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| Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 16 gennaio 2006 |  | Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, in favore  del personale di terra delle societa' Alitalia servizi S.p.a. e Alitalia linee aeree italiane S.p.a. (Decreto n. 37781). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere,  sulla  base  di specifici accordi in sede governativa, in caso  di  crisi  occupazionale,  di  ristrutturazione  aziendale,  di riduzione  o  trasformazione  di  attivita',  il trattamento di cassa integrazione   guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro  mesi,  al personale  anche  navigante  dei  vettori  aerei  e delle societa' da questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o trasformazioni societarie.»;
 Visto  l'accordo  in  data 15 settembre 2005, intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti  delle  societa'  Alitalia  S.p.a.  e Alitalia servizi S.p.a.  nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale e' stato concordato  il  ricorso  al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n.  291,  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi  a  decorrere  dal 1° ottobre  2005,  in  favore  di un numero massimo di seimila unita' dipendenti dalle societa' di cui trattasi;
 Visto  il  verbale  del 12 settembre 2005, facente parte integrante del  sopracitato  accordo  del  15 settembre 2005, nel quale le parti interessate  hanno  concordato le modalita' di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
 Viste  le  istanze presentate in data 24 ottobre 2005, con le quali le  societa'  Alitalia servizi S.p.a. e Alitalia linee aeree italiane S.p.a.  hanno  richiesto, alla luce del predetto verbale di accordo e ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004,  n.  291,  la  concessione  del  trattamento  straordinario  di integrazione  salariale,  per  il  periodo  dal  1° ottobre  2005  al 31 marzo  2006,  in  favore  del  personale  di terra, indicato negli allegati prospetti forniti dalle medesime societa';
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, in favore del personale di terra, dipendente dalle societa' Alitalia servizi S.p.a. e  Alitalia  linee  aeree  italiane  S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di integrazione  salariale  definito  nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005,  secondo  le  modalita' concordate con verbale del 12 settembre 2005,  in  favore  del  personale  di  terra,  indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla societa':
 Alitalia servizi S.p.a., sede in Roma unita' varie sul territorio nazionale per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006;
 pagamento diretto: NO.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di integrazione  salariale  definito  nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005,  secondo  le  modalita' concordate con verbale del 12 settembre 2005,  in  favore  del  personale  di  terra,  indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla societa':
 Alitalia linee aeree italiane S.p.a., sede in Roma unita' varie sul territorio  nazionale  per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006;
 pagamento diretto: NO.
 |  |  |  | Art. 3. Le   societa'   predette   sono  tenute  a  comunicare  mensilmente all'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  le eventuali   variazioni   al   numero   dei   lavoratori  interessati, nell'ambito del numero massimo di seimila unita' previsto nel verbale di accordo del 15 settembre 2005.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati  dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a  controllare  mensilmente  i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro  dell'economia  e delle finanze. Nell'effettuare il predetto controllo l'Istituto nazionale della previdenza sociale dovra' tenere conto  delle  modalita' di ricorso alla CIGS concordate tra le parti, con verbale del 12 settembre 2005, che prevede in via generale che il totale  delle  ore  di cassa integrazione, nell'arco dei ventiquattro mesi,  sara'  pari  ad  un  massimo di 375 ore per ciascun lavoratore interessato.
 |  |  |  | Art. 5. Le societa' Alitalia servizi S.p.a. e Alitalia linee aeree italiane S.p.a.  sono  tenute  a  presentare  al  Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  alla  scadenza  del periodo oggetto del presente provvedimento,  l'istanza  di  proroga  semestrale,  nell'ambito  del periodo  massimo  di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-bis della  legge  3 dicembre  2004,  al  fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 gennaio 2006
 Il Ministro: Maroni
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