Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. 24
Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti a modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati di merito ad essa applicati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonche' alle condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ed esaminate le osservazioni formulate dalla medesima Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni all'organico dei magistrati
addetti alla Corte suprema di cassazione

1. All'organico della magistratura ordinaria sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in
organico presso la Corte di cassazione; oltre a quanto previsto
dal comma 2, sono istituiti quindici posti di consigliere di
cassazione; b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato
alla Procura generale presso la Corte di cassazione; sono
contestualmente istituiti ventidue posti di sostituto procuratore
generale presso la Corte di cassazione.
2. L'attribuzione dei posti di magistrato di cassazione di cui al comma 1, lettere a) e b), e' in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determinatesi per effetto dell'applicazione dell'articolo 5.
3. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "115. (Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione). - Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.".
4. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e' conformemente modificata ed e' sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.
5. La pianta organica per la Corte suprema di cassazione e' modificata come da allegato 2 al presente decreto.
6. La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione e' modificata come da allegato 3 al presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 e il comma 5
dell'art. 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al
Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il
decentramento del Ministero della giustizia, per la
modifica della disciplina concernente il Consiglio di
presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per
l'emanazione di un testo unico):
"Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigre della presente legge, con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in
magistratura, nonche' la disciplina della progressione
economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici
giudiziari;
b) istituire la Scuola superiore della magistratura,
razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e
formazione degli uditori giudiziari, nonche' in tema di
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
c) disciplinare la composizione, le competenze e la
durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
e) modificare l'organico della Corte di cassazione e
la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la
medesima;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito
disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la
procedura per la loro applicazione, nonche' modificare la
disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal
servizio e trasferimento d'ufficio;
g) prevedere forme di pubblicita' degli incarichi
extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e
grado.
2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1
divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo
restando quanto previsto dall'art. 2.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme
necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al
medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con
l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con
essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere
dalla data indicata nel comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono
trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareti
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano
anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in
tal caso il termine per l'espressione dei pareri e' ridotto
alla meta'.
6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4,
entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di
ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni
correttive nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8.".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - 1 - 4. (Omissis).
5. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1,
comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere la soppressione di quindici posti di
magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte
di cassazione nonche' di tutti i posti di magistrato
d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte
di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti
di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;
b) prevedere la soppressione di quindici posti di
magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte
di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti
di magistrato di tribunale;
c) prevedere che della pianta organica della Corte di
cassazione facciano parte trentasette magistrati con
qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non
meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito
destinati a prestare servizio presso l'ufficio del
massimario e del molo;
d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto
anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della
Corte di cassazione costituisca, a parita' di graduatoria,
titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni
giudicanti di legittimita';
e) prevedere l'abrogazione dell'art. 116
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e
prevedere che all'art. 117 e alla relativa rubrica del
citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.
12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e".
6 - 48. (Omissis).".
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca:
"Ordinamento giudiziario".
- Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
"Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.".
Nota all'art. 1:
- La legge 5 marzo 1991, n. 71, reca: "Dirigenza delle
procure della Repubblica presso le preture circondariali".



 
Art. 2
Criteri per la attribuzione
delle funzioni giudicanti di legittimita'

1. Il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parita' di posizione in graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita'.
 
Art. 3
Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario

1. All'articolo 117 ed alla relativa rubrica, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "di appello e" e le parole: "e alla Procura generale presso la medesima Corte".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del citato regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla legge
qui pubblicata:
"Art. 117 (Destinazione dei magistrati di tribunale
alla Corte di cassazione). - 1. I posti di magistrati di
tribunale destinati alla Corte di cassazione sono messi a
concorso con le procedure ordinarie.".



 
Art. 4
Abrogazione

1. L'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' abrogato.



Nota all'art. 4:
- L'art. 116 del citato regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, abrogato dalla legge qui
pubblicata recava: "Magistrati di appello destinati alla
Procura generale presso la Corte di cassazione.".



 
Art. 5
Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione

1. Nei posti soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, ai quali il Consiglio superiore della magistratura puo' conferire, effettuate le valutazioni di competenza, nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianita' di servizio, le funzioni di legittimita', se in possesso dei seguenti requisiti: a) conseguimento, precedentemente alla predetta data, della qualifica
di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione; b) svolgimento, nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di
efficacia del presente decreto legislativo, delle funzioni di
legittimita' per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni
ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in
udienza.
2. I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150, per i quali non e' stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimita' ai sensi del comma 1, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi.
3. Il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 puo' essere iniziato con modalita' d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 25 luglio 2005,
n. 150, vedi note alle premesse.



 
Art. 6
Decorrenza dell'efficacia

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 7
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e' autorizzata la spesa massima di 629.000 euro per l'anno 2005 e di 1.258.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 39, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 gennaio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 2 della
citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
"39. Per le finalita' di cui al comma 5, la spesa
prevista e' determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed
euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.".



 
Allegato

----> Vedere Allegati da pag. 6 a pag. 7 della G.U. <----
 
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