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| Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 4 gennaio 2006 |  | Direttive  per  l'attuazione  delle  operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre  2003,  n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico»,  ed in particolare l'art.  3,  come  modificato dal comma 380 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:
 di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 di  disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione  temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso  ad  operazioni  di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;
 di  procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno   ed   estero,   al   rimborso   anticipato   dei  titoli,  a trasformazioni  di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche' a sostituzione  tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il  quale  vengono  regolate  le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;
 Considerato che il Dipartimento del tesoro pone in essere:
 in  occasione  delle  operazioni  di  ristrutturazione del debito pubblico,   accordi   con   istituzioni   finanziarie   al   fine  di regolamentare le operazione medesime;
 accordi   di  carattere  generale  con  le  medesime  istituzioni finanziarie,  al  fine  di disciplinare i predetti contratti, secondo quanto   stabilito   dall'International   Swap   Dealers  Association (I.S.D.A.)  associazione  di  categoria tesa a garantire dal punto di vista    giuridico-finanziario    l'equilibrio    delle    condizioni contrattuali fra le controparti;
 altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche»  ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre  si  attribuisce  agli  organi  di  Governo  l'esercizio delle funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo  e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli  atti  e  dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si   prevede   che   il  capo  del  Dipartimento  svolge  compiti  di coordinamento,   direzione   e  controllo  degli  uffici  di  livello dirigenziale  generale  compresi  nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare  la  continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
 Vista  la  legge  14  gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia  di  giurisdizione  e  controllo della Corte dei conti» ed in particolare  l'art.  3,  comma  13, con il quale si stabilisce che le disposizioni  di  cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimita'  della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti  emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;
 Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,  recante  «Attuazione  della  direttiva  92/50/CEE  in materia  di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma  2,  lettera  d),  ove  si  stabilisce  che le disposizioni del decreto  stesso  non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi    all'emissione,   all'acquisto,   alla   vendita   ed   al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
 Ritenuta  la  necessita'  di delineare gli obiettivi di riferimento per  lo  svolgimento  dell'attivita' amministrativa nel settore delle operazioni  finanziarie  volte  alla  gestione  del  debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in tale attivita';
 Decreta:
 Art. 1.
 Emissione dei prestiti
 Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2006,  le  operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo  verranno  disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale capo della Direzione competente in materia  di  debito  pubblico  (d'ora  innanzi  indicato, ai fini del presente decreto, come «Direttore della Direzione II»).
 Il  Dipartimento del tesoro potra' procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso   o   variabile.   Potra',   inoltre,  procedere  all'emissione temporanea  di  tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni  di  pronti  contro  termine  od altre in uso nella prassi finanziaria  al  fine di promuovere l'efficienza dei mercati, secondo le  modalita' di cui al decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005;  le  modalita'  di gestione del «conto disponibilita» di cui al predetto  decreto, rientrano nell'attivita' disciplinata dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Limiti dell'indebitamento
 Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del  bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di  cui  al  presente  decreto,  e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.
 I  titoli  potranno  avere  qualunque  durata; nella determinazione della  stessa,  si  dovra'  contemperare  l'esigenza  di acquisire il gradimento  dei  mercati  con  quella  di  sopportare il minor costo, compatibilmente   con   l'esigenza   di  protezione  dal  rischio  di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.
 In  tale  attivita',  il Dipartimento del tesoro manterra', su base annua,  la quota circolante dei titoli a breve termine tra il 5% e il 15%  dell'ammontare  nominale  complessivo  dei  titoli  di  Stato in circolazione,  la quota dei titoli a tasso fisso tra il 50% e il 75%, e la quota di quelli indicizzati tra il 15% e il 30%, mentre la quota dei titoli zero-coupon a medio termine non potra' essere superiore al 10%.
 Il  totale  dei  prestiti  emessi  sui mercati esteri, al netto dei rimborsi,  non  dovra'  eccedere  il  30%  del totale delle emissioni nette.
 Inoltre,  il  Dipartimento  del  tesoro  potra'  effettuare, con le modalita'  di  cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalita', previste dalla normativa.
 |  |  |  | Art. 3. Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico
 Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, avranno come principale  obiettivo,  sulla  base  delle informazioni disponibili e della   prevedibile   evoluzione  delle  condizioni  di  mercato,  la riduzione  del  costo  complessivo dell'indebitamento compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento.
 Le operazioni di scambio e di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra    operazione    finanziaria    consentita,   ai   fini   della ristrutturazione  del  debito  pubblico,  dall'art. 3 del decreto del Presidente  della Repubblica n. 398/2003, citato in premessa, nonche' le  operazioni  di concambio effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione,  verranno disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal «Direttore della Direzione II».
 Il  Dipartimento  del  tesoro  potra'  procedere  ad  operazioni di rimborso  anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.
 Il  Dipartimento del tesoro potra', altresi', effettuare operazioni di concambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata.
 |  |  |  | Art. 4. Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione
 Al  fine  di  ridurre  i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle  controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni saranno   concluse   solo  con  istituzioni  finanziarie  di  elevata affidabilita'.
 Nel  valutare  il merito del credito delle predette istituzioni, si fara'  riferimento alla valutazione espressa dalle principali agenzie di rating.
 Il  direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, il «Direttore della Direzione II», firmera' gli accordi relativi alle operazioni di ristrutturazione attuate con le medesime istituzioni finanziarie.
 |  |  |  | Art. 5. Accordi connessi con l'attivita' di indebitamento
 Il  direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, il «Direttore della   Direzione   II»,   inoltre,  firmera'  i  contratti  I.S.D.A. (International  Swap Dealers Association») che intercorreranno tra il Ministero  dell'economia e delle Finanze e le istituzioni finanziarie che procedono ad operazioni di «swap», nonche' ogni accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito.
 |  |  |  | Art. 6. Decreti di approvazione e di accertamento
 I  decreti  di  approvazione  degli  accordi  citati nei precedenti articoli 4  e  5  nonche'  quelli  di  accertamento  dell'esito delle operazioni  di  gestione  del  debito  pubblico, verranno firmati dal direttore  generale  del Tesoro o per sua delega dal «Direttore della Direzione II».
 |  |  |  | Art. 7. Obbligo di comunicazione
 Il Dipartimento del tesoro dara' regolare comunicazione all'Ufficio di  Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza   del   presente   decreto,   indicando   i   dati   finanziari caratteristici   di  ciascuna  di  esse;  tale  comunicazione  potra' avvenire anche utilizzando mezzi informatici.
 Il  Dipartimento  del  tesoro  dara'  preventiva  comunicazione  al Ministro  di  quelle  operazioni  che  per  le  loro  caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli  organi  di  Governo;  inoltre,  nel  caso che le condizioni di mercato  non  consentano  di ottemperare ai limiti posti dal presente decreto,  le  scelte  conseguenti  verranno  sottoposte  al  Ministro stesso.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 gennaio 2006
 Il Ministro: Tremonti
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