testo del comma 39 dell'art. 2 della
 citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
 "39.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 5, la spesa
 prevista  e' determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed
 euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato 
 ---->   Vedere Allegati da pag. 6 a pag. 7 della G.U.   <----
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