Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 16 gennaio 2006 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, in favore del personale di terra delle societa' Alitalia servizi S.p.a. e Alitalia linee aeree italiane S.p.a. (Decreto n. 37781). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»; Visto l'accordo in data 15 settembre 2005, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti delle societa' Alitalia S.p.a. e Alitalia servizi S.p.a. nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° ottobre 2005, in favore di un numero massimo di seimila unita' dipendenti dalle societa' di cui trattasi; Visto il verbale del 12 settembre 2005, facente parte integrante del sopracitato accordo del 15 settembre 2005, nel quale le parti interessate hanno concordato le modalita' di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; Viste le istanze presentate in data 24 ottobre 2005, con le quali le societa' Alitalia servizi S.p.a. e Alitalia linee aeree italiane S.p.a. hanno richiesto, alla luce del predetto verbale di accordo e ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006, in favore del personale di terra, indicato negli allegati prospetti forniti dalle medesime societa'; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore del personale di terra, dipendente dalle societa' Alitalia servizi S.p.a. e Alitalia linee aeree italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005, secondo le modalita' concordate con verbale del 12 settembre 2005, in favore del personale di terra, indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla societa': Alitalia servizi S.p.a., sede in Roma unita' varie sul territorio nazionale per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006; pagamento diretto: NO. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005, secondo le modalita' concordate con verbale del 12 settembre 2005, in favore del personale di terra, indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla societa': Alitalia linee aeree italiane S.p.a., sede in Roma unita' varie sul territorio nazionale per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006; pagamento diretto: NO. |
| Art. 3. Le societa' predette sono tenute a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni al numero dei lavoratori interessati, nell'ambito del numero massimo di seimila unita' previsto nel verbale di accordo del 15 settembre 2005. |
| Art. 4. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'effettuare il predetto controllo l'Istituto nazionale della previdenza sociale dovra' tenere conto delle modalita' di ricorso alla CIGS concordate tra le parti, con verbale del 12 settembre 2005, che prevede in via generale che il totale delle ore di cassa integrazione, nell'arco dei ventiquattro mesi, sara' pari ad un massimo di 375 ore per ciascun lavoratore interessato. |
| Art. 5. Le societa' Alitalia servizi S.p.a. e Alitalia linee aeree italiane S.p.a. sono tenute a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 2006 Il Ministro: Maroni |
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