| IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia
 del Ministero della giustizia
 di concerto con
 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 della Ragioneria generale dello Stato
 del Ministero dell'economia e delle finanze
 
 Visto  l'art.  76  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materie di spese di giustizia, emanato con decreto del  Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni  reddituali  per  l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
 Visto  l'art. 77 del predetto testo unico che prevede l'adeguamento ogni  due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese   dello   Stato   in   relazione   alla  variazione,  accertata dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  dell'indice  dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai  e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;
 Rilevato   che   dai  dati  accertati  dall'Istituto  nazionale  di statistica,  risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4,6% per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2004;
 Decreta:
 L'importo  di  euro  9.296,22,  indicato nell'art. 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di  spese  di  giustizia,  emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato in euro 9.723,84.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 dicembre 2005
 
 Il Capo del Dipartimento
 per gli affari di giustizia
 Iannini Il Ragioniere generale dello Stato
 Canzio
 
 Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2006 Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 1, foglio n. 87
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